AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Lavoro straordinario
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AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Lavoro straordinario
Agenda 14/01/2013 AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Lavoro straordinario Trasporto merci E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti giornaliero e settimanale dell'orario normale. Le ore straordinarie non possono comunque superare le 2 giornaliere e le 12 settimanali; nel caso di eventuale superamento di quest'ultimo limite, il numero totale delle ore di lavoro straordinario non deve superare le 36 nell'arco di 9 settimane consecutive. Il predetto limite non si applica al personale viaggiante. Per le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo è possibile concordare con le rappresentanze sindacali e in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di 8 ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato. E' previsto un limite al lavoro straordinario di 165 ore annue "pro capite". Le ore prestate oltre le 165 e sino alle 250 annue possono essere compensate, a richiesta del lavoratore, mediante corrispondenti riposi compensativi da accantonare nella banca ore; in questo caso, viene retribuita la sola maggiorazione. Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le maggiorazioni percentuali sottoindicate (non cumulabili tra loro, tranne il caso del guardiano), da calcolare su 1/168 della retribuzione globale mensile. Lavoro straordinario feriale diurno: - da lunedì a venerdì o da martedì a sabato - sabato o lunedì straordinario notturno straordinario festivo: - diurno - notturno % 30 50 50 65 75 Qualora venga svolta dal datore di lavoro o da soggetti terzi previamente autorizzati attività formativa fuori dal normale orario di lavoro, al lavoratore viene riconosciuta soltanto la retribuzione oraria ordinaria. Logistica Ai fini contrattuali è considerato straordinario o supplementare il lavoro prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali dell'orario contrattuale. E' previsto un limite individuale al lavoro straordinario di 2 ore giornaliere e 25 mensili. Per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno e festivo), da calcolare sulla quota oraria della retribuzione individuale mensile (minimo di retribuzione, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi). Lavoro straordinario/supplementare diurno feriale notturno feriale festivo notturno festivo effettuato nel 6º giorno della settimana % 25 50 65 75 40 A decorrere dal 1º gennaio 2013 si applicano le norme in materia di lavoro straordinario, comprese le maggiorazioni ed i limiti dello straordinario, del settore Trasporto merci. Cooperative di facchinaggio e trasporto : è considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario come definito dagli artt. 9 e 11 dell'accordo 26 gennaio 2011. E' consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003. Aziende artigiane Per i lavoratori del settore, l'accordo di confluenza 2 dicembre 2005 ha stabilito che gli accordi di forfettizzazione del lavoro straordinario in essere restano validi fino alla loro naturale scadenza. TuttoLavoroOro 12/2012 INDICITALIA Pagina 1 di 1