accertamento doganale

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accertamento doganale
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI
EVENTO FORMATIVO (Artt.6 e 7, DPR 07 agosto 2012, n.137)
I controlli doganali: dalla giurisprudenza
alla diligenza qualificata del doganalista
Roma, 9 giugno 2014
Mauro Lopizzo
Doganalista
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REVISIONE DI ACCERTAMENTO
(principali fonti normative)
• Reg.(Cee) n.2913/92 (C.D.C.)
 art.14 Fornire all’autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa
stabiliti, documentazione, informazioni e tutta l’assistenza necessaria
 art.16 Conservare per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno
3 anni i documenti richiesti di cui all’art.14
 art.78 Controllo a posteriori delle dichiarazioni
 art.201 Nascita dell’obbligazione doganale
 art 221, c.3 ,Termine di prescrizione di 3 anni, sospeso in presenza di un
ricorso (norma sostanziale); c.4 , Termine di prescrizione prorogabile in
presenza di un atto qualificato “perseguibile penalmente”
 art.222 Fissa i termini e le modalità del pagamento dei dazi
 art.236 Clausola generale di equità
 art.243 Diritto di ricorso
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REVISIONE DI ACCERTAMENTO
(principali fonti normative)
1.
D.P.R. n. 633/72 (I.V.A.), art.52
C.4 L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e
scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie,…

C.5 I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa …

C.6 Di ogni accesso deve essere redatto P.V. da cui risultino le ispezioni e le
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. …

C.7 I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è
possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale …


2.
C.10 Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse
si trovano presso altri soggetti deve esibire un’attestazione …
L. n.212/2000 (Statuto del contribuente), art.12 (Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
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REVISIONE DI ACCERTAMENTO
(Principali fonti normative)
• L. n.449/97, art.20, c.4 (ritardo qualificato)
 Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i
casi in cui il dichiarante, ai sensi dell’art.4 del
C.D.C., chiede spontaneamente la revisione di
accertamento.
 Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli
interessi di cui all’art.86 TULD, qualora l’istanza di
revisione dell’accertamento sia presentata oltre
90 gg. dopo la data in cui l’accertamento è
divenuto definitivo
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REVISIONE DI ACCERTAMENTO
(Principali fonti normative)
• Circolare n.13/D del 10 Marzo 2003
(Manuale procedurale per l’attività di revisione d’accertamento)
 Il testo fornisce specifiche informazioni e norme
comportamentali che i funzionari verificatori devono tenere
nella fase di accesso, di ispezione e verifica.
 Una sezione del manuale è dedicata ai diritti ed agli obblighi
del contribuente durante le operazioni di verifica
(L. n.212/2000)
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REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
(2^ forma di accertamento)
• L’attività di revisione consente di riesaminare una
dichiarazione doganale ed, eventualmente, di porre rimedio
ad errori od omissioni in relazione agli elementi assunti a
base dell’accertamento
• L’istituto consente, quindi, di intervenire su tutti gli elementi
che sono stati posti a base dell’accertamento doganale ed in
particolare sugli elementi soggettivi e su quelli oggettivi.
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REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
Gli elementi soggettivi della dichiarazione
• Gli elementi soggettivi sono quelli connessi
all’intestatario della dichiarazione doganale, nonché
ad altri eventuali requisiti soggettivi rilevanti per
l’accertamento, ad eccezione della valutazione - in
relazione alla facoltà di importare merci con
presentazione di “dichiarazione di intento” ai fini
I.V.A. – dello status di esportatore abituale (*)
(*) Superamento del plafond, in presenza di spontanea denuncia dell’esportatore –
Applicazione art.13, c.1, lett. b), D. Lgs. n.472/1997 (Ravvedimento operoso)
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REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
Gli elementi oggettivi della dichiarazione
• Gli elementi oggettivi sono quelli connessi alle merci
oggetto dell’operazione: la quantità, la qualità, il valore,
l’origine, la richiesta di trattamenti preferenziali, la
richiesta di applicazione di imposta con aliquote
agevolate o ridotte, ecc., che hanno, comunque, riflesso
sull’applicazione dei tributi o su altre normative non
tributarie, la cui applicazione è demandata alle dogane,
quali: norme sanitarie, fitopatologiche, politica
industriale e commerciale, tutela brevetti e marchi,
nonché quelle relative a clausole e ad accordi
internazionali di navigazione aerea, marittima, ecc.
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LE VERIFICHE DOGANALI
• Art.11, D.lgs.374/90
9. …. L’Ufficio doganale che effettua le
verifiche generali o parziali con accesso presso
l’operatore è competente alla revisione delle
dichiarazioni doganali oggetto del controllo
anche se accertate presso un altro ufficio
doganale.
(modificato dal c.3 – decies dell’art. 9, D.L. n.16/2012, nel testo integrato dalla
legge di conversione n.44/2012)
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LE VERIFICHE DOGANALI
Le indagini finanziarie ( c.4, art.11, d.Lgs.374/90)
• Potenziamento dell’accertamento in materia
doganale mediante l’utilizzo delle indagini finanziarie
nelle attività di cui all’art.11 del D.Lgs.374/90
Le autorizzazioni per le richieste di dati e informazioni
utili a ricostruire la provenienza, la destinazione , la
consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a
flussi di merci oggetto di dichiarazioni doganali, nonché
l’identità dei soggetti coinvolti, sono rilasciate dal
Direttore regionale o interregionale e, limitatamente
alla province autonome di Trento e di Bolzano, dal
Direttore provinciale (modificato dal c.1, dell’art. 9,D.L. N.16/2012)
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LE VERIFICHE DOGANALI
• Art.11, D. Lgs.374/90
4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall’art.12
della legge 17/07/2000, n.212, dopo la notifica all’operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi –
ispezioni – verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale
delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle
inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento
riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare
osservazioni o richieste, nel termine di 30 GIORNI decorrenti dalla data di
consegna o di avvenuta ricezione del verbale, di cui al successivo comma
5. (c. aggiunto dal c. 1 dell’art.92, D.L. 24/01/2012, n.1)
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LA NULLITA’ DI UN ACCERTAMENTO
• art.11, c.5-bis ,D. Lgs. 374/90. La motivazione dell’atto deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini
della difesa. L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la
motivazione di cui al presente comma.
• art.7, L.212/2000 Chiarezza e motivazione degli atti
LA PARTE DEVE POTER ESERCITARE IL DIRITTO PIENO ALLA DIFESA
Legittimità dell’accertamento motivato per relationem
(Corte Cass., Sez. Trib., ordinanza 15/04/2014, n.8704)
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REVISIONE DI ACCERTAMENTO
sospensione del termine di prescrizione
art.221, c.3, CDC e art.2941 C.C.
• La revisione deve essere eseguita, a pena di prescrizione,
ENTRO 3 ANNI (*)
dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale , ai sensi dell’art.201 del
C.D.C., ed entro il medesimo termine deve essere notificato, al debitore,
l’eventuale avviso di rettifica, salvo che non ricorrano le condizioni
dell’art.221, c.4, del C.D.C. -atto qualificato “perseguibile penalmente”
• Se l’imputato risulta assolto (archiviazione , assoluzione, prescrizione del
reato) ? (Sent. Corte di Giustizia del 18/12/2007)
(*) principio della denominazione del giorno (stesso giorno accettazione DAU)
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ACCERTAMENTO DOGANALE
Art.181-bis DAC - Eccezione per determinare il valore in dogana
• L’art.181-bis. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il
valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di
transazione ….
• Le autorità doganali, in presenza di dubbi sulla veridicità del valore,
possono richiedere informazioni complementari, come stabilito
dall’art.178, p.4 della DAC e dall’art.14 del CDC (richiesta di documenti e
informazioni ad ogni persona direttamente o indirettamente interessata.
*.* .*
E’una condizione particolare per dimostrare (fondati dubbi da parte della
dogana) che il valore non è reale, ovvero, non è quello di transazione.
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ACCERTAMENTO DOGANALE
Valore in dogana - Applicazione art.181-bis DAC
• Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima
di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad
informare la persona interessata, per iscritto, a sua richiesta,
dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole
una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente.
• La decisione definitiva con la relativa motivazione è
comunicata alla persona interessata per iscritto.
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ACCERTAMENTO DOGANALE
Novità introdotte dal D.L.223/2006
• Art.35, c.35 -
La dogana nelle attività di prevenzione e
contrasto alle violazioni tributarie connesse al valore in
dogana ed agli altri elementi che determinano l’accertamento
doganale, procede con le modalità ex art.51 del DPR 633/72,
all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi al costi di
trasporto, assicurazione nolo e di ogni altro elemento che
determina il valore in dogana.
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ACCERTAMENTO DOGANALE
Novità introdotte dal D.L.223/2006
• La richiesta di informazioni e di documenti a:
importatori;
esportatori;
società di servizi aeroportuali;
compagnie di navigazione;
società e persone fisiche esercenti le attività di
movimentazione,
deposito,
trasporto
e
rappresentanza in dogana delle merci
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ACCERTAMENTO DOGANALE
Novità introdotte dal D.L.223/2006
• Attività di prevenzione e contrasto delle violazioni
tributarie
In caso di inottemperanza agli inviti ed alle richieste di
informazioni, l’Agenzia delle dogane procede:
a)
all’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di € 5.000 ad un massimo di € 10.000, oltre
b)
alle misure di sospensione e revoca delle
autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori
inadempienti.
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ACCERTAMENTO DOGANALE
Cessione intraUE – Diligenza qualificata
• Cassazione n.13457/2012, sez. V, del 27/07/2012
“L’onere della prova grava sul contribuente”
Chi vende, ai sensi dell’art. 41, c.1, lett. a), DL 331/93, è
tenuto a provare l’avvenuto scambio intracomunitario
mediante qualsiasi mezzo, innanzitutto verificando con
scrupolosità l’affidabilità del contribuente.
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DILIGENZA QUALIFICATA
(Cass. Civ. Sez. V, sentenza n. 6621 del 15/03/2013)
• In tema di tributi doganali, il IV c. del par. b) dell’art.220 del reg. cee
n.2913/92, la buona fede del debitore può esse invocata qualora questi
possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in
questione ha agito:
a) con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni
per il trattamento preferenziale (richiesta di una diligenza qualificata, da
ragguagliare, ai sensi dell’art. 1176, c.2, natura dell’attività esercitata), e
b) l’esercizio professionale dell’attività d’importatore comporta che lo sforzo
ad esso richiesto si estenda al controllo esigibile dell’esattezza delle
informazioni fornite dell’esportatore allo Stato di esportazione.
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DILIGENZA QUALIFICATA
professionale
La diligenza qualificata, che arricchisce il contenitore
professionale del doganalista,
è richiesta:
• dalla Corte di Giustizia (a monte)
• dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (a valle)
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DILIGENZA QUALIFICATA
professionale
• DIRITTO EUROPEO
La diligenza qualificata del professionista è il normale grado di
speciale competenza e attenzione che in maniera ragionevole
si presumono essere esercitate da un professionista nei
confronti del cliente.
• CODICE CIVILE (art.1176, comma 2)
“Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata”
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IL DOGANALISTA
Intermediario
qualificato
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Aggiornamento
Tecnologico
CLIENTE
Operatività Quotidiana
Competenza
Formazione
continua
Ordinamento Professionale
RC professionale
Deontologia professionale
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Concludo con il seguente messaggio:
“La nostra gloria maggiore non consiste
nel non sbagliare, ma nel risollevarsi
ogni volta che cadiamo“ (Confucio)
Vi ringrazio !
Mauro Lopizzo
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