parte i regolamento didattico generale
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PARTE I REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE Art. 3 – Dipartimenti, Scuole 1. Presso l’Accademia di Belle Arti di Brescia “SantaGiulia” sono attivi, onde poter espletare le specifiche attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, i seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Arti visive Dipartimento di Progettazione e arti applicate Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte. 2. Afferiscono al Dipartimento di Arti visive le seguenti Scuole: Scuola di Pittura Scuola di Scultura Scuola di Decorazione Scuola di Grafica 3. Afferiscono al Dipartimento di Progettazione e arti applicate le seguenti Scuole: Scuola di Scenografia Scuola di Progettazione artistica per l’impresa Scuola di Restauro Scuola di Nuove tecnologie dell’arte 4. Afferisce al Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte la seguente Scuola: Scuola di Didattica dell’arte Art. 4 – Titoli rilasciati 1. Al termine dei corsi di diploma di cui alla seconda parte del presente Regolamento l’Accademia di Belle Arti di Brescia “SantaGiulia” rilascia i seguenti titoli: diploma accademico di primo livello, conseguito al termine dei corsi di diploma accademico di primo livello ove siano stati conseguiti non meno di 180 Crediti Formativi Accademici; diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine dei corsi di diploma accademico di secondo livello ove siano stati conseguiti non meno di 120 Crediti Formativi Accademici. 2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dello Statuto, ai fini del rilascio degli altri titoli di studio previsti dall’art 2 comma 5 Legge 21/12/1999 n. 508 e dall’art. 3 D.P.R. 08/07/2005 n. 212, il Consiglio Accademico stabilisce l’attivazione degli specifici corsi di studio. Art. 5 – Elenco Corsi di Diploma attivi presso le Scuole 1. Presso i Dipartimenti e le Scuole di cui all’art. 3 sono attivi i seguenti Corsi di Studio per il Conseguimento del Diploma accademico di I° e di II° livello: Dipartimento di Arti visive, Scuola di Pittura: Corso di Diploma accademico di I° livello in Pittura (art. 22) Corso di Diploma accademico di II° livello in Arti Visive (art. 23) Dipartimento di Arti visive, Scuola di Scultura: Corso di Diploma accademico di I° livello in Scultura (art. 24) Dipartimento di Arti visive, Scuola di Decorazione: Corso di Diploma accademico di I° livello in Decorazione (art. 25) Corso di Diploma accademico di II° livello in Decorazione (art. 26) Dipartimento di Arti visive, Scuola di Grafica: Corso di Diploma accademico di I° livello in Grafica (art. 27) Corso di Diploma accademico di II° livello in Grafica (art. 28) Dipartimento di Progettazione e arti applicate, Scuola di Scenografia: Corso di Diploma accademico di I° livello in Scenografia (art. 29) Corso di Diploma accademico di II° livello in Scenografia (art. 30) Dipartimento di Progettazione e arti applicate, Scuola di Progettazione artistica per l’impresa: Corso di Diploma accademico di I° livello in Progettazione artistica per l’impresa (art. 31) Dipartimento di Progettazione e arti applicate, Scuola di Restauro Corso di Diploma accademico di I° livello in Restauro (art. 32) Dipartimento di Progettazione e arti applicate, Scuola di Nuove tecnologie dell’arte Corso di Diploma accademico di I° livello in Nuove tecnologie dell’arte (art. 33) Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte, Scuola di Didattica dell’arte Corso di Diploma accademico di I° livello in Operatore museale (art. 34) Art. 6 – Contenuti demandati alla Parte II (artt. 22-34) 1. Sono demandate alla Seconda parte, concernente i Regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma, tutte le norme concernenti: le denominazioni, gli obiettivi formativi dei corsi e le relative scuole di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo; l’elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; i curricoli offerti agli studenti; i requisiti in ingresso e la valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai singoli corsi di diploma accademico; l’organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma; eventuali servizi di coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore. Art. 7 – Definizione Crediti Formativi Accademici e tipologia attività formative 1. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 8 Luglio 2005 n. 212, le attività formative relative all’acquisizione dei crediti formativi accademici sono così organizzate: • la quantità media di attività finalizzate all’apprendimento da svolgere in un anno accademico da parte di ciascuno studente corrisponde a 60 CFA; • ad ogni credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno da parte dello studente; • all’interno dei Corsi sono previsti cinque generi di attività formative: a) lezioni teoriche; b) attività teoricopratiche; c) attività di laboratorio d) attività di stage o altre attività praticooperative specifiche per i differenti corsi; e) attività relative alla prova finale. 2. Rispetto all’impegno complessivo previsto per ciascun credito, a tali attività formative sono riservate le seguenti percentuali del tempo-lavoro complessivo: a) alle lezioni teoriche (L) il 30% del tempo totale di lavoro; b) alle attività teoricopratiche (ATP) il 50% del tempo totale di lavoro, ripartito in 2/3 di attività didattica frontale in presenza del docente e 1/3 di lavoro individuale guidato (LIG), monitorato dal docente stesso; c) alle attività di laboratorio (Lab) il 100% del tempo totale di lavoro, di cui metà in presenza del docente e metà di lavoro individuale guidato, monitorato dal Docente; d) alle attività di Stage e alle altre attività pratico-operative specifiche il 100% del tempo totale di lavoro; l’eventuale presenza di un Tutor e il suo specifico ruolo sono disciplinati nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma di cui alla Parte II del presente Regolamento. e) alle attività di preparazione in vista della Prova finale il 100% del tempo totale di lavoro. 3. Il genere di attività formativa da svolgere all’interno di ciascun insegnamento è stabilito nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma di cui alla Parte II del presente Regolamento. Art. 8 – Attività di Lavoro Individuale Guidato 1. Le attività di lavoro individuale guidato (LIG) di cui al precedente art. 7 comma 2 lettere b) e c) sono da svolgere sotto la guida e il controllo del docente titolare di un insegnamento che, ai sensi del Regolamento didattico del Corso, preveda “attività teoricopratiche” oppure “attività di laboratorio”. Tali attività possono essere effettuate nei Laboratori dell’Accademia, aperti e a disposizione degli studenti secondo gli stessi orari della Segreteria dell’Accademia, oppure presso Istituzioni appositamente convenzionate con l’Accademia oppure, previo parere positivo del Docente titolare dell’insegnamento o del Coordinatore della Scuola di afferenza del Corso, sviluppando personalmente, nella sede ritenuta maggiormente idonea, specifiche attività coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. 2. Le attività di lavoro individuale guidato vanno analiticamente documentate mediante apposito modulo, predisposto dalla Segreteria, contenente autocertificazione da parte dello studente, debitamente controfirmata dai Docenti titolari di insegnamento che prevedano ore LIG oppure dal Coordinatore della Scuola. Art. 9 – Anno accademico 1. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata in 60 crediti. L’anno accademico è articolato in due semestri di 15 settimane cadauno, più un’eventuale settimana per i recuperi. Il primo semestre comincia di norma attorno alla metà di ottobre e termina a metà febbriaio. Il secondo ha inizio a fine febbraio / inizio marzo e termina entro il mese di giugno. Art. 10 – Modalità acquisizione Crediti Formativi e verifiche del profitto 1. I crediti corrispondenti a ciascun insegnamento o attività formativa vengono acquisiti dallo studente al superamento dell’esame finale fissato per ciascuno di essi. Il voto viene espresso in trentesimi e il superamento dell’esame e la conseguente assegnazione dei crediti si maturano solo con voto pari o superiore a 18/30. I docenti titolari degli insegnamenti possono proporre agli studenti verifiche intermedie durante il periodo di lezione per sondare la maturazione di specifici obiettivi formativi relativi ai propri insegnamenti. Di tali valutazioni intermedie, debitamente registrate dal Docente, viene tenuta debita considerazione nel colloquio d’esame finale. 2. Alla verifica delle attività di stage e delle altre attività pratico-operative specifiche si applicano gli stessi criteri vigenti per tutti gli altri insegnamenti. 3. Rispetto alla classificazione del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti (ECTS), la corrispondenza dei voti è così stabilita: A = 29-30; B = 27-28; C = 24-25-26; D = 21-22-23; E = 18-19-20; F = < 18. Art. 11 – Modalità di verifica del profitto e relativa tempistica 1. L’esame finale consiste, per ciascun insegnamento inserito nel Piano di studi dello studente, in un colloquio di verifica orale o in una prova pratica. In entrambe i casi lo studente dovrà mostrare di aver maturato gli obiettivi formativi previsti nella programmazione didattica dei singoli insegnamenti e, nel caso delle attività teoricopratiche e di laboratorio, dovrà sapere commentare i lavori svolti e i progetti sviluppati, mostrando consapevolezza delle scelte stilistiche, tecniche e poetiche operate e fornendo adeguata giustificazione di esse. 2. Per l’effettuazione degli esami finali dei singoli insegnamenti sono previste tre sessioni annuali, la prima a febbraio dopo il termine del I° semestre di lezione, la seconda a giugno-luglio, dopo il termine del II° semestre di lezione, la III° a settembre-ottobre prima dell’inizio dell’anno accademico successivo. Gli esami di profitto dell’anno accademico appena concluso possono essere sostenuti, in via straordinaria, anche nel primo appello di febbraio dell’anno accademico successivo. Gli studenti sono tenuti a iscriversi on line agli esami per la sessione da essi prescelta nel corso del mese precedente l’inizio della sessione e comunque non oltre la data indicata volta a volta dalla Segreteria. 3. Nel caso di mancato superamento dell’esame, lo studente può ri-iscriversi a una qualsiasi sessione d’esami successiva. In ogni caso lo studente che, ai sensi dell’art. 13, abbia maturato la possibilità di iscriversi all’esame finale di un insegnamento può sostenere detto esame, qualora risulti regolarmente iscritto, anche nell’anno accademico successivo. 4. Nel caso della attività di Stage e di altre attività pratico-operative specifiche le modalità di valutazione sono disciplinate, caso per caso, nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma. Art. 12 – Commissioni d’esame 1. La commissione per gli esami finali di ciascun insegnamento è costituita da due docenti in servizio presso l’Accademia ed è presieduta dal titolare dell’insegnamento stesso. In caso di assenza giustificata del titolare dell’insegnamento il Direttore può, mediante apposito Decreto e sulla base di documentabili competenze relative all’ambito disciplinare di afferenza del corso, nominare un altro docente o un esperto esterno quale Presidente della commissione d’esame. Art. 13 – Obbligo di frequenza, tempo pieno e tempo parziale 1. Lo studente può essere ammesso agli esami di profitto solo nel caso in cui abbia frequentato non meno dell’80% del monte ore complessivo di lezioni previsto per ciascun insegnamento. Le frequenze sono comprovate da firma autografa da apporre in aula all’inizio e alla fine di ogni gruppo giornaliero di ore di lezione su moduli a ciò appositamente predisposti dalla Segreteria, verificati dal Docente e allegati al suo registro delle lezioni. Le ore di lavoro individuale guidato di cui ai precedenti artt. 7 e 8 sono sottoposte alle medesime percentuali delle ore da effettuare in presenza del docente. Nel caso delle Lezioni teoriche (L) deroghe possono essere concesse nei casi in cui l’orario della disciplina inserita nel piano di studi si sovrappone a quella di altre discipline sottoposte, per lo stesso anno, agli stessi obblighi di frequenza. 2. Per gli studenti impegnati in attività lavorative, adeguatamente documentate, che materialmente impediscono la partecipazione a tempo pieno alle attività didattiche presso la sede dell’Accademia l’obbligo di frequenza alle lezioni è ridotto, solo ed esclusivamente per il periodo in cui l’attività lavorativa documentata effettivamente persiste, al 60% per le attività Teoricopratiche e per i Laboratori e al 30% per le Lezioni teoriche. Lo studente lavoratore dovrà in tali casi concordare coi rispettivi docenti determinate attività integrative, sostitutive della frequenza risultata incompatibile col proprio orario di lavoro. 3. Per gli studenti impegnati in attività agonistica sportiva di livello almeno nazionale, adeguatamente documentate che materialmente impediscono la partecipazione a tempo pieno alle attività didattiche presso la sede dell’Accademia, l’obbligo di frequenza alle lezioni è ridotto ai sensi del comma precedente. A tale scopo lo studente è tenuto a presentare la tessera di iscrizione alla Federazione sportiva nazionale relativa allo sport praticato e una dichiarazione a firma del Presidente dalla Società sportiva di appartenenza che comporvi il predetto impedimento. La riduzione dell’obbligo di frequenza è limitata al periodo in cui i suddetti impedimenti effettivamente persistono. 4. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum di frequenza per comprovati motivi personali o di salute, la Direzione si riserva la possibilità di autorizzare l’ammissione dello studente agli esami di profitto. Art. 14 – Piano di studi individuale e scadenza di presentazione 1. Ad ogni anno accademico lo Studente è tenuto a presentare entro il 31 dicembre il proprio Piano di studi mediante il format compilabile on-line appositamente predisposto dalla Segreteria. In esso vanno indicate, oltre alle materie base del curriculum standard di cui allo specifico Regolamento didattico del Corso, le materie opzionali prescelte, oltre ad eventuali insegnamenti aggiuntivi. È data facoltà allo studente di aggiungere al proprio Piano di studi individuale, a propria discrezione, altri insegnamenti attivi presso l’Accademia SantaGiulia e, fatti salvi gli obblighi relativi alla frequenza di cui al precedente art. 13, lo studente può sostenere il relativo esame; il punteggio maturato concorrerà in tal caso a determinare la media del punteggio di presentazione alla prova finale del Corso e i crediti acquisiti oltre l’ammontare minimo di 180 CFA previsto per il rilascio del Diploma di I° livello andranno ad arricchire il suo portfolio complessivo. Gli studenti dei Corsi di Diploma di I° livello non possono inserire nel proprio piano di studi individuale Attività formative di Base e Attività formative Caratterizzanti relative ai Corsi di Diploma di II° livello. 2. Per gli studenti diversamente abili in possesso dei requisiti d’accesso stabiliti dagli specifici Regolamenti didattici dei Corsi è prevista la possibilità di definire un piano di studi personalizzato, compatibile con le possibilità formative dei soggetti. 3. Deroghe ai piani di studi dei singoli corsi di cui alla parte II del presente Regolamento potranno essere concesse solo in casi eccezionali e previa delibera, caso per caso, da parte del Consiglio accademico, una volta assicurato il rispetto delle tabelle ministeriali di cui al D. M. 22 gennaio 2008 n. 482, per i Corsi di Diploma di I° livello, e al D.M. 8 ottobre 2003 n. 626, per quelli di secondo livello e una volta costatata la coerenza del piano di studi da approvare con gli obiettivi formativi del corso. Art. 15 – Superamento annualità del Corso di studi 1. Lo studente può effettuare il passaggio all’anno successivo del curriculum qualora entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico in corso (ovvero, ai sensi dell’art. 11, comma 2, la sessione invernale dell’anno accademico successivo) abbia conseguito almeno 36 dei 60 crediti annuali previsti dalla scansione dell’ordinamento didattico stabilito dal Regolamento didattico dei singoli corsi. Lo studente che non abbia raggiunto i CFA necessari per accedere all’anno di corso successivo (ovvero 36 CFA nel caso di accesso al secondo anno e 96 CFA nel caso di accesso al terzo anno di corso) può chiedere di essere ammesso con riserva all’anno di corso successivo; in tal caso, qualora entro la sessione d’esame straordinaria lo studente non raggiunga il quorum necessario, l’iscrizione decadrà e lo studente sarà automaticamente reiscritto, in qualità di “ripetente”, all’anno di corso precedente. In alternativa, se lo desidera, lo studente può chiedere sin dall’inizio dell’anno di ripetere l’anno riiscrivendosi allo stesso anno appena frequentato. Art. 16 – Prova finale del Corso di diploma 1. La prova finale è parte integrante del curriculum dell’ultimo anno di corso ed è disciplinata nei Regolamenti didattici dei singoli corsi. Essa viene discussa davanti a una Commissione appositamente nominata con Decreto del Direttore almeno 10 gg prima della data fissata per la discussione. Quest’ultima viene di norma effettuata in concomitanza delle sessioni d’esame e va tenuta entro la sessione straordinaria dell’anno accademico successivo. 2. È fatto obbligo allo studente richiedere alla Segreteria dell’Accademia la discussione della propria prova finale almeno due mesi prima della sessione d’esami prescelta. 3. Nei Corsi di diploma di I° livello è diritto dello studente avvalersi del supporto di un Docente tutor per la Prova finale, il quale sarà a disposizione almeno un’ora per ogni credito formativo previsto nel curriculum per la Prova finale. Per gli studenti che intendano avvalersi del supporto del Tutor è fatto obbligo farne specifica richiesta alla Segreteria dell’Accademia almeno due mesi prima della sessione d’esami prescelta, con l’indicazione del docente desiderato. Tenuto conto, nei limiti del possibile, del nominativo indicato dallo studente, il tutor viene nominato con decreto del Direttore dell’Accademia entro 7 gg dalla scadenza della richiesta. Art. 17 – Commissione di Diploma, punteggio e rilascio del Titolo 1. La Commissione per la discussione della Prova finale o Commissione di Diploma, nominata con Decreto del Direttore, è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 Membri. Possono essere nominati a far parte della Commissione, oltre ai Docenti in servizio presso l’Accademia, anche artisti od esperti esterni di comprovata fama nel settore delle arti visive e della progettazione artistica. 2. I voti di Diploma sono espressi in centodecimi, con eventuale menzione della lode, purché deliberata all’unanimità dei Membri della Commissione e solo nel caso in cui il Candidato abbia raggiunto punti 110 su 110. Il punteggio viene stabilito in funzione della media aritmetica della singole valutazioni riportate negli esami di profitto sostenuti durante il Corso, più un eventuale rilancio, a discrezione della Commissione, motivato in base all’esito della discussione e al valore della prova finale, non superiore a punti 6 su 110 per il Diploma di I° livello e a punti 8 su 110 per il Diploma di II° livello. 3. Il Presidente della Commissione, una volta constato l’effettivo ottenimento da parte del candidato di 180 CFA nel caso dei Corsi di Diploma di I° livello e di 120 CFA nei Corsi di II° livello, e una volta assegnato il punteggio complessivo relativo al Corso di Diploma, conferisce ufficialmente al candidato il titolo di Diploma Accademico di I° o di II° Livello specificato ai sensi della denominazione della Scuola di afferenza del Corso. Art. 18 – Requisiti in ingresso e accesso per cittadini stranieri 1. I requisiti di ingresso ai corsi sono stabiliti nei Regolamenti didattici specifici di cui alla Parte II del presente Regolamento. Per gli studenti che abbiano conseguito, in altri paesi appartenenti all’Unione Europea o in paesi extra Unione Europea, un titolo di studio equipollente a quello prescritto per l’accesso ai Corsi è necessario presentare la traduzione legalizzata del titolo di studio e la dichiarazione di equipollenza rilasciata dall’ambasciata italiana presente nel paese in cui il titolo è stato conseguito. La riserva di posti per gli studenti stranieri viene comunicata dall’Amministrazione dell’Accademia SantaGiulia di anno in anno al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Art. 19 – Riconoscimento crediti (abbuono) e accesso ad anni successivi al primo 1. Nel caso in cui un nuovo iscritto abbia già in precedenza acquisito presso altra istituzione AFAM o presso Università crediti formativi coerenti con gli obiettivi formativi del Corso oppure nel caso in cui sia in possesso di abilità artistico-professionali specifiche coerenti con gli obiettivi formativi del Corso e dei singoli insegnamenti in esso impartiti, la Direzione, sentito il Coordinatore della Scuola di afferenza del Corso, si riserva la facoltà di attribuire un abbuono forfetario di crediti in ingresso e, nel caso in cui tale abbuono raggiunga i 36 CFA, si riserva la facoltà di ammettere lo studente ad un anno successivo al primo. Nel caso dei Corsi di Diploma di I° livello l’ammissione al terzo anno è possibile qualora l’abbuono forfetario raggiunga almeno i 96 CFA. 2. Ove risulti possibile, viene attribuita al blocco forfetario di crediti abbuonati una valutazione in trentesimi coincidente con la media in trentesimi relativa ai Crediti precedentemente acquisiti presso altre istituzioni. Tale valutazione concorrerà, in maniera comparativa rispetto alla quantità dei Crediti abbuonati, alla determinazione del punteggio di presentazione alla Prova finale di cui all’art. 17. 3. Nel caso dei Corsi di Diploma di II° livello, in base alla nota n. 5127 della Direzione Generale AFAM dell’8/11/2004 i possessori di un Diploma accademico quadriennale di vecchio ordinamento coerente con il Diploma di II° livello a cui intendono accedere possono avere un abbuono forfetario sino a 40 CFA e la frequenza può essere ridotta a tre soli semestri. Art. 20 – Scambi internazionali 1. L’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia, partecipa al progetto ERASMUS / LLP, che prevede scambi tra studenti per un minimo di tre mesi e fino ad un massimo di dodici. 2. Requisiti per l’ottenimento di una borsa di mobilità Erasmus/LLP sono: a) aver completato il I anno di corso degli studi; b) avere una conoscenza adeguata di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, da indicare nel modulo di candidatura; c) essere cittadini di uno stato membro UE o di uno dei Paesi partecipanti al Programma o avere ottenuto lo stato di Rifugiato o Apolide in uno stato o, se cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” (cittadini stranieri in possesso dei requisiti per la carta di soggiorno) ai sensi della Legge 189 del 30 Luglio 2002; d) non avere beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus/LLP; e) non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità; f) avere conseguito, nel primo anno accademico, la media dei voti non inferiore a 27/30. 3. Lo studente può presentare la propria candidatura compilando il modulo on line a ciò specificamente predisposto sul sito istituzionale dell’Accademia e consegnandolo entro le date volta a volta stabilite dell’Amministrazione. Art. 21 – Supervisione del Corso, valutazione delle attività didattiche e tutoraggio per gli studenti 1. Le attività didattiche dei Corsi sono supervisionate dal Coordinatore della Scuola di afferenza nominato annualmente con Decreto del Direttore prima dell’inizio dell’anno accademico e la realizzazione degli obiettivi è sottoposta alla verifica da parte del Nucleo di valutazione previsto dallo Statuto dell’Accademia SantaGiulia. Il coordinatore della Scuola funge da punto di riferimento per il coordinamento delle attività didattiche e svolge attività di tutoraggio per tutti gli studenti della scuola.