Scambi intracomunitari: lavorazioni e riparazioni

Transcript

Scambi intracomunitari: lavorazioni e riparazioni
Scambi intracomunitari: lavorazioni e riparazioni
La disciplina sugli scambi intracomunitari dal 1° gennaio 2010 ha subito sostanziali
modifiche in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, connesse alla
movimentazione di beni fra Stati membri.
Con il DL n. 331/1993 è stata introdotta la disciplina sugli scambi intracomunitari.
Dall'inizio del 2010 le prestazioni in ambito comunitario, in precedenza oggetto dell'art. 40
del citato decreto, sono state traslate negli artt. da 7 a 7septies del DPR n. 633/72 in forza
del DLvo n. 18/2010, che ha recepito la direttiva 2008/8/CE.
Tali modifiche hanno generato perplessità in fase di applicazione pratica - in ordine alla
fatturazione, alla registrazione, alla compilazione degli elenchi Intrastat - concernenti le
lavorazioni e le riparazioni, che, per quanto sembrino termini affini, hanno significati
differenti dal punto di vista lessicale:
* lavorazione è l'operazione che conferisce ai materiali utilizzati una forma nuova,
oppure costituisce una fase del processo produttivo
* riparazione è l'operazione che ripristina l'integrità e la funzionalità di un oggetto
risultato difettoso.
Molto genericamente, l'art. 24 - comma 1 - della direttiva 2006/112/CE considera
prestazioni di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni e l'art. 3 comma 1 - del DPR n. 633/1972 le fa derivare da alcuni contratti tipici, quali i contratti
d'opera, di appalto, di trasporto, di mandato, di spedizione, di agenzia, di mediazione, di
deposito, e da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere.
L'amministrazione finanziaria era da tempo intervenuta sull'argomento con la circolare n.
43 del 6.12.1975, la quale, dopo aver richiamato l'art. 16 novellato del DPR. n. 633/1972,
precisava che alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili,
aventi ad oggetto la fabbricazione di beni, si applica la medesima aliquota IVA prevista
per la cessione dei beni prodotti.
Inoltre, definiva produzione non solo la trasformazione dei materiali impiegati nel
processo produttivo, ma tutte le altre operazioni, di montaggio, assiemaggio,
trasformazione, perfezionamento, compiute nelle varie fasi di realizzazione del processo.
Il principio veniva accolto dal DLvo n. 417/1991, relativo ai criteri di applicazione
dell'IVA e di altre imposte, che all'art. 1 - punto 7 - stabilisce che dette operazioni sono
da intendere come prestazioni di servizi, anche se relative a semilavorati o parti e pezzi
degli stessi beni.
Sono escluse dagli acquisti intracomunitari, per espressa disposizione dell'art. 38 comma 5 - del DL n. 331/1993, che richiama il Reg. (CE) n. 1999/85, abrogato dal Reg.
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2010
(CE) n. 2913/92, che all'art. 114 elenca le diverse operazioni di perfezionamento:
lavorazione, trasformazione, riparazione, già oggetto dell'art. 176 TULD.
Le fonti normative delineate dimostrano l'inserimento delle riparazioni tra le
operazioni di perfezionamento e, di conseguenza, il loro trattamento segue le
procedure di tutte le tipologie di lavorazione; altrimenti le riparazioni avrebbero potuto
essere sottoposte a un trattamento fiscale differente.
Le riparazioni di beni, considerate operazioni di perfezionamento e quindi prestazioni di
servizi, sono da sottoporre necessariamente a controlli e verifiche, in quanto potrebbero
comportare sostituzioni di parti e pezzi di provenienza estera, che configurerebbero
una cessione di beni. I materiali, giunti da altro Stato membro per essere sottoposti ad uno dei trattamenti
riconducibili a dette operazioni, non danno luogo ad acquisti intracomunitari, a condizione
che i prodotti ottenuti siano spediti al committente, soggetto passivo dello Stato membro
di provenienza, o per suo conto in altro Stato membro ovvero al di fuori del territorio
comunitario.
Questo orientamento è confermato dalla circolare n. 13/E del 23.2.1994 al Punto B. 1,3
dell'Agenzia delle Entrate.
Lavorazione e riparazione di beni mobili materiali
Il concetto di lavorazione, come accennato, comprende tutte le tipologie di lavori
eseguiti su beni mobili materiali: trasformazioni, riparazioni, perfezionamento,
manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, ecc., ricondicibili a:
* servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal
committente, soggetto passivo di altro Stato membro, esegue per conto di
quest'ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al
bene ricevuto
* operazioni di perfezionamento, lavorazioni, montaggio, assemblaggio, adattamento ad
altre merci, trasformazione, riparazione
* manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità
commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita.
Il prestatore, che esegue a titolo oneroso lavorazioni e riparazioni sui beni ricevuti
dall'estero, deve:
* prenderli in carico sul registro di cui all'art. 50 - comma 5 - del DL n. 331/93
* presentare l'elenco INTRA 2bis, solo ai fini statistici, con l'avvertenza che i soggetti
con periodicità mensile debbono compilare le colonne 1 e da 6 a 15, indicando nella
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2010
colonna 6 (natura della transazione) il codice 4, nella colonna 7 la nomenclatura
combinata del bene ricevuto, nella colonna 10 (valore statistico) il valore dei beni
fatturati o che sarebbero stati fatturati in caso di acquisto, aggiungendo le spese di
consegna (trasporto, assicurazione, ecc) fino al luogo di entrata in Italia (franco
confine italiano), con esclusione delle spese relative alle accise pagate o da pagare in
Italia.
Si ritiene che, terminati i lavori, il prestatore, all'atto di spedire il prodotto finito al
committente o a soggetto di altro Stato membro o fuori del territorio comunitario debba
procedere, ribadendo che tali operazioni hanno, in ambito Intrastat, rilevanza soltanto
statistica, a:
* annotare il bene ottenuto sul registro di cui all'art. 50 - comma 5 - del DL n.
331/1993, nella parte dello scarico
* emettere fattura, senza addebito dell'IVA, ai sensi dell'art. 7ter del DPR n.
633/1972, nei confronti del committente, soggetto passivo, il quale è tenuto al
pagamento dell'imposta nel proprio Paese
* presentare l'elenco INTRA 1quater (servizi resi), compilando tutte le colonne, che si
osservi la periodicità mensile o quella trimestrale.
Le riparazioni a titolo oneroso, per conto di committente soggetto passivo di altro Stato
membro, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia, in forza dell'art. 7ter del DPR n. 633/1972,
perché la tassazione va applicata nel Paese del committente di tutte le tipologie di
lavorazione, comprese le riparazioni, eseguite su beni materiali in Italia dal prestatore,
soggetto passivo nazionale.
Esse debbono formare oggetto degli elenchi riepilogativi dei servizi resi (INTRA 1quater) in
relazione alla loro esecuzione e riportare l'ammontare del corrispettivo, comprensivo
anche del valore del bene sostituito. Non va per contro compilato l'elenco intra relativo ai
beni.
Invece le riparazioni e le sostituzioni di beni o parti di essi, ancora in garanzia, a
titolo gratuito, non costituiscono prestazioni imponibili ai fini IVA, né sono sottoposte
agli obblighi Intrastat, in quanto derivano da obbligazioni previste contrattualmente e per
le quali non sussiste un corrispettivo, essendo il prezzo del bene, comprensivo delle
riparazioni e sostituzioni di parti di esso, assoggettato all'imposta sin dalla vendita.
E' opportuno che i beni riparati, a titolo oneroso o gratuito, siano scortati all'atto della
spedizione dal DDT, munito degli elementi identificativi dell'operazione ed eventualmente
di quelli del contratto, soprattutto nel caso di riparazioni gratuite.
Alessandro Lomaglio
Esperto Unioncamere Lombardia
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2010
Newsletter n. 104 - 11 novembre 2010
www.newsmercati.com
Copyright Newsmercati 2010