IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA` DI FIUGGI

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IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA` DI FIUGGI
COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA’ DI FIUGGI
Imposta di soggiorno
L'imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Fiuggi (Delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 08/05/2012) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al
fine di finanziare interventi in materia di turismo.
Chi paga l'imposta?
Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale di Fiuggi , versando l'imposta al
gestore della struttura che rilascia ricevuta.
Quanto si paga?
L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 6 (sei)
pernottamenti consecutivied è differenziata, per quanto concerne gli alberghi , in funzione della
provenienza estera del turista, al fine di favorire l’ internazionalizzazione dei flussi.
MISURE DELL’ IMPOSTA DI SOGGIORNO:
A) STRUTTURE ALBERGHIERE
A.1) Alberghi
CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) IMPOSTA (euro)
Italiani
Stranieri
1 stella
0,50
0,50
2 stelle
0,80
0,50
3 stelle
1,20
0,50
4 stelle
1,50
1,00
5 stelle
1,80
1,50
A.2) Residenze turistico alberghiere
CLASSIFICAZIONE
2 stelle
3 stelle
IMPOSTA (euro)
0,50
0,50
B) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE
B.1) Alloggi agrituristici
CLASSIFICAZIONE
1 spiga
2 spighe
3 spighe
IMPOSTA (euro)
0,50
0,50
0,50
1
B.2) Affittacamere (affittacamere professionali)
CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (euro)
0,50
B.3) Alloggi privati (affittacamere non professionali)
CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (euro)
0,50
B.4) Campeggi
CLASSIFICAZIONE
3 stelle
B.5) Case e appartamenti per vacanze
CLASSIFICAZIONE
IMPOSTA (euro)
0,50
IMPOSTA (euro)
0,50
Chi è esente?
- i residenti a Fiuggi;
- i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un
accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso
strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
Come si compila e si consegna la dichiarazione trimestrale?
La dichiarazione va compilata entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (scadenze
15 Aprile, 15 Luglio, 15 Ottobre e 15 Gennaio).
La dichiarazione può esser inviata all’Ufficio Tributi con le seguenti modalità:
- al n. di fax 0775/5461330.
- all’indirizzo di posta elettronica (PEC) [email protected]
- con consegna a mano all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico: dal LUNEDI’ al
VENERDI’ ore8,30/13,00. MARTEDI’ e GIOVEDI’ ore 14,30/17,00.
- tramite servizio postale con raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Fiuggi , Ufficio Tributi,
Piazza Trento e Trieste, 1 – 03014 Fiuggi.
Come si versa l’ imposta?
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Fiuggi delle somme riscosse
a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare
(scadenze 15 Aprile, 15 Luglio, 15 Ottobre e 15 Gennaio) sul conto corrente postale intestato a:
COMUNE DI FIUGGI - SERVIZIO TESORERIA IMPOSTA DI SOGGIORNO
CONTO CORRENTE POSTALE N° 1007219536
IBAN IT 95 S 07601 14800 001007219536 (composto da 27 caratteri)
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N.B. Se l'importo trimestrale da versare risulta inferiore a 100,00 euro, il gestore deve effettuare
il versamento alla scadenza trimestrale successiva oppure entro il 15 Gennaio dell’ anno
seguente, qualora l'importo riscosso durante l’ anno risulti ancora inferiore a € 100,00.
I gestori hanno l’obbligo di segnalare al Comune le generalità degli ospiti che si rifiutano di
pagare l’imposta mediante:
Il Modulo B (da compilare a cura dell’ ospite della struttura ricettiva) o il Modulo C (da
compilare a cura del gestore della struttura ricettiva, poiché tale adempimento può avvenire anche
senza il consenso espresso degli interessati (come prescritto dall’art. 24, comma 1, lettera a), del
D. Lgs. 196/2003).
Sarà poi compito del Comune procedere con l’attività di accertamento tributario a carico dei
contribuenti evasori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
I gestori delle strutture ricettive devono conservare idonea documentazione delle ricevute rilasciate
e, su richiesta del Comune finalizzata all’attività di controllo, esibire e trasmettere documentazione
relativa alle presenze nella struttura.
Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento
comunale dell’imposta di soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite
dalla normativa nazionale vigente
Per informazioni: Ufficio Turismo – Piazza Martiri di Nassirya (piazzale ex stazione
COTRAL) – 2° piano Tel. 0775/5461242/249 - e-mail [email protected]
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