IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA` DI FIUGGI
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IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA` DI FIUGGI
COMUNE DI FIUGGI Provincia di Frosinone IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA CITTA’ DI FIUGGI Imposta di soggiorno L'imposta di soggiorno adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Fiuggi (Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 08/05/2012) è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo. Chi paga l'imposta? Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale di Fiuggi , versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta. Quanto si paga? L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 6 (sei) pernottamenti consecutivied è differenziata, per quanto concerne gli alberghi , in funzione della provenienza estera del turista, al fine di favorire l’ internazionalizzazione dei flussi. MISURE DELL’ IMPOSTA DI SOGGIORNO: A) STRUTTURE ALBERGHIERE A.1) Alberghi CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) IMPOSTA (euro) Italiani Stranieri 1 stella 0,50 0,50 2 stelle 0,80 0,50 3 stelle 1,20 0,50 4 stelle 1,50 1,00 5 stelle 1,80 1,50 A.2) Residenze turistico alberghiere CLASSIFICAZIONE 2 stelle 3 stelle IMPOSTA (euro) 0,50 0,50 B) STRUTTURE EXTRALBERGHIERE B.1) Alloggi agrituristici CLASSIFICAZIONE 1 spiga 2 spighe 3 spighe IMPOSTA (euro) 0,50 0,50 0,50 1 B.2) Affittacamere (affittacamere professionali) CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 0,50 B.3) Alloggi privati (affittacamere non professionali) CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 0,50 B.4) Campeggi CLASSIFICAZIONE 3 stelle B.5) Case e appartamenti per vacanze CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) 0,50 IMPOSTA (euro) 0,50 Chi è esente? - i residenti a Fiuggi; - i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; - i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; - i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. Come si compila e si consegna la dichiarazione trimestrale? La dichiarazione va compilata entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (scadenze 15 Aprile, 15 Luglio, 15 Ottobre e 15 Gennaio). La dichiarazione può esser inviata all’Ufficio Tributi con le seguenti modalità: - al n. di fax 0775/5461330. - all’indirizzo di posta elettronica (PEC) [email protected] - con consegna a mano all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico: dal LUNEDI’ al VENERDI’ ore8,30/13,00. MARTEDI’ e GIOVEDI’ ore 14,30/17,00. - tramite servizio postale con raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Fiuggi , Ufficio Tributi, Piazza Trento e Trieste, 1 – 03014 Fiuggi. Come si versa l’ imposta? Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Fiuggi delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (scadenze 15 Aprile, 15 Luglio, 15 Ottobre e 15 Gennaio) sul conto corrente postale intestato a: COMUNE DI FIUGGI - SERVIZIO TESORERIA IMPOSTA DI SOGGIORNO CONTO CORRENTE POSTALE N° 1007219536 IBAN IT 95 S 07601 14800 001007219536 (composto da 27 caratteri) 2 N.B. Se l'importo trimestrale da versare risulta inferiore a 100,00 euro, il gestore deve effettuare il versamento alla scadenza trimestrale successiva oppure entro il 15 Gennaio dell’ anno seguente, qualora l'importo riscosso durante l’ anno risulti ancora inferiore a € 100,00. I gestori hanno l’obbligo di segnalare al Comune le generalità degli ospiti che si rifiutano di pagare l’imposta mediante: Il Modulo B (da compilare a cura dell’ ospite della struttura ricettiva) o il Modulo C (da compilare a cura del gestore della struttura ricettiva, poiché tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso degli interessati (come prescritto dall’art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 196/2003). Sarà poi compito del Comune procedere con l’attività di accertamento tributario a carico dei contribuenti evasori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. I gestori delle strutture ricettive devono conservare idonea documentazione delle ricevute rilasciate e, su richiesta del Comune finalizzata all’attività di controllo, esibire e trasmettere documentazione relativa alle presenze nella struttura. Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite dalla normativa nazionale vigente Per informazioni: Ufficio Turismo – Piazza Martiri di Nassirya (piazzale ex stazione COTRAL) – 2° piano Tel. 0775/5461242/249 - e-mail [email protected] 3