IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO
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IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO
Luglio 2014 IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO Le verifiche statiche per gli edifici di oltre 50 anni e le sanzioni correlate agli obblighi di manutenzione dei fabbricati sono oggetto di un vivace dibattito tra associazioni di settore e Comune. Le osservazioni possono essere presentate entro il 7 agosto 2014. Premessa Il Consiglio Comunale di Milano, con deliberazione n. 9 del 14 aprile 2014 ha adottato il nuovo Regolamento Edilizio (il “Regolamento”), contenente disposizioni destinate ad incidere in maniera rilevante sull’attività edilizia e con immediati riflessi sulle iniziative imprenditoriali connesse. La delibera con allegato il testo del Regolamento Edilizio è depositata in libera visione al pubblico presso la Segreteria della Direzione del Servizio Monitoraggio del Territorio e Condono del Settore Sportello Unico per l’Edilizia e resa disponibile sul portale del Comune di Milano dal 7 al 21 Luglio. Chi ne abbia interesse può presentare osservazioni entro il 7 agosto 2014. Il Regolamento entrerà in vigore a seguito della pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, l’Amministrazione approverà il Regolamento Edilizio, decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate. Le novità introdotte dal Regolamento sono molteplici, ma tra quelle di particolare interesse segnaliamo: ˗ le norme per il recupero degli immobili abbandonati o in disuso; ˗ la revisione obbligatoria per stabili con almeno 50 anni di vita. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni L’articolo 11 del Regolamento introduce una disciplina innovativa riguardo gli obblighi di manutenzione delle costruzioni presenti all’interno del territorio comunale, infatti: ˗ i proprietari hanno l’obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, decoro, idoneità igienica e sicurezza socio–ambientale, assicurando i necessari interventi; ˗ l’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili; ˗ tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, devono essere sottoposti ad una verifica di idoneità statica certificata da tecnico abilitato; ˗ gli edifici interessati, per almeno metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica, anche se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico; ˗ entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere collaudati; ˗ entro 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento Edilizio, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere collaudati; ˗ in caso di mancato rilascio di tali certificazioni nei tempi previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di esso non certificate. Recupero urbano e sicurezza pubblica Il Regolamento prevede importanti innovazioni anche in materia di recupero urbano di edifici: nel caso gli edifici non siano manutenuti per periodi prolungati, sono previste sanzioni incisive. L’articolo 12 del Regolamento stabilisce che: ˗ i proprietari devono provvedere alla custodia, alla manutenzione ed al decoro dei propri immobili, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; ˗ l’Amministrazione, qualora accerti che lo stato di abbandono, degrado, incuria degli edifici determina pericolo per la sicurezza, la salubrità o l’incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale ed ambientale; ˗ si presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di 5 anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici; ˗ entro 90 giorni dalla diffida i proprietari devono presentare un progetto preliminare relativo agli interventi di recupero che si intendono sostenere ed una relazione tecnica esplicativa dei tempi e delle modalità prescelte; ˗ decorsi i 90 giorni, in caso di inerzia da parte della proprietà, il Comune provvede in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili e/o delle aree, le spese sostenute dall’Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari entro 30 giorni dalla richiesta; ˗ in caso di inottemperanza ai suddetti ordini è comunque prevista una sanzione pecuniaria di Euro 500 per ogni mq. di consistenza catastale dell’immobile e/o delle aree; ˗ il Consiglio Comunale in caso di inerzia della proprietà e impossibilità di intervenire in via sostitutiva, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria degli edifici rappresenti un imminente pericolo per la sicurezza pubblica provvede, altresì, ad attivare uno tra i seguenti procedimenti: attribuzione al bene di una destinazione pubblica, di interesse pubblico o generale; recupero delle aree non residenziali dismesse, ai sensi dell’art. 97-bis della l.r. n. 12/2005; ˗ l’Amministrazione nel corso dell’istruttoria su nuovi interventi edilizi inerenti ad aree libere dovrà accertare se il richiedente è titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, in caso affermativo l’avvio degli interventi sull’area libera sarà condizionato alla presentazione di una proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori sullo stesso. Le criticità legate al nuovo Regolamento e le osservazioni Le disposizioni del Regolamento appaiono evidentemente in grado di incidere in modo sostanziale sul diritto di proprietà. Il tema è al centro di un dibattito mediatico e politico avente ad oggetto il bilanciamento tra la tutela dei suddetti diritti costituzionalmente garantiti e l’esigenza di limitare il consumo del suolo ed incentivare la riqualificazione delle aree dismesse all’interno del perimetro urbano. Sul sito del Comune di Milano è disponibile una mappatura preliminare degli immobili privati ritenuti inutilizzati ed in stato di degrado. La ricognizione è frutto di una prima analisi conoscitiva finalizzata ad individuare gli interventi che l’Amministrazione considera particolarmente urgenti e che saranno, presumibilmente, sottoposti alle procedure di cui all’articolo 12 nel momento in cui il Regolamento verrà definitivamente approvato. ***** Il Dipartimento di Diritto Amministrativo di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: GIUSEPPE ABBRUZZESE FRANCESCA FERLAZZO Tel. +39 02.89.63.071 Tel. +39 02.89.63.071 [email protected] [email protected] oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 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