credito d`imposta investimenti in territori svantaggiati
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credito d`imposta investimenti in territori svantaggiati
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN TERRITORI SVANTAGGIATI ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area:QF 20 giugno 2008 IL QUESITO “Oggetto: art. 1, c. 271 a 279, Legge 27.12.2006 n. 296, Credito d’imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate. La nostra società svolge la propria attività nell’ambito dell’armamento navale e gestisce una flotta di navi di proprietà e/o a noleggio. Le navi armate direttamente dalla nostra società, battono bandiera italiana e sono iscritte al compartimento della capitaneria di porto di Napoli. Nel 2007 abbiamo acquistato un generatore di azoto, tale impianto iscritto in bilancio tra gli impianti e macchinari, è stato acquistato al fine di aumentare la sicurezza e la capacità produttiva della società. Infatti, montato sulle navi cisterna, viene utilizzato per inertizzare le cisterne del carico e ridurre i rischi di esplosione per i carichi potenzialmente esplosivi nonché aumentare la capacità produttiva in quanto permette alla nave di caricare più carichi ed anche da terminal che non posseggono l’impianto di azoto a terra. Tali beni sono iscritti nella voce B.II del bilancio in quanto indipendenti dall’immobilizzo del cespite nave: la nave è un impianto mobile mentre non lo è il generatore di azoto. A nostro giudizio: 1) avendo la società la sede nei territori agevolati; 2) avendo fatto un investimento che aumenta la capacità produttiva; 3) ritenendo che il requisito della territorialità dell’investimento sia soddisfatta dall’iscrizione nel compartimento marittimo di Napoli (territorio agevolato); riteniamo tale investimento agevolabile. Il nostro comportamento è corretto?” LA RISPOSTA L’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 271 a 279, L. 296/2006, consiste in un credito d'imposta riconosciuto nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs 241/1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 53, TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato CE, ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. In particolare l’agevolazione in oggetto si applica alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 e relative alle seguenti categorie di beni: RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello SP di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del Codice Civile; programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. Ciò premesso, veniamo dunque alle Sue richieste specifiche. Relativamente al generatore di azoto da Voi acquistato nel corso dell’esercizio 2007 e correttamente iscritto in bilancio alla voce B.II, si ritiene che lo stesso, se presenta il requisito della novità come peraltro appare dal quesito, possa sicuramente rientrare tra le tipologie di beni strumentali contemplate dal comma 273, art. 1, L. 296/2006. Infatti, anche nel caso di impianti incorporati (o meglio incorporabili) in beni “mobili”, quali appunto le navi, atteso l'esplicito rinvio della norma agevolativa all'articolo 2424 del Codice Civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi tra quelli agevolabili, si ritiene debba farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni possono essere computati tra gli investimenti agevolabili se iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale. In merito al requisito della territorialità, lo stesso deve essere soddisfatto dalla presenza sulla terraferma di un’organizzazione dell’impresa situata in una delle aree agevolate e compresa nel compartimento di iscrizione marittima delle navi, alla quale le navi stesse siano collegabili. Tale conclusione è rinvenibile dalle Risoluzioni n. 92/E del 20.3.2002 e n. 16/E del 15.2.2005, relative a navi da pesca ed inerenti il credito di imposta per le aree svantaggiate di cui alla L. 388/2000 che, mutatis mutandis, possono senz’altro contribuire a risolvere la problematica esposta. Le suddette Risoluzioni intervengono fornendo alcuni chiarimenti relativi al requisito della territorialità, in particolare “se l’iscrizione della nave da pesca presso i registri tenuti dagli uffici marittimi sia condizione sufficiente per soddisfare il requisito della destinazione degli investimenti nelle aree agevolate”. Tali interventi di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate prevedono che l’acquisizione di navi da pesca (non suscettibili per la loro natura di beni “mobili”, di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio) possa rientrare nella disciplina agevolativa se, nei territori indicati dal comma 271, esiste una struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante. Naturalmente le caratteristiche funzionali e dimensionali di detta struttura organizzativa presente nel territorio, in particolare nel territorio riferibile al compartimento marittimo di Napoli, risulteranno in relazione all’attività svolta dalla Vostra impresa: potranno dunque integrare questa fattispecie strutture come uffici e/o magazzini e/o depositi e/o strutture dedicate alla logistica, ecc. Al contrario la presenza di una mera sede legale senza alcuna operatività ed organizzazione nel territorio in questione risulterebbe insufficiente, a nostro avviso, per assicurare il requisito della territorialità. La presenza nel territorio agevolato di questi elementi organizzativi, in conclusione, consente di ricollegare ad esso l'intera struttura produttiva cui appartiene la nave, realizzando, in tal modo, quell'oggettivo e stabile collegamento, fra l'attività espletata dall'impresa ed i territori agevolati, che RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] e' riconducibile alla ratio della norma agevolativa in esame, tesa ad ottenere riflessi positivi sull'economia dell'area agevolata dall'attività esercitata. In presenza delle suddette condizioni e cioè tipologia del bene unitamente alla localizzazione territoriale ed alla novità, condizioni che peraltro ci paiono sussistenti dalla formulazione del quesito, riteniamo corretto il Vostro comportamento. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]