credito d`imposta investimenti in territori svantaggiati

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credito d`imposta investimenti in territori svantaggiati
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN TERRITORI SVANTAGGIATI
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area:QF
20 giugno 2008
IL QUESITO
“Oggetto: art. 1, c. 271 a 279, Legge 27.12.2006 n. 296, Credito d’imposta per acquisizione di beni
strumentali nuovi in aree svantaggiate. La nostra società svolge la propria attività nell’ambito
dell’armamento navale e gestisce una flotta di navi di proprietà e/o a noleggio. Le navi armate
direttamente dalla nostra società, battono bandiera italiana e sono iscritte al compartimento della
capitaneria di porto di Napoli. Nel 2007 abbiamo acquistato un generatore di azoto, tale impianto
iscritto in bilancio tra gli impianti e macchinari, è stato acquistato al fine di aumentare la sicurezza
e la capacità produttiva della società. Infatti, montato sulle navi cisterna, viene utilizzato per
inertizzare le cisterne del carico e ridurre i rischi di esplosione per i carichi potenzialmente esplosivi
nonché aumentare la capacità produttiva in quanto permette alla nave di caricare più carichi ed
anche da terminal che non posseggono l’impianto di azoto a terra. Tali beni sono iscritti nella voce
B.II del bilancio in quanto indipendenti dall’immobilizzo del cespite nave: la nave è un impianto
mobile mentre non lo è il generatore di azoto. A nostro giudizio: 1) avendo la società la sede nei
territori agevolati; 2) avendo fatto un investimento che aumenta la capacità produttiva; 3) ritenendo
che il requisito della territorialità dell’investimento sia soddisfatta dall’iscrizione nel compartimento
marittimo di Napoli (territorio agevolato); riteniamo tale investimento agevolabile. Il nostro
comportamento è corretto?”
LA RISPOSTA
L’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 271 a 279, L. 296/2006, consiste in un credito
d'imposta riconosciuto nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007/2013, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto d'investimento
iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei
versamenti delle imposte sui redditi.
L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs 241/1997, a
decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base
all'articolo 53, TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi
investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato CE, ubicate nelle regioni della Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
In particolare l’agevolazione in oggetto si applica alle acquisizioni di beni strumentali nuovi,
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 e relative alle seguenti categorie di beni:
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TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69
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macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili
nell'attivo dello SP di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del Codice
Civile;
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa,
limitatamente alle piccole e medie imprese;
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui
sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva. Per le grandi imprese, come definite
ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite
del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Ciò premesso, veniamo dunque alle Sue richieste specifiche.
Relativamente al generatore di azoto da Voi acquistato nel corso dell’esercizio 2007 e
correttamente iscritto in bilancio alla voce B.II, si ritiene che lo stesso, se presenta il requisito della
novità come peraltro appare dal quesito, possa sicuramente rientrare tra le tipologie di beni
strumentali contemplate dal comma 273, art. 1, L. 296/2006.
Infatti, anche nel caso di impianti incorporati (o meglio incorporabili) in beni “mobili”, quali appunto
le navi, atteso l'esplicito rinvio della norma agevolativa all'articolo 2424 del Codice Civile, ai fini
della qualificazione dei beni medesimi tra quelli agevolabili, si ritiene debba farsi riferimento alla
corretta classificazione di bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni
possono essere computati tra gli investimenti agevolabili se iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e
B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale.
In merito al requisito della territorialità, lo stesso deve essere soddisfatto dalla presenza sulla
terraferma di un’organizzazione dell’impresa situata in una delle aree agevolate e compresa nel
compartimento di iscrizione marittima delle navi, alla quale le navi stesse siano collegabili.
Tale conclusione è rinvenibile dalle Risoluzioni n. 92/E del 20.3.2002 e n. 16/E del 15.2.2005,
relative a navi da pesca ed inerenti il credito di imposta per le aree svantaggiate di cui alla L.
388/2000 che, mutatis mutandis, possono senz’altro contribuire a risolvere la problematica
esposta.
Le suddette Risoluzioni intervengono fornendo alcuni chiarimenti relativi al requisito della
territorialità, in particolare “se l’iscrizione della nave da pesca presso i registri tenuti dagli uffici
marittimi sia condizione sufficiente per soddisfare il requisito della destinazione degli investimenti
nelle aree agevolate”.
Tali interventi di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate prevedono che l’acquisizione di navi da
pesca (non suscettibili per la loro natura di beni “mobili”, di costituire autonomamente una struttura
produttiva radicata sul territorio) possa rientrare nella disciplina agevolativa se, nei territori indicati
dal comma 271, esiste una struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte
integrante.
Naturalmente le caratteristiche funzionali e dimensionali di detta struttura organizzativa presente
nel territorio, in particolare nel territorio riferibile al compartimento marittimo di Napoli, risulteranno
in relazione all’attività svolta dalla Vostra impresa: potranno dunque integrare questa fattispecie
strutture come uffici e/o magazzini e/o depositi e/o strutture dedicate alla logistica, ecc. Al contrario
la presenza di una mera sede legale senza alcuna operatività ed organizzazione nel territorio in
questione risulterebbe insufficiente, a nostro avviso, per assicurare il requisito della territorialità.
La presenza nel territorio agevolato di questi elementi organizzativi, in conclusione, consente di
ricollegare ad esso l'intera struttura produttiva cui appartiene la nave, realizzando, in tal modo,
quell'oggettivo e stabile collegamento, fra l'attività espletata dall'impresa ed i territori agevolati, che
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e' riconducibile alla ratio della norma agevolativa in esame, tesa ad ottenere riflessi positivi
sull'economia dell'area agevolata dall'attività esercitata.
In presenza delle suddette condizioni e cioè tipologia del bene unitamente alla localizzazione
territoriale ed alla novità, condizioni che peraltro ci paiono sussistenti dalla formulazione del
quesito, riteniamo corretto il Vostro comportamento.
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