Clausola addizionale 8 - Liguria Assicurazioni
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Clausola addizionale 8 - Liguria Assicurazioni
CLAUSOLA N. 8 CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE (E TABELLA SOVRAPPREMI ETA’ NAVE) Allegato alla Polizza n. Appendice n. Agenzia generale di Contraente 1. La presente copertura assicurativa ed i tassi di Premio per i trasporti marittimi stabiliti in Polizza sono validi soltanto per le merci e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia: 1.1. un Membro Effettivo o Associato dell’“International Association of Classification Societies”(IACS*), oppure 1.2. una Società di Bandiera Nazionale, come definita nella clausola 4 che segue, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quello stato (incluso il traffico interinsulare all’interno di un arcipelago che faccia parte di quello stato). Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. Qualora si verifichi un Sinistro prima del raggiungimento di tale accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa sarebbe stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili dal mercato assicurativo. 2. Merci e/o beni trasportati da Navi Approvate (come definite sopra) la cui età ecceda i seguenti limiti, saranno assicurati in base alle condizioni di Polizza, dietro il pagamento di un sovrappremio da concordarsi. Navi portarinfuse o “combination carriers” di età superiore a 10 anni o altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse: 2.1. siano impiegate per il trasporto di “merci varie in generale” in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 25 anni di età, oppure 2.2. siano state costruite come navi portacontenitori, navi porta autovetture o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 30 anni di età. 3. Le disposizioni della presente Clausola non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale. 4. Per Società di Bandiera Nazionale si intende una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell’armatore della nave in questione, nave che deve anch’essa operare sotto la bandiera di quello Stato. 5. L’utilizzo di navi la cui età ecceda i limiti sopra stabiliti comporterà l’applicazione dei sovrappremi età nave previsti nella “Tabella dei Sovrappremi età nave” a tergo della presente clausola (oltre l’eventuale Addizionale di gestione e l’imposta di legge) L’elenco di queste navi (e i valori delle relative spedizioni) dovrà essere comunicato agli assicuratori alla fine di ogni trimestre. ________________________ (*) Per un elenco aggiornato dei membri effettivi ed associati dello IACS, fare riferimento al sito www.iacs.org.uk Fatto in Il giorno mese anno IL CONTRAENTE Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. Pagina 1 di 2 TABELLA DEI SOVRAPREMI per caricazione su navi rientranti nella Clausola di Classificazione (Clausola 8) A) Sovrappremi applicabili unicamente per età delle navi, indipendentemente dalle condizioni di copertura. CABOTAGGIO ITALIANO MERCI APPROVATE se non trasportate da navi porta rinfuse e/o “combination carriers”; cacao, caffè, cotone, fertilizzanti, noci e semi oleosi e loro sottoprodotti (pannelli, agglomerati, pellets e simili), riso, zucchero, sego e grassi, oli vegetali. Farina di pesce, merci refrigerate o trasportate a temperatura controllata. Copra, gaplek, apioca, apioca e tutti i loro prodotti, juta, sisal, melassa; Cemento, zolfo, carbone, coke e/o relativi derivati, minerali concentrati, rottami metallici ed altri carichi ad elevato peso specifico (inclusi carichi pesanti ferrosi e non ferrosi quali travi d’acciaio, lamiere e simili); Legname e tutti i suoi derivati (prodotti cartacei, polpa di legno, carta da giornale, cartone e simili). COLONNA 3 COLONNA 4 COLONNA 5 Merci approvate trasportate da navi portarinfuse e/o “combination carriers”; COLONNA 0 COLONNA 1 COLONNA 2 Tankers Altre navi (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) - - - - 0,15% 0,10% 0,20% 0,15% 0,325% 0,20% 0,50% 0,10% - - 0,05% 0,025% - - - - - - - - navi da 16 a 20 anni - - 0,185% 0,125% 0,28% 0,185% 0,56% 0,375% 0,70% 0,50% 1% 0,20% navi da 21 a 25 anni 0,05% 0,075% 0,375% 0,25% 0,56% 0,375% 1,125% 0,75% 1,30% 1% 2% 0,40% navi da 26 a 30 anni 0,075% 0,10% 0,60% 0,375% 0,75% 0,50% 1,50% 1% 2% 1,35% 2,50% 0,60% navi porta rinfuse e/o “combination carriers” da 11 a 15 anni Navi cisterna adibite al trasporto di oli minerali di stazza lorda superiore a 50.000 t.s.l. Da 11 a 15 anni PER NAVI DI ETA’ SUPERIORE: SOVRAPPREMI DA CONVENIRSI, ESPRESSAMENTE, PRIMA DELL’INIZIO DEL VIAGGIO. B) I sovrappremi di cui sopra dovranno essere aumentati, in misura adeguata, per navi inferiori a 1000 t.s.l. C) I sovrappremi applicabili sono quelli di colonna (a); tali soprappremi potranno essere ridotti sino al minimo della colonna (b) per navi di provata buona gestione ed affidabilità. Pagina 2 di 2