Clausola addizionale 8 - Liguria Assicurazioni

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Clausola addizionale 8 - Liguria Assicurazioni
CLAUSOLA N. 8
CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE (E TABELLA SOVRAPPREMI ETA’
NAVE)
Allegato alla Polizza n.
Appendice n.
Agenzia generale di
Contraente
1. La presente copertura assicurativa ed i tassi di Premio per i trasporti marittimi stabiliti in Polizza sono validi soltanto per le merci
e/o altri beni trasportati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia:
1.1. un Membro Effettivo o Associato dell’“International Association of Classification Societies”(IACS*),
oppure
1.2. una Società di Bandiera Nazionale, come definita nella clausola 4 che segue, ma soltanto nel caso in cui la nave sia
impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quello stato (incluso il traffico interinsulare all’interno di un arcipelago
che faccia parte di quello stato).
Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli
assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. Qualora si verifichi un Sinistro prima del raggiungimento di tale
accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa sarebbe stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili
dal mercato assicurativo.
2.
Merci e/o beni trasportati da Navi Approvate (come definite sopra) la cui età ecceda i seguenti limiti, saranno assicurati in base
alle condizioni di Polizza, dietro il pagamento di un sovrappremio da concordarsi.
Navi portarinfuse o “combination carriers” di età superiore a 10 anni o altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse:
2.1. siano impiegate per il trasporto di “merci varie in generale” in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non
superino 25 anni di età,
oppure
2.2. siano state costruite come navi portacontenitori, navi porta autovetture o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a
cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti
specificati e non superino 30 anni di età.
3.
Le disposizioni della presente Clausola non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in
ambito portuale.
4.
Per Società di Bandiera Nazionale si intende una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell’armatore della
nave in questione, nave che deve anch’essa operare sotto la bandiera di quello Stato.
5.
L’utilizzo di navi la cui età ecceda i limiti sopra stabiliti comporterà l’applicazione dei sovrappremi età nave previsti nella
“Tabella dei Sovrappremi età nave” a tergo della presente clausola (oltre l’eventuale Addizionale di gestione e l’imposta di
legge)
L’elenco di queste navi (e i valori delle relative spedizioni) dovrà essere comunicato agli assicuratori alla fine di ogni
trimestre.
________________________
(*) Per un elenco aggiornato dei membri effettivi ed associati dello IACS, fare riferimento al sito www.iacs.org.uk
Fatto in
Il giorno mese anno
IL CONTRAENTE
Liguria
Società di Assicurazioni S.p.A.
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TABELLA DEI SOVRAPREMI
per caricazione su navi rientranti nella Clausola di Classificazione (Clausola 8)
A)
Sovrappremi applicabili unicamente per età delle navi, indipendentemente dalle condizioni di copertura.
CABOTAGGIO
ITALIANO
MERCI
APPROVATE
se non trasportate da
navi porta rinfuse e/o
“combination
carriers”;
cacao, caffè, cotone,
fertilizzanti, noci e semi
oleosi
e
loro
sottoprodotti (pannelli,
agglomerati, pellets e
simili), riso, zucchero,
sego e grassi, oli
vegetali.
Farina di pesce,
merci refrigerate o
trasportate
a
temperatura
controllata. Copra,
gaplek,
apioca,
apioca e tutti i loro
prodotti, juta, sisal,
melassa;
Cemento, zolfo,
carbone, coke e/o
relativi derivati,
minerali
concentrati,
rottami metallici
ed altri carichi ad
elevato
peso
specifico (inclusi
carichi
pesanti
ferrosi e non
ferrosi quali travi
d’acciaio,
lamiere e simili);
Legname
e
tutti i suoi
derivati
(prodotti
cartacei, polpa
di legno, carta
da giornale,
cartone
e
simili).
COLONNA 3
COLONNA 4
COLONNA 5
Merci
approvate
trasportate
da
navi
portarinfuse
e/o
“combination carriers”;
COLONNA 0
COLONNA 1
COLONNA 2
Tankers
Altre navi
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
-
-
-
-
0,15%
0,10%
0,20%
0,15%
0,325%
0,20%
0,50%
0,10%
-
-
0,05%
0,025%
-
-
-
-
-
-
-
-
navi da 16 a 20
anni
-
-
0,185%
0,125%
0,28%
0,185%
0,56%
0,375%
0,70%
0,50%
1%
0,20%
navi da 21 a 25
anni
0,05%
0,075%
0,375%
0,25%
0,56%
0,375%
1,125%
0,75%
1,30%
1%
2%
0,40%
navi da 26 a 30
anni
0,075%
0,10%
0,60%
0,375%
0,75%
0,50%
1,50%
1%
2%
1,35%
2,50%
0,60%
navi porta
rinfuse e/o
“combination
carriers”
da 11 a 15 anni
Navi cisterna
adibite al
trasporto di oli
minerali di
stazza lorda
superiore a
50.000 t.s.l.
Da 11 a 15 anni
PER NAVI DI ETA’ SUPERIORE: SOVRAPPREMI DA CONVENIRSI, ESPRESSAMENTE, PRIMA DELL’INIZIO DEL VIAGGIO.
B) I sovrappremi di cui sopra dovranno essere aumentati, in misura adeguata, per navi inferiori a 1000 t.s.l.
C) I sovrappremi applicabili sono quelli di colonna (a); tali soprappremi potranno essere ridotti sino al minimo della colonna (b) per navi di provata buona gestione ed
affidabilità.
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