Il “diritto a formare una seconda famiglia”

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Il “diritto a formare una seconda famiglia”
Opinioni
Doveri coniugali
Obblighi di mantenimento del coniuge e famiglia ricomposta
Il “diritto a formare una
seconda famiglia” tra doveri
di solidarietà post-coniugale e
principio di “autoresponsabilità”
di Enrico Al Mureden
Il problema della equilibrata ripartizione di risorse economiche successivamente alla rottura del matrimonio pone questioni complesse laddove, successivamente alla disgregazione del primo nucleo familiare, i
coniugi separati o gli ex coniugi divorziati diano vita a nuove famiglie. Questa particolare prospettiva - la
cui crescente rilevanza viene costantemente confermata dagli studi demografici e statistici - reclama oggi
una specifica attenzione, anche in considerazione dei profondi mutamenti del sistema normativo introdotti dalla l. n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013. Essa fa emergere la necessità di una rilettura di alcuni
orientamenti consolidatisi nella giurisprudenza e quindi di affrontare il problema del mantenimento del
coniuge economicamente debole considerando, accanto al modello della famiglia che si disgrega a seguito della separazione e del divorzio, anche gli scenari più complessi dei modelli di famiglia che scaturiscono dalla ricomposizione di nuovi nuclei familiari successivamente alla separazione ed al divorzio.
1. I doveri di solidarietà post-coniugale
ed il diritto alla formazione di una
seconda famiglia
Una recente decisione di legittimità (1) ha affrontato, introducendo significativi elementi di novità,
il problema - già affacciatosi in più occasioni in
giurisprudenza - della equilibrata divisione delle risorse economiche nel caso in cui al nucleo familiare originario si sovrapponga, a seguito della separazione e del divorzio, un nucleo familiare nuovo formato dal soggetto economicamente forte tenuto alla corresponsione del mantenimento nei confronti
del coniuge separato o dell’ex coniuge divorziato.
L’analisi della casistica giurisprudenziale mostra
che, ormai da tempo, è emersa la consapevolezza
riguardo al fatto che nelle fattispecie in cui, successivamente alla rottura del matrimonio, il coniuge
economicamente forte formi una seconda famiglia
si impone la necessità di commisurare la spettanza
e l’entità del mantenimento dovuto alla parte economicamente debole abbandonando il riferimento
al tenore di vita goduto nel momento in cui la fa(1) Cass. 19 marzo 2014, n. 6289, in De Jure.
(2) Cass. 22 novembre 2000, n. 15065, in questa Rivista,
2001, 34, con nota di De Marzo, Mantenimento dei figli nati da
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miglia era unita e perseguendo il diverso obiettivo
di garantire ai nuovi nuclei familiari che si formano a seguito della separazione un tenore di vita simile tra loro in modo da realizzare un’equilibrata
ripartizione delle risorse tra la prima famiglia (composta dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile e i figli del primo matrimonio) e la seconda
famiglia che l’ex coniuge obbligato al pagamento
dell’assegno divorzile abbia ricostituito successivamente al divorzio. Un precedente ormai datato
aveva adottato - con specifico riferimento al profilo del mantenimento dei figli - una soluzione, invero criticabile, che si basava sull’assunto secondo
cui la decisione di formare una seconda famiglia
costituisce una scelta e non una necessità. Muovendo da questo presupposto, la S.C. aveva concluso che il diritto dei componenti della prima famiglia di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non potesse subire limitazioni
a seguito della decisione del familiare economicamente forte di dare vita ad una nuova famiglia (2).
Questo orientamento, a ben vedere, risultava diffiprecedente matrimonio e rilevanza della costituzione di una nuova famiglia.
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cilmente conciliabile con i principi fondamentali
dell’ordinamento in quanto la sua applicazione
avrebbe condotto a privilegiare ingiustificatamente
i componenti del nucleo familiare originario a scapito dei componenti del nuovo nucleo familiare
formato successivamente al divorzio. Così, seguendo un orientamento diverso e sicuramente condivisibile, la S.C. ha preso atto del dato per cui la presenza di una nuova famiglia costituita dall’ex coniuge tenuto al mantenimento dei figli e dell’ex
coniuge comporta una variazione degli assetti pregressi di cui non può non tenersi conto. In questi
casi, pertanto, si impone l’esigenza di un “temperamento dei diritti della prima famiglia” necessario
ad “evitare un trattamento deteriore della seconda”. Dunque, il secondo matrimonio e, più in generale, la nascita di figli dell’obbligato, rendono in
linea di principio necessaria una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti da
cui può scaturire una rideterminazione dell’assegno
di mantenimento dovuto ai figli e, a maggior ragione, dell’assegno dovuto all’ex coniuge (3).
La recente pronuncia a cui si è fatto cenno appare
sicuramente in linea con l’indirizzo appena riassunto. Essa, comunque, merita particolare attenzione
in ragione degli elementi di novità che si riscontrano nella motivazione in particolare laddove afferma che la costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo
familiare costituisce un diritto ricompreso tra quelli
riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art.
12) (4) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9) (5). Da ciò discende che
il diritto dell’individuo a formarsi una famiglia non
può incontrare un limite, né essere considerato alla
stregua di una mera scelta individuale non necessa-
ria nemmeno laddove sia già presente un primo
nucleo familiare la cui unità è venuta meno a seguito del divorzio.
Le argomentazioni addotte pongono in risalto un
problema di portata più generale e inducono ad osservare le conseguenze economiche della rottura
del matrimonio in una prospettiva più complessa
rispetto a quella - assunta generalmente come paradigma dall’elaborazione degli interpreti - che tende
a limitare l’attenzione ai rapporti tra i componenti
del nucleo familiare originariamente unito, omettendo di considerare in modo sistematico le complesse trame di rapporti che scaturiscono nell’eventualità in cui ad esso si sovrappongano nuclei familiari nuovi formati dai coniugi dopo la separazione
o dagli ex coniugi dopo il divorzio. Tale prospettiva, in effetti, reclama oggi una particolare attenzione sia per la rilevanza che assume sul piano sociale
- e che viene costantemente confermata dagli studi
statistici (6) - sia, soprattutto, in considerazione dei
profondi mutamenti del sistema normativo introdotti dalla l. n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013.
In quest’ottica emerge la necessità di una rilettura
di alcuni orientamenti consolidatisi nella giurisprudenza. Sotto tale profilo vengono in considerazione, anzitutto, le crescenti insoddisfazioni manifestate rispetto all’orientamento che assume il “tenore di vita coniugale” come parametro in funzione
del quale definire l’adeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno di mantenimento o dell’ex coniuge che aspira a conseguire l’assegno postmatrimoniale. Inoltre, le profonde modificazioni
introdotte dalla l. n. 219/2012 e dal d.lgs. n.
154/2003 con riguardo alla condizione dei figli nati
da persone non coniugate sembra suggerire una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali formatisi con riferimento al problema dell’incidenza
(3) Cass. 23 agosto 2006, n. 18367, in De Jure; Cass. 24
gennaio 2008, n. 1595, in De Jure.
(4) Bonini Baraldi, Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in Codice della
famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2009, 140.
(5) Bergamini, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, in Codice della famiglia, a cura di
Sesta, cit., 153 ss.
(6) Nello studio Separazioni e divorzi in Italia, anno 2011,
p u b b l i c a t o n e l m a g g i o 2 0 1 3 , r e p e r i b i l e a l l’ i n d i r i z z o
http://www.istat.it/it/archivio/91133, si legge che “i tassi di separazione e di divorzio totale sono in continua crescita. Nel
1995 per ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 separazioni e
80 divorzi, nel 2011 si arriva a 311 separazioni e 182 divorzi”.
In particolare, secondo i dati elaborati dall’ISTAT, infatti, risulta
che su 1000 matrimoni si registrano quasi 311 separazioni e
182 divorzi. Le indagini demografiche mettono a fuoco la presenza di un rilevante numero di separazioni e divorzi in cui sono coinvolti figli minori (50,5% e 35,5%). Un altro dato rilevan-
te, che emerge solo in parte dalle statistiche dell’ISTAT, è quello che evidenzia la diffusione del fenomeno delle seconde nozze. Anche questo dato deve essere ulteriormente integrato tenendo conto di due fattori che le statistiche disponibili non
possono prendere in considerazione, ma che, cionondimeno,
riveste un particolare rilievo. In particolare occorre tenere presente il considerevole aumento di separazioni e divorzi tra coniugi “giovani” (18-24% età inferiore ai 40 anni); questo dato,
infatti, segnala la presenza di persone che, verosimilmente,
dopo la rottura del matrimonio vivranno altre esperienze familiari di convivenza o si accosteranno ad un secondo matrimonio. Occorre poi tenere conto della presenza di un considerevole numero di persone che dopo avere avuto figli fuori dal
matrimonio, si apprestano a contrarre matrimonio e a vivere
una “seconda esperienza familiare”. A questo proposito deve
essere considerato, un dato, più volte richiamato nella Relazione illustrativa della riforma che unificato la condizione giuridica
dei figli, secondo cui circa un quinto dei figli nati nel nostro
Paese è generato da persone non coniugate.
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dell’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento o titolare dell’assegno post-matrimoniale;
ciò perché, ove siano presenti figli, sussiste oggi
una trama di responsabilità all’interno della famiglia intesa in senso ampio, ed in particolare della
coppia dei genitori, che, come si osserverà, appare
incompatibile con la persistenza di diritti patrimoniali basati su doveri di solidarietà post-coniugale
riferiti ad un rapporto ormai terminato o al quale
se n’è sovrapposto uno nuovo.
2. Il diritto del coniuge debole alla
conservazione del tenore di vita
coniugale ed i doveri assunti coniuge
forte che forma una seconda famiglia
Il problema di conciliare i doveri che scaturiscono
dalla solidarietà post-coniugale con quelli che derivano dalla formazione di una seconda famiglia appare strettamente collegato a quello della persistente attualità dell’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale le decisioni relative alla spettanza
ed all’entità dell’assegno divorzile dovrebbero essere assunte in funzione dell’obiettivo di garantire al
coniuge economicamente debole la persistenza di
un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La questione è stata sollevata con un’articolata motivazione da un’ordinanza
del Tribunale di Firenze che ha posto in dubbio la
conformità dell’orientamento menzionato al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3
Cost.) (7). Più specificamente la questione di costituzionalità riguarda la regola di “diritto vivente”
formatasi con riferimento all’art. 5 l. n. 898/1970.
Tale regola si caratterizza, a parere del giudice remittente, per “una palese contraddizione” logica
oltre che giuridica - che appare irragionevole, secondo i canoni della giurisprudenza costituzionale fra l’istituto del divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio, ed una
disciplina delle conseguenze economiche “che di
fatto proietta oltre l’orizzonte matrimoniale il <tenore di vita> in costanza di matrimonio quale elemento attributivo e quantificativo dell’assegno”. In
questo modo, continua il Tribunale di Firenze,
vengono prolungati “all’infinito i vincoli economici derivanti da un fatto (il matrimonio) che non
(7) Sul principio di ragionevolezza delle leggi v. Morrone, Il
custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 275 ss.; Id., sub art.
3 Cost., in Codice della famiglia, a cura di Sesta, cit., in part.
41.
(8) I Principles on European Family Law sono stati elaborati
dalla Commission on European Family Law con la finalità di in-
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esiste più proprio a seguito del divorzio”; e ciò
“senza che vi sia necessariamente una giustificazione adeguata sotto il profilo della tutela di interessi
e diritti costituzionali o garantiti dalla Costituzione”. Proprio in questa prospettiva, quindi, il diritto
vivente formatosi con riferimento ai presupposti di
attribuzione dell’assegno divorzile appare irragionevole in quanto “conduce ad esiti palesemente irrazionali” ed “incompatibili con la stessa ratio legis”
della disciplina delle conseguenze economiche del
divorzio.
I profili di irragionevolezza insiti nell’attuale diritto
vivente vengono ulteriormente testimoniati anche
nell’ottica del raffronto con i principi emergenti in
altri Paesi dell’Unione europea. La motivazione del
provvedimento indicato, infatti, pone in luce che
la Commissione europea sul diritto di famiglia ha
stabilito il principio secondo il quale “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni”
(principio 2.2) (8). Da questo principio, continua
la motivazione del Tribunale di Firenze “deriva
che dopo il matrimonio, gli unici legami a rimanere in vita sono quelli che riguardano i figli”; in
ogni caso, qualora siano effettivamente mantenuti
rapporti di tipo patrimoniale tra i coniugi, essi dovrebbero rivestire il carattere della temporaneità
(principio 2.8).
Questa impostazione, invero, testimonia ulteriormente l’inopportunità di commisurare l’assegno divorzile al tenore di vita goduto durante il matrimonio e la necessità di adottare una prospettiva diversa: quella di garantire un tenore di vita equivalente
a tutti coloro che dipendono da un medesimo soggetto economicamente forte. Indubbiamente, focalizzando l’attenzione sul problema della divisione
delle risorse di un soggetto a cui fanno capo due famiglie che si sovrappongono nel tempo, la questione può porsi in termini assai particolari nell’ipotesi
in cui l’esigenza di attuare un’equilibrata divisione
delle risorse della parte economicamente forte veda
interessato da un lato l’ex coniuge ancora giovane,
reduce da un matrimonio di breve durata e senza
figli e, dall’altro, il secondo coniuge ed i figli nati
nel secondo matrimonio o nell’ambito di una relazione non matrimoniale. In una fattispecie come
questa emerge chiaramente l’inadeguatezza dell’impostazione che mira a garantire all’ex coniuge ecodividuare soluzioni tese al perseguimento della armonizzazione
del diritto di famiglia nei diversi stati dell’Unione europea (cfr.
http://ceflonline.net/). Sul punto v. Cubeddu, I contributi al diritto europeo della famiglia, in Patti e Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano, 2008, 16.
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nomicamente debole un assegno divorzile idoneo a
permettergli di conservare “un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e
che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di
continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative
esistenti nel corso del rapporto matrimoniale” (9).
Così, applicando senza opportuni correttivi ai matrimoni di breve durata i criteri adottati dalla S.C.
con riferimento al mantenimento dell’ex coniuge
economicamente debole, si potrebbe giungere in
alcuni casi a soluzioni applicative non convincenti.
Garantire il tenore di vita coniugale all’ex coniuge
incapace di reperire autonomamente mezzi adeguati, infatti, significherebbe esporre l’ex coniuge obbligato ad una “distrazione” ingiustificata delle proprie risorse a scapito della nuova famiglia che egli
abbia formato successivamente al divorzio (10); distrazione che appare tanto più inopportuna quanto
più è breve la durata del rapporto matrimoniale e
quanto più siano presenti condizioni che rendano
verosimile il conseguimento dell’indipendenza economica da parte del coniuge economicamente debole.
Proprio questa particolare prospettiva sembra confermare l’opportunità di ricercare in via interpretativa soluzioni che consentano di limitare le perduranti posizioni di interdipendenza tra i coniugi con
riferimento a matrimoni di breve durata e nei quali
non siano presenti figli. In queste fattispecie, infatti, risulterebbe opportuno valorizzare il principio
dell’autoresponsabilità ed attuare la funzione assistenziale dell’assegno divorzile in ragione di un ottica “riabilitativa”; occorrerebbe, in altri termini,
(9) Cass. 4 novembre 2010, n. 22501, in De Jure.
(10) Ronfani, Recensione ad Al Mureden, Nuove prospettive
di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno
divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007, in Sociologia del
diritto, 2008, 194.
(11) Sul punto v. Patti, I rapporti patrimoniali tra coniugi. Modelli europei a confronto, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato
diretto da Ferrando, II, Bologna, 2008, 229; Id., Obbligo di
mantenere e obbligo di lavorare, in Introduzione al diritto della
famiglia in Europa, Milano, 2008, 309; Ferrando, Le conseguenze patrimoniali del divorzio tra autonomia e tutela, in Dir. fam.,
1998, 728; Cubeddu, Lo scioglimento del matrimonio e la riforma del mantenimento tra ex coniugi in Germania, in Familia,
2008, 22, la quale illustra la riforma del mantenimento operata
nell’ordinamento tedesco il 1° gennaio 2008 ed il principio dell’autoresponsabilità; Ronfani, Recensione a Al Mureden, Nuove
prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa
dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007,
cit., 193. Un’elevata sensibilità verso questi ultimi problemi si
riscontra negli ordinamenti di common law: Blumberg, The Financial Incidents of Family Dissolution, in AA.VV., Cross currents, Family Law and Policy in the United States and England,
edited by Katz, Eekelaar e Maclean, Oxford, 2000, 398; Katz,
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che l’assegno divorzile svolgesse solamente la funzione di consentire per un tempo determinato il superamento della incapacità di procurarsi redditi
propri. Del resto, in molti paesi dell’Unione europea si sta affermando il cosiddetto principio della
autoresponsabilità (11), che conduce a prevedere
una tutela assistenziale-riabilitativa e tendenzialmente limitata nel tempo per il coniuge reduce da
un matrimonio di breve durata, ancora in giovane
età e non gravato dall’impegno richiesto per l’accudimento dei figli (12).
3. La formazione di una seconda famiglia
da parte del coniuge economicamente
debole ed i suoi riflessi sull’assegno di
mantenimento e sull’assegno divorzile
Nell’ambito della complessa trama di rapporti che
può crearsi quando, successivamente alla rottura
della coppia coniugale si instaurano nuove relazioni familiari, rientra indubbiamente l’ipotesi - speculare rispetto a quella fino a qui esaminata - nella
quale il coniuge titolare di assegno di mantenimento o dell’assegno post-matrimoniale formi una seconda famiglia. Al riguardo il legislatore ha contemplato la sola ipotesi nella quale l’ex coniuge titolare di assegno divorzile passi a nuove nozze, sancendo che, in tal caso, “l’obbligo di corresponsione
dell’assegno cessa” (art. 5, comma 10, l. div.). Può
accadere, tuttavia, che l’ex coniuge divorziato titolare di assegno post-matrimoniale instauri una nuova convivenza nell’ambito della quale benefici del
supporto economico del nuovo partner; da ultimo
occorre considerare anche la fattispecie nella quale
sia il coniuge titolare di assegno di mantenimento
Family Law in America, New York, 2003, 87.
(12) Sul punto v. Cubeddu, Solidarietà e autoresponsabilità
nel diritto di famiglia, in Introduzione al diritto della famiglia in
Europa, cit., 153, in part. 170; Ead., I principi europei su divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, ivi, 271. Nell’ambito degli
ordinamenti di civil law è da segnalare la riforma della disciplina dell’assegno post- matrimoniale introdotta nell’ordinamento spagnolo dalla Ley 15/2005, in ragione della quale il riformato art. 97 c.c. prevede la possibilità assegno il coniuge economicamente debole limitato nel tempo. La propensione a
prevedere una tutela di tipo riabilitativo a favore del coniuge
relativamente giovane e reduce da matrimoni di breve durata
e poi particolarmente sviluppata negli ordinamenti di common
law (per una illustrazione più diffusa si rinvia a Al Mureden,
Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Milano,
2007, 108 ss.). Da ultimo, nel nostro ordinamento, riveste interesse una recente decisione di legittimità nella quale è stata
confermata la validità di un accordo tra i coniugi che prevedeva una limitazione temporale del diritto al mantenimento della
parte economicamente debole Cass. 6 giugno, 2014, n.
12781, in De Jure.
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ad instaurare una nuova convivenza durante la separazione. In questi casi si pone il problema di stabilire se il principio espresso con riferimento all’ipotesi delle seconde nozze dall’art. 5, comma 10, l.
div. possa essere esteso anche al caso in cui il coniuge economicamente debole formi una nuova famiglia non fondata sul matrimonio.
In prima approssimazione si può affermare che l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del
coniuge separato o dell’ex coniuge divorziato economicamente dipendente dall’altro impone di risolvere tre ordini di problemi.
Occorre stabilire, in primo luogo, quali siano i presupposti al ricorrere dei quali l’instaurazione di una
convivenza more uxorio possa assumere rilievo al fine della ridefinizione dei rapporti economici tra i
coniugi separati o tra gli ex coniugi divorziati; in
altri termini si tratta di individuare quali caratteristiche debba presentare la relazione instaurata con
il nuovo partner affinché essa possa essere considerata alla stregua di un elemento capace di giustificare una limitazione dei doveri di solidarietà postconiugale gravanti sul coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno ex art. 156 c.c. o sulle coniuge tenuto a versare l’assegno post-matrimoniale.
Un diverso problema consiste nello stabilire se
l’accertamento di un rapporto di convivenza sufficientemente solido e stabile costituisca una condizione di per sé sufficiente a legittimare una limitazione dei doveri gravanti sul coniuge o ex coniuge,
oppure se tale accertamento costituisca solamente
una condizione necessaria a tal fine, ma non sufficiente. Questa seconda opzione interpretativa, infatti, sembra ravvisabile in quelle motivazioni nelle
quali l’instaurazione di una nuova convivenza viene considerata rilevante non di per sé, ma solamente laddove da essa scaturisca un effettivo miglioramento della condizione economica del coniuge beneficiario di assegno di mantenimento o dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile. Una volta
individuati i presupposti al ricorrere dei quali risulta possibile affermare che la nuova convivenza del
coniuge beneficiario del mantenimento presenti
caratteri tali da poter condurre ad una limitazione
dei doveri gravanti sulla parte economicamente
forte, può porsi l’ulteriore interrogativo di stabilire
se tale limitazione si risolva nella netta esclusione
del dovere di mantenimento e debba essere modu-
3.1. La distinzione tra famiglia di fatto e mera
convivenza negli orientamenti
giurisprudenziali e alla luce dell’unificazione
della condizione dei figli
Per quanto concerne l’individuazione dei presupposti al ricorrere dei quali l’instaurazione di una convivenza more uxorio possa assumere rilievo al fine
della ridefinizione dei rapporti economici tra i coniugi separati o tra gli ex coniugi divorziati, è stato
valorizzato principalmente il profilo dell’intento
“di mettere in comune con il nuovo partner tutti i
propri interessi materiali, morali ed affettivi”. Utilizzando questa espressione la giurisprudenza di legittimità ha voluto affermare il principio secondo
cui “la stabilità del rapporto di convivenza (...)
non può rapportarsi ad una mera formula temporale, ma dipende principalmente da una valutazione
relativa al livello di compenetrazione delle scelte
di vita effettuate dalla nuova coppia” (13). Tale
criterio appare, invero, connotato da un significativo margine di indeterminatezza, che si risolve nell’attribuzione di una ampia discrezionalità giudizia-
(13) In questo senso v. Trib. Bari 25 settembre 2012, in Dir.
fam., 2013, 2, 549, nella quale la soppressione dell’assegno di
mantenimento inizialmente disposto a vantaggio del coniuge
economicamente debole è stata motivata in ragione dell’accer-
tamento di una relazione di convivenza “more uxorio”, la cui
stabilità era dimostrata non tanto in base ad una “mera formula temporale”, ma alle caratteristiche e ai contenuti e alle finalità del rapporto instaurato.
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lata tenendo conto dell’entità del beneficio economico ricavato dalla nuova convivenza.
Da ultimo, inoltre, può porsi il problema di stabilire se limitazione o esclusione dell’obbligo di mantenimento gravante coniuge economicamente forte
possa essere considerata “reversibile” oppure se,
una volta intervenuta, essa precluda la possibilità
di una reviviscenza degli obblighi di mantenimento
fondati sulla solidarietà post-coniugale.
Con riferimento ai problemi illustrati la giurisprudenza ha elaborato principi comuni applicabili al
coniuge separato ed all’ex coniuge divorziato. In
effetti sotto alcuni profili sembra emergere l’opportunità di formulare regole uniformi, applicabili sia
nel contesto della separazione che in quello del divorzio; al tempo stesso, tuttavia, occorre tenere
conto di significativi profili di differenziazione tra i
due istituti, che, soprattutto per quanto concerne
il problema della reviviscenza degli obblighi gravanti sulla parte economicamente forte, sembrano
suggerire l’opportunità di affrontare le questioni
connesse all’instaurazione di una nuova convivenza
da parte del beneficiario del mantenimento secondo approcci che tengano conto delle peculiarità
che la separazione presenta rispetto al divorzio.
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le. Le considerazioni appena svolte possono essere
estese anche alle motivazioni nelle quali viene affermata l’opportunità di distinguere “tra semplice
rapporto occasionale e famiglia di fatto”, ribadendo
che tale distinzione dovrebbe basarsi sul carattere
di stabilità e di certezza del rapporto di fatto sussistente tra i partners (14).
La possibilità di operare una simile distinzione sulla
base di criteri affidabili risulta estremamente complessa nell’ipotesi in cui si tratta di decidere riguardo alla convivenza tra persone che non hanno figli. Peraltro, ove la coppia non coniugata abbia figli comuni, sembra possibile, soprattutto alla luce
delle recenti modificazioni della disciplina del rapporto genitori-figli, individuare con sicurezza quei
presupposti al ricorrere dei quali si può escludere
che la famiglia non fondata sul matrimonio si risolva in un mero rapporto di convivenza ed affermare
che, al contrario, essa presenta quei caratteri di
certezza e stabilità necessari per poter parlare di
una vera e propria formazione familiare autonomo
e stabile. La base sulla quale sostenere quest’ultimo
assunto non è solo quella che fa capo a considerazioni di carattere demografico e sottolinea la diffusione della famiglia non fondata sul matrimonio
nell’attuale tessuto sociale.
A ben vedere le ragioni che inducono ad attribuire
i caratteri della certezza e della stabilità ad una famiglia non fondata sul matrimonio nella quale siano presenti figli si basano sulle profonde modificazioni del sistema normativo che hanno reso unica
condizione dei figli, hanno determinato il loro inserimento nelle relazioni di parentela dei genitori a
prescindere dal matrimonio di questi ultimi (art.
74 c.c. e art. 258 c.c.) ed hanno sancito la portata
generale della regola dell’esercizio condiviso dalla
responsabilità genitoriale a prescindere dal tipo di
unione che lega i genitori e dalla sua sorte (artt.
316, comma 4 e 337 ter, comma 3, c.c.). Le trasformazioni del sistema giuridico appena indicate hanno dato vita ad una condizione del figlio della coppia non coniugata completamente diversa da quella propria del contesto normativo precedente l’introduzione della l. n. 219/2012 del d.lgs. n.
154/2013. Oggi il figlio di una coppia non coniugata risulta inserito contemporaneamente nelle reti
di parentela di entrambi i genitori, e quindi in due
famiglie non comunicanti fra loro (15). Al tempo
stesso la regola dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale può dar luogo a situazioni
nelle quali i genitori di figli nati nell’ambito di
contesti familiari diversi esercitino parallelamente
ed autonomamente la responsabilità genitoriale in
due famiglie distinte (16). In definitiva si può affermare che l’ordinamento crea intorno al fatto della
generazione biologica un nucleo di diritti del figlio
e di responsabilità dei genitori che prescindono
dall’esistenza di un’unione stabile di questi ultimi e
dalla circostanza che essa sia fondata sulla convivenza o sul matrimonio. In questo mutato contesto
persino la coppia di genitori che non abbia mai
formato una famiglia unita si trova, in ogni caso,
nella condizione di essere obbligata ad assumere
decisioni concordate relativamente alla vita del figlio ed agli aspetti che, sebbene in modo indiretto,
si riflettono anche sulla vita della coppia (17). A
(14) I caratteri della stabilità sono stati individuati con frequenza laddove sono presenti convivenze nelle quali i partner
hanno figli comuni. In tal senso Cass. 11 agosto 2011, n.
17195, in Guida al diritto, 2011, 63, con nota di Vaccaro, Il coniuge divorziato perde il mantenimento se instaura una convivenza stabile con un altro. Gli obblighi connessi al matrimonio
possono avere un seguito per tutta la vita, nella quale è stato
stabilito che “in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sperequazione dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell’altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia
in costanza di matrimonio, non giustifica la corresponsione di
un assegno divorzile a carico del primo ove questi instauri una
convivenza con altra persona che assuma i connotati di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia
di fatto”. In tal caso, continua la motivazione, “il diritto all’assegno viene a trovarsi in una fase di quiescenza, potendosi riproporre in caso di rottura della convivenza”. In senso conforme v. Cass. 18 novembre 2013, n. 25845, in Diritto e giustizia,
2013: “in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita
goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi
viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di
una famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde, quand’an-
che non definitivamente, ogni connessione con il livello ed il
modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza
matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la
riconoscibilità di un assegno divorzile”; Cass. 12 marzo 2012,
n. 3923, in Giust. civ., 2013, 10, 2197, in cui si legge che “qualora la convivenza “more uxorio” si caratterizzi per i connotati
della stabilità, continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto, connotata,
in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, il parametro di valutazione dell’adeguatezza dei
mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge non può che
registrare una tale evoluzione, recidendo, finché duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase, la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé, ove non compensato all’interno della convivenza, ogni plausibile connessione con il tenore e il modello di vita economici caratterizzanti la
pregressa fase di convivenza matrimoniale, e ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile fondato sulla
conservazione di esso”.
(15) Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti
delle relazioni familiari, in questa Rivista, 2013, 233.
(16) Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv.
dir. civ., 2014, 5.
(17) Al Mureden, La responsabilità genitoriale precondizione
unica delle figlie pluralità di modelli familiari, in questa Rivista,
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Famiglia e diritto 11/2014
Opinioni
Doveri coniugali
seguito delle intervenute modifiche legislative viene meno la necessaria corrispondenza tra famiglia
e matrimonio in quanto l’instaurazione di legami
di parentela dipende oggi esclusivamente dal fatto
biologico della generazione. Al tempo stesso la riforma introduce una necessaria corrispondenza tra
la generazione dei figli e la formazione di una famiglia incidendo profondamente su situazioni che nel
sistema previgente non assumevano rilievo giuridico. I doveri richiesti i genitori nei confronti del figlio, infatti, impongono la definizione concordata
di un indirizzo della vita familiare persino a coloro
che non hanno mai formato una coppia unita.
La portata concreta di queste affermazioni può essere colta con immediatezza osservando la condizione del c.d. figlio adulterino. In questa prospettiva è possibile immaginare una situazione nella quale una donna dia alla luce un figlio concepito con
un uomo già coniugato e che non intende rompere
il proprio vincolo matrimoniale. Nel contesto precedente la riforma del ‘75 il figlio adulterino non
poteva - salvo casi del tutto particolari - essere riconosciuto dal genitore già coniugato (art. 252
c.c.) (18); egli poteva essere riconosciuto solamente dal genitore unito in matrimonio e, stante il tenore dell’art. 252 c.c., non poteva entrare nelle reti
di parentela di quest’ultimo e quindi conseguire un
legame giuridicamente rilevante con i nonni, gli zii
e i cugini “naturali”; la potestà veniva esercitata in
via esclusiva dall’unico genitore che avesse effettuato il riconoscimento.
La situazione appena descritta si presentava in termini sostanzialmente analoghi nel contesto normativo vigente tra il ‘75 e il 2014. Infatti, il venir meno del divieto di riconoscimento dei figli adulterini, da un lato, avrebbe consentito la possibilità del
riconoscimento da parte del padre; d’altra parte,
tuttavia, stante il tenore degli artt. 74 e 258 c.c.,
l’inserimento del figlio nelle reti di parentela dei
genitori continuava ad essere indefettibilmente
condizionato al matrimonio di questi ultimi; anche
l’esercizio della potestà genitoriale avrebbe potuto
essere condiviso solo nel caso in cui, dopo la rottura del primo matrimonio del padre, i genitori avessero potuto formare una coppia di fatto convivente
oppure avessero deciso di dare vita ad un’unione
matrimoniale. Nel primo caso sarebbero risultati
soddisfatti i presupposti al ricorrere dei quali l’art.
317 bis c.c. ricollegava l’esercizio condiviso della
potestà; nel secondo caso avrebbe trovato applicazione la regola generale sancita dall’art. 316, comma 2, c.c. Diversamente, qualora, il padre avesse
deciso di non rompere il vincolo coniugale già in
atto al momento del concepimento, doveva escludersi radicalmente l’eventualità di un esercizio
condiviso della potestà.
Il figlio adulterino che oggi si trovi in una situazione coincidente con quella assunta come esempio
risulterà inserito in due famiglie che non comunicano tra di loro (19); la responsabilità genitoriale
sarà condivisa tra la madre e il padre, nonostante
quest’ultimo sia ancora inserito nel suo nucleo familiare fondato sul matrimonio (20). Nel mutato
contesto normativo, quindi, sembra che il legislatore abbia delineato una serie di situazioni nelle
quali i genitori si trovano nella condizione di essere obbligati ad assumere decisioni concordate relativamente alla vita del figlio ed agli aspetti che,
sebbene in modo indiretto, si riflettono anche sulla
vita della coppia; coppia che, anche nell’ipotesi in
cui non sia mai stata unita, è chiamata oggi a comporre secondo la regola dell’accordo una trama di
rapporti necessariamente correlata alla generazione
del figlio (21).
In definitiva il nucleo di diritti riconosciuti al figlio e le correlative responsabilità attribuite ai genitori consente di ravvisare la sussistenza di un
consorzio familiare nel quale l’ordinamento esige
2014, 478.
(18) Al riguardo l’art. 252 c.c., nella sua formulazione precedente la Riforma del ‘75, limitava la possibilità di riconoscimento del figlio adulterino al solo genitore che non era unito
in matrimonio al tempo del concepimento. Per quanto concerneva il genitore unito in matrimonio, invece, il riconoscimento
del figlio adulterino era possibile solo a seguito dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte dell’altro coniuge ed a condizione che non fossero presenti figli legittimi, o legittimati, o loro discendenti legittimi. Nel caso in cui essi fossero stati presenti, la possibilità di riconoscimento era condizionata all’emissione di un decreto da parte del Presidente della Repubblica, che doveva essere preceduta da un parere del
Consiglio di Stato e che, in ogni caso, presupponeva che i figli
legittimi o legittimati avessero raggiunto la maggiore età e fossero stati sentiti (sul punto v. Azzariti, voce Filiazione legittima e
naturale, in Noviss. Dig. it., VII, Torino 1961, 324; Id., voce
Adulterini e incestuosi (Figli), ibid., I, Torino, 1957, 309).
(19) Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti
delle relazioni familiari, cit., 233.
(20) Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, cit., 5.
(21) Osserva Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, cit., 5, che, con particolare riferimento all’ipotesi della filiazione “adulterina” si verificherà la situazione per cui la persona
già coniugata che abbia un figlio fuori dal matrimonio verrà a
trovarsi nella condizione di dover concordare due diversi indirizzi familiari: uno all’interno della sua famiglia legittima, l’altro
nel nucleo familiare composto dal figlio “non matrimoniale” e
dal partner con il quale egli condivide la responsabilità genitoriale. Il figlio, pertanto, “è soggetto alla responsabilità dei genitori, che l’esercitano congiuntamente, in parallelo con quella
che ciascuno di loro si trovi eventualmente ad esercitare col
proprio coniuge nei riguardi del figlio matrimoniale”.
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Opinioni
Doveri coniugali
una stabilità ed una certezza del coinvolgimento
dei genitori e assume oggi una piena valenza giuridica. Tant’è che, come si è opportunamente osservato, la stessa espressione famiglia di fatto non appare più appropriata per designare quei nuclei familiari non fondati sul matrimonio nei quali sono
presenti figli comuni della coppia (22).
A ben vedere, proprio quella responsabilità a cui
l’ordinamento chiama i genitori non può non assumere rilievo anche quando si tratta di decidere riguardo alla persistenza di diritti scaturenti dalla solidarietà post-coniugale nei confronti di un soggetto che, successivamente alla separazione o al divorzio abbia dato vita ad una famiglia nella quale siano presenti figli. In altri termini colui che, assieme
al partner, assume la veste di genitore ed una responsabilità nei confronti del figlio, pone in essere
un atto di autoresponsabilità che nel sistema giuridico attuale mal si concilia con il persistente godimento di diritti che scaturiscono dalla solidarietà
post-coniugale riferita ad un rapporto matrimoniale
terminato. Ciò, infatti, determinerebbe l’ingresso
di risorse economiche provenienti da un coniuge
separato o da un ex coniuge divorziato nella nuova
famiglia costituita dopo la separazione o il divorzio,
creando una situazione incoerente rispetto all’atto
dell’assunzione di autoresponsabilità determinato
dalla sua formazione (23).
3.2. La formazione di una nuova famiglia da
parte del coniuge beneficiario del
mantenimento e l’opportunità di una
revisione del parametro del “tenore di vita
coniugale”
La lettura interpretativa appena prospettata con riferimento alle fattispecie nelle quali nella nuova
famiglia formata da parte del coniuge titolare di un
assegno di mantenimento o dell’ex coniuge a cui è
attribuito un assegno post-matrimoniale siano presenti figli sembra suggerire una revisione degli
orientamenti formatisi riguardo al problema di sta-
bilire se l’accertamento di un rapporto di convivenza sufficientemente solido e stabile costituisca
una condizione di per sé sufficiente a legittimare
una limitazione dei doveri gravanti sul coniuge o
ex coniuge oppure se tale accertamento costituisca
solamente una condizione necessaria a tal fine, ma
non sufficiente.
Come anticipato, da alcune pronunce sembra
emergere una propensione a considerare la convivenza instaurata dal beneficiario del mantenimento
alla stregua di un elemento capace di limitare gli
obblighi del coniuge onerato solo laddove sia effettivamente riscontrabile un miglioramento della posizione economica conseguente all’instaurazione
della convivenza. Così la soppressione, o, quanto
meno, la congrua riduzione dell’assegno dovuto a
titolo di mantenimento del coniuge separato è stata giustificata ponendo in rilievo i “notevoli benefici economici” derivanti dalla possibilità di “condividere, con il convivente, le spese di ordinaria
amministrazione (vitto, alloggio, e relativi oneri)”;
possibilità preclusa al “coniuge rimasto solo”, il
quale, oltre a dover affrontare le spese di ordinaria
amministrazione e “le spese relative al mantenimento del coniuge separato” non aveva instaurato
una nuova convivenza.
In modo ancor più esplicito, è stato disposto che
sul coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di
mantenimento grava l’onere di provare “non solo
l’instaurazione ed il permanere di una convivenza
more uxorio dell’avente diritto con altra persona,
ma anche il miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto a seguito di un contributo
al suo mantenimento da parte del convivente,
quanto meno in termini di risparmio di spesa”. Infatti, precisa la motivazione, “la convivenza in
quanto tale è di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare
dell’assegno, potendo essere instaurata anche con
una persona priva di redditi e patrimonio” (24).
L’impostazione appena riassunta e, in particolare,
(22) Sesta, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2013, 2,
osserva che, a seguito della riforma introdotta con la l. n.
219/2012 risulta ampliata “la nozione legale di famiglia, che
ora non appare più necessariamente fondata sul matrimonio,
considerato che la disciplina dei vincoli giuridici tra i suoi
membri può prescindere da esso”.
(23) Trib. Lamezia Terme 1 d icembre 2011, in Di r.
fam., 2012, 2, 797, ha disposto la riduzione dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge economicamente debole sottolineando che nel caso in cui quest’ultimo abbia instaurato una nuova
convivenza more uxorio nell’ambito della quale sia nata prole,
la persistenza di diritti economici scaturenti dal precedente
matrimonio condurrebbe “alla paradossale, inopportuna, illegittima conclusione che il coniuge tenuto all’assegno debba
contribuire al mantenimento del figlio (o dei figli) nato dalla relazione concubinaria del coniuge separato”.
(24) Trib. Roma, sez. I, 22 aprile 2011, in Giur. merito, 2013, 10, 2106, con nota di Serrao, ha disposto che “il coniuge onerato del pagamento dell’assegno di mantenimento
ha l’onere di provare non solo l’instaurazione ed il permanere
di una convivenza more uxorio dell’avente diritto con altra persona, ma anche il miglioramento delle condizioni economiche
dell’avente diritto a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, quanto meno in termini di risparmio di spesa, poiché la convivenza in quanto tale è di per
sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare dell’assegno, potendo essere instaurata anche
con una persona priva di redditi e patrimonio”.
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Opinioni
Doveri coniugali
l’ultimo degli assunti riportati, sembrano indicare
che il presupposto necessario al fine di giustificare
l’eliminazione alla riduzione del contributo dovuto
dal coniuge economicamente forte per il mantenimento dell’altro non sia rappresentato dall’instaurazione della convivenza in sé considerata, ma dal
beneficio economico che ne scaturisce. Questa ricostruzione - sicuramente coerente con il contesto
normativo in cui fu elaborata - appare oggi da rimeditare soprattutto in ragione delle riflessioni già
svolte con riferimento alle intervenute modificazioni del sistema normativo che hanno reso unica
la condizione dei figli ed attribuito piena rilevanza
giuridica alle unioni non matrimoniali nelle quali
siano presenti figli. Come si è avuto modo di osservare, infatti, la creazione di legami di parentela
che si basano sul mero dato della derivazione biologica e l’affermazione della regola generalizzata
dell’esercizio condiviso dalla responsabilità genitoriale hanno conferito alla famiglia non fondata sul
matrimonio una rilevanza tale per cui appare oggi
possibile affermare che, in ogni caso, la nascita di
un figlio impone ai genitori l’assunzione di un nucleo minimo di responsabilità richieste dalla conduzione del nucleo familiare in ogni suo frangente.
Il che non sembra lasciare spazio alla persistenza di
diritti vantati nei confronti dell’ex coniuge divorziato. In altri termini, nel mutato contesto normativo, l’instaurazione di una nuova famiglia e l’assunzione di responsabilità nei confronti dei figli comuni generati con il nuovo partner dovrebbe comportare, di per sé, la tendenziale eliminazione di
ogni posizione di dipendenza dal coniuge separato
o dall’ex coniuge divorziato ed ogni aspirazione al
mantenimento del tenore di vita riferito al periodo
della convivenza matrimoniale, ormai venuta meno ed alla quale è stata sovrapposta una nuova
convivenza familiare nell’ambito del nuovo nucleo
formato successivamente alla crisi del matrimonio.
Ogni considerazione relativa alle condizioni economiche godute dal nuovo convivente ed ogni comparazione tra il livello di benessere della nuova famiglia fondata sulla convivenza rispetto a quello
che aveva caratterizzato la precedente unione matrimoniale dovrebbero risultare in linea di principio prive di rilievo proprio perché, una volta assunta la decisione (e la responsabilità) di costituire
un nuovo nucleo familiare autonomo, non dovrebbe residuare più spazio per interferenze tra questo
nuovo nucleo e persistenti doveri di solidarietà
post- coniugale radicati sul matrimonio precedente.
Famiglia e diritto 11/2014
Adottando l’impostazione appena descritta sarebbe
possibile risolvere un’ulteriore incertezza interpretativa: ossia quella di stabilire se a seguito dell’accertamento di una stabile convivenza del coniuge
beneficiario del sostegno economico da parte dell’altro la limitazione dei doveri della parte obbligata debba risolversi in una netta esclusione del dovere di mantenimento o debba essere modulata tenendo conto dell’entità del beneficio economico
ricavato dalla nuova convivenza. Tale questione,
allineandosi all’impostazione tuttora prevalente
nella giurisprudenza di merito e di legittimità, dovrebbe essere risolta nel senso di modulare il dovere di mantenimento gravante sul coniuge separato
o sull’ex coniuge divorziato in funzione del beneficio che il coniuge economicamente debole ricavi
dalla nuova convivenza. Tuttavia, adottando la diversa impostazione che attribuisce rilievo alle sopravvenute modifiche legislative e vede nell’instaurazione di una nuova convivenza nella quale
siano presenti figli una rottura netta ed incondizionata della situazione di interdipendenza economica
creata con il matrimonio, appare preferibile optare
per una soluzione che conduce, in linea di principio, ad una eliminazione radicale del contributo
dovuto dalla parte economicamente forte, quanto
meno nell’ipotesi in cui si tratti di ex coniugi divorziati.
3.3. La formazione di una nuova famiglia
da parte del coniuge economicamente debole
e la “quiescenza” del suo diritto
al mantenimento
Le osservazioni svolte a proposito della rilevanza
assunta nel contesto normativo attuale dalla formazione di una famiglia non fondata sul matrimonio nella quale siano presenti figli assumono rilievo
anche quando si tratta di risolvere la questione relativa al carattere definitivo o reversibile della riduzione o eliminazione del contributo economico
dovuto per il mantenimento del coniuge separato
o dell’ex coniuge divorziato che abbia dato vita ad
una nuova famiglia. In questo caso, a differenza di
quanto osservato con riferimento alle questioni
che precedono, sembra opportuno adottare soluzioni differenziate a seconda che si verta nel contesto
della separazione o in quello del divorzio.
Con riferimento alla situazione dell’ex coniuge divorziato la soluzione accolta dalla giurisprudenza di
legittimità e di merito sembra indicare il carattere
reversibile delle limitazioni al dovere di mantenimento gravante sull’ex coniuge. Pronunce recenti,
infatti, hanno chiarito che l’instaurazione di una
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Opinioni
Doveri coniugali
stabile convivenza da parte del beneficiario dell’assegno divorzile costituisce un limite agli obblighi
imposti alla parte economicamente forte e pone
detto assegno “in una fase di quiescenza”; il che
comporta la possibilità che una parte economicamente debole riproponga l’istanza volta al conseguimento dell’assegno divorzile in caso di rottura
della convivenza (25). Questa soluzione, soprattutto in ragione delle argomentazioni esposte in precedenza, sembra meritevole di una revisione. Infatti l’intervenuta instaurazione di una convivenza da
parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno postmatrimoniale dopo la definitiva rottura del vincolo
coniugale dovrebbe determinare l’effetto di limitare o escludere i doveri di mantenimento gravanti
sull’altro in via definitiva ed irreversibile. La soluzione contraria – peraltro avallata da pronunce di
legittimità recenti – appare in effetti espressione di
una concezione dei rapporti tra ex coniugi non più
in linea con il contesto normativo attuale e con la
rilevanza che in esso viene attribuita alla formazione di una nuova famiglia nella quale siano presenti
figli comuni dei partners. Infatti qualora si convenga circa il fatto che attraverso la creazione di una
nuova famiglia si compie un atto di autoresponsabilità inconciliabile con il persistente godimento
dei benefici economici derivanti da rapporto coniugale ormai terminato, si dovrebbe giungere a
concludere che venir meno dell’assegno post-matrimoniale dovrebbe assumere, in linea di principio, un carattere definitivo e quindi non reversibile.
Peraltro, quando si tratta di decidere riguardo alla
posizione del coniuge separato il cui diritto al mantenimento venga limitato o escluso dalla sopravvenuta formazione di un nuovo nucleo familiare ove
siano presenti figli, sembra opportuno formulare
considerazioni in parte diverse rispetto a quelle
che riguardano la situazione dell’ex coniuge divorziato. Nell’ambito della separazione, infatti, resta
possibile l’eventualità di una riconciliazione tra i
coniugi, che potrebbe condurre addirittura al ripristino dell’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c.
e, in caso di una successiva crisi dei coniugi riconciliati, ad un obbligo di mantenimento ex art. 156
c.c. In altri termini l’instaurazione di una convi(25) Cass. 26 febbraio 2014, n. 4539, in Diritto & Giustizia
online, 2014, in cui è stato stabilito che “la convivenza more
uxorio del coniuge, destinatario dell’assegno, tale da aver dato
vita ad una vera e propria famiglia di fatto, può rendere inoperante o comunque può produrre una sospensione dell’assegno
divorzile”; in senso analogo Cass. 11 agosto 2011, n. 17195,
cit.
1052
venza more uxorio da parte di un soggetto che, in
quanto separato, conserva ancora un significativo
legame con l’altro coniuge può sicuramente legittimare la limitazione o l’esclusione dei doveri di
mantenimento scaturenti dall’art. 156 c.c. Al tempo stesso la persistenza del vincolo coniugale dovrebbe consentire di attribuire alla limitazione o
all’esclusione dei doveri di mantenimento gravanti
sul coniuge i caratteri della provvisorietà e reversibilità in ragione dei quali appare possibile ritenere
che il diritto al mantenimento della parte economicamente debole venga eventualmente a trovarsi
in una situazione di quiescenza.
4. Il mantenimento del coniuge debole
nella prospettiva delle famiglie
che si sovrappongono tra solidarietà
post-coniugale e autoresponsabilità
Le fattispecie prese in esame, nel loro insieme, testimoniano l’opportunità di una revisione degli
orientamenti in materia di mantenimento del coniuge economicamente debole che tenga conto
della diffusione di modelli familiari che rappresentano un elemento di novità rispetto al paradigma
tradizionale della famiglia unita o di quella che, al
più, poteva vivere in una dimensione “destrutturata” successivamente alla separazione o al divorzio
dei coniugi. La rilevanza dei modelli familiari nei
quali nuovi nuclei si sovrappongono a quello che
si è diviso a seguito della separazione o del divorzio, del resto, è ormai emersa anche nelle recenti
modifiche del sistema legislativo e negli orientamenti giurisprudenziali che ad essi hanno attribuito
rilevanza. Così, l’enfatica enunciazione del diritto
“diritto costituzionalmente fondato di ottenere la
separazione personale” (26) e quella del diritto a
dare vita ad una nuova famiglia successivamente
alla disgregazione del primo gruppo familiare possono essere osservate come la presa d’atto di mutamenti sociali e demografici la cui diffusione ed
espansione è costantemente confermata dagli studi
statistici. Del resto, anche la conseguita consapevolezza del legislatore riguardo alla varietà di situazioni che possono caratterizzare la relazione tra i
genitori, incidendo sulla sua solidità e sulla sua stabilità, ha condotto a valorizzare legami familiari
(26) Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099, in questa Rivista, 2008,
28, con nota di La Torre, Perdita dell’affectio coniugalis e diritto
alla separazione, nella quale è stato enfaticamente evocato un
“diritto costituzionalmente fondato di ottenere la separazione
personale e interrompere la convivenza”, ove questa sia divenuta intollerabile.
Famiglia e diritto 11/2014
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Doveri coniugali
che in precedenza non assumevano rilievo giuridico ed a creare intorno al fatto della generazione
biologica un nucleo di diritti del figlio e di responsabilità dei genitori che, per la prima volta nel nostro ordinamento, prescindono dall’esistenza di
un’unione stabile di questi ultimi e dalla circostanza che essa sia fondata sulla convivenza o sul matrimonio.
Proprio l’elemento di novità costituito dalla rilevanza che oggi il nostro ordinamento attribuisce
alla famiglia non fondata sul matrimonio nella
quale siano presenti figli sembra suggerire l’opportunità di una revisione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati formatisi in materia di
conseguenze economiche della crisi coniugale in
funzione di paradigmi e di modelli familiari che,
pur continuando a conservare assoluto rilievo nel
contesto normativo attuale, risultano modificati o
comunque, affiancati da modelli più articolati e
complessi.
In definitiva il problema del mantenimento del coniuge economicamente debole deve essere affrontato nel sistema giuridico attuale considerando, accanto al modello della famiglia che si disgrega a seguito della separazione e del divorzio, anche la prospettiva più complessa dei modelli di famiglia che
scaturiscono dalla ricomposizione di nuovi nuclei
familiari successivamente alla separazione ed al divorzio.
Lo scenario della ricomposizione di nuovi nuclei
familiari da parte del coniuge economicamente forte postula l’esigenza di rivedere e circostanziare,
anzitutto, l’assunto secondo cui dopo la rottura del
matrimonio deve essere perseguito l’obiettivo di
garantire ai componenti del primo nucleo familiare
il persistente godimento del tenore di vita della famiglia unita. A questa impostazione dovrebbe sostituirsi quella che mira a garantire un’equa ripartizione delle risorse economiche di cui dispone la
parte più benestante e quindi la finalità di garantire un tenore di vita tendenzialmente analogo tra
loro a tutti i soggetti economicamente deboli, appartenenti al primo e al secondo nucleo familiare e
dipendenti dal medesimo soggetto. In quest’ottica
sembra necessaria una parziale revisione degli
orientamenti in materia di assegno post-matrimoniale, che, ove si ponga il problema della tutela del
coniuge ancora in giovane età, reduce da un rapporto matrimoniale di breve durata e senza figli,
(27) A questo proposito, riveste notevole interesse una recente pronuncia di illegittimità (Cass. 6 giugno 2014, n. 12781,
cit.) concernente una fattispecie nella quale i coniugi avevano
Famiglia e diritto 11/2014
dovrebbe assumere una funzione assistenziale-riabilitativa ed essere circoscritto entro ragionevoli limiti di tempo (27). Questa soluzione, del resto, risulterebbe coerente con quelle già adottate in alcuni paesi europei e nella maggior parte dei sistemi
giuridici statunitensi.
Per quanto concerne l’ipotesi della ricomposizione
di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge
economicamente debole, beneficiario del diritto al
mantenimento nei confronti dell’altro, sembra auspicabile una revisione degli orientamenti consolidati che tenga conto della rilevanza giuridica attribuita dalla recente riforma alla famiglia non fondata sul matrimonio nella quale siano presenti figli.
In altri termini le modificazioni legislative nell’attribuire rilevanza giuridica ai rapporti familiari non
fondati sul matrimonio e nell’investire i genitori di
nuove responsabilità, hanno conferito alla formazione sociale che un tempo veniva definita “famiglia di fatto” caratteri che, a ben vedere, non possono non essere presi in considerazione quando si
tratta di definire le conseguenze economiche che
scaturiscono da rapporti matrimoniali instaurati in
precedenza ed ai quali la nuova formazione familiare si è sovrapposta. Adottando questa prospettiva,
gli orientamenti giurisprudenziali concernenti la
posizione del coniuge separato beneficiario del
mantenimento e, in particolare, quella dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile appaiono meritevoli di una revisione che valorizzi il profilo della
autoresponsabilità inevitabilmente connesso alla
formazione di un nuovo nucleo familiare.
5. La limitazione delle perduranti
posizioni di interdipendenza economica
tra ex coniugi tra prospettive de iure
condendo ed interpretazioni evolutive
Le complesse questioni che si pongono nella definizione delle conseguenze economiche della rottura del matrimonio e della successiva ricomposizione dei familiari sono state affrontate in altri ordinamenti predisponendo efficaci strumenti funzionali ad eliminare persistenti posizioni di interdipendenza economica tra gli ex coniugi e, quindi a
risolvere in radice molti dei problemi a cui si è fatto riferimento. In quest’ottica vengono in considerazione anzitutto l’introduzione di forme di mantenimento con funzione riabilitativa e soggette a rigorosi limiti temporali; quindi gli strumenti di deficonvenuto che la parte economicamente debole percepisce
un assegno dall’altra per un arco di tempo limitato, in vista del
conseguimento dell’indipendenza economica.
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Opinioni
Doveri coniugali
nizione una tantum delle conseguenze del divorzio
che consentono di eliminare i problemi connessi
alla sussistenza di obblighi di mantenimento periodici; infine la crescente attribuzione di rilievo alla
formazione di nuclei familiari non fondati sul matrimonio come limite alla persistenza di obblighi di
mantenimento scaturenti dalla dissoluzione di una
precedente unione matrimoniale.
Come si è osservato, in molti paesi dell’Unione europea si sta affermando il cosiddetto principio della
autoresponsabilità (28), che conduce a prevedere
una tutela assistenziale-riabilitativa e tendenzialmente limitata nel tempo per il coniuge reduce da
un matrimonio di breve durata, ancora in giovane
età e non gravato dall’impegno richiesto per l’accudimento dei figli (29). Questa scelta del legislatore
non di rado si accompagna a norme che impongono una definizione una tantum delle conseguenze
economiche del divorzio. Nei sistemi di common
law, ad esempio, l’adesione alla c.d. clean break
theory (30) consente di risolvere il problema dei riflessi patrimoniali del divorzio mediante l’attribuzione di una somma una tantum (lump sum) o l’assegnazione al coniuge economicamente debole di
uno o più beni appartenenti all’altro, limitando ad
ipotesi residuali il pagamento di somme periodiche
a titolo di mantenimento. Tale impostazione è indubbiamente funzionale all’esigenza di consentire
ai coniugi di definire una volta per tutte i rapporti
patrimoniali conseguenti al divorzio e lasciarsi alle
spalle la passata esperienza per ricominciare una
nuova vita (31). Del resto, anche in ordinamenti
di civil law maggiormente affini al nostro, sono stati
introdotti in tempi relativamente recenti strumenti
idonei a conciliare l’esigenza di mantenimento del
coniuge economicamente debole con quella di evitare il protrarsi di posizioni di interdipendenza economica successivamente al divorzio. Così, ad esempio, nell’ordinamento francese, la corresponsione
della pension compensatoire deve essere effettuata,
ove possibile, mediante l’attribuzione una tantum
di una somma di denaro o di un bene immobile
(art. 270 c.c.) (32) e, solo in caso di mancanza di
risorse sufficienti in capo al coniuge economicamente forte, può essere assolta mediante pagamenti
periodici (art. 275 c.c.) (33).
Per quanto riguarda l’attribuzione di rilievo alle relazioni familiari non basate sul matrimonio riveste
sicuro interesse la soluzione recepita nel nuovo art.
101 del codice civile spagnolo che, oltre al passaggio a nuove nozze, annovera tra le cause di estinzione del diritto a percepire l’assegno divorzile anche la formazione di una famiglia non fondata sul
matrimonio (34). Anche nel nostro ordinamento,
invero, la possibilità che dall’instaurazione di una
nuova convivenza stabile possa derivare il venir
meno di diritti che scaturiscono da un’esperienza
matrimoniale precedente trova riscontro in un’espressa disposizione di legge. La disciplina della assegnazione della casa familiare introdotta dalla l.
n. 54/2006 (art. 155 quater c.c.) e ora contenuta
nell’art. 337 sexies c.c., infatti, prevede la possibilità che il coniuge titolare del provvedimento di assegnazione della casa familiare possa perdere il diritto al godimento della stessa nel caso in cui instauri una nuova convivenza more uxorio (35).
(28) Sul punto cfr. retro nota 11.
(29) Sul punto cfr. retro nota 12.
(30) Blumberg, The Financial Incidents of Family Dissolution,
cit., 393 ss.; Katz, Family Law in America, cit., 87.
(31) In questo senso in più trattazioni si richiamano le incisive parole di Lord Scarman nella decisione Minton v Minton
[1979] AC 593, 608: “An object of the modern law is to encourage [the parties] to put the past behind them and to begin a
new life which is not overshadowed by the relationship which
has broken down”.
(32) Cfr. l’art. 270 c.c., modificato dalla Loi n. 2004-439 in
vigore dal 1° gennaio 2005, in cui è disposto che “L’un des
époux peut etre tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la
forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge”. Il successivo art. 214, chiarisce che “Le juge décide des modalités
selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en
capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant etre subordonné
à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant
cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de
l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de
biens qu’il a reçus par succession ou donation”
(33) Cfr. l’art. 275 c.c., modificato dalla Loi n. 2004-439, in
vigore dal 1 gennaio 2005, ai sensi del quale “Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de
paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme
de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”.
(34) L’artículo 101 codigo civil dispone: “El derecho a la
pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por
contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.
El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la
muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán
solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima”.
(35) La norma contenuta nell’art. 155 quater c.c. è stata oggetto di una sentenza interpretativa del di rigetto della Corte
costituzionale che chiarito la non automaticità della caducazione del provvedimento di assegnazione in ragione dell’accertamento della nuova convivenza instaurata dal coniuge assegnatario della casa familiare ed ha precisato che a tal fine è sempre necessario verificare quale sia l’interesse dei minori che
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Famiglia e diritto 11/2014
Opinioni
Doveri coniugali
Questa disposizione, in effetti, testimonia che l’ordinamento attribuisce rilievo alla sopravvenuta instaurazione della convivenza more uxorio da parte
del coniuge beneficiario della casa familiare e tende, in linea di principio, ad escludere la compatibilità tra essa ed il perdurante godimento della casa
familiare (36).
Indubbiamente - anche nella prospettiva dell’approvazione della riforma sul c.d. divorzio breve (37)
e dell’introduzione delle recenti disposizioni del
d.l. n. 132/2014, recanti Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione - sarebbe auspicabile un intervento
del legislatore che - allineandosi a soluzioni già
praticate in altri ordinamenti - risulti funzionale ad
adeguare la disciplina delle conseguenze economiche della rottura del matrimonio alle esigenze determinate dalla crescente diffusione di nuovi modelli familiari articolati e complessi determinati
dalla sovrapposizione nel tempo di diversi nuclei
familiari che fanno capo all’unico soggetto economicamente forte.
Per quanto concerne l’introduzione di strumenti di
definizione una tantum dei rapporti economici tra
ex coniugi divorziati e la previsione di un mantenimento dell’ex coniuge circoscritto entro ragionevoli limiti temporali l’intervento del legislatore appare l’unica soluzione percorribile, stante l’assenza di
elementi positivi sulla base dei quali operare una
rilettura interpretativa del sistema. Diversamente,
la possibilità di individuare nella autoresponsabilità
del coniuge economicamente debole e, in particolare, nella scelta di quest’ultimo di dare vita ad
nuova famiglia elementi capaci di eliminare posizioni di interdipendenza scaturenti dal precedente
matrimonio costituisce un obiettivo che - oltre a
poter essere attuato dal legislatore in una prospettiva de iure condendo - sembra possibile conseguire,
allo stato attuale, anche in via interpretativa.
nella casa familiare vivono ed in funzione del quale l’assegnazione è stata disposta (Corte cost. 30 luglio 2008, n. 300, in
questa Rivista, 2008, 1661, con nota di Quadri, Vicende dell’assegnazione della casa familiare e interesse dei figli e in Nuova
giur. civ. comm., 2008, II, 411, con nota di C. Irti, La revoca dell’assegnazione della casa familiare: dalle critiche della dottrina al
giudizio della Consulta).
(36) Roma, L’assegnazione della casa familiare, in L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura di Sesta e Arceri,
Torino, 2012, 177
(37) Cfr. Il testo unificato delle proposte di legge (C. 831892-1053-1288-1938-2200-A), intitolato Disposizioni in materia
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato alla Camera
il 29 maggio 2014 e, in particolare, la modifica dell’art. 3 l. n.
898/1970, che condiziona la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili al del matrimonio al protrarsi ininterrotto della separazione legale per “almeno dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione”, in caso di separazione giudiziale, e, in caso di separazione
consensuale, “di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del
ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi”.
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