Presentazione della GUIDA AL MATRIMONIO
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Presentazione della GUIDA AL MATRIMONIO
MARCHE Newsletter informa on line documentazione delle autonomie locali n ° 126 del 6 febbraio 2015 – anno IV LA GUIDA SU FAMIGLIA, MATRIMONIO, SEPARAZIONE, DIVORZIO, EREDITÀ E PREVIDENZA Diritti e doveri dei coniugi e dei figli, rapporti di natura fiscale, il mantenimento, la negoziazione assistita. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha appena pubblicato la guida “Il matrimonio: diritti e doveri in famiglia”, dedicata agli obblighi di legge che marito e moglie assumono reciprocamente e nei confronti dei figli, alle disposizioni in ambito successorio e previdenziale, oltre che alle novità in tema di separazione e divorzio. Potete scaricare il vademecum, estremamente completo e semplice da comprendere, al termine di questo articolo. La guida affronta diversi temi – il matrimonio – le forme di matrimonio – il matrimonio celebrato all’estero – gli effetti del matrimonio in materia successoria e previdenziale – la successione legittima – altre forme di convivenza non istituzionalizzata – il regime patrimoniale della famiglia – la separazione dei beni – la comunione – il fondo patrimoniale – l’impresa familiare – la separazione – il divorzio – la responsabilità del genitore in caso di crisi del matrimonio – trattamenti fiscali previsti per il coniuge – le donazioni al coniuge – le agevolazioni prima casa – le detrazioni per coniuge a carico – una sezione dedicata alle FAQ, tra qui segnaliamo È meglio optare per il regime di comunione legale o per il regime di separazione dei beni? Non è possibile dare una risposta univoca. Il regime patrimoniale (o regime patrimoniale secondario) è l’insieme delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali le sostanze acquisite durante il matrimonio sono distribuite tra i coniugi. In linea di principio, nel caso di comunione legale, i beni acquisiti anche da uno solo dei coniugi diventano comuni; nel caso di separazione dei beni, ciascuno è titolare soltanto di ciò che ha formalmente acquistato. La scelta tra un regime e l’altro dipende da svariate considerazioni dei coniugi, anche di natura personale. Non è possibile quindi stabilire se un regime patrimoniale sia migliore di un altro trattandosi piuttosto di scegliere quello più idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare. Perché un matrimonio religioso abbia effetti civili bisogna risposarsi in Comune? Nel caso in cui si sia celebrato un matrimonio concordatario (che nella prassi rappresenta l’assoluta maggioranza dei matrimoni conclusi in chiesa), esso produce già effetti civili; se invece si tratta di un matrimonio esclusivamente religioso, sarà necessario sposarsi nuovamente in Comune perché abbia effetti civili. La pensione di reversibilità spetta anche in caso di separazione e di divorzio? La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’ente previdenziale prima del termine del procedimento di separazione; se però il coniuge è separato con addebito, ne ha diritto solo se già titolare di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Il coniuge divorziato è beneficiario della pensione di reversibilità alle stesse condizioni di quello separato, purché l’ex coniuge defunto sia stato iscritto all’ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Se quest’ultimo in vita si fosse risposato, l’autorità giudiziaria, su istanza delle parti interessate, stabilirà con motivata sentenza la percentuale di ripartizione della reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato. Come influiscono la comunione legale o la separazione dei beni sui diritti successori? Se non si compie una scelta diversa – al momento della celebrazione del matrimonio o anche in seguito, con un’apposita convenzione matrimoniale – il regime sarà quello della comunione legale dei beni. Se vige quest’ultimo gli acquisti effettuati anche da uno solo dei coniugi “cadono in comunione”, mentre con la separazione dei beni i coniugi conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Da un punto di vista successorio non vi è nessuna interferenza fra il regime patrimoniale della famiglia e i diritti ereditari dei coniugi, che rimangono gli stessi. Possono invece crearsi ricadute sulla consistenza dei beni che cadono in successione: ad esempio, se un coniuge acquista un immobile in regime di separazione dei beni, alla sua morte esso andrà interamente in successione; se invece l’immobile è acquistato in regime di comunione, andrà in successione per una metà del suo valore. tratto da http://www.laleggepertutti.it/ portale di informazione e consulenza legale per cittadini e aziende Nel file allegato la guida “IL MATRIMONIO: DIRITTI E DOVERI IN FAMIGLIA” che Le suggeriamo di pubblicare sul sito internet del comune in modo che i cittadini del Suo comune interessati possano scaricarlo liberamente. Cordiali saluti. Roberto Piccinini