Internet e Vendita a Distanza

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Internet e Vendita a Distanza
Internet e Vendita a Distanza
Martedì 19 Ottobre 2010 15:13
COMMERCIO ELETTRONICO, VENDITA A DISTANZA E FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
L'Associazione tutela il consumatore dall'utilizzo da parte del professionista di "particolari
modalità di negoziazione o di conclusione del contratto", che permettono di instaurare dei
rapporti contrattuali avvalendosi di strumenti tecnologici, senza la presenza fisica delle parti
e/o del bene (o servizio) oggetto del contratto, o di sistemi di vendita organizzati a distanza (ad
es. catalogo) o per operare fuori dei locali commerciali dell'imprenditore (ad es. a domicilio del
consumatore).
L'insidia principale è rappresentata dalla circostanza che oramai persino il proprio ambito
domestico ed il proprio apparecchio informatico sono diventati lo "spazio" ideale della
commercializzazione di beni e servizi ai consumatori.
In questo ambito, l'attività dell'Associazione si concentra principalmente su quattro aspetti:
1) contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
2) contratti a distanza;
3) disciplina del recesso dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dei contratti a
distanza;
4) contratti del commercio elettronico conclusi con i consumatori.
1) Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
L'ambito di applicazione della disciplina del Codice del Consumo riguarda i contratti per la
fornitura di beni servizi "in qualunque forma conclusi, stipulati" (art. 45, 1° comma Cod.
Cons.):
a) durante la visita del professionista: al domicilio del consumatore, o al domicilio di altro
consumatore, o sul posto di lavoro del consumatore, o nei locali in cui il consumatore si trova
(anche temporaneamente) per lavoro, studio o cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista fuori dai suoi locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante sottoscrizione di nota d'ordine (comunque
denominata);
d) per corrispondenza, o in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di
consultare senza la presenza del professionista.
L'art. 45, 2° comma estende l'applicazione della disciplina anche alle proposte contrattuali
(vincolanti o non vincolanti) effettuate dal consumatore.
2) Contratti a distanza
I "contratti a distanza" sono quelli che hanno ad oggetto dei beni o dei servizi e sono stipulati
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi organizzato a distanza dal
professionista, che impiega esclusivamente una o più "tecniche di comunicazione a distanza"
(ogni mezzo che può impiegarsi, senza la presenza fisica e simultanea delle parti) fino alla
conclusione del contratto (compresa la fase della conclusione del contratto).
Le più comuni "tecniche di comunicazione a distanza" utilizzate dai professionisti sono:
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stampati, lettera circolare, pubblicità con buono d'ordine, catalogo, telefono, radio, posta
elettronica, fax, televisione (ad es. televendita).
Il consumatore ha riconosciuto un importane diritto nella "fase di esecuzione" del contratto.
Infatti, salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire la propria prestazione
entro 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso la sua ordinazione.
3) Recesso dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dei contratti a distanza
Il legislatore ha solo parzialmente coordinato il diritto di recesso nelle due discipline in esame.
Infatti, il Codice del Consumo ha individuato un termine unico per l'esercizio del recesso (10
giorni lavorativi), ma ha conservato delle differenze riguardo agli obblighi di informazione ed
alle conseguenze della mancata o inesatta informazione del termine per esercitare il recesso.
L'art. 64, 1° comma del Codice del Consumo prevede che per entrambe le tipologie negoziali il
consumatore possa recedere:
- senza penalità;
- senza specificare il motivo;
- entro il termine di 10 giorni lavorativi (salvo, quanto previsto all'art. 65, commi 3, 4 e 5).
L'art. 65 disciplina i termini per l'esercizio del diritto di recesso in maniera differenziata per le
due tipologie di negozi giuridici. Infatti, alla uniformità del termine per l'esercizio del diritto di
recesso (10 gg. Lavorativi), non corrisponde il "dies a quo" per la decorrenza di tale termine.
La complessità della materia, che prevede differenziazioni di decorrenza dei termini per il
recesso anche tra i beni ed i servizi, varie modalità di esercizio del diritto e numerosi ambiti di
esclusione di tale diritto, richiede l'assistenza dei consulenti dell'Associazione.
4) Contratti del commercio elettronico con i consumatori
Il fenomeno socio-economico della progressiva diffusione di strumenti informativi e telematici e
della facilità di accesso a "marketplace" o a "comunità virtuali" ha reso la rete Internet uno dei
principali spazi per commercializzare beni e servizi.
Le operazioni economico-giuridiche compiute nell'ambiente di Internet vengono definite
"commercio elettronico" e si distinguono in:
A) "Business to consumer" (B2C)
La definizione indica solamente che i rapporti sono instaurati per un utilizzo finale dei beni o dei
servizi acquistati.
In questo ambito, può applicarsi la disciplina dei consumatori, qualora la finalità dell'acquisto
(non scopo professionale) e la qualità dell'acquirente (persona fisica, consumatore) lo
consentano.
B) "Business to business" (B2B)
Questa definizione si riferisce, invece, ad un acquisito compiuto per inserire un bene o un
servizio nel proprio ciclo produttivo o commerciale.
In tale contesto, un contratto non è assoggettabile alla disciplina prevista a tutela del
consumatore.
Fonti normative
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I. Disciplina del commercio elettronico della Direttiva 2000/31/CE (attuata con il D.Lgs. n. 70/03)
La disciplina del commercio elettronico della Direttiva 2000/31/CE è stata attuata in Italia con il
D.Lgs. n. 70/03.
La suddetta normativa non contiene alcuna specifica disposizione sui rapporti di consumo
perfezionati in ambito telematico. In varie disposizione, invece, è prevista una "clausola di
inderogabilità" per il contratto concluso tra consumatore e professionista.
II. Il Codice del Consumo (art. 68)
Il Codice del Consumo contiene una sola previsione in materia all'art. 68, che stabilisce che
alle offerte effettuate ai consumatori "per via elettronica" si applicano le disposizioni del D.Lgs.
n. 70/03, per gli aspetti non disciplinati dallo stesso Codice del Consumo.
1) La conclusione del contratto nel commercio elettronico
La dottrina ha ampiamente dibattuto il tema delle modalità, del momento e del luogo di
conclusione del contratto. La questione, tuttavia, nell'ambito dei contratti con i consumatori ha
scarsa incidenza sulla individuazione della legge applicabile e del giudice competente. Infatti,
le discipline nazionali ed internazionali (Codice del Consumo, convenzioni internazionali, diritto
internazione privato e processuale) risolvono in radice i problemi interpretativi prevedendo
espressamente:
- l'applicabilità al contratto della legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale
(art. 5.3 Convenzione di Roma del 19.6.1980);
- l'inderogabilità del foro delle controversie, indicato nel luogo di residenza o di domicilio del
consumatore.
2) Privacy, profilazione degli utenti e tutela del consumatore on line
In rete vi sono numerosi "data base" che contengono dei profili parziali e incompleti dei
consumatori. Essi considerando solo alcuni aspetti utili per il direct marketing, espongono il
consumatore al rischio di danni e pregiudizi derivanti dall'errata rappresentazione della propria
identità personale o professionale.
Un caso esemplificativo è quello del data base dei ritardi di pagamenti di un rapporto consumo,
privo delle informazioni sulle ragionevoli motivazioni dei ritardi (come l'esistenza di
contestazioni). In questo caso, il profilo non è errato, ma è parziale e fa ritenere il consumatore
non affidabile finanziariamente e non puntuale negli adempimenti.
Attualmente il "Codice di buona condotta" dei Sic (sistemi di informazioni creditizie) gestiti da
privati, prevede che non si possa trattare i dati per altri fini (ad es. pubblicitari, o di vendita
diretta).
Il Garante della Privacy (23.12.04) ha confermato che i Sic devono trattare dati solo sul vero e
proprio "rischio creditizio", non contenere informazioni su bollette non pagate, o contratti di
telefonia in esecuzione, in quanto tale trattamento non è pertinente, è illecito e deve essere
sospeso (ed i dati cancellati).
3) Comunicazioni elettroniche non sollecitate ("spamming")
Uno dei fenomeni che attualmente ledono maggiormente i diritti e gli interessi dei consumatori
sono le comunicazioni commerciali non sollecitate (c.d. "spamming"). L'illiceità del fenomeno
consiste nel carattere indesiderato e non sollecitato delle comunicazioni commerciali, non
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certamente nell'uso di strumenti elettronici per fini promozionali. Lo spamming, dunque, è solo
quello del sistema promozionale sorretto e illecito, che invia messaggi indesiderati e non
sollecitati, allo scopo di promuovere la vendita di beni e servizi.
Il fenomeno lede i diritti e gli interessi dei consumatori sotto diversi profili. Lo stesso utilizzo
dell'indirizzo e-mail per una comunicazione commerciale non sollecitata rappresenta una
violazione del diritto alla privacy. Inoltre, il consumatore può subire dei costi di connessioni,
abusi ai propri strumenti informatici ed alla loro connettività, nonché delle notevoli e reiterate
perdite di tempo.
Lo spamming è fonte di responsabilità per diversi soggetti (lo spammer, l'internet service
provider, i terzi che raccolgono e compravendono i dati con gli indirizzi e-mail, etc.).
Quadro normativo
Il quadro normativo nazionale discende dalle seguenti tre discipline:
- il trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs n. 196/03 (c.d. "Codice della Privacy");
- i contratti a distanza, di cui al Codice dei Consumatori;
- la Direttiva sul commercio elettronico, attuata dal D.Lgs. n. 70/03.
Responsabilità e rimedi risarcitori
In questo ambito, l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta a tutelare i consumatori
individuando le responsabilità degli operatori professionali, i rimedi risarcitori e gli strumenti
amministrativi e giudiziali a disposizione del consumatore, che ha subito un pregiudizio
dall'attività di profilazione di terzi o di spamming.
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