PROCEDURE D` INFRAZIONE SU TRATTAMENTO DELLE ACQUE

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PROCEDURE D` INFRAZIONE SU TRATTAMENTO DELLE ACQUE
PROCEDURE D’ INFRAZIONE SU TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Premessa
La Direttiva 91/271/Ce concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha come obbiettivo la
protezione dell’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue
urbane. Per realizzare tale obiettivo la Direttiva contiene disposizioni in merito a sistemi di raccolta,
di trattamento delle acque reflue urbane e designazione di aree sensibili.
Scadenze temporali per realizzazione ed adeguamento rete fognaria e trattamento
Gli articoli 3 e 4 indicano le tempistiche con le quali gli Stati Membri dovevano dotarsi
rispettivamente di reti fognarie e di trattamenti di depurazione; ovviamente tali tempistiche sono più
stringenti per le aree sensibili:
•
•
Aree sensibili
– entro il 31/12/1998 per agglomerati con carico generato > 10.000 a.e.
Aree normali
– entro 31/12/2000 per agglomerati con carico generato > 15.000 a.e.
– entro il 31/12/2005 per gli agglomerati con carico generato compreso tra i 2.000 e i
15.000 a.e.
Limiti allo scarico fissati dalla Direttiva
L’ art. 4 della Direttiva impone che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane debbano soddisfare i requisiti previsti dall'allegato I B, contenente due tabelle:
- Tabella 1: contiene i limiti relativi ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi totali espressi sia in
termini di concentrazione massima sia in termini di percentuale minima di riduzione.
- Tabella 2: contiene i limiti relativi ai parametri fosforo totale e azoto totale (sia come
concentrazione massima sia come percentuale minima di riduzione) nel caso di scarichi in aree
sensibili. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale.
L’art. 5 prevede, per le aree sensibili, la possibilità di rispettare alternativamente due condizioni:
1. rispetto parametri di Tabella 1 + rispetto Tabella 2 (azoto totale e/o fosforo
totali) per singolo impianto (art. 5 comma 3);
2. oppure rispetto parametri di Tabella 1 + riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti pari almeno al 75 % per fosforo totale e l'azoto totale
(art. 5 comma 4).
Reporting
Il Ministero dell’Ambiente esercita i controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B. Il Ministero
chiede i dati alle Regioni e, una volta raggruppateli, li trasmette alla Commissione. Alla data di
aprile 2011 risultano inviati dal Ministero gli ultimi due rapporti:
• Q2007 con riferimento allo stato di attuazione al 2005
• Q2009 – stato di attuazione al 2007
E’ previsto a breve l’invio del successivo rapporto:
Q2011 – stato di attuazione al 2009.
Procedure di infrazione comunitarie
Le procedure di infrazione comunitarie ad oggi attive relative alla Direttiva 91/271/Ce al momento
sono due:
- Procedura n. 2004/2034 relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva;
- Procedura n. 2009/2034 relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della
Direttiva.
PROCEDURA 2004/2034
Stato procedura: deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea, nel dicembre 2010.
Oggetto della procedura:
- Agglomerati con carico generato > 15.000 a.e.
- Scarico in aree “normali” (non sensibili)
- conformità da raggiungere al 31/12/2000
Sintesi contestazioni mosse:
-
variazione del carico generato: dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente
dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (ciò implica la violazione degli articoli 3 e 4);
-
cattiva applicazione dell’art. 3, ovvero l’insufficienza del sistema fognario e sistemi individuali
non appropriati;
-
cattiva applicazione dell’art. 4 ovvero:
- mancanza di trattamento
- capacità Organica di Progetto insufficiente
- livello di trattamento non adeguato
- valori allo scarico non conformi
- assenza /insufficienza/ non conformità dei controlli.
N° agglomerati interessati: 159 (con più di 15.000 a.e. che scaricano in aree normali).
PROCEDURA 2009/2034
Stato procedura: costituzione in mora dell’Italia nel giugno 2009. Parere motivato nel maggio 2011
che aggiorna il numero di agglomerati interessati (da 525 a 143) e concede all’Italia due mesi per
prendere le “disposizioni necessarie” per conformarsi al parere motivato
Oggetto della procedura:
- agglomerati con carico generato > 10.000 a.e.
- scarico in aree “sensibili” ai sensi della Direttiva 91/271/Ce
- conformità da raggiungere al 31/12/1998
Sintesi contestazioni mosse:
-
assenza di informazioni;
-
variazione del carico generato: dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente
dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (violazione artt. 3, 4 e 5);
-
cattiva applicazione art. 3, ovvero insufficienza del grado di copertura del sistema fognario;
-
cattiva applicazione artt. 4 e 5 ovvero:
- mancanza di trattamento
- Capacità Organica di Progetto insufficiente
- livello di trattamento non adeguato
- valori allo scarico non conformi
N° agglomerati interessati: 143 (con più di 10.000 a.e. che scaricano in aree sensibili)
concentrati soprattutto nel Nord Italia
N°
procedura
Stato
procedura
Motivo
procedura
Contestazioni mosse
Oggetto
procedura
Agglomerati
interessati
2004/2034
Deferimento
Corte
giustizia UE
(dicembre
2010)
Cattiva
applicazione
artt. 3 e 4
Direttiva
91/271/Ce
Variazione del carico generato
Dichiarazione di un carico
inferiore a quello
precedentemente dichiarato
senza giustificare la riduzione del
carico (violazione artt. 3 e 4)
- Agglomerati
con carico
generato >
15.000 a.e.
159
Art. 3
insufficienza del sistema fognario
e
sistemi individuali non
appropriati
Art.4:
- mancanza di trattamento
- Capacità Organica di Progetto
(C.O.P.) insufficiente
- Scarico in
aree
“normali”
(non
sensibili)
- conformità
da
raggiungere
al 31/12/2000
- livello di trattamento non
adeguato
- valori allo scarico non conformi
2009/2034
Costituzione
in mora
(giugno
2009)
Cattiva
applicazione
artt. 3, 4 e 5
Direttiva
91/271/Ce
- assenza /insufficienza/ non
conformità dei controlli
Assenza di informazioni
Variazione del carico generato
Dichiarazione di un carico
inferiore a quello
precedentemente dichiarato
senza giustificare la riduzione del
carico (violazione artt. 3 , 4 e 5)
Art. 3
insufficienza del grado di
copertura del sistema fognario
Artt. 4 e 5:
- mancanza di trattamento
- C.O.P. insufficiente
- livello di trattamento non
adeguato
- valori allo scarico non conformi
- Agglomerati
con carico
generato >
10.000 a.e
143
(concentrati
Nord)
- Scarico in
aree
“sensibili” ai
sensi della
Direttiva
91/271/Ce
- conformità
da
raggiungere
al 31/12/1998
Tabella comparativa della due procedure d’infrazione
Valutazioni informali del Ministero Ambiente (aprile 2011)
Per la procedura 2004/2034, dei 159 agglomerati deferiti 55 sono quelli ritenuti conformi, ma dopo
il 2012 continueranno a necessitare interventi ancora 78 agglomerati.
Altre possibili procedure infrazioni
E’ in corso di definizione una possibile procedura di infrazione (richiesta informazioni “EU Pilot
1976/11/ENVI”) riguardante 1.007 agglomerati urbani con un carico generato che va dai 2.030 a.e.
fino ai 2.718.000 a.e. La non conformità riguarderebbe sempre gli articoli 3 e 4 della Direttiva
91/271/Ce.
al
Sanzioni
Le sanzioni in caso di condanna (art. 260 del Trattato Europeo) prevedono:
- una penalità di mora, che per l’Italia va da un minimo di 11.904 € ad un massimo di 714.240€, per
ogni giorno di ritardo nell’adeguamento a decorrere dalla pronuncia della sentenza emessa ai
sensi dell’art.260 del TFUE;
- una somma forfetaria che viene calcolata sulla base del PIL e che per l’Italia è pari come minimo
a 9.920.000€.
Come si sta muovendo il Ministero Ambiente
Di fronte ad un onere economico che anche se non definito allo stato è comunque elevato, sono
ipotizzabili azioni di rivalsa dello Stato sui soggetti a valle (regioni, AATO, ecc.) per spostare su di
essi l’onere economico della sanzione.
Il riferimento normativo che legittima lo Stato a “rivalersi” nei confronti di regioni o altri enti pubblici
è la legge comunitaria 2007 (L. 25.2.2008, n. 34), art. 6, comma 1 lettera e) qui riportato: “Lo
Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1
degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle
Comunità europee ai sensi dell’art. 228, par. 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”.