PROCEDURE D` INFRAZIONE SU TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Transcript
PROCEDURE D` INFRAZIONE SU TRATTAMENTO DELLE ACQUE
PROCEDURE D’ INFRAZIONE SU TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE Premessa La Direttiva 91/271/Ce concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha come obbiettivo la protezione dell’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane. Per realizzare tale obiettivo la Direttiva contiene disposizioni in merito a sistemi di raccolta, di trattamento delle acque reflue urbane e designazione di aree sensibili. Scadenze temporali per realizzazione ed adeguamento rete fognaria e trattamento Gli articoli 3 e 4 indicano le tempistiche con le quali gli Stati Membri dovevano dotarsi rispettivamente di reti fognarie e di trattamenti di depurazione; ovviamente tali tempistiche sono più stringenti per le aree sensibili: • • Aree sensibili – entro il 31/12/1998 per agglomerati con carico generato > 10.000 a.e. Aree normali – entro 31/12/2000 per agglomerati con carico generato > 15.000 a.e. – entro il 31/12/2005 per gli agglomerati con carico generato compreso tra i 2.000 e i 15.000 a.e. Limiti allo scarico fissati dalla Direttiva L’ art. 4 della Direttiva impone che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane debbano soddisfare i requisiti previsti dall'allegato I B, contenente due tabelle: - Tabella 1: contiene i limiti relativi ai parametri BOD5, COD e solidi sospesi totali espressi sia in termini di concentrazione massima sia in termini di percentuale minima di riduzione. - Tabella 2: contiene i limiti relativi ai parametri fosforo totale e azoto totale (sia come concentrazione massima sia come percentuale minima di riduzione) nel caso di scarichi in aree sensibili. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. L’art. 5 prevede, per le aree sensibili, la possibilità di rispettare alternativamente due condizioni: 1. rispetto parametri di Tabella 1 + rispetto Tabella 2 (azoto totale e/o fosforo totali) per singolo impianto (art. 5 comma 3); 2. oppure rispetto parametri di Tabella 1 + riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti pari almeno al 75 % per fosforo totale e l'azoto totale (art. 5 comma 4). Reporting Il Ministero dell’Ambiente esercita i controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B. Il Ministero chiede i dati alle Regioni e, una volta raggruppateli, li trasmette alla Commissione. Alla data di aprile 2011 risultano inviati dal Ministero gli ultimi due rapporti: • Q2007 con riferimento allo stato di attuazione al 2005 • Q2009 – stato di attuazione al 2007 E’ previsto a breve l’invio del successivo rapporto: Q2011 – stato di attuazione al 2009. Procedure di infrazione comunitarie Le procedure di infrazione comunitarie ad oggi attive relative alla Direttiva 91/271/Ce al momento sono due: - Procedura n. 2004/2034 relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva; - Procedura n. 2009/2034 relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva. PROCEDURA 2004/2034 Stato procedura: deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea, nel dicembre 2010. Oggetto della procedura: - Agglomerati con carico generato > 15.000 a.e. - Scarico in aree “normali” (non sensibili) - conformità da raggiungere al 31/12/2000 Sintesi contestazioni mosse: - variazione del carico generato: dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (ciò implica la violazione degli articoli 3 e 4); - cattiva applicazione dell’art. 3, ovvero l’insufficienza del sistema fognario e sistemi individuali non appropriati; - cattiva applicazione dell’art. 4 ovvero: - mancanza di trattamento - capacità Organica di Progetto insufficiente - livello di trattamento non adeguato - valori allo scarico non conformi - assenza /insufficienza/ non conformità dei controlli. N° agglomerati interessati: 159 (con più di 15.000 a.e. che scaricano in aree normali). PROCEDURA 2009/2034 Stato procedura: costituzione in mora dell’Italia nel giugno 2009. Parere motivato nel maggio 2011 che aggiorna il numero di agglomerati interessati (da 525 a 143) e concede all’Italia due mesi per prendere le “disposizioni necessarie” per conformarsi al parere motivato Oggetto della procedura: - agglomerati con carico generato > 10.000 a.e. - scarico in aree “sensibili” ai sensi della Direttiva 91/271/Ce - conformità da raggiungere al 31/12/1998 Sintesi contestazioni mosse: - assenza di informazioni; - variazione del carico generato: dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (violazione artt. 3, 4 e 5); - cattiva applicazione art. 3, ovvero insufficienza del grado di copertura del sistema fognario; - cattiva applicazione artt. 4 e 5 ovvero: - mancanza di trattamento - Capacità Organica di Progetto insufficiente - livello di trattamento non adeguato - valori allo scarico non conformi N° agglomerati interessati: 143 (con più di 10.000 a.e. che scaricano in aree sensibili) concentrati soprattutto nel Nord Italia N° procedura Stato procedura Motivo procedura Contestazioni mosse Oggetto procedura Agglomerati interessati 2004/2034 Deferimento Corte giustizia UE (dicembre 2010) Cattiva applicazione artt. 3 e 4 Direttiva 91/271/Ce Variazione del carico generato Dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (violazione artt. 3 e 4) - Agglomerati con carico generato > 15.000 a.e. 159 Art. 3 insufficienza del sistema fognario e sistemi individuali non appropriati Art.4: - mancanza di trattamento - Capacità Organica di Progetto (C.O.P.) insufficiente - Scarico in aree “normali” (non sensibili) - conformità da raggiungere al 31/12/2000 - livello di trattamento non adeguato - valori allo scarico non conformi 2009/2034 Costituzione in mora (giugno 2009) Cattiva applicazione artt. 3, 4 e 5 Direttiva 91/271/Ce - assenza /insufficienza/ non conformità dei controlli Assenza di informazioni Variazione del carico generato Dichiarazione di un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato senza giustificare la riduzione del carico (violazione artt. 3 , 4 e 5) Art. 3 insufficienza del grado di copertura del sistema fognario Artt. 4 e 5: - mancanza di trattamento - C.O.P. insufficiente - livello di trattamento non adeguato - valori allo scarico non conformi - Agglomerati con carico generato > 10.000 a.e 143 (concentrati Nord) - Scarico in aree “sensibili” ai sensi della Direttiva 91/271/Ce - conformità da raggiungere al 31/12/1998 Tabella comparativa della due procedure d’infrazione Valutazioni informali del Ministero Ambiente (aprile 2011) Per la procedura 2004/2034, dei 159 agglomerati deferiti 55 sono quelli ritenuti conformi, ma dopo il 2012 continueranno a necessitare interventi ancora 78 agglomerati. Altre possibili procedure infrazioni E’ in corso di definizione una possibile procedura di infrazione (richiesta informazioni “EU Pilot 1976/11/ENVI”) riguardante 1.007 agglomerati urbani con un carico generato che va dai 2.030 a.e. fino ai 2.718.000 a.e. La non conformità riguarderebbe sempre gli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce. al Sanzioni Le sanzioni in caso di condanna (art. 260 del Trattato Europeo) prevedono: - una penalità di mora, che per l’Italia va da un minimo di 11.904 € ad un massimo di 714.240€, per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento a decorrere dalla pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell’art.260 del TFUE; - una somma forfetaria che viene calcolata sulla base del PIL e che per l’Italia è pari come minimo a 9.920.000€. Come si sta muovendo il Ministero Ambiente Di fronte ad un onere economico che anche se non definito allo stato è comunque elevato, sono ipotizzabili azioni di rivalsa dello Stato sui soggetti a valle (regioni, AATO, ecc.) per spostare su di essi l’onere economico della sanzione. Il riferimento normativo che legittima lo Stato a “rivalersi” nei confronti di regioni o altri enti pubblici è la legge comunitaria 2007 (L. 25.2.2008, n. 34), art. 6, comma 1 lettera e) qui riportato: “Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’art. 228, par. 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”.