2_Risposta commissione europea su shoppers

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2_Risposta commissione europea su shoppers
Ref. Ares(2014)381532 - 17/02/2014
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE PER LE IMPRESE E L'INDUSTRIA
Mercato unico delle merci
Prevenzione degli ostacoli tecnici
„
R
Bruxelles,
H FEV. ZOU
ENTR/C/3/BP/bml - (2014) 360897
Sig. Marco Pagani
Direttore Area Legislazione
Federdistribuzione
Sig.ra Paola Cavallo
Responsabile Ufficio Legale
ANCC-Coop
Sig. Piero Cardile
Responsabile Ufficio Legislativo
ANCD Conad
[email protected]
ancc @ ancc.coop.it
[email protected]
Oggetto:
Vostra posizione in merito alla notifica 2013/152Я
Gentile sig.ra Cavallo, egregi sig. Pagani e Cardile,
grazie della vostra lettera del 30 gennaio 2014 che esprime la posizione di
Federdistribuzione, ANCC-Coop e ANCD Conad in merito al decreto interministeriale
concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per asporto merci
notificato a termini della direttiva 98/34/CE con il riferimento 2013/152/1.
Si comunica che il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani è
intervenuto il 17 settembre 2013, con una nota inviata al ministro italiano dello Sviluppo
economico Flavio Zanonato, a proposito della prassi legislativa italiana di inserire una
disposizione transitoria che subordina l'entrata in vigore di una legge adottata all'esito
favorevole della procedura esperita in conformità alla direttiva citata. La nota del
vicepresidente informava le autorità italiane che la suddetta prassi legislativa dell'Italia
viola l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, in base al quale gli Stati membri
rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in
cui la Commissione ha ricevuto la notifica. Le autorità italiane venivano altresì invitate a
ripristinare la propria prassi precedente e legalmente corretta di notificare i progetti di
regola tecnica in conformità alla direttiva 98/34/CE allorché essi sono ancora allo stato di
progetto, prima dell'adozione e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e senza la
disposizione transitoria di cui sopra.
In merito alla legge italiana che ha disposto il divieto dei sacchi in plastica non
biodegradabile in Italia, si informa che la Commissione ha aperto il procedimento
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Tel. +32 22991111
Ufficio: N105 04/63 - Linea diretta; +32 229-94482 - Fax: +32 229-98043
[email protected]
d'infrazione 2011/4030 e inviato una lettera di messa in mora alle autorità italiane.
Comunichiamo il riferimento della pagina web del Segretariato generale della
Commissione europea sulla quale si può seguire l'iter del procedimento d'infrazione in
questione (link: http;//ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110406.htm).
Allo stesso tempo la Commissione ha pubblicato il 4 novembre 2013 una proposta di
modifica della direttiva sugli imballaggi1 secondo la quale gli Stati membri dovrebbero
ridurre l'uso delle borse in plastica in materiale leggero. La proposta mira a soddisfare la
legittima esigenza di consentire agli Stati membri sufficiente libertà nel contrastare i seri
impatti negativi sull'ambiente delle borse in plastica, segnatamente in termini di rifiuti,
assicurando al contempo il rispetto dei principi del mercato interno. Sebbene la modifica
sia ancora al vaglio dei colegislatori, la prospettiva della sua adozione va tenuta presente
in quanto la Commissione è tenuta ad assicurare la coerenza delle proprie politiche.
Il procedimento d'infrazione 2011/4030 è ancora in corso e la Commissione continua a
monitorare la situazione in Italia al fine di decidere le azioni più opportune da
intraprendere nelle nuove condizioni e in considerazione, come spiegato, del contesto
politico complessivo.
Si osserva da ultimo che quando uno Stato membro non notifica una regola tecnica, o
adotta durante il periodo sospensivo un progetto già notificato, non si può ritenere che la
procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE sia stata chiusa con esito favorevole.
A questo proposito si comunica che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia
europea i singoli possono adire il giudice nazionale per contestare la mancata notifica
delle regole tecniche o la successiva adozione prima della fine del periodo sospensivo
delle regole notificate. Come stabilito dalla sentenza della causa "CIA Security" (Causa
C-194/94), i singoli possono invocare gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE davanti al
giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale
che non sia stata notificata in conformità alla direttiva. Inoltre la sentenza Unilever
(Causa C-443/98) stabilisce che perfino una misura notificata, ma successivamente
adottata durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 9 della direttiva 98/34/CE,
non può essere fatta valere contro i singoli.
La mia unità resta a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda in merito alla notifica in
questione.
Distinti saluti.
Giuseppe Casella
ľapo unità
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http://europa.eu/rapid/press-release IP-13-1017 it.htm
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