LEGGE 29 settembre 1964, n. 847(1)

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LEGGE 29 settembre 1964, n. 847(1)
LEGGE 29 settembre 1964, n. 847
(1)
(1) In G.U. 8 ottobre 1964, n. 248
Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre
mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18
aprile 1962, n. 167 .
(2) (3)
(2) Vedi, anche, l'art. 65, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.
(3) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto
con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore
degli artt. 1, 2 e 4 del presente provvedimento.
1. I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli
articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
R.D. 3 marzo 1934, n. 383 , mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di
credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di
previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
precisamente:
a) per l'acquisto delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le
zone del piano
(4) (5)
.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 41, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(5) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto
con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore
degli artt. 1, 2 e 4 del presente provvedimento.
2. I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un
periodo non superiore a 15 anni
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.
Quelli relativi alle opere di cui alla lettere b), c) e d) potranno avere durata
trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle
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vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei
lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.
I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con il decreto dei Ministri
per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre
1969, n. 964.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti
mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino
all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del
mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti
delegabili.
L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio,
tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono
capitalizzati
(7) (8)
.
(6) Con D.M. 20 marzo 1965 (Gazz. Uff. 7 aprile 1965, n. 88) il tasso di interesse era
stato determinato nella misura del 5,50% in ragione di un anno. Detto tasso era stato
elevato al 6% dal D.M. 30 ottobre 1970 (Gazz. Uff. 16 novembre 1970, n. 290).
Successivamente, il D.M. 18 ottobre 1974 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1974, n. 274) ha così
disposto:
«Il tasso di interesse sui mutui che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, è determinato in
misura pari a quello fissato per i mutui della stessa Cassa depositi e prestiti e si
adeguerà alle sue variazioni.
(7) Articolo così sostituito dall'art. 42, L. 22 ottobre 1971, n. 865. Vedi il D.M. 23
agosto 1972. Vedi, inoltre, il D.M. 25 settembre 1974.
(8) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto
con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore
degli artt. 1, 2 e 4 del presente provvedimento.
3. [L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale
nella relazione finanziaria del piano]
(9) (10)
.
(9) Articolo così sostituito dall'art. 43, L. 22 ottobre 1971, n. 865. Vedi, anche,
l'articolo 12, D.L. 2 maggio 1974, n. 115.
(10) Abrogato dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 179.
4. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e
cioè:
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a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo
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;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
h) aree verdi di quartiere
(12)
;
(13) (14) (15)
.
(11) Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(12) Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22 e l'art. 266, comma 1,
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(13) Comma aggiunto dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865.
(14) Vedi, ora, i commi 7 e 8 dell'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(15) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto
con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore
degli artt. 1, 2 e 4 del presente provvedimento.
Cassazione Civile
Convenzione di lottizzazione e opere di urbanizzazione primaria e secondaria
2. A norma dell'art. 8, n. 2, della legge 6 agosto 1967 n. 765 l'autorizzazione
comunale alla lottizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione (da
trascriversi a cura del proprietario istante) la quale prevede l'assunzione a carico del
proprietario stesso degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, di una
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione ovvero
di quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. Tali opere
necessarie ai detti allacciamenti a tronchi principali di reti pubbliche di distribuzione,
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non sono opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ma sono a queste ultime
equiparate ai fini dell'attribuzione al proprietario lottizzante di una quota di spese da
corrispondere al Comune indipendentemente da ogni trasferimento di lotti a terzi o
dall'utilizzazione da parte di costoro dei lotti stessi per edificarvi, con la conseguenza
che il relativo importo può essere recuperato dal proprietario ripartendolo fra gli
acquirenti dei lotti, ove ciò non sia escluso dai singoli contratti di vendita dei lotti del
comprensorio.
Sez. II, sent. n. 2458 del 16-04-1984, Benini c. Traspedini (rv 434484).
Cassazione Civile
Aree destinate a deposito e parcheggio
7. In tema di calcolo dell'indennità di espropriazione, non ha natura di area edificata cui si applica il parametro del valore di mercato secondo l'art. 38 d.P.R. n. 327 del
2001 e l'art. 8, comma 5, legge della provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991,
n. 10 - l'area asfaltata adibita a deposito di materiali e parcheggio a servizio di aree
limitrofe occupate da impianti industriali, in quanto le pertinenze mantengono la
propria individualità fisica e giuridica e sono separatamente indennizzabili, come aree
edificabili, se possiedono autonome possibilità di sfruttamento edificatorio, o come
aree agricole, se interessate da vincolo di inedificabilità, restandone di conseguenza
esclusa l'adozione di un criterio indennitario unico, fondato sulla natura e sul valore
della cosa principale. Né l'area integra un'opera di urbanizzazione - per la quale,
l'indicata norma provinciale prevede l'indennità di espropriazione nel giusto prezzo - in
quanto gli spazi di sosta e parcheggio che l'art. 4 legge 29 settembre 1964, n. 847
include tra tali opere, sono solo quelli aventi natura pubblica. (Cassa con rinvio, App.
Bolzano, 29 Aprile 2003)
Sez. I, Sent. n. 24703 del 28-11-2007 (ud. del 09-10-2007), comune di Bolzano c.
LANDESBAU S.p.A. (rv. 600717)
Cassazione Penale
Illiceità della lottizzazione della parte non urbanizzata del territorio
8. La parziale urbanizzazione di una parte del territorio comunale per la presenza in
esso d'insediamenti abitativi e di alcune soltanto delle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, laddove manchino
strade residenziali, spazi di sosta, di parcheggio e di verde attrezzato e una rete
fognante già costruita e idonea a sopportare la portata d'efflusso di nuovi
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insediamenti, non rende lecita la pianificazione privata della parte non urbanizzata del
territorio e pertanto ove il Comune sia privo di programma di fabbricazione, a norma
dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non è consentito l'uso dello strumento
lottizzatorio che di tale pianificazione costituisce espressione.
Sez. III, sent. n. 6892 del 30-05-1980 (cc. del 31-03-1980), Florio (rv 145477).
Consiglio di Stato
Contributo per oneri di urbanizzazione:
natura
criteri di determinazione
10. Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza
ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto
pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia,
a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in
proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. Per la
determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle
norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno
rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all'art. 23 Cost.,
secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
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