Consiglio Superiore della Magistratura

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Consiglio Superiore della Magistratura
Consiglio Superiore della Magistratura
Seduta del 27 gennaio 2016 – ore 10.00
ORDINE DEL GIORNO
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE
Pag. 1
PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE
Pag. 15
PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE
Pag. 65
PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE
Pag. 91
PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE
Pag. 97
VARIE ED EVENTUALI.
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SETTIMA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO
INDICE
1) - 921/VV/2015 - (relatore Consigliere CANANZI) Nota n. 3307 in data 2.12.2015 della
dott.ssa Teresina PEPE, giudice del Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto: "Quesito
sull'applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l'ufficio GIP/GUP"............. 1
2) - 39/VV/2016 - (relatore Consigliere CANANZI) Ricorso al TAR Lazio proposto dal dott.
Roberto IANNIELLO contro: 1) il Tribunale per i Minorenni di Roma; 2) il Presidente del
Tribunale per i Minorenni di Roma; 3) il CSM; 4) il Ministero della Giustizia; 5) la dott.ssa
Angela RIVELLESE e 6) il Presidente della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott.
Luciano PANZANI, per l'annullamento, previa adozione di decreto cautelare monocratico
urgente ex art. 56 CPA e, comunque, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex
art. 55 CPA, del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.12.2015
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. ................................................. 3
3) - 1/AE/2016 - (relatore Consigliere PONTECORVO) Applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI, già giudice di quel Tribunale
trasferita alla Corte di Appello di Roma, alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e successive utili
alla definizione del processo n. 1505/09 NR - 2108/12 Dib. ................................................... 11
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ODG 2663
27.1.2016
La Settima Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere:
1) - 921/VV/2015 - (relatore Consigliere CANANZI)
Nota n. 3307 in data 2.12.2015 della dott.ssa Teresina PEPE, giudice del Tribunale di
Campobasso, avente ad oggetto Quesito sull'applicabilità delle norme sulla permanenza
decennale presso l'ufficio GIP/GUP.
Il Consiglio,
- vista la nota in data 02.12.2015 della dott.ssa Teresina Pepe, magistrato in servizio
presso il Tribunale di Campobasso con funzioni di giudice dal 27.12.2001, avente ad oggetto:
"Quesito sull’applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l’ufficio
Gip/Gup”;
- letto il quesito proposto dalla dott.ssa Teresina Pepe che qui di seguito si riporta:
“l'ufficio Gip/Gup di Campobasso rientra tra quelli per i quali ai sensi dell'art. 2 del
regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, è previsto il
limite massimo decennale di permanenza? E’ applicabile all'Ufficio Gip/Gup di Campobasso
il criterio di cui all'art. 22 cpv della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 (permanenza decennale)?”;
- rilevato, preliminarmente, che l’art. 2 del regolamento in materia di permanenza
nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto
Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111
espressamente prevede che: “E’ stabilito il termine massimo di permanenza di dieci anni
nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che
svolgono funzioni:
-
negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni;
-
negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione
g.i.p./g.u.p.;
-
di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;
-
di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia
a propria volta divisa in sezioni;
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di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p.,
g.u.p. e
g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un’unica sezione, oltre
all’eventuale sezione distaccata;
-
esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni;
-
nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto
unità compreso il procuratore della Repubblica;
-
nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica”;
- considerato, inoltre, che il par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 prevede che: “nei tribunali
organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale è possibile istituire singoli
ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo
consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima
posizione tabellare di cui al par. 49, è possibile la permanenza all’interno della stessa
sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico,
in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione
che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio
possible”;
- visto che il Tribunale di Campobasso per come risulta dalle tabelle di organizzazione
vigenti “continuerà ad essere organizzato con una sezione civile e una sezione penale. Ogni
sforzo è stato profuso verso l'adesione alla clausola di favore alla tendenza al massimo tasso
di specializzazione, impossibile da perseguire compiutamente in un Tribunale con una pianta
organica assai asfittica, con, almeno il concorrente criterio della semispecializzazione, intesa
nei senso dell'attribuzione mista agli stessi giudici, non di funzioni promiscue, ma di
contenzioso specializzato e di contenzioso generico, nello stesso settore, con l’obiettivo di
ottimizzare il lavoro sia in termini di una ancora più elevata professionalità sia in termini di
efficienza e produttività...."
- rilevato dunque che l’organizzazione del Tribunale di Campobasso non rientra in alcuna
delle ipotesi contemplate dall’art. 2 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico
presso lo stesso ufficio mentre può sicuramente farsi applicazione dei principi affermati nel
par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti
per il triennio 2014/2016 nel senso di consentire, alla scadenza del termine di permanenza
massimo nella medesima posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a
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condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico, in modo tale
da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che,
compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.
Tanto premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito di cui in parte motiva nel senso che l’organizzazione del Tribunale di
Campobasso consente l’applicazione di quanto statuito dal par. 22.1 della circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 nel
senso di consentire, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima
posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo
ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico.
2) - 39/VV/2016 - (relatore Consigliere CANANZI)
Ricorso al TAR Lazio proposto dal dott. Roberto IANNIELLO contro 1) il Tribunale
per i Minorenni di Roma; 2) il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma; 3) il
CSM; 4) il Ministero della Giustizia; 5) la dott.ssa Angela RIVELLESE e 6) il Presidente
della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott. Luciano PANZANI, per
l'annullamento, previa adozione di decreto cautelare monocratico urgente ex art. 56
CPA e, comunque, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 CPA,
del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.12.2015 e di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Il Consiglio,
- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio presentato dal dott. IANNIELLO Roberto per
l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente del Tribunale dei Minori di
Roma in data 22 dicembre 2015 con il quale è stata designata a presiedere l'Ufficio la dott.ssa
Angela Rivellese, a partire dal 31 dicembre 2015, data di collocamento a riposo del
Presidente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/consequenziale;
- letto e condiviso il parere dell’Ufficio Studi del CSM, che di seguito si riporta
integralmente:
“I.- Il ricorso.
Il dott. Roberto Ianniello ha presentato ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio per
l'annullamento, previa sospensione,
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- del decreto del Presidente del Tribunale dei Minori di Roma in data 22.12.2015 con
il quale, ai sensi dell’art. 36 punto 6 della circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle di
composizione degli uffici giudiziari per il triennio 2014-2016 "... DESIGNA a presiedere
l'Ufficio alla data del proprio pensionamento 31/12/2015 la dott.ssa Angela Rivellese e di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla
ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra, l'originario atto di indizione dell'interpello
interno di cui alla mail del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma del 20.10.2015 e
l'eventuale e successivo provvedimento di approvazione del decreto del 22.12.2015 da parte
del C.S.M. o del Presidente della Corte d'Appello di Roma.
In punto di fatto, la parte ricorrente allega di essere Magistrato di Cassazione con
funzioni direttive superiori e di prestare la sua attività presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma dove svolge le funzioni di Presidente di un Collegio civile e Presidente del Tribunale di
Sorveglianza. E' il più anziano di età e di ruolo ed ha un brillante curriculum.
Rileva in particolare ai fini di questo giudizio il fatto di avere, sin dal novembre del
2012, sempre svolto le funzioni di Presidente facente funzioni del Tribunale dei Minorenni di
Roma nei momenti di assenza ed in sostituzione del Presidente Dott.ssa Carmela Cavallo, su
espressa indicazione di quest'ultima.
Deduce ancora che, in vista del proprio pensionamento il Primo Presidente del
medesimo Tribunale dei Minorenni di Roma, dott.ssa Cavallo, con nota trasmessa via mail in
data 29.10.2015 ha ritenuto di dovere indire una procedura interna di interpello ex art. 35
punto 6 della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016 per la
nomina a Presidente del Tribunale a far data dal 31.12.2015, data del suo pensionamento.
L'esponente dott. Ianniello, essendo il magistrato più anziano
dell'Ufficio e l'unico ad aver sempre sostituito il Presidente, rappresenta di essersi
dichiarato interessato avendo già svolto tali funzioni dal 2012 in assenza del Presidente.
Lamenta invece che il Presidente uscente del Tribunale dei Minorenni di Roma,
dott.ssa Cavallo, con il decreto qui impugnato assunto in data 22.12.2015 ossia pochi giorni
prima di andare in pensione, ha ritenuto di poter designare pro futuro il nuovo Presidente del
Tribunale dei Minorenni "alla data del proprio pensionamento 31/12/2015", individuandolo a
sorpresa nella persona della più giovane dott.ssa Angela Rivellese sulla base di una laconica
motivazione.
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Il ricorrente, tanto premesso impugna il predetto provvedimento intanto per carenza
assoluta di potere in astratto e violazione dell'art. 21-septies L. 241/90.
Invero, si deduce che il decreto in questione, siccome preordinato ad avere effetti solo
ed esclusivamente in un momento in cui la Dott.ssa Cavallo non sarà più Presidente e siccome
riferito non già alla nomina di un sostituto, ma ex ante alla designazione permanente del
titolare dell'Ufficio (fino alla nomina da parte del C.S.M. del nuovo titolare), si palesa affetto
dal vizio della nullità ex art. 21-septies L.241/90 in quanto assunto in carenza assoluta di
potere, spettando al C.S.M. la nomina del Presidente del Tribunale dei Minori una volta resosi
vacante al 31.12.2015 e non potendo di certo il Presidente uscente, pochi giorni prima di
andare in pensione, pretendere di sostituirsi all'Organo di autogoverno nella designazione del
suo successore, oltretutto attraverso un anomalo e frettoloso uso dello strumento (di regola
eccezionale) della modifica tabellare.
In secondo luogo, si lamenta l’eccesso di potere per violazione e falsa applicazione
della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle 2014-2016.
Il decreto qui impugnato risulta esser stato espressamente assunto ai sensi dell'art.35
punto 6 della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016.
Il ricorrente sostiene che, in realtà, la suddetta norma cui ha voluto fare riferimento il
Presidente Cavallo non è assolutamente pertinente alla fattispecie di cui è causa, venendo qui
in rilievo la titolarità non già dell'Ufficio di Presidente di Sezione, ma, a monte, di quello di
Presidente del Tribunale, per la quale non è prevista modifica tabellare.
L'art.35 punto 6 è infatti intitolato "Presidente di Sezione del Tribunale" ed al suo
punto 6 laddove, nel primo periodo, prevede che "Il Presidente del Tribunale designa il
magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento
preferibilmente tra i Presidenti di Sezione", si riferisce evidentemente all'ufficio del
Presidente di Sezione e non di certo al quello del Primo Presidente.
La nomina del nuovo Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, dunque, per
come assunta dalla dott.ssa Cavallo nel decreto 22.12.2015, si paleserebbe illegittima in
quanto del tutto sfornita da un qualsivoglia supporto regolamentare.
Infine, in ricorso viene censurato il decreto in oggetto in quanto viziato da eccesso di
potere per illogicità manifesta; carenza assoluta di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento, infatti, nella sua motivazione ignorerebbe completamente la
posizione del dott. Ianniello il quale, al di là della maggiore anzianità posseduta rispetto alla
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dott.ssa Rivellese, era stato colui che, da sempre e da ultimo con il più recente provvedimento
del 2.11.2015, era stato in precedenza con regolarità individuato dallo stesso Presidente
Cavallo come il Magistrato maggiormente titolato a sostituirlo in sua assenza (per ben 72
giorni nel solo 2015).
La motivazione del provvedimento del 22.12.2015 si presenterebbe comunque
oggettivamente insufficiente a supportare una modifica tabellare, risultando, da un lato,
erroneo il riferimento all'art.35 punto 6 della Circolare C.S.M. è, dall'altro, omesso il
doveroso riferimento ai criteri di valutazione applicati.
La sostanziale illogicità del provvedimento qui contestato assumerebbe poi ancora
maggiore evidenza tenendo conto – si sostiene - della oggettiva irrilevanza del fatto che,
secondo quanto si legge nella motivazione del decreto 22.12.2015, non sarebbero pervenute
doglianze da avvocati o parti in relazione all'operato della dott.ssa Rivellese. E' evidente
infatti che, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Presidente, ciò che più conta è la cd
attitudine direttiva, attestabile, nel caso di specie, attraverso la pregressa esperienza nelle
medesime o analoghe funzioni, e non di certo l'aver svolto le funzioni ordinarie senza
contestazioni da parte degli Avvocati.
In ricorso, infine, si chiede la concessione di una misura cautelare collegiale ex art. 55
c.p.a. e, prima ancora, monocratica urgente ex art. 56 c.p.a. in considerazione della necessità
di salvaguardare l'interesse anche dell'Ufficio di garantire - già a far data dal 31.12.2015
(momento nel quale la Dott.ssa Cavallo sarà in pensione e dal quale il decreto qui impugnato
dovrebbe avere effetti) e quanto meno fino alla prima camera di consiglio utile - la
permanenza dello stato di fatto fino ad oggi esistito presso il Tribunale dei Minorenni di
Roma, assicurando che, come sempre in passato avvenuto, le funzioni di sostituto del Primo
Presidente continuino ad essere provvisoriamente svolte dall'esponente dott. Ianniello nella
qualità di magistrato più anziano in ruolo e già facente funzioni del Presidente Cavallo.
II.- Osservazioni dell’Ufficio Studi.
Ad avviso di questo Ufficio, il ricorso non può essere condiviso per le considerazioni
di seguito esposte, ragion per cui appare opportuno resistervi.
Si deve in primo luogo precisare che gli atti impugnati si inquadrano in senso ampio
nell’ambito della procedura di revisione della tabella organizzativa del Tribunale dei
minorenni di Roma, che si conclude con l’approvazione dei relativi provvedimenti
organizzatori da parte del C.S.M.. Si rammenta, infatti, che le tabelle degli uffici giudicanti
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sono previste dagli artt. 7 bis, 7 ter dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12 e
successive modifiche) e dall’art. 10 bis L. 24.3.1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul
funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura)1.
Nel corso del tempo il C.S.M. ha emanato numerose circolari con le quali ha dettato
discipline di dettaglio ed integrative della (essenziale) normativa primaria. L’ultima circolare
in materie di tabelle è la P-19199 del 21 luglio 2011 e succ. mod..
Ai fini che interessano, è importante rimarcare che i decreti di variazione tabellare
adottati dai Capi degli uffici giudicanti debbano qualificarsi come atti endoprocedimentali,
nell'ambito dell'articolato procedimento di variazione tabellare al quale pone capo la delibera
di competenza dell'Organo di governo autonomo.
Alla luce dei rilievi testè riportati, dovrebbe in primis essere sostenuto il difetto di
legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura.
In particolare, come premesso, rispetto agli atti impugnati l’Organo di autogoverno è
in posizione di estraneità, non essendo ancora intervenuto con propria determinazione,
nell’iter procedimentale indirizzato all’approvazione della proposta di variazione tabellare
correlata al decreto del Presidente del Tribunale romano.
Dunque, in via preliminare, si rileva il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. per
i profili sopra indicati.
In secondo luogo, può anche considerarsi, procedendo alla disamina del regime di
impugnabilità dei decreti di variazione tabellare e tenuto conto della disciplina normativa
illustrata, che gli stessi non appaiono immediatamente impugnabili, per carenza attuale di
interesse, trattandosi di atti non definitivi.
Peraltro, vale osservare che l'immediata impugnazione dell'atto endoprocedimentale
potrebbe risolversi in un vulnus per le prerogative che la Costituzione assegna all'Organo di
governo autonomo della magistratura; ciò in quanto la pronuncia del giudice amministrativo
relativa all'atto non definitivo, intervenendo prima della conclusione del procedimento di
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L'art. 7 bis R.D. 12/1941, rubricato Tabelle degli uffici giudicanti, dopo aver indicato al primo comma l'oggetto
delle tabelle degli uffici giudicanti, dispone al secondo comma che “Le deliberazioni di cui al comma 1 sono
adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di
grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso
del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei Presidenti delle Corti di appello,
sentiti i Consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli
uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare”.
L'art. 7 ter R.D. 12/1941 prescrive che la medesima procedura sia seguita anche per la determinazione dei criteri
obiettivi di “assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici”.
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approvazione della variazione tabellare, potrebbe sortire indebite ricadute sul processo di
formazione della volontà del C.S.M..
In tal senso, si ritiene mancante l’interesse ad agire della parte ricorrente.
Sul punto, è noto che le norme sul processo amministrativo non contengono una
disposizione espressa sull’interesse a ricorrere: l’articolo 24 della legge “Crispi”e poi
l’articolo 26 del Testo unico del 1924 si limitavano a prevedere che il Consiglio di Stato
decide su ricorsi “che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali
giuridici”, ma tale affermazione è stata tradizionalmente letta come riferita alla posizione
giuridica sostanziale, ossia all’interesse leso dall’atto amministrativo impugnato.
Il nuovo codice del processo amministrativo, di cui al Decreto legislativo 2.07.2010 n.
104, pur non contenendo una norma espressa in tema di interesse ad agire, nel suo tessuto
regolativo, certamente dimostra di recepire e sancire ulteriormente la valenza precettiva
generale di questa condizione dell’azione2.
Dottrina e giurisprudenza si sono, d’altra parte, sempre orientate a ravvisare
nell’articolo 100 del codice di procedura civile un principio generale del nostro diritto
processuale, valevole dunque anche per il sistema della giustizia amministrativa, secondo il
quale per proporre l’azione occorre avervi interesse.
Si trova così comunemente affermato che all’interesse sostanziale si deve affiancare,
quale condizione dell’azione, un interesse processuale, inteso come utilità che il soggetto
ricorrente può ritrarre dall’esperimento del rimedio giudiziario.
Il Consiglio di Stato ha, anche di recente3, ben evidenziato “come in base ai principi
generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione
(<<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall’art.
100 c.p.c. (<<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un
interesse>>), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una
lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del
provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale”.
L’interesse al ricorso è, dunque, configurabile laddove, dalle risultanze processuali,
emerga che il ricorrente otterrebbe un vantaggio pratico, concreto
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ed
attuale
Allo scopo indicato è appena il caso di segnalare norme quali il comma 4-bis dell’art. 13, (che fa espresso
richiamo a “l'interesse a ricorrere”), ovvero l’art. 18 in tema d’intervento, o ancora l’art. 35, sulla declaratoria
d’improcedibilità del ricorso “quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla
decisione”.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16.
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dall’accoglimento dell’impugnativa, beneficio che appunto dovrebbe sorgere dalla lesione di
un interesse sostanziale.
In definitiva, ha precisato il medesimo Collegio, “come chiarito dalla migliore
dottrina processualcivilistica, l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione
antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio
mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del
provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal
diritto” (cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98)”.
Costituisce, dunque, ius receptum nel sistema giurisdizionale amministrativo il
principio per cui è inammissibile il ricorso che tende ad eliminare o modificare un
provvedimento, il quale non è in grado di arrecare una lesione nella sfera giuridica del
soggetto né sia certo che una siffatta lesione si verificherà in un secondo tempo. In senso
contrario si avrebbe una sentenza di principio, da cui la parte ricorrente non trarrebbe alcun
vantaggio concreto in relazione alla sua posizione legittimante: “ai fini dell’ammissibilità del
ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in
giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. A contrario, il ricorso è inammissibile
per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto
amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del
ricorrente (che ne “legittima” l’instaurazione del giudizio)”.
Ora, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione nel processo amministrativo ed
anzi dell’azione processuale in genere, presenta, come accennato, tre caratteristiche specifiche
l’accertamento della cui indefettibilità costituisce una delle verifiche essenziali in rito che il
giudice è chiamato a compiere, preliminarmente all’esame del merito della controversia:
l’attualità, la concretezza e la personalità.
La stretta necessità di una siffatta indagine discende dalla natura di giurisdizione di
diritto subiettivo della giurisdizione amministrativa, funzionale all’esigenza di assicurare
idonea e piena tutela ai sensi dell’art. 24 della Costituzione a posizioni soggettive individuali
riconosciute dall’ordinamento. Sotto tale profilo, accanto ad obiettivi di concretezza, nel
senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente
ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via
diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta
anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza
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deve sussistere fino al momento della sua emanazione.
Con riferimento all’indagine su tale ultimo requisito, peraltro, la giurisprudenza
amministrativa ha da sempre proceduto con estremo rigore e ciò proprio per la particolare
dinamicità che caratterizza un connotato sulla cui persistenza, sovente, sono destinate ad
intervenire successive statuizioni dell’Amministrazione o comunque eventi sopravvenuti4.
Venendo quindi all’analisi del caso di specie, l’applicazione dello strumentario
interpretativo testè illustrato impone di ritenere mancante l’interesse a ricorrere, in capo al
soggetto ricorrente, con la conseguente auspicata pronuncia d’inammissibilità del ricorso.
Quanto al merito, l’attuale pendenza del procedimento incardinato presso la Settima
Commissione ai fini della verifica di conformità alle disposizioni vigenti del decreto qui
impugnato (allo stato si attende il parere del Consiglio Giudiziario capitolino), impedisce allo
stato, di formulare rilievi sul merito della questione dedotta.
Le considerazioni che precedono comportano l’insussistenza del fumus necessario per
l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione della pronuncia gravata. Quanto al
periculum in mora, poi, è doveroso evidenziare che se è interesse dello Stato comunità non
frapporre ostacoli alla continuità di un esercizio efficace della giurisdizione, per altro verso, è
a cuore all’Organo di autogoverno che la funzione giurisdizionale si svolga presso uffici
pienamente idonei e capaci di provvedere al relativo esercizio.
Si rappresenta, peraltro, che, con decreto presidenziale n. 5917/2015, è stata respinta
l’istanza cautelare avanzata in ricorso inaudita altera parte.
III.- Conclusioni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare opportuno costituirsi nel
giudizio per resistere ad entrambe le domande, principale ed incidentale, pregiudizialmente,
eccependo il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. ed il difetto d’interesse ad agire della
parte ricorrente”.
Il Consiglio, pertanto, alla luce delle motivazioni suesposte,
delibera
di invitare l’Avvocatura dello Stato a costituirsi nel giudizio davanti al T.A.R. del
Lazio, per resistere ad entrambe le domande, principale ed incidentale, pregiudizialmente,
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L’interesse di che trattasi, come precisato in massime giurisprudenziali più che consolidate, deve sussistere al
momento della proposizione del ricorso e persistere fino alla sua decisione anche di eventuale gravame.
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eccependo il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. ed il difetto d’interesse ad agire della
parte ricorrente.
3) - 1/AE/2016 - (relatore Consigliere PONTECORVO)
Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella
MARINELLI, già giudice di quel Tribunale trasferita alla Corte di Appello di Roma,
alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e successive utili alla definizione del processo n.
1505/09 NR - 2108/12 Dib.
Il Consiglio,
- letta la nota in data 13.01.2016 e la successiva integrazione con la quale il Presidente della
Corte di Appello di Firenze ha chiesto l'applicazione extradistrettuale della dott.ssa Gabriella
MARINELLI, già giudice del Tribunale di Livorno, trasferita alla Corte di Appello Roma, per
la trattazione del processo n. 2108/12 RG Dib. - 1505/09 R.G.N.R. alle udienze del 2.2, 8.3 e
1.4.2016;
- considerato che l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa MARINELLI, che ha
manifestato la propria disponibilità al Presidente del Tribunale di Livorno, può essere disposta
in applicazione del par. 40 della Circolare del 21 luglio 2011 prot. n. 19197/2011 “su
applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali” (1),
delibera
l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI,
presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma, per la trattazione del processo n.
(1) Si riporta il testo della norma:
<<40. – Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto
40.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 34 – il ricorso all’applicazione
extradistrettuale all’ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la
definizione di un processo già incardinato.
40.2 – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l’indicazione dei giorni del mese
o della settimana che il magistrato deve dedicare all’ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere
che il magistrato possegga le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui
l’applicazione si riferisce.
40.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell’ufficio di
destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati
incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della
Commissione consiliare competente.>>
Va evidenziato che è possibile il ricorso all’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza anche di
pubblici ministeri (la norma fa riferimento infatti ai magistrati e non solo ai giudici), nei casi in cui –come quello
in esame- la complessità del processo richieda che lo stesso sia trattato dal pubblico ministero che ha svolto le
indagini preliminari e ciò al fine di assicurare la non dispersione delle conoscenze già acquisite e per ragioni di
economia processuale.
11
13
2108/12 RG Dib. - 1505/09 R.G.N.R. alle udienze previste i giorni 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e per
tutte le eventuali ulteriori udienze che si dovessero ritenere necessarie, autorizzando l'assenza
dall'ufficio di appartenenza, per il necessario viaggio di andata e ritorno, nel giorno feriale
precedente e successivo al giorno dell’udienza.
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14
13
15
OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO
INDICE
1) - 13/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di MESSINA di cui al
D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9
settembre 2014. (relatore Consigliere SPINA) ......................................................................... 1
2) - 348/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di CATANIA. (relatore Consigliere SPINA) ................................................................... 4
3) - 706/GP/2015 - Ricorso al T.A.R. del Lazio dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e
dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per l'annullamento, previa sospensione, del
silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate
rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore
della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i
trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28
gennaio 2015 recante l'assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del
Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi,
presupposti e/o consequenziali. Ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, del
T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda di sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la
riforma dell'ordinanza n. 5265/2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione
della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
(relatore Consigliere SPINA) ..................................................................................................... 6
4) - 3/GP/2016 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace
di MESSINA. (relatore Consigliere SPINA) .......................................................................... 23
5) - 613/GP/2015 - Dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA. Nota
prot. n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia,
I
16
con allegati atti relativi alla procedura di sospensione dall'esercizio delle funzioni
giurisdizionali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198. (relatore Consigliere
LEONE)………………………………………………………………………………………25
6) - 647/GP/2015 - Dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO.
Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di
Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21
novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato
Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti
giurisdizionali. (relatore Consigliere LEONE) ....................................................................... 26
7) - 649/GP/2015 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO
(circondario di Treviso), trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di BELLUNO. Note in
data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con
allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n.
374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali.
(relatore Consigliere LEONE) ................................................................................................. 28
8) - 964/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di ROMA. (relatore Consigliere LEONE)...................................................................... 31
9) - 75/CV/2011 - Nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di COMO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio
2008. (relatore Consigliere FRACASSI) ................................................................................ 33
10) - 12/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA di cui al
D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9
settembre 2014. (relatore Consigliere FRACASSI) ................................................................ 36
11) - 4/VP/2016 - Dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO. Dimissioni dall'incarico. (relatore
Consigliere FRACASSI) .......................................................................................................... 37
12) - 114/CV/2009 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di PAOLA, di cui ai
DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere ZACCARIA)38
II
17
13) - 11/GP/2016 - Dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO. Note in data
28 e 31 dicembre 2015 con cui si richiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità della
proroga dell'esercizio delle funzioni disposta dall'art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre
2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). (relatore Consigliere ZACCARIA)…………………..40
14) - 21/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di FIRENZE di cui al
D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9
settembre 2014. (relatore Consigliere NAPOLEONE) ........................................................... 42
15) - 95/CV/2011 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di cui
ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FORCINITI)
.................................................................................................................................................. 44
III
18
Odg n. 2061 – ordinario del 27 gennaio 2015
1) - 13/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di MESSINA di cui
al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del
9 settembre 2014.
(relatore Consigliere SPINA)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera
del 2 dicembre 2015, ha provveduto alla nomina di cinque giudici ausiliari della Corte di
Appello di Messina, su un organico previsto di dieci unità, riservandosi la decisione in ordine
alla copertura dei cinque posti rimasti vacanti;
- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale
sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del
sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;
- visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la
nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;
- visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta
organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma
dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013;
- visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla
procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello;
- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 concernente:
«Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli
62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98»;
1
19
- vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari della Corte d'Appello di
Messina pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it
<http://www.csm.it/>);
- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli
aspiranti nominati con la citata delibera del 2 dicembre 2015 secondo la graduatoria
pubblicata
sul
sito
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura
(www.csm.it
<http://www.csm.it>);
- visto il parere formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina,
nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25, nella seduta del 27 novembre 2014, 23 aprile 2015 e 14 maggio 2015;
- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente dagli art. 3 e 5 del D.M.
21 luglio 2014, dei candidati designati per la nomina;
- ritenuto che non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva la richiesta pervenuta
in data in data 26 novembre 2014 dell'avv. Giuseppe INZERILLO di attribuzione dei titoli
non dichiarati in domanda, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 9, del bando i titoli di
preferenza per la formazione della graduatoria devono essere indicati nella domanda di
nomina presentata nei termini previsti dal bando di concorso (9 ottobre 2014), mentre, la
predetta richiesta è pervenuta oltre tale termine, alla luce della giurisprudenza amministrativa
che conferma che “i titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati
in un procedimento concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso” (Cons. Stato, sent. n. 2262 del 6 maggio 2015);
- preso atto che gli aspiranti CARROCCIO Maria Teresa, ROMEO Maria Gabriella e DI
TANTO Vincenzo hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla nomina a giudice ausiliario
per la sede in esame (verbale del Cons.Giud. del 23 aprile 2015);
- preso atto che gli aspiranti PETRALIA Angelo (in data 31 dicembre 2015) e GAMBINO
Stefania Maria (in data 28 dicembre 2015) hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla
nomina a giudice ausiliario per la sede in esame;
- rilevato che le domande degli aspiranti SANFILIPPO Giovanna, CARDONA Giovanni,
FRENI Enrico, GIUFFRE Rosario Maria, GIGLIO, Leonardo, ALFONSO Giuseppe e
TORCHIA Francesco non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 7, comma
12, del bando di concorso in quanto gli stessi con precedenti delibere consiliari sono stati
nominati in altre sedi;
2
20
- rilevato che al candidato PEDULLA' Giovanni (appartenente alla categoria di cui all'art. 2,
comma 3, lettera d), del bando di concorso) non può essere riconosciuto il titolo di preferenza
concernente “l'esercizio di funzioni giurisdizionali di appello o di cassazione per più di tre
anni”, di cui all'art. 5, lettera b), primo cpv., del bando di concorso, dall’istante dichiarato sul
modulo informatico, atteso che la funzione giurisdizionale, attribuita a particolari organi dello
Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario, si connota per l'esercizio di
poteri autoritativi consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta
applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l'istante viene
collocato in posizione successiva in graduatoria;
- rilevato che al candidato CHINDAMO Anna (appartenente alla categoria di cui all'art. 2,
comma 3, lettera d), del bando di concorso) non può essere riconosciuto il titolo di preferenza
concernente “punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato,
anche onorario, in materia civile o del lavoro per almeno cinque anni”, di cui all'art. 5, lettera
b), secondo cpv., del bando di concorso, dalla stessa erroneamente dichiarato sul modulo
informatico, con la conseguenza che l'istante viene collocata in posizione successiva in
graduatoria, né può essere presa in considerazione la richiesta pervenuta in data 12 gennaio
2016 di attribuzione del punteggio relativo al titolo di cui all'art. 5, punto 2, lettera b), terzo
cpv, del bando di concorso “punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della professione
forense in materia civile o del lavoro negli ultimi cinque anni” in quanto tardiva, atteso che ai
sensi dell'art. 4, comma 9, del bando i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria
devono essere indicati nella domanda di nomina presentata nei termini previsti dal bando di
concorso (9 ottobre 2014), alla luce della giurisprudenza amministrativa che conferma che “i
titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati in un procedimento
concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso”
(Cons. Stato, sent. n. 2262 del 6 maggio 2015);
- considerato infine che gli aspiranti BONANNO Antonietta e LAU Maria Grazia sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014, vantano titoli maggiori
rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;
- riservata la decisione in ordine ai restanti tre posti vacanti;
delibera
di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di MESSINA i seguenti aspiranti:
1.
BONANNO Antonietta;
3
21
2.
LAU Maria Grazia.»
2) - 348/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di CATANIA.
(relatore Consigliere SPINA)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- rilevato che occorre provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le
funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA;
- osservato che, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva
del giudice di pace, i compiti di coordinamento dell'Ufficio, cui siano assegnati più giudici,
vanno attribuiti al giudice "più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate" o, in mancanza,
al giudice "più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico" o, a parità di date,
al giudice "più anziano di età";
- vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più
anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza
funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie;
- ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando
coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in
cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali
funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in
tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R.
Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012);
- ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in
servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve
essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di
giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I,
n. 12130/2014 del 2.12.2014);
4
22
- ritenuto, inoltre, che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace, individuato secondo le
citate disposizioni normative, ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice
di pace anche nel caso in cui sia l'unico giudice ivi assegnato, ovvero nel caso in cui tutti i
giudici presenti nell'ufficio siano indisponibili ad assumere le predette funzioni di
coordinatore;
- rilevato che in data 8 luglio 2015 è stato disposto di invitare il Presidente del Tribunale di
Catania ad acquisire le dichiarazioni dei giudici di pace in servizio presso il locale ufficio di
disponibilità ad assumere le funzioni di coordinatore, ovvero di indisponibilità o di rinuncia
all'incarico, invitando gli interessati a produrre la documentazione attestante l'eventuale
esercizio di funzioni giurisdizionali svolte antecedentemente all'assunzione delle funzioni di
giudice di pace, necessaria per la valutazione dei titoli utili per il conferimento delle funzioni
di coordinamento;
- vista la nota in data 4 dicembre 2015 inviata dal Presidente del Tribunale di Catania con la
quale si trasmettono, a seguito della predetta attività istruttoria, le dichiarazioni di
disponibilità all'eventuale assunzione di dette funzioni prodotte dai dottori Manuela Teresa
Maria CARDILLO, Salvatore CORSELLO, Beatrice COSENTINO, Marina DI GREGORIO,
Marinella DI PIETRO, Ignazio GRAVINA, Anna Maria Alda GRIPPALDI, Pancrazio
Claudio GULLOTTA, Maria Teresa LANZA, Rosa Anna Maria MARCHESE, Laura
MILAZZO, Antonino PAGANO, Francesca POTENZA, Maria Beatrice RANERI, Francesco
RUGGERI, Gregorio SCUTO, Gaetano SILVESTRO, Concetta SINATRA, Rosa Anna
TREMOGLIE e Nicola ZIRONE;
- rilevato che i restanti giudici hanno manifestato la loro indisponibilità ovvero non hanno
prodotto alcuna dichiarazione (di disponibilità o indisponibilità) e, pertanto, devono ritenersi
esclusi dalla presente valutazione;
- considerato che, tra i predetti giudici di pace che hanno manifestato la propria disponibilità
all'assunzione delle funzioni di coordinatore, il dott. Ignazio GRAVINA, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate quale
giudice di pace (dall'11 maggio 1999);
delibera
di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA al dott.
Ignazio GRAVINA.»
5
23
3) - 706/GP/2015 - Ricorso al T.A.R. del Lazio dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e
dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per l'annullamento, previa sospensione, del
silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate
rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore
della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i
trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28
gennaio 2015 recante l'assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del
Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi,
presupposti e/o consequenziali.
Ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, del T.A.R. del Lazio,
Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti impugnati.
Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza n. 5265/2015, del
T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda cautelare di sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
(relatore Consigliere SPINA)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
Premesso che nella seduta dell’11 novembre 2015 è stato deliberato di invitare
l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del
Lazio con il ricorso proposto dall’Unione Nazionale Giudici di Pace e dall’Associazione
Nazionale Giudici di Pace per l’annullamento, previa sospensione, del silenzio serbato dalle
Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate rispettivamente in data 4
settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data
29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti del giudici di
pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28 gennaio 2015 recante
l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di
cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o
6
24
consequenziali;
Vista l’ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, con cui il T.A.R. del
Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalle parti ricorrenti per la
riforma della suindicata ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio n. 5265/2015;
Vista la relazione dell’Ufficio Studi e Documentazione che, con riferimento ai singoli
motivi del ricorso in appello, ha evidenziato quanto segue:
<<I - I - Il ricorso. L’ordinanza cautelare
Con atto pervenuto il 28 ottobre 2015, l’Unione Nazionale Giudici di Pace e
l’Associazione Nazionale Giudici di Pace, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore
hanno proposto ricorso al T.A.R. del Lazio nei confronti del Ministro della Giustizia nonché
del Consiglio Superiore della Magistratura per l’accertamento del diritto e/o interesse dei
giudici di pace in servizio presso gli uffici soppressi e, dunque, aggregati alla sede accorpante,
alla riassegnazione prioritaria come previsto dall’art. 4 co. 1 D.Lgs. n.156/2012, ed alla
rideterminazione delle piante organiche degli uffici dei giudici di pace. Chiedono inoltre che
sia dichiarato l’obbligo delle amministrazioni resistenti a provvedere alla rideterminazione
delle piante organiche degli uffici del Giudice di Pace mantenuti a seguito della soppressione
di 475 uffici a far data dal 31 luglio 2015.
Hanno ricorso inoltre per l’annullamento, previa sospensione:
- del silenzio serbato dalle amministrazioni in relazione alle istanze, da loro formulate,
finalizzate ad ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera con cui è stata indetta la
procedura di trasferimento indiscriminata, nonché la prioritaria riassegnazione dei perdenti
posto;
- della deliberazione del C.S.M. del 29 luglio 2015, integrata con la successiva
delibera 9 settembre 2015, con cui sono stati pubblicati i posti vacanti per il trasferimento
indiscriminato dei giudici di pace, prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
affidato al Ministro della Giustizia, di generale definitiva revisione delle piante organiche;
- della delibera consiliare del 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di
pace in servizio presso gli uffici soppressi;
- della omessa regolare riassegnazione dei giudici di pace perdenti posto da attuarsi,
secondo le previsioni di legge, con decreto del Presidente della Repubblica;
7
25
- di ogni atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale lesivo
dell’interesse delle ricorrenti.
In fatto gli enti ricorrenti hanno esposto di essere stati costituiti allo scopo di tutelare
gli interessi morali, economici e giuridici dei giudici di pace, come categoria e come singoli,
assumendo ogni iniziativa, anche giudiziaria, utile allo scopo.
Nel ricorso si premetteva che con la legge n. 374 del 1991, istitutiva degli uffici del
Giudice di Pace, è stato fissato in 4.700 unità il ruolo organico dei magistrati onorari addetti.
Con decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992 e 15 marzo 1994 sono state determinate le
piante organiche di ciascuna sede giudiziaria.
La legge 12 novembre 2004 n. 271 ha ampliato le competenze giurisdizionali degli
uffici del Giudice di Pace, sancendo la necessità di procedere alla rideterminazione delle
piante organiche del personale di magistratura addetto.
In esecuzione di tale decisione è stato emanato il decreto ministeriale 23 aprile 2008,
che però è stato annullato in sede giurisdizionale dal T.A.R. del Lazio, che ha rilevato
l’incompetenza del Ministro della Giustizia ed ha stabilito che il provvedimento dovesse
essere assunto con decreto del Presidente della Repubblica.
Si è dato di nuovo corso al procedimento amministrativo di adozione di decreto di
rideterminazione degli organici del personale di magistratura onoraria addetto alle sedi del
Giudice di Pace, con la formulazione di altra proposta da parte del Ministro, ed espressione
del parere del Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla legge.
Si è quindi pervenuti all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
agosto 2011, che ha disposto la nuova composizione degli uffici giudiziari di Pace.
Secondo i ricorrenti tale provvedimento, tuttavia, risulterebbe del tutto oggi inattuale,
in quanto dopo di esso sono intervenute numerose e rilevanti novità nel campo della
determinazione della consistenza organica degli uffici del Giudice di Pace. In particolare
richiamano il D.Lgs n. 156 del 2012 che ha disposto la soppressione di un gran numero di
uffici del Giudice di Pace in tutto il territorio nazionale.
Pur in presenza di tali fondamentali sopravvenienze, con delibera del 28 gennaio 2015
il C.S.M. ha disposto il trasferimento provvisorio dei giudici di pace le cui sedi sono state
soppresse, senza che il provvedimento fosse recepito da decreto del Presidente della
Repubblica, come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 156/2012 e senza la preventiva revisione
delle piante organiche.
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Con delibera del 29 luglio 2015 il Consiglio Superiore, sulla base di piante organiche
ormai vetuste e del tutto superate dai fatti, ha pubblicato l’elenco delle sedi vacanti dando
avvio alla procedura di trasferimento, preannunciando una procedura di reclutamento di nuovi
magistrati onorari.
In diritto le associazioni ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione
dell’art. 10 ter della legge 374 del 1991 che stabilirebbe che è possibile procedere al
trasferimento dei giudici di pace solo dopo che sia stata completata la procedura di
definizione delle nuove dotazioni organiche e dell’art. 4 D.Lgs. n. 156/2012 che impone che
si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del Giudice
di Pace soppressi con decreto del Presidente della Repubblica.
Sostengono che le piante organiche formate nel 2011 sono oggi assolutamente
inattuali in quanto superate dalle radicali modificazioni intervenute in relazione alla
consistenza degli uffici, con il D.Lgs. n. 156 del 2012, nonché la legge n. 11 del 2015 - che ha
convertito il D.L. n. 192 del 2014 - che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine concesso ai
Comuni per richiedere il mantenimento a proprie spese degli uffici posti nel proprio territorio.
In questo contesto, quindi, secondo i ricorrenti è del tutto impossibile prevedere quale
sarà la conformazione definitiva dell’assetto organizzativo organico degli uffici del Giudice di
Pace.
La scelta del C.S.M. di provvedere all’avvio della procedura di trasferimento in
assenza della previa definizione delle piante organiche costituirebbe quindi violazione
dell’art. 10 ter della legge n. 374 del 1991 la quale stabilirebbe che è possibile procedere al
trasferimento dei giudici di pace solo dopo che sia stata completata la procedura di
definizione delle nuove dotazioni organiche; detta scelta sarebbe inoltre effetto di eccesso di
potere per insufficiente istruttoria e travisamento dei fatti, nonché del tutto irragionevole,
illogica e contraria ai principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost..
Sarebbe stato corretto, ad opera dell’organo di governo autonomo della magistratura,
attendere l’esito, ormai prossimo, della procedura di definitiva determinazione della geografia
giudiziaria, e della conseguente revisione ministeriale degli organici per rendere le
assegnazioni effettivamente utili ed opportune, nonché adeguate alla consistenza ed alle
necessità dei diversi uffici.
I ricorrenti inoltre denunciano che non si sarebbe neppure proceduto alla corretta
riassegnazione dei giudici di pace che prestavano servizio nelle sedi soppresse, da operarsi,
9
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secondo l’art. 4 D.Lgs. n. 156 del 2012, con decreto del Presidente della Repubblica, che non
è mai intervenuto. Da ciò deriverebbe per i magistrati in questione, non essendo stati collocati
in una sede di servizio, l’impossibilità di partecipare al bando per trasferimento pubblicato dal
Consiglio il 29 luglio 2015.
Parte ricorrente ha instato infine per la sospensione cautelare dell’atto impugnato la
cui esecuzione provocherebbe danni irreparabili ai giudici di pace costretti a fare una scelta di
trasferimento senza conoscere quale sarà la pianta organica definitiva degli uffici, e quindi i
posti effettivamente e concretamente disponibili all’esito della complessiva procedura di
riforma territoriale.
Il T.A.R. del Lazio, instaurato il contraddittorio, ha in primo luogo esaminato la
richiesta incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati, respingendola, con
l’ordinanza n. 5265/15, in cui ha osservato che “ai fini cautelari il Collegio ritiene
insussistenti i presupposti per l’adozione della misura invocata con particolare riferimento
alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile”.
Con atto pervenuto l’8 gennaio 2016 i ricorrenti propongono appello avanti al
Consiglio di Stato avverso l’ordinanza, chiedendone la integrale riforma.
Ripropongono in maniera di dettaglio le censure e le argomentazioni contenute nel
ricorso originario.
II. - Osservazioni dell’Ufficio Studi.
Il ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato proposto dall’Unione Nazionale
Giudici di Pace, nonché dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace, avverso l’ordinanza n.
5265/15 del T.A.R. del Lazio ad opinione di questo ufficio è infondato, cosicché appare
opportuno costituirsi nel giudizio relativo per resistervi. I ricorrenti ribadiscono avanti al
giudice di secondo grado quanto già proposto nel ricorso introduttivo.
Devono pertanto essere richiamati gli argomenti difensivi già illustrati nel parere n.
257 del 2015 di questo ufficio. In primo luogo, sotto il profilo processuale, si deve dare atto
che il presente ricorso ripercorre le argomentazioni e propone sostanzialmente la stessa azione
già introdotta dalla ricorrente Unione Nazionale Giudici di Pace nei confronti delle medesime
amministrazioni resistenti avanti al T.A.R. del Lazio con precedente ricorso pervenuto l’11
gennaio 2012.
Su quel ricorso questo ufficio si è pronunciato con parere 38/2012; in data 10
settembre 2015 è stato notificato atto per motivi aggiunti con cui sono stati impugnati gli atti
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oggetto del presente contenzioso, con le medesime argomentazioni.
Il giudizio tuttora pende avanti al giudice amministrativo di primo grado del Lazio che
ha già valutato e respinto la richiesta cautelare con ordinanza n. 4205/2015. Si rimette quindi
al giudice, previo esame degli atti, ogni decisione in ordine alla opportunità di ravvisare la
litispendenza o, quantomeno, la connessione tra i diversi giudizi pendenti.
Sotto il profilo del merito si deve osservare che gli odierni ricorrenti, pur prospettando
una serie di profili di asserita legittimità nell’azione amministrativa sovrabbondanti e non
sempre coerenti, si dolgono in sostanza di alcuni aspetti fondamentali della vicenda.
Essi ritengono che non sia stato rispettato l’iter procedimentale disegnato dal
legislatore in materia di modifica della distribuzione territoriale degli uffici della giurisdizione
di Pace, ed in particolare che non si sia correttamente pervenuti alla conseguente necessaria
definizione delle piante organiche, secondo loro preliminare all’avvio delle procedure di
trasferimento dei magistrati onorari in servizio. Ciò perché, da un lato, non si sarebbe
proceduto alla riassegnazione dei giudici di pace che operavano presso sedi soppresse a quelle
che ne hanno accorpato le competenze, e più in generale perché è tuttora in corso il termine
assegnato per la valutazione delle domande dei comuni interessati di mantenere aperte, a
proprie spese uffici del Giudice di Pace che avrebbero dovuto essere soppressi.
In mancanza di tali atti fondamentali, ad opinione delle parti istanti, sarebbe illegittima
la delibera del 29 luglio 2015 con cui il Consiglio superiore ha deliberato di dare avvio alla
procedura di trasferimento dei magistrati onorari in servizio.
Le tesi dei ricorrenti sono del tutto destituite di fondamento.
Come è noto, sinteticamente ricostruendo lo stato della disciplina legislativa vigente e
della conseguente attività amministrativa, il D.Lgs. n. 156/2012 ha disposto la soppressione di
un gran numero degli Uffici del Giudice di Pace operanti sul territorio nazionale.
Le nuove tabelle di individuazione degli uffici del giudice di pace sono state
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’art. 3 del decreto legislativo menzionato prevede che
“Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con
competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione
del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo
che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”.
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La legge n. 11 del 2015 - che ha convertito il D.L. n. 192 del 2014 - ha prorogato al
30 luglio 2015 il termine concesso ai Comuni per richiedere il mantenimento a proprie spese
degli uffici posti nel proprio territorio, prevedendo che “Entro tale termine, gli enti locali
interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane
possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella
vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui
rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico
delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi
compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà' messo a disposizione dagli enti
medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi
compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della
giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al
presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli
articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli
uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle
piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della
magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici
del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni.”.
Tale disposizione dovrebbe, secondo i ricorrenti, essere letta in combinazione con
l’art. 10-ter della L. 374/91, a mente del quale “I giudici di pace in servizio possono chiedere
il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.
2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al
tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle
dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove
nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla
definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di
pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla
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comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.”.
Il risultato, sempre secondo gli istanti, sarebbe una valutazione di illegittimità della
delibera del 29 luglio del 2015 che ha deliberato la procedura di trasferimento dei giudici di
pace in servizio, prima che le nuove dotazioni organiche siano stabilite in maniera definitiva.
La prospettazione sconta una errata lettura delle norme. Invero, l’art. 10-ter,
nell’imporre che ai trasferimenti si dia corso dopo che sono state definite le dotazioni
organiche non si riferisce alla procedura, tuttora in corso, conseguente alla riforma della
geografia giudiziaria del 2012. Ciò si desume, oltre che dal suo tenore letterale, dalla sedes
matariae, essendo inserito non nella normativa speciale di riforma sopravvenuta, ma nella
disciplina generale della giurisdizione di Pace. Essa vuole solo imporre che i trasferimenti
siano eseguiti dopo che la pianta organica sia stata determinata. Del tutto autonoma è separata
la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 156/12 e degli atti normativi che lo hanno integrato e
modificato, il quale ha per oggetto lo specifico procedimento di modifica dell’organizzazione
conseguente alle più recenti innovazioni.
Così ragionando, si capisce che la disciplina che prevede l’avvio dei trasferimenti solo
dopo che sia conclusa la vicenda, tuttora in corso di valutazione delle domande di
mantenimento degli uffici proposte dai comuni, non limita e non intacca la possibilità
generale dell’Organo di governo autonomo di pubblicare le sedi vacanti per il trasferimento
secondo la diversa disciplina di cui all’art. 10-ter citata, che gli attribuisce il potere in
generale, sulla base delle piante organiche vigenti.
Quindi il Consiglio poteva legittimamente, così come ha fatto, prevedere la possibilità
dei giudici di pace di trasferirsi prima che le nuove e future piante organiche siano stabilite, in
attuazione di quelle vigenti. Ed invero, con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
2011 tuttora efficace le piante organiche sono state definite.
Questa determinazione in nessuna maniera preclude la possibilità di procedere ad
ulteriori nuovi trasferimenti una volta che le nuove piante organiche siano state ulteriormente
ridisegnate, in attuazione della previsione del D.L. n.192/2014 citato sopra.
Nessuna violazione di norma di legge può quindi ravvisarsi nella scelta dell’Organo di
governo autonomo.
Dal punto di vista, poi, della funzionalità ed opportunità dell’atto, che i ricorrenti
contestano denunciando l’eccesso di potere amministrativo, si deve rilevare che nella delibera
si fornisce ampia giustificazione di una scelta orientata a perseguire la funzionalità di
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articolazioni giudiziarie che allo stato versano in condizioni di irragionevole distribuzione
delle risorse, considerato peraltro che la pubblicazione, sempre secondo l’art. 10-ter citato, è
condizione preliminare per l’avvio dell’ulteriore procedura di reclutamento di nuovi
magistrati onorari, il cui apporto è ritenuto indispensabile.
Attendere i termini della definizione della procedura disegnata dal D.L. n. 192/2014,
convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015, avrebbe nuociuto alla funzionalità
presente degli uffici, che necessitano invece interventi urgenti.
D’altra parte, sotto il profilo formale, accedere alla tesi delle ricorrenti significherebbe
che l’esercizio delle prerogative, di natura costituzionale, del C.S.M. in materia di
organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari, possa essere subordinato al
compimento di una procedura amministrativa dipendente da altri plessi .
Peraltro, ed in concreto, è nozione comune che, come già accaduto nella fattispecie,
non possono escludersi - nell’attuazione di azioni amministrative così articolate e complesse,
che interpellano la partecipazione di numerosi enti - ulteriori ritardi e/o proroghe, che
aggraverebbero la già critica condizione operativa degli uffici.
Per questi motivi l’Organo di governo autonomo, responsabilmente, ha ritenuto di non
potere attendere oltre e di dover procedere immediatamente, in un apprezzamento
amministrativo, oggetto di valutazione discrezionale, la cui ragionevolezza è ampiamente
illustrata nella delibera medesima che ha esplicitamente esaminato la questione.
Ma prima ancora la delibera fornisce adeguata risposta alla censura avanzata in ricorso
di violazione dell’art. 10-ter della legge 374 del 1991. Il provvedimento riferisce infatti delle
modifica intervenuta sulla norma ad opera del Decreto Legge n. 241 del 2004. Osserva che
“In particolare, è stato modificato il comma 2 che, nel testo anteriormente vigente, così
recitava: “Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di
nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno
priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al
tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a
quale accordare priorità”.
La nuova formulazione del comma 2 prevede, invece, che “Le domande di
trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove
nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche
delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
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articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove
dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che
dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti
vacanti nelle nuove dotazioni”.
Ciò che appare più significativo nell'ambito delle due formulazioni normative, è il
diverso grado di “priorità” accordato alle domande di trasferimento dei giudici di pace già
in servizio rispetto alle domande di ammissione al tirocinio ed a quelle di nomina a giudice di
pace presentate da aspiranti già dichiarati idonei al termine del tirocinio semestrale previsto
dall'art. 4-bis della legge n. 374 del 1991 (articolo anch'esso aggiunto dalla legge n.
468/1999).
Infatti, mentre nel testo previgente l'esame delle domande di trasferimento per un
posto vacante veniva subordinato a quello di eventuali domande di nomina a giudice di pace
presentate da candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio, e comunque in
concorrenza con l'esame di eventuali domande di ammissione al tirocinio (in tal caso
l'attribuzione della priorità veniva riservata alla valutazione del Consiglio Superiore della
Magistratura), il testo attuale stabilisce che le domande di trasferimento hanno priorità sia
sulle domande di ammissione al tirocinio che su quelle di nomina di candidati già dichiarati
idonei all'esito del tirocinio.”.
Il provvedimento affronta inoltre in maniera espressa e ragionata gli ulteriori aspetti di
criticità avanzati da parte ricorrente, ricostruendo fedelmente il sofferto percorso normativo
ed amministrativo di ridefinizione delle piante organiche della giurisdizione di Pace: “La
nuova formulazione del comma 2 dell'art. 10-ter ha subordinato la riattivazione delle
predette procedure concorsuali alla revisione delle dotazioni organiche degli uffici del
giudice di pace nonché ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove
dotazioni.
Con il decreto ministeriale in data 23 aprile 2008, recante "Rideterminazione delle
piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di
pace ai sensi della legge 12 novembre 2004, n. 271" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia del 15 luglio 2008), era stata data attuazione appunto alla revisione
degli organici dei giudici di pace, ossia alla prima delle due condizioni previste dal comma 2
citato, ed il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4 dicembre 2008, aveva
dato avvio alla procedura relativa ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle
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nuove dotazioni organiche, al fine di soddisfare la seconda di tali condizioni.
Successivamente, ed a seguito della sentenza n. 3290/2010 del 3 marzo 2010 con la
quale il T.A.R. del Lazio, su ricorso proposto dall'Unione Nazionale Giudici di Pace, ha
disposto l'annullamento del suindicato decreto ministeriale 23 aprile 2008, con delibera del
16 marzo 2011 è stata conseguentemente revocata la procedura dei trasferimenti dei giudici
di pace.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 in oggetto, recante
"Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto
agli Uffici del Giudice di pace" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, serie generale, n. 255 del 2 novembre 2011), è stata nuovamente data attuazione
alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 dell'art. 10-ter citato ed il Consiglio
deve quindi provvedere ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove
dotazioni organiche, al fine poi di consentire la riattivazione delle procedure concorsuali di
ammissione al tirocinio e di nuove nomine ai sensi degli artt. 4 e 4-bis della legge n.
374/1991.
L'Ottava Commissione, nella seduta del 15 luglio 2013, ha deliberato la proposta di
pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti, per l'inserimento nell'Ordine del Giorno
del Plenum. A seguito delle note in data 16 luglio 2013 della Presidenza della Repubblica e
in data 22 luglio 2013 del Ministero della Giustizia, con la quale si segnalava che era in 'fase
avanzata un progetto di sensibile riduzione della dotazione organica dei giudici di pace la
procedura di riduzione delle sedi del giudice di pace", la proposta non è stata più iscritta
all'Ordine del giorno e trattata dal Plenum consiliare.
Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante "Revisione delle circoscrizioni
giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 748" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213
del 12 settembre 2012 - Serie generale), infatti, ha operato un'ampia soppressione delle sedi
mandamentali del Giudice di pace, seguito dai successivi provvedimenti attuativi (D.M. 7
marzo 2014, 10 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015 di
soppressione ed accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace) rideterminando le sedi del
giudice di pace che risultano all'esito essere 371 rispetto alle originarie 846.
L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto anche che: "Con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre
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1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli
uffici soppressi del giudice di pace". L'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, inoltre, consente agli Enti locali
di richiedere entro il 30 luglio 2015 il ripristino delle sedi soppresse, con accollo delle spese
di funzionamento, ed entro il 28 febbraio 2016 il Ministero della Giustizia dovrà provvedere
con decreto alla definitiva geografia delle sedi del giudice di pace. La norma prevede altresì
che entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto sulle sedi degli
uffici del giudice di pace, il Ministero, sentito il Consiglio superiore, dovrà provvedere alla
rideterminazione delle piante organiche degli uffici mandamentali. Entro tre mesi dall'entrata
in vigore del decreto sulle piante organiche il Consiglio superiore dovrà definire la
procedura dei trasferimenti presso gli uffici ripristinati. All'esito degli adempimenti previsti
dalla normativa predetta il Ministero della Giustizia potrà provvedere alla rideterminazione
delle piante organiche anche per le sedi mandamentali ed il Consiglio superiore,
conseguentemente, alla pubblicazione delle vacanze per i trasferimenti e le nomine anche per
tali sedi minori.”. Cionondimeno, pure nella permanenza di incertezza in ordine alla precisa
consistenza delle dotazioni organiche che saranno disegnate nei particolari nel prossimo
futuro, il consiglio non ha potuto esimersi dal considerare che: “La grave sofferenza degli
organici degli uffici del giudice di pace in diversi circondari di tribunale, l'impossibilità di
ricorrere agli istituti dell'applicazione e della supplenza - stante lo specifico divieto previsto
dall'art. 10-bis della legge n. 374/1991 - ed il perpetuarsi di provvedimenti legislativi di
proroga delle funzioni dei giudici di pace in servizio e non più confermabili impongono al
Consiglio di non procrastinare oltre il compimento degli adempimenti di propria competenza,
a norma dell'art. 10-ter, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti al
provvedimento di revisione degli organici dei giudici di pace di cui al D.P.R. 24. agosto 2011
sopracitato.”.
Così l’ente di governo autonomo si è deciso a dare avvio alla procedura di
trasferimento che, a risorse invariate, è già di per sé in grado di realizzare una migliore è più
ragionevole distribuzione del personale presente nelle varie sedi. D’altra parte, come si è
visto, la definizione delle procedure di trasferimento è una condizione necessaria per
procedere al reclutamento di nuovi magistrati onorari, per porre rimedio a vacanze che hanno
ormai assunto una dimensione drammatica: “come sopra ricordato, il comma 2 dell'art. 10-ter
della legge istitutiva stabilisce che le domande di trasferimento hanno la priorità sulle
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domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della
stessa legge.
Ne discende che i posti vacanti, prima di formare oggetto di pubblicazione da parte
dei Presidenti delle Corti di Appello per le procedure di ammissione al tirocinio e di nomina,
devono essere resi disponibili per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio che ne
abbiano interesse.”.
La scelta del Consiglio Superiore quindi, tutt’altro che illegittima, illogica o
irragionevole, di procedere immediatamente a pubblicare le sedi vacanti per il trasferimento
dei giudici di pace in servizio è perfettamente giustificata, nel testo dell’atto oggi impugnato,
in considerazione: “1) del lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto
legge n. 241/2004 alla pubblicazione del decreto presidenziale 24 agosto 2011 di revisione
delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace, nel corso del quale si è verificato un
notevole incremento delle scoperture degli organici (alla data dell'8 luglio 2015 risultano
1.624 vacanze - pari al 47,29 % - su 3.434 posti in organico previsti nei 371 uffici mantenuti;
2885 vacanze - pari al 61,38 % - rispetto al totale di 4.700 posti in organico previsti dall'art.
3, comma 1, della legge n. 374/1991); 2) del fatto che, ormai, i giudici di pace allo stato in
servizio stiano nella quasi totalità espletando il terzo ed ultimo mandato quadriennale ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991 ovvero continuino a svolgere le funzioni
per effetto dei provvedimenti legislativi di proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici di
pace non più confermabili nell'incarico; 3) del moltiplicarsi di istanze provenienti dai Capi di
Corte e dai Presidenti di Tribunale che rappresentano, spesso, l'impossibilità di garantire la
continuità del servizio giustizia negli Uffici del Giudice di Pace a causa della mancanza di
magistrati onorari.”. Conseguentemente: “appare opportuno dare comunicazione ai giudici di
pace, oltre che dei posti vacanti conseguenti al provvedimento di revisione degli organici,
anche degli altri posti allo stato vacanti - tenendo comunque conto, oltre che dei posti
pubblicati con le procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e nomina già indette dai
Presidenti delle Corti di Appello, delle possibili variazioni delle vacanze negli uffici
interessati dalle procedure in corso di definizione relative ai trasferimenti per le ripristinate
sedi di Barra e di Ostia e di quelle relative alle domande presentate ai sensi del punto 15,
Capo VII, della vigente circolare, nonché di quelle di cessazione dall'incarico per dimissioni
o per raggiunti limiti di età - al fine di consentire la tempestiva pubblicazione da parte dei
Presidenti delle Corti di Appello di nuove procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e
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di nomina ovvero la definizione di quelle già indette e sospese.”.
La decisione del Consiglio Superiore, quindi, appare del tutto conforme alla legge,
nonché assolutamente logica e ragionevole, poggiandosi sulla considerazione di obbiettiva
difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari di Pace che richiedono un sollecito
intervento di integrazioni dell’organico. Il vincolo normativo che subordina il reclutamento di
nuovi magistrati onorari alla previa pubblicazione dei posti disponibili per i trasferimenti
rende pienamente conforme ad un modello di amministrazione efficiente secondo l’articolo 97
della Costituzione la scelta di espletare l’incombente preliminare subito, in assenza del
definitivo consolidamento delle piante organiche, sulla base delle dotazioni stabilite dal
D.P.R. 24 agosto 2011, proprio in maniera che, non appena sia concluso l’iter legislativo ed
amministrativo di fissazione stabile nei nuovi posti, essi possano essere riempiti attraverso
l’immediata indizione di procedure di assunzione di nuovi giudici di pace.
Come si vede, quindi, la procedura indetta non ha nulla a che vedere con quella
disciplinata dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 192/2014, che potrà trovare luogo dopo la
determinazione dei nuovi organici, e che rimane del tutto impregiudicata.
Analoga sorte di infondatezza deve essere riconosciuta per l’ulteriore censura proposta
dai ricorrenti relativa agli atti di assegnazione dei magistrati onorari operanti presso le sedi
soppresse a quelli che ne hanno accorpato le competenze.
In proposito si deve ricordare che il D.Lgs. n. 156/2012 in merito stabilisce all’art. 4
che “Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge 21
novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio
presso gli uffici soppressi del giudice di pace.”.
La norma impone un trasferimento necessario, considerato che i magistrati onorari in
servizio presso gli uffici soppressi non potevano che seguire gli affari di loro competenza,
assegnati alle sedi accorpanti.
A tale adempimento, vincolato, il Consiglio, per parte sua, ha provveduto in maniera
tempestiva, con le delibere del 29 aprile 2014, del 28 gennaio 2015, del 20 maggio 2015 e del
29 luglio 2015. Ciò ha garantito il mantenimento della funzionalità degli uffici con le risorse
umane preesistenti.
Sotto il profilo sostanziale, si ribadisce, il trasferimento era obbligatorio perché,
peraltro, già disposto dalla legge.
Sotto il profilo formale, la norma citata contiene qualche ambiguità ed imprecisione.
19
37
In particolare, come si è visto, essa richiama la procedura di cui all’art. 3 della legge
374/911 la quale riguarda la diversa materia delle piante organiche, sulla quale esiste, senza
dubbio, una competenza esclusiva del potere esecutivo di cui la tipologia di provvedimento è
espressione.
Tale tipologia formale, appare invece eterogenea ed incongruente rispetto alla diversa
materia dell’assegnazione dei magistrati agli uffici che, sulla base dell’art. 105 della
Costituzione, appartiene all’Organo di governo autonomo sulla base delle disposizione della
legge di ordinamento giudiziario. Ed in effetti l’art. 5 del D.Lgs. n. 155/2012, che ha rivisto la
geografia giudiziari degli uffici di primo grado della giurisdizione ordinaria, ha previsto,
conformemente al principio illustrato, che “I magistrati assegnati agli uffici giudiziari
soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della
Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le
successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso
le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I
magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in
sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di
lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.”. La stessa norma, al comma 5, ha precisato
che anche “I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai
tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si
applica il comma 1, secondo periodo.”.
Alla luce di tale contesto sistematico, la previsione della adozione di un decreto del
Presidente della Repubblica, “ai sensi dell’art. 3 della legge 374/91” pur espressa in maniera
ambigua, deve intendersi riferita ancora una volta alla definizione delle nuove piante
organiche degli uffici, e non al trasferimento dei magistrati.
Sul punto il Consiglio superiore, responsabilmente, ha avviato una interlocuzione con
il Ministero della Giustizia, che ha concordato con l’interpretazione illustrata, condividendo la
tesi proposta dall’Organo di governo autonomo di procedere con atto proprio riservando
l’adozione del D.P.R. alla revisione finale degli organici.
Tale interlocuzione è richiamata nel provvedimento di riassegnazione del 29 aprile
1
La norma, al primo comma, stabilisce che “Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del
giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli
uffici del giudice di pace.”.
20
38
2014 in cui si legge “Letta la nota del Ministero della Giustizia, in data 22 aprile 2014, con la
quale si condivide l'orientamento espresso nella presente delibera.”.
Nella nota in questione, si legge “ è da condividere il rilievo per cui la previsione
contenuta nell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, riguardo ai magistrati
togati, esprime un principio generale inerente all'accorpamento di articolazioni istituzionali,
per cui l'ufficio accorpante, in difetto di prescrizioni differenti, assorbe necessariamente
funzioni e, anche in sovrannumero rispetto alla pianta organica pregressa, risorse umane
dell'accorpato. Come tale, il principio generale è suscettibile di applicazione estensiva,
potendo quindi sorreggere la conclusione della bozza di delibera, resa necessaria nello
specifico dal fatto che solo all'esito della individuazione degli uffici del giudice di pace
rimasti (ex decreto del Ministro della giustizia 7 marzo 2014, in G.U. suppl. ord. n. 36 del
2014) potrà procedersi a revisione della pianta organica e conseguente riassegnazione ex
art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 156 del 2012.
2) Quanto osservato sub 1) è peraltro in linea con il generale potere di tramutamento
di ufficio che, per ragioni organizzative, può operare anche per il personale di magistratura
togata, come confermato dall'art. 3 del d.l. n. 193 del 2009 convertito dalla 1. n. 24 del 2010.
3) D'altra parte va rilevato che il disposto della delibera andrebbe diversamente
precisato nel senso che l'assegnazione in parola non può considerarsi definitiva ma, in
coerenza con quanto indicato sub 1), operante fino alla riassegnazione prevista
esplicitamente dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 156 del 2012, da effettuare con DPR su
proposta Ministro della Giustizia a sua volta fondata su delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura. In tal senso va inteso, in chiave costituzionalmente orientata trattandosi di
tramutamento di magistrati, il richiamo all'art. 3 della 1. n. 374 del 1991. Riassegnazione che
logicamente segue la revisione della piante organiche degli uffici in questione.”.
Tutto quanto sopra premesso, da cui si desume la piena legittimità dei provvedimenti,
si deve in ogni caso osservare che, ove anche la scelta procedimentale non fosse ritenuta stata
esatta dal punto di vista formale, non potrebbe mettersi in dubbio la correttezza e la
obbligatorietà della decisione sostanziale, obbligata dalla legge, e vincolata, in maniera da
rendere irrilevante ogni rilievo di regolarità formale anche in considerazione del disposto
dell’art. 21-octies della legge 241/90 a mente del quale: “Non è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
21
39
potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Sulla base delle argomentazioni fino ad ora esposte deve ritenersi l’assoluta
infondatezza delle censure proposte in ricorso. La valutazione di correttezza formale e
sostanziale della scelta dell’Organo di governo autonomo della magistratura appare essere
stata già condivisa dal T.A.R. del Lazio che - investito della medesima questione nel giudizio
già introdotto sulla stessa materia e di cui si è detto - ha già esaminato la domanda cautelare
con ordinanza n. 4205/2015 che, in maniera sintetica ma puntuale ed esaustiva, ha ritenuto
che non ricorra nella specie il fumus boni iuris della pretesa avanzata “Considerato, ad una
prima sommaria delibazione, che l’osservanza della previsione di legge circa il previo parere
del CSM, organo di rilevo costituzionale di autogoverno della Magistratura impedisce, alla
stregua dell’articolo 105 della Costituzione, di ritenere il fumus delle censure dedotte al
riguardo;
Valutato altresì che la natura essenzialmente formale dell’approvazione con DPR
dell’atto impugnato sembra precludere l’accoglimento delle ulteriori censure dedotte;
Rilevato che neppure appaiono sussistenti, ad un primo esame, i profili di
irragionevolezza e disparità di trattamento dedotti con i motivi aggiunti, posto che il
successivo proporsi e liberarsi di nuove sedi rientra nella fisiologia del sistema.”.
Il provvedimento citato, oltre che per il suo contenuto sostanziale, rileva a rendere
inammissibile la ulteriore domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati
proposta con il ricorso più recente, considerato che essa è stata già proposta e decisa nel
parallelo giudizio, di cui si è detto, sostanzialmente coincidente sotto il profilo oggettivo e
soggettivo.
III. - Conclusioni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, sussistono validi motivi per
costituirsi nel giudizio di appello instaurato avanti Consiglio di Stato per la riforma
dell’ordinanza n. 5265/2015 del T.A.R. del Lazio da U.NA.GI.PA. – Unione Nazionale
Giudici di Pace – e da Associazioni Nazionale Giudici di Pace, rilevando in via preliminare la
litispendenza o la connessione con altro giudizio pendente sui medesimi oggetti tra le
medesime parti, deducendo l’infondatezza nel merito e l’inammissibilità della richiesta
cautelare di sospensione degli effetti.>>.
Il Consiglio, condiviso il parere dell’ufficio Studi e Documentazione,
delibera
22
40
a) di prendere atto dell’ordinanza n. 5265/2015 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione
Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente nell’ambito del ricorso in
oggetto;
b) di invitare l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio avanti al
Consiglio di Stato promosso con il ricorso in appello proposto dall’Unione Nazionale Giudici
di Pace e dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace per la riforma dell’ordinanza n.
5265/2015 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla parte ricorrente
nell’ambito del ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito
delle istanze presentate rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015, le delibere del
Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei
posti vacanti per i trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre
2015, e in data 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso
gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, rilevando in via
preliminare la litispendenza o la connessione con altro giudizio pendente sui medesimi oggetti
tra le medesime parti e deducendo, nel merito, l’infondatezza e l’inammissibilità della
richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati;
c) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.»
4) - 3/GP/2016 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di MESSINA.
(relatore Consigliere SPINA)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2015 il dott. Clodomiro TAVANI, giudice di pace
con funzioni di coordinatore nella sede di MESSINA, è cessato dall'incarico per raggiunto
limite massimo di età, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 e che, pertanto, occorre
23
41
provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore
dell'ufficio;
- osservato che, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva
del giudice di pace, i compiti di coordinamento dell'Ufficio, cui siano assegnati più giudici,
vanno attribuiti al giudice "più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate" o, in mancanza,
al giudice "più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico" o, a parità di date,
al giudice "più anziano di età";
- vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più
anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza
funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie;
- ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando
coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in
cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali
funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in
tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R.
Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012);
- ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in
servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve
essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di
giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I,
n. 12130/2014 del 2.12.2014);
- ritenuto che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace individuato secondo le citate
prescrizioni normative ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
sia in quanto unico giudice ivi assegnato sia in caso di indisponibilità da parte di altri giudici
eventualmente assegnati nel medesimo ufficio ad assumere le predette funzioni di
coordinatore;
- esaminate, quindi, le posizioni dei magistrati onorari secondo l'ordine risultante in
applicazione dei sopraenunciati criteri gradati dell'anzianità per l'esercizio delle funzioni di
giudice di pace, per il pregresso esercizio di altre funzioni giurisdizionali e, in ultimo, per
l'età;
24
42
- viste le note con le quali i giudici di pace dott.ssa Ivana BONFIGLIO, dott. Giuseppe
CANNIZZARO, dott. Paolo CURRO', dott. Giacomo GAMBADAURO, dott. Carmelo
GEMELLI e dott.ssa Elena RAMATELLI propongono istanza per la nomina a coordinamento
dell'Ufficio;
- rilevato che, fra i giudici di pace allo stato assegnati alla sede di Messina, nessuno dei quali
assicura la permanenza in servizio per almeno due anni dalla presente delibera, il dott.
Giuseppe CANNIZZARO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del
Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P-15880/2002, risulta essere il giudice più anziano
per le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (dal 26 aprile 1999);
delibera
di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA al dott.
Giuseppe CANNIZZARO.»
5) - 613/GP/2015 - Dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA.
Nota prot. n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello
di Venezia, con allegati atti relativi alla procedura di sospensione dall'esercizio delle funzioni
giurisdizionali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.
(relatore Consigliere LEONE)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
Letti gli atti trasmessi con nota n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente
della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso, ai sensi dell'art. 18 del
D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, nei confronti del dott. Florindo CECCATO, giudice di pace
nella sede di PADOVA;
Letta, in particolare, la proposta in data 1° ottobre 2015 del Presidente della Corte di
Appello di Venezia di sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali del dott.
Florindo CECCATO formulata a seguito della nota N. 1543/15 del 30 settembre 2015 con la
quale il GIP del Tribunale di Belluno ha trasmesso copia dell'ordinanza di applicazione della
25
43
misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dott. Florindo CECCATO, emessa
in data 28 settembre 2015;
Vista la delibera adottata nella seduta del 7 ottobre 2015 con cui la Sezione per i
Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia, pur dando
atto delle intervenute dimissioni del dott. Florindo CECCATO, ha espresso parere favorevole
alla proposta di sospensione cautelare dalle funzioni del medesimo magistrato onorario;
Visto l'art. 18, comma 1, del d.P.R. 10 giugno 200 n. 198, il quale prevede che “Il
giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare
personale”: è appunto questo il caso del dott. Florindo CECCATO, nei confronti del quale è
stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari;
L'estrema gravità dei reati in relazione ai quali è stata emessa l'ordinanza applicativa
di misura cautelare personale impone la sospensione del predetto magistrato onorario
dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;
Rilevato, peraltro, che con delibera consiliare in data 18 novembre 2015 è stata
dichiarata la decadenza del dott. Florindo CECCATO dall'incarico di giudice di pace, per
effetto dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 26 settembre
2015;
delibera
l'archiviazione della pratica, non facendo più parte il dott. Florindo CECCATO dell'Ordine
Giudiziario.»
6) - 647/GP/2015 - Dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di
TREVISO.
Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di
Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21
novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato
Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti
giurisdizionali.
(relatore Consigliere LEONE)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
26
44
«Il Consiglio,
Letti gli atti trasmessi con note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente
della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott.
Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO;
o s s e r v a.
1.-
Con atto in data 11 dicembre 2014 il Presidente della Corte di Appello di Venezia
contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. Gianfranco
VETTOREL, quale giudice di pace di Treviso, la violazione del dovere di diligenza per avere
“depositato nel periodo 1.7.2011-28.4.2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Treviso n.
59 sentenze civili oltre 120 giorni”, avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di presentare memorie, documenti e indicare
circostanze su cui svolgere indagini ed acquisire testimonianze.
La contestazione traeva origine dalla segnalazione dell'Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia, a seguito dell'ispezione ordinaria relativa al periodo dal 1° luglio
2011 al 30 giugno 2014 svolta dal 23 settembre 2014 all'11 ottobre 2014 presso gli Uffici del
Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Treviso.
Ricevuta la contestazione il 17 dicembre 2014, il dott. VETTOREL produceva una
memoria difensiva datata 30 dicembre 2014, nella quale rappresentava che il ritardo era
dipeso, da un lato, dalla risoluzione di problematiche giuridiche complesse e, dall'altro, dai
problemi di salute degli anziani genitori ultranovantenni.
2.-
Con atto in data 16 gennaio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta
la memoria difensiva e ritenuto che, allo stato degli atti, persisteva la valutazione di gravità
dell'addebito contestato, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Con ulteriore atto dell'11 febbraio 2015, notificato all'interessato il 4 marzo 2015, il
Presidente della Corte di Appello fissava per la trattazione del procedimento disciplinare
innanzi al Consiglio Giudiziario la seduta dell'11 marzo 2015, avvertendo il giudice di pace
della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un
difensore di fiducia e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo
impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza.
27
45
La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte
di Appello di Venezia, dopo adeguata istruttoria, dava quindi corso, nella seduta dell'11 marzo
2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. VETTOREL, il quale si
riportava alle proprie controdeduzioni già esplicate a seguito della contestazione.
All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario deliberava all'unanimità non darsi
luogo alla proposta di ammonimento.
3.-
La proposta della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Venezia appare condivisibile non ricorrendo, nei confronti del
dott. VETTOREL, le condizioni per poter disporre le sanzioni disciplinari previste dalla legge
conseguenti alla violazione del dovere di diligenza nell'osservanza dei termini per il deposito
delle sentenze.
Dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Consiglio Giudiziario emerge, infatti, che il
numero delle sentenze depositate in ritardo non appare di particolare consistenza, soprattutto
se rapportato al numero complessivo di sentenze redatte nell'arco temporale considerato e che
i ritardi sono stati motivati da situazioni contingenti ed estemporanee, correlate alle ragioni
familiari ed in taluni casi alla complessità delle cause.
Per tali ragioni, non risultano ravvisabili elementi integranti profili disciplinari nella
condotta in contestazione e, pertanto, la stessa non appare censurabile ai sensi dell'art. 9,
comma 3, della legge n. 374/1991 come modificata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto,
delibera
l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di
pace nella sede di TREVISO.»
7) - 649/GP/2015 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di
CONEGLIANO (circondario di Treviso), trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
BELLUNO.
Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di
Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21
novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato
28
46
Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti
giurisdizionali.
(relatore Consigliere LEONE)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
Letti gli atti trasmessi con note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente
della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianni
BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO (circondario di Treviso),
trasferito con delibera consiliare del 13 gennaio 2016 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
BELLUNO;
o s s e r v a.
1.-
Con atto in data 11 dicembre 2014 il Presidente della Corte di Appello di Venezia
contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. Gianni BOTTOLI,
quale giudice di pace di Conegliano, la violazione del dovere di diligenza per avere
“depositato nel periodo 1.7.2011-28.4.2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Vittorio
Veneto n. 69 sentenze civili oltre 120 giorni e, nello stesso periodo - 1.7.2011-28.4.2014 -,
presso l'ufficio del giudice di pace di Asolo (ove era applicato) n. 13 sentenze oltre 120
giorni”.
La contestazione traeva origine dalla segnalazione dell'Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia, a seguito dell'ispezione ordinaria relativa al periodo dal 1° luglio
2011 al 30 giugno 2014 svolta dal 23 settembre 2014 all'11 ottobre 2014 presso gli Uffici del
Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Treviso.
Ricevuta la contestazione il 18 dicembre 2014, il dott. BOTTOLI produceva una
memoria difensiva datata 31 dicembre 2014 nella quale respingeva ogni addebito,
sottolineando di avere esercitato le proprie funzioni rispettando i doveri incombenti sui
giudici di pace. Con riguardo ai ritardi nel deposito delle sentenze il dott. BOTTOLI
osservava che gli stessi non erano né reiterati né gravi né ingiustificati in quanto riguardavano
un numero limitato di atti rispetto a quelli complessivamente adottati nel corso della sua
attività di giudice. Il dott. BOTTOLI, inoltre, evidenziava che i ritardi non avevano comunque
29
47
superato il termine di tre anni di ragionevole durata del processo, che gli stessi erano
riconducibili all'eccessivo carico di lavoro dovuto alle molteplici reggenze di vari uffici anche
con funzione di coordinatore e che, in ogni caso, cessate le reggenze, i ritardi erano stati
prontamente recuperati.
2.-
Con atto in data 16 gennaio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta
la memoria difensiva e ritenuto che, allo stato degli atti, persisteva la valutazione di gravità
dell'addebito contestato, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo
l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento.
Con ulteriore atto del 19 febbraio 2015, notificato all'interessato il 5 marzo 2015, il
Presidente della Corte di Appello fissava per la trattazione del procedimento disciplinare
innanzi al Consiglio Giudiziario la seduta dell'11 marzo 2015, avvertendo il giudice di pace
della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un
difensore di fiducia e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo
impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza.
A seguito dell'istanza del dott. BOTTOLI, nel corso della seduta del Consiglio
Giudiziario dell'11 marzo 2015, veniva disposto il rinvio della trattazione alla successiva
seduta del 15 aprile 2015.
La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte
di Appello di Venezia, dopo adeguata istruttoria, dava quindi corso, nella seduta del 15 aprile
2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. BOTTOLI e del suo difensore il
quale depositava una memoria difensiva. All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario
deliberava all'unanimità l'insussistenza dei presupposti per la proposta di sanzione
disciplinare.
3.-
La proposta della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Venezia appare condivisibile non ricorrendo, nei confronti del
dott. BOTTOLI, le condizioni per poter disporre le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Consiglio Giudiziario emerge, infatti, che i
ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali sono riconducibili a difficoltà di
carattere oggettivo nell'organizzazione del lavoro avuto riguardo alla triplice reggenza, anche
contestuale, di uffici del Giudice di Pace da parte del dott. BOTTOLI.
Tenuto conto, inoltre, della elevata quantità di sentenze e di provvedimenti
complessivamente adottati dal predetto giudice, anche nel settore penale, non risultano
30
48
ravvisabili elementi integranti profili disciplinari nella condotta in contestazione e, pertanto,
la stessa non appare censurabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991 come
modificata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto,
delibera
l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace
nella sede di BELLUNO.»
8) - 964/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di ROMA.
(relatore Consigliere LEONE)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2015 il dott. Aurelio NAPOLITANO, giudice di
pace con funzioni di coordinatore nella sede di ROMA, è cessato dall'incarico per raggiunto
limite massimo di età, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 e che, pertanto, occorre
provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore
dell'ufficio;
- visto l'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
il quale prevede che i compiti di coordinamento dell'ufficio, cui siano assegnati più giudici di
pace, vanno attribuiti al giudice “più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate” o, in
mancanza, al giudice “più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico” o, a
parità di date, al giudice “più anziano di età”;
- vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più
anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza
funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie;
31
49
- ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando
coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in
cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali
funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in
tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R.
Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012);
- ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in
servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve
essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di
giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I,
n. 12130/2014 del 2.12.2014);
- ritenuto che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace individuato secondo le citate
prescrizioni normative ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
sia in quanto unico giudice ivi assegnato sia in caso di indisponibilità da parte di altri giudici
eventualmente assegnati nel medesimo ufficio ad assumere le predette funzioni di
coordinatore;
- esaminate, quindi, le posizioni dei magistrati onorari secondo l'ordine risultante in
applicazione dei sopraenunciati criteri gradati dell'anzianità per l'esercizio delle funzioni di
giudice di pace, per il pregresso esercizio di altre funzioni giurisdizionali e, in ultimo, per
l'età;
- rilevato che, fra i giudici di pace allo stato assegnati alla sede di Roma, nessuno dei quali
assicura la permanenza in servizio per almeno due anni dalla presente delibera, il dott.
Edmondo MIGNUCCI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo
XIV, punto 1, della citata circolare n. P-15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per
le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (ininterrottamente dal 7 giugno 1999);
delibera
di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ROMA al dott.
Edmondo MIGNUCCI.»
32
50
9) - 75/CV/2011 - Nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di COMO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16
gennaio 2008.
(relatore Consigliere FRACASSI)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere
del 27 luglio 2011 e 7 dicembre 2011, ha provveduto alla nomina dei vice procuratori onorari
della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como;
- vista la nota in data 29 dicembre 2015 del Procuratore della Repubblica di Como con la
quale si chiede la copertura di tre posti di vice procuratore onorario resisi vacanti;
- visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008;
- visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12;
- visto il primo capoverso del citato art. 42 quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare
può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”;
- vista la circolare consiliare Prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 “Criteri per la nomina e
conferma dei vice procuratori onorari” e successive modificazioni e integrazioni, la quale in
particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può
riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio
giudiziario.”;
- vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Milano in data 28 dicembre 2010 sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>);
- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del
Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da
non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate
33
51
titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni
giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato
onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi
comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni
onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche
consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art.
71 O.G.;
- considerato che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato” e di
“praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolte da pubblici dipendenti nell'esercizio
di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero
di “assistente” nelle università non costituiscono rispettivamente “esercizio della professione
forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università
e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c), del D.M. 29 novembre 2007
citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a vice
procuratore onorario;
- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano nelle
sedute del 21 settembre e 9 novembre 2010;
- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco gli
aspiranti nominati, con le citate delibere consiliari del 27 luglio e 7 dicembre 2011, secondo la
graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano e
pubblicata
sul
sito
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura
(www.csm.it
<http://www.csm.it/>);
- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del
D.M. 29 novembre 2007;
- rilevato che le domande degli aspiranti MACCIANI Aldo, MAGGIORE Emanuela,
COSCIA Raffaella Marta, DE COSTANZO Marta Bianca Luisa, FIORINO Maria, BRUNI
Marina, CARLI Ilaria, CORRADO Elisabetta, DI GENNARO Angela, SCHILLACI
Francesco Paolo, CARNIGLIA Patrizia, KLUZER Maria Cristina, PICARIELLO Alfredo,
TERRERI Alessandra Helene, COLOMBO Fabiola, SCALETTA Nunzio, FUMASONI
Ausilia, PORTERA Fabio, PONTI Maria Rosa, GAROFALO Tiziana, PERFETTO Carmela,
PRIMERANO Anna, MURRU Paola, LIPPINI Alberto, BARILETTI Gaia, PIERUCCI
Elena, BALLOI Flaviana e VERSACE Maria Antonia non possono essere prese in
34
52
considerazione ai sensi dell'art. 5, punto 4 del bando di concorso, in quanto i medesimi, con
precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altre sedi;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda del candidato TANCREDI Luigi ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett. a), del bando di concorso;
- ritenuto che il candidato CUTULI Domenico (nato il 2 marzo 1946) non può essere proposto
per la nomina a vice procuratore onorario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 4 del bando di
concorso, avendo già compiuto il sessantanovesimo anno di età;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda del candidato COMPAGNIN Veronica ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, non avendo l’istante provveduto a consegnare o
trasmettere la domanda in forma cartacea, come previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso
bando;
- ritenuto che le domande degli aspiranti SANTORO Raffaele, D'AMORE Antonella, GALIA
Alberto e DEL GAIZO Fortuna non possono essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 3
del bando di concorso, in quanto l’indicazione della sede in esame risulta eccedente rispetto a
quelle consentite e, pertanto, devono ritenersi come non effettuate;
- ritenuto che l'aspirante RUBIU Stefano non può essere proposto per la nomina a vice
procuratore onorario poiché, dalle informazioni acquisite agli atti, risulta che il candidato é
stato sottoposto a più procedimenti penali, anche per gravi reati, di cui uno definito per
estinzione del reato per pagamento di pena pecuniaria ed altri definiti con la formula del non
luogo a procedere per amnistia; atteso che tali procedimenti fanno venir meno, in capo al
candidato, sia il requisito previsto dall'art. 2, punto 1, lett. h) della circolare CSM P10370/2003 succ. mod. ed integrazioni, il quale stabilisce che “l'aspirante debba avere una
condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35, comma 6, del DLgs 30 marzo 2001, n.
165 e succ.mod. ed integrazioni”, sia altri requisiti necessari per la nomina, come:
“l'inesistenza di fatti o circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e le
caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di imparzialità nell'amministrazione
della giustizia” nonché “l'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con
impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati
requisiti di credibilità ed indipendenza”;
- considerato che i candidati CAMERINELLI Angela, VERGANI Mariacristina e
CAPROTTI Valeria sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre
35
53
2007 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati
nella sede in esame;
delibera
di nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Como i seguenti aspiranti:
1.
CAMERINELLI Angela;
2.
VERGANI Mariacristina;
3.
CAPROTTI Valeria.»
10) - 12/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA di cui
al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del
9 settembre 2014.
(relatore Consigliere FRACASSI)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere
del 18 novembre 2015 e 13 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina di dodici giudici
ausiliari della Corte di Appello di Brescia, su un organico previsto di tredici unità,
riservandosi la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;
- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale
sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del
sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;
- visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la
nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;
- visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta
organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma
dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013;
36
54
- visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla
procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello;
- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, concernente:
«Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli
62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98»;
- vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari di Corte d'Appello di Brescia
pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it);
- esaminate le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti
nominati con le citate delibere consiliari del 18 novembre 2015 e 13 gennaio 2016 secondo la
graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it
<http://www.csm.it>);
- visto il parere formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia,
nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25, nella seduta del 20 maggio 2015;
- verificati i requisiti e i titoli di preferenza dei candidati per la nomina, previsti
rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014;
- considerato che l'aspirante PELLEGRINO Giuseppe è in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014 e vanta titoli maggiori rispetto agli altri candidati e,
pertanto, può essere nominato nella sede in esame;
delibera
di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di BRESCIA il seguente aspirante:
1. PELLEGRINO Giuseppe.»
11) - 4/VP/2016 - Dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO.
Dimissioni dall'incarico.
(relatore Consigliere FRACASSI)
37
55
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- letta la nota in data 21 dicembre 2015 con cui il dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice
procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lecco,
rassegna le dimissioni dall'incarico, in quanto proposto per la nomina a giudice ausiliario per
la Corte di Appello di Brescia;
- visto l'art. 42 sexies, 1° co., lett. c), Ord. Giud., applicabile anche ai vice procuratori onorari
in forza del richiamo contenuto nel comma 2° dell'art. 71 del R.D. n.12/1941;
- visto l'art. 12, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-10370 del 26 maggio 2003 e succ.
mod.;
delibera
di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott.
Giuseppe PELLEGRINO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO.»
12) - 114/CV/2009 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di PAOLA, di cui
ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008.
(relatore Consigliere ZACCARIA)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere
del 21 gennaio 2010, 30 maggio 2012, 17 aprile 2013 e 3 dicembre 2014 ha provveduto alla
nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di Paola;
- vista la nota in data 17 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Paola con la
quale si chiede la copertura di un posto di giudice onorario resosi vacante;
- visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008;
- visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12;
38
56
- visto il primo capoverso del citato art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare
può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”;
- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 recante “Criteri
per la nomina e conferma dei giudici onorari” e successive modificazioni, la quale in
particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può
riproporsi alcuna istanza di nomina a onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario”;
- vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di
Appello di Catanzaro sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) in data
18 settembre 2009;
- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del
Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da
non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate
titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni
giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato
onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi
comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni
onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche
consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art.
71 O.G.;
- considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante
avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti
nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della
materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente
“della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie
giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c) del
D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di
preferenza per la nomina a giudice di onorario;
- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco gli
aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 21 gennaio 2010, 30 maggio 2012, 17
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57
aprile 2013 e 3 dicembre 2014, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Catanzaro e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>), in data 18 settembre 2009;
- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro
nelle sedute del 1° luglio e 16 settembre 2009;
- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del
D.M. 29 novembre 2007;
- rilevato che le domande degli aspiranti MIGLIO Paola e AVOLIO Vanessa non possono
essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 5, punto 3 del bando di concorso, in quanto gli
stessi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altra sede;
- considerato che l'aspirante NAPOLITANO Antonello (precisando che trattasi di conferma
nell'incarico avendo già svolto, per un triennio, le funzioni di giudice onorario nominato con
delibera consiliare del 20 aprile 2005 - triennio 2006/2008 - con decorrenza dell'incarico dal
1° gennaio successivo alla nomina) é in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 D.M. 29
novembre 2007 e vanta titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, può essere
nominato nella sede in esame;
delibera
di nominare giudice onorario del Tribunale ordinario di PAOLA il seguente aspirante:
1. NAPOLITANO Antonello (precisando che trattasi di conferma nell'incarico avendo già
svolto, per un triennio, le funzioni di giudice onorario nominato con delibera consiliare del 20
aprile 2005 - triennio 2006/2008 - con decorrenza dell'incarico dal 1° gennaio successivo alla
nomina).»
13) - 11/GP/2016 - Dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO.
Note in data 28 e 31 dicembre 2015 con cui si richiedono chiarimenti in ordine
all'applicabilità della proroga dell'esercizio delle funzioni disposta dall'art. 1, comma 610,
della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
(relatore Consigliere ZACCARIA)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
40
58
«Il Consiglio,
- letta la nota in data 28 dicembre 2015 con cui il dott. Marco LERDA, giudice di pace nella
sede di CUNEO, chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità della proroga dell’esercizio
delle funzioni disposta dall’art. 1, comma 610, della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n.
208 anche per i giudici di pace che debbano cessare dall’incarico alla data del 31 dicembre
2015 per il compimento di settantadue anni di età, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge
27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, e,
sostenendo che nella specie prevalga, secondo il criterio cronologico della successione della
legge nel tempo nella stessa materia, la disposizione contenuta nella legge di stabilità, ritiene
pertanto che i giudici di pace che abbiano compiuto settantadue anni devono considerarsi
prorogati nell’esercizio delle funzioni;
- letta la successiva nota in data 31 dicembre 2015 con cui il dott. LERDA, essendo venuto a
conoscenza della delibera consiliare del 22 dicembre 2015 con la quale è stata dichiarata la
sua cessazione dall’incarico di giudice di pace ricoperto alla data del 31 dicembre 2015,
intervenuta nelle more dell’approvazione della legge di stabilità, chiede che sia adottata una
delibera che tenga conto anche di quanto disposto da tale ultima legge;
- visto l’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015 n. 132, il quale prevede che “Sino all’attuazione del complessivo riordino
del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di
tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che
abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall’ufficio alla predetta data…”;
- vista altresì la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) che stabilisce, al comma
610 dell’art. 1, fra l’altro che “… i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio
2016 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell'articolo 7 comma 1,
della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.”;
- ritenuto che la norma contenuta nella legge di stabilità appare evidentemente relativa, atteso
il chiaro tenore letterale, alla materia della durata dell’incarico e alle possibili proroghe dello
stesso, non già al tema dell’età massima fissata per l’esercizio delle funzioni;
delibera
41
59
di rispondere che l’art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità)
non legittima il trattenimento in servizio oltre il 31 dicembre 2015, data di cessazione
dall’incarico del giudice di pace che alla predetta data abbia compiuto il settantaduesimo anno
di età, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132.»
14) - 21/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di FIRENZE di cui
al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del
9 settembre 2014.
(relatore Consigliere NAPOLEONE)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere
del 2 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina di quindici giudici
ausiliari della Corte di Appello di Firenze, su un organico previsto di diciannove unità,
riservandosi la decisione in ordine alla copertura dei restanti quattro posti rimasti vacanti;
- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale
sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del
sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;
- visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la
nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;
- visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta
organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma
dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013;
- visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla
procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello;
42
60
- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, concernente:
«Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli
62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98»;
- vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari di Corte d'Appello di Firenze
pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it);
- esaminate le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti
nominati con le citate delibere consiliari del 2 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016 secondo la
graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it
<http://www.csm.it>);
- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, nella
composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,
nelle sedute del 18 settembre 2014, 20 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 15 gennaio 2015, 5
febbraio 2015, 19 febbraio 2015, 19 marzo 2015 e 18 giugno 2015;
- verificati i requisiti e i titoli di preferenza dei candidati per la nomina, previsti
rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014;
- rilevato che le domande degli aspiranti CUCINA Augusta Massima e GALELLA Pierluigi
non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi, con precedenti delibere
consiliari, sono stati nominati in altra sede;
- considerato che gli aspiranti FANTAUZZI Carla, MARSILII Gelsomina, MANFREDI
Riccardo e DELLA RATTA Domenico sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
D.M. 21 luglio 2014 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono
essere nominati nella sede in esame;
delibera
di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di FIRENZE i seguenti aspiranti:
1.
FANTAUZZI Carla;
2.
MARSILII Gelsomina;
3.
MANFREDI Riccardo;
4.
DELLA RATTA Domenico.»
43
61
15) - 95/CV/2011 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di
cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008.
(relatore Consigliere FORCINITI)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
«Il Consiglio,
- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere
del 14 novembre 2012, 30 aprile e 23 ottobre 2013, ha provveduto alla nomina dei giudici
onorari del Tribunale ordinario di Salerno;
- vista la nota in data 30 novembre 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno con
la quale si chiede la copertura di sei posti di giudice onorario resisi vacanti;
- considerato che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di tutti i posti
suddetti;
- visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008;
- visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30
gennaio 1941, n. 12;
- visto il primo capoverso del citato art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare
può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”;
- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 “Criteri per la
nomina e conferma dei giudici onorari” e successive modificazioni, la quale in particolare
all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna
istanza di nomina a giudice onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.”;
- vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di
Appello di Salerno
sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it
<http://www.csm.it>) in data 24 giugno 2011;
- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del
Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da
non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della
scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate
44
62
titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni
giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato
onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi
comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni
onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche
consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art.
71 O.G.;
- considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante
avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti
nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della
materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono rispettivamente “esercizio
della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie
giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c), del
D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di
preferenza per la nomina a giudice onorario;
- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli
aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 14 novembre 2012, 30 aprile e 23
ottobre 2013, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Salerno e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura
(www.csm.it), in data 24 giugno 2011;
- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno nelle
sedute del 24 maggio, 8 e 21 giugno, 27 settembre, 29 novembre 2010, e 17 gennaio, 28
febbraio, 28 marzo e 20 giugno 2011;
- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del
D.M. 29 novembre 2007;
- rilevato che in ordine alla domanda di nomina del candidato PIRO Annunziata non si può
allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;
- preso atto che gli aspiranti PASQUARIELLO Vito (in data 11 dicembre 2015) e
ROSOLINO Antonio (in data 4 dicembre 2015) hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla
nomina nella sede in esame;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante GUACCI Carmencita, ai sensi
dell'art. dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, non avendo l’istante provveduto a
45
63
consegnare o trasmettere la domanda in forma cartacea, come previsto dall'art. 3, comma 1,
dello stesso bando
- ritenuto che l'aspirante SETTEMBRINI Enrico non può essere proposto per la nomina, nella
sede in esame, in conformità al parere contrario espresso dal Consiglio Giudiziario presso la
Corte di Appello di Salerno in data 21 giugno 2010, attesa la “mancanza di attestazione di
iscrizione all'Albo, che rende non verificabile anche il presupposto della residenza nel
medesimo Circondario di Salerno”;
- ritenuto che le domande degli aspiranti RUSSO Mario, RESTAGNO Gianluca, GRAZIANO
Francesca e SICA Domenico non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 3,
commi 4 e 5, del bando di concorso, in quanto l'indicazione della sede in esame risulta
eccedente rispetto a quelle consentite e, pertanto, deve ritenersi come non effettuata ;
- ritenuto che le domande degli aspiranti TRUCILLO Maria Enrica e DI NUZZO Ermanno
non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 5 punto 4 del bando di concorso
in quanto i medesimi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altre sedi;
- ritenuta l'inammissibilità delle domande dei candidati RUGGIERO Raffaele (nato il 28
aprile 1939), BARONE Salvatore (nato il 4 agosto 1943), HUOBER Leodegaro (nato il 23
gennaio 1945) e DI MAURO Eliana (nata il 27 agosto 1939) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
bando di concorso, avendo gli istanti già compiuto il sessantanovesimo anno di età;
- considerato, infine, che gli aspiranti CALIENDO Mario, SOMMA Armando, GUIDA
Graziella Rosalia, LONGHI Sergio e CORONA Concetta sono in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2007 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri
candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;
- riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;
delibera
di nominare giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO i seguenti aspiranti:
1. CALIENDO Mario;
2. SOMMA Armando;
3. GUIDA Graziella Rosalia;
4. LONGHI Sergio;
5. CORONA Concetta.»
46
64
65
PRIMA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO
INDICE
INCOMPATIBILITA’ EX ART. 18 O. G. ............................................................................ 1
1) - 5/IC/2015 - Dott. Salvatore Angelo BELLOMO, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Monza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il
figlio dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza.
(relatore Consigliere BALDUZZI)............................................................................................. 1
2) - 201/IC/2014 - Dott. Fabio BIASI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Trento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G.
con il fratello, Avv. Carlo BIASI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento.
(relatore
Consigliere MOROSINI) ........................................................................................................... 2
3) - 308/IC/2014 - Dott. Ottavio GRASSO, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale
situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la fidanzata (ora coniuge), Avv. Federica
Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania.
(relatore Consigliere
ARDITURO).............................................................................................................................. 4
INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI ....................................................................................... 6
1) - 1669/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI:
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE
CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Missioni
in Tunisia (giorni 22) - Lezioni e consulenze - Cooperazione internazionale - Organizzazione
giudiziaria. (relatore Consigliere BALDUZZI) ......................................................................... 6
2) - 1671/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI:
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE
I
66
CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Lezioni e
consulenze per giorni 25 a favore della Tunisia, per Il rafforzamento delle capacità del
Ministero della Giustizia, dei Diritto dell'Uomo e della Giustizia di Transizione. (relatore
Consigliere BALDUZZI) ........................................................................................................... 7
3) - 1744/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Massimo Antonio ORLANDO
2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello LECCE 3. ENTE CONFERENTE:
COMMISSIONE EUROPEA 4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di
lavoro Group of experts on restructuring and insolvency law - 8 riunioni all'anno - luogo di
svolgimento BRUXELLES. (relatore Consigliere BALDUZZI)............................................... 8
4) - 1709/IE/2015 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOVERE 2.
FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione
3. ENTE CONFERENTE: PLENUM
CONSULTING GROUP S.R.L. 4. INCARICO CONFERITO: lezione su Responsabilità
Amministrativa delle Società e degli Enti - luogo di svolgimento MILANO. (relatore
Consigliere PONTECORVO) .................................................................................................... 9
5) - 33/IE/2016 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Dott. Marco Maria ALMA 2.
FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: Wolters Kluwer
Italia s.r.l. 4. INCARICO CONFERITO: Lezione in materia di Ricorso per Cassazione
penale. Tecniche di redazione. (relatore Consigliere PONTECORVO).................................. 10
6) - 1703/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI
2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 20 giornate presso gli enti
beneficiari del progetto luogo di svolgimento TUNISIA. (relatore Consigliere SAN
GIORGIO)................................................................................................................................ 11
7) - 1706/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI
2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 15 giornate di lavoro
presso gli enti beneficiari del progetto - luogo di svolgimento TUNISIA. (relatore Consigliere
SAN GIORGIO)....................................................................................................................... 12
8) - 1832/IE/2015 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Achille BIANCHI 2.
FUNZIONI: magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè in
servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento
II
67
Legislativo 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI 4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione dei Contratti
riferiti al promotore Pubblico per la linea AV Torino-Lione ai sensi dell'art. 7.1 e 8.1
dell'Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012. (relatore Consigliere MOROSINI) ............ 13
9) - 1838/IE/2015 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Claudio CURRELI 2.
FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PISTOIA 3. ENTE
CONFERENTE: FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA 4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto penale sul
tema: Prima lettura della normativa in materia di omicidio stradale - luogo di svolgimento
PISTOIA. (relatore Consigliere MOROSINI) ......................................................................... 15
10) - 13/IE/2016 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe MINUTOLI 2.
FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di MESSINA 3. ENTE CONFERENTE:
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - NAPOLI 4. INCARICO CONFERITO: TRE
VIDEOLEZIONI
REGISTRATE
DI
MEZZ'ORA
CIASCUNA
-
MISURE
DI
PREVENZIONE ANTIMAFIA PIU' LA PARTECIPAZIONE QUALE COMPONENTE
ALLA COMMISSIONE D'ESAME ORALE - (TOT. 4) - luogo di svolgimento NAPOLI.
(relatore Consigliere MOROSINI)........................................................................................... 16
11) - 31/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alfredo MANTOVANO 2.
FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO - COMMISSIONE DI STUDIO PER
L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI 4. INCARICO
CONFERITO: Componente della Commissione di studi di cui al dm Ministro Giustizia
15.12.15 - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere MOROSINI) ........................ 17
12) - 73/IE/2016 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco TURCO 2.
FUNZIONI: Giudice Tribunale CHIETI 3. ENTE CONFERENTE: A.I.G.A. 4. INCARICO
CONFERITO: lezioni sul tema - L'udienza telematica: il futuro è alle porte - luogo di
svolgimento PESCARA. (relatore Consigliere MOROSINI) .................................................. 18
13) - 1785/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro CANANZI 2.
FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO-
Commissione studio per elaborazione dello
schema di d.lgs per la riforma del sistema delle impugnazioni 4. INCARICO CONFERITO:
III
68
sedute della Commissione (verosimilmente una o due sessioni mensili) - luogo di svolgimento
ROMA. (relatore Consigliere ARDITURO)............................................................................ 19
14) - 1809/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca PONIZ 2. FUNZIONI:
Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale MILANO 3. ENTE
CONFERENTE: MWH S.p.A. - MILANO 4. INCARICO CONFERITO: lezioni GiuridicoNormativo nell'ambito del Corso di formazione dal titolo Dirigenti per sicurezza ex d.lgs
81/2008 all'interno di un progetto formativo dedicato ai Dirigenti del Gruppo Ferrovie Nord luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere ARDITURO)..................................... 20
15) - 21/IE/2016 -
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore SAIJA 2.
FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione
3. ENTE
CONFERENTE: GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. - VERONA 4. INCARICO
CONFERITO: LEZIONI ESECUZIONE FORZATA - luogo di svolgimento AREZZO.
(relatore Consigliere ARDITURO).......................................................................................... 21
IV
69
Odg num. 2308
Ordinario del 27 gennaio 2016
INCOMPATIBILITA’ EX ART. 18 O. G.
1) - 5/IC/2015 - Dott. Salvatore Angelo BELLOMO, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Monza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18
O.G. con il figlio dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di
Monza.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:
"Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- rilevato che in data 3 dicembre 2014, il dott. Salvatore Angelo BELLOMO, in servizio
presso la Procura della Repubblica di Monza, con funzione di Sostituto Procuratore della
Repubblica, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di
potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il figlio, dott. Antonio
BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate
dal Dirigente dell'Ufficio;
- rilevato che, il dott. BELLOMO è abilitato all'esercizio provvisorio della professione forense
e svolge il tirocinio di legge presso lo studio degli Avvocati Monica e Cristina CASIRAGHI,
le quali operano nel circondario di Monza, ma in via pressochè esclusiva nel settore civile;
- rilevato, altresì, che il dott. Bellomo frequenta nel contempo il secondo anno della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Milano e che all'esito
dell'abilitazione alla difesa si è impegnato, con dichiarazione resa in data 11.11.2014,
congiuntamente agli Avvocati Casiraghi, titolari dell' omonimo studio, a non esercitare le
funzioni difensive nel settore penale dinanzi all'A.G. di Monza limitandosi a svolgere attività
di patrocinio per le sole cause civili che escludano interferenze con l'attività riservata al
Pubblico Ministero nelle procedure civili;
1
70
- considerato che con nota in data 18 febbraio 2015, il Procuratore della Repubblica di Monza
ha dichiarato che la prospettata situazione “non renda” la posizione del dott. Salvatore
BELLOMO incompatibile ex art. 18 O.G. con quella del figlio Antonio;
- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato dal Consiglio Giudiziario
di Milano in data 3 marzo 2015;
- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi
dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere
per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei
punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in
particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);
delibera
l'archiviazione della pratica".
2) - 201/IC/2014 - Dott. Fabio BIASI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Trento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G.
con il fratello, Avv. Carlo BIASI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento.
(relatore Consigliere MOROSINI)
La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:
"Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- rilevato che in data 18 e 21 settembre 2014, il dott. Fabio BIASI , Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, ai sensi della Circolare n. P-12940
del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G.,
comunicava di avere il fratello, Avv. Carlo BIASI iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dal Visto apposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, che non ha
ritenuto di formulare osservazioni;
- rilevato che l'Avv. Carlo BIASI svolge la propria attività professionale in via abituale nel
circondario di Trento, nell'ambito dei settori civile e amministrativo e dispone di uno studio
individuale con struttura in comune con altri professionisti;
2
71
- considerato che con delibera in data 9 ottobre 2014 il Consiglio Giudiziario di Trento ha
richiesto al dott. Biasi, ad integrazione della dichiarazione di incompatibilità, di fornire
informazioni in merito al professionista che divide lo studio con il fratello e di ottenere da
entrambi gli avvocati una dichiarazione indicativa del settore
professionale di
specializzazione.
- valutato che con nota in data 22 ottobre 2014 il dott. Biasi adempiva a quanto richiesto dal
predetto Consiglio indicando come collega di studio del fratello l'Avv. Francesco MOSER,
iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento e allegando
le dichiarazioni di entrambi i
professionisti;
- letta la dichiarazione resa in data 21 ottobre 2014 dall'Avv. Moser da cui risulta un'attività
professionale svolta nei settori civile, penale ed amministrativo e saltuariamente presso il
Tribunale per i minorenni di Trento e dove è precisato che la struttura condivisa con l'Avv.
Biasi è in base ad un distinto contratto di locazione, senza alcun rapporto di tipo associativo o
di suddivisione degli utili con esso;
- letta, altresì, la dichiarazione resa dall'Avv. Biasi in cui trova conferma quanto dichiarato
dall'Avv. Moser circa la gestione autonoma della struttura comune e in cui viene precisato “…
di non avere mai esercitato, né di esercitare attività procuratorie o difensive innanzi alla
Procura della Repubblica e al Tribunale per i minorenni di Trento…” svolgendo la propria
attività professionale nel campo del diritto civile e amministrativo;
- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità
dal
Consiglio Giudiziario di Trento, in data 30 ottobre 2014, alla luce della compiuta istruttoria;
- atteso che con delibera in data 19 ottobre 2015, la prima Commissione ha richiesto al
Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento e al Procuratore della Repubblica presso il
medesimo Tribunale di fornire informazioni circa l'eventuale assunzione di incarichi
professionali davanti a tali Uffici da parte dell'Avv. Moser;
- valutato che con nota in data 2 novembre 2015 il Presidente del Tribunale per i minorenni,
in riscontro a quanto richiesto, precisava che “…l'Avv. Moser è professionista noto all'Ufficio
soprattutto nel settore penale ove risulta abbia ricevuto numerosi incarichi professionali…”;
- rilevato che con nota pervenuta in data 4 novembre 2015 il Procuratore Biasi comunicava
che “ … non vi è stata alcuna assunzione di incarichi professionali da parte dell'Avv.
Francesco Moser davanti a questo Ufficio a parte la nomina dello stesso quale difensore di
ufficio, nomina peraltro effettuata tramite sistema informatizzato…”;
3
72
- considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra è da escludere ogni ipotesi di interferenza
funzionale tra il magistrato ed il fratello professionista, accertato il diverso settore di
competenza e l'autonomo rapporto professionale rispetto all'Avv. Moser con il quale non
sussiste alcun collaborazione di tipo associativa ma di mero utilizzo dei locali adibiti ad
ufficio;
- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi
dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere
per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei
punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in
particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);
delibera
l'archiviazione della pratica".
3) - 308/IC/2014 - Dott. Ottavio GRASSO, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale
situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la fidanzata (ora coniuge), Avv. Federica
Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania.
(relatore Consigliere ARDITURO)
La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:
"Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- rilevato che in data 15 dicembre 2014, il dott. Ottavio GRASSO, in servizio presso il
Tribunale di Catania, con funzione di Giudice assegnato alla II Sezione penale, ai sensi della
Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità
ex art. 18 O.G., comunicava che in data 29.12.2014 avrebbe contratto matrimonio con la
fidanzata, Avv. Federica Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate
dal Dirigente dell'Ufficio;
- rilevato che l'Avv. ANZALONE svolge la propria attività professionale in via abituale nei
circondari di Siracusa e Catania, settore civile e fa parte di uno studio collettivo insieme
all'Avv. Gaetano COCUZZA, specializzato nel medesimo settore ;
4
73
- considerato che con nota in data 16 dicembre 2014, il Presidente del Tribunale di Catania ha
attestato la insussistenza di situazioni di incompatibilità atteso che entrambi i professionisti
“… esercitano la loro attività professionale nel settore civile e prevalentemente presso la
sezione fallimentare…”;
- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità
dal
Consiglio Giudiziario di Catania in data 4 marzo 2015;
- posto che attraverso una ricerca effettuata presso l'Ordine degli Avvocati di Catania è
emerso che anche gli Avvocati Antonino GUIDOTTO e Tiziana Maria SCREPIS hanno
domicilio professionale presso la struttura ove ha sede lo studio dell'Avv. Anzalone;
- atteso che con delibera in data 15 settembre 2015, la Prima Commissione ha richiesto al
Presidente del Tribunale di Catania, informazioni circa l'assunzione di eventuali incarichi
professionali assunti in tale sede, da parte di tutti i professionisti citati;
- valutato che, con nota in data 14 dicembre 2015, il Presidente interpellato ha indicato un
numero complessivo di 32 incarichi assunti dall'Avv. Cocuzza e 12 assunti dall'Avv. Guidotto
entrambi davanti alla IV Sezione civile ed ha precisato che “… agli Avv.ti Federica Roberta
Anzalone e Tiziana Maria Screpis non è stato conferito alcun incarico davanti a questo
Ufficio…”;
- considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra è da escludere ogni ipotesi di interferenza
funzionale tra il magistrato ed il coniuge professionista, attesi i diversi settori di
specializzazione;
- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi
dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere
per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei
punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in
particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);
delibera
l'archiviazione della pratica".
5
74
INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI
1) - 1669/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/11/2015 - 3/12/2015 (n.
11450)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI
2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
4. INCARICO CONFERITO: Missioni in Tunisia (giorni 22) - Lezioni e consulenze Cooperazione internazionale - Organizzazione giudiziaria
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'01/04/2016 al 30/04/2018
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: giorni 22
7. COMPENSO PREVISTO: gettone Euro 250,00
8. INCARICHI IN ATTO: 1 (840/2010 Comp. Cons. Dir. SSPL Universita' TOR VERGATA
- ROMA)
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1671/2015 all’odg ordinario del
27/1/2016)
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì
(relatore Consigliere BALDUZZI)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che
l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio
delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della
Corte di Cassazione;
- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra
fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale
6
75
e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di
positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;
- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia
garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle
connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;
delibera
di autorizzare l'incarico richiesto.”
2) - 1671/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/11/2015 - 03/12/2015
(n.11452)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI
2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
4. INCARICO CONFERITO: Lezioni e consulenze per giorni 25 a favore della Tunisia, per
"Il rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia, dei Diritto dell'Uomo e della
Giustizia di Transizione"
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 01/04/2016 al 30/04/2018
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: giorni 25
7. COMPENSO PREVISTO: gettone presenza Euro 250,00
8. INCARICHI IN ATTO: 1 (840/10 Componente Cons. dirett. SSPL Università Tor Vergata)
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1669/15 all’odg ordinario del
27/1/2016)
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì
(relatore Consigliere BALDUZZI)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che
l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;
7
76
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio
delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della
Corte di Cassazione;
- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra
fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale
e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di
positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;
- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia
garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle
connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;
delibera
di autorizzare l'incarico richiesto.”
3) - 1744/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 11/12/2015 - 24/12/2015 (n.
11523)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Massimo Antonio ORLANDO
2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello LECCE
3. ENTE CONFERENTE: COMMISSIONE EUROPEA
4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di lavoro "Group of experts on
restructuring and insolvency law" - 8 riunioni all'anno - luogo di svolgimento BRUXELLES
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 13/01/2016 al 31/12/2018
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: 8 riunioni all'anno a Bruxelles
7. COMPENSO PREVISTO: gratuito
8. INCARICHI IN ATTO: 1(1288/2015)
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere BALDUZZI)
8
77
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che
l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio
delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio
Giudiziario;
- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra
fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale
e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di
positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;
- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia
garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle
connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;
delibera
di autorizzare l'incarico richiesto.”
4) - 1709/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 04/12/2015 - 23/12/2015 (n.
11486)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOVERE
2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione
3. ENTE CONFERENTE: PLENUM CONSULTING GROUP S.R.L.
4. INCARICO CONFERITO: lezione su Responsabilità Amministrativa delle Società e degli
Enti - luogo di svolgimento MILANO
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 23/02/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1
7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 750,00
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
9
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10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì
(relatore Consigliere PONTECORVO)
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
5) - 33/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/01/2016
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Dott. Marco Maria ALMA
2. FUNZIONI: Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione
3. ENTE CONFERENTE: Wolters Kluwer Italia s.r.l.
4. INCARICO CONFERITO: Lezione in materia di "Ricorso per Cassazione penale.
Tecniche di redazione".
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12/02/2016 al 13/02/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: ore 8
7. COMPENSO PREVISTO: € 1450 Omnicomprensivo di contributo forfettario di spese di
viaggio e vitto.
8. INCARICHI IN ATTO: Nessuno
10
79
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: Nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: Nessuno
11. TITOLARE DELL'INSEGNAMENTO:
12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: NO
(relatore Consigliere PONTECORVO)
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
6) - 1703/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/12/2015 - 17/12/2015 (n.
11480)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI
2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale LIVORNO
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
4. INCARICO CONFERITO: 20 giornate presso gli enti beneficiari del progetto luogo di
svolgimento TUNISIA
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 01/02/2016 al 27/10/2017
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 160
7. COMPENSO PREVISTO: Euro 5000 Unico
11
80
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere SAN GIORGIO)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che
l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio
delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio
Giudiziario;
- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra
fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale
e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di
positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;
- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia
garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle
connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;
delibera
di autorizzare l'incarico richiesto.”
7) - 1706/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/12/2015 - 17/12/2015 (n.
11483)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI
2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di LIVORNO
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
12
81
4. INCARICO CONFERITO: 15 giornate di lavoro presso gli enti beneficiari del progetto luogo di svolgimento TUNISIA
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 03/07/2016 al 27/10/2017
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 120
7. COMPENSO PREVISTO: Euro 3750 unico
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1(1703/2015 all’odg ordinario del
27/1/2016)
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere SAN GIORGIO)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che
l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio
delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio
Giudiziario;
- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra
fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale
e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di
positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;
- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia
garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle
connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;
delibera
di autorizzare l'incarico richiesto.”
8) - 1832/IE/2015 -
13
82
0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 23/12/2015
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Achille BIANCHI
2. FUNZIONI: magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè
in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento
Legislativo
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione dei Contratti riferiti al
promotore Pubblico per la linea AV Torino-Lione ai sensi dell'art. 7.1 e 8.1 dell'Accordo
italo-francese del 30 gennaio 2012.
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'incarico verrà svolto compatibilmente con le esigenze di
servizio ed al di fuori dell'orario lavorativo, impiegando, ove possibile ferie
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO:
7. COMPENSO PREVISTO:
8. INCARICHI IN ATTO: 1 (1822/2015)
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere MOROSINI)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- letto il capo 8.1 della citata circolare, il quale prevede: "I magistrati collocati fuori ruolo,
considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonchè l'esigenza anche per tali
magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro
status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità
dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.
La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato
collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto
istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie";
14
83
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- visto il nulla osta del Capo dell'ufficio e dell'avvenuta trasmissione del fascicolo al
competente Consiglio Giudiziario;
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
9) - 1838/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/12/2015 - 07/01/2016
(n.11607)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Claudio CURRELI
2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PISTOIA
3.
ENTE
CONFERENTE:
FONDAZIONE
PER
LA
FORMAZIONE
FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA
4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto penale sul tema: Prima lettura della normativa
in materia di omicidio strdale - luogo di svolgimento PISTOIA
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 29/01/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3
7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 200,00
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1833/2015 all’odg speciale A
del 10/2/2016)
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere MOROSINI)
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
15
84
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
10) - 13/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 06/01/2016 - 11/01/2016 istanza n. 11626
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe MINUTOLI
2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale MESSINA
3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - NAPOLI
4. INCARICO CONFERITO: TRE VIDEOLEZIONI REGISTRATE DI MEZZ'ORA
CIASCUNA - MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA PIU' LA PARTECIPAZIONE
QUALE COMPONENTE ALLA COMMISSIONE D'ESAME ORALE - (TOT. 4) - luogo di
svolgimento NAPOLI
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 15/02/2016 al 22/02/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2
7. COMPENSO PREVISTO: Euro 750
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì
(relatore Consigliere MOROSINI)
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
16
85
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
11) - 31/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/01/2016 (n. 11642)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alfredo MANTOVANO
2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI
LEGISLATIVI
4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione di studi di cui al dm Ministro
Giustizia 15.12.15 - luogo di svolgimento ROMA
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 14/01/2016 al 30/04/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute
7. COMPENSO PREVISTO: gratuito
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere MOROSINI)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
17
86
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio
Giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
12) - 73/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 13/01/2016
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco TURCO
2. FUNZIONI: Giudice Tribunale CHIETI
3. ENTE CONFERENTE: A.I.G.A.
4. INCARICO CONFERITO: lezioni sul tema" L'udienza telematica: il futuro è alle porte" luogo di svolgimento PESCARA
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 18/01/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3
7. COMPENSO PREVISTO: gratuito
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1828/2015 all’odg Speciale A
del 10/2/2016)
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere MOROSINI)
18
87
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
13) - 1785/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 17/12/2015 - 8/1/2016 (n.
11560)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro CANANZI
2. FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI
3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVOCommissione studio per elaborazione dello schema di d.lgs per la riforma del sistema delle
impugnazioni
4. INCARICO CONFERITO: sedute della Commissione (verosimilmente una o due sessioni
mensili) - luogo di svolgimento ROMA
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21/12/2015 al 30/04/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute
7. COMPENSO PREVISTO: gratuito
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
19
88
(relatore Consigliere ARDITURO)
La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio e dell'avvenuta trasmissione
del fascicolo al competente Consiglio Giudiziario, sussistendo il carattere di urgenza essendo
la data di inizio dell'incarico già fissata per il 21/12/2015 (circ. n. 19942 del 3 agosto 2011 e
s.m.i., par. 15.3);
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
14) - 1809/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/12/2015 - 30/12/2015 (n.
11584)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca PONIZ
2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO
3. ENTE CONFERENTE: MWH S.p.A. - MILANO
4. INCARICO CONFERITO: lezioni Giuridico-Normativo nell'ambito del Corso di
formazione dal titolo "Dirigenti per sicurezza" ex d.lgs 81/2008 all'interno di un progetto
formativo dedicato ai Dirigenti del Gruppo Ferrovie Nord - luogo di svolgimento MILANO
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21/01/2016 al 23/02/2016
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 20
7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 3000,00
20
89
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No
(relatore Consigliere ARDITURO)
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio
giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
15) - 21/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/01/2016 - 8/1/2016 (n.
11633)
1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore SAIJA
2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione
3. ENTE CONFERENTE: GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. - VERONA
4. INCARICO CONFERITO: LEZIONI ESECUZIONE FORZATA - luogo di svolgimento
AREZZO
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 15/01/2016
21
90
6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 7
7. COMPENSO PREVISTO: Euro 1000 unico
8. INCARICHI IN ATTO: nessuno
9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno
10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno
11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì
(relatore Consigliere ARDITURO)
La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della
seguente delibera:
“Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;
- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di
incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;
- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente
né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;
- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con
l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al
magistrato,
delibera
di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”
22
91
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTARTURA
QUARTA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO
INDICE
QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'..................................................................................... 1
1) - 240/V5/2015 - Dott. Luca BERTUZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rimini.(relatore Consigliere ZACCARIA) ........................................................... 1
I
92
ODG3179-27 GENNAIO 2016
QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'
Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:
1) - 240/V5/2015 - Dott. Luca BERTUZZI, magistrato di quarta valutazione di
professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini.
(relatore Consigliere ZACCARIA)
Il Consiglio,
- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;
- viste le circolari n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n. 1275 del 22 febbraio 1985,
approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio
1985, e successive modifiche;
- visto il D.M. di nomina dell'11/4/1995;
- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Luca BERTUZZI, al quale
è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimità in data 20/07/2015 dal
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;
- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott.
Luca BERTUZZI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità,
laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere
1
93
giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di
professionalità;
osserva
1) Il parere espresso dal Consiglio Giudiziario nei confronti del dr. BERTUZZI, come
accennato, è pienamente positivo. In esso si dà anche conto dei pareri precedenti, resi nel corso
delle varie progressioni in carriera, tutti pienamente positivi quanto alle doti di equilibrio,
indipendenza e correttezza nonché quanto a preparazione professionale, laboriosità e
competenza del magistrato. In particolare meritano menzione i giudizi di sintesi estremamente
positivi espressi in occasione della valutazione di professionalità del precedente quadriennio,
laddove si affermava trattarsi di un magistrato di grande valore, come è dimostrato anche dalle
note di elogio dallo stesso ricevute dal Procuratore della Repubblica di Bologna (il 17 luglio
2007) e da quello di Rimini in occasione della sua applicazione alla Direzione distrettuale
antimafia di Bologna; i dati informativi acquisiti consentivano di definire il dott. BERTUZZI
magistrato di sperimentata esperienza e sicura affidabilità, dotato di solida preparazione e
spiccate capacita investigative, in possesso di comprovate doti organizzative, nonché di
indipendenza ed equilibrio. Egli ha sempre mostrato profonda dedizione al dovere ed una
incondizionata disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio e gode di stima e prestigio
indiscussi.
Anche l’attuale parere contiene diffusi apprezzamenti in merito alla capacità (definita elevata
e costantemente dimostrata nei provvedimenti redatti), alla laboriosità, alla diligenza e
all’impegno.
2) La verifica del fascicolo personale ha tuttavia evidenziato che il dr. BERTUZZI, in data
9.11.2010, è stato giudicato dalla Sezione disciplinare del CSM e assolto da un duplice
addebito disciplinare: 1) quello di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 109/2006, ai
sensi del quale costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la reiterata o grave
inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informativi adottati dagli organi competenti, poiché, essendo stato ammesso
al corso di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei giorni 17,
18 e 19 novembre 2008, sottoscriveva, come altra collega giudicata nella medesima
occasione, il registro delle presenze e godeva dei servizi di vitto e alloggio senza partecipare
ad alcuna delle sessioni; 2) quello di cui all’art. 4 lett. d) del medesimo D. Lgs., integrando
altresì i reati previsti dagli artt. 483 e 640 cpv. n. 1 cp, per avere, mediante artifizi consistiti
nell’apporre le firme sui fogli di presenza relativi alle sessioni di lavoro del corso di
formazione, indotto in errore i responsabili dell’amministrazione consiliare incaricati
2
94
dell’organizzazione del corso medesimo, circa la loro effettiva partecipazione alle stesse
sessioni, così procurandosi, con danno della medesima amministrazione, l’ingiusto profitto
dei servizi (precipuamente di trasporto, vitto, alloggio, materiale di studio) gratuitamente
assicurati dal CSM ai partecipanti al corso.
La sentenza assolutoria, divenuta definitiva in data 23.4.2011, ricostruisce la vicenda nei
termini seguenti: in data 19 novembre 2008, i componenti del comitato scientifico presenti al
corso di formazione organizzato dal C.S.M. in Roma, dal 17 al 19 novembre 2008, sul tema
“Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione”,
segnalavano che il dottor Luca BERTUZZI, insieme ad altra collega, pur essendo stati
ammessi al corso ed avendo usufruito dei relativi servizi offerti dall’amministrazione, non
avevano partecipato ai relativi lavori. Scaturiva un procedimento penale nel quale, con
decreto del 26 maggio 2010, il GIP presso il Tribunale di Roma disponeva l’archiviazione
della segnalazione relativa alla possibile sussistenza di una specifica ipotesi di falso
ideologico.
Il Procuratore Generale presso la cassazione, dal canto suo, contestava gli addebiti sopra
indicati. All’esito del giudizio la
Sezione disciplinare affermava che la mancata
partecipazione dei predetti magistrati alle diverse sessioni del corso emergeva dalle
dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai coordinatori scientifici del corso. A
ulteriore riscontro della circostanza si evidenziava che entrambi gli incolpati, benché richiesti,
non sono stati neppure in grado di indicare anche un solo collega che potesse confermare la
loro effettiva partecipazione al corso, avendo sostenuto, in modo davvero poco plausibile, di
non conoscere alcuno dei partecipanti. A confermare ulteriormente la tesi della diserzione dei
lavori è stata infine citata la circostanza che, proprio la mattina del 18 novembre, i due
coordinatori avevano informato i partecipanti della possibilità di ritirare in segreteria una
password messa a disposizione dal Consiglio e che, tra tutti i partecipanti, furono proprio gli
incolpati a non curarne il ritiro, almeno fino all’ultimo giorno dei lavori.
Secondo la sentenza disciplinare, l’accertata assenza dai lavori del corso di formazione, pur
costituendo un fatto sgradevole e indubbiamente meritevole di biasimo perché ha consentito
ai predetti magistrati l’allontanamento giustificato dalla loro sede di servizio e la possibilità di
fruire delle prestazioni fornite dal Consiglio e che non potevano che esser collegate
all’effettiva partecipazione al corso, non determinava tuttavia la responsabilità disciplinare
degli incolpati in ordine al primo illecito contestato. Infatti, l’art. 2 del decreto legislativo n.
109 del 2006 si riferisce, agli illeciti disciplinari commessi dal magistrato “nell’esercizio delle
funzioni”. Situazione, questa, che nella fattispecie non appariva ricorrente perché, come
3
95
rilevato dal Procuratore generale, la condotta inadempiente posta in essere dagli incolpati, pur
essendo collegata al loro rapporto di servizio, non è stata posta in essere nell’esercizio delle
loro funzioni. Peraltro, si osservava anche che la disposizione prevista dalla lett. n) dell’art. 2
del citato decreto legislativo, contestata agli incolpati, sanziona “la reiterata o grave
violazione … delle disposizioni sul servizio giudiziario” che, per quanto si possa ampiamente
intendere detto servizio, lo stesso non può esser esteso al punto da comprendervi anche la
partecipazione ai corsi di formazione professionale; partecipazione che costituisce di certo
attività funzionale al miglior esercizio del servizio, ma che non si identifica di per sé con il
vero e proprio “servizio giudiziario”.
Quanto alla seconda incolpazione, con la quale è stato contestato l’illecito disciplinare
previsto dall’art. 4, lett. d), del decreto legislativo n. 109 del 2006, che ricorre tutte le volte in
cui si è in presenza di un qualsiasi fatto costituente reato, idoneo a ledere l’immagine del
magistrato, si osservava che l’accusa riguardava l’assunto che, con artifizi, consistiti
nell’apporre le firme sui fogli di presenza, i due magistrati in questione avevano indotto in
errore gli organizzatori del corso sull’effettiva loro partecipazione alle sessioni e che, con tale
comportamento, costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, i predetti
incolpati si erano procurati, in danno dell’amministrazione, l’ingiusto profitto dei servizi
assicurati ai partecipanti al corso. Sennonché, per escludere la sussistenza dell’addebito, è
stato osservato che la condotta posta in essere dagli incolpati non integrava alcun reato.
Infatti, già nel corso delle indagini condotte in sede penale era emersa l’inidoneità (valutata ex
ante) dell’apposizione delle firme di presenza ad indurre in errore le persone preposte
all’organizzazione del corso ed alla segreteria. Infatti, non appena sorse il semplice sospetto
dell’assenza degli interessati, gli stessi coordinatori dell’incontro di studio decisero di
informare anche il personale di segreteria, e senza tener conto delle firme di presenza, di
procedere immediatamente alla verifica della partecipazione dei predetti colleghi alle sessioni
successive. Né può ritenersi che il rilascio degli attestati di partecipazione sia dipesa dal fatto
che l’ente organizzatore sia stato indotto in errore dalla sottoscrizione dei fogli di presenza,
perché dalle indagini condotte è emerso che quel rilascio è dovuto ad una consapevole scelta
discrezionale dei coordinatori, peraltro assunta nella consapevolezza che gli incolpati avevano
disertato le sessioni e dopo aver consultato gli organi consiliari dai quali dipendeva
l’organizzazione del corso.
La circostanza che il rilascio degli attestati di frequenza non è stata determinata da un supposto
errore in cui sarebbero incorsi gli organizzatori per effetto delle sottoscrizioni apposte nei fogli
4
96
giornalieri di presenza, consente di escludere, infine, che nel caso in esame possa ravvisarsi
nella condotta degli incolpati alcuna ipotesi di falso ideologico per induzione in errore.
Alla stregua di tali considerazioni ed in conformità alle stesse richiesta del Procuratore
generale, entrambi gli incolpati sono stati assolti dagli illeciti disciplinari ascritti per
insussistenza degli addebiti.
3) Occorre a questo punto verificare se le citate risultanze disciplinari possano inficiare il
giudizio ampiamente positivo espresso dal Consiglio Giudiziario sul conto del dr.
BERTUZZI. Al riguardo giova ricordare, innanzi tutto, che la condotta appena descritta è
avvenuta nei giorni compresi tra il 17 e il 19 novembre 2008 ed appartiene dunque ad un
quadriennio lavorativo già positivamente valutato (quello relativo al periodo 11.4.2007 11.4.2011). Tuttavia, il relativo provvedimento consiliare non reca traccia della descritta
questione che, dunque, non può dirsi già considerata in quella sede. Peraltro, la sentenza
disciplinare di assoluzione è divenuta definitiva (e dunque compiutamente valutabile ai fini
del giudizio di professionalità) solo in data 23.4.2011, quindi all’interno del quadriennio in
questione.
Tanto premesso, pare comunque corretto concludere anche la presente valutazione in termini
positivi. Invero, la descritta condotta, pur indubbiamente rilevante sotto il parametro della
“diligenza” in relazione all’indicatore “rispetto degli impegni prefissati” (cfr. Capo V punto 2
lettera c) della vigente circolare in tema di valutazioni), costituisce un episodio isolato, anzi
unico, in un ampio periodo professionale, ben superiore al quadriennio in questione. Infatti,
il Capo dell’ufficio di appartenenza ha descritto il magistrato come persona assiduamente
presente in ufficio e puntualmente rispettoso di tutti gli impegni assunti. Se dunque il capo VIII
della citata normativa secondario, al punto 4.2, richiede, al fine della formulazione di un giudizio
di carenza rispetto al parametro “diligenza”, che difetti “significativamente” un indicatore (nel
caso in esame quello del rispetto degli impegni assunti), pare corretto ritenere che l’unico
episodio sopra descritto, rimasto isolato e singolo, risalente a molti anni addietro, non possa
giudicarsi “significativo”, capace cioè di oscurare per sé solo l’intero parametro.
Sulla base di tali considerazioni,
delibera
di riconoscere al dott. Luca BERTUZZI, magistrato di quarta valutazione di professionalità
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'11/4/2015.
5
97
SESTA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO
INDICE
PRATICHE RINVIATE DALLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DEL 20
GENNAIO 2016
PARERI .....................................................................................................................................1
1R) - Fasc. 12/PA/2015 per la Sesta Commissione - Nota pervenuta in data 25 marzo 2015
con la quale il Ministro della Giustizia trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS
1738 concernente: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace.". (relatore
Consigliere
FANFANI,
Consigliere
PALAMARA)
- Fasc. 15/VA/2015 per la Ottava Commissione - Nota in data 24 marzo 2015 del Ministro
della Giustizia con cui si trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS 1738
concernente: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace.". (relatore Consigliere LEONE)..............................................1
I
98
Odg. 1211 Ordinario del 27 gennaio 2016
PARERI
1R) - Fasc. 12/PA/2015 per la Sesta Commissione - Nota pervenuta in data 25 marzo
2015 con la quale il Ministro della Giustizia trasmette, per il parere, il testo del disegno di
legge AS 1738 concernente: “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.”.
(relatore Consigliere FANFANI, Consigliere PALAMARA)
- Fasc. 15/VA/2015 per la Ottava Commissione - Nota in data 24 marzo 2015 del
Ministro della Giustizia con cui si trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS
1738 concernente: “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace.”.
(relatore Consigliere LEONE)
Le Commissioni Sesta e Ottava, visto l’art. 10 della legge n. 195 del 1958,
propongono al Plenum di adottare la seguente delibera:
«1. Evoluzione della percezione della funzione della magistratura onoraria in Italia ed
analisi delle esperienze europee.
Per Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari.
Di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera, sia quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e
105 della Costituzione), non per caso l’art. 4 del r.d. n. 12 del 1941 distingueva (e ancora
distingue, non essendo stato modificato al riguardo), in due diversi commi, le due categorie di
magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l’ordine giudiziario "è costituito" dai
magistrati c.d. togati e nel secondo che "appartengono all’ordine giudiziario" anche gli altri
magistrati c.d. onorari1 .
1
La disposizione così recita: Art. 4 Ordine giudiziario.
L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati
del pubblico ministero.
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici
onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i
minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro
nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
1
99
Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone di procedere, in esercizio della
riserva di legge prevista dagli artt. 102, primo comma, e 106 della Costituzione, ad una
riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata
l’attuale disciplina della stessa, oggi modulata differentemente, a seconda che si tratti di
giudici di pace, ovvero di giudici onorari di tribunale ed, ovviamente, di vice procuratori
onorari.
All’uopo si vuol giungere, come di seguito sarà meglio espresso, alla condivisibile
predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile indifferentemente
ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari.
Ben vero, sino agli anni novanta del secolo scorso, ed a differenza di quanto accaduto prima
della introduzione del codice del processo civile del 1942, il contributo della magistratura
onoraria all’amministrazione della giustizia era di rilievo assai limitato, relegato in gran parte
alla funzione svolta dal conciliatore, caratterizzata da un’estrema prossimità all’esigenze di
giustizia del quivis de populo, da un giudizio radicato più sull’equità che sulla rigida e
formale applicazione del diritto sostanziale, ma anche da una ridotta estensione delle
controversie rimesse ratione materiae o valoris alla sua delibazione.
Successivamente, la contrapposta e concorrente azione di due fattori, costituiti dall’aumento
esponenziale dell’input giudiziario e dalla progressiva affermazione, prima per effetto della
giurisprudenza della CEDU, quindi, per la novellazione del dato costituzionale, del principio
della ragionevole durata del processo, ha reso più rilevante il sostegno
2
offerto dalla
magistratura onoraria, sia nella veste di giudice di pace - figura di spessore ben più ampia
rispetto al vecchio conciliatore-, sia anche come giudice onorario di tribunale e vice
procuratore onorario, nell’amministrazione della giustizia 3 .
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.
2
Eloquenti sono le seguenti statistiche riguardante i processi pendenti per negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012:
Totale Procedimenti Pendenti per i Tribunali Ordinari 3.540.340 3.486.524 3.452.487
Totale Procedimenti Pendenti per il Giudice di Pace
3.372.13
1.744.400 1.485.525 1.554.445 1.367.630
3
Le statistiche evidenziano, ad esempio, che si è passati da un percentuale del 2% dei procedimenti definiti dal
giudice conciliatore (pari ad 15.788) sul totale degli affari definiti nel corso del 1978 ad una percentuale ben più
ampia e tendenzialmente superiore al 30% del totale riscontrata dal 2010 in poi.
1898
2.043.155
86%
325.504
2
14%
100
Altro fattore determinante il ricorso alla magistratura onoraria è costituito dalle notorie
carenze di organico del personale magistratuale 4 , destinate nel breve termine ad aggravarsi in
conseguenza, per un verso, dell’accorciamento della carriera magistratuale con i conseguenti
anticipati pensionamenti e, per l’altro, dei ritardi riscontrabili nella definizione delle
procedure concorsuali 5 .
Anche a causa delle dette vacanze in organico, l’utilizzo dei giudici onorari di tribunali e dei
vice procuratori onorari in molti uffici giudiziari costituisce, in effetti, attualmente, una
necessità per il regolare funzionamento degli stessi.
D’altro canto, il Csm, nell’attuale quadro di difficoltà operativa della giurisdizione, nella
relazione illustrativa alla circolare tabelle per il triennio 2012/2014, ha ampliato il perimetro
delle materie nelle quali è possibile l’utilizzo della magistratura onoraria ed ha previsto un
triplice modello di impiego, maggiormente funzionale alle esigenze degli uffici, costituito,
nell’ordine: 1) dall’affiancamento al giudice togato, 2) dall’assegnazione di un ruolo in caso
di significative vacanze di organico e 3) dalla destinazione in supplenza dei giudici togati,
anche nei collegi 6 . Di rilievo in tale senso è anche il recente decreto ministeriale sull’ufficio
del processo del primo ottobre 2015 che, nello stabilire le misure organizzative necessarie per
il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti,
ha regolato l’inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell’ufficio per
il processo.
L’inquadramento della materia, in relazione ai compiti istituzionali del Consiglio superiore
della magistratura, non sarebbe completo se non si facesse un, sia pure breve, cenno
all’esperienza europea.
Il rapporto della Cepej (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia costituita dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel settembre del 2002) del 2014, riferito ai
1933
1.066.900
67%
531.635
33%
1978
15.788
2%
657.415
98%
1998
317.203
22%
1.138.374
78%
2003
499.225
33%
994.387
67%
2010
463.402
34%
901.338
66%
4
Il numero posti vacanti negli uffici giudiziari è pari a 1229 magistrati.
Il numero dei magistrati per i quali occorre bandire il concorso da Uditore Giudiziario è pari a 1027.
6
Cfr. Risoluzione sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale.
(Risoluzione del 25 gennaio 2012)
5
3
101
dati del 2012, dimostra che i giudici non professionali o giudici laici (layjudges) sono in linea
generale volontari, sono rimborsati delle spese da loro sostenute e, solo in alcuni e limitati
casi, anche per il lavoro estemporaneamente reso; assumono, comunque, decisioni vincolanti
nei Tribunali e possono giudicare sia all’interno delle Corti componendo i collegi formati dai
giudici professionali, sia come giudici monocratici.
La loro funzione è limitata prevalentemente al primo grado anche se in qualche ordinamento
(Austria, Norvegia, Svezia e Svizzera) compongono pure i collegi per la seconda istanza: in
nessun ordinamento fanno parte delle Corti Supreme.
Il rapporto Cepej indica il rapporto fra il numero di onorari ed il numero di togati per ogni
100.000,00 abitanti: nei paesi nordici, più vicini ai sistemi di common law, il numero degli
onorari è di gran lunga superiore a quello dei togati, con il picco massimo in Norvegia, dove
sono stati registrati 850 onorari su 100.000,00 abitanti, mentre in Italia, invece, vi è il numero
più basso di giudici onorari, e cioè 5,5, su 100.000 abitanti7 .
Ritiene il Consiglio che debba considerarsi adeguatamente che il giudice non professionista (o
laico) nei vari paesi europei è comunemente caratterizzato da instabilità; non si prevede né un
inquadramento professionale, né una pregressa formazione finalizzata allo svolgimento
dell’attività giudiziaria. L’onorarietà si fonda, in altri termini, sulla volontarietà in relazione
ad una riconosciuta esperienza ed onorabilità professionale. Non si prevede, inoltre, in forma
stabile alcun compenso ma solo, prevalentemente, il rimborso delle spese sostenute.
Nel panorama europeo si riscontra, così, un’interazione fra un numero generalmente amplio di
magistrati onorari ed un attento coinvolgimento di ciascuno di essi nella macchina giudiziaria;
il tutto, comunque, trova il suo fondamento principale nella
valenza etica e sociale
dell’impegno onorario svolto, non vissuto come fonte di reddito esclusiva o seriamente
accessoria rispetto a quella derivante dalla attività professionale o lavorativa principale.
Tale rapido quadro d’insieme spiega, quindi, la particolare attenzione del Consiglio al
disegno di legge delega n. 1738, tanto più che esso, come cennato, si ispira ad una logica di
lungo periodo ed è volto ad offrire una stabile disciplina ad un comparto in passato spesso
interessato da molteplici interventi non sempre coordinati fra loro e talvolta poco funzionali
rispetto all’esigenza di dare riscontro alla crisi del servizio giustizia.
2. La magistratura onoraria nella prospettiva ordinamentale del C.S.M.
7
Nel 2015 il numero dei giudici di pace è pari a n. 1490; dei giudici onorari di tribunale è pari a n. 1940; e dei
v.p.o. a n. 1691, per un totale di magistrati onorari di 5121.
4
102
L’inquadramento sopra operato consente di introdurre la decisiva considerazione, parimenti
rilevante ai fini della comprensione della latitudine del presente intervento, secondo la quale
il Consiglio Superiore della Magistratura esprime le proprie valutazioni sulla riforma della
magistratura onoraria avendo come stella polare i valori costituzionali, al cui presidio esso è
stato posto e, segnatamente, l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.
Tali valori, difatti, sono assicurati, anche con specifico riferimento al giudice onorario, dalle
competenze del C.S.M.8 , da sempre attento ad evitarne possibili turbamenti, avendo la
responsabilità di dovere proteggere beni appartenenti alla generalità dei soggetti.
Vi è, d’altra parte, un rapporto sinergico tra indipendenza e autonomia della magistratura ed
efficienza del servizio giudiziario. Sono valori consustanziali e l’uno alimenta e rafforza
l’altro.
L’inefficienza del servizio Giustizia rende residuali, puramente consolatori, i principi
costituzionali; al contrario, una risposta efficace e tempestiva ai bisogni di tutela della
collettività restituisce a quei valori la loro fondamentale pregnanza e concretezza.
Da questo punto di vista, la valorizzazione della partecipazione alla funzione giurisdizionale
dei magistrati onorari è senza dubbio un fattore essenziale per il buon funzionamento del
sistema.
Proprio alla luce di queste finalità, il Consiglio ritiene essenziale preservare un corretto
bilanciamento tra qualità e quantità della giurisdizione, rendendo, da un lato, insuperabile la
tutela dei valori fondanti dell’ordine giudiziario, dall’altro, sostenendo le esigenze pressanti di
efficienza del servizio.
Nella stessa traiettoria, del resto, tutta la disciplina di matrice consiliare, lungi dall’incentivare
prassi distorte caratterizzate da un anarchico ed eccessivo utilizzo della magistratura onoraria
al di là delle necessità imposte dalla sofferenza organizzativa degli uffici, ha da tempo inteso
regolamentare l’impiego della medesima, riconducendolo - nella cornice di principi generali
uniformi a livello nazionale - alla complessiva strategia organizzativa dell’ufficio, dei cui
risultati e delle cui modalità di realizzazione il singolo dirigente viene chiamato a rispondere
in sede di periodiche valutazioni sul suo operato.
In questa stessa direzione di necessario equilibrio delle soluzioni, il Consiglio
stima
negativamente la compressione oltre misura dei serbatoi di reclutamento dei magistrati
onorari, ma, nello stesso tempo, considera indeclinabile
il controllo scrupoloso sulle
posizioni di compatibilità e professionalità individuale del singolo rispetto all’incarico.
8
In tal senso Corte cost. sent. n. 72 del 1991
5
103
Rispetto allo statuto soggettivo del magistrato onorario, poi, resta imprescindibile il rispetto,
in modo effettivo, dei tratti salienti che connotano strutturalmente la natura onoraria delle
funzioni, all’interno del perimetro definito dalla Costituzione e dalle fonti normative europee.
In particolare, il Consiglio, richiamando le autorevoli affermazioni dei Padri costituenti, per
cui “onoraria” «è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una
partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita» (Giovanni
Leone), ribadisce la necessità che siano sempre preservati alcuni tratti morfologici
indefettibili di questa figura, quali l’occasionalità, l’accessorietà e la temporaneità
dell’incarico, tenuto conto che, per la stessa tenuta costituzionale dell’impianto complessivo,
qualsiasi misura organizzativa “non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato
tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio;
con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati” (Corte Costituzionale
sentenze n. 103 del 1998; n. 99 del 1964).
Al passo con l’assetto della magistratura onoraria nella cornice europea, è del resto ben
appropriato che sia la società civile a partecipare attivamente all'amministrazione della
giustizia, con propri esponenti, qualificati tecnicamente, ma anche in possesso di requisiti di
credibilità e vicinanza alla cittadinanza e con maggiore prossimità rispetto ad essa.
L’accessorietà delle funzioni, rispetto ad una attività lavorativa principale, ne esalta
positivamente la valenza di honos, quindi come contributo spontaneo, di matrice anche ideale,
offerto dal cittadino, in linea con le esperienze straniere dei lay judges.
In un’ottica sistemica, infine, non può essere persa l’occasione per ribadire un leit motiv del
pensiero consiliare, cioè che rinsaldare efficienza e credibilità e fiducia nel sistema giudiziario
italiano è una questione fondamentale per la democrazia, un imperativo categorico per tutte le
istituzioni, ma il livello di inadeguatezza raggiunto dalla macchina giudiziaria non permette
più di considerare esaustivo un singolo intervento riformistico, neppure quello presente,
comunque congegnato, ma impone di agire tenacemente con più azioni concorrenti, con una
incisiva strategia di sistema.
3. Considerazioni preliminari all’esame della disciplina del disegno di legge delega n.
1738.
Naturalmente, il tentativo di dar luogo ad una organica disciplina della magistratura onoraria
impone la considerazione della generale situazione della giurisdizione, sotto il profilo delle
pendenze e delle sopravvenienze dei procedimenti, come pure delle scoperture di organico
nella magistratura professionale e delle prospettive innescate dalle recenti riforme dirette a
6
104
ridurre, con diversi ed articolati strumenti, il numero di procedimenti esperibili innanzi alla
giurisdizione.
Devono, quindi, tenersi in adeguata considerazione, al fine di evitare interventi settoriali e non
coordinati e la pericolosa incisione di rilevanti principi costituzionali in materia di
giurisdizione, le numerose recenti riforme attinenti sia al settore del processo civile ( si pensi
al rafforzamento disciplina degli istituti di mediazione ed alla riforma delle impugnazioni),
sia nel settore penale (si pensi alla delega in materia di depenalizzazione contenuta nella l.
67/2014, recentemente attuata con l’approvazione di due decreti legislativi).
Si tratta di riforme di grande rilievo, adottate con condivisibile lungimiranza dal Parlamento e
dal Governo, perché sono destinate a ridurre sensibilmente l’arretrato, come pure il numero
delle sopravvenienze e, quindi, il complessivo carico gravante sulla giurisdizione.
Il Consiglio auspica, peraltro, che in tale direzione si profondano ulteriori sforzi da parte del
legislatore, al fine di ridurre a fisiologia l’area dell’intervento giurisdizionale, attualmente
esteso, specie in ambito penale, ad ambiti e controversie che meriterebbero ben dive rsa
soluzione. Opzioni di tal genere, così come una profonda rimeditazione dell’istituto della
prescrizione dei reati
e del divieto di reformatio in pejus nell’appello
penale,
consentirebbero di meglio allocare risorse umane e materiali e, così, di procedere
al
fisiologico riassorbimento dei ritardi del sistema giustizia.
Deve, inoltre, tenersi in considerazione la necessità, della quale, invero, deve darsi atto, il
Ministro della Giustizia ha precisa contezza, di colmare i rilevanti vuoti di organico della
magistratura professionale. Ed in questo senso, anche ai fini delle considerazioni da
esprimersi nella presente sede, va riconosciuto che il Ministero della Giustizia, con adeguata
determinazione, ha bandito un numero crescente di concorsi, ed ha, a più riprese, a mezzo dei
suoi rappresentanti, assicurato un progressivo impegno in tale direzione, anche in vista delle
ulteriori carenze che si registreranno a causa dell’anticipato pensionamento di numerosi
magistrati, prevedendo una ulteriore accelerazione dei concorsi, destinata, nel medio periodo,
a riassorbire la attuale rilevante scopertura.
Sul punto il Consiglio superiore della magistratura ritiene di dover sottolineare la assoluta
necessità che vengano assunti un numero di magistrati professiona li tale da coprire le attuali
vacanze di organico, dovendosi evidenziare che negli ultimi dieci anni la magistratura
ordinaria non è mai stata in situazione di pieno organico, essendosi registrate, per contro,
costantemente vacanze per circa 1000 unità.
Il Consiglio ritiene, peraltro, che una migliore complessiva produttività della magistratura
togata possa essere assicurata con la auspicata riforma delle piante organiche degli uffici
7
105
giudiziari, trattandosi di riforma capace di perequare i carichi di la voro e, quindi, di consentire
il pieno sfruttamento delle potenzialità dei magistrati professionali.
Alla luce di quanto sopra esposto occorre tener conto che
l’andamento decrescente del
numero dei procedimenti determinati dalle riforme sopra indicate e il progressivo
riassorbimento, a regime, nel medio lungo periodo, dei ritardi e del carico di lavoro, unito alla
manifestata determinazione del Ministero della Giustizia a colmare i vuoti di organico della
magistratura professionale, impone di collocare l’intervento normativo oggetto del presente
parere in una prospettiva più ampia, e di calibrare la disciplina organica della magistratura
onoraria in un orizzonte temporale di lungo periodo, nel quadro delle evidenti direttrici di
miglioramento della ge nerale condizione della giurisdizione e nel rispetto dei principi
costituzionali a presidio della autonomia ed indipendenza della magistratura.
Sulla scorta di tali generali considerazioni è reso, quindi, il presente parere, il quale fa
riferimento ai punti del disegno di legge che paiono di particolare rilevanza nel quadro sopra
tratteggiato, non si traducendosi , quindi, in un analitico, quanto vano, esame di ogni sua
singola disposizione.
4. Esame dei punti qualificanti del disegno di legge delega n. 1738.
Tenuto conto della indubbia necessità di procedere ad una organica riforma nella materia della
magistratura onoraria, appare, come dianzi anticipato, del tutto condivisibile la
predisposizione da parte del proponente di uno statuto unico della ma gistratura
onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai
viceprocuratori onorari, unificante funzioni da costoro svolte nello statuto onorario che le
contraddistingue. Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone, in effetti,
come segnalato, di superare l’attuale disciplina , differentemente modulata per i giudici di
pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari. Le figure di giudice onorario
di tribunale e di viceprocuratore onorario sono fatte confluire
entrambe nell’ambito
dell’ufficio del giudice di pace, del quale il Ministro della giustizia provvede a stabilire la
dotazione e pianta organica (art. 2 co. 1 lett.b).
Sono attribuite alla magistratura onoraria giudicante tre diverse funzioni: giudice presso
l’Ufficio del Processo (art. 2 co. 5, lett. a) e co. 7 lett. d), giudice presso l’Ufficio del Giudice
di Pace (art. 2 co. 1 lett. a) e co. 15), giudice applicato presso il Tribunale (art. 2 co. 5, lett.
b)]; come pure
è previsto, che i vice procuratori onorari possano esercitare le funzioni
requirenti o far parte dell’ufficio del processo.
8
106
Sul piano delle soluzioni organizzative prospettate deve, poi, salutarsi con favore la
previsione dell’impiego dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell’ambito
dell’ufficio del processo, trattandosi di una misura che può consentire l’avvio della
operatività di un’articolazione organizzativa essenziale per un più efficace svolgimento della
funzione giurisdizionale, sebbene debba segnalarsi, già in sede di delega, l’opportunità di
individuare e differenziare le mansioni attribuite ai diversi soggetti chiamati ad operarvi (
cancellieri, tirocinanti, etc.).
Positivo, quindi, è l’inserimento dei giudici onorari (di pace) nell’ufficio per il processo
costituito presso il tribunale ordinario. Esso è strumentale all’ utile ausilio al giudice
professionale, per la facoltà loro attribuita di compiere atti preparatori necessari o utili
all’esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione
della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente
devono essere risolte. Parimenti condivisibile è la previsione secondo la quale tali attività
sono da svolgere secondo le direttive stabilite dal giudice professionale , al quale il giudice
onorario di pace è tenuto ad
attenersi, salvo suo rifiuto, nell’espletamento dei compiti
delegati.
La proposta normativa è, in definitiva, da condividersi pienamente perché diretta ad arricchire
e a dare attuazione alla disposizione dell’art. 50 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto la creazione, presso i tribunali
ordinari e le Corte d’Appello, dell’ufficio del processo.
In tal senso, essa va favorevolmente salutata quale ulteriore tassello del percorso di
ammodernamento del funzionamento del sistema giudiziario, in sintonia con le esperienze di
più efficienti sistemi stranieri e con alcune prassi virtuose già sperimentate in uffici italiani
che hanno dimostrato come modelli organizzativi di collaborazione funzionale, attraverso la
qualificata assistenza all’attività del giudice siano in grado di offrire un contributo
significativo alla capacità di smaltimento degli affari.
D’altra parte tale attività di affiancamento ed ausilio funzionale, oltre a contribuire alla
migliore e più rapida definizione degli affari affidati al magistrato professionale, ha l’ulteriore
funzione di consentire al magistrato onorario un progressivo avvicinamento all’eventuale
esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie.
Sono da salutare positivamente, inoltre, gli interventi diretti ad assicurare una più
adeguata formazione della magistratura onoraria, seppure nel quadro della specificità
della sua funzione.
9
107
Positiva è, pertanto, la previsione contenuta nell’art. 2, comma 3, lett. e) del D.D.L.(“Princìpi
e criteri direttivi”), il quale stabilisce un periodo di tirocinio iniziale presso un magistrato
professionale affidatario. Da salutare favorevolmente è, inoltre, la previsione di una
formazione permanente dei magistrati onorari, concepita su base decentrata, secondo un
modulo unificato individuato dalla Scuola superiore della magistratura (art. 2, comma 3, lett.
e)), con una cadenza, semestrale. Parimenti da condividersi è la previsione, per i primi
quattro anni, della esclusiva prestazione delle funzioni onorarie nell’ambito dell’ufficio per il
processo (art. 2, comma 7, lett. d)), come pure (cfr. art. 2 co. 14) la partecipazione alle
riunioni trimestrali organizzate, ex art. 47 ord. giud., dal capo dell’ufficio o da un suo
delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi innovative.
La proposta di legge merita, inoltre, apprezzamento nella parte in cui attribuisce al
Presidente del Tribunale le funzioni di coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace.
Egli, in particolare, è tenuto a provvedere a tutti “i compiti di gestione del personale di
magistratura ed amministrativo” (art. 5 comma 1), alla predisposizione delle tabelle ed
all’assegnazione degli affari (art. 5 commi 2 e 3). Il Presidente del Tribunale può,
nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, avvalersi dell’ausilio di uno o più
giudici professionali, all’uopo delegati. Come è noto, l’attuale assetto normativo costruisce
l’Ufficio del Giudice di Pace quale entità autonoma funzionalmente ed organizzativamente,
affidata alla direzione da parte del giudice di pace coordinatore, pur in presenza di una norma
- l’art. 16 della Legge n. 374 del 1991 -, che attribuisce al C.S.M. la possibilità di delegare al
Presidente del tribuna le territorialmente competente la sorveglianza sugli uffici del giudice di
pace e prevede l’“intesa” con il Presidente del Tribunale per ciò che riguarda la fissazione
delle udienze (art. 15 comma 2 L. cit.). La funzione di iniziativa disciplinare è affidata al
Presidente della Corte d’appello. Ciò ha provocato, in numerosi casi, una sorta di sostanziale
separatezza dell’ufficio onorario rispetto a quelli professionali del circondario, rendendo più
ardua la verifica trasparente della congruità del suo funzionamento – programmato secondo il
sistema tabellare, dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio
giudiziario su proposta del Presidente della Corte d’Appello.
Tale situazione non sempre ha favorito percorsi funzionali di omogeneità, coordinamento e
trasparenza. Appare per questo sicuramente opportuna la riconduzione dell’ufficio alla diretta
responsabilità di coordinamento organizzativo e gestione del Presidente del Tribunale, cui in
ultima analisi viene attribuito il compito di responsabile dell’intero settore della giurisdizione
10
108
di primo grado nel circondario, allo scopo di garantirne la coerenza ed il coordinamento tra
uffici.
Venendo, poi, ad uno dei punti più qualificanti del disegno di legge, mentre deve
considerarsi positivamente la volontà di determinare con maggior rigore la durata
dell’incarico e la sua temporaneità, si segnala la possibilità di adottare una soluzione più
conforme allo statuto onorario del magistrato, tenuto conto delle prospettive della
giurisdizione quali determinate dalle più recenti riforme, dai propositi governativi in
tema di copertura dell’organico dei magistrati professionali, nonché dalla attuazione,
favorita anche dal disegno di legge in esame, dell’ufficio del processo.
Il provvedimento in esame fissa, in particolare, la
durata dell’incarico, a regime, in
complessivi dodici anni (ossia quattro anni come magistrato onorario presso l’ufficio del
processo e, se confermato, in quanto considerato idoneo [(art. 2 co. 7 lett. b)], ulteriori otto
anni come magistrato onorario presso l’ufficio del giudice di pace (cfr. art. 2 comma 7).
Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, poiché consente il concreto avvio dell’ufficio del
processo, e quindi un incremento della produttività del magistrato professionale e, nel
contempo, gradua , anche in funzione di una progressiva formazione, l’ingresso del
magistrato onorario nella organizzazione giudiziaria, consentendogli l’esercizio delle
funzioni giurisdizionali una volta trascorso un congruo periodo di affiancamento al giudice
professionale.
Non sembra , per contro, potersi condividere la disciplina della durata dell’incarico
quale definita dal regime transitorio che
consente la permanenza degli attuali
magistrati onorari nella funzione per un periodo che, nel suo massimo, giunge anche a
sedici anni , maggiore quindi di quello di dodici anni previsto “a regime”. Valuti in ogni
caso il legislatore, le soluzioni più adatte ad evitare una eccessiva stabilizzazione , che appare
poco compatibile con la natura onoraria della funzione e con l’assetto costituzionale della
magistratura, anche onoraria.
Per le medesime ragioni, valuti, inoltre, il legislatore, se sia opportuno prevedere - per coloro
che attualmente svolgano le funzioni onorarie e che, quindi, possono fruire del regime
transitorio - il divieto di proporre distinte, ulteriori o future domande di accesso alla
magistratura onoraria.
Appare incongrua, inoltre, la previsione della assegnazione di coloro che attualmente
siano investiti delle funzioni di magistrato onorario all’ufficio del processo, atteso che
tale disposizione
non appare compatibile con la,
invero
correttamente ipotizzata,
prospettiva di una progressiva formazione e della acquisizione graduale di
11
esperienza
109
nell’esercizio della funzione giurisdizionale, determinata dal passaggio dalla posizione di
diretta collaborazione
col giudice professionale alla assunzione di autonome funzioni
giurisdizionali, seppure onorarie.
Suscita, poi, perplessità la norma transitoria che, prevedendo per i magistrati che
abbiano superato i 65 anni di età la possibilità di restare in servizio sino a 68 anni,
dispone che per questi ultimi tre anni gli stessi siano adibiti allo svolgimento di compiti
inerenti all’ufficio del processo; tale disposizione, di fatto, opera nei loro confronti una
sorta di “ retrocessione” , prevedendo in tal modo che magistrati onorari già collaudati per la
pregressa esperienza, di fatto vengano adibiti a compiti riservati a magistrati di prima
nomina.
Appare, infine, necessaria la eliminazione, ai fini dell’accesso alle funzioni onorarie, del
titolo preferenziale del pregresso esercizio delle stesse. Tale elisione consente di rendere
coerente il sistema di reclutamento con la proclamata temporaneità delle funzioni onorarie e
con la corrispondente proposta sopra formulata di ridurre la proroga determinata dal regime
transitorio, in vista di una maggiore rotazione degli aspiranti.
Con riferimento alla questione del conflitto dell’attuale assetto della magistratura onoraria
con la disciplina di matrice europea, non intendendosi ignorare le esigenze di una seppur
parziale stabilizzazione della precarietà che il provvedimento in esame intende,
evidentemente, soddisfare, si ritiene, tuttavia, di dover segnalare la inopportunità che tali
istanze trovino soddisfazione in una stabilizzazione del rapporto magistratuale onorario ,
sembrando opportuno, piuttosto, che il legislatore le soddisfi adottando meccanismi di tutela
che prevedano percorsi privilegiati di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione che
richiedano competenze giuridiche significative.
Nella prospettiva sopra tratteggiata, che privilegia il carattere onorario della funzione,
deve considerarsi positivamente la previsione di una componente retributiva fissa,
seppure graduata in funzione delle funzioni specificamente svolte.
Deve rimarcarsi, tuttavia, la necessità che il sistema di retribuzione della magistratura
onoraria mantenga una piena compatibilità con l’ordinamento vigente, anche alla luce del
rilievo svolto dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 9 novembre
1998 n 11272 (conf. Cass., 26 gennaio 2001 n. 1088), per cui i giudici di pace nel nostro
ordinamento, come in tutta Europa, sono funzionari onorari e conseguentemente godono di un
trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rapporto
professionale di servizio, volto al ristoro degli oneri sostenuti ( così testualmente Cass. Sez.
12
110
Un. 15 marzo 1985 n. 2016 ). Palese è, infatti, , sul punto la differenza con i magistrati
ordinari per i quali il compenso ha natura retributiva (Corte Costituzionale 19.1.1995 n 15).
E’ da salutare con favore la gradualità prevista nell’ammontare della indennità fissa, in
relazione alle diverse funzioni da svolgersi nel percorso del magistrato onorario
delineato dal disegno di legge.
Appare, in particolare,
del tutto condivisibile
la
corresponsione di una indennità più ridotta nella fase della partecipazione all’ufficio del
processo ed una indennità più consistente al momento dell’esercizio, dopo il primo
quadriennio, delle funzioni giurisdizionali.
Si nutrono, invece, dubbi sulla bontà della previsione di una componente retributiva
incentivante. Tali soluzioni retributive tendono, infatti, a privilegiare il collegamento alla
mera produttività del magistrato onorario, e cioè di meccanismi che, da un lato, si prestano a
strumentalizzazioni, potendo favorire la scelta del magistrato onorario di definire i
procedimenti più semplici e seriali a scapito di quelli più complessi ed articolati e ,dall’altro,
esaltano il parametro della mera produttività, a scapito della necessità di assicurare una
adeguata qualità della decisione. In questa medesima ottica
non appare apprezzabile la
previsione dell’art. 2 comma 13 lett. c) del disegno di legge, nella parte in cui sottopone
la corresponsione della indennità ad una verifica da parte del presidente del tribunale o
del procuratore della Repubblica ( rispettivamente per i giudici onorari ed i vice
procuratori onorari) del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, tenuto anche conto del
fatto che l’indennità risulterebbe, in ogni caso, collegata ad obiettivi non determinati né
uniformi per tutti i magistrati interessati.
D’altro canto la scelta di assicurare la partecipazione alla funzione magistratuale
onoraria sia dei professionisti che dei lavoratori dipendenti, da salutare positivamente
in quanto del tutto in linea con la citata natura onoraria delle funzioni, ben conferma la
connotazione della funzione in esame, nella sua specifica componente, che impone di
considerare la attività giudiziaria prestata in via onoraria come accessoria rispetto alla
attività professionale o lavorativa “principale” svolta da colui che riveste l’incarico. Si
tratta di una scelta che, correttamente, tiene conto dell’assetto costituzionale della
magistratura professionale (che impone, anche in funzione della assicurazione dello status di
indipendenza ed autonomia della giurisdizione, l’accesso alla stessa per concorso pubblico )
e impone , quindi, una coerente, soluzione , invero sopra sollecitata, sia sul piano retributivo
che della durata dell’incarico.
Il Consiglio, infine, auspica che la razionalizzazione delle risorse riservate alla
magistratura onoraria, prevista dai commi 609 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015,
13
111
n. 208 non determini una riduzione delle risorse disponibili per la corresponsione delle
indennità ai magistrati onorari, atteso che tale evenienza potrebbe determinare una
minore funzionalità complessiva del sistema giudiziario.
Si collocano, poi, pienamente nella prospettiva onoraria della funzione e devono essere,
quindi, integralmente condivise le previsioni che collocano la incompatibilità del giudice
onorario determinata dall’esercizio della professione forense, esclusivamente a livello
del circondario del tribunale. Tale soluzione si armonizza perfettamente con la natura
onoraria e temporanea dell’incarico atteso che essa presuppone la individuazione di un punto
di equilibrio tra le esigenze sociali connesse alla imparzialità del giudizio e l’assicurazione al
magistrato onorario della possibilità che - essendo prestato alla funzione giurisdizionale, per
l’appunto onoraria -
possa, comunque,
esercitare e sviluppare, anche in vista della
cessazione del temporaneo incarico onorario,
la professione principale , costituente la
principale fonte di reddito.
Deve infine, salutarsi con favore
la previsione secondo la quale i doveri generali dei
magistrati onorari debbono essere individuati sulla base di quelli attualmente previsti
per i magistrati professionali. E’, in particolare, condivisibile, in linea di principio, la
previsione dell’art. 2, co. 11, col quale si delega il Governo ad elaborare per la magistratura
onoraria un assetto della materia disciplinare più vicino a quello della magistratura togata.
La novella è da salutare positivamente, in quanto si propone di razionalizzare il settore
disciplinare per la magistratura onoraria, ponendo fine all’iniqua alternativa “revoca
dell’incarico - archiviazione”. E’, infatti, esperienza comune quella secondo la quale non tutte
le condotte raggiungono un livello di gravità tale da giustificare la revoca, pur non essendo
così irrilevanti da giustificare l’assenza di una sanzione.
Si segnala, peraltro, l’opportunità di evitare una integrale equiparazione della normativa
disciplinare dei magistrati onorari e professionali.
Una diversa modulazione della disciplina delle sanzioni disciplinari sembra, infatti, imposta
dalla peculiarità del carattere onorario della funzione.
Nell’ambito del sistema disciplinare della magistratura professionale la graduazione ed
articolazione delle sanzioni nei termini previsti dal d. lgs. 109/2006
si giustifica per la
natura professionale della attività e per la esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio,
indefinito nel tempo. La natura meramente onoraria della funzione esercitata e l’assenza
di qualsiasi rapporto di servizio consiglia, per contro, con riferimento alla
magistratura onoraria,
una semplificazione sia degli illeciti che dell’apparato
sanzionatorio. In particolare, da un lato sembra opportuno che quest’ultimo sia limitato alla
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revoca dall’incarico, da riservarsi ai casi più gravi, e ad una sanzione minore per le
condotte di minore gravità costituita dalla sospensione dalle funzioni e dalla indennità
da un minimo di 1 giorno ad un massimo di mesi sei . Tale proposta di modifica si
giustifica per il fatto che la natura onoraria del rapporto rende del tutto irrilevante ed
inefficace la applicazione delle sanzioni dell’ammonimento e della censura, non potendo esse
dispiegare alcun effetto ( come in vece avviene, in concreto, per i magistrati professionali)
sul piano della autorizzazione per incarichi extra giudiziari, in tema di incarichi giudiziari
di vario genere, sulla progressione di carriera o sulla assegnazione di incarichi direttivi e
semidirettivi).
Dall’altro, mentre deve salutarsi con favore una equiparazione dei doveri generali dei
magistrati onorari
con quelli previsti per i magistrati professionali ( cioè dei doveri
attualmente previsti dall’art. 1 del D. lgs. 109/2006),
non sembra opportuno che
le
fattispecie disciplinari dei secondi vengano automaticamente estese ai primi, apparendo
consigliabile una distinta loro configurazione e modulazione che tenga conto
delle
specificità della natura onoraria della funzione.
Inoltre, le prospettive di riduzione del carico della giurisdizione,
la auspicata copertura
degli organici della magistratura professionale, oltre che la rilevanza e complessità tecnica di
alcune delle ulteriori materie affidate alla cognizione del giudice onorario, sembrano
sconsigliare la ulteriore estensione delle competenze prevista dal disegno di legge in
esame.
Per contro, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di accompagnare una, eventuale
e ridotta, estensione delle competenze del giudice onorario, ad un sistema procedurale
estremamente semplificato, creato ad hoc per il giudice onorario ed accompagnato dalla
diffusa adozione del giudizio secondo equità ( seppure conformato ai principi regolatori
della materia secondo l’insegnamento di Corte Cost. n. 206/2004).
Tanto potrebbe consentire una più celere definizione dei procedimenti affidati al giudice
onorario rendendo maggiormente congeniali, per struttura e natura, alla funzione onoraria
propria della giurisdizione in esame, il processo, come pure l’accertamento dei fatti e la
decisione.»
Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.
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