Consiglio Superiore della Magistratura
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Consiglio Superiore della Magistratura Seduta del 27 gennaio 2016 – ore 10.00 ORDINE DEL GIORNO COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE Pag. 1 PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 15 PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE Pag. 65 PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE Pag. 91 PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE Pag. 97 VARIE ED EVENTUALI. 1 SETTIMA COMMISSIONE ORDINE DEL GIORNO INDICE 1) - 921/VV/2015 - (relatore Consigliere CANANZI) Nota n. 3307 in data 2.12.2015 della dott.ssa Teresina PEPE, giudice del Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto: "Quesito sull'applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l'ufficio GIP/GUP"............. 1 2) - 39/VV/2016 - (relatore Consigliere CANANZI) Ricorso al TAR Lazio proposto dal dott. Roberto IANNIELLO contro: 1) il Tribunale per i Minorenni di Roma; 2) il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma; 3) il CSM; 4) il Ministero della Giustizia; 5) la dott.ssa Angela RIVELLESE e 6) il Presidente della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott. Luciano PANZANI, per l'annullamento, previa adozione di decreto cautelare monocratico urgente ex art. 56 CPA e, comunque, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 CPA, del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.12.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. ................................................. 3 3) - 1/AE/2016 - (relatore Consigliere PONTECORVO) Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI, già giudice di quel Tribunale trasferita alla Corte di Appello di Roma, alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e successive utili alla definizione del processo n. 1505/09 NR - 2108/12 Dib. ................................................... 11 I 2 ODG 2663 27.1.2016 La Settima Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: 1) - 921/VV/2015 - (relatore Consigliere CANANZI) Nota n. 3307 in data 2.12.2015 della dott.ssa Teresina PEPE, giudice del Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto Quesito sull'applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l'ufficio GIP/GUP. Il Consiglio, - vista la nota in data 02.12.2015 della dott.ssa Teresina Pepe, magistrato in servizio presso il Tribunale di Campobasso con funzioni di giudice dal 27.12.2001, avente ad oggetto: "Quesito sull’applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l’ufficio Gip/Gup”; - letto il quesito proposto dalla dott.ssa Teresina Pepe che qui di seguito si riporta: “l'ufficio Gip/Gup di Campobasso rientra tra quelli per i quali ai sensi dell'art. 2 del regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, è previsto il limite massimo decennale di permanenza? E’ applicabile all'Ufficio Gip/Gup di Campobasso il criterio di cui all'art. 22 cpv della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 (permanenza decennale)?”; - rilevato, preliminarmente, che l’art. 2 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111 espressamente prevede che: “E’ stabilito il termine massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni: - negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni; - negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione g.i.p./g.u.p.; - di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale; - di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia a propria volta divisa in sezioni; 1 3 - di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p., g.u.p. e g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un’unica sezione, oltre all’eventuale sezione distaccata; - esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni; - nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica; - nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica”; - considerato, inoltre, che il par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 prevede che: “nei tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par. 49, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possible”; - visto che il Tribunale di Campobasso per come risulta dalle tabelle di organizzazione vigenti “continuerà ad essere organizzato con una sezione civile e una sezione penale. Ogni sforzo è stato profuso verso l'adesione alla clausola di favore alla tendenza al massimo tasso di specializzazione, impossibile da perseguire compiutamente in un Tribunale con una pianta organica assai asfittica, con, almeno il concorrente criterio della semispecializzazione, intesa nei senso dell'attribuzione mista agli stessi giudici, non di funzioni promiscue, ma di contenzioso specializzato e di contenzioso generico, nello stesso settore, con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro sia in termini di una ancora più elevata professionalità sia in termini di efficienza e produttività...." - rilevato dunque che l’organizzazione del Tribunale di Campobasso non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 2 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio mentre può sicuramente farsi applicazione dei principi affermati nel par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 nel senso di consentire, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a 2 4 condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile. Tanto premesso, il Consiglio delibera di rispondere al quesito di cui in parte motiva nel senso che l’organizzazione del Tribunale di Campobasso consente l’applicazione di quanto statuito dal par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 nel senso di consentire, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico. 2) - 39/VV/2016 - (relatore Consigliere CANANZI) Ricorso al TAR Lazio proposto dal dott. Roberto IANNIELLO contro 1) il Tribunale per i Minorenni di Roma; 2) il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma; 3) il CSM; 4) il Ministero della Giustizia; 5) la dott.ssa Angela RIVELLESE e 6) il Presidente della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott. Luciano PANZANI, per l'annullamento, previa adozione di decreto cautelare monocratico urgente ex art. 56 CPA e, comunque, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 CPA, del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.12.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Il Consiglio, - visto il ricorso al T.A.R. del Lazio presentato dal dott. IANNIELLO Roberto per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente del Tribunale dei Minori di Roma in data 22 dicembre 2015 con il quale è stata designata a presiedere l'Ufficio la dott.ssa Angela Rivellese, a partire dal 31 dicembre 2015, data di collocamento a riposo del Presidente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/consequenziale; - letto e condiviso il parere dell’Ufficio Studi del CSM, che di seguito si riporta integralmente: “I.- Il ricorso. Il dott. Roberto Ianniello ha presentato ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, 3 5 - del decreto del Presidente del Tribunale dei Minori di Roma in data 22.12.2015 con il quale, ai sensi dell’art. 36 punto 6 della circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il triennio 2014-2016 "... DESIGNA a presiedere l'Ufficio alla data del proprio pensionamento 31/12/2015 la dott.ssa Angela Rivellese e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra, l'originario atto di indizione dell'interpello interno di cui alla mail del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma del 20.10.2015 e l'eventuale e successivo provvedimento di approvazione del decreto del 22.12.2015 da parte del C.S.M. o del Presidente della Corte d'Appello di Roma. In punto di fatto, la parte ricorrente allega di essere Magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori e di prestare la sua attività presso il Tribunale per i Minorenni di Roma dove svolge le funzioni di Presidente di un Collegio civile e Presidente del Tribunale di Sorveglianza. E' il più anziano di età e di ruolo ed ha un brillante curriculum. Rileva in particolare ai fini di questo giudizio il fatto di avere, sin dal novembre del 2012, sempre svolto le funzioni di Presidente facente funzioni del Tribunale dei Minorenni di Roma nei momenti di assenza ed in sostituzione del Presidente Dott.ssa Carmela Cavallo, su espressa indicazione di quest'ultima. Deduce ancora che, in vista del proprio pensionamento il Primo Presidente del medesimo Tribunale dei Minorenni di Roma, dott.ssa Cavallo, con nota trasmessa via mail in data 29.10.2015 ha ritenuto di dovere indire una procedura interna di interpello ex art. 35 punto 6 della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016 per la nomina a Presidente del Tribunale a far data dal 31.12.2015, data del suo pensionamento. L'esponente dott. Ianniello, essendo il magistrato più anziano dell'Ufficio e l'unico ad aver sempre sostituito il Presidente, rappresenta di essersi dichiarato interessato avendo già svolto tali funzioni dal 2012 in assenza del Presidente. Lamenta invece che il Presidente uscente del Tribunale dei Minorenni di Roma, dott.ssa Cavallo, con il decreto qui impugnato assunto in data 22.12.2015 ossia pochi giorni prima di andare in pensione, ha ritenuto di poter designare pro futuro il nuovo Presidente del Tribunale dei Minorenni "alla data del proprio pensionamento 31/12/2015", individuandolo a sorpresa nella persona della più giovane dott.ssa Angela Rivellese sulla base di una laconica motivazione. 4 6 Il ricorrente, tanto premesso impugna il predetto provvedimento intanto per carenza assoluta di potere in astratto e violazione dell'art. 21-septies L. 241/90. Invero, si deduce che il decreto in questione, siccome preordinato ad avere effetti solo ed esclusivamente in un momento in cui la Dott.ssa Cavallo non sarà più Presidente e siccome riferito non già alla nomina di un sostituto, ma ex ante alla designazione permanente del titolare dell'Ufficio (fino alla nomina da parte del C.S.M. del nuovo titolare), si palesa affetto dal vizio della nullità ex art. 21-septies L.241/90 in quanto assunto in carenza assoluta di potere, spettando al C.S.M. la nomina del Presidente del Tribunale dei Minori una volta resosi vacante al 31.12.2015 e non potendo di certo il Presidente uscente, pochi giorni prima di andare in pensione, pretendere di sostituirsi all'Organo di autogoverno nella designazione del suo successore, oltretutto attraverso un anomalo e frettoloso uso dello strumento (di regola eccezionale) della modifica tabellare. In secondo luogo, si lamenta l’eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle 2014-2016. Il decreto qui impugnato risulta esser stato espressamente assunto ai sensi dell'art.35 punto 6 della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016. Il ricorrente sostiene che, in realtà, la suddetta norma cui ha voluto fare riferimento il Presidente Cavallo non è assolutamente pertinente alla fattispecie di cui è causa, venendo qui in rilievo la titolarità non già dell'Ufficio di Presidente di Sezione, ma, a monte, di quello di Presidente del Tribunale, per la quale non è prevista modifica tabellare. L'art.35 punto 6 è infatti intitolato "Presidente di Sezione del Tribunale" ed al suo punto 6 laddove, nel primo periodo, prevede che "Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione", si riferisce evidentemente all'ufficio del Presidente di Sezione e non di certo al quello del Primo Presidente. La nomina del nuovo Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, dunque, per come assunta dalla dott.ssa Cavallo nel decreto 22.12.2015, si paleserebbe illegittima in quanto del tutto sfornita da un qualsivoglia supporto regolamentare. Infine, in ricorso viene censurato il decreto in oggetto in quanto viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta; carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento, infatti, nella sua motivazione ignorerebbe completamente la posizione del dott. Ianniello il quale, al di là della maggiore anzianità posseduta rispetto alla 5 7 dott.ssa Rivellese, era stato colui che, da sempre e da ultimo con il più recente provvedimento del 2.11.2015, era stato in precedenza con regolarità individuato dallo stesso Presidente Cavallo come il Magistrato maggiormente titolato a sostituirlo in sua assenza (per ben 72 giorni nel solo 2015). La motivazione del provvedimento del 22.12.2015 si presenterebbe comunque oggettivamente insufficiente a supportare una modifica tabellare, risultando, da un lato, erroneo il riferimento all'art.35 punto 6 della Circolare C.S.M. è, dall'altro, omesso il doveroso riferimento ai criteri di valutazione applicati. La sostanziale illogicità del provvedimento qui contestato assumerebbe poi ancora maggiore evidenza tenendo conto – si sostiene - della oggettiva irrilevanza del fatto che, secondo quanto si legge nella motivazione del decreto 22.12.2015, non sarebbero pervenute doglianze da avvocati o parti in relazione all'operato della dott.ssa Rivellese. E' evidente infatti che, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Presidente, ciò che più conta è la cd attitudine direttiva, attestabile, nel caso di specie, attraverso la pregressa esperienza nelle medesime o analoghe funzioni, e non di certo l'aver svolto le funzioni ordinarie senza contestazioni da parte degli Avvocati. In ricorso, infine, si chiede la concessione di una misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. e, prima ancora, monocratica urgente ex art. 56 c.p.a. in considerazione della necessità di salvaguardare l'interesse anche dell'Ufficio di garantire - già a far data dal 31.12.2015 (momento nel quale la Dott.ssa Cavallo sarà in pensione e dal quale il decreto qui impugnato dovrebbe avere effetti) e quanto meno fino alla prima camera di consiglio utile - la permanenza dello stato di fatto fino ad oggi esistito presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, assicurando che, come sempre in passato avvenuto, le funzioni di sostituto del Primo Presidente continuino ad essere provvisoriamente svolte dall'esponente dott. Ianniello nella qualità di magistrato più anziano in ruolo e già facente funzioni del Presidente Cavallo. II.- Osservazioni dell’Ufficio Studi. Ad avviso di questo Ufficio, il ricorso non può essere condiviso per le considerazioni di seguito esposte, ragion per cui appare opportuno resistervi. Si deve in primo luogo precisare che gli atti impugnati si inquadrano in senso ampio nell’ambito della procedura di revisione della tabella organizzativa del Tribunale dei minorenni di Roma, che si conclude con l’approvazione dei relativi provvedimenti organizzatori da parte del C.S.M.. Si rammenta, infatti, che le tabelle degli uffici giudicanti 6 8 sono previste dagli artt. 7 bis, 7 ter dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12 e successive modifiche) e dall’art. 10 bis L. 24.3.1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura)1. Nel corso del tempo il C.S.M. ha emanato numerose circolari con le quali ha dettato discipline di dettaglio ed integrative della (essenziale) normativa primaria. L’ultima circolare in materie di tabelle è la P-19199 del 21 luglio 2011 e succ. mod.. Ai fini che interessano, è importante rimarcare che i decreti di variazione tabellare adottati dai Capi degli uffici giudicanti debbano qualificarsi come atti endoprocedimentali, nell'ambito dell'articolato procedimento di variazione tabellare al quale pone capo la delibera di competenza dell'Organo di governo autonomo. Alla luce dei rilievi testè riportati, dovrebbe in primis essere sostenuto il difetto di legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura. In particolare, come premesso, rispetto agli atti impugnati l’Organo di autogoverno è in posizione di estraneità, non essendo ancora intervenuto con propria determinazione, nell’iter procedimentale indirizzato all’approvazione della proposta di variazione tabellare correlata al decreto del Presidente del Tribunale romano. Dunque, in via preliminare, si rileva il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. per i profili sopra indicati. In secondo luogo, può anche considerarsi, procedendo alla disamina del regime di impugnabilità dei decreti di variazione tabellare e tenuto conto della disciplina normativa illustrata, che gli stessi non appaiono immediatamente impugnabili, per carenza attuale di interesse, trattandosi di atti non definitivi. Peraltro, vale osservare che l'immediata impugnazione dell'atto endoprocedimentale potrebbe risolversi in un vulnus per le prerogative che la Costituzione assegna all'Organo di governo autonomo della magistratura; ciò in quanto la pronuncia del giudice amministrativo relativa all'atto non definitivo, intervenendo prima della conclusione del procedimento di 1 L'art. 7 bis R.D. 12/1941, rubricato Tabelle degli uffici giudicanti, dopo aver indicato al primo comma l'oggetto delle tabelle degli uffici giudicanti, dispone al secondo comma che “Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei Presidenti delle Corti di appello, sentiti i Consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare”. L'art. 7 ter R.D. 12/1941 prescrive che la medesima procedura sia seguita anche per la determinazione dei criteri obiettivi di “assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici”. 7 9 approvazione della variazione tabellare, potrebbe sortire indebite ricadute sul processo di formazione della volontà del C.S.M.. In tal senso, si ritiene mancante l’interesse ad agire della parte ricorrente. Sul punto, è noto che le norme sul processo amministrativo non contengono una disposizione espressa sull’interesse a ricorrere: l’articolo 24 della legge “Crispi”e poi l’articolo 26 del Testo unico del 1924 si limitavano a prevedere che il Consiglio di Stato decide su ricorsi “che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici”, ma tale affermazione è stata tradizionalmente letta come riferita alla posizione giuridica sostanziale, ossia all’interesse leso dall’atto amministrativo impugnato. Il nuovo codice del processo amministrativo, di cui al Decreto legislativo 2.07.2010 n. 104, pur non contenendo una norma espressa in tema di interesse ad agire, nel suo tessuto regolativo, certamente dimostra di recepire e sancire ulteriormente la valenza precettiva generale di questa condizione dell’azione2. Dottrina e giurisprudenza si sono, d’altra parte, sempre orientate a ravvisare nell’articolo 100 del codice di procedura civile un principio generale del nostro diritto processuale, valevole dunque anche per il sistema della giustizia amministrativa, secondo il quale per proporre l’azione occorre avervi interesse. Si trova così comunemente affermato che all’interesse sostanziale si deve affiancare, quale condizione dell’azione, un interesse processuale, inteso come utilità che il soggetto ricorrente può ritrarre dall’esperimento del rimedio giudiziario. Il Consiglio di Stato ha, anche di recente3, ben evidenziato “come in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione (<<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (<<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse>>), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale”. L’interesse al ricorso è, dunque, configurabile laddove, dalle risultanze processuali, emerga che il ricorrente otterrebbe un vantaggio pratico, concreto 2 ed attuale Allo scopo indicato è appena il caso di segnalare norme quali il comma 4-bis dell’art. 13, (che fa espresso richiamo a “l'interesse a ricorrere”), ovvero l’art. 18 in tema d’intervento, o ancora l’art. 35, sulla declaratoria d’improcedibilità del ricorso “quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”. 3 Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16. 8 10 dall’accoglimento dell’impugnativa, beneficio che appunto dovrebbe sorgere dalla lesione di un interesse sostanziale. In definitiva, ha precisato il medesimo Collegio, “come chiarito dalla migliore dottrina processualcivilistica, l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto” (cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98)”. Costituisce, dunque, ius receptum nel sistema giurisdizionale amministrativo il principio per cui è inammissibile il ricorso che tende ad eliminare o modificare un provvedimento, il quale non è in grado di arrecare una lesione nella sfera giuridica del soggetto né sia certo che una siffatta lesione si verificherà in un secondo tempo. In senso contrario si avrebbe una sentenza di principio, da cui la parte ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio concreto in relazione alla sua posizione legittimante: “ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. A contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (che ne “legittima” l’instaurazione del giudizio)”. Ora, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione nel processo amministrativo ed anzi dell’azione processuale in genere, presenta, come accennato, tre caratteristiche specifiche l’accertamento della cui indefettibilità costituisce una delle verifiche essenziali in rito che il giudice è chiamato a compiere, preliminarmente all’esame del merito della controversia: l’attualità, la concretezza e la personalità. La stretta necessità di una siffatta indagine discende dalla natura di giurisdizione di diritto subiettivo della giurisdizione amministrativa, funzionale all’esigenza di assicurare idonea e piena tutela ai sensi dell’art. 24 della Costituzione a posizioni soggettive individuali riconosciute dall’ordinamento. Sotto tale profilo, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza 9 11 deve sussistere fino al momento della sua emanazione. Con riferimento all’indagine su tale ultimo requisito, peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha da sempre proceduto con estremo rigore e ciò proprio per la particolare dinamicità che caratterizza un connotato sulla cui persistenza, sovente, sono destinate ad intervenire successive statuizioni dell’Amministrazione o comunque eventi sopravvenuti4. Venendo quindi all’analisi del caso di specie, l’applicazione dello strumentario interpretativo testè illustrato impone di ritenere mancante l’interesse a ricorrere, in capo al soggetto ricorrente, con la conseguente auspicata pronuncia d’inammissibilità del ricorso. Quanto al merito, l’attuale pendenza del procedimento incardinato presso la Settima Commissione ai fini della verifica di conformità alle disposizioni vigenti del decreto qui impugnato (allo stato si attende il parere del Consiglio Giudiziario capitolino), impedisce allo stato, di formulare rilievi sul merito della questione dedotta. Le considerazioni che precedono comportano l’insussistenza del fumus necessario per l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione della pronuncia gravata. Quanto al periculum in mora, poi, è doveroso evidenziare che se è interesse dello Stato comunità non frapporre ostacoli alla continuità di un esercizio efficace della giurisdizione, per altro verso, è a cuore all’Organo di autogoverno che la funzione giurisdizionale si svolga presso uffici pienamente idonei e capaci di provvedere al relativo esercizio. Si rappresenta, peraltro, che, con decreto presidenziale n. 5917/2015, è stata respinta l’istanza cautelare avanzata in ricorso inaudita altera parte. III.- Conclusioni. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare opportuno costituirsi nel giudizio per resistere ad entrambe le domande, principale ed incidentale, pregiudizialmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. ed il difetto d’interesse ad agire della parte ricorrente”. Il Consiglio, pertanto, alla luce delle motivazioni suesposte, delibera di invitare l’Avvocatura dello Stato a costituirsi nel giudizio davanti al T.A.R. del Lazio, per resistere ad entrambe le domande, principale ed incidentale, pregiudizialmente, 4 L’interesse di che trattasi, come precisato in massime giurisprudenziali più che consolidate, deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere fino alla sua decisione anche di eventuale gravame. 10 12 eccependo il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. ed il difetto d’interesse ad agire della parte ricorrente. 3) - 1/AE/2016 - (relatore Consigliere PONTECORVO) Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI, già giudice di quel Tribunale trasferita alla Corte di Appello di Roma, alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e successive utili alla definizione del processo n. 1505/09 NR - 2108/12 Dib. Il Consiglio, - letta la nota in data 13.01.2016 e la successiva integrazione con la quale il Presidente della Corte di Appello di Firenze ha chiesto l'applicazione extradistrettuale della dott.ssa Gabriella MARINELLI, già giudice del Tribunale di Livorno, trasferita alla Corte di Appello Roma, per la trattazione del processo n. 2108/12 RG Dib. - 1505/09 R.G.N.R. alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016; - considerato che l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa MARINELLI, che ha manifestato la propria disponibilità al Presidente del Tribunale di Livorno, può essere disposta in applicazione del par. 40 della Circolare del 21 luglio 2011 prot. n. 19197/2011 “su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali” (1), delibera l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI, presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma, per la trattazione del processo n. (1) Si riporta il testo della norma: <<40. – Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto 40.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 34 – il ricorso all’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato. 40.2 – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l’indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all’ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possegga le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l’applicazione si riferisce. 40.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell’ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.>> Va evidenziato che è possibile il ricorso all’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza anche di pubblici ministeri (la norma fa riferimento infatti ai magistrati e non solo ai giudici), nei casi in cui –come quello in esame- la complessità del processo richieda che lo stesso sia trattato dal pubblico ministero che ha svolto le indagini preliminari e ciò al fine di assicurare la non dispersione delle conoscenze già acquisite e per ragioni di economia processuale. 11 13 2108/12 RG Dib. - 1505/09 R.G.N.R. alle udienze previste i giorni 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e per tutte le eventuali ulteriori udienze che si dovessero ritenere necessarie, autorizzando l'assenza dall'ufficio di appartenenza, per il necessario viaggio di andata e ritorno, nel giorno feriale precedente e successivo al giorno dell’udienza. 12 14 13 15 OTTAVA COMMISSIONE COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA ORDINE DEL GIORNO INDICE 1) - 13/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di MESSINA di cui al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014. (relatore Consigliere SPINA) ......................................................................... 1 2) - 348/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA. (relatore Consigliere SPINA) ................................................................... 4 3) - 706/GP/2015 - Ricorso al T.A.R. del Lazio dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per l'annullamento, previa sospensione, del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28 gennaio 2015 recante l'assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali. Ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza n. 5265/2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. (relatore Consigliere SPINA) ..................................................................................................... 6 4) - 3/GP/2016 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA. (relatore Consigliere SPINA) .......................................................................... 23 5) - 613/GP/2015 - Dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA. Nota prot. n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, I 16 con allegati atti relativi alla procedura di sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198. (relatore Consigliere LEONE)………………………………………………………………………………………25 6) - 647/GP/2015 - Dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO. Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali. (relatore Consigliere LEONE) ....................................................................... 26 7) - 649/GP/2015 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO (circondario di Treviso), trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di BELLUNO. Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali. (relatore Consigliere LEONE) ................................................................................................. 28 8) - 964/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ROMA. (relatore Consigliere LEONE)...................................................................... 31 9) - 75/CV/2011 - Nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FRACASSI) ................................................................................ 33 10) - 12/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA di cui al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014. (relatore Consigliere FRACASSI) ................................................................ 36 11) - 4/VP/2016 - Dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FRACASSI) .......................................................................................................... 37 12) - 114/CV/2009 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di PAOLA, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere ZACCARIA)38 II 17 13) - 11/GP/2016 - Dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO. Note in data 28 e 31 dicembre 2015 con cui si richiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità della proroga dell'esercizio delle funzioni disposta dall'art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). (relatore Consigliere ZACCARIA)…………………..40 14) - 21/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di FIRENZE di cui al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014. (relatore Consigliere NAPOLEONE) ........................................................... 42 15) - 95/CV/2011 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FORCINITI) .................................................................................................................................................. 44 III 18 Odg n. 2061 – ordinario del 27 gennaio 2015 1) - 13/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di MESSINA di cui al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014. (relatore Consigliere SPINA) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 2 dicembre 2015, ha provveduto alla nomina di cinque giudici ausiliari della Corte di Appello di Messina, su un organico previsto di dieci unità, riservandosi la decisione in ordine alla copertura dei cinque posti rimasti vacanti; - visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile; - visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello; - visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013; - visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello; - vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 concernente: «Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli 62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; 1 19 - vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari della Corte d'Appello di Messina pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it/>); - esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti nominati con la citata delibera del 2 dicembre 2015 secondo la graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>); - visto il parere formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina, nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, nella seduta del 27 novembre 2014, 23 aprile 2015 e 14 maggio 2015; - verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente dagli art. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014, dei candidati designati per la nomina; - ritenuto che non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva la richiesta pervenuta in data in data 26 novembre 2014 dell'avv. Giuseppe INZERILLO di attribuzione dei titoli non dichiarati in domanda, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 9, del bando i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria devono essere indicati nella domanda di nomina presentata nei termini previsti dal bando di concorso (9 ottobre 2014), mentre, la predetta richiesta è pervenuta oltre tale termine, alla luce della giurisprudenza amministrativa che conferma che “i titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati in un procedimento concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso” (Cons. Stato, sent. n. 2262 del 6 maggio 2015); - preso atto che gli aspiranti CARROCCIO Maria Teresa, ROMEO Maria Gabriella e DI TANTO Vincenzo hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla nomina a giudice ausiliario per la sede in esame (verbale del Cons.Giud. del 23 aprile 2015); - preso atto che gli aspiranti PETRALIA Angelo (in data 31 dicembre 2015) e GAMBINO Stefania Maria (in data 28 dicembre 2015) hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla nomina a giudice ausiliario per la sede in esame; - rilevato che le domande degli aspiranti SANFILIPPO Giovanna, CARDONA Giovanni, FRENI Enrico, GIUFFRE Rosario Maria, GIGLIO, Leonardo, ALFONSO Giuseppe e TORCHIA Francesco non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 7, comma 12, del bando di concorso in quanto gli stessi con precedenti delibere consiliari sono stati nominati in altre sedi; 2 20 - rilevato che al candidato PEDULLA' Giovanni (appartenente alla categoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), del bando di concorso) non può essere riconosciuto il titolo di preferenza concernente “l'esercizio di funzioni giurisdizionali di appello o di cassazione per più di tre anni”, di cui all'art. 5, lettera b), primo cpv., del bando di concorso, dall’istante dichiarato sul modulo informatico, atteso che la funzione giurisdizionale, attribuita a particolari organi dello Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario, si connota per l'esercizio di poteri autoritativi consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l'istante viene collocato in posizione successiva in graduatoria; - rilevato che al candidato CHINDAMO Anna (appartenente alla categoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), del bando di concorso) non può essere riconosciuto il titolo di preferenza concernente “punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato, anche onorario, in materia civile o del lavoro per almeno cinque anni”, di cui all'art. 5, lettera b), secondo cpv., del bando di concorso, dalla stessa erroneamente dichiarato sul modulo informatico, con la conseguenza che l'istante viene collocata in posizione successiva in graduatoria, né può essere presa in considerazione la richiesta pervenuta in data 12 gennaio 2016 di attribuzione del punteggio relativo al titolo di cui all'art. 5, punto 2, lettera b), terzo cpv, del bando di concorso “punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della professione forense in materia civile o del lavoro negli ultimi cinque anni” in quanto tardiva, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 9, del bando i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria devono essere indicati nella domanda di nomina presentata nei termini previsti dal bando di concorso (9 ottobre 2014), alla luce della giurisprudenza amministrativa che conferma che “i titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati in un procedimento concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso” (Cons. Stato, sent. n. 2262 del 6 maggio 2015); - considerato infine che gli aspiranti BONANNO Antonietta e LAU Maria Grazia sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014, vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame; - riservata la decisione in ordine ai restanti tre posti vacanti; delibera di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di MESSINA i seguenti aspiranti: 1. BONANNO Antonietta; 3 21 2. LAU Maria Grazia.» 2) - 348/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA. (relatore Consigliere SPINA) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - rilevato che occorre provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA; - osservato che, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, i compiti di coordinamento dell'Ufficio, cui siano assegnati più giudici, vanno attribuiti al giudice "più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate" o, in mancanza, al giudice "più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico" o, a parità di date, al giudice "più anziano di età"; - vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie; - ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012); - ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I, n. 12130/2014 del 2.12.2014); 4 22 - ritenuto, inoltre, che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace, individuato secondo le citate disposizioni normative, ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace anche nel caso in cui sia l'unico giudice ivi assegnato, ovvero nel caso in cui tutti i giudici presenti nell'ufficio siano indisponibili ad assumere le predette funzioni di coordinatore; - rilevato che in data 8 luglio 2015 è stato disposto di invitare il Presidente del Tribunale di Catania ad acquisire le dichiarazioni dei giudici di pace in servizio presso il locale ufficio di disponibilità ad assumere le funzioni di coordinatore, ovvero di indisponibilità o di rinuncia all'incarico, invitando gli interessati a produrre la documentazione attestante l'eventuale esercizio di funzioni giurisdizionali svolte antecedentemente all'assunzione delle funzioni di giudice di pace, necessaria per la valutazione dei titoli utili per il conferimento delle funzioni di coordinamento; - vista la nota in data 4 dicembre 2015 inviata dal Presidente del Tribunale di Catania con la quale si trasmettono, a seguito della predetta attività istruttoria, le dichiarazioni di disponibilità all'eventuale assunzione di dette funzioni prodotte dai dottori Manuela Teresa Maria CARDILLO, Salvatore CORSELLO, Beatrice COSENTINO, Marina DI GREGORIO, Marinella DI PIETRO, Ignazio GRAVINA, Anna Maria Alda GRIPPALDI, Pancrazio Claudio GULLOTTA, Maria Teresa LANZA, Rosa Anna Maria MARCHESE, Laura MILAZZO, Antonino PAGANO, Francesca POTENZA, Maria Beatrice RANERI, Francesco RUGGERI, Gregorio SCUTO, Gaetano SILVESTRO, Concetta SINATRA, Rosa Anna TREMOGLIE e Nicola ZIRONE; - rilevato che i restanti giudici hanno manifestato la loro indisponibilità ovvero non hanno prodotto alcuna dichiarazione (di disponibilità o indisponibilità) e, pertanto, devono ritenersi esclusi dalla presente valutazione; - considerato che, tra i predetti giudici di pace che hanno manifestato la propria disponibilità all'assunzione delle funzioni di coordinatore, il dott. Ignazio GRAVINA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (dall'11 maggio 1999); delibera di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA al dott. Ignazio GRAVINA.» 5 23 3) - 706/GP/2015 - Ricorso al T.A.R. del Lazio dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per l'annullamento, previa sospensione, del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28 gennaio 2015 recante l'assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali. Ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza n. 5265/2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. (relatore Consigliere SPINA) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, Premesso che nella seduta dell’11 novembre 2015 è stato deliberato di invitare l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dall’Unione Nazionale Giudici di Pace e dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace per l’annullamento, previa sospensione, del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o 6 24 consequenziali; Vista l’ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalle parti ricorrenti per la riforma della suindicata ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio n. 5265/2015; Vista la relazione dell’Ufficio Studi e Documentazione che, con riferimento ai singoli motivi del ricorso in appello, ha evidenziato quanto segue: <<I - I - Il ricorso. L’ordinanza cautelare Con atto pervenuto il 28 ottobre 2015, l’Unione Nazionale Giudici di Pace e l’Associazione Nazionale Giudici di Pace, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore hanno proposto ricorso al T.A.R. del Lazio nei confronti del Ministro della Giustizia nonché del Consiglio Superiore della Magistratura per l’accertamento del diritto e/o interesse dei giudici di pace in servizio presso gli uffici soppressi e, dunque, aggregati alla sede accorpante, alla riassegnazione prioritaria come previsto dall’art. 4 co. 1 D.Lgs. n.156/2012, ed alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici dei giudici di pace. Chiedono inoltre che sia dichiarato l’obbligo delle amministrazioni resistenti a provvedere alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici del Giudice di Pace mantenuti a seguito della soppressione di 475 uffici a far data dal 31 luglio 2015. Hanno ricorso inoltre per l’annullamento, previa sospensione: - del silenzio serbato dalle amministrazioni in relazione alle istanze, da loro formulate, finalizzate ad ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera con cui è stata indetta la procedura di trasferimento indiscriminata, nonché la prioritaria riassegnazione dei perdenti posto; - della deliberazione del C.S.M. del 29 luglio 2015, integrata con la successiva delibera 9 settembre 2015, con cui sono stati pubblicati i posti vacanti per il trasferimento indiscriminato dei giudici di pace, prima che sia concluso il procedimento amministrativo, affidato al Ministro della Giustizia, di generale definitiva revisione delle piante organiche; - della delibera consiliare del 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli uffici soppressi; - della omessa regolare riassegnazione dei giudici di pace perdenti posto da attuarsi, secondo le previsioni di legge, con decreto del Presidente della Repubblica; 7 25 - di ogni atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale lesivo dell’interesse delle ricorrenti. In fatto gli enti ricorrenti hanno esposto di essere stati costituiti allo scopo di tutelare gli interessi morali, economici e giuridici dei giudici di pace, come categoria e come singoli, assumendo ogni iniziativa, anche giudiziaria, utile allo scopo. Nel ricorso si premetteva che con la legge n. 374 del 1991, istitutiva degli uffici del Giudice di Pace, è stato fissato in 4.700 unità il ruolo organico dei magistrati onorari addetti. Con decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992 e 15 marzo 1994 sono state determinate le piante organiche di ciascuna sede giudiziaria. La legge 12 novembre 2004 n. 271 ha ampliato le competenze giurisdizionali degli uffici del Giudice di Pace, sancendo la necessità di procedere alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura addetto. In esecuzione di tale decisione è stato emanato il decreto ministeriale 23 aprile 2008, che però è stato annullato in sede giurisdizionale dal T.A.R. del Lazio, che ha rilevato l’incompetenza del Ministro della Giustizia ed ha stabilito che il provvedimento dovesse essere assunto con decreto del Presidente della Repubblica. Si è dato di nuovo corso al procedimento amministrativo di adozione di decreto di rideterminazione degli organici del personale di magistratura onoraria addetto alle sedi del Giudice di Pace, con la formulazione di altra proposta da parte del Ministro, ed espressione del parere del Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla legge. Si è quindi pervenuti all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011, che ha disposto la nuova composizione degli uffici giudiziari di Pace. Secondo i ricorrenti tale provvedimento, tuttavia, risulterebbe del tutto oggi inattuale, in quanto dopo di esso sono intervenute numerose e rilevanti novità nel campo della determinazione della consistenza organica degli uffici del Giudice di Pace. In particolare richiamano il D.Lgs n. 156 del 2012 che ha disposto la soppressione di un gran numero di uffici del Giudice di Pace in tutto il territorio nazionale. Pur in presenza di tali fondamentali sopravvenienze, con delibera del 28 gennaio 2015 il C.S.M. ha disposto il trasferimento provvisorio dei giudici di pace le cui sedi sono state soppresse, senza che il provvedimento fosse recepito da decreto del Presidente della Repubblica, come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 156/2012 e senza la preventiva revisione delle piante organiche. 8 26 Con delibera del 29 luglio 2015 il Consiglio Superiore, sulla base di piante organiche ormai vetuste e del tutto superate dai fatti, ha pubblicato l’elenco delle sedi vacanti dando avvio alla procedura di trasferimento, preannunciando una procedura di reclutamento di nuovi magistrati onorari. In diritto le associazioni ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 ter della legge 374 del 1991 che stabilirebbe che è possibile procedere al trasferimento dei giudici di pace solo dopo che sia stata completata la procedura di definizione delle nuove dotazioni organiche e dell’art. 4 D.Lgs. n. 156/2012 che impone che si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del Giudice di Pace soppressi con decreto del Presidente della Repubblica. Sostengono che le piante organiche formate nel 2011 sono oggi assolutamente inattuali in quanto superate dalle radicali modificazioni intervenute in relazione alla consistenza degli uffici, con il D.Lgs. n. 156 del 2012, nonché la legge n. 11 del 2015 - che ha convertito il D.L. n. 192 del 2014 - che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine concesso ai Comuni per richiedere il mantenimento a proprie spese degli uffici posti nel proprio territorio. In questo contesto, quindi, secondo i ricorrenti è del tutto impossibile prevedere quale sarà la conformazione definitiva dell’assetto organizzativo organico degli uffici del Giudice di Pace. La scelta del C.S.M. di provvedere all’avvio della procedura di trasferimento in assenza della previa definizione delle piante organiche costituirebbe quindi violazione dell’art. 10 ter della legge n. 374 del 1991 la quale stabilirebbe che è possibile procedere al trasferimento dei giudici di pace solo dopo che sia stata completata la procedura di definizione delle nuove dotazioni organiche; detta scelta sarebbe inoltre effetto di eccesso di potere per insufficiente istruttoria e travisamento dei fatti, nonché del tutto irragionevole, illogica e contraria ai principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Sarebbe stato corretto, ad opera dell’organo di governo autonomo della magistratura, attendere l’esito, ormai prossimo, della procedura di definitiva determinazione della geografia giudiziaria, e della conseguente revisione ministeriale degli organici per rendere le assegnazioni effettivamente utili ed opportune, nonché adeguate alla consistenza ed alle necessità dei diversi uffici. I ricorrenti inoltre denunciano che non si sarebbe neppure proceduto alla corretta riassegnazione dei giudici di pace che prestavano servizio nelle sedi soppresse, da operarsi, 9 27 secondo l’art. 4 D.Lgs. n. 156 del 2012, con decreto del Presidente della Repubblica, che non è mai intervenuto. Da ciò deriverebbe per i magistrati in questione, non essendo stati collocati in una sede di servizio, l’impossibilità di partecipare al bando per trasferimento pubblicato dal Consiglio il 29 luglio 2015. Parte ricorrente ha instato infine per la sospensione cautelare dell’atto impugnato la cui esecuzione provocherebbe danni irreparabili ai giudici di pace costretti a fare una scelta di trasferimento senza conoscere quale sarà la pianta organica definitiva degli uffici, e quindi i posti effettivamente e concretamente disponibili all’esito della complessiva procedura di riforma territoriale. Il T.A.R. del Lazio, instaurato il contraddittorio, ha in primo luogo esaminato la richiesta incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati, respingendola, con l’ordinanza n. 5265/15, in cui ha osservato che “ai fini cautelari il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per l’adozione della misura invocata con particolare riferimento alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile”. Con atto pervenuto l’8 gennaio 2016 i ricorrenti propongono appello avanti al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza, chiedendone la integrale riforma. Ripropongono in maniera di dettaglio le censure e le argomentazioni contenute nel ricorso originario. II. - Osservazioni dell’Ufficio Studi. Il ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato proposto dall’Unione Nazionale Giudici di Pace, nonché dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace, avverso l’ordinanza n. 5265/15 del T.A.R. del Lazio ad opinione di questo ufficio è infondato, cosicché appare opportuno costituirsi nel giudizio relativo per resistervi. I ricorrenti ribadiscono avanti al giudice di secondo grado quanto già proposto nel ricorso introduttivo. Devono pertanto essere richiamati gli argomenti difensivi già illustrati nel parere n. 257 del 2015 di questo ufficio. In primo luogo, sotto il profilo processuale, si deve dare atto che il presente ricorso ripercorre le argomentazioni e propone sostanzialmente la stessa azione già introdotta dalla ricorrente Unione Nazionale Giudici di Pace nei confronti delle medesime amministrazioni resistenti avanti al T.A.R. del Lazio con precedente ricorso pervenuto l’11 gennaio 2012. Su quel ricorso questo ufficio si è pronunciato con parere 38/2012; in data 10 settembre 2015 è stato notificato atto per motivi aggiunti con cui sono stati impugnati gli atti 10 28 oggetto del presente contenzioso, con le medesime argomentazioni. Il giudizio tuttora pende avanti al giudice amministrativo di primo grado del Lazio che ha già valutato e respinto la richiesta cautelare con ordinanza n. 4205/2015. Si rimette quindi al giudice, previo esame degli atti, ogni decisione in ordine alla opportunità di ravvisare la litispendenza o, quantomeno, la connessione tra i diversi giudizi pendenti. Sotto il profilo del merito si deve osservare che gli odierni ricorrenti, pur prospettando una serie di profili di asserita legittimità nell’azione amministrativa sovrabbondanti e non sempre coerenti, si dolgono in sostanza di alcuni aspetti fondamentali della vicenda. Essi ritengono che non sia stato rispettato l’iter procedimentale disegnato dal legislatore in materia di modifica della distribuzione territoriale degli uffici della giurisdizione di Pace, ed in particolare che non si sia correttamente pervenuti alla conseguente necessaria definizione delle piante organiche, secondo loro preliminare all’avvio delle procedure di trasferimento dei magistrati onorari in servizio. Ciò perché, da un lato, non si sarebbe proceduto alla riassegnazione dei giudici di pace che operavano presso sedi soppresse a quelle che ne hanno accorpato le competenze, e più in generale perché è tuttora in corso il termine assegnato per la valutazione delle domande dei comuni interessati di mantenere aperte, a proprie spese uffici del Giudice di Pace che avrebbero dovuto essere soppressi. In mancanza di tali atti fondamentali, ad opinione delle parti istanti, sarebbe illegittima la delibera del 29 luglio 2015 con cui il Consiglio superiore ha deliberato di dare avvio alla procedura di trasferimento dei magistrati onorari in servizio. Le tesi dei ricorrenti sono del tutto destituite di fondamento. Come è noto, sinteticamente ricostruendo lo stato della disciplina legislativa vigente e della conseguente attività amministrativa, il D.Lgs. n. 156/2012 ha disposto la soppressione di un gran numero degli Uffici del Giudice di Pace operanti sul territorio nazionale. Le nuove tabelle di individuazione degli uffici del giudice di pace sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’art. 3 del decreto legislativo menzionato prevede che “Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”. 11 29 La legge n. 11 del 2015 - che ha convertito il D.L. n. 192 del 2014 - ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine concesso ai Comuni per richiedere il mantenimento a proprie spese degli uffici posti nel proprio territorio, prevedendo che “Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà' messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni.”. Tale disposizione dovrebbe, secondo i ricorrenti, essere letta in combinazione con l’art. 10-ter della L. 374/91, a mente del quale “I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico. 2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla 12 30 comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.”. Il risultato, sempre secondo gli istanti, sarebbe una valutazione di illegittimità della delibera del 29 luglio del 2015 che ha deliberato la procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio, prima che le nuove dotazioni organiche siano stabilite in maniera definitiva. La prospettazione sconta una errata lettura delle norme. Invero, l’art. 10-ter, nell’imporre che ai trasferimenti si dia corso dopo che sono state definite le dotazioni organiche non si riferisce alla procedura, tuttora in corso, conseguente alla riforma della geografia giudiziaria del 2012. Ciò si desume, oltre che dal suo tenore letterale, dalla sedes matariae, essendo inserito non nella normativa speciale di riforma sopravvenuta, ma nella disciplina generale della giurisdizione di Pace. Essa vuole solo imporre che i trasferimenti siano eseguiti dopo che la pianta organica sia stata determinata. Del tutto autonoma è separata la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 156/12 e degli atti normativi che lo hanno integrato e modificato, il quale ha per oggetto lo specifico procedimento di modifica dell’organizzazione conseguente alle più recenti innovazioni. Così ragionando, si capisce che la disciplina che prevede l’avvio dei trasferimenti solo dopo che sia conclusa la vicenda, tuttora in corso di valutazione delle domande di mantenimento degli uffici proposte dai comuni, non limita e non intacca la possibilità generale dell’Organo di governo autonomo di pubblicare le sedi vacanti per il trasferimento secondo la diversa disciplina di cui all’art. 10-ter citata, che gli attribuisce il potere in generale, sulla base delle piante organiche vigenti. Quindi il Consiglio poteva legittimamente, così come ha fatto, prevedere la possibilità dei giudici di pace di trasferirsi prima che le nuove e future piante organiche siano stabilite, in attuazione di quelle vigenti. Ed invero, con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 tuttora efficace le piante organiche sono state definite. Questa determinazione in nessuna maniera preclude la possibilità di procedere ad ulteriori nuovi trasferimenti una volta che le nuove piante organiche siano state ulteriormente ridisegnate, in attuazione della previsione del D.L. n.192/2014 citato sopra. Nessuna violazione di norma di legge può quindi ravvisarsi nella scelta dell’Organo di governo autonomo. Dal punto di vista, poi, della funzionalità ed opportunità dell’atto, che i ricorrenti contestano denunciando l’eccesso di potere amministrativo, si deve rilevare che nella delibera si fornisce ampia giustificazione di una scelta orientata a perseguire la funzionalità di 13 31 articolazioni giudiziarie che allo stato versano in condizioni di irragionevole distribuzione delle risorse, considerato peraltro che la pubblicazione, sempre secondo l’art. 10-ter citato, è condizione preliminare per l’avvio dell’ulteriore procedura di reclutamento di nuovi magistrati onorari, il cui apporto è ritenuto indispensabile. Attendere i termini della definizione della procedura disegnata dal D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015, avrebbe nuociuto alla funzionalità presente degli uffici, che necessitano invece interventi urgenti. D’altra parte, sotto il profilo formale, accedere alla tesi delle ricorrenti significherebbe che l’esercizio delle prerogative, di natura costituzionale, del C.S.M. in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari, possa essere subordinato al compimento di una procedura amministrativa dipendente da altri plessi . Peraltro, ed in concreto, è nozione comune che, come già accaduto nella fattispecie, non possono escludersi - nell’attuazione di azioni amministrative così articolate e complesse, che interpellano la partecipazione di numerosi enti - ulteriori ritardi e/o proroghe, che aggraverebbero la già critica condizione operativa degli uffici. Per questi motivi l’Organo di governo autonomo, responsabilmente, ha ritenuto di non potere attendere oltre e di dover procedere immediatamente, in un apprezzamento amministrativo, oggetto di valutazione discrezionale, la cui ragionevolezza è ampiamente illustrata nella delibera medesima che ha esplicitamente esaminato la questione. Ma prima ancora la delibera fornisce adeguata risposta alla censura avanzata in ricorso di violazione dell’art. 10-ter della legge 374 del 1991. Il provvedimento riferisce infatti delle modifica intervenuta sulla norma ad opera del Decreto Legge n. 241 del 2004. Osserva che “In particolare, è stato modificato il comma 2 che, nel testo anteriormente vigente, così recitava: “Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità”. La nuova formulazione del comma 2 prevede, invece, che “Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli 14 32 articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni”. Ciò che appare più significativo nell'ambito delle due formulazioni normative, è il diverso grado di “priorità” accordato alle domande di trasferimento dei giudici di pace già in servizio rispetto alle domande di ammissione al tirocinio ed a quelle di nomina a giudice di pace presentate da aspiranti già dichiarati idonei al termine del tirocinio semestrale previsto dall'art. 4-bis della legge n. 374 del 1991 (articolo anch'esso aggiunto dalla legge n. 468/1999). Infatti, mentre nel testo previgente l'esame delle domande di trasferimento per un posto vacante veniva subordinato a quello di eventuali domande di nomina a giudice di pace presentate da candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio, e comunque in concorrenza con l'esame di eventuali domande di ammissione al tirocinio (in tal caso l'attribuzione della priorità veniva riservata alla valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura), il testo attuale stabilisce che le domande di trasferimento hanno priorità sia sulle domande di ammissione al tirocinio che su quelle di nomina di candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio.”. Il provvedimento affronta inoltre in maniera espressa e ragionata gli ulteriori aspetti di criticità avanzati da parte ricorrente, ricostruendo fedelmente il sofferto percorso normativo ed amministrativo di ridefinizione delle piante organiche della giurisdizione di Pace: “La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 10-ter ha subordinato la riattivazione delle predette procedure concorsuali alla revisione delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace nonché ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni. Con il decreto ministeriale in data 23 aprile 2008, recante "Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ai sensi della legge 12 novembre 2004, n. 271" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 luglio 2008), era stata data attuazione appunto alla revisione degli organici dei giudici di pace, ossia alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 citato, ed il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4 dicembre 2008, aveva dato avvio alla procedura relativa ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle 15 33 nuove dotazioni organiche, al fine di soddisfare la seconda di tali condizioni. Successivamente, ed a seguito della sentenza n. 3290/2010 del 3 marzo 2010 con la quale il T.A.R. del Lazio, su ricorso proposto dall'Unione Nazionale Giudici di Pace, ha disposto l'annullamento del suindicato decreto ministeriale 23 aprile 2008, con delibera del 16 marzo 2011 è stata conseguentemente revocata la procedura dei trasferimenti dei giudici di pace. Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 in oggetto, recante "Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 2 novembre 2011), è stata nuovamente data attuazione alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 dell'art. 10-ter citato ed il Consiglio deve quindi provvedere ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni organiche, al fine poi di consentire la riattivazione delle procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e di nuove nomine ai sensi degli artt. 4 e 4-bis della legge n. 374/1991. L'Ottava Commissione, nella seduta del 15 luglio 2013, ha deliberato la proposta di pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti, per l'inserimento nell'Ordine del Giorno del Plenum. A seguito delle note in data 16 luglio 2013 della Presidenza della Repubblica e in data 22 luglio 2013 del Ministero della Giustizia, con la quale si segnalava che era in 'fase avanzata un progetto di sensibile riduzione della dotazione organica dei giudici di pace la procedura di riduzione delle sedi del giudice di pace", la proposta non è stata più iscritta all'Ordine del giorno e trattata dal Plenum consiliare. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 748" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012 - Serie generale), infatti, ha operato un'ampia soppressione delle sedi mandamentali del Giudice di pace, seguito dai successivi provvedimenti attuativi (D.M. 7 marzo 2014, 10 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015 di soppressione ed accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace) rideterminando le sedi del giudice di pace che risultano all'esito essere 371 rispetto alle originarie 846. L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto anche che: "Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 16 34 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace". L'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, inoltre, consente agli Enti locali di richiedere entro il 30 luglio 2015 il ripristino delle sedi soppresse, con accollo delle spese di funzionamento, ed entro il 28 febbraio 2016 il Ministero della Giustizia dovrà provvedere con decreto alla definitiva geografia delle sedi del giudice di pace. La norma prevede altresì che entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto sulle sedi degli uffici del giudice di pace, il Ministero, sentito il Consiglio superiore, dovrà provvedere alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici mandamentali. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle piante organiche il Consiglio superiore dovrà definire la procedura dei trasferimenti presso gli uffici ripristinati. All'esito degli adempimenti previsti dalla normativa predetta il Ministero della Giustizia potrà provvedere alla rideterminazione delle piante organiche anche per le sedi mandamentali ed il Consiglio superiore, conseguentemente, alla pubblicazione delle vacanze per i trasferimenti e le nomine anche per tali sedi minori.”. Cionondimeno, pure nella permanenza di incertezza in ordine alla precisa consistenza delle dotazioni organiche che saranno disegnate nei particolari nel prossimo futuro, il consiglio non ha potuto esimersi dal considerare che: “La grave sofferenza degli organici degli uffici del giudice di pace in diversi circondari di tribunale, l'impossibilità di ricorrere agli istituti dell'applicazione e della supplenza - stante lo specifico divieto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 374/1991 - ed il perpetuarsi di provvedimenti legislativi di proroga delle funzioni dei giudici di pace in servizio e non più confermabili impongono al Consiglio di non procrastinare oltre il compimento degli adempimenti di propria competenza, a norma dell'art. 10-ter, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti al provvedimento di revisione degli organici dei giudici di pace di cui al D.P.R. 24. agosto 2011 sopracitato.”. Così l’ente di governo autonomo si è deciso a dare avvio alla procedura di trasferimento che, a risorse invariate, è già di per sé in grado di realizzare una migliore è più ragionevole distribuzione del personale presente nelle varie sedi. D’altra parte, come si è visto, la definizione delle procedure di trasferimento è una condizione necessaria per procedere al reclutamento di nuovi magistrati onorari, per porre rimedio a vacanze che hanno ormai assunto una dimensione drammatica: “come sopra ricordato, il comma 2 dell'art. 10-ter della legge istitutiva stabilisce che le domande di trasferimento hanno la priorità sulle 17 35 domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della stessa legge. Ne discende che i posti vacanti, prima di formare oggetto di pubblicazione da parte dei Presidenti delle Corti di Appello per le procedure di ammissione al tirocinio e di nomina, devono essere resi disponibili per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio che ne abbiano interesse.”. La scelta del Consiglio Superiore quindi, tutt’altro che illegittima, illogica o irragionevole, di procedere immediatamente a pubblicare le sedi vacanti per il trasferimento dei giudici di pace in servizio è perfettamente giustificata, nel testo dell’atto oggi impugnato, in considerazione: “1) del lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto legge n. 241/2004 alla pubblicazione del decreto presidenziale 24 agosto 2011 di revisione delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace, nel corso del quale si è verificato un notevole incremento delle scoperture degli organici (alla data dell'8 luglio 2015 risultano 1.624 vacanze - pari al 47,29 % - su 3.434 posti in organico previsti nei 371 uffici mantenuti; 2885 vacanze - pari al 61,38 % - rispetto al totale di 4.700 posti in organico previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 374/1991); 2) del fatto che, ormai, i giudici di pace allo stato in servizio stiano nella quasi totalità espletando il terzo ed ultimo mandato quadriennale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991 ovvero continuino a svolgere le funzioni per effetto dei provvedimenti legislativi di proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici di pace non più confermabili nell'incarico; 3) del moltiplicarsi di istanze provenienti dai Capi di Corte e dai Presidenti di Tribunale che rappresentano, spesso, l'impossibilità di garantire la continuità del servizio giustizia negli Uffici del Giudice di Pace a causa della mancanza di magistrati onorari.”. Conseguentemente: “appare opportuno dare comunicazione ai giudici di pace, oltre che dei posti vacanti conseguenti al provvedimento di revisione degli organici, anche degli altri posti allo stato vacanti - tenendo comunque conto, oltre che dei posti pubblicati con le procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e nomina già indette dai Presidenti delle Corti di Appello, delle possibili variazioni delle vacanze negli uffici interessati dalle procedure in corso di definizione relative ai trasferimenti per le ripristinate sedi di Barra e di Ostia e di quelle relative alle domande presentate ai sensi del punto 15, Capo VII, della vigente circolare, nonché di quelle di cessazione dall'incarico per dimissioni o per raggiunti limiti di età - al fine di consentire la tempestiva pubblicazione da parte dei Presidenti delle Corti di Appello di nuove procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e 18 36 di nomina ovvero la definizione di quelle già indette e sospese.”. La decisione del Consiglio Superiore, quindi, appare del tutto conforme alla legge, nonché assolutamente logica e ragionevole, poggiandosi sulla considerazione di obbiettiva difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari di Pace che richiedono un sollecito intervento di integrazioni dell’organico. Il vincolo normativo che subordina il reclutamento di nuovi magistrati onorari alla previa pubblicazione dei posti disponibili per i trasferimenti rende pienamente conforme ad un modello di amministrazione efficiente secondo l’articolo 97 della Costituzione la scelta di espletare l’incombente preliminare subito, in assenza del definitivo consolidamento delle piante organiche, sulla base delle dotazioni stabilite dal D.P.R. 24 agosto 2011, proprio in maniera che, non appena sia concluso l’iter legislativo ed amministrativo di fissazione stabile nei nuovi posti, essi possano essere riempiti attraverso l’immediata indizione di procedure di assunzione di nuovi giudici di pace. Come si vede, quindi, la procedura indetta non ha nulla a che vedere con quella disciplinata dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 192/2014, che potrà trovare luogo dopo la determinazione dei nuovi organici, e che rimane del tutto impregiudicata. Analoga sorte di infondatezza deve essere riconosciuta per l’ulteriore censura proposta dai ricorrenti relativa agli atti di assegnazione dei magistrati onorari operanti presso le sedi soppresse a quelli che ne hanno accorpato le competenze. In proposito si deve ricordare che il D.Lgs. n. 156/2012 in merito stabilisce all’art. 4 che “Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.”. La norma impone un trasferimento necessario, considerato che i magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi non potevano che seguire gli affari di loro competenza, assegnati alle sedi accorpanti. A tale adempimento, vincolato, il Consiglio, per parte sua, ha provveduto in maniera tempestiva, con le delibere del 29 aprile 2014, del 28 gennaio 2015, del 20 maggio 2015 e del 29 luglio 2015. Ciò ha garantito il mantenimento della funzionalità degli uffici con le risorse umane preesistenti. Sotto il profilo sostanziale, si ribadisce, il trasferimento era obbligatorio perché, peraltro, già disposto dalla legge. Sotto il profilo formale, la norma citata contiene qualche ambiguità ed imprecisione. 19 37 In particolare, come si è visto, essa richiama la procedura di cui all’art. 3 della legge 374/911 la quale riguarda la diversa materia delle piante organiche, sulla quale esiste, senza dubbio, una competenza esclusiva del potere esecutivo di cui la tipologia di provvedimento è espressione. Tale tipologia formale, appare invece eterogenea ed incongruente rispetto alla diversa materia dell’assegnazione dei magistrati agli uffici che, sulla base dell’art. 105 della Costituzione, appartiene all’Organo di governo autonomo sulla base delle disposizione della legge di ordinamento giudiziario. Ed in effetti l’art. 5 del D.Lgs. n. 155/2012, che ha rivisto la geografia giudiziari degli uffici di primo grado della giurisdizione ordinaria, ha previsto, conformemente al principio illustrato, che “I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.”. La stessa norma, al comma 5, ha precisato che anche “I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.”. Alla luce di tale contesto sistematico, la previsione della adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, “ai sensi dell’art. 3 della legge 374/91” pur espressa in maniera ambigua, deve intendersi riferita ancora una volta alla definizione delle nuove piante organiche degli uffici, e non al trasferimento dei magistrati. Sul punto il Consiglio superiore, responsabilmente, ha avviato una interlocuzione con il Ministero della Giustizia, che ha concordato con l’interpretazione illustrata, condividendo la tesi proposta dall’Organo di governo autonomo di procedere con atto proprio riservando l’adozione del D.P.R. alla revisione finale degli organici. Tale interlocuzione è richiamata nel provvedimento di riassegnazione del 29 aprile 1 La norma, al primo comma, stabilisce che “Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.”. 20 38 2014 in cui si legge “Letta la nota del Ministero della Giustizia, in data 22 aprile 2014, con la quale si condivide l'orientamento espresso nella presente delibera.”. Nella nota in questione, si legge “ è da condividere il rilievo per cui la previsione contenuta nell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, riguardo ai magistrati togati, esprime un principio generale inerente all'accorpamento di articolazioni istituzionali, per cui l'ufficio accorpante, in difetto di prescrizioni differenti, assorbe necessariamente funzioni e, anche in sovrannumero rispetto alla pianta organica pregressa, risorse umane dell'accorpato. Come tale, il principio generale è suscettibile di applicazione estensiva, potendo quindi sorreggere la conclusione della bozza di delibera, resa necessaria nello specifico dal fatto che solo all'esito della individuazione degli uffici del giudice di pace rimasti (ex decreto del Ministro della giustizia 7 marzo 2014, in G.U. suppl. ord. n. 36 del 2014) potrà procedersi a revisione della pianta organica e conseguente riassegnazione ex art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 156 del 2012. 2) Quanto osservato sub 1) è peraltro in linea con il generale potere di tramutamento di ufficio che, per ragioni organizzative, può operare anche per il personale di magistratura togata, come confermato dall'art. 3 del d.l. n. 193 del 2009 convertito dalla 1. n. 24 del 2010. 3) D'altra parte va rilevato che il disposto della delibera andrebbe diversamente precisato nel senso che l'assegnazione in parola non può considerarsi definitiva ma, in coerenza con quanto indicato sub 1), operante fino alla riassegnazione prevista esplicitamente dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 156 del 2012, da effettuare con DPR su proposta Ministro della Giustizia a sua volta fondata su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. In tal senso va inteso, in chiave costituzionalmente orientata trattandosi di tramutamento di magistrati, il richiamo all'art. 3 della 1. n. 374 del 1991. Riassegnazione che logicamente segue la revisione della piante organiche degli uffici in questione.”. Tutto quanto sopra premesso, da cui si desume la piena legittimità dei provvedimenti, si deve in ogni caso osservare che, ove anche la scelta procedimentale non fosse ritenuta stata esatta dal punto di vista formale, non potrebbe mettersi in dubbio la correttezza e la obbligatorietà della decisione sostanziale, obbligata dalla legge, e vincolata, in maniera da rendere irrilevante ogni rilievo di regolarità formale anche in considerazione del disposto dell’art. 21-octies della legge 241/90 a mente del quale: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 21 39 potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Sulla base delle argomentazioni fino ad ora esposte deve ritenersi l’assoluta infondatezza delle censure proposte in ricorso. La valutazione di correttezza formale e sostanziale della scelta dell’Organo di governo autonomo della magistratura appare essere stata già condivisa dal T.A.R. del Lazio che - investito della medesima questione nel giudizio già introdotto sulla stessa materia e di cui si è detto - ha già esaminato la domanda cautelare con ordinanza n. 4205/2015 che, in maniera sintetica ma puntuale ed esaustiva, ha ritenuto che non ricorra nella specie il fumus boni iuris della pretesa avanzata “Considerato, ad una prima sommaria delibazione, che l’osservanza della previsione di legge circa il previo parere del CSM, organo di rilevo costituzionale di autogoverno della Magistratura impedisce, alla stregua dell’articolo 105 della Costituzione, di ritenere il fumus delle censure dedotte al riguardo; Valutato altresì che la natura essenzialmente formale dell’approvazione con DPR dell’atto impugnato sembra precludere l’accoglimento delle ulteriori censure dedotte; Rilevato che neppure appaiono sussistenti, ad un primo esame, i profili di irragionevolezza e disparità di trattamento dedotti con i motivi aggiunti, posto che il successivo proporsi e liberarsi di nuove sedi rientra nella fisiologia del sistema.”. Il provvedimento citato, oltre che per il suo contenuto sostanziale, rileva a rendere inammissibile la ulteriore domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati proposta con il ricorso più recente, considerato che essa è stata già proposta e decisa nel parallelo giudizio, di cui si è detto, sostanzialmente coincidente sotto il profilo oggettivo e soggettivo. III. - Conclusioni. Alla stregua delle considerazioni che precedono, sussistono validi motivi per costituirsi nel giudizio di appello instaurato avanti Consiglio di Stato per la riforma dell’ordinanza n. 5265/2015 del T.A.R. del Lazio da U.NA.GI.PA. – Unione Nazionale Giudici di Pace – e da Associazioni Nazionale Giudici di Pace, rilevando in via preliminare la litispendenza o la connessione con altro giudizio pendente sui medesimi oggetti tra le medesime parti, deducendo l’infondatezza nel merito e l’inammissibilità della richiesta cautelare di sospensione degli effetti.>>. Il Consiglio, condiviso il parere dell’ufficio Studi e Documentazione, delibera 22 40 a) di prendere atto dell’ordinanza n. 5265/2015 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente nell’ambito del ricorso in oggetto; b) di invitare l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di Stato promosso con il ricorso in appello proposto dall’Unione Nazionale Giudici di Pace e dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace per la riforma dell’ordinanza n. 5265/2015 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla parte ricorrente nell’ambito del ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015, le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, rilevando in via preliminare la litispendenza o la connessione con altro giudizio pendente sui medesimi oggetti tra le medesime parti e deducendo, nel merito, l’infondatezza e l’inammissibilità della richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; c) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.» 4) - 3/GP/2016 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA. (relatore Consigliere SPINA) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2015 il dott. Clodomiro TAVANI, giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di MESSINA, è cessato dall'incarico per raggiunto limite massimo di età, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 e che, pertanto, occorre 23 41 provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore dell'ufficio; - osservato che, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, i compiti di coordinamento dell'Ufficio, cui siano assegnati più giudici, vanno attribuiti al giudice "più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate" o, in mancanza, al giudice "più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico" o, a parità di date, al giudice "più anziano di età"; - vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie; - ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012); - ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I, n. 12130/2014 del 2.12.2014); - ritenuto che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace individuato secondo le citate prescrizioni normative ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sia in quanto unico giudice ivi assegnato sia in caso di indisponibilità da parte di altri giudici eventualmente assegnati nel medesimo ufficio ad assumere le predette funzioni di coordinatore; - esaminate, quindi, le posizioni dei magistrati onorari secondo l'ordine risultante in applicazione dei sopraenunciati criteri gradati dell'anzianità per l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, per il pregresso esercizio di altre funzioni giurisdizionali e, in ultimo, per l'età; 24 42 - viste le note con le quali i giudici di pace dott.ssa Ivana BONFIGLIO, dott. Giuseppe CANNIZZARO, dott. Paolo CURRO', dott. Giacomo GAMBADAURO, dott. Carmelo GEMELLI e dott.ssa Elena RAMATELLI propongono istanza per la nomina a coordinamento dell'Ufficio; - rilevato che, fra i giudici di pace allo stato assegnati alla sede di Messina, nessuno dei quali assicura la permanenza in servizio per almeno due anni dalla presente delibera, il dott. Giuseppe CANNIZZARO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P-15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (dal 26 aprile 1999); delibera di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA al dott. Giuseppe CANNIZZARO.» 5) - 613/GP/2015 - Dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA. Nota prot. n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti relativi alla procedura di sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198. (relatore Consigliere LEONE) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, Letti gli atti trasmessi con nota n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, nei confronti del dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA; Letta, in particolare, la proposta in data 1° ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia di sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali del dott. Florindo CECCATO formulata a seguito della nota N. 1543/15 del 30 settembre 2015 con la quale il GIP del Tribunale di Belluno ha trasmesso copia dell'ordinanza di applicazione della 25 43 misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dott. Florindo CECCATO, emessa in data 28 settembre 2015; Vista la delibera adottata nella seduta del 7 ottobre 2015 con cui la Sezione per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia, pur dando atto delle intervenute dimissioni del dott. Florindo CECCATO, ha espresso parere favorevole alla proposta di sospensione cautelare dalle funzioni del medesimo magistrato onorario; Visto l'art. 18, comma 1, del d.P.R. 10 giugno 200 n. 198, il quale prevede che “Il giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare personale”: è appunto questo il caso del dott. Florindo CECCATO, nei confronti del quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari; L'estrema gravità dei reati in relazione ai quali è stata emessa l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale impone la sospensione del predetto magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie; Rilevato, peraltro, che con delibera consiliare in data 18 novembre 2015 è stata dichiarata la decadenza del dott. Florindo CECCATO dall'incarico di giudice di pace, per effetto dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 26 settembre 2015; delibera l'archiviazione della pratica, non facendo più parte il dott. Florindo CECCATO dell'Ordine Giudiziario.» 6) - 647/GP/2015 - Dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO. Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali. (relatore Consigliere LEONE) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: 26 44 «Il Consiglio, Letti gli atti trasmessi con note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO; o s s e r v a. 1.- Con atto in data 11 dicembre 2014 il Presidente della Corte di Appello di Venezia contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. Gianfranco VETTOREL, quale giudice di pace di Treviso, la violazione del dovere di diligenza per avere “depositato nel periodo 1.7.2011-28.4.2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Treviso n. 59 sentenze civili oltre 120 giorni”, avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di presentare memorie, documenti e indicare circostanze su cui svolgere indagini ed acquisire testimonianze. La contestazione traeva origine dalla segnalazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, a seguito dell'ispezione ordinaria relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014 svolta dal 23 settembre 2014 all'11 ottobre 2014 presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Treviso. Ricevuta la contestazione il 17 dicembre 2014, il dott. VETTOREL produceva una memoria difensiva datata 30 dicembre 2014, nella quale rappresentava che il ritardo era dipeso, da un lato, dalla risoluzione di problematiche giuridiche complesse e, dall'altro, dai problemi di salute degli anziani genitori ultranovantenni. 2.- Con atto in data 16 gennaio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta la memoria difensiva e ritenuto che, allo stato degli atti, persisteva la valutazione di gravità dell'addebito contestato, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento. Con ulteriore atto dell'11 febbraio 2015, notificato all'interessato il 4 marzo 2015, il Presidente della Corte di Appello fissava per la trattazione del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Giudiziario la seduta dell'11 marzo 2015, avvertendo il giudice di pace della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore di fiducia e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza. 27 45 La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia, dopo adeguata istruttoria, dava quindi corso, nella seduta dell'11 marzo 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. VETTOREL, il quale si riportava alle proprie controdeduzioni già esplicate a seguito della contestazione. All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario deliberava all'unanimità non darsi luogo alla proposta di ammonimento. 3.- La proposta della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia appare condivisibile non ricorrendo, nei confronti del dott. VETTOREL, le condizioni per poter disporre le sanzioni disciplinari previste dalla legge conseguenti alla violazione del dovere di diligenza nell'osservanza dei termini per il deposito delle sentenze. Dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Consiglio Giudiziario emerge, infatti, che il numero delle sentenze depositate in ritardo non appare di particolare consistenza, soprattutto se rapportato al numero complessivo di sentenze redatte nell'arco temporale considerato e che i ritardi sono stati motivati da situazioni contingenti ed estemporanee, correlate alle ragioni familiari ed in taluni casi alla complessità delle cause. Per tali ragioni, non risultano ravvisabili elementi integranti profili disciplinari nella condotta in contestazione e, pertanto, la stessa non appare censurabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991 come modificata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468. Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, delibera l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO.» 7) - 649/GP/2015 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO (circondario di Treviso), trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di BELLUNO. Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato 28 46 Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali. (relatore Consigliere LEONE) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, Letti gli atti trasmessi con note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO (circondario di Treviso), trasferito con delibera consiliare del 13 gennaio 2016 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di BELLUNO; o s s e r v a. 1.- Con atto in data 11 dicembre 2014 il Presidente della Corte di Appello di Venezia contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. Gianni BOTTOLI, quale giudice di pace di Conegliano, la violazione del dovere di diligenza per avere “depositato nel periodo 1.7.2011-28.4.2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Vittorio Veneto n. 69 sentenze civili oltre 120 giorni e, nello stesso periodo - 1.7.2011-28.4.2014 -, presso l'ufficio del giudice di pace di Asolo (ove era applicato) n. 13 sentenze oltre 120 giorni”. La contestazione traeva origine dalla segnalazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, a seguito dell'ispezione ordinaria relativa al periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014 svolta dal 23 settembre 2014 all'11 ottobre 2014 presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Treviso. Ricevuta la contestazione il 18 dicembre 2014, il dott. BOTTOLI produceva una memoria difensiva datata 31 dicembre 2014 nella quale respingeva ogni addebito, sottolineando di avere esercitato le proprie funzioni rispettando i doveri incombenti sui giudici di pace. Con riguardo ai ritardi nel deposito delle sentenze il dott. BOTTOLI osservava che gli stessi non erano né reiterati né gravi né ingiustificati in quanto riguardavano un numero limitato di atti rispetto a quelli complessivamente adottati nel corso della sua attività di giudice. Il dott. BOTTOLI, inoltre, evidenziava che i ritardi non avevano comunque 29 47 superato il termine di tre anni di ragionevole durata del processo, che gli stessi erano riconducibili all'eccessivo carico di lavoro dovuto alle molteplici reggenze di vari uffici anche con funzione di coordinatore e che, in ogni caso, cessate le reggenze, i ritardi erano stati prontamente recuperati. 2.- Con atto in data 16 gennaio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta la memoria difensiva e ritenuto che, allo stato degli atti, persisteva la valutazione di gravità dell'addebito contestato, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento. Con ulteriore atto del 19 febbraio 2015, notificato all'interessato il 5 marzo 2015, il Presidente della Corte di Appello fissava per la trattazione del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Giudiziario la seduta dell'11 marzo 2015, avvertendo il giudice di pace della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore di fiducia e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza. A seguito dell'istanza del dott. BOTTOLI, nel corso della seduta del Consiglio Giudiziario dell'11 marzo 2015, veniva disposto il rinvio della trattazione alla successiva seduta del 15 aprile 2015. La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia, dopo adeguata istruttoria, dava quindi corso, nella seduta del 15 aprile 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. BOTTOLI e del suo difensore il quale depositava una memoria difensiva. All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario deliberava all'unanimità l'insussistenza dei presupposti per la proposta di sanzione disciplinare. 3.- La proposta della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia appare condivisibile non ricorrendo, nei confronti del dott. BOTTOLI, le condizioni per poter disporre le sanzioni disciplinari previste dalla legge. Dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Consiglio Giudiziario emerge, infatti, che i ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali sono riconducibili a difficoltà di carattere oggettivo nell'organizzazione del lavoro avuto riguardo alla triplice reggenza, anche contestuale, di uffici del Giudice di Pace da parte del dott. BOTTOLI. Tenuto conto, inoltre, della elevata quantità di sentenze e di provvedimenti complessivamente adottati dal predetto giudice, anche nel settore penale, non risultano 30 48 ravvisabili elementi integranti profili disciplinari nella condotta in contestazione e, pertanto, la stessa non appare censurabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991 come modificata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468. Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, delibera l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace nella sede di BELLUNO.» 8) - 964/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ROMA. (relatore Consigliere LEONE) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2015 il dott. Aurelio NAPOLITANO, giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di ROMA, è cessato dall'incarico per raggiunto limite massimo di età, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 e che, pertanto, occorre provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore dell'ufficio; - visto l'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il quale prevede che i compiti di coordinamento dell'ufficio, cui siano assegnati più giudici di pace, vanno attribuiti al giudice “più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate” o, in mancanza, al giudice “più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico” o, a parità di date, al giudice “più anziano di età”; - vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie; 31 49 - ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012); - ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I, n. 12130/2014 del 2.12.2014); - ritenuto che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace individuato secondo le citate prescrizioni normative ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sia in quanto unico giudice ivi assegnato sia in caso di indisponibilità da parte di altri giudici eventualmente assegnati nel medesimo ufficio ad assumere le predette funzioni di coordinatore; - esaminate, quindi, le posizioni dei magistrati onorari secondo l'ordine risultante in applicazione dei sopraenunciati criteri gradati dell'anzianità per l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, per il pregresso esercizio di altre funzioni giurisdizionali e, in ultimo, per l'età; - rilevato che, fra i giudici di pace allo stato assegnati alla sede di Roma, nessuno dei quali assicura la permanenza in servizio per almeno due anni dalla presente delibera, il dott. Edmondo MIGNUCCI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P-15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (ininterrottamente dal 7 giugno 1999); delibera di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ROMA al dott. Edmondo MIGNUCCI.» 32 50 9) - 75/CV/2011 - Nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di COMO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FRACASSI) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 27 luglio 2011 e 7 dicembre 2011, ha provveduto alla nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como; - vista la nota in data 29 dicembre 2015 del Procuratore della Repubblica di Como con la quale si chiede la copertura di tre posti di vice procuratore onorario resisi vacanti; - visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008; - visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto il primo capoverso del citato art. 42 quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”; - vista la circolare consiliare Prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 “Criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari” e successive modificazioni e integrazioni, la quale in particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.”; - vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano in data 28 dicembre 2010 sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>); - rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate 33 51 titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art. 71 O.G.; - considerato che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolte da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono rispettivamente “esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c), del D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a vice procuratore onorario; - visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano nelle sedute del 21 settembre e 9 novembre 2010; - esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco gli aspiranti nominati, con le citate delibere consiliari del 27 luglio e 7 dicembre 2011, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it/>); - verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del D.M. 29 novembre 2007; - rilevato che le domande degli aspiranti MACCIANI Aldo, MAGGIORE Emanuela, COSCIA Raffaella Marta, DE COSTANZO Marta Bianca Luisa, FIORINO Maria, BRUNI Marina, CARLI Ilaria, CORRADO Elisabetta, DI GENNARO Angela, SCHILLACI Francesco Paolo, CARNIGLIA Patrizia, KLUZER Maria Cristina, PICARIELLO Alfredo, TERRERI Alessandra Helene, COLOMBO Fabiola, SCALETTA Nunzio, FUMASONI Ausilia, PORTERA Fabio, PONTI Maria Rosa, GAROFALO Tiziana, PERFETTO Carmela, PRIMERANO Anna, MURRU Paola, LIPPINI Alberto, BARILETTI Gaia, PIERUCCI Elena, BALLOI Flaviana e VERSACE Maria Antonia non possono essere prese in 34 52 considerazione ai sensi dell'art. 5, punto 4 del bando di concorso, in quanto i medesimi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altre sedi; - ritenuta l'inammissibilità della domanda del candidato TANCREDI Luigi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del bando di concorso; - ritenuto che il candidato CUTULI Domenico (nato il 2 marzo 1946) non può essere proposto per la nomina a vice procuratore onorario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 4 del bando di concorso, avendo già compiuto il sessantanovesimo anno di età; - ritenuta l'inammissibilità della domanda del candidato COMPAGNIN Veronica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, non avendo l’istante provveduto a consegnare o trasmettere la domanda in forma cartacea, come previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso bando; - ritenuto che le domande degli aspiranti SANTORO Raffaele, D'AMORE Antonella, GALIA Alberto e DEL GAIZO Fortuna non possono essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, in quanto l’indicazione della sede in esame risulta eccedente rispetto a quelle consentite e, pertanto, devono ritenersi come non effettuate; - ritenuto che l'aspirante RUBIU Stefano non può essere proposto per la nomina a vice procuratore onorario poiché, dalle informazioni acquisite agli atti, risulta che il candidato é stato sottoposto a più procedimenti penali, anche per gravi reati, di cui uno definito per estinzione del reato per pagamento di pena pecuniaria ed altri definiti con la formula del non luogo a procedere per amnistia; atteso che tali procedimenti fanno venir meno, in capo al candidato, sia il requisito previsto dall'art. 2, punto 1, lett. h) della circolare CSM P10370/2003 succ. mod. ed integrazioni, il quale stabilisce che “l'aspirante debba avere una condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35, comma 6, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ.mod. ed integrazioni”, sia altri requisiti necessari per la nomina, come: “l'inesistenza di fatti o circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e le caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di imparzialità nell'amministrazione della giustizia” nonché “l'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza”; - considerato che i candidati CAMERINELLI Angela, VERGANI Mariacristina e CAPROTTI Valeria sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 35 53 2007 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame; delibera di nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como i seguenti aspiranti: 1. CAMERINELLI Angela; 2. VERGANI Mariacristina; 3. CAPROTTI Valeria.» 10) - 12/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA di cui al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014. (relatore Consigliere FRACASSI) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 18 novembre 2015 e 13 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina di dodici giudici ausiliari della Corte di Appello di Brescia, su un organico previsto di tredici unità, riservandosi la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante; - visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile; - visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello; - visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013; 36 54 - visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello; - vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, concernente: «Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli 62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; - vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari di Corte d'Appello di Brescia pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it); - esaminate le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 18 novembre 2015 e 13 gennaio 2016 secondo la graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>); - visto il parere formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia, nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, nella seduta del 20 maggio 2015; - verificati i requisiti e i titoli di preferenza dei candidati per la nomina, previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014; - considerato che l'aspirante PELLEGRINO Giuseppe è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014 e vanta titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame; delibera di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di BRESCIA il seguente aspirante: 1. PELLEGRINO Giuseppe.» 11) - 4/VP/2016 - Dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FRACASSI) 37 55 La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - letta la nota in data 21 dicembre 2015 con cui il dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lecco, rassegna le dimissioni dall'incarico, in quanto proposto per la nomina a giudice ausiliario per la Corte di Appello di Brescia; - visto l'art. 42 sexies, 1° co., lett. c), Ord. Giud., applicabile anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel comma 2° dell'art. 71 del R.D. n.12/1941; - visto l'art. 12, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-10370 del 26 maggio 2003 e succ. mod.; delibera di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Giuseppe PELLEGRINO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO.» 12) - 114/CV/2009 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di PAOLA, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere ZACCARIA) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 21 gennaio 2010, 30 maggio 2012, 17 aprile 2013 e 3 dicembre 2014 ha provveduto alla nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di Paola; - vista la nota in data 17 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Paola con la quale si chiede la copertura di un posto di giudice onorario resosi vacante; - visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008; - visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; 38 56 - visto il primo capoverso del citato art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”; - vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 recante “Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari” e successive modificazioni, la quale in particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario”; - vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) in data 18 settembre 2009; - rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art. 71 O.G.; - considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente “della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c) del D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice di onorario; - esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco gli aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 21 gennaio 2010, 30 maggio 2012, 17 39 57 aprile 2013 e 3 dicembre 2014, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>), in data 18 settembre 2009; - visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nelle sedute del 1° luglio e 16 settembre 2009; - verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del D.M. 29 novembre 2007; - rilevato che le domande degli aspiranti MIGLIO Paola e AVOLIO Vanessa non possono essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 5, punto 3 del bando di concorso, in quanto gli stessi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altra sede; - considerato che l'aspirante NAPOLITANO Antonello (precisando che trattasi di conferma nell'incarico avendo già svolto, per un triennio, le funzioni di giudice onorario nominato con delibera consiliare del 20 aprile 2005 - triennio 2006/2008 - con decorrenza dell'incarico dal 1° gennaio successivo alla nomina) é in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 D.M. 29 novembre 2007 e vanta titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, può essere nominato nella sede in esame; delibera di nominare giudice onorario del Tribunale ordinario di PAOLA il seguente aspirante: 1. NAPOLITANO Antonello (precisando che trattasi di conferma nell'incarico avendo già svolto, per un triennio, le funzioni di giudice onorario nominato con delibera consiliare del 20 aprile 2005 - triennio 2006/2008 - con decorrenza dell'incarico dal 1° gennaio successivo alla nomina).» 13) - 11/GP/2016 - Dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO. Note in data 28 e 31 dicembre 2015 con cui si richiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità della proroga dell'esercizio delle funzioni disposta dall'art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). (relatore Consigliere ZACCARIA) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: 40 58 «Il Consiglio, - letta la nota in data 28 dicembre 2015 con cui il dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO, chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità della proroga dell’esercizio delle funzioni disposta dall’art. 1, comma 610, della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208 anche per i giudici di pace che debbano cessare dall’incarico alla data del 31 dicembre 2015 per il compimento di settantadue anni di età, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, e, sostenendo che nella specie prevalga, secondo il criterio cronologico della successione della legge nel tempo nella stessa materia, la disposizione contenuta nella legge di stabilità, ritiene pertanto che i giudici di pace che abbiano compiuto settantadue anni devono considerarsi prorogati nell’esercizio delle funzioni; - letta la successiva nota in data 31 dicembre 2015 con cui il dott. LERDA, essendo venuto a conoscenza della delibera consiliare del 22 dicembre 2015 con la quale è stata dichiarata la sua cessazione dall’incarico di giudice di pace ricoperto alla data del 31 dicembre 2015, intervenuta nelle more dell’approvazione della legge di stabilità, chiede che sia adottata una delibera che tenga conto anche di quanto disposto da tale ultima legge; - visto l’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, il quale prevede che “Sino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall’ufficio alla predetta data…”; - vista altresì la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) che stabilisce, al comma 610 dell’art. 1, fra l’altro che “… i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell'articolo 7 comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.”; - ritenuto che la norma contenuta nella legge di stabilità appare evidentemente relativa, atteso il chiaro tenore letterale, alla materia della durata dell’incarico e alle possibili proroghe dello stesso, non già al tema dell’età massima fissata per l’esercizio delle funzioni; delibera 41 59 di rispondere che l’art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) non legittima il trattenimento in servizio oltre il 31 dicembre 2015, data di cessazione dall’incarico del giudice di pace che alla predetta data abbia compiuto il settantaduesimo anno di età, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132.» 14) - 21/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di FIRENZE di cui al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014. (relatore Consigliere NAPOLEONE) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 2 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina di quindici giudici ausiliari della Corte di Appello di Firenze, su un organico previsto di diciannove unità, riservandosi la decisione in ordine alla copertura dei restanti quattro posti rimasti vacanti; - visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile; - visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello; - visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013; - visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello; 42 60 - vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, concernente: «Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli 62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; - vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari di Corte d'Appello di Firenze pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it); - esaminate le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 2 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016 secondo la graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>); - visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, nelle sedute del 18 settembre 2014, 20 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 15 gennaio 2015, 5 febbraio 2015, 19 febbraio 2015, 19 marzo 2015 e 18 giugno 2015; - verificati i requisiti e i titoli di preferenza dei candidati per la nomina, previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014; - rilevato che le domande degli aspiranti CUCINA Augusta Massima e GALELLA Pierluigi non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altra sede; - considerato che gli aspiranti FANTAUZZI Carla, MARSILII Gelsomina, MANFREDI Riccardo e DELLA RATTA Domenico sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame; delibera di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di FIRENZE i seguenti aspiranti: 1. FANTAUZZI Carla; 2. MARSILII Gelsomina; 3. MANFREDI Riccardo; 4. DELLA RATTA Domenico.» 43 61 15) - 95/CV/2011 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FORCINITI) La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: «Il Consiglio, - premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere del 14 novembre 2012, 30 aprile e 23 ottobre 2013, ha provveduto alla nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di Salerno; - vista la nota in data 30 novembre 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno con la quale si chiede la copertura di sei posti di giudice onorario resisi vacanti; - considerato che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di tutti i posti suddetti; - visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008; - visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto il primo capoverso del citato art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”; - vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 “Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari” e successive modificazioni, la quale in particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.”; - vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>) in data 24 giugno 2011; - rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate 44 62 titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art. 71 O.G.; - considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono rispettivamente “esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c), del D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a giudice onorario; - esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 14 novembre 2012, 30 aprile e 23 ottobre 2013, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it), in data 24 giugno 2011; - visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno nelle sedute del 24 maggio, 8 e 21 giugno, 27 settembre, 29 novembre 2010, e 17 gennaio, 28 febbraio, 28 marzo e 20 giugno 2011; - verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del D.M. 29 novembre 2007; - rilevato che in ordine alla domanda di nomina del candidato PIRO Annunziata non si può allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria; - preso atto che gli aspiranti PASQUARIELLO Vito (in data 11 dicembre 2015) e ROSOLINO Antonio (in data 4 dicembre 2015) hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla nomina nella sede in esame; - ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante GUACCI Carmencita, ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, non avendo l’istante provveduto a 45 63 consegnare o trasmettere la domanda in forma cartacea, come previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso bando - ritenuto che l'aspirante SETTEMBRINI Enrico non può essere proposto per la nomina, nella sede in esame, in conformità al parere contrario espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno in data 21 giugno 2010, attesa la “mancanza di attestazione di iscrizione all'Albo, che rende non verificabile anche il presupposto della residenza nel medesimo Circondario di Salerno”; - ritenuto che le domande degli aspiranti RUSSO Mario, RESTAGNO Gianluca, GRAZIANO Francesca e SICA Domenico non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del bando di concorso, in quanto l'indicazione della sede in esame risulta eccedente rispetto a quelle consentite e, pertanto, deve ritenersi come non effettuata ; - ritenuto che le domande degli aspiranti TRUCILLO Maria Enrica e DI NUZZO Ermanno non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 5 punto 4 del bando di concorso in quanto i medesimi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altre sedi; - ritenuta l'inammissibilità delle domande dei candidati RUGGIERO Raffaele (nato il 28 aprile 1939), BARONE Salvatore (nato il 4 agosto 1943), HUOBER Leodegaro (nato il 23 gennaio 1945) e DI MAURO Eliana (nata il 27 agosto 1939) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del bando di concorso, avendo gli istanti già compiuto il sessantanovesimo anno di età; - considerato, infine, che gli aspiranti CALIENDO Mario, SOMMA Armando, GUIDA Graziella Rosalia, LONGHI Sergio e CORONA Concetta sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2007 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame; - riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante; delibera di nominare giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO i seguenti aspiranti: 1. CALIENDO Mario; 2. SOMMA Armando; 3. GUIDA Graziella Rosalia; 4. LONGHI Sergio; 5. CORONA Concetta.» 46 64 65 PRIMA COMMISSIONE ORDINE DEL GIORNO INDICE INCOMPATIBILITA’ EX ART. 18 O. G. ............................................................................ 1 1) - 5/IC/2015 - Dott. Salvatore Angelo BELLOMO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il figlio dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza. (relatore Consigliere BALDUZZI)............................................................................................. 1 2) - 201/IC/2014 - Dott. Fabio BIASI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Carlo BIASI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento. (relatore Consigliere MOROSINI) ........................................................................................................... 2 3) - 308/IC/2014 - Dott. Ottavio GRASSO, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la fidanzata (ora coniuge), Avv. Federica Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania. (relatore Consigliere ARDITURO).............................................................................................................................. 4 INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI ....................................................................................... 6 1) - 1669/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Missioni in Tunisia (giorni 22) - Lezioni e consulenze - Cooperazione internazionale - Organizzazione giudiziaria. (relatore Consigliere BALDUZZI) ......................................................................... 6 2) - 1671/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE I 66 CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Lezioni e consulenze per giorni 25 a favore della Tunisia, per Il rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia, dei Diritto dell'Uomo e della Giustizia di Transizione. (relatore Consigliere BALDUZZI) ........................................................................................................... 7 3) - 1744/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Massimo Antonio ORLANDO 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello LECCE 3. ENTE CONFERENTE: COMMISSIONE EUROPEA 4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di lavoro Group of experts on restructuring and insolvency law - 8 riunioni all'anno - luogo di svolgimento BRUXELLES. (relatore Consigliere BALDUZZI)............................................... 8 4) - 1709/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOVERE 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: PLENUM CONSULTING GROUP S.R.L. 4. INCARICO CONFERITO: lezione su Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti - luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere PONTECORVO) .................................................................................................... 9 5) - 33/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Dott. Marco Maria ALMA 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: Wolters Kluwer Italia s.r.l. 4. INCARICO CONFERITO: Lezione in materia di Ricorso per Cassazione penale. Tecniche di redazione. (relatore Consigliere PONTECORVO).................................. 10 6) - 1703/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 20 giornate presso gli enti beneficiari del progetto luogo di svolgimento TUNISIA. (relatore Consigliere SAN GIORGIO)................................................................................................................................ 11 7) - 1706/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 15 giornate di lavoro presso gli enti beneficiari del progetto - luogo di svolgimento TUNISIA. (relatore Consigliere SAN GIORGIO)....................................................................................................................... 12 8) - 1832/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Achille BIANCHI 2. FUNZIONI: magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento II 67 Legislativo 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione dei Contratti riferiti al promotore Pubblico per la linea AV Torino-Lione ai sensi dell'art. 7.1 e 8.1 dell'Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012. (relatore Consigliere MOROSINI) ............ 13 9) - 1838/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Claudio CURRELI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PISTOIA 3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA 4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto penale sul tema: Prima lettura della normativa in materia di omicidio stradale - luogo di svolgimento PISTOIA. (relatore Consigliere MOROSINI) ......................................................................... 15 10) - 13/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe MINUTOLI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di MESSINA 3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - NAPOLI 4. INCARICO CONFERITO: TRE VIDEOLEZIONI REGISTRATE DI MEZZ'ORA CIASCUNA - MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA PIU' LA PARTECIPAZIONE QUALE COMPONENTE ALLA COMMISSIONE D'ESAME ORALE - (TOT. 4) - luogo di svolgimento NAPOLI. (relatore Consigliere MOROSINI)........................................................................................... 16 11) - 31/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alfredo MANTOVANO 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO - COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI 4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione di studi di cui al dm Ministro Giustizia 15.12.15 - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere MOROSINI) ........................ 17 12) - 73/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco TURCO 2. FUNZIONI: Giudice Tribunale CHIETI 3. ENTE CONFERENTE: A.I.G.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni sul tema - L'udienza telematica: il futuro è alle porte - luogo di svolgimento PESCARA. (relatore Consigliere MOROSINI) .................................................. 18 13) - 1785/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro CANANZI 2. FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO- Commissione studio per elaborazione dello schema di d.lgs per la riforma del sistema delle impugnazioni 4. INCARICO CONFERITO: III 68 sedute della Commissione (verosimilmente una o due sessioni mensili) - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere ARDITURO)............................................................................ 19 14) - 1809/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca PONIZ 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO 3. ENTE CONFERENTE: MWH S.p.A. - MILANO 4. INCARICO CONFERITO: lezioni GiuridicoNormativo nell'ambito del Corso di formazione dal titolo Dirigenti per sicurezza ex d.lgs 81/2008 all'interno di un progetto formativo dedicato ai Dirigenti del Gruppo Ferrovie Nord luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere ARDITURO)..................................... 20 15) - 21/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore SAIJA 2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. - VERONA 4. INCARICO CONFERITO: LEZIONI ESECUZIONE FORZATA - luogo di svolgimento AREZZO. (relatore Consigliere ARDITURO).......................................................................................... 21 IV 69 Odg num. 2308 Ordinario del 27 gennaio 2016 INCOMPATIBILITA’ EX ART. 18 O. G. 1) - 5/IC/2015 - Dott. Salvatore Angelo BELLOMO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il figlio dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza. (relatore Consigliere BALDUZZI) La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, - rilevato che in data 3 dicembre 2014, il dott. Salvatore Angelo BELLOMO, in servizio presso la Procura della Repubblica di Monza, con funzione di Sostituto Procuratore della Repubblica, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il figlio, dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza; - preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio; - rilevato che, il dott. BELLOMO è abilitato all'esercizio provvisorio della professione forense e svolge il tirocinio di legge presso lo studio degli Avvocati Monica e Cristina CASIRAGHI, le quali operano nel circondario di Monza, ma in via pressochè esclusiva nel settore civile; - rilevato, altresì, che il dott. Bellomo frequenta nel contempo il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Milano e che all'esito dell'abilitazione alla difesa si è impegnato, con dichiarazione resa in data 11.11.2014, congiuntamente agli Avvocati Casiraghi, titolari dell' omonimo studio, a non esercitare le funzioni difensive nel settore penale dinanzi all'A.G. di Monza limitandosi a svolgere attività di patrocinio per le sole cause civili che escludano interferenze con l'attività riservata al Pubblico Ministero nelle procedure civili; 1 70 - considerato che con nota in data 18 febbraio 2015, il Procuratore della Repubblica di Monza ha dichiarato che la prospettata situazione “non renda” la posizione del dott. Salvatore BELLOMO incompatibile ex art. 18 O.G. con quella del figlio Antonio; - preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 3 marzo 2015; - ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47); delibera l'archiviazione della pratica". 2) - 201/IC/2014 - Dott. Fabio BIASI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il fratello, Avv. Carlo BIASI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento. (relatore Consigliere MOROSINI) La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, - rilevato che in data 18 e 21 settembre 2014, il dott. Fabio BIASI , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il fratello, Avv. Carlo BIASI iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento; - preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dal Visto apposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, che non ha ritenuto di formulare osservazioni; - rilevato che l'Avv. Carlo BIASI svolge la propria attività professionale in via abituale nel circondario di Trento, nell'ambito dei settori civile e amministrativo e dispone di uno studio individuale con struttura in comune con altri professionisti; 2 71 - considerato che con delibera in data 9 ottobre 2014 il Consiglio Giudiziario di Trento ha richiesto al dott. Biasi, ad integrazione della dichiarazione di incompatibilità, di fornire informazioni in merito al professionista che divide lo studio con il fratello e di ottenere da entrambi gli avvocati una dichiarazione indicativa del settore professionale di specializzazione. - valutato che con nota in data 22 ottobre 2014 il dott. Biasi adempiva a quanto richiesto dal predetto Consiglio indicando come collega di studio del fratello l'Avv. Francesco MOSER, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento e allegando le dichiarazioni di entrambi i professionisti; - letta la dichiarazione resa in data 21 ottobre 2014 dall'Avv. Moser da cui risulta un'attività professionale svolta nei settori civile, penale ed amministrativo e saltuariamente presso il Tribunale per i minorenni di Trento e dove è precisato che la struttura condivisa con l'Avv. Biasi è in base ad un distinto contratto di locazione, senza alcun rapporto di tipo associativo o di suddivisione degli utili con esso; - letta, altresì, la dichiarazione resa dall'Avv. Biasi in cui trova conferma quanto dichiarato dall'Avv. Moser circa la gestione autonoma della struttura comune e in cui viene precisato “… di non avere mai esercitato, né di esercitare attività procuratorie o difensive innanzi alla Procura della Repubblica e al Tribunale per i minorenni di Trento…” svolgendo la propria attività professionale nel campo del diritto civile e amministrativo; - preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Trento, in data 30 ottobre 2014, alla luce della compiuta istruttoria; - atteso che con delibera in data 19 ottobre 2015, la prima Commissione ha richiesto al Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento e al Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale di fornire informazioni circa l'eventuale assunzione di incarichi professionali davanti a tali Uffici da parte dell'Avv. Moser; - valutato che con nota in data 2 novembre 2015 il Presidente del Tribunale per i minorenni, in riscontro a quanto richiesto, precisava che “…l'Avv. Moser è professionista noto all'Ufficio soprattutto nel settore penale ove risulta abbia ricevuto numerosi incarichi professionali…”; - rilevato che con nota pervenuta in data 4 novembre 2015 il Procuratore Biasi comunicava che “ … non vi è stata alcuna assunzione di incarichi professionali da parte dell'Avv. Francesco Moser davanti a questo Ufficio a parte la nomina dello stesso quale difensore di ufficio, nomina peraltro effettuata tramite sistema informatizzato…”; 3 72 - considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra è da escludere ogni ipotesi di interferenza funzionale tra il magistrato ed il fratello professionista, accertato il diverso settore di competenza e l'autonomo rapporto professionale rispetto all'Avv. Moser con il quale non sussiste alcun collaborazione di tipo associativa ma di mero utilizzo dei locali adibiti ad ufficio; - ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47); delibera l'archiviazione della pratica". 3) - 308/IC/2014 - Dott. Ottavio GRASSO, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la fidanzata (ora coniuge), Avv. Federica Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania. (relatore Consigliere ARDITURO) La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, - rilevato che in data 15 dicembre 2014, il dott. Ottavio GRASSO, in servizio presso il Tribunale di Catania, con funzione di Giudice assegnato alla II Sezione penale, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava che in data 29.12.2014 avrebbe contratto matrimonio con la fidanzata, Avv. Federica Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania; - preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio; - rilevato che l'Avv. ANZALONE svolge la propria attività professionale in via abituale nei circondari di Siracusa e Catania, settore civile e fa parte di uno studio collettivo insieme all'Avv. Gaetano COCUZZA, specializzato nel medesimo settore ; 4 73 - considerato che con nota in data 16 dicembre 2014, il Presidente del Tribunale di Catania ha attestato la insussistenza di situazioni di incompatibilità atteso che entrambi i professionisti “… esercitano la loro attività professionale nel settore civile e prevalentemente presso la sezione fallimentare…”; - preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Catania in data 4 marzo 2015; - posto che attraverso una ricerca effettuata presso l'Ordine degli Avvocati di Catania è emerso che anche gli Avvocati Antonino GUIDOTTO e Tiziana Maria SCREPIS hanno domicilio professionale presso la struttura ove ha sede lo studio dell'Avv. Anzalone; - atteso che con delibera in data 15 settembre 2015, la Prima Commissione ha richiesto al Presidente del Tribunale di Catania, informazioni circa l'assunzione di eventuali incarichi professionali assunti in tale sede, da parte di tutti i professionisti citati; - valutato che, con nota in data 14 dicembre 2015, il Presidente interpellato ha indicato un numero complessivo di 32 incarichi assunti dall'Avv. Cocuzza e 12 assunti dall'Avv. Guidotto entrambi davanti alla IV Sezione civile ed ha precisato che “… agli Avv.ti Federica Roberta Anzalone e Tiziana Maria Screpis non è stato conferito alcun incarico davanti a questo Ufficio…”; - considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra è da escludere ogni ipotesi di interferenza funzionale tra il magistrato ed il coniuge professionista, attesi i diversi settori di specializzazione; - ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47); delibera l'archiviazione della pratica". 5 74 INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 1) - 1669/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/11/2015 - 3/12/2015 (n. 11450) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Missioni in Tunisia (giorni 22) - Lezioni e consulenze Cooperazione internazionale - Organizzazione giudiziaria 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'01/04/2016 al 30/04/2018 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: giorni 22 7. COMPENSO PREVISTO: gettone Euro 250,00 8. INCARICHI IN ATTO: 1 (840/2010 Comp. Cons. Dir. SSPL Universita' TOR VERGATA - ROMA) 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1671/2015 all’odg ordinario del 27/1/2016) 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì (relatore Consigliere BALDUZZI) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione; - considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale 6 75 e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia; - ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze; delibera di autorizzare l'incarico richiesto.” 2) - 1671/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/11/2015 - 03/12/2015 (n.11452) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Lezioni e consulenze per giorni 25 a favore della Tunisia, per "Il rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia, dei Diritto dell'Uomo e della Giustizia di Transizione" 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 01/04/2016 al 30/04/2018 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: giorni 25 7. COMPENSO PREVISTO: gettone presenza Euro 250,00 8. INCARICHI IN ATTO: 1 (840/10 Componente Cons. dirett. SSPL Università Tor Vergata) 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1669/15 all’odg ordinario del 27/1/2016) 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì (relatore Consigliere BALDUZZI) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti; 7 76 - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione; - considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia; - ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze; delibera di autorizzare l'incarico richiesto.” 3) - 1744/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 11/12/2015 - 24/12/2015 (n. 11523) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Massimo Antonio ORLANDO 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello LECCE 3. ENTE CONFERENTE: COMMISSIONE EUROPEA 4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di lavoro "Group of experts on restructuring and insolvency law" - 8 riunioni all'anno - luogo di svolgimento BRUXELLES 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 13/01/2016 al 31/12/2018 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: 8 riunioni all'anno a Bruxelles 7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 8. INCARICHI IN ATTO: 1(1288/2015) 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere BALDUZZI) 8 77 La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario; - considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia; - ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze; delibera di autorizzare l'incarico richiesto.” 4) - 1709/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 04/12/2015 - 23/12/2015 (n. 11486) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOVERE 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: PLENUM CONSULTING GROUP S.R.L. 4. INCARICO CONFERITO: lezione su Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti - luogo di svolgimento MILANO 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 23/02/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 750,00 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 9 78 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì (relatore Consigliere PONTECORVO) La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 5) - 33/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/01/2016 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Dott. Marco Maria ALMA 2. FUNZIONI: Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: Wolters Kluwer Italia s.r.l. 4. INCARICO CONFERITO: Lezione in materia di "Ricorso per Cassazione penale. Tecniche di redazione". 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12/02/2016 al 13/02/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: ore 8 7. COMPENSO PREVISTO: € 1450 Omnicomprensivo di contributo forfettario di spese di viaggio e vitto. 8. INCARICHI IN ATTO: Nessuno 10 79 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: Nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: Nessuno 11. TITOLARE DELL'INSEGNAMENTO: 12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: NO (relatore Consigliere PONTECORVO) La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 6) - 1703/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/12/2015 - 17/12/2015 (n. 11480) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 20 giornate presso gli enti beneficiari del progetto luogo di svolgimento TUNISIA 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 01/02/2016 al 27/10/2017 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 160 7. COMPENSO PREVISTO: Euro 5000 Unico 11 80 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere SAN GIORGIO) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario; - considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia; - ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze; delibera di autorizzare l'incarico richiesto.” 7) - 1706/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/12/2015 - 17/12/2015 (n. 11483) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12 81 4. INCARICO CONFERITO: 15 giornate di lavoro presso gli enti beneficiari del progetto luogo di svolgimento TUNISIA 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 03/07/2016 al 27/10/2017 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 120 7. COMPENSO PREVISTO: Euro 3750 unico 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1(1703/2015 all’odg ordinario del 27/1/2016) 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere SAN GIORGIO) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario; - considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia; - ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze; delibera di autorizzare l'incarico richiesto.” 8) - 1832/IE/2015 - 13 82 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 23/12/2015 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Achille BIANCHI 2. FUNZIONI: magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento Legislativo 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione dei Contratti riferiti al promotore Pubblico per la linea AV Torino-Lione ai sensi dell'art. 7.1 e 8.1 dell'Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012. 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'incarico verrà svolto compatibilmente con le esigenze di servizio ed al di fuori dell'orario lavorativo, impiegando, ove possibile ferie 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: 7. COMPENSO PREVISTO: 8. INCARICHI IN ATTO: 1 (1822/2015) 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere MOROSINI) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - letto il capo 8.1 della citata circolare, il quale prevede: "I magistrati collocati fuori ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonchè l'esigenza anche per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale. La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie"; 14 83 - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - visto il nulla osta del Capo dell'ufficio e dell'avvenuta trasmissione del fascicolo al competente Consiglio Giudiziario; delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 9) - 1838/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/12/2015 - 07/01/2016 (n.11607) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Claudio CURRELI 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PISTOIA 3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA 4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto penale sul tema: Prima lettura della normativa in materia di omicidio strdale - luogo di svolgimento PISTOIA 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 29/01/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 200,00 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1833/2015 all’odg speciale A del 10/2/2016) 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere MOROSINI) La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 15 84 - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 10) - 13/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 06/01/2016 - 11/01/2016 istanza n. 11626 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe MINUTOLI 2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale MESSINA 3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - NAPOLI 4. INCARICO CONFERITO: TRE VIDEOLEZIONI REGISTRATE DI MEZZ'ORA CIASCUNA - MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA PIU' LA PARTECIPAZIONE QUALE COMPONENTE ALLA COMMISSIONE D'ESAME ORALE - (TOT. 4) - luogo di svolgimento NAPOLI 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 15/02/2016 al 22/02/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2 7. COMPENSO PREVISTO: Euro 750 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì (relatore Consigliere MOROSINI) La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: 16 85 “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 11) - 31/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/01/2016 (n. 11642) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alfredo MANTOVANO 2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI 4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione di studi di cui al dm Ministro Giustizia 15.12.15 - luogo di svolgimento ROMA 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 14/01/2016 al 30/04/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute 7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere MOROSINI) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 17 86 “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio Giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 12) - 73/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 13/01/2016 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco TURCO 2. FUNZIONI: Giudice Tribunale CHIETI 3. ENTE CONFERENTE: A.I.G.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni sul tema" L'udienza telematica: il futuro è alle porte" luogo di svolgimento PESCARA 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 18/01/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1828/2015 all’odg Speciale A del 10/2/2016) 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere MOROSINI) 18 87 La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 13) - 1785/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 17/12/2015 - 8/1/2016 (n. 11560) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro CANANZI 2. FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVOCommissione studio per elaborazione dello schema di d.lgs per la riforma del sistema delle impugnazioni 4. INCARICO CONFERITO: sedute della Commissione (verosimilmente una o due sessioni mensili) - luogo di svolgimento ROMA 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21/12/2015 al 30/04/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute 7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 19 88 (relatore Consigliere ARDITURO) La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio e dell'avvenuta trasmissione del fascicolo al competente Consiglio Giudiziario, sussistendo il carattere di urgenza essendo la data di inizio dell'incarico già fissata per il 21/12/2015 (circ. n. 19942 del 3 agosto 2011 e s.m.i., par. 15.3); - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 14) - 1809/IE/2015 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/12/2015 - 30/12/2015 (n. 11584) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca PONIZ 2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO 3. ENTE CONFERENTE: MWH S.p.A. - MILANO 4. INCARICO CONFERITO: lezioni Giuridico-Normativo nell'ambito del Corso di formazione dal titolo "Dirigenti per sicurezza" ex d.lgs 81/2008 all'interno di un progetto formativo dedicato ai Dirigenti del Gruppo Ferrovie Nord - luogo di svolgimento MILANO 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21/01/2016 al 23/02/2016 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 20 7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 3000,00 20 89 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No (relatore Consigliere ARDITURO) La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 15) - 21/IE/2016 0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/01/2016 - 8/1/2016 (n. 11633) 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore SAIJA 2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. - VERONA 4. INCARICO CONFERITO: LEZIONI ESECUZIONE FORZATA - luogo di svolgimento AREZZO 5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 15/01/2016 21 90 6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 7 7. COMPENSO PREVISTO: Euro 1000 unico 8. INCARICHI IN ATTO: nessuno 9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì (relatore Consigliere ARDITURO) La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della seguente delibera: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, - visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; - rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.; - osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; - ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato, delibera di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 22 91 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTARTURA QUARTA COMMISSIONE ORDINE DEL GIORNO INDICE QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'..................................................................................... 1 1) - 240/V5/2015 - Dott. Luca BERTUZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.(relatore Consigliere ZACCARIA) ........................................................... 1 I 92 ODG3179-27 GENNAIO 2016 QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111 La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera: 1) - 240/V5/2015 - Dott. Luca BERTUZZI, magistrato di quarta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. (relatore Consigliere ZACCARIA) Il Consiglio, - vista la legge 30 luglio 2007 n. 111; - viste le circolari n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n. 1275 del 22 febbraio 1985, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio 1985, e successive modifiche; - visto il D.M. di nomina dell'11/4/1995; - esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Luca BERTUZZI, al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini; - letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimità in data 20/07/2015 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna; - ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott. Luca BERTUZZI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere 1 93 giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di professionalità; osserva 1) Il parere espresso dal Consiglio Giudiziario nei confronti del dr. BERTUZZI, come accennato, è pienamente positivo. In esso si dà anche conto dei pareri precedenti, resi nel corso delle varie progressioni in carriera, tutti pienamente positivi quanto alle doti di equilibrio, indipendenza e correttezza nonché quanto a preparazione professionale, laboriosità e competenza del magistrato. In particolare meritano menzione i giudizi di sintesi estremamente positivi espressi in occasione della valutazione di professionalità del precedente quadriennio, laddove si affermava trattarsi di un magistrato di grande valore, come è dimostrato anche dalle note di elogio dallo stesso ricevute dal Procuratore della Repubblica di Bologna (il 17 luglio 2007) e da quello di Rimini in occasione della sua applicazione alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna; i dati informativi acquisiti consentivano di definire il dott. BERTUZZI magistrato di sperimentata esperienza e sicura affidabilità, dotato di solida preparazione e spiccate capacita investigative, in possesso di comprovate doti organizzative, nonché di indipendenza ed equilibrio. Egli ha sempre mostrato profonda dedizione al dovere ed una incondizionata disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio e gode di stima e prestigio indiscussi. Anche l’attuale parere contiene diffusi apprezzamenti in merito alla capacità (definita elevata e costantemente dimostrata nei provvedimenti redatti), alla laboriosità, alla diligenza e all’impegno. 2) La verifica del fascicolo personale ha tuttavia evidenziato che il dr. BERTUZZI, in data 9.11.2010, è stato giudicato dalla Sezione disciplinare del CSM e assolto da un duplice addebito disciplinare: 1) quello di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 109/2006, ai sensi del quale costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informativi adottati dagli organi competenti, poiché, essendo stato ammesso al corso di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2008, sottoscriveva, come altra collega giudicata nella medesima occasione, il registro delle presenze e godeva dei servizi di vitto e alloggio senza partecipare ad alcuna delle sessioni; 2) quello di cui all’art. 4 lett. d) del medesimo D. Lgs., integrando altresì i reati previsti dagli artt. 483 e 640 cpv. n. 1 cp, per avere, mediante artifizi consistiti nell’apporre le firme sui fogli di presenza relativi alle sessioni di lavoro del corso di formazione, indotto in errore i responsabili dell’amministrazione consiliare incaricati 2 94 dell’organizzazione del corso medesimo, circa la loro effettiva partecipazione alle stesse sessioni, così procurandosi, con danno della medesima amministrazione, l’ingiusto profitto dei servizi (precipuamente di trasporto, vitto, alloggio, materiale di studio) gratuitamente assicurati dal CSM ai partecipanti al corso. La sentenza assolutoria, divenuta definitiva in data 23.4.2011, ricostruisce la vicenda nei termini seguenti: in data 19 novembre 2008, i componenti del comitato scientifico presenti al corso di formazione organizzato dal C.S.M. in Roma, dal 17 al 19 novembre 2008, sul tema “Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione”, segnalavano che il dottor Luca BERTUZZI, insieme ad altra collega, pur essendo stati ammessi al corso ed avendo usufruito dei relativi servizi offerti dall’amministrazione, non avevano partecipato ai relativi lavori. Scaturiva un procedimento penale nel quale, con decreto del 26 maggio 2010, il GIP presso il Tribunale di Roma disponeva l’archiviazione della segnalazione relativa alla possibile sussistenza di una specifica ipotesi di falso ideologico. Il Procuratore Generale presso la cassazione, dal canto suo, contestava gli addebiti sopra indicati. All’esito del giudizio la Sezione disciplinare affermava che la mancata partecipazione dei predetti magistrati alle diverse sessioni del corso emergeva dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai coordinatori scientifici del corso. A ulteriore riscontro della circostanza si evidenziava che entrambi gli incolpati, benché richiesti, non sono stati neppure in grado di indicare anche un solo collega che potesse confermare la loro effettiva partecipazione al corso, avendo sostenuto, in modo davvero poco plausibile, di non conoscere alcuno dei partecipanti. A confermare ulteriormente la tesi della diserzione dei lavori è stata infine citata la circostanza che, proprio la mattina del 18 novembre, i due coordinatori avevano informato i partecipanti della possibilità di ritirare in segreteria una password messa a disposizione dal Consiglio e che, tra tutti i partecipanti, furono proprio gli incolpati a non curarne il ritiro, almeno fino all’ultimo giorno dei lavori. Secondo la sentenza disciplinare, l’accertata assenza dai lavori del corso di formazione, pur costituendo un fatto sgradevole e indubbiamente meritevole di biasimo perché ha consentito ai predetti magistrati l’allontanamento giustificato dalla loro sede di servizio e la possibilità di fruire delle prestazioni fornite dal Consiglio e che non potevano che esser collegate all’effettiva partecipazione al corso, non determinava tuttavia la responsabilità disciplinare degli incolpati in ordine al primo illecito contestato. Infatti, l’art. 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 si riferisce, agli illeciti disciplinari commessi dal magistrato “nell’esercizio delle funzioni”. Situazione, questa, che nella fattispecie non appariva ricorrente perché, come 3 95 rilevato dal Procuratore generale, la condotta inadempiente posta in essere dagli incolpati, pur essendo collegata al loro rapporto di servizio, non è stata posta in essere nell’esercizio delle loro funzioni. Peraltro, si osservava anche che la disposizione prevista dalla lett. n) dell’art. 2 del citato decreto legislativo, contestata agli incolpati, sanziona “la reiterata o grave violazione … delle disposizioni sul servizio giudiziario” che, per quanto si possa ampiamente intendere detto servizio, lo stesso non può esser esteso al punto da comprendervi anche la partecipazione ai corsi di formazione professionale; partecipazione che costituisce di certo attività funzionale al miglior esercizio del servizio, ma che non si identifica di per sé con il vero e proprio “servizio giudiziario”. Quanto alla seconda incolpazione, con la quale è stato contestato l’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, lett. d), del decreto legislativo n. 109 del 2006, che ricorre tutte le volte in cui si è in presenza di un qualsiasi fatto costituente reato, idoneo a ledere l’immagine del magistrato, si osservava che l’accusa riguardava l’assunto che, con artifizi, consistiti nell’apporre le firme sui fogli di presenza, i due magistrati in questione avevano indotto in errore gli organizzatori del corso sull’effettiva loro partecipazione alle sessioni e che, con tale comportamento, costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, i predetti incolpati si erano procurati, in danno dell’amministrazione, l’ingiusto profitto dei servizi assicurati ai partecipanti al corso. Sennonché, per escludere la sussistenza dell’addebito, è stato osservato che la condotta posta in essere dagli incolpati non integrava alcun reato. Infatti, già nel corso delle indagini condotte in sede penale era emersa l’inidoneità (valutata ex ante) dell’apposizione delle firme di presenza ad indurre in errore le persone preposte all’organizzazione del corso ed alla segreteria. Infatti, non appena sorse il semplice sospetto dell’assenza degli interessati, gli stessi coordinatori dell’incontro di studio decisero di informare anche il personale di segreteria, e senza tener conto delle firme di presenza, di procedere immediatamente alla verifica della partecipazione dei predetti colleghi alle sessioni successive. Né può ritenersi che il rilascio degli attestati di partecipazione sia dipesa dal fatto che l’ente organizzatore sia stato indotto in errore dalla sottoscrizione dei fogli di presenza, perché dalle indagini condotte è emerso che quel rilascio è dovuto ad una consapevole scelta discrezionale dei coordinatori, peraltro assunta nella consapevolezza che gli incolpati avevano disertato le sessioni e dopo aver consultato gli organi consiliari dai quali dipendeva l’organizzazione del corso. La circostanza che il rilascio degli attestati di frequenza non è stata determinata da un supposto errore in cui sarebbero incorsi gli organizzatori per effetto delle sottoscrizioni apposte nei fogli 4 96 giornalieri di presenza, consente di escludere, infine, che nel caso in esame possa ravvisarsi nella condotta degli incolpati alcuna ipotesi di falso ideologico per induzione in errore. Alla stregua di tali considerazioni ed in conformità alle stesse richiesta del Procuratore generale, entrambi gli incolpati sono stati assolti dagli illeciti disciplinari ascritti per insussistenza degli addebiti. 3) Occorre a questo punto verificare se le citate risultanze disciplinari possano inficiare il giudizio ampiamente positivo espresso dal Consiglio Giudiziario sul conto del dr. BERTUZZI. Al riguardo giova ricordare, innanzi tutto, che la condotta appena descritta è avvenuta nei giorni compresi tra il 17 e il 19 novembre 2008 ed appartiene dunque ad un quadriennio lavorativo già positivamente valutato (quello relativo al periodo 11.4.2007 11.4.2011). Tuttavia, il relativo provvedimento consiliare non reca traccia della descritta questione che, dunque, non può dirsi già considerata in quella sede. Peraltro, la sentenza disciplinare di assoluzione è divenuta definitiva (e dunque compiutamente valutabile ai fini del giudizio di professionalità) solo in data 23.4.2011, quindi all’interno del quadriennio in questione. Tanto premesso, pare comunque corretto concludere anche la presente valutazione in termini positivi. Invero, la descritta condotta, pur indubbiamente rilevante sotto il parametro della “diligenza” in relazione all’indicatore “rispetto degli impegni prefissati” (cfr. Capo V punto 2 lettera c) della vigente circolare in tema di valutazioni), costituisce un episodio isolato, anzi unico, in un ampio periodo professionale, ben superiore al quadriennio in questione. Infatti, il Capo dell’ufficio di appartenenza ha descritto il magistrato come persona assiduamente presente in ufficio e puntualmente rispettoso di tutti gli impegni assunti. Se dunque il capo VIII della citata normativa secondario, al punto 4.2, richiede, al fine della formulazione di un giudizio di carenza rispetto al parametro “diligenza”, che difetti “significativamente” un indicatore (nel caso in esame quello del rispetto degli impegni assunti), pare corretto ritenere che l’unico episodio sopra descritto, rimasto isolato e singolo, risalente a molti anni addietro, non possa giudicarsi “significativo”, capace cioè di oscurare per sé solo l’intero parametro. Sulla base di tali considerazioni, delibera di riconoscere al dott. Luca BERTUZZI, magistrato di quarta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'11/4/2015. 5 97 SESTA COMMISSIONE ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO INDICE PRATICHE RINVIATE DALLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 2016 PARERI .....................................................................................................................................1 1R) - Fasc. 12/PA/2015 per la Sesta Commissione - Nota pervenuta in data 25 marzo 2015 con la quale il Ministro della Giustizia trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS 1738 concernente: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.". (relatore Consigliere FANFANI, Consigliere PALAMARA) - Fasc. 15/VA/2015 per la Ottava Commissione - Nota in data 24 marzo 2015 del Ministro della Giustizia con cui si trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS 1738 concernente: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.". (relatore Consigliere LEONE)..............................................1 I 98 Odg. 1211 Ordinario del 27 gennaio 2016 PARERI 1R) - Fasc. 12/PA/2015 per la Sesta Commissione - Nota pervenuta in data 25 marzo 2015 con la quale il Ministro della Giustizia trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS 1738 concernente: “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.”. (relatore Consigliere FANFANI, Consigliere PALAMARA) - Fasc. 15/VA/2015 per la Ottava Commissione - Nota in data 24 marzo 2015 del Ministro della Giustizia con cui si trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS 1738 concernente: “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.”. (relatore Consigliere LEONE) Le Commissioni Sesta e Ottava, visto l’art. 10 della legge n. 195 del 1958, propongono al Plenum di adottare la seguente delibera: «1. Evoluzione della percezione della funzione della magistratura onoraria in Italia ed analisi delle esperienze europee. Per Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari. Di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera, sia quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 della Costituzione), non per caso l’art. 4 del r.d. n. 12 del 1941 distingueva (e ancora distingue, non essendo stato modificato al riguardo), in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l’ordine giudiziario "è costituito" dai magistrati c.d. togati e nel secondo che "appartengono all’ordine giudiziario" anche gli altri magistrati c.d. onorari1 . 1 La disposizione così recita: Art. 4 Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. 1 99 Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone di procedere, in esercizio della riserva di legge prevista dagli artt. 102, primo comma, e 106 della Costituzione, ad una riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata l’attuale disciplina della stessa, oggi modulata differentemente, a seconda che si tratti di giudici di pace, ovvero di giudici onorari di tribunale ed, ovviamente, di vice procuratori onorari. All’uopo si vuol giungere, come di seguito sarà meglio espresso, alla condivisibile predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari. Ben vero, sino agli anni novanta del secolo scorso, ed a differenza di quanto accaduto prima della introduzione del codice del processo civile del 1942, il contributo della magistratura onoraria all’amministrazione della giustizia era di rilievo assai limitato, relegato in gran parte alla funzione svolta dal conciliatore, caratterizzata da un’estrema prossimità all’esigenze di giustizia del quivis de populo, da un giudizio radicato più sull’equità che sulla rigida e formale applicazione del diritto sostanziale, ma anche da una ridotta estensione delle controversie rimesse ratione materiae o valoris alla sua delibazione. Successivamente, la contrapposta e concorrente azione di due fattori, costituiti dall’aumento esponenziale dell’input giudiziario e dalla progressiva affermazione, prima per effetto della giurisprudenza della CEDU, quindi, per la novellazione del dato costituzionale, del principio della ragionevole durata del processo, ha reso più rilevante il sostegno 2 offerto dalla magistratura onoraria, sia nella veste di giudice di pace - figura di spessore ben più ampia rispetto al vecchio conciliatore-, sia anche come giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario, nell’amministrazione della giustizia 3 . Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. 2 Eloquenti sono le seguenti statistiche riguardante i processi pendenti per negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012: Totale Procedimenti Pendenti per i Tribunali Ordinari 3.540.340 3.486.524 3.452.487 Totale Procedimenti Pendenti per il Giudice di Pace 3.372.13 1.744.400 1.485.525 1.554.445 1.367.630 3 Le statistiche evidenziano, ad esempio, che si è passati da un percentuale del 2% dei procedimenti definiti dal giudice conciliatore (pari ad 15.788) sul totale degli affari definiti nel corso del 1978 ad una percentuale ben più ampia e tendenzialmente superiore al 30% del totale riscontrata dal 2010 in poi. 1898 2.043.155 86% 325.504 2 14% 100 Altro fattore determinante il ricorso alla magistratura onoraria è costituito dalle notorie carenze di organico del personale magistratuale 4 , destinate nel breve termine ad aggravarsi in conseguenza, per un verso, dell’accorciamento della carriera magistratuale con i conseguenti anticipati pensionamenti e, per l’altro, dei ritardi riscontrabili nella definizione delle procedure concorsuali 5 . Anche a causa delle dette vacanze in organico, l’utilizzo dei giudici onorari di tribunali e dei vice procuratori onorari in molti uffici giudiziari costituisce, in effetti, attualmente, una necessità per il regolare funzionamento degli stessi. D’altro canto, il Csm, nell’attuale quadro di difficoltà operativa della giurisdizione, nella relazione illustrativa alla circolare tabelle per il triennio 2012/2014, ha ampliato il perimetro delle materie nelle quali è possibile l’utilizzo della magistratura onoraria ed ha previsto un triplice modello di impiego, maggiormente funzionale alle esigenze degli uffici, costituito, nell’ordine: 1) dall’affiancamento al giudice togato, 2) dall’assegnazione di un ruolo in caso di significative vacanze di organico e 3) dalla destinazione in supplenza dei giudici togati, anche nei collegi 6 . Di rilievo in tale senso è anche il recente decreto ministeriale sull’ufficio del processo del primo ottobre 2015 che, nello stabilire le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ha regolato l’inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell’ufficio per il processo. L’inquadramento della materia, in relazione ai compiti istituzionali del Consiglio superiore della magistratura, non sarebbe completo se non si facesse un, sia pure breve, cenno all’esperienza europea. Il rapporto della Cepej (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia costituita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel settembre del 2002) del 2014, riferito ai 1933 1.066.900 67% 531.635 33% 1978 15.788 2% 657.415 98% 1998 317.203 22% 1.138.374 78% 2003 499.225 33% 994.387 67% 2010 463.402 34% 901.338 66% 4 Il numero posti vacanti negli uffici giudiziari è pari a 1229 magistrati. Il numero dei magistrati per i quali occorre bandire il concorso da Uditore Giudiziario è pari a 1027. 6 Cfr. Risoluzione sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale. (Risoluzione del 25 gennaio 2012) 5 3 101 dati del 2012, dimostra che i giudici non professionali o giudici laici (layjudges) sono in linea generale volontari, sono rimborsati delle spese da loro sostenute e, solo in alcuni e limitati casi, anche per il lavoro estemporaneamente reso; assumono, comunque, decisioni vincolanti nei Tribunali e possono giudicare sia all’interno delle Corti componendo i collegi formati dai giudici professionali, sia come giudici monocratici. La loro funzione è limitata prevalentemente al primo grado anche se in qualche ordinamento (Austria, Norvegia, Svezia e Svizzera) compongono pure i collegi per la seconda istanza: in nessun ordinamento fanno parte delle Corti Supreme. Il rapporto Cepej indica il rapporto fra il numero di onorari ed il numero di togati per ogni 100.000,00 abitanti: nei paesi nordici, più vicini ai sistemi di common law, il numero degli onorari è di gran lunga superiore a quello dei togati, con il picco massimo in Norvegia, dove sono stati registrati 850 onorari su 100.000,00 abitanti, mentre in Italia, invece, vi è il numero più basso di giudici onorari, e cioè 5,5, su 100.000 abitanti7 . Ritiene il Consiglio che debba considerarsi adeguatamente che il giudice non professionista (o laico) nei vari paesi europei è comunemente caratterizzato da instabilità; non si prevede né un inquadramento professionale, né una pregressa formazione finalizzata allo svolgimento dell’attività giudiziaria. L’onorarietà si fonda, in altri termini, sulla volontarietà in relazione ad una riconosciuta esperienza ed onorabilità professionale. Non si prevede, inoltre, in forma stabile alcun compenso ma solo, prevalentemente, il rimborso delle spese sostenute. Nel panorama europeo si riscontra, così, un’interazione fra un numero generalmente amplio di magistrati onorari ed un attento coinvolgimento di ciascuno di essi nella macchina giudiziaria; il tutto, comunque, trova il suo fondamento principale nella valenza etica e sociale dell’impegno onorario svolto, non vissuto come fonte di reddito esclusiva o seriamente accessoria rispetto a quella derivante dalla attività professionale o lavorativa principale. Tale rapido quadro d’insieme spiega, quindi, la particolare attenzione del Consiglio al disegno di legge delega n. 1738, tanto più che esso, come cennato, si ispira ad una logica di lungo periodo ed è volto ad offrire una stabile disciplina ad un comparto in passato spesso interessato da molteplici interventi non sempre coordinati fra loro e talvolta poco funzionali rispetto all’esigenza di dare riscontro alla crisi del servizio giustizia. 2. La magistratura onoraria nella prospettiva ordinamentale del C.S.M. 7 Nel 2015 il numero dei giudici di pace è pari a n. 1490; dei giudici onorari di tribunale è pari a n. 1940; e dei v.p.o. a n. 1691, per un totale di magistrati onorari di 5121. 4 102 L’inquadramento sopra operato consente di introdurre la decisiva considerazione, parimenti rilevante ai fini della comprensione della latitudine del presente intervento, secondo la quale il Consiglio Superiore della Magistratura esprime le proprie valutazioni sulla riforma della magistratura onoraria avendo come stella polare i valori costituzionali, al cui presidio esso è stato posto e, segnatamente, l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Tali valori, difatti, sono assicurati, anche con specifico riferimento al giudice onorario, dalle competenze del C.S.M.8 , da sempre attento ad evitarne possibili turbamenti, avendo la responsabilità di dovere proteggere beni appartenenti alla generalità dei soggetti. Vi è, d’altra parte, un rapporto sinergico tra indipendenza e autonomia della magistratura ed efficienza del servizio giudiziario. Sono valori consustanziali e l’uno alimenta e rafforza l’altro. L’inefficienza del servizio Giustizia rende residuali, puramente consolatori, i principi costituzionali; al contrario, una risposta efficace e tempestiva ai bisogni di tutela della collettività restituisce a quei valori la loro fondamentale pregnanza e concretezza. Da questo punto di vista, la valorizzazione della partecipazione alla funzione giurisdizionale dei magistrati onorari è senza dubbio un fattore essenziale per il buon funzionamento del sistema. Proprio alla luce di queste finalità, il Consiglio ritiene essenziale preservare un corretto bilanciamento tra qualità e quantità della giurisdizione, rendendo, da un lato, insuperabile la tutela dei valori fondanti dell’ordine giudiziario, dall’altro, sostenendo le esigenze pressanti di efficienza del servizio. Nella stessa traiettoria, del resto, tutta la disciplina di matrice consiliare, lungi dall’incentivare prassi distorte caratterizzate da un anarchico ed eccessivo utilizzo della magistratura onoraria al di là delle necessità imposte dalla sofferenza organizzativa degli uffici, ha da tempo inteso regolamentare l’impiego della medesima, riconducendolo - nella cornice di principi generali uniformi a livello nazionale - alla complessiva strategia organizzativa dell’ufficio, dei cui risultati e delle cui modalità di realizzazione il singolo dirigente viene chiamato a rispondere in sede di periodiche valutazioni sul suo operato. In questa stessa direzione di necessario equilibrio delle soluzioni, il Consiglio stima negativamente la compressione oltre misura dei serbatoi di reclutamento dei magistrati onorari, ma, nello stesso tempo, considera indeclinabile il controllo scrupoloso sulle posizioni di compatibilità e professionalità individuale del singolo rispetto all’incarico. 8 In tal senso Corte cost. sent. n. 72 del 1991 5 103 Rispetto allo statuto soggettivo del magistrato onorario, poi, resta imprescindibile il rispetto, in modo effettivo, dei tratti salienti che connotano strutturalmente la natura onoraria delle funzioni, all’interno del perimetro definito dalla Costituzione e dalle fonti normative europee. In particolare, il Consiglio, richiamando le autorevoli affermazioni dei Padri costituenti, per cui “onoraria” «è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita» (Giovanni Leone), ribadisce la necessità che siano sempre preservati alcuni tratti morfologici indefettibili di questa figura, quali l’occasionalità, l’accessorietà e la temporaneità dell’incarico, tenuto conto che, per la stessa tenuta costituzionale dell’impianto complessivo, qualsiasi misura organizzativa “non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati” (Corte Costituzionale sentenze n. 103 del 1998; n. 99 del 1964). Al passo con l’assetto della magistratura onoraria nella cornice europea, è del resto ben appropriato che sia la società civile a partecipare attivamente all'amministrazione della giustizia, con propri esponenti, qualificati tecnicamente, ma anche in possesso di requisiti di credibilità e vicinanza alla cittadinanza e con maggiore prossimità rispetto ad essa. L’accessorietà delle funzioni, rispetto ad una attività lavorativa principale, ne esalta positivamente la valenza di honos, quindi come contributo spontaneo, di matrice anche ideale, offerto dal cittadino, in linea con le esperienze straniere dei lay judges. In un’ottica sistemica, infine, non può essere persa l’occasione per ribadire un leit motiv del pensiero consiliare, cioè che rinsaldare efficienza e credibilità e fiducia nel sistema giudiziario italiano è una questione fondamentale per la democrazia, un imperativo categorico per tutte le istituzioni, ma il livello di inadeguatezza raggiunto dalla macchina giudiziaria non permette più di considerare esaustivo un singolo intervento riformistico, neppure quello presente, comunque congegnato, ma impone di agire tenacemente con più azioni concorrenti, con una incisiva strategia di sistema. 3. Considerazioni preliminari all’esame della disciplina del disegno di legge delega n. 1738. Naturalmente, il tentativo di dar luogo ad una organica disciplina della magistratura onoraria impone la considerazione della generale situazione della giurisdizione, sotto il profilo delle pendenze e delle sopravvenienze dei procedimenti, come pure delle scoperture di organico nella magistratura professionale e delle prospettive innescate dalle recenti riforme dirette a 6 104 ridurre, con diversi ed articolati strumenti, il numero di procedimenti esperibili innanzi alla giurisdizione. Devono, quindi, tenersi in adeguata considerazione, al fine di evitare interventi settoriali e non coordinati e la pericolosa incisione di rilevanti principi costituzionali in materia di giurisdizione, le numerose recenti riforme attinenti sia al settore del processo civile ( si pensi al rafforzamento disciplina degli istituti di mediazione ed alla riforma delle impugnazioni), sia nel settore penale (si pensi alla delega in materia di depenalizzazione contenuta nella l. 67/2014, recentemente attuata con l’approvazione di due decreti legislativi). Si tratta di riforme di grande rilievo, adottate con condivisibile lungimiranza dal Parlamento e dal Governo, perché sono destinate a ridurre sensibilmente l’arretrato, come pure il numero delle sopravvenienze e, quindi, il complessivo carico gravante sulla giurisdizione. Il Consiglio auspica, peraltro, che in tale direzione si profondano ulteriori sforzi da parte del legislatore, al fine di ridurre a fisiologia l’area dell’intervento giurisdizionale, attualmente esteso, specie in ambito penale, ad ambiti e controversie che meriterebbero ben dive rsa soluzione. Opzioni di tal genere, così come una profonda rimeditazione dell’istituto della prescrizione dei reati e del divieto di reformatio in pejus nell’appello penale, consentirebbero di meglio allocare risorse umane e materiali e, così, di procedere al fisiologico riassorbimento dei ritardi del sistema giustizia. Deve, inoltre, tenersi in considerazione la necessità, della quale, invero, deve darsi atto, il Ministro della Giustizia ha precisa contezza, di colmare i rilevanti vuoti di organico della magistratura professionale. Ed in questo senso, anche ai fini delle considerazioni da esprimersi nella presente sede, va riconosciuto che il Ministero della Giustizia, con adeguata determinazione, ha bandito un numero crescente di concorsi, ed ha, a più riprese, a mezzo dei suoi rappresentanti, assicurato un progressivo impegno in tale direzione, anche in vista delle ulteriori carenze che si registreranno a causa dell’anticipato pensionamento di numerosi magistrati, prevedendo una ulteriore accelerazione dei concorsi, destinata, nel medio periodo, a riassorbire la attuale rilevante scopertura. Sul punto il Consiglio superiore della magistratura ritiene di dover sottolineare la assoluta necessità che vengano assunti un numero di magistrati professiona li tale da coprire le attuali vacanze di organico, dovendosi evidenziare che negli ultimi dieci anni la magistratura ordinaria non è mai stata in situazione di pieno organico, essendosi registrate, per contro, costantemente vacanze per circa 1000 unità. Il Consiglio ritiene, peraltro, che una migliore complessiva produttività della magistratura togata possa essere assicurata con la auspicata riforma delle piante organiche degli uffici 7 105 giudiziari, trattandosi di riforma capace di perequare i carichi di la voro e, quindi, di consentire il pieno sfruttamento delle potenzialità dei magistrati professionali. Alla luce di quanto sopra esposto occorre tener conto che l’andamento decrescente del numero dei procedimenti determinati dalle riforme sopra indicate e il progressivo riassorbimento, a regime, nel medio lungo periodo, dei ritardi e del carico di lavoro, unito alla manifestata determinazione del Ministero della Giustizia a colmare i vuoti di organico della magistratura professionale, impone di collocare l’intervento normativo oggetto del presente parere in una prospettiva più ampia, e di calibrare la disciplina organica della magistratura onoraria in un orizzonte temporale di lungo periodo, nel quadro delle evidenti direttrici di miglioramento della ge nerale condizione della giurisdizione e nel rispetto dei principi costituzionali a presidio della autonomia ed indipendenza della magistratura. Sulla scorta di tali generali considerazioni è reso, quindi, il presente parere, il quale fa riferimento ai punti del disegno di legge che paiono di particolare rilevanza nel quadro sopra tratteggiato, non si traducendosi , quindi, in un analitico, quanto vano, esame di ogni sua singola disposizione. 4. Esame dei punti qualificanti del disegno di legge delega n. 1738. Tenuto conto della indubbia necessità di procedere ad una organica riforma nella materia della magistratura onoraria, appare, come dianzi anticipato, del tutto condivisibile la predisposizione da parte del proponente di uno statuto unico della ma gistratura onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari, unificante funzioni da costoro svolte nello statuto onorario che le contraddistingue. Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone, in effetti, come segnalato, di superare l’attuale disciplina , differentemente modulata per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari. Le figure di giudice onorario di tribunale e di viceprocuratore onorario sono fatte confluire entrambe nell’ambito dell’ufficio del giudice di pace, del quale il Ministro della giustizia provvede a stabilire la dotazione e pianta organica (art. 2 co. 1 lett.b). Sono attribuite alla magistratura onoraria giudicante tre diverse funzioni: giudice presso l’Ufficio del Processo (art. 2 co. 5, lett. a) e co. 7 lett. d), giudice presso l’Ufficio del Giudice di Pace (art. 2 co. 1 lett. a) e co. 15), giudice applicato presso il Tribunale (art. 2 co. 5, lett. b)]; come pure è previsto, che i vice procuratori onorari possano esercitare le funzioni requirenti o far parte dell’ufficio del processo. 8 106 Sul piano delle soluzioni organizzative prospettate deve, poi, salutarsi con favore la previsione dell’impiego dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell’ambito dell’ufficio del processo, trattandosi di una misura che può consentire l’avvio della operatività di un’articolazione organizzativa essenziale per un più efficace svolgimento della funzione giurisdizionale, sebbene debba segnalarsi, già in sede di delega, l’opportunità di individuare e differenziare le mansioni attribuite ai diversi soggetti chiamati ad operarvi ( cancellieri, tirocinanti, etc.). Positivo, quindi, è l’inserimento dei giudici onorari (di pace) nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario. Esso è strumentale all’ utile ausilio al giudice professionale, per la facoltà loro attribuita di compiere atti preparatori necessari o utili all’esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte. Parimenti condivisibile è la previsione secondo la quale tali attività sono da svolgere secondo le direttive stabilite dal giudice professionale , al quale il giudice onorario di pace è tenuto ad attenersi, salvo suo rifiuto, nell’espletamento dei compiti delegati. La proposta normativa è, in definitiva, da condividersi pienamente perché diretta ad arricchire e a dare attuazione alla disposizione dell’art. 50 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto la creazione, presso i tribunali ordinari e le Corte d’Appello, dell’ufficio del processo. In tal senso, essa va favorevolmente salutata quale ulteriore tassello del percorso di ammodernamento del funzionamento del sistema giudiziario, in sintonia con le esperienze di più efficienti sistemi stranieri e con alcune prassi virtuose già sperimentate in uffici italiani che hanno dimostrato come modelli organizzativi di collaborazione funzionale, attraverso la qualificata assistenza all’attività del giudice siano in grado di offrire un contributo significativo alla capacità di smaltimento degli affari. D’altra parte tale attività di affiancamento ed ausilio funzionale, oltre a contribuire alla migliore e più rapida definizione degli affari affidati al magistrato professionale, ha l’ulteriore funzione di consentire al magistrato onorario un progressivo avvicinamento all’eventuale esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie. Sono da salutare positivamente, inoltre, gli interventi diretti ad assicurare una più adeguata formazione della magistratura onoraria, seppure nel quadro della specificità della sua funzione. 9 107 Positiva è, pertanto, la previsione contenuta nell’art. 2, comma 3, lett. e) del D.D.L.(“Princìpi e criteri direttivi”), il quale stabilisce un periodo di tirocinio iniziale presso un magistrato professionale affidatario. Da salutare favorevolmente è, inoltre, la previsione di una formazione permanente dei magistrati onorari, concepita su base decentrata, secondo un modulo unificato individuato dalla Scuola superiore della magistratura (art. 2, comma 3, lett. e)), con una cadenza, semestrale. Parimenti da condividersi è la previsione, per i primi quattro anni, della esclusiva prestazione delle funzioni onorarie nell’ambito dell’ufficio per il processo (art. 2, comma 7, lett. d)), come pure (cfr. art. 2 co. 14) la partecipazione alle riunioni trimestrali organizzate, ex art. 47 ord. giud., dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. La proposta di legge merita, inoltre, apprezzamento nella parte in cui attribuisce al Presidente del Tribunale le funzioni di coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace. Egli, in particolare, è tenuto a provvedere a tutti “i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo” (art. 5 comma 1), alla predisposizione delle tabelle ed all’assegnazione degli affari (art. 5 commi 2 e 3). Il Presidente del Tribunale può, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali, all’uopo delegati. Come è noto, l’attuale assetto normativo costruisce l’Ufficio del Giudice di Pace quale entità autonoma funzionalmente ed organizzativamente, affidata alla direzione da parte del giudice di pace coordinatore, pur in presenza di una norma - l’art. 16 della Legge n. 374 del 1991 -, che attribuisce al C.S.M. la possibilità di delegare al Presidente del tribuna le territorialmente competente la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace e prevede l’“intesa” con il Presidente del Tribunale per ciò che riguarda la fissazione delle udienze (art. 15 comma 2 L. cit.). La funzione di iniziativa disciplinare è affidata al Presidente della Corte d’appello. Ciò ha provocato, in numerosi casi, una sorta di sostanziale separatezza dell’ufficio onorario rispetto a quelli professionali del circondario, rendendo più ardua la verifica trasparente della congruità del suo funzionamento – programmato secondo il sistema tabellare, dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario su proposta del Presidente della Corte d’Appello. Tale situazione non sempre ha favorito percorsi funzionali di omogeneità, coordinamento e trasparenza. Appare per questo sicuramente opportuna la riconduzione dell’ufficio alla diretta responsabilità di coordinamento organizzativo e gestione del Presidente del Tribunale, cui in ultima analisi viene attribuito il compito di responsabile dell’intero settore della giurisdizione 10 108 di primo grado nel circondario, allo scopo di garantirne la coerenza ed il coordinamento tra uffici. Venendo, poi, ad uno dei punti più qualificanti del disegno di legge, mentre deve considerarsi positivamente la volontà di determinare con maggior rigore la durata dell’incarico e la sua temporaneità, si segnala la possibilità di adottare una soluzione più conforme allo statuto onorario del magistrato, tenuto conto delle prospettive della giurisdizione quali determinate dalle più recenti riforme, dai propositi governativi in tema di copertura dell’organico dei magistrati professionali, nonché dalla attuazione, favorita anche dal disegno di legge in esame, dell’ufficio del processo. Il provvedimento in esame fissa, in particolare, la durata dell’incarico, a regime, in complessivi dodici anni (ossia quattro anni come magistrato onorario presso l’ufficio del processo e, se confermato, in quanto considerato idoneo [(art. 2 co. 7 lett. b)], ulteriori otto anni come magistrato onorario presso l’ufficio del giudice di pace (cfr. art. 2 comma 7). Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, poiché consente il concreto avvio dell’ufficio del processo, e quindi un incremento della produttività del magistrato professionale e, nel contempo, gradua , anche in funzione di una progressiva formazione, l’ingresso del magistrato onorario nella organizzazione giudiziaria, consentendogli l’esercizio delle funzioni giurisdizionali una volta trascorso un congruo periodo di affiancamento al giudice professionale. Non sembra , per contro, potersi condividere la disciplina della durata dell’incarico quale definita dal regime transitorio che consente la permanenza degli attuali magistrati onorari nella funzione per un periodo che, nel suo massimo, giunge anche a sedici anni , maggiore quindi di quello di dodici anni previsto “a regime”. Valuti in ogni caso il legislatore, le soluzioni più adatte ad evitare una eccessiva stabilizzazione , che appare poco compatibile con la natura onoraria della funzione e con l’assetto costituzionale della magistratura, anche onoraria. Per le medesime ragioni, valuti, inoltre, il legislatore, se sia opportuno prevedere - per coloro che attualmente svolgano le funzioni onorarie e che, quindi, possono fruire del regime transitorio - il divieto di proporre distinte, ulteriori o future domande di accesso alla magistratura onoraria. Appare incongrua, inoltre, la previsione della assegnazione di coloro che attualmente siano investiti delle funzioni di magistrato onorario all’ufficio del processo, atteso che tale disposizione non appare compatibile con la, invero correttamente ipotizzata, prospettiva di una progressiva formazione e della acquisizione graduale di 11 esperienza 109 nell’esercizio della funzione giurisdizionale, determinata dal passaggio dalla posizione di diretta collaborazione col giudice professionale alla assunzione di autonome funzioni giurisdizionali, seppure onorarie. Suscita, poi, perplessità la norma transitoria che, prevedendo per i magistrati che abbiano superato i 65 anni di età la possibilità di restare in servizio sino a 68 anni, dispone che per questi ultimi tre anni gli stessi siano adibiti allo svolgimento di compiti inerenti all’ufficio del processo; tale disposizione, di fatto, opera nei loro confronti una sorta di “ retrocessione” , prevedendo in tal modo che magistrati onorari già collaudati per la pregressa esperienza, di fatto vengano adibiti a compiti riservati a magistrati di prima nomina. Appare, infine, necessaria la eliminazione, ai fini dell’accesso alle funzioni onorarie, del titolo preferenziale del pregresso esercizio delle stesse. Tale elisione consente di rendere coerente il sistema di reclutamento con la proclamata temporaneità delle funzioni onorarie e con la corrispondente proposta sopra formulata di ridurre la proroga determinata dal regime transitorio, in vista di una maggiore rotazione degli aspiranti. Con riferimento alla questione del conflitto dell’attuale assetto della magistratura onoraria con la disciplina di matrice europea, non intendendosi ignorare le esigenze di una seppur parziale stabilizzazione della precarietà che il provvedimento in esame intende, evidentemente, soddisfare, si ritiene, tuttavia, di dover segnalare la inopportunità che tali istanze trovino soddisfazione in una stabilizzazione del rapporto magistratuale onorario , sembrando opportuno, piuttosto, che il legislatore le soddisfi adottando meccanismi di tutela che prevedano percorsi privilegiati di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione che richiedano competenze giuridiche significative. Nella prospettiva sopra tratteggiata, che privilegia il carattere onorario della funzione, deve considerarsi positivamente la previsione di una componente retributiva fissa, seppure graduata in funzione delle funzioni specificamente svolte. Deve rimarcarsi, tuttavia, la necessità che il sistema di retribuzione della magistratura onoraria mantenga una piena compatibilità con l’ordinamento vigente, anche alla luce del rilievo svolto dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 9 novembre 1998 n 11272 (conf. Cass., 26 gennaio 2001 n. 1088), per cui i giudici di pace nel nostro ordinamento, come in tutta Europa, sono funzionari onorari e conseguentemente godono di un trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rapporto professionale di servizio, volto al ristoro degli oneri sostenuti ( così testualmente Cass. Sez. 12 110 Un. 15 marzo 1985 n. 2016 ). Palese è, infatti, , sul punto la differenza con i magistrati ordinari per i quali il compenso ha natura retributiva (Corte Costituzionale 19.1.1995 n 15). E’ da salutare con favore la gradualità prevista nell’ammontare della indennità fissa, in relazione alle diverse funzioni da svolgersi nel percorso del magistrato onorario delineato dal disegno di legge. Appare, in particolare, del tutto condivisibile la corresponsione di una indennità più ridotta nella fase della partecipazione all’ufficio del processo ed una indennità più consistente al momento dell’esercizio, dopo il primo quadriennio, delle funzioni giurisdizionali. Si nutrono, invece, dubbi sulla bontà della previsione di una componente retributiva incentivante. Tali soluzioni retributive tendono, infatti, a privilegiare il collegamento alla mera produttività del magistrato onorario, e cioè di meccanismi che, da un lato, si prestano a strumentalizzazioni, potendo favorire la scelta del magistrato onorario di definire i procedimenti più semplici e seriali a scapito di quelli più complessi ed articolati e ,dall’altro, esaltano il parametro della mera produttività, a scapito della necessità di assicurare una adeguata qualità della decisione. In questa medesima ottica non appare apprezzabile la previsione dell’art. 2 comma 13 lett. c) del disegno di legge, nella parte in cui sottopone la corresponsione della indennità ad una verifica da parte del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica ( rispettivamente per i giudici onorari ed i vice procuratori onorari) del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, tenuto anche conto del fatto che l’indennità risulterebbe, in ogni caso, collegata ad obiettivi non determinati né uniformi per tutti i magistrati interessati. D’altro canto la scelta di assicurare la partecipazione alla funzione magistratuale onoraria sia dei professionisti che dei lavoratori dipendenti, da salutare positivamente in quanto del tutto in linea con la citata natura onoraria delle funzioni, ben conferma la connotazione della funzione in esame, nella sua specifica componente, che impone di considerare la attività giudiziaria prestata in via onoraria come accessoria rispetto alla attività professionale o lavorativa “principale” svolta da colui che riveste l’incarico. Si tratta di una scelta che, correttamente, tiene conto dell’assetto costituzionale della magistratura professionale (che impone, anche in funzione della assicurazione dello status di indipendenza ed autonomia della giurisdizione, l’accesso alla stessa per concorso pubblico ) e impone , quindi, una coerente, soluzione , invero sopra sollecitata, sia sul piano retributivo che della durata dell’incarico. Il Consiglio, infine, auspica che la razionalizzazione delle risorse riservate alla magistratura onoraria, prevista dai commi 609 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 13 111 n. 208 non determini una riduzione delle risorse disponibili per la corresponsione delle indennità ai magistrati onorari, atteso che tale evenienza potrebbe determinare una minore funzionalità complessiva del sistema giudiziario. Si collocano, poi, pienamente nella prospettiva onoraria della funzione e devono essere, quindi, integralmente condivise le previsioni che collocano la incompatibilità del giudice onorario determinata dall’esercizio della professione forense, esclusivamente a livello del circondario del tribunale. Tale soluzione si armonizza perfettamente con la natura onoraria e temporanea dell’incarico atteso che essa presuppone la individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze sociali connesse alla imparzialità del giudizio e l’assicurazione al magistrato onorario della possibilità che - essendo prestato alla funzione giurisdizionale, per l’appunto onoraria - possa, comunque, esercitare e sviluppare, anche in vista della cessazione del temporaneo incarico onorario, la professione principale , costituente la principale fonte di reddito. Deve infine, salutarsi con favore la previsione secondo la quale i doveri generali dei magistrati onorari debbono essere individuati sulla base di quelli attualmente previsti per i magistrati professionali. E’, in particolare, condivisibile, in linea di principio, la previsione dell’art. 2, co. 11, col quale si delega il Governo ad elaborare per la magistratura onoraria un assetto della materia disciplinare più vicino a quello della magistratura togata. La novella è da salutare positivamente, in quanto si propone di razionalizzare il settore disciplinare per la magistratura onoraria, ponendo fine all’iniqua alternativa “revoca dell’incarico - archiviazione”. E’, infatti, esperienza comune quella secondo la quale non tutte le condotte raggiungono un livello di gravità tale da giustificare la revoca, pur non essendo così irrilevanti da giustificare l’assenza di una sanzione. Si segnala, peraltro, l’opportunità di evitare una integrale equiparazione della normativa disciplinare dei magistrati onorari e professionali. Una diversa modulazione della disciplina delle sanzioni disciplinari sembra, infatti, imposta dalla peculiarità del carattere onorario della funzione. Nell’ambito del sistema disciplinare della magistratura professionale la graduazione ed articolazione delle sanzioni nei termini previsti dal d. lgs. 109/2006 si giustifica per la natura professionale della attività e per la esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio, indefinito nel tempo. La natura meramente onoraria della funzione esercitata e l’assenza di qualsiasi rapporto di servizio consiglia, per contro, con riferimento alla magistratura onoraria, una semplificazione sia degli illeciti che dell’apparato sanzionatorio. In particolare, da un lato sembra opportuno che quest’ultimo sia limitato alla 14 112 revoca dall’incarico, da riservarsi ai casi più gravi, e ad una sanzione minore per le condotte di minore gravità costituita dalla sospensione dalle funzioni e dalla indennità da un minimo di 1 giorno ad un massimo di mesi sei . Tale proposta di modifica si giustifica per il fatto che la natura onoraria del rapporto rende del tutto irrilevante ed inefficace la applicazione delle sanzioni dell’ammonimento e della censura, non potendo esse dispiegare alcun effetto ( come in vece avviene, in concreto, per i magistrati professionali) sul piano della autorizzazione per incarichi extra giudiziari, in tema di incarichi giudiziari di vario genere, sulla progressione di carriera o sulla assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi). Dall’altro, mentre deve salutarsi con favore una equiparazione dei doveri generali dei magistrati onorari con quelli previsti per i magistrati professionali ( cioè dei doveri attualmente previsti dall’art. 1 del D. lgs. 109/2006), non sembra opportuno che le fattispecie disciplinari dei secondi vengano automaticamente estese ai primi, apparendo consigliabile una distinta loro configurazione e modulazione che tenga conto delle specificità della natura onoraria della funzione. Inoltre, le prospettive di riduzione del carico della giurisdizione, la auspicata copertura degli organici della magistratura professionale, oltre che la rilevanza e complessità tecnica di alcune delle ulteriori materie affidate alla cognizione del giudice onorario, sembrano sconsigliare la ulteriore estensione delle competenze prevista dal disegno di legge in esame. Per contro, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di accompagnare una, eventuale e ridotta, estensione delle competenze del giudice onorario, ad un sistema procedurale estremamente semplificato, creato ad hoc per il giudice onorario ed accompagnato dalla diffusa adozione del giudizio secondo equità ( seppure conformato ai principi regolatori della materia secondo l’insegnamento di Corte Cost. n. 206/2004). Tanto potrebbe consentire una più celere definizione dei procedimenti affidati al giudice onorario rendendo maggiormente congeniali, per struttura e natura, alla funzione onoraria propria della giurisdizione in esame, il processo, come pure l’accertamento dei fatti e la decisione.» Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia. 15