dello Snals Confsal di Verona DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020
Transcript
dello Snals Confsal di Verona DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 Sede di Legnago: fax 045915907 @mail: [email protected] PEC (@mail certificata): [email protected] via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: [email protected] S C H E D A dello Snals Confsal di Verona a cura del Prof. Renzo Boninsegna La Rag.Generale Stato PREVEDE STOP AUMENTO speranza vita PER ACCEDERE ALLA PENSIONE VECCHIAIA E ANTICIPATA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 PER IL PERSONALE SCUOLA POTREBBE DIRE UN ANNO in MENO La RAGIONERIA Generale dello Stato ha pubblicato nel proprio sito web il rapporto n.17/2016 (vedasi link al termine di questa scheda) nel quale prevede un adeguamento NULLO della speranza di vita per il biennio 2019-2020. Per effetto della crisi economica la popolazione italiana trascura la prevenzione sanitaria e questo comporta un AUMENTO DELLA MORTALITA'. Pertanto come indicato nelle tabelle inserite nel citato rapporto n.17/2016 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 sarebbero validi i requisiti pensionistici attualmente vigenti: REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI ) REQUISITI PER L 'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO La previsione di un adeguamento NULLO della speranza di vita nel 2019 2020 modifica le ipotesi dell'INPS di cui al Messaggio Inps 13 aprile 2015, n. 2535 riportate nella scheda snals verona del 14/04/2015 reperibile al seguente link: http://win.snalsverona.it/snalsvr/Boninsegna/2015/nuovirequisitipensionedal2019.pdf Mentre per i dipendenti privati o i dipendenti pubblici non appartenenti al comparto scuola significa anticipare la permanenza in servizio di 5 mesi in meno (rispetto alle previsioni di cui al messaggio inps 2015) per i dipendenti della scuola potrebbe invece significare UN ANTICIPO del servizio attivo di 1 ANNO in quanto se al 31/12/2019 SI MATURANO I "NUOVI" REQUISITI RICHIESTI, la cessazione può avvennire il 1° settembre antecedente e cioè dal 01/09/2019. NOTA Entro il 31/12/2017 il MEF pubblicherà il decreto sulla "speranza di vita" 2019-2020 e solo allora si saprà se le previsioni della Rag.gen.Stato sono state "AZZECCATE" TABELLE SINOTTICHE CESSAZIONI DAL SERVIZIO COMPARTO SCUOLA DAL 01/09/2016 AL 01/09/2020 CHI MATURA IL DIRITTO ENTRO IL 31/12/2018 POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09 stesso anno alle seguenti condizioni,tenuto conto dell'aumento di 4 mesi disposto dal D.M.16/12/2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014 vedasi collegamento al termine di questa scheda. Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione (vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012) La pensione anticipata potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di: UOMINI 42 anni e 10 mesi DONNE 41 anni e 10 mesi requisiti da possedersi entro il 31/12 dell'anno cessazione (vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012) Nel calcolo dell'anzianità contributiva sono utili tutti i periodi di effettivo servizio quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi. CHI MATURA IL DIRITTO dal 01/01/2019 al 31/12/2020 POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09 stesso anno come ipotizzato dalla Rag.generale Stato nel rapporto n.17/2016 Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione (vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012) La pensione anticipata potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di: UOMINI 42 anni e 10 mesi DONNE 41 anni e 10 mesi requisiti da possedersi entro il 31/12 dell'anno cessazione (vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012) ATTENZIONE S T O P agli ARROTONDAMENTI Messaggio Inps 30 aprile 2015, n. 2974 DAL 01/01/2012 non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata. Con messaggio Inps 30/04/2015,n.2974 ( non pubblicato sul sito web dell'INPS) ma consultabile in rete nei siti "specializzati", viene precisato: si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O.(compresi quindi i dipendenti della scuola -CASSA STATO-) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - DAL 01/01/2012 non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata. IN ALTRE PAROLE…………. FINO AL 31/12/2011 Come previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 se i giorni dell'anzianità contributiva erano superiori a 15 si arrotondava si aggiungeva un mese in più. Esempio: Si poteva conseguire la pensione per limiti di servizio non con 40 anni ma con 39aa 11mm 16gg oppure si poteva avere una pensione di vecchiaia (se in possesso di contribuzione al 31/12/1992) non con 15 anni ma con 14aa 11mm 16gg. o se non in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992 non con 20 anni ma con 19aa 11mm 16gg. dal 01/01/2012 Per la pensione anticipata l’anzianità utile per diritto pensione deve essere interamente maturata. dal UOMINI DONNE 01/01/2012 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi 41 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Per la pensione di vecchiaia l’anzianità utile per diritto pensione deve essere interamente maturata. cioè 20 ANNI ESATTI DI CONTRIBUTI UTILI e NON 19aa 11mm 16gg. ATTENZIONE Per il personale comparto scuola i citati requisiti sono da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione (vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012) ma………… potrebbe capitare che per effetto di qualche giorno di aspettativa non retribuita o per assenza ingiustificata (esempio non presenza in casa alla visita fiscale per malattia) AL 31/12/2019 l'aspirante alla pensione abbia se maschio 42aa 9mm 29gg per 1 giorno mancante potrà conseguire la pensione dal 01/09/2020 e NON dal 01/09/2019 Per questi motivi …………. Si consiglia pertanto di prenotare un appuntamento presso la sede SNALS di Verona o Legnago per il ……… CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest.ex INPDAP-cassa Stato- e valutare se è necessario riscattare qualche periodo o servizio. per NON ANDARE IN PENSIONE UN ANNO PIU' TARDI Collegamenti ai documenti: Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33 (cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK) D.M.16/12/2014 Rapporto n.17 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-30&atto.codiceRedazionale=14A09922&elenco30giorni=false http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2016/Rapporto_n_17.pdf a cura del Prof.Renzo Boninsegna alle ore scheda redatta il giorno 13:10:45 giovedì 18 agosto 2016