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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it
Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale
e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)
Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046
NOTA INFORMATIVA
PRODOTTO LEASING IMMOBILIARE
(ai sensi dellʼarticolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dallʼISVAP, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dellʼISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULLʼIMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano del Gruppo assicurativo UNIPOL (iscritto
allʼAlbo dei gruppi assicurativi al n. 046).
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 64021.
Sito Internet: www.milass.it.
E-mail: [email protected]
La Società è autorizzata allʼesercizio dellʼattività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984
pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle
imprese di assicurazione presso lʼISVAP al n. 1.00010.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dellʼImpresa (dati aggiornati a 04.2011)
In base allʼultimo bilancio approvato il patrimonio netto dellʼImpresa è pari ad € 977.710.929, con capitale sociale pari ad € 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 604.028.328.
Lʼindice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra lʼammontare del margine di solvibilità disponibile e lʼammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a
117,6%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente
Nota sono pubblicati sul sito della Societaʼ www.milass.it.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Nella presente nota e nella Polizza si intendono per :
- Assicurato / Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dallʼAssicurazione
- Assicurazione: il contratto di Assicurazione
- Conduttore: il locatario dei Fabbricati assicurati
- Contraente: il soggetto che stipula lʼAssicurazione
- Franchigia: lʼimporto fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dellʼAssicurato
- Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
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- Polizza: il documento che prova lʼAssicurazione
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Scoperto: la percentuale dellʼimporto liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dellʼAssicurato
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Società: lʼimpresa assicuratrice
- Atti di terrorismo: qualsiasi atto, ivi compreso lʼuso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento a collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa lʼintenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
- Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità
- Fabbricato: lʼintera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed
igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dʼaria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Salvo patto speciale, si intende Assicurato esclusivamente il Fabbricato come risultante dal contratto di leasing
indicato nella scheda di Polizza, rimanendo escluse le migliorie e le opere addizionali, anche di impiantistica,
non apportate dallʼAssicurato / Locatore.
- Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- Incombustibili - Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di
fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Cento Studi ed Esperienze del
Ministero dellʼInterno.
- Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo o del “colpo dʼariete” non sono considerati Scoppio.
- Tetto: lʼinsieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli
agenti atmosferici.
- Cose: i beni materiali e gli animali
II contratto viene offerto con tacito rinnovo.
3.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato allʼassicurazione di fabbricati oggetto di un contratto di locazione finanziaria, concesso
da un Locatore ad un Conduttore.
LʼAssicurazione copre i danni materiali e diretti, espressamente indicati, che può subire il fabbricato assicurato concesso in locazione al Contraente per effetto del contratto di leasing; lʼAssicurazione può comprendere
anche una sezione di Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.), che offre allʼAssicurato una copertura per il
risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti ad un fatto accidentale ed a lui imputabili in qualità di proprietario del Fabbricato assicurato.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o
condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento
dellʼindennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle norme che regolano lʼAssicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo,
nonché Scoperti (espressi in percentuale dellʼimporto liquidabile, con o senza minimi in Euro) e
Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dellʼIndennizzo/Risarcimento;
per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle norme che regolano lʼAssicurazione
e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, indennizzo corrisposto: Euro 300.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20%,
indennizzo corrisposto: Euro 400.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, indennizzo corrisposto: Euro 300.
Esempio di limite massimo di Indennizzo/Risarcimento pari a Euro 6.000, danno indennizzabile pari a
Euro 8.000, Indennizzo corrisposto: Euro 6.000.
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Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dellʼimporto che doveva essere
assicurato (assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui allʼart. 1907 del codice civile; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dallʼart. 23 – Assicurazione parziale e
deroga alla regola proporzionale, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4.
Dichiarazioni dellʼassicurato in ordine alle circostanze del rischio -Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di
conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto allʼIndennizzo/Risarcimento o
la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti
di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dallʼart. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto allʼIndennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dellʼart. 1898 del
codice civile. Eʼ altresì possibile comunicare lʼavvenuta diminuzione del rischio: in tal caso si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 4 – Aggravamento del rischio, e 5 –
Diminuzione del rischio, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione delle caratteristiche
del Bene assicurato, rispetto a quelle dichiarate nella scheda di Polizza, che comporti una maggiore o minore
pericolosità dello stesso. Ad esempio costituisce aggravamento del rischio se si dichiara che il Fabbricato viene
destinato ad uffici mentre successivamente viene destinato ad esercizi commerciali.
6.
Premi
La periodicità del pagamento del premio è annuale.
II premio può essere corrisposto in contanti, nel limiti previsti dalla normativa vigente e dallʼart. 47 del
Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso lʼintermediario.
Premesso che II Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un
aumento sul Premio annuo del: 2 % semestrale — 2,5 % quadrimestrale — 3 % trimestrale.
AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, lʼintermediario illustra
al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.
7.
Rivalse
AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita diritto di rivalsa nei confronti dei
responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dallʼart. 1916 del codice civile e salvo
quanto previsto dallʼart. 14 - Rinuncia alla rivalsa, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
8.
Diritto di recesso
AVVERTENZA: in caso di sinistro la Società può recedere dal contratto, nei rispetto del termini previsti
dellʼ art 6 - Recesso in caso di Sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora la durata del contratto superi i clnque anni, lʼAsslcurato, trascorso il quinquennio , ha la
facoltà di recedere dal contratto con preavviso previsto dallʼart. 1899 del codice civile.
9.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dellʼarticolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello
relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda.
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Nellʼ assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento allʼAssicurato o ha promosso contro questo lʼazione.
LʼAssicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro tre giorni da quando ne è venuto
a conoscenza, pena la perdita del diritto allʼIndennizzo / Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dellʼart. 1915
del codice civile.
10.
Legge applicabile al contratto
Ai sensi dellʼart. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio
è ubicato in Italia.
Eʼ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti
derivanti dallʼapplicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dallʼordinamento italiano.
11.
Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.
Sinistri - Liquidazione dellʼindennizzo
AVVERTENZA: lʼAssicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne notizia entro tre giorni
alla Società o allʼintermediario e deve al più presto inviare alla Società o allʼintermediario, mediante
lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto.
Per gli aspetti di maggior dettaglio sullʼintera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt.
18 - Obblighi in caso di Sinistro, 19 - Esagerazione dolosa del danno, 20 – Procedura per la valutazione
del danno, 21 Mandato dei periti, 22 – Valore dei Fabbricati e determinazione del danno, 23 –
Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale, 24 – Limitazione dellʼAssicurazione in caso
di esistenza di altre assicurazioni, 25 - Limite massimo dellʼIndennizzo, e 26 – Pagamento
dellʼIndennizzo, delle Norme che regolano lʼAssicurazione Incendio, e dagli artt. 29 – Obblighi in caso
di Sinistro, e 30 – Gestione delle vertenze dei danni – Spese legali, delle Norme che regolano
lʼAssicurazione Responsabilità Civile verso Terzi.
13.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti
Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze
Fax: (+39) 055-4792044
E-mail: [email protected]
Qualora lʼesponente non si ritenga soddisfatto dellʼesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi allʼISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 –
00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando lʼesposto con la copia del reclamo presentato alla
Società e dellʼeventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta lʼoperato, breve descrizione del motivo della lamentela
ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per lʼaccertamento dellʼosservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente allʼISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire lʼAutorità Giudiziaria
(in tal caso il reclamo esula dalla competenza dellʼISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la
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risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il
reclamo allʼISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm),chiedendo lʼattivazione della
procedura FIN.NET.
14.
Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rapresentante legale
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 12.2010
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