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NOTA INFORMATIVA
Rischi Ordinari - Polizza di Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni
( ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del
Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 )
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA - società per azioni di diritto italiano soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Sede Legale in Milano: 20161 - Via Senigallia 18/2, tel. (+39) 02/64021
Direzione di Trieste: 34123 - Riva Tommaso Gulli 12, tel. (+39) 040/3190.111
Sito Internet: www.milass.it
E-mail: [email protected]
La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. 26/11/1984 pubblicato
sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell’Albo delle
Imprese di Assicurazione presso l’ISVAP al n. 1.00010.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2012)
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad 977.710.929, con
capitale sociale pari ad 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad 604.028.328.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla
gestione dei rami danni è pari a 117,6% .
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute
nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.milass.it.
In caso di polizza in coassicurazione diretta ex art. 1911 del codice civile le informazioni sopra
indicate relative alle compagnie coassicuratrici possono essere acquisite nei loro siti internet.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di
assicurazione:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
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Contenuto I beni posti sottotetto inerenti l’attività dichiarata e meglio specificata, sulla base delle
definizioni specificate dai relativi settori di rischio, nell’intercalare 0919/i che forma parte integrante
del presente contratto.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Esplodenti Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione
b) per azione meccanica o termica esplodono
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel
relativo allegato A.
Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in misura fissa, che rimane a carico
dell’Assicurato.
Implosione Il cedimento – non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di
manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione
interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Muro pieno Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio,
di spessore non inferiore a 12 cm o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di
spessore non inferiore a 20 cm.
Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le
aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei
condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da
serramenti interamente metallici e privi di luci.
Muro tagliafuoco Muro divisorio continuo atto ad impedire, per un tempo predeterminato, il
passaggio delle fiamme e la trasmissione del calore allo scopo di evitare la propagazione
dell’incendio tra gli ambienti da esso separati. Il muro tagliafuoco deve essere elevato da terra,
costruito in calcestruzzo e/o laterizio e di spessore non inferiore a 15 cm di materiali incombustibili
naturali od artificiali o in pietre di spessore non inferiore a 25 cm.
Nel muro tagliafuoco è tollerata l’esistenza di:
• pannelli in vetro armato a doppia parete facenti corpo con la muratura purché di superficie
unitaria non superiore a 2 m2 e distanziati tra loro di almeno 5 m;
• aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei
condotti per fluidi, purché adeguatamente sigillate con materiali incombustibili. Nelle condotte di
aerazione, condizionamento e simili devono essere previste in corrispondenza del muro stesso
serrande almeno REI 120, a chiusura automatica;
• aperture presidiate da “serramenti automatici di sicurezza” classificati almeno REI 240.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
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Scoperto Percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto
a esplosione.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA.
Solai Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti
atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI SETTORI RISCHI CIVILI ED AGRICOLI
Arredamento domestico Complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, oggetti
di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di
inerente all’abitazione.
Attrezzature ed arredamento Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d’ufficio, scaffalature,
banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di
condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant’altro di simile
normalmente pertinente all’esercizio.
Fabbricato L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate,
impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di
condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale
mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione,
affreschi e statue non aventi valore artistico; sono compresi parquet, tappezzerie e moquette
facenti parte della proprietà del fabbricato. I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:
• Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in
materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno.
A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
• Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto
in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti;
• Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai,
pareti esterne e tetto comunque costruiti;
• Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.
Infiammabili
• Gas combustibili;
• sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad
eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 –
allegato V.
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DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL SETTORE RISCHI COMMERCIALI PICCOLE INDUSTRIE E
RISCHI VARI
Apparecchiature elettroniche Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e
di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non
al servizio di singole macchine; personal computers e minielaboratori con capacità di memoria
centrale superiore ad un megabyte.
Arredamento Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo.
Arredamento domestico Complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, oggetti
di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di
inerente all’abitazione.
Attrezzature Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e
montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri
impianti indicati sotto la denominazione macchinario ad esclusione delle macchine, attrezzi,
utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.
Fabbricato L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi
ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per
illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi,
affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione
macchinario, attrezzature, arredamento.
Infiammabili Sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni
idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti
caratteristiche:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria,
spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato
V.
Macchinario Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di
sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e
di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di
segnalazione e comunicazione; aItri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato;
mobilio ed arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e
dipendenze d’industria.
Macchine mordenti legno Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli,
segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un
solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
Merci Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti,
scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le
imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Merci speciali
– celluloide (grezza ed oggetti di);
– espansite;
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– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
– materie plastiche espanse od alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati
quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Rischio singolo Il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza
minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti alla attività
di un unico imprenditore.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale con possibilità però per il Contraente e la
Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: In caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata
dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto
dall’art. 6 “Tacito rinnovo” delle condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto per garantire abitazioni, esercizi commerciali, piccole industrie ed altri enti
vari con particolari caratteristiche costruttive e/o destinazioni d’uso contro i rischi derivanti da
incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio ed altri numerosi eventi, secondo quanto
indicato all’ art. 10 “ Oggetto dell’assicurazione “ delle condizioni di assicurazione.
Sono assicurabili, se specificatamente richiamate in polizza, ulteriori garanzie quali fenomeno
elettrico, eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici, terremoto, alluvioni, inondazioni,
allagamenti, rottura lastre e cristalli ed altre varie secondo quanto previsto dalle “Condizioni
Particolari” delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di
operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o
il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a
quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma
dell’art. 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.
AVVERTENZA: Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di
Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile con o senza
minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento
dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle
condizioni di assicurazione e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente
in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 500,00, Franchigia pari ad Euro 200,00,
Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00.
Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10%, Indennizzo
corrisposto pari ad Euro 450,00.
Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10% minimo Euro
200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00.
Esempio di Scoperto con minimo e massimo: danno pari ad Euro 300.000,00, Scoperto 10%
minimo Euro 10.000,00 massimo Euro 25.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro
275.000,00.
Esempio di Limite massimo di Indennizzo: danno pari ad Euro 60.000,00, Limite di
indennizzo pari a Euro 50.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 50.000,00.
Nella garanzia trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile
in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’indennizzo; per
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gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 19 “Assicurazione
parziale - deroga alla proporzionale” delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto
all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893
e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto
dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle condizioni di
assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la
possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del
contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta
diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla
base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’ art. 4 “Aggravamento e
diminuzione del rischio” delle condizioni di assicurazione.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione delle
caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato o dell’attività ivi esercitata, rispetto a quelle
dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni
cagionabili ai beni assicurati. Ad esempio si dichiara in polizza che il fabbricato assicurato presenta
la copertura del tetto in materiali incombustibili mentre la stessa viene sostituita con materiali
combustibili o viceversa.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47
del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e
attivati presso l’intermediario.
Il Premio - se superiore ad Euro 100 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (senza
aumento del premio annuo lordo). L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto
l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è
stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione,
che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art.
1899, 1° comma, del codice civile).
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei
confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916
del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi ed alle
condizioni illustrate dall’art. 34 “Rinuncia alla rivalsa” delle condizioni di assicurazione.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto,
nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 5 “Recesso in caso di sinistro” delle
condizioni di assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il
Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con
preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da
quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
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Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
L’assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro 3 giorni da quando ne
è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai
sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge
italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi
comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza
delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento
italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della
garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società a
pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la
ricerca del danno sono a carico della Società, entro i limiti previsti – se è stata acquistata la
garanzia prevista alla “Condizione Particolare A – Spese di ricerca e riparazione” delle
condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull’intera procedura
liquidativa si rinvia a quanto previsto dall’art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” delle
condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a :
Società: Milano Assicurazioni S.p.A.
Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti
Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze
Fax: (+ 39) 055 - 4792044
E-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia
del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale
recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del
motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le
relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore
vanno presentati direttamente all’ISVAP.
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Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità
Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali
reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente
domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero
competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm ) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il legale rappresentante
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Amministratore Delegato
dott. CARLO CIMBRI
Data aggiornamento Nota informativa (escluso paragrafo A.2): 01/2013
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