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NOTA INFORMATIVA Rischi Ordinari - Polizza di Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni ( ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 ) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA - società per azioni di diritto italiano soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sede Legale in Milano: 20161 - Via Senigallia 18/2, tel. (+39) 02/64021 Direzione di Trieste: 34123 - Riva Tommaso Gulli 12, tel. (+39) 040/3190.111 Sito Internet: www.milass.it E-mail: [email protected] La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’ISVAP al n. 1.00010. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2012) In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad 977.710.929, con capitale sociale pari ad 373.682.601 e totale delle riserve patrimoniali pari ad 604.028.328. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 117,6% . Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società www.milass.it. In caso di polizza in coassicurazione diretta ex art. 1911 del codice civile le informazioni sopra indicate relative alle compagnie coassicuratrici possono essere acquisite nei loro siti internet. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Pagina 1 di 8 Contenuto I beni posti sottotetto inerenti l’attività dichiarata e meglio specificata, sulla base delle definizioni specificate dai relativi settori di rischio, nell’intercalare 0919/i che forma parte integrante del presente contratto. Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. Esplodenti Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Implosione Il cedimento – non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Muro pieno Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 12 cm o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. Muro tagliafuoco Muro divisorio continuo atto ad impedire, per un tempo predeterminato, il passaggio delle fiamme e la trasmissione del calore allo scopo di evitare la propagazione dell’incendio tra gli ambienti da esso separati. Il muro tagliafuoco deve essere elevato da terra, costruito in calcestruzzo e/o laterizio e di spessore non inferiore a 15 cm di materiali incombustibili naturali od artificiali o in pietre di spessore non inferiore a 25 cm. Nel muro tagliafuoco è tollerata l’esistenza di: • pannelli in vetro armato a doppia parete facenti corpo con la muratura purché di superficie unitaria non superiore a 2 m2 e distanziati tra loro di almeno 5 m; • aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi, purché adeguatamente sigillate con materiali incombustibili. Nelle condotte di aerazione, condizionamento e simili devono essere previste in corrispondenza del muro stesso serrande almeno REI 120, a chiusura automatica; • aperture presidiate da “serramenti automatici di sicurezza” classificati almeno REI 240. Polizza Il documento che prova l’assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Pagina 2 di 8 Scoperto Percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato. Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA. Solai Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Tetto Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI SETTORI RISCHI CIVILI ED AGRICOLI Arredamento domestico Complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di inerente all’abitazione. Attrezzature ed arredamento Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant’altro di simile normalmente pertinente all’esercizio. Fabbricato L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato. I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi: • Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto; • Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti; • Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti; • Quarta Classe: fabbricato comunque costruito. Infiammabili • Gas combustibili; • sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; • sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V. Pagina 3 di 8 DEFINIZIONI SPECIFICHE DEL SETTORE RISCHI COMMERCIALI PICCOLE INDUSTRIE E RISCHI VARI Apparecchiature elettroniche Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte. Arredamento Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo. Arredamento domestico Complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di inerente all’abitazione. Attrezzature Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni. Fabbricato L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzature, arredamento. Infiammabili Sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche: – gas combustibili; – liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; – ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; – sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; – sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. Macchinario Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; aItri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobilio ed arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d’industria. Macchine mordenti legno Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW. Merci Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. Merci speciali – celluloide (grezza ed oggetti di); – espansite; Pagina 4 di 8 – schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; – materie plastiche espanse od alveolari; – imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Rischio singolo Il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti alla attività di un unico imprenditore. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo. AVVERTENZA: In caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 6 “Tacito rinnovo” delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto per garantire abitazioni, esercizi commerciali, piccole industrie ed altri enti vari con particolari caratteristiche costruttive e/o destinazioni d’uso contro i rischi derivanti da incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio ed altri numerosi eventi, secondo quanto indicato all’ art. 10 “ Oggetto dell’assicurazione “ delle condizioni di assicurazione. Sono assicurabili, se specificatamente richiamate in polizza, ulteriori garanzie quali fenomeno elettrico, eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici, terremoto, alluvioni, inondazioni, allagamenti, rottura lastre e cristalli ed altre varie secondo quanto previsto dalle “Condizioni Particolari” delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: La garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. AVVERTENZA: Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati Limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: danno pari ad Euro 500,00, Franchigia pari ad Euro 200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00. Esempio di Scoperto senza minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10%, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 450,00. Esempio di Scoperto con minimo: danno pari ad Euro 500,00, Scoperto 10% minimo Euro 200,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 300,00. Esempio di Scoperto con minimo e massimo: danno pari ad Euro 300.000,00, Scoperto 10% minimo Euro 10.000,00 massimo Euro 25.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 275.000,00. Esempio di Limite massimo di Indennizzo: danno pari ad Euro 60.000,00, Limite di indennizzo pari a Euro 50.000,00, Indennizzo corrisposto pari ad Euro 50.000,00. Nella garanzia trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente riduzione dell’indennizzo; per Pagina 5 di 8 gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 19 “Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale” delle condizioni di assicurazione. 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’ art. 4 “Aggravamento e diminuzione del rischio” delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato o dell’attività ivi esercitata, rispetto a quelle dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili ai beni assicurati. Ad esempio si dichiara in polizza che il fabbricato assicurato presenta la copertura del tetto in materiali incombustibili mentre la stessa viene sostituita con materiali combustibili o viceversa. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Il Premio - se superiore ad Euro 100 annuali - può essere frazionato in rate semestrali (senza aumento del premio annuo lordo). L’eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza. AVVERTENZE: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comma, del codice civile). 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi ed alle condizioni illustrate dall’art. 34 “Rinuncia alla rivalsa” delle condizioni di assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 5 “Recesso in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Pagina 6 di 8 Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. L’assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società a pena di decadenza entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno sono a carico della Società, entro i limiti previsti – se è stata acquistata la garanzia prevista alla “Condizione Particolare A – Spese di ricerca e riparazione” delle condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall’art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a : Società: Milano Assicurazioni S.p.A. Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti Indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 Firenze Fax: (+ 39) 055 - 4792044 E-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP. Pagina 7 di 8 Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm ) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Amministratore Delegato dott. CARLO CIMBRI Data aggiornamento Nota informativa (escluso paragrafo A.2): 01/2013 Pagina 8 di 8