trasformazione di associazioni tra professionisti in stp

Transcript

trasformazione di associazioni tra professionisti in stp
TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI IN S.T.P.
Dott. Sebastiano Deias
Dott. Sergio Mura
Cagliari, 14 Giugno 2016
2
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI
L’associarsi di due o più
professionisti in un’associazione
professionale è una facoltà
espressamente consentita dalla
legge 1815 del 1939.
L’associazione professionale è
un contratto associativo atipico.
Ha come oggetto l’obbligo di:
Con questo tipo di associazione non viene
a crearsi un nuovo soggetto giuridico.
Infatti ogni professionista coinvolto
mantiene la propria individualità sia
nei rapporti con i clienti, sia per
quanto riguarda i doveri, sia rispetto ai
rapporti con l’ordine a cui appartiene.
Cooperare all’attività
degli altri associati;
Ripartire interamente, in
base a quote prefissate, i
compensi percepiti;
Assumere in solido le
obbligazioni
nascenti
dall’attività svolta.
3
La costituzione di un’associazione professionale può avvenire con una
scrittura privata con firma autenticata oppure con un atto pubblico.
L’atto deve poi essere comunicato agli ordini
professionali competenti (solo per quelle
professioni però che prevedono l’iscrizione a
un albo professionale).
Obblighi degli associati:
Diritti degli associati:
1- Effettuazione dei
conferimenti.
Divieto di servirsi
dei beni sociali per
fini personali.
3- Obblighi relativi
all’esercizio
dell’attività
professionale
in
forma individuale…
Infatti
con
una
clausola
espressa
inserita nel contratto
si potrebbe limitare
in
vari
modi
l’esercizio
dell’attività
professionale
in
forma individuale.
1Partecipare
all’amministrazione
dell’associazione…
…come
regola
generale spetta a
ciascun associato la
possibilità
di
amministrare
disgiuntamente dagli
altri.
2- Partecipare agli
utili.
3- Vedersi liquidata
la propria quota in
caso di recesso.
4
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
La società tra professionisti non è una tipologia societaria
a sé stante.
Essa quindi è disciplinata dalle norme del codice civile
previste per il tipo sociale scelto dai soci.
Le S.T.P. possono quindi essere costituite nella forma di:
A- Società di persone;
B- Società di capitali;
C- Società cooperative.
La S.T.P. deve essere iscritta nel
registro delle imprese nella sezione
ordinaria prevista per il tipo societario
scelto.
La S.T.P. deve inoltre essere iscritta
nella sezione speciale del registro
delle imprese; ciò ai fini:
1- Di certificazione
anagrafica.
2- Di
notizia.
pubblicità
5
Una prima interpretazione è quella in base alla quale
l’associazione professionale è assimilabile alla società
semplice, visto che ha per oggetto lo svolgimento di
un’attività si economica, ma non commerciale.
L’interpretazione prevalente è però quella in base alla
quale l’associazione professionale viene considerata un
contratto associativo atipico e quindi è si possibile la
trasformazione dell’associazione professionale in S.T.P.,
solo però secondo le modalità della trasformazione
eterogenea atipica.
In tal senso quindi ai fini della
concretizzazione della trasformazione
è necessario un quorum costitutivo
pari a ¾ degli associati; il quorum
deliberativo invece è pari alla
maggioranza dei presenti.
La trasformazione produce poi gli
effetti specificati dall’articolo 2498
del codice civile:
“Con la
trasformazione
l’ente
trasformato conserva i diritti e gli
obblighi e prosegue in tutti i rapporti,
anche processuali, dell’ente che ha
effettuato la trasformazione”.
La trasformazione può poi avere luogo
solo nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 2500 novies del c.c.
E cioè la trasformazione diviene
efficace solo una volta che sono
trascorsi 60 giorni dall’iscrizione della
delibera nel registro delle imprese.
I creditori, entro tale termine, possono
fare opposizione.
6
Secondo l’interpretazione in base alla quale
invece l’associazione tra professionisti è
assimilabile alla società semplice…
…il passaggio da associazione
professionale a STP viene inteso come
trasformazione omogenea progressiva…
Ai fini dell’approvazione della delibera
di trasformazione è necessario il parere
favorevole della maggioranza dei soci
(calcolata in base alle alla parte attribuita
a ciascuno di essi negli utili).
I creditori sociali possono presentare
opposizione contro tale decisione.
Al socio che non ha concorso alla
definizione di tale decisione spetta però
il diritto di recesso.
La delibera produce i suoi effetti solo dal
momento in cui viene iscritta nel registro
delle imprese.