Diapositiva 1 - Camere di Commercio

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Diapositiva 1 - Camere di Commercio
La composizione della crisi
da sovraindebitamento
Giugno 2016
Via dei Paradisi, 15/3
38122 Trento
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SOMMARIO
1. Gli organi del procedimento
2. Il piano del consumatore
3. L’accordo di ristrutturazione
3. La liquidazione e l’esdebitazione
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L. 3/2012 (modificata ed integrata dal D.L. 179/2012,
conv. in L. 221/2012)
Disciplina organica delle procedure per regolare la
crisi “da sovraindebitamento”;
 D.M. 24 settembre 2014, n. 202
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel
registro degli organismi di composizione della crisi
da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 15 della L.
3/2012.
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1. GLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Ruolo, professionalità, conflitti di interesse
 Maggior semplicità dell’apparato previsto nelle procedure di
sovraindebitamento rispetto alle procedure «tradizionali»:
1. Autorità giudiziaria
Tribunale in composizione
monocratica
2. Componente «tecnica»:
 Procedura di accordo e piano
 Procedura di liquidazione
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Organismi di
composizione
della crisi
Liquidatore
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SEGUE
1) FUNZIONI E POTERI DEL GIUDICE
 La legge 3/2012 ha attribuito al Giudice monocratico un
ruolo di primo piano in tutte le fasi del procedimento di
composizione della crisi;
 Il Giudice è titolare di diverse funzioni:
 Funzioni decisorie;
 Funzioni di controllo;
 Funzioni tutorio-amministrative.
 La funzione principale è indubbiamente quella decisoria;
 Rilievo centrale della decisione in ordine all’ammissione del
debitore sovraindebitato alla procedura.
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SEGUE
DECISIONE SULL’APERTURA DELLA PROCEDURA
 Valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi
ed oggettivi per l’ammissibilità delle domande e l’apertura
della procedura:
 Requisiti soggettivi:
 Imprenditore non fallibile (o consumatore);
 Non immeritevolezza (per il solo consumatore);
 Non aver il debitore compiuto atti fraudolenti;
 Requisiti oggettivi:
 Sovraindebitamento;
 Veridicità dei dati;
 Fattibilità del piano.
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SEGUE
SINDACATO SULLA FATTIBILITA’ DEL PIANO
 Silenzio della legge sull’estensione del sindacato del giudice sulla
fattibilità del piano: possibilità di sindacato nel merito?
1. Estensibilità delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Sez. Un. 23 gennaio 2013, n. 1521) in
materia di concordato preventivo;
2. Possibilità per il giudice di operare sin da subito un sindacato di
merito sul contenuto della proposta in forza dell’espresso
richiamo che l’art. 10 (Procedimento) opera all’art. 8 (Contenuto
dell’accordo o del piano del consumatore).
Persistenza di incertezze interpretative nella prassi
giurisprudenziale.
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SEGUE
2) GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)
 Organismi stabilmente destinati all’erogazione del servizio
di gestione della crisi da sovraindebitamento;
 Non si può accedere alle procedure di sovraindebitamento
se non con l’assistenza, sin da subito, di un organismo di
composizione della crisi (art. 7, comma 1);
 Protagonisti assoluti delle procedure di composizione
della crisi.
Titolarità di una pluralità di funzioni eterogenee:
rischio di conflitto di interessi
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SEGUE
a. SOGGETTI
L. 3/2012 – art. 15
 Soggetti iscritti in un apposito registro;
 Che offrano garanzie di indipendenza e professionalità.
 Enti pubblici (purché non gravino sulla finanza pubblica);
 Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di
Commercio;
 Segretariato sociale ex L. 328/2000;
 Organismi costituiti da ordini professionali di avvocati,
commercialisti ed esperti contabili, notai;
 Professionista o società tra professionisti in possesso dei
requisiti dell’art. 28 L.F. nominati dal Presidente del
Tribunale o da giudice da lui delegato (art. 15, comma 9).
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SEGUE
a. SOGGETTI
D.M. 202/2014 (Regolamento)
in vigore dal 10 febbraio 2015
 Sono iscritti di diritto nel registro (sez. A):
 Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di
Commercio (ex L. 580/1993);
 Segretariato sociale (ex L. 328/2000);
 Ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti, notai).
art. 4, comma 2 Regolamento
Iscrizione su semplice domanda anche se si tratta
di soggetti associati tra loro.
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SEGUE
a. SOGGETTI
D.M. 202/2014 (Regolamento)
in vigore dal 10 febbraio 2015
 Sono iscritti a domanda nel registro (sez. B):





Comuni;
Province;
Città metropolitane;
Regioni;
Istituzioni universitarie pubbliche.
enti pubblici
l’iscrizione degli organismi costituiti presso gli enti
pubblici è subordinata alla verifica del rispetto di
determinati requisiti elencati all’art. 4, comma 3 Reg.
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DEFINIZIONI (ART. 2 D.M. 202/2014)
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla
legge e dal presente regolamento che, anche in via non
esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di
gestione della crisi da sovraindebitamento;
Almeno cinque Gestori della crisi per ogni OCC
GESTORE DELLA CRISI
la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la
prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione
del patrimonio del debitore.
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b. REQUISITI SOGGETTIVI DEL GESTORE
DELLA CRISI
Art. 4 comma 5 Regolamento
 Titolo di studio: essere in possesso di laurea magistrale o titolo di
studio equivalente in materia economica o giuridica;
 Formazione specifica (200 ore): partecipazione a corsi di
perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle Camere di
Commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le
università pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore
nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento;
 Tirocinio di 6 mesi: presso uno o più organismi, curatori fallimentari,
commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge
fallimentare, professioni delegati per le operazioni di vendita nelle
procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere le
funzioni di liquidatore ex art. 15;
 Aggiornamento biennale (40 ore): presso ordini professionali o
università pubbliche o private.
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b. REQUISITI SOGGETTIVI DEL
PROFESSIONISTA - GESTORE
Art. 4 comma 6 Regolamento
Agevolazioni ed esenzioni per i professionisti
 Durata dei corsi di perfezionamento: 40 ore;
 Non si applicano ai professionisti (avvocati, notai, dottori
commercialisti) le disposizioni previste per il tirocinio.
Gli ordinamenti professionali possono individuare
specifici casi di esenzione dall’applicazione delle
disposizioni relative a formazione ed aggiornamento
ovvero fissare appositi criteri di equipollenza tra i corsi di
formazione/aggiornamento previsti dal Regolamento e
quelli di formazione professionale.
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b. REQUISITI SOGGETTIVI DEL
PROFESSIONISTA - GESTORE
Requisiti di onorabilità
 Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
 Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ex D. Lgs. 159/2011;
 Non aver riportato una sanzione disciplinare diversa
dall’avvertimento;
 Non essere stati condannati con sentenza passata in
giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione) per reati in materia
bancaria, societaria, fallimentare, nonché per quelli previsti
dall’art. 16 L. 3/2012.
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SEGUE
c. COMPITI DEGLI OCC
 Assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del
piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso (art. 15,
comma 5);
 Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta del
debitore e nei documenti allegati e attestare la fattibilità del
piano ai sensi dell’art. 9, comma 2 (art. 15, comma 6);
 Eseguire la pubblicità ed effettuare le comunicazioni disposte
dal giudice (art. 15, comma 7);
 Svolgere funzioni di liquidatore nella procedura di liquidazione,
ove il giudice disponga in tal senso.
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SEGUE
 Evidente commistione di funzioni caratterizzata da un frequente
conflitto di interessi:
 Supporto al debitore;
 Fidefacenza verso i creditori;
 Ausilio del giudice e controllo nell’interesse dei creditori.
 Lo stesso soggetto che predispone il piano, ne attesta la fattibilità
e assume funzioni di tutela dei creditori e di ausilio del giudice.
Commistione di funzioni che potrebbe essere in parte attenuata
mediante l’attribuzione dei compiti dell’OCC a professionisti
differenti

maggiore
valorizzazione
delle
diverse
professionalità richieste.
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SEGUE
d. OBBLIGHI DEGLI OCC
Art. 10 Reg.
 Divieto di assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati
dai gestori della crisi che operano presso alcuno degli OCC iscritti
nel registro;
 Obbligo di distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi;
 Obbligo di sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulta che
l’organismo non è in conflitto di interessi con la procedura;
 Obbligo di comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera,
gli oneri ipotizzabili, e la misura del compenso (tramite preventivo);
 Obbligo di comunicare ai creditori l’accordo concluso con il debitore
per la determinazione del compenso;
 Obbligo di adottare un regolamento di autodisciplina.
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SEGUE
d. OBBLIGHI DEL GESTORE E DEGLI AUSILIARI
Art. 11 Reg.
 Obbligo di riservatezza;
 Rispetto degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro
subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con
l’organismo di appartenenza;
 Divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o
indirettamente, con gli affari trattati;
 Divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità
direttamente dal debitore;
 Obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è
designato una dichiarazione di indipendenza e di renderla
nota al Tribunale.
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SEGUE
e. COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI OCC
 Compensi e rimborsi spese spettanti agli Organismi sono a
carico dei soggetti che ricorrono alla procedura;
 Se l’organismo è incaricato dal debitore, la loro determinazione
può essere oggetto di accordo con il debitore (art. 14 comma 1
Reg.);
 La determinazione deve in ogni caso tenere conto:






Dell’opera prestata;
Dei risultati ottenuti;
Del ricorso all’opera di ausiliari;
Della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni;
Della complessità delle questioni affrontate;
Del numero dei creditori e della misura di soddisfazione ad essi
assicurata.
Sono ammessi acconti sul compenso finale.
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SEGUE
e. COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI OCC
 Se l’organismo è incaricato dal Tribunale (ovvero non vi sia
accordo con il debitore) la determinazione del compenso e dei
rimborsi spese è determinato in base ai parametri indicati dall’art.
16 Reg., che richiama la disciplina del compenso per il curatore
fallimentare:
 Con riguardo all’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo
risultante dall’accordo o dal piano del consumatore omologato;
 Con riguardo all’ammontare dell’attivo realizzato dalla
liquidazione e del passivo accertato.
I compensi determinati secondo tali parametri sono ridotti in
una misura compresa tra il 15% e il 40%.
Il compenso è unico: quando vi sia successione tra più
organismi nella medesima procedura, le relative spettanze
sono ripartite secondo criteri di proporzionalità.
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SEGUE
e. COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI OCC
 L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali
non può comunque essere superiore:
 Al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai
creditori per le procedure aventi un passivo superiore ad
Euro 1.000.000;
 Al 10% del medesimo ammontare per le procedure con
passivo inferiore.
Tali previsioni non si applicano quando l’ammontare
complessivo di quanto attribuito ai creditori è inferiore ad Euro
20.000.
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f. ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Art. 15, commi 10 e 11 L. 3/2012
 Il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli OCC
possono accedere ai seguenti dati:
 Anagrafe tributaria;
 Sistemi di informazioni creditizie;
 Centrale di rischi e altre banche dati pubbliche.
 Il trattamento e la conservazione dei dati personali acquisiti è
consentito per i soli fini della procedura, ed entro i limiti di durata
della stessa.
 I dati devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o
cessazione della procedura.
Fermo in ogni caso il rispetto della privacy;
L’accesso alle informazioni può riguardare non solo il debitore,
ma anche i creditori e/o coloro che hanno conferito beni o redditi
in garanzia ai sensi dell’art. 8, comma 2 L. 3/2012.
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g. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E
SANZIONI
 Obbligo dell’OCC di stipulare una polizza assicurativa a copertura
dell’attività prestata (RC professionale) con massimale non
inferiore ad Euro 1.000.000,00;
Sanzioni penali (art. 16 L. 3/2012)
 Previste in capo al componente dell’OCC o del professionista
nelle ipotesi di:
 False attestazioni in ordine a:
• veridicità dei dati contenuti nella proposta
o nei documenti ad essa allegati;
• Fattibilità del piano;
• Proprie relazioni;
 Danno causato ai creditori con l’omissione o il rifiuto senza
giustificato motivo di un «atto del suo ufficio».
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da Euro 1.000 a 50.000.
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2. IL PIANO DEL CONSUMATORE
Art. 6, comma 1 L. 3/2012
 Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il
consumatore può – oltre che avanzare una proposta di
accordo di ristrutturazione – «proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all’art. 7, comma 1 e avente il contenuto di cui
all’art. 8»;
 I contenuti del piano proposto dal consumatore coincidono con
quelli dell’accordo di ristrutturazione;
 Manca una qualsiasi forma di accordo con i creditori  atto
unilaterale del debitore-consumatore;
 Proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei
crediti rivolta al tribunale, al quale compete in via esclusiva
l’omologazione.
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CONTENUTI DELLA PROPOSTA
Art. 8 L. 3/2012
 La proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti
e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
 La legge rimette in massima parte all’autonomia del
debitore le scelte in ordine al contenuto della proposta.
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SEGUE
CONTENUTO NECESSARIO
 Assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili  crediti di cui all’art. 545 c.p.c. (crediti
alimentari, ecc.);
 Prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei
creditori, anche se suddivisi in «classi»;
 Indicare
le
eventuali
l’adempimento dei debiti;
garanzie
rilasciate
per
 Indicare le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
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SEGUE
CONTENUTO EVENTUALE
 Soddisfazione non integrale dei crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, se ne è assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile
con riguardo al valore di mercato del bene oggetto della
garanzia (come attestato dall’OCC);
 Affidamento del patrimonio ad un gestore che può
anche essere, su nomina del giudice, l’OCC.
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SEGUE
POSSIBILI LIMITAZIONI IN ORDINE A:
 Accesso al mercato del credito al consumo;
 Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito;
 Sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
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RAPPORTI TRA DEBITORE E CREDITORI
PRIVILEGIATI
La disciplina dei crediti privilegiati riprende quanto previsto
dalla legge fallimentare per il fallimento e le altre procedure
concorsuali:
 I crediti privilegiati possono non essere soddisfatti
integralmente, se ne è assicurato il pagamento in misura
non inferiore al valore di mercato del bene oggetto di
garanzia;
 I creditori privilegiati non hanno diritto di votare
l’adesione alla proposta salvo che rinunzino in tutto o in
parte alla garanzia;
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CESSIONE DI CREDITI FUTURI E
INTERVENTO DI TERZI GARANTI
CREDITI FUTURI
Art. 8, comma 1 L. 3/2012
La proposta [di accordo o] di piano del consumatore
prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la
cessione di crediti futuri.
Facoltà di cessione espressamente prevista dalla legge;
Atipicità della proposta.
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SEGUE
 I crediti futuri devono essere stimati o stimabili (es.
redditi da lavoro dipendente, rendite di beni immobili
locati o affittati, rendite di titoli di stato);
 il piano di ristrutturazione può assumere i contenuti più
vari, plasmati sulle esigenze sia del debitore che dei
creditori;
 Possibilità di predisporre un piano a carattere:
 Dilatorio;
 Esdebitatorio;
 Misto.
Autonomia negoziale molto amplia.
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SEGUE
TERZI GARANTI
Art. 8, comma 2 L. 3/2012
Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilità del piano la proposta deve
essere sottoscritta anche da uno o più terzi che consentono
il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l’attuabilità.
 Previsione esemplificativa  sono ammesse:
 Garanzie estese a tutto il patrimonio del garante
(fideiussioni);
 Garanzie atipiche (lettere di patronage);
 Vero e proprio conferimento di beni o redditi.
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SEGUE
 Non sono previsti limiti temporali per il rilascio della
garanzia;
 La mancata costituzione della garanzia promessa è
motivo di risoluzione del piano ai sensi dell’art. 14;
 A seconda della gravità dell’incapienza, l’intervento del
terzo può essere:
 Solutorio: impegno del terzo a conferire beni o redditi in
misura sufficiente a rendere attuabile il piano;
 In garanzia: il terzo si limita a conferire i suoi beni o redditi a
garanzia dell’adempimento del debitore
Possibilità di accedere alla procedura anche per soggetti
garantiti del tutto privi di beni/redditi da mettere a
disposizione dei creditori.
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EFFETTI DELL’AMMISSIONE SULLE
PROCEDURE ESECUTIVE
 Art. 12-bis, comma 2
 Diversamente da quanto stabilito dall’art. 10 per il decreto
di ammissione alla procedura di accordo, nella procedura
in questione non è prevista una sospensione
generalizzata delle azioni esecutive;
 Resta ferma la possibilità per il giudice di sospendere,
fino al momento in cui il provvedimento di omologazione
diventa definitivo, gli specifici provvedimenti di
esecuzione forzata la cui prosecuzione possa
pregiudicare la fattibilità del piano.
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CRITERIO DI MERITEVOLEZZA PER
L’OMOLOGAZIONE DEL PIANO
 Art. 12-bis, comma 3
 La meritevolezza sussiste quando sia escluso «che il
consumatore ha assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che
ha composamento determinato il sovraindebitamento,
anche per mezzo di un ricorso al credito non
proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»;
Forma di «accertamento in negativo»: omologazione del
piano ove il giudice ritenga non si versi in una situazione
di sovraindebitamento «colpevole»
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3. L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
Art. 7, comma 1 L. 3/2012
Il debitore (non necessariamente persona fisica) in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli
OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base di un piano.
Procedura di carattere concorsuale: rivolta a tutti i creditori,
per i quali opera la regola del silenzio-assenso.
Principali differenze con il piano del consumatore:
 Presupposto soggettivo: categoria eterogenea di soggetti, tra
cui anche il consumatore;
 Procedimento: è richiesto l’accordo della maggioranza dei
creditori, diversamente dal piano del consumatore che si
rivolge unicamente al giudice.
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PRESUPPOSTI
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
 Soggetti diversi dall’imprenditore commerciale di non piccole
dimensioni;
 Esclusione dei soggetti che possono accedere al fallimento ed alle
altre procedure concorsuali;
Definizione in negativo dei soggetti ammessi alle procedure di
composizione della crisi da sovra-indebitamento.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Art. 6, comma 2, lett. a)  sovraindebitamento
 Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina
la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
 Definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni.
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Art. 7, comma 2  il debitore, anche consumatore, non deve:
a. Essere soggetto a procedure concorsuali diverse a quelle
regolate dalla L. 3/2012;
b. Aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle
procedure regolate dalla L. 3/2012;
c. Aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli artt. 14 (annullamento o
risoluzione dell’accordo di ristrutturazione) e 14-bis
(revoca dell’omologazione del piano);
d. Aver fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la situazione economica e
patrimoniale.
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CRITERI DI RISTRUTTURAZIONE DEI
CREDITI
Art. 8 – Contenuto dell’accordo
 La proposta deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
 La
legge
rimette
in
massima
parte
all’autonomia
dell’imprenditore le scelte in ordine alle modalità:
 Soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati o
moratoria fino ad un anno per il pagamento degli stessi al
ricorrere di determinate condizioni previste dalla norma;
 Suddivisione dei creditori in classi;
 Affidamento del patrimonio ad un gestore che può anche
essere, su nomina del giudice, l’OCC;
 Cessione di crediti futuri;
 Intervento di terzi garanti.
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APPROVAZIONE DELL’ACCORDO
 L’OCC comunica ai creditori la proposta di accordo ed il decreto
di ammissione alla procedura;
 I creditori valutano la convenienza della proposta ed esprimono il
proprio voto singolarmente  non è prevista l’adunanza;
• Nella dichiarazione di accettazione i creditori non possono
formulare variazioni alla proposta: sono considerate come una
forma di dissenso;
 Vale la regola del silenzio-assenso  il creditore dissenziente
deve far pervenire il proprio dissenso in forma scritta;
• Il creditore dissenziente può successivamente contestare la
convenienza dell’accordo;
• Previsione mutuata da quanto previsto in materia di concordato
preventivo prima della riforma di cui al D.L. 83/2015.
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OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO
 Affinché il giudice possa omologare l’accordo è richiesta la
maggioranza qualificata del 60% dei crediti computati;
 Non sono computati:
 I crediti privilegiati per i quali è previsto l’integrale soddisfacimento,
salva la rinuncia totale o parziale alla causa di prelazione;
 I crediti del coniuge e dei parenti e affini entro il quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei suddetti crediti da meno di un anno.
Se è raggiunta la maggioranza del 60% il giudice omologa
l’accordo con provvedimento motivato;
Cram-down: i creditori che non aderiscono alla proposta devono
sottostare alla volontà della maggioranza ed al contenuto della
proposta;
L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
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3. LIQUIDAZIONE ED ESDEBITAZIONE
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
 Prevista dal D.L. 179/2012 in via alternativa e residuale rispetto
alle altre procedure di composizione della crisi;
 Dal momento dell’apertura della procedura il patrimonio viene
amministrato dal liquidatore ai fini della liquidazione e successiva
ripartizione ai creditori;
 Produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori: blocco
delle azioni esecutive e cautelari individuali ed impossibilità di
costituire legittime cause di prelazione;
 Par condicio creditorum: non è prevista alcuna forma di accordo
in ordine alle modalità di attuazione.
L’ammissione alla procedura comporta per il debitore l’aspettativa
dell’esdebitazione ex art. 14-terdecies;
Rimane procedura di tempo esclusivamente «volontario»: la
legittimazione alla sua apertura spetta solo al debitore.
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SEGUE
CARATTERISTICHE
 Procedura concorsuale non negoziale, in parte
assimilabile alla procedura fallimentare;
 Fondata sui principi di universalità e generalità;
 Cristallizzazione del patrimonio del debitore e attribuzione
della gestione e della disponibilità dello stesso al
liquidatore;
 Non persegue l’obiettivo del risanamento della situazione
economico-finanziaria del debitore.
Funzione principale della procedura di liquidazione è il
massimo soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par
condicio creditorum.
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SEGUE
APERTURA DELLA PROCEDURA
 Il debitore può giungere all’apertura della procedura di
liquidazione attraverso due percorsi alternativi:
1. Art. 12-ter, comma 1 L. 3/2012
In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il
debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. Art. 12-quater, comma 1 L. 3/2012
Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori
dispone la conversione della procedura di composizione
della crisi (accordo o piano) in quella di liquidazione
nell’ipotesi di annullamento dell’accordo o di cessazione
degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
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Giugno 2016
SEGUE
1. DOMANDA DEL DEBITORE (ART. 14-TER)
 La domanda può essere presentata dal debitore in via
alternativa alle altre procedure di composizione della
crisi;
 I requisiti di ammissibilità sono i medesimi di quelli previsti
per l’accordo di ristrutturazione ed il piano del
consumatore;
 Devono essere allegati alla domanda:
 L’inventario di tutti i beni, con specifiche indicazioni
sul possesso di ciascuno dei beni mobili e immobili;
 Una relazione particolareggiata dell’OCC dalla quale
dovrebbe emergere in sintesi la «meritevolezza» del
debitore.
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SEGUE
2. CONVERSIONE DELLA PROCEDURA (ART. 14-QUATER)
 Ipotesi di conversione della procedura:
 Cessazione di diritto degli effetti dell’accordo o del piano
in virtù di inadempimenti qualificati (nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie) ovvero del
compimento durante la procedura di atti in frode ai creditori;
 Annullamento dell’accordo o del piano quando è stato
dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il
passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo
ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
 Risoluzione dell’accordo o del piano per mancato
adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo, mancata
costituzione delle garanzie promesse o se l’esecuzione
diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.
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SEGUE
 Liquidazione
come
beneficio
per
il
debitore
(legittimazione esclusiva dello stesso a ricorrere alla
procedura in questione);
 Liquidazione come sanzione per il debitore (decisa dal
giudice, in conseguenza della procedura della
composizione della crisi da sovraindebitamento non
andata a buon fine).
Contraddizioni del legislatore nel dettare
disciplina della procedura di liquidazione.
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la
SEGUE
L’ESDEBITAZIONE (ART. 14-TERDECIES)
 Fase meramente eventuale, introdotta con D.L. 179/2012 sulla
falsariga dell’esdebitazione disciplinata dagli artt. 142 ss. L.F.;
 Ricorso del debitore interessato entro l’anno successivo alla
chiusura della liquidazione;
 Ambito soggettivo: solo per il debitore-persona fisica;
 Ambito oggettivo:
 Può essere concessa solo qualora la procedura di liquidazione
si sia conclusa a seguito della completa esecuzione del
programma di liquidazione, con ripartizione finale dell’attivo e
soddisfacimento parziale dei creditori concorrenti;
 Non opera per tutti i debiti: esclusione di quelli contemplati dal
comma 3 della disposizione (debiti derivanti da obblighi di
mantenimento e alimentari, risarcimento dei danni da illecito
aquiliano e debiti fiscali).
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SEGUE
CONDIZIONI PER IL BENEFICIO: meritevolezza del debitore
 Il debitore può accedere al beneficio dell’esdebitazione a
condizione che:
 Abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della
procedura;
 Non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della stessa;
 Non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni
precedenti la domanda;
 Non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
alcuno dei reati previsti dall’art. 16 (atti in frode ai creditori),
 Abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda
di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata;
 Siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo e causa
anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
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