parere relativo alla proposta di contratto e alle condizioni generali di

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parere relativo alla proposta di contratto e alle condizioni generali di
Procedimento di controllo Commissione Contratti
PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO E ALLE CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER IL RESTAURO DI BENI MOBILI
Premessa: Visto l’art. 35 del D.Lgs. 206/2005 che prescrive che le clausole proposte al consumatore
per iscritto “devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile” si invita a modificare dal
punto di vista espositivo – anche sulla base dei suggerimenti che seguiranno – i modelli depositati che
a volte risultano poco chiari. Considerato inoltre che la Commissione Contratti ha il compito di
verificare la vessatorietà delle clausole generali contenute in moduli o formulari, si invita a non
depositare moduli contenenti dati, descrizioni o esempi specifici legati alle singole trattative.
(1) PROPOSTA DI CONTRATTO
Oggetto del contratto: nella proposta di contratto sono inseriti i seguenti elementi: intestazione al
cliente, descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, tempi di inizio e consegna dell’opera,
indicazione del corrispettivo richiesto per l’esecuzione della stessa.
Tuttavia per una maggiore chiarezza e leggibilità del modulo, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs n. 206/2005,
si formulano le seguenti osservazioni:
- alla descrizione dei beni e dell’opera da eseguire, si invita a lasciare lo spazio in bianco per la
compilazione di volta in volta dei beni e delle opere;
-
per una lettura più chiara si consiglia di spostare la riga “Condizioni di pagamento a mezzo
……………………………………..” dopo la riga “Da Voi letto di € …………………..”
affinché la frase risulti così formulata: “Per un prezzo complessivo (i.v.a. inclusa) come da
preventivo da Voi già visionato in data ………………….. di € …………………………”;
-
per quanto riguarda i tempi di inizio dei lavori e di consegna si invita a lasciare lo spazio in
bianco per la compilazione di volta in volta;
-
per quanto riguarda la parte relativa alle modalità di pagamento si osserva che, diversamente
dalle condizioni generali del contratto, l’acconto del 30% si riferisce all’“avanzamento lavori”
e non a “metà dei lavori” e che sarebbe invece opportuno riportare gli stessi termini. A tal fine
si rinvia si rinvia a quanto si osserva infra all’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto. Si
invita inoltre a non riportare esempi né date ma a lasciare lo spazio in bianco per la
compilazione di volta in volta.
È stata riportata anche qui, oltre che nelle condizioni generali di contratto, la previsione del costo per
ogni Km aggiuntivo ai 15 Km pari a “€ 3,00, variabile a seconda degli aumenti dei carburanti”. Al
fine di consentire al consumatore di individuare con precisione il costo che dovrà sopportare si
consiglia di individuare solo un costo fisso.
Per quanto riguarda gli acconti, per una migliore comprensione si consiglia la seguente formulazione:
“Acconto del 25% (iva inclusa), pari a €……………… , scaduto il termine di 8 giorni dalla
stipulazione per l’esercizio del diritto di recesso”;
“Acconto per avanzamento lavori del 30% (iva inclusa), pari a € ……………, in data ………….”;
“Saldo a lavori ultimati pari al restante 45% (iva inclusa), pari a € ……………, in data ……………”.
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(2) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Trattamento dei dati personali: si consiglia l’inserimento della clausola sul trattamento dei
dati personali al termine del contratto. Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003,
“il trattamento di dati personali da parte di privati … è ammesso solo con il consenso espresso
dell’interessato”, si ritiene opportuna una modifica della clausola, in modo che al consumatore sia
consentito scegliere se autorizzare o non autorizzare il trattamento dei propri dati personali, mediante
la previsione di un’apposita alternativa. L’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 potrebbe
essere allegata al contratto. Al riguardo si suggerisce la seguente formulazione:
“Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali
I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente contratto saranno trattati dalla ………
allo scopo di dare esecuzione al contratto di prestazione di servizio di conservazione e restauro e per
finalità attinenti l’esercizio dell’attività commerciale. Il conferimento dei dati è facoltativo e
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità a dare esecuzione a tale contratto.
I dati sono comunicati a ………………………………………………..……….. e sono diffusi
……………...………..………………………………………………………..…… [eventuale].
I dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, sono conservati sia su supporto cartaceo che
magnetico e potranno venire a conoscenza di ………………………………………….. che allo scopo
sono stati incaricati del trattamento.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che
lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro
trattamento.
Titolare dei dati è ………………………………….. Responsabile del trattamento in questione è il sig.
…………………………………………………………. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento
dei dati in oggetto dovrà essere rivolta a…………………………………….………………………….
…………(indicare l’indirizzo).
Vista l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
Data……………………………………………….
Firma del Cliente …………………………….…..”
Art. 2 – Controversie tra le parti: si consiglia l’inserimento della suddetta clausola al termine del
contratto, prima di quella sul trattamento dei dati personali. Si fa presente, altresì, che la conciliazione
e l’arbitrato sono due diverse procedure alternative alla giustizia ordinaria ma, mentre le clausole di
conciliazione inserite nei contratti dei consumatori, come espressamente specificato dal legislatore nel
D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), art. 141, non sono vessatorie, quelle compromissorie (ossia le
clausole che contemplano l’arbitrato) si presumono, invece, vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 2,
punto t) D.Lgs. 206/2005 (“sancire a carico del consumatore ….. deroghe alla competenza
dell’autorità giudiziaria”). Si rende, pertanto, opportuno prevedere nel contratto la clausola di
conciliazione così formulata: Clausola di conciliazione – “Tutte le controversie che dovessero
insorgere verranno deferite al tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di conciliazione della
Camera di Commercio di Bergamo”.
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Per quanto riguarda al clausola compromissoria, onde evitare possibili contenziosi circa la vessatorietà
della medesima, si consiglia di non inserire tale pattuizione nel modulo standard ma di redigere la
suddetta clausola in atto separato da allegare al contratto, al fine di dimostrare la trattativa individuale
intercorsa relativamente alla deroga alla competenza all’autorità giudiziaria ordinaria. Si suggerisce
l’utilizzo della seguente clausola compromissoria, tipo per arbitrato rituale secondo diritto:
“Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di prestazione di servizio di
conservazione e restauro, sottoscritto tra le parti in data…………………, comprese quelle inerenti alla
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un arbitro
unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, che le parti
dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto e comunque nel rispetto delle norme
inderogabili di cui agli artt. 806 e seg.ti del Codice di Procedura Civile.
Luogo e Data ……………………….
Firma………..
Firma Cliente
……………………………………….
…………………………………………”.
Art. 3 – Diritto di recesso: si ritiene necessario sostituire il termine “rescindere il” con “recedere
dal”. Ai fini della chiarezza e precisione richieste dalla legge, considerato che la clausola in oggetto è
molto generica, si ritiene opportuno specificare le modalità per la comunicazione del recesso (tramite
raccomandata a.r., tramite fax ..) con l’indicazione precisa dell’indirizzo del soggetto nei cui confronti
il recesso è esercitato. Si consiglia di formulare l’articolo come segue: “Il cliente potrà recedere dal
contratto entro 8 giorni dalla sottoscrizione con comunicazione scritta da trasmettere mediante
raccomandata a.r. indirizzata a ………………, Via ………… n. …., …………. (….) oppure via fax al n.
……………..”.
Art. 4 – Decesso del cliente: Si consiglia la seguente formulazione: “Decesso del Cliente. Nel caso di
morte del Cliente che ha sottoscritto il contratto, gli eredi dovranno provvedere al pagamento del
lavoro fino ad allora eseguito. Gli eredi potranno inoltre decidere di ultimare i lavori, come da
contratto sottoscritto dal Cliente con la …………………, mediante comunicazione tramite
raccomandata a.r. all’indirizzo riportato all’art. …”.
Art. 5 – Garanzia: la clausola, così come formulata, non è comprensibile e, pertanto, risulta contraria
alla previsione di cui all’art. 35, comma 1, D.Lgs. 206/2005.
Innanzitutto i riferimenti legislativi non sono aggiornati: oggi la disciplina della vendita dei beni di
consumo è contenuta negli artt. 128 ess. del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo)
che ha abrogato gli artt. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies,
1519-octies, 1519-nonies del codice civile.
In secondo luogo occorre distinguere la garanzia legale dalla garanzia convenzionale. La garanzia
legale è quella prevista dagli artt. 128, 129, 130, 131 e 132 D.Lgs. n. 206/2005 ed opera di diritto (cioè
senza alcuna previsione contrattuale), riguarda la conformità del bene al momento della consegna e ha
carattere imperativo cioè non può essere esclusa o limitata, neanche in modo diretto (art. 134). Tale
garanzia prevede la responsabilità del prestatore d’opera quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene e per il consumatore il termine di due mesi dalla
scoperta del difetto, per denunciare al prestatore il difetto di conformità (art. 132 D.Lgs. n. 206/2005).
Ai sensi dell’art. 130, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha, in prima battuta, il diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (nel caso di
specie, trattandosi di restauro di mobili, il rimedio applicabile sarà quello della riparazione in quanto la
sostituzione risulta oggettivamente impossibile). La riparazione deve essere effettuata entro un
congruo termine dalla richiesta e non deve arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Dopo aver
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esperito senza esito i rimedi della riparazione o della sostituzione, il consumatore può richiedere, a sua
scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Tali rimedi esperibili sono:
a. per riparazioni o sostituzioni impossibili o eccessivamente onerose;
b. per riparazioni o sostituzioni tardive;
c. per riparazioni o sostituzioni che comportano notevoli inconvenienti per il consumatore.
Solo nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità (ex art. 132
comma 1) ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
Appare pertanto nulla la parte della clausola che limita tale garanzia richiamando la diligenza del
collezionista e imponendo l’onore di ulteriori controlli secondo le modalità prescritte dalla ………….
nonché la parte in cui richiede che la “…………… sia andata a visionare il manufatto per le opportune
verifiche”.
Alla garanzia legale il prestatore d’opera può offrire al consumatore una garanzia convenzionale ai
sensi dell’art. 133 del D.Lgs n. 206/2005 che si aggiunge a quella legale e solo per questa garanzia il
venditore può indicare gli elementi essenziali necessari per farla valere. Si precisa tuttavia che i
comportamenti necessari per farla valere non possono consistere in giudizi insindacabili da parte della
………………. e pertanto può apparire vessatoria ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. p) D.Lgs n.
205/2006 (“riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del
servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una
clausola qualsiasi del contratto”) la subordinazione della eventuale garanzia convenzionale al fatto
che la “…………….. sia andata a visionare il manufatto per le opportune verifiche, tenendo conto
della descrizione sintetica delle anomalie strutturali, difetto che non possono essere eliminati,
anomalie e difetti dati dal tempo, dall’usura, dall’incuria e da fenomeni atmosferici”.
Inoltre la parte della clausola che fa decadere la garanzia nel caso in cui il manufatto sia stato oggetto
di riparazione da parte di terzi e non dalla …………….., appare inutile.
Infine, la parte della clausola che recita: “la …………………… non si assume nessuna responsabilità
civile, penale in caso di incidenti, ferimenti, danneggiamenti a persone: quali il cliente, suoi famigliari
e persone terze e beni mobili” si potrebbe presumere vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera
a) D.Lgs n. 206/2005 (“escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista”).
Si consiglia, pertanto, di separare la garanzia legale (ai sensi degli artt. 128 e seg.ti del D.Lgs n.
206/2005) dalla eventuale garanzia convenzionale e di eliminare le parti relative all’esonero di
responsabilità della ………………… nel caso di riparazioni effettuati da altri e di incidenti, ferimenti
e danneggiamenti a persone.
Si consiglia la seguente formulazione:
“Art. 8 – Garanzie.
a) Garanzia legale. È riconosciuta la garanzia legale di conformità del bene della durata di un
anno dalla consegna del bene, ai sensi degli artt. 128 e seg.ti del D.Lgs n. 205/2006.
b) Garanzia convenzionale. La garanzia convenzionale è praticata dalla ………………. ai sensi
dell’art. 133 del D.Lgs n. 205/2006. Ai fini dell’applicabilità di tale garanzia il Cliente è
tenuto ad utilizzare il manufatto con la diligenza correlata alle caratteristiche del manufatto
stesso e quindi con le cautele segnalate nel foglio di istruzioni per l’uso che viene consegnato
a lavori ultimati.
Rimane convenuto tra le parti che la garanzia viene a decadere se il manufatto è stato oggetto
di successive riparazioni e o modifiche effettuate da terzi o dal cliente stesso e non dalla
……………………. In tali casi la ………………… non assume alcuna responsabilità in caso di
incidenti, ferimenti, danneggiamenti a persone e cose.
Le parti convengono che la garanzia ha durata di 1 anno e 1 giorno decorrente dalla data di
consegna, purché la denuncia dei difetti di conformità sia avvenuta pei iscritto entro 2 mesi
dalla scoperta di quest’ultimi e la ……………………. sia stata posta in condizione di visionare
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il manufatto per le opportune verifiche, tenendo conto della descrizione sintetica delle
anomalie strutturali purché espressamente segnalate all’inizio dei lavori”.
Art. 6 – Modifiche d’interventi di restauro in corso d’opera: la prima parte della clausola prevede
che l’impresa comunichi tempestivamente per iscritto al cliente le modifiche che si rendono necessarie
in corso d’opera e gli eventuali aumenti di costo. Ciò sembrerebbe vessatorio ai sensi dell’art. 33,
comma 2, lettera m) D.Lgs. 206/2005 (“consentire al professionista di modificare unilateralmente …..
le caratteristiche del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto”) e lettera
o) (“consentire al professionista di aumentare il prezzo del servizio senza che il consumatore possa
recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto”). Si
reputa, pertanto, opportuno indicare precisamente le circostanze concrete che, di fatto, danno corpo al
requisito del “giustificato motivo” e prevedere la facoltà del cliente di recedere dal contratto qualora le
modifiche comportassero un aumento del costo eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente previsto.
Appare inoltre opportuna la previsione della possibilità per il cliente di esprimere il proprio dissenso
alla continuazione dei lavori entro 8 gg. dal ricevimento della comunicazione da parte della
…………….. La previsione invece del silenzio-assenso alla continuazione dei lavori in caso di
mancata comunicazione del rifiuto da parte del cliente può apparire vessatoria ai sensi dell’art. 33
D.Lgs n. 206/2005 (“prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”) in quanto il Cliente potrebbe
rimanere vincolato a condizione che potrebbe non aver conosciuto. Si consiglia pertanto di indicare
che il termine per l’esecuzione dei lavori sarà sospeso sino a comunicazione scritta, da parte del
Cliente, di accettazione delle nuove condizioni e di continuazione dei lavori. Inoltre, per una maggiore
chiarezza, si consiglia di non riportare l’espressione “eseguito/effettuato” e di indicare solo “eseguito”.
Si consiglia la seguente formulazione: “La …………….. comunicherà tempestivamente al Cliente
tramite raccomandata a.r. le eventuali modifiche che nel corso dell’esecuzione dei lavori potrebbero
risultare necessarie e i relativi aumenti di costo. Entro 8 giorni da tale comunicazione il Cliente potrà
decidere se accettare tali modifiche e portare quindi a termine il lavoro con comunicazione scritta da
trasmettere mediante raccomandata a.r. all’indirizzo riportato all’art. 5. In caso di mancata
comunicazione da parte del Cliente, i lavori saranno sospesi per 40 giorni trascorsi i quali le
modifiche si intenderanno non accettate e il Cliente sarà tenuto al pagamento dei lavori eseguiti fino
al momento della comunicazione della ……………………….”.
Art. 7 – Diritto di chiamata: la clausola, così come formulata, non è molto chiara. Occorre
specificare che il diritto di chiamata di € 30,00 è dovuto per distanze fino a 15 Km. Nel caso in cui poi
la distanza fosse superiore a 15 km? Ai fini della chiarezza richiesta dalla legge, si consiglia, pertanto,
di indicare precisamente l’importo del diritto di chiamata a seconda della distanza tra la sede
dell’impresa e il luogo in cui si trova il mobile da visionare.
Si consiglia di prevedere il solo costo fisso (€ 3,00) o di lasciare uno spazio in bianco da compilare
con il cliente al momento della stipula del contratto.
Art. 8 – Modalità di pagamento: con riguardo al pagamento a metà dei lavori del 30% del
corrispettivo, non è chiaro quando il cliente debba procedere al suddetto versamento; l’indicazione
“metà dei lavori”, infatti, è molto generica in considerazione del fatto che, fermo restando il rispetto
del termine finale di consegna concordato con il cliente, sulle fasi di svolgimento dell’opera influisce
esclusivamente il professionista. Si suggerisce, pertanto, di prevedere solo l’acconto iniziale e il saldo
finale. Tuttavia, nel caso si volesse prevedere un ulteriore acconto si consiglia di non prevedere
l’acconto del 25% decorsi gli 8 gg. dal diritto di recesso ma, eventualmente, l’acconto “a metà lavori”
con l’indicazione però della data entro la quale saranno effettuati tali lavori o dando la possibilità al
consumatore di verificare in via preventiva tale stato di avanzamento.
Per una migliore comprensione si consiglia di formulare l’articolo come segue:
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“Acconto pari al 25% dell’importo complessivo (iva inclusa), scaduto il termine di 8 gg. dalla
stipulazione per l’esercizio del diritto di recesso. Acconto per stato avanzamento lavori pari al 30%
dell’importo complessivo (iva compresa), a metà lavori. Saldo pari al restante 45% dell’importo
complessivo (iva compresa) a lavori ultimati”.
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