Parere in materia di condizioni generali di vendita online

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Parere in materia di condizioni generali di vendita online
Procedimento di controllo Commissione Contratti
PARERE IN MATERIA DI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ONLINE
Con la presente si comunica che, nell’ambito del procedimento in oggetto, sono state
riscontrate le seguenti clausole vessatorie nelle condizioni generali di vendita e nell’informativa
esistente sul sito web di codesta società per la vendita tramite Internet di apparecchiature, impianti e
componenti elettrici ed elettronici per l’informatica e loro accessori, ausiliari, ricambi e programmi (si
precisa che oggetto del parere è solo la documentazione presentata e pertanto qualsiasi variazione
comporterà automaticamente l’impossibilità di fare ad esso riferimento):
Premessa: “i rapporti commerciali fra la società ed i clienti sono regolati esclusivamente dalle
seguenti condizioni di vendita”. Il termine “esclusivamente” appare discutibile, perché sembra
escludere l’applicazione di norme di legge;
Consegna e rischi: sono previsti tempi di consegna compresi tra le 24 e le 48 ore, ma soltanto per
prodotti presenti in magazzino al momento della conferma dell’ordine. Non è chiaro per il
consumatore quali siano i tempi di consegna nell’ipotesi in cui la merce non sia al momento
disponibile; in tal caso in effetti la società potrebbe non confermare l’ordine, ma non c’è molta
chiarezza ovvero potrebbe non esistere un termine di consegna, che, ai sensi dell’art.. 6 del D. Lgs. 22
maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza (all. A) deve essere, invece, salvo diverso
accordo tra le parti, di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l’ordinazione al fornitore. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del
fornitore, dovuta all’indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore
entro il predetto termine informa il consumatore e provvede al rimborso delle somme eventualmente
già corrisposte per il pagamento della fornitura. L’art. 6 del D.Lgs. va richiamato espressamente nelle
condizioni generali di vendita;
Responsabilità: secondo tale clausola, la società non sarà responsabile d’alcun danno o perdita
derivante da ritardata o mancata consegna del prodotto, né per qualsiasi altro fatto imputabile alla
stessa. Tale clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 2, n. 2 in quanto esclude le azioni o
i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista. Inoltre, tale previsione integra la vessatorietà di cui
al n. 16 dell’elenco, poiché limita ed esclude l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento da parte
del consumatore;
Resi: la clausola richiama l’art. 5 del D. Lgs 185/99 in materia di contratti a distanza.
Il comma 3 della clausola subordina il diritto di recesso alla restituzione della merce nell’imballo
originale non aperto: ciò è legittimo per i prodotti audiovisivi o di software informatico (cfr. art. 5,
comma 3, lett. d) del D. Lgs 185/99 ripreso dal comma 4 della clausola in esame), ma appare dubbia
l’applicabilità di tale previsione alla generalità dei prodotti posti in vendita dalla società
(apparecchiature, impianti e componenti elettrici ed elettronici di qualsiasi genere e specie, compresi
computer e strumenti per l’informatica, loro accessori, ausiliari, ricambi e programmi).
La clausola prevede, inoltre, che la società provvederà ad effettuare l’accredito al cliente dell’importo
pagato nel minor tempo possibile e in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della merce (in base
all’art. 5, comma 7 del succitato decreto il termine massimo di 30 giorni decorre dalla data in cui il
fornitore è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore).
Il medesimo decreto sancisce che “le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di
recesso sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza); nel contratto in esame, sono escluse dal rimborso le spese di trasporto sia per
l’invio che per la restituzione della merce;
Garanzia: la clausola prevede che la “società provvederà a riparare o sostituire quei prodotti che
dovessero presentare difetti tecnici di costruzione secondo i termini e le condizioni previste dalla
garanzia stessa”, operando dunque un rinvio ad altre clausole contrattuali che in questa sede non si ha
la possibilità di conoscere. Tale rinvio è, forse, giustificato dall’esigenza di differenziare la garanzia in
considerazione dei singoli prodotti venduti: tuttavia, le condizioni della garanzia devono poter essere
conosciute dal consumatore prima della conclusione del contratto. Occorre, quindi, specificare nel sito
la garanzia offerta per ogni singolo prodotto;
Trattamento dati personali: si ritiene opportuna una modifica, in modo che al consumatore sia
consentito scegliere se autorizzare o non autorizzare il trattamento dei propri dati personali, mediante
la previsione di un’apposita alternativa.
Foro competente: la clausola relativa ai resi prevede che per le controversie inerenti il diritto di
recesso, la competenza territoriale sia del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore. In realtà, ai sensi dell’art. 14 del decreto 185/99 e dell’art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c.,
la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore vale per tutte le ipotesi
di controversie inerenti il contratto e non solo per le contestazioni in materia di resi.
P.S.: ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 185/99 (cfr. allegato) prima di concludere il contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere diverse informazioni, tra cui le caratteristiche essenziali del bene o del
servizio, il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte, le spese di consegna, la
validità dell’offerta e del prezzo, etc, che non pare siano evidenziate con completezza nel sito. Inoltre,
ai sensi dell’art. 4.1 del predetto decreto, il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua
scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione o a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall’art. 3, comma 1 prima o al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche un’informazione sulle condizioni
e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 5, l’indirizzo geografico della sede
del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami, le informazioni sui servizi di assistenza e
sulle garanzie commerciali esistenti. Si ricorda che in caso di mancato rispetto dell’informativa su
supporto cartaceo (es. fax, raccomandata, e-mail) il termine per il recesso è di tre mesi e decorre
per i beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e per i servizi dal giorno
della conclusione del contratto (conseguentemente, ai fini di chiarezza, si consiglia l’inserimento di
tale notizia nelle condizioni generali di vendita sotto la voce “Recesso”). Inoltre, per l’inosservanza
delle norme di cui agli artt. 3 e 4 del decreto, l’art. 12 del medesimo prevede, fatta salva l’applicazione
della legge penale qualora il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni. Sempre ai fini di chiarezza, si consiglia l’inserimento anche di tale notizia
nelle condizioni generali di vendita sotto la voce “recesso”.
Infine, nel sito ripetutamente viene indicato che i prezzi possono subire variazioni senza alcun
preavviso, ciò è in contrasto con il disposto di cui all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 12 c.c., in quanto
consente che il prezzo sia determinato al momento della consegna del bene.