Benefit a maglie larghe nel 2017 Polizze per gravi patologie fuori
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Benefit a maglie larghe nel 2017 Polizze per gravi patologie fuori
38 Giovedì 29 Dicembre 2016 E N T I B I L AT E R A L I C I SA L L’analisi del welfare aziendale a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio Benefit a maglie larghe nel 2017 Polizze per gravi patologie fuori dal reddito dei dipendenti DI I GABRIELE SEPIO* l legislatore, nel corso degli ultimi due anni, ha apportato importanti modifiche alla disciplina fiscale dei benefit che possono comporre un piano di welfare aziendale. Nella specie, la legge di Stabilità 2016 si è occupata di aggiornare e ampliare rimborsi e servizi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e aventi carattere di utilità sociale (per esempio, educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). In particolare, le modifiche hanno interessato la lett. f) dell’art. 51, comma 2, Tuir, la quale, per la prima volta, ammette la possibilità, per il datore di lavoro, di erogare servizi o di mettere a disposizione opere ai propri lavoratori o loro familiari anche in esecuzione di accordi o contratti o regolamenti aziendali, in luogo dell’originaria disposizione che era limitata alle sole erogazioni «volontarie» da parte del datore di lavoro. Con tale novità, i costi sostenuti per erogare tali benefit sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro. A ciò si aggiunge che la legge di Bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017, è nuovamente intervenuta sulla lett. f), estendendo, con una norma interpretativa, la sua applicazione anche ai benefit erogati in esecuzione di contratti collettivi di primo livello (Ccnl). Il legislatore (con la legge di Stabilità del 2016) ha modificato anche la lett. f-bis) dello stesso articolo, ampliandone i beneficiari. La nuova formula, in effetti, consente di far rientrare le somme e i servizi erogati dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti o loro familiari in materia di educazione e istruzione, comprese mense, ludoteche e centri estivi, includendovi anche le «scuole materne». Il previgente testo faceva riferimento ad una più ristretta elencazione di servizi non tassati in capo al lavoratore, ovvero «asili nido» e «colonie climatiche». Sul punto, si segnala che la Corte costituzionale (ordinanza n. 344 del 2008) aveva negato l’agevolazione alle scuole per l’infanzia (o materna) in virtù proprio degli effetti limitati della precedente disposizione. La legge di Stabilità 2016, inoltre, ha introdotto la nuova lett. f-ter), al comma 2, art. 51 Tuir, la quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni fornite dal datore di lavoro per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, di cui all’art. 12 Tuir. Al tal proposito, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglian- za continuativa. Mentre, per «anziano», in assenza di una precisa definizione della norma in esame, si può richiamare quanto previsto all’art. 13, comma 4 Tuir in tema di «detrazioni d’imposta», ove si fa riferimento a soggetti che abbiano compiuto i 75 anni di età (cfr. circ. n. 28 del 2016). Quanto alla nozione di «familiare» richiamata dalle lett. f), fbis), f-ter), comma 2, art. 51 Tuir, in base a un consolidato orientamento della prassi (circ. n. 326 del 1997), occorre precisare che non deve necessariamente essere fiscalmente a carico, in quanto le disposizioni in commento si riferiscono ai familiari indicati nell’art. 12 Tuir, senza richiamare però le condizioni ivi previste (cfr. circ. Agenzia entrate n. 28 del 2016). I benefit che possono comporre un piano di welfare sono stati ampliati anche con la legge di Bilancio 2017. A tal proposito, si segnala l’introduzione della lett. fquater) al comma 2 dell’art. 51 Tuir, con la quale viene disposto che i versamenti da parte del datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti dei contributi o premi di polizze che hanno a oggetto il «rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana» (cosiddette polizze Long term care), ovvero il «rischio di gravi patologie» (cosiddette polizze Dread disease), non concorrono al reddito di lavoro dipendente. I benefit previsti dalla nuova lett. f-quater) possono essere ricondotti alla nozione di «oneri di utilità sociale» prevista dall’art. 100 Tuir. Pertanto, se erogati in esecuzione di accordi di secondo livello, i relativi costi saranno integralmente deducibili dal reddito d’impresa, mentre se erogati volontariamente dal datore di lavoro, la deducibilità dei relativi costi sarà limitata al cinque per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, risultante dalla dichiarazione dei redditi. Per facilitare l’attuazione dei piani di welfare aziendale contenenti benefit, di cui all’art. 51, comma 2, Tuir, il legislatore (legge di Stabilità 2016) ha introdotto diverse misure. In primo luogo, ha previsto la possibilità per il datore di lavoro di fornire servizi, prestazioni e somme anche mediante l’uso di documenti di legittimazione in forma elettronica o cartacea, ovvero i cosiddetti voucher. Tali voucher non possono essere utilizzati da persona diversa se non dal lavoratore beneficiario, non possono essere monetizzati o ceduti e danno altresì diritto a un solo bene, prestazione o servizio. Pertanto, come confermato anche dalla circ. Agenzia entrate n. 28 del 2016, il voucher non può essere emesso a parziale copertura del costo della prestazione o del servizio. È, quindi, esclusa la possibile integrazione del titolo da parte del lavoratore mediante sia altro titolo di legittimazione, sia un contributo in forma monetaria. In secondo luogo, i benefit che compongono i piani di welfare possono essere ero- gati anche in sostituzione di premi di produttività in forma monetaria. In tale caso, le somme o i valori di cui all’art. 51, comma 2 in sostituzione dei premi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, purché siano erogati a titolari di un reddito di lavoro dipendente del solo settore privato pari a un massimo di 80.000 euro annui (limite in vigore dal 1° gennaio 2017). Occorre precisare che, per i servizi o prestazioni per i quali è previsto un limite quantitativo superiore al limite massimo del premio da detassare (3.000/4.000 - limite in vigore dal 1° gennaio 2017), trova applicazione il primo limite (per esempio, limiti previsti per i buoni pasto). A tal proposito, la legge di Bilancio del 2017 ha previsto che i contributi versati dal datore di lavoro per il lavoratore in forme di previdenza complementare o in assistenza sanitaria o l’assegnazione di azioni ai propri dipendenti, in sostituzione dei premi monetari, non concorrono al reddito del lavoratore anche se tali valori complessivamente versati eccedono i limiti previsti dall’art. 51, comma 2, Tuir. Nel caso in cui, invece, il lavoratore converta i premi monetari in benefit per i quali non sussistono limiti alla non tassazione (per esempio, lett. f), f-bis), f-ter)), resta ferma la soglia per la detassazione dei premi (3.000/4.000) (circ. Agenzia entrate n. 28 del 2016). * partner Studio legale Acta L’ATTIVITÀ DELL’ENTE CHE SEGUE PASSO DOPO PASSO LE ESIGENZE AZIENDALI Dall’Enbic assistenza a 360° per gli associati Le accennate novità potrebbero incentivare l’adozione di piani di welfare anche da parte delle piccole e medie imprese, tenuto conto anche del fatto che la normativa vigente non impone particolari forme per l’erogazione dei benefit esentasse. In effetti, tali benefit possono essere assegnati tanto con accordo o regolamento aziendale, quanto volontariamente. Tuttavia, in quest’ultimo caso, se i benefit hanno a oggetto somme, opere, servizi aventi finalità di utilità sociale (art. 100 Tuir), i relativi costi saranno deducibili dal reddito d’impresa nei limiti del cinque per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Quando invece le parti intendano prevedere l’erogazione di premi di risultato l’accordo di secondo livello è obbligatorio per la stipulazione di intese di secondo accedere ai benefici fiscali. Nell’aclivello, anche nel caso di assenza cordo ove è prevista l’erogazione di una Rsu/Rsa, purché sia recedei premi e la loro sostituzione pito il contenuto di un contratto con i benefit, devono essere inditerritoriale o di un accordo quadro cati anche i criteri di misurazione siglato con le rapdegli incrementi di presentanze sindaproduttività, qualiPagina a cura degli cali maggiormente tà, efficienza, redditività e innovazio- Enti Bilaterali Cisal rappresentative a livello nazionale e ne, previsti a titolo EN.Bi.F. costituito siano rispettati i esemplificativo dal CON SACI ed ANACI requisiti sostanziali dm 25 marzo 2016 CCNL AMMINISTRATORI imposti dalla legge. e senza i quali non CONDOMINIALI In questo contesto è ammesso il regime EN.BI.C. costituito normativo, si collofiscale agevolativo. con Anpit, Cidec, Unica cano i servizi resi Quindi, per quanCCNL COMMERCIO - SERVIZI, bilaterale Enbic. to sopra descritto, LOGISTICA, CASE DI CURA In effetti, tale ente, appare convenienTURISMO nel rispetto della te, sia per i piani E PUBBLICI ESERCIZI normativa fiscale di welfare, sia per Info www.enbif.it e www.enbic.it esaminata, offre la detassazione dei TEL. 0688816384/5 assistenza ai propremi di produttiviSEDE Via Cristoforo Colombo 115 - ROMA pri associati sulla tà e loro sostituzione istituzione e compoda cash in welfare, sizione di nuovi piani di welfare o revisione di piani esistenti nel rispetto delle esigenze aziendali, con possibilità di affiancare a questo anche una intesa che preveda l’erogazione di premi di produttività e loro sostituzione con particolari benefit. L’assistenza consiste nell’individuazione tanto dei benefit (erogati direttamente dall’ente o in convenzione) costituenti il piano di welfare, quanto dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, qualità, efficienza, redditività e innovazione per l’erogazione dei premi di risultato. Successivamente, si procederà con la vera e propria stesura dell’accordo o regolamento aziendale nel rispetto degli adempimenti giuslavoristici, fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. Fulvio De Gregorio presidente Enbic