Il Fiscal Compact - Istituto Affari Internazionali
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Il Fiscal Compact - Istituto Affari Internazionali
quaderni IAI ISSN 0075-1448 Il Fiscal Compact a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli In collaborazione con Edizioni Nuova Cultura Quaderni IAI IL FISCAL COMPACT a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli Edizioni Nuova Cultura Questapubblicazioneèfruttodellapartnershipstrategicatral’IstitutoAffariInternazionali Iai elaCompagniadiSanPaolo.LaCompagniaèancheco‐fondatricedelCentroStudisul Federalismo Csf ,insiemeconleUniversitàdiTorino,diPaviaediMilano. QuaderniIAI Direzione:NatalinoRonzitti LaredazionediquestoQuadernoIAIèstatacuratadaSandraPassariello _________________________ Prima edizione settembre 2012 - Edizioni Nuova Cultura Per Istituto Affari Internazionali (IAI) Via Angelo Brunetti 9 – I-00186 Roma www.iai.it Copyright©2012EdizioniNuovaCultura‐Roma ISBN:9788861348592 ISSN:0075‐1448 Copertina:FrancescaMinnocci Composizionegrafica:AngelaCorgnale Revisioneacuradell’Autore Èvietatalariproduzionenonautorizzata,ancheparziale,realizzatacon qualsiasimezzo,compresalafotocopia,ancheadusointernoodidattico. Indice Introduzione,diGianniBonvicinieFlavioBrugnoli............................................. Listadelleabbreviazioni................................................................................................... 1. L’impattodellacrisisulleistituzionidell’Unione,diGianLuigiTosato......... 2. Fiscal Compact e conseguenze dell’integrazione differenziata nell’Ue, diLuciaSerenaRossi..................................................................................................... 3.L’art.13delFiscalCompacteilruolodeiParlamentinelsistemamul‐ tilivello,diGiuseppeMartinico................................................................................. 4.DalFiscalCompactall’Unionefiscale,diAlbertoMajocchi.......................... 5.IlcontributoitalianoalFiscalCompactelepossibiliconvergenzecon leposizionideglialtripaesiUe,diMicheleComelli......................................... Allegati Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione economicaemonetaria................................................................................................ Scheda relativa alle principali disposizioni e strumenti adottati dal‐ l’Unione europea in risposta alla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’areaeuro acuradiMicheleComelli .......................................................... 5 7 13 15 29 35 45 53 66 81 Introduzione Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli * La decisione del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 di procedere alla firma del cosiddetto Fiscal Compact Trattato sulla stabilità, coordina‐ mentoe governancenell’unioneeconomicaemonetaria‐Tscg hames‐ soindubbioposizionieconvinzionicheneimesiprecedentieranostate consideratedeipuntifermi. Ilprimoerailcomunesentimentocheperalmenounagenerazione nonsisarebbepiùaffrontataunariformaistituzionale,dopolalungae tormentatadoppiavicendadelTrattatoCostituzionaleediquellosuc‐ cessivodiLisbona.Tuttiicapidigoverno,compresiiverticidelleisti‐ tuzionicomunitarie,elediplomazienazionaliavevanoinfattidichiara‐ tocheormaieratempodioccuparsidellepoliticheedeiproblemicon‐ creti. Proprio la crisi della politica monetaria e fiscale europea obbli‐ gava a rovesciare tale impostazione e riprendere il cammino delle ri‐ formeistituzionali. IlsecondopuntoèstatoilricorsoadunnuovoTrattatoditipoclassi‐ co,intergovernativo,accantonando–almenoperora–sialapossibilità diutilizzarelepotenzialitàancorainesploratedelTrattatodiLisbonasia ditentareunapiùambiziosariformadelTrattatostesso,sfidandoilveto degliStatirecalcitrantieseguendometodieprocedureditipocomuni‐ tario,comeprevistodagliarticoli48.6delTrattatodell’Unioneeuropea Tue e136delTrattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea Tfue . * Gianni Bonvicini è Vicepresidente Vicario dell’Istituto Affari Internazionali Iai ; FlavioBrugnolièDirettoredelCentroStudisulFederalismo Csf . 7 INTRODUZIONE Ilterzopuntoèquellodellarapiditàconcui,perunavolta, icapidi stato e di governo sono riusciti a passare dalla decisione su un “nuovo pattodibilancio”,assuntaalConsiglioeuropeodell’8‐9dicembre2011, alla sua messa in atto, con la suddetta firma. Un segnale di consapevo‐ lezzadell’entitàdeiproblemicheavevanodifronte,anchesenonesente, comevedremo,darischidiincoerenzanellasuaattuazione. Ilquartoeultimopuntoèstataladecisionepoliticadinondoverene‐ cessariamenteprocedereconilconsenso,equindiconlafirma,dituttii 27 membri dell’Ue, pur non restringendo il cerchio ai soli 17 paesi del‐ l’Eurozona. Il nuovo Trattato è stato sottoscritto da 25 paesi, a seguito dell’autoesclusionediRegnoUnitoeRepubblicaCeca,edentreràinvigo‐ re il 1° gennaio 2013 con un numero minimo di 12 contraenti dell’Eu‐ rozona art. 14, comma 2 . Per la prima volta nel contesto europeo, si rompecosìilvincolodell’unanimitànell’approvazionediunTrattato. Questa procedura, dettata da motivi di chiara emergenza, ha creato una serie di interrogativi sia di interpretazione giuridica sia di “dige‐ stione”politicadapartedeiparlamentinazionalichevorrannoautoriz‐ zarelaratificadelnuovoTrattato.Altempostesso,ancheilFiscalCom‐ pact presenta opportunità e apre scenari che vanno esplorati e conte‐ stualizzati,tantopiùsevistiinsiemeconilTrattatosulMeccanismoEu‐ ropeodiStabilità Mes . Ilproblemacentraleècertamentequellodelcollegamentofrailpree‐ sistenteTrattatodiLisbonaeduntestodinaturaprofondamentediver‐ sa,incuiglielementidi“governance”intergovernativasononettamente prevalenti.Vièpoidaaggiungereun’altraquestionedinonsecondaria importanza, relativa alla legittimità democratica ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle decisioni di disciplina fiscale chepromananodalnuovoTrattato.D’altrocanto,inunquadroeuropeo in cui sempre più si parla di necessario approfondimento dell’Unione economica e di passaggio a una vera Unione politica, il Fiscal Compact puòrappresentareunprimopassoinquelladirezione,conladefinizione inuncorpusunitariodiregoledistabilitàcondiviseperibilancipubblici nazionali. Allalucediquesteedaltreproblematiche,ilCentroStudisulFedera‐ lismo Csf diTorinoel’IstitutoAffariInternazionali Iai diRoma,lega‐ tifradilorodaun’alleanzastrategicasottogliauspicidellaCompagnia 8 INTRODUZIONE diSanPaolo,hannodecisodicostituireungruppodistudiocheappro‐ fondisseivariaspettieinterpretazionidelFiscalCompact. IlgruppodistudiosièriunitoaTorinoil4maggio2012perdiscute‐ re le prime versioni dei cinque capitoli in cui è stato suddiviso l’argo‐ mento. A seguito della riunione sono stati quindi perfezionati gli studi chequipresentiamosottoformadipubblicazione. Al primo capitolo, affidato a Gian Luigi Tosato, dell’Università la Sa‐ pienza di Roma, è stato richiesto di chiarire: il ruolo delle istituzioni e degli organismi comunitari Commissione, Consiglio, Bce, Corte di Giu‐ stizia, ecc. nell’esecuzione delle funzioni previste dal Nuovo Trattato; qualisonolenuoveregoledi“governance”previstenelNuovoTrattato Eurosummit,maggioranzaqualificatarovesciata,entratainvigorea12, ecc. ;lecompatibilitàeledifferenzeconilsistemadecisionaleel’assetto normativo ed istituzionale dell’Ue, con l’obiettivo di comprendere se ci sistiamuovendoversounnuovosistemadi“governance”dellazonaeu‐ ro.TosatoaffrontailtemaallargandolosguardooltreilFiscalCompact, inquadrandolo nell’ampio pacchetto di decisioni e meccanismi che nel corsodellacrisidell’eurosonostativaratidaivariConsiglieuropei,frail maggio 2010 e il marzo 2012 Mesf, Fesf, Six Pack, Mes, ecc. . Il Fiscal Compact completa e fissa questa serie di misure e cerca di aggiungere elementidinuova“governance”aquelligiàesistentiinambitocomuni‐ tario.LatesidiquestocapitoloècheilFiscalCompactnonpregiudicadi perséilfunzionamentodegliorganismicomunitari conqualchedubbio sul ruolo del Parlamento europeo – vedi oltre , che sono chiamati ad agiredirettamenteindiversiarticoli,macheilrisultatosipotràgiudica‐ redallemodalitàconcuisifarannooperareassieme,inmodocoerente, strumentiintra‐Ueconimeccanismiextra‐UedelFiscalCompact. L’art.16delTscgprevedechedopocinqueannidall’entratainvigore leparticontraentiadottinoipassinecessariperincorporarnelasostan‐ zanelquadrogiuridicodelTrattatodiLisbona,unpo’comeèsuccesso nel passato con lo Sme e con gli Accordi di Schengen. A Lucia Serena Rossidell’UniversitàdiBolognaèstatoquindichiestoqualisianoqueste prospettivediulteriore“integrazionedifferenziata”chesiprofilanoper il Fiscal Compact, quali siano i passaggi necessari per favorire “l’assor‐ bimento”delNuovoTrattatoinquellodiLisbonaequalisianogliscena‐ ripiùprobabilie/opreferibili.Temadigrandeimportanzapoiché,aldi 9 INTRODUZIONE làdeitecnicismi,cisichiedesedietrolacoperturadiunFiscalCompact non stia di fatto delineandosi non tanto una cooperazione rafforzata quantopiuttostoun“coregroup”distintodalrestodell’Ue.Inrealtà,Lu‐ cia Serena Rossi delinea ben più di due scenari ed arriva ad ipotizzare unaseriediraggruppamentidiversisecondounalogicadiintegrazione ageometriavariabile,conunrischiodiframmentazioneancorapeggiore diquantostiagiàoggidelineandosi.Ilfuturononpuòessereaffidatoad un’integrazione “à la carte”, ma deve riuscire a saldare Trattati preesi‐ stentienuoviinunquadroistituzionalecoerente. Segue,comesopraaccennato,laquestionedellalegittimazionedegli attiedecisionidelnuovoTrattato.QualeruoloperilParlamentoeuro‐ peoeperiparlamentinazionali?Qualiinterpretazioneelimitiattribuire all’art.13delFiscalCompact?Qualistrumentioprocedureutilizzareper superare questi limiti? A questi interrogativi cerca di rispondere Giu‐ seppeMartinico,ricercatoredelCsfeFellowdelCentrodeEstudiosPoli‐ ticos y Constitucionales Madrid . A fronte di un processo che ha visto un allargamento progressivo delle competenze del Pe nei Trattati, con Lisbonaancheiparlamentinazionalihannoassuntounruolosignificati‐ voalivelloeuropeo.Malaconfigurazioneassuntadallagovernanceeco‐ nomicaeuropeacongliultimi“pacchetti”diriformahavistounindebo‐ limento del peso del Pe, anche se, in prospettiva, il rientro del Fiscal Compact nel quadro comunitario in base al sopra citato art. 16 po‐ trebbe riequilibrare la situazione. Martinico esamina anche le implica‐ zioniistituzionalidellaimportante“sentenzaLisbona”dellaCorteCosti‐ tuzionaletedesca.Inconclusione,ilruolodelPeedeiparlamentinazio‐ nalidipenderàmoltodalorostessi,ovverodalpesochelerelazioniin‐ terparlamentarisaprannoritagliarsinell’economiadelFiscalCompact. Ilquartocapitoloèincentratosulloscenarioeconomico‐istituzionale e cerca di rispondere alle seguenti domande: il Fiscal Compact è stru‐ mento sufficiente per salvare la zona euro? Oltre la disciplina fiscale, qualeruoloperlacrescitaeconomica?Inqualedirezionedevonoandare l’Ueel’Eurozonaperrafforzarsi?DiciòsioccupaAlbertoMajocchi,del‐ l’Università di Pavia e consigliere del Csf , che inserisce il Fiscal Com‐ pact nel processo di progressiva messa sotto controllo dei bilanci pub‐ blicinazionali,iniziatoconilTrattatodiMaastricht,einterpretailnuovo TrattatocomeilpossibileavviodiunaUnionedibilancio.Maquestonon 10 INTRODUZIONE bastadicertoarilanciarelacrescita inEuropa:servonopassiulteriori perunaveraepropriaUnionefiscale,conunpianodisviluppososteni‐ bile,unadeguatobilanciocomunitario,finanziatoconrisorseproprie,e, inprospettiva,unTesoroeunministrodelTesoroeuropei.Ilpuntode‐ cisivo,perMajocchi,èquindipolitico,primaancoracheeconomico,eri‐ guarda i trasferimenti di sovranità necessari per arrivare a un’Unione federaleeuropea. Infine ci è parso opportuno concludere con un capitolo dedicato al contributodell’Italiaalla“comunitarizzazione”delNuovoTrattatoealle decisioniperfavorirelacrescita.Taletematicaèparsaancorapiùattua‐ ledopolanascitadelgovernodiMarioMontiel’enfasidaluiattribuita adunmaggioreruolodell’ItaliaaBruxelles.Maaldilàdell’azionediret‐ tadelnostrogovernonelleistituzionidell’Ue,conparticolareriferimen‐ toagliimpegniprevistidalFiscalCompact,ciinteressavacomprendere quale strategia di coalition‐building avrebbe adottato il nuovo governo italiano. Abbiamo perciò affidato a Michele Comelli, responsabile di ri‐ cercaalloIai,ilcompitodianalizzaresialaposizioneitalianarispettoal Fiscal Compact sia l’atteggiamento da seguire sul delicato fronte della crescita economica, cercando alleanze più vaste fra i partner europei, benaldilàdeinecessarirapporticonBerlinoeParigi. ChiudequestaseriedisaggiiltestodelFiscalCompact,perpermette‐ reallettoredicollegareiriferimentineicapitoliagliarticolidelnuovo Trattato. Questapubblicazionecostituisceunprimosforzodiapprofondimen‐ tocongiunto,dapartediCsfeIai,diunamateriacomplessaeinevolu‐ zione,come indicatoanchedalleimportantidecisioniassunte alConsi‐ glio europeo del 28‐29 giugno 2012 a Bruxelles. Uno sforzo che i due centriintendonoproseguire,incollaborazioneconaltri thinktankeuro‐ pei,conunimpegnointesoaforniresiaadeguatistrumentiinformativi all’opinionepubblicasiaunsupportoanaliticoepropositivoachiopera nelleistituzioninazionaliedeuropee. 11 Lista delle abbreviazioni Bce Bvg Ce Eba Fesf Mesf Eiopa Mes Esma Esrb Pe Psc Sme Tfue Tce Tscg Tue Ue Uem Bancacentraleeuropea Bundesverfassungsgericht Comunitàeuropea Europeanbankingauthority Fondoeuropeodistabilitàfinanziaria Meccanismoeuropeodistabilizzazionefinanziaria EuropeanInsuranceandOccupationalAuthority Meccanismoeuropeodistabilità EuropeanSecuritiesandMarketsAuthority EuropeanSystemicRiskBoard Parlamentoeuropeo Pattodistabilitàecrescita Sistemamonetarioeuropeo Trattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea TrattatocheistituiscelaComunitàeuropea Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nel‐ l’unioneeconomicaemonetaria Trattatosull’Unioneeuropea Unioneeuropea Unioneeconomicaemonetaria 13 1. L’impatto della crisi sulle istituzioni dell’Unione Gian Luigi Tosato* 1.Lo studio si propone di esaminare l’impatto sulle istituzioni dell’U‐ nione delle recenti misure adottate per fronteggiare la grave crisi eco‐ nomico‐finanziariainEuropa.Interessainparticolareverificareinquale misurasiafondatalatesisecondocuinesarebbederivatoundeclassa‐ mentodelleistituzionisovranazionalidell’Unioneedelmetodocomuni‐ tariorispettoalleistituzioniealmetodointergovernativi.Aifinidell’in‐ dagine ora delineata si prenderanno in considerazione i seguenti atti adottatitrailmaggio2010eilmarzo2012 : i l’istituzionedelMecca‐ nismoeuropeodistabilizzazionefinanziaria Mesf ; ii l’istituzionedel Fondoeuropeodistabilitàfinanziaria Fesf ; iii ilPattoEuroPlus; iv lamodificadell’art.136Tfue; v ilc.d.SixPack; vi ilc.d. FiscalCom‐ pact; vii lacreazionedelMeccanismoeuropeodistabilità Mes . 2.Sesihariguardoallelorobasigiuridiche,gliattiinquestionesonori‐ conducibiliaduedistintecategorie: alcunisicollocano all’interno,altri all’esternodeldirittodell’Unione.Nellaprimacategoriarientranoil Six Pack,l’istituzionedelMesfelamodificadell’art.136Tfue;nellaseconda tuttiglialtriatti,siapureconqualcheparticolaritàperquelcheriguarda *GianLuigiTosatoèProfessoreordinariodiDirittodell’Unioneeuropea,Università “Sapienza”diRoma. 15 GIAN LUIGI TOSATO ilFesfeilPattoEuroPlus.Allaprimacategoriaappartengonoanchealtri provvedimenti,chenonsonoquipresiinesame almenoperilmomen‐ to ;miriferiscoinparticolareaquelliistitutividello EuropeanSystemic RiskBoard Esrb ,della EuropeanBankingAuthority Eba ,della Euro‐ pean Securities and Markets Authority Esma , della European Insur‐ anceandOccupationalAuthority Eiopa . 3.Il SixPackcomprende5regolamentieunadirettiva;sitratta,insin‐ tesi,diunpacchettodimisurevolteamodificareeintegrarel’originario Pattodistabilitàecrescita Psc ,costituitodairegolamenti1466e1467 del1997.Dueregolamentidel SixPack il1173eil1174/2011 sifon‐ dano sull’art. 136 Tfue, una norma valida solo per l’Eurogruppo; i loro effettisiproduconoquindisolopergliStatieuro.Glialtritreregolamen‐ tieladirettivavalgonopertuttigliStatimembri:iregolamenti1175e 1176/2011sirichiamanoall’art.121par.6,ilregolamento1177/2011e ladirettiva85/2011all’art.126par.14 ilprimoalcomma2diquesta disposizione,lasecondaalcomma3 . 4.Mesf,Fesf,Messonotresiglechedesignanofondicreatiasostegnodi Statimembriincrisi.Iprimidue rispettivamentedi60e440milionidi euro sonotemporaneiedestinatiadessereassorbitinelterzo unfondo di750milionidieuro .Premequirilevarelalorodiversabasegiuridica: l’atto istitutivo del Mesf è un regolamento il 407/2010 , che si basa sull’art. 122 par.2 Tfue e si colloca dunque all’interno dell’Unione. La creazione del Fesf e del Mes è avvenuta invece al di fuori dell’Unione, tramiteaccordididirittointernazionale,chegliStatieurohannoconclu‐ so in quanto soggetti di tale diritto. Fesf e Mes si diversificano tuttavia peralcuniaspetti:lostrumentooperativodelFesfèunasocietàdidiritto lussemburghese; per contro, l’accordo Mes istituisce un vero e proprio ente finanziario di diritto internazionale. Inoltre, l’entrata in vigore del Fesf è subordinata al perfezionamento delle procedure nazionali di ap‐ provazionedapartedituttigliStatieuro;nelcasodelMes,bastalaratifi‐ caditantiStaticherappresentinoalmenoil90%delcapitalesottoscritto. 5.Lamodificadell’art.136Tfueèstatainqualchemodoprodromicaal‐ la istituzione del Mes. Si è ritenuto probabilmente a torto che una 16 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE normaappositafossenecessariaperautorizzarelacreazionediunmec‐ canismo permanente di gestione delle crisi il fondo Fesf è dichiarata‐ mentetemporaneo .Perlamodificasièfattoricorsoallaproceduradi revisionesemplificatadicuiall’art.48par.6Tue.Lavicendasièsvolta dunqueregolarmenteall’internodeldirittoUe. 6.AldifuorideldirittoUesicollocanoinvece–comegiàdetto–ilPatto EuroPluseil FiscalCompact.Ilprimoèstatoconclusoda23Stati i17 dell’europiùaltri6 amarginedelConsiglioeuropeodel24/25marzo 2011.Miraarafforzareilcoordinamentodellepoliticheeconomichede‐ gliStatipartecipantielaloroconvergenzaversopiùaltilivellidicompe‐ titività. Il suo contenuto è di tipo programmatico; non ne derivano im‐ pegnivincolantisulpianostrettamentegiuridico.Questospiegaperché lasuaentratainvigorenonsiasoggettaalleratifichenazionali.IlPatto EuroPluspuòinqualchemodoricondursiallacategoriadegliaccordiin‐ ternazionaliconclusiinformasemplificata. 7.IlFiscalCompact formalmente,Trattatosullastabilità,coordinamen‐ toegovernancenell’unioneeconomicaemonetaria‐Tscg èunaccordo didirittointernazionalesottoscrittoil2marzo2012da25Statimembri, tuttiadeccezionedelRegnoUnitoedellaRepubblicaCeca.Dettaunadi‐ sciplinadibilancioingranparteconfermativadelleregoledel SixPack. Il Tscg entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, se a quella data sarà stato ratificatodanonmenodi12membridellazonaeurooaddiritturapre‐ cedentementeseavrannoratificatoalmeno12statidell’eurozona. 8.Completatalarassegnael’inquadramentogiuridicodegliattiinesa‐ me, si può passare a valutarne l’impatto sul sistema istituzionale dell’Unione. Il discorso è abbastanza semplice per quel che riguarda le misurebasatesuldirittodellaUe.Laloroadozioneharispettatoirequi‐ siti di procedura e sostanza posti dai Trattati. La modifica dell’art. 136 TfueèavvenutacondecisionedelConsiglioeuropeo,previopareredella Commissione, del Pe e della Bce; e ciò in conformità alla procedura di revisionesemplificatadell’art.48par.6.Iregolamentieladirettivadel SixPacksonostati varatitalorainbaseallaproceduralegislativaordi‐ naria propostadellaCommissione,decisionecongiuntadelConsiglioe 17 GIAN LUIGI TOSATO del Pe , talora in forza di una procedura speciale in genere, proposta dellaCommissione,pareredelPeedellaBce,decisionedelConsiglio .In ognicasosisonoseguitepuntualmenteleprescrizionirilevantipercia‐ scun atto. Con procedura legislativa ordinaria sono stati presi i regola‐ menti1173,1174,1175e1176/2011;conproceduraspeciale legislati‐ va e non , il regolamento 1177/2011 e la direttiva 2011/85, nonché il regolamento407/2010istitutivodelMesf. 9.Gliattiorariferitiriflettono,nelbeneenelmale,lanormaledialettica istituzionale dell’Unione. Non si può dire, dunque, che abbiano influito negativamentesulmetodocomunitarioesulleistituzionisovranazionali. SeilPenonesercitaunruolodecisionalepienoinmateriaeconomicae finanziaria,questodipendedall’attualestrutturadeiTrattati;nonsipuò imputareall’atteggiamentodeigoverniintempodicrisi.Analogamente, selaCommissionenonhasempresvoltounruoloincisivo,setaloraèap‐ parsaalrimorchiodellaPresidenzadelConsiglioEuropeo,dinuovoque‐ stoèdaimputareallastessaCommissione.Potevafareunusopiùattivo deipoteriadessaconferiti.Sinoti,anzi,cheiregolamentidelSixPackin‐ troduconoilsistemadel“reversevoting”,percuiunaraccomandazioneo proposta della Commissione si intende adottata dal Consiglio se questo nonlarespingeamaggioranzaqualificata.Nonsiamoancoraallaversio‐ ne più ortodossa del metodo comunitario, alla proposta della Commis‐ sioneemendabiledalConsigliosoloall’unanimità.Manonnesiamomol‐ to lontani, data la difficoltà di coagulare una maggioranza qualificata. Certoèche,almenosullacarta,ilruolodellaCommissioneneescenote‐ volmente rafforzato in questioni di particolare rilievo, quali l’accerta‐ mentodidisavanzieccessiviedisquilibrimacroeconomici. 10.Levalutazionirisultanopiùcomplessesesipassaallemisureadot‐ tate tramite accordi internazionali al di fuori del diritto dell’Unione. Al riguardomiparechecisidebbaporre,nell’ordine,untripliceordinedi questioni. Ci si deve chiedere i se fosse necessario uscire dal diritto dell’Unione, ii selemisureadottatesianocompatibilicontalediritto, iii sesiècreatounsistemaparalleloispiratoalogichediverse.Suque‐ stebasisipotràtrarrepoiqualcheconclusioneinordineaglieffettisulla strutturaistituzionaleUe. 18 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE 11.Inrelazioneal FiscalCompact,lanecessitàdiricorrereaduntratta‐ to separato è discesa dalla nota opposizione di due Stati. In effetti, la proceduradirevisionedeiTrattatiUeesigeilconsensoditutti;enem‐ meno era praticabile la soluzione dell’opting out, data la richiesta bri‐ tannica di contropartite inaccettabili. Non tutte le norme del Fiscal CompactavrebberoperaltrorichiestounarevisionedeiTrattati.Questo è vero per la regola del pareggio di bilancio, da recepire negli ordina‐ menti nazionali“preferibilmente”alivellocostituzionale.Lo èmoltodi menoperaltreregole,chehannovaloreprevalentementeconfermativo delladisciplinadel SixPackoavrebberopotutoesseredeciseinbaseai poterinormativigiàspettantiall’Unione.Quisubentratuttaviaunprofi‐ loformalee politicoaduntempo.L’inserimento delleregole nel Fiscal Compact provocaunloro“irrigidimento”,nelsensochepossonoessere modificatesoloconilconsensodituttigliStaticontraenti;dettoinaltro modo,aciascunoStatoèattribuitoundirittodiveto.Edèquestoilchia‐ romessaggiochesivolevainviareall’elettoratodialcunipaesi Germa‐ nia,inprimis . 12.SièuscitidalsistemaUeanche perlacreazionedei fondidisalva‐ taggioFesfeMes.Eranecessario?Adescluderlo,nonvarrebbeinvocare la circostanza che il fondo Mesf è stato istituito con regolamento ex art.122 par. 2 Tfue. In quel caso le risorse provenivano dal bilancio dell’Unione e di per sé sole erano insufficienti. Per reperirerisorse ag‐ giuntive, non era dato reperire uno strumento ad hoc all’interno dei Trattati.TantopiùchegliStaticontributorivolevanomantenereuncon‐ trollo sull’uso dei fondi, subordinandolo ad una decisione unanime. La viadiunaccordoseparatoèapparsaquindiineludibile.Vièdachieder‐ si,tuttavia,senonsipotesseprocederediversamentedopolamodifica dell’art.136Tfue.Abenvedere,unavoltaautorizzata–inforzaditale modifica – la creazione di un meccanismo permanente di assistenza fi‐ nanziaria,ilMespotevaforseessereistituitosullabasedellostessoart. 136Tfue. 13.QualchedubbiopuòporsiancheinrelazionealPatto EuroPlus.Qui ilricorsoall’art.136Tfueeraesclusoperl’aperturadell’accordoadaltri Statioltreaquellidell’areaeuro.Masipotevapensareadunasoluzione 19 GIAN LUIGI TOSATO all’internodeldirittoUesottoformadicooperazionerafforzata.Senon‐ ché sono noti i pesanti condizionamenti, di procedura e sostanza, all’impiego di tale strumento. Questo spiega la sua scarsa attrattiva in terminigenerali,eancordipiùquandolarapiditàdell’azionecostituisce un’esigenza preminente. Resta tuttavia il carattere programmatico del Patto,chesiaffidaallasoftlaw metododicoordinamentoaperto ,piut‐ tostocheadimpegnigiuridicamentevincolantiesanzionabili. 14.Laconclusionediaccordiextra‐Uenonpresentadiperséelementi diilliceità.Ildirittointernazionaledeitrattaticonsentelamodificadiun accordomultilateralesolofraalcunedelleparti;richiedeperòchenonsi pregiudichino gli obiettivi dell’accordo base e i diritti degli altri con‐ traenti ConvenzionediViennadel1968,art.41 .Allestessecondizioni può dirsi rispettato anche l’obbligo di leale collaborazione che vincola tuttigliStatimembri art.4par.3Tue . 15.Qualsiasi violazione del diritto Ue sembra esclusa in radice nei ri‐ guardi del Fiscal Compact. Le sue norme – lo richiede l’art. 2 dell’ac‐ cordo–devonoessereinterpretateinconformitàaldirittodell’Unionee possonoessereapplicatesolosecompatibilicontalediritto.Perlaveri‐ tànonparecheproblemidiquestotiposianorilevabilinel FiscalCom‐ pact.Maanchesecifossero,sarebberofacilmentesuperabiliinviadiin‐ terpretazioneodidisapplicazionedellenormeincompatibili.Unadispo‐ sizioneanalogaall’art.2delFiscalCompactnonsirinvieneneglialtriac‐ cordiextra‐Ue.Malasipuòconsiderareinqualchemodoimplicita;e,in ognicaso,un’analisidelPatto EuroPlusedegliaccordiFesfeMesnon rivela la presenza di norme in contrasto con il diritto Ue. In definitiva, un’ipotesi di illiceità degli accordi in esame non può ricondursi al loro contenuto. Dovrebbe fondarsi sul fatto stesso che si è proceduto al di fuoridell’ordinegiuridicodell’Unione.Ma,comesièavutomododiac‐ cennare,questacircostanzanonèdiperséillecitasesirispettanocerte condizioni. 16.Èdaescludere,inbaseaquelcheprecede,chegliaccordiconsidera‐ ti comportino sottrazioni o menomazioni alle competenze delle istitu‐ zioniUe.Visiopponeprimadituttounaragionegiuridica:unattoextra‐ 20 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE Uenonpuòmodificarelenormediunordinamentoalqualeèestraneo. Il FiscalCompacteglialtriaccordiinesamecontengonobensìunaplu‐ ralitàdiriferimentialleistituzionidell’Unioneeallelorofunzioniinba‐ seaiTrattati.Masiguardanobenedall’apportarvilimitioderoghe.Ève‐ ro piuttosto il contrario, vale a dire che essi tendono ad utilizzare tali funzionieadattribuirnedinuove.Siponequindiilquesitoseeinquale misurasianoammissibilisviluppidiquestotipo. 17.Inprincipiolarispostadeveesserenegativa.Gliaccordiindiscorso si collocano all’esterno del sistema dell’Unione; non possono utilizzare le sue istituzioni, né attribuire ad esse ulteriori competenze, anche se compatibiliconquelledeiTrattati.Leistituzionidell’Unionesonochia‐ mateasvolgereunicamentefunzioniecompitiadesseattribuitidaldi‐ ritto dell’Unione; non hanno titolo per spingersi al di fuori di questo ambito,adoperareall’internodiunsistemanormativoadesseestraneo. IldivietopergliStatimembrieperleistituzionivaletuttaviafinoache nonsialostessodirittoUeaconsentirneilsuperamento. 18.Unaprevisionedelgenereècontenutanell’art.273Tfue,cheautoriz‐ za la Corte di giustizia a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri“inconnessioneconl’oggettodeiTrattati”.Questanormasipre‐ staaqualchedubbiointerpretativo.Ameparetuttaviaragionevolerite‐ nerlaapplicabileagliaccordiinesame.L’attribuzionedicompetenzaalla Cortedicuiall’art.8delFiscalCompacteall’art.37delTrattatoMesdeve quindi considerarsi legittima. Lo stesso dicasi per l’art. 16 del Fra‐ meworkAgreementrelativoalFesf,cheabilitalaCorteapronunciarsisu contenziosi tra Stati euro connessi al funzionamento dell’accordo. Non esistonoaltreprevisionideiTrattatichesvolganolamedesimafunzione dell’art.273Tfue.Perlaveritàcisarebbeladisciplinadelle“cooperazioni rafforzate”, la quale consente l’utilizzo delle istituzioni dell’Unione per iniziativenonesteseatuttigliStatimembri.Maquestadisciplinasiap‐ plicaadiniziativeposteinessereall’internodeldirittodell’Unione,nona quellecomelenostrechesicollocanoaldifuorideiTrattati. 19.InassenzadiunaprevisionedeiTrattatiaportatagenerale,puòin‐ tervenirevoltapervoltaun’autorizzazioneadhoc.Aquestofinecivuole 21 GIAN LUIGI TOSATO ilconsensoanchedeipaesichenonpartecipanoadunasingolainiziati‐ va. In tal caso si ha una sorta di cooperazione rafforzata al di fuori del dirittoUe,maconildiscoverdedapartedituttigliStatimembri.Questa ipotesisiverificaapropositodel TrattatoMes.Lefunzioni,nuoveeag‐ giuntive,iviattribuiteallaCommissioneeallaBcesarebberodiperséil‐ legittime.Mailpreambolodàatto alconsiderandon.10 cheessesono statedebitamenteautorizzatedatuttiigoverninazionali,percuidiven‐ gono inattaccabili. Manca un’analoga autorizzazione con riguardo al precedente Accordo Fesf, che pure affida alla Commissione e alla Bce compiti simili a quelli attribuiti in ambito Mes. Proprio la somiglianza deicompitineiduecasifatuttaviapensareadunaautorizzazioneimpli‐ cita, ovvero che l’autorizzazione successivamente rilasciata per il Mes fungadasanatoriaretroattivaperilFesf. 20.Il Fiscal Compact contiene ripetuti riferimenti a funzioni e compiti delle istituzioni dell’Unione. Quelli relativi alla Corte di giustizia sono autorizzati–come giàdetto–dall’art.273 Tfue.Perilresto,mancaun consensoesplicitocomequellochecaratterizzailMes;eneppuresipuò ipotizzareunnullaostaimplicitotipoFesf,datalaposizioneantagonisti‐ caassuntadalgovernobritannico.Siprospettadunqueunapreclusione all’utilizzodelleistituzionidell’Unionealdifuorideicompitidaesseor‐ dinariamentesvoltiinbaseaiTrattati.Ilfunzionamentodel FiscalCom‐ pactnonèdestinatotuttaviaabloccarsi,néagiustificarecontenziosida partedegliStatinonpartecipanti.Laragionediciòrisiedenellanatura del Fiscal Compact. Le sue norme rendono più rigorosi taluni obblighi giàesistentineldirittoUe art.3:tettoaidisavanzi,regoladelpareggio dibilancioneldirittointerno,meccanismicorrettiviautomatici ;solleci‐ tanogliStaticontraentiadutilizzarecertimeccanismideiTrattati art. 10:ricorsoallecooperazionirafforzateeallemisureexart.136Tfue ;li obbligano a sostenere e dare seguito alle raccomandazioni e proposte della Commissione in talune materie art. 7: in tema di procedura per disavanzieccessivi;art.8:nelcasodimancatorecepimentodellaregola sulpareggiodibilancio .Complessivamente,ilFiscalCompactsilimitaa dettareregoledicondottapiùrestrittivepergliStatipartecipanti,senza peraltroalterarelenormalicompetenzedelleistituzionidell’Unione. 22 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE 21.IrilievicheprecedonoattengonoessenzialmentealtitoloIIIdel Fis‐ calCompact,chenecostituiscelapartecentrale.Ladenominazionedel Tscgparlatuttavia,oltrechedi“Stabilità”,anchedi“Coordinamento”e “Governance” nell’unione economica e monetaria. Al coordinamento è dedicatoiltitoloIV,mentredella governancesioccupailtitoloV.Lepo‐ chenormedeltitoloIVhannoscarsorilievoaifinidellapresenteindagi‐ ne;lepiùsignificativeriguardanoilpropositogiàcitatodiricorrerealle cooperazionirafforzateeall’art.136Tfue,nonchél’impegnodidiscutere exanteleriformeeconomichenazionalipiùsignificative.Sitrattadiim‐ pegniprivi diobbligatorietàgiuridica,nondiversamentedaquellicon‐ tenuti nel Patto Euro Plus che si propone peraltro obiettivi più ambi‐ ziosi .Siripeteinqualchemodola vicendadelPsc Pattodi stabilitàe crescita ,centratosuiproblemidistabilitàmonetariaeconpocoonulla sullacrescita. 22.Maggioreinteresseainostri fini presentailtitolo Vrelativo alla go‐ vernancenellazonaeuro nonnell’unioneeconomicaemonetariacome suggerisceladenominazionedelTscg .Quièprevistal’istituzionediun nuovoorganismo,ilVerticeeuro EuroSummit ,dicuisiregolacompo‐ sizione,compitiefunzionamento.Insintesi,fannopartediquestoorga‐ nismoicapidistatoodigovernodelleparticontraentilacuimonetaè l’euro,piùilpresidentedellaCommissione.IlVerticehaunsuopresiden‐ te,siriuniscealmenoduevolteall’annoediscutedellequestionistrategi‐ chedellazonaeuro.AlleriunionidelVerticeèstabilmenteinvitatoilpre‐ sidentedellaBceepossonoessereinvitatiilpresidentedelPeeilpresi‐ dentedell’Eurogruppo.IlPeèsistematicamenteinformatodeipreparati‐ viedesitidelleriunionidelVerticedalpresidentediquest’ultimo. 23.IltitoloVcontieneun’importanteintegrazionedeiTrattatirelativa‐ mente alla struttura istituzionale della zona euro. L’unica indicazione deiTrattatiinmateriaèquellacontenutanelProtocollo n.14 sull’eu‐ rogruppo, che prevede riunioni informali dei ministri degli Stati euro. Nellapraticaquesteriunionisisonorafforzateconlanominadiunpre‐ sidente dell’eurogruppo il lussemburghese Jean‐Claude Juncker . Si profila ora una struttura duale, basata sui due organi Vertice ed Euro‐ gruppo, che riproduce il duo Consiglio Europeo/Consiglio dell’Unione. 23 GIAN LUIGI TOSATO Peraltro, dei due organi, l’uno si colloca all’interno dell’ordinamento dell’Unione l’Eurogruppo e l’altro all’esterno il Vertice . Si ripete in qualchemodolavicendadelConsiglioEuropeoprimadellasuaufficia‐ lizzazione,solochealloranefacevanopartetuttigliStatimembri. 24.Non mi pare che si possa ravvisare nel titolo V del Fiscal Compact un’incompatibilitàconildirittodell’Unione.L’istituzionedelVerticeeu‐ rointegraladisciplina carente deiTrattati,manonlamodificanépre‐ giudicaidirittidegliStatinoneuroodiquellieuroeventualmentenon contraenti. Resta il problema dell’utilizzo delle istituzioni dell’Unione, allequaliindubbiamentesiattribuiscononuovefunzioni.RispettoalPe non sorgono particolari problemi. Il suo presidente non è obbligato ad accettare l’invito di partecipare alle riunioni del Vertice euro; analoga‐ menteilPepotrebbefarsaperedinonessereinteressatoachelosire‐ lazionisuilavoridelVertice.Manonsivedeperchédovrebbefarlo,visto che queste previsioni intendono valorizzare non penalizzare il ruolo delPe.Quantoallaprevisionediunlavorocomuneconiparlamentina‐ zionalisutemirelativiall’unioneeconomicaemonetaria art.13Tscg , essasirichiamaesplicitamentealProtocollon.1delTrattatodiLisbona. Nonaggiungedunquenulladinuovoesitrattainognicasodiunauspi‐ ciononvincolante. 25.IldiscorsosullaCommissionepresentaqualchemaggiorecriticità.Il suoinserimentoqualemembroatuttiglieffettidelVerticesembrafor‐ mulato in termini cogenti; e questo richiederebbe un’autorizzazione esplicitao,almeno,implicitadituttigliStatimembri,ciòcheabbiamoin precedenzaescluso.Quiperò,inparzialederogaalprecedenteassunto, sipuòforseipotizzarel’esistenzadiuntacitoassenso.Deponeafavore diquestatesilacircostanzachela governancedellazonaeurodelineata nel Fiscal Compact ricalca quasi alla lettera il documento allegato alla Dichiarazione dell’Eurosummit del 26 ottobre 2011; e non risultano reazioninegativeataledocumentodapartedegliStatinoneuro. 26.LamedesimaconsiderazionepuòvalereperlaPresidenzadelVerti‐ cedellazonaeuro.Il FiscalCompactprevedechequest’organoabbiaun PresidenteelettodaimembridelVertice.AisensidellaDichiarazionedel 24 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE 26ottobre2011dianzicitata,inattesadellaprimaelezionelefunzioni di Presidente sono esercitate dal Presidente del Consiglio Europeo. In principio questa soluzione non sarebbe ammissibile. Il Presidente del ConsiglioEuropeononpuòsvolgerecompitiaddizionalirispettoaiTrat‐ tati, a meno che non sia debitamente autorizzato a farlo. Un’autoriz‐ zazioneesplicitanelnostrocasomanca;maanchequisipuòpresumere unassensoimplicitodegliStatinoneuro,inmancanzadilorocontesta‐ zionialdocumentodell’Eurosummit. 27.È tempo di formulare qualche conclusione sui quesiti inizialmente proposti:lacrisidell’eurohadeterminatounindebolimentodegliorgani sovranazionali dell’Unione? È quanto sostengono molti commentatori, specie con riguardo agli sviluppi intervenuti al di fuori del diritto Ue. Sennonché,perleragionigiàillustrate,questisviluppinonpossonoaver pregiudicato le normali funzioni degli organi dell’Unione; possono solo averne aggiunte di nuove. Così, in forza dell’art. 273 Tfue, la Corte di giustiziasièvistaattribuireilcompitodideciderecircalacorrettatra‐ sposizione nel diritto interno delle regole di bilancio dettate dal Fiscal Compact.Èunacompetenzalimitata;perchénonsiestendeallasucces‐ siva verifica del rispetto di queste regole. Una verifica del genere è ri‐ servata ai giudici nazionali, nelle forme previste nei singoli Stati. Ma è ipotizzabile che la questione risalga alla Corte europea attraverso il si‐ stemadelrinviopregiudiziale.Nonloimpediscel’art.126n.10Tfueche escludeinmateriailricorsoallaproceduradiinfrazione articoli258e 259Tfue ,nonalmeccanismodelrinviopregiudiziale art.267Tfue . 28.Ugualmente,nonsièindebolitoilruolodellaCommissione,piutto‐ stoilcontrario.Giàsièaccennatoalsistemadelreversevotingintrodot‐ todalSixPackerafforzatodal FiscalCompact art.8 .Lepropostedella Commissione in materia di deficit eccessivi e squilibri macroeconomici assurgono al livello di quasi‐decisioni. Infatti si intendono adottate se nonrespintedalConsiglioamaggioranzaqualificata:un’ipotesinonfaci‐ le da realizzarsi, specie dopo l’impegno assunto dagli Stati del Fiscal Compact di sostenere le proposte della Commissione salvo decisione contraria a maggioranza . Aggiungasi le nuove funzioni attribuite alla Commissioneinordineaifondidisalvataggio.GliattiistitutividelFesfe 25 GIAN LUIGI TOSATO del Mes conferiscono alla Commissione un ruolo centrale insieme alla Bce e al Fmi . L’erogazione dei fondi dipende da una sua proposta al BoardofGovernors; e,sumandatodiquest’ultimo,toccapoi allaCom‐ missionesottoscrivereilmemorandumdiimpegnidelloStatobeneficia‐ rioeverificarnesuccessivamentel’adempimento.IlcontrollodellaCom‐ missione nei confronti degli Stati euro, specie di quelli con politiche economicheedibilancio“divergenti”,risultaintalmodofortementeraf‐ forzato. 29.Più problematico risulta il discorso riguardo al Pe. Si lamenta che essosiastatoesclusodaglisviluppisusseguentiallacrisidell’euro.Mai provvedimentidel SixPacksonostatiadottaticonilcoinvolgimentodel Pe, nel puntuale rispetto delle regole di Lisbona. E il Pe ha partecipato attivamente,ancheseprivodiunruoloformale,nelnegoziatosullaste‐ suradelFiscalCompactedegliaccordisuifondidisalvataggio.Èpurve‐ rocheilPeèesclusodallagestionediquestifondi,comepureinsededi applicazionedelladisciplinadibilancio.Maquestosispiegaperlanatu‐ raessenzialmenteamministrativadiquestefunzionicheevocano,come tali,competenzediorganiesecutivipiùchelegislativi dunque,Commis‐ sioneeConsigliopiùchePe .Névatrascurataunadifficoltàdicarattere strutturale,chevalegeneralmenteperogniipotesidi“Europaapiùve‐ locità”. Nel Pe siedono rappresentanti di tutti gli Stati membri; di qui unacertariluttanzaadattribuireunruoloalPerispettoadiniziativealle qualitaluniStatimembrihannodecisodinonpartecipare. 30.Resta da dire della tesi, invero molto diffusa, secondo cui la crisi dell’euro avrebbe segnato una forte affermazione del metodo intergo‐ vernativoa scapitodiquellocomunitario.Giàirilieviprecedentiinor‐ dine alle istituzioni sovranazionali suggeriscono qualche riserva al ri‐ guardo.Inognicasoèbenericordarecheilmetodocomunitarioclassico proposta della Commissione, co‐decisione Consiglio/Pe si applica all’attività legislativa, non a quella di tipo amministrativo/esecutivo; e, anchenell’ambitodellaproduzionenormativa,valeperlefontiseconda‐ riedeldirittoUe,nonperquelleprimarie iTrattatibaseerelativemo‐ difiche .Èsenz’altroverocheconilFiscalCompacteil TrattatoMessiè fattoricorsoadaccordiintergovernativi,maquestaèunacaratteristica 26 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE dituttigliaccordifraStati,anchediquelliistitutividell’Unione.Loevi‐ denzialaproceduradirevisioneexart.48Tue:dopounaprimafaseisti‐ tuzionale interna, la procedura si connota anche quella di revisione semplificata per il più classico degli elementi intergovernativi, vale a direlaratificadituttigliStatimembri. 31.Nongiovapertantoargomentaredalcaratteredel FiscalCompact e del TrattatoMesunacompressionedelmetodocomunitarioavantaggio diquellointergovernativo.Occorrepiuttostochiedersisefossepossibile ottenereconstrumentiintra‐Uequellochesièintesoperseguireconac‐ cordiextra‐Ue.Comediscussoinprecedenza,larispostaèinpartenega‐ tiva,inpartepositiva.Ènegativaladdovesiprospettavalanecessitàdi una modifica dei Trattati, non conseguibile per l’opposizione di taluni Statimembri.Èpositivanellamisuraincuisisarebbepotuto ricorrere aipoterinormatividegliarticoli136e352Tfue,ovveroallaprocedura di cooperazione rafforzata, o quantomeno esplorare la utilizzabilità di questi strumenti. Evidentemente si è ritenuto più semplice e diretto il ricorsoadaccordiextra‐Ue;manoninspregiodelleistituzionicomuni‐ tarie,chesonocomunquelargamentecoinvolte.Conmaggioreattenzio‐ ne,forse,aiproblemidilegittimazionedemocraticainternaeallerelati‐ vequestionidicostituzionalità. 27 2. Fiscal Compact e conseguenze dell’integrazione differenziata nell’Ue Lucia Serena Rossi* 1.LeregolecontenutenelFiscalCompactmiranoarafforzareilPattodi stabilità,ilqualeeragiàinclusoneitrattatieuropeisinodalTrattatodi Maastricht, e le vigenti procedure per deficit eccessivo art. 5 Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria‐Tscg ,introdottesuccessivamente.Lastradamaestraperla sua adozione avrebbe dovuto dunque essere una revisione dei vigenti trattatidell’Unione Tue esulFunzionamentodell’Unione Tfue . Tuttavia,acausadelrifiutodelRegnoUnito,poiappuntoseguitodal‐ laRepubblicaCeca,nonèstatopossibilepercorreretalestrada,laquale avrebberichiestolafirmaeratificadapartedituttigliStatimembri.Si notichequestiStatiavrebberopotutotenereunatteggiamentopiùcoo‐ perativoconglialtrisenzanecessariamentedivenirepartidelTscg:sa‐ rebbeinfattistatosufficienteconsentireamodifichedelTueeTfuene‐ goziando appositi protocolli di opting out come avviene attualmente per l’acquis Schengen . Il Regno Unito aveva però avanzato durante i negoziatirichiestevolteapregiudicarelapossibilitàdiintrodurreinfu‐ turo una tassa sulle transazioni finanziarie, cosa che gli altri Stati non hannoaccettato.D’altrocanto,com’ènoto,ilFiscalCompactèstatoco‐ *LuciaSerenaRossièdirettoreCirde,UniversitàdiBologna. 29 LUCIA SERENA ROSSI munquefortementevolutodallaGermania,nonsoloperragionieletto‐ rali,maancheadottatoperrassicurareimercatifinanziariinternaziona‐ lisullastabilitàdeibilancidegliStatieuropei.TaleStatohapotutoper‐ suadere gli altri ad accettare più stretti vincoli di bilancio, dall’alto del proprioruolodimaggiorcontribuentedelFondoSalvaStati Mes . PertaliragioniilTscghapresodunquelaviadiun’integrazionedif‐ ferenziata,nonall’internodelquadrodeiTrattatiistitutivi com’èstato il caso delle disposizioni relative all’euro ai tempi del Trattato di Maa‐ stricht ,maall’esternodeglistessi. Si potrebbe a prima vista pensare che il fatto di procedere all’ado‐ zionedelTscgsolofraalcuniStatimembridell’Unioneeuropea,senzala partecipazionedidueStatichenemmenoappartengonoallazonaeuro, siapienamentefisiologico,nonsoloperchéesempidiintegrazionediffe‐ renziatafragliStatimembridell’Uemediantestrumentididirittointer‐ nazionale non sono affatto inediti si pensi all’accordo di Schengen o a quellodiPruemchedisciplinalacooperazionetransfrontaliera ,maan‐ cheperchéilTscg,rivoltoprincipalmente,anchesenonesclusivamente, alla stabilità dell’eurozona, riguarda una materia che per definizione è natacomeun’integrazionedifferenziatafragliStatimembridell’Unione europea.Com’ènoto,daunlatoperentrareafarpartedellazonaeuroè necessario rispettare i parametri fissati dal Trattato di Maastricht, e all’altrogliStatichepur rispettando taliparametrinondesideranoen‐ trarvigodonodiunaderogaprevistadaiTrattatistessi. Inrealtà,ilfattodinonaverpotutoproseguireinun’integrazionedif‐ ferenziata “interna” al sistema dei Trattati istitutivi, dovendosi invece ricorrereallavia“esterna”delTrattatointernazionale,comportaunase‐ riediconseguenzecheilpresentelavorocercheràdichiarire.Lastretta correlazioneconlenormesull’euroesulPattodistabilitàcontenutenei Trattatihannocomunqueindottoadagganciareilpiùstrettamentepos‐ sibile il Tscg al quadro dei Trattati dell’Ue, anche se nei limiti imposti dallanatura“esterna”delprimo. Occorreinnanzituttochiarirequaletipodiintegrazionedifferenziata sipotràprodurreall’entratainvigoredelTscg.Inrealtàgiàattualmente sia l’euro che la politica economica sono realtà a geometria variabile. Sottoilprimoprofilo,accantoaidiciassetteStatidell’Eurozonaeaidue conderoga DanimarcaeRegnoUnito ,occorreinfatticonsiderarenon 30 2. FISCAL COMPACT E CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL’UE soloirimanentiottoStatimembridell’Unioneeuropea,maanchequegli Statinonmembrichepureutilizzanol’euroinvirtùdiaccordiinterna‐ zionali SanMarino,VaticanoeMonaco operlorodecisione Montene‐ groeKosovo .Sottoilsecondoprofilo,alc.d.“PattoEuroplus”,riedizio‐ nepiùstringentedelPattodistabilitàecrescita,adottatonel2011ade‐ riscono attualmente tutti gli Stati membri dell’Unione europea salvo il RegnoUnito,laRepubblicaCeca,laSveziael’Ungheria. Quellochequiinteressaanalizzareètuttaviasolol’effettodigeome‐ triavariabilechesiprodurràconilFiscalCompactall’internodell’Unio‐ neeuropea.Perraffiguraretalesituazionesipossonoimmaginarequat‐ trocerchiconcentrici:ilpiùinterno–epiùristretto–riguardagliStati cheavrannoratificatoilFiscalCompact,unnumerochenonpuòessere inferioreadodicimembridellazonaeuro,sogliachel’art.14par.2del Tscgprescriveperl’entratainvigoredellostesso. Un secondo cerchio, più ampio, riguarda gli Stati dell’eurozona che nonratificherannoilTscg;talecerchioèsolopotenziale,inquantonulla escludechetuttiimembridell’eurozonaratifichinoquest’ultimo,mare‐ centi dichiarazioni di alcuni Stati fanno pensare che non si tratti di un’ipotesideltuttoirreale. UnterzocerchioriguardagliStatinonmembridellazonaeurofirma‐ tari del Tscg che lo ratifichino; ad essi, in virtù dell’art. 14 par. 4 dello stesso,siapplicherannosololepartiIIIeIVdelnuovoTrattato valea dire gli artt. 3‐11 , anche se ovviamente il Tscg sarebbe loro applicato integralmente qualora entrassero nella zona euro. Anche a tali Stati si estende,inparticolare,l’impegnodicuiall’art.9Tscg,dicercaredipro‐ muovere una posizione unitaria all’interno dell’Ue per favorire il buon funzionamentodell’Uemelacrescitaeconomica,attraversounarinfor‐ zataconvergenzaecompetitività.Almenounavoltal’annoicapidistato e di governo di questi Stati parteciperanno all’Eurosummit, secondo quantoprevistodall’art.12par.3delTscg. IlquartocerchioèrappresentatodagliStatichepurnonratificandoil FiscalCompactsianoinvecepartidelPattoEuroplus. UnquintocerchioesternocomprendeilRegnoUnitoelaRepubblica Ceca, ma in esso si potranno situare anche tutti quegli Stati del quarto cerchiochepoinonratifichinoilTscg.Anchequest’ultimocerchiononè comunque rigidamente circoscritto, in quanto l’art. 15 del Tscg apre 31 LUCIA SERENA ROSSI quest’ultimo all’adesione degli Stati dell’Ue che non lo hanno firmato, sulla base di un semplice deposito dello strumento di accessione dello Statocheintendeaderire. Inrealtà,all’internodiquestacostruzioneconcentrica,èimmaginabi‐ leancheunsestoeancorapiùristrettocerchio.L’art.10delTscgprefi‐ gura infatti la possibilità che gli Stati aderenti instaurino una coopera‐ zionerafforzataexartt.20Tuee326Tfueinmateriechesianoessenzia‐ li per il buon funzionamento dell’area euro, senza arrecare pregiudizio almercatointerno.Quest’ultimoarticolosembratrasformarepergliSta‐ tiaderentialTscginunobbligointernazionalequellacheperiTrattati Ueèsolounaopportunità.Tuttavia,poichépercreareunacooperazione rafforzatainsenoall’UesonoattualmentesufficientiottoStatimembri, nonsipuòescluderechetalecooperazioneavvengainunasferaancora piùristrettaall’internodeimembridelFiscalCompact. 2.OccorrepoiconsiderarecheilFiscalCompact èlegato in quantoin uncertosensonecostituisceilcontrappesoeilcontraccambio alfuturo Meccanismoeuropeodistabilità Mes ,ilc.d.“fondosalvaStati”chedo‐ vrebbesostituirel’attualeFondoeuropeodiStabilitàFinanziaria.Com’è stato deciso dal Consiglio europeo del 24/25 marzo 2011, il Mes sarà stabilitoconunTrattatointernazionalefragliStatidell’eurozona,come un ente finanziario disciplinato dal diritto internazionale e avrà sede a Lussemburgo. LaconnessionefraidueTrattatiemergeneiconsiderandodelTscg:gli Staticontraentisottolineanochel’accessoaifinanziamentiditaleFondosa‐ ràpossibilesolopergliStaticheabbianoratificatoentroil1ºmarzo2013il FiscalCompacteonorinogliimpegnidicuiall’art.2.3diquest’ultimo.An‐ chesesipuòdiscuteresullacapacitàdiunconsiderandocontenutonelTscg dicondizionaregiuridicamentel’applicabilitàdelMes,èevidenteilsuopo‐ teredeterrente,poichégliazionistidimaggioranzadelfuturoFondodiSta‐ bilità,nonacasotenacipromotoridelFiscalCompact,avrebberoun’ottima scusapernonammettereunoStatoagliaiutidelFondoSalvaStati. Comesivede,ilTscgpuòaumentare,conriferimentoall’integrazione in materia economica e monetaria, il grado di differenziazione fra gli Statimembridell’Ue,inclusiquellidell’eurozona.Inoltre,anchenell’ipo‐ tesichetuttiifirmatariloratifichino,essointroduce,attorno allazona 32 2. FISCAL COMPACT E CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL’UE euro,unafascia“satellitare”diStatichepurnoncondividendo,almeno perilmomento,lamonetacomunesiimpegnanoarispettareivincolie leproceduredistabilitàfissatidalTscg. SinotichegliStatinonappartenentiall’eurozonanonpossononem‐ meno beneficiare del “Fondo salva Stati”. Solo adottando l’euro diver‐ rannomembriapienotitoloanchedelTrattatoMes,anchesepotrebbe‐ ro partecipare alle decisioni di quest’ultimo nell’assai improbabile ipo‐ tesichedecidanodisupportare,dall’esterno,un’operazionedisalvatag‐ giodiunoStatodell’eurozonacondottadalMes.Cisipuòdunquechie‐ derequaleinteresseabbianoquestiStatiadagganciarsiaiparametriri‐ gorosi del Fiscal Compact, accettando il “bastone” senza nemmeno la prospettivadella“carota”delMes.Larispostapiùverosimilevacercata neldesiderioditaliStatidirassicurareimercatisullatenutadellapro‐ priavalutanazionale,scoraggiandolaspeculazioneinternazionale. 3.L’impossibilitàdiricorrereallarevisionedeiTrattatiistitutivihain‐ fluenzato sotto molti aspetti la fisionomia del Tscg. Quest’ultimo avrà indubbiamentelaconseguenzadiaumentaresiailgradodiintegrazione differenziataall’internoedall’esternodellazonaeurocheilmetodoin‐ tergovernativo. CisipuòperòchiederesequestoTrattatoimprimaunadirezionedefi‐ nitivanelsensosopraindicato,all’integrazioneeconomicaemonetariae, inultimaanalisi,all’Unioneeuropea.Larispostasembraesserenegativa. LostessoTscg art.16 prevedechedopocinqueannidallapropria entratainvigoreleParticontraentiadottinoipassinecessariperincor‐ porarnelasostanzanelquadrogiuridicodell’Ue,nelrispettodellenor‐ mediquest’ultima.SiprofiladunqueperilFiscalCompactunpercorso simileaquellodegliAccordidiSchengen,natisulpiano“esterno”,inter‐ nazionale,epoiincorporaticonilTrattatodiAmsterdamall’internodel‐ lastrutturagiuridicadell’Unioneeuropea. PoichélemodifichenecessarieriguardanolaparteIIIdelTfueenon comportanoestensionidicompetenzedell’Ue l’euroèfral’altrocompe‐ tenzaesclusivadell’Unione ,pertrasformareilTscgindirittodell’Uesa‐ ràpossibileseguirelaproceduradirevisionespecialedicuiall’art.48.6 Tue,dunquesenzafarericorsonéadunaConvenzionenéadunaConfe‐ renzaintergovernativa.Parimentiaquantoègiàstatofattopermodifi‐ 33 LUCIA SERENA ROSSI carel’art.136Tfue,ilgovernodiunoStatomembro,ilPeelaCommis‐ sionepotrannopresentareilrelativoprogettoalConsiglioeuropeo,che delibereràall’unanimitàpreviaconsultazionedelPe,dellaCommissione edellaBce.Ladecisionepotràentrareinvigoresolopreviaapprovazio‐ nedegliStatimembriconformementealleloronormecostituzionali. Èevidenteche,benchélaproceduradirevisionesemplificatacompor‐ tirispettoallaproceduradirevisioneordinariaunminorricorsoaglior‐ ganidemocraticiemeccanismidecisionalipiùrapidi,l’unanimitàrichie‐ sta in seno al Consiglio europeo potrebbe continuare a paralizzare l’in‐ corporazione del Tscg. Quanto al Trattato Mes, una sua incorporazione nonsembraaffattoprobabile,poiché,comesièdetto,essomiraastabili‐ re,sullafalsarigadelFmi,un’organizzazioneinternazionaleautonoma. Il Tscg ed il Trattato Mes sono il frutto di decisioni crescentemente invocate,maalungorimandate,epoipresesulfilodicontingenze,an‐ cheelettorali,interneagliStatimembriediemergenze,semprepiùcon‐ vulse,legateaimercati.Iduetrattati,diversimacomplementari,sonoil fruttocongiuntodelcompromesso,nonsappiamoancoraquantoeffica‐ ce,fragliStaticheinvocanoilrigoreequellichechiedonolasolidarietà. E riempiono anche un vuoto che la Commissione europea per troppo tempo ha lasciato nella gestione della crisi, e che solo tardivamente e grazieall’impulsodelPehacercatodicolmareconil“sixpack” propo‐ stadicinqueregolamentieunadirettiva . Ineffetti,nelladrammaticitàdellapresentesituazionecresceneicit‐ tadini europei, ma anche nella comunità internazionale, la domanda di un’Europapiùefficaceneldifenderelamonetacheaccomunalamaggior partedeisuoiStatimembri.Einnomediquestadomandasihalaperce‐ zionechequalunqueazione,aqualunquelivelloeconqualunquemeto‐ dol’Unioneprendasiacomunquemegliodell’inazione,edelballettodi dichiarazionipoliticheprivedieffetti.Certamentelacrisiattualeèanche fruttodellapercezionedapartedeimercatidiun’Europatroppodebole, troppo divisa, troppo tentennante. In quest’ottica l’adozione del Fiscal CompactedelMeseranecessaria. Manellungoperiodolasoluzione nonpuòconsistereinun’integra‐ zione àlacarte enellaframmentazioneditanteregolechedovrebbero agireinsinergiaeinvecesiapplicanoadiversecerchiediStati,conuna geometria variabile e volubile, che non può che aumentare la sfiducia versol’UnioneeuropeaeversotuttiisuoiStatimembri. 34 3. L’art. 13 del Fiscal Compact e il ruolo dei parlamenti nel sistema multilivello Giuseppe Martinico* 1.Inquestocapitolovienepresentataunaprimaseriediriflessionisul ruolodeiparlamentinazionaliedelParlamentoeuropeo Pe nelnuovo sistema delineato dal “Trattato sulla stabilità, coordinamento e gover‐ nancenell’unioneeconomicaemonetaria” d’orainpoi“Tscg” . Neltenerecontodellaposizionedeiparlamentinazionalinonsipuò prescinderedall’impattocheunaloroeventualeesclusione oinclusione disolafacciata nelledinamichedelTscg avrebbesullestrutturecosti‐ tuzionalidegliStatimembri. La chiave di lettura che si propone, sulla base di quanto detto negli anni dalla Corte Costituzionale tedesca, proverà a interpretare l’art. 13 delTrattatosullastabilità,coordinamentoegovernancenell’unioneeco‐ nomica e monetaria Tscg in “sistema” con l’art. 4.2 del Trattato sul‐ l’Unioneeuropea Tue 1. *GiuseppeMartinicoèricercatoredelCentroStudisulFederalismo CSF eFellow delCentrodeEstudiosPoliticosyConstitucionales Madrid .SiringraziaCristinaFaso‐ ne, il cui paper “The Weakening of the European Parliament in the Framework of the NewEuropeanEconomicGovernance” presentatoalworkshopEUI“TheConstitutional ArchitectureoftheEconomicGovernanceintheEU”,Firenze,23marzo2012 èstatodi grandeutilità.Solol’autoreèresponsabiledeltesto. 1 Come previsto al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato ai trattati dell’Unione europea, il Parlamento europeo e i 35 GIUSEPPE MARTINICO Dopoavere brevemente riassuntoquellachea mioavviso èlaposi‐ zionedelPenelnuovocontestodella governanceeconomicaeuropea,si svilupperannoessenzialmentetrepunticonriferimentoalruolodeipar‐ lamentinazionali:l’art.13come“disposizione”;l’art.13comenorma il problemadell’interpretazione ;ilcontenutodell’art.13elesuepossibili prospettive. 2.Come detto, la disposizione in esame va letta insieme a tutte quelle cheprogressivamentehannoriconosciutounruolocentralenelproces‐ sodiintegrazioneeuropeoalPeeaiparlamentinazionali. IlPeèstatoinfatti,dal1992almeno,protagonistadiunnotevoleau‐ mentodicompetenzeedinquestosenso,ilTrattatodiLisbonapresen‐ tava delle interessanti novità relativamente al suo ruolo: ad esempio, l’art.10Tue,chenondefiniscepiùilPequalerappresentantedei“popoli degliStati” comeeraneivecchiart.189‐190Tce ,macomerappresen‐ tante dei cittadini che “sono direttamente rappresentati, a livello del‐ l’Unione, nel Parlamento europeo”, aggiungendo, subito dopo che “gli StatimembrisonorappresentatinelConsiglio”. Sonodamenzionareanchel’art.17,c.7,TuechericordacomeilCon‐ siglio europeo debba tener conto dei risultati delle elezioni europee prima di proporre al Parlamento un candidato alla Presidenza della Commissione.Infine,l’art.14TuecheattribuisceesplicitamentealPar‐ lamentolaqualificadico‐legislatoredell’Unione. Tuttavia,adispettodell’aumentodicompetenzedovutoall’entratain vigore del Trattato di Lisbona, le recenti evoluzioni della governance economicaeuropeasembrano,inqualchemodo,ridimensionare inne‐ gativo ilruolodelco‐legislatoresovranazionale. Daunpuntodivista“normativo”,ilruolodelPeedeiparlamentina‐ zionaliècrucialeperlalegittimazionedelnuovosistemadi governance e coordinamento economico, in termini di legittimità sia dell’input sia dell’output. parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l’organizzazione e la promozionediunaconferenzadeirappresentantidellepertinenticommissionidelPar‐ lamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionaliaifinidelladiscussionedellepolitichedibilancioedialtrequestionirientranti nell’ambitodiapplicazionedelpresentetrattato. 36 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO Ma,abenvedere,laposizionedelPenellanuova governanceecono‐ micaeuropeaècontroversa:lasua“ambiguità”puòesseremegliocom‐ presaselasiinseriscenelcontestoistituzionaleenormativoincuièma‐ turataeinquellocuisaràinserita. Si precisa: la posizione del Pe nella governance economica europea è, ad esempio, “relativamente” debole, ovvero molto più forte, rispetto a quellacheilPeavevanelPattodistabilitàecrescitadel1997edel2005. Vièperaltrounadifferenzaimportante:ladeboleattuazionedelPat‐ todistabilitàecrescitadel1997nonhafattosentirel’assenzadipeso del Pe, mentre oggi siamo dinanzi ad un trattato internazionale Tscg che si presenta caratterizzato da una natura fortemente vincolante ed invasiva. Ineffetti,moltedelleambiguitàrelativealruolodelPenelladiscipli‐ nadella governanceeconomicadisegnatadalTscgtrovanooriginenelle misuredelc.d. sixpack.Nel“pacchetto”ilPerisultadifattoprivodipo‐ teri decisionali, dato che la sua partecipazione al “dialogo economico” rimanesostanzialmentenondefinita: ٠indeterminatecircostanze art.126Tfue ,ilPehailpoterediinvita‐ re i Presidenti della Commissione, del Consiglio, del Consiglio euro‐ peoedell'Eurogruppodavantiallasuacommissionecompetenteper discutereleazioniintrapresedallaCommissioneedalConsiglio; ٠inoltre,ilPedeveessereregolarmenteinformatodallaCommissio‐ needalConsigliocircal’applicazionedellemisuredelsixpack–nel Regolamento n° 1176/2011 si afferma che “the strengthening of economic governance should include a closer and more timely in‐ volvement of the European Parliament and the national Parlia‐ ments”. Tuttavia,seguardiamoilproblemainprospettiva,sipotrebbeancheso‐ stenere che il ruolo del Pe è stato in realtà rafforzato nel quadro della nuova governance economica europea, dato che il contenuto del Tscg dovrebbe essere incorporato in futuro nel diritto dell’Ue, alla luce di quantostabilitodall’art.16delTscg. LaposizionedelPenellanuova governanceeconomicaeuropeaèso‐ lo“relativamente”debole,perchécomunquepiùforterispettoalpassato epotenzialmenterafforzabileinfuturo.Checosasipuòfarepercercare dimigliorarla? 37 GIUSEPPE MARTINICO Adesempio,sarebbepossibilesostenerelapossibilitàdicoinvolgere ilPenelloscambiodiopinioniprevistodall’art.8Tscgconriferimentoal meccanismo previsto per le sanzioni in caso di mancato seguito nell’attuazione del Trattato. Ma si tratta ovviamente solo di una delle possibilisoluzioniadottabili. 3.Conriferimentoaiparlamentinazionali,ilprimopuntodasviluppare èquellorelativoall’art.13Tscgcomedisposizionea“doppiorinvio”.Ad unaattentalettura,infatti,l’art.13noncontienesoltantounrinvioaldi‐ rittodell’Uemaanchealdirittointerno–relativamente,peresempio,alla strutturaeallacomposizionedellecommissionideiparlamentinazionali. Ladisposizioneinquestionerinviaadalcunedellepiùrecentiacqui‐ sizionideldirittodell’Ueperquantoriguardaiparlamentieuropeoena‐ zionali. Nel quadro post‐Lisbona, come ha detto Van Rompuy il 27 febbraio 2012,davantiairappresentantidelPeedeiparlamentinazionaliaBru‐ xelles:“ m aybenotformallyspeaking,butatleastpoliticallyspeaking, allnationalparliamentshavebecome,inaway,Europeaninstitutions’. La disposizione fondamentale sul punto è rappresentata dall’art. 12 Tue,cheèutileriportareintegralmente: Iparlamentinazionalicontribuisconoattivamentealbuonfunzio‐ namentodell’Unione: a venendoinformatidalleistituzionidell’Unioneericevendoi progettidiattilegislativieuropeiinconformitàdelprotocollosul ruolodeiparlamentinazionalinell’Unioneeuropea; b vigilandosulrispettodelprincipiodisussidiarietàsecondo leprocedureprevistedalprotocollosull'applicazionedeiprincipi disussidiarietàediproporzionalità; c partecipando,nell'ambitodellospaziodilibertà,sicurezzae giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell’articolo 70 deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,edessendoas‐ sociatialcontrollopoliticodiEuropoleallavalutazionedelleattivi‐ tàdiEurojust,inconformitàdegliarticoli88e85didettotrattato; d partecipandoalleproceduredirevisionedeitrattatiincon‐ formitàdell’articolo48delpresentetrattato; 38 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO e venendoinformatidelledomandediadesioneall'Unionein conformitàdell'articolo49delpresentetrattato; f partecipando alla cooperazione interparlamentare tra par‐ lamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollosulruolodeiparlamentinazionalinell'Unioneeuropea. Ilruolodeiparlamentinazionalièdisciplinatoessenzialmente neidueProtocolli–allegatialTrattatodiLisbona–sulruolodei parlamentinazionaliesuiprincipidisussidiarietàeproporziona‐ lità;ulterioridisposizionisonocontenutenelTrattato. Accantoaquestadisposizionevannoricordateanchelegaranzieprevi‐ steneiProtocollisulruolodeiparlamentinazionaliesuiprincipidisus‐ sidiarietàeproporzionalità. Ildirittodell’Uehaquindicercatodicoinvolgereprogressivamentei parlamenti nazionali, come si può evincere dalle citate disposizioni, dando delle “finestre di opportunità” agli attori nazionali, opportunità, che,però,spettaaquestiultimivalorizzare. L’esempio più eclatante di ciò è offerto dal caso della celebre “sen‐ tenza Lisbona” Lissabon Urteil della Corte Costituzionale tedesca. Nella sentenza Lisbona del 30 giugno 2009 la Corte costituzionale tedescagiudicavairicorsiavversolaratificadelTrattatodiLisbonada partedellaGermania.LaCorte,alterminediunasentenzamoltolungae complessa, riconosceva la generale compatibilità del sistema‐Lisbona coniprincipicostituzionalinazionali.Tuttaviarilevaval’incompatibilità conlaLeggefondamentaletedescadellac.d.“leggediestensione”,volta a disciplinare il ruolo di Bundestag e Bundesrat con riguardo ai poteri alla luce del Trattato di Lisbona. Il ragionamento della Corte di Karlsruhe si basava sul fatto che tale legge non aveva previsto un sufficiente controllo del Parlamento tedesco, né sul governo nazionale, nésulleistituzionidell'Unione. Questospiegaanchel’attenzioneeleparole“dure”,semprenellasen‐ tenzaLisbona,rivoltedalgiudicetedescoalsuoParlamento,aldilàdel minacciatoutilizzodelcontrolloultravires poiapplicatomasenzacon‐ seguenzenegativenelcasoHoneywell,2BvR2261/06 . Infatti,l’attenzionedellaCorteCostituzionaletedescasièconcentrata sullaleggediampliamentoedirafforzamentodeipoteridelParlamento nellequestionidell’Unioneeuropea,comedimostraanchela“strigliata” 39 GIUSEPPE MARTINICO al proprio Parlamento par. 411 della sentenza: “il Bundestag e Bun‐ desratdevonotenereinconsiderazioneilfattocheèlorodovereeserci‐ tarelapropriaresponsabilitàperl’integrazioneinnumerosicasidisvi‐ luppodinamicodeitrattati” . Lastrutturacostituzionaleinternaelastessalegittimazionedelpro‐ cessointegrativodipendonodaiparlamentinazionali.Eccocheallorale parole pronunciate dalla Corte Costituzionale tedesca sul loro ruolo nella“strutturacostituzionale”nazionale vannoletteinsiemealtenta‐ tivodispecificarecosaintendereper“identitànazionale”.Nonèuncaso, inquestosenso,chel’art.4.2Tuesiadedicatoproprioallanecessitàdi proteggerela“identitànazionaleinsitanellalorostrutturafondamenta‐ le,politicaecostituzionale”. La vicenda della sentenza Lisbona ci dice qualcosa anche sulla pos‐ sibilitàdipotenziareilruolodeiparlamentinazionalinella governance economicaeuropea. Inquestosenso,sempreinchiavepropositiva,sipotrebbeanchecer‐ care di riscrivere meglio l’art. 13 o altre disposizioni del Tscg con rife‐ rimentoaiparlamentinazionali.Manonsipotrebbepensarediesaurire ilproblemainsedeeuropea,datochetuttequestedisposizionirichiedo‐ noun’interazionealivellonazionaleperrealizzaregliobiettiviprefissati. 4.Comedettoall’inizio,l’art.13delTscgnonpuòesserelettoinmanie‐ ra isolata, bensì in sistema con altre disposizioni, fra cui l’art. 3 Tscg e l’art. 4.2 Tue, e valorizzando la intima connessione esistente fra ruolo deiparlamentinazionalieidentitàcostituzionalenazionale. Allalucediquestaintimaconnessionefrastrutturacostituzionalein‐ ternaeruolideiparlamentinazionali,èdaevidenziarecomeilpienori‐ spetto delle “prerogatives of national Parliaments” art. 3 Tscg sia da considerareespressionedelcontenutodell’art.4.2Tue. Alcunideiproblemidicompatibilitàsonoperaltrodatipropriodalla difficoltàdiconciliarequantoprevistodall’art.4.2Tueconalcunedispo‐ sizionidelTscg.Ricordiamo,adesempio,ilcomma2dell’art.3Tscg,re‐ lativo alla c.d. codificazione della budgetrulenegliordinamentiinterni degli Stati membri. L’art. 3.2 prevede l’incorporazione di tale regola: “tramitedisposizionivincolantiedinaturapermanente–preferibilmen‐ tecostituzionale–oilcuirispettofedeleèinaltromodorigorosamente garantito”. 40 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO Riguardoaquestadisposizionesipossonosollevareiseguentiinter‐ rogativi: a quantoècompatibileconl’art.4.2Tuechesanciscelanecessitàdi rispettarel’identitànazionaleelastrutturacostituzionaledegliSta‐ timembri? b cosavuoldire“permanente”aifinidelTscg? c cosavuoldire“costituzionale”conriferimentoaqueiPaesimembri che non sono “provvisti” di un testo formalmente chiamato “costi‐ tuzione” Olanda,Svezia,lastessaGermania,chehaoperatounare‐ visione della legge fondamentale tedesca però prima della conclu‐ sionedelnuovoTscg,nelluglio2009 . GuardandoallagiurisprudenzadialcuneCortiCostituzionali– inprimis dal Bundesverfassungsgericht Bvg tedesco–sipuòsubitoriscontrare ilgiàmenzionatonessofralanecessitàdigarantireunruolosignificati‐ vonelprocessodiintegrazioneeuropeaaiparlamentinazionaliequella dirispettarelastrutturacostituzionaledegliStatimembri. Su una simile premessa si fondava la stessa famosa decisione So‐ langeI,incuiilgiudicetedescosidichiaravacompetenteasorvegliareil processodiintegrazioneeuropea as long asthe integration process has not progressed so far that Communitylawreceivesacatalogueoffundamentalrightsdecid‐ edonbyaparliamentandofsettledvalidity,whichisadequatein comparisonwiththecatalogueoffundamentalrightscontainedin theBasicLaw. I pilastri su cui si basava l’assunto della Corte Costituzionale tedesca erano l’assenza di un catalogo di diritti e di un parlamento democrati‐ camenteeletto,elementiquestiriconducibiliall’essenzadellapiùfamo‐ sa definizione di Costituzione separazione dei poteri e protezione dei diritti in Europa: quella contenuta nell’art. 16 della Dichiarazione dei dirittidell’uomoedelcittadinodel1789. Eraevidenteinquelleparoleunapresadiposizionecircalasuperio‐ ritàdelmodellocostituzionalestatalesulprocessointegrativo,comele considerazionifattedallaCortetedescasul deficitdemocraticosovrana‐ zionaledimostrano: 41 GIUSEPPE MARTINICO The Community still lacks a democratically legitimated parliament directly elected by general suffrage which possesses legislative powers and to which the Community organs empowered to legislate are fully responsible on a political level. Solange I rappresentava, del resto, una reazione a distanza alla pronuncia Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70) in cui la Corte di giustizia non aveva ammesso deroghe, nemmeno dettate dai principi costituzionali nazionali, all’uniforme applicazione del principio del primato: le corti costituzionali nazionali hanno risposto ponendo il veto dei diritti fondamentali (si pensi anche alla fondamentale sentenza 183/1973 della Corte Costituzionale italiana, sul rapporto fra fonti sovranazionali e nazionali). In questa costruzione, secondo la Corte Costituzionale tedesca, i parlamenti nazionali (specie, ovviamente, il tedesco) hanno un ruolo cruciale, garantendo e dovendo vigilare sulla democraticità del processo di integrazione, sfruttando le garanzie riconosciute dal diritto europeo. Tutte queste garanzie sono state richiamate ripetutamente anche dalla Corte Costituzionale tedesca nelle sentenze successive al Lissabon Urteil. In breve, guardando a queste ultime sentenze, si possono evincere due interessanti punti nella giurisprudenza del giudice costituzionale tedesco, sul ruolo giocato dai parlamenti nazionali nel processo integrativo: ٠ una evidente critica della democrazia rappresentativa dell’Ue, basata su una visione consociativa del Pe; ٠ un parziale apprezzamento del ruolo riconosciuto dal quadro postLisbona ai parlamenti nazionali. A differenza che nella giurisprudenza pre-Lisbona, la necessità di valorizzare i parlamenti nazionali non è dovuta solo a ragioni legate alla legittimazione indiretta dell’integrazione europea (elemento ancora presente nella critica fatta dal Bvg alla democrazia rappresentativa made in EU), ma anche alla necessità di dare attuazione alle importanti innovazioni apportate in questo ambito dal Trattato di Lisbona (è stato giustamente detto che anche una decisione fortemente critica come quella “Lisbona” si basa, in ultima analisi, sull’apprezzamento di queste innovazioni introdotte dal Trattato di Riforma). 42 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO Inconclusione,solo una letturainsistemadell’art.13 Tscgallaluce dellealtredisposizionirichiamateinquestocapitolopuòdavverogaran‐ tireunruoloaiparlamentinazionaliinsinergiaconquelloeuropeo.L’al‐ ternativa sarebbe quella di svuotare l’art. 13 Tscg dei suoi contenuti e dellasuaratio. 5.Ilquadroèancoraabbastanzaconfuso,giuridicamenteepoliticamen‐ te parlando. A prima vista, l’impressione che si può avere è quella di un’Unioneeuropeainperennelottaconisuoi“limiti”,chemette“pres‐ sione” sulle spalle degli attori statali il caso greco e italiano sono em‐ blematicidaquestopuntodivista :finoachepuntociòrappresentauna rotturadelparadigmadella“tolleranzacostituzionale”? Isostenitoridelc.d.“pluralismocostituzionale”potrebberoargomen‐ tarechetalepressionesianecessariadatalaimpossibilità,operandoal sololivellonazionale,digarantirelastabilitàeconomicanecessarianel contestomultilivello.Inaltreparole,sitratterebbediriconoscerepossi‐ bilità di intervento al livello sovranazionale, nella necessità di tutelare unbene“comune”aidiversilivellidigoverno opolicostituzionali che nonpuò esseretutelato attraversoilsolointerventodell’attorestatale. Lalegittimitàditaleazioneverrebbealloragiustificatainvistadelrisul‐ tatocheessapotrebbegarantire. Inquestocontesto,l’interazionefraPeeparlamentinazionalirisulta fondamentaleperlalegittimitàditaleoperazione. Èstatosuggeritochel’art.13potrebbefornirel’arenaprivilegiataper discutereil“bilanciofederale”dell’Ue.Un’opzionecaricadiimplicazioni politiche, nel momento in cui dal Pe viene una forte domanda per un maggiorruolodelbilancioeuropeo,conadeguaterisorseproprie.Molto dipenderàdallaletturacheaquestaeallealtredisposizionirichiamate inquestasedeverràdata. Piùingenerale,l’obiettivodell’art.13 edelledisposizionidelProto‐ collorichiamate èquellodicostruireunsistemadirelazioniparlamen‐ tarichevedailPeinteragireconiparlamentinazionali,cheavrebberoin questosensoilcompitodi“filtrare”leragionidell’Ueinfasediscendente peraiutareaspiegarelepolitichedell’Unioneairappresentati edisele‐ zionarelequestionirilevantiperilPesecondounadinamicaascendente. 43 GIUSEPPE MARTINICO Sipotrebbeanchesottolineareun’altradebolezzanellaformulazione dell’art. 13 Tscg, consistente nel fatto che la conferenza dei rappresen‐ tanti – in maniera coerente con la natura internazionalistica e non so‐ vranazionale del Tscg – si comporrà dei rappresentanti dei parlamenti nazionali dei soli Stati che hanno accettato il Trattato. Se, come detto, questoècoerenteconledinamicheinternazionalisticheadottateperri‐ mediare alla crisi economica, il rischio è quello di perdere definitiva‐ mente Regno Unito e Repubblica Ceca, i cui rappresentanti verrebbero esclusidallacomposizionedellaconferenza. Ciò, specie alla luce dell’obiettivo di incorporare, in un futuro più o meno vicino, il contenuto di questo Trattato nel corpo dei Trattati Ue, potrebbefrustrarel’idea dichiconcepisceilTscgcomeuno stepinter‐ medioversounamaggioreintegrazioneinambitoeconomico. Chefare?Sonopossibilidueopzioni apartequella,deltuttoteorica, diunaeventualeriscritturadell’art.13Tscg : ٠ammettere,inviadiprassi,ancheirappresentantidellecommissioni parlamentaridelRegnoUnitoodellaRepubblicaCeca; ٠pensareallacreazionediunaltroforumparallelochepossaingloba‐ reancheirappresentatideiPaesichenonhannofirmatoilTscg. Inconclusione,perquantoriguardailruolodelPeedeiparlamentina‐ zionali, molto dipenderà dalla lettura che verrà data a questa disposi‐ zioneedalpesochelerelazioniinterparlamentaripotrannoaverenel‐ l’economiadiquestoTrattato. 44 4. Dal Fiscal Compact all’Unione fiscale Alberto Majocchi* 1.Postadifrontealladuplicesfidadiunprogressivodeclinodeltassodi crescitadell’economiaediuninvecchiamentocontinuodellapopolazio‐ ne,conilconseguenteaumentodeicostidellaprotezionedellavecchiaia edellatuteladellasalute,l’Unioneeuropeareagisceconladiagnositra‐ dizionale,cheadottailpuntodivistaprevalenteinGermania:ilproble‐ madell’economiaeuropeaèlegatoall’indebitamentodelsettorepubbli‐ coneipaesichenonsonoingradodirispettareladisciplinafinanziaria. Sitrattaquindidiimporreregolepiùsevereperevitarecomportamenti che possono generare un ulteriore incremento dell’indebitamento e rendonoimpossibileilsuperamentodellacrisideidebitisovrani. Conl’avviodell’Unionemonetariaivincoliallapoliticafiscaledefiniti nel Trattato di Maastricht – indebitamento netto non superiore al 3% delPilestockdidebitoparial60%delPil–vengonoulteriormenteina‐ spriti con l’approvazione del Patto di stabilità e crescita che impone che nel medio termine il saldo di bilancio debba essere in pareggio o comunqueprossimoalpareggio .Questaregola,piùrecentemente,vie‐ neulteriormenterafforzatadalc.d. FiscalCompactcheribadiscecomeil saldo di bilancio strutturale – ossia al netto dell’andamento del ciclo – nondebbasuperarelo0,5%delPil,mentreladistanzafralaquotadel *AlbertoMajocchièprofessorediScienzadelleFinanzepressol’UniversitàdiPaviae membrodelConsigliodelCsf. 45 ALBERTO MAJOCCHI debitosulPileil60%deveessereridottadel5%all’anno.Vengonopoi definite, sempre nel Fiscal Compact, procedure di controllo e sanzioni perevitarecheleregoleprevistenonvenganoosservate. Sitrattainsostanzadiapplicareunaspeciedi goldenrulerafforzata inquantoilsaldodibilanciochedeveesseresostanzialmenteinpareggio includeanchelaspesaperinvestimenti.Nellateoriaclassicadellafinanza pubblica la versione più diffusa della golden rule prevede invece che la spesacorrentedebbaesserefinanziataconilgettitodelleimposte,men‐ trelaspesaperinvestimentipossafinanziarsioconunavanzodelbilan‐ cio corrente o con emissioni di titoli pubblici. La regola del pareggio si applicaquindialbilanciocorrente,mentreperlaspesadiinvestimentosi puòricorrereall’indebitamento conalcunivincoliperevitareuneccesso diindebitamento,comeadesempiolafissazionediunaquotamassimadi entratetributariechepossonoesseredestinateallacoperturadellespese legate all’indebitamento . La ragione di questa versione classica della golden rule appare chiara in quanto si ritiene che la copertura di una spesa che è destinata a produrre i suoi effetti per un lungo periodo di tempo–inalcunicasi,sitrattadidecenni–nonpossaavvenireinunsolo eserciziofinanziarioedebbaesserespalmatasupiùbilanci.Tral’altro,se gliinvestimentipubblicifavorisconolacrescita,leentrateaumentano e rendonoquindipossibilecoprireicostidell’investimento. L’ipotesisottostantelaregoladelpareggiorisalesostanzialmenteal‐ l’equivalenzaricardiana,ossiasipresumecheirisparmiatorisianoper‐ fettamenterazionalieleinformazionisianoperfette.Inquestocaso,un disavanzo oggi lascia presupporre un aumento delle imposte domani per finanziare il debito. In conseguenza, il risparmio deve crescere per farfronteaglionerifuturiesicontraeladomanda.Alcontrario,sesiga‐ rantisceilpareggiodelbilancio,cambianoleaspettativedeirisparmia‐ toriedegliinvestitori,siadomesticicheinternazionali,equindisiridu‐ conoitassidiinteresse,coneffettipositivisulsaldodibilancioperlari‐ duzionedelcostoperilserviziodeldebito.Lerisorsefiscalichevengono liberate possono essere destinate a finanziare gli investimenti pubblici che garantiscono un rafforzamento del tasso di crescita dell’economia. Uncircolovirtuosodiquestogenereinalcunicasisièconcretizzato–ad esempio, in Svezia e in Finlandia, all’inizio degli anni Novanta –, ma si trattavadipiccolipaesiconautonomianellagestionedellapoliticamo‐ 46 4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE netariaeconlapossibilitàdiprocedereasvalutazionideltassodicam‐ bio, condizioni queste che certamente non si sono verificate nel caso dell’Unioneeuropea. 2.LagiustificazionedifondodelFiscalCompactrisalecomunquealcre‐ scente indebitamento degli stati membri dell’Unione europea, che ha portato alla crisi del debito sovrano. Oggi gli stati dell’eurozona sono vincolati non soltanto in termini quantitativi, ma hanno perso in larga misuraanchelasovranitàrelativaallaformazionedelbilancio,chedeve essere sottoposto a un giudizio preventivo da parte delle istituzioni dell’eurozona.Selaverificasuccessivadegliimpegniassuntialmomen‐ todellaformazionedelbilancioindicachenonvengonorispettati,lere‐ goleprevedonoanchesanzionie,inultimaistanza,ancheunricorsoalla Corte di Giustizia Ue. L’avvio di questa Unione budgetaria, fortemente voluta dalla Germania, rappresenta un passo in avanti verso la costru‐ zionediunaveraepropriaUnionefiscale,maèunpuntodipartenza,e nonunpuntodiarrivo.E,ineffetti,ilpareggiodibilancioelaprogressi‐ variduzionedellostockdidebitononsonoingradodigarantire,daun lato,unrilanciodell’economiaeuropeae,d’altrolato,ilrispettodellere‐ goleistituzionalichedevonocaratterizzareunademocraziacompiuta. Selaripresadell’economia–giustamente–nonpuòpiùfondarsisu uncrescenteindebitamento,occorrequindivalutare,nellenuovecondi‐ zioni determinate dall’approvazione del Fiscal Compact, in qual modo siapossibilefarripartirelacrescitanell’areadell’euro,identificando:a ilfattoredinamicochepuòavviareunanuovafasedisviluppo;b lapo‐ liticadautilizzareperattivarlo;c glistrumentifinanziaripercoprirela spesa. E la risposta più adeguata sembra essere: a la conservazione dell’ambiente;b lapoliticadiinnovazioneedisviluppotecnologico;c lacarbontax. Sulprimopuntovièormaiunalargaconvergenzadiopinioni,inclu‐ dendo nella definizione della sostenibilità dello sviluppo non solo gli aspettiambientali,maancheeconomiciesociali.Ilpuntocentraledella nuovafasedisvilupposembraesserel’individuazionedifontidienergia diverse dai combustibili fossili, per far fronte al problema dei cambia‐ menti climatici in primo luogo, ma anche per ridurre la dipendenza dell’Europadalleimportazionidigasedipetrolioepermettereadispo‐ 47 ALBERTO MAJOCCHI sizione nuove fonti di energia per i paesi economicamente arretrati, in particolaredelcontinenteafricano.Ilperseguimentodiquestoobiettivo presupponeunamassaingentediinvestimentipubblici,inprimoluogo nella ricerca e nell’applicazione dei risultati della ricerca nella produ‐ zionedinuovefontidienergiapulita. La politica europea deve quindi destinare una quantità crescente di risorse al finanziamento dell’istruzione superiore, per produrre perso‐ naleconelevatequalitàprofessionali,edellaricercadibaseeapplicata, peravviarelarealizzazionediunnuovoparadigmanellaproduzionedi energia che renda compatibile la crescita della produzione con la con‐ servazionedellaqualitàdell’ambiente.Ricercaeinnovazionetecnologi‐ ca devono svilupparsi altresì nell’utilizzo delle nuove fonti di energia permigliorarelaqualità dellavita,soprattuttonellearee urbane:basti pensare al problema di creare una mobilità dolce che non produca in‐ quinamentoeliberil’ambientedellecittàdalpesodellacongestione. Lo strumento per favorire la transizione verso una nuova economia dellefontidienergiapuliteèla carbontax,ossiaun’impostaeuropeache colpiscalediversefontisullabasesiadelcontenutoenergetico,sia,eso‐ prattutto,sulla basedelcontenutodi carbonio.Unaprimapartedell’im‐ posta – sull’energia – è destinata a promuovere il risparmio energetico, mentrelasecondaparte–sulcontenutodicarbonio–scoraggial’usodi combustibilifossiliefavorisceilricorsoanuovefontidienergiapulita.Un ulterioreeffettopositivodellacarbontaxèchelapromozionedellenuove fontidienergiavienerealizzatadirettamenteattraversoilmercatoesen‐ zalanecessitàdiinterventiburocraticichefavoriscanoattraversoincen‐ tivilaproduzionedienergiainizialmentemoltocostosaeincapacequindi diaffermarsisulmercatosenzauninterventopubblicodisostegno.Conla carbontaxilprezzodeicombustibilifossiliaumentainmisuraproporzio‐ nale alle esternalità negative provocate dal contenuto di carbonio, ren‐ dendoquindiconvenienteilricorsoafontidienergiaalternative. 3.Per risultare politicamente gestibile, il bilancio europeo dovrà au‐ mentare nel tempo in misura assai contenuta e non dovrà comunque superare nel medio periodo il 2% del Pil, così come suggerito già nel 1993 dalla commissione di esperti incaricata di studiare il ruolo della politicafiscaleinun’Unioneeconomicaemonetarianelrapporto Stable 48 4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE Money –SoundFinances.CommunityPublicFinanceinthePerspective of EMU. L’aumento delle dimensioni del bilancio europeo deve eviden‐ temente essere accompagnato dalla contrazione dei bilanci degli Stati membri trasferendo a un livello superiore – sulla base del principio di sussidiarietà–spese nelsettoredelladifesa,dellapoliticaestera,della ricercainparticolare chepossonoessererealizzateconmaggioreeffi‐ caciaeconnotevolirisparmifinanziariutilizzandoleeconomiapossibili conunamaggioreconcentrazionee,quindi,conlarghissimeeconomiedi scala.Èevidenteche,manmanochecrescanoleesigenzediinvestimenti dafinanziarealivelloeuropeo,sirafforziparallelamentelanecessitàdi procedere a una riforma nella struttura del bilancio europeo, in primo luogoprevedendoilritornoaunsistemadivereeproprierisorsepro‐ prie.Nonèinfattiunaverarisorsaproprialac.d.quartarisorsa,chenon èaltrocheuncontributonazionaleproporzionalealPilechepotrebbe esseresostituitadaunasovrimpostaeuropeasulleimpostenazionalisul reddito – che non verrebbero toccate dalla riforma – versata diretta‐ mente dai cittadini al bilancio europeo in modo tale da garantire una maggiore trasparenza del prelievo e rafforzare al contempo la respon‐ sabilitàdichiprelevalerisorse. Unanuovarisorsapotrebbeessereassicurataalbilancioeuropeocon l’approvazionedellaproposta,avanzatarecentementedallaCommissio‐ ne, di una Direttiva per introdurre una carbon/energytax dal 2013. In unasituazioneincui,comedetto,piùchiariappaionoormaiirischilega‐ tiaicambiamenticlimaticiesemprepiùurgenteemergelanecessitàdi sostituirecombustibilifossiliconfontidienergiaalternativa,un’imposta commisurataanchealcontenutodicarboniodellefontidienergiaappa‐ re uno strumento adeguato per avviare processi virtuosi di energy‐ savingedi fuel‐switching versolefontidienergiarinnovabile,riducen‐ dol’impattonegativosull’ambientedelconsumodienergiaefavorendo l’introduzione di processi produttivi meno energy‐intensive. In questa prospettivadiriformadelbilancio,l’introduzionediunatassazionedelle operazioni finanziarie di natura speculativa potrebbe essere valutata nell’ottica di garantire anche uno sviluppo più ordinato del sistema fi‐ nanziariointernazionale.Alcontempo,partedelgettitodiquesteforme di tassazione potrebbe essere destinata al finanziamento della produ‐ zionedibenipubbliciglobali,attraversouncontributoeuropeoperpro‐ 49 ALBERTO MAJOCCHI muovere la costituzione – in accordo con gli Stati Uniti e gli altri paesi delG20–diunfondomondialeperlosvilupposostenibile. Nell’ultimafase,finalizzataallacostruzionediunaveraepropriafi‐ nanzafederale,ilbilancio,finanziatoconrisorsepropriedell’Unione,sa‐ rebbegestitodaunTesoroeuropeodinaturafederale,responsabiledel‐ la realizzazione del Piano di sviluppo sostenibile e del coordinamento dellapoliticaeconomicadeipaesimembri.Inquestomodocrescerebbe anchel’appetibilitàdeglistrumentididebitoemessidall’Unione,garan‐ titidaprelievicheaffluisconodirettamenteallecassefederali.Unavolta realizzata questa trasformazione istituzionale, appare quindi del tutto realisticoprevederel’istituzionediunministroeuropeodelTesoro,un primofondamentalepilastrodiungovernoeuropeodell’economia. Ilpianofinalizzatoallacostruzionediunafinanzafederaleeall’istitu‐ zione di un Tesoro europeo dovrebbe essere oggetto di una decisione delConsiglioeuropeo,chefissidasubitolescadenzedellediversetappe e,soprattutto,ladatafinalechesegneràl’iniziodelfunzionamentodel‐ l’Unionefiscale.Maunadecisionediquestanatura,perquantorilevante, nonètuttaviasufficiente.Vièunadifferenzadifondofral’Unionefiscale el’Unionemonetaria.LaBancacentraleèunorganocostituzionaledicui ilTrattatodiMaastrichtsanciscel’indipendenza,conilcompito–impor‐ tante,malimitato–digarantirelastabilitàdeiprezziconinterventide‐ cisiinpienaautonomia.IlTesoroèunorganocostituzionaledidiversa naturainquantoèunprincipiofondamentaledellademocraziache No TaxationwithoutRepresentation.IlTesoropuòoperareconefficaciaso‐ losehaconsensoedevequindiesseresoggettoalcontrollodemocratico delParlamentoeagirenelquadrodiungovernochesiarappresentativo della volontà popolare. La decisione di procedere alla costruzione di un’Unione fiscale, con un Tesoro e una finanza federale, deve essere dunqueaccompagnatadaunacontestualedecisionechefissiladataper l’avviodellaFederazionecompiuta,checontempliinprospettivaanche unapoliticaesteraedellasicurezzaeuropea. 4.Indefinitiva,l’avviodiunPianoeuropeodisvilupposostenibiledeve essere inserito in un progetto che preveda l’evoluzione per tappe dal‐ l’Unione monetaria a una vera Unione economica e fiscale, che dovrà sfociare successivamente in una Federazione compiuta. In questa pro‐ 50 4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE spettiva,l’approvazionedelFiscalCompactpuòesserevistacomelarea‐ lizzazionedellaprimatappaversol’Unionefiscale,conladefinizionedi un processo che deve portare al risanamento dei bilanci pubblici dei paesimembri,inprimoluogodell’eurozona.Mailriequilibriodibilancio rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente. Il risana‐ mentodeveessereaccompagnato,inunasecondatappa,daunapolitica che favorisca la crescita, con la definizione di un Piano europeo di svi‐ luppo sostenibile. Il Fiscal Compact ha introdotto nuovi principi per la governance dell’economia europea, con controllo dei bilanci e dell’an‐ damentomacroeconomicodegliStatimembri,masenzagarantirelosvi‐ luppoeuncontrollodemocraticodellesceltefattealivelloeuropeo.La definizione del Piano e, soprattutto, la sua realizzazione concreta, ri‐ chiedonounpassoavantisulterrenoistituzionale,conunacooperazio‐ nepiùstrettafralaCommissioneeiTesorinazionali,chesipuòistitu‐ zionalizzare con la creazione di un Istituto fiscale europeo – su linee analoghe a quanto è stato previsto con l’Istituto monetario europeo in vistadellacreazionedellaBancacentrale.Laterzafase,infine,devepor‐ tare alla creazione di un Tesoro, responsabile di fronte al Parlamento europeoealConsiglio,eincaricatodellagestionedellapoliticaeconomi‐ ca e fiscale. Sarebbe così finalmente completata l’Unione economica e monetaria, con un governo democratico della economia europea, nella prospettivadiuncompletamentodellafederazioneconilriconoscimen‐ todinuovecompetenzenelsettoredellapoliticaesteraedelladifesa. Daquesteconsiderazionisipuòtrarreun’osservazioneconclusiva.I sacrifici imposti per soddisfare le condizioni imposte dal Trattato di Maastrichtperl’ingressonell’Unionemonetariasonoapparsisostenibili in vista del conseguimento dei benefici legati all’utilizzo della moneta unica.Ma,dopounbreveperiododiespansione,èarrivatalacrisifinan‐ ziaria che ha alimentato a sua volta la crisi dei debiti sovrani, costrin‐ gendoigovernideipaesidell’areaeuroaimporrenuovisacrifici.Incon‐ seguenza,l’Europaèvistasemprepiùcomequalcosa,nonsolodiestra‐ neoallavitacomunedeicittadini,maaddiritturacomequalcosadiosti‐ le,cheimponevincoliesacrificisenzagarantireunfuturomiglioreepiù sicuro. È quindi tempo di cambiare, mettendo in piedi rapidamente, a partiredall’areadell’eurounpianodisviluppoperrilanciarel’economia el’occupazioneeuropea.Secambianoleprospettivedicrescitaevengo‐ 51 ALBERTO MAJOCCHI no risolti i problemi legati alla crisi dei debiti sovrani può rinascere la fiduciadeicittadini,favorendocosìilpassaggioversounosboccofede‐ rale del processo di unificazione europea attraverso la creazione di un Tesorofederaleresponsabiledellagestionedelbilancioedelcoordina‐ mento della politica economica europea per promuovere uno sviluppo sostenibile.Siverrebbecosìacreare,dopolamoneta,ilsecondobraccio di uno Stato federale, in vista del completamento del processo con l’attribuzioneall’Unionediunpoteredecisionaleanchenelsettoredella politicaesteraedellasicurezza.Perquantoriguardailperimetroentro cui è possibile avviare questo processo, il punto di partenza è rappre‐ sentatocertamentedall’areaeuro,dovesièormaimanifestataunasem‐ prepiùcrescenteinterdipendenzaedoveèpossibileprevedereulteriori sviluppinelladirezionefederale. Nella situazione attuale, con il permanere di una situazione di crisi deidebitisovrani,occorreaffermareconchiarezzacheilpuntodecisivo èessenzialmentepolitico:sitrattaditrasferirealivelloeuropeoilpote‐ re–cheèstatofinoracustoditogelosamentedagliStatimembri–dige‐ stireinautonomialedecisionifondamentalidipoliticaeconomica,com‐ pletando così la costruzione dell’Unione economica e monetaria con la creazionediunTesorofederaleeconlapossibilitàdigarantireuneffet‐ tivocoordinamentodellepolitichenazionaliattraversounpotere,limi‐ tato ma reale, attribuito al livello europeo di governo. Hic Rhodus, hic salta.Lacrisideldebitosovranohamostratocheimodestiavanzamenti istituzionaliottenuticonilTrattatodiLisbonasonodeltuttoinadeguati e che si tratta oggi di arrivare alla costruzione di uno Stato federale in Europa, con competenze per ora limitate al settore della gestione del‐ l’economia e della moneta, nel quadro del gruppo di paesi all’interno dell’Unionedoveilgradodiintegrazioneèmaggiormenteavanzato,ein particolareall’internodell’areaeuro. 52 5. Il contributo italiano al Fiscal Compact e le possibili convergenze con le posizioni degli altri paesi Ue Michele Comelli* Ilpresentescrittosiproponediricostruirequalisonostatileprioritàe gli obiettivi dell’Italia nella negoziazione del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria il c.d.FiscalCompact equalisonolepossibiliconvergenzedellaposizione italianaconquelledialtripaesidell’Unioneeuropea Ue inmateriadi Unione economica e monetaria Uem e, più in generale, di futuro del‐ l’integrazioneeuropea. 1.PrimadelConsiglioeuropeodel9dicembre2011,nelcorsodelquale 25 paesi dell’Unione europea – tutti con l’eccezione del Regno Unito, a cuisièaggiuntainunsecondomomentolaRepubblicaCeca–siaccor‐ daronosulTrattatosullastabilità,ilcoordinamentoelagovernancenel‐ l’Unioneeconomicaemonetaria,eranosostanzialmentetreleposizioni deipaesieuropeisullapossibilitàdisottoscrivereunnuovoTrattato. * Michele Comelli è responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali Iai e docente di Diritto dell'Unione europea presso l'Università telematica “Giustino Fortu‐ nato”diBenevento. 53 MICHELE COMELLI 1) Francia e Germania puntavano a una modifica dei Trattati per rafforzare la governance economica e monetaria stabilita a Maastricht e per rendere più credibile l’Ue e l’euro nei confronti dei mercati finanziari internazionali. 2) Il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e quello della Commissione Barroso erano più propensi ad adottare il meccanismo snello di riforma dei Trattati previsto dal Protocollo n. 12 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, per il quale era necessaria la decisione unanime in seno al Consiglio dell’Unione. 3) Il Regno Unito chiedeva che ogni riforma dei Trattati fosse accompagnata da una serie di clausole di salvaguardia con riguardo al settore dei servizi finanziari. La posizione italiana è stata quella di sostenere che il nuovo Trattato si iscrivesse nel quadro istituzionale dell’Unione europea, puntando comunque ad ottenere un risultato che risultasse convincente per i mercati, anche per non pregiudicare i grandi sforzi compiuti dall’Italia negli ultimi mesi sul fronte del risanamento finanziario. Sotto la spinta della Germania, seguita dalla Francia, si era finalmente giunti ad accordarsi sulla necessità di stipulare un Trattato che riaffermasse in particolare le norme di disciplina fiscale già esistenti a livello di diritto primario. Questo è stato firmato il 2 marzo 2012, alla stregua di un accordo intergovernativo, al di fuori quindi dell’ordinamento dell’Unione europea, a seguito della posizione negativa di Londra e di Praga. Se l’obiettivo dell’Italia di assicurare l’unitarietà e l’integrità del diritto dell’Unione europea e del suo quadro istituzionale non è stato per il momento raggiunto, tuttavia l’ultimo articolo del nuovo Trattato, il 16, prevede che al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato vengano prese le misure necessarie per incorporarne il contenuto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, l’art. 2 dispone che le parti contraenti applichino ed interpretino il nuovo Trattato conformemente ai Trattati su cui si fonda l’Unione europea e al diritto dell’Unione europea. Per il momento, il nuovo Trattato sembra introdurre una sempre maggiore differenziazione all’interno della governance economica e monetaria dell’Ue. Benché, infatti, siano soprattutto gli Stati che hanno adottato 54 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT l’euro ad essereimpegnatidalladisposizionidel Trattato,questo èstato firmato anche dagli altri paesi dell’Unione, che pure non hanno o non hannoancora adottatol’euro,conl’eccezionediGranBretagnaeRepub‐ blica Ceca. Nei confronti di tali paesi Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Li‐ tuania, Polonia, Romania, Svezia e Ungheria , il Trattato sarà vincolante, unavoltacheabbianoadottatol’euro.Inassenzadell’adozionedellamo‐ neta unica, essi possono vincolarsi alle disposizioni del Fiscal Compact cheintendonoadottare.L’art.14delTrattato,inoltre,stabiliscecheque‐ stoentreràinvigoreilprimogennaio2013,acondizionechedodicipaesi lacuimonetaèl'euroabbianodepositatoillorostrumentodiratifica.Se talecondizionesiverificaprimadelgennaio2013,l’entratainvigoredel FiscalCompactpotràessereanticipata.Sivienecosìacomplicarelageo‐ metriavariabiledellagovernanceeconomicaemonetariadell’Ue:oltreal‐ la divisione tra paesi che hanno adottato l’euro e paesi che non l’hanno ancora adottato,sivieneacreareancheunadivisionetrapaesichesono partedelnuovoTrattatoepaesichenonlosono. Ilsostegnodelgovernoitalianoperunasoluzionechetentidiassicu‐ rareilpiùpossibilel’unitarietàel’integritàdelquadroistituzionaleeu‐ ropeodovrebbequindipassaretramiteilnonsemplicetentativodi“re‐ cuperare”ilRegnoUnito.Nonostantenonsiastatopossibilericondurre LondraaltavolonegozialedelnuovoTrattato,ilgovernoitalianosièat‐ tivatoneldifficiletentativodievitarechelaseparazionediLondradalla governanceeconomicaemonetariadell’Uediventisemprepiùprofonda esipossatrasformareinunafratturapoliticasemprepiùgravecongli altripaesieuropei. Un’altra priorità dell’Italia con riferimento al nuovo trattato è stata quelladievitarel’introduzionedivincolipiùrigidi,soprattuttoconrife‐ rimentoalcriteriodeldebito,rispettoaquelligiàdecisitrail2010edil 2011 nei numerosi vertici europei convocati per fornire delle risposte alla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’area euro. Questo obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto: secondo l’art. 4 del Trattato, infatti, quandoilrapportotraildebitoedilprodottointernolordodiunpaese superailvaloredel60%fissatodall’articolo1delprotocollon.12sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati europei, la parte eccedente deve essere ridotta ad un tasso medio di un ventesimo per anno,comeprevistonell’articolo2delregolamento Ce n.1467/97del 55 MICHELE COMELLI 7luglio1997 ilc.d.“bracciocorrettivo”delPattodistabilitàecrescita , modificatodaultimodalregolamento Ue n.1177/2011dell’8novem‐ bre2011 cheèunodeiseiattichecostituisconoilc.d. six‐pack,entrato invigoreil13dicembre2011 .L’inserimentodellaproceduraperlari‐ duzionedelvaloredeldebitopubblicoera,dunque,giàstataprevistain questitermini.Tuttavia,larigiditàdellariduzioneèstataoggettodidi‐ battito in Italia, perché rischierebbe di pregiudicare la capacità del go‐ vernodiporreinesserepoliticheperlacrescita.Occorrecomunquean‐ checonsiderareche,infasenegoziale,ilgovernoitalianoèriuscitoafar sì che il rinvio all’art. 2 del regolamento Ce del 1997, come modificato dalregolamentoUen.1177/2011fosseintegrale,enonriferitosoload alcunesueparti.Ciòèimportanteperchéhapermessochenellavaluta‐ zionesulpercorsodiriduzionedell’eccedenzadidebitofosseroconside‐ ratituttiifattorisignificativiindicatineirestantiparagrafidellostesso articolo,ecioè,adesempio:1 laposizioneinterminidirisparminetti delsettoreprivato,unpuntosucuisial’attualesiailprecedentegover‐ noitalianohannoinsistitoinmanieraparticolare;2 illivellodelsaldo primario;3 l’attuazionedipolitichenelcontestodiunastrategiadicre‐ scita comune dell’Unione; 4 l’attuazione di riforme delle pensioni che promuovano la sostenibilità a lungo termine senza aumentare i rischi perlaposizionedibilancioamediotermine. Perquantoriguardaunaltropuntoimportante,sucuisial’attualesiail precedenteesecutivosieranoadoperati,cioèlamutualizzazionedeldebi‐ to tramite l’emissione degli eurobond, bisogna considerare che il tema nonerastatainseritotralequestionicheilnuovotrattatoavrebbedovuto affrontare,acausadell’opposizionedivaripaesi,edellaGermania inpri‐ mis. Su questa proposta, il nuovo trattato non va oltre la formulazione dell’art.6,chesilimitaadireche“alfinedicoordinaremeglioleemissioni di debito nazionale previste, le parti contraenti comunicano ex ante al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi pianidiemissionedeldebitopubblico”.Nonvienefatto,dunque,alcunri‐ ferimento alle proposte ventilate in materia dalla Commissione europea nelLibroverdedel23novembre2011,conl’esclusionedelpreambolo1. 1 Tuttavia, in occasione del vertice Ue del 23 maggio 2012, l’Italia, insieme con la maggioranza dei paesi dell’Ue, è riuscita a mettere sul tavolo della discussione il tema 56 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT 2.Perquantoriguardalaposizionedell’Italiarispettoaglialtripartner europei,èemersalanecessitàperilnostropaeseditrovarenuoviinter‐ locutoripoliticitraigrandipaesidell’Unione,anchealfinedicontrobi‐ lanciarel’eccessivopesodiGermaniaeFrancia,esoprattutto dellapri‐ ma. Deve essere letta anche in quest’ottica l’enfasi posta dall’esecutivo italianosultentativodi“recuperare”ilRegnoUnitoedifarsìchepossa diventare parte del nuovo trattato. Il no al nuovo Trattato da parte di Cameronhacertocreatoqualchemalumoreall’internodelpartitolibe‐ ral‐democratico guidato da Nick Clegg, ma nel complesso riflette bene l’impostazione euroscettica di Downing Street. All’interno del partito conservatore, inoltre, sono in molti a chiedere che il Regno Unito rine‐ gozi i termini della propria appartenenza all’Unione europea. Tuttavia, l’opposizione laburista guidata da Ed Miliband, ritiene che gli interessi britannici, come quelli del settore finanziario che ha il suo centro pro‐ pulsore nella City di Londra, sarebbero stati meglio salvaguardati se il governo inglese fosse rimasto al tavolo negoziale. In sostanza, la posi‐ zionedelRegnoUnitopotrebbecambiareseilaburistivincesseroleele‐ zionipoliticheprevistenel2015,manonconl’attualeesecutivo. IltentativodiRomadirilanciareilrapportoconLondranonsarebbe daleggeretantocomeunapartnershipstrategica,bensìcomeunamos‐ satattica:iduepaesi,infatti,condividonol’ideacheperfareuscirel’Ue el’eurodallagravecrisisianecessarioaffiancarelenormevolteadas‐ sicurareladisciplinafiscaleconmisurefinalizzateapromuoverelacre‐ scitael’occupazione,inparticolarmodoattraversounrilanciodell’inte‐ grazione economia europea con il completamento del mercato unico. Taleobiettivo,sucuil’Italiaedaltripaesihannoinsistitoinsededine‐ goziazionedelTrattato,èmenzionatoall’art.1,checitaqualitraguardi delnuovoaccordosiailcoordinamentodellepoliticheeconomichede‐ gliStatidell’Ue,siailmiglioramentodella governancedellazonaeuro, sostenendoilconseguimentodegliobiettividell'Ueinmateriadicresci‐ tasostenibile,occupazione,competitivitàecoesionesociale.Ilforteac‐ cento posto dal governo italiano sulla crescita e sull’occupazione, da deglieurobond,sucuisiècontinuatoadiscutereanchealverticedel28giugno,anchese nonsonostatepresedecisionisuquestopunto,stantel’opposizionedeipaesi“rigoristi” guidatidallaGermania.Cfr.infrapar.2. 57 MICHELE COMELLI realizzare anche tramite il rilancio del mercato unico si spiega anche con la posizione del Presidente del Consiglio Mario Monti, da sempre convintosostenitoredelmercatointerno,dicuièstatoancheCommis‐ sarioeuropeo,dal1994al1999.Lanecessitàdirafforzarelacrescitae l’occupazione in Europa, partendo dal completamento e rilancio del mercatounico,èstataribaditainunaletteracongiuntadel20febbraio, sottoscritta da dodici Primi ministri di paesi dell’Ue, tra cui per l’appunto Mario Monti ed il britannico David Cameron. Alcuni degli obiettivi proposti in questa lettera, che successivamente ha raccolto nuoveadesionitraicapidigovernodeipaesiUe,finoadarrivareadi‐ ciottofirme,sonostatiripropostinelleConclusionidelConsiglioeuro‐ peodell’1‐2marzo2012.Inparticolare,ilgovernoitalianoavevasoste‐ nutoiseguentiobiettivi: ٠Completamentodelmercato,apartiredalsettoredeiservizi; ٠Creazionediunmercatointernodell’energiaentroil2014erapporto dellaCommissionealConsiglioeuropeodogiugno2012pervalutare ilgradodiliberalizzazioneedintegrazionedelmercatodell’energia; ٠Completamentodelmercatounicodigitaleentroil2015; ٠Riduzionedelpesodellanormativaeuropea,anchealfinediridurre alminimoglioneriamministrativichependonosullemicroimprese; ٠Creazionedell’Areaeuropeadellaricercaentroil2014; ٠Rapidocompletamentodellariformadellaregolamentazionedelset‐ torefinanziario; ٠Necessitàdiassicurareilflussodicreditodallebancheall’economia reale; ٠Adozionedimisurealivellonazionalepergarantirelapartecipazione almercatodellavorodigiovani,donneelavoratorianziani; ٠Rafforzamentodelriconoscimentoreciprocodelle qualificheprofes‐ sionali,riduzionedelnumerodelleprofessioniregolamentateedeli‐ minazionedellebarriereregolamentariingiustificate. Dopocheperalcunimesil’attenzionedelgovernoMontisieraconcen‐ trata sul riacquisto della credibilità internazionale e sul recupero del‐ l’immagine del paese, da perseguire in particolare modo attraverso il riassestamento dei conti pubblici, oggi la crescita e l’occupazione sono apparsiincimaall’agendadell’esecutivo.Lapoliticatuttaimprontataal 58 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT rigoreedalladisciplinafiscalerischiainfattidiavereunaltocostoeco‐ nomicoesociale,perchépuòcrearerecessione,aggravandolagiàdiffici‐ lesituazionedelpaese,doveladisoccupazioneèsalitaalivellichenonsi vedevanodaparecchianniemoltefamiglieedimpresestannovivendo situazioniparticolarmentedifficili.Alcunedellemisurechedovrebbero favorirelacrescitael’occupazioneechel’Italiahapremutoaffinchéfos‐ seroinseritenelleConclusionidelConsiglioeuropeodimarzoincontra‐ noperaltrofortiostacolipoliticiesociali,acominciaredallariformache vorrebbe porre fine all’anomalia tutta italiana del mercato del lavoro duale,divisotracittadinigarantitiecittadinisenzaalcunagaranzia.Trai diciottofirmataridellaletterasullacrescitasitrovanosoprattuttopaesi nordiciedell’Europacentro‐orientale,coniqualidifficilmentel’Italiaè riuscitaaformaredellealleanze adhocnelrecentepassato.Tuttavia,è presente anche il nuovo Primo Ministro spagnolo, il popolare Mariano Rajoy,insediatosiallaguidadelgovernoallafinedel2011.Ineffetti,la Spagnaèunodeiprincipalipaesisucuil’Italiadevepuntarepercostrui‐ re delle alleanze in Europa per controbilanciare la linea della Merkel, tuttaincentratasullarichiestaaipaesimediterraneidirispettareladi‐ sciplinafiscaleediintrodurreleriforme.Nonostanteall’inizio,ilnuovo inquilino insediatosi alla Moncloa sembrava aver sposato con convin‐ zionelalineadelrigoreedell’austerità,inunsecondotempoavevadi‐ chiaratochelaSpagnaavrebberivistoalrialzol’obiettivodellariduzio‐ ne del deficit per il 2012, tenendo comunque fermo l’obiettivo fissato peril2013.Ineffetti,laconvergenzadiRomaeMadridsullarichiestadi Montidelc.d.“scudoantispread”alConsiglioeuropeodel28‐29giugno, èunaconfermadellanecessitàcheic.d.“paesidebitori”presentinopo‐ sizionicomuni. Benchénonrientrinelgruppodei“paesidebitori”,unaltropossibile partner dell’Italia è la Francia, guidata dal nuovo Presidente socialista FraçoisHollande,uscitovincitoredalleelezionitenutesiil22aprilee6 maggio2012.Comesièvistofindaiprimigiornidelsuoinsediamentoe poi,piùchiaramenteinoccasionedeiprimiverticicuihapartecipato,e segnatamenteilverticeUedel28‐29giugno2012,èemersochiaramen‐ tecomeilneo‐PresidenteHollandeabbiaunalineamenorigidarispetto alladisciplinafiscaleeguardiconocchiocriticoallamanieraincuiilduo franco‐tedesco,dominatodallaGermania,hagestitolarispostaallacrisi 59 MICHELE COMELLI dell’euro negli ultimi due anni. In discontinuità rispetto alle posizioni tenute dal suo predecessore Nicolas Sarkozy, Hollande si è progressi‐ vamentesmarcatodalleposizionidiAngelaMerkel,persostenerelane‐ cessitàdirilanciareunapoliticaeuropeadellacrescitatramitenuoviin‐ vestimenti.Nonèchiarosesullemisurespecificheperrilanciarelacre‐ scitaemergeràunaconvergenzatraRomaeParigi.Infatti,l’approccioli‐ beristadelgovernoitalianosulfrontedelleriformechedovrebberoga‐ rantiremaggiorecrescitaedoccupazionesembraesserepiùinlineacon quello della Commissione europea che non con quello di Hollande e di vasti settori del suo partito. Su un altro punto, assolutamente cruciale perilfuturodell’eurozona,esisteinveceunapienasintoniatraleposi‐ zionidell’ItaliaequelledellaFrancia:lanecessitàdidiscuteresenzapre‐ clusionilapossibilitàdiintrodurreformedimutualizzazionedeldebito, comeglieurobond.IlverticeUedel23maggio2012havistoiduepaesi tenereposizionisimilisultema,oggettodidiscussioneanchealvertice del28‐29giugno.Tuttavia,lanettaopposizionedeipaesirigoristiguida‐ tidallaGermanianonhapermesso chenemmenoinquellacircostanza siastataadottataunadecisionesuglieurobond. PerquantoriguardainfineilrapportoconlaGermania,giovaricorda‐ recomeilgovernoMontiabbiadasubitoricevutounabuonaaccoglienza dapartediAngelaMerkel,chehaapprezzatolacredibilitàdelprimomi‐ nistro italiano e dell’intero esecutivo. Tuttavia, dopo l’iniziale luna di mieleconl’opinionepubblicaelaforteriduzionedellospreadtraititoli italianiequellitedeschi,gliultimimesisonostaticaratterizzatidadiffi‐ coltà politiche ed economico‐finanziarie per l’Italia e dalla risalita dello spread.Ladifficileposizionedell’Italia,specieseparagonataaquelladel‐ laGermania,rischianonsolodiaccrescereledivergenzetraiduepaesi sullarispostaalproblemadeidebitisovraninellazonaeuro,adesempio inmeritoallapossibilitàdiricorrereomenoaglieurobond.Ildivariotrai duepaesirischiainfattidiessereparadigmaticodiunpiùampiodivario tra“paesicreditori”e“paesidebitori”,perlopiùnordecentro‐europeii primi,perlopiùmediterraneiisecondi.Iduegruppidipaesinonsica‐ ratterizzanosolamenteperundiversomododiguardareallepossibiliso‐ luzioni alla crisi, ma hanno una differente narrativa della crisi stessa e dellecausechel’hannooriginata.LostessoPresidentedelConsiglioita‐ lianohainpiùdiun’occasionericordatocomeancheBerlinodebbafare 60 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT lasuaparteemostraresolidarietàneiconfrontideipaesic.d.debitori.Al‐ trimenti,ilrischioèquellodiuncontraccolponelsostegnodell’opinione pubblicadeivaripaesieuropeiedell’Italiainparticolareversol’Unione europeaeversolastessaGermania.Soprattutto,inoccasionedelvertice del28‐29giugnol’ItaliahaimpostoallaGermaniaedaglialtripaesirigo‐ ristil’adozionedelc.d.scudoanti‐spread,ottenendounimportantesuc‐ cessopoliticoediplomatico,salutatoforseconeccessivoentusiasmodel‐ lastampaitaliana.Sidovrà,infatti,attendereladecisionerelativaallasua attuazionedapartedell’Eurogruppo,riunitoalivellodiMinistridellefi‐ nanze,previstaperil9luglio. Conclusioni Il contributo italiano al Fiscal Compact è stato nel senso di approvare subito un trattato che potesse dare ai mercati il segnale di una svolta positiva e convincente, anche per non vanificare i molti sforzi che la stessogovernoitalianoavevaprofusonelcorsodegliultimimesi.Tutta‐ via, un accordo a ventisette nel quadro dell’ordinamento giuridico co‐ munitario,fortementeauspicatodall’Italia,nonèstatopossibile,acausa del rifiuto di Londra, e poi anche di Praga, di firmare l’accordo. L’Italia hacercatodirecuperareilRegnoUnito,mafinoral’iniziativanonèstata coronatadalsuccesso.Peraltro,ilrapportoconLondrasièrecentemen‐ te rafforzato per una comune visione liberalista sulle modalità per so‐ stenere la crescita, indispensabile complemento del rigore fiscale, nel traghettare l’Unione europea ed i suoi paesi membri fuori dalla dram‐ maticacrisiincuiversano.Tuttavia,sesusingolidossierl’asseconLon‐ drapuòrivelarsiutileedimportante,ingeneralenonloèperlapolitica europea, perché Londra ha una visione pragmatica e strumentale dell’integrazione europea, spesso ai confini con un deciso scetticismo, propugnato in particolare dal partito conservatore del primo ministro Cameron. Ilquadrodegliequilibripoliticiinsenoall’Unioneeuropeaèdecisa‐ mentemiglioratoperl’ItaliainseguitoallavittoriadiFrançoisHollande alleelezioni presidenzialiinFrancia.Ilneopresidente, adifferenzadel predecessore Nicolas Sarkozy, si sta facendo portavoce di una politica 61 MICHELE COMELLI europeaperlacrescitaedintendeinserireglieurobondnell’agendaeu‐ ropea.Benchélemisurespecificheindividuateperrealizzarelacrescita non necessariamente coincidano, è chiaro che su crescita ed eurobond Roma e Parigi sono in piena sintonia. Come si è visto in occasione del verticedel28‐29giugno,questoriallineamento,suposizionisucuicon‐ verge anche la Spagna, rende molto più isolata la posizione della Ger‐ mania, che in precedenza poteva contare su una solida sponda oltre il RenoemarcaladivergenzatraRomaeBerlino.Taledivergenzarischia di diventare più netta con l’accrescere delle difficoltà politiche ed eco‐ nomichedell’Italia,riapparsenellaprimavera2012,dopouninizialere‐ cupero, accolto molto positivamente dai partner europei, in primis la stessaGermania,edai mercati finanziari.Inoltre,questadivergenzari‐ schia di essere paradigmatica di una più generale divisione intra‐ europea, quella tra “paesi creditori” e “paesi debitori2. Mentre i primi hannoicontipubbliciabbastanzainordine,isecondisoffronodialtide‐ bitipubblici,conconseguentedifficoltàarifinanziarsiatassiaccettabili suimercatiinternazionali.Daquiderivaancheunasostanzialedifferen‐ za nel considerare le cause ed i possibili rimedi alla crisi dei debiti so‐ vranideipaesidell’eurozona.Inoltre,taledistinzione,chegrossomodo coincideconquellatrapaesidell’Europasettentrionaleecentraleepae‐ sidell’Europamediterranea,.rischiaasuavoltadiinficiarel’importante principiodell’uguaglianzatraidiversistatimembri,cuièlegatoilpro‐ blemadellalegittimitàdemocraticadell’Ueedellesuedecisioni.Ilpro‐ blema della legittimità democratica delle decisioni dell’Ue, soprattutto nelcontestodellacrisi,cheimponel’adozionerapidadimisure,èstato ricordatodallostessoMonti,autore,insiemeconl’eurodeputatafrance‐ seSylvieGoulard,diunaletterascrittaadiversiquotidianieuropei. LasoluzioneacuiguardagiustamenteilPresidentedelConsiglioita‐ liano è quella di un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, piuttosto che dei singoli parlamenti nazionali, che hanno poteri molto diversitradiloroechemancanodellavisioned’insiemecheinvecepuò 2Sulladistinzionetrac.d.“paesicreditori”e“paesidebitori”vediM.Comelli, TheIm‐ age of Crisis‐Ridden Europe and the Division Between Creditor and Debtor Countries: TheCaseofItaly,IAIWorkingPapers12|17,June2012,http://www.iai.it/pdf/DocIAI/ iaiwp1217.pdf. 62 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT vantarel’assembleadiStrasburgo.Èpropriosuquestotemachel’Italia, tradizionalmentesensibilesuquestamateriaeattivanelproporresolu‐ zioni progetto Spinelli del 1984, contributo dell’Italia per la decisione dell’elezionedirettadelParlamentoeuropeonel1979 potrebbefornire unimportantecontributo.L’esigenzadirenderepiùtrasparentiledeci‐ sioni europee è una questione estremamente importante, soprattutto perchéicittadinieuropeisonosemprepiùrestiiadareilloroc.d.“per‐ missive consensus” alle decisioni europee, anche perché spesso queste decisioni significano maggior rigore budgetario e quindi sacrifici eco‐ nomici.Inparticolare,sonosemprepiùrestiiasostenerel’integrazione europea,sepercepisconochealsuointernoilprincipiodell’uguaglianza degli Stati membri non viene più rispettato e se alcune delle decisioni piùsoffertesembranonascerepiùdallavolontàdelpaese/deipaesipiù forti economicamente e politicamente che dall’Unione nel suo insieme. Inoltre, un rafforzamento del controllo democratico e del Parlamento europeo,nonchédell’integrazionesovranazionale,inluogodiquellain‐ tergovernativa,sarebberopiùinlineaconletradizionalipreferenzeegli interessidell’Italianelcontestodell’integrazioneeuropea. 63 Allegati 65 ALLEGATI TRATTATOSULLASTABILITÀ,SULCOORDINAMENTOESULLAGOVER‐ NANCE NELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA RE‐ PUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,LAREPUBBLICADILETTONIA,LAREPUBBLICADILITUANIA,IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESIBASSI,LAREPUBBLICAD’AUSTRIA,LAREPUBBLICADIPOLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLO‐ VENIA,LAREPUBBLICASLOVACCA,LAREPUBBLICADIFINLANDIAEIL REGNODISVEZIA. IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUB‐ BLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DISPAGNA,LAREPUBBLICAFRANCESE,LAREPUBBLICAITALIANA,LA REPUBBLICADICIPRO,LAREPUBBLICADILETTONIA,LAREPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA, MAL‐ TA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA RE‐ PUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LAREPUBBLICADISLOVENIA,LAREPUBBLICASLOVACCA,LAREPUB‐ BLICADIFINLANDIAEILREGNODISVEZIA, inprosieguodenominati“particontraenti”, CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualità di Stati membri dell’Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di interessecomune, DESIDEROSIdifavorirelecondizioniperunamaggiorecrescitaecono‐ micanell’Unioneeuropeae,atalescopo,disviluppareuncoordinamen‐ tosemprepiùstrettodellepoliticheeconomichedellazonaeuro, TENENDO PRESENTE che la necessità di mantenere finanze pubbliche saneesostenibiliedievitaredisavanzipubblicieccessivièperigoverni difondamentaleimportanzaalfinedisalvaguardarelastabilitàditutta lazonaeuroerichiedequindil’introduzionediregolespecifiche,tracui 66 ALLEGATI una “regola del pareggio di bilancio” e un meccanismo automatico per l’adozionedimisurecorrettive, CONSAPEVOLIdellanecessitàdigarantirecheillorodisavanzopubblico nonsuperiil3%delprodottointernolordoaiprezzidimercatoecheil loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale, RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell’Unioneeuropea,devonoastenersidaqualsiasimisuracherischidi mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione nel qua‐ drodell’unioneeconomica,inparticolarelapraticadiaccumularedebito aldifuorideicontidellapubblicaamministrazione TENENDOPRESENTEcheil9dicembre2011icapidiStatoodigoverno degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare l’architettura dell’unione economica e monetaria, partendo dai trattati sucuisifondal’Unioneeuropeaeagevolandol’attuazionedellemisure adottateanormadegliarticoli121,126e136deltrattatosulfunziona‐ mentodell’Unioneeuropea, TENENDOPRESENTEchel’obiettivodeicapidiStatoodigovernodegli StatimembridellazonaeuroedialtriStatimembridell’Unioneeuropea èintegrarequantoprimaledisposizionidelpresentetrattatoneitrattati sucuisifondal’Unioneeuropea, ACCOGLIENDO favorevolmente le proposte legislative per la zona euro avanzate il 23 novembre 2011 dalla Commissione europea nell’ambito dei trattati su cui si fonda l’Unione europea, relative al rafforzamento dellasorveglianzaeconomicaedibilanciodegliStatimembrichesitro‐ vanoorischianoditrovarsiingravidifficoltàperquantoriguardalaloro stabilitàfinanziariaeadisposizionicomuniperilmonitoraggioelava‐ lutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e RILEVANDO l’intenzione della Commissione europea di presentare ulteriori proposte legislative perlazonaeuroriguardanti,inparticolare,lacomunicazioneexantedei pianidiemissionedeldebito,programmidipartenariatoeconomicoche illustrinoneldettaglioleriformestrutturalidegliStatimembrisoggetti aproceduraperidisavanzieccessivieilcoordinamentodellegrandiri‐ formedipoliticaeconomicaprevistedagliStatimembri, 67 ALLEGATI MANIFESTANDOlapropriadisponibilitàasostenerelepropostechela Commissione europea presenti per rafforzare ulteriormente il patto di stabilità e crescita introducendo, per gli Stati membri la cui moneta è l’euro,unnuovointervallopergliobiettividimediotermineinlineacon ilimitistabilitinelpresentetrattato, RILEVANDOche,nelriesaminareemonitoraregliimpegnidibilancioa normadelpresentetrattato,laCommissione europea agirà nell’ambito dellesuecompetenze,secondoildispostodeltrattatosulfunzionamen‐ todell’Unioneeuropea,inparticolaredegliarticoli121,126e136, OSSERVANDOinparticolareche,inrelazioneall’applicazionedella“re‐ goladelpareggiodibilancio”enunciataall’articolo3delpresentetratta‐ to, tale monitoraggio sarà eseguito fissando, per ciascuna parte con‐ traente, obiettivi di medio termine specifici per paese e calendari di convergenza,asecondadelcaso, OSSERVANDOchegliobiettividimedioterminedovrebberoesserepe‐ riodicamenteaggiornatisullabasediunmetodoconcordato,icuiprin‐ cipali parametri devono a loro volta essere periodicamente rivisti, in mododarispecchiareadeguatamenteirischidellepassivitàespliciteed impliciteperlefinanzepubbliche,inlineaconlefinalitàdelpattodista‐ bilitàecrescita, OSSERVANDO che progressi sufficienti verso gli obiettivi di medio ter‐ mine dovrebbero essere valutati globalmente, facendo riferimento al saldostrutturaleeanalizzandolaspesaalnettodellemisurediscrezio‐ naliinmateriadientrate,inlineaconledisposizionispecificateneldi‐ ritto dell’Unione europea, in particolare dal regolamento Ce n. 1466/97delConsiglio,del7luglio1997,perilrafforzamentodellasor‐ veglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, come modificato dal rego‐ lamento Ue n.1175/2011delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del 16novembre2011 “pattodistabilitàecrescitarivisto” , OSSERVANDOcheilmeccanismodicorrezionedaistituirsiacuradelle parti contraenti dovrebbe mirare a correggere le deviazioni dall’obiet‐ tivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento, ivi compreso il loroimpattocumulatosulladinamicadeldebitopubblico, RILEVANDOchel’osservanzadell’obbligodelleparticontraentidirece‐ pire la “regola del pareggio di bilancio” nei loro ordinamenti giuridici 68 ALLEGATI nazionali,tramitedisposizionivincolanti,permanentiepreferibilmente dinaturacostituzionale,dovrebbeesseresoggettaallagiurisdizionedel‐ la Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 273 del trattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea, RAMMENTANDO che l’articolo 260 del trattato sul funzionamento del‐ l’UnioneeuropeaconferisceallaCortedigiustiziadell’Unioneeuropeail poteredicomminareilpagamentodiunasommaforfettariaodiunape‐ nalitàalloStatomembrodell’Unioneeuropeachenonsisiaconformatoa unasentenzadaessapronunciataeRAMMENTANDOchelaCommissio‐ neeuropeahastabilitocriteriperdeterminareilpagamentodellasom‐ maforfettariaodellapenalitàdacomminarenelquadroditalearticolo, RAMMENTANDO che è necessario agevolare l’adozione di misure nel quadrodellaproceduraperidisavanzieccessividell’Unioneeuropeain relazioneagliStatimembrilacuimonetaèl’euroeilcuirapportoprevi‐ stooeffettivotraildisavanzopubblicoeilprodottointernolordosupe‐ rail3%,rafforzandonelcontempovigorosamentel’obiettivodellapro‐ cedura stessa, ossia sollecitare e, all’occorrenza, costringere uno Stato membroaridurrel’eventualedisavanzoconstatato, RAMMENTANDO l’obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico superailvalorediriferimentodel60%diridurloaunritmomediodiun ventesimoall’annocomeparametrodiriferimento, TENENDO PRESENTE la necessità di rispettare, nell’attuazione del pre‐ sentetrattato,ilruolospecificodellepartisociali,qualericonosciutonel‐ lalegislazioneoneiregiminazionalidiciascunadelleparticontraenti, SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione del presente trattato deve essereinterpretatainmododaalterareinalcunamanieralecondizioni dipoliticaeconomicaallequalièstataconcessaassistenzafinanziariaa unapartecontraentenell’ambitodiunprogrammadistabilizzazionecui partecipanol’Unioneeuropea,isuoiStatimembrioilFondomonetario internazionale, OSSERVANDOcheilbuonfunzionamentodell’unioneeconomicaemone‐ taria impone che le parti contraenti si adoperino congiuntamente per unapoliticaeconomicaincui,basandosisuimeccanismidicoordinamen‐ to delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si fonda l’Unioneeuropea,intraprendonoleazionieadottanolemisurenecessa‐ rieintuttiisettoriessenzialialbuonfunzionamentodellazonaeuro, 69 ALLEGATI OSSERVANDO,inparticolare,ildesideriodelleparticontraentidiavva‐ lersipiùattivamentedellacooperazionerafforzatadicuiall’articolo20 deltrattatosull’Unioneeuropeaeagliarticolida326a334deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea, senza recare pregiudizio al mercatointerno,eillorodesideriodiricorrerepienamenteallemisure specifiche agli Stati membri la cui moneta è l’euro ai sensi dell’articolo 136deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,eaunaproce‐ duraperladiscussioneeilcoordinamentoexantetraleparticontraenti lacuimonetaèl’eurodituttelegrandiriformedipoliticaeconomicada loropreviste,aifinidiunavalutazionecomparativadellemiglioriprassi, RAMMENTANDOcheil26ottobre2011icapidistatoodigovernodegli stati membri della zona euro hanno convenuto di migliorare la gover‐ nance della zona euro, anche mediante l’organizzazione di almeno due riunioni del Vertice euro all’anno, da convocarsi, salvo in presenza di circostanze eccezionali, immediatamente dopo le riunioni del Consiglio europeooleriunioniacuipartecipinotutteleparticontraentichehan‐ noratificatoilpresentetrattato, RAMMENTANDOaltresìcheil25marzo2011icapidistatoodigoverno deglistatimembridellazonaeuroedialtriStatimembridell’Unioneeu‐ ropeahannoapprovatoilpattoeuroplus,cheindividuaipuntiessenzia‐ liperpromuoverelacompetitivitàdellazonaeuro, SOTTOLINEANDO l’importanza del trattato che istituisce il meccanismo europeodistabilitàinquantoelementodellastrategiaglobaleperraffor‐ zarel’unioneeconomicaemonetariaeOSSERVANDOchelaconcessione dell’assistenza finanziaria nell’ambito di nuovi programmi a titolo del meccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo2013,allaratificadelpresentetrattatodallapartecontraenteinte‐ ressatae,previascadenzadelperiododirecepimentodicuiall’articolo3, paragrafo2,delpresentetrattato,alrispettodeirequisitiditalearticolo, OSSERVANDOcheilRegnodelBelgio,laRepubblicafederalediGerma‐ nia,laRepubblicadiEstonia,l’Irlanda,laRepubblicaellenica,ilRegnodi Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro,ilGranducatodiLussemburgo,Malta,ilRegnodeiPaesiBassi,la Repubblicad’Austria,laRepubblicaportoghese,laRepubblicadiSlove‐ nia,laRepubblicaslovaccaelaRepubblicadiFinlandiasonoparticon‐ traentilacuimonetaèl’euroeche,inquantotali,sarannovincolatidal 70 ALLEGATI presente trattato dal primo giorno del mese successivo al deposito del lorostrumentodiratificaqualorailtrattatosiainvigoreataledata; OSSERVANDO ALTRESÌ che la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Dani‐ marca,laRepubblicadiLettonia,laRepubblicadiLituania,l’Ungheria,la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono parti con‐ traenti che, in quanto Stati membri dell’Unione europea, alla data della firmadelpresentetrattatohannounaderogaoun’esenzionedallaparte‐ cipazioneallamonetaunicaepossonoesserevincolate,finchétalederoga oesenzionenonsiaabrogata,solodalledisposizionideititoliIIIeIVdel presentetrattatodallequalidichiarino,almomentodeldepositodelloro strumentodiratificaoaunadatasuccessiva,divoleresserevincolate, HANNOCONVENUTOLEDISPOSIZIONISEGUENTI: TITOLOI OGGETTOEAMBITODIAPPLICAZIONE ARTICOLO1 1. Conilpresentetrattatoleparticontraenti,inqualitàdiStatimembri dell’Unioneeuropea,convengonodirafforzareilpilastroeconomico dell’unioneeconomicaemonetariaadottandounaseriediregolein‐ tesearinsaldareladisciplinadibilancioattraversounpattodibilan‐ cio,apotenziareilcoordinamentodelleloropoliticheeconomicheea migliorarela governance dellazonaeuro,sostenendo in tal modo il conseguimentodegliobiettividell’Unioneeuropeainmateriadicre‐ scitasostenibile,occupazione,competitivitàecoesionesociale. 2.Ilpresentetrattatosiapplicaintegralmentealleparticontraentila cuimonetaèl’euro.Essosiapplicaancheallealtreparticontraenti nellamisuraeallecondizioniprevisteall’articolo14. TITOLOII COERENZAERAPPORTOCONILDIRITTODELL’UNIONE ARTICOLO2 1.Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformementeaitrattatisucuisifondal’Unioneeuropea,inparti‐ 71 ALLEGATI colareall’articolo4,paragrafo3,deltrattatosull’Unioneeuropea,e aldirittodell’Unioneeuropea,compresoildirittoproceduraleogni‐ qualvoltasiarichiestal’adozionediattididirittoderivato. 2.Ilpresentetrattatosiapplicanellamisuraincuiècompatibileconi trattatisucuisifondal’Unioneeuropeaeconildirittodell’Unione europea.Essononpregiudicalacompetenzadell’Unioneinmateria diunioneeconomica. TITOLOIII PATTODIBILANCIO ARTICOLO3 1.Leparticontraentiapplicanoleregoleenunciatenelpresentepara‐ grafo in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unioneeuropea: a la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una partecontraenteèinpareggiooinavanzo; b la regola di cui alla lettera a si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari al‐ l’obiettivodimedioterminespecificoperilpaese,qualedefinito nelpattodistabilitàecrescitarivisto,conillimiteinferiorediun disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida con‐ vergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il quadro temporale per tale convergenza sarà proposto dalla Commissioneeuropeatenendocontodeirischispecificidelpae‐ se sul piano della sostenibilità. I progressi verso l’obiettivo di mediotermineeilrispettoditaleobiettivosonovalutatiglobal‐ mente,facendoriferimentoalsaldostrutturaleeanalizzandola spesaalnettodellemisurediscrezionaliinmateriadientrate,in lineaconilpattodistabilitàecrescitarivisto; c le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvici‐ namento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definitoalparagrafo3,letterab ; d quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno 72 ALLEGATI lordoaiprezzidimercatoèsignificativamenteinferioreal60%e irischisulpianodellasostenibilitàalungoterminedellefinanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l’obiettivo di medio termine di cui alla lettera b può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell’1,0% del prodotto interno lordo ai prezzidimercato; e qualora si constatino deviazioni significative dall’obiettivo di mediotermineodalpercorsodiavvicinamentoataleobiettivo,è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismoincludel’obbligodellapartecontraenteinteressata di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempodefinito. 2.Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti nel diritto na‐ zionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigoredelpresentetrattatotramitedisposizionivincolantiedinatu‐ rapermanente–preferibilmentecostituzionale–oilcuirispettofe‐ deleèinaltromodorigorosamentegarantitolungotuttoilprocesso nazionaledibilancio.Leparticontraentiistituisconoalivellonazio‐ naleilmeccanismodicorrezionedicuialparagrafo1,letterae ,sul‐ la base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, ri‐ guardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell’azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circo‐ stanze eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni re‐ sponsabili sul piano nazionale per il controllo dell’osservanza delle regoleenunciatealparagrafo1.Talemeccanismodicorrezionedeve rispettareappienoleprerogativedeiparlamentinazionali. 3.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cuiall’ar‐ ticolo2delprotocollo n.12 sullaproceduraperidisavanziecces‐ sivi,allegatoaitrattatidell’Unioneeuropea. Ai fini del presente articolo si applicano altresì le definizioni se‐ guenti: a per“saldostrutturaleannuodellapubblicaamministrazione”si intendeilsaldoannuocorrettoperilcicloalnettodimisureuna tantumetemporanee; b per“circostanzeeccezionali”siintendonoeventiinconsuetinon soggetti al controllo della parte contraente interessata che ab‐ 73 ALLEGATI biano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione economicaaisensidelpattodistabilitàecrescitarivisto,purché ladeviazionetemporaneadellapartecontraenteinteressatanon compromettalasostenibilitàdelbilancioamediotermine. ARTICOLO4 Quandoilrapportotraildebitopubblicoeilprodottointerno lordodi una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui all’articolo1delprotocollo n.12 sullaproceduraperidisavanziecces‐ sivi,allegatoaitrattatidell’Unioneeuropea,talepartecontraenteopera unariduzioneaunritmomediodiunventesimoall’annocomeparame‐ tro di riferimento secondo il disposto dell’articolo 2 del regolamento Ce n.1467/97delConsiglio,del7luglio1997,perl’accelerazioneeil chiarimentodellemodalitàdiattuazionedellaproceduraperidisavanzi eccessivi,comemodificatodalregolamento Ue n.1177/2011delCon‐ siglio, dell’8 novembre 2011. L’esistenza di un disavanzo eccessivo do‐ vuto all’inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità della procedura di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea. ARTICOLO5 1.Lapartecontraentechesiasoggettaaproceduraperidisavanziec‐ cessivi ai sensi dei trattati su cui si fonda l’Unione europea predi‐ spone un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definireeattuareperunacorrezioneeffettivaeduraturadelsuodi‐ savanzoeccessivo.Ilcontenutoeilformatoditaliprogrammisono definiti nel diritto dell’Unione europea. La loro presentazione al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea per ap‐ provazioneeilloromonitoraggioavrannoluogonelcontestodelle proceduredisorveglianzaattualmenteprevistedalpattodistabilità ecrescita. 2. SpetteràalConsigliodell’UnioneeuropeaeallaCommissioneeuro‐ peamonitorarel’attuazionedelprogrammadipartenariatoecono‐ micoedibilancioedeipianidibilancioannualiadessoconformi. 74 ALLEGATI ARTICOLO6 Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le particontraenticomunicanoexantealConsigliodell’Unioneeuropeaealla Commissioneeuropeairispettivipianidiemissionedeldebitopubblico. ARTICOLO7 Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda l’Unioneeuropea,leparticontraentilacuimonetaèl’eurosiimpegnano asostenereleproposteoleraccomandazionipresentatedallaCommis‐ sioneeuropea,ovequestaritengacheunoStatomembrodell’Unioneeu‐ ropea la cui moneta è l’euro abbia violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi. Tale obbligo non si applicaquandosiconstatitraleparticontraentilacuimonetaèl’euro chelamaggioranzaqualificatadiesse,calcolataperanalogiaconleper‐ tinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l’Unione europea, senza tenerecontodellaposizionedellapartecontraenteinteressata,sioppo‐ nealladecisionepropostaoraccomandata. ARTICOLO8 1.La Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente alleparticontraentiunarelazionesulledisposizioniadottatedacia‐ scunadiloroinottemperanzaall’articolo3,paragrafo2.SelaCom‐ missione europea, dopo aver posto la parte contraente interessata in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua rela‐ zionechetalepartecontraentenonharispettatol’articolo3,para‐ grafo 2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia dell’Unioneeuropea.UnapartecontraentepuòadirelaCortedigiu‐ stiziaanchequaloraritenga,indipendentementedallarelazionedel‐ laCommissione,cheun’altrapartecontraentenonabbiarispettato l’articolo3,paragrafo2.Inentrambiicasi,lasentenzadellaCortedi giustizia è vincolante per le parti del procedimento, le quali pren‐ donoiprovvedimentichel’esecuzionedellasentenzacomportaen‐ troilterminestabilitodallaCortedigiustizia. 2.Lapartecontraenteche,sullabasedellapropriavalutazioneodella valutazionedellaCommissioneeuropea,ritengacheun’altraparte contraentenonabbiapresoiprovvedimentichel’esecuzionedella 75 ALLEGATI sentenzadellaCortedigiustiziadicuialparagrafo1comportapuò adire la Corte di giustizia e chiedere l’imposizione di sanzioni fi‐ nanziariesecondoicriteristabilitidallaCommissioneeuropeanel quadrodell’articolo260deltrattatosulfunzionamentodell’Unione europea. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte con‐ traente interessata non si è conformata alla sua sentenza, può comminarleilpagamentodiunasommaforfettariaodiunapenali‐ tàadeguataallecircostanzeenonsuperioreallo0,1%delsuopro‐ dotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la cuimonetaèl’eurosonoversatealmeccanismoeuropeodistabili‐ tà. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale del‐ l’Unioneeuropea. 3.Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti con‐ traentiaisensidell’articolo273deltrattatosulfunzionamentodel‐ l’Unioneeuropea. TITOLOIV COORDINAMENTODELLEPOLITICHEECONOMICHEECONVERGENZA ARTICOLO9 Basandosisulcoordinamentodellepoliticheeconomiche,qualedefinito daltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,leparticontraentisi impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica chefavoriscailbuonfunzionamentodell’unioneeconomicaemonetaria e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività rafforzate.Atalfineleparticontraentiintraprendonoleazionieadotta‐ nolemisurenecessarieintuttiisettoriessenzialialbuonfunzionamen‐ todellazonaeuro,perseguendogliobiettividistimolarelacompetitivi‐ tà,promuoverel’occupazione,contribuireulteriormenteallasostenibili‐ tàdellefinanzepubblicheerafforzarelastabilitàfinanziaria. ARTICOLO10 Conformementealledisposizionideitrattatisucuisifondal’Unioneeu‐ ropea, le parti contraenti sono pronte ad avvalersi attivamente, se op‐ portunoenecessario,dimisurespecificheagliStatimembrilacuimone‐ taèl’euro,comeprevistoall’articolo136deltrattatosulfunzionamento 76 ALLEGATI dell’Unione europea, e della cooperazione rafforzata, come previsto all’articolo 20 del trattato sull’Unione europea e agli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nelle materie essenzialialbuonfunzionamentodellazonaeuro,senzarecarepregiu‐ dizioalmercatointerno. ARTICOLO11 Aifinidiunavalutazionecomparativadellemiglioriprassieadoperan‐ dosi per una politica economica più strettamente coordinata, le parti contraentiassicuranodidiscutere exante e,oveappropriato,coordina‐ re tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere.Atalecoordinamentopartecipanoleistituzionidell’Unio‐ neeuropeainconformitàdeldirittodell’Unioneeuropea. TITOLOV GOVERNANCEDELLAZONAEURO ARTICOLO12 1.I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è l’euro si incontrano informalmente nelle riunioni del Vertice euro, insiemeconilpresidentedellaCommissioneeuropea.Ilpresidente dellaBancacentraleeuropeaèinvitatoapartecipareataliriunioni. Il presidente del Vertice euro è nominato a maggioranza semplice daicapidiStatoodigovernodelleparticontraentilacuimonetaè l’euro nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il propriopresidenteeconunmandatodiparidurata. 2.LeriunionidelVerticeeurosonoconvocatequandonecessario,al‐ menoduevolteall’anno,perdiscuterequestioniconnesseallecom‐ petenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l’euro condividonoinrelazioneallamonetaunica,altrequestioniconcer‐ nenti la governance della zona euro e le relative regole, e orienta‐ mentistrategiciperlacondottadellepoliticheeconomicheperau‐ mentarelaconvergenzanellazonaeuro. 3.IcapidiStatoodigovernodelleparticontraentichehannoratifica‐ toilpresentetrattatodiversedaquellelacuimonetaèl’europarte‐ cipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla 77 ALLEGATI competitivitàperleparticontraenti, allamodificadell’architettura complessivadellazonaeuroealleregolefondamentalicheadessa si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una voltaall’anno,adiscussionisuquestionispecifichediattuazionedel presente trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla gover‐ nancenell’unioneeconomicaemonetaria. 4.IlpresidentedelVerticeeuroassicuralapreparazioneelacontinui‐ tàdelleriunionidelVerticeeuro,instrettacooperazioneconilpre‐ sidentedellaCommissioneeuropea.L’organismoincaricatodipre‐ parareedarseguitoalleriunionidelVerticeeuroèl’Eurogruppoe a questo fine il suo presidente può essere invitato a partecipare a taliriunioni. 5.IlpresidentedelParlamentoeuropeopuòessereinvitatoperessere ascoltato.IlpresidentedelVerticeeuroriferiscealParlamentoeu‐ ropeodopoogniriunionedelVerticeeuro. 6. IlpresidentedelVerticeeurotienestrettamenteinformateleparti contraenti diverse da quelle la cui moneta è l’euro e gli altri Stati membri dell’Unione europea dei preparativi e degli esiti delle riu‐ nionidelVerticeeuro. ARTICOLO13 ComeprevistoaltitoloIIdelprotocollo n.1 sul ruolodeiparlamenti nazionalinell’Unioneeuropeaallegatoaitrattatidell’Unioneeuropea,il Parlamentoeuropeoeiparlamentinazionalidelleparticontraentidefi‐ nirannoinsiemel’organizzazioneelapromozionediunaconferenzadei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e deirappresentantidellepertinenticommissionideiparlamentinaziona‐ liaifinidelladiscussionedellepolitichedibilancioedialtre questioni rientrantinell’ambitodiapplicazionedelpresentetrattato. TITOLOVI DISPOSIZIONIGENERALIEFINALI ARTICOLO14 1.Ilpresentetrattatoèratificatodalleparticontraenticonformemen‐ teallerispettivenormecostituzionali.Glistrumentidiratificasono 78 ALLEGATI depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea “depositario” . 2.Ilpresentetrattatoentrainvigoreil1°gennaio2013,acondizione chedodiciparticontraentilacuimonetaèl’euroabbianodeposita‐ toillorostrumentodiratifica,o,seprecedente,ilprimogiornodel mesesuccessivoaldepositodeldodicesimostrumentodiratificadi unapartecontraentelacuimonetaèl’euro. 3. Ilpresentetrattatosiapplicadalladatadientratainvigorealleparti contraentilacuimonetaèl’eurochel’hannoratificato.Essosiapplica allealtreparticontraentilacuimonetaèl’eurodalprimogiornodel mesesuccessivoaldepositodellororispettivostrumentodiratifica. 4.Inderogaaiparagrafi3e5,iltitoloVsiapplicadalladatadientrata invigoredelpresentetrattatoatutteleparticontraentiinteressate. 5.Ilpresentetrattatosiapplicaalleparticontraenticonderoga,quali definiteall’articolo139,paragrafo1,deltrattatosulfunzionamento dell’Unioneeuropea,oconesenzione,dicuialprotocollo n.16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati del‐ l’Unioneeuropea,chehannoratificatoilpresentetrattato,dallada‐ ta di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale derogaoesenzione,amenochelapartecontraenteinteressatadi‐ chiaricheintendeesserevincolata,intuttooinparte,dalledisposi‐ zionideititoliIIIeIVdelpresentetrattatoprimaditaledata. ARTICOLO15 Gli Stati membri dell’Unione europea che non siano parti contraenti possonoaderirealpresentetrattato.Glieffettidell’adesionedecorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale informa le altre parti contraenti. Previa autenticazione delle parti con‐ traenti, il testo del presente trattato nella lingua ufficiale dello Stato membroaderentechesiaaltresìlinguaufficialeelinguadilavorodelle istituzioni dell’Unione è depositato negli archivi del depositario quale testoautenticodelpresentetrattato. ARTICOLO16 Alpiùtardientrocinqueannidalladatadientratainvigoredelpresente trattato, sulla base di una valutazione dell’esperienza maturata in sede 79 ALLEGATI diattuazione,sonoadottateinconformitàdeltrattatosull’Unioneeuro‐ peaedeltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropealemisurene‐ cessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell’ordina‐ mentogiuridicodell’Unioneeuropea. FattoaBruxelles,addìduemarzoduemiladodici Ilpresentetrattato,redattoinununicoesemplareinlinguabulgara,da‐ nese,estone,finlandese,francese, greca,inglese,irlandese,italiana,let‐ tone,lituana,maltese,neerlandese,polacca,portoghese,rumena,slovac‐ ca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario, il quale ne rimetteunacopiacertificataconformeaciascunadelleparticontraenti. 80 ALLEGATI SCHEDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI E STRUMENTI ADOTTATIDALL’UNIONEEUROPEAINRISPOSTAALLACRISIDEIDEBITI SOVRANIDEIPAESIDELL’AREAEURO acuradiMicheleComelli Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria Mesf è un fondo provvisoriodi60milionidieuroasostegnodiStatidell’Unioneeuropea incrisi,adottatodalConsiglioconilregolamento407/20120del9mag‐ gio2010.Labasegiuridicadell’attoistitutivodelMesfèstataindividua‐ tanell’art.122par.2delTrattatosulFunzionamentodell’Unioneeuro‐ pea Tfue , ai sensi del quale il Consiglio può accordare assistenza fi‐ nanziaria a paesi dell’Ue che si trovino in difficoltà o siano seriamente minacciatidagravidifficoltàacausadicalamitànaturaliodicircostanze eccezionalichesfuggonoallorocontrollo.L’UnioneèricorsaalMesfper assistere il Portogallo, con una dotazione di 26,5 milioni di euro e l’Ir‐ landa,conunadotazionedi22milionidieuro.IlMesfèdestinatoades‐ sere sostituto dal Meccanismo europeo di stabilità Mes non appena questoentreràinvigore. Fondo europeo di stabilità finanziaria Fesf è un fondo provvisorio di 440milionidieurocreatoasostegnodipaesidell’areaeuro noninvece a sostegno di tutti i paesi dell’Ue, come il Mesf in crisi, adottato il 9 maggio2010dairappresentantideipaesidell’areaeuro,investeinter‐ governativa,edunquenoncomeorganidelConsiglio.IlFesfèunfondo istituitotramiteun accordodidirittointernazionale,aldifuoridell’or‐ dinamentocomunitario,chehanecessitatodelleratifichedei paesiche l’hannosottoscrittoperpoterentrareinvigore.Lostrumentooperativo delFesfèunasocietàdidirittolussemburghese. Meccanismoeuropeodistabilità Mes èunfondodiassistenzaperma‐ nente di 750 milioni di euro, creato a sostegno degli Stati Membri dell’UeedestinatoasuccederesiaalMesfsiaalFesf.IlMes,cheèunen‐ tefinanziariodidirittointernazionale,èstatoistituitotramiteunTratta‐ tointergovernativo,firmatoil2febbraio2012.Lagaranziadell’assisten‐ 81 ALLEGATI zanelquadrodeiprogrammiprevistidalMessaràcondizionata,aparti‐ redal1°marzo2013,allaratificadelFiscalcompactdapartedellaparte contraenteinteressataeall’adozionedella goldenrule,cioèlatrasposi‐ zionedellaregoladelbilancioinpareggionellelegislazioninazionali. SixPackèunpacchettodimisure,entratoinvigoreil13dicembre2011, che apporta modifiche ed integrazioni al Patto di stabilità e crescita del 1997.L’obiettivoditalimisureèilrafforzamentodelcoordinamentoeco‐ nomicoedibilanciodell’Uee,inparticolare,dell’areaeuro.IlSixPacksi componedi5regolamentiediunadirettiva.DueregolamentidelSixPack sonodestinatiaisolipaesidell’areaeuro,mentreglialtritreregolamenti eladirettivariguardanotuttiipaesimembridell’Unioneeuropea. TwoPacksonoduepropostediregolamentocontenuteinunaComuni‐ cazionedellaCommissioneeuropeadel23novembre2011,ancorainat‐ tesadiessereadottatedalConsiglio.Lemisuresuggeritecomprendono meccanismi di sorveglianza più stringenti per quanto riguarda gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà, in relazione allalorostabilitàfinanziarianellazonaeuro,edisposizionicomuniperil monitoraggioelavalutazionedeidocumentiprogrammaticidibilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi. Tali proposte sono basate sull’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono,dunque,relativeaisoliStatidellazonaeuro. Patto Euro Plus è un accordo sottoscritto da 23 paesi dell’Ue i 17 che hanno adottato l’euro più Bulgaria, Danimarca, Estonia, Lettonia, Polo‐ niaeRomania ,amarginedelConsiglioeuropeodel24/25marzo2011. L’obiettivo del Patto Euro Plus è il rafforzamento del coordinamento dellepoliticheeconomichedegliStatipartecipantielaloroconvergenza verso più elevati livelli di competitività. Le disposizioni contenute nel‐ l’accordosonoditipoprogrammatico. Trattatosullastabilità,sulcoordinamentoesulla governancenell’Unione economicaemonetaria c.d.fiscalcompactopattodibilancio èilTrat‐ tato internazionale firmato il 2 marzo 2012 da 25 paesi membri del‐ l’Unioneeuropea tutti,conl’esclusionediRegnoUnitoeRepubblicaCe‐ 82 ALLEGATI ca . L’obiettivo del Trattato è il rafforzamento del pilastro economico dell’Unioneeconomicaemonetariatramitel’introduzionediunaseriedi regolevoltearafforzareladisciplinafiscaleattraversounpattodibilan‐ cio ilc.d.fiscalcompact ,apotenziareilcoordinamentodellepolitiche economicheeamigliorarelagovernancedellazonaeuro.Inrealtà,ledi‐ sposizioni del Trattato erano già previste a livello di diritto derivato dell’Ue, ma la Germania ha premuto affinché le misure relative alla di‐ sciplina di bilancio fossero codificate a livello di diritto primario, per sancirnemaggiormentel’importanzaerendernepiùlungaecomplessa un’eventualemodifica.Lapartepiùimportantedeltrattatoèsenz’altro quellarelativaalTitoloIII,artt.3‐8.Inparticolare,l’art.3,par.1,impone chelaposizionedibilanciodellapubblicaamministrazionediunaparte contraentedebbaessereinpareggiooinavanzo,consentendodeficitso‐ lotemporaneiesoltantoincasodicicloeconomiconegativooinperio‐ do di gravi crisi e comunque nella misura in cui tale deroga non com‐ promettalasostenibilitàdeldebitodilungoperiodo.Diparticolareim‐ portanzaèlac.d.regoladella goldenrule,dicuiall’art.3par.2,delFi‐ scal Compact, in base alla quale gli Stati firmatari del Trattato si impe‐ gnanoall’inserimentodellaregoladelbilancioinpareggioall’internodi disposizionilegislativeinternedicaratterevincolanteeaventicarattere permanente,disposizionichedovrebbero“preferibilmenteavere”natu‐ ra costituzionale. L’inosservanza da parte degli Stati Membri degli ob‐ blighi previsti in tema di disavanzo e in tema di costituzionalizzazione delpareggiodibilanciodàluogoadun’azionepressolaCortediGiusti‐ ziadell’Unioneeuropea.Anormadell’art.8,questapuòessereaditada una o più parti contraenti, previo rapporto ad hoc della Commissione europea,oppuredirettamente.LaCortepuòirrogareunasanzione,che consistenelpagamentodiunasommaforfetaria,ovverodiunapenalità, comunque non superiore allo 0,1 per cento del Prodotto interno lordo Pil delloStatosoccombente. Il Trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, qualora almeno 12 paesifirmatarilacuimonetaèl’euroabbianodepositatolostrumentodi ratifica, oppure, se precedente, il primo giorno del mese successivo al depositodeldodicesimostrumentodiratificadiunodeipaesifirmatari appartenentiall’eurozona.Perquantoriguardaipaesinonappartenenti all’areaeurochehannofirmatoilTrattato Bulgaria,Danimarca,Letto‐ 83 ALLEGATI nia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia , possono ratificare, scegliendodiesserevincolatidalledisposizionirelativeaititoliIII Pat‐ todibilancio eIV coordinamentodellepoliticheeconomicheeconver‐ genza , tramite una dichiarazione in tal senso, da farsi al momento del depositodellorostrumentodiratificaovveroadunadatasuccessiva. Infine, va ricordato che il Trattato è stato firmato nel quadro dell’ordi‐ namentointernazionale,aldifuoriquindidaquellocomunitario.L’art.2 affermaperaltrochel’accordosaràapplicatoeinterpretatoinconformi‐ tà con i trattati su cui è fondata l’Unione europea e con il diritto del‐ l’Unioneeuropea,ogniqualvoltal’adozionedellalegislazionesecondaria siarichiesta.Inoltre,l’art.16disponecheentrocinqueannidall’entrata invigoredelTrattato,venganoadottatelemisurenecessarieperincor‐ porarneilcontenutonell’ordinamentogiuridicodell’Unioneeuropea. 84 Finito di stampare nel mese di settembre 2012 con tecnologia print on demand presso il Centro Stampa “Nuova Cultura” p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma www.nuovacultura.it per ordini: [email protected] [Int_9788861348592_17x24bn_3]