Il Fiscal Compact - Istituto Affari Internazionali

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Il Fiscal Compact - Istituto Affari Internazionali
quaderni IAI
ISSN 0075-1448
Il Fiscal Compact
a cura di Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli
In collaborazione con
Edizioni Nuova Cultura
Quaderni IAI
IL FISCAL COMPACT
a cura di
Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli
Edizioni Nuova Cultura
Questapubblicazioneèfruttodellapartnershipstrategicatral’IstitutoAffariInternazionali
Iai elaCompagniadiSanPaolo.LaCompagniaèancheco‐fondatricedelCentroStudisul
Federalismo Csf ,insiemeconleUniversitàdiTorino,diPaviaediMilano.
QuaderniIAI
Direzione:NatalinoRonzitti
LaredazionediquestoQuadernoIAIèstatacuratadaSandraPassariello
_________________________
Prima edizione settembre 2012 - Edizioni Nuova Cultura
Per Istituto Affari Internazionali (IAI)
Via Angelo Brunetti 9 – I-00186 Roma
www.iai.it
Copyright©2012EdizioniNuovaCultura‐Roma
ISBN:9788861348592
ISSN:0075‐1448
Copertina:FrancescaMinnocci
Composizionegrafica:AngelaCorgnale
Revisioneacuradell’Autore
Èvietatalariproduzionenonautorizzata,ancheparziale,realizzatacon
qualsiasimezzo,compresalafotocopia,ancheadusointernoodidattico.
Indice Introduzione,diGianniBonvicinieFlavioBrugnoli.............................................
Listadelleabbreviazioni...................................................................................................
1. L’impattodellacrisisulleistituzionidell’Unione,diGianLuigiTosato.........
2. Fiscal Compact e conseguenze dell’integrazione differenziata nell’Ue,
diLuciaSerenaRossi.....................................................................................................
3.L’art.13delFiscalCompacteilruolodeiParlamentinelsistemamul‐
tilivello,diGiuseppeMartinico.................................................................................
4.DalFiscalCompactall’Unionefiscale,diAlbertoMajocchi..........................
5.IlcontributoitalianoalFiscalCompactelepossibiliconvergenzecon
leposizionideglialtripaesiUe,diMicheleComelli.........................................
Allegati
Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’unione
economicaemonetaria................................................................................................
Scheda relativa alle principali disposizioni e strumenti adottati dal‐
l’Unione europea in risposta alla crisi dei debiti sovrani dei paesi
dell’areaeuro acuradiMicheleComelli ..........................................................
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Introduzione
Gianni Bonvicini e Flavio Brugnoli *
La decisione del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 di procedere alla
firma del cosiddetto Fiscal Compact Trattato sulla stabilità, coordina‐
mentoe governancenell’unioneeconomicaemonetaria‐Tscg hames‐
soindubbioposizionieconvinzionicheneimesiprecedentieranostate
consideratedeipuntifermi.
Ilprimoerailcomunesentimentocheperalmenounagenerazione
nonsisarebbepiùaffrontataunariformaistituzionale,dopolalungae
tormentatadoppiavicendadelTrattatoCostituzionaleediquellosuc‐
cessivodiLisbona.Tuttiicapidigoverno,compresiiverticidelleisti‐
tuzionicomunitarie,elediplomazienazionaliavevanoinfattidichiara‐
tocheormaieratempodioccuparsidellepoliticheedeiproblemicon‐
creti. Proprio la crisi della politica monetaria e fiscale europea obbli‐
gava a rovesciare tale impostazione e riprendere il cammino delle ri‐
formeistituzionali.
IlsecondopuntoèstatoilricorsoadunnuovoTrattatoditipoclassi‐
co,intergovernativo,accantonando–almenoperora–sialapossibilità
diutilizzarelepotenzialitàancorainesploratedelTrattatodiLisbonasia
ditentareunapiùambiziosariformadelTrattatostesso,sfidandoilveto
degliStatirecalcitrantieseguendometodieprocedureditipocomuni‐
tario,comeprevistodagliarticoli48.6delTrattatodell’Unioneeuropea
Tue e136delTrattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea Tfue .
* Gianni Bonvicini è Vicepresidente Vicario dell’Istituto Affari Internazionali Iai ;
FlavioBrugnolièDirettoredelCentroStudisulFederalismo Csf .
7 INTRODUZIONE
Ilterzopuntoèquellodellarapiditàconcui,perunavolta, icapidi
stato e di governo sono riusciti a passare dalla decisione su un “nuovo
pattodibilancio”,assuntaalConsiglioeuropeodell’8‐9dicembre2011,
alla sua messa in atto, con la suddetta firma. Un segnale di consapevo‐
lezzadell’entitàdeiproblemicheavevanodifronte,anchesenonesente,
comevedremo,darischidiincoerenzanellasuaattuazione.
Ilquartoeultimopuntoèstataladecisionepoliticadinondoverene‐
cessariamenteprocedereconilconsenso,equindiconlafirma,dituttii
27 membri dell’Ue, pur non restringendo il cerchio ai soli 17 paesi del‐
l’Eurozona. Il nuovo Trattato è stato sottoscritto da 25 paesi, a seguito
dell’autoesclusionediRegnoUnitoeRepubblicaCeca,edentreràinvigo‐
re il 1° gennaio 2013 con un numero minimo di 12 contraenti dell’Eu‐
rozona art. 14, comma 2 . Per la prima volta nel contesto europeo, si
rompecosìilvincolodell’unanimitànell’approvazionediunTrattato.
Questa procedura, dettata da motivi di chiara emergenza, ha creato
una serie di interrogativi sia di interpretazione giuridica sia di “dige‐
stione”politicadapartedeiparlamentinazionalichevorrannoautoriz‐
zarelaratificadelnuovoTrattato.Altempostesso,ancheilFiscalCom‐
pact presenta opportunità e apre scenari che vanno esplorati e conte‐
stualizzati,tantopiùsevistiinsiemeconilTrattatosulMeccanismoEu‐
ropeodiStabilità Mes .
Ilproblemacentraleècertamentequellodelcollegamentofrailpree‐
sistenteTrattatodiLisbonaeduntestodinaturaprofondamentediver‐
sa,incuiglielementidi“governance”intergovernativasononettamente
prevalenti.Vièpoidaaggiungereun’altraquestionedinonsecondaria
importanza, relativa alla legittimità democratica ruolo del Parlamento
europeo e dei parlamenti nazionali delle decisioni di disciplina fiscale
chepromananodalnuovoTrattato.D’altrocanto,inunquadroeuropeo
in cui sempre più si parla di necessario approfondimento dell’Unione
economica e di passaggio a una vera Unione politica, il Fiscal Compact
puòrappresentareunprimopassoinquelladirezione,conladefinizione
inuncorpusunitariodiregoledistabilitàcondiviseperibilancipubblici
nazionali.
Allalucediquesteedaltreproblematiche,ilCentroStudisulFedera‐
lismo Csf diTorinoel’IstitutoAffariInternazionali Iai diRoma,lega‐
tifradilorodaun’alleanzastrategicasottogliauspicidellaCompagnia
8 INTRODUZIONE
diSanPaolo,hannodecisodicostituireungruppodistudiocheappro‐
fondisseivariaspettieinterpretazionidelFiscalCompact.
IlgruppodistudiosièriunitoaTorinoil4maggio2012perdiscute‐
re le prime versioni dei cinque capitoli in cui è stato suddiviso l’argo‐
mento. A seguito della riunione sono stati quindi perfezionati gli studi
chequipresentiamosottoformadipubblicazione.
Al primo capitolo, affidato a Gian Luigi Tosato, dell’Università la Sa‐
pienza di Roma, è stato richiesto di chiarire: il ruolo delle istituzioni e
degli organismi comunitari Commissione, Consiglio, Bce, Corte di Giu‐
stizia, ecc. nell’esecuzione delle funzioni previste dal Nuovo Trattato;
qualisonolenuoveregoledi“governance”previstenelNuovoTrattato
Eurosummit,maggioranzaqualificatarovesciata,entratainvigorea12,
ecc. ;lecompatibilitàeledifferenzeconilsistemadecisionaleel’assetto
normativo ed istituzionale dell’Ue, con l’obiettivo di comprendere se ci
sistiamuovendoversounnuovosistemadi“governance”dellazonaeu‐
ro.TosatoaffrontailtemaallargandolosguardooltreilFiscalCompact,
inquadrandolo nell’ampio pacchetto di decisioni e meccanismi che nel
corsodellacrisidell’eurosonostativaratidaivariConsiglieuropei,frail
maggio 2010 e il marzo 2012 Mesf, Fesf, Six Pack, Mes, ecc. . Il Fiscal
Compact completa e fissa questa serie di misure e cerca di aggiungere
elementidinuova“governance”aquelligiàesistentiinambitocomuni‐
tario.LatesidiquestocapitoloècheilFiscalCompactnonpregiudicadi
perséilfunzionamentodegliorganismicomunitari conqualchedubbio
sul ruolo del Parlamento europeo – vedi oltre , che sono chiamati ad
agiredirettamenteindiversiarticoli,macheilrisultatosipotràgiudica‐
redallemodalitàconcuisifarannooperareassieme,inmodocoerente,
strumentiintra‐Ueconimeccanismiextra‐UedelFiscalCompact.
L’art.16delTscgprevedechedopocinqueannidall’entratainvigore
leparticontraentiadottinoipassinecessariperincorporarnelasostan‐
zanelquadrogiuridicodelTrattatodiLisbona,unpo’comeèsuccesso
nel passato con lo Sme e con gli Accordi di Schengen. A Lucia Serena
Rossidell’UniversitàdiBolognaèstatoquindichiestoqualisianoqueste
prospettivediulteriore“integrazionedifferenziata”chesiprofilanoper
il Fiscal Compact, quali siano i passaggi necessari per favorire “l’assor‐
bimento”delNuovoTrattatoinquellodiLisbonaequalisianogliscena‐
ripiùprobabilie/opreferibili.Temadigrandeimportanzapoiché,aldi
9 INTRODUZIONE
làdeitecnicismi,cisichiedesedietrolacoperturadiunFiscalCompact
non stia di fatto delineandosi non tanto una cooperazione rafforzata
quantopiuttostoun“coregroup”distintodalrestodell’Ue.Inrealtà,Lu‐
cia Serena Rossi delinea ben più di due scenari ed arriva ad ipotizzare
unaseriediraggruppamentidiversisecondounalogicadiintegrazione
ageometriavariabile,conunrischiodiframmentazioneancorapeggiore
diquantostiagiàoggidelineandosi.Ilfuturononpuòessereaffidatoad
un’integrazione “à la carte”, ma deve riuscire a saldare Trattati preesi‐
stentienuoviinunquadroistituzionalecoerente.
Segue,comesopraaccennato,laquestionedellalegittimazionedegli
attiedecisionidelnuovoTrattato.QualeruoloperilParlamentoeuro‐
peoeperiparlamentinazionali?Qualiinterpretazioneelimitiattribuire
all’art.13delFiscalCompact?Qualistrumentioprocedureutilizzareper
superare questi limiti? A questi interrogativi cerca di rispondere Giu‐
seppeMartinico,ricercatoredelCsfeFellowdelCentrodeEstudiosPoli‐
ticos y Constitucionales Madrid . A fronte di un processo che ha visto
un allargamento progressivo delle competenze del Pe nei Trattati, con
Lisbonaancheiparlamentinazionalihannoassuntounruolosignificati‐
voalivelloeuropeo.Malaconfigurazioneassuntadallagovernanceeco‐
nomicaeuropeacongliultimi“pacchetti”diriformahavistounindebo‐
limento del peso del Pe, anche se, in prospettiva, il rientro del Fiscal
Compact nel quadro comunitario in base al sopra citato art. 16 po‐
trebbe riequilibrare la situazione. Martinico esamina anche le implica‐
zioniistituzionalidellaimportante“sentenzaLisbona”dellaCorteCosti‐
tuzionaletedesca.Inconclusione,ilruolodelPeedeiparlamentinazio‐
nalidipenderàmoltodalorostessi,ovverodalpesochelerelazioniin‐
terparlamentarisaprannoritagliarsinell’economiadelFiscalCompact.
Ilquartocapitoloèincentratosulloscenarioeconomico‐istituzionale
e cerca di rispondere alle seguenti domande: il Fiscal Compact è stru‐
mento sufficiente per salvare la zona euro? Oltre la disciplina fiscale,
qualeruoloperlacrescitaeconomica?Inqualedirezionedevonoandare
l’Ueel’Eurozonaperrafforzarsi?DiciòsioccupaAlbertoMajocchi,del‐
l’Università di Pavia e consigliere del Csf , che inserisce il Fiscal Com‐
pact nel processo di progressiva messa sotto controllo dei bilanci pub‐
blicinazionali,iniziatoconilTrattatodiMaastricht,einterpretailnuovo
TrattatocomeilpossibileavviodiunaUnionedibilancio.Maquestonon
10 INTRODUZIONE
bastadicertoarilanciarelacrescita inEuropa:servonopassiulteriori
perunaveraepropriaUnionefiscale,conunpianodisviluppososteni‐
bile,unadeguatobilanciocomunitario,finanziatoconrisorseproprie,e,
inprospettiva,unTesoroeunministrodelTesoroeuropei.Ilpuntode‐
cisivo,perMajocchi,èquindipolitico,primaancoracheeconomico,eri‐
guarda i trasferimenti di sovranità necessari per arrivare a un’Unione
federaleeuropea.
Infine ci è parso opportuno concludere con un capitolo dedicato al
contributodell’Italiaalla“comunitarizzazione”delNuovoTrattatoealle
decisioniperfavorirelacrescita.Taletematicaèparsaancorapiùattua‐
ledopolanascitadelgovernodiMarioMontiel’enfasidaluiattribuita
adunmaggioreruolodell’ItaliaaBruxelles.Maaldilàdell’azionediret‐
tadelnostrogovernonelleistituzionidell’Ue,conparticolareriferimen‐
toagliimpegniprevistidalFiscalCompact,ciinteressavacomprendere
quale strategia di coalition‐building avrebbe adottato il nuovo governo
italiano. Abbiamo perciò affidato a Michele Comelli, responsabile di ri‐
cercaalloIai,ilcompitodianalizzaresialaposizioneitalianarispettoal
Fiscal Compact sia l’atteggiamento da seguire sul delicato fronte della
crescita economica, cercando alleanze più vaste fra i partner europei,
benaldilàdeinecessarirapporticonBerlinoeParigi.
ChiudequestaseriedisaggiiltestodelFiscalCompact,perpermette‐
reallettoredicollegareiriferimentineicapitoliagliarticolidelnuovo
Trattato.
Questapubblicazionecostituisceunprimosforzodiapprofondimen‐
tocongiunto,dapartediCsfeIai,diunamateriacomplessaeinevolu‐
zione,come indicatoanchedalleimportantidecisioniassunte alConsi‐
glio europeo del 28‐29 giugno 2012 a Bruxelles. Uno sforzo che i due
centriintendonoproseguire,incollaborazioneconaltri thinktankeuro‐
pei,conunimpegnointesoaforniresiaadeguatistrumentiinformativi
all’opinionepubblicasiaunsupportoanaliticoepropositivoachiopera
nelleistituzioninazionaliedeuropee.
11 Lista delle abbreviazioni
Bce
Bvg
Ce
Eba
Fesf
Mesf
Eiopa
Mes
Esma
Esrb
Pe
Psc
Sme
Tfue
Tce
Tscg
Tue
Ue
Uem
Bancacentraleeuropea
Bundesverfassungsgericht
Comunitàeuropea
Europeanbankingauthority
Fondoeuropeodistabilitàfinanziaria
Meccanismoeuropeodistabilizzazionefinanziaria
EuropeanInsuranceandOccupationalAuthority
Meccanismoeuropeodistabilità
EuropeanSecuritiesandMarketsAuthority
EuropeanSystemicRiskBoard
Parlamentoeuropeo
Pattodistabilitàecrescita
Sistemamonetarioeuropeo
Trattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea
TrattatocheistituiscelaComunitàeuropea Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nel‐
l’unioneeconomicaemonetaria
Trattatosull’Unioneeuropea
Unioneeuropea
Unioneeconomicaemonetaria
13 1.
L’impatto della crisi sulle istituzioni
dell’Unione
Gian Luigi Tosato*
1.Lo studio si propone di esaminare l’impatto sulle istituzioni dell’U‐
nione delle recenti misure adottate per fronteggiare la grave crisi eco‐
nomico‐finanziariainEuropa.Interessainparticolareverificareinquale
misurasiafondatalatesisecondocuinesarebbederivatoundeclassa‐
mentodelleistituzionisovranazionalidell’Unioneedelmetodocomuni‐
tariorispettoalleistituzioniealmetodointergovernativi.Aifinidell’in‐
dagine ora delineata si prenderanno in considerazione i seguenti atti
adottatitrailmaggio2010eilmarzo2012 : i l’istituzionedelMecca‐
nismoeuropeodistabilizzazionefinanziaria Mesf ; ii l’istituzionedel
Fondoeuropeodistabilitàfinanziaria Fesf ; iii ilPattoEuroPlus; iv lamodificadell’art.136Tfue; v ilc.d.SixPack; vi ilc.d. FiscalCom‐
pact; vii lacreazionedelMeccanismoeuropeodistabilità Mes .
2.Sesihariguardoallelorobasigiuridiche,gliattiinquestionesonori‐
conducibiliaduedistintecategorie: alcunisicollocano all’interno,altri
all’esternodeldirittodell’Unione.Nellaprimacategoriarientranoil Six
Pack,l’istituzionedelMesfelamodificadell’art.136Tfue;nellaseconda
tuttiglialtriatti,siapureconqualcheparticolaritàperquelcheriguarda
*GianLuigiTosatoèProfessoreordinariodiDirittodell’Unioneeuropea,Università
“Sapienza”diRoma.
15 GIAN LUIGI TOSATO
ilFesfeilPattoEuroPlus.Allaprimacategoriaappartengonoanchealtri
provvedimenti,chenonsonoquipresiinesame almenoperilmomen‐
to ;miriferiscoinparticolareaquelliistitutividello EuropeanSystemic
RiskBoard Esrb ,della EuropeanBankingAuthority Eba ,della Euro‐
pean Securities and Markets Authority Esma , della European Insur‐
anceandOccupationalAuthority Eiopa .
3.Il SixPackcomprende5regolamentieunadirettiva;sitratta,insin‐
tesi,diunpacchettodimisurevolteamodificareeintegrarel’originario
Pattodistabilitàecrescita Psc ,costituitodairegolamenti1466e1467
del1997.Dueregolamentidel SixPack il1173eil1174/2011 sifon‐
dano sull’art. 136 Tfue, una norma valida solo per l’Eurogruppo; i loro
effettisiproduconoquindisolopergliStatieuro.Glialtritreregolamen‐
tieladirettivavalgonopertuttigliStatimembri:iregolamenti1175e
1176/2011sirichiamanoall’art.121par.6,ilregolamento1177/2011e
ladirettiva85/2011all’art.126par.14 ilprimoalcomma2diquesta
disposizione,lasecondaalcomma3 .
4.Mesf,Fesf,Messonotresiglechedesignanofondicreatiasostegnodi
Statimembriincrisi.Iprimidue rispettivamentedi60e440milionidi
euro sonotemporaneiedestinatiadessereassorbitinelterzo unfondo
di750milionidieuro .Premequirilevarelalorodiversabasegiuridica:
l’atto istitutivo del Mesf è un regolamento il 407/2010 , che si basa
sull’art. 122 par.2 Tfue e si colloca dunque all’interno dell’Unione. La
creazione del Fesf e del Mes è avvenuta invece al di fuori dell’Unione,
tramiteaccordididirittointernazionale,chegliStatieurohannoconclu‐
so in quanto soggetti di tale diritto. Fesf e Mes si diversificano tuttavia
peralcuniaspetti:lostrumentooperativodelFesfèunasocietàdidiritto
lussemburghese; per contro, l’accordo Mes istituisce un vero e proprio
ente finanziario di diritto internazionale. Inoltre, l’entrata in vigore del
Fesf è subordinata al perfezionamento delle procedure nazionali di ap‐
provazionedapartedituttigliStatieuro;nelcasodelMes,bastalaratifi‐
caditantiStaticherappresentinoalmenoil90%delcapitalesottoscritto.
5.Lamodificadell’art.136Tfueèstatainqualchemodoprodromicaal‐
la istituzione del Mes. Si è ritenuto probabilmente a torto che una
16 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
normaappositafossenecessariaperautorizzarelacreazionediunmec‐
canismo permanente di gestione delle crisi il fondo Fesf è dichiarata‐
mentetemporaneo .Perlamodificasièfattoricorsoallaproceduradi
revisionesemplificatadicuiall’art.48par.6Tue.Lavicendasièsvolta
dunqueregolarmenteall’internodeldirittoUe.
6.AldifuorideldirittoUesicollocanoinvece–comegiàdetto–ilPatto
EuroPluseil FiscalCompact.Ilprimoèstatoconclusoda23Stati i17
dell’europiùaltri6 amarginedelConsiglioeuropeodel24/25marzo
2011.Miraarafforzareilcoordinamentodellepoliticheeconomichede‐
gliStatipartecipantielaloroconvergenzaversopiùaltilivellidicompe‐
titività. Il suo contenuto è di tipo programmatico; non ne derivano im‐
pegnivincolantisulpianostrettamentegiuridico.Questospiegaperché
lasuaentratainvigorenonsiasoggettaalleratifichenazionali.IlPatto
EuroPluspuòinqualchemodoricondursiallacategoriadegliaccordiin‐
ternazionaliconclusiinformasemplificata.
7.IlFiscalCompact formalmente,Trattatosullastabilità,coordinamen‐
toegovernancenell’unioneeconomicaemonetaria‐Tscg èunaccordo
didirittointernazionalesottoscrittoil2marzo2012da25Statimembri,
tuttiadeccezionedelRegnoUnitoedellaRepubblicaCeca.Dettaunadi‐
sciplinadibilancioingranparteconfermativadelleregoledel SixPack.
Il Tscg entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, se a quella data sarà stato
ratificatodanonmenodi12membridellazonaeurooaddiritturapre‐
cedentementeseavrannoratificatoalmeno12statidell’eurozona.
8.Completatalarassegnael’inquadramentogiuridicodegliattiinesa‐
me, si può passare a valutarne l’impatto sul sistema istituzionale
dell’Unione. Il discorso è abbastanza semplice per quel che riguarda le
misurebasatesuldirittodellaUe.Laloroadozioneharispettatoirequi‐
siti di procedura e sostanza posti dai Trattati. La modifica dell’art. 136
TfueèavvenutacondecisionedelConsiglioeuropeo,previopareredella
Commissione, del Pe e della Bce; e ciò in conformità alla procedura di
revisionesemplificatadell’art.48par.6.Iregolamentieladirettivadel
SixPacksonostati varatitalorainbaseallaproceduralegislativaordi‐
naria propostadellaCommissione,decisionecongiuntadelConsiglioe
17 GIAN LUIGI TOSATO
del Pe , talora in forza di una procedura speciale in genere, proposta
dellaCommissione,pareredelPeedellaBce,decisionedelConsiglio .In
ognicasosisonoseguitepuntualmenteleprescrizionirilevantipercia‐
scun atto. Con procedura legislativa ordinaria sono stati presi i regola‐
menti1173,1174,1175e1176/2011;conproceduraspeciale legislati‐
va e non , il regolamento 1177/2011 e la direttiva 2011/85, nonché il
regolamento407/2010istitutivodelMesf.
9.Gliattiorariferitiriflettono,nelbeneenelmale,lanormaledialettica
istituzionale dell’Unione. Non si può dire, dunque, che abbiano influito
negativamentesulmetodocomunitarioesulleistituzionisovranazionali.
SeilPenonesercitaunruolodecisionalepienoinmateriaeconomicae
finanziaria,questodipendedall’attualestrutturadeiTrattati;nonsipuò
imputareall’atteggiamentodeigoverniintempodicrisi.Analogamente,
selaCommissionenonhasempresvoltounruoloincisivo,setaloraèap‐
parsaalrimorchiodellaPresidenzadelConsiglioEuropeo,dinuovoque‐
stoèdaimputareallastessaCommissione.Potevafareunusopiùattivo
deipoteriadessaconferiti.Sinoti,anzi,cheiregolamentidelSixPackin‐
troduconoilsistemadel“reversevoting”,percuiunaraccomandazioneo
proposta della Commissione si intende adottata dal Consiglio se questo
nonlarespingeamaggioranzaqualificata.Nonsiamoancoraallaversio‐
ne più ortodossa del metodo comunitario, alla proposta della Commis‐
sioneemendabiledalConsigliosoloall’unanimità.Manonnesiamomol‐
to lontani, data la difficoltà di coagulare una maggioranza qualificata.
Certoèche,almenosullacarta,ilruolodellaCommissioneneescenote‐
volmente rafforzato in questioni di particolare rilievo, quali l’accerta‐
mentodidisavanzieccessiviedisquilibrimacroeconomici.
10.Levalutazionirisultanopiùcomplessesesipassaallemisureadot‐
tate tramite accordi internazionali al di fuori del diritto dell’Unione. Al
riguardomiparechecisidebbaporre,nell’ordine,untripliceordinedi
questioni. Ci si deve chiedere i se fosse necessario uscire dal diritto
dell’Unione, ii selemisureadottatesianocompatibilicontalediritto,
iii sesiècreatounsistemaparalleloispiratoalogichediverse.Suque‐
stebasisipotràtrarrepoiqualcheconclusioneinordineaglieffettisulla
strutturaistituzionaleUe.
18 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
11.Inrelazioneal FiscalCompact,lanecessitàdiricorrereaduntratta‐
to separato è discesa dalla nota opposizione di due Stati. In effetti, la
proceduradirevisionedeiTrattatiUeesigeilconsensoditutti;enem‐
meno era praticabile la soluzione dell’opting out, data la richiesta bri‐
tannica di contropartite inaccettabili. Non tutte le norme del Fiscal
CompactavrebberoperaltrorichiestounarevisionedeiTrattati.Questo
è vero per la regola del pareggio di bilancio, da recepire negli ordina‐
menti nazionali“preferibilmente”alivellocostituzionale.Lo èmoltodi
menoperaltreregole,chehannovaloreprevalentementeconfermativo
delladisciplinadel SixPackoavrebberopotutoesseredeciseinbaseai
poterinormativigiàspettantiall’Unione.Quisubentratuttaviaunprofi‐
loformalee politicoaduntempo.L’inserimento delleregole nel Fiscal
Compact provocaunloro“irrigidimento”,nelsensochepossonoessere
modificatesoloconilconsensodituttigliStaticontraenti;dettoinaltro
modo,aciascunoStatoèattribuitoundirittodiveto.Edèquestoilchia‐
romessaggiochesivolevainviareall’elettoratodialcunipaesi Germa‐
nia,inprimis .
12.SièuscitidalsistemaUeanche perlacreazionedei fondidisalva‐
taggioFesfeMes.Eranecessario?Adescluderlo,nonvarrebbeinvocare
la circostanza che il fondo Mesf è stato istituito con regolamento ex
art.122 par. 2 Tfue. In quel caso le risorse provenivano dal bilancio
dell’Unione e di per sé sole erano insufficienti. Per reperirerisorse ag‐
giuntive, non era dato reperire uno strumento ad hoc all’interno dei
Trattati.TantopiùchegliStaticontributorivolevanomantenereuncon‐
trollo sull’uso dei fondi, subordinandolo ad una decisione unanime. La
viadiunaccordoseparatoèapparsaquindiineludibile.Vièdachieder‐
si,tuttavia,senonsipotesseprocederediversamentedopolamodifica
dell’art.136Tfue.Abenvedere,unavoltaautorizzata–inforzaditale
modifica – la creazione di un meccanismo permanente di assistenza fi‐
nanziaria,ilMespotevaforseessereistituitosullabasedellostessoart.
136Tfue.
13.QualchedubbiopuòporsiancheinrelazionealPatto EuroPlus.Qui
ilricorsoall’art.136Tfueeraesclusoperl’aperturadell’accordoadaltri
Statioltreaquellidell’areaeuro.Masipotevapensareadunasoluzione
19 GIAN LUIGI TOSATO
all’internodeldirittoUesottoformadicooperazionerafforzata.Senon‐
ché sono noti i pesanti condizionamenti, di procedura e sostanza,
all’impiego di tale strumento. Questo spiega la sua scarsa attrattiva in
terminigenerali,eancordipiùquandolarapiditàdell’azionecostituisce
un’esigenza preminente. Resta tuttavia il carattere programmatico del
Patto,chesiaffidaallasoftlaw metododicoordinamentoaperto ,piut‐
tostocheadimpegnigiuridicamentevincolantiesanzionabili.
14.Laconclusionediaccordiextra‐Uenonpresentadiperséelementi
diilliceità.Ildirittointernazionaledeitrattaticonsentelamodificadiun
accordomultilateralesolofraalcunedelleparti;richiedeperòchenonsi
pregiudichino gli obiettivi dell’accordo base e i diritti degli altri con‐
traenti ConvenzionediViennadel1968,art.41 .Allestessecondizioni
può dirsi rispettato anche l’obbligo di leale collaborazione che vincola
tuttigliStatimembri art.4par.3Tue .
15.Qualsiasi violazione del diritto Ue sembra esclusa in radice nei ri‐
guardi del Fiscal Compact. Le sue norme – lo richiede l’art. 2 dell’ac‐
cordo–devonoessereinterpretateinconformitàaldirittodell’Unionee
possonoessereapplicatesolosecompatibilicontalediritto.Perlaveri‐
tànonparecheproblemidiquestotiposianorilevabilinel FiscalCom‐
pact.Maanchesecifossero,sarebberofacilmentesuperabiliinviadiin‐
terpretazioneodidisapplicazionedellenormeincompatibili.Unadispo‐
sizioneanalogaall’art.2delFiscalCompactnonsirinvieneneglialtriac‐
cordiextra‐Ue.Malasipuòconsiderareinqualchemodoimplicita;e,in
ognicaso,un’analisidelPatto EuroPlusedegliaccordiFesfeMesnon
rivela la presenza di norme in contrasto con il diritto Ue. In definitiva,
un’ipotesi di illiceità degli accordi in esame non può ricondursi al loro
contenuto. Dovrebbe fondarsi sul fatto stesso che si è proceduto al di
fuoridell’ordinegiuridicodell’Unione.Ma,comesièavutomododiac‐
cennare,questacircostanzanonèdiperséillecitasesirispettanocerte
condizioni.
16.Èdaescludere,inbaseaquelcheprecede,chegliaccordiconsidera‐
ti comportino sottrazioni o menomazioni alle competenze delle istitu‐
zioniUe.Visiopponeprimadituttounaragionegiuridica:unattoextra‐
20 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
Uenonpuòmodificarelenormediunordinamentoalqualeèestraneo.
Il FiscalCompacteglialtriaccordiinesamecontengonobensìunaplu‐
ralitàdiriferimentialleistituzionidell’Unioneeallelorofunzioniinba‐
seaiTrattati.Masiguardanobenedall’apportarvilimitioderoghe.Ève‐
ro piuttosto il contrario, vale a dire che essi tendono ad utilizzare tali
funzionieadattribuirnedinuove.Siponequindiilquesitoseeinquale
misurasianoammissibilisviluppidiquestotipo.
17.Inprincipiolarispostadeveesserenegativa.Gliaccordiindiscorso
si collocano all’esterno del sistema dell’Unione; non possono utilizzare
le sue istituzioni, né attribuire ad esse ulteriori competenze, anche se
compatibiliconquelledeiTrattati.Leistituzionidell’Unionesonochia‐
mateasvolgereunicamentefunzioniecompitiadesseattribuitidaldi‐
ritto dell’Unione; non hanno titolo per spingersi al di fuori di questo
ambito,adoperareall’internodiunsistemanormativoadesseestraneo.
IldivietopergliStatimembrieperleistituzionivaletuttaviafinoache
nonsialostessodirittoUeaconsentirneilsuperamento.
18.Unaprevisionedelgenereècontenutanell’art.273Tfue,cheautoriz‐
za la Corte di giustizia a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati
membri“inconnessioneconl’oggettodeiTrattati”.Questanormasipre‐
staaqualchedubbiointerpretativo.Ameparetuttaviaragionevolerite‐
nerlaapplicabileagliaccordiinesame.L’attribuzionedicompetenzaalla
Cortedicuiall’art.8delFiscalCompacteall’art.37delTrattatoMesdeve
quindi considerarsi legittima. Lo stesso dicasi per l’art. 16 del Fra‐
meworkAgreementrelativoalFesf,cheabilitalaCorteapronunciarsisu
contenziosi tra Stati euro connessi al funzionamento dell’accordo. Non
esistonoaltreprevisionideiTrattatichesvolganolamedesimafunzione
dell’art.273Tfue.Perlaveritàcisarebbeladisciplinadelle“cooperazioni
rafforzate”, la quale consente l’utilizzo delle istituzioni dell’Unione per
iniziativenonesteseatuttigliStatimembri.Maquestadisciplinasiap‐
plicaadiniziativeposteinessereall’internodeldirittodell’Unione,nona
quellecomelenostrechesicollocanoaldifuorideiTrattati.
19.InassenzadiunaprevisionedeiTrattatiaportatagenerale,puòin‐
tervenirevoltapervoltaun’autorizzazioneadhoc.Aquestofinecivuole
21 GIAN LUIGI TOSATO
ilconsensoanchedeipaesichenonpartecipanoadunasingolainiziati‐
va. In tal caso si ha una sorta di cooperazione rafforzata al di fuori del
dirittoUe,maconildiscoverdedapartedituttigliStatimembri.Questa
ipotesisiverificaapropositodel TrattatoMes.Lefunzioni,nuoveeag‐
giuntive,iviattribuiteallaCommissioneeallaBcesarebberodiperséil‐
legittime.Mailpreambolodàatto alconsiderandon.10 cheessesono
statedebitamenteautorizzatedatuttiigoverninazionali,percuidiven‐
gono inattaccabili. Manca un’analoga autorizzazione con riguardo al
precedente Accordo Fesf, che pure affida alla Commissione e alla Bce
compiti simili a quelli attribuiti in ambito Mes. Proprio la somiglianza
deicompitineiduecasifatuttaviapensareadunaautorizzazioneimpli‐
cita, ovvero che l’autorizzazione successivamente rilasciata per il Mes
fungadasanatoriaretroattivaperilFesf.
20.Il Fiscal Compact contiene ripetuti riferimenti a funzioni e compiti
delle istituzioni dell’Unione. Quelli relativi alla Corte di giustizia sono
autorizzati–come giàdetto–dall’art.273 Tfue.Perilresto,mancaun
consensoesplicitocomequellochecaratterizzailMes;eneppuresipuò
ipotizzareunnullaostaimplicitotipoFesf,datalaposizioneantagonisti‐
caassuntadalgovernobritannico.Siprospettadunqueunapreclusione
all’utilizzodelleistituzionidell’Unionealdifuorideicompitidaesseor‐
dinariamentesvoltiinbaseaiTrattati.Ilfunzionamentodel FiscalCom‐
pactnonèdestinatotuttaviaabloccarsi,néagiustificarecontenziosida
partedegliStatinonpartecipanti.Laragionediciòrisiedenellanatura
del Fiscal Compact. Le sue norme rendono più rigorosi taluni obblighi
giàesistentineldirittoUe art.3:tettoaidisavanzi,regoladelpareggio
dibilancioneldirittointerno,meccanismicorrettiviautomatici ;solleci‐
tanogliStaticontraentiadutilizzarecertimeccanismideiTrattati art.
10:ricorsoallecooperazionirafforzateeallemisureexart.136Tfue ;li
obbligano a sostenere e dare seguito alle raccomandazioni e proposte
della Commissione in talune materie art. 7: in tema di procedura per
disavanzieccessivi;art.8:nelcasodimancatorecepimentodellaregola
sulpareggiodibilancio .Complessivamente,ilFiscalCompactsilimitaa
dettareregoledicondottapiùrestrittivepergliStatipartecipanti,senza
peraltroalterarelenormalicompetenzedelleistituzionidell’Unione.
22 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
21.IrilievicheprecedonoattengonoessenzialmentealtitoloIIIdel Fis‐
calCompact,chenecostituiscelapartecentrale.Ladenominazionedel
Tscgparlatuttavia,oltrechedi“Stabilità”,anchedi“Coordinamento”e
“Governance” nell’unione economica e monetaria. Al coordinamento è
dedicatoiltitoloIV,mentredella governancesioccupailtitoloV.Lepo‐
chenormedeltitoloIVhannoscarsorilievoaifinidellapresenteindagi‐
ne;lepiùsignificativeriguardanoilpropositogiàcitatodiricorrerealle
cooperazionirafforzateeall’art.136Tfue,nonchél’impegnodidiscutere
exanteleriformeeconomichenazionalipiùsignificative.Sitrattadiim‐
pegniprivi diobbligatorietàgiuridica,nondiversamentedaquellicon‐
tenuti nel Patto Euro Plus che si propone peraltro obiettivi più ambi‐
ziosi .Siripeteinqualchemodola vicendadelPsc Pattodi stabilitàe
crescita ,centratosuiproblemidistabilitàmonetariaeconpocoonulla
sullacrescita.
22.Maggioreinteresseainostri fini presentailtitolo Vrelativo alla go‐
vernancenellazonaeuro nonnell’unioneeconomicaemonetariacome
suggerisceladenominazionedelTscg .Quièprevistal’istituzionediun
nuovoorganismo,ilVerticeeuro EuroSummit ,dicuisiregolacompo‐
sizione,compitiefunzionamento.Insintesi,fannopartediquestoorga‐
nismoicapidistatoodigovernodelleparticontraentilacuimonetaè
l’euro,piùilpresidentedellaCommissione.IlVerticehaunsuopresiden‐
te,siriuniscealmenoduevolteall’annoediscutedellequestionistrategi‐
chedellazonaeuro.AlleriunionidelVerticeèstabilmenteinvitatoilpre‐
sidentedellaBceepossonoessereinvitatiilpresidentedelPeeilpresi‐
dentedell’Eurogruppo.IlPeèsistematicamenteinformatodeipreparati‐
viedesitidelleriunionidelVerticedalpresidentediquest’ultimo.
23.IltitoloVcontieneun’importanteintegrazionedeiTrattatirelativa‐
mente alla struttura istituzionale della zona euro. L’unica indicazione
deiTrattatiinmateriaèquellacontenutanelProtocollo n.14 sull’eu‐
rogruppo, che prevede riunioni informali dei ministri degli Stati euro.
Nellapraticaquesteriunionisisonorafforzateconlanominadiunpre‐
sidente dell’eurogruppo il lussemburghese Jean‐Claude Juncker . Si
profila ora una struttura duale, basata sui due organi Vertice ed Euro‐
gruppo, che riproduce il duo Consiglio Europeo/Consiglio dell’Unione.
23 GIAN LUIGI TOSATO
Peraltro, dei due organi, l’uno si colloca all’interno dell’ordinamento
dell’Unione l’Eurogruppo e l’altro all’esterno il Vertice . Si ripete in
qualchemodolavicendadelConsiglioEuropeoprimadellasuaufficia‐
lizzazione,solochealloranefacevanopartetuttigliStatimembri.
24.Non mi pare che si possa ravvisare nel titolo V del Fiscal Compact
un’incompatibilitàconildirittodell’Unione.L’istituzionedelVerticeeu‐
rointegraladisciplina carente deiTrattati,manonlamodificanépre‐
giudicaidirittidegliStatinoneuroodiquellieuroeventualmentenon
contraenti. Resta il problema dell’utilizzo delle istituzioni dell’Unione,
allequaliindubbiamentesiattribuiscononuovefunzioni.RispettoalPe
non sorgono particolari problemi. Il suo presidente non è obbligato ad
accettare l’invito di partecipare alle riunioni del Vertice euro; analoga‐
menteilPepotrebbefarsaperedinonessereinteressatoachelosire‐
lazionisuilavoridelVertice.Manonsivedeperchédovrebbefarlo,visto
che queste previsioni intendono valorizzare non penalizzare il ruolo
delPe.Quantoallaprevisionediunlavorocomuneconiparlamentina‐
zionalisutemirelativiall’unioneeconomicaemonetaria art.13Tscg ,
essasirichiamaesplicitamentealProtocollon.1delTrattatodiLisbona.
Nonaggiungedunquenulladinuovoesitrattainognicasodiunauspi‐
ciononvincolante.
25.IldiscorsosullaCommissionepresentaqualchemaggiorecriticità.Il
suoinserimentoqualemembroatuttiglieffettidelVerticesembrafor‐
mulato in termini cogenti; e questo richiederebbe un’autorizzazione
esplicitao,almeno,implicitadituttigliStatimembri,ciòcheabbiamoin
precedenzaescluso.Quiperò,inparzialederogaalprecedenteassunto,
sipuòforseipotizzarel’esistenzadiuntacitoassenso.Deponeafavore
diquestatesilacircostanzachela governancedellazonaeurodelineata
nel Fiscal Compact ricalca quasi alla lettera il documento allegato alla
Dichiarazione dell’Eurosummit del 26 ottobre 2011; e non risultano
reazioninegativeataledocumentodapartedegliStatinoneuro.
26.LamedesimaconsiderazionepuòvalereperlaPresidenzadelVerti‐
cedellazonaeuro.Il FiscalCompactprevedechequest’organoabbiaun
PresidenteelettodaimembridelVertice.AisensidellaDichiarazionedel
24 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
26ottobre2011dianzicitata,inattesadellaprimaelezionelefunzioni
di Presidente sono esercitate dal Presidente del Consiglio Europeo. In
principio questa soluzione non sarebbe ammissibile. Il Presidente del
ConsiglioEuropeononpuòsvolgerecompitiaddizionalirispettoaiTrat‐
tati, a meno che non sia debitamente autorizzato a farlo. Un’autoriz‐
zazioneesplicitanelnostrocasomanca;maanchequisipuòpresumere
unassensoimplicitodegliStatinoneuro,inmancanzadilorocontesta‐
zionialdocumentodell’Eurosummit.
27.È tempo di formulare qualche conclusione sui quesiti inizialmente
proposti:lacrisidell’eurohadeterminatounindebolimentodegliorgani
sovranazionali dell’Unione? È quanto sostengono molti commentatori,
specie con riguardo agli sviluppi intervenuti al di fuori del diritto Ue.
Sennonché,perleragionigiàillustrate,questisviluppinonpossonoaver
pregiudicato le normali funzioni degli organi dell’Unione; possono solo
averne aggiunte di nuove. Così, in forza dell’art. 273 Tfue, la Corte di
giustiziasièvistaattribuireilcompitodideciderecircalacorrettatra‐
sposizione nel diritto interno delle regole di bilancio dettate dal Fiscal
Compact.Èunacompetenzalimitata;perchénonsiestendeallasucces‐
siva verifica del rispetto di queste regole. Una verifica del genere è ri‐
servata ai giudici nazionali, nelle forme previste nei singoli Stati. Ma è
ipotizzabile che la questione risalga alla Corte europea attraverso il si‐
stemadelrinviopregiudiziale.Nonloimpediscel’art.126n.10Tfueche
escludeinmateriailricorsoallaproceduradiinfrazione articoli258e
259Tfue ,nonalmeccanismodelrinviopregiudiziale art.267Tfue .
28.Ugualmente,nonsièindebolitoilruolodellaCommissione,piutto‐
stoilcontrario.Giàsièaccennatoalsistemadelreversevotingintrodot‐
todalSixPackerafforzatodal FiscalCompact art.8 .Lepropostedella
Commissione in materia di deficit eccessivi e squilibri macroeconomici
assurgono al livello di quasi‐decisioni. Infatti si intendono adottate se
nonrespintedalConsiglioamaggioranzaqualificata:un’ipotesinonfaci‐
le da realizzarsi, specie dopo l’impegno assunto dagli Stati del Fiscal
Compact di sostenere le proposte della Commissione salvo decisione
contraria a maggioranza . Aggiungasi le nuove funzioni attribuite alla
Commissioneinordineaifondidisalvataggio.GliattiistitutividelFesfe
25 GIAN LUIGI TOSATO
del Mes conferiscono alla Commissione un ruolo centrale insieme alla
Bce e al Fmi . L’erogazione dei fondi dipende da una sua proposta al
BoardofGovernors; e,sumandatodiquest’ultimo,toccapoi allaCom‐
missionesottoscrivereilmemorandumdiimpegnidelloStatobeneficia‐
rioeverificarnesuccessivamentel’adempimento.IlcontrollodellaCom‐
missione nei confronti degli Stati euro, specie di quelli con politiche
economicheedibilancio“divergenti”,risultaintalmodofortementeraf‐
forzato.
29.Più problematico risulta il discorso riguardo al Pe. Si lamenta che
essosiastatoesclusodaglisviluppisusseguentiallacrisidell’euro.Mai
provvedimentidel SixPacksonostatiadottaticonilcoinvolgimentodel
Pe, nel puntuale rispetto delle regole di Lisbona. E il Pe ha partecipato
attivamente,ancheseprivodiunruoloformale,nelnegoziatosullaste‐
suradelFiscalCompactedegliaccordisuifondidisalvataggio.Èpurve‐
rocheilPeèesclusodallagestionediquestifondi,comepureinsededi
applicazionedelladisciplinadibilancio.Maquestosispiegaperlanatu‐
raessenzialmenteamministrativadiquestefunzionicheevocano,come
tali,competenzediorganiesecutivipiùchelegislativi dunque,Commis‐
sioneeConsigliopiùchePe .Névatrascurataunadifficoltàdicarattere
strutturale,chevalegeneralmenteperogniipotesidi“Europaapiùve‐
locità”. Nel Pe siedono rappresentanti di tutti gli Stati membri; di qui
unacertariluttanzaadattribuireunruoloalPerispettoadiniziativealle
qualitaluniStatimembrihannodecisodinonpartecipare.
30.Resta da dire della tesi, invero molto diffusa, secondo cui la crisi
dell’euro avrebbe segnato una forte affermazione del metodo intergo‐
vernativoa scapitodiquellocomunitario.Giàirilieviprecedentiinor‐
dine alle istituzioni sovranazionali suggeriscono qualche riserva al ri‐
guardo.Inognicasoèbenericordarecheilmetodocomunitarioclassico
proposta della Commissione, co‐decisione Consiglio/Pe si applica
all’attività legislativa, non a quella di tipo amministrativo/esecutivo; e,
anchenell’ambitodellaproduzionenormativa,valeperlefontiseconda‐
riedeldirittoUe,nonperquelleprimarie iTrattatibaseerelativemo‐
difiche .Èsenz’altroverocheconilFiscalCompacteil TrattatoMessiè
fattoricorsoadaccordiintergovernativi,maquestaèunacaratteristica
26 1. L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
dituttigliaccordifraStati,anchediquelliistitutividell’Unione.Loevi‐
denzialaproceduradirevisioneexart.48Tue:dopounaprimafaseisti‐
tuzionale interna, la procedura si connota anche quella di revisione
semplificata per il più classico degli elementi intergovernativi, vale a
direlaratificadituttigliStatimembri.
31.Nongiovapertantoargomentaredalcaratteredel FiscalCompact e
del TrattatoMesunacompressionedelmetodocomunitarioavantaggio
diquellointergovernativo.Occorrepiuttostochiedersisefossepossibile
ottenereconstrumentiintra‐Uequellochesièintesoperseguireconac‐
cordiextra‐Ue.Comediscussoinprecedenza,larispostaèinpartenega‐
tiva,inpartepositiva.Ènegativaladdovesiprospettavalanecessitàdi
una modifica dei Trattati, non conseguibile per l’opposizione di taluni
Statimembri.Èpositivanellamisuraincuisisarebbepotuto ricorrere
aipoterinormatividegliarticoli136e352Tfue,ovveroallaprocedura
di cooperazione rafforzata, o quantomeno esplorare la utilizzabilità di
questi strumenti. Evidentemente si è ritenuto più semplice e diretto il
ricorsoadaccordiextra‐Ue;manoninspregiodelleistituzionicomuni‐
tarie,chesonocomunquelargamentecoinvolte.Conmaggioreattenzio‐
ne,forse,aiproblemidilegittimazionedemocraticainternaeallerelati‐
vequestionidicostituzionalità.
27 2.
Fiscal Compact e conseguenze
dell’integrazione differenziata nell’Ue
Lucia Serena Rossi*
1.LeregolecontenutenelFiscalCompactmiranoarafforzareilPattodi
stabilità,ilqualeeragiàinclusoneitrattatieuropeisinodalTrattatodi
Maastricht, e le vigenti procedure per deficit eccessivo art. 5 Trattato
sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e
monetaria‐Tscg ,introdottesuccessivamente.Lastradamaestraperla
sua adozione avrebbe dovuto dunque essere una revisione dei vigenti
trattatidell’Unione Tue esulFunzionamentodell’Unione Tfue .
Tuttavia,acausadelrifiutodelRegnoUnito,poiappuntoseguitodal‐
laRepubblicaCeca,nonèstatopossibilepercorreretalestrada,laquale
avrebberichiestolafirmaeratificadapartedituttigliStatimembri.Si
notichequestiStatiavrebberopotutotenereunatteggiamentopiùcoo‐
perativoconglialtrisenzanecessariamentedivenirepartidelTscg:sa‐
rebbeinfattistatosufficienteconsentireamodifichedelTueeTfuene‐
goziando appositi protocolli di opting out come avviene attualmente
per l’acquis Schengen . Il Regno Unito aveva però avanzato durante i
negoziatirichiestevolteapregiudicarelapossibilitàdiintrodurreinfu‐
turo una tassa sulle transazioni finanziarie, cosa che gli altri Stati non
hannoaccettato.D’altrocanto,com’ènoto,ilFiscalCompactèstatoco‐
*LuciaSerenaRossièdirettoreCirde,UniversitàdiBologna.
29 LUCIA SERENA ROSSI
munquefortementevolutodallaGermania,nonsoloperragionieletto‐
rali,maancheadottatoperrassicurareimercatifinanziariinternaziona‐
lisullastabilitàdeibilancidegliStatieuropei.TaleStatohapotutoper‐
suadere gli altri ad accettare più stretti vincoli di bilancio, dall’alto del
proprioruolodimaggiorcontribuentedelFondoSalvaStati Mes .
PertaliragioniilTscghapresodunquelaviadiun’integrazionedif‐
ferenziata,nonall’internodelquadrodeiTrattatiistitutivi com’èstato
il caso delle disposizioni relative all’euro ai tempi del Trattato di Maa‐
stricht ,maall’esternodeglistessi.
Si potrebbe a prima vista pensare che il fatto di procedere all’ado‐
zionedelTscgsolofraalcuniStatimembridell’Unioneeuropea,senzala
partecipazionedidueStatichenemmenoappartengonoallazonaeuro,
siapienamentefisiologico,nonsoloperchéesempidiintegrazionediffe‐
renziatafragliStatimembridell’Uemediantestrumentididirittointer‐
nazionale non sono affatto inediti si pensi all’accordo di Schengen o a
quellodiPruemchedisciplinalacooperazionetransfrontaliera ,maan‐
cheperchéilTscg,rivoltoprincipalmente,anchesenonesclusivamente,
alla stabilità dell’eurozona, riguarda una materia che per definizione è
natacomeun’integrazionedifferenziatafragliStatimembridell’Unione
europea.Com’ènoto,daunlatoperentrareafarpartedellazonaeuroè
necessario rispettare i parametri fissati dal Trattato di Maastricht, e
all’altrogliStatichepur rispettando taliparametrinondesideranoen‐
trarvigodonodiunaderogaprevistadaiTrattatistessi.
Inrealtà,ilfattodinonaverpotutoproseguireinun’integrazionedif‐
ferenziata “interna” al sistema dei Trattati istitutivi, dovendosi invece
ricorrereallavia“esterna”delTrattatointernazionale,comportaunase‐
riediconseguenzecheilpresentelavorocercheràdichiarire.Lastretta
correlazioneconlenormesull’euroesulPattodistabilitàcontenutenei
Trattatihannocomunqueindottoadagganciareilpiùstrettamentepos‐
sibile il Tscg al quadro dei Trattati dell’Ue, anche se nei limiti imposti
dallanatura“esterna”delprimo.
Occorreinnanzituttochiarirequaletipodiintegrazionedifferenziata
sipotràprodurreall’entratainvigoredelTscg.Inrealtàgiàattualmente
sia l’euro che la politica economica sono realtà a geometria variabile.
Sottoilprimoprofilo,accantoaidiciassetteStatidell’Eurozonaeaidue
conderoga DanimarcaeRegnoUnito ,occorreinfatticonsiderarenon
30 2. FISCAL COMPACT E CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL’UE
soloirimanentiottoStatimembridell’Unioneeuropea,maanchequegli
Statinonmembrichepureutilizzanol’euroinvirtùdiaccordiinterna‐
zionali SanMarino,VaticanoeMonaco operlorodecisione Montene‐
groeKosovo .Sottoilsecondoprofilo,alc.d.“PattoEuroplus”,riedizio‐
nepiùstringentedelPattodistabilitàecrescita,adottatonel2011ade‐
riscono attualmente tutti gli Stati membri dell’Unione europea salvo il
RegnoUnito,laRepubblicaCeca,laSveziael’Ungheria.
Quellochequiinteressaanalizzareètuttaviasolol’effettodigeome‐
triavariabilechesiprodurràconilFiscalCompactall’internodell’Unio‐
neeuropea.Perraffiguraretalesituazionesipossonoimmaginarequat‐
trocerchiconcentrici:ilpiùinterno–epiùristretto–riguardagliStati
cheavrannoratificatoilFiscalCompact,unnumerochenonpuòessere
inferioreadodicimembridellazonaeuro,sogliachel’art.14par.2del
Tscgprescriveperl’entratainvigoredellostesso.
Un secondo cerchio, più ampio, riguarda gli Stati dell’eurozona che
nonratificherannoilTscg;talecerchioèsolopotenziale,inquantonulla
escludechetuttiimembridell’eurozonaratifichinoquest’ultimo,mare‐
centi dichiarazioni di alcuni Stati fanno pensare che non si tratti di
un’ipotesideltuttoirreale.
UnterzocerchioriguardagliStatinonmembridellazonaeurofirma‐
tari del Tscg che lo ratifichino; ad essi, in virtù dell’art. 14 par. 4 dello
stesso,siapplicherannosololepartiIIIeIVdelnuovoTrattato valea
dire gli artt. 3‐11 , anche se ovviamente il Tscg sarebbe loro applicato
integralmente qualora entrassero nella zona euro. Anche a tali Stati si
estende,inparticolare,l’impegnodicuiall’art.9Tscg,dicercaredipro‐
muovere una posizione unitaria all’interno dell’Ue per favorire il buon
funzionamentodell’Uemelacrescitaeconomica,attraversounarinfor‐
zataconvergenzaecompetitività.Almenounavoltal’annoicapidistato
e di governo di questi Stati parteciperanno all’Eurosummit, secondo
quantoprevistodall’art.12par.3delTscg.
IlquartocerchioèrappresentatodagliStatichepurnonratificandoil
FiscalCompactsianoinvecepartidelPattoEuroplus.
UnquintocerchioesternocomprendeilRegnoUnitoelaRepubblica
Ceca, ma in esso si potranno situare anche tutti quegli Stati del quarto
cerchiochepoinonratifichinoilTscg.Anchequest’ultimocerchiononè
comunque rigidamente circoscritto, in quanto l’art. 15 del Tscg apre
31 LUCIA SERENA ROSSI
quest’ultimo all’adesione degli Stati dell’Ue che non lo hanno firmato,
sulla base di un semplice deposito dello strumento di accessione dello
Statocheintendeaderire.
Inrealtà,all’internodiquestacostruzioneconcentrica,èimmaginabi‐
leancheunsestoeancorapiùristrettocerchio.L’art.10delTscgprefi‐
gura infatti la possibilità che gli Stati aderenti instaurino una coopera‐
zionerafforzataexartt.20Tuee326Tfueinmateriechesianoessenzia‐
li per il buon funzionamento dell’area euro, senza arrecare pregiudizio
almercatointerno.Quest’ultimoarticolosembratrasformarepergliSta‐
tiaderentialTscginunobbligointernazionalequellacheperiTrattati
Ueèsolounaopportunità.Tuttavia,poichépercreareunacooperazione
rafforzatainsenoall’UesonoattualmentesufficientiottoStatimembri,
nonsipuòescluderechetalecooperazioneavvengainunasferaancora
piùristrettaall’internodeimembridelFiscalCompact.
2.OccorrepoiconsiderarecheilFiscalCompact èlegato in quantoin
uncertosensonecostituisceilcontrappesoeilcontraccambio alfuturo
Meccanismoeuropeodistabilità Mes ,ilc.d.“fondosalvaStati”chedo‐
vrebbesostituirel’attualeFondoeuropeodiStabilitàFinanziaria.Com’è
stato deciso dal Consiglio europeo del 24/25 marzo 2011, il Mes sarà
stabilitoconunTrattatointernazionalefragliStatidell’eurozona,come
un ente finanziario disciplinato dal diritto internazionale e avrà sede a
Lussemburgo.
LaconnessionefraidueTrattatiemergeneiconsiderandodelTscg:gli
Staticontraentisottolineanochel’accessoaifinanziamentiditaleFondosa‐
ràpossibilesolopergliStaticheabbianoratificatoentroil1ºmarzo2013il
FiscalCompacteonorinogliimpegnidicuiall’art.2.3diquest’ultimo.An‐
chesesipuòdiscuteresullacapacitàdiunconsiderandocontenutonelTscg
dicondizionaregiuridicamentel’applicabilitàdelMes,èevidenteilsuopo‐
teredeterrente,poichégliazionistidimaggioranzadelfuturoFondodiSta‐
bilità,nonacasotenacipromotoridelFiscalCompact,avrebberoun’ottima
scusapernonammettereunoStatoagliaiutidelFondoSalvaStati.
Comesivede,ilTscgpuòaumentare,conriferimentoall’integrazione
in materia economica e monetaria, il grado di differenziazione fra gli
Statimembridell’Ue,inclusiquellidell’eurozona.Inoltre,anchenell’ipo‐
tesichetuttiifirmatariloratifichino,essointroduce,attorno allazona
32 2. FISCAL COMPACT E CONSEGUENZE DELL’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL’UE
euro,unafascia“satellitare”diStatichepurnoncondividendo,almeno
perilmomento,lamonetacomunesiimpegnanoarispettareivincolie
leproceduredistabilitàfissatidalTscg.
SinotichegliStatinonappartenentiall’eurozonanonpossononem‐
meno beneficiare del “Fondo salva Stati”. Solo adottando l’euro diver‐
rannomembriapienotitoloanchedelTrattatoMes,anchesepotrebbe‐
ro partecipare alle decisioni di quest’ultimo nell’assai improbabile ipo‐
tesichedecidanodisupportare,dall’esterno,un’operazionedisalvatag‐
giodiunoStatodell’eurozonacondottadalMes.Cisipuòdunquechie‐
derequaleinteresseabbianoquestiStatiadagganciarsiaiparametriri‐
gorosi del Fiscal Compact, accettando il “bastone” senza nemmeno la
prospettivadella“carota”delMes.Larispostapiùverosimilevacercata
neldesiderioditaliStatidirassicurareimercatisullatenutadellapro‐
priavalutanazionale,scoraggiandolaspeculazioneinternazionale.
3.L’impossibilitàdiricorrereallarevisionedeiTrattatiistitutivihain‐
fluenzato sotto molti aspetti la fisionomia del Tscg. Quest’ultimo avrà
indubbiamentelaconseguenzadiaumentaresiailgradodiintegrazione
differenziataall’internoedall’esternodellazonaeurocheilmetodoin‐
tergovernativo.
CisipuòperòchiederesequestoTrattatoimprimaunadirezionedefi‐
nitivanelsensosopraindicato,all’integrazioneeconomicaemonetariae,
inultimaanalisi,all’Unioneeuropea.Larispostasembraesserenegativa.
LostessoTscg art.16 prevedechedopocinqueannidallapropria
entratainvigoreleParticontraentiadottinoipassinecessariperincor‐
porarnelasostanzanelquadrogiuridicodell’Ue,nelrispettodellenor‐
mediquest’ultima.SiprofiladunqueperilFiscalCompactunpercorso
simileaquellodegliAccordidiSchengen,natisulpiano“esterno”,inter‐
nazionale,epoiincorporaticonilTrattatodiAmsterdamall’internodel‐
lastrutturagiuridicadell’Unioneeuropea.
PoichélemodifichenecessarieriguardanolaparteIIIdelTfueenon
comportanoestensionidicompetenzedell’Ue l’euroèfral’altrocompe‐
tenzaesclusivadell’Unione ,pertrasformareilTscgindirittodell’Uesa‐
ràpossibileseguirelaproceduradirevisionespecialedicuiall’art.48.6
Tue,dunquesenzafarericorsonéadunaConvenzionenéadunaConfe‐
renzaintergovernativa.Parimentiaquantoègiàstatofattopermodifi‐
33 LUCIA SERENA ROSSI
carel’art.136Tfue,ilgovernodiunoStatomembro,ilPeelaCommis‐
sionepotrannopresentareilrelativoprogettoalConsiglioeuropeo,che
delibereràall’unanimitàpreviaconsultazionedelPe,dellaCommissione
edellaBce.Ladecisionepotràentrareinvigoresolopreviaapprovazio‐
nedegliStatimembriconformementealleloronormecostituzionali.
Èevidenteche,benchélaproceduradirevisionesemplificatacompor‐
tirispettoallaproceduradirevisioneordinariaunminorricorsoaglior‐
ganidemocraticiemeccanismidecisionalipiùrapidi,l’unanimitàrichie‐
sta in seno al Consiglio europeo potrebbe continuare a paralizzare l’in‐
corporazione del Tscg. Quanto al Trattato Mes, una sua incorporazione
nonsembraaffattoprobabile,poiché,comesièdetto,essomiraastabili‐
re,sullafalsarigadelFmi,un’organizzazioneinternazionaleautonoma.
Il Tscg ed il Trattato Mes sono il frutto di decisioni crescentemente
invocate,maalungorimandate,epoipresesulfilodicontingenze,an‐
cheelettorali,interneagliStatimembriediemergenze,semprepiùcon‐
vulse,legateaimercati.Iduetrattati,diversimacomplementari,sonoil
fruttocongiuntodelcompromesso,nonsappiamoancoraquantoeffica‐
ce,fragliStaticheinvocanoilrigoreequellichechiedonolasolidarietà.
E riempiono anche un vuoto che la Commissione europea per troppo
tempo ha lasciato nella gestione della crisi, e che solo tardivamente e
grazieall’impulsodelPehacercatodicolmareconil“sixpack” propo‐
stadicinqueregolamentieunadirettiva .
Ineffetti,nelladrammaticitàdellapresentesituazionecresceneicit‐
tadini europei, ma anche nella comunità internazionale, la domanda di
un’Europapiùefficaceneldifenderelamonetacheaccomunalamaggior
partedeisuoiStatimembri.Einnomediquestadomandasihalaperce‐
zionechequalunqueazione,aqualunquelivelloeconqualunquemeto‐
dol’Unioneprendasiacomunquemegliodell’inazione,edelballettodi
dichiarazionipoliticheprivedieffetti.Certamentelacrisiattualeèanche
fruttodellapercezionedapartedeimercatidiun’Europatroppodebole,
troppo divisa, troppo tentennante. In quest’ottica l’adozione del Fiscal
CompactedelMeseranecessaria.
Manellungoperiodolasoluzione nonpuòconsistereinun’integra‐
zione àlacarte enellaframmentazioneditanteregolechedovrebbero
agireinsinergiaeinvecesiapplicanoadiversecerchiediStati,conuna
geometria variabile e volubile, che non può che aumentare la sfiducia
versol’UnioneeuropeaeversotuttiisuoiStatimembri.
34 3.
L’art. 13 del Fiscal Compact e il ruolo
dei parlamenti nel sistema multilivello
Giuseppe Martinico*
1.Inquestocapitolovienepresentataunaprimaseriediriflessionisul
ruolodeiparlamentinazionaliedelParlamentoeuropeo Pe nelnuovo
sistema delineato dal “Trattato sulla stabilità, coordinamento e gover‐
nancenell’unioneeconomicaemonetaria” d’orainpoi“Tscg” .
Neltenerecontodellaposizionedeiparlamentinazionalinonsipuò
prescinderedall’impattocheunaloroeventualeesclusione oinclusione
disolafacciata nelledinamichedelTscg avrebbesullestrutturecosti‐
tuzionalidegliStatimembri.
La chiave di lettura che si propone, sulla base di quanto detto negli
anni dalla Corte Costituzionale tedesca, proverà a interpretare l’art. 13
delTrattatosullastabilità,coordinamentoegovernancenell’unioneeco‐
nomica e monetaria Tscg in “sistema” con l’art. 4.2 del Trattato sul‐
l’Unioneeuropea Tue 1.
*GiuseppeMartinicoèricercatoredelCentroStudisulFederalismo CSF eFellow
delCentrodeEstudiosPoliticosyConstitucionales Madrid .SiringraziaCristinaFaso‐
ne, il cui paper “The Weakening of the European Parliament in the Framework of the
NewEuropeanEconomicGovernance” presentatoalworkshopEUI“TheConstitutional
ArchitectureoftheEconomicGovernanceintheEU”,Firenze,23marzo2012 èstatodi
grandeutilità.Solol’autoreèresponsabiledeltesto.
1 Come previsto al titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali
nell’Unione europea allegato ai trattati dell’Unione europea, il Parlamento europeo e i
35 GIUSEPPE MARTINICO
Dopoavere brevemente riassuntoquellachea mioavviso èlaposi‐
zionedelPenelnuovocontestodella governanceeconomicaeuropea,si
svilupperannoessenzialmentetrepunticonriferimentoalruolodeipar‐
lamentinazionali:l’art.13come“disposizione”;l’art.13comenorma il
problemadell’interpretazione ;ilcontenutodell’art.13elesuepossibili
prospettive.
2.Come detto, la disposizione in esame va letta insieme a tutte quelle
cheprogressivamentehannoriconosciutounruolocentralenelproces‐
sodiintegrazioneeuropeoalPeeaiparlamentinazionali.
IlPeèstatoinfatti,dal1992almeno,protagonistadiunnotevoleau‐
mentodicompetenzeedinquestosenso,ilTrattatodiLisbonapresen‐
tava delle interessanti novità relativamente al suo ruolo: ad esempio,
l’art.10Tue,chenondefiniscepiùilPequalerappresentantedei“popoli
degliStati” comeeraneivecchiart.189‐190Tce ,macomerappresen‐
tante dei cittadini che “sono direttamente rappresentati, a livello del‐
l’Unione, nel Parlamento europeo”, aggiungendo, subito dopo che “gli
StatimembrisonorappresentatinelConsiglio”.
Sonodamenzionareanchel’art.17,c.7,TuechericordacomeilCon‐
siglio europeo debba tener conto dei risultati delle elezioni europee
prima di proporre al Parlamento un candidato alla Presidenza della
Commissione.Infine,l’art.14TuecheattribuisceesplicitamentealPar‐
lamentolaqualificadico‐legislatoredell’Unione.
Tuttavia,adispettodell’aumentodicompetenzedovutoall’entratain
vigore del Trattato di Lisbona, le recenti evoluzioni della governance
economicaeuropeasembrano,inqualchemodo,ridimensionare inne‐
gativo ilruolodelco‐legislatoresovranazionale.
Daunpuntodivista“normativo”,ilruolodelPeedeiparlamentina‐
zionaliècrucialeperlalegittimazionedelnuovosistemadi governance
e coordinamento economico, in termini di legittimità sia dell’input sia
dell’output.
parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l’organizzazione e la
promozionediunaconferenzadeirappresentantidellepertinenticommissionidelPar‐
lamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti
nazionaliaifinidelladiscussionedellepolitichedibilancioedialtrequestionirientranti
nell’ambitodiapplicazionedelpresentetrattato.
36 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO
Ma,abenvedere,laposizionedelPenellanuova governanceecono‐
micaeuropeaècontroversa:lasua“ambiguità”puòesseremegliocom‐
presaselasiinseriscenelcontestoistituzionaleenormativoincuièma‐
turataeinquellocuisaràinserita.
Si precisa: la posizione del Pe nella governance economica europea è,
ad esempio, “relativamente” debole, ovvero molto più forte, rispetto a
quellacheilPeavevanelPattodistabilitàecrescitadel1997edel2005.
Vièperaltrounadifferenzaimportante:ladeboleattuazionedelPat‐
todistabilitàecrescitadel1997nonhafattosentirel’assenzadipeso
del Pe, mentre oggi siamo dinanzi ad un trattato internazionale Tscg che si presenta caratterizzato da una natura fortemente vincolante ed
invasiva.
Ineffetti,moltedelleambiguitàrelativealruolodelPenelladiscipli‐
nadella governanceeconomicadisegnatadalTscgtrovanooriginenelle
misuredelc.d. sixpack.Nel“pacchetto”ilPerisultadifattoprivodipo‐
teri decisionali, dato che la sua partecipazione al “dialogo economico”
rimanesostanzialmentenondefinita:
٠indeterminatecircostanze art.126Tfue ,ilPehailpoterediinvita‐
re i Presidenti della Commissione, del Consiglio, del Consiglio euro‐
peoedell'Eurogruppodavantiallasuacommissionecompetenteper
discutereleazioniintrapresedallaCommissioneedalConsiglio;
٠inoltre,ilPedeveessereregolarmenteinformatodallaCommissio‐
needalConsigliocircal’applicazionedellemisuredelsixpack–nel
Regolamento n° 1176/2011 si afferma che “the strengthening of
economic governance should include a closer and more timely in‐
volvement of the European Parliament and the national Parlia‐
ments”.
Tuttavia,seguardiamoilproblemainprospettiva,sipotrebbeancheso‐
stenere che il ruolo del Pe è stato in realtà rafforzato nel quadro della
nuova governance economica europea, dato che il contenuto del Tscg
dovrebbe essere incorporato in futuro nel diritto dell’Ue, alla luce di
quantostabilitodall’art.16delTscg.
LaposizionedelPenellanuova governanceeconomicaeuropeaèso‐
lo“relativamente”debole,perchécomunquepiùforterispettoalpassato
epotenzialmenterafforzabileinfuturo.Checosasipuòfarepercercare
dimigliorarla?
37 GIUSEPPE MARTINICO
Adesempio,sarebbepossibilesostenerelapossibilitàdicoinvolgere
ilPenelloscambiodiopinioniprevistodall’art.8Tscgconriferimentoal
meccanismo previsto per le sanzioni in caso di mancato seguito
nell’attuazione del Trattato. Ma si tratta ovviamente solo di una delle
possibilisoluzioniadottabili.
3.Conriferimentoaiparlamentinazionali,ilprimopuntodasviluppare
èquellorelativoall’art.13Tscgcomedisposizionea“doppiorinvio”.Ad
unaattentalettura,infatti,l’art.13noncontienesoltantounrinvioaldi‐
rittodell’Uemaanchealdirittointerno–relativamente,peresempio,alla
strutturaeallacomposizionedellecommissionideiparlamentinazionali.
Ladisposizioneinquestionerinviaadalcunedellepiùrecentiacqui‐
sizionideldirittodell’Ueperquantoriguardaiparlamentieuropeoena‐
zionali.
Nel quadro post‐Lisbona, come ha detto Van Rompuy il 27 febbraio
2012,davantiairappresentantidelPeedeiparlamentinazionaliaBru‐
xelles:“ m aybenotformallyspeaking,butatleastpoliticallyspeaking,
allnationalparliamentshavebecome,inaway,Europeaninstitutions’.
La disposizione fondamentale sul punto è rappresentata dall’art. 12
Tue,cheèutileriportareintegralmente:
Iparlamentinazionalicontribuisconoattivamentealbuonfunzio‐
namentodell’Unione:
a venendoinformatidalleistituzionidell’Unioneericevendoi
progettidiattilegislativieuropeiinconformitàdelprotocollosul
ruolodeiparlamentinazionalinell’Unioneeuropea;
b vigilandosulrispettodelprincipiodisussidiarietàsecondo
leprocedureprevistedalprotocollosull'applicazionedeiprincipi
disussidiarietàediproporzionalità;
c partecipando,nell'ambitodellospaziodilibertà,sicurezzae
giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell’attuazione delle
politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell’articolo 70
deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,edessendoas‐
sociatialcontrollopoliticodiEuropoleallavalutazionedelleattivi‐
tàdiEurojust,inconformitàdegliarticoli88e85didettotrattato;
d partecipandoalleproceduredirevisionedeitrattatiincon‐
formitàdell’articolo48delpresentetrattato;
38 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO
e venendoinformatidelledomandediadesioneall'Unionein
conformitàdell'articolo49delpresentetrattato;
f partecipando alla cooperazione interparlamentare tra par‐
lamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del
protocollosulruolodeiparlamentinazionalinell'Unioneeuropea.
Ilruolodeiparlamentinazionalièdisciplinatoessenzialmente
neidueProtocolli–allegatialTrattatodiLisbona–sulruolodei
parlamentinazionaliesuiprincipidisussidiarietàeproporziona‐
lità;ulterioridisposizionisonocontenutenelTrattato.
Accantoaquestadisposizionevannoricordateanchelegaranzieprevi‐
steneiProtocollisulruolodeiparlamentinazionaliesuiprincipidisus‐
sidiarietàeproporzionalità.
Ildirittodell’Uehaquindicercatodicoinvolgereprogressivamentei
parlamenti nazionali, come si può evincere dalle citate disposizioni,
dando delle “finestre di opportunità” agli attori nazionali, opportunità,
che,però,spettaaquestiultimivalorizzare.
L’esempio più eclatante di ciò è offerto dal caso della celebre “sen‐
tenza Lisbona” Lissabon Urteil della Corte Costituzionale tedesca.
Nella sentenza Lisbona del 30 giugno 2009 la Corte costituzionale
tedescagiudicavairicorsiavversolaratificadelTrattatodiLisbonada
partedellaGermania.LaCorte,alterminediunasentenzamoltolungae
complessa, riconosceva la generale compatibilità del sistema‐Lisbona
coniprincipicostituzionalinazionali.Tuttaviarilevaval’incompatibilità
conlaLeggefondamentaletedescadellac.d.“leggediestensione”,volta
a disciplinare il ruolo di Bundestag e Bundesrat con riguardo ai poteri
alla luce del Trattato di Lisbona. Il ragionamento della Corte di
Karlsruhe si basava sul fatto che tale legge non aveva previsto un
sufficiente controllo del Parlamento tedesco, né sul governo nazionale,
nésulleistituzionidell'Unione.
Questospiegaanchel’attenzioneeleparole“dure”,semprenellasen‐
tenzaLisbona,rivoltedalgiudicetedescoalsuoParlamento,aldilàdel
minacciatoutilizzodelcontrolloultravires poiapplicatomasenzacon‐
seguenzenegativenelcasoHoneywell,2BvR2261/06 .
Infatti,l’attenzionedellaCorteCostituzionaletedescasièconcentrata
sullaleggediampliamentoedirafforzamentodeipoteridelParlamento
nellequestionidell’Unioneeuropea,comedimostraanchela“strigliata”
39 GIUSEPPE MARTINICO
al proprio Parlamento par. 411 della sentenza: “il Bundestag e Bun‐
desratdevonotenereinconsiderazioneilfattocheèlorodovereeserci‐
tarelapropriaresponsabilitàperl’integrazioneinnumerosicasidisvi‐
luppodinamicodeitrattati” .
Lastrutturacostituzionaleinternaelastessalegittimazionedelpro‐
cessointegrativodipendonodaiparlamentinazionali.Eccocheallorale
parole pronunciate dalla Corte Costituzionale tedesca sul loro ruolo
nella“strutturacostituzionale”nazionale vannoletteinsiemealtenta‐
tivodispecificarecosaintendereper“identitànazionale”.Nonèuncaso,
inquestosenso,chel’art.4.2Tuesiadedicatoproprioallanecessitàdi
proteggerela“identitànazionaleinsitanellalorostrutturafondamenta‐
le,politicaecostituzionale”.
La vicenda della sentenza Lisbona ci dice qualcosa anche sulla pos‐
sibilitàdipotenziareilruolodeiparlamentinazionalinella governance
economicaeuropea.
Inquestosenso,sempreinchiavepropositiva,sipotrebbeanchecer‐
care di riscrivere meglio l’art. 13 o altre disposizioni del Tscg con rife‐
rimentoaiparlamentinazionali.Manonsipotrebbepensarediesaurire
ilproblemainsedeeuropea,datochetuttequestedisposizionirichiedo‐
noun’interazionealivellonazionaleperrealizzaregliobiettiviprefissati.
4.Comedettoall’inizio,l’art.13delTscgnonpuòesserelettoinmanie‐
ra isolata, bensì in sistema con altre disposizioni, fra cui l’art. 3 Tscg e
l’art. 4.2 Tue, e valorizzando la intima connessione esistente fra ruolo
deiparlamentinazionalieidentitàcostituzionalenazionale.
Allalucediquestaintimaconnessionefrastrutturacostituzionalein‐
ternaeruolideiparlamentinazionali,èdaevidenziarecomeilpienori‐
spetto delle “prerogatives of national Parliaments” art. 3 Tscg sia da
considerareespressionedelcontenutodell’art.4.2Tue.
Alcunideiproblemidicompatibilitàsonoperaltrodatipropriodalla
difficoltàdiconciliarequantoprevistodall’art.4.2Tueconalcunedispo‐
sizionidelTscg.Ricordiamo,adesempio,ilcomma2dell’art.3Tscg,re‐
lativo alla c.d. codificazione della budgetrulenegliordinamentiinterni
degli Stati membri. L’art. 3.2 prevede l’incorporazione di tale regola:
“tramitedisposizionivincolantiedinaturapermanente–preferibilmen‐
tecostituzionale–oilcuirispettofedeleèinaltromodorigorosamente
garantito”.
40 3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO
Riguardoaquestadisposizionesipossonosollevareiseguentiinter‐
rogativi:
a quantoècompatibileconl’art.4.2Tuechesanciscelanecessitàdi
rispettarel’identitànazionaleelastrutturacostituzionaledegliSta‐
timembri?
b cosavuoldire“permanente”aifinidelTscg?
c cosavuoldire“costituzionale”conriferimentoaqueiPaesimembri
che non sono “provvisti” di un testo formalmente chiamato “costi‐
tuzione” Olanda,Svezia,lastessaGermania,chehaoperatounare‐
visione della legge fondamentale tedesca però prima della conclu‐
sionedelnuovoTscg,nelluglio2009 .
GuardandoallagiurisprudenzadialcuneCortiCostituzionali– inprimis
dal Bundesverfassungsgericht Bvg tedesco–sipuòsubitoriscontrare
ilgiàmenzionatonessofralanecessitàdigarantireunruolosignificati‐
vonelprocessodiintegrazioneeuropeaaiparlamentinazionaliequella
dirispettarelastrutturacostituzionaledegliStatimembri.
Su una simile premessa si fondava la stessa famosa decisione So‐
langeI,incuiilgiudicetedescosidichiaravacompetenteasorvegliareil
processodiintegrazioneeuropea
as long asthe integration process has not progressed so far that
Communitylawreceivesacatalogueoffundamentalrightsdecid‐
edonbyaparliamentandofsettledvalidity,whichisadequatein
comparisonwiththecatalogueoffundamentalrightscontainedin
theBasicLaw.
I pilastri su cui si basava l’assunto della Corte Costituzionale tedesca
erano l’assenza di un catalogo di diritti e di un parlamento democrati‐
camenteeletto,elementiquestiriconducibiliall’essenzadellapiùfamo‐
sa definizione di Costituzione separazione dei poteri e protezione dei
diritti in Europa: quella contenuta nell’art. 16 della Dichiarazione dei
dirittidell’uomoedelcittadinodel1789.
Eraevidenteinquelleparoleunapresadiposizionecircalasuperio‐
ritàdelmodellocostituzionalestatalesulprocessointegrativo,comele
considerazionifattedallaCortetedescasul deficitdemocraticosovrana‐
zionaledimostrano:
41 GIUSEPPE MARTINICO
The Community still lacks a democratically legitimated parliament
directly elected by general suffrage which possesses legislative
powers and to which the Community organs empowered to legislate are fully responsible on a political level.
Solange I rappresentava, del resto, una reazione a distanza alla pronuncia Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70) in cui la Corte di giustizia non aveva ammesso deroghe, nemmeno dettate dai principi costituzionali nazionali, all’uniforme applicazione del principio del primato:
le corti costituzionali nazionali hanno risposto ponendo il veto dei diritti
fondamentali (si pensi anche alla fondamentale sentenza 183/1973 della Corte Costituzionale italiana, sul rapporto fra fonti sovranazionali e
nazionali).
In questa costruzione, secondo la Corte Costituzionale tedesca, i parlamenti nazionali (specie, ovviamente, il tedesco) hanno un ruolo cruciale, garantendo e dovendo vigilare sulla democraticità del processo di
integrazione, sfruttando le garanzie riconosciute dal diritto europeo.
Tutte queste garanzie sono state richiamate ripetutamente anche
dalla Corte Costituzionale tedesca nelle sentenze successive al Lissabon
Urteil.
In breve, guardando a queste ultime sentenze, si possono evincere due
interessanti punti nella giurisprudenza del giudice costituzionale tedesco,
sul ruolo giocato dai parlamenti nazionali nel processo integrativo:
٠ una evidente critica della democrazia rappresentativa dell’Ue, basata
su una visione consociativa del Pe;
٠ un parziale apprezzamento del ruolo riconosciuto dal quadro postLisbona ai parlamenti nazionali.
A differenza che nella giurisprudenza pre-Lisbona, la necessità di valorizzare i parlamenti nazionali non è dovuta solo a ragioni legate alla legittimazione indiretta dell’integrazione europea (elemento ancora presente nella critica fatta dal Bvg alla democrazia rappresentativa made in
EU), ma anche alla necessità di dare attuazione alle importanti innovazioni apportate in questo ambito dal Trattato di Lisbona (è stato giustamente detto che anche una decisione fortemente critica come quella
“Lisbona” si basa, in ultima analisi, sull’apprezzamento di queste innovazioni introdotte dal Trattato di Riforma).
42
3. L’ART. 13 DEL FISCAL COMPACT E IL RUOLO DEI PARLAMENTI NEL SISTEMA MULTILIVELLO
Inconclusione,solo una letturainsistemadell’art.13 Tscgallaluce
dellealtredisposizionirichiamateinquestocapitolopuòdavverogaran‐
tireunruoloaiparlamentinazionaliinsinergiaconquelloeuropeo.L’al‐
ternativa sarebbe quella di svuotare l’art. 13 Tscg dei suoi contenuti e
dellasuaratio.
5.Ilquadroèancoraabbastanzaconfuso,giuridicamenteepoliticamen‐
te parlando. A prima vista, l’impressione che si può avere è quella di
un’Unioneeuropeainperennelottaconisuoi“limiti”,chemette“pres‐
sione” sulle spalle degli attori statali il caso greco e italiano sono em‐
blematicidaquestopuntodivista :finoachepuntociòrappresentauna
rotturadelparadigmadella“tolleranzacostituzionale”?
Isostenitoridelc.d.“pluralismocostituzionale”potrebberoargomen‐
tarechetalepressionesianecessariadatalaimpossibilità,operandoal
sololivellonazionale,digarantirelastabilitàeconomicanecessarianel
contestomultilivello.Inaltreparole,sitratterebbediriconoscerepossi‐
bilità di intervento al livello sovranazionale, nella necessità di tutelare
unbene“comune”aidiversilivellidigoverno opolicostituzionali che
nonpuò esseretutelato attraversoilsolointerventodell’attorestatale.
Lalegittimitàditaleazioneverrebbealloragiustificatainvistadelrisul‐
tatocheessapotrebbegarantire.
Inquestocontesto,l’interazionefraPeeparlamentinazionalirisulta
fondamentaleperlalegittimitàditaleoperazione.
Èstatosuggeritochel’art.13potrebbefornirel’arenaprivilegiataper
discutereil“bilanciofederale”dell’Ue.Un’opzionecaricadiimplicazioni
politiche, nel momento in cui dal Pe viene una forte domanda per un
maggiorruolodelbilancioeuropeo,conadeguaterisorseproprie.Molto
dipenderàdallaletturacheaquestaeallealtredisposizionirichiamate
inquestasedeverràdata.
Piùingenerale,l’obiettivodell’art.13 edelledisposizionidelProto‐
collorichiamate èquellodicostruireunsistemadirelazioniparlamen‐
tarichevedailPeinteragireconiparlamentinazionali,cheavrebberoin
questosensoilcompitodi“filtrare”leragionidell’Ueinfasediscendente
peraiutareaspiegarelepolitichedell’Unioneairappresentati edisele‐
zionarelequestionirilevantiperilPesecondounadinamicaascendente.
43 GIUSEPPE MARTINICO
Sipotrebbeanchesottolineareun’altradebolezzanellaformulazione
dell’art. 13 Tscg, consistente nel fatto che la conferenza dei rappresen‐
tanti – in maniera coerente con la natura internazionalistica e non so‐
vranazionale del Tscg – si comporrà dei rappresentanti dei parlamenti
nazionali dei soli Stati che hanno accettato il Trattato. Se, come detto,
questoècoerenteconledinamicheinternazionalisticheadottateperri‐
mediare alla crisi economica, il rischio è quello di perdere definitiva‐
mente Regno Unito e Repubblica Ceca, i cui rappresentanti verrebbero
esclusidallacomposizionedellaconferenza.
Ciò, specie alla luce dell’obiettivo di incorporare, in un futuro più o
meno vicino, il contenuto di questo Trattato nel corpo dei Trattati Ue,
potrebbefrustrarel’idea dichiconcepisceilTscgcomeuno stepinter‐
medioversounamaggioreintegrazioneinambitoeconomico.
Chefare?Sonopossibilidueopzioni apartequella,deltuttoteorica,
diunaeventualeriscritturadell’art.13Tscg :
٠ammettere,inviadiprassi,ancheirappresentantidellecommissioni
parlamentaridelRegnoUnitoodellaRepubblicaCeca;
٠pensareallacreazionediunaltroforumparallelochepossaingloba‐
reancheirappresentatideiPaesichenonhannofirmatoilTscg.
Inconclusione,perquantoriguardailruolodelPeedeiparlamentina‐
zionali, molto dipenderà dalla lettura che verrà data a questa disposi‐
zioneedalpesochelerelazioniinterparlamentaripotrannoaverenel‐
l’economiadiquestoTrattato.
44 4.
Dal Fiscal Compact all’Unione fiscale
Alberto Majocchi*
1.Postadifrontealladuplicesfidadiunprogressivodeclinodeltassodi
crescitadell’economiaediuninvecchiamentocontinuodellapopolazio‐
ne,conilconseguenteaumentodeicostidellaprotezionedellavecchiaia
edellatuteladellasalute,l’Unioneeuropeareagisceconladiagnositra‐
dizionale,cheadottailpuntodivistaprevalenteinGermania:ilproble‐
madell’economiaeuropeaèlegatoall’indebitamentodelsettorepubbli‐
coneipaesichenonsonoingradodirispettareladisciplinafinanziaria.
Sitrattaquindidiimporreregolepiùsevereperevitarecomportamenti
che possono generare un ulteriore incremento dell’indebitamento e
rendonoimpossibileilsuperamentodellacrisideidebitisovrani.
Conl’avviodell’Unionemonetariaivincoliallapoliticafiscaledefiniti
nel Trattato di Maastricht – indebitamento netto non superiore al 3%
delPilestockdidebitoparial60%delPil–vengonoulteriormenteina‐
spriti con l’approvazione del Patto di stabilità e crescita che impone
che nel medio termine il saldo di bilancio debba essere in pareggio o
comunqueprossimoalpareggio .Questaregola,piùrecentemente,vie‐
neulteriormenterafforzatadalc.d. FiscalCompactcheribadiscecomeil
saldo di bilancio strutturale – ossia al netto dell’andamento del ciclo –
nondebbasuperarelo0,5%delPil,mentreladistanzafralaquotadel
*AlbertoMajocchièprofessorediScienzadelleFinanzepressol’UniversitàdiPaviae
membrodelConsigliodelCsf.
45 ALBERTO MAJOCCHI
debitosulPileil60%deveessereridottadel5%all’anno.Vengonopoi
definite, sempre nel Fiscal Compact, procedure di controllo e sanzioni
perevitarecheleregoleprevistenonvenganoosservate.
Sitrattainsostanzadiapplicareunaspeciedi goldenrulerafforzata
inquantoilsaldodibilanciochedeveesseresostanzialmenteinpareggio
includeanchelaspesaperinvestimenti.Nellateoriaclassicadellafinanza
pubblica la versione più diffusa della golden rule prevede invece che la
spesacorrentedebbaesserefinanziataconilgettitodelleimposte,men‐
trelaspesaperinvestimentipossafinanziarsioconunavanzodelbilan‐
cio corrente o con emissioni di titoli pubblici. La regola del pareggio si
applicaquindialbilanciocorrente,mentreperlaspesadiinvestimentosi
puòricorrereall’indebitamento conalcunivincoliperevitareuneccesso
diindebitamento,comeadesempiolafissazionediunaquotamassimadi
entratetributariechepossonoesseredestinateallacoperturadellespese
legate all’indebitamento . La ragione di questa versione classica della
golden rule appare chiara in quanto si ritiene che la copertura di una
spesa che è destinata a produrre i suoi effetti per un lungo periodo di
tempo–inalcunicasi,sitrattadidecenni–nonpossaavvenireinunsolo
eserciziofinanziarioedebbaesserespalmatasupiùbilanci.Tral’altro,se
gliinvestimentipubblicifavorisconolacrescita,leentrateaumentano e
rendonoquindipossibilecoprireicostidell’investimento.
L’ipotesisottostantelaregoladelpareggiorisalesostanzialmenteal‐
l’equivalenzaricardiana,ossiasipresumecheirisparmiatorisianoper‐
fettamenterazionalieleinformazionisianoperfette.Inquestocaso,un
disavanzo oggi lascia presupporre un aumento delle imposte domani
per finanziare il debito. In conseguenza, il risparmio deve crescere per
farfronteaglionerifuturiesicontraeladomanda.Alcontrario,sesiga‐
rantisceilpareggiodelbilancio,cambianoleaspettativedeirisparmia‐
toriedegliinvestitori,siadomesticicheinternazionali,equindisiridu‐
conoitassidiinteresse,coneffettipositivisulsaldodibilancioperlari‐
duzionedelcostoperilserviziodeldebito.Lerisorsefiscalichevengono
liberate possono essere destinate a finanziare gli investimenti pubblici
che garantiscono un rafforzamento del tasso di crescita dell’economia.
Uncircolovirtuosodiquestogenereinalcunicasisièconcretizzato–ad
esempio, in Svezia e in Finlandia, all’inizio degli anni Novanta –, ma si
trattavadipiccolipaesiconautonomianellagestionedellapoliticamo‐
46 4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE
netariaeconlapossibilitàdiprocedereasvalutazionideltassodicam‐
bio, condizioni queste che certamente non si sono verificate nel caso
dell’Unioneeuropea.
2.LagiustificazionedifondodelFiscalCompactrisalecomunquealcre‐
scente indebitamento degli stati membri dell’Unione europea, che ha
portato alla crisi del debito sovrano. Oggi gli stati dell’eurozona sono
vincolati non soltanto in termini quantitativi, ma hanno perso in larga
misuraanchelasovranitàrelativaallaformazionedelbilancio,chedeve
essere sottoposto a un giudizio preventivo da parte delle istituzioni
dell’eurozona.Selaverificasuccessivadegliimpegniassuntialmomen‐
todellaformazionedelbilancioindicachenonvengonorispettati,lere‐
goleprevedonoanchesanzionie,inultimaistanza,ancheunricorsoalla
Corte di Giustizia Ue. L’avvio di questa Unione budgetaria, fortemente
voluta dalla Germania, rappresenta un passo in avanti verso la costru‐
zionediunaveraepropriaUnionefiscale,maèunpuntodipartenza,e
nonunpuntodiarrivo.E,ineffetti,ilpareggiodibilancioelaprogressi‐
variduzionedellostockdidebitononsonoingradodigarantire,daun
lato,unrilanciodell’economiaeuropeae,d’altrolato,ilrispettodellere‐
goleistituzionalichedevonocaratterizzareunademocraziacompiuta.
Selaripresadell’economia–giustamente–nonpuòpiùfondarsisu
uncrescenteindebitamento,occorrequindivalutare,nellenuovecondi‐
zioni determinate dall’approvazione del Fiscal Compact, in qual modo
siapossibilefarripartirelacrescitanell’areadell’euro,identificando:a ilfattoredinamicochepuòavviareunanuovafasedisviluppo;b lapo‐
liticadautilizzareperattivarlo;c glistrumentifinanziaripercoprirela
spesa. E la risposta più adeguata sembra essere: a la conservazione
dell’ambiente;b lapoliticadiinnovazioneedisviluppotecnologico;c lacarbontax.
Sulprimopuntovièormaiunalargaconvergenzadiopinioni,inclu‐
dendo nella definizione della sostenibilità dello sviluppo non solo gli
aspettiambientali,maancheeconomiciesociali.Ilpuntocentraledella
nuovafasedisvilupposembraesserel’individuazionedifontidienergia
diverse dai combustibili fossili, per far fronte al problema dei cambia‐
menti climatici in primo luogo, ma anche per ridurre la dipendenza
dell’Europadalleimportazionidigasedipetrolioepermettereadispo‐
47 ALBERTO MAJOCCHI
sizione nuove fonti di energia per i paesi economicamente arretrati, in
particolaredelcontinenteafricano.Ilperseguimentodiquestoobiettivo
presupponeunamassaingentediinvestimentipubblici,inprimoluogo
nella ricerca e nell’applicazione dei risultati della ricerca nella produ‐
zionedinuovefontidienergiapulita.
La politica europea deve quindi destinare una quantità crescente di
risorse al finanziamento dell’istruzione superiore, per produrre perso‐
naleconelevatequalitàprofessionali,edellaricercadibaseeapplicata,
peravviarelarealizzazionediunnuovoparadigmanellaproduzionedi
energia che renda compatibile la crescita della produzione con la con‐
servazionedellaqualitàdell’ambiente.Ricercaeinnovazionetecnologi‐
ca devono svilupparsi altresì nell’utilizzo delle nuove fonti di energia
permigliorarelaqualità dellavita,soprattuttonellearee urbane:basti
pensare al problema di creare una mobilità dolce che non produca in‐
quinamentoeliberil’ambientedellecittàdalpesodellacongestione.
Lo strumento per favorire la transizione verso una nuova economia
dellefontidienergiapuliteèla carbontax,ossiaun’impostaeuropeache
colpiscalediversefontisullabasesiadelcontenutoenergetico,sia,eso‐
prattutto,sulla basedelcontenutodi carbonio.Unaprimapartedell’im‐
posta – sull’energia – è destinata a promuovere il risparmio energetico,
mentrelasecondaparte–sulcontenutodicarbonio–scoraggial’usodi
combustibilifossiliefavorisceilricorsoanuovefontidienergiapulita.Un
ulterioreeffettopositivodellacarbontaxèchelapromozionedellenuove
fontidienergiavienerealizzatadirettamenteattraversoilmercatoesen‐
zalanecessitàdiinterventiburocraticichefavoriscanoattraversoincen‐
tivilaproduzionedienergiainizialmentemoltocostosaeincapacequindi
diaffermarsisulmercatosenzauninterventopubblicodisostegno.Conla
carbontaxilprezzodeicombustibilifossiliaumentainmisuraproporzio‐
nale alle esternalità negative provocate dal contenuto di carbonio, ren‐
dendoquindiconvenienteilricorsoafontidienergiaalternative.
3.Per risultare politicamente gestibile, il bilancio europeo dovrà au‐
mentare nel tempo in misura assai contenuta e non dovrà comunque
superare nel medio periodo il 2% del Pil, così come suggerito già nel
1993 dalla commissione di esperti incaricata di studiare il ruolo della
politicafiscaleinun’Unioneeconomicaemonetarianelrapporto Stable
48 4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE
Money –SoundFinances.CommunityPublicFinanceinthePerspective
of EMU. L’aumento delle dimensioni del bilancio europeo deve eviden‐
temente essere accompagnato dalla contrazione dei bilanci degli Stati
membri trasferendo a un livello superiore – sulla base del principio di
sussidiarietà–spese nelsettoredelladifesa,dellapoliticaestera,della
ricercainparticolare chepossonoessererealizzateconmaggioreeffi‐
caciaeconnotevolirisparmifinanziariutilizzandoleeconomiapossibili
conunamaggioreconcentrazionee,quindi,conlarghissimeeconomiedi
scala.Èevidenteche,manmanochecrescanoleesigenzediinvestimenti
dafinanziarealivelloeuropeo,sirafforziparallelamentelanecessitàdi
procedere a una riforma nella struttura del bilancio europeo, in primo
luogoprevedendoilritornoaunsistemadivereeproprierisorsepro‐
prie.Nonèinfattiunaverarisorsaproprialac.d.quartarisorsa,chenon
èaltrocheuncontributonazionaleproporzionalealPilechepotrebbe
esseresostituitadaunasovrimpostaeuropeasulleimpostenazionalisul
reddito – che non verrebbero toccate dalla riforma – versata diretta‐
mente dai cittadini al bilancio europeo in modo tale da garantire una
maggiore trasparenza del prelievo e rafforzare al contempo la respon‐
sabilitàdichiprelevalerisorse.
Unanuovarisorsapotrebbeessereassicurataalbilancioeuropeocon
l’approvazionedellaproposta,avanzatarecentementedallaCommissio‐
ne, di una Direttiva per introdurre una carbon/energytax dal 2013. In
unasituazioneincui,comedetto,piùchiariappaionoormaiirischilega‐
tiaicambiamenticlimaticiesemprepiùurgenteemergelanecessitàdi
sostituirecombustibilifossiliconfontidienergiaalternativa,un’imposta
commisurataanchealcontenutodicarboniodellefontidienergiaappa‐
re uno strumento adeguato per avviare processi virtuosi di energy‐
savingedi fuel‐switching versolefontidienergiarinnovabile,riducen‐
dol’impattonegativosull’ambientedelconsumodienergiaefavorendo
l’introduzione di processi produttivi meno energy‐intensive. In questa
prospettivadiriformadelbilancio,l’introduzionediunatassazionedelle
operazioni finanziarie di natura speculativa potrebbe essere valutata
nell’ottica di garantire anche uno sviluppo più ordinato del sistema fi‐
nanziariointernazionale.Alcontempo,partedelgettitodiquesteforme
di tassazione potrebbe essere destinata al finanziamento della produ‐
zionedibenipubbliciglobali,attraversouncontributoeuropeoperpro‐
49 ALBERTO MAJOCCHI
muovere la costituzione – in accordo con gli Stati Uniti e gli altri paesi
delG20–diunfondomondialeperlosvilupposostenibile.
Nell’ultimafase,finalizzataallacostruzionediunaveraepropriafi‐
nanzafederale,ilbilancio,finanziatoconrisorsepropriedell’Unione,sa‐
rebbegestitodaunTesoroeuropeodinaturafederale,responsabiledel‐
la realizzazione del Piano di sviluppo sostenibile e del coordinamento
dellapoliticaeconomicadeipaesimembri.Inquestomodocrescerebbe
anchel’appetibilitàdeglistrumentididebitoemessidall’Unione,garan‐
titidaprelievicheaffluisconodirettamenteallecassefederali.Unavolta
realizzata questa trasformazione istituzionale, appare quindi del tutto
realisticoprevederel’istituzionediunministroeuropeodelTesoro,un
primofondamentalepilastrodiungovernoeuropeodell’economia.
Ilpianofinalizzatoallacostruzionediunafinanzafederaleeall’istitu‐
zione di un Tesoro europeo dovrebbe essere oggetto di una decisione
delConsiglioeuropeo,chefissidasubitolescadenzedellediversetappe
e,soprattutto,ladatafinalechesegneràl’iniziodelfunzionamentodel‐
l’Unionefiscale.Maunadecisionediquestanatura,perquantorilevante,
nonètuttaviasufficiente.Vièunadifferenzadifondofral’Unionefiscale
el’Unionemonetaria.LaBancacentraleèunorganocostituzionaledicui
ilTrattatodiMaastrichtsanciscel’indipendenza,conilcompito–impor‐
tante,malimitato–digarantirelastabilitàdeiprezziconinterventide‐
cisiinpienaautonomia.IlTesoroèunorganocostituzionaledidiversa
naturainquantoèunprincipiofondamentaledellademocraziache No
TaxationwithoutRepresentation.IlTesoropuòoperareconefficaciaso‐
losehaconsensoedevequindiesseresoggettoalcontrollodemocratico
delParlamentoeagirenelquadrodiungovernochesiarappresentativo
della volontà popolare. La decisione di procedere alla costruzione di
un’Unione fiscale, con un Tesoro e una finanza federale, deve essere
dunqueaccompagnatadaunacontestualedecisionechefissiladataper
l’avviodellaFederazionecompiuta,checontempliinprospettivaanche
unapoliticaesteraedellasicurezzaeuropea.
4.Indefinitiva,l’avviodiunPianoeuropeodisvilupposostenibiledeve
essere inserito in un progetto che preveda l’evoluzione per tappe dal‐
l’Unione monetaria a una vera Unione economica e fiscale, che dovrà
sfociare successivamente in una Federazione compiuta. In questa pro‐
50 4. DAL FISCAL COMPACT ALL’UNIONE FISCALE
spettiva,l’approvazionedelFiscalCompactpuòesserevistacomelarea‐
lizzazionedellaprimatappaversol’Unionefiscale,conladefinizionedi
un processo che deve portare al risanamento dei bilanci pubblici dei
paesimembri,inprimoluogodell’eurozona.Mailriequilibriodibilancio
rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente. Il risana‐
mentodeveessereaccompagnato,inunasecondatappa,daunapolitica
che favorisca la crescita, con la definizione di un Piano europeo di svi‐
luppo sostenibile. Il Fiscal Compact ha introdotto nuovi principi per la
governance dell’economia europea, con controllo dei bilanci e dell’an‐
damentomacroeconomicodegliStatimembri,masenzagarantirelosvi‐
luppoeuncontrollodemocraticodellesceltefattealivelloeuropeo.La
definizione del Piano e, soprattutto, la sua realizzazione concreta, ri‐
chiedonounpassoavantisulterrenoistituzionale,conunacooperazio‐
nepiùstrettafralaCommissioneeiTesorinazionali,chesipuòistitu‐
zionalizzare con la creazione di un Istituto fiscale europeo – su linee
analoghe a quanto è stato previsto con l’Istituto monetario europeo in
vistadellacreazionedellaBancacentrale.Laterzafase,infine,devepor‐
tare alla creazione di un Tesoro, responsabile di fronte al Parlamento
europeoealConsiglio,eincaricatodellagestionedellapoliticaeconomi‐
ca e fiscale. Sarebbe così finalmente completata l’Unione economica e
monetaria, con un governo democratico della economia europea, nella
prospettivadiuncompletamentodellafederazioneconilriconoscimen‐
todinuovecompetenzenelsettoredellapoliticaesteraedelladifesa.
Daquesteconsiderazionisipuòtrarreun’osservazioneconclusiva.I
sacrifici imposti per soddisfare le condizioni imposte dal Trattato di
Maastrichtperl’ingressonell’Unionemonetariasonoapparsisostenibili
in vista del conseguimento dei benefici legati all’utilizzo della moneta
unica.Ma,dopounbreveperiododiespansione,èarrivatalacrisifinan‐
ziaria che ha alimentato a sua volta la crisi dei debiti sovrani, costrin‐
gendoigovernideipaesidell’areaeuroaimporrenuovisacrifici.Incon‐
seguenza,l’Europaèvistasemprepiùcomequalcosa,nonsolodiestra‐
neoallavitacomunedeicittadini,maaddiritturacomequalcosadiosti‐
le,cheimponevincoliesacrificisenzagarantireunfuturomiglioreepiù
sicuro. È quindi tempo di cambiare, mettendo in piedi rapidamente, a
partiredall’areadell’eurounpianodisviluppoperrilanciarel’economia
el’occupazioneeuropea.Secambianoleprospettivedicrescitaevengo‐
51 ALBERTO MAJOCCHI
no risolti i problemi legati alla crisi dei debiti sovrani può rinascere la
fiduciadeicittadini,favorendocosìilpassaggioversounosboccofede‐
rale del processo di unificazione europea attraverso la creazione di un
Tesorofederaleresponsabiledellagestionedelbilancioedelcoordina‐
mento della politica economica europea per promuovere uno sviluppo
sostenibile.Siverrebbecosìacreare,dopolamoneta,ilsecondobraccio
di uno Stato federale, in vista del completamento del processo con
l’attribuzioneall’Unionediunpoteredecisionaleanchenelsettoredella
politicaesteraedellasicurezza.Perquantoriguardailperimetroentro
cui è possibile avviare questo processo, il punto di partenza è rappre‐
sentatocertamentedall’areaeuro,dovesièormaimanifestataunasem‐
prepiùcrescenteinterdipendenzaedoveèpossibileprevedereulteriori
sviluppinelladirezionefederale.
Nella situazione attuale, con il permanere di una situazione di crisi
deidebitisovrani,occorreaffermareconchiarezzacheilpuntodecisivo
èessenzialmentepolitico:sitrattaditrasferirealivelloeuropeoilpote‐
re–cheèstatofinoracustoditogelosamentedagliStatimembri–dige‐
stireinautonomialedecisionifondamentalidipoliticaeconomica,com‐
pletando così la costruzione dell’Unione economica e monetaria con la
creazionediunTesorofederaleeconlapossibilitàdigarantireuneffet‐
tivocoordinamentodellepolitichenazionaliattraversounpotere,limi‐
tato ma reale, attribuito al livello europeo di governo. Hic Rhodus, hic
salta.Lacrisideldebitosovranohamostratocheimodestiavanzamenti
istituzionaliottenuticonilTrattatodiLisbonasonodeltuttoinadeguati
e che si tratta oggi di arrivare alla costruzione di uno Stato federale in
Europa, con competenze per ora limitate al settore della gestione del‐
l’economia e della moneta, nel quadro del gruppo di paesi all’interno
dell’Unionedoveilgradodiintegrazioneèmaggiormenteavanzato,ein
particolareall’internodell’areaeuro.
52 5.
Il contributo italiano al Fiscal Compact
e le possibili convergenze
con le posizioni degli altri paesi Ue
Michele Comelli*
Ilpresentescrittosiproponediricostruirequalisonostatileprioritàe
gli obiettivi dell’Italia nella negoziazione del Trattato sulla stabilità, il
coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria il
c.d.FiscalCompact equalisonolepossibiliconvergenzedellaposizione
italianaconquelledialtripaesidell’Unioneeuropea Ue inmateriadi
Unione economica e monetaria Uem e, più in generale, di futuro del‐
l’integrazioneeuropea.
1.PrimadelConsiglioeuropeodel9dicembre2011,nelcorsodelquale
25 paesi dell’Unione europea – tutti con l’eccezione del Regno Unito, a
cuisièaggiuntainunsecondomomentolaRepubblicaCeca–siaccor‐
daronosulTrattatosullastabilità,ilcoordinamentoelagovernancenel‐
l’Unioneeconomicaemonetaria,eranosostanzialmentetreleposizioni
deipaesieuropeisullapossibilitàdisottoscrivereunnuovoTrattato.
* Michele Comelli è responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali Iai e
docente di Diritto dell'Unione europea presso l'Università telematica “Giustino Fortu‐
nato”diBenevento.
53 MICHELE COMELLI
1) Francia e Germania puntavano a una modifica dei Trattati per rafforzare la governance economica e monetaria stabilita a Maastricht e per rendere più credibile l’Ue e l’euro nei confronti dei mercati finanziari internazionali.
2) Il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e quello della Commissione Barroso erano più propensi ad adottare il meccanismo
snello di riforma dei Trattati previsto dal Protocollo n. 12 allegato al
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), relativo alla
procedura per i disavanzi eccessivi, per il quale era necessaria la
decisione unanime in seno al Consiglio dell’Unione.
3) Il Regno Unito chiedeva che ogni riforma dei Trattati fosse accompagnata da una serie di clausole di salvaguardia con riguardo al settore dei servizi finanziari.
La posizione italiana è stata quella di sostenere che il nuovo Trattato si
iscrivesse nel quadro istituzionale dell’Unione europea, puntando comunque ad ottenere un risultato che risultasse convincente per i mercati, anche per non pregiudicare i grandi sforzi compiuti dall’Italia negli ultimi mesi sul fronte del risanamento finanziario.
Sotto la spinta della Germania, seguita dalla Francia, si era finalmente
giunti ad accordarsi sulla necessità di stipulare un Trattato che riaffermasse in particolare le norme di disciplina fiscale già esistenti a livello di
diritto primario. Questo è stato firmato il 2 marzo 2012, alla stregua di
un accordo intergovernativo, al di fuori quindi dell’ordinamento dell’Unione europea, a seguito della posizione negativa di Londra e di Praga. Se l’obiettivo dell’Italia di assicurare l’unitarietà e l’integrità del diritto dell’Unione europea e del suo quadro istituzionale non è stato per il
momento raggiunto, tuttavia l’ultimo articolo del nuovo Trattato, il 16,
prevede che al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del
Trattato vengano prese le misure necessarie per incorporarne il contenuto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Inoltre, l’art. 2 dispone che
le parti contraenti applichino ed interpretino il nuovo Trattato conformemente ai Trattati su cui si fonda l’Unione europea e al diritto
dell’Unione europea.
Per il momento, il nuovo Trattato sembra introdurre una sempre maggiore differenziazione all’interno della governance economica e monetaria dell’Ue. Benché, infatti, siano soprattutto gli Stati che hanno adottato
54
5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT
l’euro ad essereimpegnatidalladisposizionidel Trattato,questo èstato
firmato anche dagli altri paesi dell’Unione, che pure non hanno o non
hannoancora adottatol’euro,conl’eccezionediGranBretagnaeRepub‐
blica Ceca. Nei confronti di tali paesi Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Li‐
tuania, Polonia, Romania, Svezia e Ungheria , il Trattato sarà vincolante,
unavoltacheabbianoadottatol’euro.Inassenzadell’adozionedellamo‐
neta unica, essi possono vincolarsi alle disposizioni del Fiscal Compact
cheintendonoadottare.L’art.14delTrattato,inoltre,stabiliscecheque‐
stoentreràinvigoreilprimogennaio2013,acondizionechedodicipaesi
lacuimonetaèl'euroabbianodepositatoillorostrumentodiratifica.Se
talecondizionesiverificaprimadelgennaio2013,l’entratainvigoredel
FiscalCompactpotràessereanticipata.Sivienecosìacomplicarelageo‐
metriavariabiledellagovernanceeconomicaemonetariadell’Ue:oltreal‐
la divisione tra paesi che hanno adottato l’euro e paesi che non l’hanno
ancora adottato,sivieneacreareancheunadivisionetrapaesichesono
partedelnuovoTrattatoepaesichenonlosono.
Ilsostegnodelgovernoitalianoperunasoluzionechetentidiassicu‐
rareilpiùpossibilel’unitarietàel’integritàdelquadroistituzionaleeu‐
ropeodovrebbequindipassaretramiteilnonsemplicetentativodi“re‐
cuperare”ilRegnoUnito.Nonostantenonsiastatopossibilericondurre
LondraaltavolonegozialedelnuovoTrattato,ilgovernoitalianosièat‐
tivatoneldifficiletentativodievitarechelaseparazionediLondradalla
governanceeconomicaemonetariadell’Uediventisemprepiùprofonda
esipossatrasformareinunafratturapoliticasemprepiùgravecongli
altripaesieuropei.
Un’altra priorità dell’Italia con riferimento al nuovo trattato è stata
quelladievitarel’introduzionedivincolipiùrigidi,soprattuttoconrife‐
rimentoalcriteriodeldebito,rispettoaquelligiàdecisitrail2010edil
2011 nei numerosi vertici europei convocati per fornire delle risposte
alla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’area euro. Questo obiettivo è
stato sostanzialmente raggiunto: secondo l’art. 4 del Trattato, infatti,
quandoilrapportotraildebitoedilprodottointernolordodiunpaese
superailvaloredel60%fissatodall’articolo1delprotocollon.12sulla
procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati europei, la parte
eccedente deve essere ridotta ad un tasso medio di un ventesimo per
anno,comeprevistonell’articolo2delregolamento Ce n.1467/97del
55 MICHELE COMELLI
7luglio1997 ilc.d.“bracciocorrettivo”delPattodistabilitàecrescita ,
modificatodaultimodalregolamento Ue n.1177/2011dell’8novem‐
bre2011 cheèunodeiseiattichecostituisconoilc.d. six‐pack,entrato
invigoreil13dicembre2011 .L’inserimentodellaproceduraperlari‐
duzionedelvaloredeldebitopubblicoera,dunque,giàstataprevistain
questitermini.Tuttavia,larigiditàdellariduzioneèstataoggettodidi‐
battito in Italia, perché rischierebbe di pregiudicare la capacità del go‐
vernodiporreinesserepoliticheperlacrescita.Occorrecomunquean‐
checonsiderareche,infasenegoziale,ilgovernoitalianoèriuscitoafar
sì che il rinvio all’art. 2 del regolamento Ce del 1997, come modificato
dalregolamentoUen.1177/2011fosseintegrale,enonriferitosoload
alcunesueparti.Ciòèimportanteperchéhapermessochenellavaluta‐
zionesulpercorsodiriduzionedell’eccedenzadidebitofosseroconside‐
ratituttiifattorisignificativiindicatineirestantiparagrafidellostesso
articolo,ecioè,adesempio:1 laposizioneinterminidirisparminetti
delsettoreprivato,unpuntosucuisial’attualesiailprecedentegover‐
noitalianohannoinsistitoinmanieraparticolare;2 illivellodelsaldo
primario;3 l’attuazionedipolitichenelcontestodiunastrategiadicre‐
scita comune dell’Unione; 4 l’attuazione di riforme delle pensioni che
promuovano la sostenibilità a lungo termine senza aumentare i rischi
perlaposizionedibilancioamediotermine.
Perquantoriguardaunaltropuntoimportante,sucuisial’attualesiail
precedenteesecutivosieranoadoperati,cioèlamutualizzazionedeldebi‐
to tramite l’emissione degli eurobond, bisogna considerare che il tema
nonerastatainseritotralequestionicheilnuovotrattatoavrebbedovuto
affrontare,acausadell’opposizionedivaripaesi,edellaGermania inpri‐
mis. Su questa proposta, il nuovo trattato non va oltre la formulazione
dell’art.6,chesilimitaadireche“alfinedicoordinaremeglioleemissioni
di debito nazionale previste, le parti contraenti comunicano ex ante al
Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi
pianidiemissionedeldebitopubblico”.Nonvienefatto,dunque,alcunri‐
ferimento alle proposte ventilate in materia dalla Commissione europea
nelLibroverdedel23novembre2011,conl’esclusionedelpreambolo1.
1 Tuttavia, in occasione del vertice Ue del 23 maggio 2012, l’Italia, insieme con la
maggioranza dei paesi dell’Ue, è riuscita a mettere sul tavolo della discussione il tema
56 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT
2.Perquantoriguardalaposizionedell’Italiarispettoaglialtripartner
europei,èemersalanecessitàperilnostropaeseditrovarenuoviinter‐
locutoripoliticitraigrandipaesidell’Unione,anchealfinedicontrobi‐
lanciarel’eccessivopesodiGermaniaeFrancia,esoprattutto dellapri‐
ma. Deve essere letta anche in quest’ottica l’enfasi posta dall’esecutivo
italianosultentativodi“recuperare”ilRegnoUnitoedifarsìchepossa
diventare parte del nuovo trattato. Il no al nuovo Trattato da parte di
Cameronhacertocreatoqualchemalumoreall’internodelpartitolibe‐
ral‐democratico guidato da Nick Clegg, ma nel complesso riflette bene
l’impostazione euroscettica di Downing Street. All’interno del partito
conservatore, inoltre, sono in molti a chiedere che il Regno Unito rine‐
gozi i termini della propria appartenenza all’Unione europea. Tuttavia,
l’opposizione laburista guidata da Ed Miliband, ritiene che gli interessi
britannici, come quelli del settore finanziario che ha il suo centro pro‐
pulsore nella City di Londra, sarebbero stati meglio salvaguardati se il
governo inglese fosse rimasto al tavolo negoziale. In sostanza, la posi‐
zionedelRegnoUnitopotrebbecambiareseilaburistivincesseroleele‐
zionipoliticheprevistenel2015,manonconl’attualeesecutivo.
IltentativodiRomadirilanciareilrapportoconLondranonsarebbe
daleggeretantocomeunapartnershipstrategica,bensìcomeunamos‐
satattica:iduepaesi,infatti,condividonol’ideacheperfareuscirel’Ue
el’eurodallagravecrisisianecessarioaffiancarelenormevolteadas‐
sicurareladisciplinafiscaleconmisurefinalizzateapromuoverelacre‐
scitael’occupazione,inparticolarmodoattraversounrilanciodell’inte‐
grazione economia europea con il completamento del mercato unico.
Taleobiettivo,sucuil’Italiaedaltripaesihannoinsistitoinsededine‐
goziazionedelTrattato,èmenzionatoall’art.1,checitaqualitraguardi
delnuovoaccordosiailcoordinamentodellepoliticheeconomichede‐
gliStatidell’Ue,siailmiglioramentodella governancedellazonaeuro,
sostenendoilconseguimentodegliobiettividell'Ueinmateriadicresci‐
tasostenibile,occupazione,competitivitàecoesionesociale.Ilforteac‐
cento posto dal governo italiano sulla crescita e sull’occupazione, da
deglieurobond,sucuisiècontinuatoadiscutereanchealverticedel28giugno,anchese
nonsonostatepresedecisionisuquestopunto,stantel’opposizionedeipaesi“rigoristi”
guidatidallaGermania.Cfr.infrapar.2.
57 MICHELE COMELLI
realizzare anche tramite il rilancio del mercato unico si spiega anche
con la posizione del Presidente del Consiglio Mario Monti, da sempre
convintosostenitoredelmercatointerno,dicuièstatoancheCommis‐
sarioeuropeo,dal1994al1999.Lanecessitàdirafforzarelacrescitae
l’occupazione in Europa, partendo dal completamento e rilancio del
mercatounico,èstataribaditainunaletteracongiuntadel20febbraio,
sottoscritta da dodici Primi ministri di paesi dell’Ue, tra cui per
l’appunto Mario Monti ed il britannico David Cameron. Alcuni degli
obiettivi proposti in questa lettera, che successivamente ha raccolto
nuoveadesionitraicapidigovernodeipaesiUe,finoadarrivareadi‐
ciottofirme,sonostatiripropostinelleConclusionidelConsiglioeuro‐
peodell’1‐2marzo2012.Inparticolare,ilgovernoitalianoavevasoste‐
nutoiseguentiobiettivi:
٠Completamentodelmercato,apartiredalsettoredeiservizi;
٠Creazionediunmercatointernodell’energiaentroil2014erapporto
dellaCommissionealConsiglioeuropeodogiugno2012pervalutare
ilgradodiliberalizzazioneedintegrazionedelmercatodell’energia;
٠Completamentodelmercatounicodigitaleentroil2015;
٠Riduzionedelpesodellanormativaeuropea,anchealfinediridurre
alminimoglioneriamministrativichependonosullemicroimprese;
٠Creazionedell’Areaeuropeadellaricercaentroil2014;
٠Rapidocompletamentodellariformadellaregolamentazionedelset‐
torefinanziario;
٠Necessitàdiassicurareilflussodicreditodallebancheall’economia
reale;
٠Adozionedimisurealivellonazionalepergarantirelapartecipazione
almercatodellavorodigiovani,donneelavoratorianziani;
٠Rafforzamentodelriconoscimentoreciprocodelle qualificheprofes‐
sionali,riduzionedelnumerodelleprofessioniregolamentateedeli‐
minazionedellebarriereregolamentariingiustificate.
Dopocheperalcunimesil’attenzionedelgovernoMontisieraconcen‐
trata sul riacquisto della credibilità internazionale e sul recupero del‐
l’immagine del paese, da perseguire in particolare modo attraverso il
riassestamento dei conti pubblici, oggi la crescita e l’occupazione sono
apparsiincimaall’agendadell’esecutivo.Lapoliticatuttaimprontataal
58 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT
rigoreedalladisciplinafiscalerischiainfattidiavereunaltocostoeco‐
nomicoesociale,perchépuòcrearerecessione,aggravandolagiàdiffici‐
lesituazionedelpaese,doveladisoccupazioneèsalitaalivellichenonsi
vedevanodaparecchianniemoltefamiglieedimpresestannovivendo
situazioniparticolarmentedifficili.Alcunedellemisurechedovrebbero
favorirelacrescitael’occupazioneechel’Italiahapremutoaffinchéfos‐
seroinseritenelleConclusionidelConsiglioeuropeodimarzoincontra‐
noperaltrofortiostacolipoliticiesociali,acominciaredallariformache
vorrebbe porre fine all’anomalia tutta italiana del mercato del lavoro
duale,divisotracittadinigarantitiecittadinisenzaalcunagaranzia.Trai
diciottofirmataridellaletterasullacrescitasitrovanosoprattuttopaesi
nordiciedell’Europacentro‐orientale,coniqualidifficilmentel’Italiaè
riuscitaaformaredellealleanze adhocnelrecentepassato.Tuttavia,è
presente anche il nuovo Primo Ministro spagnolo, il popolare Mariano
Rajoy,insediatosiallaguidadelgovernoallafinedel2011.Ineffetti,la
Spagnaèunodeiprincipalipaesisucuil’Italiadevepuntarepercostrui‐
re delle alleanze in Europa per controbilanciare la linea della Merkel,
tuttaincentratasullarichiestaaipaesimediterraneidirispettareladi‐
sciplinafiscaleediintrodurreleriforme.Nonostanteall’inizio,ilnuovo
inquilino insediatosi alla Moncloa sembrava aver sposato con convin‐
zionelalineadelrigoreedell’austerità,inunsecondotempoavevadi‐
chiaratochelaSpagnaavrebberivistoalrialzol’obiettivodellariduzio‐
ne del deficit per il 2012, tenendo comunque fermo l’obiettivo fissato
peril2013.Ineffetti,laconvergenzadiRomaeMadridsullarichiestadi
Montidelc.d.“scudoantispread”alConsiglioeuropeodel28‐29giugno,
èunaconfermadellanecessitàcheic.d.“paesidebitori”presentinopo‐
sizionicomuni.
Benchénonrientrinelgruppodei“paesidebitori”,unaltropossibile
partner dell’Italia è la Francia, guidata dal nuovo Presidente socialista
FraçoisHollande,uscitovincitoredalleelezionitenutesiil22aprilee6
maggio2012.Comesièvistofindaiprimigiornidelsuoinsediamentoe
poi,piùchiaramenteinoccasionedeiprimiverticicuihapartecipato,e
segnatamenteilverticeUedel28‐29giugno2012,èemersochiaramen‐
tecomeilneo‐PresidenteHollandeabbiaunalineamenorigidarispetto
alladisciplinafiscaleeguardiconocchiocriticoallamanieraincuiilduo
franco‐tedesco,dominatodallaGermania,hagestitolarispostaallacrisi
59 MICHELE COMELLI
dell’euro negli ultimi due anni. In discontinuità rispetto alle posizioni
tenute dal suo predecessore Nicolas Sarkozy, Hollande si è progressi‐
vamentesmarcatodalleposizionidiAngelaMerkel,persostenerelane‐
cessitàdirilanciareunapoliticaeuropeadellacrescitatramitenuoviin‐
vestimenti.Nonèchiarosesullemisurespecificheperrilanciarelacre‐
scitaemergeràunaconvergenzatraRomaeParigi.Infatti,l’approccioli‐
beristadelgovernoitalianosulfrontedelleriformechedovrebberoga‐
rantiremaggiorecrescitaedoccupazionesembraesserepiùinlineacon
quello della Commissione europea che non con quello di Hollande e di
vasti settori del suo partito. Su un altro punto, assolutamente cruciale
perilfuturodell’eurozona,esisteinveceunapienasintoniatraleposi‐
zionidell’ItaliaequelledellaFrancia:lanecessitàdidiscuteresenzapre‐
clusionilapossibilitàdiintrodurreformedimutualizzazionedeldebito,
comeglieurobond.IlverticeUedel23maggio2012havistoiduepaesi
tenereposizionisimilisultema,oggettodidiscussioneanchealvertice
del28‐29giugno.Tuttavia,lanettaopposizionedeipaesirigoristiguida‐
tidallaGermanianonhapermesso chenemmenoinquellacircostanza
siastataadottataunadecisionesuglieurobond.
PerquantoriguardainfineilrapportoconlaGermania,giovaricorda‐
recomeilgovernoMontiabbiadasubitoricevutounabuonaaccoglienza
dapartediAngelaMerkel,chehaapprezzatolacredibilitàdelprimomi‐
nistro italiano e dell’intero esecutivo. Tuttavia, dopo l’iniziale luna di
mieleconl’opinionepubblicaelaforteriduzionedellospreadtraititoli
italianiequellitedeschi,gliultimimesisonostaticaratterizzatidadiffi‐
coltà politiche ed economico‐finanziarie per l’Italia e dalla risalita dello
spread.Ladifficileposizionedell’Italia,specieseparagonataaquelladel‐
laGermania,rischianonsolodiaccrescereledivergenzetraiduepaesi
sullarispostaalproblemadeidebitisovraninellazonaeuro,adesempio
inmeritoallapossibilitàdiricorrereomenoaglieurobond.Ildivariotrai
duepaesirischiainfattidiessereparadigmaticodiunpiùampiodivario
tra“paesicreditori”e“paesidebitori”,perlopiùnordecentro‐europeii
primi,perlopiùmediterraneiisecondi.Iduegruppidipaesinonsica‐
ratterizzanosolamenteperundiversomododiguardareallepossibiliso‐
luzioni alla crisi, ma hanno una differente narrativa della crisi stessa e
dellecausechel’hannooriginata.LostessoPresidentedelConsiglioita‐
lianohainpiùdiun’occasionericordatocomeancheBerlinodebbafare
60 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT
lasuaparteemostraresolidarietàneiconfrontideipaesic.d.debitori.Al‐
trimenti,ilrischioèquellodiuncontraccolponelsostegnodell’opinione
pubblicadeivaripaesieuropeiedell’Italiainparticolareversol’Unione
europeaeversolastessaGermania.Soprattutto,inoccasionedelvertice
del28‐29giugnol’ItaliahaimpostoallaGermaniaedaglialtripaesirigo‐
ristil’adozionedelc.d.scudoanti‐spread,ottenendounimportantesuc‐
cessopoliticoediplomatico,salutatoforseconeccessivoentusiasmodel‐
lastampaitaliana.Sidovrà,infatti,attendereladecisionerelativaallasua
attuazionedapartedell’Eurogruppo,riunitoalivellodiMinistridellefi‐
nanze,previstaperil9luglio.
Conclusioni
Il contributo italiano al Fiscal Compact è stato nel senso di approvare
subito un trattato che potesse dare ai mercati il segnale di una svolta
positiva e convincente, anche per non vanificare i molti sforzi che la
stessogovernoitalianoavevaprofusonelcorsodegliultimimesi.Tutta‐
via, un accordo a ventisette nel quadro dell’ordinamento giuridico co‐
munitario,fortementeauspicatodall’Italia,nonèstatopossibile,acausa
del rifiuto di Londra, e poi anche di Praga, di firmare l’accordo. L’Italia
hacercatodirecuperareilRegnoUnito,mafinoral’iniziativanonèstata
coronatadalsuccesso.Peraltro,ilrapportoconLondrasièrecentemen‐
te rafforzato per una comune visione liberalista sulle modalità per so‐
stenere la crescita, indispensabile complemento del rigore fiscale, nel
traghettare l’Unione europea ed i suoi paesi membri fuori dalla dram‐
maticacrisiincuiversano.Tuttavia,sesusingolidossierl’asseconLon‐
drapuòrivelarsiutileedimportante,ingeneralenonloèperlapolitica
europea, perché Londra ha una visione pragmatica e strumentale
dell’integrazione europea, spesso ai confini con un deciso scetticismo,
propugnato in particolare dal partito conservatore del primo ministro
Cameron.
Ilquadrodegliequilibripoliticiinsenoall’Unioneeuropeaèdecisa‐
mentemiglioratoperl’ItaliainseguitoallavittoriadiFrançoisHollande
alleelezioni presidenzialiinFrancia.Ilneopresidente, adifferenzadel
predecessore Nicolas Sarkozy, si sta facendo portavoce di una politica
61 MICHELE COMELLI
europeaperlacrescitaedintendeinserireglieurobondnell’agendaeu‐
ropea.Benchélemisurespecificheindividuateperrealizzarelacrescita
non necessariamente coincidano, è chiaro che su crescita ed eurobond
Roma e Parigi sono in piena sintonia. Come si è visto in occasione del
verticedel28‐29giugno,questoriallineamento,suposizionisucuicon‐
verge anche la Spagna, rende molto più isolata la posizione della Ger‐
mania, che in precedenza poteva contare su una solida sponda oltre il
RenoemarcaladivergenzatraRomaeBerlino.Taledivergenzarischia
di diventare più netta con l’accrescere delle difficoltà politiche ed eco‐
nomichedell’Italia,riapparsenellaprimavera2012,dopouninizialere‐
cupero, accolto molto positivamente dai partner europei, in primis la
stessaGermania,edai mercati finanziari.Inoltre,questadivergenzari‐
schia di essere paradigmatica di una più generale divisione intra‐
europea, quella tra “paesi creditori” e “paesi debitori2. Mentre i primi
hannoicontipubbliciabbastanzainordine,isecondisoffronodialtide‐
bitipubblici,conconseguentedifficoltàarifinanziarsiatassiaccettabili
suimercatiinternazionali.Daquiderivaancheunasostanzialedifferen‐
za nel considerare le cause ed i possibili rimedi alla crisi dei debiti so‐
vranideipaesidell’eurozona.Inoltre,taledistinzione,chegrossomodo
coincideconquellatrapaesidell’Europasettentrionaleecentraleepae‐
sidell’Europamediterranea,.rischiaasuavoltadiinficiarel’importante
principiodell’uguaglianzatraidiversistatimembri,cuièlegatoilpro‐
blemadellalegittimitàdemocraticadell’Ueedellesuedecisioni.Ilpro‐
blema della legittimità democratica delle decisioni dell’Ue, soprattutto
nelcontestodellacrisi,cheimponel’adozionerapidadimisure,èstato
ricordatodallostessoMonti,autore,insiemeconl’eurodeputatafrance‐
seSylvieGoulard,diunaletterascrittaadiversiquotidianieuropei.
LasoluzioneacuiguardagiustamenteilPresidentedelConsiglioita‐
liano è quella di un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo,
piuttosto che dei singoli parlamenti nazionali, che hanno poteri molto
diversitradiloroechemancanodellavisioned’insiemecheinvecepuò
2Sulladistinzionetrac.d.“paesicreditori”e“paesidebitori”vediM.Comelli, TheIm‐
age of Crisis‐Ridden Europe and the Division Between Creditor and Debtor Countries:
TheCaseofItaly,IAIWorkingPapers12|17,June2012,http://www.iai.it/pdf/DocIAI/
iaiwp1217.pdf.
62 5. IL CONTRIBUTO ITALIANO AL FISCAL COMPACT
vantarel’assembleadiStrasburgo.Èpropriosuquestotemachel’Italia,
tradizionalmentesensibilesuquestamateriaeattivanelproporresolu‐
zioni progetto Spinelli del 1984, contributo dell’Italia per la decisione
dell’elezionedirettadelParlamentoeuropeonel1979 potrebbefornire
unimportantecontributo.L’esigenzadirenderepiùtrasparentiledeci‐
sioni europee è una questione estremamente importante, soprattutto
perchéicittadinieuropeisonosemprepiùrestiiadareilloroc.d.“per‐
missive consensus” alle decisioni europee, anche perché spesso queste
decisioni significano maggior rigore budgetario e quindi sacrifici eco‐
nomici.Inparticolare,sonosemprepiùrestiiasostenerel’integrazione
europea,sepercepisconochealsuointernoilprincipiodell’uguaglianza
degli Stati membri non viene più rispettato e se alcune delle decisioni
piùsoffertesembranonascerepiùdallavolontàdelpaese/deipaesipiù
forti economicamente e politicamente che dall’Unione nel suo insieme.
Inoltre, un rafforzamento del controllo democratico e del Parlamento
europeo,nonchédell’integrazionesovranazionale,inluogodiquellain‐
tergovernativa,sarebberopiùinlineaconletradizionalipreferenzeegli
interessidell’Italianelcontestodell’integrazioneeuropea.
63 Allegati
65 ALLEGATI
TRATTATOSULLASTABILITÀ,SULCOORDINAMENTOESULLAGOVER‐
NANCE NELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA IL REGNO DEL
BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA RE‐
PUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI
CIPRO,LAREPUBBLICADILETTONIA,LAREPUBBLICADILITUANIA,IL
GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI
PAESIBASSI,LAREPUBBLICAD’AUSTRIA,LAREPUBBLICADIPOLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLO‐
VENIA,LAREPUBBLICASLOVACCA,LAREPUBBLICADIFINLANDIAEIL
REGNODISVEZIA.
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI
DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUB‐
BLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO
DISPAGNA,LAREPUBBLICAFRANCESE,LAREPUBBLICAITALIANA,LA
REPUBBLICADICIPRO,LAREPUBBLICADILETTONIA,LAREPUBBLICA
DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA, MAL‐
TA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA RE‐
PUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LAREPUBBLICADISLOVENIA,LAREPUBBLICASLOVACCA,LAREPUB‐
BLICADIFINLANDIAEILREGNODISVEZIA,
inprosieguodenominati“particontraenti”,
CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualità di Stati membri dell’Unione
europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di
interessecomune,
DESIDEROSIdifavorirelecondizioniperunamaggiorecrescitaecono‐
micanell’Unioneeuropeae,atalescopo,disviluppareuncoordinamen‐
tosemprepiùstrettodellepoliticheeconomichedellazonaeuro,
TENENDO PRESENTE che la necessità di mantenere finanze pubbliche
saneesostenibiliedievitaredisavanzipubblicieccessivièperigoverni
difondamentaleimportanzaalfinedisalvaguardarelastabilitàditutta
lazonaeuroerichiedequindil’introduzionediregolespecifiche,tracui
66 ALLEGATI
una “regola del pareggio di bilancio” e un meccanismo automatico per
l’adozionedimisurecorrettive,
CONSAPEVOLIdellanecessitàdigarantirecheillorodisavanzopubblico
nonsuperiil3%delprodottointernolordoaiprezzidimercatoecheil
loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale
percentuale,
RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri
dell’Unioneeuropea,devonoastenersidaqualsiasimisuracherischidi
mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione nel qua‐
drodell’unioneeconomica,inparticolarelapraticadiaccumularedebito
aldifuorideicontidellapubblicaamministrazione
TENENDOPRESENTEcheil9dicembre2011icapidiStatoodigoverno
degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare
l’architettura dell’unione economica e monetaria, partendo dai trattati
sucuisifondal’Unioneeuropeaeagevolandol’attuazionedellemisure
adottateanormadegliarticoli121,126e136deltrattatosulfunziona‐
mentodell’Unioneeuropea,
TENENDOPRESENTEchel’obiettivodeicapidiStatoodigovernodegli
StatimembridellazonaeuroedialtriStatimembridell’Unioneeuropea
èintegrarequantoprimaledisposizionidelpresentetrattatoneitrattati
sucuisifondal’Unioneeuropea,
ACCOGLIENDO favorevolmente le proposte legislative per la zona euro
avanzate il 23 novembre 2011 dalla Commissione europea nell’ambito
dei trattati su cui si fonda l’Unione europea, relative al rafforzamento
dellasorveglianzaeconomicaedibilanciodegliStatimembrichesitro‐
vanoorischianoditrovarsiingravidifficoltàperquantoriguardalaloro
stabilitàfinanziariaeadisposizionicomuniperilmonitoraggioelava‐
lutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione
dei disavanzi eccessivi negli Stati membri, e RILEVANDO l’intenzione
della Commissione europea di presentare ulteriori proposte legislative
perlazonaeuroriguardanti,inparticolare,lacomunicazioneexantedei
pianidiemissionedeldebito,programmidipartenariatoeconomicoche
illustrinoneldettaglioleriformestrutturalidegliStatimembrisoggetti
aproceduraperidisavanzieccessivieilcoordinamentodellegrandiri‐
formedipoliticaeconomicaprevistedagliStatimembri,
67 ALLEGATI
MANIFESTANDOlapropriadisponibilitàasostenerelepropostechela
Commissione europea presenti per rafforzare ulteriormente il patto di
stabilità e crescita introducendo, per gli Stati membri la cui moneta è
l’euro,unnuovointervallopergliobiettividimediotermineinlineacon
ilimitistabilitinelpresentetrattato,
RILEVANDOche,nelriesaminareemonitoraregliimpegnidibilancioa
normadelpresentetrattato,laCommissione europea agirà nell’ambito
dellesuecompetenze,secondoildispostodeltrattatosulfunzionamen‐
todell’Unioneeuropea,inparticolaredegliarticoli121,126e136,
OSSERVANDOinparticolareche,inrelazioneall’applicazionedella“re‐
goladelpareggiodibilancio”enunciataall’articolo3delpresentetratta‐
to, tale monitoraggio sarà eseguito fissando, per ciascuna parte con‐
traente, obiettivi di medio termine specifici per paese e calendari di
convergenza,asecondadelcaso,
OSSERVANDOchegliobiettividimedioterminedovrebberoesserepe‐
riodicamenteaggiornatisullabasediunmetodoconcordato,icuiprin‐
cipali parametri devono a loro volta essere periodicamente rivisti, in
mododarispecchiareadeguatamenteirischidellepassivitàespliciteed
impliciteperlefinanzepubbliche,inlineaconlefinalitàdelpattodista‐
bilitàecrescita,
OSSERVANDO che progressi sufficienti verso gli obiettivi di medio ter‐
mine dovrebbero essere valutati globalmente, facendo riferimento al
saldostrutturaleeanalizzandolaspesaalnettodellemisurediscrezio‐
naliinmateriadientrate,inlineaconledisposizionispecificateneldi‐
ritto dell’Unione europea, in particolare dal regolamento Ce n.
1466/97delConsiglio,del7luglio1997,perilrafforzamentodellasor‐
veglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche, come modificato dal rego‐
lamento Ue n.1175/2011delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del
16novembre2011 “pattodistabilitàecrescitarivisto” ,
OSSERVANDOcheilmeccanismodicorrezionedaistituirsiacuradelle
parti contraenti dovrebbe mirare a correggere le deviazioni dall’obiet‐
tivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento, ivi compreso il
loroimpattocumulatosulladinamicadeldebitopubblico,
RILEVANDOchel’osservanzadell’obbligodelleparticontraentidirece‐
pire la “regola del pareggio di bilancio” nei loro ordinamenti giuridici
68 ALLEGATI
nazionali,tramitedisposizionivincolanti,permanentiepreferibilmente
dinaturacostituzionale,dovrebbeesseresoggettaallagiurisdizionedel‐
la Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 273 del
trattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,
RAMMENTANDO che l’articolo 260 del trattato sul funzionamento del‐
l’UnioneeuropeaconferisceallaCortedigiustiziadell’Unioneeuropeail
poteredicomminareilpagamentodiunasommaforfettariaodiunape‐
nalitàalloStatomembrodell’Unioneeuropeachenonsisiaconformatoa
unasentenzadaessapronunciataeRAMMENTANDOchelaCommissio‐
neeuropeahastabilitocriteriperdeterminareilpagamentodellasom‐
maforfettariaodellapenalitàdacomminarenelquadroditalearticolo,
RAMMENTANDO che è necessario agevolare l’adozione di misure nel
quadrodellaproceduraperidisavanzieccessividell’Unioneeuropeain
relazioneagliStatimembrilacuimonetaèl’euroeilcuirapportoprevi‐
stooeffettivotraildisavanzopubblicoeilprodottointernolordosupe‐
rail3%,rafforzandonelcontempovigorosamentel’obiettivodellapro‐
cedura stessa, ossia sollecitare e, all’occorrenza, costringere uno Stato
membroaridurrel’eventualedisavanzoconstatato,
RAMMENTANDO l’obbligo delle parti contraenti il cui debito pubblico
superailvalorediriferimentodel60%diridurloaunritmomediodiun
ventesimoall’annocomeparametrodiriferimento,
TENENDO PRESENTE la necessità di rispettare, nell’attuazione del pre‐
sentetrattato,ilruolospecificodellepartisociali,qualericonosciutonel‐
lalegislazioneoneiregiminazionalidiciascunadelleparticontraenti,
SOTTOLINEANDO che nessuna disposizione del presente trattato deve
essereinterpretatainmododaalterareinalcunamanieralecondizioni
dipoliticaeconomicaallequalièstataconcessaassistenzafinanziariaa
unapartecontraentenell’ambitodiunprogrammadistabilizzazionecui
partecipanol’Unioneeuropea,isuoiStatimembrioilFondomonetario
internazionale,
OSSERVANDOcheilbuonfunzionamentodell’unioneeconomicaemone‐
taria impone che le parti contraenti si adoperino congiuntamente per
unapoliticaeconomicaincui,basandosisuimeccanismidicoordinamen‐
to delle politiche economiche, quali definiti nei trattati su cui si fonda
l’Unioneeuropea,intraprendonoleazionieadottanolemisurenecessa‐
rieintuttiisettoriessenzialialbuonfunzionamentodellazonaeuro,
69 ALLEGATI
OSSERVANDO,inparticolare,ildesideriodelleparticontraentidiavva‐
lersipiùattivamentedellacooperazionerafforzatadicuiall’articolo20
deltrattatosull’Unioneeuropeaeagliarticolida326a334deltrattato
sul funzionamento dell’Unione europea, senza recare pregiudizio al
mercatointerno,eillorodesideriodiricorrerepienamenteallemisure
specifiche agli Stati membri la cui moneta è l’euro ai sensi dell’articolo
136deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,eaunaproce‐
duraperladiscussioneeilcoordinamentoexantetraleparticontraenti
lacuimonetaèl’eurodituttelegrandiriformedipoliticaeconomicada
loropreviste,aifinidiunavalutazionecomparativadellemiglioriprassi,
RAMMENTANDOcheil26ottobre2011icapidistatoodigovernodegli
stati membri della zona euro hanno convenuto di migliorare la gover‐
nance della zona euro, anche mediante l’organizzazione di almeno due
riunioni del Vertice euro all’anno, da convocarsi, salvo in presenza di
circostanze eccezionali, immediatamente dopo le riunioni del Consiglio
europeooleriunioniacuipartecipinotutteleparticontraentichehan‐
noratificatoilpresentetrattato,
RAMMENTANDOaltresìcheil25marzo2011icapidistatoodigoverno
deglistatimembridellazonaeuroedialtriStatimembridell’Unioneeu‐
ropeahannoapprovatoilpattoeuroplus,cheindividuaipuntiessenzia‐
liperpromuoverelacompetitivitàdellazonaeuro,
SOTTOLINEANDO l’importanza del trattato che istituisce il meccanismo
europeodistabilitàinquantoelementodellastrategiaglobaleperraffor‐
zarel’unioneeconomicaemonetariaeOSSERVANDOchelaconcessione
dell’assistenza finanziaria nell’ambito di nuovi programmi a titolo del
meccanismo europeo di stabilità sarà subordinata, a decorrere dal 1°
marzo2013,allaratificadelpresentetrattatodallapartecontraenteinte‐
ressatae,previascadenzadelperiododirecepimentodicuiall’articolo3,
paragrafo2,delpresentetrattato,alrispettodeirequisitiditalearticolo,
OSSERVANDOcheilRegnodelBelgio,laRepubblicafederalediGerma‐
nia,laRepubblicadiEstonia,l’Irlanda,laRepubblicaellenica,ilRegnodi
Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di
Cipro,ilGranducatodiLussemburgo,Malta,ilRegnodeiPaesiBassi,la
Repubblicad’Austria,laRepubblicaportoghese,laRepubblicadiSlove‐
nia,laRepubblicaslovaccaelaRepubblicadiFinlandiasonoparticon‐
traentilacuimonetaèl’euroeche,inquantotali,sarannovincolatidal
70 ALLEGATI
presente trattato dal primo giorno del mese successivo al deposito del
lorostrumentodiratificaqualorailtrattatosiainvigoreataledata;
OSSERVANDO ALTRESÌ che la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Dani‐
marca,laRepubblicadiLettonia,laRepubblicadiLituania,l’Ungheria,la
Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono parti con‐
traenti che, in quanto Stati membri dell’Unione europea, alla data della
firmadelpresentetrattatohannounaderogaoun’esenzionedallaparte‐
cipazioneallamonetaunicaepossonoesserevincolate,finchétalederoga
oesenzionenonsiaabrogata,solodalledisposizionideititoliIIIeIVdel
presentetrattatodallequalidichiarino,almomentodeldepositodelloro
strumentodiratificaoaunadatasuccessiva,divoleresserevincolate,
HANNOCONVENUTOLEDISPOSIZIONISEGUENTI:
TITOLOI
OGGETTOEAMBITODIAPPLICAZIONE
ARTICOLO1
1. Conilpresentetrattatoleparticontraenti,inqualitàdiStatimembri
dell’Unioneeuropea,convengonodirafforzareilpilastroeconomico
dell’unioneeconomicaemonetariaadottandounaseriediregolein‐
tesearinsaldareladisciplinadibilancioattraversounpattodibilan‐
cio,apotenziareilcoordinamentodelleloropoliticheeconomicheea
migliorarela governance dellazonaeuro,sostenendo in tal modo il
conseguimentodegliobiettividell’Unioneeuropeainmateriadicre‐
scitasostenibile,occupazione,competitivitàecoesionesociale.
2.Ilpresentetrattatosiapplicaintegralmentealleparticontraentila
cuimonetaèl’euro.Essosiapplicaancheallealtreparticontraenti
nellamisuraeallecondizioniprevisteall’articolo14.
TITOLOII
COERENZAERAPPORTOCONILDIRITTODELL’UNIONE
ARTICOLO2
1.Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato
conformementeaitrattatisucuisifondal’Unioneeuropea,inparti‐
71 ALLEGATI
colareall’articolo4,paragrafo3,deltrattatosull’Unioneeuropea,e
aldirittodell’Unioneeuropea,compresoildirittoproceduraleogni‐
qualvoltasiarichiestal’adozionediattididirittoderivato.
2.Ilpresentetrattatosiapplicanellamisuraincuiècompatibileconi
trattatisucuisifondal’Unioneeuropeaeconildirittodell’Unione
europea.Essononpregiudicalacompetenzadell’Unioneinmateria
diunioneeconomica.
TITOLOIII
PATTODIBILANCIO
ARTICOLO3
1.Leparticontraentiapplicanoleregoleenunciatenelpresentepara‐
grafo in aggiunta e fatti salvi i loro obblighi ai sensi del diritto
dell’Unioneeuropea:
a la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una
partecontraenteèinpareggiooinavanzo;
b la regola di cui alla lettera a si considera rispettata se il saldo
strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari al‐
l’obiettivodimedioterminespecificoperilpaese,qualedefinito
nelpattodistabilitàecrescitarivisto,conillimiteinferiorediun
disavanzo strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida con‐
vergenza verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il
quadro temporale per tale convergenza sarà proposto dalla
Commissioneeuropeatenendocontodeirischispecificidelpae‐
se sul piano della sostenibilità. I progressi verso l’obiettivo di
mediotermineeilrispettoditaleobiettivosonovalutatiglobal‐
mente,facendoriferimentoalsaldostrutturaleeanalizzandola
spesaalnettodellemisurediscrezionaliinmateriadientrate,in
lineaconilpattodistabilitàecrescitarivisto;
c le parti contraenti possono deviare temporaneamente dal loro
rispettivo obiettivo di medio termine o dal percorso di avvici‐
namento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come
definitoalparagrafo3,letterab ;
d quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno
72 ALLEGATI
lordoaiprezzidimercatoèsignificativamenteinferioreal60%e
irischisulpianodellasostenibilitàalungoterminedellefinanze
pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l’obiettivo di medio
termine di cui alla lettera b può arrivare fino a un disavanzo
strutturale massimo dell’1,0% del prodotto interno lordo ai
prezzidimercato;
e qualora si constatino deviazioni significative dall’obiettivo di
mediotermineodalpercorsodiavvicinamentoataleobiettivo,è
attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale
meccanismoincludel’obbligodellapartecontraenteinteressata
di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di
tempodefinito.
2.Le regole enunciate al paragrafo 1 producono effetti nel diritto na‐
zionale delle parti contraenti al più tardi un anno dopo l’entrata in
vigoredelpresentetrattatotramitedisposizionivincolantiedinatu‐
rapermanente–preferibilmentecostituzionale–oilcuirispettofe‐
deleèinaltromodorigorosamentegarantitolungotuttoilprocesso
nazionaledibilancio.Leparticontraentiistituisconoalivellonazio‐
naleilmeccanismodicorrezionedicuialparagrafo1,letterae ,sul‐
la base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, ri‐
guardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale
dell’azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circo‐
stanze eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni re‐
sponsabili sul piano nazionale per il controllo dell’osservanza delle
regoleenunciatealparagrafo1.Talemeccanismodicorrezionedeve
rispettareappienoleprerogativedeiparlamentinazionali.
3.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cuiall’ar‐
ticolo2delprotocollo n.12 sullaproceduraperidisavanziecces‐
sivi,allegatoaitrattatidell’Unioneeuropea.
Ai fini del presente articolo si applicano altresì le definizioni se‐
guenti:
a per“saldostrutturaleannuodellapubblicaamministrazione”si
intendeilsaldoannuocorrettoperilcicloalnettodimisureuna
tantumetemporanee;
b per“circostanzeeccezionali”siintendonoeventiinconsuetinon
soggetti al controllo della parte contraente interessata che ab‐
73 ALLEGATI
biano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della
pubblica amministrazione oppure periodi di grave recessione
economicaaisensidelpattodistabilitàecrescitarivisto,purché
ladeviazionetemporaneadellapartecontraenteinteressatanon
compromettalasostenibilitàdelbilancioamediotermine.
ARTICOLO4
Quandoilrapportotraildebitopubblicoeilprodottointerno lordodi
una parte contraente supera il valore di riferimento del 60% di cui
all’articolo1delprotocollo n.12 sullaproceduraperidisavanziecces‐
sivi,allegatoaitrattatidell’Unioneeuropea,talepartecontraenteopera
unariduzioneaunritmomediodiunventesimoall’annocomeparame‐
tro di riferimento secondo il disposto dell’articolo 2 del regolamento
Ce n.1467/97delConsiglio,del7luglio1997,perl’accelerazioneeil
chiarimentodellemodalitàdiattuazionedellaproceduraperidisavanzi
eccessivi,comemodificatodalregolamento Ue n.1177/2011delCon‐
siglio, dell’8 novembre 2011. L’esistenza di un disavanzo eccessivo do‐
vuto all’inosservanza del criterio del debito sarà decisa in conformità
della procedura di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento
dell’Unioneeuropea.
ARTICOLO5
1.Lapartecontraentechesiasoggettaaproceduraperidisavanziec‐
cessivi ai sensi dei trattati su cui si fonda l’Unione europea predi‐
spone un programma di partenariato economico e di bilancio che
comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali da
definireeattuareperunacorrezioneeffettivaeduraturadelsuodi‐
savanzoeccessivo.Ilcontenutoeilformatoditaliprogrammisono
definiti nel diritto dell’Unione europea. La loro presentazione al
Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea per ap‐
provazioneeilloromonitoraggioavrannoluogonelcontestodelle
proceduredisorveglianzaattualmenteprevistedalpattodistabilità
ecrescita.
2. SpetteràalConsigliodell’UnioneeuropeaeallaCommissioneeuro‐
peamonitorarel’attuazionedelprogrammadipartenariatoecono‐
micoedibilancioedeipianidibilancioannualiadessoconformi.
74 ALLEGATI
ARTICOLO6
Al fine di coordinare meglio le emissioni di debito nazionale previste, le
particontraenticomunicanoexantealConsigliodell’Unioneeuropeaealla
Commissioneeuropeairispettivipianidiemissionedeldebitopubblico.
ARTICOLO7
Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda
l’Unioneeuropea,leparticontraentilacuimonetaèl’eurosiimpegnano
asostenereleproposteoleraccomandazionipresentatedallaCommis‐
sioneeuropea,ovequestaritengacheunoStatomembrodell’Unioneeu‐
ropea la cui moneta è l’euro abbia violato il criterio del disavanzo nel
quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi. Tale obbligo non si
applicaquandosiconstatitraleparticontraentilacuimonetaèl’euro
chelamaggioranzaqualificatadiesse,calcolataperanalogiaconleper‐
tinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l’Unione europea, senza
tenerecontodellaposizionedellapartecontraenteinteressata,sioppo‐
nealladecisionepropostaoraccomandata.
ARTICOLO8
1.La Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente
alleparticontraentiunarelazionesulledisposizioniadottatedacia‐
scunadiloroinottemperanzaall’articolo3,paragrafo2.SelaCom‐
missione europea, dopo aver posto la parte contraente interessata
in condizione di presentare osservazioni, conclude nella sua rela‐
zionechetalepartecontraentenonharispettatol’articolo3,para‐
grafo 2, una o più parti contraenti adiranno la Corte di giustizia
dell’Unioneeuropea.UnapartecontraentepuòadirelaCortedigiu‐
stiziaanchequaloraritenga,indipendentementedallarelazionedel‐
laCommissione,cheun’altrapartecontraentenonabbiarispettato
l’articolo3,paragrafo2.Inentrambiicasi,lasentenzadellaCortedi
giustizia è vincolante per le parti del procedimento, le quali pren‐
donoiprovvedimentichel’esecuzionedellasentenzacomportaen‐
troilterminestabilitodallaCortedigiustizia.
2.Lapartecontraenteche,sullabasedellapropriavalutazioneodella
valutazionedellaCommissioneeuropea,ritengacheun’altraparte
contraentenonabbiapresoiprovvedimentichel’esecuzionedella
75 ALLEGATI
sentenzadellaCortedigiustiziadicuialparagrafo1comportapuò
adire la Corte di giustizia e chiedere l’imposizione di sanzioni fi‐
nanziariesecondoicriteristabilitidallaCommissioneeuropeanel
quadrodell’articolo260deltrattatosulfunzionamentodell’Unione
europea. La Corte di giustizia, qualora constati che la parte con‐
traente interessata non si è conformata alla sua sentenza, può
comminarleilpagamentodiunasommaforfettariaodiunapenali‐
tàadeguataallecircostanzeenonsuperioreallo0,1%delsuopro‐
dotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la
cuimonetaèl’eurosonoversatealmeccanismoeuropeodistabili‐
tà. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale del‐
l’Unioneeuropea.
3.Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti con‐
traentiaisensidell’articolo273deltrattatosulfunzionamentodel‐
l’Unioneeuropea.
TITOLOIV
COORDINAMENTODELLEPOLITICHEECONOMICHEECONVERGENZA
ARTICOLO9
Basandosisulcoordinamentodellepoliticheeconomiche,qualedefinito
daltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,leparticontraentisi
impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica
chefavoriscailbuonfunzionamentodell’unioneeconomicaemonetaria
e la crescita economica mediante una convergenza e una competitività
rafforzate.Atalfineleparticontraentiintraprendonoleazionieadotta‐
nolemisurenecessarieintuttiisettoriessenzialialbuonfunzionamen‐
todellazonaeuro,perseguendogliobiettividistimolarelacompetitivi‐
tà,promuoverel’occupazione,contribuireulteriormenteallasostenibili‐
tàdellefinanzepubblicheerafforzarelastabilitàfinanziaria.
ARTICOLO10
Conformementealledisposizionideitrattatisucuisifondal’Unioneeu‐
ropea, le parti contraenti sono pronte ad avvalersi attivamente, se op‐
portunoenecessario,dimisurespecificheagliStatimembrilacuimone‐
taèl’euro,comeprevistoall’articolo136deltrattatosulfunzionamento
76 ALLEGATI
dell’Unione europea, e della cooperazione rafforzata, come previsto
all’articolo 20 del trattato sull’Unione europea e agli articoli da 326 a
334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nelle materie
essenzialialbuonfunzionamentodellazonaeuro,senzarecarepregiu‐
dizioalmercatointerno.
ARTICOLO11
Aifinidiunavalutazionecomparativadellemiglioriprassieadoperan‐
dosi per una politica economica più strettamente coordinata, le parti
contraentiassicuranodidiscutere exante e,oveappropriato,coordina‐
re tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono
intraprendere.Atalecoordinamentopartecipanoleistituzionidell’Unio‐
neeuropeainconformitàdeldirittodell’Unioneeuropea.
TITOLOV
GOVERNANCEDELLAZONAEURO
ARTICOLO12
1.I capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui moneta è
l’euro si incontrano informalmente nelle riunioni del Vertice euro,
insiemeconilpresidentedellaCommissioneeuropea.Ilpresidente
dellaBancacentraleeuropeaèinvitatoapartecipareataliriunioni.
Il presidente del Vertice euro è nominato a maggioranza semplice
daicapidiStatoodigovernodelleparticontraentilacuimonetaè
l’euro nello stesso momento in cui il Consiglio europeo elegge il
propriopresidenteeconunmandatodiparidurata.
2.LeriunionidelVerticeeurosonoconvocatequandonecessario,al‐
menoduevolteall’anno,perdiscuterequestioniconnesseallecom‐
petenze specifiche che le parti contraenti la cui moneta è l’euro
condividonoinrelazioneallamonetaunica,altrequestioniconcer‐
nenti la governance della zona euro e le relative regole, e orienta‐
mentistrategiciperlacondottadellepoliticheeconomicheperau‐
mentarelaconvergenzanellazonaeuro.
3.IcapidiStatoodigovernodelleparticontraentichehannoratifica‐
toilpresentetrattatodiversedaquellelacuimonetaèl’europarte‐
cipano alle discussioni delle riunioni del Vertice euro relative alla
77 ALLEGATI
competitivitàperleparticontraenti, allamodificadell’architettura
complessivadellazonaeuroealleregolefondamentalicheadessa
si applicheranno in futuro, nonché, ove opportuno e almeno una
voltaall’anno,adiscussionisuquestionispecifichediattuazionedel
presente trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla gover‐
nancenell’unioneeconomicaemonetaria.
4.IlpresidentedelVerticeeuroassicuralapreparazioneelacontinui‐
tàdelleriunionidelVerticeeuro,instrettacooperazioneconilpre‐
sidentedellaCommissioneeuropea.L’organismoincaricatodipre‐
parareedarseguitoalleriunionidelVerticeeuroèl’Eurogruppoe
a questo fine il suo presidente può essere invitato a partecipare a
taliriunioni.
5.IlpresidentedelParlamentoeuropeopuòessereinvitatoperessere
ascoltato.IlpresidentedelVerticeeuroriferiscealParlamentoeu‐
ropeodopoogniriunionedelVerticeeuro.
6. IlpresidentedelVerticeeurotienestrettamenteinformateleparti
contraenti diverse da quelle la cui moneta è l’euro e gli altri Stati
membri dell’Unione europea dei preparativi e degli esiti delle riu‐
nionidelVerticeeuro.
ARTICOLO13
ComeprevistoaltitoloIIdelprotocollo n.1 sul ruolodeiparlamenti
nazionalinell’Unioneeuropeaallegatoaitrattatidell’Unioneeuropea,il
Parlamentoeuropeoeiparlamentinazionalidelleparticontraentidefi‐
nirannoinsiemel’organizzazioneelapromozionediunaconferenzadei
rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e
deirappresentantidellepertinenticommissionideiparlamentinaziona‐
liaifinidelladiscussionedellepolitichedibilancioedialtre questioni
rientrantinell’ambitodiapplicazionedelpresentetrattato.
TITOLOVI
DISPOSIZIONIGENERALIEFINALI
ARTICOLO14
1.Ilpresentetrattatoèratificatodalleparticontraenticonformemen‐
teallerispettivenormecostituzionali.Glistrumentidiratificasono
78 ALLEGATI
depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione
europea “depositario” .
2.Ilpresentetrattatoentrainvigoreil1°gennaio2013,acondizione
chedodiciparticontraentilacuimonetaèl’euroabbianodeposita‐
toillorostrumentodiratifica,o,seprecedente,ilprimogiornodel
mesesuccessivoaldepositodeldodicesimostrumentodiratificadi
unapartecontraentelacuimonetaèl’euro.
3. Ilpresentetrattatosiapplicadalladatadientratainvigorealleparti
contraentilacuimonetaèl’eurochel’hannoratificato.Essosiapplica
allealtreparticontraentilacuimonetaèl’eurodalprimogiornodel
mesesuccessivoaldepositodellororispettivostrumentodiratifica.
4.Inderogaaiparagrafi3e5,iltitoloVsiapplicadalladatadientrata
invigoredelpresentetrattatoatutteleparticontraentiinteressate.
5.Ilpresentetrattatosiapplicaalleparticontraenticonderoga,quali
definiteall’articolo139,paragrafo1,deltrattatosulfunzionamento
dell’Unioneeuropea,oconesenzione,dicuialprotocollo n.16 su
talune disposizioni relative alla Danimarca allegato ai trattati del‐
l’Unioneeuropea,chehannoratificatoilpresentetrattato,dallada‐
ta di decorrenza degli effetti della decisione di abrogazione di tale
derogaoesenzione,amenochelapartecontraenteinteressatadi‐
chiaricheintendeesserevincolata,intuttooinparte,dalledisposi‐
zionideititoliIIIeIVdelpresentetrattatoprimaditaledata.
ARTICOLO15
Gli Stati membri dell’Unione europea che non siano parti contraenti
possonoaderirealpresentetrattato.Glieffettidell’adesionedecorrono
dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale
informa le altre parti contraenti. Previa autenticazione delle parti con‐
traenti, il testo del presente trattato nella lingua ufficiale dello Stato
membroaderentechesiaaltresìlinguaufficialeelinguadilavorodelle
istituzioni dell’Unione è depositato negli archivi del depositario quale
testoautenticodelpresentetrattato.
ARTICOLO16
Alpiùtardientrocinqueannidalladatadientratainvigoredelpresente
trattato, sulla base di una valutazione dell’esperienza maturata in sede
79 ALLEGATI
diattuazione,sonoadottateinconformitàdeltrattatosull’Unioneeuro‐
peaedeltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropealemisurene‐
cessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell’ordina‐
mentogiuridicodell’Unioneeuropea.
FattoaBruxelles,addìduemarzoduemiladodici
Ilpresentetrattato,redattoinununicoesemplareinlinguabulgara,da‐
nese,estone,finlandese,francese, greca,inglese,irlandese,italiana,let‐
tone,lituana,maltese,neerlandese,polacca,portoghese,rumena,slovac‐
ca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti
ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario, il quale ne
rimetteunacopiacertificataconformeaciascunadelleparticontraenti.
80 ALLEGATI
SCHEDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI E STRUMENTI
ADOTTATIDALL’UNIONEEUROPEAINRISPOSTAALLACRISIDEIDEBITI
SOVRANIDEIPAESIDELL’AREAEURO
acuradiMicheleComelli Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria Mesf è un fondo
provvisoriodi60milionidieuroasostegnodiStatidell’Unioneeuropea
incrisi,adottatodalConsiglioconilregolamento407/20120del9mag‐
gio2010.Labasegiuridicadell’attoistitutivodelMesfèstataindividua‐
tanell’art.122par.2delTrattatosulFunzionamentodell’Unioneeuro‐
pea Tfue , ai sensi del quale il Consiglio può accordare assistenza fi‐
nanziaria a paesi dell’Ue che si trovino in difficoltà o siano seriamente
minacciatidagravidifficoltàacausadicalamitànaturaliodicircostanze
eccezionalichesfuggonoallorocontrollo.L’UnioneèricorsaalMesfper
assistere il Portogallo, con una dotazione di 26,5 milioni di euro e l’Ir‐
landa,conunadotazionedi22milionidieuro.IlMesfèdestinatoades‐
sere sostituto dal Meccanismo europeo di stabilità Mes non appena
questoentreràinvigore.
Fondo europeo di stabilità finanziaria Fesf è un fondo provvisorio di
440milionidieurocreatoasostegnodipaesidell’areaeuro noninvece
a sostegno di tutti i paesi dell’Ue, come il Mesf in crisi, adottato il 9
maggio2010dairappresentantideipaesidell’areaeuro,investeinter‐
governativa,edunquenoncomeorganidelConsiglio.IlFesfèunfondo
istituitotramiteun accordodidirittointernazionale,aldifuoridell’or‐
dinamentocomunitario,chehanecessitatodelleratifichedei paesiche
l’hannosottoscrittoperpoterentrareinvigore.Lostrumentooperativo
delFesfèunasocietàdidirittolussemburghese.
Meccanismoeuropeodistabilità Mes èunfondodiassistenzaperma‐
nente di 750 milioni di euro, creato a sostegno degli Stati Membri
dell’UeedestinatoasuccederesiaalMesfsiaalFesf.IlMes,cheèunen‐
tefinanziariodidirittointernazionale,èstatoistituitotramiteunTratta‐
tointergovernativo,firmatoil2febbraio2012.Lagaranziadell’assisten‐
81 ALLEGATI
zanelquadrodeiprogrammiprevistidalMessaràcondizionata,aparti‐
redal1°marzo2013,allaratificadelFiscalcompactdapartedellaparte
contraenteinteressataeall’adozionedella goldenrule,cioèlatrasposi‐
zionedellaregoladelbilancioinpareggionellelegislazioninazionali.
SixPackèunpacchettodimisure,entratoinvigoreil13dicembre2011,
che apporta modifiche ed integrazioni al Patto di stabilità e crescita del
1997.L’obiettivoditalimisureèilrafforzamentodelcoordinamentoeco‐
nomicoedibilanciodell’Uee,inparticolare,dell’areaeuro.IlSixPacksi
componedi5regolamentiediunadirettiva.DueregolamentidelSixPack
sonodestinatiaisolipaesidell’areaeuro,mentreglialtritreregolamenti
eladirettivariguardanotuttiipaesimembridell’Unioneeuropea.
TwoPacksonoduepropostediregolamentocontenuteinunaComuni‐
cazionedellaCommissioneeuropeadel23novembre2011,ancorainat‐
tesadiessereadottatedalConsiglio.Lemisuresuggeritecomprendono
meccanismi di sorveglianza più stringenti per quanto riguarda gli Stati
membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà, in relazione
allalorostabilitàfinanziarianellazonaeuro,edisposizionicomuniperil
monitoraggioelavalutazionedeidocumentiprogrammaticidibilancio
e per la correzione dei disavanzi eccessivi. Tali proposte sono basate
sull’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e
sono,dunque,relativeaisoliStatidellazonaeuro.
Patto Euro Plus è un accordo sottoscritto da 23 paesi dell’Ue i 17 che
hanno adottato l’euro più Bulgaria, Danimarca, Estonia, Lettonia, Polo‐
niaeRomania ,amarginedelConsiglioeuropeodel24/25marzo2011.
L’obiettivo del Patto Euro Plus è il rafforzamento del coordinamento
dellepoliticheeconomichedegliStatipartecipantielaloroconvergenza
verso più elevati livelli di competitività. Le disposizioni contenute nel‐
l’accordosonoditipoprogrammatico.
Trattatosullastabilità,sulcoordinamentoesulla governancenell’Unione
economicaemonetaria c.d.fiscalcompactopattodibilancio èilTrat‐
tato internazionale firmato il 2 marzo 2012 da 25 paesi membri del‐
l’Unioneeuropea tutti,conl’esclusionediRegnoUnitoeRepubblicaCe‐
82 ALLEGATI
ca . L’obiettivo del Trattato è il rafforzamento del pilastro economico
dell’Unioneeconomicaemonetariatramitel’introduzionediunaseriedi
regolevoltearafforzareladisciplinafiscaleattraversounpattodibilan‐
cio ilc.d.fiscalcompact ,apotenziareilcoordinamentodellepolitiche
economicheeamigliorarelagovernancedellazonaeuro.Inrealtà,ledi‐
sposizioni del Trattato erano già previste a livello di diritto derivato
dell’Ue, ma la Germania ha premuto affinché le misure relative alla di‐
sciplina di bilancio fossero codificate a livello di diritto primario, per
sancirnemaggiormentel’importanzaerendernepiùlungaecomplessa
un’eventualemodifica.Lapartepiùimportantedeltrattatoèsenz’altro
quellarelativaalTitoloIII,artt.3‐8.Inparticolare,l’art.3,par.1,impone
chelaposizionedibilanciodellapubblicaamministrazionediunaparte
contraentedebbaessereinpareggiooinavanzo,consentendodeficitso‐
lotemporaneiesoltantoincasodicicloeconomiconegativooinperio‐
do di gravi crisi e comunque nella misura in cui tale deroga non com‐
promettalasostenibilitàdeldebitodilungoperiodo.Diparticolareim‐
portanzaèlac.d.regoladella goldenrule,dicuiall’art.3par.2,delFi‐
scal Compact, in base alla quale gli Stati firmatari del Trattato si impe‐
gnanoall’inserimentodellaregoladelbilancioinpareggioall’internodi
disposizionilegislativeinternedicaratterevincolanteeaventicarattere
permanente,disposizionichedovrebbero“preferibilmenteavere”natu‐
ra costituzionale. L’inosservanza da parte degli Stati Membri degli ob‐
blighi previsti in tema di disavanzo e in tema di costituzionalizzazione
delpareggiodibilanciodàluogoadun’azionepressolaCortediGiusti‐
ziadell’Unioneeuropea.Anormadell’art.8,questapuòessereaditada
una o più parti contraenti, previo rapporto ad hoc della Commissione
europea,oppuredirettamente.LaCortepuòirrogareunasanzione,che
consistenelpagamentodiunasommaforfetaria,ovverodiunapenalità,
comunque non superiore allo 0,1 per cento del Prodotto interno lordo
Pil delloStatosoccombente.
Il Trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, qualora almeno 12
paesifirmatarilacuimonetaèl’euroabbianodepositatolostrumentodi
ratifica, oppure, se precedente, il primo giorno del mese successivo al
depositodeldodicesimostrumentodiratificadiunodeipaesifirmatari
appartenentiall’eurozona.Perquantoriguardaipaesinonappartenenti
all’areaeurochehannofirmatoilTrattato Bulgaria,Danimarca,Letto‐
83 ALLEGATI
nia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia , possono ratificare,
scegliendodiesserevincolatidalledisposizionirelativeaititoliIII Pat‐
todibilancio eIV coordinamentodellepoliticheeconomicheeconver‐
genza , tramite una dichiarazione in tal senso, da farsi al momento del
depositodellorostrumentodiratificaovveroadunadatasuccessiva.
Infine, va ricordato che il Trattato è stato firmato nel quadro dell’ordi‐
namentointernazionale,aldifuoriquindidaquellocomunitario.L’art.2
affermaperaltrochel’accordosaràapplicatoeinterpretatoinconformi‐
tà con i trattati su cui è fondata l’Unione europea e con il diritto del‐
l’Unioneeuropea,ogniqualvoltal’adozionedellalegislazionesecondaria
siarichiesta.Inoltre,l’art.16disponecheentrocinqueannidall’entrata
invigoredelTrattato,venganoadottatelemisurenecessarieperincor‐
porarneilcontenutonell’ordinamentogiuridicodell’Unioneeuropea.
84 Finito di stampare nel mese di settembre 2012
con tecnologia print on demand
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p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
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