Spesometro: ritorno a regime del «vecchio» elenco clienti

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Spesometro: ritorno a regime del «vecchio» elenco clienti
IVA
Spesometro: ritorno a regime
del «vecchio» elenco clienti-fornitori
di Antonio Veneruso - Pubblicista e fiscalista d’impresa
Il Caso
Il 30 aprile 2012 scade il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco di tutte le
operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nell’anno 2011, sia nei confronti di soggetti passivi del
tributo (cd. business to business) che nei confronti di privati consumatori-finali (cd. business to consumer). Si chiedono chiarimenti in merito, anche in considerazione dei copiosi interventi formulati
dall’Amministrazione in materia, e delle ultime disposizioni di semplificazione fiscale approvate dal
legislatore.
La soluzione
Quale ulteriore strumento per combattere le frodi
fiscali e in particolari all’IVA, il legislatore tributario,
con l’art. 21 del «Decreto Sviluppo 2010» (D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge n. 122/
2010), ha introdotto l’ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, consistente nell’obbligo di comunicare al Fisco, esclusivamente in via telematica, le
operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, rese e ricevute, di
importo:
— pari o superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA,
documentate da fattura;
— pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA, non
documentate da fattura, ma da scontrino/ricevuta
fiscale, come ad esempio quando la controparte è
un privato consumatore-finale ovvero imprenditori e professionisti che intervengono al di fuori dell’esercizio d’impresa o arte o professione.
Non concorrono al raggiungimento della soglia minima gli oneri sostenuti in nome e per conto del
cliente, ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, quali ad
esempio l’imposta di bollo, di registro, e cosı̀ via.
Dalla C.M. 15 febbraio 2011, n. 4/E con la quale sono
stati forniti i primi chiarimenti e dalla più recente
C.M. 30 maggio 2011, n. 24/E, si ricava che tale soglia (3.000 euro a regime e, come vedremo, fino al 31
dicembre 2011) è stata individuata al fine di circo-
scrivere il nuovo adempimento ai soggetti titolari di
partita IVA, con esclusione dei soli contribuenti di
minori dimensioni per i quali gli oneri connessi
all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono
non proporzionati alla pur rilevante finalità della disposizione.
Risvolti operativi
Periodo d’imposta 2010
È da poco spirato il termine ultimo del 2 gennaio
2012, per trasmettere in via telematica l’elenco delle
operazioni rilevanti ai fini dell’IVA che, in sede di
prima applicazione di tale obbligo, sono state limitate
alle sole operazioni pari o superiori a euro 25.000
al netto dell’IVA, documentate soltanto da fatture.
In proposito, è appena il caso di ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 30 maggio 2011, n.
24/E, par. 5, ha precisato che il contribuente che
abbia inviato una comunicazione e debba rettificarla
e/o integrarla, una volta che siano scaduti i termini
ordinari di presentazione (esempio: 2 gennaio 2012
per l’anno 2010 e, a regime, 30 aprile dell’anno successivo), può trasmettere una nuova comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello
previsto per l’invio della comunicazione originaria
(cioè entro 30 giorni), senza essere soggetto all’applicazione di alcuna sanzione.
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Al contrario, scaduto il termine dei «successivi 30
giorni» dalla presentazione dalla comunicazione originaria, è sempre possibile regolarizzare la violazione attraverso l’istituto del cd. ravvedimento operoso,
ex art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 qualora, però, nei
confronti del contribuente non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche, o altre attività di cui abbia avuto formale conoscenza, per tale annualità e tributo.
Detta regolarizzazione è ammessa sia in ipotesi di
omissione della comunicazione stessa che per correggere e/o integrare l’originaria comunicazione risultata errata.
Contenuto della comunicazione telematica
Per ogni operazione attiva e passiva rilevante ai fini
del tributo in rassegna, i contribuenti interessati devono selezionare i seguenti elementi da indicare nella comunicazione:
— l’anno di riferimento;
— la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del
fornitore del bene o del servizio;
— per i soggetti non residenti privi di codice fiscale:
cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e
domicilio fiscale ovvero se diversi dalle persone
fisiche, la denominazione, la ragione sociale e la
ditta, il domicilio fiscale;
— i corrispettivi dovuti dall’acquirente del bene o
servizio ovvero dal cedente o prestatore secondo
le condizioni contrattuali, l’Iva o l’indicazione che
trattasi di operazioni non imponibili o esenti. Per
le operazioni documentate da scontrino/ricevuta
fiscale vanno indicati i corrispettivi comprensivi
del tributo;
— la data dell’operazione e la modalità di pagamento. Per quanto riguarda la data del’operazione, la
C.M. n. 28/E/2011, ha stabilito che, come regola
generale, deve essere indicata quella in cui è avvenuta la registrazione dell’operazione e, soltanto,
in assenza dell’obbligo di registrazione, occorre
indicare la data in cui è stata effettuata l’operazione, determinata a norma dell’art. 6, D.P.R. n.
633/1972.
Casi particolari - Linee guida dall’Amministrazione
finanziaria
Si riportano, nella seguente tabella, in sintesi, i numerosi chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia
delle Entrate, a seguito di specifici quesiti formulati
dalle Associazioni di Categoria.
DOMANDA
RISPOSTA
Agenzia delle Entrate, Comunicato 11 ottobre 2011
Annullamento comunicazione già inviata È possibile annullare singoli file, quindi, tutto il relativo contenuto, ma mai parte di essi
dall’intermediario, relativa a più soggetti
(multipla)
Contratti collegati, stipulati in anni diversi L’importo da comunicare deve essere verificato con il valore complessivo dei contratti
collegati
Contratti collegati nel rapporto Consor- La comunicazione delle operazioni tra Consorzio e consorziati deve essere fatta soltanto
zio/consorziati
qualora il singolo contratto sia superiore a E 3.000, a nulla rilevando il valore dell’eventuale
contratto stipulato dal Committente con il Consorzio che poi ne affida i lavori ai consorziati
Contratti con corrispettivi periodici (ap- Per tali operazioni è possibile, se più agevole per il contribuente, riportarle in autonomi
palto, fornitura, somministrazione, noleg- record di dettaglio anziché accorpare in un solo rigo le varie fatture
gio, locazione, ecc.)
Contribuenti minimi: cessazione dal regi- In caso di cessazione del regime dei minimi in corso d’anno, vige l’obbligo della comunime e decadenza dall’esonero a presenta- cazione per tale periodo solo per ricavi o compensi superiori a E 45.000. Negli altri casi
re la comunicazione
(ricavi < a 45.000), l’obbligo di comunicazione decorre dall’anno successivo
Fatture di acquisto emesse dai contri- Vi è obbligo di comunicazione per il soggetto ricevente, se di importo superiore alla soglia,
buenti minimi
indipendentemente dall’esenzione prevista in capo a chi l’ha emessa
Rilevanza dei corrispettivi SNAI e ASL
Sono soggetti a comunicazione, se di importo superiore alla soglia, poiché tali corrispettivi
sono operazioni rilevanti ai fini Iva
Fatture differite: individuazione della data Per le fatture relative a beni consegnati nell’anno precedente (esempio consegna a dicemdell’operazione
bre fattura gennaio) o emesse in dicembre ma registrate a gennaio, la data da indicare è
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DOMANDA
RISPOSTA
quella di registrazione. Il software di controllo ammette, comunque, l’indicazione delle date
che siano dell’anno in corso o di quello immediatamente precedente
Come già confermato dalla C.M. n. 24/E/2011, devono essere sempre comunicate le operazioni attive e passive di importo pari o superiore alla soglia, che per le fatture emesse su
richiesta del cliente è pari a E 3.000
Ai fini del superamento della soglia, rileva l’intero importo della fattura riepilogativa differita e non quello di ogni singola operazione documentata dal DDT in essa richiamato
Dispensa da adempimenti per operazioni
esenti, ex art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972
(banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.)
Cessioni documentata da fattura differita
con indicazioni di più DDT emessi nei
confronti dello stesso cliente/fornitore
Cessioni gratuite oggetto di autofattura Nel caso di comunicazione di cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria d’impresa oggetto di autofatturazione, nel «campo» codice fiscale della controparte deve essere
indicata la partita Iva del cedente
Fatture cointestate (parcella del notaio; La comunicazione deve riguardare ciascuno degli intestatari ed indicata in distinti record di
acquisto immobile, ecc.)
dettaglio, considerando l’importo totale della fattura. Se per un intestatario il relativo
importo è al di sotto della soglia minima, deve essere indicato come modalità di pagamento «importo frazionato».
Fatture con applicazione dello sconto
L’operazione deve essere comunicata se, al netto dello sconto, risulta superiore alla soglia
minima. Se, invece, si è in presenza di un importo frazionato o corrispettivo periodico
occorre comunicare l’operazione per il valore della somma incassata sempre al netto dello
sconto
Operazione soggette al reverse-charge: Per le operazioni soggette al regime del cd. reverse-charge interno (oro, subappalto in
determinazione della soglia minima
edilizia, cessione fabbricati strumentali), ai fini della comunicazione occorre verificare che
la soglia minima sia pari a E 3.000
Fattura riepilogativa di più operazioni Nel caso di più operazioni di natura diversa riepilogate in un’unica fattura, il cui valore
(cessione di beni e prestazioni di servizi) complessivo supera il limite minimo, la fattura deve essere comunicata per l’importo totale,
non accessorie e non collegate tra loro
indicando come tipologia l’operazione prevalente (la cessione del bene e/o il servizio)
Errata indicazione del codice fiscale del L’immissione in qualsiasi record di un codice fiscale «formalmente errato» determina lo
cliente privato-consumatore
sarto della fornitura, già al momento della preparazione (ndr controllo) del fiscale. Al
contrario, se il codice fiscale è «formalmente corretto», anche se non presente all’Anagrafe
tributaria, non determina lo «scarto» della cd. fornitura
Operazioni con privati: obbligo dal 1º lu- Ai fini del superamento della soglia di E 3.600, rilevano le sole operazioni poste in essere
glio 2011
dal 1º luglio 2011
Note di variazione (in aumento e in dimi- Come già precisato dalla C.M. n. 24/E/2011, la comunicazione deve riguardare operazioni
nuzione)
già «al netto» delle note di variazione. In particolare, l’operazione non deve essere indicata
se per effetto della nota di variazione in diminuzione l’importo fatturato scende al di sotto
del limite minimi (3.000); al contrario deve essere comunicata qualora, pur considerando la
variazione in diminuzione, l’operazione rimane comunque al di sopra di detto limite.
I record di dettaglio n. 4 e n.5, devono essere compilati soltanto per «note di variazione»
relative ad operazioni già comunicate nel precedente anno. L’informazione riguardante il
numero della fattura oggetto di rettifica non è più obbligatoria.
Il contribuente ha la facoltà di comunicare le operazioni anche al netto delle note di
variazione emesse o ricevute nel periodo 1 gennaio - 30 aprile dell’anno successivo a
quello a cui è relativa la comunicazione.
Per le variazioni (in aumento) delle fatture non trasmesse, perché originariamente di importo sotto la soglia minima, occorre comunicare soltanto l’importo della nota di variazione, cosı̀ incrementando il valore dell’operazione originaria
Ricevute fiscali emesse nei confronti di Ai fini della comunicazione di tali operazioni, se di importo rilevante, occorre effettuare lo
soggetti passivi
scorporo dell’imposta per indicare separatamente l’imponibile e l’Iva
Agenzia delle Entrate, Comunicato 22 dicembre 2011
Esclusione per operatori commerciali che Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione riguarda le sole operazioni svolte nel 2010 e
svolgono attività di locazione e/o noleg- per il 2011 fino al 20 novembre, atteso che dal 21 novembre decorre la specifica comunigio
cazione relativa all’attività di locazione e/o noleggio
Soggetti obbligati sia alla comunicazione In tali casi è possibile inviare due comunicazioni separate alla relative scadenze. È però
cd spesometro che a quella relativa all’at- possibile inviare un’unica comunicazione contenente anche i dati dello spesometro alla
scadenza prevista per quella dei contratti di noleggio/locazione
tività di noleggio/locazione
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DOMANDA
RISPOSTA
Sono escluse dalla comunicazione le fatture di acconto e saldo emesse dall’impresa edile per
Contratti di compravendita di immobili: un immobile che formerà oggetto di successiva vendita. La comunicazione scatta qualora le
fatture di acconto
fatture di acconto sono registrate in un anno precedente a quello in cui avviene il saldo
Contratti a corrispettivi periodici con cor- In questa fattispecie, l’obbligo di comunicazione dei dati sussiste soltanto se l’importo dei
rispettivo annuale non determinato (con- corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza
tratto di agenzia, contratto di assistenza
periodica, affidamento di servizi continuativi)
Contratti con corrispettivi periodici (ma- L’obbligo della comunicazione sussiste qualora per ogni anno solare coperto dal contratto
nutenzione periodica, contratti di pulizia) il corrispettivo dovuto supera la soglia minima. Pertanto, l’obbligo di comunicazione deve
relativi a più annualità
essere individuato in base al corrispettivo rapportato a ciascun anno
Contratti di appalto con corrispettivo glo- Per i contratti della specie, molto frequenti nel settore dell’edilizia, l’inclusione nella comubale e fatturazione a «stato di avanza- nicazione deve avvenire, in mancanza della possibilità di individuare il corrispettivo dovuto
mento lavori» (cd. SAL)
per ciascun anno solare, se il corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto supera la
soglia prevista, indipendentemente dalla presenza di SAL
Contratto di fornitura di servizi contabili, In questa ipotesi, si ravvisa la fattispecie di contratti collegati e, pertanto, le relative opeamministrativi e fiscali
razioni sono da comunicare con modalità di pagamento «3», cioè come corrispettivi periodici
Rapporti continuativi tra imprese
Nel caso in esame, cioè frequenti rapporti con lo stesso cliente e/o fornitore con frequente
emissione di un’unica fattura periodica per le operazioni effettuate nello stesso mese, si
rientra nell’ipotesi dei contratti collegati. In tal caso, la comunicazione è da effettuarsi se
l’importo complessivo dei (singoli) contratti risulta non inferiore alla soglia minima (ndr
fermo restando che l’obbligo sussiste in ogni caso, qualora la fattura sia riepilogativa di più
DDT per un importo complessivo superiore alla soglia minima)
In merito, si vedano le successive precisazione dell’Agenzia rese in data 13 gennaio 2012,
sotto riportate
Autoconsumo: destinazione di beni a fi- Le operazioni di autoconsumo formano oggetto di comunicazione, qualora l’importo sia
nalità estranee all’impresa
non inferiore alla soglia di rilevanza
Note di variazione: in aumento e in dimi- Per la compilazione dei record di dettaglio relativi alle note di variazione su operazioni di
nuzione
anni precedenti (ndr le operazioni di uno stesso anno devono, invece, essere indicate già al
netto della variazione come supra evidenziato) - record tipo 4 e tipo 5 -, si tenga presente
quanto segue:
Le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera «C», comportano
sempre una riduzione dell’imponibile e dell’imposta;
Le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera «D», comportano
sempre un aumento dell’imponibile originario o dell’imposta.
In proposito, si ricorda che l’obbligo di comunicazione decorre per la prima volta per le
operazioni poste in essere nel 2010, per cui nel primo anno di comunicazione non sono
attese informazioni distinte per le note di variazione che sarebbero riferite al precedente
anno 2009 in cui la trasmissione non era richiesta (ndr per mancanza della previsione
normativa)
Operazioni fuori campo IVA, ex art. 74, Tali operazioni, poiché avvengono al di fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva, sono
comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (commercio escluse dalla comunicazione, ex art. 21, D.L. n. 78/2010
di Sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, telefonia pubblica, biglietti per il trasporto pubblico)
Operazioni collegate alla raccolta delle Si conferma che i riepiloghi dei compensi attribuiti ai gestori ed esercenti, non soggetti
giocate con apparecchi da gioco, ex com- all’obbligo di fatturazione, se non fatturati non sono da comunicare per il 2010. Si conferma 6, art. 110 TULPS - incassi esenti, ex ma, altresı̀, che per l’anno 2011 tali compensi possono essere comunicati con riferimento al
totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con l’indicazione della modalità pagaart. 10, dei gestori e degli esercenti
mento «3» - come corrispettivi periodici
Operazioni escluse dallo spesometro - art. L’esclusione riguarda anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i
7 D.P.R. n. 605/1973 (già oggetto di co- servizi, per la quasi totalità delle comunicazioni all’A.T., tra le quali, a titolo esemplificativo,
municazione all’Anagrafe Tributaria - A.T.) si ricordano i contratti assicurativi, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di
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DOMANDA
RISPOSTA
locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli Intra riepilogativi degli
acquisti/cessioni di beni e servizi, e altre.
Fanno eccezione, tra le utenze, relativamente al 2010, le utenze telefoniche intestate a
privati, che non sono ancora oggetto di comunicazione all’A.T. e le operazioni relative ai
contratti di leasing e noleggio in qualità utilizzatori, per la natura soggettiva dell’esonero
disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società che
erogano tale tipologia di servizi
Durata dei contrati di noleggio
Sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche i contratti di breve durata, cioè inferiore
al mese solare, indicando nel relativo campo del tacciato il valore 0 (zero)
Comunicazione dei corrispettivi percepiti La comunicazione dei corrispettivi percepiti deve essere fatta con riferimento agli incassi
registrati; per le imprese in contabilità semplificata può essere fatta con riferimento ai
corrispettivi fatturati
Noleggio con conducente
Le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere
segnalate nell’ambito dello «speso metro», di cui all’art. 21, D.L. N. 78/2000
Agenzia delle Entrate, Comunicato 13 gennaio 2011
Rapporti continuati tra imprese
Ad ulteriore chiarimento della risposta resa in data 22.12.2011, si chiarisce che la stessa era
relativa soltanto agli esempi fatti dall’istante, in cui vi era un chiaro riferimento a documenti
di acquisto riepilogativi emessi o ricevuti a fine mese.
In tutte le altre situazioni in cui si pongono in essere operazioni senza alcun legame tra loro
non si può parlare di contratti collegati e si procede alla comunicazione delle sole operazioni di valore unitario superiore oltre la soglia di rilevanza
Autotrasportatori iscritti all’albo
Per tali soggetti, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a
quello di emissione, la comunicazione può essere fatta in relazione al momento in cui le
fatture sono registrate
Esercizio d due attività in contabilità se- La fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività deve essere
parata, ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972
comunicata sommando le due registrazioni compilando un dettaglio unico, in quanto l’importo sulla base del quale si verifica il superamento della soglia è il totale fattura, al netto di
eventuali voci fuori campo Iva (ndr anticipazioni in nome e per conto: bolli, tasse, ecc.)
Soggetti utilizzatori di beni in leasing o a Si precisa che l’esonero dallo «spesometro» è stato disposto per i soli «prestatori» in ragione
noleggio
della specifica è più dettagliata comunicazione cui sono obbligati. Si tratta, dunque, di un
esonero che non interessa gli «utilizzatori» dei beni in leasing o in noleggio, per i quali
permane l’obbligo di comunicazione in rassegna
Novità: le semplificazioni fiscali 2012
Il recente Decreto «Semplificazioni fiscali» approvato
in data 24 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52, reca - tra le altre rilevanti disposizioni- importanti semplificazioni degli
obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti
ai fini IVA da parte dei soggetti passivi. Più in dettaglio, l’art. 2, comma 6, modificando l’art. 21, D.L. n.
78/2010, semplifica a partire dal 1º gennaio 2012,
gli adempimenti de qua eliminando il limite minimoquantitativo per la comunicazione telematica delle
operazioni con obbligo di fatturazione, consentendo,
quindi, di segnalare cumulativamente tutte le operazioni attive e passive di qualunque importo effettuate nell’anno con lo stesso cliente/fornitore.
In questo modo sono state superate le notevoli diffi-
coltà operative riscontrate dai contribuenti nel corso
dell’implementazione dello spesometro (rectius contratti collegati, prestazioni periodiche, ecc), che di
fatto hanno portato l’Agenzia delle Entrate a ripetute
proroghe sulla data di presentazione della comunicazione e a rilasciare ripetuti chiarimenti, ancorché
richiesti per lo più dalle Associazioni di categoria e
supra meglio evidenziate.
In pratica, il contribuente, a partire dalle operazioni
poste in essere dal 1º gennaio 2012, non dovrà più
stravolgere i propri sistemi informativi per selezionare le operazioni da includere nello spesometro ma,
per le operazioni soggette a fatturazione, dovrà fare
riferimento esclusivamente all’importo complessivo delle medesime, sia attive che passive, poste in
essere nell’anno solare nei confronti di uno stesso
cliente e/o fornitore.
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A titolo esemplificativo, si pensi ad un contribuente che nel
corso dello stesso anno solare fatturi più di 500 operazioni
(cessioni di beni e prestazioni di servizi) rilevanti ai fini IVA
nei confronti dello stesso cliente: in tale ipotesi, non sarà più
necessario indagare se dette operazioni siano o meno tra loro
collegate e verificare, comunque, il superamento della soglia
minima di E 3.000, ma sarà sufficiente indicare nello spesometro l’ammontare complessivo di tutte le suddette operazioni.
Il Provvedimento in esame non modifica, invece, le
operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di
emissione della fattura, documentate da scontrino/
ricevuta fiscale, per le quali la comunicazione telematica sarà ancora effettuata, fermo restando la
soglia minima di euro 3.600 (IVA inclusa), operazione per operazione, cioè in base alle disposizioni
ora vigenti. In proposito, si ritiene possibile agevolare il contribuente anche per tale tipologia di operazioni, nel senso che se a seguito di più operazioni
nell’anno con lo stesso privato-consumatore (rectius
stesso codice fiscale), la comunicazione potrebbe riguardare tutte le operazioni con questi poste in essere qualora di ammontare complessivo superiore alla
soglia minima. Una conferma in tal senso da parte
dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe utile a completare
il processo di semplificazione attuato per lo strumento antievasione de quo.
Regime sanzionatorio
In ipotesi di omissione della comunicazione telematica, ovvero di presentazione con dati incompleti o
non veritieri, è prevista l’applicazione della sanzione
amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/
1997, che va da un minimo di euro 258 a un massimo di 2.065.
In merito all’aspetto sanzionatorio per le comunicazioni già inviate, relativa all’anno 2010 e per quella
di prossima scadenza afferente le operazioni dell’anno 2011, a parere di chi scrive, si ritiene che in caso
di invio irregolare (con esclusione dei soli casi di
omissione), non si renda applicabile alcuna sanzione tenuto conto dell’innegabile condizione di incertezza in cui si è venuto a trovare il contribuente per
selezionare le operazioni da includere nella comunicazione. Tale situazione, come si è visto in precedenza, ha indotto, oltre che l’Amministrazione finanziaria a formulare ripetuti e ravvicinati chiarimenti, il
legislatore tributario a semplificare di molto l’adempimento comunicativo dal 2012, proprio per consentire al contribuente di superare le non poche riscontrate difficoltà applicative della norma
Al riguardo, giova anche ricordare che, nel sistema
tributario domestico, l’incertezza normativa oggettiva è prevista come causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa.
Osservazioni e conclusioni
Con le modifiche apportate dal legislatore, ne consegue che dall’anno 2012 si passerà finalmente da un
adempimento pesante, che obbligava i contribuenti a
tenere traccia di tutti rapporti attivi e passivi con altri
soggetti ad un adempimento più soft che consentirà, comunque, all’Amministrazione finanziaria di effettuare apposite analisi di rischio funzionali alla
selezione dei soggetti passivi IVA «in odore» di evasione da sottoporre a controlli sostanziali, senza per
questo arrecare eccessivi aggravi alla generalità dei
contribuenti.
TAVOLA 1 - OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA E DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA
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