Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13271 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: RUBINO LINA
SENTENZA
sul ricorso 14182-2013 proposto da:
ALONZI
MASSIMO
LNZMSM7OTO1I838A,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114 B 23,
presso lo studio dell'avvocato PAOLA D'AMICO,
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Data pubblicazione: 28/06/2016
rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELLO
MANFELLOTTO giusta procura speciale a margine del
2016
ricorso;
- ricorrente-
605
contro
CARIGE ASSNI SPA , in persona del dott. ALESSANDRO
PENZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
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MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrentenonchè contro
-
avverso la sentenza n.
intimati
-
1727/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l'Avvocato RAFFAELLO MANFELLOTTO;
udito l'Avvocato FRANCESCO MAGNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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TRALICE RAFFAELE;
R.G. 14182 \ 2013
I FATTI
risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro tra il motoveicolo condotto
dall'Alonzi e il caravan condotto dal Tralice, che assumeva avesse invaso l'opposta corsia
di marcia, in corrispondenza di una curva.
Il Tribunale all'esito del giudizio di primo grado addebitò la responsabilità del sinistro
per i due terzi a carico del Tralice, condannandolo a corrispondere al motociclista curo
54.601,78.
L'Alonzi propose appello sia sull'ai] che sul quantum,
ritenendo che il danno non
patrimoniale fosse stato liquidato in misura inadeguata e impugnando il rigetto della
domanda quanto al risarcimento del danno patrimoniale, La Corte d'Appello di Roma,
con la sentenza. qui impugnata, rigettava il gravame.
Alonzi Massimo propone cinque motivi di ricorso nei confronti di Carige Ass.ni s.p.a.
e di Tralice Raffaele, per la cassazione della sentenza n. 1727\2012, depositata dalla
Corte d'Appello di Roma in data 3.4.2012, non notificata.
Resiste con controricorso la Carige, oggi Amissima Ass.ni s.p.a..
C'è memoria della controricorrente.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, articolato in tre punti distinti, è relativo alla dinamica dei fatti ed al pur
parziale concorso di colpa riconosciuto in capo al ricorrente, conducente del
motoveicolo.
Gli altri motivi sono invece relativi alla quantificazione dei danni operata dalla corte
d'appello.
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_Manzi Massimo citò in giudizio nel 2003 Tralice Raffaele per sentirlo condannare al
Con il primo motivo di ricorso ( punto 1.1.), l'A. deduce l'illogicità della motivazione
in quanto contrastante con l'evidenza della prova fotografica, ai sensi dell'art. 360 n. 5
c.p.c. Richiama il punto della sentenza impugnata a suo avviso viziato, e invita la corte ad
esaminare la documentazione fotografica prodotta per constatare se essa effettivamente
smentisca, come allegava già in appello il ricorrente, la ricostruzione della dinamica
espressamente la corte ad una rinnovazione della valutazione in fatto sul punto
dell'avvenuta invasione dell'opposta corsia da parte del caravan, palesemente
inammissibile.
Con il punto 1.2. il ricorrente deduce la omessa motivazione, la considerazione
privilegiata della prova indiretta e deduttiva rispetto alla prova testimoniale diretta e la
violazione dell'art. 116 c.p.c.
Lamenta che la corte territoriale abbia privilegiato la prova indiretta, offerta dalle foto dei
veicoli in stato di quiete, rispetto alle prove testimoniali che avrebbero consentito di
giungere alla opposta conclusione per cui il caravan aveva invaso pesantemente l'opposta
corsia, rendendo impossibile al conducente della moro che improvvisamente se lo
trovava di fronte in curva qualsiasi manovra di emergenza per evitarlo.
Sotto questo aspetto, il motivo è infondato. La motivazione ha una struttura logica
adeguata, fa parte della formazione del libero convincimento del giudice, giustificato
dalla coerenza del ragionamento decisorio complessivamente esplicitato in motivazione,
la scelta di privilegiare uno degli elementi probatori ( la documentazione fotografica)
rispetto agli altri ( le deposizioni dei testi).
Con il punto 1.3., il ricorrente denuncia la errata e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e
dell'art. 143 c.d.s. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La corte d'appello ha ritenuto
provata l'invasione di corsia da parte del caravan e ha fondato su questo dato di fatto
l'affermazione della prevalente responsabilità dei conducente del caravan ma ha al
contempo affermato che ciò non esclude il concorso di colpa del conducente dell'altro
veicolo coinvolto in mancanza della prova che l'altro conducente abbia tenuto una
condotta di guida in tutto regolare, e in particolare che questi percorresse la carreggiata
di sua pertinenza tenendosi accostato al margine destro.
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effettuata dal giudice di primo grado e confermata in appello : ovvero, invita
Il ricorrente contesta che la decisione manchi di logica in quanto nessuna prova diretta
esiste del punto d'urto ( la corte territoriale come si è detto lo desume dal verbale della
polizia stradale, intervenuta dopo l'incidente, che contiene i rilievi effettuati e traccia
delle ipotesi sulla base della posizione di quiete dei veicoli) e in più, sostiene che, attesa
la traccia di scarrocciamento esistente, l'Alonzi tentò di porre in essere una manovra di
Anche sotto questo profilo il motivo è infondato se non inammissibile, in quanto
tendente ad una nuova valutazione in fatto previa l'introduzione di un elemento di fatto
(le tracce di scarrocciamento) non richiamato dalla sentenza impugnata e pertanto del
quale non si può tenere alcun conto in questa sede (non essendo neppure idoneamente
evidenziato che facesse parte dei fatti allegati dei quali si contestò in appello l'omessa
considerazione).
Non sussiste neppure la denunziata violazione di legge : il ricorrente sostiene che, a
fronte della non contestata invasione dell'opposta corsia di percorrenza da parte di un
ingombrante caravan, si doveva applicare quella giurisprudenza secondo la quale una
violazione di macroscopica entità da parte di uno dei due veicoli coinvolti in uno scontro
assume un ruolo decisivo e comporta la colpa esclusiva del conducente del veicolo
invasore, a meno che non si provi l'apporto causale del conducente invaso.
Il principio cui far riferimento, dettato proprio a proposito della invasione della altrui
corsia di percorrenza, al quale si è attenuta la corte d'appello, è il seguente:
in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice
abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione
posta a carico anche dell'altro dall'ad. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in
concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S. C. ha
ngettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presun.zr:one di
pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena
ricostruzione delle modalità di accadimento de/fatto dannoso", non era stato possibile accertare l'esatta
dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/ danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di
guida esente da ogni censura)" (Cass. n. 477 del 2003; in questo senso numerose altre
pronunce di questa Corte, tra le quali da ultimo Cass. n. 23431 del 2014).
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emergenza e che quindi nessuna colpa in concreto gli fosse imputabile.
In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in
presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, è
tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza
a suo carico per veder esclusa attraverso un accertamento in concreto ogni sua
corresponsabilità nel verificarsi del danno.
giudice di merito.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia il travisamento del fatto, in
relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché nella personalizzazione del danno biologico non si
sarebbero tenute in alcun conto le ripercussioni a livello psichico o psicologico)
dell'incidente.
Con il terzo motivo denuncia la presenza di un errore di diritto in relazione all'art. 2059
c.c., lamentando che non sia stato liquidato dalla corte d'appello il danno morale
ritenendolo ricompreso nella liquidazione del danno biologico.
Sostiene il ricorrente che la corte avrebbe dovuto, per dare effettivo seguito alla
sentenza SU n. 26972 del 2008, liquidare integralmente il danno non patrimoniale subito
dal giovane motociclista, in tutte le sue componenti, comprensivo cioè del danno
biologico, morale soggettivo e di ogni pregiudizio ulteriore.
Anche con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 2059 c.c. sotto il profilo
del mancato rilievo di valori costituzionalmente protetti
Il ricorrente denuncia che, sempre ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale,
la sentenza si sia rifatta alla c.t.u., ritenendo che essa abbia operato una completa
considerazione del danno biologico verificatosi, anche sotto il profilo del danno alla vita
di relazione, mentre non avrebbe preso sufficientemente in considerazione una serie di
ripercussioni negative dell'incidente sulla vita di relazione e sullo stesso carattere del
danneggiato, divenuto da allora più timoroso e meno intraprendente, analiticamente
indicate in atto d'appello dal ricorrente e liquidate sbrigativamente dalla corte come
allegazioni generiche.
Con il quinto motivo denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta liquidazione del danno
patrimoniale, ex art. 360 n. 4 c.p.c.
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I successivi motivi di ricorso hanno ad oggetto la quantificazione dei danni operata dal
11 ricorrente, che svolgeva un lavoro stabile e di tipo intellettuale al momento
dell'incidente, e, come anche accertato dal cm, ha perso un M% della sua capacità
produttiva , sostiene di aver subito una contrazione della possibilità di prestare lavoro
straordinario e in più ha visto ridursi le sue capacità lavorative sul mercato del lavoro
anche sotto il profilo concorrenziale, subendo un danno attuale destinato a produrre i
o come danno futuro certo e attualmente liquidabile in via equitativa.
Inoltre, lamenta che non si sia tenuto conto del minor reddito prodotto nel periodo di
malattia, e neppure delle spese sostenute per spese mediche e terapie.
I motivi da 2 a 4 sono infondati.
La corte d'appello nella parte introduttiva della motivazione riepiloga efficacemente i
criteri di liquidazione utilizzati e precisa come nella liquidazione del danno ( e quindi
nella stessa predisposizione delle tabelle utilizzate allo scopo) si sia tenuto conto delle
varie componenti del danno non patrimoniale e che in particolare nella liquidazione del
danno biologico si tenga conto in assoluto ed anche, in particolare a proposito
dell'odierno ricorrente "non solo degli aspetti anatomico funzionali ma anche delle
compromissioni di grado medio delle ordinarie esplicazioni della personalità nel campo
delle soggettive attività interrelazionali, affettive, produttive, sociali, sportive siccome
incidenti sulle attività quotidiane comuni a tutte" salvo che conseguenze particolari e
particolarmente afflittive possono essere riconosciute ( all'interno del danno biologico, o
del morale, o delle altre lesioni di diritti costituzionalmente riconosciuti riconducibili
all'interno del danno non patrimoniale) ma solo previa una prova specifica della
particolare incidenza su quel determinato soggetto di un dato evento lesivo, che
implicitamente esclude sia stata fornita.
Anche il quinto motivo di ricorso va rigettato.
Non sussiste la lamentata omessa pronuncia : la domanda sulle spese mediche è stata
rigettata perché non provate e sul danno patrimoniale la corte ha ritenuto che egli non
abbia sufficientemente provato che l'unica contrazione di reddito ( parziale rinuncia agli
straordinari) sia dipendente dalla invalidità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
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suoi affetti nel futuro, che gli avrebbe dovuto essere liquidato o come perdita di chance
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio
2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell'art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla
controricorrente e le liquida in complessivi curo 3.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre
accessori e contributo spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 15 marzo 2016
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un
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unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello