I Focus - Studio Fiscale Tributario Latina

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I Focus - Studio Fiscale Tributario Latina
N. 11
del 23.03.2012
I Focus
A cura di Ennio Vial
e Gioacchino De Pasquale
Le regole di deducibilità degli interessi passivi
in base all’articolo 96 del Tuir
Lo scopo del presente lavoro è illustrare la disciplina della deducibilità degli interessi passivi in
relazione alle disposizione contenute nell’articolo 96 del Tuir. Il lavoro si divide in quattro
parti: 1) nella prima parte analizzeremo il profilo soggettivo della norma, individuando i
soggetti coinvolti e distinguendo il regime ordinario previsto per i soggetti Ires dal regime speciale
previsto per determinate categorie di soggetti; 2) nella seconda parte analizzeremo il profilo
oggettivo della norma, definendo il concetto di “interesse passivo” da considerare ai fini
dell’applicazione della disciplina in esame; 3) in seguito descriveremo dettagliatamente i limiti posti
dal Legislatore alla deducibilità degli interessi passivi. Ci soffermeremo, altresì, con l’ausilio di
esempi pratici, sulle modalità di determinazione dell’ammontare di interessi deducibili e su
alcuni
comportamenti
“elusivi” che le società
potrebbero adottare per evitare
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 96 del Tuir; 4)nell’ultima parte affronteremo il
tema del riporto della quota di interessi indeducibili in un determinato periodo d’imposta,
con particolare attenzione al riporto degli interessi in ipotesi di operazioni straordinarie.
Evidenzieremo, inoltre, i principali interventi di prassi sul tema. Al fine di offrire una completa analisi
dell’istituto in questione esamineremo, infine, le novità presenti in UNICO SC 2012.
1
Requisiti
soggettivi
La disciplina fiscale della deducibilità degli interessi passivi prevede un
regime ordinario, contenuto nei primi 4 commi dell’articolo 96, D.P.R.
917/1986, e un regime speciale, introdotto a seguito delle modifiche apportate dal
D.L. 25.06.2008, n. 112, contenuto nel comma 5 – bis, dell’articolo 96.
L’obiettivo del presente paragrafo è individuare quali sono i soggetti che
rientrano nel regime ordinario e quali, invece, rientrano nel regime speciale.
Regime ordinario
In base alle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 96, le regole di deducibilità
degli interessi passivi si applicano a tutti i soggetti passivi IRES con esclusione di:

banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. n. 87/92;

imprese di assicurazione;

società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;

società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai
sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4
agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.
OSSERVA
Le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad escludere i soggetti appena elencati
dall’applicazione della disciplina in commento sono riconducibili alla peculiare attività
che gli stessi svolgono.
L’art. 88, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in vigore dal 24 gennaio 2012, da
convertire entro il 24 marzo 2012, ha soppresso il riferimento alle “società il cui
capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché
impianti per lo smaltimento e la depurazione”.
Dal 2012, quindi, le“utility” a maggioranza di capitale pubblico non potranno più
procedere all’integrale deduzione degli interessi passivi e dovranno applicare le regole
ordinarie.
Come risulta dalla relazione illustrativa al provvedimento, l’intervento trae origine
2
dalle criticità evidenziate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che
aveva segnalato come il limitare l’esclusione dall’ambito di applicazione dell'articolo 96
del Tuir alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori citati,
determinasse il verificarsi di una ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le
imprese private operanti negli stessi settori, tale da ridurre la capacita competitiva
delle stesse (1).
Regime speciale
In base alla disposizione contenuta nel primo periodo del comma 5-bis si è stabilita
l'indeducibilità nel computo del reddito d'impresa di una quota pari al 4%
degli interessi passivi delle banche e degli altri soggetti finanziari indicati
nell’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.
L’articolo 1 del D.lgs. 27.01.1992, n. 87, indica:
 banche;
 società di gestione di fondi comuni di investimento di cui alla L. 23.03.1983, n. 77;
 società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti all’albo;
 società di intermediazione mobiliare – SIM – di cui alla L. 1/91;
 intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui al titolo V del Tub (D.Lgs. 385/93):
le SGR, le SICAV e le società di gestione armonizzate;
 soggetti che possono svolgere esclusivamente attività di emissione di moneta
elettronica di cui al titolo V-bis del TUB;
 società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lett. B)
del TUB, ovvero quelle esercenti attività di assunzione di partecipazioni con le
caratteristiche stabilite dalla Banca d’Italia.
Il caso di
esclusione
dall’applicazione
del regime
speciale
Il comma 5 dell’articolo 96 del Tuir dispone che “le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano alle banche
e agli
altri
soggetti
finanziari
indicati
nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle
società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria”.
L’eccezione è rappresentata dalle società holding, che hanno per oggetto
esclusivo o principale quello di detenere partecipazioni in società industriali o
commerciali, ossia le cd. holding industriali, per le quali troverà applicazione il
regime ordinario previsto dal comma 1 dell’articolo 96. Pertanto, se una holding
è inquadrata come "industriale", il regime di deduzione degli interessi passivi ad essa
applicabile è quello dettato dall'art. 96, commi da 1 a 4, D.P.R. 917/1986, che, legando
1 Guida Normativa 2.2.2012 - n. 20 Commento - Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 - Interessi passivi
di Ranocchi Gian Paolo.
3
la deducibilità di tali interessi all'esistenza di interessi attivi e di un reddito operativo
lordo, risulta meno favorevole rispetto al regime di deduzione previsto per le holding
bancarie, assicurative e finanziarie.
La C.M. 22.7.2009, n. 37/E, ha meglio definito i criteri per l’individuazione delle holding
industriali, con particolare riferimento:
 al criterio della prevalenza;
 all’irrilevanza dell'obbligo di iscrizione di cui all'art. 113, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
OSSERVA
A chiarimento del concetto di “prevalenza” la C.M. 22.7.2009, n. 37/E, ha
specificato che l’esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto
non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del
valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti
intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da
finanziamenti).
Ciò nella considerazione che, "l'attività di assunzione di partecipazioni" prevista dalla
norma, non si esaurisce con l'acquisizione delle partecipazioni, ma comprende anche
l'attività di gestione delle stesse.
Tale interpretazione è finalizzata ad evitare che una holding (sia di vertice che di
livello inferiore, cd. sub-holding) che, per statuto e per le attività concretamente
svolte, ha la natura di holding industriale, possa essere riqualificata come "finanziaria"
per effetto dell'eventuale presenza di rapporti finanziari in essere con le proprie
partecipate, che rientrano nell’attività di gestione delle partecipazioni sopra
evidenziate.
La C.M. 37/E/2009 ha sottolineato, inoltre, l’irrilevanza dell'obbligo di iscrizione
nell’apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario
di cui all'art. 113, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico bancario).
Le imprese di L’Amministrazione Finanziaria, con la R.M. 68/E/2011 ha fornito chiarimenti in merito
assicurazioni e le al regime di deduzione degli interessi passivi applicabile alle:
holding di società
 imprese di assicurazione;
assicurative

holding di società assicurative.
4
Per le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi,
la R.M. 68/E/2011 ha affermato l’esclusione dall'applicazione del cd. "test del ROL"
previsto dall'art. 96, D.P.R. 917/1986, risultando quest’ultime assoggettate al regime di
parziale indeducibilità degli interessi passivi.Ove l'impresa assicurativa partecipi ad un
consolidato nazionale trova applicazione la disposizione contenuta nel comma 5-bis
finalizzata a correggere, pur se parzialmente, il fenomeno della moltiplicazione
dell'indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo.
Per le holding di società assicurative, il riferimento ai soli ambiti creditizio e
finanziario aveva fatto sorgere il dubbio che le holding in possesso di partecipazioni in
società svolgenti attività assicurativa potessero rientrare nell'ambito “industriale” con
conseguente esclusione dal regime di deducibilità forfetizzata degli interessi passivi. La
R.M. 23.6.2011 n. 68/E è intervenuta precisando che ai fini dell'applicazione dell'art. 96,
D.P.R. 917/1986, la partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono
attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società che svolgono attività
creditizia e finanziaria, con conseguente inapplicabilità del metodo del ROL.
Gli interessi
passivi
La lettura congiunta delle disposizioni contenute nel comma 3 e nel comma 6
nonché nel 1° periodo del comma 1, ci permettono di individuare i componenti
negativi e i componenti positivi interessati dalle disposizioni dell’articolo 96:
1° periodo comma 1:
“Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai
sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110……………..“;
comma 3:
“ Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi
attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da
contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti
da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi,
di quelli derivanti da crediti della stessa natura ………”;
comma 6:
“Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste
dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico,
dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi
su titoli obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative ……”.
Gli interessi
esclusi
Il comma 6 dell'articolo 96 prevede che ai fini dell'applicazione delle
disposizioni ivi contenute non devono essere considerati gli interessi passivi
che sono assoggettati a diversi regimi previsti all'interno del Testo Unico.
5
Ne consegue che il meccanismo di applicazione previsto dall'articolo 96,
comma 1, si applica agli interessi passivi che eccedono quelli sotto elencati:
Tabella n. 1
Tipologia d’interesse
Norma del Tuir
Interessi passivi relativi agli investimenti immobiliari
Articolo 90, comma 2
Interessi passivi derivanti da operazioni intercompany
Articolo 110, comma 7
Interessi passivi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
Articolo 110, comma 10
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 bis -c.d.
White list
Sono esclusi, altresì:

gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell’articolo 110, cosi come previsto dal comma 1;

gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, cosi come
previsto dal comma 3 ( si veda a tale proposito anche nostra Daily News
n.110 del 13.04.2011).
OSSERVA
La C.M. 21 aprile 2009, n. 19/E ha chiarito che, in merito agli interessi di natura
commerciale, il comma 3 del citato art. 96 stabilisce l’esclusione degli
interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e l’inclusione,
tra quelli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.
In altri termini, l’applicazione della normativa comporta un “innalzamento” del plafond
degli interessi attivi, ai quali comparare gli interessi passivi per i quali risulta
applicabile la normativa in esame e la completa deducibilità degli interessi passivi
“commerciali”.
Gli interessi
oggetto della
norma
Secondo quanto previsto dal comma 3 ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR
assumono rilevanza gli interessi passivi e attivi, nonché gli oneri e i proventi
assimilati derivanti:
 da contratti di mutuo;
 da contratti di locazione finanziaria;
 dall'emissione di obbligazioni e titoli similari;
6
 da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.
Il riferimento del comma 1 e del comma 3 agli “oneri assimilati” sembrerebbe
indicare gli “oneri finanziari”, categoria più ampia degli interessi passivi, per la cui
individuazione può rinviarsi alla nozione contenuta nel principio contabile
nazionale n. 12 e nella quale rientrano:
 gli interessi e gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre
istituzioni finanziarie;
 le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate
da terzi;
 le spese e le commissioni di factoring relative alla anticipata disponibilità finanziaria
del credito smobilizzato;
 gli interessi passivi espliciti su dilazioni di pagamento ottenute da fornitori;

gli interessi passivi e gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di
emissione e i premi di rimborso;
 la componente finanziaria dei canoni di leasing;

gli oneri connessi a operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di
raccolta e quelli sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli;

gli utili spettanti all’associato in partecipazione che apporta capitale e in base a
contratti di cointeressenza agli utili;
 i costi delle coperture in cambi di poste di debito denominate in valuta.
Nella C.M. 21 aprile 2009, n. 19/E l’Amministrazione ha individuato le diverse
tipologie di interessi passivi rientranti o meno nella disciplina di cui
all’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986.
Le diverse tipologie di interessi passivi rientranti o meno nella disciplina di cui all’articolo
96, comma 1, D.P.R. 917/1986 sono riportate nella seguente tabella ( si veda anche
nostra Daily News n.150 del 20.05.2011).
Tabella n. 2 Casi di esclusione o inclusione
Interessi esclusi dall’applicazione
Interessi
per
i
quali
della disciplina di cui all’art. 96
applicazione
Interamente deducibili
la disciplina di cui all’art. 96
trova
Regola degli interessi attivi e Rol
Debiti commerciali:
Finanziamenti generici:
interessi passivi impliciti derivanti da
ogni e qualunque interesse collegato alla
debiti di natura commerciale (es. interessi
messa a disposizione di una provvista di
per dilazione di pagamento)
danaro, titoli o altri beni fungibili per i
quali sussiste l’obbligo di restituzione ed è
prevista una remunerazione specifica
7
Capitalizzazione:
Leasing:
interessi passivi compresi nel costo di
interessi impliciti desunti dal contratto di
acquisto o fabbricazione (ex art. 110, co.
leasing o determinati secondo il metodo
1, lettera b), D.P.R. 917/1986) di beni
forfetario di cui al DM 24 aprile 1998
materiali ed immateriali strumentali per
l’esercizio dell’impresa
Immobili
-
merce
imprese
di
costruzione/ristrutturazione:
Immobili - merce altre imprese:
interessi passivi relativi all’acquisto di
interessi passivi, relativi a contratti di
immobili destinati alla successiva rivendita
finanziamento accesi per la costruzione o
o locazione
ristrutturazione
di
immobili
alla
cui
produzione è diretta l’attività d’impresa.
Rimanenze:
interessi
Lavori su commessa:
passivi
imputati
secondo
i
interessi passivi relativi a prestiti contratti
corretti principi contabili ad incremento
per
la
realizzazione
dei
lavori
su
del costo delle rimanenze di beni o servizi
commessa, non imputati a incremento
oggetto dell’attività dell’impresa2
delle rimanenze
Lavori su commessa - rimanenze:
interessi
passivi
relativi
a
prestiti
contratti per la realizzazione dei lavori su
commessa,
purché
imputati
ad
incremento delle rimanenze (Oic n. 23 commessa completata)
Immobili patrimonio ipotecati e locati:
Immobili patrimonio:
interessi passivi relativi a finanziamenti
immobili passivi di finanziamento per la
garantiti
costruzione o per l’acquisto di immobili
da
ipoteca
su
immobili
patrimonio destinati alla locazione.
patrimonio di cui all’art. 90 del DPR
917/1986 (immobili non strumentali per
l’attività
d’impresa
o
né
alla
cui
produzione è diretta l’attività d’impresa),
in quanto non trova applicazione la
disposizione di cui alla lett. b), co. 1, art.
110, del DPR 917/19863
Sul tema è
interessante citare
la C.M. 47/2008
In particolare, nella circolare n.47/E/2008, al punto 5.3, si esamina l’ipotesi di
interessi relativi a finanziamenti specifici per l’acquisizione degli automezzi
disciplinati dall’art. 164 del Tuir.
2 Risoluzione n. 3/DPF del 14 febbraio 2008.
3 C.M. 47/2008 punto 5.4.
8
Si chiede, in sostanza, se operi l’art.96 del Tuir o se prevalga la norma legate
alla parziale deducibilità sancita dall’art. 164.
La citata circolare precisa che l’art.164 del Tuir costituisce una disciplina di carattere
speciale dettata in relazione a tutti i costi sostenuti in relazione ai particolari cespiti
in
esso contemplati, ivi compresi gli interessi passivi; di conseguenza, qualunque
componente negativo sostenuto relativamente ai
veicoli
di
cui
al
citato
articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale
articolo ( si veda anche nostra Daily News n.137 del 13.05.2010).
Segnaliamo, infine, una recente sentenza della Corte di Cassazione (25 novembre
2011 n. 24930) in cui si afferma che gli oneri in questione (la decisione attiene a
interessi passivi moratori) sono deducibili a condizione “che l’operazione cui
accedono, per sua natura, sia rapportabile ai ricavi prodotti dall'attività
aziendale”. Secondo la citata sentenza, quindi, la deduzione degli interessi
sarebbe vincolata a un preventivo giudizio di inerenza peraltro riferito non
all'attività in generale svolta dall'impresa, ma alla correlazione costi-ricavi.
La recente sentenza si pone in antitesi con quanto affermato dalla Cassazione
con la precedente sentenza 1465/09 nella quale era stato invece affermato che “il
diritto alla deducibilità è riconosciuto in via generale”4.
Il metodo
L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 sancisce che:
 “gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel
costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili
in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento
del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza,
può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei
successivi periodi d’imposta”.
La determinazione della quota deducibile degli interessi passivi, in sintesi, è
effettuata con la seguente procedura ( si vedano anche nostre Daily New n.141
del 12.05.2011, n.110 del 13 aprile 2011, n.147 del 18 maggio 2011 e n.143
del 16 maggio 2011:
4 Guida Normativa 2.2.2012 - n. 20 Commento - Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 - Interessi passivi
di Ranocchi Gian Paolo.
9
1.
si devono confrontare gli interessi passivi con gli interessi attivi: nel caso
in cui i primi siano inferiori ai secondi la deducibilità è accordata per l’intero
l’importo;
2.
nel caso in cui vi sia eccedenza di interessi passivi, questa deve essere
confrontata con il limite del 30% del Rol;
3.
gli interessi passivi che risultano indeducibili in un periodo sono
deducibili dal reddito dei successivi periodi di imposta se e nella misura in
cui in tali periodi si verifichi la capienza per il Rol di competenza (art. 96,
co. 4, TUIR);
4.
l’art. 96, co. 1, ultimo periodo permette di riportare a nuovo anche la quota
del Rol eccedente l’ammontare degli interessi passivi, a partire
dall’esercizio 2010.
Confronto L’applicazione dell’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 comporta innanzitutto il
interessi passivi e confronto tra gli interessi passivi e gli interessi attivi. Nel caso in cui gli
interessi attivi
interessi attivi siano maggiori degli interessi passivi, questi ultimi saranno
interamente deducibili.
Eccedenza di Qualora gli interessi passivi siano maggiori degli interessi attivi, l’eccedenza
interessi passivi e sarà deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo). Si rende
confronto con il
ROL necessario, dunque, calcolare il risultato operativo lordo.
Il comma 2 definisce il risultato operativo lordo come “la differenza tra il valore e i costi
della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si
assumono le voci di conto economico corrispondenti.”
Il comma 2 definisce, dunque, il risultato operativo lordo come differenza tra:
 valore della produzione;
 costi della produzione.
Per l’individuazione dei suddetti parametri è necessario fare riferimento, come previsto
dallo stesso comma 2 dell’art. 96, al comma 1, lett. a) e b), all’art. 2425 c.c., con
esclusione per i costi della produzione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b),
nonché dei canoni di locazione finanziaria inseriti nel numero 8). In ogni caso, è
necessario fare riferimento ai dati risultanti dal conto economico dell’esercizio, quindi
assumendo la valutazione operata in sede civilistica da parte del redattore del bilancio.
10
A tale proposito il principio contabile OIC n. 12 fornisce le indicazioni per la
corretta
indicazione
dei
valori
da
considerare.
In
particolare,
per
la
determinazione del Rol si ha il seguente schema operativo:
Valore della produzione
1. ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. altri ricavi e proventi
Costi della produzione (-)
6. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7. costi per servizi
8. costi per godimento di beni di terzi
9. costi per il personale
10. ammortamenti e svalutazioni
11. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12. accantonamento per rischi
13. altri accantonamenti
14. oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
+ ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
+ ammortamento delle immobilizzazioni materiali
+ canoni di locazione finanziaria di beni strumentali
La voce relativa agli altri ricavi e proventi accoglie ricavi e proventi derivanti
dalla gestione cd. “accessoria”, ossia proventi e plusvalenze derivanti da operazioni
che fanno parte della gestione ordinaria, ma che non rientrano nella gestione
caratteristica dell’impresa, né in quella finanziaria o straordinaria.
Secondo il documento OIC n. 12, non devono essere collocati nel valore della
produzione, bensì nell’area straordinaria (voce 20 del Conto economico), i
seguenti elementi:

plusvalenze derivanti da cessione o conferimenti di rami aziendali, ovvero
rivenienti da processi di ristrutturazione aziendale;

plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili civili e di altri beni non
strumentali per l’attività produttiva (ad esempio, l’alienazione di un immobile
detenuto al solo scopo di investimento);

plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni strumentali aventi una
notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali (si pensi, ad
11
esempio, alla vendita di un impianto industriale da cui dipende la totalità o quasi
della produzione dell’impresa);
effetti derivanti dalla variazione dei criteri di valutazione delle rimanenze

finali (ad esempio, passaggio dal criterio LIFO al criterio FIFO, e viceversa).
OSSERVA
Per i soggetti IAS adopter si assumono le voci di conto economico “corrispondenti”
a quelle sopra evidenziate.
L'Agenzia delle entrate, nella Circolare 19/E/2009 ha affermato che, poiché, in
linea generale, le società che adottano i principi contabili internazionali non hanno
l'obbligo di seguire uno schema di conto economico predefinito, le stesse devono
individuare tra le voci del conto economico redatto sulla base dei suddetti principi
quelle corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui
all'art. 2425 c.c., indicate dall'art. 96 del T.U.I.R.
Si
ritiene,
pertanto,
che
tali
soggetti
debbano
fare
riferimento
alle
voci
sostanzialmente corrispondenti (anche se non uguali) a quelle civilistiche, senza dover
operare alcuna riclassificazione o riqualificazione dei valori contabili.
Sul tema
l’Assonime5 ha rilevato che, per le imprese IAS, occorrerà far riferimento ai principi
contabili internazionali, anche laddove gli stessi risultino derogati ai fini della
determinazione del reddito imponibile della società. A questi fini, essendo il conto
economico IAS a schema libero, la norma richiede ai contribuenti di prendere le
componenti individuate con i criteri IAS che nelle classificazioni del bilancio
tradizionale rientrerebbero nella produzione ordinaria: in sostanza, i criteri di
qualificazione e quantificazione sono IAS, ma le classificazioni (operazioni ordinarie,
finanziarie o straordinarie) sono quelle tradizionali ed è compito del contribuente
individuarle.
Esempio n. 1 Calcolo del ROL
A) Valore della produzione
190.000
B) Costi della produzione
125.000
C) Ammortamenti
15.000
5 Circolare n. 46 del 18 novembre 2009.
12
Gli interessi
indeducibili e il
riporto nei
periodi successivi
D) Canoni di leasing
22.500
A-B+C+D = Rol
102.500
E) 30% del Rol
30.750
F) interessi attivi
1.500
G) interessi passivi
18.000
H) interessi impliciti nei canoni di leasing
11.000
Importo massimo deducibile = + E + F
32.250
Importo non deducibile = (G + H-F) - E
0
Importo dedotto = + G + H
29.000
Nel comma 4 dell’art. 96 è stabilito che:
 “gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato
periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi
passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi
attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato
operativo lordo di competenza.”
Dunque, gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili nel periodo
d'imposta di competenza sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d'imposta se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi
e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i
proventi assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di
competenza.
Esempio n. 2 Calcolo del ROL con quota di interessi indeducibili
A) Valore della produzione
190.000
B) Costi della produzione
125.000
C) Ammortamenti
15.000
D) Canoni di leasing
22.500
A-B+C+D = Rol
102.500
E) 30% del Rol
30.750
F) interessi attivi
1.500
13
G) interessi passivi
32.000
H) interessi impliciti nei canoni di leasing
11.000
Importo massimo deducibile = + E + F
32.250
Importo non deducibile = (G + H-F) - E
10.750
Importo dedotto = Importo massimo deducibile
32.250
Gli interessi (nell’esempio per un ammontare pari a 10.750) risultano, quindi,
riportabili in avanti a tempo indeterminato. Ciò all’evidente fine di consentire alle
imprese di avere maggior tempo a disposizione per ristrutturare i propri assetti finanziari
e per eventualmente migliorare il proprio ROL.
OSSERVA
Al riguardo è stato osservato (6) che l'obiettivo perseguito con tale previsione è, “a
parte le situazioni d'indebitamento cronico o prefallimentari”, quello di far dipendere il
recupero in deduzione degli interessi passivi rinviati dal miglioramento della struttura
finanziaria dell'impresa: cosicché, anche a parità di risultato operativo lordo, la
capitalizzazione della società ne favorirà la deduzione in seconda battuta”.
Poiché il riporto in avanti è effettuabile, come già detto, senza limiti di tempo, non è
necessario conservare memoria della stratificazione nel tempo delle eccedenze di
interessi passivi.
Il riporto del ROL
eccedente
l’ammontare
degli interessi
passivi
L’articolo 96, comma 1, D.P.R. 917/1986 sancisce che:
 “la quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata
per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di
competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo
lordo dei successivi periodi d’imposta.”
Si stabilisce, dunque, che la quota di ROL prodotto a partire dal terzo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cioè dal 2010, in
caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non sfruttata per la
deduzione degli interessi passivi di competenza, può essere portata ad
incremento del ROL dei periodi d'imposta successivi.
1 Da M. Zeppilli, “Con la manovra IRES più leggera”, in Il Sole - 24 Ore del 4 novembre 2007, pag. 2.
14
Esempio n. 3 Riporto eccedenza ROL
A) Valore della produzione
190.000
B) Costi della produzione
125.000
C) Ammortamenti
15.000
D) Canoni di leasing
22.500
A-B+C+D = Rol
102.500
E) 30% del Rol
30.750
F) interessi attivi
1.500
G) interessi passivi
18.000
H) interessi impliciti nei canoni di leasing
11.000
Importo massimo deducibile = + E + F
32.250
Importo non deducibile = (G + H-F) - E
0
Importo dedotto dal Rol = + G + H - F
27.5007
Riporto Rol periodi successivi (importo massimo deducibile
3.250
– importo dedotto)
Questa previsione appare riconducibile alla finalità di favorire la capitalizzazione delle
imprese, in quanto, secondo una logica premiale verso i soggetti che in un determinato
periodo d'imposta conseguano un'elevata redditività a fronte di un basso indebitamento,
viene consentito un accumulo di ROL da utilizzare a fronte di un eventuale futuro
peggioramento della propria struttura finanziaria.
La disciplina risulta particolarmente rigorosa con riguardo agli interessi attivi e,
segnatamente, in ragione del fatto che non viene riconosciuta la possibilità di utilizzare
eventuali eccedenze di interessi attivi rispetto a quelli passivi per consentire la
deduzione dell'eccedenza di interessi passivi maturati successivamente. In altri termini,
a differenza di quanto previsto per il ROL, non è consentito il riporto degli interessi attivi
eccedenti quelli passivi di periodo.
L'Agenzia delle entrate, nella Circolare 29/E/2011 stabilisce una importante
precisazione sul mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti
interessi passivi netti indeducibili.
7 In questa caso si fa riferimento all’importo deducile dal ROL, senza tener conto degli interessi passivi
deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. Tale importo, nel caso prospettato ammonta a euro
1.500.
15
OSSERVA
L’Agenzia precisa l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente - per una quota
pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili - negli anni
successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL
utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione. In caso contrario,
infatti, si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all’altro.
Pertanto, l'eccedenza di ROL dovrà essere prioritariamente utilizzata per
compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili
dell'esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti.
Il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL è stato, pertanto, consentito
soltanto in caso di assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da
compensare e di importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi)
inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da
annualità pregresse). In entrambe le ipotesi l'eccedenza di ROL riportata
dovrà, comunque, essere utilizzata in compensazione alla prima occasione
utile ovvero nel primo esercizio in cui si manifesterà un'eccedenza degli
interessi passivi di periodo su quelli attivi.
Assonime, nella Circolare 46 del 18 novembre 2009, ha rilevato che le
affermazioni dell'Agenzia risultano corrette, ma meritano di essere meglio precisate
nel senso che anche gli interessi passivi suscettibili di deduzione non dovrebbero più
essere dedotti nei successivi esercizi, ove si siano verificate nell'esercizio le condizioni
necessarie e sufficienti per la loro imputazione fiscale.
Quindi, a parere della detta Associazione, “ la deduzione - a quanto emerge dal testo
della norma - non rappresenta per l'impresa una mera facoltà, ma deve
necessariamente avvenire nel periodo di imposta in cui si manifestano tali condizioni,
atteso che esse integrano il requisito della competenza fiscale che, come è noto, non
è disponibile da parte del contribuente”. Pertanto, in presenza delle condizioni per
dedurre un determinato costo imputato a conto economico, tale deduzione si rende
obbligatoria e non è rimessa alla volontà del contribuente.
Limiti
all’utilizzo delle
perdite
imputate da
società di
persone
L’attuale versione del comma 6, art. 101 del Tuir, stabilisce che le perdite attribuite
per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice a
società di capitali sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
16
per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società
che ha generato le perdite.
OSSERVA
Si segnala che questa disposizione, nel limitare la compensazione intersoggettiva delle
perdite della partecipata con gli utili della società partecipante ha inteso arginare i
possibili comportamenti elusivi delle società di capitali, tesi a concentrare il
sostenimento degli interessi passivi su società di persone partecipate, così da
sottrarre tali interessi alla disciplina del nuovo art. 96 del Tuir e consentirne la
deduzione, in capo alle società di capitali partecipanti, sotto forma di perdite attribuite
per trasparenza dalle società partecipate.
In particolare, nel caso di una società partecipata continuamente in “rosso” tali
perdite vengono dunque sostanzialmente sterilizzate, divenendo completamente
indeducibili. Assonime (8) segnala che la stessa regola inibitoria trasfusa nel comma 6
dell’art. 101 del Tuir è stata implementata anche in ordine alla posizione delle società
e degli enti commerciali non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, che
partecipano in società di persone residenti (art. 152, comma 2, del Tuir); di
conseguenza, anche se tali soci esteri determinano il reddito prodotto in Italia con le
stesse regole valevoli per i soggetti Irpef (si ricorda che nonostante siano tassati sulle
diverse categorie di reddito scontano l’IRES), le perdite ad essi attribuite per
trasparenza dalle società di persone residenti sono utilizzabili solo in abbattimento
degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalle stesse
società che hanno generato le perdite.
Il riporto delle
eccedenze di
interessi
passivi nelle
operazioni
straordinarie
Nella
C.M.
27
giugno
2011,
n.
29/E
l’Agenzia
esamina
la
questione
dell'eccedenza degli interessi passivi (e oneri finanziari assimilati) ex art. 96 del
Tuir in presenza di un'operazione di trasformazione regressiva (ovvero da
società di capitali a società personale).
Ci soffermeremo inizialmente sulla fattispecie alla quale l’Agenzia delle Entrate ha
fornito risposta con la circolare in commento, per poi trarre da essa alcuni
principi generali di sistema che risulteranno applicabili alle fusioni e scissioni.
8 Circolare Assonime n. 46 del 18 Novembre 2009.
17
Si evidenzieranno, infine, alcuni aspetti di criticità che ancora oggi permangono
con specifico riferimento al trasferimento dell'eccedenza di Rol utilizzabile.
Trasformazione Si ipotizzi il seguente caso: Alfa S.r.l. ha un eccedenza di interessi riportabili
regressiva da Spa
in Snc pari a 1.000; durante l’esercizio si trasforma in S.n.c. L’eccedenza riportabile
è trasferibile?
Il problema consiste nella possibilità che tale posizione soggettiva, il riporto
dell’eccedenza di interessi passivi in capo alla S.r.l., risulti ancora valida anche dopo la
trasformazione in S.n.c.
A differenza delle società di capitali il Legislatore ha previsto, per le società di persone,
la deducibilità degli interessi passivi con un meccanismo peculiare che commisura la
stessa in base al "[...] rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa e quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi". Tale diverso criterio implica che per
le società di persone non trovi applicazione l'art. 96 del Tuir.
Da tale linea argomentativa discende la conclusione per cui se Alfa S.r.l. presenta
un'eccedenza di interessi passivi e abbia optato per una trasformazione regressiva in
S.n.c., non potrà, dopo il compimento della stessa, utilizzare in deduzione del proprio
reddito imponibile l’eccedenza medesima.
Si deve sottolineare come la natura dell'eccedenza in esame quale "posizione
soggettiva" non abbia natura assoluta e indipendente dal contesto normativo applicabile
al soggetto risultante dalla trasformazione; anzi, la possibilità di utilizzare la grandezza
di cui all'art. 96, co. 4, Tuir è in stretta dipendenza con la veste giuridica che il soggetto
trasformato assume: nel caso proposto, qualora Alfa S.r.l. si fosse trasformata in S.p.a.
(trasformazione omogenea) avrebbe mantenuto il diritto a dedurre (una volta
verificatesi le condizioni e i presupposti stabiliti dalla norma) le eccedenze di interessi
passivi riportate da periodi precedenti.
Con riferimento all'operazione di trasformazione, le situazioni che in concreto possono
verificarsi, sono di seguito elencate:
 nel caso di trasformazione regressiva, come nel caso trattato nella circolare,
l’eccedenza d’interessi non è riportabile;
 nel caso di trasformazioni omogenee all’interno di società di capitali l’eccedenza
sarebbe riportabile;
 nel caso di trasformazioni di società di persone in società di capitali, il problema non
si porrebbe in quanto il soggetto ante trasformazione non può avere l’eccedenza art.
18
96, co. 4, Tuir; lo stesso discorso vale per le trasformazioni omogenee all’interno di
società di persone.
Dalle argomentazioni sopra esposte possono trarsi, ragionando per analogia, principi
generali applicabili nello operazioni di:
 scissione:
 fusione.
Operazioni di Nell’analisi del riporto dell’eccedenza di interessi indeducibili in un
scissione determinato periodo in caso si verifichino operazioni di scissione,
analizzeremo i seguenti casi:
 scissione totale;
 scissione parziale.
OSSERVA
Nell’operazione di scissione è possibile riportare la quota di interessi passivi non
deducibili se sono rispettate le condizioni richieste dall’art. 172 co. del tuir in tema di
fusione (9).
Scissione totale
Si consideri il caso di una scissione totale configurata come di seguito
descritto:
BETA S.R.L.
Patrimonio trasferito 120
ALFA S.R.L.
ZETA S.R.L.
Patrimonio trasferito 80
In tale situazione, l'eccedenza di interessi passivi riportabili ex art. 96, co. 4
del Tuir già maturata in capo ad Alfa S.r.l. si trasferirà ai due soggetti e,
rappresentando la stessa una posizione soggettiva, dovrà trovare applicazione il
meccanismo di ripartizione proporzionale degli elementi patrimoniali (e dei
diritti) trasferiti per effetto della scissione (art. 173, co. 4 del Tuir); per cui, se
9 Art. 173 co. 10 del Tuir.
19
Alfa S.r.l. aveva (ante scissione) un'eccedenza di 3.000 e il patrimonio netto
contabile trasferito rispettivamente a Beta S.r.l. e a Zeta S.r.l. è di 80 e 120,
tale eccedenza dovrà essere suddivisa come di seguito riportato:
 la società Beta S.r.l. potrà riportare il 40% (80/200), ovvero 1.200, dell’ammontare
totale di interessi indeducibili;
 la società Zeta S.r.l. potrà riportare il 60% (120/200), ovvero 1.800, dell’ammontare
totale di interessi indeducibili.
Il problema sorge allorché una beneficiaria sia una società di persone, in quanto troverà
applicazione il principio descritto in tema di trasformazioni regressive, secondo il quale
non vi può essere, a favore di quest'ultima, alcun trasferimento (neanche proporzionale)
dell'eccedenza ex art. 96. Ciò comporterà che una parte dell’eccedenza di interessi
andrà perduta.
Nel caso si attui la scissione totale di una società di persone in società di capitali o,
indifferentemente, in società di capitali e società di persone, non si pone il problema del
riporto delle eccedenze di oneri finanziari pregressi in quanto, come detto, il "soggetto
di partenza" non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 96, Tuir.
Scissione parziale
La scissione parziale si differenzia da quella totale per il fatto che in seguito a
tale operazione, il soggetto scisso non si estingue, ma si limita a trasferire
parte dei propri elementi patrimoniali ad uno o più soggetti beneficiari.
Qualora la scissa sia una società di capitali con una beneficiaria anch'essa società di
capitali, e la scissa presenti (ante-scissione) un'eccedenza di interessi riportabile, la
stessa dovrà essere trasferita alla beneficiaria in misura proporzionale al patrimonio
netto contabile ricevuto.
Mentre, un trattamento differente dovrà essere riservato al caso in cui la scissa sia una
S.r.l. e vi sia come beneficiaria una società di persone.
In conformità a quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare
29/E/2011, non sarà possibile effettuare dalla scissa alla beneficiaria alcun
trasferimento di eccedenza ex art. 96, co. 4, Tuir, essendo la determinazione del reddito
imponibile di tale ultimo soggetto, regolato da un set di norme differenti.
Le ipotesi in questo caso sono due:
 la scissa potrà, successivamente alla operazione di scissione, riportare per intero
l’eccedenza di interessi passivi esistenti nella fase ante scissione;
 la scissa potrà, successivamente alla operazione di scissione, riportare l’eccedenza di
interessi passivi in proporzione alla quota di patrimonio residua, in applicazione del
meccanismo di ripartizione proporzionale degli elementi patrimoniali.
20
A parere di chi scrive, nel caso in esame, l’eccedenza di interessi passivi potrà
essere riportata in proporzione al patrimonio residuo della società scissa e
questo per due motivi:
1. il principio generale di trasferibilità pro quota delle posizioni soggettive
non specificamente riferibili ad un singolo elemento patrimoniale di cui
all'art. 173, co. 10, Tuir non ammette deroghe; conseguentemente non pare
possibile ritenere che con riguardo alla posizione soggettiva "eccedenza ex art. 96,
Co. 4, Tuir" vi sia, nel caso prospettato, uno scostamento da esso;
2. per ragioni di analogia con quanto precedentemente visto a proposito della scissione
totale di S.r.l. in beneficiarie anche società personali, non sembra ipotizzabile un
inquadramento differente in base alla sola ragione che nella scissione
parziale il soggetto scisso non si estingue per effetto di tale operazione.
Operazioni di
Fusione
Fusione propria
(per
incorporazione)
Nella fusione propria (o per incorporazione) una pluralità di soggetti (che in
seguito all'operazione, si estinguono) si unisce per dar vita ad una nuova società
(cd. "società risultante").
Si consideri il caso in cui le società fuse siano di capitali così come la società risultante;
qualora i primi soggetti abbiano un’eccedenza di interessi passivi riportabile antefusione, tali eccedenze (fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui
all'art. 172, co. 7, Tuir) saranno trasferibili alla società risultante dalla fusione che si
troverà ad avere un ammontare delle stesse da utilizzare nei futuri periodi d'imposta.
Una fattispecie differente dal caso prospettato è quella in cui almeno una delle società
fuse è una società di persone. Infatti, questo soggetto non soggiace alla regole di
determinazione Ires e dunque non potrà mai avere un'eccedenza ex art. 96, co. 4, Tuir.
OSSERVA
E' altresì interessante notare come la configurazione descritta potrebbe peraltro
essere sottoposta al vaglio dell'art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in
relazione al fatto che si potrebbe utilizzare tale operazione di riorganizzazione in
maniera distorta, cioè al solo fine di aumentare il Rol della società risultante dalla
fusione in assenza di qualsivoglia valida ragione economica.
21
Fusione per La fusione per incorporazione a differenza di quella propria "[...] limita la perdita di
incorporazione individualità giuridica solo ad alcune delle società partecipanti e non necessariamente a
tutte". Qualora una società incorporata avesse un’eccedenza ex art. 96, co. 4, Tuir, la
stessa (fermo sempre il rispetto di quanto stabilito dall'art. 172, co. 7, Tuir) risulterebbe
trasferita alla società incorporante, che post fusione potrebbe utilizzarla per la
determinazione del proprio reddito imponibile Ires.
Nel caso in cui l’incorporata sia una società di capitali, mentre l'incorporante rivesta la
qualifica giuridica di società personale, l'eccedenza di interessi passivi riportabile del
primo soggetto non potrà essere fruita dall'incorporante post fusione poiché le società di
persone determinano il proprio reddito imponibile con modalità diverse rispetto a quelle
previste per i contribuenti Ires.
Viceversa, qualora l’incorporata sia una società di persone e l’incorporante una società
capitali, non si porrà alcun problema di applicazione dell'art. 96 del Tuir.
L'art. 172, co. 7, D.P.R. 917/1986 stabilisce che ai interessi passivi indeducibili riportati
in avanti si applicano le medesime disposizioni previste per il riporto delle perdite fiscali
prodotte dalle società partecipanti alla fusione, ovvero alla scissione, in virtù del
richiamo operato dall'art. 173, co. 10, D.P.R. 917/1986.
Conseguentemente, devono essere rispettati alcuni vincoli di natura quantitativa, e
precisamente (10):
 gli interessi passivi delle società partecipanti alla fusione o scissione, comprese
l'incorporante e la beneficiaria, possono essere portati in diminuzione dal reddito
della società avente causa, per la parte non eccedente l'importo del patrimonio
risultante dall'ultimo bilancio oppure, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di
fusione (art. 2501-quater c.c.), dal progetto o dalla situazione patrimoniale di
scissione (art. 2506-bis e 2506-ter c.c.); a tale fine, non rilevano i conferimenti e i
versamenti eseguiti negli ultimi ventiquattro mesi rispetto alla data del predetto
documento contabile, ad eccezione dei contributi di legge erogati dallo Stato e dagli
enti pubblici. La limitazione in parola non opera, tuttavia, nel caso di spin-off
parziale, eseguito in forma proporzionale: la società scissa conserva, infatti, il diritto
al riporto degli interessi passivi dalla stessa prodotti, e non trasferiti alla beneficiaria,
escludendo dunque un rischio di elusione da compensazione intersoggettiva di tali
oneri finanziari (R.M. 30.6.2009, n. 168/E);
10 La Settimana Fiscale 20.5.2011 - n. 19 - p.17 “Fusioni e scissioni in consolidato fiscale - Riporto degli
interessi indeducibili” di Cerato Sandro, Bana Michele.
22
 il Conto economico della società i cui interessi passivi indeducibili sono riportabili,
relativo all’esercizio precedente a quello della deliberazione dell'operazione
straordinaria e redatto a norma dell'art. 2425 c.c., supera il cd. test di vitalità, in
virtù dell'esposizione di alcune componenti reddituali superiori al 40% della media
dei due esercizi precedenti:

ricavi e proventi dell'attività caratteristica, ovvero di natura ricorrente, non
necessariamente quelli rappresentati nelle voci A)1) "Ricavi delle vendite e delle
prestazioni" e A)5) "Altri ricavi e proventi". Il richiamo al concetto di "gestione
tipica" deve, pertanto, indurre ad escludere ai fini di tale verifica, i contributi
alla ristrutturazione aziendale, in quanto non ricorrenti, essendo collegati ad un
intervento eccezionale, e come tali imputati alla voce E)20) "Proventi
straordinari" (R.M. 13.7.2009, n. 183/E);
 spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, riportati nella
voce b)9), lett. a) e b) del Conto economico civilistico; sul punto, l'Agenzia delle
Entrate ha precisato che, qualora non risultino iscritti costi per il personale, la
vitalità aziendale può comunque essere provata, sulla base di altri fattori (R.M.
29.10.2002, n. 337/E); le azioni o quote della società i cui interessi passivi
indeducibili sono riportabili non risultano possedute dall'avente causa, ovvero da
altra impresa partecipante alla fusione o scissione: in caso contrario, gli oneri
finanziari in parola non
rilevano,
sino
a concorrenza dell’ammontare
complessivo della svalutazione di tali partecipazioni, effettuata in sede di
determinazione del reddito dalla società partecipante, ovvero dall'impresa che le
ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell’atto dell’operazione straordinaria.
Società che
partecipano al
consolidato
nazionale
Il comma 7 dell’art. 96 del TUIR regola, nell’ambito dei gruppi, il riporto
dell’eccedenza di interessi passivi. In particolare, la norma stabilisce che il reddito
complessivo di gruppo può essere diminuito di un importo pari:
 agli interessi passivi non dedotti da parte di una società partecipante al consolidato;

se e nei limiti in cui altre società partecipanti al consolidato presentino, per lo
stesso periodo d’imposta, un Rol eccedente, e quindi non integralmente utilizzato.
L’ultimo periodo del comma 7 consente, inoltre, l’utilizzabilità in diminuzione del reddito
complessivo di gruppo anche delle eccedenze oggetto di riporto successi vidi periodo
d’imposta precedenti. Rimangono escluse le eccedenze generatesi anteriormente
all’ingresso nel consolidato che, pertanto, potranno essere utilizzate esclusivamente
dalle singole consolidate. La ragione di tale limitazione è evitare che vengano incluse nel
perimetro di consolidamento società che già presentano una forte esposizione debitoria
al solo scopo di assorbire interessi passivi altrimenti indeducibili e difficilmente assorbibili
negli esercizi futuri.
23
Particolare attenzione deve essere prestata al caso in cui al consolidato
nazionale partecipino sia società rientranti nell’ambito applicativo di cui al
comma 1 (regime ordinario), sia società rientranti nell’ambito applicativo di cui
al comma 5 (regime speciale) dell’art. 96.
OSSERVA
La C.M. 22 luglio 2009, n. 37/E stabilisce che si rende necessario individuare i subconsolidati, ovverosia, individuare le società consolidate per le quali trova applicazione
il regime ordinario e quelle per cui trova applicazione il regime speciale.
In altri termini, la società consolidante dovrà tener conto della situazione soggettiva
delle singole consolidate, in modo tale da isolare i “sub-consolidati” al fine di applicare la
deducibilità integrale degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti finanziari ex
comma 5-bis, e la deducibilità secondo le disposizioni di cui ai primi quattro commi
dell’art. 96 D.P.R. 917/1986.
Il successivo co. 8 dell’art. 96 consente di includere virtualmente nel consolidato
nazionale, ai soli fini dell’applicazione della norma riguardante i limiti di deducibilità degli
interessi passivi, anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le
condizioni previste per l’adesione al consolidato di cui agli articoli 117, co. 1, 120 e 132,
co. 2, lettere b) e c).
La C.M. 12/2008 ha chiarito che le società estere possono apportare al consolidato
nazionale esclusivamente la propria eccedenza di Rol e non l’eventuale eccedenza di
interessi passivi indeducibili. Ciò in quanto, qualora fosse consentito apportare anche
eccedenze di interessi passivi, al reddito complessivo di gruppo verrebbero a concorrere
anche componenti negativi appartenenti a società che non partecipano fattivamente alla
tassazione consolidata.
Società che
partecipano al
consolidato
nazionale e
sono oggetto
di fusione o
scissione
Si evidenzia come il legislatore non preveda alcun coordinamento con l’ipotesi in cui
l’impresa interessata dall’operazione straordinaria appartenga, inoltre, al consolidato
fiscale nazionale. La fattispecie, con particolare riferimento agli atti di riorganizzazione
che non interrompono l'imposizione Ires su base aggregata ha formato oggetto di un
apposito chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, formalizzato nella R.M. 12.4.2011, n.
42/E.
24
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di pregressi interessi passivi
indeducibili, si deve pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte con
riferimento al regime del riporto delle perdite fiscali (C.M. 9/E/2010), sebbene
riguardanti la medesima fattispecie di natura straordinaria, ovvero un'operazione di
fusione o scissione non determinante l'interruzione dell'imposizione di gruppo.
Infatti, mentre l'assegnazione al gruppo delle perdite maturate in pendenza del
consolidato nazionale è automatica, integrabile e non derogabile, determinando una
formale "spersonalizzazione delle stesse", ciò non è invece prospettabile con riferimento
alle eccedenze degli interessi passivi o del Rol, che permangono nell'esclusiva
disponibilità del soggetto che le ha generate, il quale gode della facoltà, e non
dell'obbligo, di conferirle al gruppo (11).
Alla luce di tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, ritenuto, che - nel
caso di operazioni di fusione o scissione interessanti società aderenti al consolidato
fiscale nazionale, che non hanno determinato l'interruzione del regime dell'imposizione
di gruppo - trovano applicazione le disposizioni limitative di cui all'art. 172, co. 7, D.P.R.
917/1986, e dunque le condizioni in precedenza esposte.
Tabella n. 4
Criterio generale
Art. 96, co. 4, D.P.R. 917/1986: gli interessi passivi
indeducibili, per incapienza negli interessi attivi di periodo e
del 30% del ROL, sono riportabili nei successivi periodi
d'imposta, senza limitazioni temporali.
Fusioni e scissioni
Artt. 172, co. 7, e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986: i pregressi
interessi indeducibili sono soggetti alle medesime regole di
riporto delle perdite fiscali.
Consolidato fiscale Art. 96, co. 7, D.P.R. 917/1986: gli interessi passivi
nazionale
indeducibili della società consolidata possono essere dedotti
dal
reddito
complessivo
del
gruppo,
purché
vi
sia
corrispondenza con il ROL di altre società partecipanti alla
fiscal unit.
Prassi dell'Agenzia
Nel caso di fusione o scissione che coinvolge una società
11 La Settimana Fiscale del 20.5.2011 - n. 19 “Fusioni e scissioni in consolidato fiscale - Riporto degli
interessi indeducibili” di Cerato Sandro, Bana Michele.
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delle entrate
partecipante
al
consolidato
fiscale
nazionale,
senza
determinare l'interruzione dell'imposizione di gruppo:
- le perdite fiscali della partecipante maturate in costanza del
regime
aggregato
sono
illimitatamente
riportabili,
in
compensazione con il reddito imponibile della fiscal unit (C.M.
9/E/2010);
- gli interessi passivi sono soggetti ai vincoli di cui agli artt.
172, co. 7, e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986 (R.M. 42/E/2011),
e dunque al limite del patrimonio netto, al test di vitalità ed al
possesso delle azioni o quote in capo ad un soggetto diverso
dall'avente causa e da un'altra partecipante all'operazione
straordinaria.
La deducibilità
degli interessi
passivi in
UNICO SC
2012
I quadri del modello UNICO SC 2012 interessati, direttamente ed indirettamente,
dalla disciplina degli interessi passivi presentano modifiche marginali rispetto al modello
dello scorso anno.
Rispetto al passato, nel rigo RF16 del Modello Unico è esposto separatamente
l'ammontare degli interessi passivi non deducibile ai sensi dell’articolo 96 del Tuir dagli
altri interessi indeducibili dal reddito di impresa.
Rigo RF16 Nel Rigo RF16 si dovrà indicare:
 in colonna 1 va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi
dell’art. 96 del TUIR; al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi
passivi va compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF, di cui ai
righi RF118 – RF122;
 in colonna 2,
va indicato l’importo della precedente colonna 1 e degli altri
interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, interessi
obbligazionari
indeducibili,
interessi
dovuti
dai
soggetti
che
liquidano
trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331
del 1993). Si dovranno indicare, dunque, tutti gli interessi passivi indeducibili.
L’importo dell’eccedenza degli interessi passivi di cui all’articolo 96 del Tuir si rinviene in
un apposito prospetto, nel quadro RF, di cui ai righi RF118 – RF122.
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Rigo RF116
In particolare, nel rigo RF118 va indicato:
 in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi, cosi come definiti nel
paragrafo 2 del presente lavoro;
 in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati
indeducibili nei precedenti periodi d’imposta;
 in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da
crediti di natura commerciale;
 in colonna 4, gli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi, che
corrisponde all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l’importo
relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi
attivi di cui in colonna 3 può essere dedotto nel presente periodo indicando
l’ammontare nel rigo RF54, utilizzando il codice 13;
 in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi
attivi, corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma
delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della colonna 3.
Rigo RF119
Nel rigo RF119 va indicato:
 in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL riportata dal precedente
periodo d’imposta indicato nel rigo RF120 del modello UNICO 2011;
 in colonna 2 l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta,
calcolato secondo le modalità precedentemente esposte;
 in colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30
per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso
(colonna 1) che di periodo (colonna 2). L’eccedenza di interessi passivi indicata in
colonna 5 del rigo RF118 andrà confrontata con la somma dell’importo di colonna 1
del presente rigo e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo che (ROL totale),
che per il presente periodo d’imposta, costituisce il limite di deducibilità degli
interessi passivi. Andranno inseriti gli importi presenti in colonna 5 del rigo RF118
fino a capienza della somma descritta. L’importo relativo agli interessi passivi
indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del
ROL può essere dedotto indicando l’ammontare nel rigo RF54 col codice 13.
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Rigo RF120 Nel rigo RF120 va indicato:
 in colonna 3 l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizzato,
se presente, in colonna 3 del rigo RF119. Si ricorda che il mancato utilizzo
dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili
comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non
possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta
sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti
indeducibili;
 nella colonna 4 va indicato l’ammontare del ROL eccedente riportabile che il
soggetto in regime di tassazione da c.d. “Robin Tax” (decreto legge n. 112 del 2008,
art. 81) può utilizzare nei periodi d’imposta successivi ancorché abbia trasferito alla
consolidante (ex art. 117 e seguenti del TUIR) il suddetto ammontare di ROL. Si
precisa che tale importo costituisce il limite massimo di deducibilità degli interessi
passivi imputati per periodi d’imposta successivi.
Rigo RF121
Nel rigo RF121 va indicato:
 in colonna 3 l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al
30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in
colonna 5 del rigo RF118 e in colonna 3 del rigo RF119. L’ammontare degli interessi
passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo
indicato nella presente colonna 3, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo RF118.
Il suddetto importo va riportato nel rigo RF16 (variazione in aumento). Qualora il
dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 96,
comma 7, del Tuir, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento
del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente non
integralmente sfruttato per la deduzione. Le eccedenze di interessi passivi netti
indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti ai sensi del comma 4
dell’articolo 96 del Tuir, che si sono generate anteriormente all’ingresso nel regime
di consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito
complessivo di gruppo. A tal fine l’importo di ROL eccedente trasferito al
consolidato va indicato anche nel rigo RF120, colonna 2, e l’importo di interessi
passivi riportabili, indicati in colonna 3 del rigo RF121, che sono trasferiti al
consolidato va indicato nel rigo RF121, colonna 2. Si precisa che l’eccedenze di ROL
e di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato, devono essere
indicate in colonna 1, rispettivamente, dei predetti righi RF120 e RF121. Gli importi
trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).
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Nel rigo RF122 va indicata l’ulteriore quota di interessi passivi deducibili a seguito
dell’utilizzo dell’eccedenza di ROL riportata dal periodo d’imposta precedente ed indicata
nel rigo RF120, colonna 3, del modello UNICO SC 2011, ai soli fini della determinazione
dell’addizionale IRES, c.d. Robin Tax.
Esempio n. 4 Riporto eccedenza ROL
A) Valore della produzione
190.000
B) Costi della produzione
125.000
C) Ammortamenti
15.000
D) Canoni di leasing
22.500
A-B+C+D Rol
102.500
E) 30% del Rol
30.750
F) interessi attivi
1.500
G) interessi passivi
18.000
H) interessi impliciti nei canoni di leasing
11.000
Importo massimo deducibile = + E + F
32.250
Importo non deducibile = (G + H-F) - E
0
Importo dedotto dal ROL = + G + H - F
27.500
Riporto Rol periodi successivi
3.250
Ipotizzando che non vi siano eccedenze pregresse, il quadro RF andrà compilato nel
seguente modo:
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