annuncio pubblicitario aperture di credito a tasso variabile ccd

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annuncio pubblicitario aperture di credito a tasso variabile ccd
FOGLIO INFORMATIVO
ANNUNCIO PUBBLICITARIO
APERTURE DI CREDITO A TASSO VARIABILE CCD
Annuncio Pubblicitario relativo alle aperture di credito soggette alla direttiva CCD (Credit Customer
Directive).
Si tratta di aperture di credito di importo sempre inferiore ad € 75.000, concesse a clienti consumatori.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE
SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede Legale, Amministrativa e Direzione Generale – Via Pista dei Veneti, 14 – 36015 Schio (VI)
Tel.: 0445/674000 - Fax: 0445/674500
Email: [email protected] Sito internet: www.bancaaltovicentino.it
Registro delle Imprese della CCIAA di. Vicenza n. 127/VI116 – R.E.A. 11246/VI
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 272010 - cod. ABI 08669.4
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A166129
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma
accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad
eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare
ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e
la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
IPOTESI
Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza inoltre una
periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
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entro fido:
(ZF/000004943)
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EUR 6M PUNT.VAR.MENS.ARR. 0,10 (Attualmente pari a:
-0,1%) + 12 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 11,9%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 12,44164%
TASSO INDICE : EURIBOR A 6 MESI BASE 365
RILEVATO PER VALUTA IL PRIMO GIORNO
LAVORATIVO DI OGNI MESE E ARROTONDATO ALLO
0,10 SUPERIORE, VARIAZIONE MENSILE
Commissione Onnicomprensiva
Massimo 0,50 % trimestrale (pari al 2,00 % annuo)
Spese collegate al'apertura del credito
€
0,00
Altre Spese
€
0,00
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 14,64%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione onnicomprensiva
CARATTERISTICHE DELL'APERTURA DI CREDITO CCD
Importo totale del credito
da concordare con la banca e comunque inferiore ad €
75.000,00
Durata del contratto di apertura di credito
Da concordare con la banca, può essere a tempo
determinato (a scadenza) o indeterminato (a revoca)
INTERESSI DEBITORI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
entro fido:
EUR 6M PUNT.VAR.MENS.ARR. 0,10 (Attualmente pari a:
-0,1%) + 12 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 11,9%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 12,44164%
TASSO INDICE : EURIBOR A 6 MESI BASE 365
RILEVATO PER VALUTA IL PRIMO GIORNO
LAVORATIVO DI OGNI MESE E ARROTONDATO ALLO
0,10 SUPERIORE, VARIAZIONE MENSILE
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
15,5%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 16,42443%
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
(365 giorni)
Su richiesta del cliente e previo il benestare della Banca, l'apertura di credito può essere indicizzata a diverse
tipologie di Euribor ovvero regolata a tasso fisso. La natura dell'indicizzazione è riportata nel documento di sintesi
allegato al contratto
COMMISSIONI
Commissione Onnicomprensiva
Massimo 0,50 % trimestrale (pari al 2,00 % annuo)
Funzionamento della Commissione “Onnicomprensiva” ex decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 214
del 22 dicembre 2011.
La Commissione Onnicomprensiva viene calcolata in percentuale sull’importo medio dell’affidamento concesso nel trimestre.
Commission e �
FidoMedio * gg * fon
36500
dove :
gg = numero dei giorni del trimestre di riferimento
fon = commissione di accordato, pattuita con la banca, espressa in percentuale su base annuale
FidoMedio = importo medio dell’affidamento concesso nel trimestre
Commissione di Istruttoria Veloce (clienti consumatori)
€
Commissione di Istruttoria Veloce (clienti NON
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20,00
(ZF/000004943)
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consumatori)
fino a €
fino a €
oltre: €
5.000,00: €
10.000,00: €
100,00
25,00
50,00
La “Commissione di Istruttoria Veloce” (CIV) è prevista dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge n. 214 del 22
dicembre 2011.
Viene addebitata ogni qualvolta si registra un evento quale uno sconfinamento oltre il fido concesso ovvero una
scopertura in assenza di fido. Sconfinamento è l’utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido
o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere
lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce,
anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più
sconfinamenti nella stessa giornata.
La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o
si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta quando lo
sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e
competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.
Se l’apertura di credito è concessa a favore di un cliente “Consumatore” la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a
500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun
trimestre solare.
MODALITA' DI CALCOLO
Periodicità
TRIMESTRALE
Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR
attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico
Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385).
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Spese collegate all'erogazione del credito
€
Imposte e tasse presenti e future
Nella misura effettivamente sostenuta
“Spese Vive”, riconosciute nei confronti di terzi
Recuperate conformemente a quanto previsto dal decreto
del C.I.C.R. del 30/06/2012
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni €
economiche
0,00
0,00
Spese per la gestione del rapporto
Invio comunicazioni periodiche
POSTA: €
2,10
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Altre comunicazioni
POSTA: €
0,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Spese mancato perfezionamento pratica (si applicano nel € 300,00
caso in cui la pratica venga istruita ma il cliente rinunci
all'affidamento)
Altre Spese
Spese per copia della documentazione
Da definirsi secondo la tipologia di documentazione. Si
veda anche il foglio informativo “Servizi diversi e
operazioni di cassa”
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
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nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai
fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere La banca può modificare le condizioni di contratto con
modificati
le modalità di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in
presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo
esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la
variazione generalizzata delle condizioni economicofinanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la
soppressione o la mancata rilevazione del parametro
di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità
del cliente espresso in termini di rischio di credito e
determinato sulla base di oggettive procedure di
valutazione)
Diritto di recesso dal contratto di credito e diritto al rimborso
anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del TUB
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in
qualsiasi momento con effetto di chiusura
dell'operazione mediante pagamento di quanto
dovuto.
La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi
momento dall’apertura di credito, di ridurla o di
sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un
giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15
giorni.
Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di
essere informato immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Si, Banca Alto Vicentino consulta le Banche Dati
attenendosi agli obblighi e con le modalità e i limiti a
fianco riportati.
Diritto a ricevere una copia del contratto
Si, Banca Alto Vicentino consegna, su richiesta del
cliente, copia del contratto attenendosi agli obblighi e
con le modalità ed i limiti previsti dalla legge.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra
condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un
preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data di decorrenza
della variazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il
cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua
situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,
per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5
giorni.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento,
previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine
di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un
giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha
diritto di recedervi in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva
conferma scritta, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
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Reclami ricorsi e mediazione
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio e
Pedemonte, via Pista dei Veneti 14 – 36015 Schio – Vicenza;
in via informatica all’indirizzo email [email protected];
via posta certificata PEC all’indirizzo email: [email protected]
consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può
rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure
54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il
Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario
Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
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Tasso di interesse debitore
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Tasso di interesse di mora
Commissione di massimo
scoperto
Commissione sulla messa a
disposizione di fondi
Indicatore sintetico di costo
(ISC)
(tasso effettivo globale medio)
TEGM
Valuta
Infob@nking
di
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Sistema di comunicazione che permette la domiciliazione elettronica di
documenti, avvisi, comunicazioni bancarie. E’ alternativo alla spedizione
cartacea dei citati documenti e permette, generalmente, di beneficiare di uno
sconto sulle tariffe applicate dalla Banca per le spedizioni eseguite tramite i
tradizionali canali postali.
E’ un sinonimo di Infob@nking
Casellario Elettronico
Commissione
Veloce
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale
viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e
creditori.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme
da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di
credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo
corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo
saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto
presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta
giorni.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve
liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata
sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di
liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Istruttoria
Commissione, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e
commisurata ai costi; essa trova quindi applicazione in occasione di ogni singola
autorizzazione allo sconfinamento concessa e viene addebitata in occasione
delle singole liquidazioni periodiche.
I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce, sono i seguenti:
pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;
esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze;
pagamento di deleghe fiscali;
prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni
circolari;
acquisto di strumenti finanziari;
ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche.
La commissione non si applica ai rapporti intestati a soggetti consumatori, nei
casi di sconfinamenti pari o inferiori ad € 500,00, in assenza di affidamento
ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non
superiore alla durata di 7 giorni consecutivi (D.L. n. 29/2012).
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