regolamento per l`accesso dei visitatori ai musei e alle mostre

Transcript

regolamento per l`accesso dei visitatori ai musei e alle mostre
REGOLAMENTO PER
L’ACCESSO DEI VISITATORI AI MUSEI E ALLE MOSTRE
TEMPORANEE
Versione approvata dal Consiglio Direttivo il 13 aprile 2010
Articolo 1
1.1
I musei gestiti dalla Fondazione Torino Musei sono accessibili al pubblico con
pagamento di tariffe d'ingresso e in orari stabiliti dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
1.2
A particolari categorie di utenti, di seguito identificate, è concesso l'ingresso gratuito
o la riduzione della tariffa d’ingresso.
1.3
Sono inoltre previste forme di abbonamento, di biglietti cumulativi e promozionali.
Articolo 2
2.1
I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e le regole di
comportamento stabilite dalla direzione ed esposte presso le biglietterie dei musei e delle
mostre.
Articolo 3
3.1
Hanno diritto alla riduzione:
a) i visitatori di età superiore ai 65 anni;
b) i visitatori in età compresa fra 18 e i 25 anni;
b) i soci delle associazioni riconosciute dalla Fondazione Torino Musei;
c) i gruppi di visitatori in numero minimo di 20 unità, previa prenotazione; un solo
accompagnatore, con funzioni di referente, ha diritto all'ingresso gratuito; i gruppi
possono essere condotti in visita da una guida.
Articolo 4
4.1
Hanno diritto all'ingresso gratuito:
a) gli amministratori in carica degli Enti Fondatori;
b) i direttori e conservatori dei musei italiani e stranieri, purché muniti di documento
che ne certifichi la professione;
c) il personale dei ruoli direttivi del Ministero dei Beni Culturali;
d) i dipendenti della Fondazione Torino Musei e della Divisione Servizi Culturali
della Città di Torino;
e) i giornalisti iscritti all’albo;
f) le guide turistiche regolarmente abilitate all’esercizio della professione;
g) i soci dell’Associazione Amici della Fondazione Torino Musei e di altri musei
convenzionati con eguali reciproche facilitazioni;
h) i possessori di tessera ICOM valida per l’anno in corso;
i) i visitatori portatori di handicap e un familiare o altro accompagnatore che
dimostri la propria appartenenza si servizi di assistenza socio-sanitaria;
j) i minori di anni 18;
k) le classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche o private,
previa prenotazione. Hanno altresì ingresso gratuito gli accompagnatori nelle
seguenti proporzioni:
2
i. per la scuola materna ed elementare: 1 accompagnatore ogni 10 alunni o
frazione di 10;
ii. per la scuola media di I e II grado: 1 accompagnatore ogni 15 allievi o
frazione di 15;
l) i gruppi di studenti di tutte le facoltà universitarie, delle accademie di Belle Arti e
dei conservatori di musica in visita di studio previa prenotazione; la gratuità è
estesa ai docenti accompagnatori;
Articolo 5
5.1
Hanno diritto all’ingresso libero i possessori di Abbonamento Musei / Torino Card e
di altri biglietti promozionali proposti dagli Enti Locali.
Articolo 6
6.1
La Fondazione ha la facoltà di concedere libero accesso ai musei a persone
benemerite della cultura, a donatori e prestatori di opere e oggetti d'arte, a persone
autorevoli in visita alla Città, a quanti abbiano contribuito alla realizzazione di mostre
temporanee e a persone in visita di studio o di lavoro o per compiti speciali, previa
attestazione delle istituzioni di appartenenza.
Articolo 7
7.1
La Fondazione può consentire l'accesso gratuito ai propri musei uno o più volte al
mese, fissandone giorno e orario.
Articolo 8
8.1
Le direzioni dei musei potranno concordare con enti, associazioni e privati visite
fuori dall'orario di apertura dei musei. L'organizzatore dovrà farsi carico dell'intera
copertura delle spese di funzionamento della struttura, secondo le tariffe stabilite dalla
Fondazione.
Articolo 9
9.1
Le tariffe, gli orari ed eventuali variazioni alle categorie aventi diritto alla riduzione o
gratuità per le mostre temporanee potranno essere definite di volta in volta dalla
Fondazione Torino Musei in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun evento
espositivo.
Articolo 10
10.1 L’accesso e la consultazione degli archivi e dei depositi dei musei della Fondazione
è gratuito ed è concesso dalle direzioni esclusivamente per motivi di ricerca e di studio, in
tempi e modi concordati.
3
Articolo 11
11.1 Nel corso della visita sono consentite riprese video e foto senza flash e senza
cavalletto, esclusivamente per fini non commerciali.
11.2 Deroghe a quanto espresso nel comma precedente devono essere formalmente
autorizzate dalle direzioni dei musei.
11.3 Nel corso della visita alle mostre temporanee non sono consentite riprese video e
foto di alcun genere se non formalmente autorizzate dalle direzioni dei musei.
11.4 Non è consentita l’esecuzione di copiatura di opere senza formale autorizzazione
da parte delle direzioni dei musei.
Articolo 12
12.1
E’ vietato l’ingresso agli animali.
4