ENTE CONDUTTORE STUDIO MFSD DECISIONE DELLA

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ENTE CONDUTTORE STUDIO MFSD DECISIONE DELLA
ENTE CONDUTTORE
STUDIO MFSD
DECISIONE DELLA CONTROVERSIA SUL NOME DI DOMINIO
AUTOTUTELA.IT
AI SENSI DELLE REGOLE DI NAMING VIGENTI
E DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI DI DOMINIO
a) Ricorrente:
Associazione AUTOTUTELA,
con sede in Palermo, viale Margherita di Savoia, 32, in persona del suo rappresentante
legale, nonché presidente, sig. Fulvio Avataneo, domiciliato presso la presidenza in
Torino (10153), via Lessolo 32
Telefono: 011 8125981
Telefax: 011 8124151
E-mail: [email protected]
**********
b) Resistente:
Dario Landolina,
domiciliato in Palermo (90143), via M.se di Villabianca, 82/C,
Telefono: 347 2536011
Telefax: 347 2536011
E-mail: [email protected]
c) Nome a dominio in contestazione: autotutela.it
**********
d) Svolgimento della procedura
-
In data 20 luglio 2004 la Registration Authority annotava nel registro dei nomi assegnati –
in relazione al nome a dominio “autotutela.it” – l’indicazione “valore contestato” e ne
dava comunicazione al titolare del nome a dominio Dario Landolina, nonché
all’Associazione Autotutela, ai sensi dell’art. 14.2 delle Regole di Naming;
-
In data 8 settembre 2004 l’Ente Conduttore Studio MFSD riceveva il reclamo
dall’associazione Autotutela, in persona del Suo presidente signor Fulvio Avataneo;
-
In data 9 settembre 2004 veniva spedito a mezzo raccomandata a.r. il plico al rersistente,
signor Dario Landolina, dando termmine di giorni 25 per la replica
-
Non giungendo l’attestazione della ricezione del reclamo l’Ente Conduttore non ha potuto
considerare la procedura avviata;
-
In data 30 settembre 2004, l’Ente Conduttore riceveva la replica del resistente e
considerando questa come attestazione dell’avvenuta ricezione dava inizio formale alla
procedura di riassegnazione.
-
In data 5 ottobre 2004 veniva nominato quale Saggio cmponente del Collegio
uninominale l’avv. Stefano Monguzzi, il quale nella stessa data accttava l’incarico.
-
In data 5 ottobre 2004, veniva comunicata alle parti la nomina del Saggio.
e) Allegazioni della reclamante
La reclamante, innanzitutto, ha rilevato l'identità del nome di dominio registrato rispetto
alla propria denominazione, così come richiesto dall'articolo 16.6 lettera a delle R.N..
secondariamente, ha rilevato il mancato diritto dell'attuale assegnatario al nome di
dominio contestato.
Infine, ha eccepito la mala fede nell'uso del nome di dominio in contestazione allegando
la stampa delle pagine web sia è prima che dopo l'invio della lettera di contestazione,
dalle quali risulta una vignetta o caricatura con la dicitura " stai per essere indirizzato sul
sito www.autotutela.com." (doc. 6 allegato al reclamo). E, un'altra pagina web con
l'indicazione " Movimento Autotutela - Per la difesa dei diritti degli agenti di viaggio
italiani".
Con questi due documenti la reclamante ha inteso dimostrare la mala fede in nell'uso del
nome di dominio, così come richiesto ed nell'articolo 16.6 lettera c.
f) Allegazioni del resistente
Il resistente, con memoria di replica, ha contestato l'asserita identità dei nomi di dominio
rispetto al marchio e al nome dell'associazione ricorrente, affermando di essere il
legittimo titolare del nome a dominio, quale membro fondatore di altro soggetto
giuridico, il”Movimento Autotutela ".
Oltre a ciò, ha rilevato che il Sig. Avataneo (presidente della associazione reclamante) ed
altri, avrebbero costituito una nuova Associazione Autotutela (di cui la resistente produce
lo statuto sub doc.2), distinta da quella originaria, ma che utilizza il suo stesso nome, e
che tenterebbe di veder assegnato il nome a dominio autotutela.it, per sfruttare “il grado
di diffusione e conoscenza della denominazione”.
Asserisce, in ultimo, che il Sig.Avataneo dichiara di agire come legale rappresentante di
Autotutela, senza produrre alcuna delibera che lo autorizzi.
g) Motivi della decisione
E’ noto come la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio si fondi sulla contemporanea
sussistenza dei requisiti sanciti dall’art. 16.6. delle regole di naming, ovvero che:
a)
il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio
b)
su
cui
il
ricorrente
vanta
diritti,
o
al
proprio
nome
e
cognome;
l’attuale assegnatario, il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a
dominio contestato;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Spetta al ricorrente provare che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra
ed una volta fatto ciò, se il resistente non prova l’esistenza della condizione sub B, il
dominio contestato viene trasferito al ricorrente.
a - identità del nome
L'associazione Autotutela ha dimostrato in maniera evidente l'identità della propria
denominazione rispetto al nome di dominio contestato.
Ha prodotto lo statuto di Autotutela nel quale, oltre ad essere indicato che i soci fondatori
sono Dario Landolina e Sandro Profumi, viene affermato che “l’associazione è stata
realizzata quale naturale evoluzione dall’iniziativa nata in data 25 ottobre 2001, con il
sito Web www.autotutela.it (art.1 dello statuto sub doc.2). Vi sarebbe stata, quindi, una
sorta di conferimento da parte del sig. Landolina del nome a dominio da lui registrato
all’associazione Autotutela.
Ha, altresì, allegato al proprio ricorso la dimostrazione dell'avvenuto deposito del
marchio.
Il Sig. Dario Landolina ha confermato l’esistenza e la corrispondenza all’originale dello
statuto di Autotutela (sub doc.2) ma ha fatto riferimento all’esistenza (senza fornire prova
alcuna) di un presunto “Movimento Autotutela a difesa dei diritti degli agenti di viaggio”
diverso dall’ Associazione Aututela.
Ha altresì affermato che il Sig. Avataneo avrebbe costituito una nuova Associazione
Autotutela (con sede a Torino, via Lessolo 32), diversa da quella originaria.
Fra i documenti allegati dalla stessa resistente (vd. doc.1) vi è però una lettera scritta dal
proprio legale ed indirizzata al Sig. Fulvio Avataneo, (n.q. di Presidente
dell’Associazione Autotutela, via Lessolo n.32, Torino), in cui i Sig.ri Landolina e
Profumi nella loro qualità di soci fondatori e membri del comitato esecutivo
dell’Associazione Autotutela, contestano la violazione di norme statutarie. Non
contestano certo la costituzione di una nuova e diversa associazione.
Da ciò si evince come l’Associazione Autotula definita “nuova” dal resistente altro non
sia che quella originaria. Se poi la stessa ha una sede amministrativa a Torino o ha
cambiato sede e/o statuto, in maniera legittima o meno, questa non è la sede opportuna
per far valere tali contestazioni.
Lo stesso dicasi per l’appunto mosso in ordine alla mancata produzione della delibera che
autorizzi il Sig. Avataneo ad agire in nome e per conto di Autotutela.
Nello statuto prodotto dalla ricorrente (sub doc.2) e riconosciuto dalla resistente come
autentico, all’art.16 si da atto che il Presidente di Autotutela ha la rappresentanza legale e
firma gli atti. E che il Sig. Avataneo sia presidente di Autotutela appare pacifico anche
per il resistente (vd. doc.1 già citato).
Se poi il Presidente di Autotutela ha agito di sua iniziativa, non è questa la sede
opportuna per muovere tale contestazione.
c) mala fede
Da quanto si legge nell’art.1 dello statuto (doc.2 ricorrente) appare lecito ritenere che
sino all’insorgere delle contestazioni de soci fondatori nei confronti del Presidente di
Autotutela il sito funzionasse normalmente come “vetrina” dell’Associazione.
Insorti i contrasti e prima della contestazione, sul sito è apparsa una vignetta senza alcun
senso (ma che certamente può ledere l’immagine dell’associazione – vd. doc.6 del
ricorrente), e solo dopo la contestazione è apparsa la home page del c.d. “Movimento
Autotutela a difesa dei diritti degli agenti di viaggio” (doc.5 parte ricorrente).
Esaminando tale documento, si evince come genesi di tale movimento sia la medesima
dell’Associazione Autotutela (basti confrontare il doc.2 – statuto Autotutela - ed il doc.5
di parte ricorrente), ingenerando confusione nell'utente di Internet e facendo credere che
l’Associazione Autotutela ed il “Movimento Autotutela” siano la stessa cosa..
Letta la memoria di parte resistente (nella quale invece si afferma che l’associazione
Autotutela ed il “Movimento Autotutela” sono due enti ben distinti), si ha l’impressione
che il “Movimento Autotutela”, (definito diverso dall’Associazione Autotutela ma
identico nella genesi rispetto a quest’ultimo), sia apparso solamente dopo la contestazione
ed unicamente allo scopo di legittimare l’uso del nome a dominio in capo al resistente.
L’ipotesi è rafforzata da quanto riferito nella memoria della resistente in merito ai dissidi
far i soci fondatori (Landolina e Profumo) con il presidente di Autotutela.
Quali che siano le ragioni (fondate o meno) dei resistenti nei confronti della presidenza di
Autotutela, le sedi per fare valere tali contestazioni sono altre (come già altri Collegi
hanno chiarito, “in base alle regole di naming (art. 16.2), la procedura ha come scopo la
verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e la verifica
che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede” – cfr pursennid.it 14.9.2001).
Nate le contestazioni ed i dissidi interni all’associazione, uno dei soci fondatori, forte del
fatto che il nome a dominio era stato registrato a nome suo (Landolina) e non
dell’Associazione Autotutela (non ancora esistente al momento della registrazione), ha
tentato, ex post, di giustificare il suo utilizzo facendo riferimento ad un “Movimento
Autotutela” mai nominato prima.
Tale comportamento si ritiene che possa integrare la fattispecie di cui all’art. 16.6 lett. C
delle regole di naming, in ordine non solo all’utilizzo in mala fede del nome a dominio
ma anche, a questo punto, della registrazione in mala fede, effettuata non a favore
dell’associazione Autotutela ma quale bene proprio utilizzabile a seconda delle esigenze
personali.
b) Diritto o titolo del resistente al nome a dominio
Appurato quanto sopra, il resistente (come previsto dall'articolo 16.6 delle Regole di Naming),
per eccepire in merito alla asserita mancanza di un suo diritto in relazione nome di dominio
contestato, deve provare che:
1.
prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a domino o un nome ad esso corrispondente per offerta al
pubblico di beni e servizi.
Sicuramente è stato dimostrato l'uso del nome di dominio, non anche il requisito della
buona fede nell’uso; infatti le vignette esposte (contestualmente all’invio da parte del Sig.
Landolina delle contestazioni mosse al Presidente di Autotutela) non possono essere
qualificate in altro modo che un tentativo di arrecare un danno all'immagine
dell'associazione stessa, odierna reclamante. Lo stesso dicasi della home page apparsa,
oltretutto dopo la contestazione: nessuna prova è stata fornita della preesistenza alla
contestazione (ma nemmeno dell’esistenza, se non a parole) del c.d. “Movimento
Autotutela” e dell’uso di tale ente del sito.
2.
oppure che è conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
In merito questo punto, come è già stato precisato, l’associazione Autotutela, da
documenti prodotti dalla reclamante e riconosciuti pacificamente dalla resistente, appare
essere soggetto ben conosciuto: la stessa cosa non può certo dirsi del Sig. Landolina, che
personalmente non è certo identificabile nel nome a dominio contestato.
3.
oppure che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato.
Con riguardo all’ultimo punto, non è stato dimostrato che il resistente stia facendo un
legittimo uso non commerciale del nome a dominio, visto che nessuna prova è stata
fornita della preesistenza (alla contestazione effettuata dalla reclamante) del cd.
“movimento Autotutela”.
p.q.m.
Il Collegio unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le prove documentali
e le dichiarazioni allegate agli atti, visti gli artt.16.6 e 16.7 delle Regole di Naming, in
accoglimento al reclamo proposto dall’associazione Autotutela contro Dario Landolina
dispone il trasferimento (la riassegnazione) del nome a dominio contestato "autotutela.it"
a favore dell’associazione Autotutela, manda al Responsabile della procedura dell'Ente
Conduttore per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 16.10 delle
Regole di Naming, e per la comunicazione al Registro Italiano dei nomi di dominio sotto
il cc.it.
Così deciso in Milano, 20 ottobre 2004
Il Collegio Unipersonale
Avv. Stefano Monguzzi