ENTE CONDUTTORE STUDIO MFSD DECISIONE DELLA
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ENTE CONDUTTORE STUDIO MFSD DECISIONE DELLA
ENTE CONDUTTORE STUDIO MFSD DECISIONE DELLA CONTROVERSIA SUL NOME DI DOMINIO AUTOTUTELA.IT AI SENSI DELLE REGOLE DI NAMING VIGENTI E DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI DI DOMINIO a) Ricorrente: Associazione AUTOTUTELA, con sede in Palermo, viale Margherita di Savoia, 32, in persona del suo rappresentante legale, nonché presidente, sig. Fulvio Avataneo, domiciliato presso la presidenza in Torino (10153), via Lessolo 32 Telefono: 011 8125981 Telefax: 011 8124151 E-mail: [email protected] ********** b) Resistente: Dario Landolina, domiciliato in Palermo (90143), via M.se di Villabianca, 82/C, Telefono: 347 2536011 Telefax: 347 2536011 E-mail: [email protected] c) Nome a dominio in contestazione: autotutela.it ********** d) Svolgimento della procedura - In data 20 luglio 2004 la Registration Authority annotava nel registro dei nomi assegnati – in relazione al nome a dominio “autotutela.it” – l’indicazione “valore contestato” e ne dava comunicazione al titolare del nome a dominio Dario Landolina, nonché all’Associazione Autotutela, ai sensi dell’art. 14.2 delle Regole di Naming; - In data 8 settembre 2004 l’Ente Conduttore Studio MFSD riceveva il reclamo dall’associazione Autotutela, in persona del Suo presidente signor Fulvio Avataneo; - In data 9 settembre 2004 veniva spedito a mezzo raccomandata a.r. il plico al rersistente, signor Dario Landolina, dando termmine di giorni 25 per la replica - Non giungendo l’attestazione della ricezione del reclamo l’Ente Conduttore non ha potuto considerare la procedura avviata; - In data 30 settembre 2004, l’Ente Conduttore riceveva la replica del resistente e considerando questa come attestazione dell’avvenuta ricezione dava inizio formale alla procedura di riassegnazione. - In data 5 ottobre 2004 veniva nominato quale Saggio cmponente del Collegio uninominale l’avv. Stefano Monguzzi, il quale nella stessa data accttava l’incarico. - In data 5 ottobre 2004, veniva comunicata alle parti la nomina del Saggio. e) Allegazioni della reclamante La reclamante, innanzitutto, ha rilevato l'identità del nome di dominio registrato rispetto alla propria denominazione, così come richiesto dall'articolo 16.6 lettera a delle R.N.. secondariamente, ha rilevato il mancato diritto dell'attuale assegnatario al nome di dominio contestato. Infine, ha eccepito la mala fede nell'uso del nome di dominio in contestazione allegando la stampa delle pagine web sia è prima che dopo l'invio della lettera di contestazione, dalle quali risulta una vignetta o caricatura con la dicitura " stai per essere indirizzato sul sito www.autotutela.com." (doc. 6 allegato al reclamo). E, un'altra pagina web con l'indicazione " Movimento Autotutela - Per la difesa dei diritti degli agenti di viaggio italiani". Con questi due documenti la reclamante ha inteso dimostrare la mala fede in nell'uso del nome di dominio, così come richiesto ed nell'articolo 16.6 lettera c. f) Allegazioni del resistente Il resistente, con memoria di replica, ha contestato l'asserita identità dei nomi di dominio rispetto al marchio e al nome dell'associazione ricorrente, affermando di essere il legittimo titolare del nome a dominio, quale membro fondatore di altro soggetto giuridico, il”Movimento Autotutela ". Oltre a ciò, ha rilevato che il Sig. Avataneo (presidente della associazione reclamante) ed altri, avrebbero costituito una nuova Associazione Autotutela (di cui la resistente produce lo statuto sub doc.2), distinta da quella originaria, ma che utilizza il suo stesso nome, e che tenterebbe di veder assegnato il nome a dominio autotutela.it, per sfruttare “il grado di diffusione e conoscenza della denominazione”. Asserisce, in ultimo, che il Sig.Avataneo dichiara di agire come legale rappresentante di Autotutela, senza produrre alcuna delibera che lo autorizzi. g) Motivi della decisione E’ noto come la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio si fondi sulla contemporanea sussistenza dei requisiti sanciti dall’art. 16.6. delle regole di naming, ovvero che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio b) su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome; l’attuale assegnatario, il resistente, non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Spetta al ricorrente provare che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed una volta fatto ciò, se il resistente non prova l’esistenza della condizione sub B, il dominio contestato viene trasferito al ricorrente. a - identità del nome L'associazione Autotutela ha dimostrato in maniera evidente l'identità della propria denominazione rispetto al nome di dominio contestato. Ha prodotto lo statuto di Autotutela nel quale, oltre ad essere indicato che i soci fondatori sono Dario Landolina e Sandro Profumi, viene affermato che “l’associazione è stata realizzata quale naturale evoluzione dall’iniziativa nata in data 25 ottobre 2001, con il sito Web www.autotutela.it (art.1 dello statuto sub doc.2). Vi sarebbe stata, quindi, una sorta di conferimento da parte del sig. Landolina del nome a dominio da lui registrato all’associazione Autotutela. Ha, altresì, allegato al proprio ricorso la dimostrazione dell'avvenuto deposito del marchio. Il Sig. Dario Landolina ha confermato l’esistenza e la corrispondenza all’originale dello statuto di Autotutela (sub doc.2) ma ha fatto riferimento all’esistenza (senza fornire prova alcuna) di un presunto “Movimento Autotutela a difesa dei diritti degli agenti di viaggio” diverso dall’ Associazione Aututela. Ha altresì affermato che il Sig. Avataneo avrebbe costituito una nuova Associazione Autotutela (con sede a Torino, via Lessolo 32), diversa da quella originaria. Fra i documenti allegati dalla stessa resistente (vd. doc.1) vi è però una lettera scritta dal proprio legale ed indirizzata al Sig. Fulvio Avataneo, (n.q. di Presidente dell’Associazione Autotutela, via Lessolo n.32, Torino), in cui i Sig.ri Landolina e Profumi nella loro qualità di soci fondatori e membri del comitato esecutivo dell’Associazione Autotutela, contestano la violazione di norme statutarie. Non contestano certo la costituzione di una nuova e diversa associazione. Da ciò si evince come l’Associazione Autotula definita “nuova” dal resistente altro non sia che quella originaria. Se poi la stessa ha una sede amministrativa a Torino o ha cambiato sede e/o statuto, in maniera legittima o meno, questa non è la sede opportuna per far valere tali contestazioni. Lo stesso dicasi per l’appunto mosso in ordine alla mancata produzione della delibera che autorizzi il Sig. Avataneo ad agire in nome e per conto di Autotutela. Nello statuto prodotto dalla ricorrente (sub doc.2) e riconosciuto dalla resistente come autentico, all’art.16 si da atto che il Presidente di Autotutela ha la rappresentanza legale e firma gli atti. E che il Sig. Avataneo sia presidente di Autotutela appare pacifico anche per il resistente (vd. doc.1 già citato). Se poi il Presidente di Autotutela ha agito di sua iniziativa, non è questa la sede opportuna per muovere tale contestazione. c) mala fede Da quanto si legge nell’art.1 dello statuto (doc.2 ricorrente) appare lecito ritenere che sino all’insorgere delle contestazioni de soci fondatori nei confronti del Presidente di Autotutela il sito funzionasse normalmente come “vetrina” dell’Associazione. Insorti i contrasti e prima della contestazione, sul sito è apparsa una vignetta senza alcun senso (ma che certamente può ledere l’immagine dell’associazione – vd. doc.6 del ricorrente), e solo dopo la contestazione è apparsa la home page del c.d. “Movimento Autotutela a difesa dei diritti degli agenti di viaggio” (doc.5 parte ricorrente). Esaminando tale documento, si evince come genesi di tale movimento sia la medesima dell’Associazione Autotutela (basti confrontare il doc.2 – statuto Autotutela - ed il doc.5 di parte ricorrente), ingenerando confusione nell'utente di Internet e facendo credere che l’Associazione Autotutela ed il “Movimento Autotutela” siano la stessa cosa.. Letta la memoria di parte resistente (nella quale invece si afferma che l’associazione Autotutela ed il “Movimento Autotutela” sono due enti ben distinti), si ha l’impressione che il “Movimento Autotutela”, (definito diverso dall’Associazione Autotutela ma identico nella genesi rispetto a quest’ultimo), sia apparso solamente dopo la contestazione ed unicamente allo scopo di legittimare l’uso del nome a dominio in capo al resistente. L’ipotesi è rafforzata da quanto riferito nella memoria della resistente in merito ai dissidi far i soci fondatori (Landolina e Profumo) con il presidente di Autotutela. Quali che siano le ragioni (fondate o meno) dei resistenti nei confronti della presidenza di Autotutela, le sedi per fare valere tali contestazioni sono altre (come già altri Collegi hanno chiarito, “in base alle regole di naming (art. 16.2), la procedura ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e la verifica che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede” – cfr pursennid.it 14.9.2001). Nate le contestazioni ed i dissidi interni all’associazione, uno dei soci fondatori, forte del fatto che il nome a dominio era stato registrato a nome suo (Landolina) e non dell’Associazione Autotutela (non ancora esistente al momento della registrazione), ha tentato, ex post, di giustificare il suo utilizzo facendo riferimento ad un “Movimento Autotutela” mai nominato prima. Tale comportamento si ritiene che possa integrare la fattispecie di cui all’art. 16.6 lett. C delle regole di naming, in ordine non solo all’utilizzo in mala fede del nome a dominio ma anche, a questo punto, della registrazione in mala fede, effettuata non a favore dell’associazione Autotutela ma quale bene proprio utilizzabile a seconda delle esigenze personali. b) Diritto o titolo del resistente al nome a dominio Appurato quanto sopra, il resistente (come previsto dall'articolo 16.6 delle Regole di Naming), per eccepire in merito alla asserita mancanza di un suo diritto in relazione nome di dominio contestato, deve provare che: 1. prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a domino o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. Sicuramente è stato dimostrato l'uso del nome di dominio, non anche il requisito della buona fede nell’uso; infatti le vignette esposte (contestualmente all’invio da parte del Sig. Landolina delle contestazioni mosse al Presidente di Autotutela) non possono essere qualificate in altro modo che un tentativo di arrecare un danno all'immagine dell'associazione stessa, odierna reclamante. Lo stesso dicasi della home page apparsa, oltretutto dopo la contestazione: nessuna prova è stata fornita della preesistenza alla contestazione (ma nemmeno dell’esistenza, se non a parole) del c.d. “Movimento Autotutela” e dell’uso di tale ente del sito. 2. oppure che è conosciuto personalmente come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; In merito questo punto, come è già stato precisato, l’associazione Autotutela, da documenti prodotti dalla reclamante e riconosciuti pacificamente dalla resistente, appare essere soggetto ben conosciuto: la stessa cosa non può certo dirsi del Sig. Landolina, che personalmente non è certo identificabile nel nome a dominio contestato. 3. oppure che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Con riguardo all’ultimo punto, non è stato dimostrato che il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, visto che nessuna prova è stata fornita della preesistenza (alla contestazione effettuata dalla reclamante) del cd. “movimento Autotutela”. p.q.m. Il Collegio unipersonale nominato, esaminate e valutate liberamente le prove documentali e le dichiarazioni allegate agli atti, visti gli artt.16.6 e 16.7 delle Regole di Naming, in accoglimento al reclamo proposto dall’associazione Autotutela contro Dario Landolina dispone il trasferimento (la riassegnazione) del nome a dominio contestato "autotutela.it" a favore dell’associazione Autotutela, manda al Responsabile della procedura dell'Ente Conduttore per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 16.10 delle Regole di Naming, e per la comunicazione al Registro Italiano dei nomi di dominio sotto il cc.it. Così deciso in Milano, 20 ottobre 2004 Il Collegio Unipersonale Avv. Stefano Monguzzi