la prescrizione fiscale l`invito al concordato per adesione anno 1998

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la prescrizione fiscale l`invito al concordato per adesione anno 1998
ARGOMENTO
RIFERIMENTI
L’ATTESA DEL 31 DICEMBRE 2002 - LA PRESCRIZIONE FISCALE
L’INVITO AL CONCORDATO PER ADESIONE ANNO 1998
CONSEGUENZE SUL CONCORDATO ANNI PREGRESSI
DECRETO LGS. 3 LUGLIO 1997 - N. 241
TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO FISCALE
Per le imposte dirette, i termini per notificare gli accertamenti sono stati, ridotti da 5
⇒ a 4 anni dal periodo d'imposta 1998 salvo il caso di omessa dichiarazione - 5 anni.
ANNO
BASE
1996
1997
1998
1999
2000
2001
REDDIT I
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
1997 - 5 ANNI
1998 - 5 ANNI
1999 - 4 ANNI
2000
2001
2002
SCADENZA ACCERT AMENTO
DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE
PRESENTATA
OMESSA
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2007
ANNO
BASE
1996
1997
1998
1999
2000
2001
I.V.A.
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
1997
1998
1999
2000
2001
2002
SCADENZA ACCERT AMENTO
DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE
PRESENTATA
OMESSA
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2007
Quanto sopra è rilevante
per prevedere le annualità a rischio di accertamento da studio di settore o parametri
•
la convenienza a definire l’eventuale concordato anni pregressi - Finanziaria 2003
•
ANNO 1996
§ è chiuso ai fini IVA
§ è prescritto ai fini delle IMPOSTE DIRETTE al 31 dicembre 2002
ANNO 1997 è prescritto
§ ai fini IVA al 31 dicembre 2002
§ ai fini IMPOSTE DIRETTE al 31 dicembre 2003
ANNO 1998 è prescritto
§ ai fini IVA - IMPOSTE DIRETTE al 31 dicembre 2003
ACCERTAMENTO IN BASE AI PARAMETRI – STUDIO DI SETTORE
• è rilevante la fase del contraddittorio con il contribuente, il quale consente
all’Amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell’attività
esercitata e di adeguare il risultato dell’applicazione dei parametri o studio di settore alla
particolare situazione dell’impresa o della professione esercitata
• gli uffici devono attentamente valutare i fatti e le circostanze rappresentati dal contribuente, al
fine di pervenire alla definizione dell’accertamento in sede amministrativa
MANCATA RISPOSTA ALL’INVITO DELL’UFFICIO
non è in alcun modo sanzionabile
l’esame delle posizioni si conclude con
⇒ atto di adesione
- il contribuente ha definito la propria posizione
⇒ atto di accertamento - il contribuente non ha definito
Il contribuente:
• può non dare seguito all’invito ed attendere l’eventuale avviso di accertamento,
riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione tributaria Provinciale.
IL SOCIO DISSENZIENTE
L’Ufficio accerta il reddito del socio dissenziente prendendo spunto dal maggiore
imponibile definito dalla società.
• la definizione è effettuata da tutti i soggetti partecipanti: società e soci
• la società procede a definire la propria posizione anche se nessuno dei soci aderisce
alla definizione
Nei confronti dei soci che non hanno definito il maggior reddito di partecipazione oppure che
non hanno partecipato al contraddittorio, anche se invitati a comparire, l’Amministrazione
Finanziaria emette un accertamento parziale ex art.41-bis D.P.R. 600/73, basato sulla
definizione intervenuta “a monte” nei confronti della società.
ATTENZIONE – il disegno di legge della Finanziaria 2003 proroga di 2 anni la prescrizione per
l’accertamento articolo 41 bis nei confronti dei soci dissenzienti in caso di adesione della
società al concordato anni pregressi.
In sostanza il maggior reddito che deriva dal concordato della società o dell’associazione
professionale è attribuito pro quota, in virtù del “principio della trasparenza” (art.5 T.U.I.R.), ai
soci o associati (dissenzienti o assenti), tali alla data del 31 dicembre, in base alle percentuali
di ripartizione indicate nella dichiarazione dei redditi originaria.
ESEMPIO
La società “Alfa di Rossi Mario & C. SNC” ha dichiarato un reddito di £.60.000.000.
I due soci
• Rossi Mario
= 60% quota di reddito pari a £ 36.000.000
• Vecchi Antonio = 40% quota di reddito pari a £ 24.000.000.
Si concorda un maggior reddito d’impresa anno 1998 di £. 80.000.000.
Nei confronti del socio Rossi Mario che non ha inteso definire la propria posizione fiscale, sarà
notificato un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis. DPR 600/73 recante, ai fini IRPEF,
un maggior reddito di partecipazione pari a £ 48.000.000.
Il Ministero delle Finanze, nota n. 98 /1997, precisa che
“non è concordabile l’avviso di accertamento notificato ai soci che non hanno inteso aderire
all’accertamento definito per adesione dalla società”
D. - Ai fini del concordato a regime, l’avviso di accertamento notificato ai soci che non concordano
immediatamente potrà essere successivamente concordato?
R. - Nei confronti dei soci, che non hanno inteso aderire all’accertamento definito per adesione dalla società,
resta ferma, ai sensi dell’art. 4 comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, la possibilità per gli uffici di
emanare atti di accertamento che tengano conto della definizione intervenuta.
Con i medesimi atti, non “concordabili” da parte dei soci, le sanzioni saranno irrogate nella misura
ordinaria, senza, pertanto, la possibilità di applicare le riduzioni ad un quarto previste dagli artt. 2
comma 5 e 15, comma 1 del suddetto decreto.
IMPRESA FAMILIARE
il maggior reddito che deriva dal concordato è attribuito solo al titolare dell’impresa
familiare.
Il concordato anni pregressi non interessa i collaboratori dell’impresa familiare ai quali è
imputato esclusivamente il reddito dichiarato nel quadro RG o RF – UNICO.
LA DIFESA IN CASO DI RICORSO
Qualora il tentativo del concordato non pervenga ad un ragionevole compromesso, è probabile
che l’Ufficio notifichi un avviso di accertamento entro i tempi di prescrizione.
Il contribuente, in sede di possibile ricorso, potrà eccepire:
⇒ Illegittimità per carenza di motivazione
L'atto impugnato appare carente di motivazione con violazione dunque dell'art. 3, legge 241/90 e 42, D.P.R. 600/73.
L'assolvimento dell'obbligo di motivazione comporta infatti, come stabilito dalla dominante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (sezioni unite, sentenza 4.1.1993, n. 8), l'esplicitazione dell'iter logico giuridico seguito nella contestazione
dei dati dichiarati dal contribuente.
Nella specie, l'Ufficio si è limitato ad accertare il maggior reddito con riferimento a indicatori astratti, senza peritarsi
minimamente di adattare i dati teorici alla effettiva situazione aziendale verificata. Trattandosi di indicatori medi, per di
più superati, in termini di attendibilità, dalla successiva evoluzione rappresentata dagli studi di settore, l’ente impositore
avrebbe dovuto preliminarmente esaminare e dare conto della realtà imprenditoriale accertata al fine di motivare, per
l’appunto, le ragioni della inattendibilità dei ricavi dichiarati.
In questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle finanze, nella circolare 20.10.1999, n. 203/E.
Si osserva d’altro canto come dalla lettura del provvedimento di specie non sia in alcun modo desumibile il procedimento
argomentativo attraverso il quale si è giunti alla quantificazione dei ricavi, limitandosi questo ad una mera esposizione di
cifre e di calcoli matematici che nulla hanno apparentemente a vedere con l’effettiva modalità di produzione del reddito
del ricorrente.
⇒
Richiesta di disapplicazione per carenza di motivazione con conseguente illegittimità
derivata dell’atto impugnato.
Laddove la Commissione dovesse ritenere l’atto impugnato motivato per relationem con riferimento ai D.P.C.M. sui
parametri si eccepisce l’illegittimità di tali provvedimenti e se ne chiede conseguentemente la disapplicazione, in forza
dell’art. 7, D. Lgs. 546/92.
L’esame del decreto infatti non consente di comprendere il percorso motivazionale adottato per giungere alla
individuazione dei valori parametrici e cioè, ad esempio, per quali ragioni sono state prescelte determinate variabili e
non altre e quindi in sostanza quale modello di funzionamento aziendale è alla base del modello legale di riferimento, o
ancora come sono stati quantificati i correttivi territoriali o le riduzioni per l3e attività di nuova costituzione, eccetera.Né
allo scopo può ritenersi sufficiente la nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.1996, che consiste nella semplice
esposizione di un metodo di elaborazione statistico e non spiega quali indagini aziendali o economiche ne costituiscono
il fondamento.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi richiamati nell’avviso opposto per violazione dell’art. 3, legge
241/90 nonchè la richiesta di disapplicazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 546/92, e per l’effetto
l’annullamento dell’atto emesso dall’Ufficio, che trae la sua motivazione per relationem dai D.P.C.M.
⇒
Mancato assolvimento dell’onere della prova.
qualora la Commissione non intenda accedere alla richiesta di annullamento dell’atto per violazione dell’obbligo di
motivazione, si eccepisce che il procedimento seguito dall’Ufficio si risolve altresì nell’omesso assolvimento
dell’onere della prova, ad esso incombente in forza della giurisprudenza di Cassazione (sentenza 17.1.1997, n. 459).
L’Ufficio non ha infatti provato l’infedeltà della dichiarazione del ricorrente, che certamente non può
ritenersi dimostrata con l’utilizzo di parametri, come prima rilevato, privi di qualsivoglia
collegamento con la situazione concreta accertata.
CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ DEI PAR AMETRI E STUDI DI SETTORE
La Cassazione si è recentemente pronunziata positivamente sull'utilizzo delle presunzioni:
• la ricostruzione presuntiva della percentuale di ricarico, basata su medie di settore,
rientra a pieno titolo nell'ambito del metodo di accertamento analitico presuntivo
• tale metodo consente di disattendere le risultanze contabili, anche se normalmente
regolari, laddove sia dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti,
che alcuni degli elementi contabilizzati non sono veritieri - nel caso i ricavi contabilizzati si
rivelavano inattendibili, in quanto, dal rapporto con il costo del venduto, emerge una percentuale di ricarico molto contenuta di gran lunga inferiore a quella mediamente applicata nel settore
economico di appartenenza dell'azienda come rilevata dall'Ufficio attraverso appositi studi
settoriali.
Il Fisco impiega
“strumenti presuntivi legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello generale, tanto
che ormai gli studi di settore si stanno consolidando e stanno offrendo soluzioni sempre più
accettate e condivise”.
Per la Cassazione
• tali strumenti costituiscono elementi di prova a favore del Fisco
• ricade sul contribuente «l'onere dì attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le
presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni».
IL CONCORDATO CON ADESIONE HA VALENZA ANCHE AI FINI INPS
CIRCOLARE INPS N.145 DEL 20/08/2002
L’accertamento del maggiore imponibile definito con adesione ha effetti anche
• per i contributi previdenziali
• sui maggiori contributi previdenziali non sono dovute sanzioni e interessi
UNA OCCASIONE PERDUTA - CONCORDATO ANNI PRECEDENTI AL 2001
testo del disegno di legge – Finanziaria 2003 – approvato dalla Camera dei Deputati
Contribuente soggetto a studio di settore o parametri – VERIFICA PER SINGOLO ANNO
Congruo
Non coerente
Congruo
Coerente
300 EURO
Maggiori ricavi da
proposta di definizione
Non congruo
Non coerente
Maggiori ricavi da
proposta di definizione
PER I SOGGETTI A PARAMETRI È SUFFICIENTE ESSERE “CONGRUI”
ATTENZIONE - SOGGETTO ESCLUSO DAL CONCORDATO
E’ escluso il soggetto il quale riceve entro il 31 DICEMBRE 2002
• l’ avviso di accertamento
• l'invito al concordato per la presunzione di maggiori ricavi parametri/ studi di settore
Di conseguenza un invito al concordato anno 1998 esclude tale periodo d’imposta
dal concordato previsto dalla Finanziaria 2003.