REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO

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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO GARANTITO A TASSO VARIABILE
“BANCA DEL MUGELLO 2013/2016 Euribor + 1,00 6^ EM.GAR.”
CODICE ISIN IT0004966518
ARTICOLO 1 - Importo e titoli
Il prestito obbligazionario “Banca del Mugello 2013/2016 TV Euribor + 1,00 6^EM GAR.”, codice isin IT0004966518 (di seguito il “Prestito”),
emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito per un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), è
dematerializzato ed è rappresentato da n. 10.000 obbligazioni al portatore con valore nominale e taglio minimo di Euro 1.000 (mille) ciascuna,
munite di cedole di interesse semestrale.
I titoli sono in regime di dematerializzazione ai sensi dei D.Lgs n.213/98 e n.58/98 e immesse in gestione centralizzata presso la società di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., non verrà proceduto di conseguenza alla stampa dei certificati.
L’esercizio dei diritti incorporati nel titolo spetta al soggetto legittimato sulla base del regime di circolazione vigente per il titolo stesso.
ARTICOLO 2 - Collocamento
L'adesione al prestito potrà essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Offerta. Il prestito è sottoscrivibile fino al 10 gennaio 2014
compreso. Le richieste di sottoscrizione, presentabili dall’apertura degli sportelli dal 21 ottobre 2013 fino al 14 novembre 2013 compreso, saranno
regolate con valuta data inizio del godimento o, se festiva, primo giorno lavorativo successivo alla data di godimento, con pagamento dei dietimi dal
giorno di inizio godimento alla data di regolamento, mentre quelle presentate successivamente alla data del 14 novembre 2013 saranno, in tal caso,
regolate con valuta del giorno in cui è stata presentata la richiesta, con pagamento dei dietimi dal giorno di inizio del godimento alla data di
regolamento. E’ comunque in facoltà della Banca concedere al cliente la possibilità di sottoscrivere il prestito con valuta successiva indicando tale
evenienza nel modulo di sottoscrizione, con un termine massimo di 30 giorni dalla data di prenotazione e con pagamento dei dietimi dal giorno di
inizio del godimento alla data di regolamento.
Il prestito obbligazionario è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ed è sottoscrivibile per l’importo minimo di Euro
10.000 (diecimila) o superiore multiplo di valore nominale Euro 1.000 (mille).
L’Emittente ha facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l’Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet
dell’Emittente.
L'Emittente potrà, nel corso del Periodo di Offerta, estenderne la durata, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito
internet dell’Emittente.
L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, per le mutate condizioni di mercato o per sue esigenze, alla chiusura
anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante
apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente.
ARTICOLO 3 - Godimento e Durata
Le obbligazioni iniziano a produrre interessi il 15 novembre 2013 (“Data di Godimento”) e cessano di essere fruttifere (“Data di Scadenza”) il 15
maggio 2016, data in cui il prestito verrà rimborsato integralmente. La durata del prestito è quindi di trenta mesi.
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore, avverrà nella data di regolamento (la “Data di Regolamento”) che può
coincidere con la Data di Godimento dell’obbligazione oppure potrà essere effettuato durante il Periodo di Offerta. Nel caso di sottoscrizione
posteriore alla Data di Godimento il controvalore per la sottoscrizione delle obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di
Godimento alla Data di Regolamento.
ARTICOLO 4 - Prezzo di emissione
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 100 (cento) per ogni Euro 100 (cento) di valore nominale, oltre al rateo eventualmente
maturato dalla data di inizio del godimento del prestito alla data di regolamento.
ARTICOLO 5 - Commissioni e spese
Non sono previste commissioni e spese di collocamento e sottoscrizione.
ARTICOLO 6 - Rimborso
Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il 15 maggio 2016 e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.
Resta inteso che qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo
successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
ARTICOLO 7 - Interessi
Il prestito ha godimento dal 15 novembre 2013. Gli interessi, calcolati con la modalità ACT/ACT, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 15
maggio ed il 15 novembre di ogni anno. La prima cedola, pagabile il 15 maggio 2014, sarà liquidata nella misura dell’ 1,30 % semestrale lordo, 1,04
% semestrale netto. Le cedole lorde successive alla prima saranno determinate applicando una maggiorazione di 100 punti base sul tasso Euribor 6m
365gg media mensile (come rilevato sui principali quotidiani economici) relativa al 2° mese precedente la data inizio godimento della cedola. Il tasso
annuo lordo nominale così ottenuto sarà convertito in semestrale lordo dividendo lo stesso per due e arrotondando allo 0,01 più vicino. L’ultima
cedola è pagabile in data 15 maggio 2016.
Il tasso di interesse lordo semestrale così calcolato, applicato alle cedole successive alla prima, verrà comunicato mediante avviso esposto presso le
filiali della Banca.
Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.
Il tasso annuo di interesse nominale è fisso per la 1^ cedola ed è stabilito, indipendentemente dal valore del parametro di indicizzazione, nella misura
del 2,60 %.
ARTICOLO 8 – Tasso annuo di rendimento effettivo
Il tasso annuo di rendimento, ipotizzando che il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni “Banca del Mugello 2013/2016 TV Euribor + 1,00
6^ EM GAR.” valido ai fini del calcolo delle cedole variabili rimanga costante per tutta la durata del titolo rispetto all’ultimo valore al momento
conosciuto (media mese di settembre 2013 pari allo 0,346 %), risulterà essere pari al 1,598 % al lordo della ritenuta fiscale mentre il rendimento
effettivo netto risulterà dell’ 1,278 %.
Regolamento Tasso Variabile
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Per ricevuta del presente regolamento
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ARTICOLO 9 - Servizio del prestito
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca del Mugello - Credito Cooperativo
mediante accredito sul conto corrente. Le comunicazioni della Banca agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla
legge o dal presente regolamento, mediante avviso esposto presso le filiali della Banca.
I titoli immessi nei depositi amministrati dalla Banca del Mugello – Credito Cooperativo sono esenti da diritti di custodia.
ARTICOLO 10 - Regime fiscale
I redditi di capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive
modificazioni e integrazioni, prevista nella misura del 20% per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge dalla L.
14 settembre 2011, n. 148. Ricorrendone i presupposti, alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero
rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili altresì le disposizioni del D. Lgs 461/97. Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa
presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.
ARTICOLO 11 - Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda
il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
ARTICOLO 12 - Rimborso anticipato
Non è prevista alcuna forma di rimborso anticipato.
ARTICOLO 13 - Mercati e negoziazione
Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per
le proprie emissioni.
La Banca tuttavia si impegna entro 60 giorni a decorrere dalla data di godimento del prestito ad avviare, per il tramite di Iccrea Banca, la procedura
di ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento “order driven”.
Tale mercato è organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A., società partecipata da ICCREA Banca (Istituto Centrale delle Banche di Credito
Cooperativo) che svolge anche il ruolo di Aderente Diretto nel suddetto mercato.
Si rinvia al “Regolamento Hi-MTF - segmento order driven”, a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com, per informazioni relative alle
modalità di negoziazione dei Titoli su tale mercato. Al fine di sostenere la liquidità delle transazioni sul sistema multilaterale HI-MTF la Banca può
intervenire sullo stesso in qualità di liquidity provider allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale
contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell’ordine medesimo da parte del cliente.
Resta fermo che, qualora la Banca decida di intervenire sul mercato in qualità di liquidity provider nei termini di cui al capoverso precedente,
l’operazione troverà esecuzione solo se l’ordine del cliente sia stato impartito ad un prezzo pari al Fair Value del titolo così come calcolato da Iccrea
Banca secondo un modello valutativo contenuto nella Policy di Pricing deliberata dalla Banca.
Il cliente deve considerare che a tale prezzo (Fair Value) potrà essere applicato uno spread denaro-lettera la cui entità, definita nella Policy di Pricing
attualmente in vigore, sarà conoscibile consultando il documento di sintesi della Policy di Pricing disponibile sul sito internet dell’Emittente.
Si fa inoltre presente che detta Policy è soggetta a revisione da parte della Banca su base almeno annuale.
L’investitore deve altresì tenere presente che alla transazione potranno essere applicate anche le commissioni previste nell’apposito allegato del
“Contratto per la Prestazione dei Servizi di Investimento, per il Deposito Titoli, per la vendita di Prodotti Finanziari emessi dalla Banca del MugelloCredito Cooperativo e per le Operazioni di pronti Contro Termine” sottoscritto dal cliente.
L’Emittente non assume l’onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa
dell’investitore.
ARTICOLO 14 - Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di
raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo,
avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. In particolare, i
sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere
al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore
dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte
del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a € 103.291,38. Sono
comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione dell’Emittente.
L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli
sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.
ARTICOLO 15 - Legge applicabile e foro competente
Il foro competente è quello di domicilio dell’Emittente, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs 6 settembre 2005,n.206 (c.d. Codice del consumo), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo
ARTICOLO 16 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato
sul sito internet dell'Emittente e, ove previsto dalla normativa applicabile, trasmesse alla Consob.
ARTICOLO 17 - Varie
La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente
previsto si applicano le norme di legge.
Regolamento Tasso Variabile
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Per ricevuta del presente regolamento
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