mediobanca 2003-2008 cpi fix-floater

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mediobanca 2003-2008 cpi fix-floater
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“MEDIOBANCA 2003-2008 CPI FIX-FLOATER”
(Codice ISIN IT0003500524)
Art. 1 – IMPORTO, TAGLI E TITOLI
Il prestito obbligazionario “Mediobanca 2003-2008 CPI Fix-Floater”
del valore nominale di massimi 200 milioni di Euro è costituito da un
massimo di n. 200.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000
cadauna.
Le obbligazioni componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE
Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000
per ogni obbligazione.
Art. 3 – GODIMENTO
Il prestito ha godimento 23 luglio 2003.
Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E RIMBORSO
Cinque anni. Il prestito è emesso in data 23 luglio 2003 e scadrà il 23
luglio 2008.
Art. 5 – INTERESSI
Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, per il primo anno di
vita del prestito sul valore nominale, interessi (gli “Interessi”) calcolati
ad un tasso pari al 3,25% annuo lordo (ACT/ACT Unadjusted Following) e saranno pagabili il 23 luglio 2004. Successivamente, dal
secondo al quinto anno di vita del prestito sarà calcolata una cedola
annua lorda pari alla somma tra lo 0,50% e la variazione annuale dell’indice dell’inflazione europea.
Gli Interessi, soggetti al regime fiscale di cui al successivo articolo 7,
saranno pagabili, senza deduzione di spese, il 23 luglio di ogni anno
dal 2005 fino al 2008 secondo la convenzione Modified Following e
saranno determinati, per ogni obbligazione, nel seguente modo:
•
£ CPTFEMU t < CPTFEMU t <1 ¥—
;0 ´´µ
I = Euro1.000 * ³0,50% + 100% * Max²²
CPTFEMU t <1
¤
¦˜
–
Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, il 23 luglio
2008.
Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per
il rimborso.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. Ai fini del
rimborso del capitale si farà riferimento alla convezione Modified Following Business.
Art. 7 – REGIME FISCALE
Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto
Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate dall’art.
12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e dal Decreto
Legislativo 23 dicembre 1999 n. 505 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
Regime fiscale per i soggetti non residenti
I proventi sono soggetti a ritenuta del 12,50%.
Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6 del comma 1 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni.
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono
redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero
rimborso delle obbligazioni (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 461/97), sono soggette ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti
dall’art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall’art. 4 del Decreto Legislativo 461/97 e secondo le disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi
opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo.
Regime fiscale per i soggetti non residenti
dove:
CPTFEMU è l’indice armonizzato (non-revised) dei prezzi al consumo
esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell’Euro-Zone su
base mensile (l’“Indice”). L’Euro-Zone è attualmente composta da 12
stati membri. L’indice potrebbe subire delle variazioni in caso di allargamento dell’Euro-Zone a nuovi paesi membri. L’Indice è rilevabile su:
EUROSTAT pubblicazione “Statistics in Focus”, Economy and Finance, Theme 2. Bloomberg ticket: CPTFEMU Index.
CPTFEMUt è il valore dell’Indice CPTFEMU dell’aprile 2004, aprile
2005, aprile 2006 e aprile 2007.
CPTFEMUt–1 è il valore dell’Indice CPTFEMU rilevato 15 mesi prima
della corrispondente rilevazione al tempo t a cui si fa riferimento per il
calcolo degli Interessi.
Esempio
t (data
t2
t3
t4
t5
Art. 6 – RIMBORSO
di pagamento della cedola)
23 luglio 2005
23 luglio 2006
23 luglio 2007
23 luglio 2008
CPTFEMUt
aprile 2004
aprile 2005
aprile 2006
aprile 2007
CPTFEMUt-1
aprile 2003
aprile 2004
aprile 2005
aprile 2006
Nel caso in cui, a giudizio dell’Agente per il Calcolo, la serie storica dell’Indice presenti delle discontinuità ovvero l’Indice venga ribasato, l’Agente per il Calcolo utilizzerà l’indice all’uopo identificato dall’autorità
competente per la rilevazione dell’inflazione europea (l’autorità competente verrà identificata dall’Agente per il Calcolo). Qualora nessun
nuovo indice venga identificato dall’autorità competente, l’Agente per
il Calcolo utilizzerà l’indice identificato ed utilizzato dalla “Agence France Tresor” al fine del calcolo delle cedole dei titoli obbligazionari
OAT€i.
Nel caso in cui l’Indice non fosse pubblicato per un dato mese o non
fosse più pubblicato, l’Agente per il Calcolo, per ogni mese in cui l’Indice non venisse pubblicato, calcolerà un indice sostitutivo applicando la seguente formula:
CPTFEMU(t) = CPTFEMU(t-1)*(CPTFEMU(t-1)/CPTFEMU(t-13))1/12
Se l’Indice fosse sostituito da un indice (l’“Indice Equivalente”) che utilizzi la stessa formula (o equivalente) e metodo di calcolo utilizzati nel
calcolo dell’Indice e tale Indice Equivalente sia ritenuto accettabile dall’Agente per il Calcolo l’indice rilevante per la determinazione degli
Interessi sarà l’Indice equivalente.
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997
n. 461 non concorrono a formare il reddito:
• le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui
all’art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR percepiti o
sostenuti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti e semprechè tali soggetti
non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
• Enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia
Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO
Il pagamento degli Interessi e il rimborso delle obbligazioni avranno
luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite degli intermediari
autorizzati aderenti alla stessa.
Art. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli
Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e,
per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
Art. 10 – QUOTAZIONE
E prevista la quotazione presso il Sistema di Scambio Organizzato
TLX®.
Art. 11 – AGENTE PER IL CALCOLO
L’agente per il calcolo per il prestito è TradingLab Banca S.p.A..
Art. 12 – VARIE
Tutte le comunicazioni di Mediobanca agli obbligazionisti saranno
effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte
le condizioni fissate nel presente regolamento.
Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e Mediobanca sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria di Milano.