mediobanca 2003-2008 cpi fix-floater
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REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “MEDIOBANCA 2003-2008 CPI FIX-FLOATER” (Codice ISIN IT0003500524) Art. 1 – IMPORTO, TAGLI E TITOLI Il prestito obbligazionario “Mediobanca 2003-2008 CPI Fix-Floater” del valore nominale di massimi 200 milioni di Euro è costituito da un massimo di n. 200.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna. Le obbligazioni componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Art. 2 – PREZZO DI EMISSIONE Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione. Art. 3 – GODIMENTO Il prestito ha godimento 23 luglio 2003. Art. 4 – DURATA, DATA DI EMISSIONE E RIMBORSO Cinque anni. Il prestito è emesso in data 23 luglio 2003 e scadrà il 23 luglio 2008. Art. 5 – INTERESSI Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano, per il primo anno di vita del prestito sul valore nominale, interessi (gli “Interessi”) calcolati ad un tasso pari al 3,25% annuo lordo (ACT/ACT Unadjusted Following) e saranno pagabili il 23 luglio 2004. Successivamente, dal secondo al quinto anno di vita del prestito sarà calcolata una cedola annua lorda pari alla somma tra lo 0,50% e la variazione annuale dell’indice dell’inflazione europea. Gli Interessi, soggetti al regime fiscale di cui al successivo articolo 7, saranno pagabili, senza deduzione di spese, il 23 luglio di ogni anno dal 2005 fino al 2008 secondo la convenzione Modified Following e saranno determinati, per ogni obbligazione, nel seguente modo: £ CPTFEMU t < CPTFEMU t <1 ¥ ;0 ´´µ I = Euro1.000 * ³0,50% + 100% * Max²² CPTFEMU t <1 ¤ ¦ Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, il 23 luglio 2008. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. Ai fini del rimborso del capitale si farà riferimento alla convezione Modified Following Business. Art. 7 – REGIME FISCALE Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con le modifiche apportate dall’art. 12 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1999 n. 505 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Regime fiscale per i soggetti non residenti I proventi sono soggetti a ritenuta del 12,50%. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 6 del comma 1 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni. Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall’art. 4 del Decreto Legislativo 461/97 e secondo le disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) e 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo. Regime fiscale per i soggetti non residenti dove: CPTFEMU è l’indice armonizzato (non-revised) dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell’Euro-Zone su base mensile (l’“Indice”). L’Euro-Zone è attualmente composta da 12 stati membri. L’indice potrebbe subire delle variazioni in caso di allargamento dell’Euro-Zone a nuovi paesi membri. L’Indice è rilevabile su: EUROSTAT pubblicazione “Statistics in Focus”, Economy and Finance, Theme 2. Bloomberg ticket: CPTFEMU Index. CPTFEMUt è il valore dell’Indice CPTFEMU dell’aprile 2004, aprile 2005, aprile 2006 e aprile 2007. CPTFEMUt–1 è il valore dell’Indice CPTFEMU rilevato 15 mesi prima della corrispondente rilevazione al tempo t a cui si fa riferimento per il calcolo degli Interessi. Esempio t (data t2 t3 t4 t5 Art. 6 – RIMBORSO di pagamento della cedola) 23 luglio 2005 23 luglio 2006 23 luglio 2007 23 luglio 2008 CPTFEMUt aprile 2004 aprile 2005 aprile 2006 aprile 2007 CPTFEMUt-1 aprile 2003 aprile 2004 aprile 2005 aprile 2006 Nel caso in cui, a giudizio dell’Agente per il Calcolo, la serie storica dell’Indice presenti delle discontinuità ovvero l’Indice venga ribasato, l’Agente per il Calcolo utilizzerà l’indice all’uopo identificato dall’autorità competente per la rilevazione dell’inflazione europea (l’autorità competente verrà identificata dall’Agente per il Calcolo). Qualora nessun nuovo indice venga identificato dall’autorità competente, l’Agente per il Calcolo utilizzerà l’indice identificato ed utilizzato dalla “Agence France Tresor” al fine del calcolo delle cedole dei titoli obbligazionari OAT€i. Nel caso in cui l’Indice non fosse pubblicato per un dato mese o non fosse più pubblicato, l’Agente per il Calcolo, per ogni mese in cui l’Indice non venisse pubblicato, calcolerà un indice sostitutivo applicando la seguente formula: CPTFEMU(t) = CPTFEMU(t-1)*(CPTFEMU(t-1)/CPTFEMU(t-13))1/12 Se l’Indice fosse sostituito da un indice (l’“Indice Equivalente”) che utilizzi la stessa formula (o equivalente) e metodo di calcolo utilizzati nel calcolo dell’Indice e tale Indice Equivalente sia ritenuto accettabile dall’Agente per il Calcolo l’indice rilevante per la determinazione degli Interessi sarà l’Indice equivalente. Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 non concorrono a formare il reddito: • le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui all’art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR percepiti o sostenuti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti e semprechè tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. • Enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO Il pagamento degli Interessi e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla stessa. Art. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile. Art. 10 – QUOTAZIONE E prevista la quotazione presso il Sistema di Scambio Organizzato TLX®. Art. 11 – AGENTE PER IL CALCOLO L’agente per il calcolo per il prestito è TradingLab Banca S.p.A.. Art. 12 – VARIE Tutte le comunicazioni di Mediobanca agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e Mediobanca sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria di Milano.