anno di prova e di formazione

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anno di prova e di formazione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco”
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Cod.Mecc.FGIC872002
Tel. 0884585923 - Fax 0884516827
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E-mail pec: [email protected] –
Sito web: www.scuolasangiovannibosco.altervista.org
PERSONALE DOCENTE NEO-ASSUNTO
ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE
<<GUIDA INFORMATIVA>>
2015/2016
(con le novità contenute nella legge
n.107/2015)
a cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo
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ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE 2015/16
•
Il personale docente neoassunto in ruolo è soggetto ad un anno di prova e di formazione (art.
n. 16, co. 1, DM 850/2015), nel senso che ha un duplice inscindibile contenuto e requisito:
durata minima del servizio di 180 giorni (di cui almeno 120 giorni per le attività didattiche) e
svolgimento delle attività formative. Dall’a.s. 2015-2016 i due requisiti hanno assunto pari
rilevanza costitutiva ai fini della validità del periodo di prova (L. 107/2015).
•
Il personale docente, all’atto dell’assunzione in ruolo e con la stipula del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, deve sostenere il periodo di prova allo scopo di ottenere la conferma in
ruolo.
•
Solo dopo il superamento del periodo di prova è possibile chiedere la ricostruzione di carriera, i
cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 del D.L.vo 16.04.1994 n.
297).
•
Nell’anno scolastico in cui si è stati assunti a tempo indeterminato, la sede di servizio è
provvisoria. Nel corso del medesimo anno, secondo la tempistica e le procedure dettate dal
MIUR e dalla Legge 107/2015, il personale presenterà la domanda di trasferimento ed
eventualmente istanza di assegnazione/utilizzo.
La legge 107/2015 all’art. 1, commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di
formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato:
116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del
servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività
didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a
valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 11 del TU di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dal
comma 129 della L. 107/2015, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del MIUR sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente
ed educativo in periodo di formazione e di prova (vedi DM 850/2015).
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed
educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 della L.107, gli
articoli da 437 a 440 del TU di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. La novità introdotta
è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, che
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almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche. Per il resto, rimangono in vigore, per
quanto compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.
È riconfermata anche la procedura di formazione, con il modello 2014- 2015: 50 ore complessive,
in presenza e a distanza, attività peer to peer e laboratori didattici coordinati dai tutor.
ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Il Personale Docente all’atto della nomina in ruolo, dopo aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, è tenuto ad espletare una serie di adempimenti e presentazione di
documenti:
OBBLIGATORI che dimostrano i requisiti per l’accesso all’impiego, definiti anche documenti di rito;
FACOLTATIVI, istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera.
DOCUMENTI OBBLIGATORI DI RITO
• devono dimostrare all’Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti;
• devono essere presentati entro 30 giorni dall’immissione in ruolo;
• sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e
successive modificazioni. [Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in
materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo].
La Circolare n. 65/2003, al punto “C” distingue i documenti di rito (da produrre entro 30 giorni,
pena la decadenza dell’impiego) in:
A. documenti generali:
1. certificato di nascita
2. certificato di cittadinanza italiana
3. certificato del Casellario giudiziale non anteriore a 6 mesi (è ammessa autocertificazione)
4. certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal Comune ove si vota, non anteriore a
6 mesi
5. certificato di idoneità fisica all’impiego, al cui rilascio può provvedere anche il proprio medici
curante (nota ministeriale 18329/2007)
N.B. I documenti suddetti 1-2-4 possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà.
B. documenti specifici:
1. titolo di studio e/o di abilitazione all’insegnamento richiesti per l’immissione in ruolo
2. eventuali certificati dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato (compreso il servizio
militare), di Enti Pubblici, Privati, Lavoro autonomo, Libero professionista.
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I documenti di rito sono esenti da bollo e sostituibili con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, secondo lo schema conforme a quanto prescritto dall’art. 47 del DPR 445/2000.
C. DOCUMENTI
FACOLTATIVI
/
NON
OBBLIGATORI,
MA DI
FONDAMENTALE
IMPORTANZA
1) La dichiarazione dei servizi
2) Domanda di valutazione, computo o riscatto ai fini della pensione, nonché la domanda di
ricongiunzione ai fini di un’unica pensione
3) Domanda di ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione.
Domanda di ricostruzione di carriera (R.C.)
La ricostruzione di carriera è una procedura che determina la fascia stipendiale di riferimento del
CCNL, in seguito alla valutazione del servizio preruolo del personale Docente.
Si ricorda che la R.C. avviene solo “a domanda”:
va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo), al DS della scuola in
cui è titolare il personale (DPR 275/99);
sono previsti dei termini di prescrizione;
va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione:
Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento.
Autocertificazione del titolo di studio.
Autocertificazione del certificato di abilitazione.
Autocertificazione del certificato di specializzazione.
[Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono più chiedere, né rilasciare
certificazioni utilizzabili nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni].
180 GIORNI DI SERVIZIO E 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICHE
L'art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 dispone che il superamento del periodo di formazione e di
prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta
giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i
periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e ogni altro
impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi
parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di
congedo di maternità dal servizio per gravidanza.
In particolare, vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di periodo effettivo
servizio:
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•
tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e
natalizie.
•
il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di
programmazione didattica.
•
i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura
scuole, elezioni ….).
•
i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per
la classe di concorso di insegnamento.
•
il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.
•
il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in
attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
•
la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione
scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di
dirigente incaricato.
•
il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a
cattedre.
•
il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la
data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).
•
i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.
Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:
•
I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni
familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente
che sono considerate nel periodo di prova).
•
le vacanze estive.
•
I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo
parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
•
I permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi
personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).
PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE, nei centoventi giorni sono considerati i
giorni effettivi di lezione e i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività
preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali,
formative e collegiali.
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QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE L’ANNO DI PROVA
L'art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo
di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di
formazione e di prova, non rinnovabile.
In realtà già l’art. 439 del Dlgs 297/94 prevedeva che in caso di esito sfavorevole della prova, il
provveditore agli studi, poteva concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire
maggiori elementi di valutazione.
SE IL DOCENTE NON RIESCE A COMPLETARE L'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE…
Mentre la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta per una
sola volta, è, invece, prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio,
anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a
qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma
dell'art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità),
salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della
prova determinati periodi diversi dall'insegnamento.
ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE PER CHI HA OTTENUTO UN PASSAGGIO DI RUOLO
Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di
concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, all'interno dello stesso
ordine di scuola (es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II grado).
Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il
passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un'altra, di diverso
ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure
dalla primaria all'infanzia e viceversa).
Chi ottiene il solo passaggio di cattedra, che non implica il passaggio in ruolo, non è tenuto ad
effettuare nulla, né formazione, nè la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività
didattica.
Chi, invece, ottiene il passaggio di ruolo, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali, e salvo
successive rettifiche, effettuare la prova (180 giorni di servizio e 120 g di attività didattica), ma
anche la formazione con tutto ciò che essa comporta, come se fosse un neoassunto in ruolo.
Nella circolare MIUR n° 36167 del 5/11/2015 è, infatti, indicato che sono tenuti al periodo di
formazione e di prova:
•
i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a
qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
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•
i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che
non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del
periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da
considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
•
i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
DOCENTI ASSUNTI IN FASE B/C CHE DIFFERISCONO LA PRESA DI SERVIZIO E
SVOLGERANNO L'ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE CON CONTRATTO AL 30/6,
OPPURE AL 31/8
La nota MIUR 36167 del 5/11/2015 dispone che <<In caso di differimento della presa di servizio,
anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di
formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche
presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività
didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono
intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al d.m. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello
stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5
lettera c) del D.M. n.850/2015>>.
Le possibilità indicate nella circolare sono:
•
la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è
valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno
per la scuola dell’infanzia o primaria;
•
la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è
valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
•
per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in
considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti
relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
•
la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova
anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE PER I DOCENTI IN PART TIME O SUSPEZZONE
ORARIO: LE FAQ
Sono un docente assunto in ruolo in fase B. Ho assunto servizio e richiesto il part time per
9 ore su 3 g. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?
Ai sensi della nota MIUR 3616/2015 il superamento del periodo di formazione e prova è
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel
corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando
l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di
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attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione
o orario inferiore su cattedra o posto.
Pertanto chi è assunto in ruolo in regime di part time dovrà comunque svolgere per intero e senza
nessun riproporzionamento le 50 ore di formazione, mentre i 180 g e i 120 di attività didattica
vanno riproporzionati in ragione all'orario.
Ciò ovviamente vale anche per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo e richiesto il part time.
Es: ho 9 ore invece di 18, dovrò svolgere 90 g dei 180 previsti e 60 dei 120 previsti. Con 6 ore su
18, quindi, farò 60 ore dei 180 g e così via. Ovviamente lo stesso calcolo va effettuato per gli
immessi in ruolo sulla primaria in relazione alle 24 ore settimanali. Rimane l'obbligo delle 50 ore di
formazione.
Sono un docente con contratto al 30/6 per 9 ore in A043 e sono stato immesso in ruolo
sempre per A043. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?
La risposta è positiva e vale quanto detto a chi ha assunto effettivo servizio ma è in regime di part
time.
Infatti, la circolare sopra citata equipara i docenti già assunti con effettivo servizio di ruolo in part
time a chi ha rimandato la presa di servizio accettando la nomina in ruolo, ma impegnato con
supplenza fino ad almeno al 30/6.
La circolare, infatti, rispetto al riproporzionamento, non fa nessuna differenza disponendo che i
180/120 g "sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o
orario inferiore su cattedra o posto".
Quindi, o si è in effettivo regime di part time o su spezzone orario (supplenza fino al 30/6) i g
devono essere riproporzionati in egual misura. Non esiste alcuna differenza. Rimane l'obbligo delle
50 ore di formazione.
Sono un docente con contratto al 30/6 per 9 ore in A043 e sono stato immesso in ruolo su
posto di sostegno AD00. Posso svolgere l'anno di prova e di formazione?
La risposta è positiva e vale ovviamente anche nel caso contrario ovvero immesso in ruolo in A043
e con supplenza su AD00.
La nota MIUR 3616 del 05-11-2015 prevede che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini
dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e
grado di scuola.
Trattandosi di spezzone orario andrà effettuato il riproporzionamento dei 180/120 g come gli
esempi sopra citati.
Si ricorda che l'attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di
concorso di immissione in ruolo. Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.
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Sono un docente immesso in ruolo nella A043. Ho una supplenza con completamento
orario tra I e II grado, avendo 9 ore su A043 e 9 ore su A050, posso svolgere l'anno di prova
e di formazione?
La risposta è positiva con una precisazione. La nota MIUR 3616 del 05-11-2015 prevede che per
le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione
della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di
concorso di immissione in ruolo.
Nel caso specifico, quindi, è da ritenere valido solo il periodo di prova e di formazione svolto per lo
spezzone di A043 che è classe di concorso dello stesso grado di scuola di immissione in ruolo,
non è quindi valido il periodo svolto per la A050.
Per tale motivo le due supplenze vanno considerate a sé, e nonostante, quindi, il completamento
orario fino alle 18 ore, l'anno di prova, considerato solo sulla A043, va riproporzionato per i
180/120 g perché svolto solo per 9 ore. Rimane l'obbligo delle 50 ore di formazione.
L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOVRÀ ESSERE SVOLTA CON RIFERIMENTO AL POSTO O
ALLA CLASSE DI CONCORSO DI IMMISSIONE IN RUOLO.
La nota MIUR Prot. n. 36167/2015 prevede che in caso di differimento della presa di servizio,
anche nell'ipotesi di quanto disposto dall'articolo l, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo
di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina,
anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine
delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di
concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M.
n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di
immissione in ruolo come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Pertanto, il docente che, avendo accettato un contratto a tempo indeterminato (fase B/C) nella
provincia X, e che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 98 -99, della legge n.107/2015,
si trovi a svolgere, in detta o diversa provincia, una supplenza annuale o sino al termine delle
attività didattiche su medesimo posto o classe di concorso affine (intendendo per classi affini
quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 354/1998, ove il servizio sia effettuato
nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo), qualora chieda di
svolgere il periodo di prova è autorizzato allo svolgimento dello stesso purché la supplenza svolti e
l’immissione in ruolo accettata ricadano nelle seguenti ipotesi:
•
la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è
valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno
per la scuola dell'infanzia o primaria;
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•
la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è
valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
•
per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in
considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti
relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
•
la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova
anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
Saranno, dunque, i Dirigenti scolastici deputati ad un’attenta valutazione dell’applicazione della
suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne
abbiano titolo, e a tener conto che l'attività di formazione sarà, comunque, svolta con riferimento al
posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.
Ad esempio, se un docente è stato assunto sulla A043 e attualmente è titolare di una supplenza su posto di
sostegno AD00 fino al 30/6 o 31/8, l'attività di formazione dovrà essere svolta in relazione alla A043 posto
comune e non di sostegno. Così come il docente assunto su posto di sostegno scuola di I grado che
attualmente sta svolgendo una supplenza al 30/6 su posto di sostegno II grado, dovrà essere inserito
nell'elenco nominativo dei docenti del I grado sostegno per le attività di formazione.
IL PERCORSO DI FORMAZIONE - IL TUTOR - IL COMITATO DI VALUTAZIONE
Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione trova realizzazione
attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di
scuole.
L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la
formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati – e l’approfondimento teorico
assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
Nel corso dell’anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento
delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva
dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
Il Dirigente Scolastico - il tutor
Il DS avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all'effettuazione del periodo di prova e
formazione circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e
professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, con
particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.
Un'attenzione particolare sarà posta nell’individuazione del docente che svolge funzione di tutor
nei confronti dei neoassunti.
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Tale docente assumerà un ruolo significativo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà
rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale
del docente a lui "affidato", ma soprattutto nel corso dell'intero anno scolastico, quando dovrà
esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione
professionale.
Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze
organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo
momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo
ruolo.
Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di
insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all'intreccio
continuo tra pratica e riflessione.
La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti
universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (TFA); la sua individuazione spetta al Dirigente
Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.
Tendenzialmente ogni docente neoassunto avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della
stessa classe di concorso o relativa abilitazione, o classe affine o area disciplinare, e operante di
norma nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti
affidati al medesimo tutor.
Caratteristiche dell'intervento formativo
Le azioni previste per la formazione dei docenti neo-assunti:
•
le attività di formazione comportano un impegno complessivo di almeno 50 ore, compensabili,
in caso di assenza del docente alle attività in presenza, con altre attività, sempre in presenza,
previste dal piano formativo;
•
le ore della fase del peer to peer e le ore online vanno interamente svolte e non possono,
anche se eccedenti, sostituire o compensare le ore destinate agli incontri in presenza;
•
un incontro propedeutico su base territoriale, della durata di 3 ore, sarà dedicato
all'accoglienza dei neoassunti e alla presentazione del percorso formativo;
•
la concreta formazione prenderà avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che
ogni docente curerà con l'ausilio del suo tutor; a tal fine il MIUR fornirà un modello digitale
all'interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare la elaborazione di
questo primo profilo (durata prevista 3 ore);
•
il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente
neoassunto, tutor e dirigente scolastico;
•
sulla base dei bisogni rilevati verranno organizzati, a partire indicativamente da gennaio 2016,
specifici laboratori di formazione in presenza, la cui frequenza è obbligatoria per complessive
12 ore di attività (4 laboratori della durata di 3 ore ciascuno), con la possibilità, per i docenti, di
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optare tra le diverse proposte formative offerte a livello territoriale; i laboratori formativi
verranno "tarati" sui bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti in sede di
predisposizione del bilancio di competenze e saranno rivolti a piccoli gruppi di docenti
(orientativamente non più di 30), consentendo la scelta tra diverse opportunità.
•
Sarà obbligatoria la frequenza di almeno un modulo dedicato ai temi dei bisogni educativi
speciali e della disabilità.
•
a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe,
per un totale di 12 ore, concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per
favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe;
a tal fine saranno successivamente fomite dal MIUR opportune linee guida;
•
la formazione on line, della durata di 14 ore, sarà curata da INDIRE, con la messa a
disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, sotto forma di
portfolio, le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review. La piattaforma consentirà
inoltre di fruire delle risorse didattiche digitali messe a disposizione da INDIRE;
•
sempre su piattaforma on-line, il docente neoassunto, supportato dal tutor, traccerà un bilancio
delle competenze raggiunte in forma di autovalutazione, delineando miglioramenti raggiunti e
punti che restano da potenziare (Bilancio delle competenze finali – durata prevista 3 ore);
•
le attività formative saranno concluse da un incontro di restituzione finale in presenza, della
durata di 3 ore, sempre su base territoriale, per la valutazione dell'attività realizzata. In attesa
del compimento del Piano Nazionale di Formazione, i laboratori formativi, rivolti a docenti
utilizzati nella scuola primaria, ai sensi del comma 20 dell'art. 1 della legge 107/2015, per
l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola
primaria, saranno incentrati sulle metodologie didattiche relative ai predetti insegnamenti nello
specifico settore scolastico.
Bilancio iniziale di competenze e criteri valutazione neoimmessi.
Aspetti della formazione iniziale
Rispetto alle disposizioni passate, contenute nel D.Lgs. n.297 del 1994 e nelle Circolari e Note
ministeriali che hanno disciplinato l’argomento, il D.M. 850 del 27/10/2015, in attuazione del
comma 118 dell’art.1 della Legge 107, definisce in una cornice generale le novità introdotte sul
periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo, precisati poi nella Nota n.36167
del 5/11/2015, la quale presenta in allegato il “Quadro di sintesi del percorso formativo per i
docenti neoassunti”, distinguendo ben 7 step nel periodo di formazione, con relativa descrizione
delle attività formative, degli obiettivi, della quantificazione delle ore (complessivamente 50) da
destinare ai diversi momenti nonché degli attori coinvolti.
Il percorso prevede:
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1. step redazione di un bilancio delle competenze iniziale da parte del docente neoassunto
con la collaborazione del docente tutor;
2. step incontro formativo propedeutico, con i docenti neoassunti a cura dell’amministrazione
territoriale;
3. step laboratori formativi sotto la responsabilità dell’USR/ambito territoriale;
4. step peer to peer che coinvolge docente tutor e neo-assunto;
5. step formazione on-line che accompagna tutto il percorso dei docenti neoassunti;
6. step bilancio delle competenze finali;
7. step ultimo incontro a livello territoriale per valutare complessivamente l’attività di formazione.
La formazione si attiva, quindi, con un bilancio delle competenze iniziale, in forma di
autovalutazione, cui seguirà un altro finale; il bilancio finale dovrà scaturire dalle risultanze delle
attività formative e tenere conto anche del patto per lo sviluppo professionale, sottoscritto tra
dirigente scolastico e docente neoassunto, sentito il docente tutor. Il patto di cui sopra non è altro
che il risultato del primo bilancio e si pone quindi in media res tra i due bilanci, delineandosi come
un vero e proprio progetto di formazione in servizio che presenterà gli obiettivi di sviluppo delle
competenze di natura culturale, disciplinare, metodologica e relazionale da perseguire, attraverso
tutte le attività formative sia a livello territoriale che di istituzione scolastica. La nota n.36167
specifica che per il bilancio delle competenze iniziale verrà fornito un format digitale all’interno
della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare l’elaborazione di questo primo
profilo, così come per la formazione peer to peer, verranno trasmesse delle opportune linee guida
che aiuteranno nell’organizzazione di questi interventi formativi.
Gli esiti della formazione del docente saranno verificati sulla base di determinati criteri presenti
nell’art.4 decreto 850 che afferiscono all’area didattica, organizzativa, relazionale e in via generale,
al profilo specifico della funzione docente, con tutte le connesse responsabilità; il decreto insiste
sul raggiungimento degli standard professionali inerenti alla funzione del docente.
I criteri per la valutazione
I cosiddetti criteri per la valutazione del personale docente, sono desumibili dall’art.4 del D.M.
n.850 e delineano per lo più gli standard professionali della funzione docente:
competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;
competenze relazionali, organizzative e gestionali
osservanza dei doveri connessi alla funzione docente;
partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Nello stesso art.4, all’elencazione dei criteri, segue la declinazione di ciò che potrà tornare utile per
la verifica delle competenze di cui sopra. Le indicazioni fornite nei commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso
articolo permettono di tracciare, in via generale, i punti focali della formazione iniziale che
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andranno a confluire, come già detto, nel cosiddetto patto per lo sviluppo professionale di cui è
propedeutico il bilancio delle competenze iniziale.
Il bilancio nella formazione: una prospettiva tutta europea
Il bilancio di competenze, introdotto alla fine degli anni 80 dal Ministro del lavoro francese Michel
Delebarre, è stato utilizzato, in seguito, per lo più in ambito europeo, come strumento utile ai fini
dell’orientamento e della formazione dei lavoratori e ha portato nell’anno 2000 alla nascita
del “Qualité Europe Bilan de compétences”, un’iniziativa che ha coinvolto, sotto l’impulso della
Fédération Nationale des CIBC di stampo specificamente francese (la sigla sta a significare Centri
interistituzionali di Bilancio di competenze) molti Stati membri dell’Unione Europea, allo scopo di
diffondere questa nuova metodologia di lavoro per riconoscere, identificare e valorizzare le
competenze personali e professionali di un individuo nel corso della sua vita. In teoria, questo
nuovo approccio dovrebbe aiutare ogni persona a tracciare il quadro delle competenze già
acquisite, in un particolare ambito lavorativo, facendo emergere i bisogni formativi, per giungere
all’elaborazione di un progetto specifico e anche evolutivo del proprio status professionale e
personale. La parola bilancio indica, quindi, una tappa, un’occasione di riflessione in vista di un
miglioramento futuro.
Il Bilancio di competenze nella formazione iniziale del neo-assunto
A seguire gli indirizzi del decreto 850, il docente neoassunto dovrà redigere un primo bilancio di
competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
Questo primo step descrittivo-informativo, sullo stato dello sviluppo personale e professionale del
docente neoassunto, costituisce una specie di carta d’identità ed insieme il punto di partenza da
cui si snoderanno, in modo differenziato, le attività formative. Al contrario, nel bilancio finale,
confluiranno i “progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi
ulteriori da ipotizzare”.
Il Bilancio di cui all’art.5 del D.M. n.850/2015 e secondo le indicazioni fornite nella Nota Ministeriale
n.36167/2015 (che fissa un nuovo scadenziario per la redazione), va compilato nella forma di
un’autovalutazione, con la collaborazione del docente tutor.
Nel D.M. n.850, come modalità di autovalutazione del docente neoassunto, si indica una tipologia
“strutturata” quindi con una successione di domande standardizzate su determinati aspetti inerenti
alla funzione docente, cui è possibile fornire risposte aperte, semi-aperte o chiuse; le domande a
risposta aperta richiedono al docente di motivare quanto affermato. Questo modello, utilizzando la
forma discorsiva e narrativa, attraverso la motivazione delle risposte date, permette di identificare
meglio i punti di forza e insieme le criticità del ‘vissuto’ professionale del docente e al contempo di
definire con maggiore chiarezza le prospettive di miglioramento per il futuro.
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Il Bilancio si caratterizza come un vero e proprio protocollo di autovalutazione, predisposto in modo
da consentire la rilevazione allo stesso tempo, sia delle competenze possedute dal docente in un
dato momento sia dei bisogni formativi e delle motivazioni per implementare un percorso formativo
che sia evolutivo e generativo di altre competenze. Ad una fase investigativa o di diagnosi e di
rilevazione dei bisogni segue la strutturazione di un progetto professionale di sviluppo, in cui si
definiscono gli obiettivi da perseguire. Mentre la prima fase di ricognizione, secondo quanto
stabilito nell’art.5 del DM 850/2015, coinvolge il docente neoassunto e il tutor a lui assegnato, in
seguito, la pianificazione del progetto richiede la collaborazione del dirigente scolastico e del
docente.
Le aree del Bilancio di competenze iniziale
Gli ambiti pertinenti alla formazione del docente neo-assunto sono ricavabili dall’art.4 del decreto
850, già sopraindicati nella parte concernente i criteri, e di riflesso possono essere oggetto di
trattazione nel bilancio iniziale, classificandosi in ben quattro aree qui di seguito elencate:
area delle competenze culturali e disciplinari;
area delle competenze didattiche e metodologiche;
area delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
area dei doveri connessi alla funzione docente.
Gli obiettivi insiti nella redazione del bilancio sono afferenti alle diverse aree:
identificazione delle competenze personali e professionali possedute dal docente neoimmesso prima della formazione iniziale con riferimento alle aree sopraindicate;
individuazione attraverso delle domande guida dei centri di interesse e delle motivazioni
del docente;
elaborazione di piste di azioni per lo sviluppo professionale, indicando le aree specifiche in
cui si rende necessario agire, ai fini di migliorare le competenze possedute.
Funzioni tutoriali e compiti richiesti
Come previsto dal comma 4 dell’art.12 al tutor nominato spetterà:
-
accogliere il neo-assunto nella comunità professionale;
-
favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola;
-
esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la
qualità e l’efficacia dell’insegnamento;
-
elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in
collaborazione con il docente neo-assunto;
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-
promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell’art.9 dello
stesso decreto, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione
condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’art.9 (rubricato Peer to peer –
formazione tra pari), specifica che “l’osservazione è focalizzata sulle modalità di
conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla
costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli
apprendimenti”.
Il tutor, quindi, oltre a perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra dovrà curare, con particolare
attenzione, la parte cosiddetta “osservativa” del neo docente che confluirà successivamente nella
sua relazione finale; per tali attività di osservazione sono previste almeno 12 ore (comma 3 art.9).
Il neo-docente potrà svolgere la sua osservazione, sulla base di quanto sarà inserito nel patto per
lo sviluppo professionale di cui all’art.5 del decreto n.850, anche in classe con altri docenti. Tutto
ciò attribuisce alla formazione iniziale un carattere trasversale, non strettamente circoscritto
all’ambito disciplinare del docente, ma si incentiva la sua formazione in una dimensione collegiale.
Il patto per lo sviluppo professionale
L’attività dei tutor è comunque svolta sulla base del cosiddetto patto per lo sviluppo professionale
che ha l’obiettivo di personalizzare il percorso di formazione iniziale ed è stabilito dal dirigente
scolastico e il neo-assunto, sentito il parere del tutor, secondo una specifica procedura che
comprende inizialmente:
FASE DELLA DIAGNOSI attraverso la redazione di un primo bilancio di competenze, in forma di
autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor; questo adempimento, secondo
quanto prescritto nel decreto n.850, dovrà realizzarsi entro il secondo mese dalla presa di servizio,
servirà a “compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da
potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi
compiuta” (comma 2 art.5).
FASE DELLA PROGETTUALITÀ attraverso la stesura vera e propria del patto di cui sopra, che
dovrà indicare: “gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didatticometodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la
partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché
l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge”(comma3
art.5). A questa fase corrisponde anche il momento in cui il docente neo-assunto, con il supporto
del tutor,“redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli
esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni
educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che
costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica” (comma 2 art.4).
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FASE FINALE o del BILANCIO con la redazione, assieme al tutor, di un resoconto delle
competenze per “registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate,
gli sviluppi ulteriori da ipotizzare” (comma 4 art.5).
In sintesi il tutor dovrà supportare la formazione iniziale su due versanti complementari: uno
prettamente operativo e di supporto al docente neo-assunto in tutti gli ambiti della vita scolastica:
dalle pratiche di insegnamento alla riflessione condivisa di quanto agito, dalle esperienze
didattiche alla collegialità praticata; un secondo versante centrato sulla valutazione del docente;
alla fine il tutor presenterà al dirigente una relazione a carattere istruttorio “in merito alle attività
formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola
del docente neo-assunto” (comma 3 art.13). Le risultanze dell’istruttoria saranno presentate dal
docente tutor dinnanzi al comitato e al dirigente, in sede di colloquio finale del docente neoimmesso. E’ appena il caso di ricordare che il Comitato esprime solo un parere obbligatorio ma,
non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Riconoscimenti professionali ed economici al tutor
A fissare le nuove regole è il comma 5 dell’art.12 del D.M. 850; al tutor è riconosciuto, per le attività
svolte, “un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il
Miglioramento dell’Offerta formativa; (…) altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita
nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.” Lo svolgimento
della funzione tutoriale si arricchisce di un elemento di novità e cioè “il positivo svolgimento
dell’attività del tutor può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 1, comma 127,
della Legge; quindi se ne ricava che il Comitato, in modo propedeutico, in fase di definizione dei
criteri, potrà tenere conto anche di questo aspetto legato alla formazione, senza dimenticare che
uno dei criteri forniti dal comma 129 della Legge 107, che ha novellato l’organo collegiale,
stabilisce che sia presa in considerazione, proprio nella fase di individuazione dei criteri (lett.c del
comma 129) appunto la formazione del personale.
Al tutor, il compito di far valere sia l’incentivazione sia il riconoscimento professionale, vista
l’onerosa prestazione sia in termini temporali che di supporto effettivo al docente tutor.
In ultimo è opportuno precisare che la questione della valorizzazione dei docenti tutor potrà essere
oggetto di discussione in sede collegiale ed anche negoziale perché, sebbene il legislatore abbia
confinato nelle mani del dirigente scolastico la decisione sull’assegnazione del merito, la
trasparenza e il rispetto della parità di trattamento del personale, esigono di essere pubblicizzati
nei modi e nei luoghi opportuni onde evitare ogni pericolo di discrezionalità. Allora, quale migliore
occasione per “collegializzare” anche questo aspetto della vita scolastica, costruttivo ed evolutivo
delle risorse professionali, qualificante del sistema di istruzione.
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Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti
Fase
Attività
Descrizione
Obiettivo
Durata
Responsabilità
Modalità
1
Bilancio delle
competenze
iniziale
Docente
neoassunto/tutor/
Dirigente Scolastico
Piattaforma
online
Incontro
propedeutico
3 ore
USR/Ambito
Territoriale (con la
collaborazione delle
scuole polo)
Frontale in
presenza
3
Laboratori
formativi
Il docente neoassunto,
sulla base del bilancio
delle competenze e
del patto per lo
sviluppo
professionale,
partecipa a 4
laboratori della durata
di 3 ore ciascuno, con
la possibilità di optare
tra le diverse proposte
offerte a livello
territoriale
12 ore
USR/ambito territoriale
(con la collaborazione
delle scuole polo)
Laboratoriale in
presenza
4
Peer to Peer
12 ore
Docente
neoassunto/Tutor
In presenza (a
scuola) con il
supporto della
piattaforma online
5
Formazione online
6
Bilancio delle
competenze
Questa fase è
articolata, di massima,
in diversi momenti:
- 3 ore di
progettazione
condivisa
- 4 ore di
osservazione del
neoassunto nella
classe del tutor;
- 4 ore di
osservazione del
tutor nella classe
del neoassunto
- 1 ora di verifica
dell’esperienza
La formazione on-line
accompagna tutto il
percorso dei
neoassunti, consente
al docente di :
elaborare un proprio
portfolio professionale;
rispondere a
questionari per il
monitoraggio delle
diverse fasi del
percorso formativo;
consultare materiali di
studio, risorse
didattiche e siti web
dedicati
Il docente neoassunto
traccia un bilancio
Delineare i punti
da potenziare e
d elaborare un
progetto di
formazione per
lo sviluppo
professionale
del docente
Illustrare le
modalità
generali del
percorso di
formazione, il
profilo
professionale
atteso, le
innovazioni in
atto nella scuola
Potenziare le
competenze
trasversali e
approfondire
conoscenze
specifiche, del
docente,
stimolare la
condivisione di
esperienze e la
soluzione di
problemi reali
del contesto
scuola
Sviluppare
competenze
sulla conduzione
della classe e
sulle attività
d’insegnamento,
sul sostegno alla
motivazione
degli allievi, sulla
costruzioni di
climi positivi e
motivanti e
sulle modalità di
verifica
formativa degli
apprendimenti
Stimolare
l’analisi e la
riflessione sul
percorso
formativo del
docente
neoassunto al
fine di migliorare
la sua capacità
di progettazione,
di realizzazione
e di valutazione
delle attività
didattiche
3 ore
2
Il docente neoassunto
traccia un bilancio
delle competenze in
forma di
autovalutazione che
confluisce nel patto
per lo sviluppo
professionale
L’amministrazione
territoriale organizza
un incontro formativo
con i neoassunti
docenti
a cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo
Delineare i
miglioramenti
14 ore
Docente neoassunto
Piattaforma online
3 ore
Docente neoassunto/
Tutor
Piattaforma online
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finali
7
Incontro di
restituzione
finale
delle proprie
competenze raggiunte
in forma di
autovalutazione
L’amministrazione
territoriale organizza
un incontro sul
percorso di
formazione con i
neoassunti docenti
raggiunti e i
punti che
restano da
potenziare
Valutare
complessivamen
te l’attività
formativa e
raccogliere
feedback
3 ore
USR/Ambito
Territoriale ( con la
collaborazione delle
scuole polo)
Frontale in
presenza
Proposta di pianificazione delle attività per i docenti neoassunti
Attività
Soggetti coinvolti
Individuazione e nomina del Tutor,
sentito il parere del collegio dei
docenti
Informazione
del
Dirigente
scolastico ai neoassunti su: obblighi
di servizio e professionali connessi al
periodo di prova, modalità di
svolgimento e di conclusione del
percorso con particolare riguardo alle
nuove funzioni attribuite ai tutor.
Bilancio delle proprie competenze
professionali –
Dirigente scolastico / collegio dei
docenti
Scadenze
(indicativamente entro il
secondo mese di servizio)
Dirigente scolastico / neoassunti
(indicativamente entro il
secondo mese di servizio)
Docente neoassunto /Tutor -
(indicativamente a partire
da metà dicembre fino a
fine gennaio)
Patto per lo sviluppo professionale del
docente
Incontro
propedeutico
per
la
presentazione delle caratteristiche del
percorso formativo
Formazione on-line
Dirigente Scolastico/ Docente
Neoassunto
USR / ambito territoriale
Predisposizione e trasmissione delle
linee guida sull’organizzazione del
Peer to Peer e del portfolio del
docente
Peer to peer
Laboratori formativi
Bilancio delle competenze finale
Incontri di restituzione finale
Valutazione del docente neoassunto
MIUR / Indire
Docenti neoassunti
Docente neoassunto /tutor
Docenti neoassunti / formatori
Docente neoassunto
USR/ambito territoriale
Comitato di valutazione ( componente
professionale interna)
a cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo
(a partire da novembre)
(indicativamente a partire
da metà dicembre)
(a partire da dicembre)
( a partire da dicembre)
(da febbraio a a)
( maggio)
(maggio)
(giugno)
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