Dichiarazione integrativa

Transcript

Dichiarazione integrativa
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
DICHIARATIVI SCADUTI IL 30 SETTEMBRE 2016
dopo la circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E
di Giancarlo Modolo
Aspetti generali
Tipologia delle dichiarazioni
Presentazione in termini (es.: entro 30.9)
Correttiva in termini (es.: entro 30.9)
Presentazione
dichiarazioni
Integrativa a favore del contribuente
Integrativa a vantaggio dell’Erario
Integrativa per modificare/trasformare la richiesta
di rimborso
Dichiarazione correttiva in termini
Se il contribuente intende, prima della scadenza del termine di
presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già
presentata, compila e invia una nuova dichiarazione, completa di tutte
le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Così operando, sussiste la possibilità di:
 esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte;
 evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o
in parte in quella presentata precedentemente.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta:
 un minor credito, deve corrispondere la differenza rispetto all’importo del credito
utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente
dichiarazione;
 un maggior credito o un minor debito, la differenza rispetto all’importo del credito o
del debito risultante dalla dichiarazione precedente può essere indicata a
rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini
di presentazione
della
dichiarazione,
come regola, il
contribuente ->
può rettificare o integrare la dichiarazione
originaria presentando, secondo le stesse modalità
previste per la dichiarazione originaria, una nuova
dichiarazione completa di tutte le sue parti, su
modello conforme a quello approvato per il periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
può presentare la dichiarazione integrativa se è
stata validamente presentata la dichiarazione
originaria, tenendo presente che sono considerate
valide anche le dichiarazioni presentate entro 90
giorni dal termine di scadenza, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni.
Dichiarazione integrativa
a favore del contribuente
La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo:
 per correggere errori od omissioni, che hanno determinato l’indicazione:
 di un maggior reddito;
o, comunque:
 di un maggior debito d’imposta o di un minor credito;
 per correggere errori od omissioni non rilevanti:
 per la determinazione della base imponibile, dell’imposta;
 per il versamento del tributo;
e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo ["violazioni
meramente formali" che non ostacolano, quindi, l'attività di accertamento].
Dichiarazione integrativa
a favore del contribuente
Sentenza Corte di Cassazione 30 giugno 2016, n. 13378:
 il comma 8-bis dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998, che consente la dichiarazione
integrativa a favore con compensazione dell’eventuale credito con modello F24,
non costituisce un «di cui» del precedente comma 8, riguardante
esclusivamente la dichiarazione integrativa a sfavore, ma una norma del tutto
autonoma e specifica.
 Pertanto, non sono operativi due binari temporali per la dichiarazione
integrativa, uno breve (con possibilità di compensazione del credito) ed uno
lungo (entro il termine di decadenza dell’accertamento) senza tale possibilità.
 Il limite decadenziale, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla
dichiarazione integrativa e dall’istanza di rimborso, si rende operativo anche
alla possibilità per il contribuente di opporsi, in sede di contenzioso, alla
maggiore pretesa tributaria.
 Il contribuente ha sempre la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa
tributaria, dimostrando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione
della dichiarazione incidente sull’obbligazione tributaria.
Dichiarazione integrativa
a favore del contribuente
ATTENZIONE -> I soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, procedono alla
correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti
negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai
sensi del comma 8-bis, art. 2, D.P.R. 322/1998, possono presentare una
dichiarazione integrativa con il prospetto "Errori contabili" presente nel quadro RS
(righi da RS201 a RS230).
Tale prospetto è riservato ai contribuenti che per i periodi d'imposta in cui gli errori
sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (o partecipavano a dette
imprese in caso di trasparenza fiscale) e, ovviamente, detti periodi d’imposta
devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa.
Con circolare 24 settembre 2013, n. 31, l'Agenzia delle entrate ha fornito
chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile.
Presentazione dichiarazione integrativa
Specificare quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono stati
oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati, indicando
nelle caselle:
 relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della
dichiarazione”;
 presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” e nella casella relativa alla
compilazione del quadro NI (interruzione tassazione di gruppo) del
frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura;
il codice:
 1 - quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa, sia
nella dichiarazione originaria senza modifiche;
 2 - quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma
assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
 3 - quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente
nella dichiarazione integrativa.
Specificazioni per dichiarazione integrativa
codice
Quadro o allegato presente
in dichiarazione originaria
Quadro o allegato presente
in dichiarazione integrativa
variazioni
1
presente
presente
NO
2
non presente
presente
-
2
presente
presente
SI
3
presente
non presente
-
Dichiarazione integrativa per
trasformare richiesta rimborso crediti
d’imposta in utilizzo in compensazione
il comma 8-ter all'art. 2, D.P.R. n. 322/98, che prevede la possibilità di "trasformare"
la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP), espressa nella
relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a
condizione che:
 il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
 venga presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del
termine ordinario di presentazione.
Attenzione -> nell’ipotesi di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica
prevista dal predetto comma 8-ter, provveda anche alla correzione di errori od
omissioni, deve essere compilata solamente la casella "Dichiarazione integrativa"
oppure "Dichiarazione integrativa a favore", in relazione alle rettifiche apportate.
Dichiarazione omessa
La situazione di dichiarazione omessa si realizza quando l’adempimento
dichiarativo:
 non è stato presentato;
 è stato presentato con ritardo superiore a 90 giorni oppure senza la
sottoscrizione del contribuente e non sia stata regolarizzata entro 30 giorni
dall'invito dell'Ufficio.
Attenzione -> il vigente art. 1 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, proporziona la sanzione
applicabile all'omessa presentazione della dichiarazione all'eventuale
ritardo nell'adempimento.
Omessa presentazione della dichiarazione -> sanzione applicabile compresa tra:
 € 250,00 e € 1.000,00, se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al
doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);
 tra il 120% ed il 240%, se è dovuta imposta (con un minimo di € 250,00).
Dichiarazione omessa
Se la dichiarazione dei redditi omessa viene presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, la
sanzione base (dal 120% al 240%) si riduce della metà, oltre alla variazione degli
importi minimi.
Quindi:
 sanzione in misura fissa -> da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00,
se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili);
 sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00.
Attenzione -> La riduzione della sanzione si rende operativa solamente se il
soggetto interessato non è stato interessato da attività
amministrativa di accertamento (compresa la formale conoscenza
del medesimo).
Dichiarazione tardiva
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva
presentazione), a norma dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, si deve
considerare valida (con applicazione delle sanzioni predette).
Poiché la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, è valida, dalla medesima
non può risultare un'imposta dovuta ma, eventualmente, un'imposta dichiarata e
non versata (da assoggettare alla sanzione del 30% - art. 13 del D.Lgs. 471/1997).
Attenzione -> Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la mancata
presentazione della dichiarazione nel termine di 90 giorni dalla
scadenza prevista, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Sanzioni amministrative
Tardiva
presentazione
(entro 90 gg.)
da € 250,00 a € 2.000,00 + 30% dell’imposta
eventualmente dovuta
Presentazione
entro 1 anno dal
termine
con imposta dovuta -> dal 60% al 120% (minimo
dovuto € 200,00);
con imposta non dovuta -> da € 150,00 a € 500,00.
Presentazione
oltre 1 anno dal
termine
con imposta dovuta -> dal 120% al 240% (minimo
dovuto € 250,00);
con imposta non dovuta -> da € 250,00 a € 1.000,00.
Omessa e tardiva dichiarazione
Omessa presentazione dichiarazione dei redditi (persone fisiche, società di persone
e soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare) -> regolarizzazione
possibile:
 entro il 28 settembre, se il modello UNICO viene presentato in banca o posta
(nelle situazioni consentite: scadenza 30 giugno);
 entro il 29 dicembre, se modello UNICO viene presentato in via telematica.
Presentazione dichiarazione nei 90 giorni successivi alla scadenza -> sanzione è
ridotta a 1/10 del minimo (art. 13, comma l, lett. c), del D.Lgs. 472/1997) ->
sanzione amministrativa minima in caso di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi (con regolarizzazione entro 90 giorni) -> sanzione ridotta
prevista pari a € 25,00 (1/10 di € 250,00).
Correzione della dichiarazione entro 90 giorni
Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).
 Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore non
rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: omessa o errata
indicazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni o deduzioni).
 Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa.
Sanzione ai fini del ravvedimento per errori non rilevabili mediante controlli
automatizzati e formali:
 € 250 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera abis), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997) = € 27,78.
+
 sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando
interviene il ravvedimento.
Correzione della dichiarazione entro 90 giorni
Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).
 Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in
sede di controllo automatizzato o formale – es.: errore di calcolo nella
determinazione degli imponibili).
 Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa.
Situazione del ravvedimento per errori rilevabili mediante controlli automatizzati
e formali:
 sanzione configurabile -> solamente quella per omesso versamento, pari al 30%
di ogni ammontare non corrisposto.
N.B.: In sede di ravvedimento, la sanzione amministrativa può essere versata in
misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Presentazione dichiarazione entro 90 giorni
Caso -> Dichiarazione non presentata entro 30 settembre.
 Successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione viene
presentata (dichiarazione tardiva).
 Dalla dichiarazione può o meno risultare un debito d’imposta.
Sanzione amministrativa applicabile alla tardiva dichiarazione:
 € 250 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/10, ai sensi della
lettera c), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997 = € 25,00.
+
 sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a
quando interviene il ravvedimento.
Correzione dichiarazione oltre 90 giorni
Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).
 Successivamente, oltre i 90 giorni, viene rilevato un errore nella compilazione
(errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.:
omessa o errata indicazione di redditi).
 Viene presentata una dichiarazione integrativa.
Infedele dichiarazione: sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore
imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ravvedibile, anche a
seguito di una lettera di compliance:
 con dichiarazione integrativa;
 con versamento, oltre al tributo dovuto e agli interessi, della corrispondente
sanzione proporzionale ridotta - assorbente le altre violazioni inerenti
all’infedeltà dichiarativa disvelata o quella prevista per l’omesso versamento.
N.B.: Entità sanzione ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum
della riduzione dipende dal momento del ravvedimento).
Correzione dichiarazione oltre 90 giorni
Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini).
 Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in
sede di controllo automatizzato o formale – es.: errore di calcolo nella
determinazione degli imponibili).
 Viene presentata una dichiarazione integrativa.
Regolarizzazione della propria situazione:
 presentazione di una dichiarazione integrativa;
+
 versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, gli interessi e la
sanzione per omesso versamento (30% di ogni importo non versato).
N.B.: Entità della sanzione amministrativa ridotta in relazione al momento in cui
interviene il ravvedimento.
Dichiarazione omessa
Caso -> Dichiarazione non presentata entro 30 settembre e nemmeno entro i 90
giorni successivi.
 dichiarazione omessa -> sanzione compresa tra il 120% e il 240%
dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250 (se non sono
dovute imposte -> sanzione da € 250 a € 1.000).
Se la dichiarazione omessa viene comunque presentata
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo (e in ogni caso prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento,
di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza)
si rende operativa:
 la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte
dovute, con un minimo di € 200;
 la sanzione amministrativa da € 150 a € 500, se non sono dovute imposte.
Omessi versamenti - Ravvedimento
Attenzione -> per l’omesso versamento, operative le lettere da a) a b-ter) del
comma 1, dell’art. 13, del D.Lgs. 472/97 –> sanzione sarà pari a:
%
1,50%
1,6667%
se il versamento avviene
entro 30 giorni (ulteriormente ridotta nei primi 14 giorni)
entro 90 giorni
3,75%
entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno
nel corso del quale la violazione è stata commessa
4,2857%
entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata
commessa
5%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata
commessa.
Dichiarazione Iva
Omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale -> applicazione di sanzioni
Dal 120% al 240%
dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250,00.
Attenzione -> dichiarazione Iva omessa presentata entro il termine di presentazione
di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha
avuto formale conoscenza) sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un
minimo di € 200,00.
Se l’operatore economico Iva effettua esclusivamente operazioni per le quali
l'imposta non si rende dovuta, in caso di:
 omessa dichiarazione si rende operativa sanzione da € 250,00 ad € 2.000,00;
 presentazione dichiarazione Iva omessa entro il termine di presentazione di
quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha
avuto formale conoscenza) -> sanzione da € 150,00 ad € 1.000,00.
Omessa dichiarazione Iva e imposta dovuta
Dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza -> considerata "valida", ma
dalla medesima non può risultare
 un'imposta dovuta (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997);
ma, eventualmente:
 un'imposta dichiarata e non versata (soggetta alla sanzione del 30% - vedere
circolare 25 gennaio 1999, n. 23).
Il soggetto Iva che, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997,
intende regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale in cui
risulta un'imposta dovuta, deve necessariamente:
 regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, corrispondendo la
sanzione ridotta di € 25,00 (1/10 di € 250,00);
 presentare la dichiarazione annuale Iva nei 90 giorni dalla scadenza originaria.
Omessa dichiarazione Iva e imposta dovuta
Dichiarazione Iva entro 90 giorni con imposte non corrisposte -> per regolarizzare
la situazione, oltre presentazione della dichiarazione, è necessario corrispondere:
 € 25,00, per ritardata presentazione della dichiarazione;
 Iva dovuta non versata;
 sanzione ridotta collegata al tardivo versamento dell'imposta;
 interessi moratori con maturazione giorno per giorno (attualmente: nella misura
dello 0,20% annuo).
Presentazione
dichiarazione Iva
entro 90 giorni
Ravvedimento operoso
ridotta: € 25,00.
Imposta dovuta e
interessi
Sanzione ridotta in relazione al periodo di corresponsione.
-> sanzione amministrativa
Omessa dichiarazione Iva e imposta non dovuta
Dichiarazione entro 90 giorni con imposte corrisposte o non dovute -> per
regolarizzare la situazione è necessario:
 corrispondere la sanzione da applicare pari a € 25,00 -> cioè 1/10 del minimo
[1/10 di € 250,00];
 procedere a presentare la dichiarazione nel termine predetto.
Se la dichiarazione Iva è presentata in forma unificata, l'omessa presentazione può
risultare regolarizzata pagando la sanzione ridotta, tenendo, però, presente che è
necessario:
 ripresentare il modello UNICO con tutte le sue componenti (redditi e Iva);
 barrare anche la casella "Iva" nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del
Frontespizio;
 barrare la casella "Dichiarazione integrativa" nel medesimo riquadro.
N.B.: in assenza di imposte dovute -> costo del ravvedimento pari a € 50,00 (€
25,00 x 2).
Errori e omissioni in dichiarazione Iva
Dichiarazione a sfavore del soggetto passivo Iva
[DEBITO]
Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso
(casella: dichiarazione integrativa)
Entro 28/12 anno nel
quale è stata presentata
la dichiarazione
Entro 30/9 anno
successivo a quello in
cui è stata presentata la
dichiarazione
Entro o oltre 30/9
secondo anno
successivo a quello in
cui è stata presentata la
dichiarazione
Errori e omissioni in dichiarazione Iva
Dichiarazione a favore del soggetto passivo Iva
[CREDITO]
Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso
(casella: dichiarazione integrativa a favore)
Entro 30/9 dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
con possibilità di utilizzo del credito in compensazione
Attenzione -> la dichiarazione integrativa deve essere presentata seguendo le
modalità previste per la dichiarazione originaria e deve risultare
completa di tutte le sue parti.
Quadro RS
Dichiarazione integrativa per errori contabili
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Regola -> correzione degli errori contabili -> imputare al conto economico
dell'esercizio sociale o periodo d’imposta in cui è stato individuato
l'errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo
tempo, fu interessata dal medesimo.
Attenzione ->
gli errori contabili:
 consistono nell'impropria o mancata applicazione di
un principio contabile (se le informazioni ed i dati
necessari per la sua corretta applicazione sono
disponibili);
 si possono verificare a causa di:
 errori matematici;
 errate interpretazioni di fatti;
 negligenza nel raccogliere le informazioni e/o dati
disponibili per un coerente trattamento contabile.
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Ai fini dichiarativi -> mancata imputazione di componente negativo nel corretto
periodo d’imposta di competenza -> in un periodo di imposta successivo può essere
contabilizzato un componente negativo per rettificare all'errore -> necessario
presentare una dichiarazione integrativa per rettificare l'annualità in cui è presente
l'omessa coerente imputazione.
Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve essere utilizzato dai soggetti:
 che hanno posto in essere la correzione di errori contabili per mancata
imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza il cui
adempimento dichiarativo non è più emendabile;
 sui quali ricadono gli effetti di tale correzione (regime della trasparenza).
Attenzione -> annualità con omessa coerente imputazione non è più emendabile
con la dichiarazione integrativa a favore -> sussiste la possibilità di
dare evidenza all'elemento di costo non dedotto, tramite la
compilazione del prospetto di cui al quadro RS "Errori contabili".
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve essere compilato:
 nell’ipotesi in cui il modello UNICO 2016 viene presentato come dichiarazione
integrativa a favore -> tale prospetto può essere compilato anche dai
contribuenti che, per i periodi di imposta in cui gli errori sono stati commessi,
detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria;
 nel caso in cui il modello UNICO 2016 viene presentato come dichiarazione
integrativa a sfavore nella quale confluiscono gli effetti di correzione di errori
contabili considerati "a favore".
Attenzione -> gli errori contabili devono necessariamente risultare commessi in
periodi di imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione
integrativa.
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Nel prospetto «Errori contabili» del quadro RS» i righi interessati (Unico SC -> da
RS201 a RS230) devono essere compilati per evidenziare le risultanze delle
riliquidazioni dei precedenti periodi di imposta autonomamente effettuate dal
contribuente.
La riliquidazione esplica effetti per quanto attiene:
 alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito;
 a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o
sulla medesima si commisurano (ad es.: perdite d'impresa riportabili).
Attenzione -> è indispensabile procedere a redigere tanti riquadri del prospetto
«Errori contabili» quanti sono i periodi di imposta interessati dalle
riliquidazioni.
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Se gli errori contabili sono stati commessi in periodi d'imposta in cui il soggetto
applicava un regime di trasparenza fiscale, il prospetto «Errori contabili» deve
essere compilato:
 dal soggetto trasparente (o ex trasparente), che procede alla regolarizzazione
degli errori;
nonché:
 dai soci sui quali ricadono gli effetti delle relative riliquidazioni.
Analoga operatività procedurale deve risultare applicata anche nell'ipotesi in cui il
soggetto partecipi (o abbia partecipato) al consolidato fiscale (Circolare AdE 3/2014,
puntualizza che tale prospetto può essere compilato anche in caso di
disconoscimento del regime consolidato).
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Nel rigo RS201 (o RS2011) deve risultare annotato:
 a colonna 1, la data di inizio del periodo di imposta in cui è stato commesso
l'errore contabile, o nell’ipotesi di errori contabili interessanti più periodi di
imposta da regolarizzazione, è necessario specificare il periodo di imposta meno
recente;
 a colonna 2, la data di fine del periodo di imposta in cui è stato commesso
l'errore contabile, o nell’ipotesi di errori contabili interessanti più periodi di
imposta da regolarizzazione, è necessario specificare il periodo di imposta meno
recente;
 a colonna 3, il codice fiscale del soggetto che ha commesso gli errori contabili, se
diverso dal soggetto dichiarante a seguito di operazioni straordinarie con
estinzione del dante causa.
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 deve risultare specificato il riferimento al campo della
dichiarazione inerente al periodo di imposta predetto, nel quale sarebbe stato
annotato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, se non
fosse stato commesso l'errore contabile.
In particolare, è necessario indicare:
 a colonna 1, il quadro;
 a colonna 2, il numero del modulo;
 a colonna 3, il numero di rigo;
 a colonna 4, il numero di colonna;
mentre, a colonna 5, deve essere riportato il diverso importo che sarebbe stato
dichiarato nel campo individuato dalle precedenti colonne, se non fosse stato
commesso l'errore contabile oggetto di rettifica.
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS
(da istruzioni modello Unico 2016 SC)
Caso -> si ipotizzi una società che dopo la presentazione del modello UNICO SC
2016 ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2013 (UNICO
SC 2014) per un ammontare pari a 500.
Nel periodo d’imposta 2013 aveva evidenziato:
• un utile di esercizio, pari a 3.000;
• nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF;
• acconti versati, pari a 200;
e nel periodo d’imposta 2014 aveva evidenziato un‘imposta a credito pari a 100.
La società, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato
nel conto economico del periodo d’imposta 2016, riliquida la dichiarazione del
periodo d’imposta 2013 imputando tale componente negativo.
La maggiore IRES versata nel 2014, pari a 137, costituisce un’eccedenza di
versamento a saldo riportabile nei periodi d’imposta successivi al 2013.
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS
(da istruzioni modello Unico 2016 SC)
Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve risultare così redatto:
1 di 3
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS
(da istruzioni modello Unico 2016 SC)
Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve risultare così redatto:
2 di 3
Dichiarazione integrativa – Errori contabili
ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS
(da istruzioni modello Unico 2016 SC)
Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve risultare così redatto: 3 di 3
Grazie
per l’attenzione
prestata