Dichiarazione integrativa
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Dichiarazione integrativa
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI SCADUTI IL 30 SETTEMBRE 2016 dopo la circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E di Giancarlo Modolo Aspetti generali Tipologia delle dichiarazioni Presentazione in termini (es.: entro 30.9) Correttiva in termini (es.: entro 30.9) Presentazione dichiarazioni Integrativa a favore del contribuente Integrativa a vantaggio dell’Erario Integrativa per modificare/trasformare la richiesta di rimborso Dichiarazione correttiva in termini Se il contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compila e invia una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Così operando, sussiste la possibilità di: esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte; evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella presentata precedentemente. Se dal nuovo Modello UNICO risulta: un minor credito, deve corrispondere la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione; un maggior credito o un minor debito, la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente può essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. Integrazione della dichiarazione Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, come regola, il contribuente -> può rettificare o integrare la dichiarazione originaria presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. può presentare la dichiarazione integrativa se è stata validamente presentata la dichiarazione originaria, tenendo presente che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Dichiarazione integrativa a favore del contribuente La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo: per correggere errori od omissioni, che hanno determinato l’indicazione: di un maggior reddito; o, comunque: di un maggior debito d’imposta o di un minor credito; per correggere errori od omissioni non rilevanti: per la determinazione della base imponibile, dell’imposta; per il versamento del tributo; e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo ["violazioni meramente formali" che non ostacolano, quindi, l'attività di accertamento]. Dichiarazione integrativa a favore del contribuente Sentenza Corte di Cassazione 30 giugno 2016, n. 13378: il comma 8-bis dell’art. 2 del D.P.R. 322/1998, che consente la dichiarazione integrativa a favore con compensazione dell’eventuale credito con modello F24, non costituisce un «di cui» del precedente comma 8, riguardante esclusivamente la dichiarazione integrativa a sfavore, ma una norma del tutto autonoma e specifica. Pertanto, non sono operativi due binari temporali per la dichiarazione integrativa, uno breve (con possibilità di compensazione del credito) ed uno lungo (entro il termine di decadenza dell’accertamento) senza tale possibilità. Il limite decadenziale, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa e dall’istanza di rimborso, si rende operativo anche alla possibilità per il contribuente di opporsi, in sede di contenzioso, alla maggiore pretesa tributaria. Il contribuente ha sempre la possibilità di opporsi alla maggiore pretesa tributaria, dimostrando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione incidente sull’obbligazione tributaria. Dichiarazione integrativa a favore del contribuente ATTENZIONE -> I soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, procedono alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis, art. 2, D.P.R. 322/1998, possono presentare una dichiarazione integrativa con il prospetto "Errori contabili" presente nel quadro RS (righi da RS201 a RS230). Tale prospetto è riservato ai contribuenti che per i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (o partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale) e, ovviamente, detti periodi d’imposta devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa. Con circolare 24 settembre 2013, n. 31, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile. Presentazione dichiarazione integrativa Specificare quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati, indicando nelle caselle: relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione”; presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI (interruzione tassazione di gruppo) del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura; il codice: 1 - quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa, sia nella dichiarazione originaria senza modifiche; 2 - quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; 3 - quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Specificazioni per dichiarazione integrativa codice Quadro o allegato presente in dichiarazione originaria Quadro o allegato presente in dichiarazione integrativa variazioni 1 presente presente NO 2 non presente presente - 2 presente presente SI 3 presente non presente - Dichiarazione integrativa per trasformare richiesta rimborso crediti d’imposta in utilizzo in compensazione il comma 8-ter all'art. 2, D.P.R. n. 322/98, che prevede la possibilità di "trasformare" la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP), espressa nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che: il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte; venga presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Attenzione -> nell’ipotesi di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica prevista dal predetto comma 8-ter, provveda anche alla correzione di errori od omissioni, deve essere compilata solamente la casella "Dichiarazione integrativa" oppure "Dichiarazione integrativa a favore", in relazione alle rettifiche apportate. Dichiarazione omessa La situazione di dichiarazione omessa si realizza quando l’adempimento dichiarativo: non è stato presentato; è stato presentato con ritardo superiore a 90 giorni oppure senza la sottoscrizione del contribuente e non sia stata regolarizzata entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio. Attenzione -> il vigente art. 1 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, proporziona la sanzione applicabile all'omessa presentazione della dichiarazione all'eventuale ritardo nell'adempimento. Omessa presentazione della dichiarazione -> sanzione applicabile compresa tra: € 250,00 e € 1.000,00, se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili); tra il 120% ed il 240%, se è dovuta imposta (con un minimo di € 250,00). Dichiarazione omessa Se la dichiarazione dei redditi omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, la sanzione base (dal 120% al 240%) si riduce della metà, oltre alla variazione degli importi minimi. Quindi: sanzione in misura fissa -> da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00, se non è dovuta imposta (possibile aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili); sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00. Attenzione -> La riduzione della sanzione si rende operativa solamente se il soggetto interessato non è stato interessato da attività amministrativa di accertamento (compresa la formale conoscenza del medesimo). Dichiarazione tardiva La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione), a norma dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, si deve considerare valida (con applicazione delle sanzioni predette). Poiché la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, è valida, dalla medesima non può risultare un'imposta dovuta ma, eventualmente, un'imposta dichiarata e non versata (da assoggettare alla sanzione del 30% - art. 13 del D.Lgs. 471/1997). Attenzione -> Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione nel termine di 90 giorni dalla scadenza prevista, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Sanzioni amministrative Tardiva presentazione (entro 90 gg.) da € 250,00 a € 2.000,00 + 30% dell’imposta eventualmente dovuta Presentazione entro 1 anno dal termine con imposta dovuta -> dal 60% al 120% (minimo dovuto € 200,00); con imposta non dovuta -> da € 150,00 a € 500,00. Presentazione oltre 1 anno dal termine con imposta dovuta -> dal 120% al 240% (minimo dovuto € 250,00); con imposta non dovuta -> da € 250,00 a € 1.000,00. Omessa e tardiva dichiarazione Omessa presentazione dichiarazione dei redditi (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare) -> regolarizzazione possibile: entro il 28 settembre, se il modello UNICO viene presentato in banca o posta (nelle situazioni consentite: scadenza 30 giugno); entro il 29 dicembre, se modello UNICO viene presentato in via telematica. Presentazione dichiarazione nei 90 giorni successivi alla scadenza -> sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (art. 13, comma l, lett. c), del D.Lgs. 472/1997) -> sanzione amministrativa minima in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (con regolarizzazione entro 90 giorni) -> sanzione ridotta prevista pari a € 25,00 (1/10 di € 250,00). Correzione della dichiarazione entro 90 giorni Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: omessa o errata indicazione di redditi, indicazione di indebite detrazioni o deduzioni). Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa. Sanzione ai fini del ravvedimento per errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali: € 250 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/9, ai sensi della lettera abis), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997) = € 27,78. + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando interviene il ravvedimento. Correzione della dichiarazione entro 90 giorni Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: errore di calcolo nella determinazione degli imponibili). Entro 90 giorni dalla scadenza viene presentata una dichiarazione integrativa. Situazione del ravvedimento per errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali: sanzione configurabile -> solamente quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni ammontare non corrisposto. N.B.: In sede di ravvedimento, la sanzione amministrativa può essere versata in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento. Presentazione dichiarazione entro 90 giorni Caso -> Dichiarazione non presentata entro 30 settembre. Successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione viene presentata (dichiarazione tardiva). Dalla dichiarazione può o meno risultare un debito d’imposta. Sanzione amministrativa applicabile alla tardiva dichiarazione: € 250 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997), ridotta ad 1/10, ai sensi della lettera c), comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/1997 = € 25,00. + sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta in relazione a quando interviene il ravvedimento. Correzione dichiarazione oltre 90 giorni Caso 1 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente, oltre i 90 giorni, viene rilevato un errore nella compilazione (errore non rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: omessa o errata indicazione di redditi). Viene presentata una dichiarazione integrativa. Infedele dichiarazione: sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ravvedibile, anche a seguito di una lettera di compliance: con dichiarazione integrativa; con versamento, oltre al tributo dovuto e agli interessi, della corrispondente sanzione proporzionale ridotta - assorbente le altre violazioni inerenti all’infedeltà dichiarativa disvelata o quella prevista per l’omesso versamento. N.B.: Entità sanzione ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso (il quantum della riduzione dipende dal momento del ravvedimento). Correzione dichiarazione oltre 90 giorni Caso 2 -> Dichiarazione presentata entro 30 settembre (in termini). Successivamente viene rilevato un errore nella compilazione (errore rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale – es.: errore di calcolo nella determinazione degli imponibili). Viene presentata una dichiarazione integrativa. Regolarizzazione della propria situazione: presentazione di una dichiarazione integrativa; + versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta, gli interessi e la sanzione per omesso versamento (30% di ogni importo non versato). N.B.: Entità della sanzione amministrativa ridotta in relazione al momento in cui interviene il ravvedimento. Dichiarazione omessa Caso -> Dichiarazione non presentata entro 30 settembre e nemmeno entro i 90 giorni successivi. dichiarazione omessa -> sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250 (se non sono dovute imposte -> sanzione da € 250 a € 1.000). Se la dichiarazione omessa viene comunque presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (e in ogni caso prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza) si rende operativa: la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200; la sanzione amministrativa da € 150 a € 500, se non sono dovute imposte. Omessi versamenti - Ravvedimento Attenzione -> per l’omesso versamento, operative le lettere da a) a b-ter) del comma 1, dell’art. 13, del D.Lgs. 472/97 –> sanzione sarà pari a: % 1,50% 1,6667% se il versamento avviene entro 30 giorni (ulteriormente ridotta nei primi 14 giorni) entro 90 giorni 3,75% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa 4,2857% entro termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa 5% oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa. Dichiarazione Iva Omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale -> applicazione di sanzioni Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250,00. Attenzione -> dichiarazione Iva omessa presentata entro il termine di presentazione di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza) sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 200,00. Se l’operatore economico Iva effettua esclusivamente operazioni per le quali l'imposta non si rende dovuta, in caso di: omessa dichiarazione si rende operativa sanzione da € 250,00 ad € 2.000,00; presentazione dichiarazione Iva omessa entro il termine di presentazione di quella successiva (in assenza di attività di accertamento di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza) -> sanzione da € 150,00 ad € 1.000,00. Omessa dichiarazione Iva e imposta dovuta Dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza -> considerata "valida", ma dalla medesima non può risultare un'imposta dovuta (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997); ma, eventualmente: un'imposta dichiarata e non versata (soggetta alla sanzione del 30% - vedere circolare 25 gennaio 1999, n. 23). Il soggetto Iva che, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997, intende regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale in cui risulta un'imposta dovuta, deve necessariamente: regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, corrispondendo la sanzione ridotta di € 25,00 (1/10 di € 250,00); presentare la dichiarazione annuale Iva nei 90 giorni dalla scadenza originaria. Omessa dichiarazione Iva e imposta dovuta Dichiarazione Iva entro 90 giorni con imposte non corrisposte -> per regolarizzare la situazione, oltre presentazione della dichiarazione, è necessario corrispondere: € 25,00, per ritardata presentazione della dichiarazione; Iva dovuta non versata; sanzione ridotta collegata al tardivo versamento dell'imposta; interessi moratori con maturazione giorno per giorno (attualmente: nella misura dello 0,20% annuo). Presentazione dichiarazione Iva entro 90 giorni Ravvedimento operoso ridotta: € 25,00. Imposta dovuta e interessi Sanzione ridotta in relazione al periodo di corresponsione. -> sanzione amministrativa Omessa dichiarazione Iva e imposta non dovuta Dichiarazione entro 90 giorni con imposte corrisposte o non dovute -> per regolarizzare la situazione è necessario: corrispondere la sanzione da applicare pari a € 25,00 -> cioè 1/10 del minimo [1/10 di € 250,00]; procedere a presentare la dichiarazione nel termine predetto. Se la dichiarazione Iva è presentata in forma unificata, l'omessa presentazione può risultare regolarizzata pagando la sanzione ridotta, tenendo, però, presente che è necessario: ripresentare il modello UNICO con tutte le sue componenti (redditi e Iva); barrare anche la casella "Iva" nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del Frontespizio; barrare la casella "Dichiarazione integrativa" nel medesimo riquadro. N.B.: in assenza di imposte dovute -> costo del ravvedimento pari a € 50,00 (€ 25,00 x 2). Errori e omissioni in dichiarazione Iva Dichiarazione a sfavore del soggetto passivo Iva [DEBITO] Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso (casella: dichiarazione integrativa) Entro 28/12 anno nel quale è stata presentata la dichiarazione Entro 30/9 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione Entro o oltre 30/9 secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione Errori e omissioni in dichiarazione Iva Dichiarazione a favore del soggetto passivo Iva [CREDITO] Presentazione di dichiarazione integrativa Iva con ravvedimento operoso (casella: dichiarazione integrativa a favore) Entro 30/9 dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, con possibilità di utilizzo del credito in compensazione Attenzione -> la dichiarazione integrativa deve essere presentata seguendo le modalità previste per la dichiarazione originaria e deve risultare completa di tutte le sue parti. Quadro RS Dichiarazione integrativa per errori contabili Dichiarazione integrativa – Errori contabili Regola -> correzione degli errori contabili -> imputare al conto economico dell'esercizio sociale o periodo d’imposta in cui è stato individuato l'errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dal medesimo. Attenzione -> gli errori contabili: consistono nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile (se le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili); si possono verificare a causa di: errori matematici; errate interpretazioni di fatti; negligenza nel raccogliere le informazioni e/o dati disponibili per un coerente trattamento contabile. Dichiarazione integrativa – Errori contabili Ai fini dichiarativi -> mancata imputazione di componente negativo nel corretto periodo d’imposta di competenza -> in un periodo di imposta successivo può essere contabilizzato un componente negativo per rettificare all'errore -> necessario presentare una dichiarazione integrativa per rettificare l'annualità in cui è presente l'omessa coerente imputazione. Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve essere utilizzato dai soggetti: che hanno posto in essere la correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza il cui adempimento dichiarativo non è più emendabile; sui quali ricadono gli effetti di tale correzione (regime della trasparenza). Attenzione -> annualità con omessa coerente imputazione non è più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore -> sussiste la possibilità di dare evidenza all'elemento di costo non dedotto, tramite la compilazione del prospetto di cui al quadro RS "Errori contabili". Dichiarazione integrativa – Errori contabili Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve essere compilato: nell’ipotesi in cui il modello UNICO 2016 viene presentato come dichiarazione integrativa a favore -> tale prospetto può essere compilato anche dai contribuenti che, per i periodi di imposta in cui gli errori sono stati commessi, detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria; nel caso in cui il modello UNICO 2016 viene presentato come dichiarazione integrativa a sfavore nella quale confluiscono gli effetti di correzione di errori contabili considerati "a favore". Attenzione -> gli errori contabili devono necessariamente risultare commessi in periodi di imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa. Dichiarazione integrativa – Errori contabili Nel prospetto «Errori contabili» del quadro RS» i righi interessati (Unico SC -> da RS201 a RS230) devono essere compilati per evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi di imposta autonomamente effettuate dal contribuente. La riliquidazione esplica effetti per quanto attiene: alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito; a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla medesima si commisurano (ad es.: perdite d'impresa riportabili). Attenzione -> è indispensabile procedere a redigere tanti riquadri del prospetto «Errori contabili» quanti sono i periodi di imposta interessati dalle riliquidazioni. Dichiarazione integrativa – Errori contabili Se gli errori contabili sono stati commessi in periodi d'imposta in cui il soggetto applicava un regime di trasparenza fiscale, il prospetto «Errori contabili» deve essere compilato: dal soggetto trasparente (o ex trasparente), che procede alla regolarizzazione degli errori; nonché: dai soci sui quali ricadono gli effetti delle relative riliquidazioni. Analoga operatività procedurale deve risultare applicata anche nell'ipotesi in cui il soggetto partecipi (o abbia partecipato) al consolidato fiscale (Circolare AdE 3/2014, puntualizza che tale prospetto può essere compilato anche in caso di disconoscimento del regime consolidato). Dichiarazione integrativa – Errori contabili Nel rigo RS201 (o RS2011) deve risultare annotato: a colonna 1, la data di inizio del periodo di imposta in cui è stato commesso l'errore contabile, o nell’ipotesi di errori contabili interessanti più periodi di imposta da regolarizzazione, è necessario specificare il periodo di imposta meno recente; a colonna 2, la data di fine del periodo di imposta in cui è stato commesso l'errore contabile, o nell’ipotesi di errori contabili interessanti più periodi di imposta da regolarizzazione, è necessario specificare il periodo di imposta meno recente; a colonna 3, il codice fiscale del soggetto che ha commesso gli errori contabili, se diverso dal soggetto dichiarante a seguito di operazioni straordinarie con estinzione del dante causa. Dichiarazione integrativa – Errori contabili Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 deve risultare specificato il riferimento al campo della dichiarazione inerente al periodo di imposta predetto, nel quale sarebbe stato annotato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, se non fosse stato commesso l'errore contabile. In particolare, è necessario indicare: a colonna 1, il quadro; a colonna 2, il numero del modulo; a colonna 3, il numero di rigo; a colonna 4, il numero di colonna; mentre, a colonna 5, deve essere riportato il diverso importo che sarebbe stato dichiarato nel campo individuato dalle precedenti colonne, se non fosse stato commesso l'errore contabile oggetto di rettifica. Dichiarazione integrativa – Errori contabili ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS (da istruzioni modello Unico 2016 SC) Caso -> si ipotizzi una società che dopo la presentazione del modello UNICO SC 2016 ha rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2013 (UNICO SC 2014) per un ammontare pari a 500. Nel periodo d’imposta 2013 aveva evidenziato: • un utile di esercizio, pari a 3.000; • nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF; • acconti versati, pari a 200; e nel periodo d’imposta 2014 aveva evidenziato un‘imposta a credito pari a 100. La società, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d’imposta 2016, riliquida la dichiarazione del periodo d’imposta 2013 imputando tale componente negativo. La maggiore IRES versata nel 2014, pari a 137, costituisce un’eccedenza di versamento a saldo riportabile nei periodi d’imposta successivi al 2013. Dichiarazione integrativa – Errori contabili ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS (da istruzioni modello Unico 2016 SC) Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve risultare così redatto: 1 di 3 Dichiarazione integrativa – Errori contabili ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS (da istruzioni modello Unico 2016 SC) Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve risultare così redatto: 2 di 3 Dichiarazione integrativa – Errori contabili ESEMPIO PROSPETTO «ERRORI CONTABILI» DEL QUADRO RS (da istruzioni modello Unico 2016 SC) Il prospetto «Errori contabili» del quadro RS deve risultare così redatto: 3 di 3 Grazie per l’attenzione prestata