termini fiscali prescrizione decadenza

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termini fiscali prescrizione decadenza
L’editoriale del Commercialista telematico
I TERMINI DI DECADENZA SONO MOBILI…
e dove è andato a finire lo Statuto del contribuente??
In via di principio, gli avvisi di accertamento e/o rettifica, ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Iva, devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello in cui è stata
presentata la dichiarazione (5 anni per la dichiarazione omessa).
Se questa è la regola, in pratica, la norma è stata più volte derogata dal
Legislatore, così che il termine di decadenza è divenuto mobile….
Infatti, dapprima, l’art. 10 della L. 289/2002 ha disposto la proroga
dei termini di due anni rispetto alla scadenza ordinaria dei termini per
l’accertamento relativi a periodi di imposta per i quali i contribuenti non si
sono avvalsi delle disposizioni recate dagli artt. 7 (concordato fiscale), 8
(integrativa semplice) o 9 (condono tombale); mentre l'art. 2, comma 44,
lettera f), della legge Finanziaria 2004, ha previsto la medesima proroga
nei confronti dei contribuenti che non si avvalgano delle stesse definizioni
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 ( sono stati invece
graziati i termini dell'accertamento relativo al periodo di imposta 2002,
che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non sono
suscettibili di proroga).
Successivamente, l’art. 37, comma 24 e 25, del D.L. n. 223/2006,
convertito in legge n. 248/2006, ha previsto che in caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di
procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, i termini di decadenza ordinari, sia ai fini reddituali che Iva, sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa
la violazione.
Da ultimo, il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 - art. 27, commi da
16 a 18 -, ha previsto che “Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in
caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato
per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello del relativo utilizzo”.
In pratica, il Legislatore ha precisato che, sempre fatti salvi i
maggiori termini previsti nell’ipotesi del reato penale relativo all’indebita
compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a
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€ 50.000, il recupero di crediti utilizzati in compensazione non spettanti o
inesistenti può essere effettuato entro il 31 dicembre dell’8° anno
successivo all’utilizzo del credito non spettante o inesistente.
I nuovi termini si applicano “a decorrere dalla data di presentazione
del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti
utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di
entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di
cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
I termini di decadenza, quindi, non sono certi, con buona pace dello
Statuto del contribuente, ma mobili…
Non è corretto…
Commercialista telematico
11 dicembre 2008
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