Compensazione - Corriere della Sera
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? VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Tratto da: Collana Dichiarazioni fiscali 2009 - “Unico Società di persone”, a cura di G. Cremona, P. Monarca, N. Tarantino Compensazione Utilizzo del Mod. F24 Il modello di delega unica di pagamento (Mod. F24) deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita Iva, per effettuare il versamento unitario di: 9 ritenute alla fonte; 9 Iva; 9 imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; 9 Irap; 9 Imposte dirette; 9 contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; 9 contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti all'INAIL, all'ENPALS e all'INPDAI; 9 interessi previsti in caso di pagamento rateale; 9 sanzioni relative ai tributi sopra indicati. U ATTENZIONE L’art. 37, comma 55, del Dl 4 luglio 2006 n. 233 ha esteso a tutti i comuni (e non più a quelli che avevano aderito a specifica convenzione) la possibilità di pagare l’imposta comunale con modello F24. Quindi è stata, altresì, estesa la possibilità di poter compensare un debito Ici con i crediti di altri tributi o imposte tramite l’utilizzo del modello F24. Con risoluzione n. 201/2002 e successiva risoluzione n. 32/2004, sono stati istituiti i seguenti codici tributo I.C.I.: 3901 - abitazione principale; 3902 - terreni agricoli; 3903 - aree fabbricabili; 3904 - altri fabbricati; 3906 – interessi da ravvedimento; 3907 – sanzioni. Iva È compensabile anche l'Iva dovuta per l'adeguamento del volume d'affari alle risultanze dei parametri e degli studi di settore, anche mediante il credito Iva risultante dalla richiesta di rimborso infrannuale presentata con la dichiarazione periodica Iva (D.M. 31 gennaio 2001). Condizioni Si precisa che ai fini della compensazione: 9 è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare; 9 gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione; 9 i crediti risultanti dal modello Unico 2009 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati. Quindi, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i crediti potranno essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio. UNICO – SOCIETÀ DI PERSONE 1 ? VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Modalità di compilazione del Mod. F24 Nel modello di pagamento F24, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 9 nella colonna «importi a credito», l'ammontare del credito; 9 nella colonna «periodo di riferimento» il periodo di imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito (ad esempio, 2008 per le eccedenze di crediti risultanti da Unico 2009); 9 nella colonna «codice tributo» o «causale contributo», il codice o la causale con il quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo, il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito, nonché gli altri dati previsti per la sezione INPS, altri enti ed INAIL. Contributi Inps Si ricorda che sono compensabili nel Mod. F24 anche i crediti risultanti dal Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando la casella del quadro I. In questo caso, la compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di presentazione della denuncia da cui emerge un credito. Contributi Inail I crediti Inail utilizzabili ai fini della compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. U ATTENZIONE Si precisa, in particolare, che un credito derivante dall'autoliquidazione 2008/-2009, in scadenza al 16 febbraio 2009, potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 2009 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Rimborso infrannuale Iva Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che i contribuenti legittimati a chiedere il rimborso infrannuale, in alternativa alla richiesta di rimborso, possono compensare il credito o parte di esso con altri tributi e contributi a partire dal 1º giorno successivo al trimestre di riferimento. I codici tributi da utilizzare nel Mod. F24 telematico per la compensazione sono i seguenti: 6036 Credito Iva articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, 1º trimestre 6037 Credito Iva articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, 2º trimestre 6038 Credito Iva articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, 3º trimestre Limite massimo Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili è di € 516.456,90, per ciascun anno solare (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997 e art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. 2 UNICO – SOCIETÀ DI PERSONE ? VERSAMENTO DELL’IMPOSTA L’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.Si precisa che l’errato utilizzo di un credito esistente oltre il limite previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni pari al 30 per cento del credito eccedente, in misura ridotta in rapporto alla data del ravvedimento. Il credito così ripristinato potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri (risoluzione 27 novembre 2008, n. 452). NOVITÀ Compensazione di crediti inesistenti L’art. 7 comma 2 del D.L. n. 5/2009 in attesa di conversione (c.d. decreto incentivi) inasprisce le sanzioni in caso di indebite compensazioni a mezzo mod. F24. La sanzione fissata dall’art. 27, comma 18, D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato), viene incrementata al 200% in caso di indebito utilizzo per un importo superiore a € 50.000 per anno solare. UNICO – SOCIETÀ DI PERSONE 3