Art. 3 - VALUTAZIONE PREVENTIVA 1. Il proprietario dell`immobile

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Art. 3 - VALUTAZIONE PREVENTIVA 1. Il proprietario dell`immobile
Comune di Bagno di Romagna
Regolamento edilizio comunale
Art. 3 - VALUTAZIONE PREVENTIVA
1.
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio
attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente al Settore
Sviluppo ed Assetto del Territorio una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento.
2.
Il Responsabile del procedimento, se la documentazione è incompleta, può chiedere,
documentazione integrativa con indicazione del termine per la regolarizzazione. In tal caso, il
termine per il rilascio viene interrotto fino al ricevimento di quanto richiesto.
3.
La valutazione preventiva è rilasciata dal Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio entro
quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Al titolare viene inviata, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, la lettera di invito per il rilascio del provvedimento.
Qualora non si presenti per il ritiro entro sessanta giorni dal ricevimento, la valutazione
preventiva viene archiviata.
4.
Decorso inutilmente il termine complessivo dell’istruttoria, la valutazione preventiva si
intende rilasciata.
5.
I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono
vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio
attività, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella
valutazione preventiva rilasciata o nella relazione tacitamente assentita. Le stesse
conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli
strumenti urbanistici o al Regolamento Edilizio.
6.
Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria
per spese istruttorie determinata dal Comune.
7.
La richiesta di valutazione preventiva, da presentarsi in unica copia, è corredata dai seguenti
elaborati, quando necessari per il tipo di intervento, tutti riducibili in formato UNI A4:
a
Estratto corografico in scala 1:10000, estratto di PRG ed estratto di mappa catastale,
che consentano l’esatta individuazione dell’area di intervento in relazione al tipo di
intervento;
b
rilievo dell’area e/o degli edifici, almeno in scala 1:200 o 1:500, con l’indicazione dei
limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne
e limitrofe al lotto, delle alberature esistenti, e gli estremi degli atti abilitativi precedenti
dei singoli edifici;
c
rilievo planovolumetrico degli edifici, almeno in scala 1:100 o 1:50, con piante di tutti i
livelli e destinazioni d’uso dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni e
la relativa dichiarazione di legittimità dello stato di fatto;
d
fotografie dello stato di fatto relative all’immobile ed al suo intorno immediato, in
formato non inferiore a 15 x 10 cm. ed a colori, da punti di ripresa individuati su
apposita planimetria o su rilievo di cui al precedente punto b);
e
relazione illustrativa dell’intervento predisposta da un professionista abilitato,
contenente i principali parametri progettuali con particolare riferimento a:
- vincoli di tutela ambientale o storico, architettonica,
- categoria dell'intervento, indici urbanistici ed edilizi e tabella superfici,
- destinazioni d'uso attuali e previste,
- soluzioni progettuali di massima, comprendenti la descrizione dei principali materiali,
componenti e colori;
f
elaborati grafici progettuali, relativi all’area e/o edificio, redatti in scala 1:100 o 1:50 con
le indicazioni di cui ai punti b) e c), contenenti inoltre le soluzioni di massima di tutte le
piante, le relative destinazioni d’uso dei locali, i prospetti e le sezioni significative
(almeno due).