Integrazione guida

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Integrazione guida
Settore Trasporti
Guida all’esame regionale per iscrizione al ruolo conducenti
Integrazioni pag. 57, 60, 67 e 70
Integrazione alla pagina 57 del supporto cartaceo
Sezione: Tecnica professionale (Taxi) – Tariffe taxi
Il testo del capoverso “Oltre i confini comunali si paga il rientro” è sostituito dal presente:
Oltre i confini comunali si paga il rientro:
Il rientro è dovuto anche oltre alcune zone all'interno dei confini comunali. In vettura è
disponibile la tabella di tutte le zone considerate extraurbane che è possibile visionare su
richiesta.
Il motivo per cui è dovuto il pagamento del rientro nelle corse fuori dai confini comunali,
risiede nel divieto che hanno i tassisti di acquisire le corse al di fuori dei limiti
comunali: nel momento che scaricano un cliente in un Comune diverso da quello che ha
rilasciato la licenza, non potendo caricare subito un altro cliente, dovrebbero per forza
tornare indietro vuoti, accollandosi la spesa del rientro. Per compensare i costi del
tassista, pertanto, si sono studiati i due tipi di tariffa: URBANA (tariffa 1) ed
EXTRAURBANA (tariffa 2). La tariffa extraurbana è normalmente quasi il doppio di quella
urbana, in modo da coprire per l’appunto i costi per il rientro a VUOTO.
Quando non si paga il rientro oltre i confini comunali.
Va da se che nel caso in cui il cliente dichiara alla partenza di voler tornare con il
tassista nel Comune di partenza, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio e
dalla destinazione fuori dal Comune di partenza, la tariffa da applicare è la tariffa
URBANA perché il tassista non perderà comunque i soldi per il rientro.
Integrazione alla pagina 60 e 67 del supporto cartaceo
Sezione: Accesso alla professione e Cenni di normativa fiscale (pag. 60)
Il testo del capoverso “Costituiscono autoservizi pubblici non di linea” è sostituito dal
presente:
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovetture, motocarrozzette, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente di autovetture, motocicli con o senza sidecar,
tricicli e quadricicli, di natante e di veicoli a trazione animale (con le modifiche apportate
all’art. 85 del n.c.d.s. dalla L120/2010);
c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all’articolo 47, comma
1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della
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strada);
d) il servizio di noleggio di autobus con conducente;
e) il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.
Sezione: Accesso alla professione e cenni di normativa fiscale (pag. 67)
Il testo del capoverso “Codice Civile Libro I (Della persona e della Famiglia)” è sostituito
dal presente:
Codice Civile, Libro Primo
Titolo V: Della parentela e dell'affinità [74-78]
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non
discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano
dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando
escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli
è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti
specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
Titolo VI: Del matrimonio [79-230-bis]
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e
qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano
all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi [C.C. 316].
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo [C.C. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel
comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della
prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto
di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].
In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di
prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme (Vedi l'art.
2, L. 5 dicembre 1985, n. 730, per la disciplina dell'agriturismo e l'art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).
GRADI DI PARENTELA E DI AFFINITÀ
Semplificazione dei rapporti di parentela.
Indichiamo i criteri che il codice civile (articoli 74, 75 e seguenti) detta per il calcolo dei gradi di parentela ed
affinità.
Parenti
Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e
quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono
l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune
(ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini).
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare
il capostipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite
comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
Quindi (a titolo esemplificativo) sono:
Parenti di primo grado
• Figli e genitori (linea retta)
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Parenti di secondo grado
• Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
• Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).
Parenti di terzo grado:
• Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).
• Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).
Parenti di quarto grado:
• Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.
La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.
Affini
L’affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono
affini fra di loro).
Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:
Affini di primo grado
• Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e
nuora
Affini di secondo grado
• marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello),
moglie e sorella del marito etc..
Affini di terzo grado
• zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della
moglie rispetto al marito ecc..
Affini di quarto grado
• cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).
Ricordiamo che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.
Integrazione alla pagina 70 del supporto cartaceo
Sezione: Normativa di sicurezza e comportamentale prevista dal Codice della
Strada.
Gli articoli del Nuovo Codice della Strada sono integrati dai presenti:
Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (come modificato dalla Legge 120/2010).
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a. i motocicli con o senza sidecar;
b. i tricicli;
c. i quadricicli;
d. le autovetture;
e. gli autobus;
f. i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g. i veicoli a trazione animale.
Art. 186-bis. (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati
e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). (1) (*)
1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di
guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) omissis
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un
rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di
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altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel
caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al
medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2,
lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,
comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera
d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le
pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. La condanna per il
reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste
dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. omissis
Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. (2) (*)
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei
conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata
la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca
un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e
dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E'
fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. (2a)
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore
22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. (2b)
2. omissis
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2-bis. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
5.bis omissis
6. omissis
7. omissis
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2 bis, 3 o 4, il conducente è
soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. (2)
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere
sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro
di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste
…. omissis
(*) incluse le novità introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 ( in G.U. n. 157 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 171).
(1) Articolo introdotto dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010 ( in G.U. n. 157 del 29 luglio 2010, suppl. ord. n. 151)
(2) L'art. 187 è stato interamente sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
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