La Svizzera e la sua piazza finanziaria

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La Svizzera e la sua piazza finanziaria
2007
La Svizzera e la sua piazza finanziaria
Sommario
Premessa
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1. La piazza finanziaria svizzera
4
2. Il segreto bancario in Svizzera
6
3. La lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera
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4. Come si diventa banchiere svizzero?
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Profilo dell’Associazione svizzera dei banchieri 14
Impressum
Editore: Associazione svizzera dei banchieri, Basilea
Composizione e stampa: Kreis Druck AG
La presente pubblicazione è disponibile
in italiano, tedesco, inglese e francese.
© Associazione svizzera dei banchieri 2007
Premessa
Care lettrici, cari lettori,
in qualità di Presidente dell’Associazione svizzera dei
banchieri mi viene spesso chiesto quali siano i fattori
che stanno alla base del successo della Svizzera quale
piazza bancaria e finanziaria internazionale. A mio
avviso la risposta può essere sintetizzata in quattro
parole: sicurezza, stabilità, competenza e discrezione.
Molti clienti esteri si rivolgono a noi semplicemente per
custodire il loro patrimonio nella massima sicurezza.
Il nostro paese vanta infatti un’antica tradizione di stabilità politica, economica, sociale, giuridica nonché
fiscale, e nel settore bancario ha alle spalle una lunga
storia di successi. Per di più, il franco svizzero è da
tempo considerato una delle valute più affidabili del
mondo. In breve, la Svizzera rappresenta una piazza
stabile per le banche e altre imprese.
Per quanto concerne la competenza, le nostre banche
dispongono di collaboratori altamente qualificati, plurilingue, esperti e attenti alle esigenze dei clienti, di cui
gestiscono in modo ottimale il patrimonio a prescindere
dal fatto che il contesto economico sia più o meno
favorevole. Del resto dalle banche svizzere i clienti si
aspettano, a ragione, una performance superiore alla
media. Sono convinto della nostra capacità di soddisfare questo obiettivo.
Infine, i clienti svizzeri ed esteri apprezzano da tempo
la tutela della sfera privata offerta dalle banche svizzere. Tuttavia non mi stancherò mai di ripetere che questa tutela non è assoluta e certamente non va applicata
alle persone responsabili di atti delittuosi.
Sono lieto di scrivere la prefazione a questa nuova edizione de «La Svizzera e la sua piazza finanziaria»,
soprattutto perché la presente pubblicazione fornisce
ulteriori dettagli in merito ai punti summenzionati. Mi
auguro che le informazioni raccolte in questo opuscolo
contribuiscano a offrire un quadro fedele e realistico
della piazza finanziaria elvetica, ponendo fine agli
assurdi miti e leggende che circolano a proposito delle
banche svizzere.
Pierre Mirabaud
Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri
3
1 La piazza finanziaria svizzera
Per molti versi le banche rappresen4
tano un settore chiave dell’economia
svizzera: in quanto datori di lavoro
offrono numerosi impieghi qualificati
con una retribuzione superiore alla
media; in qualità di contribuenti partecipano in misura considerevole al
finanziamento della cosa pubblica;
infine, come centri di innovazione e
creazione di valore aggiunto trasmettono impulsi all’economia e alla società
nel suo complesso.
Le banche incarnano più di ogni altro settore le qualità
e tradizioni svizzere, ovvero l’apertura al mondo, la
competenza, l’efficienza e la discrezione.
Il successo e la reputazione delle banche sono ascrivibili a molti fattori; innanzitutto alle banche stesse
ovvero alla capacità e all’impegno del loro management
e dei loro collaboratori. Inoltre vanno menzionate, per
il passato e per il presente, le condizioni quadro politiche ed economiche nonché la mentalità, che sono già
da decenni una prerogativa della Svizzera ma che sono
anche state influenzate in misura considerevole dalle
banche stesse. Tali condizioni hanno favorito e promosso la posizione internazionale della piazza finanziaria e delle banche.
Ciò che distingue le banche in Svizzera da quelle di diversi altri Stati sono soprattutto il loro profilo e rilievo
internazionale. Ciò si manifesta, da un lato, nell’eccezionale importanza dei clienti esteri per le banche in
Svizzera, soprattutto nell’ambito della gestione patrimoniale (wealth management); dall’altro, nella presenza
mondiale di diverse banche elvetiche.
Grazie alla sua posizione geografica nel centro dell’Europa, al crocevia tra importanti rotte commerciali, la
Svizzera è sempre stata ben collegata agli altri paesi. La
Svizzera ha ospitato sin dagli esordi fiere di rilievo
internazionale, in occasione delle quali i mercanti di
San Gallo, Berna, Basilea o Zurigo incontravano i colleghi italiani, tedeschi, olandesi o francesi. Con lo
scambio di merci si è ben presto affermato un sistema
di pagamento che ha posto le fondamenta del sistema
bancario.
Le ridotte dimensioni del nostro paese nonché la carenza di materie prime hanno altresì spinto ben presto
importanti settori economici a cercare la propria fortuna nei diversi angoli del mondo: una globalizzazione
ante litteram. Della precoce apertura al mondo e del vivace scambio con l’estero, che non riguardava soltanto
le merci, ma anche le persone (ad es. gli immigrati protestanti alla fine del 16° secolo) hanno beneficiato
anche le banche sul piano sia del commercio che della
mentalità. Inoltre non poche imprese svizzere sono
riuscite a compensare la penuria di materie prime con
l’inventiva, il know-how e il lavoro di qualità. Il valore
aggiunto è generato dal lavoro e dalla competenza. Ciò
vale anche per l’alta qualità della consulenza individuale e integrata nel settore bancario.
Grazie alla grande importanza e all’orientamento
internazionale della piazza finanziaria svizzera, le
banche elvetiche sono riuscite nella seconda metà del
20° secolo ad affermarsi rapidamente in numerose
regioni del mondo tramite la fondazione di succursali e
società affiliate.
Per le attività finanziarie era ed è essenziale il favorevole quadro delle condizioni generali: tra queste figurano soprattutto la stabilità economica, valutaria e
politica, ma anche l’atteggiamento liberale della maggioranza dei cittadini svizzeri riguardo alle questioni
sociali ed economiche. Il relativo vantaggio in termini
di stabilità e liberalismo economico di cui la Svizzera
ha goduto per decenni, unitamente al fatto che nel
20° secolo sia stata risparmiata da due guerre mondiali,
hanno contribuito fortemente all’affermazione e al consolidamento della Svizzera quale piazza deputata alla
gestione patrimoniale di una clientela internazionale.
Tuttavia dobbiamo riconoscere che da qualche tempo
la Svizzera non detiene più l’esclusiva in fatto di stabilità delle condizioni; oggi soddisfano requisiti analoghi
anche altri Stati, il cui numero è in costante aumento.
E questo è un bene, ma rappresenta anche una sfida per
la nostra economia, la nostra piazza finanziaria e le
nostre banche.
In un settore competitivo come quello bancario l’autocompiacimento sarebbe un rischio. I banchieri ne sono
ben consapevoli. Pertanto le banche investono in misura
considerevole nella formazione e nel perfezionamento
dei loro collaboratori, modernizzando costantemente i
propri sistemi e infrastrutture. Soprattutto, però, si concentrano sullo sviluppo della propria strategia e dei
propri modelli operativi, in particolare alla luce della
rapida trasformazione delle prospettive globali. Mentre
in passato le banche, ad es. nel private banking, si specializzavano nella consulenza a clienti esteri e nella
gestione del loro patrimonio in Svizzera, negli ultimi
tempi alcuni istituti bancari hanno iniziato ad offrire
tali servizi anche nei paesi di residenza dei clienti stessi.
Questa strategia è tanto più significativa se si considera
che oggi sono le regioni remote come ad es. i mercati
dell’Est asiatico a registrare la crescita più rapida. Grazie alla maggiore flessibilità, che consente di fornire
consulenza ai clienti esteri sia in Svizzera che presso il
loro domicilio, le banche si stanno mettendo al passo
con la progressiva globalizzazione dell’economia.
Indipendentemente dal costante sforzo delle singole
banche di migliorare la propria posizione competitiva
sul mercato, di sviluppare prodotti e servizi innovativi
e di accedere a nuovi mercati, il compito costante dell’Associazione svizzera dei banchieri consiste, da un
lato, nel ricordare ai politici, all’amministrazione, alle
istanze e all’opinione pubblica la grande importanza
che le banche rivestono per l’economia svizzera; dall’altro, nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto
che l’eccellente posizione competitiva delle banche
elvetiche non è scontata e che le principali piazze
finanziarie in tutto il mondo sono in perenne competizione per conquistare clienti esigenti e assai mobili, di
cui conviene guadagnarsi il favore per conservarlo nel
tempo. Soprattutto in una fase in cui tutti si lamentano
della debolezza della crescita svizzera, la promozione di
settori innovativi e dinamici come quello bancario
dovrebbe figurare d’obbligo sull’agenda politica. Conviene a tutti!
Le banche svizzere
• generano oltre il 10% del PIL;
• impiegano oltre il 3% della popolazione attiva;
• gestiscono circa 4900 miliardi di CHF sotto
forma di titoli nei depositi clienti;
• gestiscono un terzo del patrimonio privato
amministrato a livello internazionale;
• contribuiscono alle finanze pubbliche per circa
10–15 miliardi di CHF.
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2 Il segreto bancario in Svizzera
L’obbligo dei dipendenti delle banche
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svizzere di gestire in modo confidenziale le questioni finanziarie dei propri
clienti ha generato più miti, leggende
«Il segreto bancario è il segreto professionale che
le banche, i loro rappresentanti e i loro dipendenti
sono tenuti a osservare in merito alle questioni
finanziarie dei loro clienti, di cui vengono a conoscenza nell’ambito della propria attività.»
Pierre Mirabaud,
Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri
ed equivoci, incluse vere e proprie
assurdità, di qualsiasi altro aspetto del
sistema bancario svizzero. Questo
obbligo viene chiamato «segreto bancario». Nel presente capitolo verranno
illustrati i casi tutelati e – ciò che è
ancora più importante – quelli non
tutelati dal segreto bancario svizzero.
Nella maggior parte dei paesi del mondo, le banche sono tenute (e autorizzate) a rifiutare la comunicazione a
terzi di dati relativi ai clienti. In caso contrario esse
metterebbero a repentaglio la sfera privata e probabil-
mente anche gli interessi finanziari dei propri clienti.
Tuttavia, per capire cosa possono o devono fare le banche in materia di informazione sulle questioni economiche dei propri clienti, è consigliabile esaminare in
dettaglio i testi delle leggi e delle direttive, dal momento che vi sono forti divergenza tra un paese e l’altro.
La Svizzera è dotata di una regolamentazione molto
evoluta basata sul principio «know your customer»,
che obbliga per legge le banche a verificare l’identità dei
propri clienti e l’identità dell’avente diritto economico
dei valori patrimoniali in questione. Ai sensi di questa
e di altre misure legislative destinate alla lotta al riciclaggio di denaro, le banche svizzere devono anche
appurare la provenienza dei capitali loro affidati e raccogliere informazioni sulla situazione finanziaria del
cliente. Tale procedura consente alle banche di ottenere
informazioni approfondite sulla situazione finanziaria,
professionale, commerciale e privata dei propri clienti.
Poiché si tratta di informazioni molto dettagliate, è
giustificato un elevato livello di confidenzialità e ciò
spiega perché in Svizzera una violazione di quest’obbligo di segretezza rappresenta un reato, perseguibile e
punibile di conseguenza.
Il segreto bancario è ancorato nell’Articolo 47 della
Legge federale sulle banche e le casse di risparmio:
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato
o di cui ha notizia nella sua qualità di membro
di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, incaricato di un’inchiesta o
incaricato del risanamento dalla Commissione
delle banche, membro di un organo o impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del
segreto professionale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a
50 000 franchi.
2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena
è della multa fino a 30 000 franchi.
3. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o
dell’esercizio della professione.
4. Restano riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare
informazioni all’autorità o di testimoniare in
giudizio.
Il legislatore svizzero ha pertanto chiarito in quali casi
si applica, e in quali no, la tutela garantita dal segreto
bancario. Inoltre i casi in cui il segreto bancario è
sospeso sono definiti nel Codice civile svizzero, nella
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, nel diritto penale e nel diritto penale amministrativo nonché
nella Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. Nella pratica una sospensione sistematica
del segreto bancario avviene nell’ambito di un procedimento penale, ad esempio in caso di riciclaggio di
denaro. Occorre sempre tenere presente che il segreto
bancario svizzero non è un obbligo di segretezza assoluto e quindi non rappresenta alcun ostacolo alle indagini penali.
Nessuna protezione per i criminali
Il diritto vigente in Svizzera a tutela della personalità e
della sfera privata può essere temporaneamente sospeso su disposizione di un giudice, nel caso lo richieda un
procedimento per reati gravi come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione o frode.
Inoltre la Svizzera offre assistenza internazionale alle
autorità estere per i reati che sono perseguibili anche ai
sensi della legislazione svizzera. Tutti i dettagli in merito sono disponibili sul sito Internet del Dipartimento
federale di giustizia e polizia (www.ejpd.admin.ch), dove è inoltre reperibile un «Promemoria per le domande
estere di assistenza giudiziaria in materia penale». La
Svizzera, ad esempio, offre regolarmente assistenza
legale nei casi di riciclaggio di denaro.
Segreto bancario e delitti fiscali
Per comprendere il ruolo e i limiti del segreto bancario
in relazione ai delitti fiscali, è necessario conoscere l’approccio della Svizzera in materia di lotta all’evasione
fiscale.
La Svizzera parte dal principio che, in base ai principi
dell’autodichiarazione e della buona fede, ogni cittadino (e non la sua banca) risponde personalmente dei
suoi doveri fiscali nei confronti dello Stato. L’obbligo
di notifica automatico da parte delle banche è previsto
per legge soltanto in caso di fondato sospetto di riciclaggio di denaro. Con la notifica di un sospetto alle
autorità, la banca è tenuta a bloccare contestualmente
gli averi patrimoniali in questione. D’altro canto, le
banche svizzere non hanno però l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali l’entità degli interessi versati sul
conto di risparmio di un cliente, né sono tenute a presentare automaticamente alle autorità altri dati o documenti sulla situazione finanziaria di un cliente. Le autorità fiscali svizzere, inoltre, non sono autorizzate a
richiedere a una banca svizzera informazioni dirette, a
meno che ciò non avvenga nell’ambito di un procedimento penale. La legislazione svizzera vieta di «curiosare» ingiustificatamente o di richiedere informazioni
a caso per scoprire se una persona è titolare di un conto
presso una banca svizzera.
Ciononostante nessuno sarebbe così ingenuo da affermare che in Svizzera non esiste l’evasione fiscale. A tal
proposito, l’imposta preventiva applicata «alla fonte»
sui redditi da interessi e dividendi pagati in Svizzera
rappresenta uno strumento adeguato per ostacolare
l’evasione fiscale. Tale imposta è stata introdotta ben
60 anni fa e, con un’aliquota fiscale pari al 35%, è
attualmente una delle imposte alla fonte più elevate al
mondo. L’imposta preventiva vale per tutti, sia per i
cittadini svizzeri che stranieri e, al contrario di altri
paesi, la Svizzera non discrimina i contribuenti residenti
da quelli non residenti. I contribuenti residenti possono
far valere nei confronti delle autorità fiscali l’imposta
preventiva che è stata loro trattenuta mentre i contribuenti non residenti in Svizzera possono a loro volta
esigerne il rimborso nel quadro delle convenzioni
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contro la doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e il
loro paese di residenza.
La Svizzera è venuta incontro all’Unione Europea nel
chiudere possibili falle della direttiva comunitaria sul
risparmio, accettando di estendere la propria imposta
preventiva anche ai redditi da interessi provenienti da
fonti estere e versati a contribuenti dell’Unione Europea tramite un agente di pagamento svizzero. La direttiva comunitaria e i relativi accordi bilaterali con la
Svizzera sono entrati in vigore il 1° luglio 2005; oggi,
pertanto, i contribuenti dell’Unione Europea non possono aggirare la direttiva comunitaria rivolgendosi a un
agente di pagamento domiciliato in Svizzera.
Infine, i soggetti fiscali svizzeri che commettono evasione fiscale, devono mettere in conto sanzioni molto
elevate che possono talvolta quasi equivalere a una confisca del patrimonio.
Frode fiscale ed evasione fiscale
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Una caratteristica della legislazione svizzera è la distinzione tra evasione fiscale e frode fiscale. Si intende per
evasione fiscale la situazione in cui il contribuente non
presenta alcuna dichiarazione fiscale o se quest’ultima
risulta incompleta. In Svizzera l’evasione fiscale, generalmente punita con una sanzione pecuniaria, è considerata una violazione amministrativa e non costituisce
reato ai sensi del diritto penale svizzero. Il perseguimento dell’evasione fiscale compete alle autorità fiscali
e non alle autorità penali. Si è invece in presenza di
frode fiscale quando, ai fini dell’evasione fiscale, vengono utilizzati documenti falsi, contraffatti o dal contenuto non corrispondente al vero, come libri contabili,
bilanci, conti economici o certificati di salario e altri
attestati di terzi.
Tale distinzione tra evasione fiscale e frode fiscale ha
conseguenze dirette sull’assistenza legale internazionale: la Svizzera offre assistenza legale in materia
«In un’epoca di progressiva ingerenza dello Stato
e del mondo degli affari nella nostra vita privata,
reputo mio dovere di banchiere tutelare la sfera
privata dei clienti bancari onesti e al contempo
sanzionare i criminali con la massima severità
consentita dalla legge, e invito tutti i critici a nominare una piazza finanziaria internazionale dove
le banche applichino tutto questo meglio che in
Svizzera.»
Pierre Mirabaud,
Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri
penale soltanto quando il procedimento estero si riferisce a un delitto che in Svizzera corrisponde alla fattispecie della frode fiscale (doppia incriminazione).
Un elemento integrante della democrazia svizzera
Il segreto bancario svizzero non è uno strumento ideato
dalle banche svizzere per attirare clienti dall’estero.
Esso è piuttosto parte integrante della tradizione democratica elvetica, rappresenta un elemento chiave della
concezione svizzera in materia di sfera privata e di
diritti della personalità, ed esprime la fiducia reciproca
tra lo Stato svizzero e i suoi cittadini. I sondaggi
confermano regolarmente che un’ampia maggioranza
di cittadini svizzeri è favorevole al suo mantenimento.
3 La lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera
Per la professione di banchiere il capitale di fiducia ha un’importanza ben
maggiore che non per altre professioni.
Lo stesso vale per la piazza finanziaria
nel suo insieme. Una buona reputazione
ne rappresenta infatti la voce all’attivo
più importante. Per questo motivo è interesse prioritario della Svizzera e delle
sue banche salvaguardare la reputazione della piazza finanziaria impedendone l’accesso ai fondi di provenienza
criminale o ai capitali finalizzati al
finanziamento del terrorismo.
La piazza finanziaria svizzera rifiuta i capitali di provenienza criminale, non ne ha alcun bisogno. Come ha
recentemente riconosciuto anche il Gruppo di azione
finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI), la
Svizzera ha svolto un ruolo pionieristico in determinati
settori della lotta al riciclaggio di denaro. Sin dalla fine
degli anni Settanta, in seguito a uno scandalo finanziario, le banche hanno infatti cominciato a interessarsi
maggiormente ai loro clienti nel settore delle operazioni
passive rendendosi conto che non ci si può limitare a non
accettare denaro da sconosciuti ma che la banca deve essere a conoscenza dell’identità del cliente. Grazie a un
processo di autoregolamentazione, l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha redatto la prima Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche che
costituisce la base per la lotta al riciclaggio di denaro nel
settore finanziario svizzero.
Altro elemento chiave di questo complesso di strumenti
è l’Ordinanza della Commissione federale delle banche
(CFB) relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro,
con le sue disposizioni che definiscono i gradi di rischio
e le speciali norme sul comportamento da adottare nei
confronti di persone esposte politicamente (PEP). L’ASB
in quanto organizzazione professionale con un mandato
di autoregolamentazione e la CFB in qualità di autorità
di vigilanza collaborano strettamente su tale fronte e perseguono i medesimi obiettivi: proteggersi dai capitali di
origine criminale e scoprire le transazioni illegali. Con
l’entrata in vigore della Legge sul riciclaggio di denaro
nel 1998, è stato stabilito l’obbligo di notifica per tutte
le transazioni sospette, nonché l’estensione dei severi
requisiti applicabili alle banche anche all’intero settore
parabancario e a tutti gli intermediari finanziari.
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Che cos’è il riciclaggio di denaro?
Per riciclaggio di denaro si intendono in altri termini
tutte le azioni miranti a far apparire come acquisiti
legalmente i capitali provenienti da reati. Inizialmente si
pensava soprattutto ai fondi provenienti da crimini connessi alla droga. Oggi vi si include un numero sempre
crescente di fattispecie di reato che include anche i fondi provenienti da appropriazione indebita, corruzione o
rapimento. Per individuare i capitali di origine criminale,
i banchieri necessitano delle informazioni degli organismi investigativi statali. I limiti della prevenzione risultano raggiunti quando i banchieri devono dedicare più
tempo a mansioni di carattere poliziesco che alle proprie
competenze primarie, ovvero la prestazione di servizi
bancari. I banchieri necessitano quindi di un servizio informazioni, che è l’unico modo per poter applicare tutti
gli strumenti rapidamente e senza burocrazia. Riconoscere tempestivamente gli eventi inconsueti è l’obiettivo
principale della lotta al riciclaggio di denaro. A tal fine
occorre però conoscere il cliente, la sua situazione finanziaria e la sua gestione delle finanze, vale a dire le sue abitudini. In breve, soltanto quando si conoscono gli elementi abituali, è possibile riconoscere quelli inconsueti.
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Come procede la Svizzera per combattere
il riciclaggio di denaro?
La Svizzera, come menzionato in precedenza, dispone di
numerosi strumenti per la lotta al riciclaggio di denaro.
1. Identificazione dei clienti ai sensi della CDB
La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle
banche (CDB) è stata emanata nel 1977 e da allora è stata rivista ogni 5 anni. A partire dal 1998, essa definisce
per il settore bancario i requisiti stabiliti dalla Legge sul
riciclaggio di denaro in materia di identificazione dei
clienti e di determinazione degli aventi diritto economici.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la sesta versione aggiornata (CDB 03). Gli elementi chiave della CDB sono
l’identificazione univoca del cliente e la determinazione
dell’avente diritto economico.
Le violazioni della CDB vengono sorvegliate e punite da
una commissione di vigilanza incaricata dall’ASB ma
completamente indipendente. In caso di violazione, può
essere comminata una penale convenzionale fino a 10 milioni di CHF. Nell’ultimo rapporto sulle attività della
commissione di vigilanza, che copre il periodo da
luglio 2001 fino ad aprile 2005, 71 casi di varia entità
sono stati puniti con una penale convenzionale ammontante a un totale di circa sette milioni di franchi svizzeri.
Le multe, detratte le spese amministrative sostenute per
l’applicazione delle sanzioni, vengono accreditate al Comitato internazionale della Croce rossa. Naturalmente
Conto cifrato
In Svizzera non esistono conti anonimi. La CDB si
applica anche ai cosiddetti conti cifrati. L’unica
differenza tra un conto cifrato e un conto ordinario è che nel primo caso il nome del titolare del
conto è noto a una cerchia ristretta di collaboratori della banca. In questo modo si riduce ulteriormente il rischio di violazione del segreto bancario.
Inoltre, grazie all’assenza del nome del titolare del
conto sugli estratti conto, si minimizza anche il rischio che il cliente renda pubblica la sua relazione
bancaria per negligenza. Resta però il fatto che
anche con questo tipo di conto si procede all’identificazione del cliente e alla determinazione dell’avente diritto economico e che entrambi i procedimenti sono opportunamente documentati
anche la CFB viene messa al corrente di eventuali mancanze.
2. Approccio di rischio ai sensi dell’Ordinanza della CFB
L’Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro esige una
diligenza adeguata al rischio nelle relazioni con la clientela e specifica gli obblighi di diligenza applicabili nelle relazioni d’affari con un elevato rischio in termini giuridici
e di reputazione. La CDB, a sua volta, stabilisce standard
di identificazione identici per tutti i rapporti d’affari. Anche l’Ordinanza sul riciclaggio di denaro è in vigore dal
1° luglio 2003. Essa contiene i seguenti punti principali:
• Nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro, le banche devono applicare un approccio orientato al rischio. Nel caso di relazioni d’affari con un
maggiore rischio giuridico e di reputazione, sono necessari accertamenti supplementari, ad esempio sulla
provenienza degli averi patrimoniali. Ciò impone alla banca di stabilire criteri di rischio in funzione dei
propri ambiti di attività, delle regioni nelle quali opera ecc., e che in base ad essi identifichi e segnali internamente tutte le relazioni d’affari esistenti e nuove
che comportano un maggiore rischio giuridico e di
reputazione
• La decisione di instaurare relazioni d’affari con persone esposte politicamente (PEP) di altri paesi deve
essere presa dai massimi quadri dirigenti.
• Le banche devono sorvegliare le relazioni d’affari con
rischi giuridici e di reputazione nonché sulle transazioni inconsuete. È necessario accertare i retroscena
economici e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari quando queste appaiono inconsuete o
esposte a rischio e la loro legalità non è riconoscibile, oppure in presenza di indizi che suggeriscono che
i valori patrimoniali provengono da un crimine.
• Le banche devono utilizzare sistemi informatici di
sorveglianza delle transazioni che consentono loro di
scoprire tempestivamente le transazioni inconsuete.
Nell’ottobre 2005, nell’ambito di un controllo su ampia
scala, la CFB è giunta alla conclusione che le banche hanno applicato in modo efficace l’ordinamento sul riciclaggio di denaro, che i risultati erano positivi e che le
banche avevano svolto egregiamente il loro impegnativo
compito.
3. Estensione della Legge sul riciclaggio di denaro a tutti
gli intermediari finanziari
La Legge sul riciclaggio di denaro entrata in vigore nell’aprile 1998 estende a tutti gli intermediari finanziari gli
obblighi di diligenza nell’identificazione di partner contrattuali e nella determinazione degli aventi diritto economici nonché l’obbligo di notifica in caso di sospetto
di riciclaggio di denaro; ovvero, oltre alle banche, anche
a fondi, commercianti di valori mobiliari, gestori patrimoniali indipendenti, assicurazioni o case da gioco.
A tutti gli intermediari finanziari si applicano le severe
norme «know your customer», un rigoroso obbligo di
documentazione, l’introduzione di misure organizzative
ivi inclusa la formazione del personale, nonché l’obbligo
di notifica in caso di sospetto di riciclaggio di denaro.
I finanziari intermediari non soggetti a vigilanza devono
aderire a un’organizzazione di autoregolamentazione o
sottoporsi alla vigilanza diretta dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, ubicata
presso il Dipartimento federale delle finanze. Questa Autorità di controllo sorveglia a sua volta l’applicazione
della Legge sul riciclaggio di denaro da parte delle organizzazioni di autoregolamentazione.
Tuttavia una regolamentazione severa non è sufficiente
per avere la meglio nella lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. A tal fine essa
deve anche essere implementata in modo efficace e applicata con decisione. È soprattutto grazie a questa implementazione rapida ed efficace nonché al rigoroso
controllo della relativa applicazione, che la Svizzera
continua a giocare un ruolo di primo piano a livello
mondiale nella lotta al riciclaggio di denaro.
Che succede in caso di sospetto di riciclaggio
di denaro?
Se un intermediario finanziario nutre un fondato sospetto di riciclaggio di denaro, deve darne comunicazione immediata all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Contestualmente alla notifica devono
essere bloccati gli averi patrimoniali in questione. Le
competenti autorità di perseguimento penale hanno poi
5 giorni di tempo per esaminare la segnalazione. Se entro
tale termine non è stato disposto il blocco patrimoniale,
l’intermediario finanziario può sbloccare nuovamente i
conti. Nel 2005 è pervenuto un totale di 729 segnalazioni, per un importo complessivo di 681 milioni di franchi. Il numero di notifiche pervenute, che d’acchito sembra piuttosto basso rispetto ad altri paesi, va però messo
in relazione con il sistema svizzero che, se da un lato pone un forte accento sulla prevenzione, dall’altro richiede
un accurato esame dei fatti da parte dell’intermediario finanziario. Perciò la qualità delle segnalazioni è molto più
alta rispetto ad altri paesi e questo spiega perché, tra il
1998 e il 2005, ben il 70% circa di tutte le segnalazioni
pervenute in Svizzera sono poi state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Per contro, vi sono paesi
in cui le segnalazioni risultano sì molto più numerose ma
le procedure avviate sono assai meno frequenti. Inoltre,
la Svizzera è l’unico Paese che fa seguire alla segnalazione un blocco patrimoniale.
Qual è la posizione della Svizzera nel raffronto
internazionale?
Con le sue misure preventive con spiccato orientamento
al rischio e all’efficienza, la Svizzera detiene un’ottima
posizione nel raffronto internazionale, come è stato confermato dal GAFI nel suo ultimo rapporto, nonostante
alcune critiche di natura formale. L’applicazione sistematica delle singole misure e il rigoroso controllo di tale
procedura a più livelli creano un dispositivo di difesa
omogeneo per gli intermediari finanziari operanti in Svizzera; un obiettivo che per l’Unione Europea risulta molto più difficile da raggiungere. Non è infatti per nulla
agevole, in particolare, verificare l’implementazione della normativa nei singoli Stati dell’Unione Europea a
livello degli intermediari finanziari. Negli Stati Uniti
attualmente i pareri delle autorità e degli intermediari
finanziari sull’efficienza delle misure preventive sinora
disposte sono fortemente discordanti. Da alcune dichiarazioni si desume che sinora l’implementazione degli
standard GAFI è in larga misura fallita. Altri centri
finanziari emergenti – soprattutto in Asia – non sono ancora evoluti come la Svizzera in materia di lotta al riciclaggio di denaro. In proposito c’è da chiedersi in che misura si possa loro imporre di adottare gli standard GAFI
e se sia realmente possibile controllarne l’eventuale implementazione.
«Grazie ai suoi sforzi volti a salvaguardare l’integrità della propria piazza finanziaria, la Svizzera
gode di una buona reputazione a livello internazionale. È nostro precipuo interesse far sì che questo
riconoscimento si mantenga invariato nel tempo.»
Hans-Rudolf Merz, Consigliere federale
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4 Come si diventa banchiere svizzero?
Quello del banchiere è un mestiere
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complesso e poliedrico. Sono ormai
passati i tempi in cui era richiesta
soprattutto la capacità di convertire le
valute, contare rapidamente il denaro
e custodirlo in condizioni di sicurezza.
L’internazionalità e i requisiti sempre
più complessi posti al settore finanziario necessitano di una solida formazione integrata da un’adeguata specializzazione.
La Svizzera punta molto sulla formazione. Non a caso,
quindi, uno dei maggiori punti di forza della piazza
finanziaria elvetica è la competenza. È soltanto grazie
alla competenza dei collaboratori che i fornitori di servizi finanziari possono tenere testa alla concorrenza
internazionale e riscuotere successi. La competenza può
essere acquisita soltanto con la formazione e la relativa pratica. Completare il proprio iter formativo, tuttavia, è lungi dall’essere sufficiente. Lo sviluppo di nuovi
prodotti, le scoperte scientifiche e la costante trasformazione delle condizioni generali fanno sì che i collaboratori debbano impegnarsi di propria iniziativa in
una formazione e un perfezionamento continui.
Se è vero che tutte le strade portano a Roma, molte conducono anche al mestiere di «banchiere». Si tenga presente che questo termine è estremamente generico, dal
momento che le banche offrono una vastissima gamma
di profili e settori professionali diversi. Oltre a professionisti e specialisti nelle attività bancarie di tipo classico, le banche impiegano giuristi, esperti di comunicazione, matematici e molte altre figure professionali.
Altrettante sono quindi le opportunità di formazione e
perfezionamento. In questa sede basti illustrare soltanto i due percorsi più diffusi per accedere al settore bancario: la formazione commerciale di base in ambito
bancario e gli studi presso università o scuole universitarie professionali.
Maggiori informazioni sulle opportunità di
formazione e perfezionamento nel settore bancario
e sui relativi sviluppi sono disponibili su
www.swissbanking.org/Ausbildung.
Formazione commerciale di base:
imparare il mestiere bancario dalle fondamenta
La formazione commerciale di base continua a essere il
percorso privilegiato per una formazione di base in ambito bancario. Al termine del ciclo scolastico obbligatorio, è prevista una formazione teorica e pratica presso
istituti di formazione e presso una banca, secondo un
programma di formazione basato sulla Guida metodica
modello Banca messa a punto dall’Associazione svizzera dei banchieri. La formazione trasmette le conoscenze e competenze necessarie a svolgere un’attività
commerciale all’interno di una banca. La formazione
commerciale di base dura tre anni e si conclude con
l’attestato federale di capacità quale «impiegato/a commerciale».
Negli ultimi anni i requisiti posti agli impiegati commerciali sono cresciuti soprattutto a causa delle nuove
tecnologie di comunicazione e della messa in rete dei
processi lavorativi. Per poter far fronte oggi e anche
in futuro alle sfide dell’impegnativo mestiere di «banchiere», gli impiegati commerciali devono disporre di
competenze professionali, metodologiche e sociali sempre più specializzate. Oggigiorno un perfezionamento
al termine della formazione bancaria di base è pertanto
indispensabile. Chi ha concluso la formazione commerciale di base in ambito bancario, può quindi scegliere in primo luogo la Scuola Specializzata Superiore
di Banca e Finanza (SSSBF) quale perfezionamento per
diventare generalisti bancari, oppure uno studio di
bachelor parallelo all’attività lavorativa in economia
aziendale con specializzazione in ambito bancario e
finanziario presso una scuola universitaria professionale.
Università e scuole universitarie professionali:
conoscenze professionali specifiche orientate alla
prassi
Dopo aver concluso gli studi secondari (maturità liceale, maturità professionale o diploma di scuola media superiore), gli studenti possono optare per un’università o una scuola superiore professionale. Per le
banche sono importanti soprattutto gli indirizzi economico-giuridici, ma anche le scienze esatte (matematica,
informatica ecc). Il primo titolo di studio superiore è il
bachelor, seguito dal master. Il conseguimento del
master presso un’università rappresenta il presupposto
per un curriculum accademico post-laurea (dottorato).
Le banche assumono numerosi diplomati provenienti
da università o scuole universitarie professionali, poiché rappresentano una combinazione ottimale tra conoscenze accademiche aggiornate ed esperienza lavorativa comprovata.
Il settore bancario non consente di dormire sugli allori
una volta completata la formazione. Il costante perfezionamento professionale è di centrale importanza per
una piazza finanziaria dal profilo internazionale e
innovativo come la Svizzera. Per questo motivo nell’estate 2005 l’Associazione svizzera dei banchieri ha
creato, insieme alle università più importanti, alla Confederazione e a fondazioni private, lo «Swiss Finance
Institute». Si tratta di un’iniziativa finalizzata alla promozione sostenibile della ricerca, della formazione e del
perfezionamento presso le università svizzere nel settore
bancario e finanziario.
Lo «Swiss Finance Institute» (www.swissfinanceinstitute.ch) non si concentra soltanto sulla promozione
della ricerca universitaria ma anche sulla formazione
dei quadri (executive education). L’ampia gamma attualmente disponibile di offerte di perfezionamento
professionale in ambito bancario in Svizzera viene gestita secondo una strategia coerente all’interno di un
quadro di riferimento comune. Inoltre è previsto lo sviluppo di corsi professionali specifici e un aggiornamento dei diplomi attuali.
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Profilo dell’Associazione svizzera dei banchieri
L’Associazione svizzera dei banchieri è la massima associazione della piazza finanziaria svizzera; essa
• rappresenta gli interessi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari nei confronti delle autorità
in Svizzera e all’estero;
• promuove l’immagine della piazza finanziaria svizzera a livello mondiale;
• conduce un dialogo aperto con un'opinione pubblica nazionale e internazionale critica;
• perfeziona l’autoregolamentazione in accordo con
l’autorità di vigilanza;
• promuove la formazione sia delle giovani leve, sia
dei quadri bancari;
• promuove l’informazione e lo scambio di esperienze
tra le banche e i loro collaboratori;
• coordina le istituzioni comuni delle banche svizzere.
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L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) è stata fondata a Basilea nel 1912 come associazione e oggi conta
364 istituti bancari membri e circa 11300 membri
individuali. Nell’ufficio amministrativo sono impiegati
56 collaboratori. Le questioni e i temi di maggiore importanza vengono elaborati in 12 commissioni, i cui
membri sono, oltre agli esperti dell’ASB, soprattutto
rappresentanti dei diversi gruppi bancari. Gli obiettivi
principali dell’ASB sono il mantenimento e la promozione di condizioni quadro nazionali e internazionali
ottimali per la piazza finanziaria svizzera.
Associazione Svizzera dei Banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
T +41 61 295 93 93
F +41 61 272 53 82
office @ sba.ch
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