La Svizzera e la sua piazza finanziaria
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La Svizzera e la sua piazza finanziaria
2007 La Svizzera e la sua piazza finanziaria Sommario Premessa 3 1. La piazza finanziaria svizzera 4 2. Il segreto bancario in Svizzera 6 3. La lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera 9 4. Come si diventa banchiere svizzero? 12 Profilo dell’Associazione svizzera dei banchieri 14 Impressum Editore: Associazione svizzera dei banchieri, Basilea Composizione e stampa: Kreis Druck AG La presente pubblicazione è disponibile in italiano, tedesco, inglese e francese. © Associazione svizzera dei banchieri 2007 Premessa Care lettrici, cari lettori, in qualità di Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri mi viene spesso chiesto quali siano i fattori che stanno alla base del successo della Svizzera quale piazza bancaria e finanziaria internazionale. A mio avviso la risposta può essere sintetizzata in quattro parole: sicurezza, stabilità, competenza e discrezione. Molti clienti esteri si rivolgono a noi semplicemente per custodire il loro patrimonio nella massima sicurezza. Il nostro paese vanta infatti un’antica tradizione di stabilità politica, economica, sociale, giuridica nonché fiscale, e nel settore bancario ha alle spalle una lunga storia di successi. Per di più, il franco svizzero è da tempo considerato una delle valute più affidabili del mondo. In breve, la Svizzera rappresenta una piazza stabile per le banche e altre imprese. Per quanto concerne la competenza, le nostre banche dispongono di collaboratori altamente qualificati, plurilingue, esperti e attenti alle esigenze dei clienti, di cui gestiscono in modo ottimale il patrimonio a prescindere dal fatto che il contesto economico sia più o meno favorevole. Del resto dalle banche svizzere i clienti si aspettano, a ragione, una performance superiore alla media. Sono convinto della nostra capacità di soddisfare questo obiettivo. Infine, i clienti svizzeri ed esteri apprezzano da tempo la tutela della sfera privata offerta dalle banche svizzere. Tuttavia non mi stancherò mai di ripetere che questa tutela non è assoluta e certamente non va applicata alle persone responsabili di atti delittuosi. Sono lieto di scrivere la prefazione a questa nuova edizione de «La Svizzera e la sua piazza finanziaria», soprattutto perché la presente pubblicazione fornisce ulteriori dettagli in merito ai punti summenzionati. Mi auguro che le informazioni raccolte in questo opuscolo contribuiscano a offrire un quadro fedele e realistico della piazza finanziaria elvetica, ponendo fine agli assurdi miti e leggende che circolano a proposito delle banche svizzere. Pierre Mirabaud Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri 3 1 La piazza finanziaria svizzera Per molti versi le banche rappresen4 tano un settore chiave dell’economia svizzera: in quanto datori di lavoro offrono numerosi impieghi qualificati con una retribuzione superiore alla media; in qualità di contribuenti partecipano in misura considerevole al finanziamento della cosa pubblica; infine, come centri di innovazione e creazione di valore aggiunto trasmettono impulsi all’economia e alla società nel suo complesso. Le banche incarnano più di ogni altro settore le qualità e tradizioni svizzere, ovvero l’apertura al mondo, la competenza, l’efficienza e la discrezione. Il successo e la reputazione delle banche sono ascrivibili a molti fattori; innanzitutto alle banche stesse ovvero alla capacità e all’impegno del loro management e dei loro collaboratori. Inoltre vanno menzionate, per il passato e per il presente, le condizioni quadro politiche ed economiche nonché la mentalità, che sono già da decenni una prerogativa della Svizzera ma che sono anche state influenzate in misura considerevole dalle banche stesse. Tali condizioni hanno favorito e promosso la posizione internazionale della piazza finanziaria e delle banche. Ciò che distingue le banche in Svizzera da quelle di diversi altri Stati sono soprattutto il loro profilo e rilievo internazionale. Ciò si manifesta, da un lato, nell’eccezionale importanza dei clienti esteri per le banche in Svizzera, soprattutto nell’ambito della gestione patrimoniale (wealth management); dall’altro, nella presenza mondiale di diverse banche elvetiche. Grazie alla sua posizione geografica nel centro dell’Europa, al crocevia tra importanti rotte commerciali, la Svizzera è sempre stata ben collegata agli altri paesi. La Svizzera ha ospitato sin dagli esordi fiere di rilievo internazionale, in occasione delle quali i mercanti di San Gallo, Berna, Basilea o Zurigo incontravano i colleghi italiani, tedeschi, olandesi o francesi. Con lo scambio di merci si è ben presto affermato un sistema di pagamento che ha posto le fondamenta del sistema bancario. Le ridotte dimensioni del nostro paese nonché la carenza di materie prime hanno altresì spinto ben presto importanti settori economici a cercare la propria fortuna nei diversi angoli del mondo: una globalizzazione ante litteram. Della precoce apertura al mondo e del vivace scambio con l’estero, che non riguardava soltanto le merci, ma anche le persone (ad es. gli immigrati protestanti alla fine del 16° secolo) hanno beneficiato anche le banche sul piano sia del commercio che della mentalità. Inoltre non poche imprese svizzere sono riuscite a compensare la penuria di materie prime con l’inventiva, il know-how e il lavoro di qualità. Il valore aggiunto è generato dal lavoro e dalla competenza. Ciò vale anche per l’alta qualità della consulenza individuale e integrata nel settore bancario. Grazie alla grande importanza e all’orientamento internazionale della piazza finanziaria svizzera, le banche elvetiche sono riuscite nella seconda metà del 20° secolo ad affermarsi rapidamente in numerose regioni del mondo tramite la fondazione di succursali e società affiliate. Per le attività finanziarie era ed è essenziale il favorevole quadro delle condizioni generali: tra queste figurano soprattutto la stabilità economica, valutaria e politica, ma anche l’atteggiamento liberale della maggioranza dei cittadini svizzeri riguardo alle questioni sociali ed economiche. Il relativo vantaggio in termini di stabilità e liberalismo economico di cui la Svizzera ha goduto per decenni, unitamente al fatto che nel 20° secolo sia stata risparmiata da due guerre mondiali, hanno contribuito fortemente all’affermazione e al consolidamento della Svizzera quale piazza deputata alla gestione patrimoniale di una clientela internazionale. Tuttavia dobbiamo riconoscere che da qualche tempo la Svizzera non detiene più l’esclusiva in fatto di stabilità delle condizioni; oggi soddisfano requisiti analoghi anche altri Stati, il cui numero è in costante aumento. E questo è un bene, ma rappresenta anche una sfida per la nostra economia, la nostra piazza finanziaria e le nostre banche. In un settore competitivo come quello bancario l’autocompiacimento sarebbe un rischio. I banchieri ne sono ben consapevoli. Pertanto le banche investono in misura considerevole nella formazione e nel perfezionamento dei loro collaboratori, modernizzando costantemente i propri sistemi e infrastrutture. Soprattutto, però, si concentrano sullo sviluppo della propria strategia e dei propri modelli operativi, in particolare alla luce della rapida trasformazione delle prospettive globali. Mentre in passato le banche, ad es. nel private banking, si specializzavano nella consulenza a clienti esteri e nella gestione del loro patrimonio in Svizzera, negli ultimi tempi alcuni istituti bancari hanno iniziato ad offrire tali servizi anche nei paesi di residenza dei clienti stessi. Questa strategia è tanto più significativa se si considera che oggi sono le regioni remote come ad es. i mercati dell’Est asiatico a registrare la crescita più rapida. Grazie alla maggiore flessibilità, che consente di fornire consulenza ai clienti esteri sia in Svizzera che presso il loro domicilio, le banche si stanno mettendo al passo con la progressiva globalizzazione dell’economia. Indipendentemente dal costante sforzo delle singole banche di migliorare la propria posizione competitiva sul mercato, di sviluppare prodotti e servizi innovativi e di accedere a nuovi mercati, il compito costante dell’Associazione svizzera dei banchieri consiste, da un lato, nel ricordare ai politici, all’amministrazione, alle istanze e all’opinione pubblica la grande importanza che le banche rivestono per l’economia svizzera; dall’altro, nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che l’eccellente posizione competitiva delle banche elvetiche non è scontata e che le principali piazze finanziarie in tutto il mondo sono in perenne competizione per conquistare clienti esigenti e assai mobili, di cui conviene guadagnarsi il favore per conservarlo nel tempo. Soprattutto in una fase in cui tutti si lamentano della debolezza della crescita svizzera, la promozione di settori innovativi e dinamici come quello bancario dovrebbe figurare d’obbligo sull’agenda politica. Conviene a tutti! Le banche svizzere • generano oltre il 10% del PIL; • impiegano oltre il 3% della popolazione attiva; • gestiscono circa 4900 miliardi di CHF sotto forma di titoli nei depositi clienti; • gestiscono un terzo del patrimonio privato amministrato a livello internazionale; • contribuiscono alle finanze pubbliche per circa 10–15 miliardi di CHF. 5 2 Il segreto bancario in Svizzera L’obbligo dei dipendenti delle banche 6 svizzere di gestire in modo confidenziale le questioni finanziarie dei propri clienti ha generato più miti, leggende «Il segreto bancario è il segreto professionale che le banche, i loro rappresentanti e i loro dipendenti sono tenuti a osservare in merito alle questioni finanziarie dei loro clienti, di cui vengono a conoscenza nell’ambito della propria attività.» Pierre Mirabaud, Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri ed equivoci, incluse vere e proprie assurdità, di qualsiasi altro aspetto del sistema bancario svizzero. Questo obbligo viene chiamato «segreto bancario». Nel presente capitolo verranno illustrati i casi tutelati e – ciò che è ancora più importante – quelli non tutelati dal segreto bancario svizzero. Nella maggior parte dei paesi del mondo, le banche sono tenute (e autorizzate) a rifiutare la comunicazione a terzi di dati relativi ai clienti. In caso contrario esse metterebbero a repentaglio la sfera privata e probabil- mente anche gli interessi finanziari dei propri clienti. Tuttavia, per capire cosa possono o devono fare le banche in materia di informazione sulle questioni economiche dei propri clienti, è consigliabile esaminare in dettaglio i testi delle leggi e delle direttive, dal momento che vi sono forti divergenza tra un paese e l’altro. La Svizzera è dotata di una regolamentazione molto evoluta basata sul principio «know your customer», che obbliga per legge le banche a verificare l’identità dei propri clienti e l’identità dell’avente diritto economico dei valori patrimoniali in questione. Ai sensi di questa e di altre misure legislative destinate alla lotta al riciclaggio di denaro, le banche svizzere devono anche appurare la provenienza dei capitali loro affidati e raccogliere informazioni sulla situazione finanziaria del cliente. Tale procedura consente alle banche di ottenere informazioni approfondite sulla situazione finanziaria, professionale, commerciale e privata dei propri clienti. Poiché si tratta di informazioni molto dettagliate, è giustificato un elevato livello di confidenzialità e ciò spiega perché in Svizzera una violazione di quest’obbligo di segretezza rappresenta un reato, perseguibile e punibile di conseguenza. Il segreto bancario è ancorato nell’Articolo 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio: 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, incaricato di un’inchiesta o incaricato del risanamento dalla Commissione delle banche, membro di un organo o impiegato di un ufficio di revisione riconosciuto, ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 50 000 franchi. 2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30 000 franchi. 3. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 4. Restano riservate le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio. Il legislatore svizzero ha pertanto chiarito in quali casi si applica, e in quali no, la tutela garantita dal segreto bancario. Inoltre i casi in cui il segreto bancario è sospeso sono definiti nel Codice civile svizzero, nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, nel diritto penale e nel diritto penale amministrativo nonché nella Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale. Nella pratica una sospensione sistematica del segreto bancario avviene nell’ambito di un procedimento penale, ad esempio in caso di riciclaggio di denaro. Occorre sempre tenere presente che il segreto bancario svizzero non è un obbligo di segretezza assoluto e quindi non rappresenta alcun ostacolo alle indagini penali. Nessuna protezione per i criminali Il diritto vigente in Svizzera a tutela della personalità e della sfera privata può essere temporaneamente sospeso su disposizione di un giudice, nel caso lo richieda un procedimento per reati gravi come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione o frode. Inoltre la Svizzera offre assistenza internazionale alle autorità estere per i reati che sono perseguibili anche ai sensi della legislazione svizzera. Tutti i dettagli in merito sono disponibili sul sito Internet del Dipartimento federale di giustizia e polizia (www.ejpd.admin.ch), dove è inoltre reperibile un «Promemoria per le domande estere di assistenza giudiziaria in materia penale». La Svizzera, ad esempio, offre regolarmente assistenza legale nei casi di riciclaggio di denaro. Segreto bancario e delitti fiscali Per comprendere il ruolo e i limiti del segreto bancario in relazione ai delitti fiscali, è necessario conoscere l’approccio della Svizzera in materia di lotta all’evasione fiscale. La Svizzera parte dal principio che, in base ai principi dell’autodichiarazione e della buona fede, ogni cittadino (e non la sua banca) risponde personalmente dei suoi doveri fiscali nei confronti dello Stato. L’obbligo di notifica automatico da parte delle banche è previsto per legge soltanto in caso di fondato sospetto di riciclaggio di denaro. Con la notifica di un sospetto alle autorità, la banca è tenuta a bloccare contestualmente gli averi patrimoniali in questione. D’altro canto, le banche svizzere non hanno però l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali l’entità degli interessi versati sul conto di risparmio di un cliente, né sono tenute a presentare automaticamente alle autorità altri dati o documenti sulla situazione finanziaria di un cliente. Le autorità fiscali svizzere, inoltre, non sono autorizzate a richiedere a una banca svizzera informazioni dirette, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un procedimento penale. La legislazione svizzera vieta di «curiosare» ingiustificatamente o di richiedere informazioni a caso per scoprire se una persona è titolare di un conto presso una banca svizzera. Ciononostante nessuno sarebbe così ingenuo da affermare che in Svizzera non esiste l’evasione fiscale. A tal proposito, l’imposta preventiva applicata «alla fonte» sui redditi da interessi e dividendi pagati in Svizzera rappresenta uno strumento adeguato per ostacolare l’evasione fiscale. Tale imposta è stata introdotta ben 60 anni fa e, con un’aliquota fiscale pari al 35%, è attualmente una delle imposte alla fonte più elevate al mondo. L’imposta preventiva vale per tutti, sia per i cittadini svizzeri che stranieri e, al contrario di altri paesi, la Svizzera non discrimina i contribuenti residenti da quelli non residenti. I contribuenti residenti possono far valere nei confronti delle autorità fiscali l’imposta preventiva che è stata loro trattenuta mentre i contribuenti non residenti in Svizzera possono a loro volta esigerne il rimborso nel quadro delle convenzioni 7 contro la doppia imposizione vigenti tra la Svizzera e il loro paese di residenza. La Svizzera è venuta incontro all’Unione Europea nel chiudere possibili falle della direttiva comunitaria sul risparmio, accettando di estendere la propria imposta preventiva anche ai redditi da interessi provenienti da fonti estere e versati a contribuenti dell’Unione Europea tramite un agente di pagamento svizzero. La direttiva comunitaria e i relativi accordi bilaterali con la Svizzera sono entrati in vigore il 1° luglio 2005; oggi, pertanto, i contribuenti dell’Unione Europea non possono aggirare la direttiva comunitaria rivolgendosi a un agente di pagamento domiciliato in Svizzera. Infine, i soggetti fiscali svizzeri che commettono evasione fiscale, devono mettere in conto sanzioni molto elevate che possono talvolta quasi equivalere a una confisca del patrimonio. Frode fiscale ed evasione fiscale 8 Una caratteristica della legislazione svizzera è la distinzione tra evasione fiscale e frode fiscale. Si intende per evasione fiscale la situazione in cui il contribuente non presenta alcuna dichiarazione fiscale o se quest’ultima risulta incompleta. In Svizzera l’evasione fiscale, generalmente punita con una sanzione pecuniaria, è considerata una violazione amministrativa e non costituisce reato ai sensi del diritto penale svizzero. Il perseguimento dell’evasione fiscale compete alle autorità fiscali e non alle autorità penali. Si è invece in presenza di frode fiscale quando, ai fini dell’evasione fiscale, vengono utilizzati documenti falsi, contraffatti o dal contenuto non corrispondente al vero, come libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altri attestati di terzi. Tale distinzione tra evasione fiscale e frode fiscale ha conseguenze dirette sull’assistenza legale internazionale: la Svizzera offre assistenza legale in materia «In un’epoca di progressiva ingerenza dello Stato e del mondo degli affari nella nostra vita privata, reputo mio dovere di banchiere tutelare la sfera privata dei clienti bancari onesti e al contempo sanzionare i criminali con la massima severità consentita dalla legge, e invito tutti i critici a nominare una piazza finanziaria internazionale dove le banche applichino tutto questo meglio che in Svizzera.» Pierre Mirabaud, Presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri penale soltanto quando il procedimento estero si riferisce a un delitto che in Svizzera corrisponde alla fattispecie della frode fiscale (doppia incriminazione). Un elemento integrante della democrazia svizzera Il segreto bancario svizzero non è uno strumento ideato dalle banche svizzere per attirare clienti dall’estero. Esso è piuttosto parte integrante della tradizione democratica elvetica, rappresenta un elemento chiave della concezione svizzera in materia di sfera privata e di diritti della personalità, ed esprime la fiducia reciproca tra lo Stato svizzero e i suoi cittadini. I sondaggi confermano regolarmente che un’ampia maggioranza di cittadini svizzeri è favorevole al suo mantenimento. 3 La lotta al riciclaggio di denaro in Svizzera Per la professione di banchiere il capitale di fiducia ha un’importanza ben maggiore che non per altre professioni. Lo stesso vale per la piazza finanziaria nel suo insieme. Una buona reputazione ne rappresenta infatti la voce all’attivo più importante. Per questo motivo è interesse prioritario della Svizzera e delle sue banche salvaguardare la reputazione della piazza finanziaria impedendone l’accesso ai fondi di provenienza criminale o ai capitali finalizzati al finanziamento del terrorismo. La piazza finanziaria svizzera rifiuta i capitali di provenienza criminale, non ne ha alcun bisogno. Come ha recentemente riconosciuto anche il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI), la Svizzera ha svolto un ruolo pionieristico in determinati settori della lotta al riciclaggio di denaro. Sin dalla fine degli anni Settanta, in seguito a uno scandalo finanziario, le banche hanno infatti cominciato a interessarsi maggiormente ai loro clienti nel settore delle operazioni passive rendendosi conto che non ci si può limitare a non accettare denaro da sconosciuti ma che la banca deve essere a conoscenza dell’identità del cliente. Grazie a un processo di autoregolamentazione, l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha redatto la prima Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche che costituisce la base per la lotta al riciclaggio di denaro nel settore finanziario svizzero. Altro elemento chiave di questo complesso di strumenti è l’Ordinanza della Commissione federale delle banche (CFB) relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, con le sue disposizioni che definiscono i gradi di rischio e le speciali norme sul comportamento da adottare nei confronti di persone esposte politicamente (PEP). L’ASB in quanto organizzazione professionale con un mandato di autoregolamentazione e la CFB in qualità di autorità di vigilanza collaborano strettamente su tale fronte e perseguono i medesimi obiettivi: proteggersi dai capitali di origine criminale e scoprire le transazioni illegali. Con l’entrata in vigore della Legge sul riciclaggio di denaro nel 1998, è stato stabilito l’obbligo di notifica per tutte le transazioni sospette, nonché l’estensione dei severi requisiti applicabili alle banche anche all’intero settore parabancario e a tutti gli intermediari finanziari. 9 Che cos’è il riciclaggio di denaro? Per riciclaggio di denaro si intendono in altri termini tutte le azioni miranti a far apparire come acquisiti legalmente i capitali provenienti da reati. Inizialmente si pensava soprattutto ai fondi provenienti da crimini connessi alla droga. Oggi vi si include un numero sempre crescente di fattispecie di reato che include anche i fondi provenienti da appropriazione indebita, corruzione o rapimento. Per individuare i capitali di origine criminale, i banchieri necessitano delle informazioni degli organismi investigativi statali. I limiti della prevenzione risultano raggiunti quando i banchieri devono dedicare più tempo a mansioni di carattere poliziesco che alle proprie competenze primarie, ovvero la prestazione di servizi bancari. I banchieri necessitano quindi di un servizio informazioni, che è l’unico modo per poter applicare tutti gli strumenti rapidamente e senza burocrazia. Riconoscere tempestivamente gli eventi inconsueti è l’obiettivo principale della lotta al riciclaggio di denaro. A tal fine occorre però conoscere il cliente, la sua situazione finanziaria e la sua gestione delle finanze, vale a dire le sue abitudini. In breve, soltanto quando si conoscono gli elementi abituali, è possibile riconoscere quelli inconsueti. 10 Come procede la Svizzera per combattere il riciclaggio di denaro? La Svizzera, come menzionato in precedenza, dispone di numerosi strumenti per la lotta al riciclaggio di denaro. 1. Identificazione dei clienti ai sensi della CDB La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) è stata emanata nel 1977 e da allora è stata rivista ogni 5 anni. A partire dal 1998, essa definisce per il settore bancario i requisiti stabiliti dalla Legge sul riciclaggio di denaro in materia di identificazione dei clienti e di determinazione degli aventi diritto economici. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la sesta versione aggiornata (CDB 03). Gli elementi chiave della CDB sono l’identificazione univoca del cliente e la determinazione dell’avente diritto economico. Le violazioni della CDB vengono sorvegliate e punite da una commissione di vigilanza incaricata dall’ASB ma completamente indipendente. In caso di violazione, può essere comminata una penale convenzionale fino a 10 milioni di CHF. Nell’ultimo rapporto sulle attività della commissione di vigilanza, che copre il periodo da luglio 2001 fino ad aprile 2005, 71 casi di varia entità sono stati puniti con una penale convenzionale ammontante a un totale di circa sette milioni di franchi svizzeri. Le multe, detratte le spese amministrative sostenute per l’applicazione delle sanzioni, vengono accreditate al Comitato internazionale della Croce rossa. Naturalmente Conto cifrato In Svizzera non esistono conti anonimi. La CDB si applica anche ai cosiddetti conti cifrati. L’unica differenza tra un conto cifrato e un conto ordinario è che nel primo caso il nome del titolare del conto è noto a una cerchia ristretta di collaboratori della banca. In questo modo si riduce ulteriormente il rischio di violazione del segreto bancario. Inoltre, grazie all’assenza del nome del titolare del conto sugli estratti conto, si minimizza anche il rischio che il cliente renda pubblica la sua relazione bancaria per negligenza. Resta però il fatto che anche con questo tipo di conto si procede all’identificazione del cliente e alla determinazione dell’avente diritto economico e che entrambi i procedimenti sono opportunamente documentati anche la CFB viene messa al corrente di eventuali mancanze. 2. Approccio di rischio ai sensi dell’Ordinanza della CFB L’Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro esige una diligenza adeguata al rischio nelle relazioni con la clientela e specifica gli obblighi di diligenza applicabili nelle relazioni d’affari con un elevato rischio in termini giuridici e di reputazione. La CDB, a sua volta, stabilisce standard di identificazione identici per tutti i rapporti d’affari. Anche l’Ordinanza sul riciclaggio di denaro è in vigore dal 1° luglio 2003. Essa contiene i seguenti punti principali: • Nell’ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro, le banche devono applicare un approccio orientato al rischio. Nel caso di relazioni d’affari con un maggiore rischio giuridico e di reputazione, sono necessari accertamenti supplementari, ad esempio sulla provenienza degli averi patrimoniali. Ciò impone alla banca di stabilire criteri di rischio in funzione dei propri ambiti di attività, delle regioni nelle quali opera ecc., e che in base ad essi identifichi e segnali internamente tutte le relazioni d’affari esistenti e nuove che comportano un maggiore rischio giuridico e di reputazione • La decisione di instaurare relazioni d’affari con persone esposte politicamente (PEP) di altri paesi deve essere presa dai massimi quadri dirigenti. • Le banche devono sorvegliare le relazioni d’affari con rischi giuridici e di reputazione nonché sulle transazioni inconsuete. È necessario accertare i retroscena economici e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari quando queste appaiono inconsuete o esposte a rischio e la loro legalità non è riconoscibile, oppure in presenza di indizi che suggeriscono che i valori patrimoniali provengono da un crimine. • Le banche devono utilizzare sistemi informatici di sorveglianza delle transazioni che consentono loro di scoprire tempestivamente le transazioni inconsuete. Nell’ottobre 2005, nell’ambito di un controllo su ampia scala, la CFB è giunta alla conclusione che le banche hanno applicato in modo efficace l’ordinamento sul riciclaggio di denaro, che i risultati erano positivi e che le banche avevano svolto egregiamente il loro impegnativo compito. 3. Estensione della Legge sul riciclaggio di denaro a tutti gli intermediari finanziari La Legge sul riciclaggio di denaro entrata in vigore nell’aprile 1998 estende a tutti gli intermediari finanziari gli obblighi di diligenza nell’identificazione di partner contrattuali e nella determinazione degli aventi diritto economici nonché l’obbligo di notifica in caso di sospetto di riciclaggio di denaro; ovvero, oltre alle banche, anche a fondi, commercianti di valori mobiliari, gestori patrimoniali indipendenti, assicurazioni o case da gioco. A tutti gli intermediari finanziari si applicano le severe norme «know your customer», un rigoroso obbligo di documentazione, l’introduzione di misure organizzative ivi inclusa la formazione del personale, nonché l’obbligo di notifica in caso di sospetto di riciclaggio di denaro. I finanziari intermediari non soggetti a vigilanza devono aderire a un’organizzazione di autoregolamentazione o sottoporsi alla vigilanza diretta dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, ubicata presso il Dipartimento federale delle finanze. Questa Autorità di controllo sorveglia a sua volta l’applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro da parte delle organizzazioni di autoregolamentazione. Tuttavia una regolamentazione severa non è sufficiente per avere la meglio nella lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. A tal fine essa deve anche essere implementata in modo efficace e applicata con decisione. È soprattutto grazie a questa implementazione rapida ed efficace nonché al rigoroso controllo della relativa applicazione, che la Svizzera continua a giocare un ruolo di primo piano a livello mondiale nella lotta al riciclaggio di denaro. Che succede in caso di sospetto di riciclaggio di denaro? Se un intermediario finanziario nutre un fondato sospetto di riciclaggio di denaro, deve darne comunicazione immediata all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Contestualmente alla notifica devono essere bloccati gli averi patrimoniali in questione. Le competenti autorità di perseguimento penale hanno poi 5 giorni di tempo per esaminare la segnalazione. Se entro tale termine non è stato disposto il blocco patrimoniale, l’intermediario finanziario può sbloccare nuovamente i conti. Nel 2005 è pervenuto un totale di 729 segnalazioni, per un importo complessivo di 681 milioni di franchi. Il numero di notifiche pervenute, che d’acchito sembra piuttosto basso rispetto ad altri paesi, va però messo in relazione con il sistema svizzero che, se da un lato pone un forte accento sulla prevenzione, dall’altro richiede un accurato esame dei fatti da parte dell’intermediario finanziario. Perciò la qualità delle segnalazioni è molto più alta rispetto ad altri paesi e questo spiega perché, tra il 1998 e il 2005, ben il 70% circa di tutte le segnalazioni pervenute in Svizzera sono poi state trasmesse alle autorità di perseguimento penale. Per contro, vi sono paesi in cui le segnalazioni risultano sì molto più numerose ma le procedure avviate sono assai meno frequenti. Inoltre, la Svizzera è l’unico Paese che fa seguire alla segnalazione un blocco patrimoniale. Qual è la posizione della Svizzera nel raffronto internazionale? Con le sue misure preventive con spiccato orientamento al rischio e all’efficienza, la Svizzera detiene un’ottima posizione nel raffronto internazionale, come è stato confermato dal GAFI nel suo ultimo rapporto, nonostante alcune critiche di natura formale. L’applicazione sistematica delle singole misure e il rigoroso controllo di tale procedura a più livelli creano un dispositivo di difesa omogeneo per gli intermediari finanziari operanti in Svizzera; un obiettivo che per l’Unione Europea risulta molto più difficile da raggiungere. Non è infatti per nulla agevole, in particolare, verificare l’implementazione della normativa nei singoli Stati dell’Unione Europea a livello degli intermediari finanziari. Negli Stati Uniti attualmente i pareri delle autorità e degli intermediari finanziari sull’efficienza delle misure preventive sinora disposte sono fortemente discordanti. Da alcune dichiarazioni si desume che sinora l’implementazione degli standard GAFI è in larga misura fallita. Altri centri finanziari emergenti – soprattutto in Asia – non sono ancora evoluti come la Svizzera in materia di lotta al riciclaggio di denaro. In proposito c’è da chiedersi in che misura si possa loro imporre di adottare gli standard GAFI e se sia realmente possibile controllarne l’eventuale implementazione. «Grazie ai suoi sforzi volti a salvaguardare l’integrità della propria piazza finanziaria, la Svizzera gode di una buona reputazione a livello internazionale. È nostro precipuo interesse far sì che questo riconoscimento si mantenga invariato nel tempo.» Hans-Rudolf Merz, Consigliere federale 11 4 Come si diventa banchiere svizzero? Quello del banchiere è un mestiere 12 complesso e poliedrico. Sono ormai passati i tempi in cui era richiesta soprattutto la capacità di convertire le valute, contare rapidamente il denaro e custodirlo in condizioni di sicurezza. L’internazionalità e i requisiti sempre più complessi posti al settore finanziario necessitano di una solida formazione integrata da un’adeguata specializzazione. La Svizzera punta molto sulla formazione. Non a caso, quindi, uno dei maggiori punti di forza della piazza finanziaria elvetica è la competenza. È soltanto grazie alla competenza dei collaboratori che i fornitori di servizi finanziari possono tenere testa alla concorrenza internazionale e riscuotere successi. La competenza può essere acquisita soltanto con la formazione e la relativa pratica. Completare il proprio iter formativo, tuttavia, è lungi dall’essere sufficiente. Lo sviluppo di nuovi prodotti, le scoperte scientifiche e la costante trasformazione delle condizioni generali fanno sì che i collaboratori debbano impegnarsi di propria iniziativa in una formazione e un perfezionamento continui. Se è vero che tutte le strade portano a Roma, molte conducono anche al mestiere di «banchiere». Si tenga presente che questo termine è estremamente generico, dal momento che le banche offrono una vastissima gamma di profili e settori professionali diversi. Oltre a professionisti e specialisti nelle attività bancarie di tipo classico, le banche impiegano giuristi, esperti di comunicazione, matematici e molte altre figure professionali. Altrettante sono quindi le opportunità di formazione e perfezionamento. In questa sede basti illustrare soltanto i due percorsi più diffusi per accedere al settore bancario: la formazione commerciale di base in ambito bancario e gli studi presso università o scuole universitarie professionali. Maggiori informazioni sulle opportunità di formazione e perfezionamento nel settore bancario e sui relativi sviluppi sono disponibili su www.swissbanking.org/Ausbildung. Formazione commerciale di base: imparare il mestiere bancario dalle fondamenta La formazione commerciale di base continua a essere il percorso privilegiato per una formazione di base in ambito bancario. Al termine del ciclo scolastico obbligatorio, è prevista una formazione teorica e pratica presso istituti di formazione e presso una banca, secondo un programma di formazione basato sulla Guida metodica modello Banca messa a punto dall’Associazione svizzera dei banchieri. La formazione trasmette le conoscenze e competenze necessarie a svolgere un’attività commerciale all’interno di una banca. La formazione commerciale di base dura tre anni e si conclude con l’attestato federale di capacità quale «impiegato/a commerciale». Negli ultimi anni i requisiti posti agli impiegati commerciali sono cresciuti soprattutto a causa delle nuove tecnologie di comunicazione e della messa in rete dei processi lavorativi. Per poter far fronte oggi e anche in futuro alle sfide dell’impegnativo mestiere di «banchiere», gli impiegati commerciali devono disporre di competenze professionali, metodologiche e sociali sempre più specializzate. Oggigiorno un perfezionamento al termine della formazione bancaria di base è pertanto indispensabile. Chi ha concluso la formazione commerciale di base in ambito bancario, può quindi scegliere in primo luogo la Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (SSSBF) quale perfezionamento per diventare generalisti bancari, oppure uno studio di bachelor parallelo all’attività lavorativa in economia aziendale con specializzazione in ambito bancario e finanziario presso una scuola universitaria professionale. Università e scuole universitarie professionali: conoscenze professionali specifiche orientate alla prassi Dopo aver concluso gli studi secondari (maturità liceale, maturità professionale o diploma di scuola media superiore), gli studenti possono optare per un’università o una scuola superiore professionale. Per le banche sono importanti soprattutto gli indirizzi economico-giuridici, ma anche le scienze esatte (matematica, informatica ecc). Il primo titolo di studio superiore è il bachelor, seguito dal master. Il conseguimento del master presso un’università rappresenta il presupposto per un curriculum accademico post-laurea (dottorato). Le banche assumono numerosi diplomati provenienti da università o scuole universitarie professionali, poiché rappresentano una combinazione ottimale tra conoscenze accademiche aggiornate ed esperienza lavorativa comprovata. Il settore bancario non consente di dormire sugli allori una volta completata la formazione. Il costante perfezionamento professionale è di centrale importanza per una piazza finanziaria dal profilo internazionale e innovativo come la Svizzera. Per questo motivo nell’estate 2005 l’Associazione svizzera dei banchieri ha creato, insieme alle università più importanti, alla Confederazione e a fondazioni private, lo «Swiss Finance Institute». Si tratta di un’iniziativa finalizzata alla promozione sostenibile della ricerca, della formazione e del perfezionamento presso le università svizzere nel settore bancario e finanziario. Lo «Swiss Finance Institute» (www.swissfinanceinstitute.ch) non si concentra soltanto sulla promozione della ricerca universitaria ma anche sulla formazione dei quadri (executive education). L’ampia gamma attualmente disponibile di offerte di perfezionamento professionale in ambito bancario in Svizzera viene gestita secondo una strategia coerente all’interno di un quadro di riferimento comune. Inoltre è previsto lo sviluppo di corsi professionali specifici e un aggiornamento dei diplomi attuali. 13 Profilo dell’Associazione svizzera dei banchieri L’Associazione svizzera dei banchieri è la massima associazione della piazza finanziaria svizzera; essa • rappresenta gli interessi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari nei confronti delle autorità in Svizzera e all’estero; • promuove l’immagine della piazza finanziaria svizzera a livello mondiale; • conduce un dialogo aperto con un'opinione pubblica nazionale e internazionale critica; • perfeziona l’autoregolamentazione in accordo con l’autorità di vigilanza; • promuove la formazione sia delle giovani leve, sia dei quadri bancari; • promuove l’informazione e lo scambio di esperienze tra le banche e i loro collaboratori; • coordina le istituzioni comuni delle banche svizzere. 14 L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) è stata fondata a Basilea nel 1912 come associazione e oggi conta 364 istituti bancari membri e circa 11300 membri individuali. Nell’ufficio amministrativo sono impiegati 56 collaboratori. Le questioni e i temi di maggiore importanza vengono elaborati in 12 commissioni, i cui membri sono, oltre agli esperti dell’ASB, soprattutto rappresentanti dei diversi gruppi bancari. Gli obiettivi principali dell’ASB sono il mantenimento e la promozione di condizioni quadro nazionali e internazionali ottimali per la piazza finanziaria svizzera. Associazione Svizzera dei Banchieri Aeschenplatz 7 Casella postale 4182 CH-4002 Basilea T +41 61 295 93 93 F +41 61 272 53 82 office @ sba.ch www.swissbanking.org