Part time - RSU Siae Microelettronica

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Part time - RSU Siae Microelettronica
R.S.U. Siae Microelettronica
Part time
La materia è regolata da leggi dello Stato e dal contratto nazionale di lavoro (Ccnl)
dell'industria metalmeccanica (sia della grande che della piccola impresa). Nella stesura
abbiamo messo in evidenza le parti che si applicano a tutti i lavoratori e quelle che
riguardano i metalmeccanici
Il Dlgs n. 61 del 25 febbraio di quest’anno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il 20 marzo
scorso) detta la nuova disciplina in materia di lavoro a tempo parziale introdotto per la
prima volta nel nostro ordinamento dalla legge 863 del 19 dicembre 1984.
Il nuovo decreto, in attuazione della direttiva Ue 97/81/CE, tende a promuovere un
modello di rapporto di lavoro che, negli altri Paesi europei, rappresenta una quota
significativa dell'occupazione e, prevedendo anche sgravi contributivi a quei datori di
lavoro che incrementano gli organici esistenti con contratti a tempo indeterminato e
parziali, si prefigge di regolamentare, difendere e ampliare l'occupazione.
Altra finalità del decreto è quella di assicurare l'applicazione del principio di non
discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale.
La nuova legge abroga l'articolo 5 della Legge 863/1984 e, all'articolo 1, stabilisce che nel
rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo
parziale e definisce:
- il contratto a tempo pieno: il rapporto di lavoro il cui orario normale è fissato in 40 ore
settimanali come previsto dalla dalla Legge 196/97 o l'eventuale minore orario normale
fissato dalla contrattazione collettiva applicata;
- il contratto a tempo parziale (part time): contratto di lavoro individuale che prevede un
orario di lavoro ridotto rispetto a quello previsto nell'unità produttiva.
Lo stesso articolo fornisce anche la definizione di lavoro supplementare ovvero di quelle
ore di lavoro svolte oltre l'orario contrattato tra lavoratore e azienda ed entro il limite del
tempo pieno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale: il lavoratore presta attività tutti i giorni ma con un normale orario ridotto (per
esempio: 4 ore di lavoro)
- verticale: l'attività si svolge a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati:
settimana, mese o anno. I contratti collettivi nazionali, regionali e aziendali stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, possono prevedere lo svolgimento di
lavoro a tempo parziale combinando part time verticale e orizzontale.
È possibile assumere a tempo parziale anche lavoratori con contratto a tempo
determinato.
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Il contratto dei metalmeccanici dell'8 giugno 1999
Prevede che l'impresa, nell'ambito del 2% degli addetti e in funzione dell'intercambiabilità
del lavoratore interessato, è tenuta a concedere il passaggio da tempo pieno a tempo
parziale nei seguenti casi:
- necessità di assistere genitori, il coniuge o convivente, i figli e gli altri familiari conviventi
senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di
handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni.
Nel caso di valutazione negativa (la risposta deve essere data entro 45 giorni) o di
scostamento della percentuale del 2 sarà svolto un confronto con la Rsu (rappresentanza
sindacale unitaria aziendale) per individuare una soluzione.
In relazione alle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale con
motivazioni diverse da quelle sopra elencate, valuterà l'azienda in base alle esigenze
tecniche organizzative e fino a un massimo complessivo del 4%.
Ai metalmeccanici che scelgono il lavoro a tempo parziale si applica la seguente
normativa.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
(Art. 2, Dlgs 61/2000 e articolo 1 bis. disc. gen. sezione terza, Ccnl 8.6.99)
Il contratto part time va stipulato per iscritto. La mancanza della forma scritta determina, se
richiesta dal lavoratore, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno. Nel contratto individuale di lavoro deve essere contenuta puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere
inviata entro trenta giorni alla Direzione provinciale del lavoro .
Il datore di lavoro è tenuto a informare annualmente le Rsu sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale.
Lavoro supplementare e straordinario
(Art. 3, Dlgs 61/2000 e articolo 1 bis disc. gen. sezione terza, Ccnl 8.6.99)
Importante novità della riforma è la possibilità che viene riconosciuta al datore di lavoro di
richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare, o straordinario nel caso di part time
verticale (naturalmente solo nelle giornate di prestazione dell’attività).
Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10% della durata
settimanale dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori a un mese,
e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ordinarie, salvo diversa previsione
contrattuale. Quelle straordinarie sono retribuite con le maggiorazioni previste dall Ccnl
per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore svolte oltre il limite consentito, comporteranno l'applicazione della maggiorazione
del 50%.
L'effettuazione di lavoro supplementare o straordinario richiede in ogni caso il consenso
del lavoratore. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce motivo per alcun
provvedimento di natura disciplinare.
Norma transitoria
Per un periodo non superiore a un anno saranno comunque applicabili, per quanto
riguarda sia la misura del lavoro supplementare e straordinario, che la relativa
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retribuzione, gli attuali limiti previsti dal Ccnl.
Successivamente qualora non intervenga una nuova disciplina collettiva si applicheranno
le diverse misure previste dal decreto legislativo del 28 gennaio 2000.
La previsione del Ccnl dovrà riguardare, oltre ai massimali, anche le causali obiettive in
relazione alle quali sarà consentito richiedere lavoro supplementare ai part-timers.
Ricordiamo che il contratto nazionale attualmente consente, in riferimento a specifiche
esigenze organizzative e produttive, previa comunicazione alle Rsu, di superare l'orario
ridotto concordato nelle seguenti misure:
- per i lavoratori che effettuano un orario inferiore alle 40 ore settimanali il lavoro
supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una
quantità mensile non superiore al 50 % della normale prestazione del mese. Le ore
supplementari saranno retribuite con una maggiorazione del 10%;
- per i lavoratori a part time verticale, con orario pari a 40 ore settimanali, le ore di lavoro
straordinario consentite, sempre nei limiti annuali previsti dal Ccnl, debitamente
riproporzionati (i limiti per il tempo pieno sono di 200 ore e, per le aziende che occupano
fino a 200 dipendenti, sono 250) sono due ore al giorno e otto settimanali e saranno
retribuite con le maggiorazioni previste dal Ccnl per i lavoratori a tempo pieno.
Possibilità di variare l’orario
(Art. 3, Dlgs 61/2000 e articolo 1 bis disc. gen. sezione terza, Ccnl 8.6.99)
Per i nuovi assunti, e solo per i contratti a tempo indeterminato, l'azienda può
prevedere nella lettera di assunzione, la possibilità di variare la dislocazione dell'orario di
lavoro.
La previsione deve riguardare anche le condizioni e le modalità a fronte delle quali il
datore di lavoro può variare tale collocazione temporale.
Lo stesso dovrà comunque acquisire di volta in volta in forma scritta, con un preavviso di
dieci giorni, il consenso del lavoratore.
In ogni caso quest'ultimo ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili
(diritto di ripensamento) nel caso intervengano particolari condizioni quali: necessità
familiari, problemi connessi alla salute, necessità di instaurare un altro rapporto di lavoro.
Il Ccnl può prevedere altri casi (per esempio il diritto allo studio). La disdetta dovrà essere
esplicitata in forma scritta con almeno un mese di preavviso e non potrà essere effettuata
prima che siano trascorsi cinque mesi dalla stipula del patto.
L'esercizio del diritto di ripensamento non determina giustificato motivo di licenziamento.
Trasformazione di un contratto di lavoro da tempo pieno a part-time
(Articolo 5, Dlgs 61/2000; articolo 1 bis. disc. gen. sezione terza, Ccnl 8.6.99)
Anche tale trasformazione deve risultare da atto scritto, redatto, su richiesta del lavoratore
con l'assistenza di un membro della Rsu, in mancanza di questo dovrà essere convalidato
dall'Ufficio provinciale del lavoro, sentito il lavoratore interessato.
Le parti potranno predeterminare una durata del contratto a tempo parziale. Di norma non
sarà inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro, eventualmente può essere prorogabile
alla scadenza.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e
viceversa non comporta giustificato motivo di licenziamento.
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Diritto di precedenza nelle assunzioni
(Articolo 5, Dlgs 61/2000)
I lavoratori a part time hanno diritto di precedenza in caso di assunzione di lavoratori a
tempo pieno. Hanno un'ulteriore priorità coloro che, già dipendenti, hanno trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A parità di condizioni si deve dare precedenza al lavoratore con maggior carico familiare,
secondariamente a chi ha l'anzianità di servizio maggiore. L' obbligo del datore di lavoro di
offrire un'occupazione a tempo pieno al dipendente part-time, sussiste in caso di
assunzione di personale con qualifica identica o analoga.
Naturalmente la modifica deve avvenire in accordo tra le parti.
Prima di effettuare nuove assunzioni con contratto part time il datore di lavoro deve darne
comunicazione ai lavoratori assunti a tempo pieno per potere dare a questi la possibilità di
richiedere la trasformazione del proprio contratto.
Computo dei lavoratori part time
(Articolo 6, Dlgs 61/2000)
I lavoratori part time si contano, in tutte le ipotesi in cui per disposizione di legge e di
contratto sia necessario l'accertamento dell'organico, in proporzione all'orario svolto, salvo
che ai fini dell'applicabilità del titolo III della Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (attività
sindacale) per il quale vengono contati come unità intere,
Principio di non discriminazione
(Articolo 4, Dlgs 61/2000)
Il decreto afferma che il lavoratore a tempo parziale non può essere trattato in modo meno
favorevole rispetto a un lavoratore a tempo pieno comparabile per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale.
L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno in particolare per
quanto riguarda:
- la retribuzione oraria;
- il periodo di prova e le ferie;
- l’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- la conservazione del posto per malattia, infortunio e malattie professionali;
- la tutela della salute e sicurezza;
- l'accesso alla formazione professionale e ai servizi sociali aziendali;
- i diritti sindacali.
Saranno invece riproporzionati all'entità della prestazione:
- la retribuzione globale;
- la retribuzione feriale;
- i trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità.
Gli aumenti periodici di anzianità
I lavoratori a tempo parziale maturano il diritto agli aumenti periodici di anzianità nello
stesso tempo previsto per il tempo pieno e non dopo un maggior periodo proporzionato al
minor orario di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale deve ricevere un trattamento pari al lavoratore assunto a
tempo pieno (naturalmente proporzionato all'orario di lavoro).
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Altri istituti contrattuali
Tutte le retribuzioni, dirette e indirette, pertanto anche ferie, festività gratifiche e premi
sono ridotte in proporzione alla riduzione dell'orario rispetto a quello pieno.
A quante ferie ha diritto un lavoratore part-time a 30 ore settimanali?
Un lavoratore a tempo pieno ha diritto a 160 ore di ferie all’anno.
Dividendo 160 per 40 (le ore settimanali di un tempo pieno) e moltiplicando per 30 (orario
part time) si ottengono 120 ore di ferie
E gratifica natalizia e quattordicesima?
Anche in questo caso si parte dal tempo pieno, e cioè da 173 ore.
Anche in questo caso, si divide per 40 e si moltiplica per 30 e si ottiene una gratifica (e
una quattordicesima) equivalente a 130 ore.
Gli altri istituti?
Le ex-festività, che per un tempo pieno sono di 32 ore, in questo caso, sono equivalenti a
24.
Le ore di Rol (per il tempo pieno: 72 ore annue), per chi lavora a 30 ore la settimana,
ammontano a 54 ore.
Festività
Nel caso di tempo parziale orizzontale la retribuzione della festività ammonta a un sesto di
quella settimanale che compete al lavoratore sulla base del suo particolare orario di
lavoro. Se, per esempio, presta la sua attività per 24 ore, la festività corrisponde a 4 ore di
retribuzione.
Nel caso di rapporto a tempo parziale verticale, la festività sarà retribuita se cade in un
giorno nel quale era prevista la prestazione lavorativa e nella misura corrispondente alle
ore che sarebbero state lavorate quel giorno.
La festività cadente di domenica corrisponde a un sesto della retribuzione settimanale del
lavoratore.
Lavoratrici madri
Durante il periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice a tempo parziale riceve una
retribuzione che, in parte a carico dell'Inps, in parte a carico dell'azienda, dovrà
corrispondere al 100% della retribuzione netta corrispondente alle ore previste dal suo
contratto individuale di lavoro.
Durante il periodo di assenza facoltativa riceve un’indennità pari al 30% della retribuzione
relativa all'ultimo mese in cui ha prestato servizio.
I permessi per l'allattamento previsti dalla legge fino al compimento dell'anno di vita del
bambino saranno di un'ora al giorno per le lavoratrici che prestano attività per meno di 6
ore al giorno e due ore per quelle lavoratrici che lavorano sei ore e oltre
Assegno del nucleo familiare
Spetta l’intera misura settimanale, ossia 6 assegni giornalieri in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore. In caso di orario
inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono state le giornate lavorate.
Se il lavoratore presta la propria attività presso diversi datori di lavoro l’assegno verrà
corrisposto da quello presso il quale il lavoratore presta l’attività principale cioè quella che
costituisce per il lavoratore la fonte di maggior guadagno.
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Disciplina previdenziale
La disciplina previdenziale è la stessa che per il tempo pieno salvo, evidentemente, la
maturazione proporzionalmente ridotta della rendita previdenziale.
Incentivazione del lavoro a tempo parziale
Per i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, con incremento
degli organici, sono previsti benefici contributivi definiti da un decreto del ministero del
Lavoro.
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