apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Marina Tavassi Dott. Paola Maria Gandolfi Dott. Alima Zana Presidente Relatore Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3717/2014 R.G. promossa da: TREND FOR TREND S.R.L. (c.f. 06675760968 ), con il patrocinio degli avv. BOCCA RENATO e , ATTRICE; contro: EVA APRILE (C.F. PRLVEA64A49F205S ), con il patrocinio dell’avv. BURRAGATO GUGLIELMO e pagina http://bit.ly/2bCHLLe 1 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 CONVENUTA PIX AGENCY SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BURRAGATO GUGLIELMO e CONVENUTA per l’attrice: nel merito: (a) accertare e dichiarare che Pix Agency S.r.l. e/o la dott.ssa Eva Aprile, in solido o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione, sono responsabili, anche in ragione dell’attivazione del sito www.pixoncloud.com, del compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 e/o n. 2 e/o n. 3 c.c. e/o comunque di atti illeciti ex art. 2043 c.c., per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti; b) accertare e dichiarare che Pix Agency S.r.l. e/o la dott.ssa Eva Aprile, in solido o ciascuno per quanto di ragione, con le condotte esposte in atti, si sono resi responsabili della violazione dei diritti esclusivi di Trend for Trend S.r.l. sulle sue informazioni tecniche e commerciali riservate e sul suo know-how ex art. 98 c.p.i.; c) accertare e dichiarare che Pix Agency S.r.l. e/o la dott.ssa Eva Aprile, con le condotte esposte in atti, si sono resi responsabili della violazione dei diritti di sfruttamento economico di Trend for Trend S.r.l. sul sito www.trendfortrend.com (nella sua attuale e nuova versione) anche ex art. 64 bis l.a.; (d) dichiarare tenute e condannare le convenute, in via solidale tra loro o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione e, se del caso, facendosi applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2297 c.c. o 2331 c.c., a risarcire a Trend for Trend S.r.l. tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza degli illeciti di cui ai precedenti punti a) e/o b) e/o c), nella misura che si chiede di liquidare in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria; (e) inibire a Pix Agency S.r.l. e/o alla dott.ssa Eva Aprile la prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) e in particolare la ulteriore utilizzazione o attivazione del sito www.pixoncloud.com (e delle relative pagine Facebook e pagina http://bit.ly/2bCHLLe 2 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Conclusioni delle parti: Youtube) nei termini attuali o comunque illeciti, fissando una somma dovuta dalla stessa Pix Agency S.r.l. e/o dalla dott.ssa Eva Aprile in favore di Trend for Trend S.r.l. per ogni violazione e/o inosservanza constatate successivamente al deposito dell’emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa; (f) rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dalle convenute, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti. in ogni caso: (g) condannare le convenute, in solido o ciascuno per quanto di ragione, a rifondere a Trend for Trend S.r.l. i compensi legali e le spese di giudizio. Per le convenute: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della dott.ssa Eva Aprile con riferimento alle lamentate condotte di concorrenza sleale e quindi estrometterla dal presente giudizio; NEL MERITO: - respingere tutte le domande avversarie con l’assoluzione della dott.ssa Eva Aprile e della Pix Agency S.r.l. da ogni avversaria pretesa ed azione; IN OGNI CASO: - condannare la società attrice alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio sia nei confronti della dott.ssa Eva Aprile sia nei confronti della Pix Agency S.r.l. ***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14/1/14 Trend For Trend s.r.l. chiamava in giudizio Pix Agency s.r.l. ed Eva Aprile per sentirle dichiarare responsabili di atti di concorrenza sleale, nonché di violazione di informazioni tecniche riservate ex art. 98 CPI e dei diritti di sfruttamento economico di cui all’art. 64 L.A., con conseguenti inibitoria, fissazione di penale e risarcimento dei danni. L’attrice allegava di avere realizzato un sito mediante il quale offrire ad una clientela di professionisti (giornalisti, blogger, editori ecc.) la possibilità di scaricare immagini e pagina http://bit.ly/2bCHLLe 3 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 fotografie di prodotti del mondo della moda, da utilizzare per l’attività editoriale. Le immagini, fornite dalle case di moda, venivano inserite in un database, consultabile mediante l’uso di parole chiave (marchio, categoria del prodotto, colore ecc.) e potevano essere scaricate, dal giornalista registrato, per l’utilizzazione. Il sito, cresciuto nel tempo, operava con 80 noti marchi di moda e forniva circa 4.000 immagini scaricabili. Nel corso del 2013 T4T aveva deciso di migliorare la grafica della pagina web e la funzionalità dei servizi web offerti, creando un sistema di tracciabilità delle immagini, attraverso cui ciascuna casa di moda poteva individuare chi scaricava le foto dei suoi prodotti, al fine di meglio indirizzare la strategie di marketing. Il tutto nella prospettiva di essere operativi nei primi mesi del 2014. Nell’estate 2013 il nuovo sito veniva presentato alle imprese di moda, tra le quali la Christies, già da tempo cliente dell’attrice. In data 29/10/13 T4T riceveva la richiesta di registrazione di tale Zoe Schmid, qualificatasi quale giornalista freelance di Famiglia Cristiana, poi rivelatasi essere la convenuta Eva Aprile. In data 22/11/13 Aprile aveva altresì chiesto, ad una nota agenzia di comunicazione, informazioni sul funzionamento del sito di T4T e relativi prezzi (doc. 15). Dopo questi episodi, all’inizio di dicembre 2013 era stato attivato un sito pixoncloud.com -riconducibile alla Pix Agency (società peraltro non ancora registrata), e comunque ad Eva Aprile- del tutto sovrapponibile a quello di T4T e sul quale offriva le immagini dei suoi prodotti proprio l’ex cliente dell’attrice Christies. Le principali funzionalità del sito della convenuta erano del tutto identiche a quelle che sarebbero state offerte con il nuovo sito di T4T e persino il prezzo offerto alle case di moda identico. Inoltre, nella presentazione della pagina web di Pix Agency, Eva Aprile aveva iniziato a diffondere presso la clientela affermazioni denigratorie ai danni di T4T, lesive della reputazione commerciale attorea. Si costituiva Eva Aprile, in proprio e quale legale rappresentante di Pix Agency, affermando che i servizi offerti dai due siti non avevano nulla di originale, limitandosi a mettere on line le tradizionali funzioni di PR, peraltro idea già realizzata da altri, nei settori della moda e della cosmesi. Le convenute contestavano la confondibilità tra i due siti, sia per veste grafica che per funzionalità, e rilevavano come solo dopo la messa on line di PixAgency l’attrice aveva modificato il servizio offerto, rendendolo del tutto simile a quello della convenuta. Peraltro, all’atto della apertura della pagina web delle convenute, avvenuta il 8/10/13, il nuovo sito dell’attrice non era ancora visitabile da terzi estranei, essendo stato reso visibile soltanto dal gennaio 2014. Nella precedente versione, la pagina web di T4T, visitata da Eva Aprile sotto pseudonimo, era graficamente e funzionalmente del tutto diversa. La difesa delle convenute eccepiva comunque la carenza di legittimazione attiva sostanziale di Eva Aprile in proprio e contestava recisamente le ulteriori doglianze, di denigrazione e sottrazione di informazioni riservate. pagina http://bit.ly/2bCHLLe 4 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 E’ noto infatti che, mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la dottrina di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti (nel caso concreto da illecito concorrenziale) che possono esistere contemporaneamente più volte tra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di valutazione, l’ allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. Va ribadito poi, che la ratio delle norme che inibiscono il mutamento, nel corso del processo, della pretesa di un soggetto nei confronti dell’ altro, risiede nell’ esigenza di evitare che ciò implichi il cambiamento del bene giuridico perseguito e/o la immutazione dei fatti, giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda con l’ atto introduttivo, tanto da risultarne un tema di indagine (e di decisione) diverso da quello originario, con effetti pregiudizievoli per la limpidezza e la funzionalità del contraddittorio, restando per contro consentita l’ emenda della domanda quando ciò non rivesta le suddette caratteristiche e si limiti ad una diversa interpretazione e/o qualificazione giuridica dei fatti versati in causa. In concreto, va sottolineato come, per quanto riguarda il profilo di violazione ex art. 2598 n.2 c.c., l’attrice si sia limitata, negli atti introduttivi, a dolersi di condotte denigratorie ai suoi danni tenute delle convenute nella presentazione del loro sito alla clientela. Fuoriesce quindi dal perimetro della decisione ogni riferimento alla diversa ipotesi dell’appropriazione di pregi. Quanto alla contestata carenza di legittimazione passiva sostanziale di Eva Aprile, va ricordato l’ insegnamento della S.C., per cui in linea di principio “la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto rapporto di concorrenzialità”, tuttavia ciò “non esclude la legittima predicabilità dell’ illecito concorrenziale anche quando l’ atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato) agisca tuttavia per conto (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’ imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’ imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’ art. 2043 c.c.” (così Cass. 17459/07; conf. 9117/12; 6117/06; 13071/03). pagina http://bit.ly/2bCHLLe 5 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Il G.I. concedeva i termini di cui all’art. 183,VI c.p.c., quindi ammetteva ed esperiva l’interrogatorio formale di Eva Aprile ed infine, all’udienza del 30/9/15 rimetteva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Preliminarmente va rilevato come i confini della decisone siano rigorosamente tracciati dalle allegazioni contenute negli scritti difensivi iniziali. Risulta di tutta evidenza che Eva Aprile abbia tenuto le condotte di cui si controverte, nell’esclusivo interesse di Pix Agency, al fine di consentirle di operare sul mercato nelle condizioni di maggior vantaggio, sicchè eventuali illeciti concorrenziali le sono direttamente addebitabili. Nel merito, l’attrice si lamenta innanzitutto che Pix Agency proponga il medesimo servizio di comunicazione-scambio di immagini di moda, offrendo le medesime funzionalità del sito di T4T e le medesime interfacce grafiche, il tutto in violazione dell’art. 2598 c.c., dell’art. 2 e 64 bis L.A. e 98 CPI. Quanto alla violazione dei diritti sul programma informatico, nessuna prova è stata offerta dall’attrice sulla circostanza di avere commissionato un software nuovo ed originale per l’operatività del suo sito, che deve ritenersi operare in forza di licenze su programmi in uso comune. Invece, sotto il profilo dell’art. 2 L.A., può ricordarsi come, pacificamente, la normativa sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, vale a dire le informazioni, anche contenute in opere formali, che nel loro complesso danno forma ad una frazione del sapere umano. Oggetto di protezione è infatti esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata, attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi. In una zona di confine tra mere idee ed opere in senso proprio si collocano le c.d. “idee elaborate”, intese come lo schema che serve da traccia per la successiva realizzazione di un opera dell’ingegno completa. Il problema è infatti quello di verificare se e quanto l’autore possa appropriarsi in via esclusiva delle idee originali racchiuse nel progetto di un’opera ancora da sviluppare, dovendo escludersi la tutela autorale quando ci si limiti ad indicare l’oggetto da trattare ed i mezzi d’espressione da utilizzare. Pertanto, anche se depositate in SIAE (doc. 2 att.), non possono trovare tutela autorale le indicazioni generiche sulla funzionalità del servizio, sui requisiti tecnici delle immagini, le condizioni economiche del servizio. Peraltro si tratta di idee sulla cui originalità l’attrice avrebbe dovuto offrire ben altre prove, considerato che non appare contestato che analoga funzione, di messa on line di fotografie ai fini di offrire servizi di PR, fosse già stata attuata da terzi. Diverso discorso ben potrebbe farsi per la c.d. interfaccia grafica delle pagine web in questione. Tuttavia, da un esame comparativo, alla luce della documentazione prodotta, emerge una sostanziale differenza grafica tra le home pages, le modalità di organizzazione delle immagini, le schede clienti ecc., ovviamente nei limiti consentiti dalla identità del servizio offerto. Anche sotto il profilo concorrenziale -dovendo ritenersi assolutamente lecito offrire un servizio di PR, analogo a quello dei concorrenti, che consente l’accesso alle fotografie pagina http://bit.ly/2bCHLLe 6 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 messe a disposizione dalle case di moda ed a queste ultime di monitorare gli accessi di giornalisti ed altri interessati- la diversità esteriore delle pagine web esclude qualsiasi profilo confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. Come accennato, l’attrice lamenta anche la violazione di sue informazioni riservate. In proposito, T4T avrebbe dovuto fornire adeguata prova che si trattasse di conoscenze tecnico-commerciali riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte dall’attrice a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente. Rileva il Tribunale che non è stato neppure possibile, nel corso di causa, avere una chiara allegazione della natura di tali informazioni, della circostanza per cui che le stesse non sarebbero state acquisibili, eventualmente con ricorso a un tecnico specialistici di marketing, e delle misure di tutela cui erano sottoposte. Tuttavia, sotto il profilo dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., una qualche perplessità è indotta dalla condotta di Eva Aprile, che non contesta di avere visitato il sito di T4T nell’aprile del 2013 attraverso un account con generalità di fantasia e spacciandosi per una giornalista della testata “Famiglia Cristiana”. Risulta poi documentata (doc. 15 att.) e confermata in sede di interrogatorio formale la richiesta di Eva Aprile di avere notizia sul funzionamento del sito T4T. Poiché la richiesta è stata rivolta ad un’agenzia di comunicazione deve ritenersi come domanda di ricevere informazioni sulla funzionalità offerte dal servizio web dell’attrice (non sul software). Tuttavia, in questi limiti, non solo non si tratta di violazione di informazioni riservate tutelabili ex art. 98 CPI, ma neppure di una condotta concorrenzialmente sleale, tale non potendo considerarsi la semplice richiesta di informazioni sui servizi offerti da una pagina web. Va peraltro sottolineato come, all’epoca in cui sono avvenute le condotte contestate (primavera del 2013) il sito di T4T non operava ancora con le nuove funzionalità che si assumono indebitamente riprese da Pix Agency. Quindi, per quanto i mezzi usati da Eva Aprile non siano di per sé conformi al precetto di lealtà contenuto nell’ art. 2598 n. 3 c.c., non pare che ne sia sortito alcun effetto di turbamento concorrenziale. A ben diverse conclusioni si sarebbe potuto pervenire laddove l’attrice avesse offerto adeguata prova della fondatezza del suo sospetto, secondo cui la sua cliente Christies, cui la nuova impostazione del servizio web di T4T sarebbe stato presentato, ne avrebbe analiticamente riferito ad Eva Aprile affinche modulasse una offerta del tutto analoga. Invece agli atti vi è solo una mail a Christies (doc. 10 a, att.), contenente forse un allegato (doc. 10 b) che è una assai generica presentazione del nuovo sito, dalla quale neppure può evincersi con precisione le nuove funzionalità. pagina http://bit.ly/2bCHLLe 7 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016 L’attrice non si è offerta di provare di avere più specificamente presentato la nuova pagina web in un incontro con la cliente e manca comunque qualsiasi elemento per confortare l’ipotesi della comunicazione ad Eva Aprile, da parte di Christies, di una qualsiasi informazione in proposito. Il solo passaggio della cliente (l’unica, peraltro) ai servizi di Pix Agency potrebbe al massimo provare, in via latamente indiziaria, che Christies possa aver richiesto alla nuova fornitrice di servizi la medesima funzione di tracciabilità delle immagini dei propri prodotti richieste da terzi. In ogni caso, nessuna prova, anche orale, è stata chiesta da T4T sul tema, che è rimasto allo stato di un mero sospetto dell’attrice. Pure del tutto destituita da prova è rimasta la allegazione attorea di condotte denigratorie da parte dei convenuti ai suoi danni. Come accennato, l’appropriazione di pregi resta all’esterno del perimetro della presente controversia, anche se il Collegio non può che sottolineare come la semplice indicazione del servizio offerto da Pix Cloud come “nuovo” non integrerebbe comunque la fattispecie. In conclusione, le domande proposte da T4T non possono trovare accoglimento. Quanto all’onere delle spese di lite, pare al Tribunale che la modalità, assai poco commendevoli, con cui Eva Aprile ha inteso inserirsi nella pagina web dell’attrice possa avere destato sospetti di una ben più invasiva apprensione di conoscenze riservate dell’attrice di quanto sia poi risultato in istruttoria, giustificando l’introduzione del presente giudizio (peraltro abbandonato nelle fasi finali dalle convenute). Pertanto è opinione del Collegio che sussistano i requisiti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, A) Rigetta le domande proposte con atto di citazione notificato il 14/1/14 da Trend For Trend s.r.l. nei confronti di Pix Agency s.r.l. ed Eva Aprile; B) Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 7/1/16 Il Presidente Dott. Marina Tavassi L’estensore Dott. Paola Gandolfi pagina http://bit.ly/2bCHLLe 8 di 8 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016 RG n. 3717/2014 Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016