apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016
RG n. 3717/2014
Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marina Tavassi
Dott. Paola Maria Gandolfi
Dott. Alima Zana
Presidente
Relatore
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3717/2014 R.G. promossa da:
TREND FOR TREND S.R.L. (c.f. 06675760968 ), con il patrocinio degli avv. BOCCA
RENATO e ,
ATTRICE;
contro:
EVA APRILE (C.F. PRLVEA64A49F205S ), con il patrocinio dell’avv. BURRAGATO
GUGLIELMO e
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016
RG n. 3717/2014
Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016
CONVENUTA
PIX AGENCY SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BURRAGATO GUGLIELMO
e
CONVENUTA
per l’attrice:
nel merito:
(a) accertare e dichiarare che Pix Agency S.r.l. e/o la dott.ssa Eva
Aprile, in solido o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione,
sono responsabili, anche in ragione dell’attivazione del sito
www.pixoncloud.com, del compimento di atti di concorrenza
sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 e/o n. 2 e/o n. 3 c.c. e/o
comunque di atti illeciti ex art. 2043 c.c., per le ragioni in fatto e
in diritto esposte in atti;
b) accertare e dichiarare che Pix Agency S.r.l. e/o la dott.ssa Eva
Aprile, in solido o ciascuno per quanto di ragione, con le condotte
esposte in atti, si sono resi responsabili della violazione dei diritti
esclusivi di Trend for Trend S.r.l. sulle sue informazioni tecniche
e commerciali riservate e sul suo know-how ex art. 98 c.p.i.;
c) accertare e dichiarare che Pix Agency S.r.l. e/o la dott.ssa Eva
Aprile, con le condotte esposte in atti, si sono resi responsabili
della violazione dei diritti di sfruttamento economico di Trend for
Trend S.r.l. sul sito www.trendfortrend.com (nella sua attuale e
nuova versione) anche ex art. 64 bis l.a.;
(d) dichiarare tenute e condannare le convenute, in via solidale tra
loro o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione e, se del caso,
facendosi applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2297 c.c. o 2331 c.c.,
a risarcire a Trend for Trend S.r.l. tutti i danni, patrimoniali e non
patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza degli illeciti di cui ai
precedenti punti a) e/o b) e/o c), nella misura che si chiede di
liquidare in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria;
(e) inibire a Pix Agency S.r.l. e/o alla dott.ssa Eva Aprile la
prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) e
in particolare la ulteriore utilizzazione o attivazione del sito
www.pixoncloud.com (e delle relative pagine Facebook e
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Conclusioni delle parti:
Youtube) nei termini attuali o comunque illeciti, fissando una
somma dovuta dalla stessa Pix Agency S.r.l. e/o dalla dott.ssa Eva
Aprile in favore di Trend for Trend S.r.l. per ogni violazione e/o
inosservanza constatate successivamente al deposito
dell’emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa;
(f) rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dalle
convenute, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti.
in ogni caso:
(g) condannare le convenute, in solido o ciascuno per quanto di
ragione, a rifondere a Trend for Trend S.r.l. i compensi legali e le
spese di giudizio.
Per le convenute:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della dott.ssa Eva Aprile con
riferimento alle lamentate condotte di concorrenza sleale e quindi estrometterla
dal presente giudizio;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie con l’assoluzione della dott.ssa Eva Aprile
e della Pix Agency S.r.l. da ogni avversaria pretesa ed azione;
IN OGNI CASO:
- condannare la società attrice alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del
presente giudizio sia nei confronti della dott.ssa Eva Aprile sia nei confronti della
Pix Agency S.r.l.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/1/14 Trend For Trend s.r.l. chiamava in giudizio
Pix Agency s.r.l. ed Eva Aprile per sentirle dichiarare responsabili di atti di concorrenza
sleale, nonché di violazione di informazioni tecniche riservate ex art. 98 CPI e dei diritti
di sfruttamento economico di cui all’art. 64 L.A., con conseguenti inibitoria, fissazione
di penale e risarcimento dei danni.
L’attrice allegava di avere realizzato un sito mediante il quale offrire ad una clientela di
professionisti (giornalisti, blogger, editori ecc.) la possibilità di scaricare immagini e
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Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016
RG n. 3717/2014
Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016
fotografie di prodotti del mondo della moda, da utilizzare per l’attività editoriale. Le
immagini, fornite dalle case di moda, venivano inserite in un database, consultabile
mediante l’uso di parole chiave (marchio, categoria del prodotto, colore ecc.) e potevano
essere scaricate, dal giornalista registrato, per l’utilizzazione. Il sito, cresciuto nel tempo,
operava con 80 noti marchi di moda e forniva circa 4.000 immagini scaricabili.
Nel corso del 2013 T4T aveva deciso di migliorare la grafica della pagina web e la
funzionalità dei servizi web offerti, creando un sistema di tracciabilità delle immagini,
attraverso cui ciascuna casa di moda poteva individuare chi scaricava le foto dei suoi
prodotti, al fine di meglio indirizzare la strategie di marketing. Il tutto nella prospettiva
di essere operativi nei primi mesi del 2014.
Nell’estate 2013 il nuovo sito veniva presentato alle imprese di moda, tra le quali la
Christies, già da tempo cliente dell’attrice.
In data 29/10/13 T4T riceveva la richiesta di registrazione di tale Zoe Schmid,
qualificatasi quale giornalista freelance di Famiglia Cristiana, poi rivelatasi essere la
convenuta Eva Aprile. In data 22/11/13 Aprile aveva altresì chiesto, ad una nota agenzia
di comunicazione, informazioni sul funzionamento del sito di T4T e relativi prezzi (doc.
15).
Dopo questi episodi, all’inizio di dicembre 2013 era stato attivato un sito
pixoncloud.com -riconducibile alla Pix Agency (società peraltro non ancora registrata), e
comunque ad Eva Aprile- del tutto sovrapponibile a quello di T4T e sul quale offriva le
immagini dei suoi prodotti proprio l’ex cliente dell’attrice Christies. Le principali
funzionalità del sito della convenuta erano del tutto identiche a quelle che sarebbero
state offerte con il nuovo sito di T4T e persino il prezzo offerto alle case di moda
identico. Inoltre, nella presentazione della pagina web di Pix Agency, Eva Aprile aveva
iniziato a diffondere presso la clientela affermazioni denigratorie ai danni di T4T, lesive
della reputazione commerciale attorea.
Si costituiva Eva Aprile, in proprio e quale legale rappresentante di Pix Agency,
affermando che i servizi offerti dai due siti non avevano nulla di originale, limitandosi a
mettere on line le tradizionali funzioni di PR, peraltro idea già realizzata da altri, nei
settori della moda e della cosmesi. Le convenute contestavano la confondibilità tra i due
siti, sia per veste grafica che per funzionalità, e rilevavano come solo dopo la messa on
line di PixAgency l’attrice aveva modificato il servizio offerto, rendendolo del tutto
simile a quello della convenuta. Peraltro, all’atto della apertura della pagina web delle
convenute, avvenuta il 8/10/13, il nuovo sito dell’attrice non era ancora visitabile da
terzi estranei, essendo stato reso visibile soltanto dal gennaio 2014. Nella precedente
versione, la pagina web di T4T, visitata da Eva Aprile sotto pseudonimo, era
graficamente e funzionalmente del tutto diversa.
La difesa delle convenute eccepiva comunque la carenza di legittimazione attiva
sostanziale di Eva Aprile in proprio e contestava recisamente le ulteriori doglianze, di
denigrazione e sottrazione di informazioni riservate.
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Sentenza n. 1656/2016 pubbl. il 05/02/2016
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RG n. 3717/2014
Repert. n. 1200/2016 del 05/02/2016
E’ noto infatti che, mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della
domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la
richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la dottrina di diritti (tipico quello di proprietà) che non
possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati,
invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a
sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti (nel caso concreto da
illecito concorrenziale) che possono esistere contemporaneamente più volte tra i medesimi soggetti con
lo stesso contenuto e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di valutazione, l’ allegazione dei
fatti costitutivi sui quali essi si fondano. Va ribadito poi, che la ratio delle norme che inibiscono il
mutamento, nel corso del processo, della pretesa di un soggetto nei confronti dell’ altro, risiede nell’
esigenza di evitare che ciò implichi il cambiamento del bene giuridico perseguito e/o la immutazione
dei fatti, giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda con l’ atto introduttivo, tanto da
risultarne un tema di indagine (e di decisione) diverso da quello originario, con effetti pregiudizievoli
per la limpidezza e la funzionalità del contraddittorio, restando per contro consentita l’ emenda della
domanda quando ciò non rivesta le suddette caratteristiche e si limiti ad una diversa interpretazione e/o
qualificazione giuridica dei fatti versati in causa.
In concreto, va sottolineato come, per quanto riguarda il profilo di violazione ex art. 2598 n.2 c.c.,
l’attrice si sia limitata, negli atti introduttivi, a dolersi di condotte denigratorie ai suoi danni tenute delle
convenute nella presentazione del loro sito alla clientela. Fuoriesce quindi dal perimetro della decisione
ogni riferimento alla diversa ipotesi dell’appropriazione di pregi.
Quanto alla contestata carenza di legittimazione passiva sostanziale di Eva Aprile, va
ricordato l’ insegnamento della S.C., per cui in linea di principio “la concorrenza sleale
deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in
concorrenza, non configurabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto
rapporto di concorrenzialità”, tuttavia ciò “non esclude la legittima predicabilità dell’
illecito concorrenziale anche quando l’ atto lesivo del diritto del concorrente venga
compiuto da un soggetto il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti
soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato) agisca tuttavia per conto (o
comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli
stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal
caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’
imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto
collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della
correttezza professionale e l’ imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è
chiamato a rispondere ai sensi dell’ art. 2043 c.c.” (così Cass. 17459/07; conf. 9117/12;
6117/06; 13071/03).
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Il G.I. concedeva i termini di cui all’art. 183,VI c.p.c., quindi ammetteva ed esperiva
l’interrogatorio formale di Eva Aprile ed infine, all’udienza del 30/9/15 rimetteva la
causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente va rilevato come i confini della decisone siano rigorosamente tracciati
dalle allegazioni contenute negli scritti difensivi iniziali.
Risulta di tutta evidenza che Eva Aprile abbia tenuto le condotte di cui si controverte,
nell’esclusivo interesse di Pix Agency, al fine di consentirle di operare sul mercato nelle
condizioni di maggior vantaggio, sicchè eventuali illeciti concorrenziali le sono
direttamente addebitabili.
Nel merito, l’attrice si lamenta innanzitutto che Pix Agency proponga il medesimo
servizio di comunicazione-scambio di immagini di moda, offrendo le medesime
funzionalità del sito di T4T e le medesime interfacce grafiche, il tutto in violazione
dell’art. 2598 c.c., dell’art. 2 e 64 bis L.A. e 98 CPI.
Quanto alla violazione dei diritti sul programma informatico, nessuna prova è stata
offerta dall’attrice sulla circostanza di avere commissionato un software nuovo ed
originale per l’operatività del suo sito, che deve ritenersi operare in forza di licenze su
programmi in uso comune.
Invece, sotto il profilo dell’art. 2 L.A., può ricordarsi come, pacificamente, la normativa
sul diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, vale a dire le informazioni, anche
contenute in opere formali, che nel loro complesso danno forma ad una frazione del
sapere umano. Oggetto di protezione è infatti esclusivamente il modo con cui l’idea
viene espressa, esteriorizzata, attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo
esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente
percepibile ai sensi.
In una zona di confine tra mere idee ed opere in senso proprio si collocano le c.d. “idee
elaborate”, intese come lo schema che serve da traccia per la successiva realizzazione di
un opera dell’ingegno completa.
Il problema è infatti quello di verificare se e quanto l’autore possa appropriarsi in via
esclusiva delle idee originali racchiuse nel progetto di un’opera ancora da sviluppare,
dovendo escludersi la tutela autorale quando ci si limiti ad indicare l’oggetto da trattare
ed i mezzi d’espressione da utilizzare.
Pertanto, anche se depositate in SIAE (doc. 2 att.), non possono trovare tutela autorale le
indicazioni generiche sulla funzionalità del servizio, sui requisiti tecnici delle immagini,
le condizioni economiche del servizio.
Peraltro si tratta di idee sulla cui originalità l’attrice avrebbe dovuto offrire ben altre
prove, considerato che non appare contestato che analoga funzione, di messa on line di
fotografie ai fini di offrire servizi di PR, fosse già stata attuata da terzi.
Diverso discorso ben potrebbe farsi per la c.d. interfaccia grafica delle pagine web in
questione.
Tuttavia, da un esame comparativo, alla luce della documentazione prodotta, emerge una
sostanziale differenza grafica tra le home pages, le modalità di organizzazione delle
immagini, le schede clienti ecc., ovviamente nei limiti consentiti dalla identità del
servizio offerto.
Anche sotto il profilo concorrenziale -dovendo ritenersi assolutamente lecito offrire un
servizio di PR, analogo a quello dei concorrenti, che consente l’accesso alle fotografie
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messe a disposizione dalle case di moda ed a queste ultime di monitorare gli accessi di
giornalisti ed altri interessati- la diversità esteriore delle pagine web esclude qualsiasi
profilo confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c.
Come accennato, l’attrice lamenta anche la violazione di sue informazioni riservate.
In proposito, T4T avrebbe dovuto fornire adeguata prova che si trattasse di conoscenze
tecnico-commerciali riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e
comunque sottoposte dall’attrice a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di
riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.
Rileva il Tribunale che non è stato neppure possibile, nel corso di causa, avere una
chiara allegazione della natura di tali informazioni, della circostanza per cui che le stesse
non sarebbero state acquisibili, eventualmente con ricorso a un tecnico specialistici di
marketing, e delle misure di tutela cui erano sottoposte.
Tuttavia, sotto il profilo dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., una qualche perplessità
è indotta dalla condotta di Eva Aprile, che non contesta di avere visitato il sito di T4T
nell’aprile del 2013 attraverso un account con generalità di fantasia e spacciandosi per
una giornalista della testata “Famiglia Cristiana”.
Risulta poi documentata (doc. 15 att.) e confermata in sede di interrogatorio formale la
richiesta di Eva Aprile di avere notizia sul funzionamento del sito T4T. Poiché la
richiesta è stata rivolta ad un’agenzia di comunicazione deve ritenersi come domanda di
ricevere informazioni sulla funzionalità offerte dal servizio web dell’attrice (non sul
software).
Tuttavia, in questi limiti, non solo non si tratta di violazione di informazioni riservate
tutelabili ex art. 98 CPI, ma neppure di una condotta concorrenzialmente sleale, tale non
potendo considerarsi la semplice richiesta di informazioni sui servizi offerti da una
pagina web.
Va peraltro sottolineato come, all’epoca in cui sono avvenute le condotte contestate
(primavera del 2013) il sito di T4T non operava ancora con le nuove funzionalità che si
assumono indebitamente riprese da Pix Agency.
Quindi, per quanto i mezzi usati da Eva Aprile non siano di per sé conformi al precetto
di lealtà contenuto nell’ art. 2598 n. 3 c.c., non pare che ne sia sortito alcun effetto di
turbamento concorrenziale.
A ben diverse conclusioni si sarebbe potuto pervenire laddove l’attrice avesse offerto
adeguata prova della fondatezza del suo sospetto, secondo cui la sua cliente Christies,
cui la nuova impostazione del servizio web di T4T sarebbe stato presentato, ne avrebbe
analiticamente riferito ad Eva Aprile affinche modulasse una offerta del tutto analoga.
Invece agli atti vi è solo una mail a Christies (doc. 10 a, att.), contenente forse un
allegato (doc. 10 b) che è una assai generica presentazione del nuovo sito, dalla quale
neppure può evincersi con precisione le nuove funzionalità.
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L’attrice non si è offerta di provare di avere più specificamente presentato la nuova
pagina web in un incontro con la cliente e manca comunque qualsiasi elemento per
confortare l’ipotesi della comunicazione ad Eva Aprile, da parte di Christies, di una
qualsiasi informazione in proposito. Il solo passaggio della cliente (l’unica, peraltro) ai
servizi di Pix Agency potrebbe al massimo provare, in via latamente indiziaria, che
Christies possa aver richiesto alla nuova fornitrice di servizi la medesima funzione di
tracciabilità delle immagini dei propri prodotti richieste da terzi.
In ogni caso, nessuna prova, anche orale, è stata chiesta da T4T sul tema, che è rimasto
allo stato di un mero sospetto dell’attrice.
Pure del tutto destituita da prova è rimasta la allegazione attorea di condotte denigratorie
da parte dei convenuti ai suoi danni.
Come accennato, l’appropriazione di pregi resta all’esterno del perimetro della presente
controversia, anche se il Collegio non può che sottolineare come la semplice indicazione
del servizio offerto da Pix Cloud come “nuovo” non integrerebbe comunque la
fattispecie.
In conclusione, le domande proposte da T4T non possono trovare accoglimento.
Quanto all’onere delle spese di lite, pare al Tribunale che la modalità, assai poco
commendevoli, con cui Eva Aprile ha inteso inserirsi nella pagina web dell’attrice possa
avere destato sospetti di una ben più invasiva apprensione di conoscenze riservate
dell’attrice di quanto sia poi risultato in istruttoria, giustificando l’introduzione del
presente giudizio (peraltro abbandonato nelle fasi finali dalle convenute). Pertanto è
opinione del Collegio che sussistano i requisiti per compensare integralmente tra le parti
le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
A) Rigetta le domande proposte con atto di citazione notificato il 14/1/14 da Trend
For Trend s.r.l. nei confronti di Pix Agency s.r.l. ed Eva Aprile;
B) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 7/1/16
Il Presidente
Dott. Marina Tavassi
L’estensore
Dott. Paola Gandolfi
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