Le spese legali sostenute da un libero professionista per avviare un

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Le spese legali sostenute da un libero professionista per avviare un
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Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
Le spese legali sostenute da un libero
professionista per avviare un procedimento
giudiziario sono deducibili a titolo di spese
professionali?
Rocco Filippini
Avvocato, Master of Advanced
Studies SUPSI in Tax Law
Vicecancelliere della Camera
di diritto tributario del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino
Sentenza della Camera di diritto tributario, del 19 ottobre 2010,
numero d’incarto 80.2009.116, in:
RtiD I-2011 n. 6t, e in: http://www.sentenze.ti.ch [20.02.2012]
Articoli 27 e 34 lettera a LIFD, 26 e 33 lettera a LT – Reddito
dell’attività lucrativa indipendente: spese professionali, costi per
un processo penale, legame con attività professionale
1.
Considerazioni introduttive
Sia secondo l’articolo 24 della Legge tributaria del Cantone
Ticino (di seguito LT), sia secondo l’articolo 25 della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD), il reddito
netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni organiche) e le deduzioni generali
(le cosiddette deduzioni anorganiche, espressamente previste
dagli articoli 32 LT e 33 LIFD). Tra le deduzioni organiche, un
posto di rilievo è certamente occupato dalle spese professionali dei salariati e degli indipendenti. Le prime sono esaurientemente disciplinate dagli articoli 25 LT e 26 LIFD, secondo cui
sono deducibili, oltre alle spese di trasporto dal domicilio al
luogo di lavoro (lettera a) e alle spese per pasti fuori domicilio
o in caso di lavoro a turni (lettera b), “le altre spese necessarie
per l’esercizio della professione” (lettera c). Le seconde sono disciplinate dagli articoli 27 LT e 28 LIFD, secondo cui sono deducibili tutte le spese generali giustificate dall’uso commerciale
o professionale. Oltre alle spese aziendali in senso proprio,
sono per esempio tali anche i costi supplementari sopportati
nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio
fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, per
pubblicità oppure ancora per viaggi.
In definitiva, così come le spese professionali dei dipendenti,
anche le spese degli indipendenti devono essere direttamente
imputabili all’attività aziendale. Non a caso l’attuale tendenza è
quella di prediligere una concezione omogenea e causale di spese generali. Indipendentemente dalla fonte del reddito, sono di
principio deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire tale reddito, ma anche tutte quelle che
vengono occasionate dalla sua realizzazione. In questo particolare contesto, oggetto di litigio è spesso la qualifica delle spese
processuali e dei risarcimenti dei danni. Si tratta di spese professionali necessarie al conseguimento del reddito oppure più sem-
plicemente di spese per il mantenimento del contribuente e della
sua famiglia, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile?
In una recente sentenza del 19 ottobre 2010, la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (di
seguito CDT) ha avuto modo di approfondire tale problematica, con particolare riguardo ai costi sostenuti da un libero
professionista per intentare una causa penale contro un suo
socio in affari, nei confronti del quale rivendicava il versamento di un cospicuo importo.
2.
La fattispecie sotto esame
A margine di un’importante operazione immobiliare, l’architetto X., titolare di uno studio di progettazione e direzione lavori, avviava una causa penale nei confronti del suo socio in
affari Y., per titolo di ripetuta appropriazione indebita. Al socio
veniva in particolare contestato di avere ripetutamente impiegato in modo indebito l’utile residuo dell’intera operazione
immobiliare, utilizzandolo essenzialmente per scopi personali.
Il procedimento penale si concludeva nel 2006, con una sentenza di assoluzione dall’imputazione. Contrariamente a
quanto sostenuto dal denunciante, i giudici penali non avevano potuto appurare l’esistenza di un rapporto di società semplice fra i due soci né tanto meno un “affidamento” degli averi
patrimoniali conseguiti con la vendita dell’immobile.
Nella dichiarazione fiscale del medesimo anno, il contribuente
chiedeva comunque di poter dedurre dal reddito della sua attività indipendente tutte le spese processuali sostenute (tasse di
giustizia e onorari del legale). A comprova della giustificazione
commerciale di questo particolare costo, l’architetto produceva una dichiarazione scritta del suo legale, nella quale confermava lo stretto legame esistente tra la causa penale e la sua
attività professionale. Di parere contrario era invece l’autorità
di tassazione, che ancora in sede di reclamo sottolineava come
tale spesa potesse essere considerata solo indirettamente in
rapporto con l’edificazione dello stabile e, più in generale, alla
professione di architetto del contribuente. Con tempestivo ricorso alla CDT, l’architetto sosteneva nuovamente che le prestazioni del legale si erano rese necessarie per cercare di ottenere il versamento di un importante importo direttamente
legato all’operazione immobiliare in discussione.
Novità fiscali / n.02 / febbraio 2012
3.
Il trattamento fiscale delle spese processuali
Le spese processuali – tra cui rientrano in particolare le tasse
di giustizia e gli onorari versati al proprio difensore – rappresentano di principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, in quanto tali non deducibili dal
reddito imponibile (articoli 33 lettera a LT, 34 lettera a LIFD).
Esse possono essere qualificate quali spese generali deducibili
solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale che
tendono a salvaguardare.
La giurisprudenza ha per esempio ammesso in deduzione i costi di una procedura intentata da un dipendente nei confronti
del suo datore di lavoro per pretese salariali, mentre ha negato
la deduzione delle spese legali sostenute da un contribuente
per difendere il proprio posto di lavoro. Con particolare riguardo ai liberi professionisti, il Tribunale federale ha più volte ribadito che il rischio di incorrere in costi processuali (ma lo stesso
discorso vale anche per l’obbligo di risarcire eventuali danni)
deve essere così strettamente legato all’attività lucrativa da
apparire come un “effetto collaterale” della stessa professione.
Deve cioè trattarsi di un rischio d’impresa ordinario, tale da
incidere sulla capacità contributiva del soggetto.
Nell’ambito della responsabilità civile, un simile nesso di natura
professionale viene normalmente negato quando vi è negligenza grave (colpa grave) o addirittura intenzionalità nell’agire
del contribuente. In questi casi, le spese processuali (e soprattutto gli eventuali obblighi di risarcimento) non risultano tanto
dalla stretta relazione con i rischi della prestazione professionale, quanto piuttosto da “difetti personali” del professionista.
Medesimo discorso vale a maggior ragione in materia penale:
i costi sostenuti in un processo penale possono essere considerati spese generali deducibili dal reddito dell’attività lucrativa – sia essa dipendente oppure indipendente – solo quando
il contribuente è stato accusato di un reato commesso per
negligenza e che rientra nel rischio d’impresa ordinario. Non
sono in nessun caso tali i costi assunti a tutela della propria
persona e del proprio patrimonio privato.
4.
La critica della dottrina
La succitata giurisprudenza è invero criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito quanto piuttosto
nel rapporto di causalità esistente tra l’attività professionale e
le spese generali rivendicate in deduzione.
Sia come sia, ancora recentemente il Tribunale federale ha
avuto modo di ribadire che la gravità della colpa costituisce
in ogni caso un importante indizio al fine di determinare lo
stretto legame delle spese legali e di risarcimento con l’attività professionale (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.
2C_819/2009 del 28 settembre 2010, in: RDAF 2010 II pagina 605 e seguenti). Di fronte ad una violazione grossolana
di una disposizione civile o penale, che presuppone se non
l’intenzionalità almeno una grave negligenza, appare infatti
estremamente difficile sostenere che i costi processuali, così
come l’obbligo di risarcire eventuali danni, rientrino ancora nel
rischio d’impresa ordinario.
5.
Le conclusioni della CDT
Nel caso in esame, come detto, il contribuente ha avviato una
causa penale nei confronti del suo socio in affari, accusandolo
sostanzialmente di essersi appropriato indebitamente dell’utile residuo di un’importante operazione immobiliare.
La semplice constatazione che le pretese rivendicate dal ricorrente riguardavano la sua partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare nel suo complesso, e non invece le prestazioni eseguite nel cantiere come architetto e direzione lavori,
già imponeva di negare ai costi processuali da lui assunti il carattere di spese generali deducibili. Come osservato dalla CDT,
un architetto non ha infatti nessun diritto alla deduzione delle
spese legali sostenute per avviare un procedimento a tutela
del proprio patrimonio privato, tanto più se l’epilogo giudiziario fa sorgere interrogativi in merito alla legittimità della sua
condotta e di quella del suo socio in affari.
Elenco delle fonti fotografiche:
http://sullozero.myblog.it/media/02/01/734922217.jpg [20.02.2012]
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