Guida Paese Emirati Arabi Uniti

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Guida Paese Emirati Arabi Uniti
GUIDA PAESE: EMIRATI ARABI UNITI
INDICE
1. QUADRO ECONOMICO – POLITICO GENERALE................................. - 4 1.1
1.2
1.3
1.4
INTRODUZIONE ...................................................................................... - 4 CENNI SULLA FORMA DI GOVERNO ......................................................... - 4 QUADRO ECONOMICO ......................................................................... - 5 PERCHÈ INVESTIRE NEGLI EAU? .............................................................. - 7 -
2. QUADRO GIURIDICO GENERALE .......................................................... - 8 2.1
2.2
2.3
2.4
QUADRO GIURIDICO INTERNO ................................................................ - 8 QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE .................................................... - 9 CONVENZIONE BILATERALE TRA ITALIA ED EMIRATI ARABI UNITI SULLA
PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI ............................... - 10 RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED ARBITRALI
STRANIERI ............................................................................................ - 11 -
3. STRATEGIE E FORME DI INVESTIMENTO A CONFRONTO ................... - 12 3.1 INTRODUZIONE .................................................................................... - 12 3.2 INVESTIMENTI INDIRETTI.......................................................................... - 12 3.2.1 Compravendita ...................................................................... - 13 3.2.2 Disciplina relativa ad agenzia, distribuzione e franchising- 14 3.2.2.1 Fonti normative .................................................................... - 15 3.2.2.2 Esercizio di attività di Agenzia Commerciale .................. - 15 3.2.2.3 Normativa ed adempimenti imposti all’Agente
Commerciale ....................................................................... - 16 3.2.2.4 Disciplina sostanziale del rapporto di Agenzia
Commerciale ....................................................................... - 19 3.3 INVESTIMENTI DIRETTI ............................................................................ - 22 3.3.1 Le tipologie di investimento diretto ...................................... - 22 3.3.2 Ufficio di rappresentanza e succursale ............................... - 22 3.3.2.1 Introduzione .......................................................................... - 23 3.3.2.2 Quadro normativo............................................................... - 23 3.3.2.3 Registrazione ........................................................................ - 24 3.3.3 La Limited Liability Company (LLC) ...................................... - 25 3.3.3.1 Introduzione .......................................................................... - 25 3.3.3.2 Costituzione della LLC nel mainland ................................ - 27 3.3.3.3 Costituzione di società nelle Free Zone ............................ - 27 4. CENNI DI DIRITTO DEL LAVORO .......................................................... - 31 4.1
4.2
4.3
FONTI NORMATIVE ............................................................................... - 31 TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO .................................................... - 31 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI EAU........................... - 32 -
-2-
4.4
4.5
4.6
RETRIBUZIONE E SALARIO MINIMO ......................................................... - 33 LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI .................. - 33 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO ........................................... - 34 -
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1.
QUADRO ECONOMICO – POLITICO GENERALE
1.1
Introduzione
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si trovano nella parte sud-est della penisola
arabica, la parte meridionale del Golfo Persico. Il Paese ha una
superficie piuttosto ridotta (83.600 Km2, meno di 1/3 dell’Italia) con una
popolazione di circa 5.315.000 abitanti; tuttavia, l’importanza degli EAU
è enorme, sia per la posizione geografica strategica sia per la
produzione di petrolio. Un tempo pescatori di perle, gli abitanti degli
EAU hanno messo a buon frutto i proventi del petrolio, ed hanno
adottato in gran parte lo “stile di vita” occidentale.
Fino al 1971, costituivano una sorta di protettorato della Gran Bretagna
(denominati gli “Stati della Costa dei Pirati” o “Stati della Tregua”, a
causa dei vari trattati stipulati fra i loro sovrani e la Gran Bretagna), che
ne gestiva la politica estera, oltre che garantirne la difesa.
1.2
Cenni sulla forma di governo
L’attuale federazione di monarchie assolute ereditarie si è costituita,
come Stato unitario, alla fine del secolo scorso. Nel 1971, infatti, sei
Emirati (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain e Fujairah)
hanno costituito la Federazione degli Emirati Arabi Uniti, cui ha aderito,
nel 1972 anche l’Emirato di Ras Al Khaimah.
Dal 1971 alla fine degli anni Novanta, gli aspetti politico-istituzionali degli
EAU sono stati regolati da una Costituzione provvisoria, che solo nel
1996 è diventata permanente.
L’assetto costituzionale odierno si compone dei seguenti organi di
governo: il Consiglio Supremo Federale, il Consiglio Federale Nazionale
e il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio Supremo Federale, formato dai sette Emiri che governano gli
Emirati membri, costituisce l’organo supremo della Federazione, cui la
Costituzione demanda la competenza legislativa nelle aree
specificatamente elencate negli articoli 120 e 121.
Tra le materie riservate alla potestà legislativa del Consiglio Supremo
Federale vi sono gli affari esteri, la sicurezza e la difesa, la cittadinanza e
l’immigrazione, l’educazione, la sanità, la politica valutaria,
-4-
l’estradizione e altri settori che riguardano i servizi fondamentali ai
cittadini. Il potere legislativo relativamente alle materie non riservate
dalla Costituzione o dalle leggi federali al Consiglio Supremo Federale
rimane ai singoli Emirati.
Il Consiglio Supremo Federale guida la politica della Federazione,
nomina i membri del Governo e della Corte Suprema, ratifica le leggi
federali in materia di politica interna ed estera (dette leggi possono,
tuttavia, essere emendate dal Presidente del Consiglio Supremo
Federale). Ogni decisione deve ottenere l’assenso di cinque membri,
inclusi quello dell’Emiro di Abu Dhabi e quello dell’Emiro di Dubai che
godono, quindi, di un vero e proprio diritto di veto.
Sebbene la Costituzione non lo stabilisca espressamente, il Consiglio
Supremo Federale è sempre stato presieduto dall’Emiro di Abu Dhabi,
mentre l’incarico di Vice-presidente o di primo Ministro è stato
usualmente ricoperto dall’Emiro di Dubai.
Il Consiglio Federale Nazionale è un organo con funzione consultiva ed
è composto da quaranta membri. Ogni Emirato elegge un numero
prestabilito di membri che varia in relazione alla densità di popolazione.
Il ruolo principale del Consiglio Federale Nazionale è quello di
esaminare ed eventualmente proporre emendamenti a ogni tipo di
iniziativa legislativa federale. Esso, inoltre, svolge un ruolo di controllo
sull’operato dei ministri. Altra importante funzione è la redazione del
documento di programmazione finanziaria annuale.
Il Consiglio dei Ministri, l’organo esecutivo, è presieduto dal Primo
Ministro e dal Vice-Primo Ministro, entrambi nominati dal Presidente del
Consiglio Supremo Federale sulla base di una consultazione con gli altri
membri.
L’attuale regime degli EAU presenta una notevole stabilità. L’Emirato di
Abu Dhabi domina, di fatto, gli altri sei Emirati sia in termini politici sia in
termini economici per la rilevanza delle entrate petrolifere.
1.3
Quadro economico
Dalla scoperta delle risorse petrolifere nel 1958, gli EAU hanno subito una
profonda trasformazione: da regione impoverita di piccoli principati nel
deserto ad uno Stato moderno che garantisce alti standard di vita.
-5-
Gli EAU sono tra i paesi arabi di maggiore interesse, grazie all’elevato
reddito, derivante non solo dal petrolio ma anche dall’industria
manifatturiera, dal commercio, dai servizi e dalla fortissima propensione
all’import, trainata dalla domanda interna, sia di beni di investimento
sia di beni di consumo, ma soprattutto dalla domanda di altri paesi del
Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia, nei confronti dei quali gli EAU
svolgono la funzione di distributori di beni importati da terzi. Ciò pone il
Paese in una posizione strategica di “piattaforma” ad ampio raggio per
raggiungere i mercati del Middle East, Far East e dell’Africa.
Le opportunità maggiori nel settore dei beni di investimento riguardano
l’industria petrolifera, le attrezzature elettriche e per la distribuzione
idrica, le macchine e le attrezzature meccaniche, in particolare per le
industrie leggere; mentre nel settore dei beni di consumo, riguardano la
produzione e la commercializzazione di gioielli, mobili e abbigliamento.
L’Italia esporta molto negli EAU (4,735 miliardi di Euro nel 2011),
ciononostante è solamente al settimo posto nella graduatoria dei
fornitori degli EAU. Vi sono, però, ampi margini per migliorare la
penetrazione italiana nel mercato.
Interessanti prospettive commerciali ed economiche sono offerte
anche dall’erogazione di servizi e, soprattutto, dalla partecipazione a
gare d’appalto indette dalle singole municipalità o dalle autorità
emiratine. In tal senso, si rileva come molti settori risultino ancora
parzialmente inesplorati, tra essi si segnalano quelli dello smaltimento
dei rifiuti, della gestione e dell’erogazione di servizi essenziali.
L’economia degli EAU continua ad essere fortemente dipendente dal
petrolio e dal gas, nonostante il Governo abbia intrapreso una politica
di diversificazione dell’economia, riducendo al 25% la porzione di PIL
derivante dagli stessi.
La necessità di diversificare tra settori economici ha spinto gli EAU ad
investire in infrastrutture e telecomunicazioni e a stimolare il settore
privato, il commercio e gli investimenti esteri.
Negli ultimi anni il Governo ha promosso e favorito la creazione di un
clima favorevole per gli affari, eliminando i controlli sui cambi e
agganciando la moneta nazionale al Dollaro statunitense (la moneta
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nazionale è il Dirham, legato al Dollaro statunitense al cambio 3,673/1
Dirham/Dollaro. Il tasso di cambio medio Dirham/Euro a maggio 2012 è
stato di 4,704/1).
1.4
Perchè investire negli EAU?
In estrema sintesi, qui di seguito, alcune delle motivazioni principali che
rendono un investimento negli EAU particolarmente attrattivo:
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•
posizione strategica tra l’Europa e l’Asia;
area a sviluppo molto rapido;
dazi alle importazioni bassi;
economia stabile;
tassazione favorevole;
forte presenza di Free Zone per le imprese manifatturiere, ma
anche per il commercio ed i servizi finanziari;
infrastrutture integrate e moderne, porti ben attrezzati, diversi
aeroporti internazionali, efficienti sistemi di comunicazione,
acqua ed elettricità abbondanti, rete stradale altamente
sviluppata;
vicinanza ai mercati dell’Africa, dell’Asia centrale e dell’India.
-7-
2.
QUADRO GIURIDICO GENERALE
2.1
Quadro giuridico interno
Il sistema giuridico degli EAU viene classificato come “misto civil law –
islamico”. Ciò in quanto, sebbene la legislazione locale derivi, in via
generale, da quella egiziana (e, quindi, da una tradizione di diritto civile
ove il precedente giudiziario non è vincolante per i giudici che
dovranno decidere casi analoghi), molte questioni continuano ad
essere disciplinate dalla Shari’a (Legge Coranica).
La Costituzione degli EAU prevede, infatti, che l’Islam sia la religione di
Stato e la Shari’a la fonte principale del diritto, pertanto nessuna legge
degli EAU può contraddire i principi di tale legislazione coranica. Va
segnalato, tuttavia, che, nella prassi, l’applicazione della Shari’a è
limitata a questioni di carattere personale dei cittadini degli EAU e di
altri cittadini mussulmani che si trovano negli EAU ed a quelle in merito
alle quali non esiste una legge o una norma federale o dell’Emirato in
questione. Le attività economiche sono regolate sia da leggi federali sia
da leggi emanate nei singoli Emirati.
Sebbene già dalla fine degli anni‘80 ed, in particolare, nella prima
metà degli anni‘90, le Autorità abbiano cercato di uniformare il corpus
normativo da applicare all’intero Paese, questo processo non può dirsi
ancora concluso ed esistono a tutt’oggi diversità procedurali e
legislative tra un Emirato e l’altro.
Il sistema giudiziario è strutturato in un sistema di corti federali civili
accanto alle quali operano le corti islamiche che giudicano seguendo
le regole dettate dalla Shari’a.
Sia per le decisioni delle corti federali, sia per le decisioni delle corti
islamiche è previsto il doppio grado di giurisdizione. Entrambe possono
essere appellate di fronte ad una corte di livello superiore. La Suprema
Corte Federale è la corte di ultima istanza. La Corte Suprema Federale
è composta da cinque giudici nominati dal Consiglio Supremo
Federale.
Le Corti che applicano la Shari’a, sono presenti in tutti gli Emirati. Esse
hanno competenza nell’ambito del diritto delle persone e della
-8-
famiglia, del diritto penale e, in casi specifici e limitati, giudicano su
questioni di diritto civile.
L’indipendenza del potere giudiziario è garantita dalla Costituzione.
2.2
Quadro giuridico internazionale
Gli EAU sono membro del Consiglio della Cooperazione del Golfo
(CCG), della Lega Araba, dell’Organizzazione della Conferenza
Islamica (OCI), delle Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (WTO) e dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di
Petrolio (OPEC), nonché delle altre più importanti organizzazioni
internazionali e regionali.
Si segnala che gli EAU hanno ratificato, tra l’altro, la Convenzione di
Parigi del 20 marzo 1883 sulla tutela della proprietà industriale e
intellettuale e la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento
ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri.
Qui di seguito si elencano gli accordi bilaterali stipulati con l’Italia e in
vigore:
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Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
con Protocollo aggiuntivo, stipulata ad Abu Dhabi il 22
gennaio 1995 (Legge di ratifica n. 309/1997);
Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti,
con Protocollo aggiuntivo, stipulato ad Abu Dhabi il 22
gennaio 1995 (Legge di ratifica n. 32/1997);
Accordo diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi
territori, e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile
1991 (Legge di ratifica n. 202/1997);
Memorandum sulle Consultazioni Rafforzate, firmato nel
gennaio 2007;
Accordo istitutivo di un Gruppo di Collaborazione
interparlamentare, firmato nel gennaio 2009;
Accordo di cooperazione militare, ratificate nel 2003;
Scambio di note in materia economica, finanziaria e
culturale (notificato nel luglio 1974 a Roma, in vigore dal
24/07/1974);
Accordo nel settore della cooperazione economica,
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industriale, tecnologica e finanziaria, firmato a Roma il
24/12/1984, ratificato il 4/05/1986, è in vigore dal 4/05/1986
con rinnovo tacito quinquennale.
Ai fini di una completa valutazione del quadro giuridico internazionale,
occorre tenere in considerazione che gli EAU non hanno ratificato la
Convenzione di Vienna dell’11/04/1980 sulla compravendita
internazionale di beni mobili.
2.3
Convenzione bilaterale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla
promozione e la protezione degli investimenti
Un accordo di promozione e protezione degli investimenti rappresenta,
grazie al suo contenuto in termini di principi, la sede naturale in cui
trovano la loro sintesi le norme comportamentali che i soggetti che
intervengono nell’operazione di investimento sono tenuti a osservare.
L’Italia e gli EAU hanno firmato ad Abu Dhabi nel gennaio 1995 una
Convenzione bilaterale sulla promozione e la protezione degli
investimenti. La Convenzione è stata ratificata in Italia il 3/02/1997 con
legge n. 32 ed è entrata in vigore il 29/4/1997.
In termini generali, l’Accordo impegna i Governi ad adoperarsi
attivamente per creare un ambiente favorevole agli scambi ed agli
investimenti con misure amministrative e promozionali utili a rafforzare il
clima di fiducia essenziale allo sviluppo della cooperazione economica
bilaterale.
Il principale aspetto contemplato dell’accordo riguarda il
riconoscimento del trattamento della nazione più favorita. In base a
detto principio, gli Stati contraenti si impegnano ad accordare agli
investimenti e ai relativi proventi dell’altra parte contraente un
trattamento non meno favorevole di quelli già stabiliti in accordi
commerciali con altri Paesi terzi. Lo stesso principio trova applicazione in
materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o
cessione di investimenti, o di qualsiasi altra attività connessa.
Inoltre, la Convenzione:
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a) garantisce gli operatori economici dei due Paesi contro
eventuali provvedimenti discriminatori, sancendo il principio
di non discriminazione;
b) riconosce il diritto al risarcimento in caso di danni conseguenti
a disordini o a provvedimenti di nazionalizzazione o esproprio;
c) stabilisce il principio di libertà di rimpatrio di capitali e redditi;
d) stabilisce il principio del diritto di surroga;
e) individua i criteri guida per facilitare la ricomposizione delle
controversie tra gli Stati.
2.4
Riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali ed arbitrali
stranieri
L’assenza di convenzioni bilaterali o multilaterali per il riconoscimento
dei provvedimenti giurisdizionali negli EAU ostacola notevolmente il
riconoscimento e l’esecuzione negli EAU di un provvedimento emesso
da una qualsiasi autorità giudicante ordinaria straniera.
Alla luce di ciò e attesa l’assenza di accordi in essere con l’Italia in
materia di assistenza giudiziaria, è bene prevedere nel testo dei
contratti che disciplinino i rapporti commerciali con soggetti di
nazionalità emiratina un’apposita clausola compromissoria che
sottoponga le controversie a camere arbitrali locali1 o anche
internazionali2, i cui lodi potranno essere eseguiti in loco.
Nel 2006, infatti, gli EAU hanno sottoscritto la Convenzione
Internazionale di New York del 10.06.1958 sul riconoscimento ed
esecuzione dei lodi arbitrali internazionali.
Si badi, tuttavia, che occorre prestare attenzione alle norme
inderogabili circa la competenza delle corti ordinarie su talune materie.
Si pensi, ad esempio, ai rapporti di agenzia o distribuzione disciplinati
dalla Commercial Agency Law che prevede la necessaria
sottoposizione delle controversie derivanti da un contratto registrato ad
un comitato ad hoc. Oppure si tenga in considerazione la difficile
eseguibilità di lodi arbitrali emessi in forte contrasto con la Shari’a o con
principi fondamentali dell’ordinamento.
1
es. Dubai International Arbitration Centre (DIAC), Abu Dhabi Commercial Conciliation
& Arbitration Centre
2 International Chamber of Commerce
- 11 -
3.
STRATEGIE E FORME DI INVESTIMENTO A CONFRONTO
3.1
Introduzione
Nella prassi commerciale internazionale, gli investimenti stranieri
vengono convenzionalmente qualificati in due categorie:
a) investimenti indiretti;
b) investimenti diretti.
Gli investimenti indiretti sono quelle forme di investimento che non sono
volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio
di investimento e sono rappresentate principalmente dalla
compravendita, dall’agenzia, dalla distribuzione e dal franchising.
Gli investimenti diretti sono, invece, quelle forme di investimento che
sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel
territorio di investimento attraverso, principalmente, l’apertura di uffici di
rappresentanza o di succursali, e attraverso la costituzione o
l’acquisizione di società locali.
3.2
Investimenti indiretti
Un’azienda italiana che intenda avviare la commercializzazione dei
propri prodotti nel mercato degli EAU, ma non ha ancora una propria
organizzazione di vendita in loco può considerare di vendere i propri
prodotti:
a) direttamente al cliente emiratino, tramite un normale
contratto di compravendita o di fornitura;
b) attraverso le figure di intermediari maggiormente invalse nella
prassi internazionale (agenti, distributori, franchisee).
La compravendita rappresenta certamente la forma contrattuale più
semplice “di export” dei prodotti negli EAU. Tuttavia, in considerazione
del fatto che i prodotti stranieri possono essere importati negli EAU solo
da soggetti muniti di apposite licenze, l’azienda italiana dovrà
assicurarsi che l’acquirente emiratino disponga delle menzionate
licenze.
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In considerazione di questa limitazione all’importazione dei prodotti
negli EAU, può risultare opportuno per l’azienda italiana provvedere alla
nomina di un agente o distributore o franchisee per il territorio, i quali
poi provvederanno anche a questi incombenti doganali. Ciò
soprattutto nel caso in cui la clientela selezionata sia costituita da
utilizzatori che (verosimilmente) non dispongono delle necessarie
licenze o comunque che difficilmente accetterebbero di provvedere
all’espletamento delle formalità doganali all’importazione (come nel
caso del settore “luxury”).
3.2.1 Compravendita
La disciplina della compravendita è contenuta principalmente nel
Codice Civile degli EAU (Federal Law 5/1985). Disposizioni aggiuntive si
rinvengono, inoltre, per quanto riguarda le vendite business to business
(B2B) nella Commercial Transaction Law (Federal Law 18/1993). Le
vendite business to consumers sono invece regolate da una legge
specifica sulla tutela dei consumatori (Federal Law 4/1979).
Come si è avuto modo di evidenziare, gli EAU non hanno ratificato la
Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale dei
beni mobili. Ne consegue che detta Convenzione troverà applicazione
al contratto di compravendita tra un’azienda italiana ed un’azienda
emiratina solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana (non
sussistono limitazioni alla scelta della legge applicabile al contratto di
compravendita) e le parti non hanno escluso l’applicabilità della
Convenzione di Vienna al contratto.
Il Codice Civile emiratino definisce la compravendita come “the
exchange of non-money property for money” (ovvero: lo scambio di
beni diversi dal danaro con danaro). Gli elementi essenziali di un
contratto di compravendita sono, quindi, l’oggetto e il prezzo.
Analogamente all’Italia, in base al diritto civile emiratino la
compravendita di un bene si perfeziona con la manifestazione del
consenso tra le parti. Da tale momento scaturiscono, a carico
dell’acquirente, l’obbligazione di pagamento del prezzo e, a carico del
venditore, l’obbligazione di trasferire la proprietà del bene
compravenduto, che deve essere esente da vizi o difetti. Le
manifestazioni di volontà possono essere espresse verbalmente o per
iscritto o per comportamenti concludenti.
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Di regola, il trasferimento della proprietà dei beni dal venditore
all’acquirente avviene con il consenso. Nel caso di vendita a rate le
parti possono concordare la riserva di proprietà (disciplinata sia nel
Codice Civile sia nella Commercial Transaction Law). La Commercial
Transaction Law prevede che, nella vendita a rate con riserva di
proprietà, il compratore acquisisca a titolo derivativo la proprietà del
bene solo con il pagamento dell'ultima rata, ma assuma i rischi di
perimento dei beni dal momento della consegna. La normativa in
questione prevede altresì che, prima di aver saldato l’ultima rata,
l’acquirente non possa in alcun modo disporre del bene, salvo che il
venditore lo autorizzi a ciò per iscritto.
Ai fini dell'opponibilità a terzi della riserva di proprietà, la Commercial
Transaction Law richiede che il contratto di vendita contenente la
riserva di proprietà sia stipulato in forma scritta ed abbia data certa
anteriore al momento in cui è sorto il diritto di un terzo sulla cosa
oggetto di riserva di proprietà.
Per quanto concerne, invece, l'opponibilità della riserva di proprietà ai
terzi creditori nel caso di fallimento, ai sensi della normativa in questione
è necessario che il contratto di vendita abbia data anteriore alla
dichiarazione di fallimento.
Va sottolineato che la disciplina dettata dagli EAU in merito alla
compravendita business to business (B2B) è molto simile a quella
italiana. Differenze si rinvengono soltanto in merito ai termini di
decadenza e prescrizione della garanzia.
Difatti, se i beni consegnati differiscono da quelli ordinati per natura,
quantità o presentano vizi o difetti, l’acquirente deve contestare tali
circostanze entro 15 giorni dalla consegna o immediatamente alla
scoperta, qualora trattasi di vizi occulti. Il diritto alla garanzia
dell’acquirente si prescrive in 60 giorni dalla consegna od in 6 mesi dalla
consegna, a seconda che il vizio sia palese od occulto. Tale garanzia
per vizi o difetti è comunque derogabile, per cui può essere
diversamente disciplinata tra le parti.
3.2.2 Disciplina relativa ad agenzia, distribuzione e franchising
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3.2.2.1 Fonti normative
Il rapporto di agenzia è disciplinato principalmente dalla normativa
federale degli EAU, la Commercial Agency Law (d’ora innanzi, “CAL”)3,
più volte novellata negli anni e da ultimo modificata nel 2010. La
normativa trova applicazione sia al rapporto di agenzia, sia ai rapporti
di distribuzione e di franchising. Essa, infatti, fa riferimento ad un
concetto ampio di Agenzia Commerciale4 in grado di ricomprendere
tutte le tipologie di rapporto indicate.
Tale normativa appare particolarmente sfavorevole per gli operatori
stranieri, in quanto sono abilitati ad esercitare attività di Agenzia
Commerciale in senso lato (ivi compresi, come detto, distributori e
franchisee) esclusivamente persone fisiche con cittadinanza emiratina
o società locali con capitale detenuto interamente da soggetti con
cittadinanza emiratina. Inoltre, la CAL prevede una disciplina
sostanzialmente favorevole per l’agente, il distributore e il franchisee,
attribuendo a quest’ultimo molteplici tutele.
La disciplina relativa al contratto di agenzia è contenuta anche nella
Commercial Transaction Law e nel Codice Civile, le cui previsioni
trovano applicazione in via residuale, in speciale modo nel caso di
contratti di agenzia non registrati e/o non sottoposti alla CAL.
3.2.2.2 Esercizio di attività di Agenzia Commerciale
Come si è avuto modo di osservare, negli EAU l’attività di Agenzia
Commerciale può essere esercitata solo da un cittadino emiratino o da
un’impresa partecipata interamente da cittadini degli EAU.
Ciò implica l’impossibilità per un’azienda straniera di detenere una
partecipazione sociale in una società locale che svolga attività di
Agenzia Commerciale.
Molteplici possono essere però le soluzioni per ovviare a tale ostacolo.
3
Federal Law No. 18/1981, come modificata dalla legge federale 14/1998, dalla legge
federale 18/1981 e dalla legge federale 2/2010.
4 L’art. 1 della CAL recita: “The Trade Agency: means representation of the principal by
an agent for the purpose of distribution, selling, display or rendering of a commodity or
service in the State, against a commission or profit”.
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Il controllo sulla gestione dell’attività di promozione commerciale negli
EAU può essere effettuato, ad esempio, attraverso un ufficio di
rappresentanza o succursale dell’investitore registrati negli EAU, o
tramite una società a capitale misto costituita negli EAU che agisca in
qualità di importatore e di trading company (previo ottenimento della
necessaria licenza per la commercializzazione degli specifici prodotti in
questione).
3.2.2.3 Normativa ed adempimenti imposti all’Agente Commerciale
a.
La forma e il contenuto del contratto di Agenzia Commerciale
La registrazione del contratto di Agenzia Commerciale presso il
Ministero dell’Economia e del Commercio è un elemento essenziale ai
fini della validità del contratto ai sensi della CAL e, quindi, viene
richiesta dagli agenti/distributori/franchisee al fine di garantirsi una
posizione di tutela nei confronti del preponente straniero.
Il contratto deve rispettare alcuni requisiti ai fini della registrazione.
In primo luogo, il contratto deve essere stipulato per iscritto, con
sottoscrizioni autenticate da un notaio e tradotto in lingua araba.
In secondo luogo, la CAL indica il contenuto minimo del contratto sul
quale, all’atto della registrazione, vengono effettuati controlli da parte
delle autorità.
Così, il contratto di Agenzia Commerciale deve contenere:
•
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•
•
•
•
•
•
informazioni relative all’azienda preponente;
informazioni relative all’agente/distributore/franchisee;
informazioni relative alla tipologia di rapporto che si intende
instaurare;
caratteristiche del produttore straniero e indicazione circa
l’esistenza di eventuali branch del preponente nel territorio degli
EAU;
lista dei prodotti da promuovere e/o commercializzare nel
territorio;
indicazioni relative al marchio o alla denominazione dei prodotti;
durata del rapporto;
territorio in cui deve avvenire la promozione commerciale;
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•
b.
eventuali restrizioni del diritto di esclusiva (nei limiti evidenziati
infra).
La procedura di registrazione presso il Ministero dell’Economia e
del Commercio
Prima dell’inizio dell’attività, è necessario, come anticipato, che
l’agente provveda a richiedere la registrazione presso il Ministero
dell’Economia e del Commercio in un apposito registro. Non è
ammessa una registrazione per categorie di prodotto (es. tessile,
alimentari), bensì è necessaria l’indicazione specifica del prodotto e del
preponente (ad esempio, “componenti meccaniche della società X”).
Il Registro degli Agenti Commerciali è tenuto presso il Ministero
dell’Economia e del Commercio, autorità competente per il rilascio
della licenza ai sensi della CAL, e contiene tutti i dati degli agenti
autorizzati ad operare negli EAU, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Il Ministero dell’Economia e del Commercio, qualora accolga la
richiesta di registrazione, emette un certificato di iscrizione dell’agente,
richiedendo la pubblicazione dei dati sulla Gazzetta Ufficiale degli EAU.
Di ciò verranno informate le Municipalità, le Dogane e la Federazione
delle Camere di Commercio.
c.
Modifiche e cessazione dell’attività
L’Agente Commerciale, il suo rappresentante (in caso di società) o i
suoi successori (in caso di decesso), dovranno informare il Ministero
dell’Economia e del Commercio di qualsiasi modifica concernente
l’Agente Commerciale, entro 60 giorni dall’avverarsi di tali
cambiamenti. Essi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e il
Ministero informerà di ciò le competenti Autorità, entro i successivi 30
giorni.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale,
l’Agente Commerciale sarà tenuto entro 60 giorni a richiedere al
Ministero la cancellazione dal registro. Il preponente non ha la
possibilità di intervenire nella procedura di cancellazione.
d.
Durata e cessazione del contratto di Agenzia Commerciale
- 17 -
La CAL prevede la possibilità di stipulare sia contratti di Agenzia
Commerciale a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
In entrambi i casi, gli effetti di un eventuale recesso o risoluzione o
mancato rinnovo non sono immediati ma conseguono alla
cancellazione del contratto dal Registro degli Agenti Commerciali. Sino
a tale momento, il preponente non avrà il diritto di nominare un altro
Agente Commerciale ed il precedente Agente Commerciale potrà
ottenere un provvedimento ministeriale al fine di bloccare i beni del
preponente in Dogana.
In caso di risoluzione del contratto da parte del preponente e di
disaccordo dell’Agente Commerciale (con conseguente rifiuto di
quest’ultimo di richiedere la cancellazione della registrazione), il primo
dovrà dimostrare all’autorità competente (Committee) che tale
risoluzione è giustificata, ossia che essa è dovuta a fatto o colpa
dell’Agente Commerciale. Il medesimo principio trova applicazione nel
caso di mancato rinnovo del contratto in seguito alla scadenza del
termine.
Alla luce di quanto sopra esposto, è utile prevedere nel testo
contrattuale una clausola risolutiva espressa che specifichi nel dettaglio
gli eventi che sono dalle parti qualificati come “giusta causa”.
e.
Risoluzione delle controversie
Ai sensi dell’art. 27 della CAL, le controversie relative ai contratti di
Agenzia Commerciale registrati sono inderogabilmente sottoposte, in
prima istanza, alla giurisdizione di un apposito comitato interno al
Ministero dell’Economia e del Commercio, il Committee for the
Settlement of Disputes of Commercial Agencies (di seguito, il
“Comitato”). Solo in caso di giudizio di secondo grado, si può adire la
giurisdizione ordinaria.
L’art. 3 della CAL prevede espressamente che un contratto di Agenzia
Commerciale che non sia registrato presso il Ministero sia nullo. Di
conseguenza il Comitato e le corti non ne potranno riconoscere la
validità ai sensi della CAL e, quindi, nessuna pretesa, in tal caso, potrà
vantare alcuna delle parti ai sensi della CAL5.
5
Art. 3 della CAL recita “(omissis) Any trade agency not registered in the above register
shall not be considered, nor legal cases there for shall be heard”
- 18 -
Eventuali pretese derivanti da un contratto non registrato potranno
essere fatte valere, qualora ne sussistano i presupposti, in forza delle
disposizioni della Commercial Transaction Law o del Codice Civile. La
giurisprudenza emiratina, tuttavia, non ha ancora assunto un
orientamento univoco circa l’accoglibilità della pretesa dell’Agente
Commerciale non registrato basata sulle fonti da ultimo citate.
3.2.2.4 Disciplina sostanziale del rapporto di Agenzia Commerciale
a.
Oggetto del rapporto
L’Agente Commerciale, ai sensi della CAL, è definito come una
persona fisica o giuridica che rappresenta gli interessi del produttore
non residente, il preponente, impegnandosi alla promozione e/o alla
distribuzione dei prodotti all’interno del territorio degli EAU dietro
pagamento di una provvigione/compenso. Ovviamente, se le
provvigioni troveranno applicazione nel caso dell’agente, il compenso
del distributore e del franchisee sarà rappresentato dal profitto (dato
essenzialmente dalla differenza tra il prezzo di acquisto dal produttore e
il prezzo di rivendita dei prodotti sul mercato locale).
b.
Protezione del territorio – accordo di esclusiva
Ai sensi dell’art. 5 CAL, l’Agente Commerciale registrato deve
inderogabilmente
godere
del
diritto
di
esclusiva
nella
commercializzazione dei prodotti nel territorio assegnatogli. L’area
geografica per cui è concessa l’esclusiva deve includere almeno un
Emirato o, in alternativa, più Emirati o l’intero territorio degli EAU.
Restrizioni contrattuali a tale norma sono ammissibili solo nel caso in cui i
prodotti siano divisibili in più categorie: nell’ambito del medesimo
territorio, potranno quindi essere nominati più agenti per diverse linee di
prodotti. L’Agente Commerciale può, a sua volta, nominare uno o più
sub-agenti nella zona assegnata.
Inoltre, un soggetto può essere registrato come Agente Commerciale
unicamente se è in possesso della necessaria licenza per l’importazione
delle merci previste contrattualmente.
In ragione della protezione del territorio assegnato ex art. 5 e 7 CAL,
nessun
soggetto
diverso
dall’Agente
Commerciale
potrà
- 19 -
vendere/importare i prodotti del preponente nell’area indicata nel
contratto di Agenzia Commerciale registrato. In caso di violazione di
tale prescrizione, ad esempio tramite una vendita diretta del
preponente, l’Agente Commerciale avrà diritto ugualmente alla
provvigione anche nel caso in cui la compravendita sia avvenuta
senza il suo contributo professionale.
In attuazione di quanto sopra indicato, l’Agente Commerciale potrà
richiedere un provvedimento al Ministero dell’Economia e del
Commercio volto a bloccare l’importazione delle merci, se quest’ultimo
ravvisi una violazione del disposto dell’articolo 23 CAL (esclusiva
dell’agente e provvigione in caso di vendita diretta). Una volta
emanato il provvedimento, la merce verrà rilasciata solo a seguito
dell’approvazione del Ministero o dell’Agente Commerciale o,
comunque, in caso la controversia giunga ad un provvedimento
definitivo.
c.
Patto di non concorrenza
La CAL non vieta l’esistenza di agenti plurimandatari, dunque è
opportuno prevedere all’interno del contratto di Agenzia Commerciale
un’apposita clausola di non concorrenza.
Tuttavia, l’efficacia di tali previsioni appare notevolmente limitata alla
luce del fatto che spesso i contratti di Agenzia Commerciale non
vengono registrati.
d.
Tutela della Proprietà Intellettuale
Dal 1993 è vigente una normativa che tutela i diritti di proprietà
intellettuale negli EAU. Si consiglia, quindi, di registrare i marchi ed i
brevetti relativi ai prodotti commercializzati prima di incaricare
l’agente/distributore/franchisee. In tal modo si può evitare che
l’agente, il distributore o il franchisee registrino o, in ogni caso, utilizzino
in maniera illegittima tali diritti.
E quindi opportuno disciplinare dettagliatamente le questioni inerenti la
protezione dei diritti di proprietà intellettuale del preponente nel
contratto di agenzia/distribuzione/franchising.
e.
Obbligazioni dell’Agente Commerciale
- 20 -
Le obbligazioni dell’Agente Commerciale devono essere attentamente
disciplinate nel contratto, ciò in quanto l’unico obbligo che la CAL
pone a carico dell’Agente Commerciale attiene alla necessità di
approvvigionamento di parti sostitutive e/o di ricambio (se necessarie)
al fine di garantire un adeguato servizio post-vendita.6
f.
Obbligazioni del preponente
Le principali obbligazioni a carico del produttore non residente sono
espressamente indicate nella CAL. L’obbligo principale del preponente
è quello di corrispondere la provvigione per qualsiasi compravendita
conclusa dal preponente nel territorio assegnato all’Agente
Commerciale indipendentemente dalla collaborazione di quest’ultimo
nella conclusione dell’affare. Nel caso in cui la misura della provvigione
non sia espressamente prevista, l’Agente Commerciale percepirà
l’usuale provvigione o quella prevista dagli usi locali. La legge non vieta
la subordinazione del diritto alla provvigione all’effettivo pagamento da
parte dell’acquirente.
g.
Potere di rappresentanza
Il potere di rappresentanza dell’Agente Commerciale costituisce
elemento naturale del contratto di Agenzia Commerciale. Detto
potere, quindi, si presume in assenza di una diversa pattuizione espressa
nel contratto. È opportuno, pertanto, escludere il potere di
rappresentanza dell’Agente Commerciale o comunque disciplinare nel
contratto i limiti di tale potere. E se previsto contrattualmente, il
superamento di detti limiti da parte dell’Agente Commerciale, in
assenza di ratifica da parte del preponente, potrà configurare una
giusta causa di risoluzione del contratto.
6 L’art 21 CAL prevede: “Commercial agents shall provide the necessary and adequate
spare Parts, equipment, materials, accessories and the appurtenances for the
maintenance of the durable goods imported by them.”
- 21 -
3.3
Investimenti diretti
3.3.1 Le tipologie di investimento diretto
La normativa degli EAU sugli investimenti diretti esteri pone alcune
limitazioni alle possibilità di investimento straniero7. In particolare, essa
limita la costituzione di società interamente partecipate da stranieri,
sancendo l‘obbligatorietà del local partner per la costituzione delle
stesse nel c.d. mainland8 e l’obbligatorietà del c.d. national agent per
l’apertura di uffici di rappresentanza e succursali nel mainland.
Dette limitazioni hanno origine e giustificazione nel background
storico/economico degli EAU. Difatti, a seguito della scoperta del
petrolio, si rendeva necessario contemperare il bisogno di acquisire il
know how straniero (stante l’inesperienza nel settore) con l’esigenza di
mantenere il controllo sulle attività economiche locali.
Inoltre, la necessaria presenza del soggetto locale (local partner,
sponsor o local agent) garantiva a quest’ultimo un introito economico e
conseguentemente ai governanti un consenso politico.
Sulla base delle delineate limitazioni, un’azienda italiana che intenda
istituire una presenza stabile nel territorio degli EAU ai fini della
penetrazione commerciale, potrà considerare le seguenti opzioni:
a) registrare un ufficio di rappresentanza o succursale
dell’azienda italiana;
b) costituire una società di capitali nelle forme consentite dalla
normativa locale.
3.3.2 Ufficio di rappresentanza e succursale
7
Lo svolgimento di alcune attività economiche (es. di agenzia, di intermediazione
immobiliare…) è riservata esclusivamente a persone fisiche emiratine o società
interamente detenute da persone fisiche emiratine, con esclusione quindi
dell’investimento straniero. La sussistenza /cessazione di tali limitazioni imposte dalla
normativa emiratina va in ogni caso verificata con le autorità competenti al momento
dell’investimento.
8 Limitazione prevista nella Commercial Companies Law, Federal Law 8/1984. Con il
termine mainland si intende il territorio degli EAU diverso dalle Free Zone.
- 22 -
3.3.2.1 Introduzione
Un’azienda italiana che non vuole costituire una società può
considerare l’opzione di registrare un ufficio di rappresentanza o una
succursale nel territorio degli EAU.
L’ufficio di rappresentanza o la succursale non hanno una personalità
giuridica distinta rispetto alla casa madre italiana. Esse sono, infatti,
mere emanazioni della società straniera che ne controlla
completamente le politiche di business e risponde per le obbligazioni
assunte dalle stesse.
La sostanziale dipendenza decisionale ed economica rispetto alla casa
madre dell’ufficio di rappresentanza e della succursale comporta,
rispetto all’instaurazione di un rapporto di agenzia o di distribuzione, un
maggiore impegno economico e logistico da parte dell’impresa non
residente. Si tratta, tuttavia, di svantaggi ampiamente compensati dagli
aspetti favorevoli che tali soluzioni offrono, tra i quali, il supporto
commerciale e logistico, permettendo di monitorare l’attività di un
agente o di un distributore locale.
Numerose società non residenti hanno già registrato un ufficio di
rappresentanza a Dubai o in altre zone degli EAU, da dove gestiscono il
marketing dei prodotti e dei servizi destinati al Middle East e Far East,
coprendo un’area che supera ampiamente la regione del Golfo.
3.3.2.2 Quadro normativo
La disciplina relativa alla registrazione di un ufficio di rappresentanza o
di una succursale di società straniere nel mainland9 è contenuta nella
Commercial Companies Law del 1984 (di seguito “CCL”)10. La CCL
prevede la possibilità per le società non residenti di costituire
“branches” o “rappresentative offices”, senza però fornire una
definizione di tali termini.
9 Per la registrazione della succursale nella Free Zone, occorre prendere come
riferimento la normativa particolare della Free Zone prescelta. Si segnala che le
normative delle Free Zone non consentono la registrazione di un ufficio di
rappresentanza.
10 Federal Law 8/1984.
- 23 -
Anche i corrispondenti vocaboli arabi “maktab” (ufficio) o “maktab
tamthil” (ufficio di rappresentanza) e “far” (succursale) sono sprovvisti di
definizione normativa.
La legge considera le due tipologie alla medesima stregua. Nella prassi
però le due entità sono tra loro ben distinte, soprattutto per le licenze
che devono essere ottenute al fine di esercitare le attività negli EAU.
Nello specifico, un ufficio di rappresentanza può svolgere solo attività di
rappresentanza e nessuna attività commerciale, mentre la branch
potrà svolgere tutte le attività previste nella sua licenza, a condizione
che dette attività siano svolte anche dalla casa madre, con
l’esclusione dell’attività di trading.11
3.3.2.3 Registrazione
L’apertura di un ufficio di rappresentanza o di una succursale nel
mainland necessita dell’approvazione del Ministero dell’Economia e del
Commercio degli EAU e della registrazione nel Registro Commerciale
delle Società Straniere tenuto presso il medesimo Ministero.
La richiesta di registrazione deve essere supportata da diversi
documenti e dichiarazioni che devono rispettare rigidi requisiti formali
(tra i quali, l’autentica notarile legalizzata, la traduzione asseverata
verso la lingua araba, la legalizzazione dell’Ambasciata Emiratina del
Paese d’origine e, infine, la vidimazione del Ministero degli Affari Esteri
negli EAU).
Ai fini della registrazione di un ufficio di rappresentanza o di una branch
nel mainland la legge richiede la nomina di un national agent (che non
coincide né con la figura dell’Agente Commerciale di cui ai precedenti
paragrafi, né con la figura del local partner richiesto per la costituzione
di una società).
Il national agent non può in alcun modo rappresentare o impegnare
l’ufficio di rappresentanza o la succursale, né ha il diritto di intervenire
nella gestione, se non diversamente pattuito. Tale soggetto è
11 Art.23 (1) della Commercial Transaction Law dispone, infatti, che “no person other
than a UAE citizen may practice trade in the State, unless he has one or more U.A.E.
partners according to the conditions and within the limits stipulated by the Commercial
Companies Law.”
- 24 -
inderogabilmente richiesto dalla legge per fini amministrativi (i.e.
registrazione, rinnovo licenza, rilascio visti, ecc.), ma, qualora goda di
buona reputazione negli EAU, la sua presenza attribuisce un notevole
vantaggio in quanto può agevolare considerevolmente i contatti
commerciali. A fronte della propria attività, il national agent ha diritto
ad un compenso annuale.
Come si è già avuto modo di sottolineare, gli uffici di rappresentanza e
le succursali non sono entità giuridiche autonome rispetto alla casa
madre. Pertanto, è obbligatorio includere nella denominazione
commerciale un riferimento a quest’ultima. In genere, si utilizzano
denominazioni come “..Middle East Office”,”…UAE Branch” o “…Dubai
Branch” che devono essere indicate nella licenza.
Ottenuta la registrazione, sarà necessario richiedere al Dipartimento
Economico dell’Emirato interessato il rilascio della licenza, la quale
delinea esattamente le attività che tali entità possono svolgere.
Infine, sarà necessario registrare l’ufficio di rappresentanza o la
succursale presso la Camera di Commercio e Industria locale.
Si segnala che nelle Free Zone è possibile registrare unicamente le
branch, senza però la necessità di nominare un national agent.
3.3.3 La Limited Liability Company (LLC)
3.3.3.1 Introduzione
Per le aziende italiane che preferiscono costituire una società, la forma
maggiormente consigliabile, attesa la flessibilità di gestione, è la società
a responsabilità limitata (cosiddetta Limited Liability Company - LLC).
Al riguardo, l’azienda ha due opzioni:
a) costituire una società nel mainland;
b) costituire una società in una delle Free Zone degli EAU.
La differenza sostanziale tra le due opzioni risiede principalmente
nell’obbligatoria presenza del local partner al 51% nel caso di
costituzione della LLC nel mainland e nell’assenza di tale vincolo nel
caso di costituzione di una LLC in una Free Zone.
- 25 -
Nonostante la preferenza che le aziende straniere accordano alla
costituzione di società nelle Free Zone, che non impongono la presenza
di un socio locale, la costituzione di una società nelle Free Zone può
non rappresentare la soluzione migliore per le società che svolgono, ad
esempio, attività di trading rivolte principalmente verso i mercati del
mainland.
Difatti, al fine dell’importazione dei prodotti stranieri nel mainland, una
società costituita in una delle Free Zone degli EAU viene considerata
alla stregua di un soggetto straniero, con la conseguente necessità di
avvalersi di altri soggetti del mainland per l’espletamento delle attività
di importazione.
Di contro, il posizionamento in una Free Zone al fine dello svolgimento di
attività di consulenza può rappresentare un’ottima soluzione.
Da questi esempi appare evidente come la scelta verso una o l’altra
opzione debba essere assunta in considerazione della tipologia di
business che l’azienda straniera intende svolgere negli EAU.
Ciò anche in considerazione del fatto che l’effettiva ingerenza di un
socio locale nella gestione di una società di capitali nel mainland e la
sua partecipazione agli utili può essere mitigata tramite la stipula di
patti parasociali (side agreements) e tramite l’inserimento negli statuti di
apposite previsioni a tutela del socio straniero. Fermo restando, tuttavia,
il fatto che il socio locale non potrà essere privato completamente dei
diritti che gli spettano come socio.
Difatti, la legge Control of Commercial Harbouring (Anti Fronting) degli
EAU12, la cui entrata in vigore è attesa in ogni momento, sanziona con
la nullità e con pene (non solo) pecuniarie i comportamenti elusivi volti
a conseguire i predetti fini.
Sono a rischio di nullità, quindi, le clausole e i contratti con i quali il socio
locale conferisce al socio straniero la procura irrevocabile di votare in
assemblea dei soci, così come le clausole e gli accordi che escludono
completamente il socio locale dalla partecipazione agli utili13.
12
Federal Law No. 17/2004.
Nell’Emirato di Abu Dhabi la quota di partecipazione agli utili del socio locale può
essere ridotta – per prassi locale - fino al 10%, e nell’Emirato di Dubai fino al 20%.
13
- 26 -
3.3.3.2 Costituzione della LLC nel mainland
La costituzione di una società a responsabilità limitata nel mainland è
regolata a livello federale dalla CCL.
I soci possono essere persone fisiche o giuridiche e devono essere
almeno due e non più di cinquanta. Non è quindi permessa dalla
normativa locale la costituzione di una LLC unipersonale.
La legge richiede una definizione precisa dello scopo sociale. Tale
indicazione rileva ai fini del rilascio delle licenze. Si segnala al riguardo
che una LLC non potrà esercitare attività bancaria, assicurativa e di
investimento.
Il requisito del capitale sociale minimo è stato abolito. Va segnalato,
però, che, nella prassi, nel caso in cui il socio straniero sia una persona
fisica, le autorità richiedono comunque il versamento dell’ammontare
minimo di capitale sociale previsto dalla abrogata normativa14, per il
rilascio dell’investor’s visa.
Al fine della costituzione, i soci devono sottoscrivere lo statuto e
registrare la LLC presso le autorità competenti. Come per gli uffici di
rappresentanza e le branch, la richiesta di registrazione della LLC deve
essere supportata da diversi documenti e dichiarazioni munite di
autentica notarile legalizzata e di traduzione asseverata in lingua
araba. Tali documenti dovranno inoltre essere vidimati dall’Ambasciata
Emiratina nel Paese d’origine e dal Ministero degli Affari Esteri negli EAU.
Non vi sono limitazioni in merito alla nazionalità degli amministratori
della LLC, per cui è possibile nominare anche soggetti (persone fisiche)
italiani.
3.3.3.3 Costituzione di società nelle Free Zone
Gli EAU, sin dalla loro istituzione come Stato federale, hanno aperto
l’economia agli investitori esteri e, per incentivare il commercio
internazionale, hanno creato più zone franche.
14
300.000,00 AED in Dubai; 150.000,00 in Abu Dhabi.
- 27 -
Una zona franca è un’area destinata alla promozione del commercio,
all’esportazione e all’apertura dell’economia nazionale al mondo
esterno, che consente anche la ri-esportazione dei prodotti.
Le zone franche offrono i seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•
possibilità di costituire LLC, anche uni personali, a capitale
interamente straniero;
possibilità di costituire branch senza necessità di nominare un
national agent;
garanzia di totale esenzione da imposte sulle società per un
determinato periodo temporale15;
esenzione dai dazi doganali;
libertà di rimpatrio del capitale investito e del profitto ottenuto
dall’esercizio dell’attività commerciale/economica;
procedure burocratiche semplici, rapide e leggi/regolamenti
trasparenti al fine di favorire un’attività economica/commerciale
dinamica ed elastica.
Ogni zona franca è amministrata da un’autorità (la Free Zone Authority)
competente per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
Le tipologie societarie previste in tutte le Free Zone sono: le Free Zone
Establishment (“FZE”) e le Free Zone Company (“FZCo”)
Nelle Free Zone di Jebel Ali e di Ras Al Khaimah è, inoltre, possibile
costituire società c.d. offshore.
La FZE è, sostanzialmente, una società a responsabilità limitata
unipersonale.
Le FZCo è, sostanzialmente, una società a responsabilità limitata con un
numero minimo di due soci ed un numero massimo di cinque soci.
Diversamente dalla normativa federale, nei regolamenti delle Free Zone
si riscontra ancora il requisito di capitalizzazione minima della FZE e della
FZCo.
Si segnala che le FZE e le FZCo, nei rapporti con gli EAU o con gli altri
Paesi del GCC sono equiparate ad un qualsiasi altro soggetto
15
Il periodo in questione varia da Free Zone a Free Zone.
- 28 -
straniero/ditta straniera e non godono, quindi, di privilegi riconosciuti ai
cittadini degli EAU.
In genere, la maggior parte delle zone franche rilasciano i seguenti tipi
di licenze:
a)
b)
c)
d)
licenza commerciale;
licenza industriale;
licenza di servizi;
licenza industriale nazionale.
Le licenze sono rinnovabili annualmente e, solitamente, sono concesse
unitamente ad un contratto d’affitto avente per oggetto un
capannone, un terreno, un ufficio, ecc.
Se l’attività svolta coinvolge vari tipi di operazioni commerciali, sarà
necessario richiedere tutte le diverse licenze che riguardano l’attività in
questione.
Gli uffici amministrativi delle zone franche offrono una gamma
completa di servizi alle aziende, coprendo tutte le possibili necessità
che si possono manifestare nella vita quotidiana della impresa e del
personale straniero che vi è impiegato (ivi inclusi alloggi, visti, patente
auto, ecc).
Le Autorità della zona franca effettuano una certa selezione fra le
aziende che aspirano a domiciliarvisi, preferendo quelle che utilizzano
le infrastrutture portuali (e, quindi, pagano le relative tariffe per i servizi)
e che abbiano un profilo industriale avanzato in termini di tecnologia e
di valore aggiunto (affinché possano trasmettere al mercato interno
capacità tecniche e professionali).
Ogni zona franca ha la propria normativa interna che disciplina le
modalità ed i requisiti necessari per poter ivi operare.
Di seguito si segnalano le zone franche suddivise per Emirati.
Abu Dhabi
• Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ)
• Higher Corporation for Specialized Economic Zones (HCSEZ)
• Industrial City of Abu Dhabi (ICAD 1 and 2)
- 29 -
•
•
Khalifa Port and Industrial Zone (KPIZ)
twofour54 (Two Four Fifty Four / 54) media and production free
zone.
Dubai
• Dubai Airport Free Zone (DAFZ)
• Dubai Car and Automotive City Free Zone (DUCAMZ)
• Dubai Flower Center Free Zone - presso Dubai International
Airport
• Dubai Gold and Diamond Park
• Dubai Health Care City (DHCC)
• Dubai Industrial City (DIC)
• Dubai International Financial Centre (DIFC)
• Dubai Internet City (DIC)
• Dubai Knowledge Village (KV) (DKV)
• Dubai Media City
• Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
• Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) - parte di
DMCC
• Dubai Silicon Oasis
• Dubai Technology and Media Free Zone (TECOM) - comprende
DIC, DMC, DKV
• Economic Zones World (EZW) - comprende Techno Park, Dubai
Auto Zone, Jafza International, JAFZ
• Jebel Ali Free Zone (JAFZ)
• Jumeriah Lakes Towers Free Zone (JLT) – parte di DMCC
Ajman
• Ajman Free Zone (AFZ)
Fujairah
• Fujairah Free Zone (FFZ)
• Fujairah Creative City
Ras Al Khaimah
• RAK Free Trade Zone (RAKFTZ or RAK FTZ)
• RAK Investment Authority Free Zone (RAKIA FZ)
• Ras Al Khaimah Media Free Zone (RAKMFZ) - RAK Media City
Sharjah
• Hamriyah Free Zone (HFZ)
• Sharjah Airport International Free Zone (SAIF)
Umm Al Quwain
• Ahmed Bin Rashid Free Zone (ABRFZ)
- 30 -
4.
CENNI DI DIRITTO DEL LAVORO
4.1
Fonti normative
La disciplina concernente i rapporti di lavoro negli EAU è contenuta
nella Federal Law 8/1980 e nelle sue successive modifiche16.
Detta legge trova applicazione anche nei territori delle Free Zone che
non abbiano emanato una disciplina autonoma dei rapporti di lavoro.
Fonte ulteriore del rapporto di lavoro è il contratto individuale e la
contrattazione collettiva.
La legge sul diritto del lavoro emiratina si applica sia al cittadino
emiratino sia al lavoratore straniero impiegato presso un datore di
lavoro emiratino.
In diversi settori, tuttavia, il Governo emiratino sostiene una politica di
incentivazione dell’impiego di cittadini locali e diretta a limitare la
possibilità di assumere stranieri. Ciò, particolarmente, nel settore
dell’edilizia.
In generale, il lavoratore straniero deve essere munito di un permesso di
lavoro rilasciato dal Ministero del Lavoro degli EAU. Detto permesso è
concesso solo a lavoratori stranieri con un alto profilo professionale o
dotati di particolari qualifiche accademiche la cui professionalità sia
richiesta negli EAU e a condizione che non vi siano lavoratori emiratini in
grado di svolgere la medesima mansione per la quale lo straniero
dovrebbe essere assunto.
4.2
Tipologia di contratti di lavoro
In base alla normativa vigente, il contratto di lavoro dipendente può
essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro a tempo determinato non può essere stipulato per
una durata superiore a quattro anni.
16
Tra le leggi di emendamento più rilevanti si ricordano la Federal Law 24 /1981 e la
Federal Law 12 /1986.
- 31 -
Esso può essere tuttavia rinnovato, per mutuo accordo, una o più volte
per un periodo analogo o inferiore. Nel caso in cui il contratto sia
rinnovato, il nuovo periodo di lavoro è considerato come un’estensione
del periodo di lavoro previsto nell’originario contratto al fine del calcolo
del periodo totale di lavoro prestato dal dipendente.
Il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato se:
•
•
•
•
non è stipulato in forma scritta;
è stipulato per un periodo illimitato di tempo;
è stipulato a tempo determinato e la prestazione di lavoro
continua successivamente alla scadenza senza che vi sia un
nuovo accordo scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro;
è concluso per l'esecuzione di un lavoro specifico per il quale
non è stato fissato un periodo di tempo e il rapporto di lavoro
continua nonostante il completamento del lavoro.
Negli ultimi due casi descritti, il rapporto di lavoro successivo alla
cessazione della durata originaria del contratto o successivamente al
completamento del lavoro si intende disciplinato dai medesimi termini e
dalle medesime condizioni previste nel contratto originario.
4.3
Svolgimento del rapporto di lavoro negli EAU
In base all’art. 37 della Federal Law 8/1980, il contratto di lavoro può
prevedere un periodo di prova iniziale per un tempo non superiore a sei
mesi. Durante il periodo di prova, il datore di lavoro può risolvere il
rapporto in qualsiasi momento senza che sia dovuto al lavoratore alcun
preavviso o alcuna remunerazione di fine rapporto.
Superato il periodo di prova, il tempo di durata della prova è
computato ai fini del calcolo complessivo della durata del rapporto di
lavoro alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Il lavoratore non
può essere impiegato per più di un periodo di prova presso lo stesso
datore di lavoro.
La legge prevede un orario di lavoro normale, pari a otto ore al giorno
o a 48 ore alla settimana. L’orario di lavoro è ridotto a sei ore al giorno
durante il mese del Ramadan (il nono mese dell'anno islamico, durante
il quale i mussulmani si astengono dal mangiare e dal bere durante la
- 32 -
giornata) senza alcuna riduzione della retribuzione spettante al
lavoratore. Ogni cinque ore di lavoro continuato è imposta una pausa.
Anche nei mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, l'orario di
lavoro è ridotto a causa delle alte temperature che negli EAU sono
raggiunte in questo periodo.
4.4
Retribuzione e salario minimo
All’inizio del 2011, il Ministero del Lavoro ha stabilito i minimi salariali per i
lavoratori dipendenti.
A tal fine, il Ministero ha previsto tre diverse categorie di lavoratori, in
base alle qualifiche:
-
-
-
dipendenti di primo livello: si tratta di lavoratori in possesso di un
titolo di studio accademico (Bachelor’s degree), per i quali la
retribuzione minima è stata fissata in AED 12.000 (circa 2.600 Euro)
al mese;
dipendenti di secondo livello: si tratta di lavoratori in possesso di un
diploma, per i quali la retribuzione minima è fissata in AED 7.000
(circa 1.500 Euro) al mese;
dipendenti di terzo livello: si tratta di lavoratori privi di qualifica, per
i quali la retribuzione minima e fissata in AED 5.000 (circa 1.000
Euro) al mese.
Il Ministero del lavoro ha sollecitato le aziende ad una attuazione
rigorosa di tale sistema di protezione dei salari (Wage Protection System
- WPS), chiedendo alle aziende di aderire alla struttura salariale
secondo la suddetta classificazione.
4.5
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
La Federal Law 8/1980 disciplina anche la materia della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Tra i principali obblighi imposti al datore di lavoro in materia, la legge
prevede l’obbligo di fornire ai dipendenti dispositivi di protezione
adeguati a tutelare il lavoratore dai principali rischi di infortuni e di
malattie professionali.
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Il lavoratore è tenuto, di converso, ad utilizzare i dispositivi di protezione
forniti e a rispettare le istruzioni impartite dal datore di lavoro.
Diverse Ordinanze Federali Ministeriali hanno ampliato la tutela della
sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, in considerazione dei diversi
settori nei quali i dipendenti vengono impiegati (si consideri, a titolo
esemplificativo, l’Ordine ministeriale n. 32 /1982, che ha specificato le
misure da assumere per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati
alle opere di scavo, demolizione e costruzione).
4.6
Scioglimento del rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro si considera risolto qualora ricorra una delle
seguenti situazioni:
-
in caso di comune accordo tra le parti, a condizione che la
volontà del dipendente sia espressa per iscritto;
alla scadenza del termine indicato nel contratto, salvo il rinnovo
espresso o tacito della validità del contratto;
allorquando, nei contratti a tempo indeterminato, la parte che
intende recedere dia un preavviso di almeno 30 giorni.
A detto ultimo riguardo, si precisa che il diritto di recedere dal contratto
di lavoro a tempo determinato è attribuito sia al datore di lavoro sia al
lavoratore ed è esercitabile qualora ricorra un valido motivo di recesso
in qualsiasi momento dopo la conclusione del contratto. Il diritto è
esercitabile mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte con
un preavviso di almeno 30 giorni.
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Avvertenza
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono finalizzate
a delineare un quadro generale delle materie trattate. Pertanto non
sono da considerarsi come esaustive e idonee a sostituire una
consulenza professionale.
Le informazioni si presumono corrette alla data della redazione, tuttavia
né Rödl & Partner né i co-autori si assumono la responsabilità per
eventuali danni derivanti dall’utilizzo delle informazioni contenute nella
pubblicazione.
La redazione della presente pubblicazione è stata completata il 6
giugno 2012.
Rödl & Partner
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A cura di:
avv. Eugenio Bettella
Managing Partner dello Studio, è esperto in diritto societario e
commerciale, fallimentare, internazionale, arbitrati nazionali ed
internazionali e contenzioso, M&A, privatizzazioni, Joint Ventures, diritto
dei contratti internazionali e nazionali e delocalizzazioni produttive.
Ha maturato significativa esperienza nell’assistenza di società italiane
ed estere in operazioni di penetrazione commerciale e delocalizzazioni
produttive nell’Europa dell’Est, Russia, Medio ed Estremo Oriente, Africa
e Sud America. Esperto di diritto commerciale e societario dei Paesi
islamici. E’ consulente di riferimento in queste aree per numerose
associazioni confindustriali e di categoria, per i loro associati.
Relatore in numerosi corsi, seminari e conferenze su tematiche
internazionali di natura giuridica e, più ampiamente, di sviluppo business
nelle citate aree geografiche. Arbitro presso la Camera Arbitrale TunisoItaliana di Tunisi e presso la Camera Arbitrale della Camera di
Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) di cui è anche
rappresentante per il Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia.
Lingue: italiano, inglese e francese.
@: [email protected]
avv. Daniela Bastianic
Esperta in diritto commerciale e societario, internazionale, diritto dei
contratti nazionali ed internazionali, delocalizzazioni produttive, due
diligence.
E’ laureata presso l’Università degli Studi di Padova dopo un soggiorno
di studi di un anno all’University College Dublin, Irlanda. Attualmente
avvocato presso il dipartimento di diritto societario dello studio di
Padova ove assiste le società straniere operanti in Italia e società
italiane operanti all’estero nella definizione di strutture commerciali e
societarie delle operazioni, nella predisposizione di contratti
commerciali e nella costituzione di nuove società italiane e straniere
Relatrice ai convegni sul contratto di agenzia internazionale ed ai
seminari sul diritto dei contratti e del commercio internazionale.
Lingue: croato, italiano, inglese e tedesco.
@: [email protected]
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Rödl & Partner
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