Guida Paese Emirati Arabi Uniti
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GUIDA PAESE: EMIRATI ARABI UNITI INDICE 1. QUADRO ECONOMICO – POLITICO GENERALE................................. - 4 1.1 1.2 1.3 1.4 INTRODUZIONE ...................................................................................... - 4 CENNI SULLA FORMA DI GOVERNO ......................................................... - 4 QUADRO ECONOMICO ......................................................................... - 5 PERCHÈ INVESTIRE NEGLI EAU? .............................................................. - 7 - 2. QUADRO GIURIDICO GENERALE .......................................................... - 8 2.1 2.2 2.3 2.4 QUADRO GIURIDICO INTERNO ................................................................ - 8 QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE .................................................... - 9 CONVENZIONE BILATERALE TRA ITALIA ED EMIRATI ARABI UNITI SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI ............................... - 10 RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED ARBITRALI STRANIERI ............................................................................................ - 11 - 3. STRATEGIE E FORME DI INVESTIMENTO A CONFRONTO ................... - 12 3.1 INTRODUZIONE .................................................................................... - 12 3.2 INVESTIMENTI INDIRETTI.......................................................................... - 12 3.2.1 Compravendita ...................................................................... - 13 3.2.2 Disciplina relativa ad agenzia, distribuzione e franchising- 14 3.2.2.1 Fonti normative .................................................................... - 15 3.2.2.2 Esercizio di attività di Agenzia Commerciale .................. - 15 3.2.2.3 Normativa ed adempimenti imposti all’Agente Commerciale ....................................................................... - 16 3.2.2.4 Disciplina sostanziale del rapporto di Agenzia Commerciale ....................................................................... - 19 3.3 INVESTIMENTI DIRETTI ............................................................................ - 22 3.3.1 Le tipologie di investimento diretto ...................................... - 22 3.3.2 Ufficio di rappresentanza e succursale ............................... - 22 3.3.2.1 Introduzione .......................................................................... - 23 3.3.2.2 Quadro normativo............................................................... - 23 3.3.2.3 Registrazione ........................................................................ - 24 3.3.3 La Limited Liability Company (LLC) ...................................... - 25 3.3.3.1 Introduzione .......................................................................... - 25 3.3.3.2 Costituzione della LLC nel mainland ................................ - 27 3.3.3.3 Costituzione di società nelle Free Zone ............................ - 27 4. CENNI DI DIRITTO DEL LAVORO .......................................................... - 31 4.1 4.2 4.3 FONTI NORMATIVE ............................................................................... - 31 TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO .................................................... - 31 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI EAU........................... - 32 - -2- 4.4 4.5 4.6 RETRIBUZIONE E SALARIO MINIMO ......................................................... - 33 LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI .................. - 33 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO ........................................... - 34 - -3- 1. QUADRO ECONOMICO – POLITICO GENERALE 1.1 Introduzione Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si trovano nella parte sud-est della penisola arabica, la parte meridionale del Golfo Persico. Il Paese ha una superficie piuttosto ridotta (83.600 Km2, meno di 1/3 dell’Italia) con una popolazione di circa 5.315.000 abitanti; tuttavia, l’importanza degli EAU è enorme, sia per la posizione geografica strategica sia per la produzione di petrolio. Un tempo pescatori di perle, gli abitanti degli EAU hanno messo a buon frutto i proventi del petrolio, ed hanno adottato in gran parte lo “stile di vita” occidentale. Fino al 1971, costituivano una sorta di protettorato della Gran Bretagna (denominati gli “Stati della Costa dei Pirati” o “Stati della Tregua”, a causa dei vari trattati stipulati fra i loro sovrani e la Gran Bretagna), che ne gestiva la politica estera, oltre che garantirne la difesa. 1.2 Cenni sulla forma di governo L’attuale federazione di monarchie assolute ereditarie si è costituita, come Stato unitario, alla fine del secolo scorso. Nel 1971, infatti, sei Emirati (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain e Fujairah) hanno costituito la Federazione degli Emirati Arabi Uniti, cui ha aderito, nel 1972 anche l’Emirato di Ras Al Khaimah. Dal 1971 alla fine degli anni Novanta, gli aspetti politico-istituzionali degli EAU sono stati regolati da una Costituzione provvisoria, che solo nel 1996 è diventata permanente. L’assetto costituzionale odierno si compone dei seguenti organi di governo: il Consiglio Supremo Federale, il Consiglio Federale Nazionale e il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio Supremo Federale, formato dai sette Emiri che governano gli Emirati membri, costituisce l’organo supremo della Federazione, cui la Costituzione demanda la competenza legislativa nelle aree specificatamente elencate negli articoli 120 e 121. Tra le materie riservate alla potestà legislativa del Consiglio Supremo Federale vi sono gli affari esteri, la sicurezza e la difesa, la cittadinanza e l’immigrazione, l’educazione, la sanità, la politica valutaria, -4- l’estradizione e altri settori che riguardano i servizi fondamentali ai cittadini. Il potere legislativo relativamente alle materie non riservate dalla Costituzione o dalle leggi federali al Consiglio Supremo Federale rimane ai singoli Emirati. Il Consiglio Supremo Federale guida la politica della Federazione, nomina i membri del Governo e della Corte Suprema, ratifica le leggi federali in materia di politica interna ed estera (dette leggi possono, tuttavia, essere emendate dal Presidente del Consiglio Supremo Federale). Ogni decisione deve ottenere l’assenso di cinque membri, inclusi quello dell’Emiro di Abu Dhabi e quello dell’Emiro di Dubai che godono, quindi, di un vero e proprio diritto di veto. Sebbene la Costituzione non lo stabilisca espressamente, il Consiglio Supremo Federale è sempre stato presieduto dall’Emiro di Abu Dhabi, mentre l’incarico di Vice-presidente o di primo Ministro è stato usualmente ricoperto dall’Emiro di Dubai. Il Consiglio Federale Nazionale è un organo con funzione consultiva ed è composto da quaranta membri. Ogni Emirato elegge un numero prestabilito di membri che varia in relazione alla densità di popolazione. Il ruolo principale del Consiglio Federale Nazionale è quello di esaminare ed eventualmente proporre emendamenti a ogni tipo di iniziativa legislativa federale. Esso, inoltre, svolge un ruolo di controllo sull’operato dei ministri. Altra importante funzione è la redazione del documento di programmazione finanziaria annuale. Il Consiglio dei Ministri, l’organo esecutivo, è presieduto dal Primo Ministro e dal Vice-Primo Ministro, entrambi nominati dal Presidente del Consiglio Supremo Federale sulla base di una consultazione con gli altri membri. L’attuale regime degli EAU presenta una notevole stabilità. L’Emirato di Abu Dhabi domina, di fatto, gli altri sei Emirati sia in termini politici sia in termini economici per la rilevanza delle entrate petrolifere. 1.3 Quadro economico Dalla scoperta delle risorse petrolifere nel 1958, gli EAU hanno subito una profonda trasformazione: da regione impoverita di piccoli principati nel deserto ad uno Stato moderno che garantisce alti standard di vita. -5- Gli EAU sono tra i paesi arabi di maggiore interesse, grazie all’elevato reddito, derivante non solo dal petrolio ma anche dall’industria manifatturiera, dal commercio, dai servizi e dalla fortissima propensione all’import, trainata dalla domanda interna, sia di beni di investimento sia di beni di consumo, ma soprattutto dalla domanda di altri paesi del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia, nei confronti dei quali gli EAU svolgono la funzione di distributori di beni importati da terzi. Ciò pone il Paese in una posizione strategica di “piattaforma” ad ampio raggio per raggiungere i mercati del Middle East, Far East e dell’Africa. Le opportunità maggiori nel settore dei beni di investimento riguardano l’industria petrolifera, le attrezzature elettriche e per la distribuzione idrica, le macchine e le attrezzature meccaniche, in particolare per le industrie leggere; mentre nel settore dei beni di consumo, riguardano la produzione e la commercializzazione di gioielli, mobili e abbigliamento. L’Italia esporta molto negli EAU (4,735 miliardi di Euro nel 2011), ciononostante è solamente al settimo posto nella graduatoria dei fornitori degli EAU. Vi sono, però, ampi margini per migliorare la penetrazione italiana nel mercato. Interessanti prospettive commerciali ed economiche sono offerte anche dall’erogazione di servizi e, soprattutto, dalla partecipazione a gare d’appalto indette dalle singole municipalità o dalle autorità emiratine. In tal senso, si rileva come molti settori risultino ancora parzialmente inesplorati, tra essi si segnalano quelli dello smaltimento dei rifiuti, della gestione e dell’erogazione di servizi essenziali. L’economia degli EAU continua ad essere fortemente dipendente dal petrolio e dal gas, nonostante il Governo abbia intrapreso una politica di diversificazione dell’economia, riducendo al 25% la porzione di PIL derivante dagli stessi. La necessità di diversificare tra settori economici ha spinto gli EAU ad investire in infrastrutture e telecomunicazioni e a stimolare il settore privato, il commercio e gli investimenti esteri. Negli ultimi anni il Governo ha promosso e favorito la creazione di un clima favorevole per gli affari, eliminando i controlli sui cambi e agganciando la moneta nazionale al Dollaro statunitense (la moneta -6- nazionale è il Dirham, legato al Dollaro statunitense al cambio 3,673/1 Dirham/Dollaro. Il tasso di cambio medio Dirham/Euro a maggio 2012 è stato di 4,704/1). 1.4 Perchè investire negli EAU? In estrema sintesi, qui di seguito, alcune delle motivazioni principali che rendono un investimento negli EAU particolarmente attrattivo: • • • • • • • • posizione strategica tra l’Europa e l’Asia; area a sviluppo molto rapido; dazi alle importazioni bassi; economia stabile; tassazione favorevole; forte presenza di Free Zone per le imprese manifatturiere, ma anche per il commercio ed i servizi finanziari; infrastrutture integrate e moderne, porti ben attrezzati, diversi aeroporti internazionali, efficienti sistemi di comunicazione, acqua ed elettricità abbondanti, rete stradale altamente sviluppata; vicinanza ai mercati dell’Africa, dell’Asia centrale e dell’India. -7- 2. QUADRO GIURIDICO GENERALE 2.1 Quadro giuridico interno Il sistema giuridico degli EAU viene classificato come “misto civil law – islamico”. Ciò in quanto, sebbene la legislazione locale derivi, in via generale, da quella egiziana (e, quindi, da una tradizione di diritto civile ove il precedente giudiziario non è vincolante per i giudici che dovranno decidere casi analoghi), molte questioni continuano ad essere disciplinate dalla Shari’a (Legge Coranica). La Costituzione degli EAU prevede, infatti, che l’Islam sia la religione di Stato e la Shari’a la fonte principale del diritto, pertanto nessuna legge degli EAU può contraddire i principi di tale legislazione coranica. Va segnalato, tuttavia, che, nella prassi, l’applicazione della Shari’a è limitata a questioni di carattere personale dei cittadini degli EAU e di altri cittadini mussulmani che si trovano negli EAU ed a quelle in merito alle quali non esiste una legge o una norma federale o dell’Emirato in questione. Le attività economiche sono regolate sia da leggi federali sia da leggi emanate nei singoli Emirati. Sebbene già dalla fine degli anni‘80 ed, in particolare, nella prima metà degli anni‘90, le Autorità abbiano cercato di uniformare il corpus normativo da applicare all’intero Paese, questo processo non può dirsi ancora concluso ed esistono a tutt’oggi diversità procedurali e legislative tra un Emirato e l’altro. Il sistema giudiziario è strutturato in un sistema di corti federali civili accanto alle quali operano le corti islamiche che giudicano seguendo le regole dettate dalla Shari’a. Sia per le decisioni delle corti federali, sia per le decisioni delle corti islamiche è previsto il doppio grado di giurisdizione. Entrambe possono essere appellate di fronte ad una corte di livello superiore. La Suprema Corte Federale è la corte di ultima istanza. La Corte Suprema Federale è composta da cinque giudici nominati dal Consiglio Supremo Federale. Le Corti che applicano la Shari’a, sono presenti in tutti gli Emirati. Esse hanno competenza nell’ambito del diritto delle persone e della -8- famiglia, del diritto penale e, in casi specifici e limitati, giudicano su questioni di diritto civile. L’indipendenza del potere giudiziario è garantita dalla Costituzione. 2.2 Quadro giuridico internazionale Gli EAU sono membro del Consiglio della Cooperazione del Golfo (CCG), della Lega Araba, dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI), delle Nazioni Unite (ONU), dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), nonché delle altre più importanti organizzazioni internazionali e regionali. Si segnala che gli EAU hanno ratificato, tra l’altro, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla tutela della proprietà industriale e intellettuale e la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Qui di seguito si elencano gli accordi bilaterali stipulati con l’Italia e in vigore: • • • • • • • • Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, stipulata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (Legge di ratifica n. 309/1997); Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, stipulato ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (Legge di ratifica n. 32/1997); Accordo diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori, e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (Legge di ratifica n. 202/1997); Memorandum sulle Consultazioni Rafforzate, firmato nel gennaio 2007; Accordo istitutivo di un Gruppo di Collaborazione interparlamentare, firmato nel gennaio 2009; Accordo di cooperazione militare, ratificate nel 2003; Scambio di note in materia economica, finanziaria e culturale (notificato nel luglio 1974 a Roma, in vigore dal 24/07/1974); Accordo nel settore della cooperazione economica, -9- industriale, tecnologica e finanziaria, firmato a Roma il 24/12/1984, ratificato il 4/05/1986, è in vigore dal 4/05/1986 con rinnovo tacito quinquennale. Ai fini di una completa valutazione del quadro giuridico internazionale, occorre tenere in considerazione che gli EAU non hanno ratificato la Convenzione di Vienna dell’11/04/1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili. 2.3 Convenzione bilaterale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la protezione degli investimenti Un accordo di promozione e protezione degli investimenti rappresenta, grazie al suo contenuto in termini di principi, la sede naturale in cui trovano la loro sintesi le norme comportamentali che i soggetti che intervengono nell’operazione di investimento sono tenuti a osservare. L’Italia e gli EAU hanno firmato ad Abu Dhabi nel gennaio 1995 una Convenzione bilaterale sulla promozione e la protezione degli investimenti. La Convenzione è stata ratificata in Italia il 3/02/1997 con legge n. 32 ed è entrata in vigore il 29/4/1997. In termini generali, l’Accordo impegna i Governi ad adoperarsi attivamente per creare un ambiente favorevole agli scambi ed agli investimenti con misure amministrative e promozionali utili a rafforzare il clima di fiducia essenziale allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale. Il principale aspetto contemplato dell’accordo riguarda il riconoscimento del trattamento della nazione più favorita. In base a detto principio, gli Stati contraenti si impegnano ad accordare agli investimenti e ai relativi proventi dell’altra parte contraente un trattamento non meno favorevole di quelli già stabiliti in accordi commerciali con altri Paesi terzi. Lo stesso principio trova applicazione in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione di investimenti, o di qualsiasi altra attività connessa. Inoltre, la Convenzione: - 10 - a) garantisce gli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti discriminatori, sancendo il principio di non discriminazione; b) riconosce il diritto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini o a provvedimenti di nazionalizzazione o esproprio; c) stabilisce il principio di libertà di rimpatrio di capitali e redditi; d) stabilisce il principio del diritto di surroga; e) individua i criteri guida per facilitare la ricomposizione delle controversie tra gli Stati. 2.4 Riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali ed arbitrali stranieri L’assenza di convenzioni bilaterali o multilaterali per il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali negli EAU ostacola notevolmente il riconoscimento e l’esecuzione negli EAU di un provvedimento emesso da una qualsiasi autorità giudicante ordinaria straniera. Alla luce di ciò e attesa l’assenza di accordi in essere con l’Italia in materia di assistenza giudiziaria, è bene prevedere nel testo dei contratti che disciplinino i rapporti commerciali con soggetti di nazionalità emiratina un’apposita clausola compromissoria che sottoponga le controversie a camere arbitrali locali1 o anche internazionali2, i cui lodi potranno essere eseguiti in loco. Nel 2006, infatti, gli EAU hanno sottoscritto la Convenzione Internazionale di New York del 10.06.1958 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali internazionali. Si badi, tuttavia, che occorre prestare attenzione alle norme inderogabili circa la competenza delle corti ordinarie su talune materie. Si pensi, ad esempio, ai rapporti di agenzia o distribuzione disciplinati dalla Commercial Agency Law che prevede la necessaria sottoposizione delle controversie derivanti da un contratto registrato ad un comitato ad hoc. Oppure si tenga in considerazione la difficile eseguibilità di lodi arbitrali emessi in forte contrasto con la Shari’a o con principi fondamentali dell’ordinamento. 1 es. Dubai International Arbitration Centre (DIAC), Abu Dhabi Commercial Conciliation & Arbitration Centre 2 International Chamber of Commerce - 11 - 3. STRATEGIE E FORME DI INVESTIMENTO A CONFRONTO 3.1 Introduzione Nella prassi commerciale internazionale, gli investimenti stranieri vengono convenzionalmente qualificati in due categorie: a) investimenti indiretti; b) investimenti diretti. Gli investimenti indiretti sono quelle forme di investimento che non sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento e sono rappresentate principalmente dalla compravendita, dall’agenzia, dalla distribuzione e dal franchising. Gli investimenti diretti sono, invece, quelle forme di investimento che sono volte a costituire una presenza stabile dell’azienda straniera nel territorio di investimento attraverso, principalmente, l’apertura di uffici di rappresentanza o di succursali, e attraverso la costituzione o l’acquisizione di società locali. 3.2 Investimenti indiretti Un’azienda italiana che intenda avviare la commercializzazione dei propri prodotti nel mercato degli EAU, ma non ha ancora una propria organizzazione di vendita in loco può considerare di vendere i propri prodotti: a) direttamente al cliente emiratino, tramite un normale contratto di compravendita o di fornitura; b) attraverso le figure di intermediari maggiormente invalse nella prassi internazionale (agenti, distributori, franchisee). La compravendita rappresenta certamente la forma contrattuale più semplice “di export” dei prodotti negli EAU. Tuttavia, in considerazione del fatto che i prodotti stranieri possono essere importati negli EAU solo da soggetti muniti di apposite licenze, l’azienda italiana dovrà assicurarsi che l’acquirente emiratino disponga delle menzionate licenze. - 12 - In considerazione di questa limitazione all’importazione dei prodotti negli EAU, può risultare opportuno per l’azienda italiana provvedere alla nomina di un agente o distributore o franchisee per il territorio, i quali poi provvederanno anche a questi incombenti doganali. Ciò soprattutto nel caso in cui la clientela selezionata sia costituita da utilizzatori che (verosimilmente) non dispongono delle necessarie licenze o comunque che difficilmente accetterebbero di provvedere all’espletamento delle formalità doganali all’importazione (come nel caso del settore “luxury”). 3.2.1 Compravendita La disciplina della compravendita è contenuta principalmente nel Codice Civile degli EAU (Federal Law 5/1985). Disposizioni aggiuntive si rinvengono, inoltre, per quanto riguarda le vendite business to business (B2B) nella Commercial Transaction Law (Federal Law 18/1993). Le vendite business to consumers sono invece regolate da una legge specifica sulla tutela dei consumatori (Federal Law 4/1979). Come si è avuto modo di evidenziare, gli EAU non hanno ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale dei beni mobili. Ne consegue che detta Convenzione troverà applicazione al contratto di compravendita tra un’azienda italiana ed un’azienda emiratina solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana (non sussistono limitazioni alla scelta della legge applicabile al contratto di compravendita) e le parti non hanno escluso l’applicabilità della Convenzione di Vienna al contratto. Il Codice Civile emiratino definisce la compravendita come “the exchange of non-money property for money” (ovvero: lo scambio di beni diversi dal danaro con danaro). Gli elementi essenziali di un contratto di compravendita sono, quindi, l’oggetto e il prezzo. Analogamente all’Italia, in base al diritto civile emiratino la compravendita di un bene si perfeziona con la manifestazione del consenso tra le parti. Da tale momento scaturiscono, a carico dell’acquirente, l’obbligazione di pagamento del prezzo e, a carico del venditore, l’obbligazione di trasferire la proprietà del bene compravenduto, che deve essere esente da vizi o difetti. Le manifestazioni di volontà possono essere espresse verbalmente o per iscritto o per comportamenti concludenti. - 13 - Di regola, il trasferimento della proprietà dei beni dal venditore all’acquirente avviene con il consenso. Nel caso di vendita a rate le parti possono concordare la riserva di proprietà (disciplinata sia nel Codice Civile sia nella Commercial Transaction Law). La Commercial Transaction Law prevede che, nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquisisca a titolo derivativo la proprietà del bene solo con il pagamento dell'ultima rata, ma assuma i rischi di perimento dei beni dal momento della consegna. La normativa in questione prevede altresì che, prima di aver saldato l’ultima rata, l’acquirente non possa in alcun modo disporre del bene, salvo che il venditore lo autorizzi a ciò per iscritto. Ai fini dell'opponibilità a terzi della riserva di proprietà, la Commercial Transaction Law richiede che il contratto di vendita contenente la riserva di proprietà sia stipulato in forma scritta ed abbia data certa anteriore al momento in cui è sorto il diritto di un terzo sulla cosa oggetto di riserva di proprietà. Per quanto concerne, invece, l'opponibilità della riserva di proprietà ai terzi creditori nel caso di fallimento, ai sensi della normativa in questione è necessario che il contratto di vendita abbia data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Va sottolineato che la disciplina dettata dagli EAU in merito alla compravendita business to business (B2B) è molto simile a quella italiana. Differenze si rinvengono soltanto in merito ai termini di decadenza e prescrizione della garanzia. Difatti, se i beni consegnati differiscono da quelli ordinati per natura, quantità o presentano vizi o difetti, l’acquirente deve contestare tali circostanze entro 15 giorni dalla consegna o immediatamente alla scoperta, qualora trattasi di vizi occulti. Il diritto alla garanzia dell’acquirente si prescrive in 60 giorni dalla consegna od in 6 mesi dalla consegna, a seconda che il vizio sia palese od occulto. Tale garanzia per vizi o difetti è comunque derogabile, per cui può essere diversamente disciplinata tra le parti. 3.2.2 Disciplina relativa ad agenzia, distribuzione e franchising - 14 - 3.2.2.1 Fonti normative Il rapporto di agenzia è disciplinato principalmente dalla normativa federale degli EAU, la Commercial Agency Law (d’ora innanzi, “CAL”)3, più volte novellata negli anni e da ultimo modificata nel 2010. La normativa trova applicazione sia al rapporto di agenzia, sia ai rapporti di distribuzione e di franchising. Essa, infatti, fa riferimento ad un concetto ampio di Agenzia Commerciale4 in grado di ricomprendere tutte le tipologie di rapporto indicate. Tale normativa appare particolarmente sfavorevole per gli operatori stranieri, in quanto sono abilitati ad esercitare attività di Agenzia Commerciale in senso lato (ivi compresi, come detto, distributori e franchisee) esclusivamente persone fisiche con cittadinanza emiratina o società locali con capitale detenuto interamente da soggetti con cittadinanza emiratina. Inoltre, la CAL prevede una disciplina sostanzialmente favorevole per l’agente, il distributore e il franchisee, attribuendo a quest’ultimo molteplici tutele. La disciplina relativa al contratto di agenzia è contenuta anche nella Commercial Transaction Law e nel Codice Civile, le cui previsioni trovano applicazione in via residuale, in speciale modo nel caso di contratti di agenzia non registrati e/o non sottoposti alla CAL. 3.2.2.2 Esercizio di attività di Agenzia Commerciale Come si è avuto modo di osservare, negli EAU l’attività di Agenzia Commerciale può essere esercitata solo da un cittadino emiratino o da un’impresa partecipata interamente da cittadini degli EAU. Ciò implica l’impossibilità per un’azienda straniera di detenere una partecipazione sociale in una società locale che svolga attività di Agenzia Commerciale. Molteplici possono essere però le soluzioni per ovviare a tale ostacolo. 3 Federal Law No. 18/1981, come modificata dalla legge federale 14/1998, dalla legge federale 18/1981 e dalla legge federale 2/2010. 4 L’art. 1 della CAL recita: “The Trade Agency: means representation of the principal by an agent for the purpose of distribution, selling, display or rendering of a commodity or service in the State, against a commission or profit”. - 15 - Il controllo sulla gestione dell’attività di promozione commerciale negli EAU può essere effettuato, ad esempio, attraverso un ufficio di rappresentanza o succursale dell’investitore registrati negli EAU, o tramite una società a capitale misto costituita negli EAU che agisca in qualità di importatore e di trading company (previo ottenimento della necessaria licenza per la commercializzazione degli specifici prodotti in questione). 3.2.2.3 Normativa ed adempimenti imposti all’Agente Commerciale a. La forma e il contenuto del contratto di Agenzia Commerciale La registrazione del contratto di Agenzia Commerciale presso il Ministero dell’Economia e del Commercio è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto ai sensi della CAL e, quindi, viene richiesta dagli agenti/distributori/franchisee al fine di garantirsi una posizione di tutela nei confronti del preponente straniero. Il contratto deve rispettare alcuni requisiti ai fini della registrazione. In primo luogo, il contratto deve essere stipulato per iscritto, con sottoscrizioni autenticate da un notaio e tradotto in lingua araba. In secondo luogo, la CAL indica il contenuto minimo del contratto sul quale, all’atto della registrazione, vengono effettuati controlli da parte delle autorità. Così, il contratto di Agenzia Commerciale deve contenere: • • • • • • • • informazioni relative all’azienda preponente; informazioni relative all’agente/distributore/franchisee; informazioni relative alla tipologia di rapporto che si intende instaurare; caratteristiche del produttore straniero e indicazione circa l’esistenza di eventuali branch del preponente nel territorio degli EAU; lista dei prodotti da promuovere e/o commercializzare nel territorio; indicazioni relative al marchio o alla denominazione dei prodotti; durata del rapporto; territorio in cui deve avvenire la promozione commerciale; - 16 - • b. eventuali restrizioni del diritto di esclusiva (nei limiti evidenziati infra). La procedura di registrazione presso il Ministero dell’Economia e del Commercio Prima dell’inizio dell’attività, è necessario, come anticipato, che l’agente provveda a richiedere la registrazione presso il Ministero dell’Economia e del Commercio in un apposito registro. Non è ammessa una registrazione per categorie di prodotto (es. tessile, alimentari), bensì è necessaria l’indicazione specifica del prodotto e del preponente (ad esempio, “componenti meccaniche della società X”). Il Registro degli Agenti Commerciali è tenuto presso il Ministero dell’Economia e del Commercio, autorità competente per il rilascio della licenza ai sensi della CAL, e contiene tutti i dati degli agenti autorizzati ad operare negli EAU, siano essi persone fisiche o giuridiche. Il Ministero dell’Economia e del Commercio, qualora accolga la richiesta di registrazione, emette un certificato di iscrizione dell’agente, richiedendo la pubblicazione dei dati sulla Gazzetta Ufficiale degli EAU. Di ciò verranno informate le Municipalità, le Dogane e la Federazione delle Camere di Commercio. c. Modifiche e cessazione dell’attività L’Agente Commerciale, il suo rappresentante (in caso di società) o i suoi successori (in caso di decesso), dovranno informare il Ministero dell’Economia e del Commercio di qualsiasi modifica concernente l’Agente Commerciale, entro 60 giorni dall’avverarsi di tali cambiamenti. Essi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e il Ministero informerà di ciò le competenti Autorità, entro i successivi 30 giorni. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale, l’Agente Commerciale sarà tenuto entro 60 giorni a richiedere al Ministero la cancellazione dal registro. Il preponente non ha la possibilità di intervenire nella procedura di cancellazione. d. Durata e cessazione del contratto di Agenzia Commerciale - 17 - La CAL prevede la possibilità di stipulare sia contratti di Agenzia Commerciale a tempo determinato sia a tempo indeterminato. In entrambi i casi, gli effetti di un eventuale recesso o risoluzione o mancato rinnovo non sono immediati ma conseguono alla cancellazione del contratto dal Registro degli Agenti Commerciali. Sino a tale momento, il preponente non avrà il diritto di nominare un altro Agente Commerciale ed il precedente Agente Commerciale potrà ottenere un provvedimento ministeriale al fine di bloccare i beni del preponente in Dogana. In caso di risoluzione del contratto da parte del preponente e di disaccordo dell’Agente Commerciale (con conseguente rifiuto di quest’ultimo di richiedere la cancellazione della registrazione), il primo dovrà dimostrare all’autorità competente (Committee) che tale risoluzione è giustificata, ossia che essa è dovuta a fatto o colpa dell’Agente Commerciale. Il medesimo principio trova applicazione nel caso di mancato rinnovo del contratto in seguito alla scadenza del termine. Alla luce di quanto sopra esposto, è utile prevedere nel testo contrattuale una clausola risolutiva espressa che specifichi nel dettaglio gli eventi che sono dalle parti qualificati come “giusta causa”. e. Risoluzione delle controversie Ai sensi dell’art. 27 della CAL, le controversie relative ai contratti di Agenzia Commerciale registrati sono inderogabilmente sottoposte, in prima istanza, alla giurisdizione di un apposito comitato interno al Ministero dell’Economia e del Commercio, il Committee for the Settlement of Disputes of Commercial Agencies (di seguito, il “Comitato”). Solo in caso di giudizio di secondo grado, si può adire la giurisdizione ordinaria. L’art. 3 della CAL prevede espressamente che un contratto di Agenzia Commerciale che non sia registrato presso il Ministero sia nullo. Di conseguenza il Comitato e le corti non ne potranno riconoscere la validità ai sensi della CAL e, quindi, nessuna pretesa, in tal caso, potrà vantare alcuna delle parti ai sensi della CAL5. 5 Art. 3 della CAL recita “(omissis) Any trade agency not registered in the above register shall not be considered, nor legal cases there for shall be heard” - 18 - Eventuali pretese derivanti da un contratto non registrato potranno essere fatte valere, qualora ne sussistano i presupposti, in forza delle disposizioni della Commercial Transaction Law o del Codice Civile. La giurisprudenza emiratina, tuttavia, non ha ancora assunto un orientamento univoco circa l’accoglibilità della pretesa dell’Agente Commerciale non registrato basata sulle fonti da ultimo citate. 3.2.2.4 Disciplina sostanziale del rapporto di Agenzia Commerciale a. Oggetto del rapporto L’Agente Commerciale, ai sensi della CAL, è definito come una persona fisica o giuridica che rappresenta gli interessi del produttore non residente, il preponente, impegnandosi alla promozione e/o alla distribuzione dei prodotti all’interno del territorio degli EAU dietro pagamento di una provvigione/compenso. Ovviamente, se le provvigioni troveranno applicazione nel caso dell’agente, il compenso del distributore e del franchisee sarà rappresentato dal profitto (dato essenzialmente dalla differenza tra il prezzo di acquisto dal produttore e il prezzo di rivendita dei prodotti sul mercato locale). b. Protezione del territorio – accordo di esclusiva Ai sensi dell’art. 5 CAL, l’Agente Commerciale registrato deve inderogabilmente godere del diritto di esclusiva nella commercializzazione dei prodotti nel territorio assegnatogli. L’area geografica per cui è concessa l’esclusiva deve includere almeno un Emirato o, in alternativa, più Emirati o l’intero territorio degli EAU. Restrizioni contrattuali a tale norma sono ammissibili solo nel caso in cui i prodotti siano divisibili in più categorie: nell’ambito del medesimo territorio, potranno quindi essere nominati più agenti per diverse linee di prodotti. L’Agente Commerciale può, a sua volta, nominare uno o più sub-agenti nella zona assegnata. Inoltre, un soggetto può essere registrato come Agente Commerciale unicamente se è in possesso della necessaria licenza per l’importazione delle merci previste contrattualmente. In ragione della protezione del territorio assegnato ex art. 5 e 7 CAL, nessun soggetto diverso dall’Agente Commerciale potrà - 19 - vendere/importare i prodotti del preponente nell’area indicata nel contratto di Agenzia Commerciale registrato. In caso di violazione di tale prescrizione, ad esempio tramite una vendita diretta del preponente, l’Agente Commerciale avrà diritto ugualmente alla provvigione anche nel caso in cui la compravendita sia avvenuta senza il suo contributo professionale. In attuazione di quanto sopra indicato, l’Agente Commerciale potrà richiedere un provvedimento al Ministero dell’Economia e del Commercio volto a bloccare l’importazione delle merci, se quest’ultimo ravvisi una violazione del disposto dell’articolo 23 CAL (esclusiva dell’agente e provvigione in caso di vendita diretta). Una volta emanato il provvedimento, la merce verrà rilasciata solo a seguito dell’approvazione del Ministero o dell’Agente Commerciale o, comunque, in caso la controversia giunga ad un provvedimento definitivo. c. Patto di non concorrenza La CAL non vieta l’esistenza di agenti plurimandatari, dunque è opportuno prevedere all’interno del contratto di Agenzia Commerciale un’apposita clausola di non concorrenza. Tuttavia, l’efficacia di tali previsioni appare notevolmente limitata alla luce del fatto che spesso i contratti di Agenzia Commerciale non vengono registrati. d. Tutela della Proprietà Intellettuale Dal 1993 è vigente una normativa che tutela i diritti di proprietà intellettuale negli EAU. Si consiglia, quindi, di registrare i marchi ed i brevetti relativi ai prodotti commercializzati prima di incaricare l’agente/distributore/franchisee. In tal modo si può evitare che l’agente, il distributore o il franchisee registrino o, in ogni caso, utilizzino in maniera illegittima tali diritti. E quindi opportuno disciplinare dettagliatamente le questioni inerenti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale del preponente nel contratto di agenzia/distribuzione/franchising. e. Obbligazioni dell’Agente Commerciale - 20 - Le obbligazioni dell’Agente Commerciale devono essere attentamente disciplinate nel contratto, ciò in quanto l’unico obbligo che la CAL pone a carico dell’Agente Commerciale attiene alla necessità di approvvigionamento di parti sostitutive e/o di ricambio (se necessarie) al fine di garantire un adeguato servizio post-vendita.6 f. Obbligazioni del preponente Le principali obbligazioni a carico del produttore non residente sono espressamente indicate nella CAL. L’obbligo principale del preponente è quello di corrispondere la provvigione per qualsiasi compravendita conclusa dal preponente nel territorio assegnato all’Agente Commerciale indipendentemente dalla collaborazione di quest’ultimo nella conclusione dell’affare. Nel caso in cui la misura della provvigione non sia espressamente prevista, l’Agente Commerciale percepirà l’usuale provvigione o quella prevista dagli usi locali. La legge non vieta la subordinazione del diritto alla provvigione all’effettivo pagamento da parte dell’acquirente. g. Potere di rappresentanza Il potere di rappresentanza dell’Agente Commerciale costituisce elemento naturale del contratto di Agenzia Commerciale. Detto potere, quindi, si presume in assenza di una diversa pattuizione espressa nel contratto. È opportuno, pertanto, escludere il potere di rappresentanza dell’Agente Commerciale o comunque disciplinare nel contratto i limiti di tale potere. E se previsto contrattualmente, il superamento di detti limiti da parte dell’Agente Commerciale, in assenza di ratifica da parte del preponente, potrà configurare una giusta causa di risoluzione del contratto. 6 L’art 21 CAL prevede: “Commercial agents shall provide the necessary and adequate spare Parts, equipment, materials, accessories and the appurtenances for the maintenance of the durable goods imported by them.” - 21 - 3.3 Investimenti diretti 3.3.1 Le tipologie di investimento diretto La normativa degli EAU sugli investimenti diretti esteri pone alcune limitazioni alle possibilità di investimento straniero7. In particolare, essa limita la costituzione di società interamente partecipate da stranieri, sancendo l‘obbligatorietà del local partner per la costituzione delle stesse nel c.d. mainland8 e l’obbligatorietà del c.d. national agent per l’apertura di uffici di rappresentanza e succursali nel mainland. Dette limitazioni hanno origine e giustificazione nel background storico/economico degli EAU. Difatti, a seguito della scoperta del petrolio, si rendeva necessario contemperare il bisogno di acquisire il know how straniero (stante l’inesperienza nel settore) con l’esigenza di mantenere il controllo sulle attività economiche locali. Inoltre, la necessaria presenza del soggetto locale (local partner, sponsor o local agent) garantiva a quest’ultimo un introito economico e conseguentemente ai governanti un consenso politico. Sulla base delle delineate limitazioni, un’azienda italiana che intenda istituire una presenza stabile nel territorio degli EAU ai fini della penetrazione commerciale, potrà considerare le seguenti opzioni: a) registrare un ufficio di rappresentanza o succursale dell’azienda italiana; b) costituire una società di capitali nelle forme consentite dalla normativa locale. 3.3.2 Ufficio di rappresentanza e succursale 7 Lo svolgimento di alcune attività economiche (es. di agenzia, di intermediazione immobiliare…) è riservata esclusivamente a persone fisiche emiratine o società interamente detenute da persone fisiche emiratine, con esclusione quindi dell’investimento straniero. La sussistenza /cessazione di tali limitazioni imposte dalla normativa emiratina va in ogni caso verificata con le autorità competenti al momento dell’investimento. 8 Limitazione prevista nella Commercial Companies Law, Federal Law 8/1984. Con il termine mainland si intende il territorio degli EAU diverso dalle Free Zone. - 22 - 3.3.2.1 Introduzione Un’azienda italiana che non vuole costituire una società può considerare l’opzione di registrare un ufficio di rappresentanza o una succursale nel territorio degli EAU. L’ufficio di rappresentanza o la succursale non hanno una personalità giuridica distinta rispetto alla casa madre italiana. Esse sono, infatti, mere emanazioni della società straniera che ne controlla completamente le politiche di business e risponde per le obbligazioni assunte dalle stesse. La sostanziale dipendenza decisionale ed economica rispetto alla casa madre dell’ufficio di rappresentanza e della succursale comporta, rispetto all’instaurazione di un rapporto di agenzia o di distribuzione, un maggiore impegno economico e logistico da parte dell’impresa non residente. Si tratta, tuttavia, di svantaggi ampiamente compensati dagli aspetti favorevoli che tali soluzioni offrono, tra i quali, il supporto commerciale e logistico, permettendo di monitorare l’attività di un agente o di un distributore locale. Numerose società non residenti hanno già registrato un ufficio di rappresentanza a Dubai o in altre zone degli EAU, da dove gestiscono il marketing dei prodotti e dei servizi destinati al Middle East e Far East, coprendo un’area che supera ampiamente la regione del Golfo. 3.3.2.2 Quadro normativo La disciplina relativa alla registrazione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale di società straniere nel mainland9 è contenuta nella Commercial Companies Law del 1984 (di seguito “CCL”)10. La CCL prevede la possibilità per le società non residenti di costituire “branches” o “rappresentative offices”, senza però fornire una definizione di tali termini. 9 Per la registrazione della succursale nella Free Zone, occorre prendere come riferimento la normativa particolare della Free Zone prescelta. Si segnala che le normative delle Free Zone non consentono la registrazione di un ufficio di rappresentanza. 10 Federal Law 8/1984. - 23 - Anche i corrispondenti vocaboli arabi “maktab” (ufficio) o “maktab tamthil” (ufficio di rappresentanza) e “far” (succursale) sono sprovvisti di definizione normativa. La legge considera le due tipologie alla medesima stregua. Nella prassi però le due entità sono tra loro ben distinte, soprattutto per le licenze che devono essere ottenute al fine di esercitare le attività negli EAU. Nello specifico, un ufficio di rappresentanza può svolgere solo attività di rappresentanza e nessuna attività commerciale, mentre la branch potrà svolgere tutte le attività previste nella sua licenza, a condizione che dette attività siano svolte anche dalla casa madre, con l’esclusione dell’attività di trading.11 3.3.2.3 Registrazione L’apertura di un ufficio di rappresentanza o di una succursale nel mainland necessita dell’approvazione del Ministero dell’Economia e del Commercio degli EAU e della registrazione nel Registro Commerciale delle Società Straniere tenuto presso il medesimo Ministero. La richiesta di registrazione deve essere supportata da diversi documenti e dichiarazioni che devono rispettare rigidi requisiti formali (tra i quali, l’autentica notarile legalizzata, la traduzione asseverata verso la lingua araba, la legalizzazione dell’Ambasciata Emiratina del Paese d’origine e, infine, la vidimazione del Ministero degli Affari Esteri negli EAU). Ai fini della registrazione di un ufficio di rappresentanza o di una branch nel mainland la legge richiede la nomina di un national agent (che non coincide né con la figura dell’Agente Commerciale di cui ai precedenti paragrafi, né con la figura del local partner richiesto per la costituzione di una società). Il national agent non può in alcun modo rappresentare o impegnare l’ufficio di rappresentanza o la succursale, né ha il diritto di intervenire nella gestione, se non diversamente pattuito. Tale soggetto è 11 Art.23 (1) della Commercial Transaction Law dispone, infatti, che “no person other than a UAE citizen may practice trade in the State, unless he has one or more U.A.E. partners according to the conditions and within the limits stipulated by the Commercial Companies Law.” - 24 - inderogabilmente richiesto dalla legge per fini amministrativi (i.e. registrazione, rinnovo licenza, rilascio visti, ecc.), ma, qualora goda di buona reputazione negli EAU, la sua presenza attribuisce un notevole vantaggio in quanto può agevolare considerevolmente i contatti commerciali. A fronte della propria attività, il national agent ha diritto ad un compenso annuale. Come si è già avuto modo di sottolineare, gli uffici di rappresentanza e le succursali non sono entità giuridiche autonome rispetto alla casa madre. Pertanto, è obbligatorio includere nella denominazione commerciale un riferimento a quest’ultima. In genere, si utilizzano denominazioni come “..Middle East Office”,”…UAE Branch” o “…Dubai Branch” che devono essere indicate nella licenza. Ottenuta la registrazione, sarà necessario richiedere al Dipartimento Economico dell’Emirato interessato il rilascio della licenza, la quale delinea esattamente le attività che tali entità possono svolgere. Infine, sarà necessario registrare l’ufficio di rappresentanza o la succursale presso la Camera di Commercio e Industria locale. Si segnala che nelle Free Zone è possibile registrare unicamente le branch, senza però la necessità di nominare un national agent. 3.3.3 La Limited Liability Company (LLC) 3.3.3.1 Introduzione Per le aziende italiane che preferiscono costituire una società, la forma maggiormente consigliabile, attesa la flessibilità di gestione, è la società a responsabilità limitata (cosiddetta Limited Liability Company - LLC). Al riguardo, l’azienda ha due opzioni: a) costituire una società nel mainland; b) costituire una società in una delle Free Zone degli EAU. La differenza sostanziale tra le due opzioni risiede principalmente nell’obbligatoria presenza del local partner al 51% nel caso di costituzione della LLC nel mainland e nell’assenza di tale vincolo nel caso di costituzione di una LLC in una Free Zone. - 25 - Nonostante la preferenza che le aziende straniere accordano alla costituzione di società nelle Free Zone, che non impongono la presenza di un socio locale, la costituzione di una società nelle Free Zone può non rappresentare la soluzione migliore per le società che svolgono, ad esempio, attività di trading rivolte principalmente verso i mercati del mainland. Difatti, al fine dell’importazione dei prodotti stranieri nel mainland, una società costituita in una delle Free Zone degli EAU viene considerata alla stregua di un soggetto straniero, con la conseguente necessità di avvalersi di altri soggetti del mainland per l’espletamento delle attività di importazione. Di contro, il posizionamento in una Free Zone al fine dello svolgimento di attività di consulenza può rappresentare un’ottima soluzione. Da questi esempi appare evidente come la scelta verso una o l’altra opzione debba essere assunta in considerazione della tipologia di business che l’azienda straniera intende svolgere negli EAU. Ciò anche in considerazione del fatto che l’effettiva ingerenza di un socio locale nella gestione di una società di capitali nel mainland e la sua partecipazione agli utili può essere mitigata tramite la stipula di patti parasociali (side agreements) e tramite l’inserimento negli statuti di apposite previsioni a tutela del socio straniero. Fermo restando, tuttavia, il fatto che il socio locale non potrà essere privato completamente dei diritti che gli spettano come socio. Difatti, la legge Control of Commercial Harbouring (Anti Fronting) degli EAU12, la cui entrata in vigore è attesa in ogni momento, sanziona con la nullità e con pene (non solo) pecuniarie i comportamenti elusivi volti a conseguire i predetti fini. Sono a rischio di nullità, quindi, le clausole e i contratti con i quali il socio locale conferisce al socio straniero la procura irrevocabile di votare in assemblea dei soci, così come le clausole e gli accordi che escludono completamente il socio locale dalla partecipazione agli utili13. 12 Federal Law No. 17/2004. Nell’Emirato di Abu Dhabi la quota di partecipazione agli utili del socio locale può essere ridotta – per prassi locale - fino al 10%, e nell’Emirato di Dubai fino al 20%. 13 - 26 - 3.3.3.2 Costituzione della LLC nel mainland La costituzione di una società a responsabilità limitata nel mainland è regolata a livello federale dalla CCL. I soci possono essere persone fisiche o giuridiche e devono essere almeno due e non più di cinquanta. Non è quindi permessa dalla normativa locale la costituzione di una LLC unipersonale. La legge richiede una definizione precisa dello scopo sociale. Tale indicazione rileva ai fini del rilascio delle licenze. Si segnala al riguardo che una LLC non potrà esercitare attività bancaria, assicurativa e di investimento. Il requisito del capitale sociale minimo è stato abolito. Va segnalato, però, che, nella prassi, nel caso in cui il socio straniero sia una persona fisica, le autorità richiedono comunque il versamento dell’ammontare minimo di capitale sociale previsto dalla abrogata normativa14, per il rilascio dell’investor’s visa. Al fine della costituzione, i soci devono sottoscrivere lo statuto e registrare la LLC presso le autorità competenti. Come per gli uffici di rappresentanza e le branch, la richiesta di registrazione della LLC deve essere supportata da diversi documenti e dichiarazioni munite di autentica notarile legalizzata e di traduzione asseverata in lingua araba. Tali documenti dovranno inoltre essere vidimati dall’Ambasciata Emiratina nel Paese d’origine e dal Ministero degli Affari Esteri negli EAU. Non vi sono limitazioni in merito alla nazionalità degli amministratori della LLC, per cui è possibile nominare anche soggetti (persone fisiche) italiani. 3.3.3.3 Costituzione di società nelle Free Zone Gli EAU, sin dalla loro istituzione come Stato federale, hanno aperto l’economia agli investitori esteri e, per incentivare il commercio internazionale, hanno creato più zone franche. 14 300.000,00 AED in Dubai; 150.000,00 in Abu Dhabi. - 27 - Una zona franca è un’area destinata alla promozione del commercio, all’esportazione e all’apertura dell’economia nazionale al mondo esterno, che consente anche la ri-esportazione dei prodotti. Le zone franche offrono i seguenti vantaggi: • • • • • • possibilità di costituire LLC, anche uni personali, a capitale interamente straniero; possibilità di costituire branch senza necessità di nominare un national agent; garanzia di totale esenzione da imposte sulle società per un determinato periodo temporale15; esenzione dai dazi doganali; libertà di rimpatrio del capitale investito e del profitto ottenuto dall’esercizio dell’attività commerciale/economica; procedure burocratiche semplici, rapide e leggi/regolamenti trasparenti al fine di favorire un’attività economica/commerciale dinamica ed elastica. Ogni zona franca è amministrata da un’autorità (la Free Zone Authority) competente per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Le tipologie societarie previste in tutte le Free Zone sono: le Free Zone Establishment (“FZE”) e le Free Zone Company (“FZCo”) Nelle Free Zone di Jebel Ali e di Ras Al Khaimah è, inoltre, possibile costituire società c.d. offshore. La FZE è, sostanzialmente, una società a responsabilità limitata unipersonale. Le FZCo è, sostanzialmente, una società a responsabilità limitata con un numero minimo di due soci ed un numero massimo di cinque soci. Diversamente dalla normativa federale, nei regolamenti delle Free Zone si riscontra ancora il requisito di capitalizzazione minima della FZE e della FZCo. Si segnala che le FZE e le FZCo, nei rapporti con gli EAU o con gli altri Paesi del GCC sono equiparate ad un qualsiasi altro soggetto 15 Il periodo in questione varia da Free Zone a Free Zone. - 28 - straniero/ditta straniera e non godono, quindi, di privilegi riconosciuti ai cittadini degli EAU. In genere, la maggior parte delle zone franche rilasciano i seguenti tipi di licenze: a) b) c) d) licenza commerciale; licenza industriale; licenza di servizi; licenza industriale nazionale. Le licenze sono rinnovabili annualmente e, solitamente, sono concesse unitamente ad un contratto d’affitto avente per oggetto un capannone, un terreno, un ufficio, ecc. Se l’attività svolta coinvolge vari tipi di operazioni commerciali, sarà necessario richiedere tutte le diverse licenze che riguardano l’attività in questione. Gli uffici amministrativi delle zone franche offrono una gamma completa di servizi alle aziende, coprendo tutte le possibili necessità che si possono manifestare nella vita quotidiana della impresa e del personale straniero che vi è impiegato (ivi inclusi alloggi, visti, patente auto, ecc). Le Autorità della zona franca effettuano una certa selezione fra le aziende che aspirano a domiciliarvisi, preferendo quelle che utilizzano le infrastrutture portuali (e, quindi, pagano le relative tariffe per i servizi) e che abbiano un profilo industriale avanzato in termini di tecnologia e di valore aggiunto (affinché possano trasmettere al mercato interno capacità tecniche e professionali). Ogni zona franca ha la propria normativa interna che disciplina le modalità ed i requisiti necessari per poter ivi operare. Di seguito si segnalano le zone franche suddivise per Emirati. Abu Dhabi • Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ) • Higher Corporation for Specialized Economic Zones (HCSEZ) • Industrial City of Abu Dhabi (ICAD 1 and 2) - 29 - • • Khalifa Port and Industrial Zone (KPIZ) twofour54 (Two Four Fifty Four / 54) media and production free zone. Dubai • Dubai Airport Free Zone (DAFZ) • Dubai Car and Automotive City Free Zone (DUCAMZ) • Dubai Flower Center Free Zone - presso Dubai International Airport • Dubai Gold and Diamond Park • Dubai Health Care City (DHCC) • Dubai Industrial City (DIC) • Dubai International Financial Centre (DIFC) • Dubai Internet City (DIC) • Dubai Knowledge Village (KV) (DKV) • Dubai Media City • Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) • Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX) - parte di DMCC • Dubai Silicon Oasis • Dubai Technology and Media Free Zone (TECOM) - comprende DIC, DMC, DKV • Economic Zones World (EZW) - comprende Techno Park, Dubai Auto Zone, Jafza International, JAFZ • Jebel Ali Free Zone (JAFZ) • Jumeriah Lakes Towers Free Zone (JLT) – parte di DMCC Ajman • Ajman Free Zone (AFZ) Fujairah • Fujairah Free Zone (FFZ) • Fujairah Creative City Ras Al Khaimah • RAK Free Trade Zone (RAKFTZ or RAK FTZ) • RAK Investment Authority Free Zone (RAKIA FZ) • Ras Al Khaimah Media Free Zone (RAKMFZ) - RAK Media City Sharjah • Hamriyah Free Zone (HFZ) • Sharjah Airport International Free Zone (SAIF) Umm Al Quwain • Ahmed Bin Rashid Free Zone (ABRFZ) - 30 - 4. CENNI DI DIRITTO DEL LAVORO 4.1 Fonti normative La disciplina concernente i rapporti di lavoro negli EAU è contenuta nella Federal Law 8/1980 e nelle sue successive modifiche16. Detta legge trova applicazione anche nei territori delle Free Zone che non abbiano emanato una disciplina autonoma dei rapporti di lavoro. Fonte ulteriore del rapporto di lavoro è il contratto individuale e la contrattazione collettiva. La legge sul diritto del lavoro emiratina si applica sia al cittadino emiratino sia al lavoratore straniero impiegato presso un datore di lavoro emiratino. In diversi settori, tuttavia, il Governo emiratino sostiene una politica di incentivazione dell’impiego di cittadini locali e diretta a limitare la possibilità di assumere stranieri. Ciò, particolarmente, nel settore dell’edilizia. In generale, il lavoratore straniero deve essere munito di un permesso di lavoro rilasciato dal Ministero del Lavoro degli EAU. Detto permesso è concesso solo a lavoratori stranieri con un alto profilo professionale o dotati di particolari qualifiche accademiche la cui professionalità sia richiesta negli EAU e a condizione che non vi siano lavoratori emiratini in grado di svolgere la medesima mansione per la quale lo straniero dovrebbe essere assunto. 4.2 Tipologia di contratti di lavoro In base alla normativa vigente, il contratto di lavoro dipendente può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro a tempo determinato non può essere stipulato per una durata superiore a quattro anni. 16 Tra le leggi di emendamento più rilevanti si ricordano la Federal Law 24 /1981 e la Federal Law 12 /1986. - 31 - Esso può essere tuttavia rinnovato, per mutuo accordo, una o più volte per un periodo analogo o inferiore. Nel caso in cui il contratto sia rinnovato, il nuovo periodo di lavoro è considerato come un’estensione del periodo di lavoro previsto nell’originario contratto al fine del calcolo del periodo totale di lavoro prestato dal dipendente. Il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato se: • • • • non è stipulato in forma scritta; è stipulato per un periodo illimitato di tempo; è stipulato a tempo determinato e la prestazione di lavoro continua successivamente alla scadenza senza che vi sia un nuovo accordo scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro; è concluso per l'esecuzione di un lavoro specifico per il quale non è stato fissato un periodo di tempo e il rapporto di lavoro continua nonostante il completamento del lavoro. Negli ultimi due casi descritti, il rapporto di lavoro successivo alla cessazione della durata originaria del contratto o successivamente al completamento del lavoro si intende disciplinato dai medesimi termini e dalle medesime condizioni previste nel contratto originario. 4.3 Svolgimento del rapporto di lavoro negli EAU In base all’art. 37 della Federal Law 8/1980, il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova iniziale per un tempo non superiore a sei mesi. Durante il periodo di prova, il datore di lavoro può risolvere il rapporto in qualsiasi momento senza che sia dovuto al lavoratore alcun preavviso o alcuna remunerazione di fine rapporto. Superato il periodo di prova, il tempo di durata della prova è computato ai fini del calcolo complessivo della durata del rapporto di lavoro alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Il lavoratore non può essere impiegato per più di un periodo di prova presso lo stesso datore di lavoro. La legge prevede un orario di lavoro normale, pari a otto ore al giorno o a 48 ore alla settimana. L’orario di lavoro è ridotto a sei ore al giorno durante il mese del Ramadan (il nono mese dell'anno islamico, durante il quale i mussulmani si astengono dal mangiare e dal bere durante la - 32 - giornata) senza alcuna riduzione della retribuzione spettante al lavoratore. Ogni cinque ore di lavoro continuato è imposta una pausa. Anche nei mesi estivi, in particolare nei mesi di luglio e agosto, l'orario di lavoro è ridotto a causa delle alte temperature che negli EAU sono raggiunte in questo periodo. 4.4 Retribuzione e salario minimo All’inizio del 2011, il Ministero del Lavoro ha stabilito i minimi salariali per i lavoratori dipendenti. A tal fine, il Ministero ha previsto tre diverse categorie di lavoratori, in base alle qualifiche: - - - dipendenti di primo livello: si tratta di lavoratori in possesso di un titolo di studio accademico (Bachelor’s degree), per i quali la retribuzione minima è stata fissata in AED 12.000 (circa 2.600 Euro) al mese; dipendenti di secondo livello: si tratta di lavoratori in possesso di un diploma, per i quali la retribuzione minima è fissata in AED 7.000 (circa 1.500 Euro) al mese; dipendenti di terzo livello: si tratta di lavoratori privi di qualifica, per i quali la retribuzione minima e fissata in AED 5.000 (circa 1.000 Euro) al mese. Il Ministero del lavoro ha sollecitato le aziende ad una attuazione rigorosa di tale sistema di protezione dei salari (Wage Protection System - WPS), chiedendo alle aziende di aderire alla struttura salariale secondo la suddetta classificazione. 4.5 La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori La Federal Law 8/1980 disciplina anche la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tra i principali obblighi imposti al datore di lavoro in materia, la legge prevede l’obbligo di fornire ai dipendenti dispositivi di protezione adeguati a tutelare il lavoratore dai principali rischi di infortuni e di malattie professionali. - 33 - Il lavoratore è tenuto, di converso, ad utilizzare i dispositivi di protezione forniti e a rispettare le istruzioni impartite dal datore di lavoro. Diverse Ordinanze Federali Ministeriali hanno ampliato la tutela della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, in considerazione dei diversi settori nei quali i dipendenti vengono impiegati (si consideri, a titolo esemplificativo, l’Ordine ministeriale n. 32 /1982, che ha specificato le misure da assumere per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati alle opere di scavo, demolizione e costruzione). 4.6 Scioglimento del rapporto di lavoro Il contratto di lavoro si considera risolto qualora ricorra una delle seguenti situazioni: - in caso di comune accordo tra le parti, a condizione che la volontà del dipendente sia espressa per iscritto; alla scadenza del termine indicato nel contratto, salvo il rinnovo espresso o tacito della validità del contratto; allorquando, nei contratti a tempo indeterminato, la parte che intende recedere dia un preavviso di almeno 30 giorni. A detto ultimo riguardo, si precisa che il diritto di recedere dal contratto di lavoro a tempo determinato è attribuito sia al datore di lavoro sia al lavoratore ed è esercitabile qualora ricorra un valido motivo di recesso in qualsiasi momento dopo la conclusione del contratto. Il diritto è esercitabile mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. - 34 - Avvertenza Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono finalizzate a delineare un quadro generale delle materie trattate. Pertanto non sono da considerarsi come esaustive e idonee a sostituire una consulenza professionale. Le informazioni si presumono corrette alla data della redazione, tuttavia né Rödl & Partner né i co-autori si assumono la responsabilità per eventuali danni derivanti dall’utilizzo delle informazioni contenute nella pubblicazione. La redazione della presente pubblicazione è stata completata il 6 giugno 2012. Rödl & Partner - 35 - A cura di: avv. Eugenio Bettella Managing Partner dello Studio, è esperto in diritto societario e commerciale, fallimentare, internazionale, arbitrati nazionali ed internazionali e contenzioso, M&A, privatizzazioni, Joint Ventures, diritto dei contratti internazionali e nazionali e delocalizzazioni produttive. Ha maturato significativa esperienza nell’assistenza di società italiane ed estere in operazioni di penetrazione commerciale e delocalizzazioni produttive nell’Europa dell’Est, Russia, Medio ed Estremo Oriente, Africa e Sud America. Esperto di diritto commerciale e societario dei Paesi islamici. E’ consulente di riferimento in queste aree per numerose associazioni confindustriali e di categoria, per i loro associati. Relatore in numerosi corsi, seminari e conferenze su tematiche internazionali di natura giuridica e, più ampiamente, di sviluppo business nelle citate aree geografiche. Arbitro presso la Camera Arbitrale TunisoItaliana di Tunisi e presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) di cui è anche rappresentante per il Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia. Lingue: italiano, inglese e francese. @: [email protected] avv. Daniela Bastianic Esperta in diritto commerciale e societario, internazionale, diritto dei contratti nazionali ed internazionali, delocalizzazioni produttive, due diligence. E’ laureata presso l’Università degli Studi di Padova dopo un soggiorno di studi di un anno all’University College Dublin, Irlanda. Attualmente avvocato presso il dipartimento di diritto societario dello studio di Padova ove assiste le società straniere operanti in Italia e società italiane operanti all’estero nella definizione di strutture commerciali e societarie delle operazioni, nella predisposizione di contratti commerciali e nella costituzione di nuove società italiane e straniere Relatrice ai convegni sul contratto di agenzia internazionale ed ai seminari sul diritto dei contratti e del commercio internazionale. Lingue: croato, italiano, inglese e tedesco. @: [email protected] - 36 - Rödl & Partner Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali Via Francesco Rismondo, 2/E 35131 Padova Telefono +39 – 049 – 80469.11 / Telefax +39 – 049 – 80469.20 e-mail: [email protected] web site: www.roedl.it