La Tassazione degli Atti Notarili
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La Tassazione degli Atti Notarili
La Tassazione degli Atti Notarili Agevolazioni 28. Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale Codice Descrizione Negozio Imposta registro Imposta ipotecaria Imposta catastale Riferimento normativo Note Codifica 28 Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale Trasferimento di qualunque tipo di immobile Fissa Fissa 1% art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009 Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale (persone fisiche e società agricole) Compravendita di terreni agricoli a favore di imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale Rientra nell’agevolazione in esame il trasferimento di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di persona fisica che rivesti la qualifica di imprenditore agricolo professionale, se iscritta nella gestione previdenziale ed assistenziale (art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009). Per l'IAP non iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale si applica l'art. 1, comma 1, periodo 3, nota I, Tur/tar/I (agevolazione 5). 28.1-Clausole contrattuali Non è imposto dalla legge che l'agevolazione sia richiesta in atto, ma è chiaro che per una corretta tassazione la parte debba dichiarare di essere in possesso dei requisiti. L’acquirente chiede le agevolazioni tributarie previste dall’art. 2, comma 4 bis, d.l. 30.12.2009, n. 194 (imposta di registro e di trascrizione in misura fissa, imposta catastale con l’aliquota dell’1%), e a tal fine dichiara: – che trattasi di atto avente a oggetto terreno e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti; – di essere in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale // di aver presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente; – di essere iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La società acquirente chiede le agevolazioni tributarie previste dall’art. 2 comma 4 bis del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 (imposta di registro e di trascrizione in misura fissa, imposta catastale con l’aliquota dell’1%), e a tal fine dichiara: – che trattasi di società il cui statuto prevede quale oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.; – che trattasi di atto avente a oggetto terreno e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti; – che il socio/l'amministratore … ha la qualifica d'imprenditore agricolo professionale; – che lo stesso è iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. 28.2-Requisiti soggettivi per le persone fisiche Per godere delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina è necessario il concorso dei seguenti requisiti: – che il beneficiario sia in possesso della qualifica di IAP al momento della stipula del contratto di acquisto del fondo (art. 1, comma 1, d.lg. 29.3.2004, n. 99 Art. 11, d.lg. 29.3.2004, n. 99 È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. ), – che sia iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale propria degli IAP; si ritiene opportuno che l’acquirente renda apposita dichiarazione in tal senso supportata dalla documentazione rilasciata dall’Inps. A seguito della modifica legislativa, non è più richiesto che il beneficiario non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici o terreni di superficie superiore a un ettaro (art. 2, comma 1, n. 3, l. 604/1954); mentre già prima si riteneva che l'agevolazione spettasse anche allo IAP non coltivatore diretto e che non fosse richiesta l’idoneità del fondo. Le agevolazioni suddette si applicano anche agli IAP persone fisiche che, pur non in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente e siano iscritti all’apposita gestione dell’Inps. Entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti a pena di decadenza dai benefici conseguiti. 28.3-Requisiti soggettivi per le società agricole Il legislatore ha espressamente mantenuto in vigore le norme che estendono le agevolazioni alle società agricole (art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009) effettuando un espresso richiamo alle stesse (art. 2, d.lg. 99/2004). Anche per le società agricole, l’agevolazione di favore consiste nell’applicazione delle più favorevoli agevolazioni disposte per la PPC, qualora si tratti di società agricola considerata imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3, d.lg. 99/2004), cioè di società avente oggetto esclusivo l’attività agricola e in cui almeno un soggetto qualificante abbia la qualifica di IAP (art. 1, d.lg. 99/2004 Art. 1, d.lg. 99/2004 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) (abrogato) c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società. ) e sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 5 bis, d.lg. 99/2004; Risoluzione n. 98/E del 25.7.2005 Risoluzione n. 98/E del 25.7.2005 Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, richiamato dall’interpellante, dispone quanto segue: – all’articolo 1, comma 1: «Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. (...)»; – all’articolo 1, comma 3: «Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (...)»; – all’articolo 1, comma 4: «(...). All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.». – all’articolo 2, comma 4: «Alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.». Le norme sopra riportate definiscono diverse tipologie di società agricole, alle quali, se in possesso di determinati requisiti, si applica il regime tributario di favore già previsto per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, vale a dire quello stabilito dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, cosiddetta piccola proprietà contadina. La legge n. 604 del 1954 che disciplina le agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, nel definire i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per la fruizione delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, imposta di registro e imposta ipotecaria, all’articolo 2, tra l’altro, dispone che le stesse sono applicabili quando: «(...) 3) l’acquirente (...) nel biennio precedente all’atto di acquisto (...) non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall’ispettore provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.». In sintesi, affinché una società di persone operante nel settore agricolo possa fruire dei benefici fiscali spettanti ai coltivatori diretti, si richiede che la stessa annoveri nella propria compagine sociale almeno un socio che, in possesso della qualifica IAP, sia altresì iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale. Di riflesso, la decadenza dalle agevolazioni fiscali si verifica a seguito della perdita dei predetti requisiti da parte del socio. Altri atti o circostanze riconducibili alla posizione del socio, anche se rilevanti ai sensi e per gli effetti della legge n. 604 del 1954, non rilevano ai fini del riconoscimento dell’agevolazione a favore della società in esame che in definitiva si avvalgono delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 604 del 1954 nel rispetto della loro identità, così come definita ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004. Pertanto, le vendite effettuate dal socio che riguardino beni rientranti nella sua personale sfera giuridico – patrimoniale, non hanno rilevanza per la società, purché il socio stesso mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale e l’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale, requisiti necessari per la sussistenza del beneficio a favore della società agricola. Sono rilevanti, al contrario, le vendite di terreni effettuate dalla società stessa nel biennio precedente l’acquisto. ). L’agevolazione compete anche per l’atto di conferimento di terreni agricoli in società in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale, purché ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge (Risoluzione n. 3/E del 4.1.2008 Risoluzione n. 3/E del 4.1.2008 L’atto di conferimento di terreni agricoli in società di persone in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è esente dall’imposta di bollo e sconta le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa – ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e 28, ultimo comma, della legge n. 454 del 1961. Resta fermo che, per fruire delle predette agevolazioni, la società deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto n. 99 del 2004 e che, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, “La perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.” ). 28.4-Requisiti oggettivi Godono dell’agevolazione in esame tutti «gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti» (art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009). Superando la precedente normativa, e in linea con quanto già ritenuto dall’AF, le agevolazioni spettano a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso, senza eccezioni (amplius § 2.4). 28.5-L’accertamento dei requisiti È richiesto il certificato attestante la qualifica di IAP (art. 1, comma 2, d.lg. 99/2004). 28.6-Decadenza I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Determina la decadenza dalle agevolazioni (v. § 2.6): – la perdita dei requisiti di IAP nei cinque anni dall’acquisto (per le società agricole, la perdita è riferita al soggetto qualificante, se non sostituito tempestivamente); – l’alienazione volontaria del fondo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto; – la cessazione della coltivazione del fondo.