La Tassazione degli Atti Notarili

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La Tassazione degli Atti Notarili
La Tassazione degli Atti Notarili
Agevolazioni
28. Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale
Codice
Descrizione
Negozio
Imposta
registro
Imposta
ipotecaria
Imposta
catastale
Riferimento
normativo
Note
Codifica
28
Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale
Trasferimento di qualunque tipo di immobile
Fissa
Fissa
1%
art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009
Trasferimento a favore di imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione
previdenziale e assistenziale (persone fisiche e società agricole)
Compravendita di terreni agricoli a favore di imprenditore agricolo professionale
iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale
Rientra nell’agevolazione in esame il trasferimento di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di
persona fisica che rivesti la qualifica di imprenditore agricolo professionale, se iscritta nella gestione
previdenziale ed assistenziale (art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009).
Per l'IAP non iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale si applica l'art. 1, comma 1,
periodo 3, nota I, Tur/tar/I (agevolazione 5).
28.1-Clausole contrattuali
Non è imposto dalla legge che l'agevolazione sia richiesta in atto, ma è chiaro che per una corretta
tassazione la parte debba dichiarare di essere in possesso dei requisiti.
L’acquirente chiede le agevolazioni tributarie previste dall’art. 2, comma 4 bis, d.l. 30.12.2009, n.
194 (imposta di registro e di trascrizione in misura fissa, imposta catastale con l’aliquota dell’1%),
e a tal fine dichiara:
– che trattasi di atto avente a oggetto terreno e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli
strumenti urbanistici vigenti;
– di essere in possesso della qualifica d'imprenditore agricolo professionale // di aver presentato
istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente;
– di essere iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
La società acquirente chiede le agevolazioni tributarie previste dall’art. 2 comma 4 bis del decreto
legge 30 dicembre 2009 n. 194 (imposta di registro e di trascrizione in misura fissa, imposta
catastale con l’aliquota dell’1%), e a tal fine dichiara:
– che trattasi di società il cui statuto prevede quale oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricole
di cui all'art. 2135 c.c.;
– che trattasi di atto avente a oggetto terreno e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli
strumenti urbanistici vigenti;
– che il socio/l'amministratore … ha la qualifica d'imprenditore agricolo professionale;
– che lo stesso è iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
28.2-Requisiti soggettivi per le persone fisiche
Per godere delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina è necessario il concorso dei
seguenti requisiti:
– che il beneficiario sia in possesso della qualifica di IAP al momento della stipula del contratto di
acquisto del fondo (art. 1, comma 1, d.lg. 29.3.2004, n. 99 Art. 11, d.lg. 29.3.2004, n. 99 È imprenditore
agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio
reddito globale da lavoro.
),
– che sia iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale propria degli IAP; si ritiene opportuno che
l’acquirente renda apposita dichiarazione in tal senso supportata dalla documentazione rilasciata
dall’Inps.
A seguito della modifica legislativa, non è più richiesto che il beneficiario non abbia venduto nel
biennio precedente altri fondi rustici o terreni di superficie superiore a un ettaro (art. 2, comma 1, n.
3, l. 604/1954); mentre già prima si riteneva che l'agevolazione spettasse anche allo IAP non
coltivatore diretto e che non fosse richiesta l’idoneità del fondo.
Le agevolazioni suddette si applicano anche agli IAP persone fisiche che, pur non in possesso dei
requisiti prescritti dalla legge, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione
competente e siano iscritti all’apposita gestione dell’Inps.
Entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza (salvo diverso termine stabilito dalla Regione) il
soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti a pena di decadenza dai benefici conseguiti.
28.3-Requisiti soggettivi per le società agricole
Il legislatore ha espressamente mantenuto in vigore le norme che estendono le agevolazioni alle società
agricole (art. 2, comma 4 bis, d.l. 194/2009) effettuando un espresso richiamo alle stesse (art. 2, d.lg.
99/2004).
Anche per le società agricole, l’agevolazione di favore consiste nell’applicazione delle più favorevoli
agevolazioni disposte per la PPC, qualora si tratti di società agricola considerata imprenditore agricolo
professionale (art. 1, comma 3, d.lg. 99/2004), cioè di società avente oggetto esclusivo l’attività
agricola e in cui almeno un soggetto qualificante abbia la qualifica di IAP (art. 1, d.lg. 99/2004 Art. 1,
d.lg. 99/2004 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di
persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società
in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) (abrogato) c) nel caso di società di capitali o
cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere
apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.
) e sia iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale (art. 1, comma 5 bis, d.lg. 99/2004; Risoluzione n. 98/E del 25.7.2005 Risoluzione n. 98/E
del 25.7.2005 Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, richiamato dall’interpellante, dispone quanto segue: –
all’articolo 1, comma 1: «Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP)
colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e
che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. (...)»; –
all’articolo 1, comma 3: «Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di
persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (...)»; –
all’articolo 1, comma 4: «(...). All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.». –
all’articolo 2, comma 4: «Alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche
in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, determina la
decadenza dalle agevolazioni.». Le norme sopra riportate definiscono diverse tipologie di società agricole, alle quali,
se in possesso di determinati requisiti, si applica il regime tributario di favore già previsto per le persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto, vale a dire quello stabilito dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, cosiddetta
piccola proprietà contadina. La legge n. 604 del 1954 che disciplina le agevolazioni tributarie a favore della piccola
proprietà contadina, nel definire i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per la fruizione delle
agevolazioni in materia di imposta di bollo, imposta di registro e imposta ipotecaria, all’articolo 2, tra l’altro, dispone
che le stesse sono applicabili quando: «(...) 3) l’acquirente (...) nel biennio precedente all’atto di acquisto (...) non
abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia
superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall’ispettore
provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.». In
sintesi, affinché una società di persone operante nel settore agricolo possa fruire dei benefici fiscali spettanti ai
coltivatori diretti, si richiede che la stessa annoveri nella propria compagine sociale almeno un socio che, in
possesso della qualifica IAP, sia altresì iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale. Di riflesso, la decadenza
dalle agevolazioni fiscali si verifica a seguito della perdita dei predetti requisiti da parte del socio. Altri atti o
circostanze riconducibili alla posizione del socio, anche se rilevanti ai sensi e per gli effetti della legge n. 604 del
1954, non rilevano ai fini del riconoscimento dell’agevolazione a favore della società in esame che in definitiva si
avvalgono delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 604 del 1954 nel rispetto della loro identità, così come
definita ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004. Pertanto, le vendite effettuate dal socio che riguardino beni
rientranti nella sua personale sfera giuridico – patrimoniale, non hanno rilevanza per la società, purché il socio stesso
mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale e l’iscrizione nella gestione previdenziale ed
assistenziale, requisiti necessari per la sussistenza del beneficio a favore della società agricola. Sono rilevanti, al
contrario, le vendite di terreni effettuate dalla società stessa nel biennio precedente l’acquisto.
).
L’agevolazione compete anche per l’atto di conferimento di terreni agricoli in società in possesso
della qualifica d'imprenditore agricolo professionale, purché ricorrano tutte le condizioni richieste
dalla legge (Risoluzione n. 3/E del 4.1.2008 Risoluzione n. 3/E del 4.1.2008 L’atto di conferimento di
terreni agricoli in società di persone in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è esente
dall’imposta di bollo e sconta le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa – ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e 28, ultimo comma, della legge n. 454 del 1961. Resta
fermo che, per fruire delle predette agevolazioni, la società deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 1, comma 3, del decreto n. 99 del 2004 e che, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del medesimo
decreto, “La perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle
agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni
medesime.” ).
28.4-Requisiti oggettivi
Godono dell’agevolazione in esame tutti «gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative
pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti» (art. 2, comma 4 bis, d.l.
194/2009).
Superando la precedente normativa, e in linea con quanto già ritenuto dall’AF, le agevolazioni spettano
a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso, senza eccezioni (amplius § 2.4).
28.5-L’accertamento dei requisiti
È richiesto il certificato attestante la qualifica di IAP (art. 1, comma 2, d.lg. 99/2004).
28.6-Decadenza
I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula
degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Determina la decadenza dalle agevolazioni (v. § 2.6):
– la perdita dei requisiti di IAP nei cinque anni dall’acquisto (per le società agricole, la perdita è
riferita al soggetto qualificante, se non sostituito tempestivamente);
– l’alienazione volontaria del fondo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto;
– la cessazione della coltivazione del fondo.