Regolamento per gli incarichi di missione

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Regolamento per gli incarichi di missione
REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI MISSIONE
Indice
Art. 1.Ambito d'applicazione
Art. 2. Sededi servizio
Art. 3. Imputazione
dellaspesa
Art.4. Autorizzazione
Art. 5. Duratadellamissione
Art. 6. Modalitàdi rimborsodellespeseper missioniin Italia
Art. I . Modalitàdi rimborsodellespeseper missioniall'estero
Art. 8. Mezzi di trasporto
Art. 9. Spesedi viaggio
Art. 10.Partecipazione
a convegnio congressi
Art. 11.Anticipi di missione
Art.12.Prescrizione
Art. 13.Normecomunie finali
Art. I
Ambito d'applicazione
l. Il presente
regolamento
disciplinale modalitàdi conferimento
e di svolgimento
degli incarichidi missionee il trattamento
economicodi rimborsodellespeseper
personale
le seguenti categoriedi
dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata",di seguitodenominata"Ateneoo':
a) professori di prima e secondafascia" ricercatori a tempo indeterminatoe
determinato;
b) Direttore generale,dirigenti di ruolo o a contratto o personaletitolare di
funzioni equiparate;
c) personaletecnico,amministrativoe bibliotecario,collaboratorilinguistici a
tempoindeterminatoe determinato;
d) dipendentidi altre istituzioniuniversitarieo di ricerca,anchestraniere.ovvero
di amministrazionipubbliche,inseriti nei programmidi ricercacon imputazione
dellaspesasui relativifondi;
e) non dipendenti.inclusi i laureandie i dottorandi,che, come collaboratoria
vario titolo, siano inseriti in programmi di ricerca dell'Ateneocon imputazione
della spesasui relativi fondi e con coperturaassicurativaa caricodell'Ateneo;
0 titolari di borse di studio post-laureao di assegniper la ricerca scientifica,
nonchétirocinantiinseritiin programmidi ricercadell'Ateneo;
g) componentidegliorganicollegialidi governoo centralidell'Ateneo;
h) componentidi commissioniufficiali per compiti inerentilo svolgimentodel
proprioincarico;
i) componentidi commissionigiudicatricidi concorsoo di studio;
I
j) relatori invitati in occasionedi congressi,convegni, attività seminariali e
lezioni.
Al personaleindicatoai punti e), l) è riconosciutoil solo rimborsodelle spese
e debitamente
documentate,
entroi limiti fissatidalletabelleallegateper
sostenute
la voce"altrecategorie".
2. Per missione s'intendela prestazionedi un'attività svolta nell'interesse
istituzionaledell'Ateneoo da questoapprovataal di fuori del Comunein cui
insistel'ordinariasededi servizio,sul territoriosia nazionalesia estero.da parte
di personeche abbianol'indispensabileidoneitàa portarlaa pieno compimento.
personale
La missioneè streftamente
e non sonoammesse
missionicumulative.
personale
per
3. Al
docentein congedo
motivi di studio o di ricerca ai sensi
o del l a
d e l l 'a rti co l1o0 , co mmi 1,2 e 3. dellaleggen. 311/1958o dell' ar ticol 8
legge n. 34911958o dell'articolo17. comma 1, del d.P.R. n. 38211980o
dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 23012005o del d.lgs. n. 16412006,
assegnatari
di fondi di ricercao inseriti formalmentein un gruppo di ricerca,in
relazionea missioni direttamenteconnessecon il programmadella ricerca ed
effettuatesul territorio nazionaleo all'estero,competesoltantoil rimborso delle
spesedocumentateper viaggi. pernottamentie pasti in relazionealla categoria
d'appartenenza,
secondoquanto previsto dalla normativavigente in materia di
missionisul territorionazionaleed estero.Luogo d'inizio e di fine del viaggioè
consideratoquello ove è ubicata I'istituzionepressola quale il docentesta
usufruendodel congedo.Non spettaalcun rimborso per il soggiornonel luogo
dove ha sedel'istituzionepressola qualeil docentesta usufruendodel congedo.
Sono altresì rimborsabilisugli stessi fondi le speserelative all'iscrizionea
convegnie seminari.
4. Ai professorie ricercatoricollocatiin aspettativa
ai sensidell'art.7 dellalegge
n. 24012010,che abbiano mantenuto la titolarità dei progetti e dei relativi
finanziamentiattivati da soggetti diversi dall'Ateneo, spetta il rimborso delle
con le stessemodalitàdi cui al precedente
spesedocumentate
comma3.
Art.2
Sededi servizio
1. Per sede di servizio del personaleuniversitariosi intendeil territorio del
Comunein cui è compresala sededella strutturad'appartenenza
oppuredove il
soggettoopera, in forza di assegnazione
da parte degli organi di governo, di
afferenza,di vincolo contrattualeo di svolgimentodelle attività di formazione,di
ricerca o di servizio da cui deriva la qualifica di soggetto appartenenteal
personale
universitario.
2. Nel casodi struffuradotatadi piu sedi,per sededi serviziosi intendequellache
vienestabilitacon atto formaleda partedell'Ateneo.
3. Se la localitàdella missionecorrispondeal Comunein cui I'interessato
ha la
propria sede di servizioo dimora abituale,non sono riconosciutele spesedi
missione sostenute.tranne il rimborso documentatodei bislietti dei mezzi di
trasportourbani.
Ar t.3
Imputazionedella spesa
l. La spesaper la missione grava sui fondi dell'Ateneo o della struttura di
afferenza,ivi compresii fondi finalizzatiall'esecuzione
di programmidi ricerca
(comunquefinanziati) e quelli relativi a convenzioni,contratti, commesseo
prestazioni
in contoterzi.
2. L'autorizzazionedi cui al successivoarticolo4 deveesseresottoscrittaoltre che
dal responsabile
della strutturadi afferenzaanchedal titolaredei fondi.
Art.4
Autorizzazione
1. Il provvedimentodi autorizzazione
è disposto:
a) dal Rettore,o suo delegato,nel caso di missioni che interessinocomponenti
degli Organi accademicicentrali o docenti incaricati di missione per conto
dell'Ateneole cui missionigraveranno
sui fondi di cui sonoresponsabili;
b) dal Presidedi facoltà, dal Direttore del dipartimentoo di un altro centro di
gestione,o loro delegati,per il personaleafferentealla strutturae per tutto il
personale
le cui missionigraveranno
sui fondi di cui sonoresponsabili;
c) dal Direttore generale,o suo delegato,per il personalein servizio presso
I'Amministrazionecentralee per tutto il personalele cui missionigraverannosui
fondi di cui sonoresponsabili.
d) dal responsabile
dei fondi per il personale
non dipendente
dell'Ateneo.
2. QualoraI'incaricodi missionesia conferitoa personaleche prestaservizio
pressostrutturediverseda quelladel proponente,è necessarioil parerefavorevole
del responsabile
dellastrutturadi afferenzadel dipendenteda inviarein missione.
3. Le missionicompiutedal Rettore,dal Prorettorevicario, dal Direttoregenerale
non sono soggettead alcuna arfiorizzazione.
Le missioni compiutedai Presididi
facoltà,dai Direttori di dipartimentie di altro centrodi gestionenon sonosoggette
ad alcuna autorizzazione,previa disponibilità dei fondi. Rimane comunque
I'obbligo per le predettefigure di sottoscrivere
il relativoincaricodi missione.
4. L'autorizzazioneè concessaa domandadell'interessato
o a seguitodi incarico,
previaverifica dellacoperturadella spesarelativa.
5. Se la missionegravasu convenzioni(di qualsiasinatura)o su fondi di ricerca,
essaè dispostadal responsabilescientificodella convenzioneo dei fondi predetti
ed è autorizzatadal Direttore del dipartimentoo di altro centro di gestione.
dell'interessato
non pregiudichi
Quest'ultimoè chiamatoa verificareche I'assenza
le attività istituzionali della strutturae che le speserelative siano coperte.Il
documentodi autorizzazioneè sottoscritto dal Direttore ed è controfirmato dal
responsabile
scientifico.
6. L'autorizzazione
del responsabile
della strutturaper i dottorandidi ricercae per
gli iscritti a Scuole di specializzazioneva concessasu parere conforme del
Coordinatoredel corsodi dottoratoe del Direttoredellascuola.
7. Qualoraricorranoobbiettivecircostanze,I'incaricodi missionepotrà essere
conferitoancheal personaleche prestaservizio in strutturediverseda quella cui
afferisceil proponente.
8. L'autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito
provvedimento,
adottato,di regola,primacheabbiainizio la missionestessa.
9. Dal provvedimentodi cui al precedentecomma devono risultare i seguenti
elementi:
a) cognomee nome;
b) qualifica,parametro,
classestipendiale
o livello;
c) localitàdellamissione;
d) giorno d'inizio della missionee giorno di fine missione,ovvero, durata
presumibile;
e) descrizione
delloscopodellamissione;
f) mezzo di trasportousato, con idonea motivazionequando trattasi di mezzi
straordinari;
g) fondo sul qualedevegravarela spesa.
Ar t.5
Durata della missione
1. Perle missionieffettuate,senzasoluzionedi continuità,nellamedesimalocalità
italianao esteranon possonoessererimborsatipiu di 240 giorni in un annosolare.
Tale limite è ridottoa 180giorni per le missionieffettuateall'estero.
2. Quandola duratadella missionesuperai 30 giorni o comunqueinfluisce
sull'andamentodelle attività didattiche che I'interessatoè tenuto a svolgere,
l'arúorizzazionedel Direttore del dipartimento o del centro di gestione ò
subordinataal pareredegli organi collegiali della strutturadi appartenenza.
Tale
parere è surrogatodall'atto con cui I'Ateneo autorizzail docentea dedicarsia
esclusiveattività di ricerca scientifica.ai sensi dell'art. 1. commi 3 e 4. del
presente
regolamento.
Art.6
Modalità di rimborso dellespeseper missioniin ltalia
1. Per le missioniin Italia è previstoil rimborsodelleseguentispese,debitamente
documentate:
a) spesedi viaggio;
b) spesedi pernottamentoin albergoo in strutturaassimilabile,comprensivedi
prima colazione.Le spesedi pernottamento
sono rimborsabilialle condizioni
indicatenell'allegatatabella I e per il costo di una camerasingola.In casodi
indisponibilitàdi cameresingoleè ammessoil rimborsodella camera"doppiaa
uso singolo". Qualora la fattura indichi pernottamentoin cameradoppia. senza
"doppiaa uso singolo",è rimborsatosoltantoil 50 per centodella
specificazione
spesasostenuta:
c) speseper alloggio in appartamentoo in residence.se più conveniente
provato;
dell'albergo,ove documentalmente
d) tassedi soggiorno;
per due pastigiornalieri,entroilimiti massimidi spesa
e) spesedi consumazione
tabella1. Tali valori si dimezzano
di cui all'allegata
se la missionenon superale
dodici ore ed è superiorealle otto ore della giornatadi riferimento.Sonoammessi
e
al rimborsoscontrinifiscali da cui si evincala naturadell'attivitàdell'esercizio
dellespesepressoessoeffettuate(scontriniparlanti).
2. Derogheai limiti indicatinellatabella1 sonoammissibiliin casodi missioneal
seguitodi dipendentidi gradopiù elevato.
3. I soggetti accompagnatoridi personalediversamenteabile hanno diritto al
rimborso delle spesecosì come previstoper il personaleinviato in missione
purchédebitamentedocumentate.
Art.7
Modalità di rimborso dellespeseper missioniall'estero
1. Per le missioniall'esterol'elenco delle speseammesseal rimborso,varia a
secondadella modalità di rimborso presceltaal momento della richiestadi
autorizzazione,
chepuò essere:
a) rimborsoanalitico
b) trattamentoalternativodi missione(solo se di duratasuperiorea un giorno).
2. In caso di rimborso analitico sono rimborsabili le seguenti spese, se
debitamente
documentate:
nel limite dellaprima categorianon di lussoper il personale
a) spesealberghiere.
dirigentee assimilabilealla dirigenza,personaledi categoria
docente.ricercatore,
per il rimanentepersonale.
non inferioreaEP4 nel limite dellaseconda
categoria
per
b) spese
l'alloggio in appartamento
o residencedi categoriaequivalentea
quella spettanteper il rimborso delle spesealberghiere,in caso di missioni
superiori ai 10 giorni solari, qualora più economicherispetto al soggiorno
alberghiero;
c) speserelativeal vitto nel limite giornalieroindicatonellaallegatatabella2 per
la fruizione di uno o due pasti, distinto per area di destinazionee qualifica del
dipendente
in missione.
d) spesedi taxi, alle condizionidi cui al successivo
articolo8, per gli spostamenti
nell'areaurbanadi svolgimentodellemissioninel limite massimogiornalierodi €
2 5 ,0 0 .
3. In casodi rimborsoalternativodi missionespettaal dipendenteuna sommaper
ogni 24 ore compiute di missionecome indicata nella allegatatabella 3 e
determinatacon decreto del Ministero degli affari esteri sulla base dell'area
geograficadi svolgimentodella missionedi cui alla tabellapubblicatanella G.U.
SerieGeneralen. 132 del 91612011
e della qualificadel dipendente.
In casodi
prosecuzione
dellamissionerispettoalla durataprevistaper frazioni superioria 12
ore è previstala corresponsione
di una sommapari alla metà di quelle previste
parola
relativamenteal periododi continuazione.
dallatabellain
4. Il trattamentoalternativodi missionenon competequalorail personalefruisca
di alloggioa caricodell'amministrazione
di istituzionidell'Unioneeuropeao di
Statiesteriovverofruiscadi alloggioa titolo gratuito.
5. Nel casodi opzioneper il trattamentoalternativodi missione,non compete
alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasportourbano, compresoil taxi,
utilizzatiin occasionedellamissionesvolta.
6. Derogheai limiti indicatinellatabella2 sonoammissibiliin casodi missioneal
seguitodi dipendentidi gradopiu elevato.
7. Sono inoltre rimborsabilile vaccinazioniobbligatorie,i visti d'ingressoe le
tassedi soggiorno,se debitamente
documentate.
Art.8
Nlezzidi trasporto
1. Il personalecomandatoin missioneè tenuto,ove non sia stato autorizzatoad
avvalersidi mezzistraordinari.a usareil mezzoordinario.
2. Sonomezziordinari:
a) il treno;
b) gli alfti mezzi in regolareserviziodi linea (aereocompresii voli charter,nave,
autobusurbani,extraurbani,ecc.);
c) gli eventualimezzidi trasponodell'Ateneo.
3. Sonoconsideratimezzistraordinari:
a) i mezzinoleggiati,compresii taxi;
b) 1lmezzodi proprietàdell'incaricato.
4. L'impiego dei mezzi straordinari,per missioni in Italia e/o all'estero,è
di una delle seguenti
subordinatoad autorizzazionepreventivae alla sussistenza
condizioni:
a) convenienzaeoonomica,risultante dal raffronto tra la spesa globale da
in casodi uso
sostenere(spesedi viaggio, di eventualevitto e/o pernottamento),
del mezzoordinario,e quella equivalenteper le stessevoci derivantidall'usodel
mezzostraordinario;a tal fine l'interessatodeve fornire nella richiestaogni utile
elementodi comparazione;
b) luogodellamissionenon servitoda mezziordinaridi linea:
c) particolare esigenzadi servizio o necessitàdichiarata di raggiungere
rapidamente
il luogodellamissione;
d) trasportomateriali e/o strumentidelicati e/o ingombranti indispensabiliper
dellamissione;
I'assolvimento
e) spostamentidell'interessatoper i quali presentiparticolareutilità I'uso del
mezzoproprioo noleggiato;
0 percorsi da e per l'aeroporto o la stazione ferroviaria o degli autobus
o dal luogo in cui
extraurbani,anchecon partenzadall'abitazione
dell'interessato
si svolgela missione;
g) autorizzazionedel responsabilescientifico dei fondi di ricerca o della
convenzione.
5. L'autorizzazioneall'uso del mezzo proprio è subordinataalla copertura
previstadall'articolo8 del d.P.R.n.31911990,per I'attivazionedella
assicurativa
qualeI'interessato
deveattenersialle disposizioniimpartitedall'Ateneoe connesse
alla peculiaritàdella polizza assicurativa.
La predettacoperturaassicurativaè
personale
estesaal
docente.
6. In ogni casoper I'usodel mezzopropriodeveesserepreventivamente
rilasciata,
da partedel richiedente,appositadichiarazionescrittarivolta a sollevareI'Ateneo
per I'uso del mezzostesso.per eventualidanni,anche
da qualsiasiresponsabilità
personali, subiti dall'interessatoo da terzi, ivi compresi i trasportati e il
conducentese diversodall'interessato,
ovvero dalmezzodi trasporto.
7. Nel caso di missioni che gravino sui fondi di ricerca o su fondi relativi a
convenzioni, contratti, commesseo prestazioni in conto tetzi, l'autorizzazione
all'utilizzo dei mezzi straordinariè dispostasu parerevincolantedel responsabile
scientificodei fondi di ricercao della convenzione.
Art.9
Spesedi viaggio
L Per determinareI'entitàdel rimborsodelle spesedi viaggio si considerasededi
partenzala sede di servizio come definita al precedentearticolo 2. E sede di
servizioanchela sededistaccata
o la sededoveil dipendente
si trova in missione.
Al dipendenteassenteper ferie e che sia richiamatoin servizio è riconosciutoil
trattamentodi missioneper i viaggi da e per la località in cui fruisce le ferie
stesse.
2. Il rimborsodelle speseeffettivamentesostenutecompete,per i viaggi in aereoo
in ferrovia o in nave nel limite del costo del biglietto per la classedi diritto,
secondoI'allegata
tabella1.
3. A garanziadei rischi aereiper i voli sia nazionalisia internazionali,il personale
per i casi di morte o di
in missionepuo sottoscrivere
una polizza assicurativa
invaliditàpermanente,
con diritto al rimborsodel premiopagatocon un massimale
non superiorea 10 volte la retribuzione
annualorda,ai sensidell'articolo13 della
legge n. 836/1973e dell'articolo l0 della legge n. 417178).Alle richiestedi
rimborso deve essereallegataidonea documentazioneche comprovi I'aderenza
della polizza sottoscrittaa quantosopra indicato.Non sono rimborsatii costi
sostenutiper polizzenon documentateo che abbianocaratteristichedifformi da
quelleprescritte.
4. Al personaledocentein casodi utilizzo del mezzoproprio spettail rimborsodi
una indennitàchilometricapari a un quinto del prezzodella benzinavigentenel
tempo, nonchéil rimborso della eventualespesasostenutae documentataper il
pedaggioautostradale.
5. Limitatamenteal personalecontrattualizzatol' attorizzazioneall' uso del mezzo
proprio può essereconcessaai soli fini della coperturaassicurativa.Il Direttore
generale,in presenzadi particolari,eccezionalie indifferibili esigenzedi servizio
e constatatala convenienzaeconomica, può avtorizzare I'utllizzo del mezzo
proprio e la rifusione delle speseeffettivamentesostenuteper I'acquistodel
carburantee dei pedaggiautostradali.
6. In casodi noleggio di autovetturasenzaautistasono ammesseal rimborso le
per il nolo e per I'acquistodi carburante.
spesesostenute
del bigliettodi
7. Il rimborsodellespesedi viaggioavvienepreviapresentazione
viaggio originale. Se il biglietto di viaggio è privo del prezzo, affinché sia
ammessoal rimborso,occorreallegareuna fattura o altro idoneodocumentodel
del titolo di viaggiocartaceo,
soggettoche lo ha emesso.In difettodell'emissione
può documentarela spesaanchemediantela ricevutadel pagamento
I'interessato
da un'autodichiarazione
resasotto la
avvenutocon cartadi credito,accompagnata
responsabilità.
Per il rimborsodellespesedi viaggioin aereodovrà
suapersonale
esserefornita la carfad'imbarcoondeattestarein manieraincontrovertibilela data
di ufilizzo dei biglietti. Nel casodi biglietti acquistationline con cartadi credito
dovrà esserefornita anchela confermadella prenotazioneo ticket online. Sono
ammessial rimborso. purché debitamentefatturati o documentati,gli importi
corrisposti all'agenziadi viaggio per la prenotazionedel biglietto aereo e dei
servizialberghieri.
8. Per i viaggi in aereola classe"business"o equipollente,
con esclusionedelle
classisuperiori,può essereautorizzatasolo nel casoin cui occorreraggiungerela
di duratasuperiorealle 5 ore.
sededi destinazione
con volo transcontinentale
9. In linea con i principi di economicità,è obbligatorioacquistarebiglietti
"chiusi". I biglietti "open" non sono rimborsabilise non nel caso in cui si
dimostri. con idonei documenti,che il costo non è superiorea quello del
corrispondentebiglieffo chiuso per la medesimatratta, data e compagniaaerea
motivati dal medesimodipendentee
ovvero in casi eccezionali,adeguatamente
esplicitamenteautorizzati.
10. Qualedocumentazione
sostitutivadi bigliettidi viaggioo di altro documento
di spesa per cui non è possibile richiedere la duplicazione,è ammessa
di smarrimentoo di sottrazionecorredatada una denuncia
un'autodichiarazione
polizia.
autorità
di
Si prescinde
dalladenunciaper importiinferioria € 25.00.
alle
Art. 10
Partecipazionea convegnio congressi
a convegnio congressie trattatadal
1. La spesad'iscrizioneper la partecipazione
Centroordinatoredi spesacomeuna qualsiasialtra spesaordinataper I'acquistodi
dellamissione.
beni o serviziovverocomespesainerenteall'effetfuazione
dell'alloggioe/o del vitto e sia possibile
2. QualoraI'iscrizionesia comprensiva
quello
I'importo
dell'iscrizione
da
dell'alloggioe/odel vitto, I'importo
differenziare
vienepagatosecondoquantoprevistodal commal, mentrele spese
dell'iscrizione
di alloggio e/o del vitto sonorimborsatenell'ambitodel trattamentodi missione.
I'interoimporto
Qualoranon sia possibiledifferenziareI'importodell'iscrizione.
vienepagatosecondoquantoprevistodal precedente
commal. E
Art. I I
Anticipi di missione
l. Il personaledi ruolo a tempoindeterminato,i ricercatoria tempo determinato,i
titolari di assegnoper la collaborazione
all'attivitàdi ricercao di borsadi studio
per la frequenzadei corsi di dottoratoo di trattamentoeconomicorelativo al
contratto di formazione specialisticadei medici incaricati di effettuare una
missione,cheappartengano
all'Ateneo,possonochiedereun anticipo:
a) per le missionisul territorionazionale,pari al75 per centodellespesepresunte
per vitto e alloggio e del 100 per cento dei biglietti di viaggio e iscrizionia
convegnie a congressi;
b) per le missioniall'esteroa rimborsoanalitico,pari alle spesedocumentabili
di
viaggioe di pernottamento;
c) per le missioniall'esteroin casodi trattamentoalternativo,pari all'intero costo
previsto per le spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria
giornalmentespettante.
2.La richiestadeveessereinoltrataall'Amministrazione
con un congruoanticipo,
almeno15 giorni prima delladatadi inizio dellamissione.in modo da consentire
il pagamentoprima dellapartenza.
3. Una volta terminatoI'incaricodi missione.il personaleche ha richiestoe
ottenuto l'anficipazionedeve far pervenire sollecitamenteall'Amministrazione
tutta la documentazionenecessariaai fini della liquidazione della missione.
Trascorsoun mese dalla data di fine missionein difetto di presentazionedella
prevista,l'importo anticipatoverrà recuperatodirettamentesul
documentazione
trattamentoeconomicomensilespettante.
4. Coloro che ottenuta I'anticipazionesiano impossibilitati ad effenuare la
missione debbonoprovvederealla restituzionedell'anticiporicevuto entro 10
giorni dalla data in cui avrebbedovuto aver inizio la missione.QualoraI'importo
dell'anticiporisulti superioreall'importocomplessivodel trattamentoeconomico
di missioneda liquidare,la differenzadovrà essererestituitadal dipendenteentro
30 giorni dal ricevimentodellacomunicazione
da partedell'ufficiocompetente.
In
difetto si procedecomeprevistodal precedente
comma3.
*"*f,"t,'",.
1. Il diritto alla conesponsione
del trattamentoeconomicodi missionedecade
qualorala relativarichiestanon sia statapresentataentro 5 anni dalla datadi fine
missione e comunque dopo I'evenfuale avvenuta rendicontazione.salvo
I'eventualeesaurimento
del fondoa coperturedellamissrone.
Art. 13
Norme comuni e finali
1. Il presenteregolamentosi applicaalle missioniespletatea far data dalla sua
entratain visore.
2. Contratti e convenzionicon enti pubblici o privati possono prevedere
trattamentidi missioneo modalitàdi rimborsospesediverseda quelleindicatenel
presenteregolamento,ma non possonoderogarealle proceduredi autorizzazione.
3. L'eventualeaggiornamento
degliimportidi cui alle allegatetabelleè deliberato
dal Consigliodi amministrazione
dell'Ateneo.
4. Per quantonon espressamente
previstodal presenteregolamento,si applicano
le norme vigenti in materia per i dipendentidelle amministrazionicivili dello
Stato.
l0
TABELLA I
(MTSSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE)
SISTEMAZIONI DI VIAGGIO E ALBERGHIERE. LIMITI DI SPISA PER I PASTI
Categoria
QUALIFIC
A
Classetreno
e
Classe
aereo
nave
Docenti
Prima
Ricercatori
Prima
Componenti
di organi
istituzionali e
collegiali
Economic
a
Economic
A
albergo
(esclusolusso)
Spesaper I
pastoal
giorno
Spesaper
2 pasti al
giorno
Prima(4 stelle)
30,55
61.1
Prima(4 stelle)
30,55
6l.l
Ricercatori
Componentid i
organi
istituzionali e
collegiali
Prima
Economic
Prima (4 stelle)
a
30,55
ól.l
Personale
con qualifica
dirigenziale
Prima
Economic
Prima(4 stelle)
a
30,55
61.1
Da EP4 a
EP7
Prima
Da EPl a
EP3
Prima
Categoria D
Prima
DaC2 aC7
Prima
Altre
categorie
QUALIFICA
Docenti
Personalecon
qualifica
dirisenziale
Seconda
Economic
Prima(4 stelle)
a
30,55
6l.t
Da EP4 a EPS
Seconda
22,26
44,26
Da EPI a EP3
Economic
a
Seconda
22,26
44,26
Categoria D
Economic
a
Seconda
22,26
44,26
DaC2 a C7
Economic
a
Seconda
22,26
44,26
Altre categorie
Economic
A
I limiti di spesaper i pastisonoquelli previstidal DPCM 1510211995
per il personaledocentee
dirigente
per il personaleTAB
e dal DM 14/0311996
1l
TABELLA 2
(MISSIONI ALL'ESTERO)
LIMITE MASSIMO GIORIÍALIERO CONSENTITO PER LA FRUIZIONE DEI PASTI
QUALIFICA
ESTERO AREA A
AREA B
AREA
c
AREA D
AREA E
AREA F
AREA G
QUALIFICA
Docenti
CLASSE I
€ 60,00
€ 60.00
€ 60,00
€ 70.00
€ 80.00
€ 85,00
FOSnn
Docenti
Ricercatori
CLASSE I
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 70.00
€ 80.00
€ 85,00
Fq{0n
Ricercatori
Personale
con qualifica
dirigenziale
CLASSE I
€ ó0,00
€ 60.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 85.00
€ 95.00
CAT. EP - D
.C.B
CLASSE2
€ 40,00
€ 40,00 € 45,00
€ 60.00
€ 6s,00
€ 70.00
EP - D
€ 75.00 CAT.
-c-B
Altre
categorie
CI-ASSE 2
€ 40,00
€ 40,00
€ ó0.00
€ 65.00
€ 70,00
€ 75.00
€ 45,00
Personale
con qualifica
dirigenziale
Altre
categorie
TABELLA3
(MtssIoNI aLL'ESTERO)
GIORNALIERA
ALTERNATTVA
AL RIMBORSO
DOCUMENTATO
QUO?ADI RIMBORSO
AREAA
ARf,A
C
AREA
D
AREA
F
QUALIFICA
ESTERO
Docenti
CLASSE 1
€ 120,00 € 120,00 € 120,00€ 125,00 € 130,00 € 140,00 € 155.00
Ricercatori
cLASSf, r
€ I20,00
€ 120,00 € 120,00€ t25,00 € 130.00 € 140,00 € 15s.00
Ricercatori
Pcrsonale
con qualifiea
dirigenziele
CLASSD I
€ 120,00
€ 120,00 e 120.00€ 125,00 € 130,00 € 140,00 € r55,00
Personale con
qualifica
dirigenziale
CAT.EP-D
-C- B
CLASSE2
€ 120,00 € 120,00 € 120,00€ 125,00 € 130,00 € 140,00 € r55.00 C A T . .EBP - D - C
AREA B
AREAE
AREAG
QUALIFICA
Docenti
t2