Regolamento per gli incarichi di missione
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Regolamento per gli incarichi di missione
REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI MISSIONE Indice Art. 1.Ambito d'applicazione Art. 2. Sededi servizio Art. 3. Imputazione dellaspesa Art.4. Autorizzazione Art. 5. Duratadellamissione Art. 6. Modalitàdi rimborsodellespeseper missioniin Italia Art. I . Modalitàdi rimborsodellespeseper missioniall'estero Art. 8. Mezzi di trasporto Art. 9. Spesedi viaggio Art. 10.Partecipazione a convegnio congressi Art. 11.Anticipi di missione Art.12.Prescrizione Art. 13.Normecomunie finali Art. I Ambito d'applicazione l. Il presente regolamento disciplinale modalitàdi conferimento e di svolgimento degli incarichidi missionee il trattamento economicodi rimborsodellespeseper personale le seguenti categoriedi dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",di seguitodenominata"Ateneoo': a) professori di prima e secondafascia" ricercatori a tempo indeterminatoe determinato; b) Direttore generale,dirigenti di ruolo o a contratto o personaletitolare di funzioni equiparate; c) personaletecnico,amministrativoe bibliotecario,collaboratorilinguistici a tempoindeterminatoe determinato; d) dipendentidi altre istituzioniuniversitarieo di ricerca,anchestraniere.ovvero di amministrazionipubbliche,inseriti nei programmidi ricercacon imputazione dellaspesasui relativifondi; e) non dipendenti.inclusi i laureandie i dottorandi,che, come collaboratoria vario titolo, siano inseriti in programmi di ricerca dell'Ateneocon imputazione della spesasui relativi fondi e con coperturaassicurativaa caricodell'Ateneo; 0 titolari di borse di studio post-laureao di assegniper la ricerca scientifica, nonchétirocinantiinseritiin programmidi ricercadell'Ateneo; g) componentidegliorganicollegialidi governoo centralidell'Ateneo; h) componentidi commissioniufficiali per compiti inerentilo svolgimentodel proprioincarico; i) componentidi commissionigiudicatricidi concorsoo di studio; I j) relatori invitati in occasionedi congressi,convegni, attività seminariali e lezioni. Al personaleindicatoai punti e), l) è riconosciutoil solo rimborsodelle spese e debitamente documentate, entroi limiti fissatidalletabelleallegateper sostenute la voce"altrecategorie". 2. Per missione s'intendela prestazionedi un'attività svolta nell'interesse istituzionaledell'Ateneoo da questoapprovataal di fuori del Comunein cui insistel'ordinariasededi servizio,sul territoriosia nazionalesia estero.da parte di personeche abbianol'indispensabileidoneitàa portarlaa pieno compimento. personale La missioneè streftamente e non sonoammesse missionicumulative. personale per 3. Al docentein congedo motivi di studio o di ricerca ai sensi o del l a d e l l 'a rti co l1o0 , co mmi 1,2 e 3. dellaleggen. 311/1958o dell' ar ticol 8 legge n. 34911958o dell'articolo17. comma 1, del d.P.R. n. 38211980o dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 23012005o del d.lgs. n. 16412006, assegnatari di fondi di ricercao inseriti formalmentein un gruppo di ricerca,in relazionea missioni direttamenteconnessecon il programmadella ricerca ed effettuatesul territorio nazionaleo all'estero,competesoltantoil rimborso delle spesedocumentateper viaggi. pernottamentie pasti in relazionealla categoria d'appartenenza, secondoquanto previsto dalla normativavigente in materia di missionisul territorionazionaleed estero.Luogo d'inizio e di fine del viaggioè consideratoquello ove è ubicata I'istituzionepressola quale il docentesta usufruendodel congedo.Non spettaalcun rimborso per il soggiornonel luogo dove ha sedel'istituzionepressola qualeil docentesta usufruendodel congedo. Sono altresì rimborsabilisugli stessi fondi le speserelative all'iscrizionea convegnie seminari. 4. Ai professorie ricercatoricollocatiin aspettativa ai sensidell'art.7 dellalegge n. 24012010,che abbiano mantenuto la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamentiattivati da soggetti diversi dall'Ateneo, spetta il rimborso delle con le stessemodalitàdi cui al precedente spesedocumentate comma3. Art.2 Sededi servizio 1. Per sede di servizio del personaleuniversitariosi intendeil territorio del Comunein cui è compresala sededella strutturad'appartenenza oppuredove il soggettoopera, in forza di assegnazione da parte degli organi di governo, di afferenza,di vincolo contrattualeo di svolgimentodelle attività di formazione,di ricerca o di servizio da cui deriva la qualifica di soggetto appartenenteal personale universitario. 2. Nel casodi struffuradotatadi piu sedi,per sededi serviziosi intendequellache vienestabilitacon atto formaleda partedell'Ateneo. 3. Se la localitàdella missionecorrispondeal Comunein cui I'interessato ha la propria sede di servizioo dimora abituale,non sono riconosciutele spesedi missione sostenute.tranne il rimborso documentatodei bislietti dei mezzi di trasportourbani. Ar t.3 Imputazionedella spesa l. La spesaper la missione grava sui fondi dell'Ateneo o della struttura di afferenza,ivi compresii fondi finalizzatiall'esecuzione di programmidi ricerca (comunquefinanziati) e quelli relativi a convenzioni,contratti, commesseo prestazioni in contoterzi. 2. L'autorizzazionedi cui al successivoarticolo4 deveesseresottoscrittaoltre che dal responsabile della strutturadi afferenzaanchedal titolaredei fondi. Art.4 Autorizzazione 1. Il provvedimentodi autorizzazione è disposto: a) dal Rettore,o suo delegato,nel caso di missioni che interessinocomponenti degli Organi accademicicentrali o docenti incaricati di missione per conto dell'Ateneole cui missionigraveranno sui fondi di cui sonoresponsabili; b) dal Presidedi facoltà, dal Direttore del dipartimentoo di un altro centro di gestione,o loro delegati,per il personaleafferentealla strutturae per tutto il personale le cui missionigraveranno sui fondi di cui sonoresponsabili; c) dal Direttore generale,o suo delegato,per il personalein servizio presso I'Amministrazionecentralee per tutto il personalele cui missionigraverannosui fondi di cui sonoresponsabili. d) dal responsabile dei fondi per il personale non dipendente dell'Ateneo. 2. QualoraI'incaricodi missionesia conferitoa personaleche prestaservizio pressostrutturediverseda quelladel proponente,è necessarioil parerefavorevole del responsabile dellastrutturadi afferenzadel dipendenteda inviarein missione. 3. Le missionicompiutedal Rettore,dal Prorettorevicario, dal Direttoregenerale non sono soggettead alcuna arfiorizzazione. Le missioni compiutedai Presididi facoltà,dai Direttori di dipartimentie di altro centrodi gestionenon sonosoggette ad alcuna autorizzazione,previa disponibilità dei fondi. Rimane comunque I'obbligo per le predettefigure di sottoscrivere il relativoincaricodi missione. 4. L'autorizzazioneè concessaa domandadell'interessato o a seguitodi incarico, previaverifica dellacoperturadella spesarelativa. 5. Se la missionegravasu convenzioni(di qualsiasinatura)o su fondi di ricerca, essaè dispostadal responsabilescientificodella convenzioneo dei fondi predetti ed è autorizzatadal Direttore del dipartimentoo di altro centro di gestione. dell'interessato non pregiudichi Quest'ultimoè chiamatoa verificareche I'assenza le attività istituzionali della strutturae che le speserelative siano coperte.Il documentodi autorizzazioneè sottoscritto dal Direttore ed è controfirmato dal responsabile scientifico. 6. L'autorizzazione del responsabile della strutturaper i dottorandidi ricercae per gli iscritti a Scuole di specializzazioneva concessasu parere conforme del Coordinatoredel corsodi dottoratoe del Direttoredellascuola. 7. Qualoraricorranoobbiettivecircostanze,I'incaricodi missionepotrà essere conferitoancheal personaleche prestaservizio in strutturediverseda quella cui afferisceil proponente. 8. L'autorizzazione a compiere la missione deve risultare da apposito provvedimento, adottato,di regola,primacheabbiainizio la missionestessa. 9. Dal provvedimentodi cui al precedentecomma devono risultare i seguenti elementi: a) cognomee nome; b) qualifica,parametro, classestipendiale o livello; c) localitàdellamissione; d) giorno d'inizio della missionee giorno di fine missione,ovvero, durata presumibile; e) descrizione delloscopodellamissione; f) mezzo di trasportousato, con idonea motivazionequando trattasi di mezzi straordinari; g) fondo sul qualedevegravarela spesa. Ar t.5 Durata della missione 1. Perle missionieffettuate,senzasoluzionedi continuità,nellamedesimalocalità italianao esteranon possonoessererimborsatipiu di 240 giorni in un annosolare. Tale limite è ridottoa 180giorni per le missionieffettuateall'estero. 2. Quandola duratadella missionesuperai 30 giorni o comunqueinfluisce sull'andamentodelle attività didattiche che I'interessatoè tenuto a svolgere, l'arúorizzazionedel Direttore del dipartimento o del centro di gestione ò subordinataal pareredegli organi collegiali della strutturadi appartenenza. Tale parere è surrogatodall'atto con cui I'Ateneo autorizzail docentea dedicarsia esclusiveattività di ricerca scientifica.ai sensi dell'art. 1. commi 3 e 4. del presente regolamento. Art.6 Modalità di rimborso dellespeseper missioniin ltalia 1. Per le missioniin Italia è previstoil rimborsodelleseguentispese,debitamente documentate: a) spesedi viaggio; b) spesedi pernottamentoin albergoo in strutturaassimilabile,comprensivedi prima colazione.Le spesedi pernottamento sono rimborsabilialle condizioni indicatenell'allegatatabella I e per il costo di una camerasingola.In casodi indisponibilitàdi cameresingoleè ammessoil rimborsodella camera"doppiaa uso singolo". Qualora la fattura indichi pernottamentoin cameradoppia. senza "doppiaa uso singolo",è rimborsatosoltantoil 50 per centodella specificazione spesasostenuta: c) speseper alloggio in appartamentoo in residence.se più conveniente provato; dell'albergo,ove documentalmente d) tassedi soggiorno; per due pastigiornalieri,entroilimiti massimidi spesa e) spesedi consumazione tabella1. Tali valori si dimezzano di cui all'allegata se la missionenon superale dodici ore ed è superiorealle otto ore della giornatadi riferimento.Sonoammessi e al rimborsoscontrinifiscali da cui si evincala naturadell'attivitàdell'esercizio dellespesepressoessoeffettuate(scontriniparlanti). 2. Derogheai limiti indicatinellatabella1 sonoammissibiliin casodi missioneal seguitodi dipendentidi gradopiù elevato. 3. I soggetti accompagnatoridi personalediversamenteabile hanno diritto al rimborso delle spesecosì come previstoper il personaleinviato in missione purchédebitamentedocumentate. Art.7 Modalità di rimborso dellespeseper missioniall'estero 1. Per le missioniall'esterol'elenco delle speseammesseal rimborso,varia a secondadella modalità di rimborso presceltaal momento della richiestadi autorizzazione, chepuò essere: a) rimborsoanalitico b) trattamentoalternativodi missione(solo se di duratasuperiorea un giorno). 2. In caso di rimborso analitico sono rimborsabili le seguenti spese, se debitamente documentate: nel limite dellaprima categorianon di lussoper il personale a) spesealberghiere. dirigentee assimilabilealla dirigenza,personaledi categoria docente.ricercatore, per il rimanentepersonale. non inferioreaEP4 nel limite dellaseconda categoria per b) spese l'alloggio in appartamento o residencedi categoriaequivalentea quella spettanteper il rimborso delle spesealberghiere,in caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora più economicherispetto al soggiorno alberghiero; c) speserelativeal vitto nel limite giornalieroindicatonellaallegatatabella2 per la fruizione di uno o due pasti, distinto per area di destinazionee qualifica del dipendente in missione. d) spesedi taxi, alle condizionidi cui al successivo articolo8, per gli spostamenti nell'areaurbanadi svolgimentodellemissioninel limite massimogiornalierodi € 2 5 ,0 0 . 3. In casodi rimborsoalternativodi missionespettaal dipendenteuna sommaper ogni 24 ore compiute di missionecome indicata nella allegatatabella 3 e determinatacon decreto del Ministero degli affari esteri sulla base dell'area geograficadi svolgimentodella missionedi cui alla tabellapubblicatanella G.U. SerieGeneralen. 132 del 91612011 e della qualificadel dipendente. In casodi prosecuzione dellamissionerispettoalla durataprevistaper frazioni superioria 12 ore è previstala corresponsione di una sommapari alla metà di quelle previste parola relativamenteal periododi continuazione. dallatabellain 4. Il trattamentoalternativodi missionenon competequalorail personalefruisca di alloggioa caricodell'amministrazione di istituzionidell'Unioneeuropeao di Statiesteriovverofruiscadi alloggioa titolo gratuito. 5. Nel casodi opzioneper il trattamentoalternativodi missione,non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasportourbano, compresoil taxi, utilizzatiin occasionedellamissionesvolta. 6. Derogheai limiti indicatinellatabella2 sonoammissibiliin casodi missioneal seguitodi dipendentidi gradopiu elevato. 7. Sono inoltre rimborsabilile vaccinazioniobbligatorie,i visti d'ingressoe le tassedi soggiorno,se debitamente documentate. Art.8 Nlezzidi trasporto 1. Il personalecomandatoin missioneè tenuto,ove non sia stato autorizzatoad avvalersidi mezzistraordinari.a usareil mezzoordinario. 2. Sonomezziordinari: a) il treno; b) gli alfti mezzi in regolareserviziodi linea (aereocompresii voli charter,nave, autobusurbani,extraurbani,ecc.); c) gli eventualimezzidi trasponodell'Ateneo. 3. Sonoconsideratimezzistraordinari: a) i mezzinoleggiati,compresii taxi; b) 1lmezzodi proprietàdell'incaricato. 4. L'impiego dei mezzi straordinari,per missioni in Italia e/o all'estero,è di una delle seguenti subordinatoad autorizzazionepreventivae alla sussistenza condizioni: a) convenienzaeoonomica,risultante dal raffronto tra la spesa globale da in casodi uso sostenere(spesedi viaggio, di eventualevitto e/o pernottamento), del mezzoordinario,e quella equivalenteper le stessevoci derivantidall'usodel mezzostraordinario;a tal fine l'interessatodeve fornire nella richiestaogni utile elementodi comparazione; b) luogodellamissionenon servitoda mezziordinaridi linea: c) particolare esigenzadi servizio o necessitàdichiarata di raggiungere rapidamente il luogodellamissione; d) trasportomateriali e/o strumentidelicati e/o ingombranti indispensabiliper dellamissione; I'assolvimento e) spostamentidell'interessatoper i quali presentiparticolareutilità I'uso del mezzoproprioo noleggiato; 0 percorsi da e per l'aeroporto o la stazione ferroviaria o degli autobus o dal luogo in cui extraurbani,anchecon partenzadall'abitazione dell'interessato si svolgela missione; g) autorizzazionedel responsabilescientifico dei fondi di ricerca o della convenzione. 5. L'autorizzazioneall'uso del mezzo proprio è subordinataalla copertura previstadall'articolo8 del d.P.R.n.31911990,per I'attivazionedella assicurativa qualeI'interessato deveattenersialle disposizioniimpartitedall'Ateneoe connesse alla peculiaritàdella polizza assicurativa. La predettacoperturaassicurativaè personale estesaal docente. 6. In ogni casoper I'usodel mezzopropriodeveesserepreventivamente rilasciata, da partedel richiedente,appositadichiarazionescrittarivolta a sollevareI'Ateneo per I'uso del mezzostesso.per eventualidanni,anche da qualsiasiresponsabilità personali, subiti dall'interessatoo da terzi, ivi compresi i trasportati e il conducentese diversodall'interessato, ovvero dalmezzodi trasporto. 7. Nel caso di missioni che gravino sui fondi di ricerca o su fondi relativi a convenzioni, contratti, commesseo prestazioni in conto tetzi, l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi straordinariè dispostasu parerevincolantedel responsabile scientificodei fondi di ricercao della convenzione. Art.9 Spesedi viaggio L Per determinareI'entitàdel rimborsodelle spesedi viaggio si considerasededi partenzala sede di servizio come definita al precedentearticolo 2. E sede di servizioanchela sededistaccata o la sededoveil dipendente si trova in missione. Al dipendenteassenteper ferie e che sia richiamatoin servizio è riconosciutoil trattamentodi missioneper i viaggi da e per la località in cui fruisce le ferie stesse. 2. Il rimborsodelle speseeffettivamentesostenutecompete,per i viaggi in aereoo in ferrovia o in nave nel limite del costo del biglietto per la classedi diritto, secondoI'allegata tabella1. 3. A garanziadei rischi aereiper i voli sia nazionalisia internazionali,il personale per i casi di morte o di in missionepuo sottoscrivere una polizza assicurativa invaliditàpermanente, con diritto al rimborsodel premiopagatocon un massimale non superiorea 10 volte la retribuzione annualorda,ai sensidell'articolo13 della legge n. 836/1973e dell'articolo l0 della legge n. 417178).Alle richiestedi rimborso deve essereallegataidonea documentazioneche comprovi I'aderenza della polizza sottoscrittaa quantosopra indicato.Non sono rimborsatii costi sostenutiper polizzenon documentateo che abbianocaratteristichedifformi da quelleprescritte. 4. Al personaledocentein casodi utilizzo del mezzoproprio spettail rimborsodi una indennitàchilometricapari a un quinto del prezzodella benzinavigentenel tempo, nonchéil rimborso della eventualespesasostenutae documentataper il pedaggioautostradale. 5. Limitatamenteal personalecontrattualizzatol' attorizzazioneall' uso del mezzo proprio può essereconcessaai soli fini della coperturaassicurativa.Il Direttore generale,in presenzadi particolari,eccezionalie indifferibili esigenzedi servizio e constatatala convenienzaeconomica, può avtorizzare I'utllizzo del mezzo proprio e la rifusione delle speseeffettivamentesostenuteper I'acquistodel carburantee dei pedaggiautostradali. 6. In casodi noleggio di autovetturasenzaautistasono ammesseal rimborso le per il nolo e per I'acquistodi carburante. spesesostenute del bigliettodi 7. Il rimborsodellespesedi viaggioavvienepreviapresentazione viaggio originale. Se il biglietto di viaggio è privo del prezzo, affinché sia ammessoal rimborso,occorreallegareuna fattura o altro idoneodocumentodel del titolo di viaggiocartaceo, soggettoche lo ha emesso.In difettodell'emissione può documentarela spesaanchemediantela ricevutadel pagamento I'interessato da un'autodichiarazione resasotto la avvenutocon cartadi credito,accompagnata responsabilità. Per il rimborsodellespesedi viaggioin aereodovrà suapersonale esserefornita la carfad'imbarcoondeattestarein manieraincontrovertibilela data di ufilizzo dei biglietti. Nel casodi biglietti acquistationline con cartadi credito dovrà esserefornita anchela confermadella prenotazioneo ticket online. Sono ammessial rimborso. purché debitamentefatturati o documentati,gli importi corrisposti all'agenziadi viaggio per la prenotazionedel biglietto aereo e dei servizialberghieri. 8. Per i viaggi in aereola classe"business"o equipollente, con esclusionedelle classisuperiori,può essereautorizzatasolo nel casoin cui occorreraggiungerela di duratasuperiorealle 5 ore. sededi destinazione con volo transcontinentale 9. In linea con i principi di economicità,è obbligatorioacquistarebiglietti "chiusi". I biglietti "open" non sono rimborsabilise non nel caso in cui si dimostri. con idonei documenti,che il costo non è superiorea quello del corrispondentebiglieffo chiuso per la medesimatratta, data e compagniaaerea motivati dal medesimodipendentee ovvero in casi eccezionali,adeguatamente esplicitamenteautorizzati. 10. Qualedocumentazione sostitutivadi bigliettidi viaggioo di altro documento di spesa per cui non è possibile richiedere la duplicazione,è ammessa di smarrimentoo di sottrazionecorredatada una denuncia un'autodichiarazione polizia. autorità di Si prescinde dalladenunciaper importiinferioria € 25.00. alle Art. 10 Partecipazionea convegnio congressi a convegnio congressie trattatadal 1. La spesad'iscrizioneper la partecipazione Centroordinatoredi spesacomeuna qualsiasialtra spesaordinataper I'acquistodi dellamissione. beni o serviziovverocomespesainerenteall'effetfuazione dell'alloggioe/o del vitto e sia possibile 2. QualoraI'iscrizionesia comprensiva quello I'importo dell'iscrizione da dell'alloggioe/odel vitto, I'importo differenziare vienepagatosecondoquantoprevistodal commal, mentrele spese dell'iscrizione di alloggio e/o del vitto sonorimborsatenell'ambitodel trattamentodi missione. I'interoimporto Qualoranon sia possibiledifferenziareI'importodell'iscrizione. vienepagatosecondoquantoprevistodal precedente commal. E Art. I I Anticipi di missione l. Il personaledi ruolo a tempoindeterminato,i ricercatoria tempo determinato,i titolari di assegnoper la collaborazione all'attivitàdi ricercao di borsadi studio per la frequenzadei corsi di dottoratoo di trattamentoeconomicorelativo al contratto di formazione specialisticadei medici incaricati di effettuare una missione,cheappartengano all'Ateneo,possonochiedereun anticipo: a) per le missionisul territorionazionale,pari al75 per centodellespesepresunte per vitto e alloggio e del 100 per cento dei biglietti di viaggio e iscrizionia convegnie a congressi; b) per le missioniall'esteroa rimborsoanalitico,pari alle spesedocumentabili di viaggioe di pernottamento; c) per le missioniall'esteroin casodi trattamentoalternativo,pari all'intero costo previsto per le spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria giornalmentespettante. 2.La richiestadeveessereinoltrataall'Amministrazione con un congruoanticipo, almeno15 giorni prima delladatadi inizio dellamissione.in modo da consentire il pagamentoprima dellapartenza. 3. Una volta terminatoI'incaricodi missione.il personaleche ha richiestoe ottenuto l'anficipazionedeve far pervenire sollecitamenteall'Amministrazione tutta la documentazionenecessariaai fini della liquidazione della missione. Trascorsoun mese dalla data di fine missionein difetto di presentazionedella prevista,l'importo anticipatoverrà recuperatodirettamentesul documentazione trattamentoeconomicomensilespettante. 4. Coloro che ottenuta I'anticipazionesiano impossibilitati ad effenuare la missione debbonoprovvederealla restituzionedell'anticiporicevuto entro 10 giorni dalla data in cui avrebbedovuto aver inizio la missione.QualoraI'importo dell'anticiporisulti superioreall'importocomplessivodel trattamentoeconomico di missioneda liquidare,la differenzadovrà essererestituitadal dipendenteentro 30 giorni dal ricevimentodellacomunicazione da partedell'ufficiocompetente. In difetto si procedecomeprevistodal precedente comma3. *"*f,"t,'",. 1. Il diritto alla conesponsione del trattamentoeconomicodi missionedecade qualorala relativarichiestanon sia statapresentataentro 5 anni dalla datadi fine missione e comunque dopo I'evenfuale avvenuta rendicontazione.salvo I'eventualeesaurimento del fondoa coperturedellamissrone. Art. 13 Norme comuni e finali 1. Il presenteregolamentosi applicaalle missioniespletatea far data dalla sua entratain visore. 2. Contratti e convenzionicon enti pubblici o privati possono prevedere trattamentidi missioneo modalitàdi rimborsospesediverseda quelleindicatenel presenteregolamento,ma non possonoderogarealle proceduredi autorizzazione. 3. L'eventualeaggiornamento degliimportidi cui alle allegatetabelleè deliberato dal Consigliodi amministrazione dell'Ateneo. 4. Per quantonon espressamente previstodal presenteregolamento,si applicano le norme vigenti in materia per i dipendentidelle amministrazionicivili dello Stato. l0 TABELLA I (MTSSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE) SISTEMAZIONI DI VIAGGIO E ALBERGHIERE. LIMITI DI SPISA PER I PASTI Categoria QUALIFIC A Classetreno e Classe aereo nave Docenti Prima Ricercatori Prima Componenti di organi istituzionali e collegiali Economic a Economic A albergo (esclusolusso) Spesaper I pastoal giorno Spesaper 2 pasti al giorno Prima(4 stelle) 30,55 61.1 Prima(4 stelle) 30,55 6l.l Ricercatori Componentid i organi istituzionali e collegiali Prima Economic Prima (4 stelle) a 30,55 ól.l Personale con qualifica dirigenziale Prima Economic Prima(4 stelle) a 30,55 61.1 Da EP4 a EP7 Prima Da EPl a EP3 Prima Categoria D Prima DaC2 aC7 Prima Altre categorie QUALIFICA Docenti Personalecon qualifica dirisenziale Seconda Economic Prima(4 stelle) a 30,55 6l.t Da EP4 a EPS Seconda 22,26 44,26 Da EPI a EP3 Economic a Seconda 22,26 44,26 Categoria D Economic a Seconda 22,26 44,26 DaC2 a C7 Economic a Seconda 22,26 44,26 Altre categorie Economic A I limiti di spesaper i pastisonoquelli previstidal DPCM 1510211995 per il personaledocentee dirigente per il personaleTAB e dal DM 14/0311996 1l TABELLA 2 (MISSIONI ALL'ESTERO) LIMITE MASSIMO GIORIÍALIERO CONSENTITO PER LA FRUIZIONE DEI PASTI QUALIFICA ESTERO AREA A AREA B AREA c AREA D AREA E AREA F AREA G QUALIFICA Docenti CLASSE I € 60,00 € 60.00 € 60,00 € 70.00 € 80.00 € 85,00 FOSnn Docenti Ricercatori CLASSE I € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 70.00 € 80.00 € 85,00 Fq{0n Ricercatori Personale con qualifica dirigenziale CLASSE I € ó0,00 € 60.00 € 60.00 € 70.00 € 80.00 € 85.00 € 95.00 CAT. EP - D .C.B CLASSE2 € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 60.00 € 6s,00 € 70.00 EP - D € 75.00 CAT. -c-B Altre categorie CI-ASSE 2 € 40,00 € 40,00 € ó0.00 € 65.00 € 70,00 € 75.00 € 45,00 Personale con qualifica dirigenziale Altre categorie TABELLA3 (MtssIoNI aLL'ESTERO) GIORNALIERA ALTERNATTVA AL RIMBORSO DOCUMENTATO QUO?ADI RIMBORSO AREAA ARf,A C AREA D AREA F QUALIFICA ESTERO Docenti CLASSE 1 € 120,00 € 120,00 € 120,00€ 125,00 € 130,00 € 140,00 € 155.00 Ricercatori cLASSf, r € I20,00 € 120,00 € 120,00€ t25,00 € 130.00 € 140,00 € 15s.00 Ricercatori Pcrsonale con qualifiea dirigenziele CLASSD I € 120,00 € 120,00 e 120.00€ 125,00 € 130,00 € 140,00 € r55,00 Personale con qualifica dirigenziale CAT.EP-D -C- B CLASSE2 € 120,00 € 120,00 € 120,00€ 125,00 € 130,00 € 140,00 € r55.00 C A T . .EBP - D - C AREA B AREAE AREAG QUALIFICA Docenti t2