autocarri e persone 11 - Comune di Mandello del Lario

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autocarri e persone 11 - Comune di Mandello del Lario
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)
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POLIZIA LOCALE
Sono in possesso di un fuoristrada immatricolato AUTOCARRO, posso portare
come passeggeri mio figlio e mia moglie o amici?
Non sempre è così “pacifico”. E’ invalso l’uso di acquistare veicoli con immatricolazione AUTOCARRO
perché è nota la facilitazione, in termini di importo di tassa di proprietà, nettamente inferiore a quella per i
veicoli immatricolati come AUTOVETTURE, per cui il legislatore verosimilmente ha posto limitazioni proprio
per evitare che le facilitazioni destinate a chi esercita un’attività professionale siano indebitamente fruite da chi
non ha titolo.
Bisogna distinguere la casistica in due parti:
1) se si trasportano persone sulla parte del mezzo destinata al carico delle merci - sul cassone o nella zona del
veicolo destinata alla cose o comunque dove non ci sono sedili, per intenderci -.
2) se si trasportano persone regolarmente sedute sui sedili nel numero ammesso, come da carta di circolazione.
Ed è il caso dei fuoristrada …..
Nel caso 1) E’ possibile trasportare persone sul cassone o nel la zona destinata alle cose ove non ci sono sedili
solo se si è in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla D.T.T ( ex Motorizzazione) sulla base di nulla
osta del Prefetto, così come prevede l’art. 82/6° c.d.s. Nel caso di trasporto di persone nella parte del veicolo
destinata alle cose effettuata senza l’autorizzazione di cui al citato art. 82/6° c.d.s. sarà applicata una sanzione
di € 398,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente ritiro immediato della stessa
da parte degli organi di polizia che hanno proceduto al controllo.
Nel caso 2) il Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione e gli Affari del Personale,
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e gli Affari Legislativi – con circolare n° M/2413-38 del 28/1/99
ha chiarito che quando si realizza trasporto di persone su veicoli immatricolati AUTOCARRO - anche a titolo
di amicizia e cortesia - si viola il disposto normativo di cui all’art. 82/8° c.d.s (utilizzare veicoli con
destinazione diversa da quella prescritta: sanzione € 80,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6
mesi con conseguente ritiro immediato della stessa da parte degli organi di polizia che hanno proceduto al
controllo). Recentemente, in seguito a specifico quesito al Ministero da parte di questo comando di polizia
locale si ottenuta una nuova conferma di quanto riportato nella circolare del 1999, e ciò con la risoluzione n°
300/A/1/34115/108/68 del 6/8/2004.
Questo si spiega esaminando l’art. 82/1° c.d.s (destinazione d’uso dei veicoli) e l’art. 54/1° lettera d) c.d.s che
individua gli AUTOCARRI come veicoli “destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o a
trasporto delle stesse.” Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle cose,
e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo.
L’utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta si verifica ogni qual volta il
trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è
normativamente vincolato il veicolo, anche nell’eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le
caratteristiche del veicolo- esistenza di posti a sedere -. Non vale osservare il contrario, ovvero che per l’art.
169/2° c.d.s si rinvii alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare
posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le eventuali
violazioni prevede una sanzione autonoma rispetto a quella stabilita nel citato art. 82 c.d.s, quindi non pone
criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli.
Da ciò deriva che per gli autocarri il numero di posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro
specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui è consentito il trasporto ai sensi dell’art. 54 c.d.s
cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all’oggetto del trasporto stesso fissato dalla specifica
destinazione del veicolo.
ATTENZIONE! Alla violazione può conseguire anche un illecito fiscale perché la tassa di possesso ha diverso
ammontare a seconda della destinazione d’uso del veicolo - ed è proprio per questo che molti comprano veicoli
immatricolati AUTOCARRO: pagano molto meno!.. Ma se si viene beccati…gli agenti accertatori trasmettono
una nota informativa, con copia del verbale elevato per l’art. 82/8° c.d.s, all’Agenzia delle Entrate che
procederà, poi, alla contestazione formale della violazione che comporterà il pagamento della somma relativa
all’ammontare del tributo evaso più una sanzione da € 103,00 ad € 516,00 (salvo aggiornamenti ISTAT in
aumento). I SUV che trasportano persone nei limiti della carta di circolazione, anche se immatricolati autocarri,
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POLIZIA LOCALE
sono tassati come autovetture (nota n° 6 all’art. 82 cds pagina 288 e a pagina 1056 nota operativa n° 5 del
“prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” edito dall’EGAF, autore Giandomenico Protospataro,
40^ edizione agosto 2011).
CURIOSITA’. Gli uffici del G.d.P. di Lecco hanno indirizzi non univoci in merito, infatti sono a conoscenza
di sentenze discordanti pur trattando dello stesso “motivo del contendere”: ad alcuni hanno confermato la
sanzione mentre ad altri l’hanno archiviata. Morale: se volete tentare d’utilizzare l’autocarro per trasportare
persone fatelo pure e poi, se venite multati, tentate la strada del ricorso al G.d.P.
PRECISAZIONE: in data 15/11/11 la segnalazione di un utente induce ad una serie di considerazioni ed
ipotesi.
Se è vero che appare difficile considerare 1) disabili, 2) infanti, 3) anziani e 4) minorenni come “… persone
addette all’uso o a trasporto delle stesse …” è altrettanto vero che bisogna cercare di distinguere accuratamente:
- 1) disabili e 2) infanti: appare evidente che non possono contribuire all’uso ed al trasporto di nulla
quindi riterrei estremamente difficile giustificare la loro presenza a bordo.
3) anziani (ipotizzando di ritenere “anziani” coloro che sono in età di pensione): se la loro presenza a
bordo può essere connessa all’ “uso ed al trasporto di cose”, allora è presenza corretta che non consente di
rilevare alcuna violazione del c.d.s; se invece l’anziano è presente solo per essere trasportato, ipotizziamo,
ad assistere ad una partita di calcio trasmessa alla televisione in casa di un amico, sarebbe estremamente
difficile ricondurre la sua presenza a bordo come funzionale all’ “uso ed al trasporto di cose”, quindi con
possibile rilevazione di violazione al c.d.s
4) minorenni. Distinguiamo tra coloro che sono in età di obbligo scolastico - a partire dalla prima
classe elementare - e quelli in età post scuola dell’obbligo.
Per i primi risulta un pochino difficile, ma non impossibile, ricondurre una loro presenza su un autocarro
funzionale all’ “uso e trasporto delle cose”; certo è che si potrebbe verificare che il caso di un aiuto al
babbo per scaricare un comodino portandone i cassetti svincolati dal comodino stesso … ma al di fuori di
casi simili è presenza difficile da giustificare e, verosimilmente, potranno ravvisarsi violazioni al cds. Se il
minore è, invece, in età post scuola dell’obbligo, la sua presenza a bordo potrebbe ben essere funzionale all’
“uso ed al trasporto di cose” purché si possa chiarire agli agenti che effettuano i controlli della presenza del
minore con elementi di riscontro concreti come ad esempio un padre che trasporta mobili di casa per un
trasloco ed il figlio, di 16 anni, che lo aiuta a nelle operazioni.
ATTENZIONE. Rilevo altresì che nel prontuario in uso a molte forze di polizia stradale, edito dall’EGAF
dal titolo ”Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” - 40^ edizione, agosto 2011 – il cui
estensore è l’autorevole Giandomenico Protospataro, a pagina 288, nelle note operative all’applicazione
della violazione dell’art. 82/8° e 10° del cds riporta: “ – autocarri, autoarticolati, etc, che trasportano
persone (di cui è opportuna l’identificazione) non addette all’uso o al carico o scarico delle cose trasportate
(es: autostoppisti, persone trasportate a titolo di amicizia o cortesia, familiari non dipendenti, bambini, etc. :
Cass. Civ. Sez. II del 20/3/2009 n° 6855); … omissis…”. Lo stesso si legge nell’opera dal titolo ”Codice
della strada”, 12 volumi, edita sempre da EGAF con autori, oltre che il citato Protospataro, anche dall’Ing.
Biagetti Emanuale, a pagina 082.01/08.
Come si rileva, leggendo questi testi non si distinguono i casi così come commentati dal sottoscritto poco
più sopra, pertanto è bene porre molta attenzione quando si decide di utilizzare un autocarro per trasporto di
soggetti così come individuati nel prontuario (bambini, familiari non dipendenti ad esempio): gli estensori
sono certamente ben più autorevoli del sottoscritto.
Restando a disposizione per ogni chiarimento o precisazione, accolgo con favore ogni suggerimento critico propositivo ed invito tutti ad
una attenta ed accorta valutazione nell’utilizzo dei veicoli omologati come autocarro.
Mandello, 15/11/11.
IL RESPONSABILE DELLA P.L.
(Commissario Aggiunto Mario Modica)
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