autocarri considerati autovetture ai fini fiscali

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autocarri considerati autovetture ai fini fiscali
AUTOCARRI CONSIDERATI
AUTOVETTURE AI FINI FISCALI
L’art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, ha statuito che - mediante provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate (poi emanato in data 6 dicembre 2006) - si individuano i veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, ai fini fiscali non possono essere considerati
«autocarri». Tali veicoli non hanno diritto di beneficiare della detraibilità e deducibilità integrale di:
•
•
IVA;
costi relativi al mezzo di trasporto (in termini di ammortamento e canoni leasing) e di
utilizzo (bollo, assicurazione, carburanti, manutenzioni, ecc.).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 individua alcuni autoveicoli
all’interno della categoria «autocarri» che, per le loro caratteristiche, vengono assimilati ai fini del
relativo trattamento fiscale alle autovetture. Lo scopo è quello di contrastare gli abusi derivanti
dall’applicazione delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli: è sempre da tenere
presente che, in base all’allegato II al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20
giugno 2002, la categoria N1 definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre
2006 individua i criteri da utilizzare per verificare, ai soli fini
fiscali, se un veicolo immatricolato quale autocarro debba
essere equiparato alle autovetture (se così risulta da
adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il
trasporto di persone).
Gli elementi della verifica vanno desunti dalla lettura del
libretto di circolazione dell’autocarro.
L’equiparazione dell’autocarro all’autovettura scatta solo
nell’ipotesi in cui il libretto di circolazione porti
congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni:
Specifiche tecniche
• oggetto delle disposizioni sono i veicoli destinati al
trasporto di merci, con massa massima non superiore
a 3,5 t. Si tratta sostanzialmente dei veicoli
immatricolati come N1; il riferimento risultante dalla
carta di circolazione è identificato con la lettera J;
• codice carrozzeria, l’identificativo è F 0; il riferimento
risultante dalla carta di circolazione è identificato con
la lettera J.2;
• numero di posti consentiti per conducente e
passeggeri è di 4 o più. Il riferimento risultante dalla
carta di circolazione è identificato con la lettera S.1.
Per rientrare nella previsione del Provvedimento devono
essere contemporaneamente presenti le specifiche
tecniche di cui ai punti precedenti.
Qualora siano verificate tutte le caratteristiche sopra
illustrate, è la determinazione del rapporto tra potenza e
portata a costituire l’elemento decisivo per identificare se il
mezzo di trasporto, ai fini fiscali, deve essere considerato
come autocarro oppure autoveicolo.
La verifica del rapporto potenza/portata risulta dalla
seguente formula:
Pt (Kw) / Mc - T (t)
Rapporto potenza/portata
dove: Pt è la potenza del motore espressa in kW;
Mc è la massa complessiva;
T è la tara.
La potenza del motore viene quindi espressa in Kw.
Il riferimento della carta di circolazione è P.2. Invece la
portata del veicolo viene espressa in tonnellate (t).
La formula da utilizzare per la determinazione della
portata è la seguente:
Massa complessiva espressa in tonnellate
(riferimento della carta di circolazione F.2) –Tara
espressa in tonnellate (riferimento della carta di
circolazione = Massa a vuoto come risultante dalla pag.
3 della carta di circolazione)
Se il risultato del rapporto tra portata e massa è:
Trattamento fiscale
• inferiore a 180
il veicolo è
fiscalmente considerato autocarro ed ha costi
deducibili e IVA detraibile al 100%, salvo eccezioni;
• uguale o superiore a 180
l’autocarro viene
fiscalmente considerato alla stregua di
un’autovettura ed avrà costi deducibili e IVA
detraibile nei limiti previsti per le autovetture.
Se si ricade nella seconda ipotesi, quindi si farà riferimento
alla normativa prevista per le autovetture:
• ai fini IVA all’art. 19-bis1, comma 1, lettera c),D.P.R.
n. 633/1972;
• ai fini delle imposte dirette all’art. 164, comma 1,
lettera b), TUIR.
Sarà possibile effettuare due tipi di integrazione della
normativa individuando veicoli:
Possibilità di integrazione
della normativa
• per i quali disapplicare la normativa (Finti
Autocarri) nel caso in cui tali veicoli non consentono
il trasporto privato di persone;
• ai quali estendere l’applicazione della normativa.
Si tratterà di veicoli che, anche se non rientrano nei
parametri sopra individuati, consentono invece l’utilizzo per
il trasporto privato di persone.
Classificazione dei veicoli a motore con almeno 4 ruote (art. 47 C.D.S. - D.Lgs. n. 285/1992)
Oggetto
Categoria
M
M1
Trasporto
di persone
M2
M3
N
Trasporto
di merci
N1
N2
N3
Descrizione
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno 4 ruote.
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8
posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non
superiore a 5 t.
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t.
Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno 4
ruote.
Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t., ma non superiore a 12 t.
Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.
Esempi
Caratteristiche del veicolo:
Esempio n. 1
•
•
•
potenza del motore = 200 KW
massa complessiva = 2,8 tonnellate
tara = 2 tonnellate
Determinazione della portata = 2,8 t – 2 t = 0,8 t
Determinazione del rapporto potenza/portata = 200/0,8 = 250.
Il valore dell’indice è superiore a 180, limite fissato dal
provvedimento. Di conseguenza si procederà applicando i
limiti previsti per le autovetture.
Caratteristiche del veicolo:
Esempio n. 2
•
•
•
potenza del motore = 85 KW
massa complessiva = 2 tonnellate
tara = 1,5 tonnellate
Determinazione della portata = 2 t – 1,5 t = 0,5 t
Determinazione del rapporto potenza/portata = 85/0,5 = 170
Il valore dell’indice è inferiore a 180, limite fissato dal
provvedimento. Di conseguenza, salvo eccezioni, avremo
piena deducibilità dei costi e piena detraibilità dell’IVA.