La normativa dell` “Alternanza”

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La normativa dell` “Alternanza”
La normativa dell’ “Alternanza”
L’Alternanza Scuola-Lavoro viene introdotta dall’Art. 4 della Legge n. 53 del 2003 e prevede che gli studenti tra i 15 e 18
anni possano frequentare la propria formazione scolastica con le modalità dell’ ”Alternanza”.
Il successivo Decreto Legislativo n°. 77 del 2005 (scarica il pdf) definisce l’ ”Alternanza” quale modalità didattica ed
individua le linee generali per organizzare i percorsi.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77
(in GU 5 maggio 2005, n. 103)
“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito
decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
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Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha espresso la
mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n.53, attivare la procedura di cui
all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri espressi, in data 9 febbraio 2005 dalla 5^ Commissione della Camera dei deputati e dalla 5^ Commissione del Senato della
Repubblica e, in data 16 febbraio 2005 e 23 febbraio 2005, rispettivamente, dalla 7^ Commissione della Camera dei Deputati e dalla 7^
Commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del
secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle
conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di
età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto - dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
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responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base
di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.
ART. 2 (Finalità dell'alternanza)
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza,
quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo
ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la
partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale
dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente
assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo
educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello
nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il
Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19
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novembre 2004, n.286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui
al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza, e i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse al fine di
contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare
riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti
degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle
finalità di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei
percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione
del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello
nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo
sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi
formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle
capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel
progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal
calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia
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anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in
tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.
ART. 5 (Funzione tutoriale)
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione
scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente
tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli
documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la
collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento
dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale
docente. I compiti svolti dal tutor interno di cui comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione
collettiva.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di
formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno. La previsione del sistema
tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta norma di principio per la legislazione regionale.
ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o
formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica,
sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della
prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi
ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
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3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo
3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro.
ART. 7 (Percorsi integrati)
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi
con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi
integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
ART. 8 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
ART. 9 (Risorse)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro
per il 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n.440, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuolalavoro di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella
percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti
previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni.
ART. 10 (Coordinamento delle competenze)
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 si provvede al
coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
ART. 11 (Disciplina transitoria)
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza
di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
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2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per
l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
Alternanza scuola – lavoro (nuova normativa)
Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, è un modello
didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia.
Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel
mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro
esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno
scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività
permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione
scolastica e all’esperienza di lavoro. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso
una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in
grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità
di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di
accreditarsi come enti formativi.
Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede
obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il
periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.
L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola.
Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività
di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di
operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture
ospitanti/aziende, i consulenti esterni.
L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda valuta il percorso di
alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso.
Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del
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diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al
termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti.
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite convezioni stipulate con
imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il
periodo dell’apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e accurata valutazione del
territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole individuano le realtà produttive con le quali poter avviare collaborazioni
concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta
realizzazione dei percorsi.
I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’estero, oppure, durante la sospensione delle attività didattiche o con la modalità
dell'impresa formativa simulata.
La costituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio rappresenta uno strumento di
raccordo per facilitare l’incontro tra imprese ed istituzione scolastiche. Difatti la Legge 107/2015 ha previsto che tramite questo strumento
sarà possibile conoscere le aziende disponibili ad accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni. Il Registro si divide in due
sezioni: una prima, aperta e consultabile in modo gratuito, dove le aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili
ed i periodo dell’anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini. La seconda sezione speciale del Registro a cui devono essere iscritte le imprese
coinvolte nel percorsi di alternanza consentirà la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera.
Le fonti di finanziamento utilizzate dalla scuola per realizzare percorsi di alternanza derivano per la quasi totalità dal Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (MIUR). Dall’anno scolastico 2004/2005, il MIUR contribuisce allo sviluppo dell’alternanza attraverso
l’attribuzione di appositi finanziamenti agli Uffici Scolastici Regionali, i quali ne dispongono con modalità e criteri di assegnazione alle singole
scuole. L’assegnazione dei fondi è differente in base alle regioni: alcuni Uffici scolastici regionali hanno finanziato tutti gli ordini di studio, altri
hanno destinato l’importo ricevuto unicamente agli istituti professionali. Altre forme di finanziamento riguardano i fondi d’istituto, i fondi
regionali, i fondi FSE, privati e quelli previsti dal PON.
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