REVERSE CHARGE
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REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE LEGGE DI STABILITÀ E REVERSE CHARGE La legge di stabilità 2015 ha modificato l’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, estendendo il meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie. Si tratta di nuove ipotesi di reverse charge per i settori: edile grande distribuzione organizzata/GDO energetico Per quanto concerne le modifiche per il settore «edile», si osserva subito che le nuove disposizioni, contenute nella lett. a-ter) del sesto comma dell’art. 17, rappresentano norme «speciali» da tenere distinte dalle previsioni riguardanti il medesimo settore e collocate nella precedente lett. a) dello stesso comma, relative al cosiddetto «reverse charge» per i subappaltatori in edilizia. Ne è chiara prova il fatto che proprio la lettera a) è stata modificata al fine di precisare che la stessa si applica «alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)» N.B. Il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 co. 7 DPR 633/72) 2 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Oltre alle fattispecie già contemplate dalla lett. a), entrano ora in reverse charge le «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». SETTORE ENERGETICO Lett. d-bis) I «trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite nell’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni»; Lett. d-ter) i «trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica»; Lett. dquater) le «cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivorivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)» 3 REVERSE CHARGE SETTORE GDO Lett. dquinquies) Le «cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)» L’estensione del reverse charge a tali operazioni è stata impedita dalla decisione dell’UE. Dal testo del sesto comma dell’art. 17, tale previsione è destinata a scomparire, così come quella relativa all’inversione contabile per le cessioni di materiali e prodotti lapidei. In vista è, invece, l’applicazione del reverse charge a console da gioco, tablet PC e laptop. 4 REVERSE CHARGE DECORRENZA E DURATA SETTORE EDILE Lett. a-ter) SETTORE ENERGETICO Lett. d-bis) Lett. d-ter) Lett. d-quater) SETTORE GDO Lett. dquinquies) Le disposizioni relative alle prestazioni del settore edile di cui alla lett. a-ter) si applicano A PARTIRE DAL 2015 e non è previsto alcun termine di durata (si tratta di DISPOSIZIONI «A REGIME») Il reverse charge per le operazioni del settore energetico (lettere d-bis, d-ter e d-quater) è applicabile A PARTIRE DAL 2015 e per un periodo di 4 anni (FINO AL 2018) Per il settore della GDO (lett. d-quinquies), l’entrata in vigore della norma è SUBORDINATA all’AUTORIZZAZIONE del CONSIGLIO EUROPEO ai sensi dell’art. 395, direttiva n. 2006/112/CE, ferma la durata FINO AL 2018 La norma è destinata a non entrare in vigore e sarà espunta dal testo di legge 5 REVERSE CHARGE SETTORE ENERGETICO Lett. d-bis) Lett. d-ter) Lett. dquater) L’art. 1 co. 629 L. 190/2014, estende il reverse charge: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.10.2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a). Certificati verdi Rappresentano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Garanzie di origine Consentono ai produttori di energia di provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili Certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) Attestano il risparmio energetico conseguito a mezzo di sistemi di efficientamento della produzione 6 REVERSE CHARGE SETTORE ENERGETICO Circ. 27.3.2015 n. 14/E La circ. 27.3.2015 n. 14/E fa rientrare nella lettera d-ter) del co. 6 dell’art. 17 del DPR 633/72 «anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER)». DEFINIZIONE Per SOGGETTO PASSIVO-RIVENDITORE deve intendersi «un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile» (art. 7bis co. 3 lett. a) DPR 633/72) È «rivenditore» anche colui che destina una parte del prodotto acquistato al sopperimento dei propri immediati bisogni, nell’ambito dell’esercizio della propria attività economica, «a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità» Il reverse charge viene esteso alle cessioni di gas e di energia elettrica ai «soggetti passivi rivenditori». Art. 17 co. 6 lett. d-quater) DPR 633/72 Secondo la circ. 23.12.2004 n. 54/E, l’attività d’acquisto e rivendita di gas ed energia si considera principale non con riguardo al complesso delle attività svolte, ma in relazione ai singoli acquisti. Circ. 23.12.2004 n. 54/E 7 REVERSE CHARGE SETTORE ENERGETICO NON sono soggette al reverse charge le cessioni di gas ed energia elettrica a chi non è «soggetto passivo-rivenditore» Cessione di GPL nei confronti del consumatore finale NON rientrano nella lett. d-quater) le cessioni di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL), trattandosi di sostanze più simili agli olii minerali che non ai gas circolanti attraverso sistemi o reti di gas naturale. 8 REVERSE CHARGE SETTORE ENERGETICO Pallet Con una modifica all’art. 74 co. 7 DPR 633/72, la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha esteso il reverse charge anche alle cessioni di «bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo» Non è rilevante che i beni in questione (come avviene per i rottami) siano utilizzabili se non previa lavorazione/trasformazione Circ. 27.3.2015 n. 14/E Secondo la circ. n. 14/E del 2015, con l’espressione «cicli di utilizzo successivi al primo» si dovrebbe N.B. fare riferimento «a tutte le fasi successive alla prima immissione in consumo del pallet nuovo» 9 REVERSE CHARGE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ATTENZIONE Circ. 27.3.2015 n. 14/E Considerato che le disposizioni di cui agli artt. 17 co. 6 lett. a-ter (settore edile), d-bis, d-ter e d-quater (settore energetico) e 74 co. 7 (pallet usati) del decreto IVA, sono applicabili alle fatture emesse dall’1.1.2015, la circ. n. 14/E ha previsto che, in considerazione dei numerosi profili di incertezza e dei principi dello Statuto del contribuente, «sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi» Analoga clausola è contenuta nella circ. 22.12.2015 n. 37/E con riferimento ad eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti «anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi» in relazione alle prestazioni del settore edile (art. 17 co. 6 lett. a-ter) 10 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) In ulteriore recepimento della disciplina di cui all’art. 199, direttiva n. 2006/112, il legislatore nazionale ha affiancato alle prestazioni della lett. a) dell’art. 17 co. 6 del decreto IVA, ulteriori tipologie di servizi, previste dalla successiva lett. a-ter): servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, collegate al comparto edile e a nuovi settori non rientranti nel comparto edile propriamente inteso (servizi di pulizia) Pur trattandosi di fattispecie contigue e complementari rispetto a quelle previste dalla lett. a), esse hanno tuttavia «presupposti» e «ambito applicativo» differenti 11 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Secondo la circ. n. 14/E del 2015, per individuare le prestazioni della lett. a-ter), deve farsi riferimento «unicamente» ai codici della Tabella ATECO 2007 Circ. 27.3.2015 n. 14/E Una volta individuata la prestazione come rientrante nel novero di quelle previste dalla norma, gli operatori «devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO» L’eventuale svolgimento di tali attività in assenza della relativa comunicazione ex art. 35 co. 3 DPR 633/72, comporterà tuttavia l’obbligo di adeguare il codice ATECO N.B. 12 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Circ. 27.3.2015 n. 14/E Lett. a-ter) Sempre secondo la circ. n. 14/E del 2015, inoltre, il reverse charge si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese: dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori», e a prescindere anche «dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; dalla tipologia di attività esercitata» Il reverse charge si applica anche nel rapporto consorzio/consorziati se il consorzio applica l’inversione contabile nel rapporto con i terzi Vale per tutte le ipotesi di mandato senza rappresentanza? Diversamente, il reverse charge previsto dalla lett. a) dell’art. 17 co. 6 si applica in caso di subappalto «relativamente alle attività identificate dalla sezione F» della Tabella ATECO, «diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento» 13 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Circ. 27.3.2015 n. 14/E Lett. a-ter) Come già chiarito dalla circ. 29.12.2006 n. 37/E, inoltre, «devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007)». A tali pronunce, la circ. n. 37/E del 2015 aggiunge la risoluzione n. 220/E del 10.8.2007 e richiama espressamente la sentenza della Corte di giustizia UE del 29.3.2007 nella causa C-111/05, oltre che la pronuncia della Cassazione n. 6925 del 21.4.2001. 14 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Nozione di edificio Lett. a-ter) Con il termine «edificio» occorre fare riferimento ai fabbricati, così come definiti dall’art. 2 del DLgs. 192/2005 e dalla R.M. 46/E/1998 (anche se in corso di costruzione o se si tratta di unità in corso di definizione). L’Agenzia delle Entrate conferma una lettura restrittiva, non considerando i beni rientranti nella (più ampia) categoria dei beni immobili. Restano pertanto escluse dal reverse charge le prestazioni relative al suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc. (salvo che non costituiscano un elemento integrante dell’edificio, come nel caso dei parcheggi interrati o collocati sul lastrico solare; utili riferimenti per la nozione sono rinvenibili nell’art. 13-ter del Regolamento UE n. 1042/2013) Altresì escluse dal reverse charge sono le prestazioni in esame relative a beni mobili di ogni tipo (è da ritenere che l’esclusione riguardi anche i beni mobili che sono stabilmente infissi all’edificio, ancorchè essi siano accatastati, come nel caso dei c.d. «imbullonati») 15 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Stando alla restrittiva impostazione seguita dall’Agenzia delle entrate, dovrebbero essere escluse dal reverse charge le prestazioni relative a quegli elementi che hanno un rapporto pertinenziale con il fabbricato, ma non ne costituiscono parte integrante in senso materiale. Al contrario, saranno soggette allo specifico regime le prestazioni su pertinenze che integrino esse stesse la nozione di fabbricato (per esempio: il garage). Impianti fotovoltaici Quanto agli impianti fotovoltaici, la circ. 22.12.2015 n. 37/E precisa che l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici «integrati» o «semi-integrati» agli edifici (per esempio, sul tetto) rientrano nel reverse charge. Analogo inquadramento per gli impianti fotovoltaici «a terra», ancorchè esterni all’edificio, purchè «funzionali o serventi allo stesso». In ogni caso, si deve trattare di impianti che «non siano accatastati come unità immobiliari autonome»; in caso contrario (accatastamento come D/1 o D/10), non si applica il reverse charge. 16 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Il riferimento alle «parti integranti» dell’edificio viene in rilievo anche con riguardo all’attività di installazione d’impianti. In particolare, potrebbero ritenersi soggette a reverse charge le attività che riguardano impianti che sono parte integrante dell’edificio e che sono al suo servizio. La circ. 22.12.2015 n. 37/E, correttamente, considera che le prestazioni relative ad impianti posizionati, per necessità funzionali o logistiche, in parte all’interno e in parte all’esterno dell’edificio, rientrino nel reverse charge, nella considerazione che «occorra valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio». 17 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Risposta a interpello n. 954-784/2015 del 21.10.2015 DRE Emilia Romagna Resterebbero invece escluse le attività che, ancorché relative a impianti che sono integrati in un edificio, sono funzionali all’attività che è svolta nello stesso. Con riferimento all’attività d’installazione d’impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, la circ. n. 37/E del 2015 precisa che il reverse charge non si applica se l’attività non è ricompresa nei codici ATECO richiamati dalla circ. n. 14/E (43.21, 43.22 e 43.29). In pratica, per rientrare nell’inversione contabile, si deve trattare di impianti che «formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi». 18 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Agganciandosi alla soluzione fornita con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 37 del 22.1.2008, l’Agenzia sottolinea inoltre che «ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge», fornendo alcuni esempi: impianto di videosorveglianza perimetrale, impianto citofonico, impianto di climatizzazione con motore esterno, impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. 19 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Lett. a-ter) Per quanto concerne i contributi per l’attività di allacciamento e i servizi di attivazione delle forniture di gas, energia elettrica e acqua, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia (sent. 3.4.2008, nella causa C442/05), la circ. n. 37/E del 2015 considera tali prestazioni ricomprese nel servizio di erogazione e non riconducibili all’attività d’installazione impianti; ad esse, pertanto, non si applica il reverse charge. 20 REVERSE CHARGE SETTORE EDILE Nozione di edificio Lett. a-ter) Vedi Nota di Aggiornamento di Confindustria del 22.6.2015 Sempre con riguardo agli impianti che sono integrati negli edifici, potrebbero essere considerate escluse dal reverse charge le prestazioni d’installazione relative a impianti completamente rimuovibili; per esempio, quelle relative al cablaggio e agli impianti di telecomunicazione, normalmente rimuovibili senza alterare/distruggere l’edificio (si veda l’art. 13-ter del Regolamento UE n. 1042/2013). Su tale aspetto, tuttavia, né la circ. n. 14/E, né la successiva n. 37/E forniscono chiarimenti specifici. 21 REVERSE CHARGE SERVIZI DI PULIZIA Circ. 27.3.2015 n. 14/E L’unica condizione affinché le prestazioni di pulizia rientrino nell’ambito applicativo del reverse charge è che siano relative ad edifici. Per la loro individuazione può farsi riferimento ai codici ATECO: 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici; 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici (la circ. n. 37/E del 2015 esclude anche le attività di derattizzazione, spurgo fosse biologiche e tombini e rimozione neve, i cui codici attività non sono richiamati dalla circ. n. 14/E/2015) 22 REVERSE CHARGE DEMOLIZIONE Circ. 27.3.2015 n. 14/E Per individuare tali prestazioni è utilizzabile, ancora una volta, la classificazione ATECO 43.11.00 Demolizione Per l’attività di demolizione ricompresa in un contratto unico d’appalto avente per oggetto la demolizione e successiva costruzione di un edificio nuovo, la circ. 22.12.2015 n. 37/E ha precisato che trovano applicazione le regole ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. 23 REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE IMPIANTI 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici). La circ. n. 37/E del 2015 ha precisato che le prestazioni di manutenzione e riparazione, anche se non indicate dai codici ATECO della divisione 43, sono soggette all’inversione contabile. Nel concetto di manutenzione possono rientrare in base alla volontà delle parti, la riparazione e sostituzione di parti danneggiate/obsolete (anche i diritti chiamata previsti in alcuni contratti e così pure i contratti di manutenzione in abbonamento). 24 REVERSE CHARGE INSTALLAZIONE IMPIANTI Codice ATECO 43.22.03 In base alla circ. n. 37/E del 2015, «le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato DM 20.12.2012 contenente le regole tecniche di prevenzione incendi), installato in un edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto». Non si applica il reverse charge agli estintori che non fanno parte di un impianto complesso. Quanto alle porte tagliafuoco e alle uscite di sicurezza, queste «devono considerarsi, ai sensi del DM 21 giugno 2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. L’attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 (“altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”) ed è, pertanto, soggetta al meccanismo dell’inversione contabile». 25 REVERSE CHARGE COMPLETAMENTO DI EDIFICI Circ. 27.3.2015 n. 14/E Termine utilizzato in modo «atecnico». Riferimento a codici ATECO 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”. Sono comprese le prestazioni di rifacimento della facciata di un edificio, ma non quelle relative alla preparazione del cantiere (propedeutica alla costruzione) 26 REVERSE CHARGE PLURALITÀ DI OPERAZIONI Circ. 27.3.2015 n. 14/E Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di un unico contratto, comprendente prestazioni soggette a reverse charge e prestazioni soggette a IVA con regole ordinarie, occorre procedere alla «scomposizione delle operazioni», costituendo l’inversione contabile la «regola prioritaria» in funzione antifrode «Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Per tale motivo, «in una logica di semplificazione», in simili situazioni, anche per le prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovano applicazione le regole ordinarie e non il reverse charge. ESEMPIO. È il caso, ad esempio, di un contratto avente per oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti; in quest’ipotesi, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione degli impianti dagli altri interventi, ma si applicherà l’IVA con le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale. 27 REVERSE CHARGE PLURALITÀ DI OPERAZIONI La «semplificazione» secondo cui, in un contratto unico di appalto, si applicano le regole ordinarie e non il reverse charge, potrebbe non essere del tutto corretta se, all’interno del contratto unico, in realtà, le prestazioni assoggettabili a reverse charge sono quelle più rilevanti. Inoltre, nel caso della «ristrutturazione edilizia», la problematica potrebbe non porsi nemmeno, dato che un contratto avente per oggetto un simile intervento potrebbe essere ricondotto alla divisione 41 della Tabella ATECO e non ai codici della divisione 43. Vedi Nota di Aggiornamento di Confindustria del 22.6.2015 Letteralmente, sulla base delle indicazioni della circ. n. 14/E del 2015, la «regola» del contratto unico non sarebbe applicabile ai contratti d’appalto aventi per oggetto una manutenzione ordinaria o straordinaria; si tratta di una impostazione criticabile, però, soprattutto ove si consideri che, per effetto delle modifiche di cui al DL 133/2014 «sblocca Italia»), rientrano ora nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari che, precedentemente, erano considerati di ristrutturazione edilizia. 28 REVERSE CHARGE PLURALITÀ DI OPERAZIONI Al riguardo, la circ. 22.12.2015 n. 37/E, risposta 1, ha integrato le indicazioni fornite con la circ. n. 14/E del 2015, precisando che «nell’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lett. b) dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge», sottolineando, tuttavia, che l’attrazione delle manutenzioni straordinarie al regime ordinario opera «limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e accorpamento» prima rientranti nella ristrutturazione edilizia. 29 REVERSE CHARGE SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE Circ. 27.3.2015 n. 14/E In base alla norma di cui all’art. 17-ter DPR 633/72, «le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l’ente pubblico sia debitore di imposta». «È il caso, ad esempio, di un ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto passivo d’imposta, deve applicare il meccanismo del reverse charge. È evidente che i servizi in commento, resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica». Se si tratta di servizi destinati in parte all’attività commerciale e in parte a quella istituzionale, è la Pubblica amministrazione che deve comunicare la quota parte della prestazione riferibile all’una (reverse charge) e all’altra attività (split payment). 30 REVERSE CHARGE CONSORZIO E CONSORZIATI Come già anticipato, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio hanno la medesima valenza di quelle rese dal consorzio ai terzi, in analogia al meccanismo del mandato senza rappresentanza (circolare n. 19/E del 4 aprile 2007). Se il consorzio agisce in base a un contratto che prevede ’applicazione del reverse charge, l’inversione si applica anche alle prestazioni rese dai consorziati al consorzio. Il chiarimento vale anche per le nuove ipotesi di reverse charge. In base all’art. 1 co. 128 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è aggiunta nel sesto comma dell’art. 17 del decreto IVA la nuova lett. aquater) che estende (subordinatamente alla concessione da parte dell’UE di una misura di deroga) il reverse charge alle prestazioni rese dai consorziati ai consorzi di appartenenza, aggiudicatari di commesse nei confronti di enti pubblici tenuti al versamento dell’IVA per effetto dello split payment. 31 REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E IVA PER CASSA Circ. 27.3.2015 n. 14/E Già con la circ. n. 44/E del 26.11.2012, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il regime dell’IVA per cassa non è applicabile alle operazioni per le quali l’IVA è applicata secondo regole peculiari. In particolare, per le operazioni soggette al reverse charge, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell’esigibilità dell’imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio. Il reverse charge, pertanto, esclude l’applicazione del regime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis DL 83/2012. N.B. Considerato che le nuove regole in materia di reverse charge trovano applicazione per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2015, le operazioni che si considerano effettuate fino al 31.12.2014 restano soggette all’IVA per cassa. 32 REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI NON IMPONIBILI Con una precisazione accolta favorevolmente dagli operatori del settore, ma che contribuisce a togliere ulteriormente «sistematicità» alla disciplina, la circolare n. 37/E del 2015 ha precisato che «il presupposto applicativo dell’inversione contabile è l’imponibilità dell’operazione. Tale sistema non si applica quindi nell’ipotesi in cui l’operazione sia non imponibile agli effetti dell’IVA» (per esempio, servizi di pulizia in edifici siti in porti o aeroporti, installazione di impianti in tali edifici che rientrano in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 n. 6) del DPR 633/72). I prestatori di tali servizi, pertanto, procederanno all’emissione di fattura richiamando la dicitura «operazione non imponibile» anziché «inversione contabile». 33 REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO I contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi di cui al DPR 633/72, eccezion fatta per gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti Per tali soggetti è dunque obbligatoria l’emissione della fattura (senza addebito dell’IVA a titolo di rivalsa), riportante l’annotazione “operazione in franchigia da IVA” con l’indicazione del riferimento normativo, mentre non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sulle fatture di acquisto. Circ. 27.3.2015 n. 14/E In analogia al «vecchio» regime dei soggetti minimi, i contribuenti in regime forfetario non applicano il reverse charge sulle cessioni/prestazioni effettuate, mentre, in relazione agli acquisti cui si applica l’inversione contabile, assolvono l’imposta utilizzando tale meccanismo e sono tenuti a versare il relativo importo, non potendo esercitare la detrazione. N.B. Le stesse precisazioni valgono con riguardo al regime dei minimi prorogato dall’art. 10 co. 12-undecies DL 192/2014, per l’anno 2015. 34 REVERSE CHARGE ENTI NON COMMERCIALI anche con attività commerciale unica prestazione e uso «promiscuo» In base alle indicazioni contenute nel par. 8 della circ. n. 14/E/2015, dedicato alle prestazioni in reverse charge nei confronti di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, se l’utilizzo della prestazione è «promiscuo», la quota da fatturare senza applicazione dell’imposta per effetto del reverse charge, va determinata tenendo conto del contratto o di altri parametri «oggettivi». In caso di servizi di pulizia, per esempio, si può suddividere il corrispettivo distinguendo la superficie destinata all’attività commerciale da quella per l’attività istituzionale. Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, analoghi criteri andrebbero seguiti quando vi è un corrispettivo unico a fronte di una pluralità di servizi, solo alcuni dei quali sono in regime d’inversione contabile In simili ipotesi, pertanto, «si dovrà procedere ad individuare, sempre sulla base di criteri oggettivi, la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo del reverse charge e quella relativa ai servizi soggetti all’applicazione dell’imposta secondo le modalità ordinarie». pluralità di servizi e corrispettivo unico Circ. 27.3.2015 n. 14/E 35 REVERSE CHARGE ENTI NON COMMERCIALI anche con attività commerciale La suddivisione dell’importo in funzione dell’utilizzo promiscuo della prestazione, tuttavia, potrebbe, in molti casi, risultare complicato. Si pensi al rifacimento della facciata dell’edificio in cui si trova la sede dell’ente che, oltre all’attività istituzionale, svolge anche un’attività commerciale In questi casi, avrebbe forse potuto utilizzarsi un diverso criterio, per esempio, quello di cui all’art. 19, Regolamento UE n. 282/2011 (confermato dalla circ. n. 37/E/2011) riguardante le regole di territorialità delle prestazioni di servizi, il quale prevede che il prestatore può considerare il servizio come destinato all’attività economica del committente se questi ha comunicato la propria partita IVA e che la prestazione si considera comunque resa a un committente soggetto passivo, se si tratta di prestazione «promiscua». In tal modo, il prestatore potrebbe emettere fattura in reverse charge per l’intero importo, evitando incerte «suddivisioni» dell’imponibile e conseguenti responsabilità, mentre la corretta attribuzione del servizio fra attività istituzionale e commerciale verrebbe lasciata al committente, il quale, conoscendo la propria situazione, una volta resosi debitore dell’intera imposta per effetto del reverse charge, procederebbe detraendo l’IVA imputabile alla sfera commerciale e versando quella inerente l’ambito istituzionale. 36 REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E PLAFOND DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Circ. 27.3.2015 n. 14/E Secondo la circ. n. 14/E del 2015, «qualora la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’articolo 17, comma 6, del medesimo DPR 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria» . Tali operazioni devono essere conseguentemente fatturate in regime di reverse charge e non ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72. Per tali operazioni, pertanto, non può essere utilizzato il plafond. L’impostazione seguita dall’Agenzia delle entrate, più che giustificabile in base alle finalità (antifrode) della norma, appare corretta in base alla stessa logica del sistema IVA. In effetti, se l’operazione è in reverse charge non pare molto «logico» l’utilizzo del plafond per evitare il pagamento di un’imposta che, essendo assolta in inversione contabile, non graverebbe effettivamente sul committente/ cessionario, salvo che non si tratti di acquisti con IVA in toto o in parte indetraibile per ragioni oggettive o soggettive (pro-rata) per i quali, tuttavia, l’utilizzo del plafond è già escluso per la quota d’imposta indetraibile (circ. n. 145/1998). 37 REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E PLAFOND DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Circ. 27.3.2015 n. 14/E Unico contratto di appalto e pluralità di prestazioni L’Agenzia prosegue, inoltre, precisando che, in caso di fatture ricevute dall’esportatore abituale in cui non sia agevole scindere (anche in forza di com’è scritto il contratto) la parte soggetta a reverse charge da quella che segue le regole ordinarie, «in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge». In questi casi, le singole prestazioni (per esempio, demolizione, installazione di impianti e opere di completamento), ancorché formino oggetto di un unico contratto di appalto, vanno tenute distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile. 38 REVERSE CHARGE SOGGETTI ESCLUSI Il reverse charge non è applicabile in relazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che operano nell’ambito di particolari regimi che prevedono l’esonero dagli adempimenti di cui al DPR 633/72. Circ. 27.3.2015 n. 14/E A titolo esemplificativo, la circolare 14/E del 2015, richiama: i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a € 7.000, art. 34 co. 6 DPR 633/72 (di cui è prevista l’abrogazione dal ddl stabilità per il 2016); gli esercenti attività d’intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72, ai quali, agli effetti dell’IVA, si applicano le disposizioni di cui all’art. 74 co. 6 DPR 633/72; gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/91; i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR 633/72 che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 25.822,84 (art. 74-quater co. 5 DPR 633/72. 39 REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE E DICHIARAZIONE IVA Quadro VE Quadro VJ Le operazioni assoggettate a reverse charge in forza della legge n. 190/2014 vanno riepilogate nel rigo VE35 campo 2 per quanto concerne le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 co. 7 del DPR 633/72); campo 8 per le prestazioni del settore edile di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del decreto IVA; campo 9 per le operazioni del settore energetico (art. 17 co. 6 lett. d-bis, d-ter e d-quater). Gli acquisti di beni e servizi di cui sopra vanno indicati rispettivamente nei righi: VJ6 pallets VJ17 settore edile VJ18 settore energetico 40 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Il regime sanzionatorio per le violazioni in questione è stato integralmente rivisto dal DLgs. 158/2015. Co. 9-bis Omesso reverse charge Secondo la relazione illustrativa, l’ambito applicativo della disposizione «prima limitato alle sole ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633 del 1972, viene esteso anche alle altre forme di inversione contabile» e, quindi, anche alle operazioni del settore agricolo e a quelle intracomunitarie 42 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis Omesso reverse charge Se il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell’IVA (operazioni in reverse charge), ma il cessionario/committente non adempie secondo il meccanismo dell’inversione contabile, si applica (a tale ultimo soggetto) la sanzione fissa, compresa fra 500 e 20.000 euro. Tuttavia, se l’operazione non risulta dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi del cessionario/committente, la sanzione è proporzionale ed è compresa fra il 5 e il 10 per cento dell’imponibile (minimo 1.000 euro). 43 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis Omesso reverse charge Le sanzioni sopra indicate si applicano però a condizione che l’IVA non applicata sia detraibile e, quindi, che non si tratti di operazioni con IVA oggettivamente o soggettivamente indetraibile per il cessionario/committente. In tal caso, infatti, la violazione ha carattere sostanziale e le sanzioni sono quelle previste dall’art. 5 co. 4 e dal co. 6 dello stesso art. 6 del DLgs. 471/97, commisurate all’imposta che il cessionario/committente non avrebbe potuto detrarre (dal 90 al 180% dell’imposta per l’infedele dichiarazione e 90% dell’IVA per l’indebita detrazione 44 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis Omesso reverse charge Il dubbio Le medesime disposizioni sanzionatorie si applicano se per un’operazione soggetta a reverse charge, il cedente/prestatore non adempie all’obbligo di fatturazione (violazione sanzionata ex art. 6 co. 2, con la sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, con il minimo di 500 euro) entro 4 mesi dalla data d’effettuazione dell’operazione oppure ha emesso fattura irregolare e il cessionario/ committente, entro il 30° giorno successivo, non informa l’Ufficio competente nei suoi confronti, provvedendo, entro lo stesso termine, all’emissione dell’autofattura da regolarizzazione, assolvendo l’imposta con il meccanismo del reverse charge. Non è chiaro se la procedura sostituisca quella «speciale» prevista dall’art. 46 co. 5 del DL 331/93 per le operazioni intracomunitarie, richiamata anche dall’art. 17 co. 2, secondo periodo, del DPR 633/72 per le operazioni interne effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro. 45 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis1 e 9-bis2 Omesso reverse charge Le due previsioni dei co. 9-bis1 e 9-bis2 si occupano entrambe dell’errata applicazione del reverse charge Il co. 9-bis1 tratta di: operazione che ricade nel reverse charge, ma per la quale il cedente/prestatore ha erroneamente addebitato l’IVA in fattura; in questo caso, se l’emittente della fattura ha assolto l’imposta, il cessionario/committente può detrarla e non deve assolverla; il cessionario/committente è punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro; al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cedente/prestatore (avendo egli commesso l’errore di fatturazione). Se l’errore è stato determinato da un intento di evasione o di frode, di cui il cessionario/committente era consapevole, tale soggetto è punito con la sanzione del co. 1 (dal 90 al 180 per cento dell’imposta). 46 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis1 e 9-bis2 Applicazione irregolare del reverse charge Le due previsioni dei co. 9-bis1 e 9-bis2 si occupano entrambe dell’errata applicazione del reverse charge Il co. 9-bis2 tratta di: operazione che non ricade nel reverse charge (cioè operazione che ricade in regime ordinario), ma per la quale il cessionario/committente ha erroneamente assolto l’IVA con l’inversione contabile; in questo caso, anche se l’IVA è stata erroneamente assolta, il cessionario/committente può detrarla e il cedente/prestatore non è tenuto ad assolverla; il cedente/prestatore è punito con la sanzione da € 250 a € 10.000; al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cessionario/committente (avendo egli commesso l’errore nell’applicazione del tributo). Se l’errore è stato determinato da un intento di evasione o di frode, di cui il cedente/prestatore era consapevole, tale soggetto è punito con la sanzione del co. 1 (dal 90 al 180 per cento dell’imposta). 47 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis3 Il reverse charge per operazioni senza IVA Quando il cessionario/committente applica il reverse charge per un’operazione che non è soggetta a imposta, opera la previsione del co. 9-bis3 dell’art. 6 del DLgs. 471/97. Tale norma dispone che, se il cessionario/committente applica il reverse charge «per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposte», in sede d’accertamento, vanno eliminati sia il debito che il credito IVA dalle liquidazioni. Inoltre, se il soggetto passivo non ha detratto in tutto o in parte l’imposta autoliquidata (per ragioni d’indetraibilità oggettiva o soggettiva), egli ha diritto a recuperare tale importo ai sensi dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72 o dell’art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92. 48 L’ERRATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE VIOLAZIONI AL REGIME DEL REVERSE CHARGE DAL 2016 Il nuovo art. 6 co. 9-bis, 9-bis1, 9-bis2 e 9-bis3 DLgs. 471/97 Co. 9-bis3 Il reverse charge per operazioni senza IVA La neutralizzazione del debito/credito tributario in caso di applicazione del reverse charge per operazioni non soggette a Iva, non è accompagnata da alcuna previsione sanzionatoria. L’unico caso per il quale è prevista la sanzione, è quello in cui l’applicazione del reverse charge riguarda un’operazione inesistente. La sanzione, in tale ipotesi, va dal 5 al 10 per cento dell’imponibile con il minimo di 1.000 euro Tale «falsa» auto-fattura non dovrebbe rilevare penalmente, in termini di emissione del documento, dato che non si discute del rilascio della fattura a terzi al fine di consentire un’evasione; semmai, potrebbe rilevare in termini di dichiarazione infedele ex art. 2 del DLgs. 74/2000 (deduzione del costo). 49 LO SPLIT PAYMENT LO SPLIT PAYMENT LO SPLIT PAYMENT Il cosiddetto meccanismo dello «split payment» è stato introdotto dall’art. 1 co. 629 della legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190), che ha inserito il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/72. In deroga al sistema ordinario di assolvimento dell’imposta, l’IVA dev’essere VERSATA dai CESSIONARI/COMMITTENTI in caso di cessioni di beni/prestazioni di servizi NEI CONFRONTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA). Fornitore (anche PA) Fattura con IVA * PA paga imponibile (e altre somme non soggette a IVA) Erario paga l’IVA (secondo modalità e termini fissati da apposito decreto) * Richiamo al meccanismo dello split payment, (la dicitura in fattura è «scissione dei pagamenti» o, come previsto dalla circ. n. 15/E/2015, «split payment» ai sensi dell’ art. 17-ter DPR 633/72). La mancanza dell’indicazione è sanzionata ai sensi dell’art. 9 co. 1 DLgs. 471/97 in misura variabile da € 1.000 a € 8.000; importo così determinato dal DLgs. 158/2015. 2 LO SPLIT PAYMENT RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI Oltre alla norma istitutiva del meccanismo, la disciplina è completata da: Decreto MEF 23.1.2015, contenente le disposizioni d’attuazione (il decreto è accompagnato da apposita relazione illustrativa) Decreto MEF 20.2.2015, che ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento Circolare n. 1/E del 9.2.2015, contenente i primi chiarimenti sulla disciplina Risoluzione n. 15/E del 12.2.2015, che ha istituito gli appositi codici tributo. 3 LO SPLIT PAYMENT RIFERIMENTI NORMATIVI E INTERPRETATIVI Oltre alla norma istitutiva del meccanismo, la disciplina è completata da: Circolare n. 6/E del 19.2.2015, che ha raccolto le risposte fornite nel corso degli incontri con la stampa specializzata anche con riguardo allo split payment Circolare n. 14/E del 27.3.2015, dedicato al reverse charge; chiarisce l’inapplicabilità dello split payment per le operazioni soggette a reverse charge Circolare n. 15/E del 13.4.2015, che contiene ulteriori chiarimenti in materia di split payment Circolare Assonime n. 34 del 21.12.2015, illustrativa della disciplina alla luce degli interventi interpretativi dell’Amministrazione finanziaria. 4 LO SPLIT PAYMENT LE FINALITÀ DELLA NORMA L’introduzione della disposizione risponde a finalità di contrasto dell’evasione IVA (riduzione del VAT gap). In pratica, in deroga alle ordinarie regole e pur mantenendo il fornitore la qualifica di debitore dell’imposta, si evita che il FORNITORE, nonostante abbia ricevuto dal cessionario/committente il pagamento dell’IVA addebitata in rivalsa, non adempia all’obbligo di versamento dell’imposta; ma anche che l’ENTE PUBBLICO resti coinvolto nella frode commessa dal proprio fornitore o da terzi posti a monte nella catena delle operazioni (il dato per l’evasione IVA stimata in Italia, in base alle indicazioni dell’UE, sarebbe di 36,1 miliardi di euro nel 2011). 5 LO SPLIT PAYMENT ENTRATA IN VIGORE L’entrata in vigore della disciplina, inizialmente subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 395 della direttiva n. 2006/112, è stata anticipata al 1° gennaio 2015 (l’autorizzazione definitiva è arrivata con la decisione UE n. 1401 del 14.7.2015, la quale ha precisato che la misura cesserà il 31.12.2017, anche perché l’Italia si è impegnata a non chiedere proroghe). APPLICAZIONE. La norma specifica che la disciplina si applica alle operazioni la cui esigibilità sorge dal 1° gennaio 2015, con evidenti difficoltà a comprendere il trattamento da riservare alle fatture emesse ad «esigibilità differita» (regime naturale per le operazioni con la Pubblica amministrazione; circ. n. 328/E del 1997) nel 2014 ed incasso dopo l’1.1.2015. Il Comunicato stampa del MEF n. 7 del 9.1.2015, il decreto attuativo del 23 gennaio, la circolare n. 1/E del 9.2.2015, e la circolare n. 15/E del 13.4.2015, hanno precisato che lo split payment si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità si verifichi a partire da tale data. 6 LO SPLIT PAYMENT ENTRATA IN VIGORE Lo split payment SI APPLICA alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità si verifica a partire da tale data. Lo split payment NON SI APPLICA alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014 sia che si tratti di fatture a esigibilità immediata, sia che si tratti di fatture a esigibilità differita (art. 6 co. 5 DPR 633/72). In tal modo, come precisato dalla circ. n. 15/E/2015 (par. 12), risulta «irrilevante … che la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della Pubblica amministrazione acquirente nel 2015». Si risolve anche il problema dei pagamenti frazionati. Lo split payment NON SI APPLICA alle fatture emesse nel 2014 (anche a esigibilità differita) per le quali l’emittente abbia provveduto, prima del 1° gennaio 2015, alla cessione del relativo credito. 7 LO SPLIT PAYMENT ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA In base alle indicazioni del decreto attuativo (art. 3), l’imposta relativa alle operazioni in regime di scissione dei pagamenti, diviene esigibile in capo alla pubblica amministrazione nel momento in cui la stessa pubblica amministrazione effettua il pagamento del corrispettivo al fornitore. Al pagamento del fornitore… Al ricevimento della fattura… In via facoltativa, la pubblica amministrazione può anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento del ricevimento della fattura. Per le fatture elettroniche (obbligatorie dal 31.3.2015 nei confronti della Pubblica amministrazione), il momento di ricezione della fattura coincide con quello del rilascio da parte del SDI (Sistema di Interscambio) della ricevuta di consegna (circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014). In pratica, per le pubbliche amministrazioni che siano soggetti passivi e non soffrano di limiti della detrazione, considerato che l’esigibilità fa sorgere anche il diritto a detrarre l’imposta, il versamento dell’imposta non avrà effettivamente luogo. 8 LO SPLIT PAYMENT MODALITÀ DI VERSAMENTO In sede d’introduzione del nuovo regime, il decreto attuativo ha precisato che, comunque, «non oltre il 31 marzo 2015», le PA accantonino le somme necessarie al versamento dell’imposta, da effettuarsi, in ogni caso, entro il 16 aprile 2015. A regime Per le pubbliche amministrazioni che non hanno la qualifica di soggetto passivo IVA, il versamento potrà avvenire (senza possibilità di compensazione): 1. entro il 16 del mese, in relazione a tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; 2. giornalmente, considerando tutte le fatture in cui l’IVA è divenuta esigibile in tale giorno (entro il 16 del mese successivo al momento di esigibilità) 3. distintamente per la singola fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Le pubbliche amministrazioni soggetti passivi IVA annotano le fatture nel registro IVA vendite (o corrispettivi) entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile e con riferimento al mese precedente, e computano l’IVA a debito nella liquidazione del periodo di riferimento. La detrazione è esercitata secondo le ordinarie regole. Omessi o ritardati versamenti sono puniti a norma del co. 633 dell’art. 1 (30%), anche se commessi da PA che agiscono nella veste istituzionale 9 LO SPLIT PAYMENT MODALITÀ DI VERSAMENTO E CONTROLLI 1/2 Pubblica amministrazione titolare di conto presso la Banca d’Italia F24 Enti pubblici (EP) da trasmettere solo telematicamente – Entratel/Fisconline Pubblica amministrazione NON titolare di conto presso la Banca d’Italia, autorizzata a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane F24 ordinario Altre Pubbliche amministrazioni Versamento all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo di bilancio (capo 8, capitolo 1203, art. 12) Attenzione!!! Non è possibile effettuare la compensazione orizzontale. 10 LO SPLIT PAYMENT MODALITÀ DI VERSAMENTO E CONTROLLI 2/2 In caso di controllo, verifica o ispezione, le Pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (eventualmente in formato elettronico) la documentazione utile ad accertare la corrispondenza fra imposta dovuta e imposta versata. Revisori e organi di controllo della Pubblica amministrazione vigilano sulla corretta esecuzione dei versamenti Le Pubbliche amministrazioni che ricevono fatture in split payment con l’IVA indicata in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, devono procedere alla regolarizzazione prevista dall’art. 6 co. 8 DLgs. 471/97, liquidando e versando l’IVA indicata in fattura con le regole dello split payment e la differenza d’imposta direttamente con F24. Circ. n. 6/E del 19.2.2015 risposta 8.6 11 LO SPLIT PAYMENT NOTE DI VARIAZIONE 1/2 Circ. n. 15/E del 13.4.2015 Note di variazione in aumento: «Torna sempre applicabile il meccanismo» dello split payment anche per quelle relative a fatture emesse fino al 31.12.2014, e la nota in aumento va numerata. Dev’essere indicato l’ammontare della variazione e della relativa imposta, oltre che il riferimento alla fattura originaria Note di variazione in diminuzione: riferita a una fattura originariamente emessa in regime di split payment Effetti sul fornitore: sono applicabili le stesse indicazioni previste per le note in aumento. Poiché l’imposta relativa alla fattura rettificata non è confluita a debito nella liquidazione, il fornitore non può detrarre l’IVA corrispondente alla variazione; si esegue un’annotazione nel registro IVA vendite, ma senza effetti sulla liquidazione 12 LO SPLIT PAYMENT NOTE DI VARIAZIONE 2/2 Circ. n. 15/E del 13.4.2015 Effetti sulla Pubblica amministrazione: se l’acquisto è stato effettuato dalla Pubblica amministrazione in veste di soggetto passivo (sfera commerciale), si registra la nota nel registro delle vendite e, contestualmente, in quello degli acquisti «al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile». Se l’acquisto era stato destinato alla sfera istituzionale, la parte di IVA versata in eccesso (corrispondente a quella indicata nella nota), la Pubblica amministrazione potrà scomputare il maggior versamento da quelli da eseguire successivamente nell’ambito dello split payment. 13 LO SPLIT PAYMENT NOTE DI VARIAZIONE Circ. n. 15/E del 13.4.2015 Note di variazione in diminuzione: riferita a una fattura originariamente emessa prima dell’entrata in vigore del regime dello split payment Effetti sul fornitore: si applicano le regole ordinarie e il fornitore potrà portare in detrazione l’imposta corrispondente alla rettifica, annotandola sul registro IVA vendite Effetti sulla Pubblica amministrazione: se l’acquisto è stato effettuato dalla Pubblica amministrazione in veste di soggetto passivo (sfera commerciale), la nota va registrata nel registro IVA vendite, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al fornitore a titolo di rivalsa. Se l’acquisto era stato destinato alla sfera istituzionale, non va eseguita alcuna variazione, ferma restando la restituzione dell’importo originariamente pagato. La circ. n. 15/E del 2015 ammette che, per tali variazioni ricevute dopo l’1.1.2015 e riferite a fatture emesse prima di tale data, il fornitore possa applicare «la disciplina della scissione dei pagamenti». 14 LO SPLIT PAYMENT NOTE DI VARIAZIONE Se la Pubblica amministrazione, dopo l’1.1.2015, ha corrisposto al fornitore l’IVA erroneamente addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, non occorre effettuare alcuna variazione, sempre che il fornitore abbia computato l’imposta in sede di liquidazione periodica. «In tali casi, infatti, l’imposta deve ritenersi, ancorchè irregolarmente, assolta» (circ. n. 15/E/2015). Se invece la Pubblica amministrazione non ha corrisposto l’IVA erroneamente addebitata, il fornitore potrà regolarizzare l’errore emettendo nota di variazione e un nuovo documento contabile con l’indicazione «scissione dei pagamenti» e la Pubblica amministrazione verserà l’imposta con le regole dello split payment. Se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti», lo stesso dovrà correggere l’operazione ed esercitare la rivalsa dell’IVA secondo le modalità ordinarie. In tal caso, la Pubblica amministrazione dovrà corrispondere al fornitore anche l’imposta relativa all’operazione, oltre all’imponibile e agli eventuali ulteriori importi dovuti (per esempio: somme anticipate escluse dalla base imponibile) 15 LO SPLIT PAYMENT NOTE DI VARIAZIONE Circ. n. 15/E del 13.4.2015 La circolare n. 15/E/2015, con riguardo al caso dell’IVA erroneamente addebitata, dopo l’1.1.2015, per un’operazione soggetta allo split payment, ha precisato che, se la Pubblica amministrazione non ha pagato alcun corrispettivo comprensivo d’imposta e tale imposta, trattandosi di fattura a esigibilità differita ex art. 6 co. 5 DPR 633/72, non è ancora stata liquidata dal fornitore, questi dovrà regolarizzare l’operazione ed emettere nota di variazione oltre che un nuovo documento contabile con l’annotazione «scissione dei pagamenti». In alternativa… È possibile emettere un’unica nota di variazione con riferimento puntuale a tutte le fatture, così da «integrarle» al fine di rappresentare alla Pubblica amministrazione che l’imposta ad esse relativa va versata con le regole dello split payment. 16 LO SPLIT PAYMENT SALVAGUARDIA Circ. n. 1/E del 9.2.2015, par. 2 «Si precisa, infine, in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi» Analoga clausola di salvaguardia è contenuta nella circolare n. 15/E che fa salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla pubblicazione di tale documento (13.4.2015) «sempre che l’imposta sia stata assolta». 17 LO SPLIT PAYMENT CONSIDERAZIONI GENERALI 1/2 Rinviando alla lettura dell’art. 17-ter per un’elencazione puntuale, si osserva che il nuovo meccanismo interessa gli stessi soggetti indicati dall’art. 6 co. 5 DPR 633/72 in materia di IVA a esigibilità differita. L’elenco non dovrebbe considerarsi suscettibile di estensione per analogia (risoluzione n. 99/E del 30.7.2004), ma la circolare n. 1/E ha previsto un notevole ampliamento dell’ambito soggettivo. Secondo la circolare 15/E del 2015, il criterio per stabilire se si tratta di una Pubblica amministrazione cui è applicabile lo split payment è quello della loro qualificazione come «immediata e diretta espressione» della soggettività pubblica. In ogni caso, gli enti pubblici interessati sono anche quelli che agiscono nell’ambito della loro veste «istituzionale». Lo split payment, dunque, si applica anche alle PA che non rivestono la qualità di soggetti passivi IVA. In sostanza, la Pubblica amministrazione interessata è quella che «sostanzialmente» è immedesimabile nell’ente pubblico 18 LO SPLIT PAYMENT CONSIDERAZIONI GENERALI 2/2 Sono escluse dallo split payment le operazioni per le quali la PA è debitore d’imposta (per effetto del reverse charge) N.B. per servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (sul reddito), operata dalla PA che eroga il compenso e non da terzi I professionisti i cui compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto sono esclusi dallo split payment (circ. n. 6/E del 19.2.2015). 19 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO Rientranti Rientrano nello split payment solo le operazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato e che sono effettivamente «soggette» ad IVA. Escluse Sono (evidentemente) escluse le operazioni non imponibili, esenti, fuori campo IVA o, comunque, senza applicazione dell’imposta. Rientranti In ogni caso, è necessario che si tratti d’operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (comprese quelle per cui si applicano le regole di cui all’art. 73 DPR 633/72), Escluse restando escluse dalla disciplina le operazioni certificate con rilascio di ricevuta fiscale, scontrino (fiscale e non), altri documenti sostitutivi (anche se, successivamente, è richiesta la fattura) o fattura semplificata ex art. 21-bis DPR 633/72. 20 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO Escluse Sono escluse dallo split payment anche le operazioni soggette a regimi speciali IVA in cui l’imposta non è evidenziata in fattura (editoria, agenzie viaggi, regime del margine, ecc.),ma anche quelle rese da fornitori, che applicano regimi speciali caratterizzati da un meccanismo forfetario di detrazione dell’IVA (soggetti ex artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72, soggetti ex lege 398/91, attività d’intrattenimento, spettacoli viaggianti). Escluse Allo stesso modo, sono escluse dallo split payment le operazioni per le quali il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore che lo trattiene riversando alla Pubblica amministrazione solo l’importo di sua spettanza (per esempio, gestori del servizio di riscossione). 21 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO Escluse Sono escluse dallo split payment le operazioni per le quali la Pubblica amministrazione è già debitrice dell’imposta per effetto del reverse charge («interno» o «esterno»). Ciò implica che la Pubblica amministrazione in questi casi agisce in veste di soggetto passivo. Se la Pubblica amministrazione, ancorché dotata di soggettività passiva IVA (in quanto esercente anche attività commerciale o agricola), opera nella sua veste istituzionale, il reverse charge non si applica e l’operazione ricade nello split payment. Pubblica amministrazione e soggettività passiva Si ricorda che, ai fini della territorialità delle prestazioni di servizi, si considerano SOGGETTI PASSIVI sia gli enti non commerciali (comprese le Pubbliche amministrazioni) che svolgono attività commerciale unitamente all’attività istituzionale, sia gli enti non commerciali (comprese le Pubbliche amministrazioni) che svolgono solo attività istituzionale, ma che sono dotati di partita IVA perché effettuano acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di rilevanza (o perché, anche se gli acquisti intracomunitari non superano tale soglia, hanno optato per l’applicazione dell’imposta). 22 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO 1/2 Operazioni soggette a reverse charge Pertanto, per le prestazioni di servizi «generiche» rese da soggetti comunitari o extracomunitari, la Pubblica amministrazione applica sempre il reverse charge sia che si tratti di ente non commerciale che svolge anche attività commerciale sia che si tratti di ente non commerciale svolgente solo attività istituzionale, ma identificato ai fini IVA. Parimenti, sono soggetti a reverse charge gli acquisti intracomunitari di beni. 23 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO 2/2 Quanto alle ipotesi di reverse charge «interno», si ricorda che rientrano in tale ambito, fra le altre, anche: le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato effettuate da un soggetto non stabilito ancorché dotato di rappresentante fiscale o identificato ai fini IVA in Italia; gli acquisti di rottami; gli acquisti di oro da investimento; le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile; gli acquisti di fabbricati ex art. 17 co. 6 lett. a-bis) DPR 633/72; gli acquisti di telefoni cellulari e computer; le prestazioni di servizi «edili» di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter); gli acquisti di certificati verdi e bianchi e le altre operazioni del settore energetico ex art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater); gli acquisti di «pallet» recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo di cui all’art. 74 co. 7 DPR 633/72. In base ad apposito decreto legislativo in corso d’approvazione, sono previste ulteriori ipotesi di reverse charge (tablet pc, console da gioco, laptop) 24 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO Circ. n. 15/E del 13.4.2015 Se l’acquisto ricade in regime di reverse charge e i beni/servizi sono in parte destinati alla sfera commerciale e in parte a quella istituzionale, «la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi …», cui si rende applicabile il reverse charge, da quella destinata alla sfera istituzionale, cui si applica lo split payment. N.B. (In mancanza di comunicazione o in caso di errata comunicazione, il fornitore non dovrebbe essere sanzionato, in analogia a quanto avviene quando la PA fornisce indicazioni erronee circa l’esistenza del presupposto soggettivo per l’applicazione dello split payment). 25 LO SPLIT PAYMENT AMBITO OGGETTIVO Esclusi Lo split payment non si applica ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Il dubbio In base alla formulazione della norma, non risultava chiaro se la deroga riguardasse i compensi assoggettati a qualunque tipo di ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito e, dunque, sia alle ritenute a titolo di acconto che a quelle a titolo d’imposta, ovvero solo i compensi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta. Il dubbio è stato fugato dalla circ. n. 6/E del 19.2.2015 Il chiarimento secondo la quale devono intendersi esclusi dallo split payment tutti i compensi soggetti a ritenuta, sia essa d’acconto o d’imposta (sempre che all’adempimento sia tenuta la PA). In pratica, per effetto della nuova disciplina dello split payment, tali prestazioni sono le uniche che ancora possono beneficiare del differimento dell’esigibilità dell’imposta di cui all’art. 6 co. 5 DPR 633/72. 26 LO SPLIT PAYMENT AMBITO SOGGETTIVO 1/3 Circ. n. 1/E del 9.2.2015 Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate (anche da altre PA) nei confronti di Pubbliche amministrazioni che agiscono sia in veste istituzionale sia nell’esercizio di attività commerciali (o agricole). 27 LO SPLIT PAYMENT AMBITO SOGGETTIVO 2/3 In base alle indicazioni della circ. n. 1/E del 2015, le Pubbliche amministrazioni cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, sono: lo Stato; altri soggetti qualificabili come organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica (quali, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica); gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e i consorzi tra essi costituiti; le Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e le Unioni regionali delle CCIAA; gli istituti universitari; le aziende sanitarie locali; (segue) 28 LO SPLIT PAYMENT AMBITO SOGGETTIVO 3/3 gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera operando in regime di diritto privato; gli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del SSN nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche; gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; gli enti pubblici di assistenza e beneficienza: IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona); gli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). Compresi Commissari delegati per la ricostruzione, Consorzi di Bacino imbrifero montani, Consorzi interuniversitari (circ. n. 15/E/2015). 29 LO SPLIT PAYMENT AMBITO SOGGETTIVO Criterio valevole anche per altre PA Secondo la circ. n. 1/E del 2015, la «natura pubblica» dell’ente previdenziale è un «requisito imprescindibile» per l’applicazione delle norme in materia di split payment. Secondo la circ. n. 15/E/2015, occorre fare riferimento alla qualificazione dell’ente operata dalla legge istitutiva e, in mancanza, compiere un’indagine specifica in ordine alla sussistenza degli elementi sostanziali e formali distintivi di un ente pubblico (poteri autorizzativi e amministrativi, potestà di autotutela, ingerenza statale). Per una corretta L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’elencazione esemplificativa degli enti pubblici interessati, precisando tuttavia che, qualora vi siano dubbi in ordine alla qualificazione di un ente come Pubblica amministrazione, è possibile presentare istanza d’interpello (solo da parte della PA?). Nei casi di incertezza, ai fornitori è comunque sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla Pubblica amministrazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eventualmente). individuazione delle Pubbliche amministrazioni destinatarie del meccanismo è possibile avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) LO SPLIT PAYMENT AMBITO SOGGETTIVO Sono in ogni caso esclusi dallo split payment: Circ. n. 1/E del 9.2.2015 gli enti privati o privatizzati; gli enti pubblici economici che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività; gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale. Non rientrano nel novero delle Pubbliche amministrazioni, a titolo esemplificativo: le aziende speciali delle CCIAA; gli ordini professionali; gli enti e istituti di ricerca; le agenzie fiscali; l'INAIL; le autorità amministrative indipendenti (ad es.: l'AGCOM); le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA); gli automobile club provinciali; l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); l'agenzia per l'Italia Digitale (AgID); l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Sono altresì esclusi la Banca d’Italia e il CONI. 31 LO SPLIT PAYMENT ASPETTI CONTABILI 1/2 IVA esposta in fattura Nelle fatture soggette allo split payment (nelle quali va riportata la dicitura «scissione dei pagamenti»), l’IVA va regolarmente esposta con aliquota applicabile e andrà contabilizzata a debito in apposito conto, per esempio «IVA a debito ex art. 17-ter DPR 633/72». Per evitare che l’imposta confluisca nella liquidazione periodica, occorrerà un’apposita codifica di tali documenti. Tale conto a debito, aperto in contropartita, al credito verso la PA, andrà poi stornato con lo stesso credito verso la PA, riducendone l’importo all’ammontare effettivamente dovuto («netto a pagare»). 32 LO SPLIT PAYMENT ASPETTI CONTABILI 2/2 Registrazione Per le fatture emesse elettronicamente (formato xml), l’indicazione «scissione dei pagamenti» è eseguita riportando nel campo «esigibilità IVA» il valore «S». Emissione In ogni caso, la fattura dev’essere annotata separatamente nel registro delle fatture emesse ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 633/72. Dichiarazione IVA Un’idonea codifica delle operazioni in regime di split payment (anche con riferimento all’aliquota) si rende opportuna anche in vista della compilazione della dichiarazione IVA annuale, nella quale tali operazioni dovranno trovare idonea evidenziazione. 33 LO SPLIT PAYMENT SPLIT PAYMENT E DICHIARAZIONE IVA Quadro VE I soggetti che hanno effettuato nel 2015 operazioni in regime di split payment, compilano il rigo VE38. Quadro VJ Le PA titolari di partita IVA indicano gli acquisti effettuati con applicazione dello split payment (rigo VJ19). 34 LO SPLIT PAYMENT ASPETTI FINANZIARI Rimborsi Rilevanti sono gli effetti sulla liquidità dei fornitori della Pubblica amministrazione (il monitoraggio sullo stato dei rimborsi e sulla durata media delle procedure va eseguito entro giugno 2016). Un rimedio è rappresentato dall’inserimento delle operazioni ex art. 17-ter nella casistica dei rimborsi per chi effettua operazioni attive (esclusivamente o prevalentemente) con aliquota inferiore a quella sugli acquisti (art. 30 co. 3 lett. a). Inoltre, per effetto del decreto 23.1.2015, tali soggetti sono stati inclusi fra quelli ammessi al rimborso in via prioritaria (ma limitatamente all’imposta relativa a tali operazioni). Il successivo decreto MEF del 20.2.2015 ha eliminato i vincoli per il rimborso prioritario previsti dal precedente DM(esercizio dell’attività da almeno 3 anni; eccedenza superiore a € 10.000 per i rimborsi annuali e a € 3.000 per i trimestrali; eccedenza a rimborso superiore al 10% dell’IVA acquisti dell’anno/trimestre) 35 LO SPLIT PAYMENT COMPENSAZIONE Oltre alla possibilità di ottenere il rimborso, gli operatori possono utilizzare anche il sistema della compensazione «orizzontale», tenendo conto del limite annuo di € 700.000 e delle regole previste, in via generale, per tale istituto. 36 LO SPLIT PAYMENT RIMBORSO Rimborso trimestrale Visto di conformità Quanto al rimborso del credito IVA i soggetti che soddisfano le condizioni dell’art. 30 co. 3 lett. a) DPR 633/72, possono chiedere anche il rimborso trimestrale, utilizzando il Mod. TR (la cui ultima versione è stata approvata con provvedimento del 20.3.2015). Per i crediti d’importo superiore a € 15.000, occorre rammentare che, sia per il rimborso annuale che trimestrale, senza prestazione della garanzia, la dichiarazione e l’istanza devono essere munite di visto di conformità e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti di cui all’art. 38-bis co. 3 lett. a), b) e c), DPR 633/72. Il visto di conformità, invece, non è necessario per le compensazioni orizzontali del credito trimestrale, mentre è necessario per quelle del credito annuale. 37 LO SPLIT PAYMENT RIMBORSO E DICHIARAZIONE IVA Quadro VX Nel rigo VX4, campo 5, va indicata l’imposta applicata in relazione alle operazioni in regime di split payment per le quali è ammesso il rimborso prioritario. Rimborso prioritario I soggetti che chiedono il rimborso prioritario indicano nel campo 4 dello stesso rigo il codice 6. 38 NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 IL NUOVO ART. 26 IL NUOVO ARTICOLO 26 LA REGOLA Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta della variazione: a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale; a partire dalla data del decreto che ristrutturazione dei debiti; omologa un accordo di a partire dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato; a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 3 IL NUOVO ARTICOLO 26 LE PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURA MOMENTO EMISSIONE NOTA CREDITO Fallimento Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento Liquidazione coatta aministrativa Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione Concordato preventivo Dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo Procedura di amministrazione Dalla data del decreto che straordinaria delle grandi imprese dispone la procedura in crisi 4 IL NUOVO ARTICOLO 26 LE PARA-PROCEDURE PARA - PROCEDURA MOMENTO EMISSIONE NOTA CREDITO Accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182-bis Dalla data che omologa un accordo Piano attestato art. 67 Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese 5 IL NUOVO ARTICOLO 26 LE PROCEDURE ESECUTIVE Sono considerate infruttuose: pignoramento presso terzi: quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; pignoramento di beni mobili: mancanza di beni da pignorare ovvero impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; asta deserta: dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. 6 IL NUOVO ARTICOLO 26 IL TERMINE FINALE Emissione della variazione: se l’articolo 26 non prescrive un termine entro cui emettere la nota di variazione si ritiene applicabile il termine ordinario di cui all’art. 19 che consente l’esercizio del diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (R.M. 89 del 2002) 7 IL NUOVO ARTICOLO 26 EFFICACIA DELLE NOVITÀ È espressamente previsto che siano applicabili per le procedure aperte successivamente a tale data. Fino ad allora: circolare 77/E del 17 aprile 2000. - Fallimento: scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. - Concordato preventivo: momento dell’effettivo adempimento da parte del debitore degli obblighi derivanti dal concordato omologato. 8 IL NUOVO ARTICOLO 26 LE NORME INTERPRETATIVE Il comma 127 della legge di stabilità stabilisce però: Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente. Necessità di un coordinamento temporale. 9 IL NUOVO ARTICOLO 26 L’ACQUIRENTE / COMMITTENTE Adempimenti contabili dell’acquirente Deve registrare la nota di variazione: registro fatture emesse o (con segno meno) registro fatture ricevute. Nessuna annotazione contabile è dovuta nel caso di procedure concorsuali (riferimento al comma 4, lett. a). 10 IL NUOVO ARTICOLO 26 IL REVERSE CHARGE Applicazione dell’art. 26 nel caso di inversione contabile È ammessa la possibilità di intervenire con la variazione in diminuzione da parte dei cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi: dell'articolo 17 DPR 633/72; dell'articolo 74 DPR 633/72; dell'articolo 44 del DL 30 agosto 1993, n. 331. 11 NOVITÀ, ALIQUOTE IVA E REVERSE CHARGE NOVITÀ, ALIQUOTE IVA E REVERSE CHARGE NUOVA ALIQUOTA IVA 5% A cosa si applica: ai servizi socio-sanitario-assistenziali resi dalle cooperative sociali (o loro consorzi). Non possono più optare per l’esenzione. Prestazioni: sia a quelle rese in base a contratti d'appalto o convenzioni ma anche a quelle erogate direttamente alle persone appartenenti alle categorie protette Categorie protette: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Entrata in vigore: operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo la data di entrata in vigore della legge stessa (per quelle relative ai contratti in corso continuano ad applicarsi le norme precedenti). 13 NOVITÀ, ALIQUOTE IVA E REVERSE CHARGE QUOTIDIANI E RIVISTE ON LINE È prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% anche per “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici diffusi on line” in possesso del codice ISBN o ISSN. Contrasto con le norme comunitarie che impongono l’aliquota ordinaria per i servizi on line. I comportamenti dei contribuenti che si adeguano a norme nazionali non sono sanzionabili. 14 NOVITÀ, ALIQUOTE IVA E REVERSE CHARGE ESTENSIONE REVERSE CHARGE L’inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico nel caso in cui sia tenuto al meccanismo dello split payment. Necessario l’Ok delle istituzioni comunitarie. 15 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO DEFINIZIONE E NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva n. 2006/112/CE del 28.11.2006: relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Direttiva n. 2008/8/CE del 12.2.2008: modificativa della Direttiva n. 2006/112/CE (in relazione al luogo delle prestazioni di servizi), Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15.3.2011: di applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE. Regolamento (UE) n. 967/2012 del 9.10.2012: modificativo del Regolamento di esecuzione n. 282/2011 in relazione al regime applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a «privati». Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7.10.2013: modificativo del Regolamento di esecuzione n. 282/2011 in relazione al luogo delle prestazioni di servizi. Regolamento (UE) n. 904/2010 del 7.10.2010: relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA. Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 del 13.9.2012: applicativo del Regolamento (UE) n. 904/2010 relativamente al regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a «privati». 2 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO Ai fini IVA, è necessario distinguere tra commercio elettronico diretto e indiretto, in quanto differenti sono le discipline applicabili previste dalla normativa europea e da quella nazionale di cui al DPR 633/72 e al DL 331/93. E-COMMERCE DIRETTO E-COMMERCE INDIRETTO Ai sensi dell’art. 7 §. 1 del Regolamento (UE) n. 282/2011, i servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono «servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione» Si riferisce alla cessione di beni mobili materiali tramite l’ausilio del canale elettronico; si differenzia dall’ecommerce diretto in quanto la prestazione non si esaurisce attraverso il canale elettronico che, essenzialmente, viene utilizzato per mettere in contatto gli operatori e per l’esecuzione del pagamento. Per tale tipologia di operazioni non sono previste norme specifiche: verranno applicate, caso per caso, le disposizioni di riferimento in relazione al luogo di effettuazione dell’operazione ed allo status delle parti contraenti Tali operazioni sono sempre rappresentate da prestazioni di servizi e mai da cessioni di beni 3 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO E-COMMERCE INDIRETTO: LE REGOLE DI FATTURAZIONE Nell’e-commerce indiretto solamente gli ordini d’acquisto e, generalmente, i pagamenti vengono veicolati tramite il canale elettronico, mentre la consegna/spedizione dei beni avviene con le modalità tradizionali (pacco postale, corriere, etc.). Le regole applicabili ai fini IVA in base alla territorialità delle operazioni sono, pertanto, quelle previste dalla normativa ordinaria che di seguito si schematizzano: Esportazioni Cessioni intracomunitarie Cessioni interne Per le cessioni intracomunitarie occorre distinguere quelle effettuate nei confronti di Art. 8 DPR 633/72 Operazioni non imponibili IVA Art. 41 DL 331/93 Art. 7-bis DPR 633/72 Soggetti passivi IVA Operazioni soggette ad IVA Privati consumatori 4 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO E-COMMERCE INDIRETTO: RIEPILOGO DELLE REGOLE GENERALI (1) Esportazioni: Le operazioni di esportazione sono disciplinate dall’art. 8 del DPR 633/72, ai sensi del quale costituiscono cessioni di beni non imponibili ai fini IVA. La fattura deve riportare l’annotazione «operazione non imponibile», con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale (art. 21 co. 6 DPR 633/72). Per le esportazioni «dirette» di cui all’art. 8 co. 1 lett. a), non vi sono distinzioni in relazione allo status del cessionario (soggetto passivo o privato consumatore), mentre disposizioni specifiche sono previste per i beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della UE ex art. 38-quater del DPR 633/72. Cessioni intracomunitarie a soggetti passivi IVA: le cessioni intracomunitarie di beni a un soggetto passivo IVA comunitario sono disciplinate dall’art. 41 co. 1 lett. a) DL 331/93. In tale ipotesi, la fattura deve recare l’annotazione «operazione non imponibile», oltre all’eventuale indicazione della norma comunitaria o nazionale (art. 46 co. 2 DL 331/93). 5 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO E-COMMERCE INDIRETTO: RIEPILOGO DELLE REGOLE GENERALI (2) Cessioni intracomunitarie a soggetti passivi IVA Perché si configuri, ai fini IVA, una CESSIONE INTRACOMUNITARIA NON IMPONIBILE, è necessaria la simultanea presenza dei seguenti requisiti: “status” di operatore economico, identificato ai fini IVA, per entrambe le parti (venditore ed acquirente) in Stati membri diversi; onerosità dell’operazione relativa a beni mobili materiali; trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sui beni (circ. 13/E del 23.2.1994); effettiva movimentazione dei beni da uno Stato membro all’altro. A tali requisiti, si deve aggiungere un pre-requisito: la natura “comunitaria” dei beni oggetto delle transazioni (ris. 127/E del 7.9.1998). La nozione di territorio fiscale della Comunità è fornita nell’art. 7 del DPR 633/72. Tale definizione non coincide con quella di territorio doganale della Comunità, nel quale sono compresi anche territori non rientranti nel territorio fiscale; nel caso di spedizioni di merci verso tali territori, sarà necessario «procedere al compimento delle formalità di ‘esportazione’» C.M. 173/D/1998 6 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO E-COMMERCE INDIRETTO: RIEPILOGO DELLE REGOLE GENERALI (3) Cessioni intracomunitarie a privati consumatori Le cessioni intracomunitarie di beni mobili a privati consumatori tramite canale elettronico possono legittimamente rientrare, considerate le particolari modalità di esecuzione, nell’ambito delle vendite a distanza di cui all’art. 41, co. 1 lett. b) del DL 331/93. Nello specifico, la norma relativa alle cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del CEDENTE «a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto» (art. 11-quater DL 35 del 14.3.2005) che, pertanto, può avvenire anche on-line. Tale disposizione, di fatto, è derogatoria della regola generale secondo cui le cessioni di beni a privati consumatori comunitari sono assoggettate ad IVA nello Stato membro di partenza/origine (Italia). Norma di interpretazione autentica! 7 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO LE VENDITE «PER CORRISPONDENZA» IN AMBITO COMUNITARIO (1) Si considerano “VENDITE A DISTANZA”, conformemente agli artt. 33 e 34 della direttiva n. 2006/112/CE, le cessioni effettuate sulla base di cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o da altri per suo conto dall’Italia ad altro Stato membro e viceversa, nei confronti di privati o di cessionari non tenuti, salvo opzione, ad applicare l’IVA sugli acquisti intracomunitari. Perché si configuri una “vendita a distanza”, ciò che conta è che il trasporto o la spedizione siano effettuate dal cedente (Risoluzione n. 39/E/2005 e Circolare n. 20/E/2006). Sono escluse dalla disciplina le cessioni di: mezzi di trasporto nuovi; beni destinati ad essere montati o installati nell’altro Stato membro dal fornitore o per suo conto; beni soggetti ad accisa. 8 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO LE VENDITE «PER CORRISPONDENZA» IN AMBITO COMUNITARIO (2) Vendite a distanza dall’Italia non imponibili (art. 41 co. 1 lett. b) DL 331/93) In deroga alla regola generale secondo cui le cessioni di beni a privati sono tassate all’origine, le “vendite a distanza” dall’Italia sono NON imponibili se il cedente nazionale ha realizzato nell’anno precedente o realizza in quello in corso (dal momento del superamento della soglia ex art. 14, Regolamento (UE) n. 282/2011) un volume di cessioni superiore ad euro 100.000 (limite così elevato dalla legge comunitaria 2008; in precedenza, era pari ad euro 79.534,36), ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito dalla disciplina dello Stato membro del cessionario (a tal fine, va considerata la soglia stabilita da ogni singolo Paese della Comunità). Opzione Il cedente nazionale che NON SUPERA la suddetta soglia di euro 100.000 può optare per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro, dandone comunicazione nella dichiarazione IVA relativa all’anno solare precedente (quadro VO, righi VO10 e VO11, con indicazione dell’opzione per ogni singolo Stato membro). L’opzione è valida finché non viene revocata e, in ogni caso, sino al compimento del biennio successivo (la durata minima è pari 3 anni). 9 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO LE VENDITE «PER CORRISPONDENZA» IN AMBITO COMUNITARIO (3) Vendite a distanza dall’Italia imponibili nello Stato membro di arrivo Le “vendite a distanza” non imponibili in Italia per l’avvenuto superamento della soglia rilevante sono soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione Il cedente nazionale (il quale deve comunque nominare un rappresentante fiscale oppure identificarsi direttamente ai fini IVA nello Stato membro di arrivo dei beni per adempiere agli obblighi IVA ivi previsti) emette fattura non imponibile ex art. 41 co. 1 lett. b) DL 331/93 senza indicare il codice identificativo del cessionario (il quale, peraltro, ne è privo, trattandosi di privato) ai sensi dell’art. 46 co. 3 DL 331/93. L’operatore residente, inoltre, deve compilare l’Intrastat delle cessioni sia ai fini fiscali che statistici, se mensile (circ. 13/E del 23.2.94, § B.2.1) 10 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO LE VENDITE «PER CORRISPONDENZA» IN AMBITO COMUNITARIO (4) Vendite a distanza dall’Italia imponibili in Italia Nel diverso caso di mancato superamento della soglia (in uscita) di euro 100.000, o del diverso minor limite (in entrata) previsto dallo Stato membro di destinazione dei beni, e di mancato esercizio dell’opzione per la tassazione nello Stato membro di destinazione, il cedente nazionale è tenuto ad applicare l’IVA in Italia Esonero da fattura e dalla certificazione dei corrispettivi Analogamente a quanto previsto per le vendite per corrispondenza effettuate nei confronti di privati consumatori italiani, per le vendite a distanza nei confronti di privati consumatori comunitari imponibili in Italia, trova applicazione sia l’ESONERO dall’emissione della fattura (art. 22 co. 1 n. 1 DPR 633/72), a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, sia quello di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale 11 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO VENDITE «A DISTANZA»: FATTURAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI Risoluzione n. 274/E/2009 «Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696». In relazione all’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, l’Agenzia ha precisato che: «I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972.» 12 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO LE SOGLIE (IN ENTRATA) PREVISTE DAGLI STATI MEMBRI PER LE VENDITE «A DISTANZA» APRILE 2015 Paese Soglia di esonero Paese Soglia di esonero Belgio 35.000 euro Austria 35.000 euro Danimarca 37.498 euro (280.000 DKK) Finlandia 35.000 euro Francia 100.000 euro Repubblica Ceca 41.583 euro (1.140.000 CZK) Germania 100.000 euro Estonia 35.000 euro Gran Bretagna 97.656 euro (70.000 sterline) Cipro 35.000 euro Grecia 35.000 euro Lettonia 35.000 euro Irlanda 35.000 euro Lituania 35.000 euro Lussemburgo 100.000 euro Ungheria 35.000 euro Portogallo 35.000 euro Malta 35.000 euro Spagna 35.000 euro Polonia 39.822 euro (160.000 PLN) Italia 35.000 euro Slovenia 35.000 euro Olanda 100.000 euro Slovacchia 35.000 euro Svezia 34.366 euro (320.000 SEK) Bulgaria 35.791 euro (70.000 BGN) Romania 26.700 euro (118.000 RON) Croazia 35.621 euro (270.000 HRK) Fonte: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/ vat_in_ec_annexi.pdf 13 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO E-COMMERCE DIRETTO: I SERVIZI INCLUSI (1) L’articolo 7, §2, del Regolamento (UE) n. 282/2011, elenca una serie di operazioni che rientrano nell’ambito applicativo dell’e-commerce diretto: Lettera Contenuto a) La fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti b) I servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web c) I servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario d) La concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer e) Le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.) f) I servizi elencati nell'allegato I 14 COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO E-COMMERCE DIRETTO: I SERVIZI INCLUSI (2) Relativamente all’elencazione dei servizi rientranti nel particolare regime del commercio elettronico diretto, il Regolamento (UE) n. 1042/2013, al considerando n. (3), precisa quanto segue: «A fini di maggior chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici. È opportuno aggiornare tale elenco e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.» 15 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE NORMATIVA COMUNITARIA (1) Il Decreto Legislativo n. 42 del 31.3.2015 ha introdotto importanti modifiche al DPR 633/72, al fine di recepire le novità introdotte dalla Direttiva n. 2008/8/CE, modificativa della Direttiva n. 2006/112/CE (in particolare, degli articoli nn. 58 e 59) in vigore a decorrere dal 1.1.2015 Art. 58 Direttiva n. 2006/112/CE - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi: «Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi di teleradiodiffusione; c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.» 17 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE NORMATIVA COMUNITARIA (2) Art. 59 Direttiva n. 2006/112/CE - Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità: «Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente: a) … [i) servizi di telecomunicazione]; ABROGATO [j) servizi di teleradiodiffusione]; ABROGATO [k) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II]. ABROGATO [Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.].» ABROGATO 18 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 42/2015 A DECORRERE DAL 1.1.2015 Art. 7-sexies DPR 633/72 - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter co. 1 lett. b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (...) Sino al 31.12.2014 f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero. g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Dal 1.1.2015 (…) f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. 19 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 42/2015 A DECORRERE DAL 1.1.2015 Art. 7-septies DPR 633/72 - Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter co. 1 lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: Sino al 31.12.2014 (...) Dal 1.1.2015 h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; (…) i) i) (lettera abrogata); (…) i servizi prestati per via elettronica; h) (lettera abrogata); (…) 20 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 42/2015 A DECORRERE DAL 1.1.2015 Le modifiche in vigore dal 1.1.2015, come espressamente previsto dall’art. 8 del DLgs. 42/2015, riguardano esclusivamente le regole di territorialità dei servizi c.d. B2C («Business to Consumer»), ossia delle prestazioni di servizi di e-commerce diretto effettuate nei confronti di privati consumatori. N.B. Nulla è cambiato, invece, per i rapporti B2B («Business to Business») Cfr., anche, R.M. 75/E del 28.8.2015 21 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 42/2015 A DECORRERE DAL 1.1.2015 E-commerce diretto nel regime B2B Per le prestazioni di servizi di e-commerce diretto rese nei confronti di soggetti passivi comunitari, nulla cambia: si continua ad applicare la regola generale che prevede la tassazione nel luogo di stabilimento del committente comunitario, ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72. La fatturazione avviene secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 6-bis lett. a) del Decreto IVA, apponendo sulla fattura l’annotazione «inversione contabile». Committente Extra-UE Analogamente, nulla cambia anche in relazione alle prestazioni di servizi di e-commerce diretto effettuate al di fuori della UE, per le quali la fatturazione avviene secondo il disposto della lett. b) dell’art. 21 co. 6-bis DPR 633/72. 22 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 42/2015 A DECORRERE DAL 1.1.2015 Nello specifico, il decreto in commento ha previsto che le prestazioni di servizi di e-commerce diretto si considerano effettuate nello Stato membro ove è domiciliato o residente il consumatore finale (committente del servizio), a prescindere dal Paese in cui il prestatore è stabilito (UE o Extra-UE), in deroga alla regola generale del luogo di stabilimento del prestatore dettata, per i servizi B2C, dall’art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72. In sostanza, nel caso di e-commerce diretto le regole di territorialità delle prestazioni di servizi non sono più differenziate in base allo status del committente (B2B o B2C), in quanto tali prestazioni si considerano sempre rese nel luogo di stabilimento/domicilio/residenza (senza domicilio all’estero) del committente. Conseguentemente, sono state abrogate le lettere h) ed i) dell’art. 7septies del DPR 633/72 che escludevano da tassazione in Italia i suddetti servizi quando resi a privati extra UE, in quanto tale esclusione è ora ricompresa nel più generale disposto dell’art. 7-sexies lett. f) e g) 23 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE MODIFICHE APPORTATE DAL DLGS. 42/2015 A DECORRERE DAL 1.1.2015 Le nuove regole di territorialità IVA per i servizi di e-commerce diretto implicano che: Servizi di e-commerce resi da imprese italiane a privati UE In caso di servizi resi da soggetti passivi italiani a privati domiciliati/residenti in uno Stato membro dell’UE, questi rilevano nello Stato UE del committente, con conseguente necessità da parte del prestatore italiano di identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in tale Stato membro. Servizi di e-commerce resi da imprese italiane a privati Extra-UE In caso di servizi resi da soggetti passivi italiani a privati domiciliati/residenti in uno Stato situato al di fuori dell’UE, questi non rilevano in Italia né in altro Stato membro UE. Servizi di e-commerce resi a privati italiani In caso di servizi resi da soggetti passivi UE o Extra-UE a privati italiani, il servizio rileva in Italia; pertanto, il prestatore soggetto passivo è tenuto ad identificarsi direttamente o nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia. 24 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI E-COMMERCE DIRETTO Quanto alla territorialità delle prestazioni di servizi rese in cui si sostanzia l’e-commerce diretto, al regime B2C viene, di fatto, applicato il medesimo criterio previsto per il regime B2B secondo cui il servizio è rilevante nello Stato membro in cui è stabilito/domiciliato/residente il soggetto passivo o il «privato» committente del servizio Quanto agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali (fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione) è però necessario distinguere i due regimi a seconda dello status del committente B2B B2C 25 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI E-COMMERCE DIRETTO In primo luogo, occorre verificare se il committente è un soggetto passivo con partita IVA o un soggetto sprovvisto di partita IVA come, ad esempio, il privato consumatore o la persona giuridica che non è soggetto passivo (ad es.: enti o associazioni non soggetti passivi non identificati ai fini IVA) Art. 7-ter co. 2 DPR 633/72 «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.» 26 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI E-COMMERCE IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI E-COMMERCE DIRETTO Si tenga presente quanto precisato dal Legislatore comunitario al considerando n. (6) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013: «Al fine di individuare il debitore dell'IVA per la prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici, e tenuto conto del fatto che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, il prestatore dovrebbe poter determinare lo status di un destinatario unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o meno il proprio numero individuale di identificazione IVA. Conformemente alle norme generali, tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente una comunicazione in tal senso ...» 27 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS (1) A decorrere dal 1.1.2015 è stato introdotto un nuovo regime speciale (opzionale) applicabile ai servizi di e-commerce diretto prestati nei confronti di soggetti privati comunitari, denominato MOSS (Mini One Stop Shop – Mini Sportello Unico) Tale regime consente al soggetto passivo prestatore (italiano, UE o Extra-UE) di evitare l’identificazione in ciascun Stato membro di domicilio/residenza del privato fruitore del servizio di e-commerce diretto, assolvendo gli obblighi di versamento e dichiarativi in un solo Stato comunitario (quello in cui è stato «attivato» il regime speciale MOSS). Regime UE e NON UE Il Decreto Legislativo n. 42 del 31.3.2015 ha previsto, modificando l’art. 74-quinquies (in precedenza riservato al regime speciale VOES) e inserendo i nuovi artt. 74-sexies, 74-septies e 74-octies del DPR 633/72, due distinti regimi MOSS: 1) regime UE, riservato ai soggetti passivi stabiliti (con sede o S.O.) nel territorio della Comunità, per servizi di e-commerce prestati nei confronti di privati comunitari; 2) regime NON UE, riservato ai soggetti passivi stabiliti al di fuori della Comunità per servizi di e-commerce prestati nei confronti di privati comunitari. 29 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS (2) Il nuovo regime istituito per i servizi di e-commerce diretto è facoltativo; tuttavia, il soggetto passivo che intende avvalersene sarà tenuto ad applicarlo in TUTTI gli Stati membri, ossia per tutte le transazioni effettuate con soggetti privati domiciliati o residenti nel territorio della Comunità (con le esclusioni indicate in seguito, sulla base del regime applicabile) 30 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS: REGIME NON UE Art. 74-quinquies DPR 633/72 - Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti ne' identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. 2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. (…) 31 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS: REGIME UE Art. 74-sexies DPR 633/72 - Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies e dal presente articolo. 2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. (…) 32 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS: REGIME UE E REGIME NON UE Art. 74-septies DPR 633/72 - Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro 1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo. (…) Regime NON UE Regime UE 33 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS: REGIME NON UE I soggetti passivi che possono aderire al regime MOSS NON UE, alla luce delle modifiche apportate dal DLgs. 42/2015, sono quelli domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, senza stabile organizzazione in Italia o in altro Stato membro, i quali hanno facoltà di: identificarsi in Italia per adottare il regime opzionale del MOSS e assolvere ai correlati obblighi ai fini IVA; identificarsi in altro Stato membro per aderire al MOSS e ivi espletare i relativi obblighi di versamento e dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione attribuirà a tali soggetti un numero individuale di identificazione IVA con formato EUxxxyyyyyz Soggetti passivi: condizioni per l’applicazione del Regime NON UE Non avere la sede dell’attività nella UE. Non avere una S.O. nella UE. Non essere identificati o tenuti ad identificarsi ai fini IVA nella UE. N.B: per gli operatori in regime NON UE, rientrano nel regime speciale del MOSS (a differenza di quanto accade nel regime UE) ANCHE le prestazioni di servizi a privati domiciliati/residenti nello stesso Stato membro in cui tali soggetti passivi sono identificati ai fini del MOSS 34 LA NUOVA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI E IL MOSS MOSS: REGIME UE I soggetti passivi che possono aderire al regime MOSS UE, alla luce delle modifiche apportate dal DLgs. 42/2015, sono quelli domiciliati o residenti nell’Unione europea, o dotati di stabile organizzazione in Italia o in altro Stato membro, i quali hanno facoltà di optare per il regime speciale del MOSS nel paese in cui hanno la sede o la stabile organizzazione. Soggetti passivi: condizioni per l’applicazione del Regime UE Se hanno la sede dell’attività in uno Stato membro, il regime opzionale MOSS va attivato in detto Stato (Stato membro di Identificazione). Se non hanno sede nell’UE, ma dispongono di una S.O. in un Paese dell’UE, lo Stato membro di Identificazione sarà tale Paese; nel caso in cui dispongano nel territorio della Comunità di più S.O., possono scegliere in quale Paese, tra quelli in cui sono stabiliti, identificarsi ai fini del MOSS. N.B: per gli operatori in regime UE, NON rientrano nel regime speciale del MOSS (a differenza di quanto accade nel regime NON UE) le prestazioni di servizi a privati stabiliti nello stesso Stato membro in cui tali soggetti passivi hanno la sede o la propria S.O. 35 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA Il soggetto passivo che si avvale del regime speciale è tenuto a trasmettere telematicamente, attraverso le specifiche funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, apposita dichiarazione entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento (art. 74-quinquies co. 6 DPR 633/72). La dichiarazione va presentata anche se non sono state effettuate operazioni e l’imposta dovuta è pari a zero Provvedimento Direttoriale n. 56191 del 23.04.2015 Gli schemi di dati relativi alla dichiarazione trimestrale IVA sono stati approvati con Provvedimento Direttoriale n. 56191/2015 e sono: per i soggetti passivi che adottano il regime NON UE, quelli di cui all’allegato C; per i soggetti passivi che adottano il regime UE, quelli di cui all’allegato D. 36 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE IVA Si precisa che, mentre nell’ambito del regime NON UE rientrano nel regime speciale e, quindi, negli obblighi di versamento e dichiarazione trimestrali, anche le operazioni effettuate nei confronti di privati stabiliti nello stesso Stato membro di identificazione, nel regime UE non rientrano, nel regime speciale, né le operazioni rese nello Stato membro di registrazione, né quelle rese a soggetti privati domiciliati/residenti negli altri Paesi in cui il soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione Esempio Se un soggetto passivo con sede legale in Italia e stabili organizzazioni in Spagna e Germania, ha deciso di optare (in Italia) per il regime speciale, le operazioni rese a privati domiciliati o residenti in Italia, Spagna e Germania non rientrano nell’ambito applicativo del regime speciale. Per tali operazioni andrà applicato il regime ordinario; in particolare, per le operazioni rese nei confronti di privati spagnoli e tedeschi, le operazioni confluiranno nella dichiarazione IVA della stabile organizzazione secondo le regole dello Stato membro di stabilimento. 37 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI IL VERSAMENTO DELL’IVA Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione trimestrale (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento), il soggetto passivo è tenuto ad effettuare il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima (art. 74-quinquies co. 9 DPR 633/72). DM 20.4.2015 Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.4.2015 ha disciplinato le modalità di versamento e ripartizione dell’imposta dovuta dal soggetto passivo risultante dalla dichiarazione trimestrale Nello specifico, l’art. 1 del DM prevede due distinte procedure di versamento Si sottolinea che non è possibile effettuare il pagamento tramite modello F24, né avvalersi dell’istituto della compensazione NO NO F24 COMPENSAZIONE 38 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI: SOGGETTI PASSIVI IN REGIME SPECIALE Artt. 74-quinquies e 74-septies DPR 633/72 Per i soggetti passivi operanti nell’ambito del regime speciale MOSS, la dispensa dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/72 (emissione della fattura e certificazione dei corrispettivi) per le prestazioni rese nei confronti di privati italiani, è prevista: dall’art. 74-quinquies co. 2 per i soggetti Extra-UE identificati in Italia ai fini del MOSS; dall’art. 74-septies co. 4 per i soggetti registrati/identificati ai fini del MOSS in altri Stati membri. Art. 74-sexies DPR 633/72 Per quanto riguarda le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi in regime MOSS stabiliti o aventi S.O. in Italia nei confronti di privati italiani, dal momento che tali operazioni non rientrano nell’ambito del regime speciale, le stesse dovrebbero essere soggette alle regole ordinarie di fatturazione e certificazione dei corrispettivi 39 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI: REGIME ORDINARIO (NO MOSS) Relativamente all’obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi di ecommerce diretto effettuate nei confronti di privati consumatori in REGIME ORDINARIO, l’art. 1 del DLgs. 42/2015 ha aggiunto all’art. 22 co. 1 del DPR 633/72, il n. 6-ter In seguito a tale integrazione, ora l’art. 22 co. 1 del Decreto IVA dispone quanto segue: «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: (…) 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.» 40 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI: REGIME ORDINARIO (NO MOSS) Esonero fatturazione Alla luce del nuovo numero 6-ter dell’art. 22 del Decreto IVA, le prestazioni di servizi di e-commerce a privati consumatori effettuate in Italia sono sempre esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, salvo specifica richiesta formulata dal cliente entro il momento di effettuazione dell’operazione Esonero corrispettivi Tuttavia, il DLgs. 42/2015 non ha previsto (esplicitamente) anche l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (tramite scontrino o ricevuta fiscale) relativi a servizi di e-commerce diretto resi a privati consumatori. L’art. 7 co. 2 del suddetto Decreto si limita a prevedere che un successivo decreto avrebbe disposto tale esonero … 41 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI REGIME ORDINARIO (NO MOSS): ESONERO CORRISPETTIVI DM 27.10.2015 Dopo quasi sette mesi dall’emanazione del DLgs. 42/2015, in data 27.10.2015, il MEF ha emanato il decreto contenente la previsione esplicita dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi elettronici rese a committenti non soggetti passivi, assimilando, di fatto, le prestazioni di servizi di e-commerce diretto rese a soggetti privati a quelle rese nell’ambito delle vendite a distanza, di cui all’e-commerce indiretto L’art. 1 del DM 27.10.2015 prevede che: «Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni: a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione» La decorrenza della disposizione è stata fatta retroagire, ai sensi dell’art. 2, al 1.1.2015 42 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI FATTURAZIONE E CORRISPETTIVI: SOGGETTI PASSIVI IN REGIME SPECIALE Pertanto, anche per le prestazioni di servizi di e-commerce diretto rese da soggetti passivi in regime MOSS con sede o S.O. in Italia, di cui all’art. 74-sexies DPR 633/72, nei confronti di privati italiani, è operativo l’esonero sia da fatturazione che da certificazione dei corrispettivi in virtù del combinato disposto del n. 6-ter) dell’art. 22 DPR 633/72 e dell’art. 1 del DM 27.10.2015. Per le prestazioni di servizi di e-commerce diretto rese nei confronti di privati consumatori residenti in altri Stati membri, sarà, comunque, necessario verificare le regole di fatturazione e certificazione dei corrispettivi vigenti sulla base della legislazione interna di ciascuno Stato Le aliquote IVA applicabili nei singoli Stati membri possono essere consultate sul sito Internet dell’Unione Europea 43 MOSS: MECCANISMI OPERATIVI E ASPETTI FISCALI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI PER L’ECOMMERCE DIRETTO Prestazioni di servizi rese da soggetto passivo italiano che ha optato per il MOSS COMMITTENTE TERRITORIALITÀ ADEMPIMENTI DOCUMENTALI Soggetto passivo IT (B2B) Servizio «generico» rilevante in Italia ex art. 7ter lett. a) DPR 633/72 Tassazione con IVA in Italia ed emissione di fattura. Soggetto passivo UE (B2B) Servizio «generico» non rilevante in Italia ex art. 7-ter lett. a) DPR 633/72 Tassazione nello Stato UE del committente. Emissione di fattura senza IVA e con l’annotazione «inversione contabile». Soggetto passivo Extra UE (B2B) Servizio «generico» non rilevante in Italia ex art. 7-ter lett. a) DPR 633/72 Non c’è tassazione in Italia. Emissione di fattura senza IVA con l’annotazione «operazione non soggetta» Privato IT (B2C) Servizio rilevante in Italia ex art. 7-sexies lett. f) DPR 633/72 Tassazione con IVA in Italia. Esonero dalla fattura (art. 22 co. 1 n. 6-ter DPR 633/72), se non richiesta, e dalla certificazione dei corrispettivi. Privato UE (B2C) Servizio rilevante nello Stato UE del committente ex art. 7-sexies lett. f) DPR 633/72 Tassazione con IVA locale dello Stato UE del committente. Non c’è obbligo di emissione di fattura ex art. 21 co. 6-bis lett. a) DPR 633/72 e si applica l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi in Italia (necessario verificare le norme locali). Privato Extra UE (B2C) Servizio non rilevante in Italia ex art. 7-sexies lett. f) DPR 633/72 Non c’è tassazione in Italia. Esonero dall’obbligo di emissione della fattura (art. 22 co. 1 n. 6-ter DPR 633/72), e dalla certificazione dei corrispettivi in Italia (?) 44 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI CIRCOLARE 35/E DEL 27.10.2015 Riferimenti Art. 38-bis DPR 633/72 come modificato dall’art. 13 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 Circ. 30.12.2014 n. 32/E I nuovi chiarimenti risolvono una serie di questioni operative sorte in forza del nuovo testo dell’art. 38-bis ma offrono anche gli orientamenti dell’agenzia su questioni di carattere più generale. 2 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITÀ Dichiarazione integrativa a) apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione È possibile presentare la dichiarazione integrativa il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. 3 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI MODIFICA SCELTA SUL RIMBORSO Dichiarazione integrativa b) revoca in tutto o in parte dell’importo a rimborso c) incremento dell’importo a rimborso Se il contribuente vuole modificare l’originaria domanda di restituzione o ridurre l’ammontare del rimborso deve presentare, deve presentare una dichiarazione integrativa (superate le indicazioni fornite con la circ. n. 32/E). 4 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI POLIZZA ASSICURATIVA 1/2 Esonero dall’obbligo Esonero della polizza e omissione della compilazione La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa. 5 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI POLIZZA ASSICURATIVA 2/2 Operazioni infragruppo L’esonero dalla polizza richiede che non risultino cedute nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. È irrilevante la circostanza che il soggetto ceda le azioni o quote nell’ambito dello stesso gruppo. 6 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI GARANZIA E ACCERTAMENTI Imposta di registro Calcolo della differenza tra imposta dichiarata e imposta accertata nel caso in cui, come per l’imposta di registro, non vi sia una dichiarazione. Occorre calcolare la differenza tra l’imposta complessiva che risulta dovuta in base all’atto, considerata pari a zero in ipotesi di omessa registrazione, e la maggiore imposta accertata. 7 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI GARANZIA E ADESIONE Accertamento con adesione Criteri da utilizzare nel caso in cui gli importi accertati siano definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale. Se la pretesa erariale è rideterminata per effetto di adesione, conciliazione o reclamo/mediazione il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati. 8 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI GARANZIA E ALTRI ATTI Adesione al PVC Rilevanza ai fini della verifica delle condizioni di esonero dalla garanzia di atti di adesione che non presuppongono la notifica di un avviso di accertamento, inviti e adesione al PVC. Il perfezionamento dell’adesione è equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a quantificare e definire nel suo esatto ammontare la pretesa erariale. 9 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI CALCOLO INTERESSI Titoli di stato Conteggio degli interessi nel caso di cauzioni in titoli di stato per il ritardo nell’esecuzione di rimborsi richiesti in procedura semplificata. Gli interessi relativi al ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non rilevano ai fini dell’ammontare da garantire (vedi provv. 26.6.2015 che rettifica circ. 32/E del 2014). 10 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI MODELLO TR ANTE 2015 Visto di conformità Presentazione modello TR ante 2015 e successiva presentazione della dichiarazione con visto di conformità. I rimborsi trimestrali richiesti per l’anno d’imposta 2014 possono essere erogati senza presentazione della garanzia laddove il modello di dichiarazione annuale contenga il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 11 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI NUOVO MODELLO TR Dati del quadro VD Termini per la presentazione di un nuovo modello TR per variare i dati del quadro VD. Come il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale presentando un nuovo modello TR purché prima dell’invio della dichiarazione annuale così può correggere o integrare anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria. 12 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI RAPPRESENTANTI FISCALI Esonero garanzia Soggetto tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva nel caso di rappresentante fiscale. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata: dal rappresentate fiscale se il creditore è UE; certificato o attestazione dell’autorità dello stato estero (con traduzione giurata) se il creditore è extra UE. 13 LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA IN TEMA DI RIMBORSI IVA DI GRUPPO Esonero garanzia Il nuovo art. 38-bis si applica anche al caso dell’IVA di gruppo. L’importo oggetto della garanzia (o assunzione dell’obbligazione) è soggetto alla franchigia (fino al massimo di 700.000 €). Nel caso di applicazione della franchigia per un importo superiore l’ufficio emana atto di recupero “salvo che il contribuente provveda a prestare o integrare la garanzia, nelle forme previste (fideiussione, assunzione di obbligazione della capogruppo, ecc.)”. 14 L’IMPATTO DELLA GIURISPRUDENZA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO LA NUOVA DISCIPLINA IVA SUI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI COMUNITARI INTRODOTTA DALLA «LEGGE EUROPEA» 2014 DISCIPLINA IVA SUI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI UE NUOVA NORMATIVA Art. 13 L. 115/2015 «Legge europea 2014» L’art. 13 della L. 29.7.2015 n. 115 (cd. «Legge europea 2014»), pubblicata nella G.U. del 3.8.2015, nel recepire la normativa comunitaria di cui all’art. 17 paragrafo 2 lett. f) della direttiva 2006/112/CE, per evitare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, ha modificato il testo degli artt. 38 co. 5 lett. a) e 41 co. 3 del DL 331/93, allineandone il contenuto ai principi interpretativi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 6.3.2014, nelle cause riunite C-606/12 e C-607/12 (caso «DresserRand SA»). Le nuove regole sono in vigore dal 18.8.2015 3 DISCIPLINA IVA SUI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI UE NUOVA NORMATIVA Art. 38 co. 5 lett. a) DL 331/93 nuovo testo «5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali» Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 13 co. 1 lett. a) L. 29.7.2015 n. 115 - in vigore dal 18.8.2015 4 DISCIPLINA IVA SUI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI UE NUOVA NORMATIVA Art. 41 co. 3 DL 331/93 nuovo testo «3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali». Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 13 co. 1 lett. b) L. 29.7.2015 n. 115 - in vigore dal 18.8.2015 5 DISCIPLINA IVA SUI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI UE MECCANISMO APPLICATIVO L’interpretazione rigorosa del testo della nuova norma, «letta» in coerenza con il testo dell’art. 17 della direttiva 2006/112/CE e con quanto enunciato nella sentenza della Corte di Giustizia del 6.3.2014, induce a ritenere che il «regime sospensivo» disciplinato nel secondo paragrafo, lett. f), dell’art. 17 citato, sia applicabile solo al ricorrere di due precisi presupposti di natura oggettiva e soggettiva: 1° presupposto: i beni precedentemente inviati in altro Stato membro a scopo di lavorazione, ultimata la prestazione, devono essere rispediti nello Stato membro a partire dal quale erano stati inizialmente spediti o trasportati; in sostanza, i beni lavorati devono ritornare nello Stato membro «di origine»; 2° presupposto: i beni «lavorati» devono essere rispediti allo stesso soggetto passivo che, in veste di committente del servizio di lavorazione, ne ha in precedenza disposto la spedizione o il trasporto a partire dallo Stato membro «di origine» Non verificandosi entrambi i presupposti, si realizza un trasferimento di beni «a se stessi» per esigenze della propria impresa, assimilato ad una cessione intracomunitaria non imponibile, con conseguente obbligo di identificarsi ai fini IVA nello Stato membro in cui avviene la lavorazione per ivi formalizzare l’acquisto intracomunitario 6 DISCIPLINA IVA SUI BENI INVIATI IN LAVORAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI UE MECCANISMO APPLICATIVO I beni finiti ottenuti post-lavorazione nell’altro Stato membro possono essere oggetto di diverse destinazioni da parte del committente la lavorazione, a seconda delle quali può essere utilizzata o meno la posizione Iva aperta, tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, ai fini della fatturazione delle cessioni ESPORTAZIONI. I beni lavorati possono essere esportati, utilizzando la partita IVA sia per la fatturazione, sia per l’espletamento delle pratiche doganali CESSIONI INTRACOMUNITARIE. I beni lavorati possono essere oggetto di cessioni intracomunitarie, utilizzando la partita IVA per la fatturazione e per gli adempimenti ai fini dei modelli Intrastat Per le cessioni a «privati», viene utilizzata la partita IVA CESSIONI INTERNE. I beni lavorati possono essere ceduti nello stesso Stato membro in cui è avvenuta la lavorazione Per le cessioni a soggetti passivi, nei rapporti B2B, occorre verificare la normativa locale in tema di «reverse charge» obbligatorio 7 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO ALLA LUCE DELLA RIS. 21/E/2015 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il regime di fatturazione delle cessioni di beni esistenti nel territorio dello Stato effettuate da soggetti passivi comunitari nell’ambito dei rapporti B2B, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2013, è regolato dalle disposizioni di cui al secondo periodo del secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72. Art. 17 co. 2 secondo periodo DPR 633/72 «2. …nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» 9 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1/2 Con le disposizioni dell’art. 17 co. 2 secondo periodo e dell’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, viene recepita la disciplina comunitaria di cui all’art. 219-bis della direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, come integrata dalla direttiva 2010/45/UE del 13.7.2010. Segue 10 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2/2 Art. 219-bis direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006 «Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti. 1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V. 2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando: a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi. Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1. b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V». Testo risultante dopo le integrazioni apportate dalla direttiva 2010/45/UE del 13.7.2010 11 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO MECCANISMO APPLICATIVO Reverse charge obbligatorio Ai sensi dell’art. 17 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, il soggetto passivo residente che acquista BENI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO nel momento in cui gli vengono ceduti dal fornitore soggetto passivo comunitario (ad esempio, depositati in un magazzino in Italia), deve applicare il meccanismo del «reverse charge» obbligatorio mediante l’INTEGRAZIONE della fattura emessa direttamente dal fornitore non residente, secondo le regole ordinarie previste dall’art. 46 del DL 331/93 per gli acquisti intracomunitari Il fornitore comunitario, quindi, deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA indicando espressamente su di essa che l’operazione è soggetta a reverse charge da parte dell’acquirente Tale adempimento è il medesimo previsto per i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, i quali devono indicare in fattura l’annotazione obbligatoria «inversione contabile» quando le cessioni di beni (e le prestazioni di servizi) extraterritoriali sono effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato membro dell’UE 12 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO MECCANISMO APPLICATIVO Reverse charge obbligatorio Il meccanismo applicativo del reverse charge obbligatorio è stato recepito in Italia in modo completo e, quindi, sia per le prestazioni di servizio di ogni tipo («generiche» e «specifiche»), sia per le cessioni di beni, ed è attuato con due modalità, a seconda del soggetto passivo comunitario od extracomunitario controparte dell’operazione FORNITORE EXTRACOMUNITARIO. Obbligo di emissione della «autofattura» in unico esemplare ex art. 21 co. 5 e 6-ter del DPR 633/72, con l’annotazione obbligatoria «autofatturazione» FORNITORE COMUNITARIO. Obbligo di integrazione della fattura emessa dal soggetto passivo non residente senza IVA ex art. 17 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 Secondo la norma comunitaria e quella interna, è la fattura emessa dal soggetto passivo comunitario, con l’indicazione del codice identificativo IVA attribuitogli dallo Stato membro ove è stabilito, che va integrata, e non la fattura emessa dal suo rappresentante fiscale (o identificazione diretta) eventualmente attivato in Italia 13 LA FATTURAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI PER LE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO RISOLUZIONE N. 21/E DEL 20.2.2015 Reverse charge obbligatorio L’Agenzia delle Entrate, nel confermare quanto già indicato nella ris. n. 89/E del 25.8.2010, ha ribadito come “il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero” Da ciò consegue che, in caso di mancata ricezione della fattura regolarmente emessa dal fornitore comunitario con l’annotazione “inversione contabile”, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’acquirente residente deve “emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo” L’operatore nazionale, pertanto, non può integrare la fattura eventualmente emessa dal rappresentante fiscale, in quanto documento irrilevante ai fini IVA, ma dovrà emettere la cd. autofattura “da regolarizzazione” ex art. 46 co. 5 del DL 331/93 Mancata ricezione di fattura da fornitore comunitario Autofattura da regolarizzazione 14 IL REGIME IVA DEGLI ACCONTI SU ESPORTAZIONI SECONDO I PRINCIPI DELLA SENTENZA N. 10606/15 DELLA CORTE DI CASSAZIONE IL REGIME IVA DEGLI ACCONTI SU ESPORTAZIONI NATURA DEGLI ACCONTI Il regime IVA applicabile agli acconti è quello relativo all’operazione nel cui ambito vengono previsti, in conformità agli accordi intervenuti fra le parti, in quanto non hanno una loro autonomia specifica, rappresentando un adempimento parziale del più generale obbligo di pagamento del corrispettivo Acconto: adempimento parziale Tale concetto è stato condiviso dall’Amministrazione finanziaria, la quale, proprio in tema di esportazioni, con la circ. 4/411169 del 15.1.1977 ha affermato che “rappresentando tali anticipi l’adempimento parziale dell’obbligazione cui si riferiscono, essi non hanno un’autonoma fisionomia giuridica e debbono, pertanto, essere ricondotti all’obbligazione stessa anche per quanto concerne la regolamentazione fiscale” Gli acconti su operazioni di esportazione, quindi, anche se non immediatamente connessi alla spedizione dei beni all’estero, devono comunque essere fatturati in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, co. 1 del DPR 633/72, con l’annotazione “operazione non imponibile” apposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 co. 6 lett. b) del DPR 633/72 16 IL REGIME IVA DEGLI ACCONTI SU ESPORTAZIONI LA SENTENZA N. 10606 DEL 22.5.2015 Elementi da verificare Viene enunciato il principio generale secondo cui, affinché l’imposta possa diventare esigibile, e quindi possa considerarsi effettuata ai fini IVA l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), occorre verificare che tutti gli elementi qualificanti di tale futura operazione, con cui si realizza il fatto generatore dell’imposta, siano già conosciuti dalle parti e che, quando vengono pagati gli acconti, i beni o i servizi cui si riferiscono siano specificamente individuati Il versamento di un acconto del prezzo in via anticipata implica l’obbligo di emettere la fattura, ma ciò avviene solo se esiste un collegamento immediato e diretto con la futura operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) di cui l’acconto è parte IL RIFERIMENTO AGLI ACCORDI CONTRATTUALI È FONDAMENTALE Tale principio interpretativo è coerente con quello enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 21.2.2006, causa C419/02, «BUPA Hospitals Ltd» (punto 48) Qui il Giudice europeo sottolinea come “nel momento del versamento dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati” 17 IL REGIME IVA DEGLI ACCONTI SU ESPORTAZIONI RIFLESSI CONTRATTUALI Occorre che l’acconto sia riferito ad operazioni esattamente delineate nei loro aspetti contrattuali con riguardo alla TIPOLOGIA dei beni ed alle relative QUANTITÀ, per evitare che le somme anticipate vengano disconosciute come acconti in senso proprio, con i conseguenti rischi di possibile applicazione alle stesse di regimi IVA differenti da quello adottato In presenza di accordi non chiaramente disciplinati che non consentono di definire compiutamente l’operazione, le somme incassate dal fornitore prima di effettuare la consegna o spedizione dei beni all’estero, con specifico riferimento alle esportazioni, potrebbero essere inquadrate giuridicamente come depositi cauzionali o caparre che, in un’ottica fiscale, costituiscono somme fuori del campo applicativo dell’IVA, non avendo natura corrispettiva Tipologia e quantità dei beni Depositi o caparre 18 IL REGIME IVA DEGLI ACCONTI SU ESPORTAZIONI RIFLESSI CONTRATTUALI In base al contenuto del contratto, le pattuizioni che potrebbero indurre gli Organi di controllo a disconoscere la natura di acconti ai pagamenti anticipati, potrebbero, a titolo esemplificativo, essere le seguenti: la previsione di una somma forfettaria da versare per beni indicati in modo generico in un elenco che può essere successivamente modificato di comune accordo fra le parti e nell’ambito del quale l’acquirente può scegliere quali articoli comprare la previsione della facoltà di recesso unilaterale dell’acquirente esercitabile in qualsiasi momento, con la restituzione della parte non utilizzata del versamento anticipato 19 DILIGENZA E BUONA FEDE DEL FORNITORE CHE DEVE PROVARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI: LA CORTE DI CASSAZIONE, CON DUE SENTENZE DEL 2015,TORNA SUI SUOI PASSI DILIGENZA E BUONA FEDE DEL FORNITORE CHE DEVE PROVARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI LE SENTENZE DEL 2015 Nel 2014 la giurisprudenza della Corte di Cassazione era sembrata ormai consolidata su posizioni allineate all’orientamento assunto dalla Corte di Giustizia nel biennio 2012/2014 in chiave «sostanzialista», attribuendo alla partita IVA la natura di elemento formale. Corte di Giustizia UE Sentenza del 9.10.2014, causa C-492/13 «Traum Eood» Sentenza del 6.9.2012, causa C-273/11 «Mecsek-Gabona» Sentenza del 27.9.2012, causa C-587/10 «VSTR» Corte di Cassazione Ordinanza n. 17254 del 29.7.2014 Sentenza n. 21183 dell’8.10.2014 Le sentenze n. 5632 del 20.3.2015 e n. 15639 del 24.7.2015 segnano una parziale «retromarcia» della Corte di Cassazione rispetto all’orientamento interpretativo del 2014 21 DILIGENZA E BUONA FEDE DEL FORNITORE CHE DEVE PROVARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI LA SENTENZA N. 5632 DEL 20.3.2015 La sentenza riguarda il caso di partite IVA cancellate, relative a società acquirenti comunitarie che avevano cessato l’attività La Corte di Cassazione riepiloga accuratamente i principi elaborati dalla Corte di Giustizia e la sua giurisprudenza più recente per dimostrare di non volersi porre in contrasto con l’orientamento ormai consolidatosi nel corso del 2014. Ma, dopo le premesse allineate con la giurisprudenza nazionale e comunitaria, torna al rigore interpretativo precedente, affermando che “occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso all’apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero d’identificazione del cessionario (Cass. 20279/13). In assenza di tali adempimenti, legittimamente l’Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA (cfr. Cass. 20575/11, 2227/11) perché è onere del cedente provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, e cioè dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (Cass. 3703/09; conf. 20279/12, 3167/12)” 22 DILIGENZA E BUONA FEDE DEL FORNITORE CHE DEVE PROVARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI LA SENTENZA N. 5632 DEL 20.3.2015 Il Giudice di legittimità, di fatto, giunge ad attribuire la natura di violazione sostanziale, e non formale, alla mancata richiesta di verifica della correttezza del codice identificativo IVA, idonea ad impedire la fruizione del regime di non imponibilità La mancata attivazione della procedura di conferma presso l’Agenzia delle Buona fede entrate implica un comportamento non improntato alla «diligenza dell’operatore commerciale professionale» e, quindi, l’assenza della Diligenza dell’operatore buona fede, non essendo sottoposta a verifica commerciale professionale l’affidabilità della controparte Tali conclusioni non paiono trancianti, in quanto non fanno derivare l’imponibilità ad IVA delle cessioni in modo automatico dalla mancata attivazione del procedimento di conferma della validità della partita IVA. La sentenza, infatti, sembra fare comunque salva la possibilità per il fornitore di dimostrare che “gli acquirenti fossero effettivamente soggetti passivi d’imposta che agivano in quanto tali nell’ambito delle operazioni di cui trattasi relativamente a beni realmente destinati a essere utilizzati nell’ambito d’imprese proprie di coloro che apparivano come acquirenti nelle fatture contestate”. Facoltà di prova 23 DILIGENZA E BUONA FEDE DEL FORNITORE CHE DEVE PROVARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI LA SENTENZA N. 15639 DEL 24.7.2015 La sentenza n. 15639 del 24.7.2015 si pone nel solco interpretativo della precedente e riguarda un caso ancora più eclatante, in quanto la società acquirente risultava cessata, in seguito a fallimento (2002), già da due anni al momento delle forniture dei beni (2004), in modo tale che le stesse “non avevano dato luogo ad imposizione alcuna in Lussemburgo” Nel caso di specie, si aggiunge un ulteriore elemento di complicazione, rappresentato dal fatto che le transazioni erano state effettuate rapportandosi ad un falso rappresentante legale della società acquirente, sull’identità del quale la società fornitrice residente non aveva svolto alcuna verifica Il Giudice di legittimità prima afferma che “nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la buona fede è identificata col legittimo affidamento, ossia con la buona fede in senso soggettivo, che è scaturente Buona fede dalla condotta avveduta ed in quanto tale diligente” 24 DILIGENZA E BUONA FEDE DEL FORNITORE CHE DEVE PROVARE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI LA SENTENZA N. 15639 DEL 24.7.2015 La sentenza, poi, richiama l’art. 50 co. 2 del DL 331/93, sottolineando che “con questa norma, il legislatore si limita a disciplinare le modalità tramite le quali il cedente esercita il proprio controllo diligente, in coerenza, d’altronde, con l’art. 1393 c.c., comma 1, il quale prevede che il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri. L’omesso esercizio del controllo, dunque, con riferimento agli elementi della fattispecie in esame, segnata, come visto, da rilevanti ambiguità già in relazione alle generalità del falso rappresentante, concorre ad escludere la sussistenza di un affidamento incolpevole” Le conclusioni sono del tutto analoghe a quelle della sentenza n. 5632/2015, confermando la centralità della procedura di conferma della validità del codice identificativo IVA presso l’Agenzia delle Entrate, “di guisa che, in assenza di tali adempimenti, legittimamente l’ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell’IVA, Facoltà di prova facendo pur sempre salva la facoltà del contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo” 25